ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

6

 

*

Regolamento (UE) 2016/75 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/76 della Commissione, del 22 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/77 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che conferma la posizione adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo

23

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/73 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere pertanto stabiliti, in linea con il regolamento (UE) 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock.

(7)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel 2016 per le seguenti specie nel Mar Nero:

a)

rombo chiodato (Psetta maxima);

b)

spratto (Sprattus sprattus).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a)

«Mar Nero», la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

c)

«peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2 (*1)

 

 

Romania

43,2 (*1)

 

 

Unione

86,4 (*1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

 

Romania

3 442,5

 

 

Unione

11 475

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(*1)  Dal 1o aprile al 30 giugno 2016 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/74 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2016

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il 17 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha cancellato due entità dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dall'allegato B, punto 6, lettere c) e d), dell'UNSCR 2231 (2015). Tali entità dovrebbero altresì essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco delle entità riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)   GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

1.   

Bank Sepah e Bank Sepah International.


23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/8


REGOLAMENTO (UE) 2016/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per il fosetil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

La definizione del residuo ai fini del monitoraggio applicabile al fosetil comprende il composto progenitore fosetil, il prodotto di degradazione acido fosforoso e i loro sali. I sali dell'acido fosforoso sono denominati fosfonati.

(3)

Il regolamento (UE) n. 991/2014 della Commissione (2) ha modificato l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 fissando LMR provvisori per il fosetil al fine di evitare distorsioni significative del mercato in relazione agli scambi di determinati prodotti. Tali LMR provvisori sono stati definiti in base ai dati del monitoraggio disponibili e a una dichiarazione (3) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») in cui si concludeva che gli LMR provvisori proposti dovrebbero tutelare sufficientemente i consumatori.

(4)

Alcuni LMR provvisori fissati dal regolamento (UE) n. 991/2014 si applicano solo fino al 31 dicembre 2015, data dopo la quale dovrebbe applicarsi il precedente LMR di 2 mg/kg, corrispondente al limite di determinazione, in quanto si riteneva che per allora avrebbero avuto effetto le misure volte a prevenire la presenza di residui di fosfonati nelle pertinenti colture nelle future stagioni vegetative. Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare mostrano tuttavia che, per alcuni prodotti appartenenti al gruppo della frutta a guscio, il periodo previsto non è stato sufficiente affinché dette misure avessero effetto. I dati del monitoraggio indicano la presenza costante di fosfonati in o su tali prodotti a livelli superiori a 2 mg/kg.

(5)

I partner commerciali dell'Unione hanno informato la Commissione delle iniziative in corso e delle scadenze fissate per la generazione di dati relativi alle sperimentazioni controllate sui residui al fine di presentare una domanda relativa agli LMR per i prodotti appartenenti al gruppo della frutta a guscio a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Per evitare distorsioni significative del mercato in relazione agli scambi dei prodotti in questione appartenenti al gruppo della frutta a guscio, e poiché gli attuali dati scientifici non hanno individuato alcun rischio per i consumatori, è opportuno modificare la data di scadenza dell'applicabilità di tali LMR provvisori per il fosetil. Tali LMR provvisori dovrebbero applicarsi sino a quando non sia effettuata una valutazione e non sia presa una decisione in merito a una domanda relativa agli LMR a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. Tenendo conto delle informazioni ricevute in merito alle sperimentazioni controllate sui residui in corso e della prevista presentazione di una siffatta domanda, l'entrata in vigore di una decisione relativa a tale domanda è prevista entro il 1o marzo 2019.

(7)

In base alla dichiarazione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, l'opportuna modifica degli LMR soddisfa le prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

Gli LMR per una serie di prodotti, compresi determinati prodotti appartenenti al gruppo della frutta a guscio, sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 991/2014, con il 31 dicembre 2015 come data di scadenza dell'applicabilità di tali LMR provvisori. Per detti prodotti appartenenti al gruppo della frutta a guscio, il presente regolamento fissa gli LMR al livello di cui al regolamento (UE) n. 991/2014 per un periodo supplementare. Nell'interesse della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 991/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti (GU L 279 del 23.9.2014, pag. 1).

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops [Dichiarazione sulla valutazione dei rischi alimentari connessi ai livelli massimi di residui provvisori proposti (t-LMR) di fosetil-Al in alcune colture]. EFSA Journal 2014; 12(5):3695 [22 pagg.].


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato: nella parte A, la colonna relativa al fosetil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

75

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

75 (+)

0120020

Noci del Brasile

2 (*1)

0120030

Noci di anacardi

75 (+)

0120040

Castagne e marroni

2 (*1)

0120050

Noci di cocco

2 (*1)

0120060

Nocciole

75 (+)

0120070

Noci del Queensland

75 (+)

0120080

Noci di pecàn

2 (*1)

0120090

Pinoli

2 (*1)

0120100

Pistacchi

75 (+)

0120110

Noci comuni

75 (+)

0120990

Altri

2 (*1)

0130000

Pomacee

75

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

2 (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

100

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

75

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

2 (*1)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

2  (*1)

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

2 (*1)

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

150

0162020

Litci

2 (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

2 (*1)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

2 (*1)

0162050

Melastelle/cainette

2 (*1)

0162060

Cachi di Virginia

2 (*1)

0162990

Altri

2 (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

50

0163020

Banane

2 (*1)

0163030

Manghi

2 (*1)

0163040

Papaie

2 (*1)

0163050

Melograni

2 (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

2 (*1)

0163070

Guaiave/guave

2 (*1)

0163080

Ananas

50

0163090

Frutti dell'albero del pane

2 (*1)

0163100

Durian

2 (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

2 (*1)

0163990

Altri

2 (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

30

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

2 (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

2 (*1)

0213020

Carote

2 (*1)

0213030

Sedano rapa

2 (*1)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

2 (*1)

0213050

Topinambur

2 (*1)

0213060

Pastinaca

2 (*1)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

2 (*1)

0213080

Ravanelli

25

0213090

Salsefrica

2 (*1)

0213100

Rutabaga

2 (*1)

0213110

Rape

2 (*1)

0213990

Altri

2 (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

2 (*1)

0220020

Cipolle

50

0220030

Scalogni

2 (*1)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

30

0220990

Altri

2 (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

100

0231020

Peperoni

130

0231030

Melanzane

100

0231040

Gombi

2 (*1)

0231990

Altri

2 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

75

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

75

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

5

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

5

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

10

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

75

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

75

0252020

Portulaca/porcellana

2 (*1)

0252030

Bietole da foglia e da costa

15

0252990

Altri

2 (*1)

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

2 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

2 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

75

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

75

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

2  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

2 (*1)

0270020

Cardi

2 (*1)

0270030

Sedani

2 (*1)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

2 (*1)

0270050

Carciofi

50

0270060

Porri

30

0270070

Rabarbaro

2 (*1)

0270080

Germogli di bambù

2 (*1)

0270090

Cuori di palma

2 (*1)

0270990

Altri

2 (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

2 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

2 (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

2 (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

2 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

2 (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0610000

2 (*1)

0620000

Chicchi di caffè

2 (*1)

0630000

Infusioni di erbe da

500

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

2 (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

2 (*1)

0700000

LUPPOLO

1 500

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

400

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

400

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

400

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

400

0840020

Zenzero

400

0840030

Curcuma

400

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

400

0850000

Spezie da bocci

400

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

400

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

400

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

2 (*1)

0900020

Canne da zucchero

2 (*1)

0900030

Radici di cicoria

75

0900990

Altri

2 (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,5 (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,1 (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,1 (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,5 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,5 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,5 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,5 (*1)

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)

(+)

LMR applicabili fino al 1o marzo 2019; dopo tale data gli LMR saranno di 2 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.

0120010

Mandorle dolci

0120030

Noci di anacardi

0120060

Nocciole

0120070

Noci del Queensland

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,9

TN

155,7

TR

97,9

ZZ

142,7

0707 00 05

MA

84,9

TR

154,4

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

49,5

TR

150,5

ZZ

100,0

0805 10 20

EG

48,6

MA

62,0

TN

58,0

TR

65,1

ZZ

58,4

0805 20 10

IL

163,8

MA

82,9

ZZ

123,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

122,6

MA

60,6

TR

100,9

ZZ

94,7

0805 50 10

TR

98,6

ZZ

98,6

0808 10 80

CL

88,1

US

130,3

ZZ

109,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

82,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/23


DECISIONE (UE) 2016/77 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

che conferma la posizione adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100 e 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione attribuisce un'importanza fondamentale al funzionamento e al progressivo rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. A questo proposito, sebbene l'Unione si fosse posta come obiettivo il raggiungimento di un risultato globale relativamente al ciclo di Doha in occasione della 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Nairobi, i membri dell'OMC hanno raggiunto un consenso soltanto su una serie limitata di tematiche: la concorrenza all'esportazione in agricoltura e questioni relative allo sviluppo di particolare interesse per i membri dell'OMC riconosciuti come paesi meno sviluppati (PMS).

(2)

Quella di disciplinare l'uso delle misure di sostegno alle esportazioni agricole è una richiesta formulata da tempo da molti membri dell'OMC interessati a creare condizioni paritarie per gli operatori ed è un elemento chiave del ciclo di Doha. Lo scopo dell'Unione alla 10a conferenza ministeriale dell'OMC è stato raggiungere un risultato globale ed equilibrato riguardo a tutte le forme di sostegno all'esportazione in agricolutura (ad esempio sovvenzioni all'esportazione, crediti all'esportazione, imprese commerciali di Stato esportatrici nel settore agricolo e aiuto alimentare), non limitate solamente alle sovvenzioni all'esportazione, in linea con il progetto di modalità agricole dell'OMC (TN/AG/W/4/Rev. 4) aggiornato dalla proposta congiunta dell'Unione e da numerosi paesi del 16 novembre 2015 (JOB/AG/48).

(3)

Il tema dello sviluppo è al centro del ciclo dei negoziati commerciali di Doha, e nell'ambito dell'OMC sono oggetto di intensi negoziati varie questioni, tra cui l'applicazione del trattamento preferenziale a favore dei fornitori di servizi dei PMS, le regole d'origine preferenziali per i PMS e il cotone.

(4)

La decisione sulle regole d'origine preferenziali per i paesi meno sviluppati adottata in occasione della nona conferenza ministeriale dell'OMC a Bali [WT/MIN (13)/42] prevede che tali regole preferenziali siano quanto più possibile trasparenti, semplici e oggettive. La proposta presentata dal gruppo dei PMS (JOB/TNC/53) mirava a conseguire risultati vincolanti in tutti i settori contemplati da tale decisione. L'Unione, tenendo conto del regime di regole d'origine preferenziali unilaterali che essa attualmente pratica, alla 10a conferenza ministeriale dell'OMC ha sostenuto tali risultati che non vanno al di là dell'attuale serie di ambiziose norme preferenziali nell'Unione e che sono vincolanti per tutti i membri dell'OMC.

(5)

La posizione adottata a nome dell'Unione in sede di 10a conferenza ministeriale dell'OMC riguardo alle questioni della concorrenza all'esportazione e dello sviluppo deve essere confermata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione adottata a nome dell'Unione in sede di10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio relativa alle decisioni dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione [WT/MIN(15)/45] e sulle questioni relative allo sviluppo [WT/MIN(15)/46, WT/MIN(15)/47, WT/MIN(15)/48] è confermata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


23.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/78 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2016

che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il 17 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due entità dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dall'allegato B, punto 6, lettere c) e d), dell'UNSCR 2231 (2015).

(3)

Dovrebbero pertanto essere sospese le misure restrittive nei confronti di queste due entità attualmente figuranti nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità di cui all'allegato I della decisione 2010/413/PESC, elencate nell'allegato della presente decisione, sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato V della decisione 2010/413/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)   GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

1.   

Bank Sepah e Bank Sepah International.