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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/197 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cochinilla de Canarias (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cochinilla de Canarias» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cochinilla de Canarias» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Cochinilla de Canarias» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.12. Cocciniglia dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 324 del 2.10.2015, pag. 33.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/198 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abricots rouges du Roussillon (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Abricots rouges du Roussillon» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Abricots rouges du Roussillon» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Abricots rouges du Roussillon» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 327 del 3.10.2015, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/199 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Isla Cristina (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2;
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Mojama de Isla Cristina» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mojama de Isla Cristina» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Mojama de Isla Cristina» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 323 dell'1.10.2015, pag. 11.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/200 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 451, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
I modelli uniformi d'informativa intendono migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria. Le norme applicabili all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria da parte degli enti sottoposti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero quindi essere coerenti con le norme internazionali previste dal quadro rivisto di Basilea III del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di coefficiente di leva finanziaria e di requisiti di informativa al pubblico, adattate al quadro normativo dell'UE, con le relative peculiarità, stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(2) |
Nello stesso intento di migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria, è opportuno che uno dei modelli per l'informativa al riguardo presenti una ripartizione della relativa misura dell'esposizione complessiva sufficientemente granulare da specificarne le principali componenti così come l'esposizione in bilancio, che di solito rappresenta la parte più consistente della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. |
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(3) |
L'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (3) non impone più di calcolare il coefficiente di leva finanziaria come semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre, bensì di calcolarlo solo alla fine del trimestre. Dovrebbe quindi venire a cadere la necessità di un'autorizzazione delle autorità competenti per calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre prevista all'articolo 499, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, i modelli uniformi d'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovranno più indicare come l'ente applichi l'articolo 499, paragrafo 3. |
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(4) |
Affinché l'onere amministrativo resti proporzionato agli obiettivi perseguiti, le norme relative all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovrebbero obbligare a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria a livello subconsolidato. Detto modello deve essere compilato e pubblicato a livello consolidato e la pubblicazione a livello subconsolidato non apporterebbe alcun valore aggiunto di rilievo, poiché una ripartizione più minuta della misura dell'esposizione complessiva per il livello subconsolidato risulta già dalla compilazione del modello «LRCom». Inoltre, la pubblicazione del modello «LRSpl» potrebbe costituire un notevole onere, perché gli enti non sarebbero in grado di ricavare facilmente i dati da inserirvi dal rispettivo quadro di segnalazione a fini di vigilanza, che non si applica a livello subconsolidato. |
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(5) |
L'ambito di consolidamento e i metodi di valutazione a fini contabili e a fini regolamentari possono presentare divergenze che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato. È pertanto necessario pubblicare anche la differenza tra i valori iscritti a bilancio e i valori utilizzati nell'ambito del consolidamento regolamentare relativamente agli elementi del bilancio che intervengono nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. È pertanto opportuno presentare in un modello la riconciliazione tra i due tipi di valori. |
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(6) |
Per facilitare la raffrontabilità delle informazioni pubblicate è opportuno prevedere anche un modello uniforme e istruzioni particolareggiate per pubblicare e descrivere i processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato. |
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(7) |
L'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica dal 1o gennaio 2015. Affinché gli enti assolvano l'obbligo di pubblicare in tutta l'Unione, in modo efficace e in tempi il più possibile brevi, informazioni armonizzate relative al coefficiente di leva finanziaria, è necessario imporre loro di usare i modelli d'informativa a decorrere da una data la più prossima possibile. |
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(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea. |
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(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Pubblicazione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria e applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente pubblica le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria e all'applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, compilando e pubblicando le righe 22 e UE-23 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 2
Modifica della decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare
1. L'ente che modifica la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare, a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblica la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti pubblicati fino al momento della modifica compilando e pubblicando i modelli «LRSum», «LRCom», «LRSpl» e «LRQua» dell'allegato I per ciascuna delle date di riferimento corrispondenti ai coefficienti pubblicati fino al momento della modifica.
2. L'ente pubblica le informazioni indicate al paragrafo 1 nella prima pubblicazione successiva alla modifica della scelta del coefficiente di leva finanziaria.
Articolo 3
Ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria
1. L'ente pubblica la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 compilando e pubblicando:
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a) |
le righe da 1 a UE-19b del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II; |
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b) |
le righe da UE-1 a UE-12 del modello «LRSpl» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), non è tenuto a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» dell'allegato I l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare informazioni a livello subconsolidato.
Articolo 4
Riconciliazione tra il coefficiente di leva finanziaria e il bilancio pubblicato
1. L'ente pubblica la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato, prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRSum» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
2. L'ente che non pubblica il bilancio al livello di applicazione indicato nell'allegato II, parte 1, punto 6, non è tenuto a compilare e pubblicare il modello «LRSum» dell'allegato I.
Articolo 5
Pubblicazione dell'importo degli elementi fiduciari eliminati
Se applicabile, l'ente pubblica l'importo degli elementi fiduciari eliminati, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando la riga UE-24 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 6
Pubblicazione di informazioni qualitative sul rischio di leva finanziaria eccessiva e fattori che incidono sul coefficiente di leva finanziaria
L'ente pubblica la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRQua» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa
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Data di riferimento |
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Nome del soggetto |
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Livello di applicazione |
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Modello LRSum - Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria
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Importi applicabili |
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1 |
Attività totali come da bilancio pubblicato |
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2 |
Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento regolamentare |
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|
3 |
(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
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4 |
Rettifica per gli strumenti finanziari derivati |
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5 |
Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) |
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|
6 |
Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito) |
|
|
UE-6a |
(Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
|
UE-6b |
(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
|
7 |
Altre rettifiche |
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8 |
Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria |
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Modello LRCom - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
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|
Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
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Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT) |
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1 |
Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma comprese le garanzie reali) |
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2 |
(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1) |
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|
3 |
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) (somma delle righe 1 e 2) |
|
|
Esposizioni su derivati |
||
|
4 |
Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al netto del margine di variazione in contante ammissibile) |
|
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5 |
Maggiorazioni per le potenziali esposizioni future associate a tutte le operazioni su derivati (metodo del valore di mercato) |
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UE-5a |
Esposizione calcolata secondo il metodo dell’esposizione originaria |
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6 |
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile |
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|
7 |
(Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati) |
|
|
8 |
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) |
|
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9 |
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti |
|
|
10 |
(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti) |
|
|
11 |
Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10) |
|
|
Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli |
||
|
12 |
Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita |
|
|
13 |
(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde) |
|
|
14 |
Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT |
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UE-14a |
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell’articolo 429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
|
|
15 |
Esposizioni su operazioni effettuate come agente |
|
|
UE-15a |
(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente) |
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|
16 |
Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15a) |
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|
Altre esposizioni fuori bilancio |
||
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17 |
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio |
|
|
18 |
(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito) |
|
|
19 |
Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18) |
|
|
(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
||
|
UE-19a |
(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
|
|
UE-19b |
(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
|
|
Capitale e misura dell'esposizione complessiva |
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20 |
Capitale di classe 1 |
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21 |
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b) |
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|
Coefficiente di leva finanziaria |
||
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22 |
Coefficiente di leva finanziaria |
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Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati |
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UE-23 |
Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale |
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UE-24 |
Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
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Modello LRSpl - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)
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Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
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UE-1 |
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui: |
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UE-2 |
esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
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UE-3 |
esposizioni nel portafoglio bancario, di cui: |
|
|
UE-4 |
obbligazioni garantite |
|
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UE-5 |
esposizioni trattate come emittenti sovrani |
|
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UE-6 |
esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani |
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UE-7 |
enti |
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UE-8 |
garantite da ipoteche su beni immobili |
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UE-9 |
esposizioni al dettaglio |
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UE-10 |
imprese |
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UE-11 |
esposizioni in stato di default |
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UE-12 |
altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti) |
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Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa
Modello LRQua - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
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Colonna |
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Testo libero |
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Riga |
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1 |
Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva |
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2 |
Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DELL'ALLEGATO I
PARTE 1: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Convenzioni e dati di riferimento
1.1. Convenzioni
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1. |
Nelle istruzioni si applica il seguente schema generale di notazione: {modello;riga}. |
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2. |
Nelle istruzioni che rimandano a celle dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione si applica il seguente schema di notazione: {allegato XI SupRep;modello;riga;colonna}. |
|
3. |
Ai fini dell'informativa sul coefficiente di leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore. |
|
4. |
Per le righe elencate qui di seguito, gli enti comunicano i valori tra parentesi tonde, come tra parentesi sono i titoli delle righe stesse, perché si tratta di valori che riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria: {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;UE-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;UE-19a} e {LRCom;UE-19b}. Gli enti computano detti valori con segno negativo nelle somme da comunicare nelle righe {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} e {LRCom;21}. |
1.2. Dati di riferimento
|
5. |
Nella cella corrispondente alla «Data di riferimento» gli enti inseriscono la data cui si riferiscono tutte le informazioni comunicate nei modelli LRSum, LRCom e LRSpl. La data è l'ultimo giorno di calendario del terzo mese del rispettivo trimestre. |
|
6. |
Nella cella corrispondente al «Nome del soggetto» gli enti indicano il nome del soggetto cui si riferiscono i dati dei modelli LRSum, LRCom, LRSpl e LRQua. |
|
7. |
Nella cella corrispondente al «Livello di applicazione» gli enti indicano il livello di applicazione che costituisce la base per i dati forniti nei modelli. La cella è compilata indicando una delle seguenti voci:
|
1.3. Dati di riferimento
|
8. |
Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:
|
PARTE 2: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI
2. Modello LRSum — Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria
|
9. |
Gli enti compilano il modello LRSum dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
|
3. Modello LRCom — Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
|
10. |
Gli enti compilano il modello LRCom dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
|
4. Modello LRSpl — Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)
|
11. |
Gli enti compilano il modello LRSpl dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
|
5. Modello LRQua — Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
|
12. |
Gli enti compilano il modello LRQua dell'allegato I tenendo presente quanto segue.
|
|
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/201 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
EG |
86,9 |
|
IL |
236,2 |
|
|
MA |
94,9 |
|
|
TR |
99,2 |
|
|
ZZ |
129,3 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
84,6 |
|
TR |
174,3 |
|
|
ZZ |
129,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
37,9 |
|
TR |
160,6 |
|
|
ZZ |
99,3 |
|
|
0805 10 20 |
BR |
63,2 |
|
EG |
46,6 |
|
|
IL |
113,9 |
|
|
MA |
61,6 |
|
|
TN |
52,4 |
|
|
TR |
60,1 |
|
|
ZZ |
66,3 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
124,0 |
|
MA |
89,9 |
|
|
TR |
84,6 |
|
|
ZZ |
99,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
69,8 |
|
IL |
149,6 |
|
|
MA |
143,0 |
|
|
TR |
50,4 |
|
|
ZZ |
103,2 |
|
|
0805 50 10 |
IL |
106,9 |
|
MA |
89,2 |
|
|
TR |
97,9 |
|
|
ZZ |
98,0 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
138,9 |
|
CL |
93,0 |
|
|
US |
153,9 |
|
|
ZZ |
128,6 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
233,5 |
|
CN |
78,4 |
|
|
ZA |
100,1 |
|
|
ZZ |
137,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/28 |
DECISIONE (UE) 2016/202 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2009/152/CEdel Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo interinale in vista dell'accordo di partenariato economico (APE) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, («l'accordo») è stato firmato il 15 gennaio 2009 ed è applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014. |
|
(2) |
L'articolo 92 dell'accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. |
|
(3) |
L'articolo 92 dell'accordo dispone che le parti decidono di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE. |
|
(4) |
L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione da adottare riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato APE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE, istitutito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.
Le modifiche minori al progetto di decisione, che non apportano alcuna variazione sostanziale, sono autorizzate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato APE, a seguito dell'adozione, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro,
del …
in merito all'adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO APE,
visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, (o «l'accordo»), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014, in particolare l'articolo 92
considerando quanto segue:
|
(1) |
a norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. |
|
(2) |
L'accordo prevede che le parti decidano di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come figura nell'allegato.
Tale regolamento interno lascia impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data della firma.
Fatto a …, il …
Per la Repubblica del Camerun
Per l'Unione europea
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Compiti del comitato APE
Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
Il comitato APE in particolare:
|
1. |
In materia di scambi:
|
|
2. |
In materia di cooperazione allo sviluppo:
|
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 2
Composizione e presidenza
1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Repubblica del Camerun, a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Nel regolamento interno, il riferimento alle «parti» è conforme alla definizione di cui all'articolo 95 dell'accordo.
3. La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun. Il mandato corrispondente al primo periodo decorre dalla data della prima riunione del comitato APE e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza è assicurato da un rappresentante della Repubblica del Camerun.
Articolo 3
Osservatori
1. I rappresentanti della Commissione della Comunità economica e monetaria degli Stati dell'Africa centrale (CEMAC) e del segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del comitato APE in qualità di osservatori.
2. Le parti possono decidere d'invitare alle riunioni del comitato dell'APE in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e del settore privato, come pure esperti e qualunque altra persona desiderino.
3. Il comitato APE può decidere di escludere gli osservatori dalle parti della riunione riguardanti questioni sensibili e durante l'adozione delle decisioni.
Articolo 4
Segretariato
Il segretariato del comitato APE è assicurato a turno, per un periodo di dodici mesi, dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea e dalla Repubblica del Camerun. Tale periodo coincide con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE.
Articolo 5
Sottocomitati
Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.
CAPO III
FUNZIONAMENTO
Articolo 6
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale sollevata nell'ambito dell'accordo e che sia d'interesse comune per tutti gli Stati ACP e per l'Unione europea, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato APE recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.
Articolo 7
Corrispondenza
1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.
2. Il segretariato si assicura che la corrispondenza indirizzata al comitato APE sia inoltrata al suo presidente e, se del caso, trasmesse per conoscenza al punto focale di ciascuna parte, definito all'articolo 92 dell'accordo, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza della presidenza del comitato APE è inviata dal segretariato al punto focale di ciascuna parte e, se del caso, trasmessa per conoscenza, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno, agli altri membri del comitato APE.
Articolo 8
Riunioni
1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari, non superiori a un anno, e tiene sedute straordinarie su decisione congiunta delle parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato APE sono decisi congiuntamente dalle parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla parte che ne assicura la presidenza, dopo aver consultato l'altra parte.
4. Le convocazioni sono inviate ai partecipanti almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione.
Articolo 9
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente del comitato APE è informato della prevista composizione delle delegazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Camerun nonché della presenza di eventuali osservatori.
Articolo 10
Documenti
I documenti scritti alla base delle deliberazioni del comitato APE sono numerati e comunicati per conoscenza dal segretariato come documenti del comitato APE almeno quattordici giorni prima della riunione.
Articolo 11
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del comitato APE stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte formulate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretariato del comitato APE al punto focale delle parti almeno quindici giorni prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti saranno pervenuti al segretariato tassativamente entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente del comitato APE, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.
Articolo 12
Verbale
1. Al termine di ogni riunione è redatto un resoconto delle conclusioni che è firmato dai membri del comitato APE.
2. Dopo ogni riunione il segretariato redige un progetto di verbale al massimo entro un mese.
3. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:
|
a) |
tutti i documenti forniti al comitato APE; |
|
b) |
tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE; |
|
c) |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici. |
4. Nel verbale figurano anche l'elenco dei partecipanti al comitato APE, l'elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati e l'elenco degli eventuali osservatori.
5. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.
Articolo 13
Pubblicità
1. Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del comitato APE nelle rispettive gazzette ufficiali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Regime linguistico
1. Le lingue di lavoro del comitato APE sono le lingue ufficiali comuni alle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti in una delle lingue di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, sia relative a personale, viaggio e soggiorno sia relative a posta e telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni nelle lingue di lavoro del comitato APE sono a carico dalla parte che organizza la riunione. Le spese connesse all'interpretazione e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte Unione europea.
Articolo 16
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato APE adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
|
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/36 |
DECISIONE (UE) 2016/203 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione (3). Nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni riguardanti l'assistenza diurna e i regimi di finanziamento da parte delle imprese, nonché l'assistenza ambulatoriale e diurna. È opportuno pertanto che il paese sia esentato dal fornire tali dati. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE. |
|
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016
del
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 18z5 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«18z6. |
32015 R 0359: Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) 2015/359 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto SEE
Il presidente
…
I segretari del comitato misto SEE
…
(1) GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
|
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/39 |
DECISIONE (UE) 2016/204 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione (3). Rispetto all'UE, in Islanda e in Norvegia la densità di collegamenti radio in prossimità degli aeroporti e l'intensità del loro impiego sono più elevate. Al fine di evitare interferenze dannose per i collegamenti radio degli operatori di telefonia mobile, è opportuno esentare l'Islanda e la Norvegia dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE. |
|
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016
del …
che modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
È aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: L'Islanda e la Norvegia sono esentate dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.» |
|
2. |
È aggiunto il trattino seguente:
|
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/702/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari del Comitato misto SEE
[…]
(1) GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48.
(2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
|
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/43 |
DECISIONE (UE) 2016/205 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Austria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è diventato vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Michael SCHICKHOFER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
— |
Mag. Doris KAMPUS, Landesrätin in der steirischen Landesregierung. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/44 |
DECISIONE (UE) 2016/206 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Austria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è diventato vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Johannes PEINSTEINER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
Dr. Carmen KIEFER, Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Kuchl. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/45 |
DECISIONE (PESC) 2016/207 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2016
recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). |
|
(2) |
Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2276 (2) recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, prevedendo in particolare una proroga e un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 21 febbraio 2016. |
|
(3) |
Vista la situazione in Libia, l'Unione dovrebbe prepararsi a un'eventuale missione civile di gestione delle crisi relativamente a sviluppo di capacità e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza nel paese. |
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(4) |
L'immediata fornitura di una capacità civile di pianificazione avverrà in numero limitato, sebbene possa essere incrementata secondo l'evolversi delle circostanze e delle richieste e il comitato politico e di sicurezza vi assenta. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC. |
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(6) |
La missione EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/233/PESC del Consiglio è modificata come segue:
|
1) |
all'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente: «La missione EUBAM Libia presterà assistenza a un processo globale di pianificazione della riforma del settore della sicurezza civile nella prospettiva di preparare un'eventuale missione civile di gestione delle crisi relativamente a sviluppo di capacità e assistenza.»; |
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
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3) |
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 febbraio 2016 al 21 agosto 2016 è pari a 4 475 000 EUR.»; |
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4) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 21 agosto 2016.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 22 febbraio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).
(2) Decisione (PESC) 2015/2276 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 51).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/47 |
DECISIONE (PESC) 2016/208 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2016
recante modifica della decisione (PESC) 2015/260 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) che nomina il sig. Stavros LAMBRINIDIS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. |
|
(2) |
Il 17 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/260 (2) che proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2017. |
|
(3) |
La decisione (PESC) 2015/260 definisce l'importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2015 al 29 febbraio 2016. È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2016 al 28 febbraio 2017. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/260, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione (PESC) 2015/260, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE dal 1o marzo 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 825 000 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).
(2) Decisione (PESC) 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 29).
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/209 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2016
relativa ad una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto
[notificata con il numero C(2016) 808]
(I testi in lingua tedesca, francese e inglese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può richiedere alle organizzazioni europee di normazione (OEN) di elaborare le norme necessarie a garantire l'interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS. Tali norme si iscrivono nell'ambito degli articoli 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2010/40/UE per le azioni e i settori prioritari specifici nel campo degli ITS. L'allegato I sottolinea altresì la necessità di interfacce urbane ed interurbane per lo scambio dei dati e dell'interoperabilità e compatibilità della dimensione urbana nel quadro generale dell'architettura europea degli ITS. |
|
(2) |
Il campo di applicazione delle specifiche già adottate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2010/40/UE (3) è costituito principalmente dalla rete transeuropea di trasporto (RTE-T). Ciononostante, la direttiva 2010/40/UE riconosce la necessità di interfacce urbane-interurbane che consentano l'interoperabilità e la continuità dei servizi attraverso reti e frontiere. Le aree urbane vengono individuate come «zone prioritarie» facoltative per l'attuazione delle specifiche per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. I primi e gli ultimi chilometri di un viaggio sono generalmente percorsi nelle aree urbane, che sono pertanto essenziali per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione multimodali che contribuiscano a una mobilità senza ostacoli. |
|
(3) |
Nel contesto più ampio degli obiettivi ITS stabiliti dalla direttiva 2010/40/UE, le esigenze della dimensione urbana sono state trasposte nel piano d'azione sugli ITS (2008) (4) e nel piano d'azione sulla mobilità urbana (2009) (5). Nel 2010 la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti di ITS urbani (6), con la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e dei loro principali partner nei settori della ricerca, dell'industria, delle autorità e degli operatori dei trasporti e degli organismi di normazione, tra gli altri. Il gruppo di esperti di ITS urbani ha elaborato orientamenti per la diffusione delle principali applicazioni degli ITS urbani (informazione multimodale, tariffazione intelligente, gestione del traffico e logistica urbana), raccolto una serie di migliori pratiche e riflettuto sulla necessità di un'ulteriore normazione nel settore degli ITS urbani. |
|
(4) |
Nel suo pacchetto per la mobilità urbana (7), adottato nel dicembre 2013, la Commissione ha ribadito la necessità di migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità urbana e ha annunciato una serie di azioni pianificate e raccomandazioni agli Stati membri in vari ambiti, tra cui: logistica urbana, regolamentazione dell'accesso alle aree urbane e pedaggi stradali, diffusione coordinata dei sistemi di trasporto intelligenti e sicurezza stradale urbana. |
|
(5) |
La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) richiede alle autorità pubbliche di pubblicare informazioni geografiche sulla rete dei trasporti. Questo grafico digitale della rete può essere migliorato per venire utilizzato come sistema di georeferenziazione comune per servizi ITS affidabili. Tale miglioramento dovrebbe tener conto delle norme preesistenti, in particolare dell'archivio di dati geografici (GDF) (9). |
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(6) |
Nella sua comunicazione «Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici» (10) e nel documento di lavoro che l'accompagna, Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good Practice (11) («Guida agli appalti per le TIC basate su standard — Elementi di buona prassi»), la Commissione sottolinea i benefici offerti dall'utilizzo di norme e specifiche aperte per evitare la dipendenza (lock-in) da un unico fornitore di soluzioni tecnologiche e promuovere la diffusione di soluzioni più vantaggiose in termini di rapporto costi-benefici. |
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(7) |
L'intenzione di richiedere norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno della direttiva 2010/40/UE è dichiarata ai punti 2.4.10 (12) e 3.3.8 (13) di due programmi di lavoro annuali consecutivi dell'Unione per la normazione europea. |
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(8) |
La Commissione ha definito orientamenti (14) per il soddisfacimento delle richieste di normazione e le organizzazioni europee di normazione hanno accettato di applicarli all'atto di soddisfare tali richieste. |
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(9) |
Sono state consultate le organizzazioni europee di normazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati destinatarie di finanziamenti dell'Unione e il comitato europeo sugli ITS istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/40/UE. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Attività di normazione richieste
Viene richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), di seguito le «OEN» (organizzazioni europee di normazione), di elaborare nuove norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno dell'attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2010/40/UE per l'informazione multimodale, la gestione del traffico e la logistica urbana nell'ambito degli ITS urbani. Le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti sono elencati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato II e devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.
Articolo 2
Istituzione del programma di lavoro
Le OEN preparano il programma di lavoro congiunto indicando tutti i prodotti richiesti, gli organismi tecnici responsabili e un calendario di esecuzione dei lavori che rispetti le scadenze di cui all'allegato II. Le OEN presentano il programma di lavoro alla Commissione entro il 31 luglio 2016 e forniscono l'accesso a un piano generale del progetto alla Commissione.
Le OEN possono decidere quante norme europee e quanti prodotti della normazione europea sono necessari al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Accordo relativo al programma di lavoro
Nel programma di lavoro le OEN tengono conto delle eventuali priorità espresse dalla Commissione ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 1.
Le OEN informano la Commissione in merito alle eventuali modifiche del programma di lavoro.
È possibile aggiungere al programma di lavoro nuovi ambiti per le norme europee o i prodotti della normazione europea laddove l'allegato I rechi per essi prescrizioni, o tali ambiti riguardino le azioni e i settori prioritari di cui agli articoli 2 e 3 e all'allegato I della direttiva 2010/40/UE e qualora la Commissione sia stata consultata e approvi tale aggiunta, dopo averne informato il comitato istituito in forza dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 4
Relazioni
Le OEN inviano alla Commissione relazioni annuali in merito al soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 1. Tali organizzazioni presentano alla Commissione la prima relazione annuale congiunta entro il 30 marzo 2017.
Le OEN presentano alla Commissione la relazione finale congiunta entro il 30 giugno 2019. La relazione finale include criteri di misurazione per valutare i risultati conseguiti per ciò che concerne la normazione nell'ambito dell'informazione multimodale, della gestione del traffico e della logistica urbana, e il livello di impegno delle parti interessate durante i lavori di normazione richiesti dall'articolo 1.
Articolo 5
Validità
Qualora la richiesta di cui all'articolo 1 non sia accettata da una o più OEN entro un mese dal suo ricevimento, tale richiesta non può costituire una base per l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea.
Articolo 6
Requisiti di interoperabilità
Le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti sono elaborati in modo da essere coerenti e conformi alle prescrizioni degli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della direttiva 2010/40/UE, in particolare alle specifiche per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, adottate il 18 dicembre 2014 (15), e alle specifiche per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione multimodali sulla mobilità (16).
Articolo 7
Destinatari
Il Comitato europeo di normazione, il Comitato europeo di normazione elettrotecnica e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
(3) Regolamenti delegati (UE) n. 305/2013 (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1), n. 885/2013 (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1), (UE) n. 886/2013 (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6) e (UE) 2015/962 (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).
(4) COM(2008) 886 definitivo.
(5) COM(2009) 490 definitivo.
(6) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm
(8) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(9) ISO (14825:2004) che descrive in particolare l'infrastruttura stradale necessaria per gli ITS ed include un sistema comune completo di georeferenziazione.
(10) COM(2013) 455 final.
(11) SWD(2013) 224 final.
(12) COM(2013) 561 final.
(13) COM(2014) 500 final.
(14) SWD(2015) 205 final, del 27 ottobre 2015, Vademecum sulla normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione — PARTE III — Orientamenti per l'esecuzione delle richieste di normazione.
(15) C(2014) 9672 final.
(16) In corso di elaborazione. Specifiche previste per fine 2015/inizio 2016.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI PER LE NORME EUROPEE E PER I PRODOTTI DELLA NORMAZIONE EUROPEA
1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1. Prescrizioni di carattere generale per l'istituzione del programma di lavoro
Il gruppo di esperti di ITS urbani (1) ha raccomandato una migliore integrazione della dimensione urbana nell'ambito delle attività di normazione europea e la concentrazione di tali attività su temi specifici al fine di garantire l'istituzione delle necessarie interfacce urbane-interurbane.
Il gruppo di esperti ha inoltre raccomandato che nel processo di normazione degli ITS vengano coinvolti esperti e autorità locali con cognizioni specifiche del settore urbano.
Di conseguenza, l'elaborazione del programma di lavoro da istituirsi sulla base della presente richiesta:
deve concentrarsi prioritariamente su tre ambiti degli ITS urbani, ovvero: servizi di informazione multimodali, gestione del traffico (compreso l'accesso regolamentato) e logistica urbana (compresa la gestione dei parcheggi). Per consentire la connettività degli ITS (evitando compartimenti stagni o effetti di «lock-in»), le OEN devono dimostrare in che modo i tre ambiti sopra citati sono collegati tra loro nel quadro di una più ampia architettura ITS urbana ed adattare le loro relazioni e interfacce ad altre applicazioni ITS (non direttamente nel campo di applicazione della presente richiesta);
deve considerare la necessità di rispondere alle diverse esigenze degli utenti (dai consumatori agli operatori e ai fornitori), alla gamma di ambienti (comprese le interfacce urbane-interurbane) e ai diversi tipi di veicoli o modi di trasporto o servizi di mobilità (anche per le persone a mobilità ridotta) relativi ai tre ambiti menzionati. A tal fine le OEN sono invitate a mettersi in contatto con gli organismi pertinenti operanti nel campo della mobilità urbana e interessati agli ITS urbani, quali gruppi e organizzazioni di coordinamento della normazione, quadri di normazione locale, piattaforme di esperti e parti interessate, associazioni di città o regioni, associazioni di utenti e rappresentanti degli operatori dei trasporti e dei fornitori di servizi. Possono chiedere a tali soggetti di partecipare alle loro attività e dare un contributo ai loro prodotti. Devono mostrare in che modo vanno coinvolti gli adeguati esperti e soggetti interessati (nell'ambito urbano) durante tutto il processo (pianificazione, elaborazione delle norme, attuazione). La diversità di situazioni e politiche a livello locale dovrebbe essere presa in considerazione. In particolare, ove possibile, si potrebbero prevedere test con città pilota durante il processo di soddisfacimento della richiesta;
deve adottare i provvedimenti organizzativi atti a favorire un'efficace cooperazione e un buon coordinamento tra le iniziative di normazione degli ITS e i gruppi di lavoro.
1.2. Prescrizioni di carattere generale per i prodotti richiesti
1.2.1. Conformità
Le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti devono essere elaborati in modo tale da essere conformi a:
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— |
i principi di cui all'allegato II della direttiva 2010/40/UE, |
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— |
i principi del regolamento sulla protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (3)), |
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— |
i principi in materia di e-accessibilità e accessibilità del web (comunicazione «Verso una società dell'informazione accessibile» (4)). |
1.2.2. Armonizzazione
Il gruppo di esperti di ITS urbani ha sottolineato che le attività di normazione dovrebbero colmare lacune ed aggiornare e integrare le norme già esistenti.
Pertanto le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dovrebbero riutilizzare, armonizzare o interfacciarsi, per quanto possibile, con le seguenti norme e specifiche e i seguenti progetti esistenti: i progetti CIVITAS (5), il gruppo consultivo sugli ITS CIVITAS CAPITAL (6), il progetto Promoting Open Specifications and Standards in Europe (POSSE) (7), il progetto OPTICITIES (8), il progetto FREILOT, lo Smart Cities and Communities Coordination Group, la richiesta di normazione M/453 sui sistemi cooperativi (9), la piattaforma C-ITS, il gruppo tecnico e il gruppo strategico di DATEX II (10), il programma Urban Traffic Management Control (UTMC) (11), la Open Traffic Systems City Association (OCA) (12) e la Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems (OCIT) (13), il progetto FRAME (14), il progetto Co-Cities (15), la European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems (progetto EDITS (16)), il progetto European Bus System of the Future (EBSF) (17), il vocabolario Data Catalogue (DCAT) (18), i dati territoriali «normalizzati» e la geo normazione, e le norme nazionali (19).
In questo contesto, la richiesta di norme europee e di prodotti della normazione europea dovrebbe considerare il riutilizzo, l'armonizzazione o l'interfaccia con gli attuali modelli di dati di riferimento, dizionari di dati comuni e requisiti della struttura dei metadati al fine di favorire l'interoperabilità, la coerenza e la continuità dei servizi.
1.2.3. Attuabilità
Il gruppo di esperti di ITS urbani ha suggerito di cercare modi per sostenere, in aggiunta alle norme, prodotti della normazione più flessibili e meno costrittivi, al fine di rispondere al meglio all'ambiente tecnologico in rapida evoluzione degli ITS.
Per questo motivo le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dovrebbero soddisfare le esigenze dei vari utenti, rispondere alla diversità delle città ed essere facilmente attuabili.
Si dovrebbero pertanto considerare i seguenti aspetti per quanto possibile:
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1) |
sistemi e protocolli preesistenti, modalità di migrazione soddisfacenti dal punto di vista del rapporto costi-benefici, modelli di impresa e orientamenti per i committenti; |
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2) |
esigenze particolari dei consumatori, delle imprese e degli operatori, comprese le piccole e medie imprese; |
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3) |
orientamenti eseguibili e disponibili gratuitamente, liste di codici, serie di dati, strumenti e processi per agevolare l'attuazione operativa e le prove di conformità; |
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4) |
disponibilità, accesso, qualità, affidabilità e precisione dei dati. |
2. PRESCRIZIONI PER MIGLIORARE LA COMPATIBILITÀ E LA COERENZA CON NORME E SPECIFICHE TECNICHE ESISTENTI
La coerenza delle norme esistenti a livello europeo e internazionale o usate a livello mondiale deve essere verificata (tenendo conto non solo del lavoro di CEN, Cenelec e ETSI, ma anche di DATEX II, UTMC, OTS, ISO, IEC, ITU ecc.) e le potenziali lacune devono essere valutate per proporre soluzioni aperte o compatibili, con l'intenzione di provvedere all'armonizzazione e al miglioramento delle norme esistenti o di elaborare nuove norme interoperabili e altre specifiche, se del caso. L'elaborazione di nuove norme e specifiche deve basarsi su quelle esistenti e individuare requisiti architetturali o di connettività.
Nel settore del trasporto pubblico, con particolare riguardo all'informazione multimodale e alla tariffazione intelligente, tale necessità di coerenza riguarderà un'ampia serie di norme e specifiche tecniche, in particolare: Transmodel (20), IFOPT (21), SIRI (22), NeTEx (23), IOPTA (24) e ISO (25).
Nell'ambito dei veicoli a combustibili alternativi e delle infrastrutture, le nuove norme e specifiche dovrebbero essere compatibili con la norma ETSI TS 101 556-3 (26) e ad essa complementari.
È altresì necessario considerare la capacità di adattamento delle norme generali all'ambiente urbano, che potrebbe essere sviluppata ulteriormente. È in particolare il caso di DATEX II (27), che prevede lo scambio di dati relativi al traffico descritti con profili specifici. L'adattabilità si presenta come un prerequisito per garantire l'interoperabilità e la continuità dei servizi tra le reti o gli ambienti urbani e interurbani. Ciò si può ottenere garantendo una stretta cooperazione con il gruppo strategico e il gruppo tecnico di DATEX II.
Il lavoro condotto attraverso questo mandato dovrà anticipare la futura applicazione di sistemi cooperativi all'interno di aree urbane. Sarà collegato alle precedenti attività di normazione nell'ambito delle comunicazioni veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura, svolte nel quadro della richiesta di normazione M/453, gestita congiuntamente da CEN e ETSI, e all'esito del lavoro degli esperti della piattaforma C-ITS istituita dalla Commissione nel novembre 2014 (in particolare dei gruppi di lavoro sulla normazione e sui business case) (28).
3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI RICHIESTI
3.1. Definire diversi casi d'uso inseriti in un'architettura ITS urbana e che sostengono l'attuazione di norme e altre specifiche
Al fine di sviluppare un approccio pragmatico, le attività svolte nell'ambito di questa richiesta si devono basare su casi d'uso generici che comprendano servizi di informazione multimodali, gestione del traffico (compreso l'accesso regolamentato) e logistica urbana (compresa la gestione dei parcheggi). La definizione o la selezione di tali casi d'uso dovrà conciliare le esigenze degli utenti, le tendenze di mobilità urbana, gli sviluppi tecnologici, la sostenibilità finanziaria e le priorità strategiche (ad esempio la sicurezza stradale). La definizione della priorità di tali casi e la loro eventuale interdipendenza deve essere altresì illustrata insieme al programma di lavoro.
I casi d'uso verranno inseriti in un'architettura ITS urbana (struttura logica e connessioni tra le norme e le specifiche e le parti interessate) che copra l'intera catena dell'informazione per ognuna delle tre aree sopra menzionate e si inserisca nella più generale architettura ITS europea. Di conseguenza, una simile architettura degli ITS urbani deve essere coerente con il modello e-FRAME (29).
Questo quadro olistico e sistemico sosterrà la collaborazione delle parti interessate nonché l'elaborazione o il miglioramento di norme e altre specifiche compatibili e complementari, favorendo la connettività ITS.
La strategia di attuazione elaborata deve indicare come promuovere un facile impiego di tali norme e altre specifiche, mediante la realizzazione di servizi di informazione multimodali, misure di gestione del traffico e operazioni di logistica urbana. A tal fine saranno essenziali gli insegnamenti tratti dai casi d'uso, nonché il coinvolgimento delle giuste parti interessate e la messa a disposizione di orientamenti di attuazione realistici.
3.2. Servizi di informazione multimodali per contribuire a una mobilità senza ostacoli
Fra i principali problemi attuali troviamo la frammentazione dei servizi di informazione su traffico e mobilità e la mancanza di servizi di pianificazione e informazione multimodali interoperabili di ampia copertura paneuropea, che includano i primi e gli ultimi chilometri del viaggio unitamente alla lunga distanza dal punto A al punto B. I dati disponibili sui servizi di mobilità devono essere ampliati e resi accessibili in formato standard per consentirne l'inserimento in servizi di informazione su traffico e mobilità innovativi. Solo servizi di informazione multimodali completi permetterebbero all'utente di avere a disposizione un'ampia gamma di opzioni e percorsi di viaggio, consentendo di compiere scelte di mobilità ottimali, promuovendo comportamenti più sostenibili e rendendo l'intero sistema di trasporto più efficiente e accessibile a tutti gli utenti.
Si devono garantire (ed elaborare, qualora necessario): formati di dati compatibili, interfacce e protocolli aperti e documentati di trasmissione dei dati pertinenti e l'integrazione di questi ultimi in banche dati multimodali e in servizi multimodali di informazione e pianificazione esistenti (inclusi i servizi di biglietteria integrata). È essenziale che le norme esistenti, quelle nuove e le altre specifiche consentano di integrare o collegare efficacemente i diversi aspetti o blocchi dei servizi multimodali di informazione e pianificazione, se necessario tramite interfacce e protocolli addizionali.
3.3. Gestione del traffico, compreso l'accesso regolamentato
I sistemi di controllo del traffico sono in costante evoluzione. Mentre nel passato erano orientati alla comunicazione tra centri di controllo, ora tendono ad aumentare la cooperazione tra sistemi (inclusi i dispositivi di campo), reti e operatori. Per questo motivo si devono elaborare le norme, le interfacce e/o i protocolli corretti per sostenere soluzioni di controllo e gestione del traffico che cooperino pur con diverse scale geografiche o diversi vincoli amministrativi urbani (da soluzioni di moderazione del traffico nei piccoli quartieri e dalla gestione degli eccessi di traffico nelle aree periurbane fino all'integrazione efficiente dei nodi urbani all'interno dei corridoi interurbani).
Vi è una serie di strumenti per gestire la rete stradale e affrontare la congestione e la perturbazione del traffico (eventi previsti o imprevisti, incidenti, inondazioni, incendi ecc.) attraverso una gestione del traffico efficiente e innovativa. Ad esempio, alcune città hanno messo in atto misure di accesso regolamentato, volte a reindirizzare e prioritarizzare il traffico (compresa la gestione degli incroci), riguardanti tutti i veicoli o solo una parte di essi (ad esempio deviazioni, corsie preferenziali, onde verdi, introduzione di pedaggi, zone a basse emissioni, zone a bassa velocità, aree pedonali ecc.). Purtroppo queste misure non sono sempre gestite in modo olistico e coordinato, e spesso non vengono prese in considerazione in modo adeguato nei sistemi di informazione sul traffico rivolti agli utenti (ad esempio i dispositivi di navigazione). Pertanto, fissando da un lato specifiche coerenti, norme compatibili e interfacce pratiche che sostengano l'interoperabilità dei dati necessari all'elaborazione di informazioni sul traffico aggiornate e ottimizzando dall'altro la varietà di misure per la gestione e la prioritarizzazione del traffico, sostenute da soluzioni tecnologiche standardizzate per l'identificazione dei veicoli (classificazione, categoria di emissione, carattere di emergenza, fattore di carico), si contribuirebbe a migliorare l'efficienza generale delle informazioni sul traffico e della gestione del traffico nelle aree urbane, compresa la gestione e l'attuazione dell'accesso regolamentato.
Si devono garantire (ed elaborare, quando necessario): formati di dati compatibili, interfacce e protocolli aperti e documentati di trasmissione dei dati pertinenti, indipendentemente dalla loro provenienza (ad esempio sensori, dati sulle auto circolanti, centri di controllo del traffico) e l'integrazione di questi ultimi in sistemi di informazione sul traffico e operazioni di gestione del traffico esistenti o future per reti stradali diverse, compresi i collegamenti urbani-interurbani.
3.4. Logistica urbana, compresa la gestione dei parcheggi
Si ritiene che, nell'ambiente urbano, la ricerca di spazi per il parcheggio e per la consegna delle merci aggravi la congestione del traffico. Pertanto, informazioni in tempo reale sulla disponibilità di parcheggi e semplici opzioni di prenotazione contribuirebbero ad alleviare il problema. Si dovrebbero elaborare diversi approcci volti a soddisfare le esigenze di settori logistici specifici e le necessità dei veicoli merci o di carico (ad esempio combustibili alternativi, merci refrigerate, logistica inversa o rifiuti, merci pericolose).
Si devono garantire (ed elaborare, quando necessario): formati di dati compatibili, interfacce e protocolli aperti e documentati di trasmissione dei dati pertinenti, indipendentemente dalla loro provenienza, e l'integrazione di questi ultimi in sistemi di informazione sul traffico e operazioni di gestione del traffico esistenti o future per reti stradali diverse, compresi i collegamenti urbani-interurbani.
4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SUCCESSIVE REVISIONI DEI PRODOTTI DELLA NORMAZIONE RICHIESTI
Dopo l'adozione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea, l'elenco delle sintassi e le relative corrispondenze riportate in questi prodotti devono essere riesaminate dalle OEN almeno una volta ogni due anni al fine di garantire che riflettano i più recenti sviluppi tecnologici e includano le migliori sintassi possibili. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'adattamento o alla migrazione da sistemi preesistenti e alla garanzia di retrocompatibilità per le attuazioni.
(1) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520
(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(3) COM(2012) 11 final — 2012/0011.
(4) COM(2008) 804 definitivo.
(5) http://www.civitas.eu/display-all-projects
(6) http://www.civitas.eu/
(7) www.posse-openits.eu
(8) http://www.opticities.com/
(9) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/standardisation_mandate_en.pdf
(10) www.datex2.eu
(11) http://www.utmc.eu/
(12) www.oca-ev.info
(13) www.ocit.org/
(14) http://www.frame-online.net/
(15) www.co-cities.eu
(16) www.cei.int
(17) http://www.uitp.org/ebsf-european-bus-system-future
(18) http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
(19) Ad esempio «Intermodal verkehrsgraph graphenintegrationsplattform (GIP)» http://www.fsv.at/shop/produktdetail.aspx?IDProdukt=837823b7-8697-45e8-9dc6-063924066176
(20) Transmodel, il modello di dati di riferimento europeo per il trasporto pubblico, EN 12896:2006 (Transmodel 5.1) e EN 12896:2014 (Transmodel V 6: parti da 1 a 3).
(21) IFOPT (EN 28701), una norma europea che definisce un modello di dati per l'identificazione di oggetti fissi nel trasporto pubblico (ad esempio punti di arresto, aree di arresto, stazioni, percorsi di navigazione pedonale, ingressi ecc.) — attualmente integrata in EN 12896: 2014.
(22) SIRI (FprEN da 15531-1 a 3 e CEN/TS 15531-4 e 5), una norma europea che definisce un'interfaccia di servizio per informazioni in tempo reale (Service Interface for Real-Time Information) relative a operazioni di trasporto pubblico.
(23) NeTEx si basa su Transmodel 5.1, ampliata con concetti aggiuntivi da IFOPT e SIRI, e si articola in tre parti: parte 1 — Rete di trasporto; parte 2 — Orari e parte 3 — Tariffe:
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CEN/TS 16614-1; Network and Timetable Exchange — Part 1: Network Topology (Scambio di rete e orario — parte 1: Topologia della rete) (NeTEx). |
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— |
CEN/TS 16614-2, Network and Timetable Exchange — Part 2: Timing information (Scambio di rete e orario — parte 2: Informazioni sugli orari) (NeTEx). |
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— |
WI 00278330 (prCEN/TS 16614-3), Network and Timetable Exchange — Part 3: Fare Information (Scambio di rete e orario — parte 3: Informazioni sulle tariffe) (NeTEx). |
(24) IOPTA, Interoperable Public Transport Applications (Applicazioni interoperabili per trasporto pubblico), EN 15320 in combinazione con EN 1545 sui sistemi per carte di identificazione — Applicazioni per il trasporto di superficie.
(25) EN ISO 24014-1:2007, Public transport — Interoperable fare management system — Part 1: Architecture (Trasporto pubblico — Sistema di gestione interoperabile delle tariffe — parte 1: Architettura).
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— |
CEN ISO/TR, 24014-2:2013 Public transport — Interoperable fare management system — Part 2: Business practices (Trasporto pubblico — Sistema di gestione interoperabile delle tariffe — parte 2: Pratiche commerciali) (ISO/TR 24014-2:2013). |
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— |
ISO/IEC 14443 Contactless integrated circuit cards — Proximity cards (Carte a memoria o a microprocessore senza contatto — Carte di prossimità), parti 1-4. |
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ISO/IEC 18092 Near Field Communication (Tecnologia radio a corto raggio). |
(26) ETSI TS 101 556-3 V 1.1.1 (2014-10); Intelligent Transport Systems (ITS) [Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)]; Infrastructure to Vehicle Communications (Comunicazioni da infrastruttura a veicolo); parte 1: «Electric Vehicle Charging Spot Notification Specification» («Specifica sulla notifica dei punti di ricarica dei veicoli elettrici»); e parte 3: «Communications system for the planning and reservation of EV energy supply using wireless networks» («Sistemi di comunicazione per la pianificazione e la prenotazione di fonti di energia per veicoli elettrici attraverso l'uso di reti senza fili»).
(27) CEN/TS 16157 parti da 1 a 6: Intelligent transport systems — DATEX II data exchange specifications for traffic management and information (Sistemi di trasporto intelligenti — DATEX II specifiche di scambio di dati per la gestione del traffico e le informazioni sul traffico).
(28) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/c-its-deployment-platform_en.htm
(29) http://www.frame-online.net/?q=e-frame-project.html
ALLEGATO II
NORME EUROPEE E PRODOTTI DELLA NORMAZIONE EUROPEA E SCADENZE PER L'ADOZIONE
1. CASI D'USO, ARCHITETTURA ITS URBANA E ATTUAZIONE
Tabella 1
Nuove norme europee e prodotti della normazione europea richiesti per casi d'uso, architettura ITS urbana e attuazione
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Informazioni di riferimento |
Scadenza per l'adozione (1) |
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Un prodotto della normazione europea sui casi d'uso che si rivolga ai tre ambiti di questa richiesta e ne evidenzi le eventuali interdipendenze. |
12 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN. |
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Un prodotto della normazione europea per un'architettura ITS urbana che integri i tre ambiti di questa richiesta e ne evidenzi i collegamenti o le interfacce con le applicazioni ITS circostanti, nonché la compatibilità o la coerenza con le norme, le specifiche tecniche e i modelli di dati attuali. |
12 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
|
Un prodotto della normazione europea su una strategia di attuazione che comprenda orientamenti pratici per l'attuazione delle norme europee della presente richiesta. |
39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
2. SERVIZI DI INFORMAZIONE MULTIMODALI PER CONTRIBUIRE A UNA MOBILITÀ SENZA OSTACOLI
Tabella 2
Nuove norme europee e prodotti della normazione europea richiesti per i servizi di informazione multimodali
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Informazioni di riferimento |
Scadenza per l'adozione |
||||
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Norme europee per:
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39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
||||
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Un prodotto della normazione europea su un modello di dati di riferimento, un dizionario di dati comune e una struttura di metadati per i servizi di informazione multimodali. |
39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
3. GESTIONE DEL TRAFFICO, COMPRESO L'ACCESSO REGOLAMENTATO
Tabella 3
Nuove norme europee e prodotti della normazione europea richiesti per la gestione del traffico, compreso l'accesso regolamentato
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Informazioni di riferimento |
Scadenza per l'adozione |
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Norme europee per:
|
39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
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Norme europee o prodotti della normazione europea su un modello di dati di riferimento, un dizionario di dati comune e una struttura di metadati per la gestione del traffico, compreso l'accesso regolamentato. |
39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
4. LOGISTICA URBANA, COMPRESA LA GESTIONE DEI PARCHEGGI
Tabella 4
Nuove norme europee e prodotti della normazione europea richiesti per la logistica urbana, compresa la gestione dei parcheggi
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Informazioni di riferimento |
Scadenza per l'adozione |
||||
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Norme europee per:
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39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
||||
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Un prodotto della normazione europea su un modello di dati di riferimento, un dizionario di dati comune e una struttura di metadati per la logistica urbana, compresa la gestione dei parcheggi. |
39 mesi dopo la notifica della presente decisione alle OEN |
(1) Con «adozione» ci si riferisce al momento in cui l'organizzazione europea di normazione competente rende disponibile una norma ai suoi membri o al pubblico.
(2) DATEX II data exchange specifications for traffic management and information (DATEX II specifiche di scambio di dati per la gestione del traffico e le informazione sul traffico) — CEN/TS 16157 parte 6 — parking extension (ampliamento dei parcheggi).
RACCOMANDAZIONI
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/59 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/210 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (1) e modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (2),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (3) («accordo interno»), che istituisce, tra l'altro, l'ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,
visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (4), in particolare gli articoli da 66 a 74,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell'ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2014, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale (5),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria dell'ottavo FES. |
|
(2) |
L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni dell'ottavo FES durante l'esercizio finanziario 2014 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni dell'ottavo FES per l'esercizio finanziario 2014.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.
(2) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.
(3) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/60 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/211 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (3) («accordo interno»), che istituisce, tra l'altro, il nono Fondo europeo di sviluppo (nono FES), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,
visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9o Fondo europeo di sviluppo (4), in particolare gli articoli da 96 a 103,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del nono FES, chiusi al 31 dicembre 2014, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale (5),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del nono FES. |
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(2) |
L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del nono FES durante l'esercizio finanziario 2014 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del nono FES per l'esercizio finanziario 2014.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/61 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/212 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) («accordo interno»), che istituisce, tra l'altro, il decimo Fondo europeo di sviluppo (decimo FES), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,
visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (4), in particolare gli articoli da 142 a 144,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del decimo FES, chiusi al 31 dicembre 2014, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale (5),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del decimo FES. |
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(2) |
L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del decimo FES durante l'esercizio finanziario 2014 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del decimo FES per l'esercizio finanziario 2014.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(3) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/62 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/213 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio finanziario 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come da ultimo modificato,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), che istituisce, tra l'altro, l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3), in particolare gli articoli da 43 a 45,
avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell'undicesimo FES, chiusi al 31 dicembre 2014, nonché la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte della Commissione contenute in detta relazione annuale (4),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'accordo interno, il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria dell'undicesimo FES. |
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(2) |
L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni dell'undicesimo FES durante l'esercizio finanziario 2014 è stata soddisfacente, |
RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni dell'undicesimo FES per l'esercizio finanziario 2014.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.