ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/45 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

27

 

*

Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/47 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante duecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/48 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/49 del comitato politico e di sicurezza, del 7 gennaio 2016, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016)

47

 

*

Decisione (PESC) 2016/50 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (2). Conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e alle risoluzioni successive, la decisione 2011/137/PESC disponeva un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione 2011/137/PESC. Era pertanto necessaria un'azione normativa per prevedere le misure pertinenti necessarie. Da allora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato un certo numero di risoluzioni aggiuntive sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti di questo paese, tra cui l'UNSCR 2174 (2014), che modifica la portata dell'embargo sulle armi e proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni, e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.

(2)

Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 (3), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati. La decisione (PESC) 2015/818 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. Il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui agli allegati II e III della decisione 2011/137/PESC. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione consolidata (PESC) 2015/1333 e ha abrogato la decisione 2011/137/PESC.

(3)

Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (4), come modificato e attuato da una serie di regolamenti successivi, dovrebbe essere consolidato in un nuovo regolamento.

(4)

Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace internazionale e alla sicurezza nella regione posta dalla situazione in Libia e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (PESC) 2015/1333.

(5)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano efficaci, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

f)   «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011);

g)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

h)   «navi designate»: le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;

i)   «punto di contatto del governo della Libia»: il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.

3.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (7) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;

b)

all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

3.   In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Articolo 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti(CE) n. 450/2008 (8) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.

Articolo 6

1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015).

2.   Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:

a)

che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

b)

che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

c)

di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

d)

che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

i)

tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

ii)

tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

iii)

tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

vi)

in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità o organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III, oppure

e)

che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

3.   Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II.

4.   Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

5.   L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e

b)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

Articolo 9

1.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

i)

prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure

ii)

prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

2.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 10

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

i)

esigenze umanitarie;

ii)

combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii)

ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv)

creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o

v)

agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

c)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

d)

lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e

e)

lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 12

1.   L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure

d)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2.   L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Articolo 13

In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'autorità competente in questione abbia accertato che:

i)

i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III;

ii)

il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2;

b)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;

c)

se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 14

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

1.   È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.

2.   È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

3.   La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia.

4.   La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.

6.   Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, compresi la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.

Articolo 16

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 17

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III;

b)

qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico;

c)

qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 18

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

b)

a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

Articolo 19

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 20

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

b)

modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 21

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Qualora l'ONU decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

6.   L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 22

1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 23

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV.

Articolo 24

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 25

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).

(3)  Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 129 del 27.5.2015, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)   GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

(8)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4

1.

Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (1) («elenco comune delle attrezzature militari»);

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3.

I seguenti veicoli:

3.1.

veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3.

veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5.

veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.

Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3.

altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1.

giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

gli equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive;

gli equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato a lame di rasoio.

9.

Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

(1)   GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.

Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.

Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.

Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi pubblici Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.

Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.

Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

11.

Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.

Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

13.

Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

14.

Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

15.

Nome: SAADI GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.

Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

17.

Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

18.

Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; Data di rilascio: 10 gennaio 2012. Luogo di rilascio: Bamako, Mali. Data di scadenza: 10 gennaio 2017 b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE); Luogo di nascita: Anefif, Mali. Data di rilascio: 6 dicembre 2011. Luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

19.

Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: 03825239 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

20.

Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore a interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore a interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

15.

Colonnello Taher Juwadi

Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie

Colonnello.

Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981, 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya

Tel: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867

email: info@laaico.com

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento. del regime.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA

Tel: (+218) 214778301 —

Fax: (+218) 214778766;

email: info@gicdf.org

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito:

Tel.: +218 21 444 59 26;

+218 21 444 59 00;

fax: +218 21 340 21 07;

http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia;

Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Controllata libica della Central Bank of Libya.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334

Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni:

Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni:

Reg no 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni:

Reg no 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni:

Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 13 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

a)

Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLCABILIE COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1.

Nome LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

2.

Nome LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/45 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Prekmurska gibanica», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione(UE) 2015/176 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Prekmurska gibanica» (STG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione, del 1o marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/176 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 16).

(4)   GU C 235 del 18.7.2015, pag. 16.


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/28


REGOLAMENTO (UE) 2016/46 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze oxadixil e spinetoram sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per quanto riguarda l'oxadixil, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione (2), stabilisce LMR provvisori per vari prodotti a motivo della permanenza di tale sostanza attiva nel suolo. La Commissione ha invitato gli Stati membri a condividere i dati relativi al monitoraggio della presenza della sostanza nei prodotti in questione. I dati trasmessi indicano che nei porri e nel gruppo degli ortaggi a radice e tubero non sono più presenti residui a livelli superiori ai limiti di determinazione pertinenti. È pertanto opportuno ridurre gli LMR provvisori a tali valori. Sono invece ancora presenti residui di oxadixil nel prezzemolo, nei sedani e nel gruppo di lattughe e insalate. Dai dati relativi al monitoraggio risulta che un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg è adeguato per affrontare la presenza di oxadixil in tali prodotti. È pertanto opportuno ridurre detti LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per quanto riguarda lo spinetoram, l'LMR fissato dalla commissione del Codex Alimentarius per le carni dei mammiferi diversi dai mammiferi marini è stato incluso nel regolamento (CE) n. 396/2005 dal regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione (3). Il regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione (4) ha sostituito l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare, esso ha sostituito, in detto allegato I, la voce «carne» con la voce «muscolo» (codici 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 e 1017010). All'epoca gli LMR non sono stati adeguati al fine di rispecchiare il cambiamento delle categorie. Poiché la sostanza è liposolubile e si presume la presenza di residui nelle matrici di grasso, è opportuno provvedere a tale adeguamento correggendo gli LMR per i gruppi dei tessuti adiposi dei mammiferi e dei muscoli dei mammiferi.

(4)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(7)

È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti anteriori all'8 febbraio 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 30).


ALLEGATO

Nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative alle sostanze oxadixil e spinetoram sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Oxadixil

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA, FRUTTA A GUSCIO

0,01 (*1)

 

0110000

Agrumi

 

0,2

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

0110030

Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus))

 

 

0110040

Limette

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

0,05 (*1)

0120010

Mandorle

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri

 

 

0130000

Pomacee

 

0,2

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

0,2

0140020

Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene)

 

0,05 (*1)

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0,3

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus))

 

0,05 (*1)

0140990

Altri

 

0,05 (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

 

0,5

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

0,2

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

0,05 (*1)

0153020

More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus)

 

0,05 (*1)

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0,8

0153990

Altri

 

0,05 (*1)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli)

 

0,2

0154020

Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea))

 

0,05 (*1)

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0,05 (*1)

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0,05 (*1)

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0,05 (*1)

0154060

Gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0,05 (*1)

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

0,05 (*1)

0154080

Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

0,05 (*1)

0154990

Altri

 

0,05 (*1)

0160000

Frutta varia

 

0,05 (*1)

0161000

a)

Buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)

 

 

0162030

Passiflore

 

 

0162040

Fichi d'India (fichi di cactus)

 

 

0162050

Melastelle

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa)

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melagrane

 

 

0163060

Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Panassa (Jack)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

0163990

Altri

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

0213040

Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

0213050

Topinambur (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore)

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

 

0220010

Aglio

 

0,05 (*1)

0220020

Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)

 

0,05 (*1)

0220030

Scalogni

 

0,05 (*1)

0220040

Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)

 

0,8

0220990

Altri

 

0,05 (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (*1)

 

0231000

a)

Solanacee

 

0,5

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo)

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

 

0231030

Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra, gombo

 

 

0231990

Altri

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0,2

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0,05 (*1)

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

0233020

Zucche (Zucca, zucca gigante)

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Granturco dolce (Baby corn)

 

0,05 (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,05 (*1)

0240000

Cavoli

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)

 

 

0243020

Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0,05 (+)

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0,05 (*1)

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

10

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

 

0,05 (*1)

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

 

0,05 (*1)

0251050

Crescione inglese

 

0,05 (*1)

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

 

0,05 (*1)

0251070

Senape nera

 

0,05 (*1)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa )

 

0,05 (*1)

0251990

Altri

 

0,05 (*1)

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0252010

Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

c)

Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Erbe aromatiche

 

0,05 (*1)

0256010

Cerfoglio

0,01 (*1)

 

0256020

Erba cipollina

0,01 (*1)

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0,01 (*1)

 

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

0,05 (+)

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

0,01 (*1)

 

0256060

Rosmarino

0,01 (*1)

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0,01 (*1)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

0,01 (*1)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

0,01 (*1)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

0,01 (*1)

 

0256990

Altri

0,01 (*1)

 

0260000

Legumi (freschi)

0,01 (*1)

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

 

0,1

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

0,05 (*1)

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

 

0,1

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

0,05 (*1)

0260050

Lenticchie

 

0,05 (*1)

0260990

Altri

 

0,05 (*1)

0270000

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0,05 (*1)

0270010

Asparagi

0,01 (*1)

 

0270020

Cardi (Gambi di Borago officinalis)

0,01 (*1)

 

0270030

Sedani

0,05 (+)

 

0270040

Finocchi

0,01 (*1)

 

0270050

Carciofi (Fiore di banano)

0,01 (*1)

 

0270060

Porri

0,01  (*1)

 

0270070

Rabarbaro

0,01 (*1)

 

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*1)

 

0270090

Cuori di palma

0,01 (*1)

 

0270990

Altri

0,01 (*1)

 

0280000

Funghi

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative))

 

 

0280020

Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0280990

Altri

 

 

0290000

Alghe marine

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

0500030

Granturco

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0500990

Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis))

 

 

0600000

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre infusioni di erbe

 

 

0640000

Semi di cacao (fermentati o essiccati)

 

 

0650000

Carruba

 

 

0700000

LUPPOLO (essiccato)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

Frutta e bacche

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Pimenti

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

Corteccia

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

Radici o rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Zenzero

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Curcuma

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Barbaforte o cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Germogli

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

Stigma del fiore

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

Arillo

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,01 (*1)

 

1010000

Tessuto

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1011020

Grasso

 

0,2

1011030

Fegato

 

0,01 (*1)

1011040

Rene

 

0,01 (*1)

1011050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1011990

Altri

 

0,01 (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1012020

Grasso

 

0,2

1012030

Fegato

 

0,01 (*1)

1012040

Rene

 

0,01 (*1)

1012050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1012990

Altri

 

0,01 (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1013020

Grasso

 

0,2

1013030

Fegato

 

0,01 (*1)

1013040

Rene

 

0,01 (*1)

1013050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1013990

Altri

 

0,01 (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1014020

Grasso

 

0,2

1014030

Fegato

 

0,01 (*1)

1014040

Rene

 

0,01 (*1)

1014050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1014990

Altri

 

0,01 (*1)

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

1015010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1015020

Grasso

 

0,2

1015030

Fegato

 

0,01 (*1)

1015040

Rene

 

0,01 (*1)

1015050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1015990

Altri

 

0,01 (*1)

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

1016010

Muscolo

 

0,01

1016020

Grasso

 

0,01 (*1)

1016030

Fegato

 

0,01 (*1)

1016040

Rene

 

0,01 (*1)

1016050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1016990

Altri

 

0,01 (*1)

1017000

g)

Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)

 

 

1017010

Muscolo

 

0,01  (*1)

1017020

Grasso

 

0,2

1017030

Fegato

 

0,01 (*1)

1017040

Rene

 

0,01 (*1)

1017050

Frattaglie commestibili

 

0,01 (*1)

1017990

Altri

 

0,01 (*1)

1020000

Latte

 

0,01 (*1)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

Uova di volatili

 

0,01 (*1)

1030010

Galli e galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)

 

0,05 (*1)

1050000

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

0,01 (*1)

1060000

Gasteropodi

 

0,01 (*1)

1070000

Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)

 

0,01 (*1)

Oxadixil

(+)

Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nelle lattughe e nelle insalate. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251020

Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattura iceberg, lattuga romana)

0251030

Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco)

0251040

Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)

0251050

Crescione inglese

0251060

Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.))

0251070

Senape nera

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanelle e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)

0251990

Altri

(+)

Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nel prezzemolo. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256040

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

(+)

Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nei sedani. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270030

Sedani

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren

Spinetoram (XDE-175)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte o cren»


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/47 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

recante duecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 30 dicembre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 7 gennaio 2016 il regolamento (CE) n. 881/2002 è stato modificato per la 240 volta. Occorre apportare ulteriori modifiche per aggiornare alcune di queste voci. L'11 gennaio 2016 il CSNU ha inoltre deciso di cancellare una voce dall'elenco. Il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificate:

a)

la voce «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Day Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T04338017 (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'Ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l'8.5.2013). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil, (e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Dayr Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T04338017. Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.»;

b)

la voce «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.» è sostituita da quanto segue:

«Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 0075258. Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: nome della madre: Masouma Abd al-Rahman. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU.»;

c)

la voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarraì, (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarrài, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrài, (e) Abu Dùa, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (b) attualmente basato in Iraq; (c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Dùa, Abu Duaà). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011.» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarraì, (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarrài, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrài, (e) Abu Dùa, (f) Abu Duaà, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: (a) Iraq; (b) Syria. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione: tessera di razionamento n. 0134852. Altre informazioni: (a) attualmente basato in Iraq e in Siria; (b) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Dùa, Abu Duaà); (c) nome della moglie: Saja Hamid al-Dulaimi; (d) nome della moglie: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; (e) descrizione: statura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Capelli e occhi neri. pelle chiara. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 5.10.2011.»;

d)

la voce «Akhmed Rajapovich Chataev (alias (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy); data di nascita: 14.7.1980; luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); numero di identificazione nazionale: 9600133195 (passaporto nazionale russo rilasciato nel distretto di Vedensiky, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa, dal dipartimento degli affari interni); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: neri, corporatura: robusta; segni particolari: viso ovale, barba, gli mancano la mano destra e la gamba sinistra, parla russo, ceceno e forse tedesco e arabo; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Akhmed Rajapovich Chataev (alias (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy). Data di nascita: 14.7.1980. Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Cittadinanza: russa. Numero di identificazione nazionale: 9600133195 (passaporto nazionale russo rilasciato nel distretto di Vedensiky, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa, dal dipartimento degli affari interni). Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: neri, corporatura: robusta; segni particolari: viso ovale, barba, gli mancano la mano destra e la gamba sinistra, parla russo, ceceno e forse tedesco e arabo; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»;

2)

la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias (a) Mouloud Ferdjani, (b) Abdelwahab Abdelhafid, (c) Abdel Wahab Abdelhafid, (d) Abdewahab Abdel Hafid, (e) Abedel Wahad Abdelhafio, (f) Abdelouahab Abdelhafid, (g) Mourad, (h) Said, (i) Rabah Di Roma]. Data di nascita: 7.9.1967, (b) 30.10.1968. Luogo di nascita: (a) Algeri, Algeria; (b) Algeria, (c) El Harrach, Algeria. Cittadinanza: N. del passaporto algerino: 3525282 (numero algerino, intestato a Abdelouahab Abdelhafid). Altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/48 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

0707 00 05

MA

86,5

TR

155,1

ZZ

120,8

0709 93 10

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

0805 50 10

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

0808 10 80

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/47


DECISIONE (PESC) 2016/49 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 7 gennaio 2016

relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del trattato, ad assumere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.

(2)

Il 23 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1496 (2), che proroga il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale capo della missione EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2015.

(3)

Il 18 dicembre 2015 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capomissione dell'EUAM Ucraina.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kęstutis LANČINSKAS è nominato capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.

(2)  Decisione (PESC) 2015/1496 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2015, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/3/2015) (GU L 233 del 5.9.2015, pag. 7).


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/48


DECISIONE (PESC) 2016/50 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), valida per 24 mesi dall'avvio dell'EUCAP Sahel Mali.

(2)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/76 (2) recante modifica della decisione 2014/219/PESC, che ha avviato l'EUCAP Sahel Mali il 15 gennaio 2015 e le ha assegnato un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 14 gennaio 2016.

(3)

La decisione 2014/219/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 gennaio 2016 al 14 gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/219/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 14 850 000 EUR.»;

2)

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutte le spese sono gestite secondo le procedure e conformemente alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUCAP Sahel Mali è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUCAP Sahel Mali. Con l'approvazione della Commissione l'EUCAP Sahel Mali può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUCAP Sahel Mali.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

(2)  Decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 5).


19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/50


DECISIONE (PESC) 2016/51 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE») (1), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).

(3)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC, altri sette Stati hanno aderito alla BTWC. Azione comune 2006/184/PESC, che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007.

(4)

Nel marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC (3). Il piano d'azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC, altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(6)

La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l'Unità di supporto all'attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.

(7)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (5) relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza degli Stati parte di revisione della BTWC («settima conferenza di revisione»).

(8)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.

(9)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (6) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(10)

Gli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e della decisione 2012/421/PESC e della decisione 2012/421/PESC, in particolare quegli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione, dovrebbero essere perseguiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e basandosi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC del Consiglio, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.

La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:

a)

sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio;

b)

riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parte e dagli Stati che non sono parte della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC;

c)

incoraggiare l'appropriazione nazionale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l'Unione europea e parti terze nel quadro della BTWC;

d)

concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di intese comuni inerenti alla conferenza di revisione della BTWC del 2016;

e)

includere indicatori misurabili di risultato, da definirsi prima dell'inizio delle attività, e includere ogniqualvolta sia possibile quelli connessi all'impatto dei programmi di sensibilizzazione e di istruzione;

f)

sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione e sfruttare al meglio il mandato dell'ISU, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione.

2.   L'Unione europea sostiene i seguenti progetti che corrispondono a misure della strategia dell'UE:

promozione dell'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della stessa a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC;

potenziamento dell'interazione con le parti interessate non governative in materia di scienza e tecnologia nonché di biosicurezza e bioprotezione;

sviluppo delle capacità nazionali per l'attuazione della BTWC, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e in settori quali quelli di cui agli articoli VII e X, migliorando la qualità e la quantità delle dichiarazioni presentate nel quadro del sistema di misure miranti a rafforzare la fiducia al fine di aumentare la fiducia nell'osservanza della BTWC;

sostegno al programma intersessionale e ai preparativi dell'ottava conferenza di revisione;

rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche;

strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNODA, che svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 340 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Documento del Consiglio 15708/03. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile su http://register.consilium.europa.eu.

(2)   GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

(3)   GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(4)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

(5)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

(6)  Decisione 2012/421/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).


ALLEGATO

1.   PROGETTI

1.1.   Progetto 1: sostegno all'universalizzazione della BTWC

1.1.1.   Finalità del progetto

Promuovere l'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della BTWC a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC. Questo progetto sosterrà l'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione riguardanti l'universalizzazione della BTWC.

1.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche;

b)

migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali, compresi i parlamentari, e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l'adesione alla stessa e la sua attuazione;

c)

aumento del numero di Stati che si sono impegnati ad aderire alla BTWC che stanno adottando misure a tal fine;

d)

aumento del numero di Stati che non sono parte della BTWC che partecipano alle attività e alle riunioni della BTWC;

e)

attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest'ultima.

1.1.3.   Descrizione del progetto

Le conferenze di revisione della BTWC hanno regolarmente affermato che un aumento dell'adesione alla BTWC riveste notevole importanza. Tuttavia, vi sono ancora 24 Stati che non sono parti della BTWC, soprattutto in Africa e nel Pacifico. Il presente progetto comprende quindi programmi specifici rivolti a tali Stati. Tali programmi si svolgerebbero in stretta collaborazione con altri attori pertinenti, tra cui l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cui alla risoluzione (UNSCR) 1540, i Centri di eccellenza in materia di CBRN e organizzazioni della società civile (ad esempio il VERTIC e l'Istituto per gli studi sulla sicurezza), al fine di sviluppare le attuali relazioni operative con i pertinenti organismi regionali e subregionali, fornire materiali informativi specifici ove necessario e dialogare direttamente con gli Stati nella regione interessata.

Varie attività di universalizzazione all'interno dei paesi si svolgeranno su richiesta degli Stati che non sono parte della BTWC, a cominciare da quelli prossimi all'adesione alla BTWC. Tali attività di baserebbero sulle discussioni e i risultati dei precedenti seminari regionali, riportandoli in un contesto nazionale, e sarebbero adattate alle situazioni nazionali. Comporterebbero la preparazione di un piano di lavoro per l'universalizzazione per ciascuno Stato interessato, con il coinvolgimento dei soggetti interessati nazionali. Ove possibile e appropriato, tali visite potrebbero costituire un'attività comune tra Stati con una stretta cooperazione in corso e situazioni nazionali analoghe. I settori di attività prioritari saranno la fornitura di materiali informativi specifici in merito ai vantaggi dell'adesione alla BTWC, la sensibilizzazione dei soggetti interessati nazionali, compresi i parlamentari e altri decisori politici, l'istituzione di un coordinamento a livello nazionale e il sostegno finanziario a personalità essenziali affinché partecipino alle riunioni della BTWC o ad altri eventi pertinenti.

1.2.   Progetto 2: Interazione con soggetti interessati non governativi in materia di scienza e tecnologia

1.2.1.   Finalità del progetto

Rafforzare l'interazione tra il processo della BTWC e i soggetti interessati non governativi, quali la comunità scientifica e l'industria, mediante l'organizzazione di seminari regionali su questioni scientifiche e tecnologiche nonché su biosicurezza e bioprotezione in vista dell'ottava conferenza di revisione. Tale progetto comporterebbe inoltre il coinvolgimento diretto di scienziati e professionisti della biosicurezza dei paesi in via di sviluppo al fine di sensibilizzare sulla BTWC, sviluppare capacità per un'attuazione più efficace della BTWC e facilitare la cooperazione internazionale per scopi pacifici.

1.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Una maggiore consapevolezza all'interno della comunità scientifica in materia di BTWC e di industria e di questioni correlate, e un maggiore coinvolgimento delle associazioni scientifiche, professionali e industriali nazionali e regionali nell'attuazione della BTWC;

b)

una comprensione più ampia e approfondita della pertinenza delle questioni scientifiche e tecnologiche per l'attuazione della BTWC tra i decisori politici e i funzionari nazionali;

c)

un contributo costruttivo alla valutazione del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia nelle riunioni della BTWC, nonché un contributo alla valutazione, da parte dell'ottava conferenza di revisione, delle modalità per rafforzare le revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

d)

una maggiore interazione tra la comunità scientifica, il mondo accademico, gli organismi di ricerca, le associazioni professionali, l'industria e le agenzie di regolamentazione e i decisori politici a livello nazionale e regionale, e un contributo rafforzato alle revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

e)

promozione di collegamenti con altre iniziative multilaterali e regionali nel settore della scienza e della tecnologia; e

f)

una maggiore cooperazione internazionale su questioni scientifiche e tecnologiche che possa sostenere lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo in settori pertinenti alla BTWC, in particolare quelli di cui agli articoli VII e X, quali la rilevazione, la diagnosi e la prevenzione di epidemie di malattie, i vaccini, le terapie, i metodi di analisi, la preparazione e la risposta.

1.2.3.   Descrizione e attuazione del progetto

Al massimo cinque seminari, organizzati in collaborazione con associazioni scientifiche, industria (rappresentata da federazioni industriali mondiali o regionali pertinenti e da associazioni professionali quali le associazioni per la biosicurezza) ed esperti del mondo accademico a livello mondiale e regionale, sarebbero incentrati sugli argomenti individuati nel quadro del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia e sul relativo impatto sulla biosicurezza e la bioprotezione, e incoraggerebbero un dialogo regionale su tali questioni sensibilizzando nel contempo le comunità scientifica e professionale all'interno delle diverse regioni. Tali seminari saranno convocati, ove opportuno, in prossimità di conferenze scientifiche pertinenti o di conferenze in materia di biosicurezza, al fine di ottimizzare le possibilità di sensibilizzazione e ridurre al minimo i costi. Un elemento fondamentale di tali seminari sarà la partecipazione attiva di scienziati e professionisti della regolamentazione dei paesi in via di sviluppo, il che richiederà un sostegno finanziario. Per sostenere ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati summenzionati saranno messe a disposizione piccole sovvenzioni affinché possano svolgere successivamente ricerche che conducano a pubblicazioni sugli argomenti discussi nel corso dei seminari.

La questione della sostenibilità di tale progetto sarà affrontata attraverso l'istituzione di una rete virtuale di esperti scelti tra i partecipanti ai seminari. Tali esperti potrebbero anche essere inclusi nelle delegazioni nazionali alle riunioni della BTWC e potrebbero contribuire alla revisione degli sviluppi scientifici e tecnologici.

1.3.   Progetto 3: Sviluppo delle capacità per l'attuazione della BTWC

1.3.1.   Finalità del progetto

La settima conferenza di revisione ha ribadito che l'attuazione e l'applicazione delle necessarie misure nazionali rafforzerà l'efficacia della BTWC. La conferenza ha invitato gli Stati parti ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro tipo, tra cui le attività di sensibilizzazione e i codici di condotta, atte a rafforzare l'attuazione interna della BTWC e a garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine. Sulla base delle esperienze acquisite tramite l'azione comune 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio saranno forniti programmi di assistenza ampliata all'attuazione nazionale della BTWC ad un massimo di otto paesi.

1.3.2.   Risultati attesi del progetto

a)

L'adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dalla settima conferenza di revisione;

b)

attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza;

c)

migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, i parlamentari e il settore privato, al fine di promuovere un'attuazione efficace;

d)

promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme per la biosicurezza e la bioprotezione;

e)

la creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM;

f)

aumento del numero di Stati parte che partecipano allo scambio periodico di CBM e maggiore qualità delle informazioni presentate;

g)

aumento del numero di Stati parte che presentano le rispettive relazioni sulle CBM per via elettronica;

h)

aumento del numero di Stati parte che contribuiscono attivamente alla revisione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia nel quadro della BTWC;

i)

maggiore collaborazione scientifica tra i paesi nei settori pertinenti alla BTWC; e

j)

miglioramento della competenza tecnica e della comprensione da parte degli scienziati provenienti da paesi in via di sviluppo che partecipano a tali programmi.

1.3.3.   Descrizione del progetto

Ogni programma avrà una durata approssimativa di 12 mesi, comportando la partecipazione delle delegazioni dell'UE e dei Centri di eccellenza in materia di CBRN nei paesi beneficiari e, ove opportuno, dei centri regionali per il disarmo delle Nazioni Unite, e comprenderà:

a)

un seminario nazionale iniziale, per riunire tutte le pertinenti agenzie e i soggetti interessati nazionali, introdurre la BTWC, individuare partner locali motivati e affidabili e condurre una valutazione iniziale delle esigenze e priorità;

b)

l'uso dell'attuale guida CBM e della guida di attuazione nazionale, e informazioni o formazioni online adeguate per i punti di contatto BTWC sulle modalità di utilizzo della piattaforma elettronica, ove quest'ultima sia attiva;

c)

lo sviluppo di un piano d'azione strutturato, specifico per il paese beneficiario, che comporti visite e/o seminari di vari fornitori di assistenza per la durata del programma, nonché la formazione fornita negli Stati membri dell'UE o altrove;

d)

l'esecuzione del piano d'azione, con fornitori di assistenza che svolgono le rispettive attività di assistenza (ad esempio l'elaborazione della legislazione, la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, la preparazione e la presentazione delle CBM, la formazione di polizia, la sensibilizzazione degli scienziati, la pianificazione della risposta alle emergenze, ecc.); e

e)

un seminario conclusivo al termine delle attività, in cui saranno tirate le somme, le agenzie informeranno in merito alle loro attività e ai loro progressi e sarà valutata l'esigenza di approfondire o proseguire l'assistenza.

A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti dell'UE che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza.

1.4.   Progetto 4: Sostegno al programma intersessionale e preparativi dell'ottava conferenza di revisione

1.4.1.   Finalità del progetto

Questo programma è incentrato sulla mobilitazione degli Stati parti della BTWC per una partecipazione attiva all'ottava conferenza di revisione mediante l'organizzazione di seminari regionali/subregionali e l'offerta di opportunità per riflettere e discutere sugli argomenti chiave del programma intersessionale 2012-2015.

Comprende altresì un sostegno pratico per gli argomenti discussi durante il programma intersessionale quali l'articolo VII e il concetto di meccanismo di revisione tra pari.

1.4.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Una maggiore consapevolezza della BTWC e dell'ottava conferenza di revisione del 2016 e della sua importanza per la futura evoluzione della BTWC;

b)

il dialogo globale e interregionale sulle questioni da valutare in occasione dell'ottava conferenza di revisione;

c)

lo sviluppo di varie proposte di nuove iniziative da attuare dopo l'ottava conferenza di revisione e ampio sostegno alla loro adozione da parte dell'ottava conferenza di revisione;

d)

l'ulteriore elaborazione del concetto di meccanismo di revisione tra pari nel quadro della BTWC. Potrebbe essere fornito sostegno, ad esempio, all'organizzazione nei paesi terzi di uno o più esercizi come quelli elencati e per l'individuazione di insegnamenti utili da trarre in relazione alla pertinenza del concetto; e

e)

l'individuazione degli insegnamenti tratti dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale pertinenti per l'attuazione degli articoli VII e X della BTWC.

1.4.3.   Descrizione del progetto

Sarà organizzata una serie di seminari regionali/subregionali per affrontare gli argomenti del programma intersessionale 2012-2015 e aiutare il presidente della prossima conferenza di revisione, prima e durante l'ottava conferenza di revisione, in vista della futura evoluzione della BTWC; tali seminari avranno come obiettivo quello di facilitare intese comuni su base regionale/subregionale discutendo proposte per portare avanti le questioni. Tali seminari potrebbero svolgersi in prossimità dei seminari scientifici e tecnologici descritti sopra per approfittare al massimo delle risorse e degli esperti e incoraggiare il dialogo e l'interazione tra scienziati, a prescindere dall'istituto cui sono iscritti, e decisori politici. Saranno inoltre organizzati eventi a Ginevra se del caso. Tali seminari dovrebbero pertanto mirare anche alla partecipazione di scienziati e rappresentanti dell'industria e delle associazioni professionali. Ciò favorirebbe la formazione di un'ampia comunità di Stati parte a favore del sempre maggiore potenziamento della BTWC. Ai seminari sarebbe legato un programma di sostegno finanziario per consentire ai partecipanti provenienti da paesi in via di sviluppo di partecipare ai seminari e all'ottava conferenza di revisione. In tale contesto si potrebbero valutare le modalità di collegamento tra i partecipanti che beneficiano del sostegno e i membri delle delegazioni degli Stati membri dell'UE durante le riunioni della BTWC.

Sarebbe utile valutare le modalità per rendere operativo l'articolo VII della BTWC, tenendo conto del patrimonio di esperienze derivanti dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale. Si terrà uno studio degli insegnamenti tratti incentrato sulle implicazioni dell'epidemia e sulla relativa risposta internazionale per l'attuazione dell'articolo VII della BTWC; tale studio tratterà anche gli aspetti pertinenti all'articolo X in termini di cooperazione scientifica e sviluppo di terapie e vaccini. Sarà elaborata una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parti nei loro preparativi per l'ottava conferenza di revisione.

Tra gli Stati parte interessati si svolgerà almeno un esercizio riguardante il meccanismo di revisione tra pari, al fine di allargare il sostegno a tale concetto e valutare ulteriormente la pertinenza del concetto. L'esercizio sarà basato sull'esercizio condotto in Francia nel 2013 e su quello condotto dai paesi del BENELUX nel 2015 al fine di elaborare una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione. Sarà inoltre effettuato uno studio delle modalità per rendere più efficaci le disposizioni dell'articolo V della BTWC in relazione alla consultazione tra Stati parte.

1.5.   Progetto 5: Sostegno al meccanismo del Segretario generale dell'ONU

1.5.1.   Finalità del progetto

Sostenere il rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche.

1.5.2.   Risultati attesi del progetto

Rafforzamento della preparazione del meccanismo del Segretario generale, comprese attività conformi ai risultati dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite in relazione alla missione di indagine svolta dall'ONU nel 2013 in Siria:

a)

ampliamento del registro di esperti addestrati (eventi di formazione di base e specializzata — circa tre corsi di formazione convocati);

b)

convocazione di una riunione inaugurale dei soggetti interessati del meccanismo del Segretario generale (una riunione): riunione che funga da meccanismo interno alle organizzazioni e interorganizzativo per la cooperazione, anche ove il meccanismo del Segretario generale non sia attivato, per valutare e rafforzare ulteriormente il meccanismo del Segretario generale in maniera periodica;

c)

eventi di formazione interorganizzativi: formazioni organizzate in collaborazione dall'ONU e da altre organizzazioni internazionali per utilizzare e coordinare meglio le risorse e le migliori prassi esistenti al fine di ottimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi (circa due eventi di formazione convocati).

1.5.3.   Descrizione del progetto

Oltre alla prosecuzione del sostegno fornito a corsi di formazione di base e specializzata periodici offerti agli esperti nominati per il registro del meccanismo del Segretario generale, è possibile individuare vari eventi collegati al meccanismo del Segretario generale come attività importanti nel quadro di questo progetto. A tale proposito rivestono particolare importanza le attività volte ad attuare, tra l'altro, le summenzionate conclusioni dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite dalla missione ONU in Siria e quindi a rafforzare il meccanismo del Segretario generale nel lungo periodo.

1.6.   Progetto 6: Strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento

1.6.1.   Finalità del progetto

Elaborare strumenti, materiali e approcci concreti e pratici per consentire le attività descritte nei progetti di cui sopra. Tali strumenti saranno elaborati in formati adeguati ai rispettivi destinatari, comprese versioni stampate, e in linea generale dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Promuovere l'uso degli strumenti elaborati nel corso delle precedenti azioni dell'UE: la guida CBM e la guida di attuazione nazionale.

1.6.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Sostegno ai progetti descritti sopra;

b)

maggiore consapevolezza tra gli studenti e gli insegnanti in merito alle questioni concernenti le armi biologiche, il comportamento responsabile della scienza e le questioni etiche;

c)

ampia diffusione dei materiali informativi sulla BTWC e le più ampie questioni relative al possibile uso improprio della biologia.

1.6.3.   Descrizione del progetto

È già possibile individuare vari progetti, mentre altri saranno delineati una volta che il progetto sarà avviato. Nella prima categoria, ad esempio, è possibile annoverare l'elaborazione di una risorsa educativa basata sul web e di materiali educativi per studenti universitari e/o studenti e insegnanti di biologia della scuola secondaria. In tale contesto rivestiranno importanza l'utilizzo di tecniche come l'apprendimento attivo e l'apprendimento misto e il coordinamento con le iniziative in corso quali il lavoro svolto dall'università di Bradford in cooperazione con altri partner. Un altro progetto individuabile e necessario riguarda la traduzione del sito web della BTWC e dei materiali elaborati nel quadro di questa e di precedenti decisioni del Consiglio.

2.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO

L'attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l'obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell'AR e dell'UNODA/BWC-ISU.

Le richieste di assistenza e cooperazione presentate in virtù della presente decisione da Stati parte che non sono Stati membri dell'UE saranno indirizzate all'UNODA/BWC-ISU. L'UNODA/BWC-ISU esaminerà e valuterà tali richieste come opportuno e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani d'azione e la relativa attuazione. Su proposta dell'AR e tenendo conto dei risultati delle discussioni in sede di comitato direttivo, l'AR adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio.

Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall'UE da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d'azione che indichino tra l'altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), l'ambito di applicazione e la durata del progetto e le principali parti interessate. L'UNODA/BWC-ISU o gli Stati membri dell'UE, a seconda dei casi, saranno associati all'elaborazione di tali piani d'azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d'azione.

3.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA/BWC-ISU presenterà all'AR relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d'azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi e una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up.

Gli Stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell'attuazione dei progetti, anche tramite mezzi elettronici. Gli Stati beneficiari dovranno riferire alle riunioni della BTWC in merito allo svolgimento e ai risultati delle attività attuate a loro vantaggio e dare il debito riconoscimento al sostegno dell'UE.

4.   PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L'UNODA/BWC-ISU sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti. Le loro spese di missione in relazione all'attuazione dei progetti saranno coperte dalla presente decisione.

Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni.

A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti UE che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza e l'elaborazione di una serie di materiali di assistenza quali presentazioni e pubblicazioni.

5.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

6.   BENEFICIARI

I beneficiari del progetto 1 saranno gli Stati che non sono parte della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari) per le attività di universalizzazione, compresi il settore privato, il mondo accademico e le ONG ove appropriato.

I beneficiari del progetto 2 saranno gli Stati parte che verranno assistiti nelle loro valutazioni delle implicazioni degli sviluppi scientifici e tecnologici per la BTWC, rappresentanti della comunità scientifica, associazioni scientifiche internazionali, regionali e nazionali, mondo accademico e industria.

I beneficiari del progetto 3 in relazione alle attività di sviluppo delle capacità sono gli Stati parte della BTWC, con particolare attenzione per gli Stati che hanno aderito di recente alla BTWC, mentre i beneficiari delle attività nel quadro dell'articolo X saranno singoli scienziati, conferenze scientifiche e istituti.

I beneficiari del progetto 4 saranno gli Stati parte, in particolare i funzionari che lavorano su questioni relative alla BTWC come quelli designati quali punti nazionali di contatto e quelli nelle missioni permanenti di Ginevra, esperti invitati a partecipare ai seminari e all'esercizio del meccanismo di revisione tra pari, nonché quelli coinvolti nella preparazione degli studi sugli articoli V e VII.

I beneficiari del progetto 5 saranno esperti del registro del meccanismo del Segretario generale, partecipanti ai corsi di formazioni ed eventi relativi al meccanismo del Segretario generale e partecipanti alla riunione dei soggetti interessati.

I beneficiari del progetto 6 saranno coloro che elaborano i materiali pertinenti nonché coloro che li utilizzano, ad esempio studenti e insegnanti, operatori del settore industriale e ONG.

7.   RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE

Per promuovere l'appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all'UE, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, sarà finanziata dalla presente decisione. La partecipazione dell'UNODA/BWC-ISU ai seminari e alle riunioni della BTWC sarà finanziata. La partecipazione della presidenza delle riunioni della BTWC può essere finanziata caso per caso.

8.   ENTITÀ INCARICATA DELL'ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l'UNODA, sarà necessario personale supplementare.

9.   VISIBILITÀ UE

L'UNODA adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno realizzate in conformità al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'UNODA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.