ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea
Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (1), firmato il 25 marzo 2014, è entrato in vigore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo, il 1o gennaio 2016.
(1) GU L 140 del 14.5.2014, pag. 3.
REGOLAMENTI
22.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/67 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR di ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR della difenilammina sono stati fissati nell'allegato V e nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per l'halauxifen-methyl non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo18, paragrafo1, lettera b), del medesimo. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su salvia e basilico, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il flonicamid, una domanda analoga è stata presentata per peperoni, cavoli di Bruxelles, piselli (senza baccello), semi di cotone, orzo, avena e segala. Per quanto riguarda il fluazinam, una domanda analoga è stata presentata per i pomodori. Per quanto riguarda il fluoxastrobin e il protioconazolo, domande analoghe sono state presentate per gli scalogni. Per quanto riguarda il propamocarb, una domanda analoga è stata presentata per i porri. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda analoga è stata presentata per i topinambur. |
(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del clorotalonil sui mirtilli rossi. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti d'America comportano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
Per quanto riguarda il propamocarb, l'Autorità raccomanda di fissare un nuovo LMR per i porri a 30 mg/kg, limite ottenuto arrotondando il valore di 20 mg/kg calcolato con il calcolatore di LMR dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'LMR proposto è sicuro per il consumatore, poiché applicando il fattore di cottura 0,88, ottenuto per i porri dagli ortaggi a foglie, non si supera la dose acuta di riferimento. Visti tuttavia i dubbi sollevati da alcuni Stati membri, è più opportuno fissare l'LMR al livello di 20 mg/kg, senza arrotondarlo. Tale valore copre in modo adeguato gli impieghi previsti sui porri. |
(8) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. L'EFSA ha altresì concluso che né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(9) |
Per quanto riguarda la difenilammina, il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione (3) stabilisce LMR provvisori per le mele e le pere. I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, è opportuno mantenere tali LMR provvisori, che saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(10) |
Il 5 luglio 2013 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) (4) ha adottato un limite massimo di residui del Codex (CXL) per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio. Il CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione (5) e dovrebbe quindi essere incluso quale LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per quanto riguarda il tiacloprid e la triflossistrobina, il regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione (6) ha modificato vari LMR. Tale regolamento ha abbassato gli LMR per il tiacloprid nei topinambur e per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio ai relativi limiti di determinazione a decorrere dal 12 febbraio 2016. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Per l'halauxifen-methyl, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa a tale sostanza attiva (7). In tale contesto, ha raccomandato di fissare LMR per gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'Unione. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati. |
(13) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica tuttavia a decorrere dal 12 febbraio 2016 per quanto riguarda l'LMR per il tiacloprid nei topinambur e l'LMR per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it/
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l'ametoctradin in salvia e basilico). EFSA Journal 2015; 13(6):4153. [22 pagg.].
Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries (Fissazione di una tolleranza all'importazione per il clorotalonil nei mirtilli rossi). EFSA Journal 2015; 13(7):4193. [21 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il flonicamid in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(5):4103. [26 pagg.].
Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il fluazinam nei pomodori). EFSA Journal 2015; 13(6):4154. [23 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il fluoxastrobin negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(6):4143. [19 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il propamocarb in cipolle, agli, scalogni e porri). EFSA Journal 2015; 13(4):4084 [20 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il protioconazolo negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(5):4105. [20 pagg.].
Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes (Modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nei topinambur). EFSA Journal 2015; 13(7):4191. [18 pagg.].
(3) Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).
(4) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentaseiesima sessione. Roma (Italia), 1-5 luglio 2013.
(5) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 45a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.
(6) Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)]. EFSA Journal 2014; 12(12):3913. [93 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze ametoctradin, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
3) |
nell'allegato V, la colonna relativa alla difenilammina è soppressa. |
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Clorotalonil (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701) |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Tiacloprid
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, pre0840040sentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Clorotalonil (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701) |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Tiacloprid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, pre0840040sentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(**) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(***) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Ametoctradin (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Ametoctradin — codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espresso in ametoctradin. |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Difenilammina
(+) |
I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Flonicamid — codice 1000000: somma di flonicamid e TFNA-AM |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluazinam (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluoxastrobin
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Protioconazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di protioconazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio. |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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22.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2016
relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate. |
(2) |
Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggeria TACHOnet. |
(4) |
È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014.
Articolo 2
Definizioni
Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:
a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;
c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;
d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;
e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;
f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;
h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;
i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;
j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.
Articolo 3
Obbligo di connettersi a TACHOnet
Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet.
Articolo 4
Specifiche tecniche
Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII.
Articolo 5
Impiego di TACHOnet
Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII.
Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1,
ALLEGATO I
Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Architettura
Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi:
1.1. |
un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente. Il sistema centrale deve inoltrare tutti i messaggi TACHOnet. |
1.2. |
I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno. |
2. Gestione
2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.
2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici, di cui all'allegato VII.
2.3. Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi.
2.4. Spetta agli Stati membri:
2.4.1. |
configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale; |
2.4.2. |
installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari; |
2.4.3. |
garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale; |
2.4.4. |
adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni; |
2.4.5. |
garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI. |
2.5. Portale web MOVEHUB
La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:
a) |
statistiche sulla disponibilità per Stato membro; |
b) |
notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri; |
c) |
relazioni aggregate; |
d) |
gestione dei contatti; |
e) |
schemi XSD. |
2.6. Gestione dei contatti
2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire tutti gli aspetti dei contatti nel campo della politica, delle imprese, degli utenti operativi e tecnici di tale Stato membro dal momento che l'autorità competente di ciascun Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti. Dovrà essere possibile vedere, senza poterli editare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.
2.6.2. TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto 2.6.1 per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta.
ALLEGATO II
Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni:
1.1. |
Verifica delle carte rilasciate (Check Issued Cards — CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate. |
1.2. |
Verifica dello stato della carta (Check Card Status — CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta. |
1.3. |
Modifica dello stato della carta (Modify Card Status — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando un Riconoscimento di modifica dello stato della carta. |
1.4. |
Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (Issued Card Driving License — ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida. |
2. Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori.
3. Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati.
4. Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato.
5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS, la risposta deve contenere il campo apposito «Valida per la guida». Le procedure amministrative nazionali devono far sì che le risposte CCS contengano sempre un'adeguata espressione corrispondente a «Valida per la guida».
Appendice
Stati della carta
Stato della carta |
Definizione |
Domanda |
L'autorità di rilascio della carta (Card issuing authority — CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate. |
Approvata |
La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica. |
Respinta |
La CIA ha respinto la domanda. |
Personalizzata |
La carta tachigrafica è stata personalizzata. |
Spedita |
L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata. |
Consegnata |
L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente. |
Confiscata |
L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente. |
Sospesa |
La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente. |
Ritirata |
La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata. |
Restituita |
La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria. |
Persa |
È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica. |
Rubata |
È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa. |
Funzionamento difettoso |
È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica. |
Scaduta |
Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto. |
Sostituita |
La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. |
Rinnovata |
La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità. |
In fase di sostituzione |
Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. |
Sostituita |
Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro. |
ALLEGATO III
Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Requisiti tecnici generali
1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.
1.2. Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.
1.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.
2. Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD)
2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale.
2.2. Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema.
2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato I.
2.4. I messaggi XML devono comprende almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.
Appendice
Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML
Common Header (intestazione comune) |
Obbligatorio |
|
Version (versione) |
La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo versione dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ciascun rilascio del file definizione di Schema XML (XSD). |
Sì |
Test Identifier (identificatore di prova) |
Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato. |
No |
Technical Identifier (identificatore tecnico) |
Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. L'impiego di questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione. |
Sì |
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro) |
L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro. |
Sì |
Sent At (inviato il) |
Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato. |
Sì |
Timeout (tempo scaduto) |
È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto. |
No |
From (mittente) |
Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU». |
Sì |
To (destinatario) |
Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU». |
Sì |
Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate) |
Obbligatorio/a |
|
Family Name (cognome) |
Il cognome del conducente che figura sulla carta. |
Sì |
Name (nome) |
Il nome del conducente quale indicato sulla carta (la mancanza del nome non indica una ricerca con caratteri jolly). |
No |
Date of Birth (data di nascita) |
La data di nascita del conducente che figura sulla carta. |
Sì |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) |
Il numero della patente di guida del conducente. |
No |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) |
Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente. |
No |
Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate) |
Obbligatorio/a |
|
Status Code (codice dello stato) |
Il codice dello stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.) |
Sì |
Status Message (messaggio relativo allo stato) |
Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria). |
No |
Estremi del conducente rilevato |
Sì |
|
Family Name (cognome) |
Il cognome di un conducente rilevato. |
Sì |
Name (nome) |
Il/i nome/i dei conducenti rilevati. |
No |
Date of birth (data di nascita) |
La data di nascita dei conducenti rilevati. |
Sì |
Place of birth (luogo di nascita) |
Il luogo di nascita dei conducenti rilevati. |
No |
Driver Card Number (numero della carta del conducente) |
Il numero della carta del conducente rilevato. |
Sì |
Driver Card Status (stato della carta del conducente) |
La condizione della carta del conducente rilevato. |
Sì |
Driver Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) |
Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta del conducente rilevato. |
Sì |
Driver Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) |
La data a partire dalla quale la carta del conducente rilevato è valida. |
Sì |
Driver Card Expiry Date (data di scadenza della carta del conducente) |
La data in cui scade la carta del conducente rilevato. |
Sì |
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente) |
La data della più recente modifica della carta del conducente rilevato. |
Sì |
Search Mechanism (meccanismo di ricerca) |
Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un algoritmo proprio. |
Sì |
Temporary Card (carta temporanea) |
La carta rilevata è temporanea. |
No |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) |
Il numero della patente di guida del conducente rilevato. |
Sì |
Driving Licence Issuing Country (Paese di rilascio della patente di guida) |
Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevato. |
Sì |
Driving Licence Status (stato della patente di guida) |
Lo stato della patente di guida del conducente rilevato. |
No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) |
La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevato. |
No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) |
La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevato. |
No |
Richiesta di verifica dello stato della carta |
Obbligatorio/a |
|
Driver Card Number (numero della carta del conducente) |
Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni. |
Sì |
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta) |
Obbligatorio/a |
|
Status Code (codice dello stato) |
Il codice dello stato della richiesta di informazioni (ad esempio, found, not found, error ecc.) |
Sì |
Status Message (messaggio sullo stato) |
Una descrizione dello stato (se necessaria). |
No |
Card Status (stato della carta) |
Lo stato della carta richiesta. |
Sì |
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente) |
Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta. |
Sì |
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta) |
La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida. |
Sì |
Card Expiry Date (data di scadenza della carta) |
La data di scadenza della carta richiesta. |
Sì |
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta) |
La data della più recente modifica della carta. |
Sì |
Valid for Driving (validità per la guida) |
La carta rilevata è/non è valida per la guida. |
Sì |
Temporary Card (carta temporanea) |
La carta rilevata è temporanea |
No |
Carta dell'officina |
||
Workshop Name (nome dell'officina) |
Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Workshop Address (indirizzo dell'officina) |
L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Family Name (cognome) |
Il cognome della persona alla quale è stata rilasciata la carta. |
No |
First Name (nome) |
Il nome della persona alla quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Date of Birth (data di nascita) |
La data di nascita della persona alla quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Dati relativi al titolare della carta |
||
Family Name (cognome) |
Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
First Name (nome) |
Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Date of Birth (data di nascita) |
La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Place of Birth (luogo di nascita) |
Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) |
Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida) |
Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Driving Licence Status (Stato della patente di guida) |
Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida) |
La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. |
No |
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida) |
La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta. |
No |
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta) |
Obbligatorio/a |
|
Driver Card Number (numero della carta del conducente) |
Il numero della carta il cui stato è cambiato. |
Sì |
New Driver Card Status (nuovo stato della carta del conducente) |
Il nuovo stato della carta. |
Sì |
Modification Reason (motivo della modifica) |
Il motivo (testo libero) del cambiamento di stati della carta. |
No |
Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente) |
La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta. |
Sì |
Ente/persona dichiarante |
||
Authority (autorità) |
Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta. |
Sì |
Family Name (cognome) |
Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta. |
No |
Name (nome) |
Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta. |
No |
Phone (telefono) |
Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta. |
No |
|
L'indirizzo email della persona che ha cambiato lo stato della carta. |
No |
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta) |
Obbligatorio |
|
Status Code (codice dello stato) |
Il codice dello stato della conferma (ad esempio, found, not found, error ecc.) |
Sì |
Acknowledgement type (tipo di conferma) |
Il tipo della conferma: se per la richiesta o per la risposta |
Sì |
Status Message (messaggio sullo stato) |
Una descrizione dello stato (se necessaria). |
No |
Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta) |
Obbligatorio |
|
Status Code (codice dello stato) |
Il codice dello stato di aggiornamento del registro (ok, not ok, error ecc.) |
Sì |
Status Message (messaggio sullo stato) |
Una descrizione dello stato (se necessaria). |
No |
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) |
Obbligatorio |
|
Driver Card Number (numero della carta del conducente) |
Il numero della carta del conducente che è stata rilasciata. |
Sì |
Driving Licence Number (numero della patente di guida) |
Il numero della patente di guida straniera utilizzato per fare domanda della carta del conducente. |
Sì |
Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida) |
Obbligatorio/a |
|
Status Code (codice dello stato) |
Il codice dello stato che conferma la notifica (ok, not ok, error ecc.) |
Sì |
Status Message (messaggio sullo stato) |
Una descrizione dello stato (se necessaria). |
No |
Family Name (cognome) |
Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
Name (nome) |
Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
No |
Date of Birth (data di nascita) |
La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta. |
Sì |
ALLEGATO IV
Traslitterazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)
1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.
2. Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.
3. Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.
4. I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio.
5. Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL.
5.1. Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda.
ALLEGATO V
Requisiti di sicurezza
1. Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS
2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.
3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di 2 048 bit.
ALLEGATO VI
Livelli del servizio
1. I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio:
1.1. essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
1.2. accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale;
1.3. avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):
Una disponibilità del |
significa una indisponibilità di |
||
giornalmente |
mensilmente |
annualmente |
|
98 % |
0,5 ore |
15 ore |
7,5 giorni |
Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.
1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.
1.5. Essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi.
1.6. Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi.
1.7. I sistemi nazionali devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.
1.8. Essi non possono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
1.9. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:
a) |
l'interruzione del collegamento con il sistema centrale; |
b) |
la mancata risposta a una richiesta; |
c) |
il ricevimento di risposte dopo il message timeout; |
d) |
il ricevimento di messaggi non richiesti; |
e) |
il ricevimento di messaggi non validi. |
2. Il sistema centrale deve:
2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98 %;
2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato.
3. Manutenzione
Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile.
ALLEGATO VII
Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale
1. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici.
2. Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni.
3. Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di 6 mesi. L'informazione statistica va invece conservata a tempo indeterminato.
4. L'elenco dei dati statistici da utilizzare a titolo di reporting comprende:
a) |
lo Stato membro richiedente; |
b) |
lo Stato membro destinatario; |
c) |
il tipo di messaggio; |
d) |
il codice della condizione della risposta; |
e) |
la data e l'ora dei messaggi; |
f) |
il tempo di risposta. |
ALLEGATO VIII
Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet
1. Rilascio delle carte del conducente
1.1. Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una Check Issued Card search (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate).
1.2. Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione Issued Card Driving Licence, che hanno rilasciato una carta del conducente.
1.3. Se per chi chiede una carta del conducente, titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di presentazione della domanda, esiste già una notifica ICDL nel registro nazionale di tale Stato, quest'ultimo deve mandare allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL una richiesta mirata CIC oppure una richiesta Check Card Status.
1.4. Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale.
1.5. Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro.
1.6. Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare la funzione ICDL di cui ai punti da 1.3 a 1.5. In tal caso, essi lanciano una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.
1.7. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto 1.6.
1.8. Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.
1.9. L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente.
2. Carte del conducente ritirate, sospese o rubate
2.1. Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve:
a) |
verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC prima della suddetta richiesta CCS; |
b) |
inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio. |
3. Sostituzione delle carte del conducente
3.1. Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta.
3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda invia allo Stato membro di rilascio una richiesta MCS mediante il sistema di messaggistica TACHOnet.
3.3. Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita.
22.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/69 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/69 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
MA |
79,8 |
|
TN |
85,2 |
|
TR |
95,8 |
|
ZZ |
124,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
85,6 |
TR |
150,9 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
52,6 |
TR |
150,6 |
|
ZZ |
101,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,1 |
MA |
61,0 |
|
TN |
58,2 |
|
TR |
66,0 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
80,6 |
|
ZZ |
122,0 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
106,2 |
MA |
60,7 |
|
TR |
96,4 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
99,3 |
ZZ |
99,3 |
|
0808 10 80 |
CL |
87,9 |
US |
107,7 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0808 30 90 |
CN |
76,1 |
TR |
82,0 |
|
ZZ |
79,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».