ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
6 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/157 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia [notificata con il numero C(2016) 501]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 524]

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/156 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza folpet sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.

(2)

Per la sostanza boscalid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per tutti gli LMR esaminati mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. L'Autorità ha dichiarato che è prevedibile un potenziale di accumulo di residui di boscalid nelle colture in avvicendamento, ha calcolato sia LMR che tengono conto di questo potenziale di accumulo, sia che non ne tengono conto, e ha lasciato ai responsabili della gestione dei rischi il compito di scegliere l'opzione necessaria. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità e che considera il potenziale di accumulo. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per la sostanza clothianidin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per noci di pecàn, papaie, patate, pomodori, peperoni, melanzane, mais dolce, cavolfiori, brassicacee a foglia, lattuga, cerfoglio, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, semi di cotone, sorgo in chicchi, cacao e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie, cavoli rapa e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Per la sostanza thiamethoxam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, pomacee, pesche, olive da tavola, banane, papaie, patate, rutabaghe, mais dolce, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, brassicacee a foglia, fagioli (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, legumi da granella, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina/dorella, semi di canapa, semi di ricino, olive per la produzione di olio, avena in chicchi, segale in chicchi, cacao, barbabietole da zucchero (radici), suini (muscolo, fegato, reni), bovini (muscolo, fegato, reni), ovini (muscolo, fegato, reni) e caprini (muscolo, fegato, reni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, albicocche, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per la sostanza folpet l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fragole, olive da tavola, patate, ravanelli, salsefrica o barba di becco, pomodori, meloni, olive per la produzione di olio, orzo in chicchi, frumento in chicchi, luppolo (essiccato), pollame (carne, tessuto adiposo, fegato) e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli rapa, lattuga, scarola, spinaci e fagioli (freschi, senza baccelli) non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.

(6)

Per la sostanza tolclofos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (6). L'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR per le patate e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ravanelli, broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta, lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), crescione, crescione inglese, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per rutabaghe, rape, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, sedano, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato), latte (vaccino, ovino, caprino) e uova di volatili non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(9)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza.

(12)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(13)

Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti realizzati prima del 26 agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di boscalid vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2014; 12(7):3799, 127 pagg.

(3)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di folpet vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2014; 12(5):3700, 55 pagg.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di tolclofos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2014; 12(12):3920, 42 pagg.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

L'allegato II è così modificato:

a)

la colonna relativa alla sostanza folpet è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,03  (1)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,07  (1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,03  (1)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

0,03  (1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

6

0151020

Uve da vino

20

0152000

b)

Fragole

5 (+)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,03  (1)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,03  (1)

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

0,03  (1)

0161020

Fichi

0,03  (1)

0161030

Olive da tavola

0,15  (1) (+)

0161040

Kumquat

0,03  (1)

0161050

Carambole

0,03  (1)

0161060

Cachi

0,03  (1)

0161070

Jambul/jambolan

0,03  (1)

0161990

Altri

0,03  (1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,03  (1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,03  (1)

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,06  (1) (+)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,03  (1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

0,03  (1)

0213020

Carote

0,03  (1)

0213030

Sedano rapa

0,03  (1)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,03  (1)

0213050

Topinambur

0,03  (1)

0213060

Pastinaca

0,03  (1)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,03  (1)

0213080

Ravanelli

0,04  (1) (+)

0213090

Salsefrica

0,04  (1) (+)

0213100

Rutabaga

0,03  (1)

0213110

Rape

0,03  (1)

0213990

Altri

0,03  (1)

0220000

Ortaggi a bulbo

0,03  (1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

5 (+)

0231020

Peperoni

0,03  (1)

0231030

Melanzane

0,03  (1)

0231040

Gombi

0,03  (1)

0231990

Altri

0,03  (1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,03  (1)

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

0,4 (+)

0233020

Zucche

0,03  (1)

0233030

Cocomeri/angurie

0,03  (1)

0233990

Altri

0,03  (1)

0234000

d)

Mais dolce

0,03  (1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,03  (1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,03  (1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,03  (1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,03  (1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,03  (1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,03  (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,03  (1)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0,06  (1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,03  (1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,03  (1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,03  (1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,03  (1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,07  (1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

0,07  (1)

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

0,15  (1) (+)

0402020

Semi di palma

0,07  (1)

0402030

Frutti di palma

0,07  (1)

0402040

Capoc

0,07  (1)

0402990

Altri

0,07  (1)

0500000

CEREALI

 

0500010

Orzo

1 (+)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,07  (1)

0500030

Mais/granturco

0,07  (1)

0500040

Miglio

0,07  (1)

0500050

Avena

0,07  (1)

0500060

Riso

0,07  (1)

0500070

Segale

0,07  (1)

0500080

Sorgo

0,07  (1)

0500090

Frumento

0,4 (+)

0500990

Altri

0,07  (1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,1  (1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

400 (+)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,1  (1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,1  (1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,1  (1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,1  (1)

0840020

Zenzero

0,1  (1)

0840030

Curcuma

0,1  (1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,1  (1)

0850000

Spezie da bocci

0,1  (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,1  (1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,1  (1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,03  (1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,05  (1)

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

(+)

1016020

Tessuto adiposo

(+)

1016030

Fegato

(+)

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Capríni

 

1020040

Equidi

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

(+)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

b)

sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Boscalid (F) (R) (A)

Clothianidin

Thiamethoxam

Tolclofos-metile (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0,01  (3)

0110000

Agrumi

2 (+)

0,06 (+)

0,15 (+)

 

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

(+)

0,01  (3)

 

 

0120010

Mandorle dolci

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120020

Noci del Brasile

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120030

Noci di anacardi

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120040

Castagne e marroni

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120050

Noci di cocco

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120060

Nocciole

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120070

Noci del Queensland

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120080

Noci di pecàn

0,05  (3)

 

0,02  (3)

 

0120090

Pinoli

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120100

Pistacchi

1

 

0,01  (3)

 

0120110

Noci comuni

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120990

Altri

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0130000

Pomacee

 

0,4

0,3

 

0130010

Mele

2 (+)

 

 

 

0130020

Pere

1,5 (+)

 

 

 

0130030

Cotogne

1,5 (+)

 

 

 

0130040

Nespole

0,01  (3)

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

0,01  (3)

 

 

 

0130990

Altri

0,01  (3)

 

 

 

0140000

Drupacee

 

 

 

 

0140010

Albicocche

5 (+)

0,15

0,07 (+)

 

0140020

Ciliege (dolci)

4 (+)

0,03 (+)

0,6 (+)

 

0140030

Pesche

5 (+)

0,15

0,07

 

0140040

Prugne

3 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0140990

Altri

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

5 (+)

0,7 (+)

0,4 (+)

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

6 (+)

0,02  (3) (+)

0,3 (+)

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

10 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

15 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01  (3)

 

 

 

0161010

Datteri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161020

Fichi

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161030

Olive da tavola

 

0,09

0,4

 

0161040

Kumquat

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161050

Carambole

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161060

Cachi

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

5 (+)

 

 

 

0162020

Litci

0,01  (3)

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,01  (3)

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,01  (3)

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

0,01  (3)

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

0,01  (3)

 

 

 

0162990

Altri

0,01  (3)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163020

Banane

0,6 (+)

0,02

0,02  (3)

 

0163030

Manghi

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163040

Papaie

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0163050

Melograni

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163070

Guaiave/guave

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163080

Ananas

0,01  (3)

0,02  (3) (+)

0,02  (3) (+)

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163100

Durian

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163990

Altri

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

 

0211000

a)

Patate

2 (+)

0,03

0,07

0,01  (3)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0212010

Radici di cassava/manioca

(+)

 

 

 

0212020

Patate dolci

(+)

 

 

 

0212030

Ignami

(+)

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

(+)

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

(+)

 

 

 

0213010

Bietole

4

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213020

Carote

2

0,06

0,3

0,01  (3)

0213030

Sedano rapa

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213050

Topinambur

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213060

Pastinaca

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213080

Ravanelli

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,1 (+)

0213090

Salsefrica

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213100

Rutabaga

2

0,02 (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0213110

Rape

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213990

Altri

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220000

Ortaggi a bulbo

(+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220010

Aglio

5

 

 

 

0220020

Cipolle

5

 

 

 

0220030

Scalogni

5

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

6

 

 

 

0220990

Altri

0,5

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

0,1  (3)

0231000

a)

Solanacee

3 (+)

 

 

 

0231010

Pomodori

 

0,04

0,2

 

0231020

Peperoni

 

0,04

0,7

 

0231030

Melanzane

 

0,04

0,2

 

0231040

Gombi

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0231990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

4 (+)

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

0,02 (3)

0,5

 

0232020

Cetriolini

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232030

Zucchine

 

0,02 (3)

0,5

 

0232990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

3 (+)

 

 

 

0233010

Meloni

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233020

Zucche

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,9

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

 

0,01  (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

5

0,02  (3)

 

 

0241010

Cavoli broccoli

(+)

 

0,3

(+)

0241020

Cavolfiori

(+)

 

0,02  (3)

(+)

0241990

Altri

 

 

0,01  (3)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

5

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

(+)

 

 

(+)

0242020

Cavoli cappucci

(+)

 

 

(+)

0242990

Altri

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

9

0,3

0,02  (3)

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

(+)

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

(+)

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

5 (+)

0,04 (+)

0,01  (3)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

50 (+)

 

 

(+)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251020

Lattughe

 

0,1

5

2

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0,1 (+)

5 (+)

0,9

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251050

Barbarea

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251060

Rucola

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251070

Senape juncea

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0252010

Spinaci

50 (+)

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

0,9 (+)

 

 

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

30 (+)

 

 

 

0252990

Altri

0,9

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

7 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

50 (+)

1,5

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

0256990

Altri

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

 

 

0,01  (3)

0260010

Fagioli (con baccello)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260030

Piselli (con baccello)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260040

Piselli (senza baccello)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260050

Lenticchie

3 (+)

0,01  (3)

0,02*

 

0260990

Altri

0,06

0,01*

0,01*

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

0,01  (3)

0270010

Asparagi

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270020

Cardi

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270030

Sedani

9 (+)

0,04

1

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270050

Carciofi

5 (+)

0,05

0,5

 

0270060

Porri

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270070

Rabarbaro

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270080

Germogli di bambù

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270090

Cuori di palma

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270990

Altri

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

3 (+)

0,02

0,04

0,01  (3)

0300010

Fagioli

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

0,01  (3)

0401000

Semi oleaginosi

(+)

0,02  (3)

 

 

0401010

Semi di lino

1

 

0,02  (3)

 

0401020

Semi di arachide

1

 

0,02  (3)

 

0401030

Semi di papavero

1

 

0,02  (3)

 

0401040

Semi di sesamo

1

 

0,02  (3)

 

0401050

Semi di girasole

1

 

0,02  (3)

 

0401060

Semi di colza

1

 

0,02  (3)

 

0401070

Semi di soia

3

 

0,04

 

0401080

Semi di senape

1

 

0,02  (3)

 

0401090

Semi di cotone

1

 

0,02  (3)

 

0401100

Semi di zucca

1

 

0,02  (3)

 

0401110

Semi di cartamo

1

 

0,02  (3)

 

0401120

Semi di borragine

1

 

0,02  (3)

 

0401130

Semi di camelina/dorella

1

 

0,02  (3)

 

0401140

Semi di canapa

1

 

0,02  (3)

 

0401150

Semi di ricino

1

 

0,02  (3)

 

0401990

Altri

0,06

 

0,01  (3)

 

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (3)

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

0,09

0,4

 

0402020

Semi di palma

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402030

Frutti di palma

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402040

Capoc

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402990

Altri

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500000

CEREALI

(+)

 

 

0,01  (3)

0500010

Orzo

4

0,04

0,4

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500030

Mais/granturco

0,15

0,02 (3)

0,05

 

0500040

Miglio

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500050

Avena

4

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500060

Riso

0,15

0,5

0,01  (3)

 

0500070

Segale

0,8

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500080

Sorgo

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500090

Frumento

0,8

0,02 (3)

0,05

 

0500990

Altri

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

 

 

0,05  (3)

0610000

0,01  (3)

0,7

20

 

0620000

Chicchi di caffè

0,05  (3) (+)

0,05

0,2

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0,05 (3)

0,05  (3)

 

0631000

a)

Fiori

0,9 (+)

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,9 (+)

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

3 (+)

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,01  (3)

 

 

 

0640000

Semi di cacao

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,01  (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

 

0700000

LUPPOLO

80 (+)

0,05 (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0800000

SPEZIE

(+)

 

 

 

0810000

Semi

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Zenzero

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Spezie da bocci

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

 

 

0,01  (3)

0900010

Barbabietole da zucchero

0,4 (+)

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0900020

Canne da zucchero

7 (+)

0,4

0,01  (3)

 

0900030

Radici di cicoria

0,4 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0900990

Altri

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

 

 

0,01  (3)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1011020

Tessuto adiposo

0,07

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011030

Fegato

0,05  (3)

0,2

0,01  (3)

 

1011040

Rene

0,05  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

0,2

0,02

 

1011990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1012020

Tessuto adiposo

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012030

Fegato

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1012040

Rene

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

0,2

0,02

 

1012990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1013020

Tessuto adiposo

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013030

Fegato

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1013040

Rene

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

0,2

0,02

 

1013990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,2

0,02  (3)

0,02

 

1014020

Tessuto adiposo

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014030

Fegato

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1014040

Rene

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

0,2

0,02

 

1014990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1015020

Tessuto adiposo

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015030

Fegato

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1015040

Rene

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

0,2

0,02

 

1015990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1016000

f)

Pollame

 

 

0,01 (3)

 

1016010

Muscolo

0,01  (3)

0,01 (3)

 

 

1016020

Tessuto adiposo

0,08

0,01 (3)

 

 

1016030

Fegato

0,15 (+)

0,1

 

 

1016040

Rene

0,05  (3)

0,01  (3)

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,15

0,1

 

 

1016990

Altri

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1017020

Tessuto adiposo

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017030

Fegato

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1017040

Rene

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,3

0,2

0,02

 

1017990

Altri

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1020000

Latte

0,02

0,02

0,05

0,01  (3)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

1020040

Equidi

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

2)

L'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A sono soppresse le colonne relative alle sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile;

b)

nella parte B è soppressa la colonna relativa alla sostanza folpet.


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: Ftalimmide espressa in folpet

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161030

Olive da tavola

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000

a)

Patate

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0233010

Meloni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura e all'entità dei residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Somma di folpet e ftalimmide espressa in folpet (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: Ftalimmide espressa in folpet

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161030

Olive da tavola

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000

a)

Patate

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0233010

Meloni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura e all'entità dei residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)

=

Liposolubile

Boscalid (F) (R) (A)

(A)

=

Nota per la definizione del residuo: I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 6 febbraio 2017, oppure, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile entro tale data, della sua mancanza.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide (libero e coniugato) espressa in boscalid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0120000

Frutta a guscio

0120010

Mandorle dolci

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di anacardi

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di pecàn

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020

Ciliege (dolci)

0140030

Pesche

0140040

Prugne

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0154070

Azzeruoli

0154080

Bacche di sambuco

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0163020

Banane

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000

a)

Patate

0212010

Radici di cassava/manioca

0212020

Patate dolci

0212030

Ignami

0212040

Maranta/arrow root

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0213010

Bietole

0213020

Carote

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213050

Topinambur

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0220000

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0231000

a)

Solanacee

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0231040

Gombi

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0233000

b)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0234000

d)

Mais dolce

0241010

Cavoli broccoli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241020

Cavolfiori

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0244000

d)

Cavoli rapa

0251000

a)

Lattughe e insalate

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252020

Portulaca/porcellana

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0254000

d)

Crescione acquatico

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0260010

Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260020

Fagioli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260030

Piselli (con baccello)

0260040

Piselli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260050

Lenticchie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270010

Asparagi

0270020

Cardi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270030

Sedani

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270050

Carciofi

0270060

Porri

0270070

Rabarbaro

0270080

Germogli di bambù

0270090

Cuori di palma

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0401000

Semi oleaginosi

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza

0401070

Semi di soia

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca

0401110

Semi di cartamo

0401120

Semi di borragine

0401130

Semi di camelina/dorella

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0500000

CEREALI

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030

Mais/granturco

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500060

Riso

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000

Chicchi di caffè

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000

a)

Fiori

0631010

Camomilla

0631020

Ibisco/rosella

0631030

Rosa

0631040

Gelsomino

0631050

Tiglio

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0800000

SPEZIE

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0820000

Frutta

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020

Pepe di Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0820070

Vaniglia

0820080

Tamarindo

0830000

Spezie da corteccia

0830010

Cannella

0840000

Spezie da radici e rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0850000

Spezie da bocci

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0860010

Zafferano

0870000

Spezie da arilli

0870010

Macis

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020

Canne da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900030

Radici di cicoria

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030

Fegato

1013030

Fegato

1014030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina e alla natura e all'entità dei residui combinati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030

Fegato

Clothianidin

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020

Ciliege (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0163080

Ananas

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010

Meloni

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0244000

d)

Cavoli rapa

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Thiamethoxam

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0163080

Ananas

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010

Meloni

0233030

Cocomeri/angurie

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Tolclofos-metile (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213080

Ravanelli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai dati tossicologici per gli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH e alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi degli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0251000

a)

Lattughe e insalate

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Boscalid (F) (R) (A)

(A)

=

Nota per la definizione del residuo: I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 6 febbraio 2017, oppure, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile entro tale data, della sua mancanza.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: somma di boscalid e del suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide (libero e coniugato) espressa in boscalid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0120000

Frutta a guscio

0120010

Mandorle dolci

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di anacardi

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di pecàn

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020

Ciliege (dolci)

0140030

Pesche

0140040

Prugne

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000

b)

Fragole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli giganti d'America/mirtilli americani

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0154070

Azzeruoli

0154080

Bacche di sambuco

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0163020

Banane

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000

a)

Patate

0212010

Radici di cassava/manioca

0212020

Patate dolci

0212030

Ignami

0212040

Maranta/arrow root

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0213010

Bietole

0213020

Carote

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213050

Topinambur

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0220000

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0231000

a)

Solanacee

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0231040

Gombi

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0233000

b)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0234000

d)

Mais dolce

0241010

Cavoli broccoli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241020

Cavolfiori

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0244000

d)

Cavoli rapa

0251000

a)

Lattughe e insalate

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252020

Portulaca/porcellana

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0254000

d)

Crescione acquatico

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0260010

Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260020

Fagioli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260030

Piselli (con baccello)

0260040

Piselli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260050

Lenticchie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270010

Asparagi

0270020

Cardi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (per le colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270030

Sedani

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270050

Carciofi

0270060

Porri

0270070

Rabarbaro

0270080

Germogli di bambù

0270090

Cuori di palma

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0401000

Semi oleaginosi

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza

0401070

Semi di soia

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca

0401110

Semi di cartamo

0401120

Semi di borragine

0401130

Semi di camelina/dorella

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0500000

CEREALI

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030

Mais/granturco

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500060

Riso

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000

Chicchi di caffè

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000

a)

Fiori

0631010

Camomilla

0631020

Ibisco/rosella

0631030

Rosa

0631040

Gelsomino

0631050

Tiglio

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0800000

SPEZIE

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0820000

Frutta

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020

Pepe di Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0820070

Vaniglia

0820080

Tamarindo

0830000

Spezie da corteccia

0830010

Cannella

0840000

Spezie da radici e rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0850000

Spezie da bocci

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0860010

Zafferano

0870000

Spezie da arilli

0870010

Macis

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020

Canne da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900030

Radici di cicoria

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030

Fegato

1013030

Fegato

1014030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina e alla natura e all'entità dei residui combinati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030

Fegato

Clothianidin

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020

Ciliege (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0163080

Ananas

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010

Meloni

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0244000

d)

Cavoli rapa

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Thiamethoxam

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0163080

Ananas

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010

Meloni

0233030

Cocomeri/angurie

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Tolclofos-metile (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213080

Ravanelli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai dati tossicologici per gli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH e alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi degli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0251000

a)

Lattughe e insalate

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/157 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

253,6

IL

236,2

MA

89,7

TN

85,0

TR

113,5

ZZ

155,6

0707 00 05

MA

85,6

TR

180,4

ZZ

133,0

0709 91 00

EG

194,3

ZZ

194,3

0709 93 10

MA

43,4

TR

141,3

ZZ

92,4

0805 10 20

EG

49,2

MA

57,3

TN

49,7

TR

48,1

ZZ

51,1

0805 20 10

IL

134,7

MA

79,7

TR

102,3

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

144,4

MA

126,5

TR

68,7

ZZ

103,1

0805 50 10

TR

94,0

ZZ

94,0

0808 10 80

CL

87,7

ZZ

87,7

0808 30 90

CN

69,1

TR

81,0

ZA

137,7

ZZ

95,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/158 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia

[notificata con il numero C(2016) 501]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, in base ai principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare devono rispettare i requisiti strutturali basati su tali principi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 integra le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 comprendono requisiti specifici per gli stabilimenti di trasformazione delle carni e del latte.

(3)

In conformità all'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, alcuni requisiti strutturali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano ad alcuni stabilimenti in Croazia fino al 31 dicembre 2015. Tali stabilimenti sono elencati sul sito Internet della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (3). La Croazia ha chiesto che tale termine sia prorogato fino al 30 giugno 2016 per un numero limitato di stabilimenti dei settori delle carni e del latte.

(4)

È opportuno prevedere una proroga delle attuali misure transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte al fine di concedere loro un periodo supplementare per adeguarsi alle norme di sicurezza alimentare dell'Unione.

(5)

Le attuali misure transitorie stabilite nell'allegato V, punto 5, parte II, dell'atto di adesione della Croazia, si applicano fino al 31 dicembre 2015. Al fine di evitare un vuoto giuridico è opportuno che le misure transitorie di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tali misure dovrebbero essere limitate a un periodo di sei mesi, in quanto l'articolo 42 dell'atto di adesione della Croazia prevede che le misure transitorie si possano applicare solo per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga ai requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II. A, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti dei settori delle carni e del latte elencati nell'allegato della presente decisione («gli stabilimenti elencati») possono continuare a produrre e a trasformare carni e latte («i prodotti»), fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1.   I prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati possono solo:

a)

essere immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione; o

b)

essere utilizzati per l'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati, indipendentemente dalla data di commercializzazione.

2.   I prodotti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

3.   La Croazia utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione che ha comunicato per iscritto alla Commissione in data 29 giugno 2012, conformemente all'allegato V, punto 5, parte II, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Croazia.

4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati di trasformazione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e latte, laddove una parte dello stabilimento corrisponda a uno stabilimento elencato.

Articolo 3

La Croazia provvede affinché gli stabilimenti elencati che non rispettano i requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, part II.A, del regolamento (CE) n. 853/2004, cessino la loro attività.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf


ALLEGATO

Elenco di stabilimenti di trasformazione delle carni

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Via o comune/città/regione

1.

HR 14

IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko — senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko — neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Elenco di stabilimenti di trasformazione del latte

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Via o comune/città/regione

1.

HR 1444

LE — Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko — križevačka


6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/159 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 524]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni riguardo alle misure di emergenza adottate a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi elencati all'articolo 17 di tale regolamento.

(2)

Le notifiche ufficiali di focolai di organismi nocivi sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma degli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (2). Le informazioni fornite nella notifica ufficiale costituiscono i dati preliminari relativi ai focolai di organismi nocivi.

(3)

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria e di disporre rapidamente delle informazioni relative alle misure fitosanitarie adottate dagli Stati membri è opportuno fissare le date entro le quali questi ultimi devono presentare le domande di sovvenzione e le richieste di pagamento e specificare le informazioni che devono essere fornite. Si dovrebbero fornire, in particolare, le prime stime e le previsioni aggiornate delle spese sostenute dagli Stati membri.

(4)

Occorre specificare il tasso da applicare per la conversione delle stime finanziarie e delle richieste di pagamento presentate dagli Stati membri che non usano l'euro come valuta nazionale.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Informazioni preliminari sui costi stimati

Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sui focolai dell'organismo nocivo. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.

Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)

i costi operativi stimati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 652/2014;

b)

i costi stimati dei contratti di servizi con terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 652/2014;

c)

i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari e agli operatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 652/2014;

d)

se del caso, una stima degli altri costi essenziali per l'eradicazione dell'organismo nocivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 652/2014, con debita giustificazione allegata.

Successivamente alla trasmissione delle informazioni di cui al secondo comma, gli Stati membri trasmettono ogni tre mesi informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma.

Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, dovrebbero contenere la versione aggiornata dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Richieste di pagamento

Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento annuale o dalla conferma del completamento dell'eradicazione e/o del contenimento dell'organismo nocivo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore, gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato II della presente decisione;

b)

una relazione tecnica secondo l'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

Tasso di conversione

Laddove gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.

Articolo 4

Applicabilità

La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).


ALLEGATO I

A.   ERADICAZIONE

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B.   CONTENIMENTO

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C.   ALTRE MISURE

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ALLEGATO II

A.   ERADICAZIONE

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B.   CONTENIMENTO

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C.   ALTRE MISURE

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ALLEGATO III

La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

1.

La data di inizio e la data di fine dell'attuazione delle misure.

2.

Una descrizione delle misure tecniche attuate, con le cifre principali.

3.

Mappe epidemiologiche (mappe della zona delimitata, della zona del focolaio ecc.).

4.

Informazioni dettagliate in merito al raggiungimento dell'eradicazione, del contenimento o altre misure a seguito dell'applicazione delle misure in questione.

5.

I risultati delle indagini epidemiologiche.

6.

Altri documenti pertinenti.


6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/160 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il fabbricante Toyota Motor Europe NV/SA (il «richiedente») ha presentato il 15 aprile 2015 una richiesta di approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che utilizza diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 26 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 27 maggio 2015.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche», versione febbraio 2013) (3).

(3)

La domanda fa riferimento a un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di LED.

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che la percentuale di autovetture nuove immatricolate nell'anno di riferimento 2009 che utilizzavano i LED per i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti, le luci di posizione anteriori, i fendinebbia anteriori, i fendinebbia posteriori, gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia e le luci di illuminazione della targa era inferiore al 3 %. A tal fine il richiedente fa riferimento alle linee guida tecniche, che contengono la sintesi della relazione concernente l'iniziativa «Light Sight Safety» del CLEPA. Il richiedente ha utilizzato funzioni predefinite e dati medi in linea con l'approccio semplificato specificato nelle linee guida tecniche (versione febbraio 2013).

(6)

In conformità all'approccio semplificato descritto nelle linee guida tecniche, il richiedente ha utilizzato dei dispositivi di illuminazione alogeni come tecnologia di riferimento per dimostrare la capacità di riduzione delle emissioni di CO2 del sistema di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di LED nei proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia.

(7)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 che comprende formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato alle funzioni di illuminazione. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta mediante l'uso di un sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori e luci di illuminazione della targa è almeno pari a 1 g di CO2/km. Inoltre, occorre pertanto concludere che un sistema di illuminazione esterna efficiente, che comprende non soltanto le luci sopra indicate ma anche gli indicatori di direzione anteriori, gli indicatori di direzione posteriori, le luci di retromarcia muniti di LED o una diversa e appropriata combinazione di tali luci, potrebbe ottenere una riduzione di CO2 almeno pari a 1 g CO2/km.

(9)

Dato che l'attivazione dei dispositivi di illuminazione esterna non è richiesta per la prova di omologazione sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione reputa che le funzioni di illuminazione in questione non siano coperte dal normale ciclo di prova.

(10)

L'attivazione delle funzioni di illuminazione in esame è obbligatoria al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli e di conseguenza non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO2 dovute all'uso della tecnologia innovativa.

(11)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(12)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.

(13)

Qualsiasi fabbricante che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati.

(14)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sistema di illuminazione esterna efficiente che comprende proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED), destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione delle funzioni di illuminazione di cui al paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

3.   Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «15».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Metodo di prova — Introduzione

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguibili con un sistema di illuminazione esterna efficiente che include l'insieme o un'appropriata combinazione di proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia muniti di diodi a emissione di luce (LED) in un veicolo di categoria M1, è necessario stabilire quanto segue:

a)

le condizioni di prova;

b)

la procedura di prova;

c)

le formule per calcolare la riduzione delle emissioni di CO2;

d)

le formule per calcolare la deviazione standard;

e)

la determinazione della riduzione delle emissioni di CO2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

2.   Condizioni di prova

Si applicano le disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 (1) recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Per determinare il consumo di energia, occorre fare riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE n. 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

3.   Procedura di prova

Le misurazioni devono essere effettuate come illustrato nella figura. Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti:

un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile),

due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua

Impianto di prova

Image

In totale devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a una tensione di 13,2V per ciascun tipo di illuminazione utilizzata nel veicolo (ossia proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia). I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

In alternativa, si possono eseguire altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. Il fabbricante deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. In totale, devono essere eseguite 5 misurazioni della corrente a ciascuna di queste ulteriori tensioni.

L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

4.   Formule

Per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 e stabilire se il valore soglia di 1 g CO2/km è raggiunto occorre procedere secondo le fasi indicate in appresso:

 

Fase 1: Calcolo del risparmio di energia

 

Fase 2: Calcolo del risparmio di CO2

 

Fase 3: Calcolo dell'errore riguardo il risparmio di CO2

 

Fase 4: Verifica del valore soglia

4.1   Calcolo del risparmio di energia

Per ciascuna delle 5 misurazioni l'energia consumata si calcola moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione. Ne risulteranno 5 valori. Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Successivamente occorre calcolare il valore medio dell'energia consumata, che equivale alla somma dei 5 valori summenzionati diviso 5.

I risparmi di energia che ne derivano sono calcolati con la seguente formula:

formula (1):

ΔP = Pbaseline – Peco-innovation

dove:

ΔP

risparmio energetico [W];

Pbaseline

consumo elettrico del tipo di illuminazione di riferimento, indicato nella Tabella 1 [W];

Peco-innovation

valore medio del consumo energetico dell'ecoinnovazione [W].

Tabella 1

Requisiti del consumo di corrente per differenti tipi di illuminazione di riferimento

Tipo di illuminazione

Consumo elettrico totale [W]

Proiettori anabbaglianti

137

Proiettori abbaglianti

150

Luci di posizione anteriori

12

Targa

12

Fendinebbia anteriore

124

Fendinebbia posteriore

26

Indicatore di direzione anteriore

13

Indicatore di direzione posteriore

13

Luce di retromarcia

52

4.2   Calcolo del risparmio di CO2

Il risparmio totale di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) deve essere calcolato applicando le formule (2), (3) e (4).

Per un veicolo a benzina:

Formula (2):

Formula

Per un veicolo diesel:

Formula (3)

Formula

Per un veicolo a benzina con turbocompressore:

Formula (4)

Formula

Queste formule rappresentano il risparmio totale di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente) espresso in gCO2/km.

I dati da inserire per le formule (2), (3) e (4) sono i seguenti:

ΔPj

energia elettrica risparmiata in W del tipo di illuminazione j, risultato della fase 1

UFj

fattore di utilizzazione del tipo di illuminazione j, specificato nella tabella 2

m

numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa

v

velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo), pari a 33,58 km/h

VPe – P

consumo di energia effettiva per veicoli a benzina, pari a 0,264 l/kWh

VPe – D

consumo di energia effettiva per veicoli diesel, pari a 0,22 l/kWh

VPe – PT

consumo di energia effettiva per veicoli a benzina con turbocompressore, pari a 0,28 l/kWh

ηA

efficienza dell'alternatore, pari a 0,67

CFP

fattore di conversione per la benzina, pari a 2 330 gCO2/l

CFD

fattore di conversione per il diesel, pari a 2 640 gCO2/l

Tabella 2

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione

Tipo di illuminazione

Fattore di utilizzazione (TU)

Proiettori anabbaglianti

0,33

Proiettori abbaglianti

0,03

Luci di posizione anteriori

0,36

Targa

0,36

Fendinebbia anteriore

0,01

Fendinebbia posteriore

0,01

Indicatore di direzione anteriore

0,15

Indicatore di direzione posteriore

0,15

Luce di retromarcia

0,01

4.3   Calcolo dell'errore statistico riguardo il risparmio di CO2

L'errore statistico nella riduzione delle emissioni di CO2 è determinato in due fasi. Nella prima fase il valore dell'errore per l'energia è determinato come una deviazione standard equivalente a un intervallo di confidenza del 68 % attorno al valore medio.

A tal fine occorre utilizzare la formula (5).

Formula (5):

Formula

dove:

Formula

deviazione standard della media del campione [W]

xi

dati campione [W]

Formula

media dei dati campione [W]

n

numero di osservazioni del campione, pari a 5

L'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli alimentati a benzina, benzina con turbocompressore e diesel è successivamente determinato mediante la legge della propagazione degli errori, che è espressa nella formula (6).

Formula (6):

Formula

dove:

Formula

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [gCO2/km]

Formula

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 in relazione a Pj

Formula

Deviazione standard di Formula [W]

m

Numero dei tipi di illuminazione nel pacchetto della tecnologia innovativa

La sostituzione della formula (2) nella formula (6) risulta nella formula (7) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli a benzina.

Formula (7)

Formula

La sostituzione della formula (3) nella formula (6) risulta nella formula (8) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli diesel.

Formula (8):

Formula

La sostituzione della formula (4) nella formula (6) risulta nella formula (9) per il calcolo dell'errore nella riduzione delle emissioni di CO2 nei veicoli a benzina con turbocompressore.

Formula (9):

Formula

4.4   Verifica del valore soglia

Al fine di dimostrare che la soglia di 1,0 g CO2/km è superata in modo statisticamente rilevante si deve utilizzare la formula (10) riportata di seguito.

Formula (10):

Formula

dove:

MT:

soglia minima (Minimum Threshold) [gCO2/km]

Formula

riduzione totale delle emissioni di CO2 [g CO2/km], che deve essere espressa al quarto decimale

Formula

deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km], che deve essere espressa al quarto decimale

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula (10), è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.