ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), firmato il 17 dicembre 2014 (1), è entrato in vigore, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo, il 5 gennaio 2016.
(1) GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 3.
REGOLAMENTI
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/2 |
REGOLAMENTO (Euratom) 2016/52 DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2016
che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,
vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2013/59/Euratom (3) del Consiglio fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. |
(2) |
A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni dei flussi commerciali. |
(3) |
Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (4) del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Tali livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. Le basi per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di cui al presente regolamento sono state riesaminate e descritte dalla Commissione nella pubblicazione n. 105 in materia di radioprotezione (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). In particolare, tali livelli si basano su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno per l'incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i bambini di età inferiore ad un anno si applicano presupposti diversi. |
(4) |
A seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e pertanto sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione prodotti alimentari e di alimenti per animali originari del Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(5) |
È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato, onde proteggere la popolazione. |
(6) |
Come ogni altro alimento, l'acqua potabile viene ingerita direttamente o indirettamente, e incide pertanto sull'esposizione complessiva del consumatore a sostanze radioattive. Relativamente alle sostanze radioattive, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (6), ad esclusione delle acque minerali e delle acque medicinali. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, e non alle acque destinate al consumo umano alle quali si applica la direttiva 2013/51/Euratom. Tuttavia, nel caso di un'emergenza radiologica, gli Stati membri sono liberi di scegliere di fare riferimento ai livelli massimi per gli alimenti liquidi di cui al presente regolamento, al fine di gestire l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano. |
(7) |
I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi in base all'ubicazione e alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica. |
(8) |
La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in applicazione della decisione del Consiglio 87/600/Euratom (7) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986. |
(9) |
Al fine di tenere in considerazione il fatto che le abitudini alimentari dei bambini durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e che vi sono, altresì, delle incertezze relative al metabolismo dei bambini durante il secondo semestre di vita, è opportuno estendere l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai bambini per i primi dodici mesi di età. |
(10) |
Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili applicabili, in particolare per quanto attiene alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, è opportuno che le procedure per la revisione del regolamento di esecuzione prevedano che la Commissione consulti il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato. |
(11) |
Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quello applicabile non siano immessi in commercio nella Comunità, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati. |
(12) |
Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che deve applicarsi ai fini del presente regolamento anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato. |
(13) |
La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando i progetti di atti di esecuzione basati sul presente regolamento sono discussi in seno a tale comitato, i loro rappresentanti siano in possesso, o possano avvalersi, di un'adeguata competenza in materia di protezione radiologica. |
(14) |
La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. |
(15) |
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
(16) |
Il presente regolamento dovrebbe costituire lex specialis per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radiologica. Quando è evidente che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di emergenza supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 178/2002 siano attuati in modo armonizzato. Ove possibile, i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure d'emergenza supplementari dovrebbero essere integrati in un unico regolamento di esecuzione basato sul presente regolamento e sul regolamento (CE) n. 178/2002. |
(17) |
Inoltre, norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, sono stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(18) |
In sede di elaborazione o di revisione del regolamento di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze: luogo, natura e entità dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica all'interno o all'esterno della Comunità; natura, entità e diffusione dell'emissione individuata o prevista di sostanze radioattive nell'atmosfera, nelle acque o nel suolo e nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali all'interno o all'esterno della Comunità; rischi radiologici della radioattività, individuata o potenziale, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e delle conseguenti dosi di radiazione; tipo e quantità dei prodotti alimentari e dei alimenti per animali contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato della Comunità; livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e alimenti per animali stabiliti nei paesi terzi; importanza di tali prodotti alimentari e alimenti per animali per garantire alla popolazione un approvvigionamento alimentare adeguato; aspettative dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti ed eventuali modifiche delle abitudini alimentari dei consumatori a seguito di un'emergenza radiologica. |
(19) |
In casi debitamente giustificati, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di esecuzione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, nonché l'ambito di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei:
a) |
prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I; |
b) |
prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II; |
c) |
alimenti per animali, come specificati all'allegato III, |
che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
I «prodotti alimentari» non comprendono:
a) |
gli alimenti per animali; |
b) |
gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c) |
i vegetali prima della raccolta; |
d) |
i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
e) |
i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
f) |
il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
g) |
le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; |
h) |
i residui e contaminanti; |
i) |
le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/51/Euratom. |
2) «prodotti alimentari secondari»: i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione;
3) «alimenti per animali»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali;
4) «immissione sul mercato»: la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.
5) «emergenza radiologica»: una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative.
Articolo 3
Livelli massimi ammissibili applicabili
1. Qualora la Commissione riceva — in particolare ai sensi del sistema della Comunità per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare del 26 settembre 1986 — comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato.
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati da tale regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Tale regolamento di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica non supera i tre mesi.
I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato.
3. In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite a norma degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali.
In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato, qualora un incidente nucleare o un qualsiasi altro caso di emergenza radiologica provochino una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE così diffusa che, i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento non siano più validi La Commissione può chiedere il parere di tale gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nella Comunità.
4. Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, la Commissione può, mediante regolamenti di esecuzione autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Tali deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro interessato.
Articolo 4
Misure restrittive
1. Quando la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato a decorrere dalla data specificata in tale regolamento di esecuzione.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti ad una procedura doganale diversa da quella del transito.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Qualsiasi caso di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili è notificato tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
Articolo 5
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.
Articolo 6
Relazioni
Nel caso di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarda l'attuazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e notificate alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 7
Abrogazione
Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 (13) e (Euratom) n. 770/90 (14) della Commissione sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Parere del 9 luglio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 68.
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).
(5) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(7) Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(10) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(11) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(12) Direttiva 2014/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
(13) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17).
(14) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
ALLEGATO I
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
I livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti alimentari non eccedono i livelli seguenti:
Gruppo di isotopi/gruppo di prodotti alimentari |
Prodotti alimentari (Bq/kg) (1) |
|||
Alimenti per lattanti (2) |
Latte e derivati del latte (3) |
Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (4) |
Prodotti alimentari liquidi (5) |
|
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 |
75 |
125 |
750 |
125 |
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 |
150 |
500 |
2 000 |
500 |
Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 |
1 |
20 |
80 |
20 |
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (6) |
400 |
1 000 |
1 250 |
1 000 |
(1) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.
(2) Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come tali.
(3) Per latte e derivati del latte si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401 e 0402 (salvo 0402 29 11).
(4) I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.
(5) Gli alimenti liquidi sono quelli definiti ricompresi nel codice 2009 e nel capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori possono essere applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.
(6) Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.
ALLEGATO II
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI
1. |
Elenco dei prodotti alimentari secondari
|
2. |
I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al punto 1, non eccedono i livelli seguenti:
|
(1) Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.
ALLEGATO III
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
I livelli massimi ammissibili per la somma di cesio-134 e cesio-137 non eccedono i livelli seguenti:
Mangimi per |
|
Suini |
1 250 |
Pollame, agnelli, vitelli |
2 500 |
Altri |
5 000 |
(1) Tali livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.
(2) Tali livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (Euratom) n. 3954/87 |
Regolamento (Euratom) n. 944/89 |
Regolamento (Euratom) n. 770/90 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
|
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafi 3 e 4 |
|
|
— |
Articolo 4 |
|
|
— |
Articolo 5 |
|
|
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 2 |
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Allegato II, punto 2 |
— |
— |
— |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
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— |
— |
— |
— |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 8 |
Allegato |
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|
Allegato I |
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Allegato |
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Allegato II, punto 1 |
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Allegato |
Allegato III |
— |
— |
— |
Allegato IV |
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/53 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il dietofencarb e il metosulam i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il mesotrione e il pirimifos-metile gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per il dietofencarb l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pere, uva da vino, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per cetrioli, zucchine, bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene) e latte bovino, ovino e caprino, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Poiché non erano disponibili dati per fissare gli LMR per i prodotti di origine animale, anche l'LMR per le mele, che sono utilizzate come alimento per animali, dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Per il mesotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e raccomandato di ridurre gli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la canna da zucchero alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per le alghe marine non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. |
(4) |
Per il metosulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pomacee, drupacee, uva da tavola, uva da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il pirimifos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). Essa ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR. È pertanto opportuno ridurre gli LMR per grano saraceno, mais, riso e segale. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo, miglio, avena, sorgo, frumento, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella (secchi) e noci di palmisti non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa e semi di ricino non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che sussiste un rischio di contaminazione incrociata, gli LMR per tali prodotti e quelli per grano saraceno, mais, riso e segale dovrebbero essere fissati al livello indicato dall'Autorità. |
(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(8) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del dietofencarb vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(2):4030.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del mesotrione vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3976.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del metosulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3983.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del pirimifos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3974.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato II è modificato come segue:
|
2) |
l'allegato III è modificato come segue:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Mesotrione
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Pirimifos-metile (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Ovini1020030 Caprini1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Mesotrione
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Pirimifos-metile (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Ovini1020030 Caprini1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dietofencarb
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Metosulam
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/40 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/54 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
Il 21 marzo 2013 è stata presentata una domanda alla Commissione concernente l'autorizzazione per l'utilizzo della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) in qualità di sostanza aromatizzante. La domanda è stata notificata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) per un parere. La domanda è stata successivamente resa accessibile anche agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
L'autorità ha valutato la sicurezza della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) usata come sostanza aromatizzante (4), concludendo che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione stimati in qualità di sostanza aromatizzante. |
(6) |
L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 17.038 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente all'utilizzo della sostanza n. FL 17.038 in qualità di sostanza aromatizzante. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2014; 12(4):3625.
ALLEGATO
Voce relativa al n. FL 17.038 da aggiungere alla fine della tabella nell'allegato 1, parte A, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1334/2008:
«17.038 |
gamma-glutamil-valil-glicina |
338837-70-6 |
|
2123 |
5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg) |
Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:
|
|
EFSA» |
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/43 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 5 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.12rev5 (4) (sostanze n. FL 07.041 e 07.224), valutazione FGE.63rev2 (5) (sostanze n. FL 07.099 e 07.101) e valutazione FGE.312 (6) (sostanza n. FL 16.126). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. |
(6) |
Nel quadro della sua valutazione l'EFSA ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle sostanze n. FL 07.041, 07.224 e 07.099. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco. |
(7) |
L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 16.126 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente al suo utilizzo in qualità di sostanza aromatizzante. |
(8) |
Le sostanze aromatizzanti valutate dovrebbero essere inserite a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1o ottobre 2012, della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) The EFSA Journal 2014; 11(12):3911.
(5) The EFSA Journal 2014; 11(4):3188.
(6) The EFSA Journal 2013; 11(10):3404.
ALLEGATO
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:
1) |
la voce relativa al n. FL 07.041 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al n. FL 07.099 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce relativa al n. FL 07.101 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la voce relativa al n. FL 07.224 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la voce relativa al n. FL 16.126 è sostituita dalla seguente:
|
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/46 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Il 18 aprile 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare, ossia in alimenti rientranti nella categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) |
Secondo la domanda, l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) è necessario per mantenere la qualità e la stabilità dei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 % se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali e/o se il contenuto di olio di pesce o di olio di alga è superiore al 2 % p/p degli acidi grassi totali, in quanto li protegge dal deterioramento provocato dall'ossidazione. |
(5) |
Il 7 marzo 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere (3) sull'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare. In base ai margini di sicurezza determinati grazie ai NOAEL (4) ricavati da diversi studi, in cui i NOAEL erano in genere i livelli più elevati di dose di prova, e applicando stime prudenti di esposizione alimentare, si era giunti alla conclusione che l'uso degli estratti di rosmarino descritto nel parere scientifico, negli impieghi e ai livelli proposti, non destava timori per la sicurezza. Nel parere non era esaminato l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. |
(6) |
Il 7 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere (5) sull'estensione dell'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. La valutazione ha tenuto conto del consumo di emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore all'80 %. L'Autorità ha concluso che l'estensione proposta dell'uso non modifica l'esposizione stimata all'additivo alimentare rispetto agli usi consentiti già approvati e che le conclusioni del parere del 7 marzo 2008 rimangono valide. |
(7) |
Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %, categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) EFSA Journal (2008) 721, 1-29.
(4) NOAEL — No Observed Adverse Effect Level (dose priva di effetti avversi osservati): dose o concentrazione di una sostanza testata alla quale non si osservano effetti avversi.
(5) EFSA Journal 2015; 13(5): 4090.
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide» è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 385 è inserita la seguente voce:
|
b) |
dopo la nota (4) sono aggiunte le seguenti note:
|
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) e (UE) 2015/1884 (11), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese terzo. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (12) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
(5) |
Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni veterinarie e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione. |
(6) |
Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno 2015. Non vi sono più restrizioni veterinarie in vigore per le importazioni nell'Unione di prodotti di cui alla colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'intero territorio degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato del Minnesota. L'ultimo focolaio di HPAI in un'azienda di pollame in Minnesota è stato rilevato il 5 giugno 2015. Il 24 novembre 2015 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Minnesota e sulle misure adottate per impedire il diffondersi di HPAI, comprese le operazioni di abbattimento di pollame infetto e di pollame che si trovava in aziende avicole considerate luoghi a rischio di infezione. |
(7) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre segnalato il completamento delle misure di pulizia e di disinfezione a seguito delle operazioni di abbattimento condotte nelle aziende avicole del Minnesota. Hanno altresì comunicato che la sorveglianza necessaria per l'influenza aviaria, condotta durante un periodo di tre mesi successivo al completamento delle operazioni di abbattimento totale dopo il verificarsi dell'ultimo focolaio di HPAI nel Minnesota si è conclusa il 10 settembre 2015, con esito positivo. |
(8) |
Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno eliminare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti di cui sopra da parte dello Stato del Minnesota e indicare la data a partire dalla quale tale Stato può essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni nell'Unione di prodotti originari del Minnesota dovrebbero essere nuovamente autorizzate. |
(9) |
La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Minnesota. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 1).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28).
(12) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce per il codice US-2.10 relativa allo Stato del Minnesota degli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella |
||
Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«US — Stati Uniti |
US-2.10 |
Stato del Minnesota |
WGM |
VIII |
P2 |
5.3.2015 |
10.9.2015 |
|
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|||||
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
A |
|
S3, ST1» |
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/58 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
78,3 |
TN |
120,2 |
|
TR |
100,8 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
86,0 |
TR |
158,1 |
|
ZZ |
122,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
57,3 |
TR |
150,5 |
|
ZZ |
103,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,6 |
MA |
65,6 |
|
TR |
67,5 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
84,3 |
|
ZZ |
123,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
120,6 |
JM |
147,2 |
|
MA |
82,8 |
|
TR |
98,8 |
|
ZZ |
112,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
92,2 |
TR |
91,3 |
|
ZZ |
91,8 |
|
0808 10 80 |
CL |
85,6 |
US |
121,1 |
|
ZZ |
103,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
76,1 |
ZZ |
76,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/59 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2016, per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o marzo 2016 al 31 maggio 2016 (in %) |
||
Argentina |
||||
|
09.4104 |
— |
||
|
09.4099 |
— |
||
Cina |
||||
|
09.4105 |
62,826891 |
||
|
09.4100 |
0,466998 |
||
Altri paesi terzi |
||||
|
09.4106 |
— |
||
|
09.4102 |
— |
Rettifiche
20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/57 |
Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )
Pagina 152, considerando 46:
anziché:
«… norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sugli che entrano …»
leggasi:
«… norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano …».
Pagina 153, considerando 54:
anziché:
«… sono già stati pubblicati nella, dato che …»
leggasi:
«… sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che …».
Pagina 154, articolo 4, punto 2):
anziché:
«2) “sottounità”: un dispositivo hardware così denominato negli allegati di uno strumento specifico che …»
leggasi:
«2) “sottounità”: un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici degli strumenti che …».
Pagina 155, articolo 4, punto 17):
anziché:
«… il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva …»
leggasi:
«… il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva …».
Pagina 155, articolo 5, primo comma:
anziché:
«Laddove esistano allegati di uno strumento specifico che stabiliscono …»
leggasi:
«Laddove esistano allegati specifici degli strumenti che stabiliscono …».
Pagina 157, articolo 10, paragrafo 7:
anziché:
«7. I fabbricanti che ritengono …»
leggasi:
«7. Gli importatori che ritengono …».
Pagina 158, articolo 14, paragrafo 1:
anziché:
«… e agli allegati specifici dello strumento di misura oggetto …»
leggasi:
«… e all'allegato specifico di ciascuno strumento oggetto …».
Pagina 159, articolo 18, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
«… quando essi sono correttamente tarati avvalendosi …»
leggasi:
«… quando essi sono correttamente regolati avvalendosi …».
Pagina 160, articolo 19, paragrafo 1:
anziché:
«… agli allegati specifici dello strumento.»
leggasi:
«… agli allegati specifici degli strumenti.»
Pagina 160, articolo 22, paragrafo 2:
anziché:
«… congiunto, la marcatura CE la marcatura metrologica supplementare …»
leggasi:
«… congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare …».
Pagina 162, articolo 27, paragrafo 4, secondo comma:
anziché:
«… manutenzione degli strumenti di misura e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano …»
leggasi:
«… manutenzione degli strumenti di misura, né rappresentano …».
Pagina 163, articolo 30, paragrafo 1:
anziché:
«1. Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al punto 2 (modulo A2) e al punto 5 (modulo C2) dell'allegato II. …»
leggasi:
«1. Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell'allegato II. …».
Pagina 165, capo 5, titolo:
anziché:
«… STRUMENTI DI MISURACHE ENTRANO …»
leggasi:
«… STRUMENTI DI MISURA CHE ENTRANO …».
Pagina 168, articolo 48, paragrafo 5:
anziché:
«… entra in vigore solo se né ill Parlamento …»
leggasi:
«… entra in vigore solo se né il Parlamento …».
Pagina 176, allegato II, modulo A2, titolo:
anziché:
«… CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E controlli UFFICIALI …»
leggasi:
«… CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI …».
Pagina 189, allegato II, modulo E1, punto 5.2, lettera c):
anziché:
«… del personale interessato,;»
leggasi:
«… del personale interessato;».
Pagina 191, allegato II, modulo F, titolo:
anziché:
«… TIPO BASAT SULLA VERIFICA …»
leggasi:
«… TIPO BASATO SULLA VERIFICA …».
Pagina 199, allegato II, modulo H1, punti 3.4 e 3.5:
anziché:
«3.4 |
Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità ricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. |
3.5. |
Il fabbmodifiche che intende apportare al sistema di qualità.» |
leggasi:
«3.4 |
Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. |
3.5. |
Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.» |
Pagina 206, allegato IV, parte I, punto 2.2:
anziché:
«2.2. |
Per un dispositivo di conversione di temperatura che indica …» |
leggasi:
«2.2. |
Per un contatore del gas con conversione della temperatura che indica …». |
Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 2, tabella 1, nota 1:
anziché:
«(1) |
Per i contatori elettromeccanici I min della classe B si applica ≤ 0,4 · I tr .» |
leggasi:
«(1) |
Per i contatori elettromeccanici della classe B si applica Imin ≤ 0,4 · Itr .». |
Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 3, tabella 2, ultima riga:
anziché:
«Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente…»
leggasi:
«Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo di corrente…».
Pagina 211, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 4.3.1, ultima riga:
anziché:
«(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in Volts e Imax in Amps).»
leggasi:
«(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in volt e Imax in ampere).»
Pagina 214, allegato VI, punto 7.1, parole introduttive:
anziché:
«… espresso in % per le classi di accuratezza:»
leggasi:
«… espresso in % per le classi di accuratezza:».
Pagina 215, allegato VI, punto 7.5, tabella, seconda colonna, sesta riga:
anziché:
«Identificazione del tipo (per esempio: Pt 100)»
leggasi:
«Identificazione del tipo (per esempio: Pt100)».