ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 15

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
22 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente

51

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/69 della Commissione, del 21 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/1


Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (1), firmato il 25 marzo 2014, è entrato in vigore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo, il 1o gennaio 2016.


(1)  GU L 140 del 14.5.2014, pag. 3.


REGOLAMENTI

22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/2


REGOLAMENTO (UE) 2016/67 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR di ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR della difenilammina sono stati fissati nell'allegato V e nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per l'halauxifen-methyl non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo18, paragrafo1, lettera b), del medesimo.

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su salvia e basilico, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il flonicamid, una domanda analoga è stata presentata per peperoni, cavoli di Bruxelles, piselli (senza baccello), semi di cotone, orzo, avena e segala. Per quanto riguarda il fluazinam, una domanda analoga è stata presentata per i pomodori. Per quanto riguarda il fluoxastrobin e il protioconazolo, domande analoghe sono state presentate per gli scalogni. Per quanto riguarda il propamocarb, una domanda analoga è stata presentata per i porri. Per quanto riguarda il tiacloprid, una domanda analoga è stata presentata per i topinambur.

(4)

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del clorotalonil sui mirtilli rossi. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti d'America comportano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.

(5)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)

Per quanto riguarda il propamocarb, l'Autorità raccomanda di fissare un nuovo LMR per i porri a 30 mg/kg, limite ottenuto arrotondando il valore di 20 mg/kg calcolato con il calcolatore di LMR dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'LMR proposto è sicuro per il consumatore, poiché applicando il fattore di cottura 0,88, ottenuto per i porri dagli ortaggi a foglie, non si supera la dose acuta di riferimento. Visti tuttavia i dubbi sollevati da alcuni Stati membri, è più opportuno fissare l'LMR al livello di 20 mg/kg, senza arrotondarlo. Tale valore copre in modo adeguato gli impieghi previsti sui porri.

(8)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. L'EFSA ha altresì concluso che né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(9)

Per quanto riguarda la difenilammina, il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione (3) stabilisce LMR provvisori per le mele e le pere. I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, è opportuno mantenere tali LMR provvisori, che saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(10)

Il 5 luglio 2013 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) (4) ha adottato un limite massimo di residui del Codex (CXL) per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio. Il CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione (5) e dovrebbe quindi essere incluso quale LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per quanto riguarda il tiacloprid e la triflossistrobina, il regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione (6) ha modificato vari LMR. Tale regolamento ha abbassato gli LMR per il tiacloprid nei topinambur e per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio ai relativi limiti di determinazione a decorrere dal 12 febbraio 2016. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.

(12)

Per l'halauxifen-methyl, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa a tale sostanza attiva (7). In tale contesto, ha raccomandato di fissare LMR per gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'Unione. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati.

(13)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica tuttavia a decorrere dal 12 febbraio 2016 per quanto riguarda l'LMR per il tiacloprid nei topinambur e l'LMR per la triflossistrobina nelle olive per la produzione di olio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it/

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l'ametoctradin in salvia e basilico). EFSA Journal 2015; 13(6):4153. [22 pagg.].

Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries (Fissazione di una tolleranza all'importazione per il clorotalonil nei mirtilli rossi). EFSA Journal 2015; 13(7):4193. [21 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il flonicamid in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(5):4103. [26 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il fluazinam nei pomodori). EFSA Journal 2015; 13(6):4154. [23 pagg.].

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il fluoxastrobin negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(6):4143. [19 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il propamocarb in cipolle, agli, scalogni e porri). EFSA Journal 2015; 13(4):4084 [20 pagg.].

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots (Modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il protioconazolo negli scalogni). EFSA Journal 2015; 13(5):4105. [20 pagg.].

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes (Modifica dell'attuale livello massimo di residui per il tiacloprid nei topinambur). EFSA Journal 2015; 13(7):4191. [18 pagg.].

(3)  Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).

(4)  Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentaseiesima sessione. Roma (Italia), 1-5 luglio 2013.

(5)  Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 45a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Regolamento (UE) n. 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)]. EFSA Journal 2014; 12(12):3913. [93 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

le colonne relative alle sostanze clorotalonil, propamocarb, tiacloprid e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Clorotalonil (R)

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

Tiacloprid

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0,01 (*)

 

 

0110000

Agrumi

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,5

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,02

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

 

0130000

Pomacee

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Mele

 

 

0,3

 

0130020

Pere

 

 

0,3

 

0130030

Cotogne

 

 

0,7

 

0130040

Nespole

 

 

0,7

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,7

 

0130990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

 

0140000

Drupacee

 

 

0,5

3

0140010

Albicocche

1 (+)

 

 

 

0140020

Ciliegie (dolci)

0,01 (*)

 

 

 

0140030

Pesche

1 (+)

 

 

 

0140040

Prugne

0,01 (*)

 

 

 

0140990

Altri (2)

0,01 (*)

 

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

3 (+)

 

0,01 (*)

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

4 (+)

 

1

1

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (*)

 

 

3

0153010

More di rovo

 

 

1

 

0153020

More selvatiche

 

 

1

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

6

 

0153990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

1

 

0154010

Mirtilli

0,01 (*)

 

 

2

0154020

Mirtilli giganti americani

5

 

 

0,01 (*)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,01 (*)

 

 

1,5 (+)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0154070

Azzeruoli

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0154080

Bacche di sambuco

0,01 (*)

 

 

2

0154990

Altri (2)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0160000

Frutta varia con

 

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0161020

Fichi

 

 

0,5

0,01 (*)

0161030

Olive da tavola

 

 

4

0,3

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0161050

Carambole

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0161060

Cachi

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0161990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01 (*)

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0,2

0,01 (*)

0162020

Litci

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0,01 (*)

4 (+)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0162990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163020

Banane

15 (+)

 

0,01 (*)

0,05

0163030

Manghi

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163040

Papaie

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Melograni

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163070

Guaiave/guave

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0163990

Altri (2)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

 

0211000

a)

Patate

0,01 (*) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0213010

Bietole

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

0,02

0213020

Carote

0,3 (+)

0,01 (*)

0,05

0,1

0213030

Sedano rapa

1 (+)

0,01 (*)

0,05

0,02

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,3 (+)

0,01 (*)

0,05

0,08

0213050

Topinambur

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0213060

Pastinaca

0,3 (+)

0,01 (*)

0,05

0,04

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,3 (+)

0,01 (*)

0,05

0,08

0213080

Ravanelli

0,01 (*)

3

0,05

0,08

0213090

Salsefrica

0,3 (+)

0,01 (*)

0,05

0,04

0213100

Rutabaga

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0213110

Rape

0,3 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0213990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0220000

Ortaggi a bulbo

(+)

 

 

 

0220010

Aglio

0,01 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

0220020

Cipolle

0,01 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

0220030

Scalogni

0,01 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

10

30

0,15

0,1

0220990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

Pomodori

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Peperoni

0,01 (*)

3

1

0,4 (+)

0231030

Melanzane

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Gombi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0231990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Cetrioli

 

 

 

(+)

0232020

Cetriolini

 

 

 

(+)

0232030

Zucchine

 

 

(+)

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Meloni

 

 

0,2

 

0233020

Zucche

 

 

0,01 (*)

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,2

 

0233990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Cavoli broccoli

0,01 (*)

3

 

 

0241020

Cavolfiori

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0,3

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Cavoli cappucci

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,01 (*)

 

 

3 (+)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

20

1

 

0243020

Cavoli ricci

 

20

0,4

 

0243990

Altri (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01 (*)

0,3

0,04

0,01 (*)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*)

 

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

20 (+)

8

0,01 (*)

0251020

Lattughe

 

40

1

15

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

20 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0251050

Barbarea

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (*)

0251060

Rucola

 

30

2 (+)

0,01 (*)

0251070

Senape juncea

 

20 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Altri (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0252010

Spinaci

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0,01 (*)

0,15 (+)

 

0252990

Altri (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*)

15

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Cerfoglio

0,02 (*)

 

 

 

0256020

Erba cipollina

0,02 (*)

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

5 (+)

 

 

 

0256040

Prezzemolo

5 (+)

 

 

 

0256050

Salvia

0,02 (*)

 

 

 

0256060

Rosmarino

0,02 (*)

 

 

 

0256070

Timo

0,02 (*)

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

0,02 (*)

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

0,02 (*)

 

 

 

0256100

Dragoncello

0,02 (*)

 

 

 

0256990

Altri (2)

0,02 (*)

 

 

 

0260000

Legumi

 

 

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

3 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0260030

Piselli (con baccello)

5 (+)

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0260040

Piselli (senza baccello)

1 (+)

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0260050

Lenticchie

0,6 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0260990

Altri (2)

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

 

0270010

Asparagi

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

0270020

Cardi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0270030

Sedani

10 (+)

0,01 (*)

0,7

1

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,01 (*)

0,01 (*)

0,7

0,01 (*)

0270050

Carciofi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0270060

Porri

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Rabarbaro

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0270090

Cuori di palma

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0270990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Funghi coltivati

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

0,01 (*)

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

0,01 (*)

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

(+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0300010

Fagioli

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Lenticchie

0,2

 

0,01 (*)

 

0300030

Piselli

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,2

 

0,01 (*)

 

0300990

Altri (2)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01 (*)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401020

Semi di arachide

0,1 (+)

 

0,02 (*)

0,02

0401030

Semi di papavero

0,01 (*)

 

0,3

0,01 (*)

0401040

Semi di sesamo

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401050

Semi di girasole

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401060

Semi di colza

0,01 (*)

 

0,6 (+)

0,01 (*)

0401070

Semi di soia

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401080

Semi di senape

0,01 (*)

 

0,6 (+)

0,01 (*)

0401090

Semi di cotone

0,01 (*)

 

0,15

0,01 (*)

0401100

Semi di zucca

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401110

Semi di cartamo

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401120

Semi di borragine

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401140

Semi di canapa

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401150

Semi di ricino

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0401990

Altri (2)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01 (*)

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

4

0,3

0402020

Semi di palma

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0402030

Frutti di palma

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0402040

Capoc

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0402990

Altri (2)

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0500000

CEREALI

 

0,01 (*)

 

 

0500010

Orzo

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

Mais/granturco

0,01 (*)

 

0,01 (*) (+)

0,02

0500040

Miglio

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

Avena

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Riso

0,01 (*)

 

0,02

5

0500070

Segale

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Sorgo

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

Frumento

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Altri (2)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0610000

 

 

10 (+)

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0,05 (*)

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0,05 (*)

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

50 (+)

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0,05 (*)

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0,05 (*)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0,05 (*)

 

0700000

LUPPOLO

60 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

40

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05 (*)

0,05 (*)

0,08 (+)

0,05 (*)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cannella

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Zenzero

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Curcuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri (2)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0,02

0,02

0900020

Canne da zucchero

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0900030

Radici di cicoria

 

 

0,05

0,01 (*)

0900990

Altri (2)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

 

 

 

1011000

a)

Suini

(+)

 

 

0,04

1011010

Muscolo

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Tessuto adiposo

0,07

0,01 (+)

0,01 (*)

(+)

1011030

Fegato

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Rene

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Tessuto adiposo

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Fegato

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Rene

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Tessuto adiposo

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Fegato

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Rene

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Tessuto adiposo

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Fegato

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Rene

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Tessuto adiposo

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Fegato

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Rene

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1016000

f)

Pollame

0,01 (*) (+)

 

 

0,04

1016010

Muscolo

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Tessuto adiposo

 

0,01 (+)

0,01 (*)

(+)

1016030

Fegato

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Rene

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,05

0,02

 

1016990

Altri (2)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Tessuto adiposo

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Fegato

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Rene

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Altri (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1020000

Latte

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (*)

1020010

Bovini

 

 

 

(+)

1020020

Pecora

 

 

 

(+)

1020030

Capra

 

 

 

(+)

1020040

Cavallo

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*) (+)

0,05 (+)

0,02 (*)

0,04 (+)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

b)

è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza halauxifen-methyl:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,02  (**)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,05  (**)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,02  (**)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

0,02 (**)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,02  (**)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

0,02  (**)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,02  (**)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,02  (**)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,02  (**)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,02  (**)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,02  (**)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,02  (**)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,02  (**)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,02  (**)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,02  (**)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0,05  (**)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,02  (**)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,02  (**)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,02  (**)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,02  (**)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,02  (**)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05  (**)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,02  (**)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,1  (**)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,1  (**)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,1  (**)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,1  (**)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,1  (**)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,1  (**)

0840020

Zenzero

0,1  (**)

0840030

Curcuma

0,1  (**)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri (2)

0,1  (**)

0850000

Spezie da bocci

0,1  (**)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,1  (**)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,1  (**)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02  (**)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,02  (**)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,02  (**)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,02  (**)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (**)

1050000

Anfibi e rettili

0,02  (**)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02  (**)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02  (**)

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze ametoctradin, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin e protioconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Ametoctradin (R)

Difenilammina

Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)

Fluazinam (F)

Fluoxastrobin

Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)

(1)

(20

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0110000

Agrumi

0,01 (***)

0,05 (***)

0,1

0,05 (***)

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,01 (***)

 

0,2

 

 

 

0130010

Mele

 

0,1 (+)

 

0,3

 

 

0130020

Pere

 

0,1 (+)

 

0,05 (***)

 

 

0130030

Cotogne

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0130040

Nespole

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0130990

Altri

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0140000

Drupacee

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0,3

 

 

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

 

0,3

 

 

 

0140030

Pesche

 

 

0,3

 

 

 

0140040

Prugne

 

 

0,2

 

 

 

0140990

Altri

 

 

0,05

 

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

 

0151000

a)

Uve

6

 

 

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Fragole

0,01 (***)

 

 

0,05 (***)

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (***)

 

 

0,05 (***)

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (***)

 

 

0,05 (***)

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

 

 

 

0160000

Frutta varia con

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

 

 

 

0163050

Melograni

 

 

 

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

 

 

 

0163990

Altri

 

 

 

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0,05 (***)

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0211000

a)

Patate

0,05

 

0,1

 

 

0,02 (***)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05

 

0,05 (***)

 

 

0,02 (***)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0,01 (***)

 

0,05 (***)

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

 

 

0,1

0213020

Carote

 

 

 

 

 

0,1

0213030

Sedano rapa

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

 

 

0,1

0213050

Topinambur

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0213060

Pastinaca

 

 

 

 

 

0,1

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

 

 

 

0,1

0213080

Ravanelli

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0213090

Salsefrica

 

 

 

 

 

0,1

0213100

Rutabaga

 

 

 

 

 

0,1

0213110

Rape

 

 

 

 

 

0,1

0213990

Altri

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0220010

Aglio

1,5

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0220020

Cipolle

1,5

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0220030

Scalogni

1,5

 

 

 

0,04

0,05

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,01 (***)

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0220990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

2

 

0,3

0,3

 

 

0231020

Peperoni

2

 

0,3

0,05 (***)

 

 

0231030

Melanzane

1,5

 

0,3

0,05 (***)

 

 

0231040

Gombi

1,5

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0231990

Altri

1,5

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0232010

Cetrioli

2

 

0,5

 

 

 

0232020

Cetriolini

3

 

0,5

 

 

 

0232030

Zucchine

3

 

0,5

 

 

 

0232990

Altri

3

 

0,05 (***)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

3

 

 

0,05 (***)

 

 

0233010

Meloni

 

 

0,3

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

0,3

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,3

 

 

 

0233990

Altri

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

6

 

 

 

 

0,03

0241020

Cavolfiori

0,01 (***)

 

 

 

 

0,03

0241990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,01 (***)

 

0,6

 

 

0,1

0242020

Cavoli cappucci

15

 

0,05 (***)

 

 

0,1

0242990

Altri

0,01 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0,02 (***)

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0,05 (***)

 

 

0,02 (***)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

60

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0243990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0,02 (***)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,02 (***)

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

 

 

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

50

 

 

 

 

 

0251020

Lattughe

40

 

 

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

40

 

 

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

40

 

 

 

 

 

0251050

Barbarea

40

 

 

 

 

 

0251060

Rucola

40

 

 

 

 

 

0251070

Senape juncea

40

 

 

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

40

 

 

 

 

 

0251990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

60

 

 

 

 

 

0252010

Spinaci

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

0256010

Cerfoglio

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

20

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256070

Timo

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

20

 

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0256990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

0,01 (***)

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,02 (***)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0,7

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0260990

Altri

 

 

0,05 (***)

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0270010

Asparagi

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270020

Cardi

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270030

Sedani

20

 

 

 

 

0,02 (***)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

20

 

 

 

 

0,02 (***)

0270050

Carciofi

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270060

Porri

5

 

 

 

 

0,05

0270070

Rabarbaro

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270090

Cuori di palma

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0270990

Altri

0,01 (***)

 

 

 

 

0,02 (***)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,02 (***)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,02 (***)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

1

0300010

Fagioli

 

 

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0,05 (***)

 

 

0,15

0401020

Semi di arachide

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401030

Semi di papavero

 

 

0,05 (***)

 

 

0,15

0401040

Semi di sesamo

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401050

Semi di girasole

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401060

Semi di colza

 

 

0,05 (***)

 

 

0,15

0401070

Semi di soia

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401080

Semi di senape

 

 

0,05 (***)

 

 

0,15

0401090

Semi di cotone

 

 

0,2

 

 

0,05

0401100

Semi di zucca

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401110

Semi di cartamo

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401120

Semi di borragine

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401140

Semi di canapa

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401150

Semi di ricino

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0401990

Altri

 

 

0,05 (***)

 

 

0,05

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0,05 (***)

 

 

0,02 (***)

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01 (***)

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

0500010

Orzo

 

 

0,4

 

0,5

0,3

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0500030

Mais/granturco

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0500040

Miglio

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0500050

Avena

 

 

0,4

 

0,5

0,05

0500060

Riso

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0500070

Segale

 

 

2

 

0,5

0,1

0500080

Sorgo

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0500090

Frumento

 

 

2

 

0,05 (***)

0,1

0500990

Altri

 

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

0,02 (***)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0,1 (***)

0,02 (***)

0610000

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

3

 

 

0633990

Altri

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

 

0,05 (***)

 

 

0700000

LUPPOLO

100

0,05 (***)

2

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0800000

SPEZIE

 

0,05 (***)

 

 

 

 

0810000

Semi

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0840020

Zenzero

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0840030

Curcuma

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0850000

Spezie da bocci

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,01 (***)

 

0,05 (***)

0,05 (***)

0,1 (***)

0,02 (***)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

0,05 (***)

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

 

 

0,3

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

 

0,02 (***)

0900990

Altri

 

 

 

 

 

0,02 (***)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

0,05 (***)

 

0,05 (***)

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,03 (***)

 

 

 

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1011020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1011030

Fegato

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1011040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1011990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1012020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1012030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1012040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1012990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,05

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1013020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1013030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1013040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1013990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1014020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1014030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1014040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1014990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1015020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1015030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1015040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1015990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1016000

f)

Pollame

 

 

 

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1016020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1016030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1016040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,05

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,01 (***)

1016990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1017020

Tessuto adiposo

 

 

0,02 (***)

 

0,05

0,05

1017030

Fegato

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1017040

Rene

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1017990

Altri

 

 

0,03 (***)

 

0,05

0,01 (***)

1020000

Latte

0,03 (***)

 

0,02 (***)

 

0,2

0,01 (***)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

1020020

Pecora

 

 

 

 

 

 

1020030

Capra

 

 

 

 

 

 

1020040

Cavallo

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,03 (***)

 

0,05

 

0,01 (***)

0,05

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (***)

 

0,05

 

0,01 (***)

0,05 (***)

1050000

Anfibi e rettili

0,03 (***)

 

0,05

 

0,01 (***)

0,01 (***)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,03 (***)

 

0,05

 

0,01 (***)

0,01 (***)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,03 (***)

 

0,05

 

0,01 (***)

0,01 (***)

3)

nell'allegato V, la colonna relativa alla difenilammina è soppressa.


(*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)

=

Liposolubile

Clorotalonil (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130000

Pomacee

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0140010

Albicocche

0140030

Pesche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0163020

Banane

0163040

Papaie

0211000

a)

Patate

0213020

Carote

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213090

Salsefrica

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220000

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0220990

Altri

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0233990

Altri

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0260010

Fagioli (con baccello)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0260030

Piselli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260040

Piselli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270010

Asparagi

0270030

Sedani

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270060

Porri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0280010

Funghi coltivati

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0300990

Altri

0401020

Semi di arachide

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990

Altri

1016000

f)

Pollame

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990

Altri

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020

Cavolfiori

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Tiacloprid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030

Zucchine

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252030

Bietole da foglia e da costa

0260010

Fagioli (con baccello)

0300010

Fagioli

0300030

Piselli

0401060

Semi di colza

0401080

Semi di senape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030

Mais/granturco

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, pre0840040sentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0610000

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

0633990

Altri

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Triflossistrobina — codice 1000000 eccetto 1040000: la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Clorotalonil (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130000

Pomacee

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0140010

Albicocche

0140030

Pesche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0163020

Banane

0163040

Papaie

0211000

a)

Patate

0213020

Carote

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213090

Salsefrica

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220000

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0220990

Altri

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0232990

Altri

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0233990

Altri

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0260010

Fagioli (con baccello)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0260030

Piselli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260040

Piselli (senza baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0260050

Lenticchie

0260990

Altri

0270010

Asparagi

0270030

Sedani

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270060

Porri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0280010

Funghi coltivati

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0300990

Altri

0401020

Semi di arachide

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990

Altri

1016000

f)

Pollame

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990

Altri

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020

Cavolfiori

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000

Latte

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1020040

Equini

1020990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

Tiacloprid

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030

Zucchine

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0252010

Spinaci

0252030

Bietole da foglia e da costa

0260010

Fagioli (con baccello)

0300010

Fagioli

0300030

Piselli

0401060

Semi di colza

0401080

Semi di senape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500030

Mais/granturco

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, pre0840040sentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0610000

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

0633990

Altri

0810000

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Triflossistrobina (A) (F) (R)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento indicata nella prima frase entro il 23 luglio 2016, o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Triflossistrobina — codice 1000000 eccetto 1040000: la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 23 luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(**)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Halauxifen-methyl [somma di halauxifen-methyl e X11393729 (halauxifen), espresso in halauxifen-methyl]

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(***)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Ametoctradin (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ametoctradin — codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espresso in ametoctradin.

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Difenilammina

(+)

I dati di monitoraggio evidenziano che le mele e le pere non trattate continuano a subire l'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione.

0130010

Mele

0130020

Pere

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Flonicamid — codice 1000000: somma di flonicamid e TFNA-AM

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Fluazinam (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Fluoxastrobin

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Protioconazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di protioconazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio.

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/68 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2016

relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 165/2014 impone agli Stati membri di scambiare dati in forma elettronica per garantire l'unicità delle carte del conducente rilasciate.

(2)

Per facilitare lo scambio di dati elettronici sulle carte del conducente tra Stati membri, la Commissione ha istituito il sistema di messaggistica TACHOnet, che consente agli Stati membri di chiedere informazioni agli altri Stati membri sul rilascio di carte del conducente, nonché sul loro status.

(3)

Il regolamento (UE) n. 165/2014 rende obbligatoria nell'intera UE l'interconnessione elettronica tra i registri nazionali sulle carte del conducente mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Se si usa un sistema compatibile, lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri dovrà essere tuttavia possibile tramite il sistema di messaggeria TACHOnet.

(4)

È quindi necessario stabilire le procedure e le specifiche comuni obbligatorie di TACHOnet, tra cui il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche di consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa i requisiti del collegamento obbligatorio tra i registri elettronici nazionali sulle carte del conducente e il sistema di messaggistica TACHOnet di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014.

Articolo 2

Definizioni

Oltre a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:

a)   «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;

b)   «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;

c)   «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;

d)   «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;

e)   «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;

f)   «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;

g)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;

h)   «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;

i)   «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;

j)   «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all'articolo 2, lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.

Articolo 3

Obbligo di connettersi a TACHOnet

Gli Stati membri collegano i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, al sistema di messaggistica TACHOnet.

Articolo 4

Specifiche tecniche

Il sistema di messaggistica TACHOnet soddisfa le specifiche tecniche elencate negli allegati da I a VII.

Articolo 5

Impiego di TACHOnet

Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII.

Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1,


ALLEGATO I

Aspetti generali del sistema di messaggistica TACHOnet

1.   Architettura

Il sistema di messaggistica TACHOnet si articola nei seguenti elementi:

1.1.

un sistema centrale, in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente.

Il sistema centrale deve inoltrare tutti i messaggi TACHOnet.

1.2.

I vari sistemi nazionali degli Stati membri, che devono dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.

2.   Gestione

2.1.   Il sistema centrale è gestito dalla Commissione che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.

2.2.   Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici, di cui all'allegato VII.

2.3.   Il sistema centrale non dà accesso a dati personali, tranne che al personale autorizzato della Commissione quando ciò fosse necessario per controlli, manutenzione e risoluzione di problemi.

2.4.   Spetta agli Stati membri:

2.4.1.

configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;

2.4.2.

installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari;

2.4.3.

garantire la corretta interoperabilità tra i rispettivi sistemi nazionali e il sistema centrale nonché la gestione di messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;

2.4.4.

adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;

2.4.5.

garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.

2.5.   Portale web MOVEHUB

La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:

a)

statistiche sulla disponibilità per Stato membro;

b)

notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;

c)

relazioni aggregate;

d)

gestione dei contatti;

e)

schemi XSD.

2.6.   Gestione dei contatti

2.6.1.   La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire tutti gli aspetti dei contatti nel campo della politica, delle imprese, degli utenti operativi e tecnici di tale Stato membro dal momento che l'autorità competente di ciascun Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti. Dovrà essere possibile vedere, senza poterli editare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.

2.6.2.   TACHOnet utilizzerà i dati sui contatti di cui al punto 2.6.1 per alimentare lo stesso tipo di dati nei messaggi di risposta.


ALLEGATO II

Funzioni del sistema di messaggistica TACHOnet

1.   Il sistema di messaggistica TACHOnet deve assolvere le seguenti funzioni:

1.1.

Verifica delle carte rilasciate (Check Issued Cards — CIC): mediante una richiesta di verifica delle carte rilasciate, inviata a uno o a tutti gli Stati membri destinatari, lo Stato membro richiedente può stabilire se chi ha chiesto una carta del conducente ne possiede già una rilasciatagli da uno Stato membro destinatario. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una Risposta di verifica delle carte rilasciate.

1.2.

Verifica dello stato della carta (Check Card Status — CCS): mediante una richiesta di verifica dello stato della carta uno Stato membro richiedente chiede a uno Stato membro destinatario informazioni su una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di verifica dello stato della carta.

1.3.

Modifica dello stato della carta (Modify Card Status — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando un Riconoscimento di modifica dello stato della carta.

1.4.

Rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida (Issued Card Driving License — ICDL): mediante una richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario di aver rilasciato una carta del conducente in base alla patente di guida rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta inviando una Risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida.

2.   Si devono inserire altri tipi di messaggi per rendere più efficiente il funzionamento di TACHOnet: per esempio, le notifiche di errori.

3.   Quando i sistemi nazionali usano una delle funzioni descritte al punto 1, devono accettare le condizioni delle carte elencate nell'appendice del presente allegato. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a mettere in atto una procedura amministrativa che utilizzi tutti gli stati elencati.

4.   Se uno Stato membro riceve una risposta o una notifica in cui è citato uno stato non utilizzato nelle proprie procedure amministrative, il sistema nazionale traduce nella propria procedura lo stato usato nel messaggio ricevuto con un'adeguata espressione corrispondente. Lo Stato membro destinatario non può rifiutare il messaggio, se lo stato usato nel messaggio è elencato nell'appendice del presente allegato.

5.   Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS, la risposta deve contenere il campo apposito «Valida per la guida». Le procedure amministrative nazionali devono far sì che le risposte CCS contengano sempre un'adeguata espressione corrispondente a «Valida per la guida».

Appendice

Stati della carta

Stato della carta

Definizione

Domanda

L'autorità di rilascio della carta (Card issuing authority — CIA) ha ricevuto una domanda per il rilascio di una carta del conducente. Questa informazione è stata registrata e memorizzata nella banca dati con le chiavi di ricerca generate.

Approvata

La CIA ha approvato la domanda per la carta tachigrafica.

Respinta

La CIA ha respinto la domanda.

Personalizzata

La carta tachigrafica è stata personalizzata.

Spedita

L'autorità nazionale ha spedito la carta del conducente al rispettivo conducente o all'agenzia di servizi interessata.

Consegnata

L'autorità nazionale ha consegnato la carta del conducente al rispettivo conducente.

Confiscata

L'autorità competente ha tolto al conducente la sua carta del conducente.

Sospesa

La carta del conducente è stata provvisoriamente tolta al conducente.

Ritirata

La CIA ha deciso di ritirare la carta del conducente. La carta è stata definitivamente annullata.

Restituita

La carta tachigrafica è stata restituita alla CIA e dichiarata non più necessaria.

Persa

È stato denunciato alla CIA lo smarrimento della carta tachigrafica.

Rubata

È stato denunciato alla CIA il furto della carta tachigrafica. Una carta rubata viene considerata persa.

Funzionamento difettoso

È stato denunciato alla CIA il cattivo funzionamento della carta tachigrafica.

Scaduta

Il periodo di validità della carta tachigrafica è scaduto.

Sostituita

La carta tachigrafica dichiarata smarrita, rubata o non funzionante, è stata sostituita da una nuova carta. I dati della nuova carta sono gli stessi della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.

Rinnovata

La carta tachigrafica è stata rinnovata perché i dati amministrativi sono cambiati o è terminato il periodo di validità. Il numero della nuova carta è lo stesso della vecchia, eccetto il numero del codice di sostituzione della carta che viene aumentato di un'unità.

In fase di sostituzione

Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica dell'inizio della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.

Sostituita

Alla CIA che ha rilasciato una carta del conducente è pervenuta la notifica della conclusione della procedura per sostituire tale carta con una carta del conducente rilasciata dalla CIA di un altro Stato membro.


ALLEGATO III

Requisiti del messaggio del sistema di messaggistica TACHOnet

1.   Requisiti tecnici generali

1.1.   Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.

1.2.   Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.

1.3.   I sistemi nazionali devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.

2.   Struttura dei messaggi e definizione di XML Schema (XSD)

2.1.   La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli XSD Schema installati nel sistema centrale.

2.2.   Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi al messaggio XSD Schema.

2.3.   I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato I.

2.4.   I messaggi XML devono comprende almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.

Appendice

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common Header (intestazione comune)

Obbligatorio

Version (versione)

La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo versione dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ciascun rilascio del file definizione di Schema XML (XSD).

Test Identifier (identificatore di prova)

Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.

No

Technical Identifier (identificatore tecnico)

Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. L'impiego di questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.

Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)

L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.

Sent At (inviato il)

Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato.

Timeout (tempo scaduto)

È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto.

No

From (mittente)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».

To (destinatario)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».


Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate)

Obbligatorio/a

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente che figura sulla carta.

Name (nome)

Il nome del conducente quale indicato sulla carta (la mancanza del nome non indica una ricerca con caratteri jolly).

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente che figura sulla carta.

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente.

No

Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente.

No


Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)

Obbligatorio/a

Status Code (codice dello stato)

Il codice dello stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.)

Status Message (messaggio relativo allo stato)

Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).

No

Estremi del conducente rilevato

Family Name (cognome)

Il cognome di un conducente rilevato.

Name (nome)

Il/i nome/i dei conducenti rilevati.

No

Date of birth (data di nascita)

La data di nascita dei conducenti rilevati.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita dei conducenti rilevati.

No

Driver Card Number (numero della carta del conducente)

Il numero della carta del conducente rilevato.

Driver Card Status (stato della carta del conducente)

La condizione della carta del conducente rilevato.

Driver Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)

Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta del conducente rilevato.

Driver Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)

La data a partire dalla quale la carta del conducente rilevato è valida.

Driver Card Expiry Date (data di scadenza della carta del conducente)

La data in cui scade la carta del conducente rilevato.

Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)

La data della più recente modifica della carta del conducente rilevato.

Search Mechanism (meccanismo di ricerca)

Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un algoritmo proprio.

Temporary Card (carta temporanea)

La carta rilevata è temporanea.

No

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente rilevato.

Driving Licence Issuing Country (Paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevato.

Driving Licence Status (stato della patente di guida)

Lo stato della patente di guida del conducente rilevato.

No

Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)

La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevato.

No

Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)

La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevato.

No


Richiesta di verifica dello stato della carta

Obbligatorio/a

Driver Card Number (numero della carta del conducente)

Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni.


Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)

Obbligatorio/a

Status Code (codice dello stato)

Il codice dello stato della richiesta di informazioni (ad esempio, found, not found, error ecc.)

Status Message (messaggio sullo stato)

Una descrizione dello stato (se necessaria).

No

Card Status (stato della carta)

Lo stato della carta richiesta.

Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)

Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta.

Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)

La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida.

Card Expiry Date (data di scadenza della carta)

La data di scadenza della carta richiesta.

Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)

La data della più recente modifica della carta.

Valid for Driving (validità per la guida)

La carta rilevata è/non è valida per la guida.

Temporary Card (carta temporanea)

La carta rilevata è temporanea

No

Carta dell'officina

Workshop Name (nome dell'officina)

Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.

Workshop Address (indirizzo dell'officina)

L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.

Family Name (cognome)

Il cognome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.

No

First Name (nome)

Il nome della persona alla quale è stata rilasciata la carta.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita della persona alla quale è stata rilasciata la carta.

No

Dati relativi al titolare della carta

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

First Name (nome)

Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Place of Birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta.

Driving Licence Status (Stato della patente di guida)

Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)

La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.

No

Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)

La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.

No


Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)

Obbligatorio/a

Driver Card Number (numero della carta del conducente)

Il numero della carta il cui stato è cambiato.

New Driver Card Status (nuovo stato della carta del conducente)

Il nuovo stato della carta.

Modification Reason (motivo della modifica)

Il motivo (testo libero) del cambiamento di stati della carta.

No

Driver Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta del conducente)

La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta.

Ente/persona dichiarante

Authority (autorità)

Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.

Family Name (cognome)

Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Name (nome)

Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Phone (telefono)

Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Email

L'indirizzo email della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No


Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Status Code (codice dello stato)

Il codice dello stato della conferma (ad esempio, found, not found, error ecc.)

Acknowledgement type (tipo di conferma)

Il tipo della conferma: se per la richiesta o per la risposta

Status Message (messaggio sullo stato)

Una descrizione dello stato (se necessaria).

No


Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Status Code (codice dello stato)

Il codice dello stato di aggiornamento del registro (ok, not ok, error ecc.)

Status Message (messaggio sullo stato)

Una descrizione dello stato (se necessaria).

No


Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)

Obbligatorio

Driver Card Number (numero della carta del conducente)

Il numero della carta del conducente che è stata rilasciata.

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida straniera utilizzato per fare domanda della carta del conducente.


Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)

Obbligatorio/a

Status Code (codice dello stato)

Il codice dello stato che conferma la notifica (ok, not ok, error ecc.)

Status Message (messaggio sullo stato)

Una descrizione dello stato (se necessaria).

No

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Name (nome)

Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.


ALLEGATO IV

Traslitterazione e servizi NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.

2.   Quando si effettua la ricerca di una carta mediante la funzione CIC si usano le chiavi NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.

3.   Per ottenere risultati aggiuntivi, gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.

4.   I risultati della ricerca dovranno indicare il meccanismo di ricerca usato per trovare l'elemento registrato: NYSIIS o proprio.

5.   Se uno Stato membro decide di registrare le notifiche ICDL, le chiavi NYSIIS contenute nella notifica vanno registrate come parte dei dati ICDL.

5.1.   Quando cerca i dati ICDL, lo Stato membro deve utilizzare le chiavi NYSIIS per il nome di chi ha presentato la domanda.


ALLEGATO V

Requisiti di sicurezza

1.   Per lo scambio di messaggi tra sistema centrale e sistemi nazionali si deve utilizzare il protocollo HTTPS

2.   Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, quest'ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.

3.   I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo di hash SHA-2 (SHA-256) e abbiano una lunghezza di chiave pubblica di 2 048 bit.


ALLEGATO VI

Livelli del servizio

1.   I sistemi nazionali devono raggiungere i seguenti livelli minimi di servizio:

1.1.   essere disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

1.2.   accettare il monitoraggio della loro disponibilità mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale;

1.3.   avere un tasso di disponibilità pari al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):

Una disponibilità del

significa una indisponibilità di

giornalmente

mensilmente

annualmente

98 %

0,5 ore

15 ore

7,5 giorni

Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedano tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.

1.4.   I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.

1.5.   Essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi.

1.6.   Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi.

1.7.   I sistemi nazionali devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.

1.8.   Essi non possono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.

1.9.   Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:

a)

l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;

b)

la mancata risposta a una richiesta;

c)

il ricevimento di risposte dopo il message timeout;

d)

il ricevimento di messaggi non richiesti;

e)

il ricevimento di messaggi non validi.

2.   Il sistema centrale deve:

2.1.   garantire un tasso di disponibilità del 98 %;

2.2.   notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore specifico e attivare un flusso di lavoro capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato.

3.   Manutenzione

Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, se tecnicamente possibile.


ALLEGATO VII

Registrazione di informazioni e statistiche dei dati raccolti presso il sistema centrale

1.   Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici devono essere anonimi. I dati che identifichino una carta, un conducente o una patente di guida non possono essere utilizzati a fini statistici.

2.   Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a permettere la generazione di statistiche su tali transazioni.

3.   Nei registri non possono essere conservati dati personali per più di 6 mesi. L'informazione statistica va invece conservata a tempo indeterminato.

4.   L'elenco dei dati statistici da utilizzare a titolo di reporting comprende:

a)

lo Stato membro richiedente;

b)

lo Stato membro destinatario;

c)

il tipo di messaggio;

d)

il codice della condizione della risposta;

e)

la data e l'ora dei messaggi;

f)

il tempo di risposta.


ALLEGATO VIII

Impiego del sistema di messaggistica TACHOnet

1.   Rilascio delle carte del conducente

1.1.   Se chi chiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda, questo Stato membro lancia una Check Issued Card search (richiesta generale di verifica delle carte rilasciate).

1.2.   Gli Stati membri che rilasciano una carta del conducente al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente a quest'ultimo, mediante la funzione Issued Card Driving Licence, che hanno rilasciato una carta del conducente.

1.3.   Se per chi chiede una carta del conducente, titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di presentazione della domanda, esiste già una notifica ICDL nel registro nazionale di tale Stato, quest'ultimo deve mandare allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL una richiesta mirata CIC oppure una richiesta Check Card Status.

1.4.   Ogni volta che uno Stato membro riceve una notifica ICDL la deve memorizzare nel proprio registro nazionale.

1.5.   Gli Stati membri devono effettuare una ricerca generale CIC almeno per il 30 % delle domande presentate da conducenti titolari di patenti di guida rilasciate in tale Stato membro.

1.6.   Gli Stati membri possono decidere di non utilizzare la funzione ICDL di cui ai punti da 1.3 a 1.5. In tal caso, essi lanciano una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.

1.7.   Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se intendono memorizzare le notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali o se seguiranno la procedura di cui al punto 1.6.

1.8.   Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.

1.9.   L'obbligo di cui al punto 1.8 vige per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la memorizzazione di notifiche ICDL nel registro nazionale di ciascun Stato membro, è iniziata effettivamente.

2.   Carte del conducente ritirate, sospese o rubate

2.1.   Se, in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, una carta del conducente è stata ritirata, sospesa o ne è stato denunciato il furto in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, l'autorità competente del primo deve:

a)

verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC prima della suddetta richiesta CCS;

b)

inviare una notifica MCS, mediante il sistema di messaggistica TACHOnet, allo Stato membro di rilascio.

3.   Sostituzione delle carte del conducente

3.1.   Quando il titolare di una carta del conducente presenta domanda di sostituzione di tale carta in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, l'autorità competente del primo deve inviare una richiesta CCS al secondo per verificare lo stato effettivo della carta.

3.2.   Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda invia allo Stato membro di rilascio una richiesta MCS mediante il sistema di messaggistica TACHOnet.

3.3.   Gli Stati membri che rinnovano o sostituiscono una carta a un conducente titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, notificano immediatamente allo Stato membro di rilascio mediante la funzione ICDL che la carta è stata rinnovata o sostituita.


22.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/69 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

79,8

TN

85,2

TR

95,8

ZZ

124,3

0707 00 05

MA

85,6

TR

150,9

ZZ

118,3

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,6

ZZ

101,6

0805 10 20

EG

49,1

MA

61,0

TN

58,2

TR

66,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

163,3

MA

80,6

ZZ

122,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

106,2

MA

60,7

TR

96,4

ZZ

87,8

0805 50 10

TR

99,3

ZZ

99,3

0808 10 80

CL

87,9

US

107,7

ZZ

97,8

0808 30 90

CN

76,1

TR

82,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».