ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
17 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/214 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/215 della Commissione, del 1o febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın İnciri (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/216 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brabantse Wal asperges (DOP)]

4

 

*

Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione, del 16 febbraio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/219 della Commissione, del 16 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

11

 

*

Decisione (UE) 2016/221 della Commissione, del 12 febbraio 2016, recante modifica della decisione (UE) 2015/1937 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/214 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In data 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/220 (1), che mantiene sette persone e un'entità nell'allegato I e cinque persone nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(3)

Il 16 febbraio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, ha mantenuto sette persone e un'entità nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 (4).

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(5)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (Cfr. la pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016,che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)»


17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/215 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın İnciri (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Aydın İnciri» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Aydın İnciri» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Aydın İnciri» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 299 dell'11.9.2015, pag. 29.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/216 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brabantse Wal asperges (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Brabantse Wal asperges» presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Brabantse Wal asperges» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Brabantse Wal asperges» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 329 del 6.10.2015, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/5


REGOLAMENTO (UE) 2016/217 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 23 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle pitture con i codici [3208] e [3209], con una deroga per le pitture a base di zinco. Tuttavia, questa restrizione non si applica all'immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio.

(2)

Nel novembre 2012 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme all'allegato XV al fine di estendere la restrizione vigente all'immissione sul mercato di tali pitture contenenti cadmio oltre una determinata concentrazione.

(3)

Il 9 settembre 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui giunge alla conclusione che tale modifica della voce esistente ne agevolerebbe l'attuazione e conferma che non è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi presentati dal cadmio nelle pitture.

(4)

Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui indica che la proposta di modifica della restrizione vigente è proporzionata in quanto non imporrebbe ulteriori costi di conformità ai fabbricanti, agli importatori o ai consumatori, bensì migliorerebbe l'esecutività della restrizione.

(5)

Per le autorità preposte all'applicazione è più agevole monitorare e controllare l'immissione sul mercato rispetto all'utilizzo. Inoltre, l'introduzione di un limite di concentrazione chiarisce che la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture in misura inferiore a tale limite non comporta la violazione della restrizione.

(6)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Nella colonna 2 della voce 23 dell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Cadmio

CAS n. 7440-43-9

CE n. 231-152-8 e suoi composti

2.

Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.»


17.2.2016   

IT

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L 40/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

(3)

Il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso di mantenere 7 persone e 1 entità nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni.

(4)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6

I.   Persone:

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1)

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.

Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

2)

Mugabe, Grace

Data di nascita 23.7.1965; passaporto n. AD001159; ID 63-646650Q70.

Associata alla fazione ZANU-PF del governo. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

3)

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960; Passaporto n. AD002214; ID: 63-374707A13

Alto responsabile della sicurezza, strettamente associato all'interno della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) del governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale della repressione. Accusato di essere responsabile di sequestri di persona, torture e omicidi di attivisti dell'MDC nel giugno 2008.

4)

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953; passaporto n. AD000206; ID 68-034196M68.

Alto ufficiale di polizia e membro del comando operativo congiunto, strettamente associato alle politiche di repressione dello ZANU-FP. Ha confessato pubblicamente di sostenere il partito dello ZANU-PF in violazione della legge sulla polizia. Nel giugno 2009 ha ordinato alla polizia di chiudere tutti i casi connessi agli omicidi commessi nel periodo precedente le elezioni presidenziali del giugno 2008.

5)

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956; passaporto n. AD000263; ID 63-327568M80.

Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associato al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M1.

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

7)

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione; data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954; ID 63-357671H26.

Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

II.   Entità

Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.

Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.»


17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/219 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

89,9

TR

112,8

ZZ

143,3

0707 00 05

MA

84,1

TR

181,9

ZZ

133,0

0709 93 10

MA

39,7

TR

160,6

ZZ

100,2

0805 10 20

BR

63,2

CL

98,4

EG

47,2

IL

124,5

MA

59,9

TN

49,8

TR

60,1

ZZ

71,9

0805 20 10

IL

128,7

MA

90,2

TR

84,6

ZZ

101,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

65,3

IL

139,6

MA

115,4

TR

67,8

ZZ

97,0

0805 50 10

IL

106,9

MA

89,2

TR

97,2

ZZ

97,8

0808 10 80

CL

92,6

US

107,4

ZZ

100,0

0808 30 90

CL

182,0

CN

89,3

ZA

108,1

ZZ

126,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/11


DECISIONE (PESC) 2016/220 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).

(2)

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.

(3)

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2017.

(4)

Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per due persone e un'entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere prorogata per le cinque persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017.

3   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017.

La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

3)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924

passaporto AD001095

Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

2.

Mugabe, Grace

data di nascita 23.7.1965

passaporto AD001159

ID 63-646650Q70

Associata alla fazione ZANU-PF(Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) del governo. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960

passaporto AD002214

ID 63-374707A13

Alto responsabile della sicurezza, strettamente associato all'interno della fazione ZANU-PF del governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Accusato di essere responsabile di sequestro di persona, di tortura e di omicidio di attivisti dell'MDC nel giugno 2008.

4.

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953

passaporto AD000206

ID 68-034196M68

Alto ufficiale di polizia e membro del comando operativo congiunto, strettamente associato alle politiche di repressione dello ZANU-FP. Ha confessato pubblicamente di sostenere il partito dello ZANU-PF in violazione della legge sulla polizia. Nel giugno 2009 ha ordinato alla polizia di chiudere tutti i casi connessi agli omicidi commessi nel periodo precedente le elezioni presidenziali del giugno 2008.

5.

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956

passaporto AD000263

ID 63-327568M80

Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

6.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955

ID 29-098876M18

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

7.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

ID 63-357671H26

Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

II.   Entità

 

Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)».


17.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/15


DECISIONE (UE) 2016/221 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2016

recante modifica della decisione (UE) 2015/1937 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la decisione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (1), la quale prevede disposizioni su missione e compiti, composizione, indipendenza e funzionamento del Comitato e del relativo segretariato e precisa che, dal punto di vista amministrativo, quest'ultimo dovrebbe far capo al segretariato generale della Commissione. A norma di detta decisione il capo analista economico, istituito dalla decisione C(2015) 2665 del 17 aprile 2015, esercita la funzione di capo del segretariato.

(2)

Detta decisione della Commissione del 17 aprile 2015 prevede che, nell'ambito del coordinamento e della sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, il capo analista economico verifichi le decisioni che la Commissione si accinge a adottare. A norma di tale decisione il capo analista economico risponde al vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, che può anche chiedergli pareri (2).

(3)

A fini di coerenza e di efficienza è opportuno scindere i compiti del capo analista economico da quelli del capo del segretariato del Comitato europeo per le finanze pubbliche.

(4)

La decisione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche dovrebbe essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 (3) è sostituito dal seguente:

«8.   La Commissione nomina il capo del segretariato previa consultazione del presidente del Comitato europeo per le finanze pubbliche. Il capo del segretariato è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Tra i suoi compiti figura l'esecuzione delle attività preparatorie per l'istituzione del Comitato. Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevati standard di qualifica ed esperienza nei settori pertinenti all'attività del Comitato e sono assegnati o distaccati (mis à disposition).

9.   In deroga al paragrafo 8, se il presidente del Comitato europeo per le finanze pubbliche non è ancora stato nominato, il capo del segretariato è nominato direttamente dalla Commissione.»

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2015) 8000

(2)  C(2015) 2665

(3)  Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37).