|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione ( 1 ) |
|
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2350 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(2) |
Una persona e due entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
ALLEGATO
Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la persona e le due entità, così come le relative voci, seguenti:
A. Persone
N. 205 Samir Hamsho
B. Entità
N. 68. Syria Steel SA
N. 69. Al Buroj Trading
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2351 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
|
Insieme da giardinaggio presentato in un imballaggio di plastica e comprensivo dei seguenti articoli: |
|
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI). Questi articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della RGI 3 b), poiché non sono condizionati congiuntamente in modo da rispondere a un'esigenza specifica o svolgere un'attività specifica. La borsetta non è usata per il giardinaggio ma è destinata a contenere gli altri articoli e può altresì essere usata indipendentemente da qualsiasi attività di giardinaggio. Neppure la matita è un attrezzo da giardinaggio, avendo un uso pratico proprio in altri ambiti. Se uno o più articoli di un insieme non soddisfano la stessa esigenza o non è previsto che svolgano la stessa attività specifica, ciascun articolo va classificato separatamente [cfr. anche gli orientamenti relativi alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, parte B (II) (1). I singoli articoli, come indicati nella descrizione delle merci, vanno classificati come segue.
|
||||||||||||
|
4202 22 90 |
|||||||||||||
|
6216 00 00 |
|||||||||||||
|
8201 50 00 |
|||||||||||||
|
8201 10 00 |
|||||||||||||
|
3926 90 97 |
|||||||||||||
|
9609 10 10 |
|||||||||||||
|
Gli articoli dell'insieme sono imballati individualmente in un imballaggio protettivo di plastica. Il tessuto della borsa e dei guanti ha lo stesso motivo (alberi, fiori, case). Cfr. illustrazione (*1). |
|
(*1) L'illustrazione ha scopo esclusivamente informativo.
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2352 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data. |
|
(2) |
Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali possono applicare un sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per l'utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, durante un periodo di transizione che va dal 30 aprile 2016 fino alla data in cui l'atto legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento diventa applicabile. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, al termine del periodo di transizione e in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto. |
|
(4) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione. |
|
(5) |
L'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri concernenti: i) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, in conformità agli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva quadro) e all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (direttiva accesso), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili e ii) il numero totale di abbonati negli Stati membri. |
|
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione: i) moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, ii) sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e iii) dividendo il totale per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri. |
|
(7) |
I dati utilizzati per calcolare la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione risalgono al 1o luglio 2015. Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2015 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea. |
|
(8) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0114 EUR al minuto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.
(2) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(3) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2353 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
|
MA |
95,4 |
|
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
149,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,7 |
|
MA |
92,9 |
|
|
TR |
103,0 |
|
|
ZZ |
129,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
56,7 |
|
TR |
153,6 |
|
|
ZZ |
105,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
57,7 |
|
MA |
64,7 |
|
|
TR |
59,8 |
|
|
ZA |
48,6 |
|
|
ZZ |
57,7 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
71,2 |
|
ZZ |
71,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
110,9 |
|
TR |
92,4 |
|
|
ZZ |
101,7 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
86,8 |
|
ZZ |
86,8 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
151,7 |
|
CL |
86,2 |
|
|
US |
75,4 |
|
|
ZA |
141,1 |
|
|
ZZ |
113,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
63,2 |
|
TR |
130,9 |
|
|
ZZ |
97,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/11 |
DECISIONE (UE) 2015/2354 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
|
(10) |
Le Seychelles hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 27 maggio 2008. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per le Seychelles il 1o agosto 2008. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione delle Seychelles ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione delle Seychelles sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Seychelles a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione delle Seychelles dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione delle Seychelles nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2354 del Consiglio .».
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione delle Seychelles e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/14 |
DECISIONE (UE) 2015/2355 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
|
(10) |
La Federazione Russa ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 luglio 2011. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Federazione Russa il 1o ottobre 2011. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Federazione Russa ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione della Federazione Russa sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Federazione Russa a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione della Federazione Russa dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Federazione Russa nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Lituania, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, che hanno già accettato l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2355 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione della Federazione Russa e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Federazione Russa alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Lituania, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/17 |
DECISIONE (UE) 2015/2356 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
|
(10) |
L'Albania ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 4 maggio 2007. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per l'Albania il 1o agosto 2007. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Albania ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione dell'Albania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Albania a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione dell'Albania dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione dell'Albania nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2356 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Albania e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/20 |
DECISIONE (UE) 2015/2357 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
|
(10) |
Il Marocco ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 9 marzo 2010. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Marocco il 1o giugno 2010. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Marocco ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione del Marocco sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Marocco a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione del Marocco dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Marocco nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2357 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Marocco e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/23 |
DECISIONE (UE) 2015/2358 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
|
(10) |
L'Armenia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 1o marzo 2007. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per l'Armenia il 1o giugno 2007. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Armenia ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione dell'Armenia sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Armenia a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione dell'Armenia dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione dell'Armenia nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre l'11 dicembre 2016, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/2358 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Armenia e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2359 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
Una persona e due entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive figuranti nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
ALLEGATO
Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC la persona e le due entità, così come le relative voci, seguenti:
A. Persone
N. 205 Samir Hamsho
B. Entità
N. 68. Syria Steel SA
N. 69. Al Buroj Trading
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/28 |
DECISIONE (UE) 2015/2360 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
relativa alla nomina di un membro titolare greco e di un membro supplente greco del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo greco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2015 un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla base del quale era stato proposto il sig. Dimitrios KALOGEROPOULOS (politically accountable to the Municipal Council of Maroussi). |
|
(3) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Panagiotis KATSIVELAS, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quale membro titolare:
e |
|
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/29 |
DECISIONE (UE) 2015/2361 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
relativa alla nomina di un membro titolare italiano e di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ignazio MARINO. |
|
(3) |
Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Antonio DECARO a membro titolare del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quale membro titolare:
e |
|
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2362 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2015) 9049]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
|
(3) |
Tali misure di attuazione sono contenute nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico. |
|
(4) |
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). |
|
(5) |
Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (4). |
|
(6) |
La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 16 aprile 2014 (5). |
|
(7) |
A seguito dello screening avviato dall'avviso 2014/C-299/08 della Commissione (6), quest'ultima ha aggiornato l'elenco dei soggetti esentati mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione (7). |
1. DOMANDE DI ESENZIONE
|
(8) |
La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1, 2 e 4 in appresso le domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
|
(9) |
A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande. |
|
(10) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande. |
2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI
|
(11) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è stato concluso. Tabella 1
|
|
(12) |
Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tali soggetti. |
|
(13) |
Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. |
|
(14) |
Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso. |
|
(15) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle. |
|
(16) |
Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
|
(17) |
Poiché le esenzioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione (8) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio). |
|
(18) |
In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto. |
3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE
|
(19) |
L'esame del merito della domanda presentata dal soggetto elencato nella tabella 2 è stato concluso. Tabella 2
|
|
(20) |
Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti di biciclette originarie della Cina era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto, mentre il soggetto non aveva dimostrato che il valore aggiunto alle parti originato nell'operazione di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di produzione. |
|
(21) |
Le operazioni di assemblaggio di tale soggetto rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e i criteri per l'esenzione non sono soddisfatti. |
|
(22) |
Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione. |
|
(23) |
Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza degli effetti della sospensione. |
|
(24) |
Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito della domanda e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono state presentate osservazioni entro il termine stabilito. |
|
(25) |
Quanto affermato nei considerando precedenti non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione. |
4. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI A UN SOGGETTO ESENTATO
|
(26) |
Il soggetto esentato elencato nella tabella 3 si è manifestato e ha informato la Commissione in merito alla modifica del nome e della forma giuridica. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione. |
|
(27) |
Sebbene l'esenzione di tale soggetto dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione resti inalterata, è opportuno aggiornare i riferimenti a tale soggetto. Tabella 3
|
5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
|
(28) |
L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 4 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande presentate da tali soggetti, è sospeso il pagamento da parte degli stessi del dazio esteso. |
|
(29) |
Poiché le sospensioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (9) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio). |
|
(30) |
In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto, Tabella 4
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
Articolo 2
I soggetti elencati nella tabella 1 sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (10), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».
Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetti esentati
|
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
|
c2 g-engineering GmbH |
Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin |
Germania |
Articolo 7 |
16.12.2013 |
B934 |
|
Solo International Oy |
Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo |
Finlandia |
Articolo 7 |
26.7.2013 |
B940 |
|
Planet X Ltd. |
Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD |
Regno Unito |
Articolo 7 |
7.2.2013 |
A995 |
|
Longway Poland Sp. z o.o. |
ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków |
Polonia |
Articolo 7 |
16.12.2013 |
B935 |
|
BBF Bike GmbH |
Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten |
Germania |
Articolo 7 |
14.1.2014 |
B936 |
Articolo 3
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 2 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per tale soggetto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data che figura nella colonna «Data di effetto».
Tabella 2
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
|
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Revoca della sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
|
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. |
Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita |
Romania |
Articolo 7 |
26.7.2013 |
B941 |
Articolo 4
I riferimenti aggiornati al soggetto esentato elencato nella tabella 3 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Tabella 3
Soggetto esentato per il quale i riferimenti sono aggiornati
|
Riferimento precedente |
Nuovo riferimento |
Paese |
Codice addizionale TARIC |
Data di effetto |
||||
|
|
Italia |
A167 |
1.1.2016 |
Articolo 5
I soggetti elencati nella tabella 4 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».
Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo.
Tali soggetti notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.
Tabella 4
Soggetti sotto esame
|
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di effetto |
Codice addizionale TARIC |
|
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda |
Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda |
Portogallo |
Articolo 5 |
2.5.2014 |
B960 |
|
PANEX DINAMIC d.o.o. |
Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec |
Croazia |
Articolo 5 |
13.8.2014 |
B963 |
|
CICLI EUROPA s.r.l. |
34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL) |
Italia |
Articolo 5 |
10.9.2014 |
C001 |
|
OLYMPIQUE SARL |
ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy |
Francia |
Articolo 5 |
28.10.2014 |
C002 |
|
Interbike Spólka z o.o. |
ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa |
Polonia |
Articolo 5 |
18.12.2014 |
C003 |
|
Kuisle & Kuisle GmbH |
Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten |
Germania |
Articolo 5 |
17.2.2015 |
C021 |
|
CycleSport North Ltd |
363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston GB-PR5 8AS |
Regno Unito |
Articolo 5 |
27.4.2015 |
C049 |
|
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec |
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec |
Polonia |
Articolo 5 |
1.7.2015 |
C053 |
Articolo 6
Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67.
(5) GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67.
(6) GU C 299 del 5.9.2014, pag. 7.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32).
(8) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(9) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(10) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).
|
17.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/37 |
DECISIONE (UE) 2015/2363 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria conclusa il 29 novembre 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco («la convenzione monetaria») stabilisce che il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni adottate dalla Repubblica francese per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e alla regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A della convenzione monetaria. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta a modificare l'elenco riportato nell'allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo. |
|
(3) |
L'Unione europea ha adottato ventiquattro atti relativi all'attività e alla regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli, che devono pertanto essere aggiunti all'elenco riportato nell'allegato A della convenzione monetaria:
|
|
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato A della convenzione monetaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
«ALLEGATO A
|
|
Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria |
|
1 |
Per quanto riguarda le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). |
|
|
modificata da: |
|
2 |
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). |
|
3 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). |
|
4 |
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1). |
|
5 |
Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40). |
|
6 |
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). |
|
|
modificata da: |
|
7 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
|
8 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
|
9 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). |
|
10 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
|
11 |
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). |
|
|
modificata da: |
|
12 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
13 |
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). |
|
|
modificata da: |
|
14 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
|
15 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
16 |
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, e recante modifica delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). |
|
|
modificata da: |
|
17 |
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). |
|
18 |
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40). |
|
19 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
|
20 |
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113). |
|
21 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
|
22 |
Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per l'articolo 15, per gli articoli da 31 a 33 e per il titolo III: Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). |
|
|
modificata da: |
|
23 |
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60). |
|
24 |
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1). |
|
25 |
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33). |
|
26 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
|
|
integrata e attuata da: |
|
27 |
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). |
|
28 |
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26). |
|
29 |
Per quanto riguarda le disposizioni dei titoli I et II: Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). |
|
|
modificata da: |
|
30 |
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97). |
|
31 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
|
32 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). |
|
|
modificata da: |
|
33 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
|
34 |
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). |
|
|
modificato da: |
|
35 |
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5). |
|
36 |
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). |
|
37 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
38 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). |
|
|
modificato da: |
|
39 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). |
|
40 |
Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2). |
|
41 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
42 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). |
|
43 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
|
44 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63). |
|
|
integrato e attuato da: |
|
45 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20). |
|
46 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30). |
|
47 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32). |
|
48 |
Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19). |
|
49 |
Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4). |
|
50 |
Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1). |
|
51 |
Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11). |
|
52 |
Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25). |
|
53 |
Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33). |
|
54 |
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37). |
|
55 |
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41). |
|
56 |
Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1). |
|
57 |
Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31). |
|
58 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57). |
|
59 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
|
60 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). |
|
|
modificato da: |
|
61 |
Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). |
|
62 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1). |
|
63 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9). |
|
|
integrato e attuato da: |
|
64 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60). |
|
65 |
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). |
|
66 |
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). |
|
|
modificato da: |
|
67 |
Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1). |
|
68 |
Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1). |
|
69 |
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1). |
|
70 |
Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1). |
|
71 |
Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4). |
|
72 |
Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). |
|
73 |
Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17). |
|
74 |
Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). |
|
75 |
Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). |
|
|
modificato da: |
|
76 |
Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1). |
|
77 |
Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16). |
|
78 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). |
|
79 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1). |
|
80 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22). |
|
81 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3). |
|
82 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14). |
|
83 |
Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1). |
|
84 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). |
|
85 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1). |
|
86 |
Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1). |
|
87 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11). |
|
88 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
|
89 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
|
|
modificata da: |
|
90 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
|
integrata e attuata da: |
|
91 |
Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30). |
|
92 |
Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). |
|
93 |
Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50). |
|
94 |
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). |
|
95 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1). |
|
96 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19). |
|
97 |
Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27). |
|
98 |
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). |
|
99 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
|
modificata da: |
|
100 |
Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44). |
|
101 |
Per quanto riguarda le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per gli articoli da 34 a 36 e per il titolo III: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). |
|
|
modificata da: |
|
102 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
|
103 |
Per quanto riguarda le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).» |