ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
14 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/28 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/29 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 all'8 gennaio 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/30 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU L 359 del 16.12.2014 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/26 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 agosto 2013 il Regno di Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo («il fascicolo allegato XV») a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo allegato XV indicava inizialmente che l'esposizione ai nonilfenoli («NP») e ai nonilfenoli etossilati («NPE») costituisce un rischio per l'ambiente, in particolare per le specie acquatiche che vivono nelle acque di superficie. Al fine di limitare tale rischio, il fascicolo proponeva di vietare l'immissione sul mercato di articoli tessili che possono essere lavati in acqua, qualora contengano NP e NPE in concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello dell'Unione.

(2)

Durante la consultazione pubblica sul fascicolo allegato XV, la Svezia ha raccomandato di rimuovere i NP dal campo di applicazione della restrizione proposta in quanto tale sostanza non è utilizzata intenzionalmente nella lavorazione dei tessili. L'esclusione di NP è stata ritenuta giustificata dal comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e dal comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia («SEAC»), se valutata in termini di efficacia, praticità e verificabilità della restrizione. Pertanto, solo i NPE dovrebbero essere soggetti alla restrizione proposta.

(3)

Nel fascicolo allegato XV i NPE sono definiti come etossilati ramificati e lineari di nonilfenoli che riguardano sostanze definite da numeri CAS o CE e sostanze UVCB, polimeri e omologhi. Le sostanze di tale gruppo sono identificate mediante la formula molecolare (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Varie indagini di mercato riportate nel fascicolo allegato XV hanno individuato la presenza di NPE in manufatti tessili, in concentrazioni variabili. L'immissione sul mercato e l'uso di NPE come sostanze o in miscele ai fini del trattamento di tessili e di pellame è già limitato dalla voce 46 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, in condizioni ragionevolmente prevedibili di lavaggio degli articoli tessili in acqua, il rilascio di NPE nell'ambiente acquatico comporta rischi per le specie acquatiche.

(5)

Per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la proposta di restrizione per gli articoli tessili dovrebbe coprire i prodotti composti per almeno l'80 % in peso di fibre tessili e altri prodotti che contengono una parte che consiste in almeno l'80 % in peso di fibre tessili. Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno indicare che per articoli tessili si intendono prodotti non lavorati, semilavorati e prodotti finiti, inclusi i prodotti quali abbigliamento (ad esempio per persone, giocattoli e animali), accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

(6)

Il 3 giugno 2014 il RAC ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, confermando che vi è un rischio dovuto all'esposizione a prodotti di degradazione di NPE. Il RAC ha inoltre affermato che la definizione di una restrizione costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi rappresentati dai NPE nei manufatti tessili, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.

(7)

Il 9 settembre 2014 il SEAC ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, indicando che, in termini di rapporto tra costi e benefici socioeconomici, la restrizione proposta sui NPE costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi identificati.

(8)

Conformemente al fascicolo allegato XV e come confermato dal RAC e dal SEAC, il limite dello 0,01 % in peso costituisce la concentrazione minima corrispondente al trattamento intenzionale di tessili con NPE. Le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica hanno confermato che un limite inferiore allo 0,01 % in peso comporterebbe notevoli difficoltà di applicazione poiché i prodotti tessili possono essere contaminati con NPE a concentrazioni così basse anche a causa di un'esposizione accidentale durante il processo di produzione. Inoltre, ridurre il limite dello 0,01 % di un fattore di cinque (cioè fino allo 0,002 % in peso) abbasserebbe le emissioni soltanto di un fattore di circa 1,25, che a sua volta ridurrebbe la concentrazione di NPE nelle acque di superficie di un ulteriore 5 % rispetto al limite dello 0,01 % in peso.

(9)

Il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(10)

Il 1o ottobre 2014 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC, sulla base dei quali la Commissione ha concluso che la presenza di NPE in manufatti tessili costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, che deve essere affrontato a livello dell'Unione. L'impatto socioeconomico di tale restrizione, inclusa la disponibilità di alternative, è stato preso in considerazione.

(11)

Si suppone che i prodotti tessili di seconda mano siano stati generalmente lavati parecchie volte prima di essere venduti o messi a disposizione a terzi, e che contengano pertanto quantità trascurabili di NPE, se del caso. Di conseguenza, l'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano dovrebbe essere esentata dalla restrizione. Analogamente, si può supporre che i tessuti riciclati contengano quantità trascurabili di NPE, se del caso; di conseguenza la restrizione non dovrebbe applicarsi ai nuovi articoli tessili, qualora questi siano stati prodotti esclusivamente a partire da materie tessili riciclate senza l'uso di NPE.

(12)

Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure di conformità, in particolare per assicurare un'adeguata comunicazione all'interno della complessa catena di approvvigionamento a livello mondiale. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto a decorrere da una data successiva.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente nuova voce 46a:

«46a.

Nonilfenoli etossilati (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile.

2.

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

3.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.»


14.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/27 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'allegato III, capitolo B, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(3)

In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell'Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È quindi opportuno modificare l'allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità.

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione a certi animali d'allevamento di proteine animali trasformate, in particolare quelle derivate da non ruminanti.

(5)

A norma dell'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001, la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti, compresi gli animali d'acquacoltura.

(6)

L'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine siano trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, questa disposizione non dovrebbe applicarsi alla farina di pesce e ai mangimi composti contenenti farine di pesce. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.

(7)

L'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente se sono destinati ad usi non vietati da tale regolamento e se prima dell'esportazione è concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, che contiene l'impegno da parte del paese terzo di importazione a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dal regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)

Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell'Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2 166 e 2 124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della versione modificata della decisione 2007/453/CE della Commissione (2).

(9)

La disposizione di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l'alimentazione di animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura, dovrebbe pertanto essere soppressa.

(10)

L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le condizioni per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti destinate ad essere utilizzate nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura e nei mangimi composti contenenti tali proteine, che richiedono la separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione e richiedono prelievi e analisi regolari per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate. Tali condizioni dovrebbero essere richieste anche per le proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione, in modo da garantire che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine esportati forniscano lo stesso livello di sicurezza di quelli utilizzati sul territorio dell'Unione.

(11)

Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti rispettivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001, non dovrebbe applicarsi agli alimenti per animali da compagnia o alle farina di pesce.

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO B

NORME DI RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE

I.   NORME PER GLI STATI MEMBRI

A.   Informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali in base all'articolo 6, paragrafo 4

1.

Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a limitazioni ufficiali di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2.

Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti ad analisi di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, compresi i risultati dei test rapidi e di conferma (numero di esiti positivi e negativi) e, per i bovini, distribuzione in base all'età di tutti gli animali controllati. La distribuzione in base all'età dovrebbe essere indicata come segue: “sotto i 24 mesi”, distribuzione per 12 mesi tra i 24 e i 155 mesi, e “sopra i 155 mesi” d'età.

3.

Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

4.

Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2, 3.1 e 5. Occorre indicare il metodo seguito per la scelta del campione, i risultati dei test rapidi e di conferma e la distribuzione in base all'età degli animali controllati come stabilito al punto 2.

5.

Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2, 3, 5 e 6, nonché metodo di scelta del campione e risultati dei test rapidi e di conferma.

6.

Distribuzione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Per ogni caso di TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini deve essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita. Vanno indicati i casi di TSE ritenuti atipici. Per i casi di scrapie vanno riportati i risultati dell'analisi molecolare iniziale e secondaria di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), se del caso.

7.

Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie.

8.

Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.1, o sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.2.

B.   Periodi di riferimento

La compilazione delle relazioni contenenti le informazioni di cui alla sezione A e presentate alla Commissione (che le invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare) mensilmente nel formato elettronico concordato tra gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o, per quanto riguarda le informazioni di cui al punto 8, trimestralmente, può equivalere alla relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, purché le informazioni siano aggiornate ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni.

II.   INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA RELAZIONE DI SINTESI DELL'UNIONE

La sintesi dell'Unione viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.A.

A partire dal 1o gennaio 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare analizza le informazioni di cui alla parte I e pubblica entro la fine di novembre una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'Unione.

III.   DOCUMENTAZIONE

1.

L'autorità competente conserva, per sette anni, la documentazione relativa alle informazioni di cui alla parte I.A.

2.

Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»

Articolo 2

Nell'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le proteine animali trasformate sfuse, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.»

Articolo 3

Nell'allegato IV, capitolo V, del regolamento (CE) n. 999/2001, la sezione E è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.

2.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento di cui al capitolo IV, sezione D, lettera a), o provenienti da impianti di trasformazione autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera d);

b)

i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da stabilimenti autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera e), e sono imballati ed etichettati in conformità con la legislazione dell'Unione.

3.

Le condizioni stabilite al punto 2 non si applicano:

a)

agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

b)

alla farina di pesce e ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


14.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/28 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

0707 00 05

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

0805 20 10

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

0805 50 10

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

0808 10 80

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

0808 30 90

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


14.1.2016   

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L 9/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/29 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 all'8 gennaio 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 gennaio 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 gennaio 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016 si applica un coefficiente di attribuzione dell'86,331677 %.

2.   Per il sottoperiodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


14.1.2016   

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L 9/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/30 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4308 a 400 000 tonnellate].

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4308, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4308 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 49,782204 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.

2.   La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dall'8 gennaio 2016 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


Rettifiche

14.1.2016   

IT

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L 9/14


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359 del 16 dicembre 2014 )

Pagina 52, allegato 4, modulo IV, punto 4, titolo:

anziché:

«4.

Scopo previsto del certificato (8

leggasi:

«4.

Scopo previsto del certificato (9)».