ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione

2

 

*

Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti ( 1 )

40

 

*

Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/57 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota ( 1 )

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/58 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

53

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/59 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

55

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ( GU L 96 del 29.3.2014 )

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), firmato il 17 dicembre 2014 (1), è entrato in vigore, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo, il 5 gennaio 2016.


(1)  GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 3.


REGOLAMENTI

20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/2


REGOLAMENTO (Euratom) 2016/52 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2016

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/59/Euratom (3) del Consiglio fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

(2)

A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni dei flussi commerciali.

(3)

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (4) del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Tali livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. Le basi per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di cui al presente regolamento sono state riesaminate e descritte dalla Commissione nella pubblicazione n. 105 in materia di radioprotezione (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). In particolare, tali livelli si basano su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno per l'incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i bambini di età inferiore ad un anno si applicano presupposti diversi.

(4)

A seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e pertanto sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione prodotti alimentari e di alimenti per animali originari del Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato, onde proteggere la popolazione.

(6)

Come ogni altro alimento, l'acqua potabile viene ingerita direttamente o indirettamente, e incide pertanto sull'esposizione complessiva del consumatore a sostanze radioattive. Relativamente alle sostanze radioattive, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (6), ad esclusione delle acque minerali e delle acque medicinali. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, e non alle acque destinate al consumo umano alle quali si applica la direttiva 2013/51/Euratom. Tuttavia, nel caso di un'emergenza radiologica, gli Stati membri sono liberi di scegliere di fare riferimento ai livelli massimi per gli alimenti liquidi di cui al presente regolamento, al fine di gestire l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano.

(7)

I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi in base all'ubicazione e alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica.

(8)

La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in applicazione della decisione del Consiglio 87/600/Euratom (7) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

(9)

Al fine di tenere in considerazione il fatto che le abitudini alimentari dei bambini durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e che vi sono, altresì, delle incertezze relative al metabolismo dei bambini durante il secondo semestre di vita, è opportuno estendere l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai bambini per i primi dodici mesi di età.

(10)

Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili applicabili, in particolare per quanto attiene alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, è opportuno che le procedure per la revisione del regolamento di esecuzione prevedano che la Commissione consulti il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato.

(11)

Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quello applicabile non siano immessi in commercio nella Comunità, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati.

(12)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che deve applicarsi ai fini del presente regolamento anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato.

(13)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando i progetti di atti di esecuzione basati sul presente regolamento sono discussi in seno a tale comitato, i loro rappresentanti siano in possesso, o possano avvalersi, di un'adeguata competenza in materia di protezione radiologica.

(14)

La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

(15)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe costituire lex specialis per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radiologica. Quando è evidente che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di emergenza supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 178/2002 siano attuati in modo armonizzato. Ove possibile, i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure d'emergenza supplementari dovrebbero essere integrati in un unico regolamento di esecuzione basato sul presente regolamento e sul regolamento (CE) n. 178/2002.

(17)

Inoltre, norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, sono stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(18)

In sede di elaborazione o di revisione del regolamento di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze: luogo, natura e entità dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica all'interno o all'esterno della Comunità; natura, entità e diffusione dell'emissione individuata o prevista di sostanze radioattive nell'atmosfera, nelle acque o nel suolo e nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali all'interno o all'esterno della Comunità; rischi radiologici della radioattività, individuata o potenziale, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e delle conseguenti dosi di radiazione; tipo e quantità dei prodotti alimentari e dei alimenti per animali contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato della Comunità; livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e alimenti per animali stabiliti nei paesi terzi; importanza di tali prodotti alimentari e alimenti per animali per garantire alla popolazione un approvvigionamento alimentare adeguato; aspettative dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti ed eventuali modifiche delle abitudini alimentari dei consumatori a seguito di un'emergenza radiologica.

(19)

In casi debitamente giustificati, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di esecuzione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, nonché l'ambito di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei:

a)

prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I;

b)

prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II;

c)

alimenti per animali, come specificati all'allegato III,

che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

I «prodotti alimentari» non comprendono:

a)

gli alimenti per animali;

b)

gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c)

i vegetali prima della raccolta;

d)

i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

e)

i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

f)

il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

g)

le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h)

i residui e contaminanti;

i)

le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/51/Euratom.

2)   «prodotti alimentari secondari»: i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione;

3)   «alimenti per animali»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali;

4)   «immissione sul mercato»: la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.

5)   «emergenza radiologica»: una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative.

Articolo 3

Livelli massimi ammissibili applicabili

1.   Qualora la Commissione riceva — in particolare ai sensi del sistema della Comunità per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare del 26 settembre 1986 — comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati da tale regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Tale regolamento di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2.   Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica non supera i tre mesi.

I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato.

3.   In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite a norma degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali.

In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato, qualora un incidente nucleare o un qualsiasi altro caso di emergenza radiologica provochino una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE così diffusa che, i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento non siano più validi La Commissione può chiedere il parere di tale gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nella Comunità.

4.   Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, la Commissione può, mediante regolamenti di esecuzione autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Tali deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro interessato.

Articolo 4

Misure restrittive

1.   Quando la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato a decorrere dalla data specificata in tale regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti ad una procedura doganale diversa da quella del transito.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Qualsiasi caso di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili è notificato tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.

Articolo 6

Relazioni

Nel caso di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarda l'attuazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e notificate alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 (13) e (Euratom) n. 770/90 (14) della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Parere del 9 luglio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 68.

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(7)  Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(11)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(12)  Direttiva 2014/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17).

(14)  Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).


ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti alimentari non eccedono i livelli seguenti:

Gruppo di isotopi/gruppo di prodotti alimentari

Prodotti alimentari (Bq/kg) (1)

Alimenti per lattanti (2)

Latte e derivati del latte (3)

Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (4)

Prodotti alimentari liquidi (5)

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

150

500

2 000

500

Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

20

80

20

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

(2)  Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come tali.

(3)  Per latte e derivati del latte si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401 e 0402 (salvo 0402 29 11).

(4)  I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.

(5)  Gli alimenti liquidi sono quelli definiti ricompresi nel codice 2009 e nel capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori possono essere applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

(6)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.


ALLEGATO II

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

1.

Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC

Designazione

0703 20 00

Agli (freschi e refrigerati)

0709 59 50

Tartufi (freschi e refrigerati)

0709 99 40

Capperi (freschi e refrigerati)

0711 90 70

Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)

ex 0712 39 00

Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0903 00 00

Matè

0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

1106 20

Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1108 14 00

Fecola di manioca

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, eccetto le piante e parti di piante utilizzate per la produzione alimentare

1301

Gomma lacca; gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2003 90 10

Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

2.

I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al punto 1, non eccedono i livelli seguenti:

Gruppo di isotopi

Bq/kg

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

7 500

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

20 000

Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239e Am-241

800

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (1)

12 500


(1)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.


ALLEGATO III

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

I livelli massimi ammissibili per la somma di cesio-134 e cesio-137 non eccedono i livelli seguenti:

Mangimi per

Bq/kg (1)  (2)

Suini

1 250

Pollame, agnelli, vitelli

2 500

Altri

5 000


(1)  Tali livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

(2)  Tali livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87

Regolamento (Euratom) n. 944/89

Regolamento (Euratom) n. 770/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 2

 

Allegato II, punto 2

Articolo 5

Articolo 7

 

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 8

Allegato

 

 

Allegato I

 

Allegato

 

Allegato II, punto 1

 

 

Allegato

Allegato III

Allegato IV


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/12


REGOLAMENTO (UE) 2016/53 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per il dietofencarb e il metosulam i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il mesotrione e il pirimifos-metile gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.

(2)

Per il dietofencarb l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pere, uva da vino, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per cetrioli, zucchine, bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene) e latte bovino, ovino e caprino, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Poiché non erano disponibili dati per fissare gli LMR per i prodotti di origine animale, anche l'LMR per le mele, che sono utilizzate come alimento per animali, dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione.

(3)

Per il mesotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e raccomandato di ridurre gli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la canna da zucchero alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per le alghe marine non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione.

(4)

Per il metosulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pomacee, drupacee, uva da tavola, uva da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per il pirimifos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). Essa ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR. È pertanto opportuno ridurre gli LMR per grano saraceno, mais, riso e segale. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo, miglio, avena, sorgo, frumento, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella (secchi) e noci di palmisti non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa e semi di ricino non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che sussiste un rischio di contaminazione incrociata, gli LMR per tali prodotti e quelli per grano saraceno, mais, riso e segale dovrebbero essere fissati al livello indicato dall'Autorità.

(6)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(12)

Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del dietofencarb vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(2):4030.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del mesotrione vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3976.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del metosulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3983.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del pirimifos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3974.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

le colonne relative a mesotrione e pirimifos-metile sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Mesotrione

Pirimifos-metile (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (1)

0,01  (1)

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli rossi

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (1)

0,01  (1)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

 

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (1)

0,01  (1)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (1)

0,02  (1)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

Legumi

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (1)

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0,5

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01  (1)

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (1)

 

0500010

Orzo

 

5 (+)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,5

0500030

Mais/granturco

 

0,5

0500040

Miglio

 

5 (+)

0500050

Avena

 

5 (+)

0500060

Riso

 

0,5

0500070

Segale

 

0,5

0500080

Sorgo

 

5 (+)

0500090

Frumento

 

5 (+)

0500990

Altri

 

0,5

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (1)

0,05 (1)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05  (1)

3

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

Frutta

0,05  (1)

0,5

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Zenzero

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Curcuma

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Spezie da bocci

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

(+)

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

(+)

1011020

Tessuto adiposo

 

(+)

1011030

Fegato

 

(+)

1011040

Rene

 

(+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

(+)

1012020

Tessuto adiposo

 

(+)

1012030

Fegato

 

(+)

1012040

Rene

 

(+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

(+)

1013020

Tessuto adiposo

 

(+)

1013030

Fegato

 

(+)

1013040

Rene

 

(+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

(+)

1014020

Tessuto adiposo

 

(+)

1014030

Fegato

 

(+)

1014040

Rene

 

(+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Tessuto adiposo

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1015990

Altri

 

 

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

(+)

1016020

Tessuto adiposo

 

(+)

1016030

Fegato

 

(+)

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Tessuto adiposo

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1017990

Altri

 

 

1020000

Latte

0,01  (1)

0,01  (1)

1020010

Bovini

 

(+)

1020020

Pecora

 

(+)

1020030

Capra

 

(+)

1020040

Cavallo

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (1)

0,01  (1) (+)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

sono aggiunte le seguenti colonne relative a dietofencarb e metosulam:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

Dietofencarb

Metosulam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0,01 (3)

0110000

Agrumi

0,01  (3)

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (3)

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

Pomacee

 

(+)

0130010

Mele

0,01  (3)

 

0130020

Pere

0,8 (+)

 

0130030

Cotogne

0,01  (3)

 

0130040

Nespole

0,01  (3)

 

0130050

Nespole del Giappone

0,01  (3)

 

0130990

Altri

0,01  (3)

 

0140000

Drupacee

0,01  (3)

(+)

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

(+)

0151010

Uve da tavola

0,01  (3)

 

0151020

Uve da vino

0,9 (+)

 

0152000

b)

Fragole

0,01  (3)

(+)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (3)

(+)

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (3)

(+)

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli rossi

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (3)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (3)

0,01 (3)

0211000

a)

Patate

 

(+)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (3)

0,01 (3)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori

0,7 (+)

 

0231020

Peperoni

0,01  (3)

 

0231030

Melanzane

0,7 (+)

 

0231040

Gombi

0,01  (3)

 

0231990

Altri

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,01  (3)

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (3)

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (3)

(+)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (3)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

Legumi

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (3)

0,01 (3)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (3)

0,01 (3)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (3)

0,01 (3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (3)

0,01 (3)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (3)

0,01 (3)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (3)

0,01  (3)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

0500040

Miglio

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento

 

 

0500990

Altri

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (3)

0,05  (3)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (3)

0,05  (3)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

Frutta

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Zenzero

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (3)

0,01 (3)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (3)

0,01  (3)

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Tessuto adiposo

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Tessuto adiposo

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Tessuto adiposo

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Tessuto adiposo

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Tessuto adiposo

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1015990

Altri

 

 

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Tessuto adiposo

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Tessuto adiposo

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1017990

Altri

 

 

1020000

Latte

0,01  (3)

0,01 (3)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Pecora

 

 

1020030

Capra

 

 

1020040

Cavallo

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (3)

0,01 (3)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (3)

0,05  (3)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (3)

0,01  (3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (3)

0,01  (3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (3)

0,01  (3)

2)

l'allegato III è modificato come segue:

a)

nella parte A le colonne relative a dietofencarb e metosulam sono soppresse;

b)

nella parte B le colonne relative a mesotrione e pirimifos-metile sono soppresse.


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)= Liposolubile

Mesotrione

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020

Canne da zucchero

Pirimifos-metile (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500080

Sorgo

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)= Liposolubile

Mesotrione

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900020

Canne da zucchero

Pirimifos-metile (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500080

Sorgo

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri»

(3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Dietofencarb

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130020

Pere

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Metosulam

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130000

Pomacee

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0140000

Drupacee

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (dolci)

0140030

Pesche

0140040

Prugne

0140990

Altri

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0153990

Altri

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli rossi

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0154070

Azzeruoli

0154080

Bacche di sambuco

0154990

Altri

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000

a)

Patate

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0234000

d)

Mais dolce

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/40


REGOLAMENTO (UE) 2016/54 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

Il 21 marzo 2013 è stata presentata una domanda alla Commissione concernente l'autorizzazione per l'utilizzo della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) in qualità di sostanza aromatizzante. La domanda è stata notificata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) per un parere. La domanda è stata successivamente resa accessibile anche agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L'autorità ha valutato la sicurezza della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) usata come sostanza aromatizzante (4), concludendo che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione stimati in qualità di sostanza aromatizzante.

(6)

L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 17.038 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente all'utilizzo della sostanza n. FL 17.038 in qualità di sostanza aromatizzante.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2014; 12(4):3625.


ALLEGATO

Voce relativa al n. FL 17.038 da aggiungere alla fine della tabella nell'allegato 1, parte A, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1334/2008:

«17.038

gamma-glutamil-valil-glicina

338837-70-6

 

2123

5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

 

Categoria 1: non oltre 50 mg/kg

 

Categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg

 

Categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg

 

Categoria 7.2: non oltre 60 mg/kg

 

Categoria 8: non oltre 45 mg/kg

 

Categoria 12: non oltre 160 mg/kg

 

Categoria 14.1: non oltre 15 mg/kg

 

Categoria 15: non oltre 160 mg/kg

 

EFSA»


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/43


REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 5 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.12rev5 (4) (sostanze n. FL 07.041 e 07.224), valutazione FGE.63rev2 (5) (sostanze n. FL 07.099 e 07.101) e valutazione FGE.312 (6) (sostanza n. FL 16.126). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.

(6)

Nel quadro della sua valutazione l'EFSA ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle sostanze n. FL 07.041, 07.224 e 07.099. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.

(7)

L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 16.126 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente al suo utilizzo in qualità di sostanza aromatizzante.

(8)

Le sostanze aromatizzanti valutate dovrebbero essere inserite a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1o ottobre 2012, della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  The EFSA Journal 2014; 11(12):3911.

(5)  The EFSA Journal 2014; 11(4):3188.

(6)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3404.


ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa al n. FL 07.041 è sostituita dalla seguente:

«07.041

beta-isometile ionone

79-89-0

 

650

Miscela di isomeri E/Z [50-70 % (E) e 30-50 % (Z)]

 

 

EFSA»

2)

la voce relativa al n. FL 07.099 è sostituita dalla seguente:

«07.099

6-metilepta-3,5-dien-2-one

1604-28-0

1134

11143

Miscela di stereoisomeri E/Z: 60-90 % (E)

 

 

EFSA»

3)

la voce relativa al n. FL 07.101 è sostituita dalla seguente:

«07.101

4-metilpent-3-en-2-one

141-79-7

1131

11853

 

 

 

EFSA»

4)

la voce relativa al n. FL 07.224 è sostituita dalla seguente:

«07.224

tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one

23726-91-2

 

 

Almeno il 90 %. Componenti secondari: 2-4 % alfa-damascone e 2-4 % delta-damascone

 

 

EFSA»

5)

la voce relativa al n. FL 16.126 è sostituita dalla seguente:

«16.126

3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3- benzotiadiazin-5-il)ossi]-2,2-dimetil-N- propilpropanammide

1093200-92-0

2082

 

 

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

 

Categoria 1: non oltre 3 mg/kg.

 

Categoria 3: non oltre 5 mg/kg.

 

Categoria 5: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg.

 

Categoria 5.4: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 6.3: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 7: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 12: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 14.1: non oltre 5 mg/kg.

 

Categoria 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 and 4: non oltre 5 mg/kg.

 

EFSA»


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/46


REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 18 aprile 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare, ossia in alimenti rientranti nella categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Secondo la domanda, l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) è necessario per mantenere la qualità e la stabilità dei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 % se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali e/o se il contenuto di olio di pesce o di olio di alga è superiore al 2 % p/p degli acidi grassi totali, in quanto li protegge dal deterioramento provocato dall'ossidazione.

(5)

Il 7 marzo 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere (3) sull'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare. In base ai margini di sicurezza determinati grazie ai NOAEL (4) ricavati da diversi studi, in cui i NOAEL erano in genere i livelli più elevati di dose di prova, e applicando stime prudenti di esposizione alimentare, si era giunti alla conclusione che l'uso degli estratti di rosmarino descritto nel parere scientifico, negli impieghi e ai livelli proposti, non destava timori per la sicurezza. Nel parere non era esaminato l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare.

(6)

Il 7 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere (5) sull'estensione dell'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. La valutazione ha tenuto conto del consumo di emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore all'80 %. L'Autorità ha concluso che l'estensione proposta dell'uso non modifica l'esposizione stimata all'additivo alimentare rispetto agli usi consentiti già approvati e che le conclusioni del parere del 7 marzo 2008 rimangono valide.

(7)

Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %, categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal (2008) 721, 1-29.

(4)  NOAEL — No Observed Adverse Effect Level (dose priva di effetti avversi osservati): dose o concentrazione di una sostanza testata alla quale non si osservano effetti avversi.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(5): 4090.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide» è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 385 è inserita la seguente voce:

 

«E 392

Estratti di rosmarino

100

(41) (46)

Solo grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %»;

b)

dopo la nota (4) sono aggiunte le seguenti note:

 

 

«(41)

Espresso in base ai grassi

 

 

(46)

Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico».


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) e (UE) 2015/1884 (11), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese terzo.

(4)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (12) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)

Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni veterinarie e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione.

(6)

Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno 2015. Non vi sono più restrizioni veterinarie in vigore per le importazioni nell'Unione di prodotti di cui alla colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'intero territorio degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato del Minnesota. L'ultimo focolaio di HPAI in un'azienda di pollame in Minnesota è stato rilevato il 5 giugno 2015. Il 24 novembre 2015 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Minnesota e sulle misure adottate per impedire il diffondersi di HPAI, comprese le operazioni di abbattimento di pollame infetto e di pollame che si trovava in aziende avicole considerate luoghi a rischio di infezione.

(7)

Gli Stati Uniti hanno inoltre segnalato il completamento delle misure di pulizia e di disinfezione a seguito delle operazioni di abbattimento condotte nelle aziende avicole del Minnesota. Hanno altresì comunicato che la sorveglianza necessaria per l'influenza aviaria, condotta durante un periodo di tre mesi successivo al completamento delle operazioni di abbattimento totale dopo il verificarsi dell'ultimo focolaio di HPAI nel Minnesota si è conclusa il 10 settembre 2015, con esito positivo.

(8)

Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno eliminare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti di cui sopra da parte dello Stato del Minnesota e indicare la data a partire dalla quale tale Stato può essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni nell'Unione di prodotti originari del Minnesota dovrebbero essere nuovamente autorizzate.

(9)

La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Minnesota. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28).

(12)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce per il codice US-2.10 relativa allo Stato del Minnesota degli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.10

Stato del Minnesota

WGM

VIII

P2

5.3.2015

10.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/58 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

78,3

TN

120,2

TR

100,8

ZZ

99,8

0707 00 05

MA

86,0

TR

158,1

ZZ

122,1

0709 93 10

MA

57,3

TR

150,5

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

49,6

MA

65,6

TR

67,5

ZZ

60,9

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,3

ZZ

123,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,6

JM

147,2

MA

82,8

TR

98,8

ZZ

112,4

0805 50 10

MA

92,2

TR

91,3

ZZ

91,8

0808 10 80

CL

85,6

US

121,1

ZZ

103,4

0808 30 90

CN

76,1

ZZ

76,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/59 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2016, per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016

(in %)

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

Nuovi importatori

09.4099

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

62,826891

Nuovi importatori

09.4100

0,466998

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


Rettifiche

20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/57


Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )

Pagina 152, considerando 46:

anziché:

«… norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sugli che entrano …»

leggasi:

«… norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano …».

Pagina 153, considerando 54:

anziché:

«… sono già stati pubblicati nella, dato che …»

leggasi:

«… sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che …».

Pagina 154, articolo 4, punto 2):

anziché:

«2)   “sottounità”: un dispositivo hardware così denominato negli allegati di uno strumento specifico che …»

leggasi:

«2)   “sottounità”: un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici degli strumenti che …».

Pagina 155, articolo 4, punto 17):

anziché:

«… il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva …»

leggasi:

«… il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva …».

Pagina 155, articolo 5, primo comma:

anziché:

«Laddove esistano allegati di uno strumento specifico che stabiliscono …»

leggasi:

«Laddove esistano allegati specifici degli strumenti che stabiliscono …».

Pagina 157, articolo 10, paragrafo 7:

anziché:

«7.   I fabbricanti che ritengono …»

leggasi:

«7.   Gli importatori che ritengono …».

Pagina 158, articolo 14, paragrafo 1:

anziché:

«… e agli allegati specifici dello strumento di misura oggetto …»

leggasi:

«… e all'allegato specifico di ciascuno strumento oggetto …».

Pagina 159, articolo 18, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«… quando essi sono correttamente tarati avvalendosi …»

leggasi:

«… quando essi sono correttamente regolati avvalendosi …».

Pagina 160, articolo 19, paragrafo 1:

anziché:

«… agli allegati specifici dello strumento.»

leggasi:

«… agli allegati specifici degli strumenti.»

Pagina 160, articolo 22, paragrafo 2:

anziché:

«… congiunto, la marcatura CE la marcatura metrologica supplementare …»

leggasi:

«… congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare …».

Pagina 162, articolo 27, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«… manutenzione degli strumenti di misura e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano …»

leggasi:

«… manutenzione degli strumenti di misura, né rappresentano …».

Pagina 163, articolo 30, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al punto 2 (modulo A2) e al punto 5 (modulo C2) dell'allegato II. …»

leggasi:

«1.   Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell'allegato II. …».

Pagina 165, capo 5, titolo:

anziché:

«… STRUMENTI DI MISURACHE ENTRANO …»

leggasi:

«… STRUMENTI DI MISURA CHE ENTRANO …».

Pagina 168, articolo 48, paragrafo 5:

anziché:

«… entra in vigore solo se né ill Parlamento …»

leggasi:

«… entra in vigore solo se né il Parlamento …».

Pagina 176, allegato II, modulo A2, titolo:

anziché:

«… CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E controlli UFFICIALI …»

leggasi:

«… CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI …».

Pagina 189, allegato II, modulo E1, punto 5.2, lettera c):

anziché:

«… del personale interessato,;»

leggasi:

«… del personale interessato;».

Pagina 191, allegato II, modulo F, titolo:

anziché:

«… TIPO BASAT SULLA VERIFICA …»

leggasi:

«… TIPO BASATO SULLA VERIFICA …».

Pagina 199, allegato II, modulo H1, punti 3.4 e 3.5:

anziché:

«3.4

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità ricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbmodifiche che intende apportare al sistema di qualità.»

leggasi:

«3.4

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.»

Pagina 206, allegato IV, parte I, punto 2.2:

anziché:

«2.2.

Per un dispositivo di conversione di temperatura che indica …»

leggasi:

«2.2.

Per un contatore del gas con conversione della temperatura che indica …».

Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 2, tabella 1, nota 1:

anziché:

«(1)

Per i contatori elettromeccanici I min della classe B si applica ≤ 0,4 · I tr

leggasi:

«(1)

Per i contatori elettromeccanici della classe B si applica Imin ≤ 0,4 · Itr .».

Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 3, tabella 2, ultima riga:

anziché:

«Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente…»

leggasi:

«Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo di corrente…».

Pagina 211, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 4.3.1, ultima riga:

anziché:

«(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in Volts e Imax in Amps).»

leggasi:

«(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in volt e Imax in ampere).»

Pagina 214, allegato VI, punto 7.1, parole introduttive:

anziché:

«… espresso in % per le classi di accuratezza:»

leggasi:

«… espresso in % per le classi di accuratezza:».

Pagina 215, allegato VI, punto 7.5, tabella, seconda colonna, sesta riga:

anziché:

«Identificazione del tipo (per esempio: Pt 100)»

leggasi:

«Identificazione del tipo (per esempio: Pt100)».