ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
15 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/31 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/33 della Commissione, del 14 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/34 del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico

13

 

*

Decisione (PESC) 2016/35 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

15

 

*

Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali ( GU L 316 del 2.12.2015 )

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/31 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC per prorogare fino al 14 gennaio 2016 la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

Il 14 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/36 (4) che proroga ulteriormente la suddetta deroga fino al 28 gennaio 2016.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 14 gennaio 2016» sono sostituite da «fino al 28 gennaio 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 68).

(4)  Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).


15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/32 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 % («le misure iniziali»).

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sette produttori esportatori cinesi (un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.

(3)

Con la decisione 2012/501/UE (4), la Commissione ha successivamente revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (5) la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale («inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha mantenuto le misure definitive modificandone il livello. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).

1.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(5)

Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).

(6)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è classificato ai codici TARIC 2918140010 e 2918150011.

(7)

Dall'inchiesta è risultato che l'acido citrico esportato nell'Unione dalla RPC e l'acido citrico spedito dalla Malaysia verso l'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.3.   Motivi dell'apertura

(8)

La Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia.

(9)

Le informazioni di cui dispone la Commissione hanno evidenziato che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, quale descritta ai considerando da (1) a (4), si è verificato una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l'Unione, senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(10)

La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo.

(11)

Infine, la Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti da cui è risultato che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

1.4.   Apertura d'ufficio

(12)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, il 1o maggio 2015 la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/706 della Commissione (6) («il regolamento di apertura») a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Mediante il regolamento di apertura, la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di acido citrico spedite dalla Malaysia.

1.5.   Inchiesta

(13)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e della Malaysia, ai produttori esportatori noti di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. La missione della Malaysia presso l'Unione europea ha fornito i recapiti dei produttori esportatori malesi, ai quali sono stati inviati moduli di esenzione. Anche ai produttori esportatori noti della RPC e agli importatori indipendenti noti dell'Unione sono stati inviati questionari.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(15)

Una società della Malaysia si è manifestata sostenendo di non essere un produttore ma unicamente un utilizzatore di acido citrico e pertanto non ha richiesto un'esenzione. Tale società è stata informata del fatto che, qualora avesse società produttrici collegate in Malaysia, anche tali società erano invitate a rispondere al modulo di esenzione. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al modulo di esenzione dai produttori esportatori malesi. Sei produttori esportatori cinesi e quattro importatori indipendenti dell'Unione hanno risposto al questionario.

1.6.   Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

(16)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 marzo 2015. Sono stati rilevati dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 marzo 2015, sono stati rilevati dati più approfonditi al fine di esaminare l'eventuale indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(17)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione; se tale cambiamento derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; nonché se vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati nell'inchiesta iniziale, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

Malaysia

(18)

Nessuno degli esportatori con sede in Malaysia ha collaborato alla presente inchiesta. Data la mancanza di collaborazione, le conclusioni relative alle esportazioni di acido citrico dalla Malaysia verso l'Unione sono state elaborate sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione sono stati impiegati i dati Comext.

RPC

(19)

Sei produttori esportatori della RPC, anche soggetti ad impegni, hanno risposto al questionario. Le esportazioni delle società che hanno collaborato costituivano circa il 54 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione e circa il 69 % delle esportazioni cinesi verso la Malaysia nel corso del periodo di riferimento.

(20)

A causa della mancanza di cooperazione da parte della Malaysia e della cooperazione solo parziale da parte della RPC, per determinare i volumi totali delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione sono stati impiegati i dati Comext, che sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le statistiche nazionali della Cina. Dette statistiche sono state inoltre impiegate per determinare i volumi totali delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia.

(21)

I dati statistici sono stati verificati sulla base dei dati presentati dai sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Dai dati presentati dalle società che hanno collaborato all'inchiesta emerge un andamento analogo a quello accertato mediante Comext, da un lato, e all'andamento emerso dalle statistiche nazionali della Cina dall'altro.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

Importazioni di acido citrico nell'Unione

(22)

Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono aumentate inizialmente del 14 % dal 2011 al 2012. In seguito, nel 2013, sono scese al di sotto del livello del 2011, per poi aumentare nuovamente nel 2014 fino al termine del periodo di riferimento. Complessivamente si è registrato un aumento del 5 % durante il periodo dell'inchiesta, da 201 345 tonnellate nel 2011 a 210 516 tonnellate nel corso del periodo di riferimento.

(23)

Ciò va considerato in relazione all'aumento delle importazioni dalla Malaysia durante lo stesso periodo, moltiplicatesi più di otto volte, da 792 tonnellate nel 2011 a 6 837 tonnellate durante il periodo di riferimento. L'aumento complessivo del volume delle importazioni dalla Malaysia tra il 2011 e la fine del periodo di riferimento corrisponde a oltre 6 000 tonnellate.

(24)

La tabella 1 illustra i quantitativi di acido citrico importati dalla RPC (7) e dalla Malaysia nell'Unione tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo di riferimento.

Tabella 1

Volumi delle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

PR (8)

Cina (in tonnellate)

201 345

230 454

193 383

205 791

210 516

Indice

100

114

96

102

105

Malaysia

792

1 972

4 403

6 559

6 837

Indice

100

249

556

828

863

Esportazioni dalla RPC verso la Malaysia

(25)

Analogamente, come risulta dalla tabella 2 qui di seguito, si è verificato un notevole aumento relativo delle esportazioni di acido citrico dalla RPC verso la Malaysia durante il periodo dell'inchiesta, da 7 990 tonnellate nel 2011 a 13 763 tonnellate durante il periodo di riferimento, vale a dire un incremento di oltre il 70 %. Tale aumento corrisponde a circa 6 000 tonnellate e quindi coincide quasi esattamente con l'aumento dei volumi delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione, indicato nella tabella 1. La stessa tendenza all'aumento è stata constatata anche per quanto riguarda i sei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

Tabella 2

Volumi delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia

 

2011

2012

2013

2014

PR

Esportazioni totali verso la Malaysia — quantitativi (in tonnellate)

7 990

7 333

11 693

15 172

13 763

Esportazioni totali verso la Malaysia

 

 

 

 

 

Indice

100

92

146

190

172

Esportazioni verso la Malaysia dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

 

 

 

 

 

indice

100

123

209

197

216

Fonte: Goodwill China Business Information Ltd e le risposte ai questionari.

Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(26)

L'aumento dei volumi sia delle esportazioni dalla Malaysia verso l'Unione che delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia ha avuto luogo dopo l'istituzione delle misure iniziali. Ciò rappresenta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e tra la Malaysia e l'Unione, dall'altro.

(27)

Mentre si osserva che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione era ancora relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, l'andamento ora è nettamente in aumento.

2.4.   Natura delle pratiche di elusione

(28)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.

Volumi di produzione della Malaysia

(29)

Poiché le società della Malaysia non hanno collaborato, non è stato possibile ottenere informazioni sugli eventuali livelli dell'effettiva produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nella Malaysia.

Trasbordo

(30)

All'apertura della presente inchiesta la Commissione disponeva di prove del fatto che alcuni produttori esportatori cinesi avevano contatti commerciali con importatori dell'Unione e questo indicava la possibilità di un'elusione dei dazi mediante il trasbordo. Come segnalato al considerando (29), non vi erano inoltre prove dell'esistenza di un'effettiva produzione in Malaysia e nessuna delle società della Malaysia ha collaborato. Come indicato ai considerando da (22) a (26), si è anche verificato una chiara modificazione della configurazione degli scambi, evidenziato da un improvviso aumento simultaneo delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione, con quantitativi quasi identici.

(31)

Si conclude pertanto che l'acido citrico originario della RPC è stato trasbordato nell'Unione attraverso la Malaysia.

2.5.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(32)

Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, dell'acido citrico originario della RPC attraverso la Malaysia.

2.6.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(33)

Per valutare se l'acido citrico importato abbia indebolito, in termini di quantitativi e prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati impiegati i dati Comext quali migliori dati disponibili sui quantitativi e sui prezzi delle importazioni dalla Malaysia. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nelle inchieste precedenti. (9)

(34)

Mentre si osserva che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione era ancora relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, l'andamento delle importazioni ora è nettamente in aumento. Il repentino incremento delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione da 792 tonnellate nel 2011 a 6 837 tonnellate nel periodo di riferimento è stato pertanto ritenuto significativo in termini di volume relativo.

(35)

È stato effettuato il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nelle inchieste precedenti e il prezzo medio all'esportazione determinato sulla base dei dati Comext nel corso della presente inchiesta per la Malaysia, applicando un adeguamento per tener conto dei costi successivi all'importazione. Data la mancanza di una sufficiente cooperazione, anche i costi successivi all'importazione sono stati stabiliti sulla base dei dati delle inchieste precedenti. Il confronto ha evidenziato un notevole livello di underselling per la Malaysia, pari al 30-40 %. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi.

2.7.   Elementi di prova del dumping

(36)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale accertati nelle inchieste precedenti.

(37)

Nelle inchieste precedenti il valore normale per la RPC era stato accertato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito di tali inchieste è stato considerato un paese di riferimento a economia di mercato adeguato.

(38)

I prezzi all'esportazione dalla Malaysia verso l'Unione erano basati sui dati disponibili, vale a dire riguardanti i prezzi medi all'esportazione di acido citrico durante il periodo di riferimento, quali risultanti da Comext e sottoposti ad adeguamento come indicato di seguito.

(39)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per considerare le differenze a livello delle spese di trasporto e di assicurazione. Dato che non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori della Malaysia, gli adeguamenti hanno dovuto essere definiti sulla base dei dati disponibili, vale a dire la quotazione dei prezzi di un fornitore indipendente di quotazioni mondiali di nolo (10) durante il periodo di riferimento, per il trasporto e l'assicurazione tra un dato porto in Malaysia e un dato porto nell'Unione con condizioni di consegna cif stimati a 65-75 EUR/tm.

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nelle inchieste precedenti e la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione dalla Malaysia verso l'Unione, quale determinata ai considerando (38) e (39), nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping, pari al 50-60 %.

3.   MISURE

(41)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della RPC è stato eluso mediante trasbordo nella Malaysia.

(42)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, vale a dire lo stesso prodotto, spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(43)

Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione per «tutte le altre società», che attualmente consistono in un dazio antidumping definitivo pari al 42,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(44)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione prescritta dal regolamento di apertura e su tali importazioni registrate di acido citrico spedite dalla Malaysia vanno riscossi dazi.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(45)

Come precisato nel considerando (15)(15), nessuno dei produttori del paese interessato si è manifestato in seguito all'apertura dell'inchiesta. Di conseguenza non sono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   NUOVI ESPORTATORI

(46)

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori malesi che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo di riferimento e intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, del rischio di persistenza del ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

(47)

Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantirne la conformità.

6.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(48)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1193/2008 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tale paese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/706, nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/706.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62).

(4)  Decisione 2012/501/UE della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.)

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/706 della Commissione, del 30 aprile 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 38).

(7)  Alcuni periodi della presente inchiesta, vale a dire il 2012, il 2011 e, in parte, il periodo di riferimento coincidono con i periodi che figurano nel regolamento (UE) 2015/82 sul riesame in previsione della scadenza di cui al considerando (4). Ai fini della presente inchiesta, i volumi delle importazioni sono stati aggiornati con i dati più recenti disponibili nelle statistiche Comext; pertanto le cifre possono non corrispondere esattamente a quelle figuranti nel regolamento (UE) 2015/82 sul riesame in previsione della scadenza.

(8)  I dati relativi al periodo di riferimento sono stati adeguati al periodo di dodici mesi.

Fonte: statistiche Comext.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, considerando 167.

(10)  www.worldfreightrates.com


15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/33 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

120,0

MA

84,7

TN

84,8

TR

107,9

ZZ

99,4

0707 00 05

MA

87,2

TR

153,1

ZZ

120,2

0709 93 10

MA

70,5

TR

161,0

ZZ

115,8

0805 10 20

EG

46,6

MA

73,1

TR

69,8

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

61,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

83,1

ZZ

125,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

89,1

JM

147,2

MA

51,1

TR

104,0

ZZ

97,9

0805 50 10

MA

92,2

TR

94,8

ZZ

93,5

0808 10 80

CA

156,8

CL

84,4

US

159,8

ZZ

133,7

0808 30 90

CN

75,5

TR

132,0

ZZ

103,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.1.2016   

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L 10/13


DECISIONE (UE) 2016/34 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 dicembre 2015

sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la richiesta presentata da 283 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2),

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (3),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (4), e le relative procedure d'infrazione in corso,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (5),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (6), che chiede un'indagine approfondita riguardo al ruolo e alla responsabilità della Commissione e delle autorità degli Stati membri, tra l'altro alla luce dei problemi identificati dal Centro comune di ricerca della Commissione nella sua relazione del 2011,

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda le emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (D042120),

visto il parere espresso il 28 ottobre 2015 dal Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/EC,

visto l'articolo 198 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione d'inchiesta per esaminare le denunce di infrazione della legislazione dell'Unione e di cattiva amministrazione nell'applicazione della stessa in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione;

2.

decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:

indagare sul denunciato inadempimento da parte della Commissione dell'obbligo, ad essa incombente in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, di verificare i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni e di adattarli, se non sono più adeguati o non riflettono più le emissioni reali, per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada, malgrado le informazioni relative a gravi e persistenti superamenti dei valori limite di emissione nell'uso normale dei veicoli, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, tra cui le relazioni 2011 e 2013 del Centro comune di ricerca della Commissione e le ricerche dell'International Council on Clean Transportation (ICCT) messe a disposizione a maggio 2014;

indagare sulla denunciata mancata adozione, da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri, di misure appropriate ed efficaci per sorvegliare e rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto dell'uso di impianti di manipolazione stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;

indagare sulla denunciata omissione, da parte della Commissione, della tempestiva introduzione di prove che riflettano le condizioni reali di guida e dell'adozione di misure volte a impedire l'uso di meccanismi di manipolazione, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007;

indagare sulla denunciata mancata fissazione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili ai costruttori per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007, tra cui l'uso di impianti di manipolazione, il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni e la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

indagare sulla denunciata mancata adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme sulle sanzioni applicabili per le violazioni del regolamento (CE) n. 715/2007, come prescrive l'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento;

raccogliere e analizzare informazioni per appurare se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di meccanismi di manipolazione prima dell'avviso di violazione emesso dall'Environmental Protection Agency (agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti d'America il 18 settembre 2015;

raccogliere e analizzare informazioni in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2007/46/CE, in particolare per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4;

raccogliere e analizzare informazioni per appurare se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di impianti di manipolazione per le prove delle emissioni di CO2;

presentare le eventuali proposte che riterrà opportune al riguardo;

3.

decide che la commissione d'inchiesta presenterà una relazione intermedia entro un termine di 6 mesi dall'inizio dei suoi lavori e presenterà la sua relazione finale entro un termine di 12 mesi dall'inizio dei suoi lavori;

4.

decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 45 membri;

5.

incarica il suo presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(4)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(5)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0375.


15.1.2016   

IT

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L 10/15


DECISIONE (PESC) 2016/35 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2016

che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3)

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(4)

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno concordato con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto per consentire i necessari provvedimenti e preparativi per l'attuazione del piano d'azione congiunto globale.

(5)

Il 14 luglio 2015, con decisione (PESC) 2015/1148 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 14 gennaio 2016.

(6)

Al fine di disporre del tempo sufficiente per i necessari provvedimenti e preparativi per l'attuazione del piano d'azione congiunto globale, la sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe essere prorogata fino al 28 gennaio 2016. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.

(7)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1.   Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 28 gennaio 2016 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.

2.   Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 28 gennaio 2016 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.

3.   Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 28 gennaio 2016.

4.   Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 28 gennaio 2016 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.

5.   All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 28 gennaio 2016:

“a)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

b)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”

6.   All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 28 gennaio 2016:

“b)

altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”

7.   I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 28 gennaio 2016.

8.   I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 28 gennaio 2016, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1148 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 186 del 14.7.2015, pag. 2).


15.1.2016   

IT

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L 10/17


DECISIONE (PESC) 2016/36 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2016

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 14 gennaio 2016, dei pertinenti obblighi.

(4)

Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 28 gennaio 2016.

(5)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.

(6)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


Rettifiche

15.1.2016   

IT

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L 10/18


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 del 2 dicembre 2015 )

A pagina 5, l'allegato è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

“ALLEGATO II

Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:

Nuovi casi (1)

Vecchi casi (2)

 

 

x

x

Organismo pagatore

A

x

x

Fondo

B

x

x

Caso (vecchio/nuovo)

AA

x

 

Esercizio finanziario della spesa di origine

V1 (3)

x

 

Codici di bilancio della spesa di origine

V2 (4)

x

x

Esercizio finanziario n

C

x

x

Unità monetaria

D

x

x

Numero di identificazione del caso

E

x

x

Codice di identificazione OLAF, se previsto (5)

F

 

x

Caso incluso nel registro dei debitori?

G

x

x

Identificazione del beneficiario

H

x

x

Programma concluso? (solo per il FEASR)

I

x

 

Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

W

 

x

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

J

x

 

Data della richiesta di recupero

X

x

x

Soggetto a procedimento giudiziario?

K

 

x

Importo originario da recuperare

L

x

 

Importo originario da recuperare (capitale)

L1

x

 

Importo originario da recuperare (interessi)

L2

x

 

Importo (capitale) il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y1

x

 

Interessi il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y2

 

x

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

M

 

x

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

N

 

x

Importo dichiarato irrecuperabile

O

x

 

Importo (capitale) dichiarato irrecuperabile

O1

x

 

Importo (interessi) dichiarato irrecuperabile

O2

x

x

Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità

P

x

x

Ragioni dell'irrecuperabilità

Q

 

x

Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n)

R

x

 

Importo rettificato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

R1

x

 

Importo rettificato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

R2

x

 

Interessi (nell'esercizio finanziario n)

Z

 

x

Importi recuperati (nell'esercizio finanziario n)

S

x

 

Importo recuperato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

S1

x

 

Importo recuperato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

S2

x

x

Importo il cui recupero è in corso

T

x

 

Importo (capitale) il cui recupero è in corso

T1

x

 

Interessi il cui recupero è in corso

T2

x

 

Importo soggetto alla norma 50/50 di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell'esercizio finanziario n

BB

x

x

Importo da accreditare al bilancio dell'UE

U

»

(1)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall'esercizio finanziario 2015.

(2)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all'esercizio finanziario 2014 incluso.

(3)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(4)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(5)  Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS).

‘x’ indica che la colonna è applicabile”