ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
16 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/2339 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle zone NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola

12

 

*

Regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) 2015/2341 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

16

 

*

Regolamento (UE) 2015/2342 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

18

 

*

Regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34 ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2347 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali ( GU L 316 del 2.12.2015 )

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2338 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che l'esercizio di determinati aeromobili soddisfi i requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego sicuro dell'aeromobile.

(2)

Il fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) mira a fornire elementi per l'inchiesta di sicurezza effettuata dall'autorità investigativa per la sicurezza in caso di incidente o inconveniente. Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce garanzie pertinenti di protezione relativamente alla divulgazione dei dati del CVR in caso di apertura di un'inchiesta di sicurezza. Con l'introduzione della gestione della sicurezza, si rileva che il CVR può essere utilizzato al di fuori del contesto di un'inchiesta di sicurezza al fine di mantenere o migliorare la sicurezza. Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) al fine di rendere più severe le condizioni che mirano a prevenire efficacemente l'uso e la divulgazione impropri delle registrazioni del CVR.

(3)

Allo scopo di migliorare le prestazioni complessive dei registratori di volo e di facilitare il recupero di un aeromobile e dei suoi registratori di volo dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha proposto vari miglioramenti all'attuale requisito di sicurezza. Tali miglioramenti comprendono l'abbandono di tecnologie di registrazione obsolete quali nastri e fili magnetici, l'estensione della durata minima di registrazione del CVR, nonché l'estensione del tempo di trasmissione del dispositivo di localizzazione subacquea dei registratori di volo e la dotazione di un dispositivo di localizzazione subacquea con portata di rilevazione molto estesa nei velivoli che effettuano voli prolungati sopra specchi d'acqua. È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per tener conto di detti miglioramenti di sicurezza.

(4)

È necessario prendere in considerazione la scomparsa del volo MH 370 l'8 marzo 2014 e le raccomandazioni formulate nella riunione multidisciplinare dell'ICAO del 12-13 maggio 2014 sul monitoraggio globale. È opportuno che la posizione degli aeromobili di trasporto pubblico sia nota in ogni momento, anche in luoghi remoti, al fine di agevolare la localizzazione dell'aeromobile in caso di comportamento anomalo, di emergenza o di incidente. Ove possibile, è auspicabile che i meccanismi di monitoraggio degli aerei siano in grado di funzionare anche in caso di interruzione della normale alimentazione elettrica a bordo e non possano essere disattivati durante il volo. Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di includere requisiti supplementari relativi ai mezzi di monitoraggio degli aeromobili su scala globale, anche sugli oceani e in zone remote.

(5)

In conformità alla proposta del gruppo sui registratori di volo (FLIRECP) dell'ICAO riguardo alla presenza di CVR a maggior durata di registrazione nei velivoli di grandi dimensioni, è opportuno prevedere l'introduzione di CVR con una durata di registrazione di 25 ore a bordo degli aeromobili fabbricati dopo il 1o gennaio 2021 aventi una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento riguardano 13 raccomandazioni formulate dalle autorità investigative per la sicurezza (4) al fine di intensificare la sicurezza facilitando il recupero di informazioni utili per le inchieste sulla sicurezza dell'aviazione civile europea e migliorando le prestazioni e l'utilizzo pratico dei registratori di volo, nonché la localizzazione degli aeromobili dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere n. 01/2014 (5) rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (definizioni), l'allegato IV (parte CAT), l'allegato VI (parte NCC) e l'allegato VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

(3)  Regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(4)  Riferimenti AESA delle 13 raccomandazioni in materia di sicurezza: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 02/09/1998); GREC-2006-045 (B737 di Helios, 5B-DBY, 14/08/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/01/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-BDP, 10/02/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 03/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/07/2011); FINL-2012-003 (Airbus A330, OH-LTO,11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 e FRAN-2011-018 (Airbus A330, F-GZCP, 01/06/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/01/2007).

(5)  Parere 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'AESA relativo alla modifica di requisiti per registratori di volo e dispositivi di localizzazione subacquea.


ALLEGATO

1.

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 sono inseriti i punti seguenti:

«8 bis)   “monitoraggio degli aerei”: un processo a terra che mantiene e aggiorna, a intervalli predeterminati, un registro di posizione quadridimensionale del singolo aeromobile in volo;

ter)   “sistema di monitoraggio degli aeromobili”: un sistema che si avvale del monitoraggio degli aeromobili in volo per individuare comportamenti di volo anomali e allertare in merito;».

2.

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

a)

Al punto CAT.GEN.MPA.105, lettera a), il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

si assicura che:

i)

i registratori di volo non vengano disattivati o spenti durante il volo;

ii)

in caso di evento diverso da un incidente o da un inconveniente grave soggetto a obbligo di notifica in conformità del punto ORO.GEN.160, lettera a), le registrazioni dei registratori di volo non vengano cancellate intenzionalmente; e

iii)

nel caso di un incidente o di un inconveniente grave, oppure qualora l'autorità inquirente ordini la conservazione delle registrazioni dei registratori di volo:

A)

le registrazioni non vengano cancellate intenzionalmente;

B)

i registratori di volo siano disattivati immediatamente al termine del volo; e

C)

si adottino misure precauzionali volte a conservare i dati registrati prima di evacuare la cabina di pilotaggio.».

b)

Il punto CAT.GEN.MPA.195 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«CAT.GEN.MPA.195 Trattamento delle registrazioni dei registratori di volo: conservazione, consegna, protezione e utilizzo».

ii)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

A seguito di un incidente, di un inconveniente grave o di un evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni o fino a diverse disposizioni dell'autorità inquirente.».

iii)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1)

salvo quando sia necessario per assicurare la funzionalità del CVR, le registrazioni del CVR non devono essere divulgate o utilizzate a meno che:

i)

sia vigente una procedura relativa al trattamento delle registrazioni CVR e della loro trascrizione;

ii)

tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato abbiano dato il loro assenso preventivo; e

iii)

i dati siano utilizzati unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza.

bis)

allorché la registrazione del CVR è ispezionata per assicurare la funzionalità del CVR stesso, l'operatore deve garantire la riservatezza della registrazione, la quale non può essere divulgata o utilizzata a fini diversi dal mantenimento della funzionalità del CVR.

2)

Le registrazioni dei FDR o delle comunicazioni di dati possono essere usate soltanto per scopi diversi da quelli di indagine su un incidente o un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, se:

i)

vengono utilizzati dall'operatore unicamente per scopi inerenti l'aeronavigabilità o la manutenzione; o

ii)

sono rese anonime; o

iii)

vengono rese note seguendo delle procedure di sicurezza.

(1)  Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).»."

c)

È inserito il seguente punto CAT.GEN.MPA.205:

«CAT.GEN.MPA.205 Sistema di monitoraggio degli aeromobili — Velivoli

a)

Entro e non oltre il 16 dicembre 2018, l'operatore deve istituire e mantenere, nell'ambito del sistema che gli permette di esercitare il controllo operativo dei voli, un sistema di monitoraggio degli aeromobili comprendente i voli conformi al disposto della lettera b) se effettuati con i seguenti velivoli:

1)

velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg, aventi una MOPSC superiore a 19 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta prima del 16 dicembre 2018, dotati della capacità di fornire una posizione aggiuntiva al transponder del radar secondario di sorveglianza;

2)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg, aventi una MOPSC superiore a 19 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 16 dicembre 2018;

3)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 45 500 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 16 dicembre 2018.

b)

i voli sono monitorati dall'operatore dal decollo all'atterraggio, salvo se la rotta prevista e le deviazioni previste sono interamente comprese in blocchi di spazio aereo in cui:

1)

è ordinariamente attivo un servizio di sorveglianza ATS supportato da sistemi di sorveglianza ATC che localizzano l'aeromobile a intervalli di tempo sufficientemente brevi; e

2)

l'operatore ha trasmesso le necessarie informazioni di contatto a competenti fornitori di servizi di navigazione aerea.».

d)

È inserito il seguente punto CAT.GEN.MPA.210:

«CAT.GEN.MPA.210 Localizzazione di aeromobili in difficoltà — Velivoli

I seguenti velivoli sono dotati di mezzi solidi e automatici per determinare con esattezza, a seguito di un incidente che abbia recato gravi danni al velivolo, l'ubicazione del punto di fine volo:

1)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg, aventi una MOPSC superiore a 19 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2021; e

2)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 45 500 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2021.».

e)

Al punto CAT.IDE.A.185, le lettere da b) a h) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Fino al 31 dicembre 2018 il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno:

1)

nelle ultime due ore di funzionamento nel caso di velivoli di cui alla lettera a), punto 1, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1o aprile 1998;

2)

negli ultimi 30 minuti nel caso di velivoli di cui alla lettera a), punto 1, il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato prima del 1o aprile 1998; oppure

3)

negli ultimi 30 minuti nel caso di velivoli di cui alla lettera a), punto 2.

c)

Entro e non oltre il 1o gennaio 2019 il CVR deve poter conservare in memoria le informazioni registrate almeno:

1)

nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2021; oppure

2)

nelle ultime 2 ore in tutti gli altri casi.

d)

Entro e non oltre il 1o gennaio 2019 il CVR deve poter registrare i dati con mezzi diversi da quelli a nastri magnetici o fili.

e)

Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:

1)

le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2)

le comunicazioni vocali dei membri d'equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato;

3)

l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione:

i)

per i velivoli il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o aprile 1998, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o la maschera in uso;

ii)

per i velivoli di cui alla lettera a), punto 2, e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta prima del 1o aprile 1998, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o la maschera, se fattibile;

4)

la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante.

f)

Il CVR deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, per i velivoli il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1o aprile 1998, il CVR deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

g)

In aggiunta alla lettera f), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo, nel caso di:

1)

velivoli di cui alla lettera a), punto 1, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1o aprile 1998; oppure

2)

velivoli di cui alla lettera a), punto 2.

h)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 16 giugno 2018, tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

f)

Al punto CAT.IDE.A.190, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 16 giugno 2018, tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

g)

Al punto CAT.IDE.A.195, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 16 giugno 2018, tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

h)

Il punto CAT.IDE.A.280 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I velivoli con una MPOSC superiore a 19 devono essere dotati di almeno:

1)

due ELT, uno dei quali deve essere automatico, oppure un ELT e un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o luglio 2008; o

2)

un ELT automatico, due ELT di qualunque tipo o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008.».

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I velivoli con una MPOSC inferiore o uguale a 19 devono essere dotati di almeno:

1)

un ELT automatico o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o luglio 2008; o

2)

un ELT di qualunque tipo o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008.».

i)

Al punto CAT.IDE.A.285 è inserita la seguente lettera:

«f)

Entro e non oltre il 1o gennaio 2019 i velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e aventi una MOPSC superiore a 19 e tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 45 500 kg devono essere dotati di un dispositivo sottomarino di localizzazione saldamente fissato, funzionante alla frequenza di 8,8 kHz ± 1 kHz, a meno che:

1)

il velivolo sia impiegato su rotte che non si discostano, in nessun punto, più di 180 NM dalla costa; oppure

2)

il velivolo sia dotato di mezzi solidi e automatici per determinare con esattezza, a seguito di un incidente che abbia recato gravi danni al velivolo, l'ubicazione del punto di fine volo.».

j)

Al punto CAT.IDE.H.185, le lettere da c) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Entro e non oltre il 1o gennaio 2019, il CVR deve registrare i dati con mezzi diversi da quelli a nastri magnetici o fili.

d)

Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:

1)

le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2)

le comunicazioni vocali dei membri d'equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato;

3)

l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione:

i)

per gli elicotteri il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o agosto 1999, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono dell'equipaggio;

ii)

per gli elicotteri il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta prima del 1o agosto 1999, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono dell'equipaggio, se fattibile;

4)

la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante.

e)

Il CVR deve iniziare a registrare prima che l'elicottero si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando l'elicottero non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f)

In aggiunta alla lettera e), per gli elicotteri di cui alla lettera a), punto 2, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1o agosto 1999:

1)

il CVR deve iniziare a registrare automaticamente prima che l'elicottero si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando l'elicottero non è più in grado di muoversi con i propri mezzi; e

2)

a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

g)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

k)

Al punto CAT.IDE.H.190, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

l)

Al punto CAT.IDE.H.195, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

3.

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:

a)

Al punto NCC.GEN.106, lettera a), il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

assicurare che:

i)

i registratori di volo non vengano scollegati o spenti durante il volo;

ii)

in caso di evento diverso da un incidente o da un inconveniente grave soggetto a obbligo di notifica in conformità al punto ORO.GEN.160, lettera a), le registrazioni dei registratori di volo non vengano cancellate intenzionalmente; e

iii)

nel caso di un incidente o di un inconveniente grave, oppure qualora l'autorità inquirente ordini la conservazione delle registrazioni dei registratori di volo:

A)

le registrazioni non vengano cancellate intenzionalmente;

B)

i registratori di volo siano disattivati immediatamente al termine del volo; e

C)

si adottino misure precauzionali volte a conservare le registrazioni dei registratori di volo prima di evacuare la cabina di pilotaggio.».

b)

Il punto NCO.GEN.145 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«NCC.GEN.145 Trattamento delle registrazioni dei registratori di volo: conservazione, consegna, protezione e utilizzo».

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

A seguito di un incidente, di un inconveniente grave o di un evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni o fino a diversa disposizione dell'autorità inquirente.».

iii)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010:

1)

salvo quando sia necessario per assicurare la funzionalità del CVR, le registrazioni del CVR non devono essere divulgate o utilizzate a meno che:

i)

sia vigente una procedura relativa al trattamento delle registrazioni CVR e della loro trascrizione;

ii)

tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato abbiano dato il loro assenso preventivo; e

iii)

i dati siano utilizzati unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza.

bis)

Allorché la registrazione del CVR è ispezionata per assicurare la funzionalità del CVR stesso, l'operatore deve garantire la riservatezza della registrazione, la quale non può essere divulgata o utilizzata a fini diversi dal mantenimento della funzionalità del CVR.

2)

le registrazioni dei FDR o comunicazioni di dati possono essere usate per scopi diversi da quelli investigativi di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, soltanto se:

i)

vengono utilizzate dall'operatore unicamente per scopi inerenti l'aeronavigabilità o la manutenzione;

ii)

sono rese anonime; o

iii)

vengono divulgate in condizioni di riservatezza.».

c)

Il punto NCC.IDE.A.160 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria informazioni registrate almeno:

1)

nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2021; oppure

2)

nelle ultime 2 ore in tutti gli altri casi.».

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

d)

Al punto NCC.IDE.A.165, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

e)

Al punto NCC.IDE.A.215, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I velivoli devono essere equipaggiati con:

1)

un ELT di qualsiasi tipo o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210 dell'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012, se il certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008;

2)

un ELT automatico o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui al punto CAT.GEN.MPA.210 dell'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012, se il certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o luglio 2008.».

f)

Al punto NCC.IDE.A.170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

g)

Al punto NCC.IDE.H.160, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

h)

Al punto NCC.IDE.H.165, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

i)

Al punto NCC.IDE.H.170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

4.

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato come segue:

a)

Al punto SPO.GEN.107, lettera a), il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

assicurare che:

i)

i registratori di volo non vengano scollegati o spenti durante il volo;

ii)

in caso di evento diverso da un incidente o da un inconveniente grave soggetto a obbligo di notifica in conformità del punto ORO.GEN.160, lettera a), le registrazioni dei registratori di volo non vengano cancellate intenzionalmente; e

iii)

nel caso di un incidente o di un inconveniente grave, oppure qualora l'autorità inquirente ordini la conservazione delle registrazioni dei registratori di volo:

A)

le registrazioni non vengano cancellate intenzionalmente;

B)

i registratori di volo siano disattivati immediatamente al termine del volo; e

C)

si adottino misure precauzionali volte a conservare i dati registrati prima di evacuare la cabina di pilotaggio.».

b)

Il punto SPO.GEN.145 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«SPO.GEN. 145 Trattamento delle registrazioni dei registratori di volo: conservazione, consegna, protezione e utilizzo — Operazioni con aeromobili complessi a motore»

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

A seguito di un incidente, di un inconveniente grave o di un evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni o fino a diversa disposizione dell'autorità inquirente.».

iii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 e salvo per assicurare la funzionalità del CVR, le registrazioni del CVR non devono essere divulgate o utilizzate a meno che:

i)

sia vigente una procedura relativa al trattamento delle registrazioni CVR e della loro trascrizione;

ii)

tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato abbiano dato il loro assenso preventivo; e

iii)

i dati siano utilizzati unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza.”.

Allorché la registrazione del CVR è ispezionata per assicurare la funzionalità del CVR stesso, l'operatore deve garantire la riservatezza della registrazione, la quale non può essere divulgata o utilizzata a fini diversi dal mantenimento della funzionalità del CVR.».

c)

Il punto SPO.IDE.A.140 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria informazioni registrate almeno:

1)

nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2021; oppure

2)

nelle ultime 2 ore in tutti gli altri casi.».

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

d)

Al punto SPO.IDE.A.145, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

e)

Al punto SPO.IDE.A.150, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

f)

Al punto SPO.IDE.A.190, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I velivoli devono essere equipaggiati con:

1)

un ELT di qualsiasi tipo o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui all'allegato IV (parte CAT), punto CAT.GEN.MPA.210, del regolamento (UE) n. 965/2012, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008;

2)

un ELT automatico o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui all'allegato IV (parte CAT), punto CAT.GEN.MPA.210, del regolamento (UE) n. 965/2012, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o luglio 2008;

3)

un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell'equipaggio o da uno specialista, nel caso di velivoli certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o inferiore a sei.».

g)

Al punto SPO.IDE.H.140, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

h)

Al punto SPO.IDE.H.145, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».

i)

Al punto SPO.IDE.H.150, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.».



16.12.2015   

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L 330/12


REGOLAMENTO (UE) 2015/2339 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle zone NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

67/TQ104

Stato membro

Spagna

Stock

GHL/N3LMNO

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

NAFO 3LMNO

Data di chiusura

3.12.2015


16.12.2015   

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L 330/14


REGOLAMENTO (UE) 2015/2340 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE (4) e 2004/18/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza le soglie di cui alla direttiva 2009/81/CE dovrebbero essere allineate alle soglie rivedute di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

La direttiva 2009/81/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 216, del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo multilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).


16.12.2015   

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L 330/16


REGOLAMENTO (UE) 2015/2341 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2004/17/CE è permettere agli enti aggiudicatori che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/17/CE che non sono oggetto dall'accordo.

(4)

La direttiva 2004/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

2)

l'articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.


16.12.2015   

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L 330/18


REGOLAMENTO (UE) 2015/2342 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2004/18/CE è permettere alle amministrazioni aggiudicatrici che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A tale scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/18/CE che non sono oggetto dall'accordo.

(4)

La direttiva 2004/18/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

2)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

3)

all'articolo 56, l'importo «EUR 5 186 000» è sostituito da «EUR 5 225 000»;

4)

all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000» EUR;

5)

all'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/20


REGOLAMENTO (UE) 2015/2343 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 25 settembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014 («I miglioramenti annuali»), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) e nei Principi contabili internazionali (IAS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.

(3)

Le modifiche all'IFRS 7 rendono necessarie modifiche all'IFRS 1 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 5 e 7 e agli IAS 19 e 34 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: i seguenti International Financial Reporting Standard (IFRS) e Principi contabili internazionali (IAS) sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento:

a)

l'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

l'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

d)

lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

e)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014

Modifiche all'

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

I paragrafi 26-29 con i titoli corrispondenti sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 26 A e 44L.

Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci

26.

Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.

26 A

Se un'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:

a)

non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione;

b)

deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita/costi di distribuzione dell'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui ai paragrafi 20-25;

c)

non deve modificare la data della classificazione in conformità ai paragrafi 8 e 12 A. Ciò non impedisce l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita o una distribuzione ai soci, se le condizioni di cui al paragrafo 9 sono soddisfatte.

27.

L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione ai soci) al minore tra:

a)

il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci;

b)

la somma recuperabile calcolata alla data in cui è stata presa la decisione successiva di non vendere o non distribuire. [nota a piè di pagina omessa]

28.

L'entità deve includere qualsiasi rettifica necessaria del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci nell'utile (perdita) d'esercizio [nota a piè di pagina omessa] derivante dalle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate, rispettivamente, nei paragrafi 7-9 o 12 A non sono più soddisfatte. I bilanci degli esercizi successivi alla classificazione dell'attività come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci devono essere modificati di conseguenza se il gruppo in dismissione o l'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una parte di un'interessenza in una joint venture o in una collegata. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.

29.

Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da vendere continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la distribuzione ai soci, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da distribuire continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 12 A. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (o come possedute per la distribuzione ai soci) devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (o distribuzione) a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la vendita non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la distribuzione ai soci non devono più essere classificate come possedute per la distribuzione ai soci, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44L

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 26-29 e ha aggiunto il paragrafo 26 A. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori alle modifiche del metodo di dismissione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche all'

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 44R è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44AA.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44R

Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi 13 A–13F e B40–B53. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.

44AA

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 44R e B30 e ha aggiunto il paragrafo B30 A. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva, tranne quando non sia necessario che l'entità applichi le modifiche ai paragrafi B30 e B30 A per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale l'entità applica tali modifiche. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche ai paragrafi 44R, B30 e B30 A. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B30 ed è aggiunto il paragrafo B30 A.

Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)

B30

L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare in futuro, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria trasferita. Il termine «pagamento» in questo contesto non include i flussi finanziari dell'attività finanziaria trasferita che l'entità incassa ed è tenuta a trasferire al cessionario.

B30 A

Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria, essa può mantenere il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo che è previsto, per esempio, nel contratto di servizio. L'entità valuta il contratto di servizio in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 42C e B30 per decidere se essa ha un coinvolgimento residuo a seguito del contratto di servizio ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative. Ad esempio, un gestore (servicer) avrà un coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative se il corrispettivo del servizio dipende dal valore o dalla tempistica dei flussi finanziari incassati dall'attività finanziaria trasferita. Analogamente, un gestore (servicer) ha un coinvolgimento residuo ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative nel caso in cui un corrispettivo fisso non venga versato integralmente a causa del mancato rendimento dell'attività finanziaria trasferita. In questi esempi il gestore (servicer) ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita. Questa valutazione non dipende dalla presunzione che il corrispettivo che deve essere ricevuto compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio.

Modifica conseguente all'

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39AA.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39AA

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha aggiunto il paragrafo E4 A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'appendice E è aggiunto il paragrafo E4 A.

Informazioni integrative relative a strumenti finanziari

E4 A

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44AA dell'IFRS 7.

Modifica allo

IAS 19 Benefici per i dipendenti

Il paragrafo 83 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 176-177.

Ipotesi attuariali: tasso di sconto

83.

Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate e non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie. Per le valute che non hanno un mercato spesso di titoli obbligazionari di aziende primarie devono essere utilizzati i rendimenti di mercato denominati nella valuta in questione (alla data di chiusura dell'esercizio) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

176.

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 83 e ha aggiunto il paragrafo 177. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

177.

Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 176 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la modifica. Qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della modifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.

Modifica allo

IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 16 A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 56.

Altre informazioni integrative

16 A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio o in altre sezioni del bilancio intermedio. Le seguenti informazioni integrative devono essere fornite direttamente nel bilancio intermedio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio intermedio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio non hanno accesso alle informazioni tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio alle stesse condizioni e negli stessi tempi, il bilancio intermedio è incompleto. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

a)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

56.

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 16 A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2344 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 419, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce un requisito in materia di copertura della liquidità che prevede che gli enti debbano detenere attività liquide per garantire il mantenimento di livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi di liquidità.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2), adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, precisa in dettaglio il requisito in materia di copertura della liquidità.

(3)

Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce del requisito di copertura della liquidità supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, a tale valuta si applicano una o più deroghe, come previsto all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(4)

È pertanto necessario individuare le monete che dovrebbero beneficiare di una deroga e la misura in cui tale deroga dovrebbe essere disponibile.

(5)

La valutazione da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) del fabbisogno giustificato si è basata sui migliori dati disponibili che le autorità competenti hanno potuto fornire sulle attività liquide in una determinata valuta e sull'importo delle attività liquide richieste da altri investitori, e quindi non disponibili per soddisfare il fabbisogno di attività liquide da parte degli enti.

(6)

L'ABE ha individuato la corona norvegese (NOK) come valuta che presenta limitazioni alla disponibilità di attività liquide. L'individuazione della corona norvegese è avvenuta prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/61, in cui l'ABE ha valutato la disponibilità di attività liquide secondo gli standard internazionali adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La valutazione ha preso in esame gli importi di attività liquide non richiesti da parte di soggetti non disciplinati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e ha confrontato tali importi con il fabbisogno degli enti, in base alle stime dei loro deflussi netti di cassa ponderati nel corso dei 30 giorni successivi, tenendo conto del massimale sugli afflussi, di elementi che possono influire sulla carenza di attività liquide per un periodo da tre a cinque anni e di un obiettivo del 110 % per il requisito di copertura della liquidità.

(7)

La valutazione dell'ABE è giunta alla conclusione che il fabbisogno giustificato di attività liquide supera le disponibilità di attività liquide in NOK. Il debito sovrano è una delle attività più liquide, ma nel caso della Norvegia l'offerta di debito pubblico è relativamente limitata a causa della favorevole situazione di bilancio. Sebbene istituzioni internazionali e banche multinazionali di sviluppo abbiano anch'esse emesso una grande quantità di obbligazioni in NOK, tali emissioni costituiscono prevalentemente collocamenti privati detenuti da investitori stranieri e non sono state pertanto considerate dall'ABE come liquide e disponibili per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Infine, la valutazione dell'ABE si è basata sugli standard internazionali in materia di liquidità adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, mentre per stabilire se il fabbisogno giustificato di attività liquide superi in misura significativa la disponibilità di attività liquide in una determinata valuta sarebbe opportuno basarsi sull'elenco definitivo di attività liquide istituito dal regolamento delegato (UE) 2015/61. Quest'ultimo prevede una gamma di attività liquide più ampia, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite. Tuttavia questa differenza non è sufficiente per modificare le conclusioni a cui è giunta l'ABE, che ha ritenuto che il fabbisogno giustificato di attività liquide superi le disponibilità di attività liquide in NOK.

(8)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norma tecnica di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici ad esso collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha approvato con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE dopo averlo rinviato all'ABE spiegando i motivi delle modifiche. L'ABE ha fornito un parere formale a favore di tali modifiche, confermando che non dovrebbe essere modificato l'importo del quale il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di attività liquide in NOK proposto nel suo progetto iniziale di norma tecnica di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il fabbisogno giustificato di attività liquide, alla luce del requisito previsto dall'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato superiore alla disponibilità di tali attività liquide nelle monete di cui all'allegato del presente regolamento per la percentuale indicata in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Elenco delle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

N.

Valuta

Importo del quale il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità

1.

Corona norvegese (NOK)

63 %


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2345 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

In base alle informazioni fornite da Costa Rica, Tunisia, Stati Uniti e Repubblica di Corea, il nome dell'organismo di controllo «BCS Öko-Garantie GmbH» è stato modificato in «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH».

(3)

In base alle informazioni fornite dall'Argentina, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è cambiato.

(4)

In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. Inoltre, l'autorità di controllo «AQIS» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

In base alle informazioni fornite dal Canada, l'organismo di controllo «SAI Global Certification Services Limited» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, occorre integrare in tale allegato il nuovo organismo di controllo «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)».

(6)

In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Servicio Fitosanitario del Estado» è cambiato.

(7)

In base alle informazioni fornite dall'India, l'autorità competente indiana ha revocato il riconoscimento di «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» e di «TUV India Pvt. Ltd»; pertanto, tali organismi di controllo non dovrebbero più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, l'autorità competente indiana ha riconosciuto tre organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco di detto allegato: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» e «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency».

(8)

In base alle informazioni fornite dal Giappone, il nome di un'autorità competente è cambiato.

(9)

In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato.

(10)

In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell'organismo di controllo «Department of Plant Industry» è stato modificato in «Clemson University», il nome dell'organismo di controllo «Indiana Certified Organic LLC» è stato modificato in «Ecocert ICO, LLC», il nome dell'organismo di controllo «Marin County» è stato modificato in «Marin Organic Certified Agriculture» e il nome dell'organismo di controllo «OIA North America, LLC» è stato modificato in «Americert International (AI)». Inoltre, l'organismo di controllo «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» ha cessato l'attività e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(11)

In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l'autorità competente coreana ha riconosciuto altri due organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» e «Green Environmentally-Friendly certification center».

(12)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(13)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto.

(14)

Poiché sia il Canada che il Giappone sono riconosciuti come paesi terzi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figurano nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti A, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento dei seguenti organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari del Canada e del Giappone e appartenenti alla categoria di prodotti A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» e «Quality Assurance International».

(15)

La Commissione ha contattato gli organismi di controllo interessati per informarli della propria intenzione di revocare il riconoscimento per la categoria di prodotti A al Canada e al Giappone. Essa ha attentamente esaminato le osservazioni ricevute.

(16)

«Afrisco Certified Organic, CC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(17)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Russia e, per la categoria di prodotti D, a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Australia Certified Organic» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a Cina e Vanuatu e, per la categoria di prodotti D, alle Isole Cook.

(19)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bosnia-Erzegovina, Marocco ed Emirati arabi uniti.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Bureau Veritas Certification France SAS» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è concluso che è giustificato riconoscere «Bureau Veritas Certification France SAS» per le categorie di prodotti A e D in Madagascar, Maurizio, Monaco, Marocco e Nicaragua, per la categoria di prodotti C in Madagascar e Nicaragua e per la categoria di prodotti E a Maurizio.

(21)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Repubblica democratica del Congo, Montenegro, Nepal, Territori palestinesi occupati e Pakistan, per le categorie di prodotti A, B e D a Camerun e Nigeria e per la categoria di prodotti C a Cina e Taiwan.

(22)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Colombia.

(23)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D e F a Benin, Botswana, Camerun, Cuba, Curaçao, Haiti, Kenya, Lesotho, Malawi, Mongolia, Marocco, Namibia, Senegal, Suriname, Swaziland, Taiwan, Togo e Zimbabwe, per le categorie di prodotti A, B, C, D, E e F ad Armenia e Kazakhstan e per le categorie di prodotti A, B, C, D e F all'Iraq.

(24)

«Doalnara Certified Organic Korea, LLC» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nella Repubblica di Corea, unico paese terzo per il quale era riconosciuto, e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(25)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A al Botswana, per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Belize, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, El Salvador, Guinea equatoriale, Georgia, Guinea-Bissau, Honduras, Hong Kong, Liberia, Mauritania, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama, Samoa, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tagikistan, Timor Leste e Venezuela, per le categorie di prodotti A, B e D ad Afghanistan e Sierra Leone, per le categorie di prodotti A, D ed E al Turkmenistan, per la categoria di prodotti B a Benin, Camerun, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippine, Serbia, Tunisia, Vietnam e Zambia, per la categoria di prodotti C alla Repubblica di Corea, per la categoria di prodotti D a Ciad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan e Vanuatu, per la categoria di prodotti E a India, Kirghizistan, Marocco, Siria, Thailandia e Uruguay, per le categorie di prodotti B ed E a Kenya, Paraguay e Uganda, per le categorie di prodotti B, D ed E all'Ucraina, per le categorie di prodotti B, E e F a Burkina Faso, Messico e Perù, per le categorie di prodotti D ed E a Kazakhstan, Russia e Uzbekistan e per le categorie di prodotti E e F al Madagascar.

(26)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A e D al Belize. Inoltre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio indirizzo Internet.

(27)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Gambia, Liberia, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B a Guatemala, Kirghizistan, Perù e Russia e per la categoria di prodotti E agli Emirati arabi uniti.

(28)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Mayacert» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Mayacert» per le categorie di prodotti A, B e D in Messico, per le categorie di prodotti A e D in Guatemala, Honduras e Nicaragua e per la categoria di prodotti D in Colombia, Repubblica dominicana ed El Salvador.

(29)

«Onecert, Inc.» ha comunicato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in «OneCert International PVT Ltd.». Ha inoltre segnalato un cambio di indirizzo.

(30)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Tagikistan e, per la categoria di prodotti E, a Kazakhstan e Russia.

(31)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Cile, Ecuador e Perù.

(32)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «ORSER» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «ORSER» per le categorie di prodotti A e D in Turchia.

(33)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D in Giappone. Come evidenziato al considerando 13, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 e appartenente a una categoria per la quale il paese terzo è riconosciuto. Il Giappone è riconosciuto come paese terzo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figura nell'elenco del suddetto allegato per la categoria di prodotti D. Tuttavia, poiché tale riconoscimento non comprende tutti gli ingredienti che possono essere legalmente importati e trasformati in Giappone, è opportuno il riconoscimento degli organismi di controllo per i prodotti trasformati che non sono coperti dal riconoscimento del Giappone per la categoria di prodotti D figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 onde evitare che non possano essere importati nell'Unione prodotti trasformati originari del Giappone contenenti ingredienti che possono essere legalmente importati in Giappone ma che non sono coperti dal riconoscimento che figura in tale allegato. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.» per la categoria di prodotti D, ad eccezione del vino, in Giappone per i prodotti che non sono oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, quali figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(34)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «QC&I» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D al vino.

(35)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Quality Partner» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, si è giunti alla conclusione che è giustificato riconoscere «Quality Partner» per le categorie di prodotti C e D in Indonesia.

(36)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(37)

Per offrire agli organismi di controllo interessati dalla revoca del riconoscimento per la categoria di prodotti A relativamente a Canada e Giappone la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per adeguare le proprie relazioni commerciali alla nuova situazione, le pertinenti modifiche dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 6, 13, 14, 15, 16, 17 d), 20 e 25 dell'allegato II si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

Nel testo relativo all'Argentina, al punto 5, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Letis SA» è sostituito da «www.letis.org».

(2)

Il testo relativo all'Australia è così modificato:

a)

al punto 4, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è sostituito da:

«www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic»

b)

al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice AU-BIO-002 è soppressa.

(3)

Nel testo relativo al Canada, il punto 5 è così modificato:

a)

la riga corrispondente al numero di codice CA-ORG-020 è soppressa;

b)

è aggiunta la seguente riga:

«CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca»

(4)

Nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 5 è così modificato:

a)

la riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-001 è sostituita dalla seguente:

«CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr»

b)

la riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-002 è sostituita dalla seguente:

«CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com»

(5)

Nel testo relativo all'India, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice IN-ORG-019 e IN-ORG-022 sono soppresse;

b)

sono aggiunte le righe seguenti:

«IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org»

(6)

Nel testo relativo al Giappone, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competenti: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp»

(7)

Il testo relativo alla Tunisia è così modificato:

a)

al punto 4, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è sostituito da:

«www.agriculture.tn e www.onagri.tn»

b)

al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice TN-BIO-003 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com»

(8)

Nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 5 è così modificato:

a)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-004 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com»

b)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-009 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification»

c)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-016 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com»

d)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-022 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca»

e)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-038 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com»

f)

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-045 è soppressa.

(9)

Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

a)

la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-002 è soppressa;

b)

la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-011 è sostituita dalla seguente:

«KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com»

c)

sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

L'intero testo relativo ad «Afrisco Certified Organic, CC» è soppresso.

(2)

Nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è così modificato:

a)

è inserita la riga seguente:

«Russia

RU-BIO-151

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Georgia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Montenegro, Perù, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan e Venezuela è aggiunta una crocetta nella colonna D.

(3)

Nel testo relativo ad «Australian Certified Organic», il punto 3 è così modificato:

a)

nelle righe riguardanti Cina e Vanuatu è aggiunta una crocetta nella colonna B;

b)

nella riga riguardante le Isole Cook è aggiunta una crocetta nella colonna D.

(4)

Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG,» al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-161

x

x

Marocco

MA-BIO-161

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-161

x

x

—»

(5)

Dopo il testo relativo a «Bolicert Ltd» è inserito il nuovo testo seguente:

«“Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense Cedex — Francia

2.

Indirizzo Internet: http://www.qualite-france.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagascar

MG-BIO-165

x

x

x

Maurizio

MU-BIO-165

x

x

x

Monaco

MC-BIO-165

x

x

Marocco

MA-BIO-165

x

x

Nicaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(6)

Nel testo relativo a «CCOF Certification Services», al punto 3, nella riga riguardante il Canada, la crocetta nella colonna A è soppressa.

(7)

Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è così modificato:

a)

le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Camerun

CM-BIO-140

x

x

x

Repubblica democratica del Congo

CD-BIO-140

x

x

Montenegro

ME-BIO-140

x

x

Nepal

NP-BIO-140

x

x

Nigeria

NG-BIO-140

x

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Cina, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

c)

nella riga riguardante Taiwan, è aggiunta una crocetta nella colonna C.

(8)

Nel testo relativo a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», al punto 3, nella riga riguardante la Colombia, è aggiunta una crocetta nella colonna D.

(9)

Nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Armenia

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Camerun

CM-BIO-149

x

x

x

Cuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Iraq

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenya

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolia

MN-BIO-149

x

x

x

Marocco

MA-BIO-149

x

x

x

Namibia

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Suriname

SR-BIO-149

x

x

x

Swaziland

SZ-BIO-149

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

(10)

L'intero testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è soppresso.

(11)

Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è così modificato:

a)

le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Afghanistan

AF-BIO-154

x

x

x

Armenia

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Capo Verde

CV-BIO-154

x

x

Repubblica centrafricana

CF-BIO-154

x

x

Repubblica del Congo

CG-BIO-154

x

x

Repubblica democratica del Congo

CD-BIO-154

x

x

El Salvador

SV-BIO-154

x

x

Guinea equatoriale

GQ-BIO-154

x

x

Georgia

GE-BIO-154

x

x

Guinea-Bissau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hong Kong

HK-BIO-154

x

x

Liberia

LR-BIO-154

x

x

Mauritania

MR-BIO-154

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-154

x

x

Nicaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seychelles

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapore

SG-BIO-154

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Suriname

SR-BIO-154

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-154

x

x

Timor Leste

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Benin, Camerun, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippine, Serbia, Tunisia, Vietnam e Zambia è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

nella riga riguardante la Repubblica di Corea è aggiunta una crocetta nella colonna C;

d)

nelle righe riguardanti Ciad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan e Vanuatu è aggiunta una crocetta nella colonna D;

e)

nelle righe riguardanti India, Kirghizistan, Marocco, Siria, Thailandia e Uruguay è aggiunta una crocetta nella colonna E;

f)

nelle righe riguardanti Kenya, Paraguay e Uganda è aggiunta una crocetta nelle colonne B ed E;

g)

nella riga riguardante l'Ucraina è aggiunta una crocetta nelle colonne B, D ed E;

h)

nelle righe riguardanti Burkina Faso, Messico e Perù è aggiunta una crocetta nelle colonne B, E e F;

i)

nelle righe riguardanti Kazakhstan, Russia e Uzbekistan è aggiunta una crocetta nelle colonne D ed E;

j)

nella riga riguardante il Madagascar è aggiunta una crocetta nelle colonne E e F.

(12)

Il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Indirizzo Internet: http://www.imo-la.com»

b)

al punto 3 è aggiunta la seguente riga:

«Belize

BZ-BIO-123

x

x

—»

(13)

Nel testo relativo a «IMOswiss AG», al punto 3, nelle righe riguardanti Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

(14)

Nel testo relativo a «International Certification Services, Inc.», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa.

(15)

Nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

(16)

Nel testo relativo a «Japan Organic and Natural Foods Association», al punto 3, nella riga riguardante il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

(17)

Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è così modificato:

a)

le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Liberia

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Guatemala, Kirghizistan, Perù e Russia è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

nella riga riguardante gli Emirati arabi uniti è aggiunta una crocetta nella colonna E;

d)

nelle righe riguardanti il Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

(18)

Dopo il testo relativo a «Letis S.A.» è inserito il nuovo testo seguente:

«“Mayacert”

1.

Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Indirizzo Internet: http://www.mayacert.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Colombia

CO-BIO-169

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-169

x

El Salvador

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Messico

MX-BIO-169

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(19)

Nel testo relativo a «Onecert, Inc.», il titolo e il punto 1 sono sostituiti dal seguente:

«“OneCert International PVT Ltd.”

1.

Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India»

(20)

Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», al punto 3, nella riga riguardante Canada e Giappone la crocetta nella colonna A è soppressa.

(21)

Nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:

a)

è inserita la riga seguente:

«Tagikistan

TJ-BIO-108

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Kazakhstan e Russia è aggiunta una crocetta nella colonna E.

(22)

Nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Cile

CL-BIO-110

x

x

Ecuador

EC-BIO-110

x

x

Perù

PE-BIO-110

x

x

—»

(23)

Dopo il testo relativo a «Organska Kontrola» sono inseriti i nuovi testi seguenti:

«“ORSER”

1.

Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia

2.

Indirizzo Internet: http://orser.com.tr

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Turchia

TR-BIO-166

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.”

1.

Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone

2.

Indirizzo Internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Giappone

JP-BIO-167

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(24)

Nel testo relativo a «QC&I GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(25)

Nel testo relativo a «Quality Assurance International», al punto 3, nella riga riguardante il Canada la crocetta nella colonna A è soppressa.

(26)

Dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il nuovo testo seguente:

«“Quality Partner”

1.

Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio

2.

Indirizzo Internet: http://www.quality-partner.be

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesia

ID-BIO-168

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2346 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sui transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. La domanda verte inoltre sull'opportunità di sottoporre a registrazione dette importazioni.

(2)

La domanda è stata presentata il 4 novembre 2015 da BT Products AS, Lifter SRL e PR Industrial SRL, produttori dell'Unione di transpallet manuali.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto interessato dalla presunta elusione è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900019 e 8431200019). Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori) («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione del peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, con un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame, ma rientrante in codici TARIC differenti (ossia 8427900090 e 8431200090 fino all'entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio (2) sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio (3), («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.

(7)

Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.

(8)

La domanda dimostra con elementi di prova prima facie che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(9)

Tale cambiamento sembra riconducibile all'importazione nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali nonché gli stessi impieghi del prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova prima facie contenuti nella domanda, il sistema di indicazione del peso presentato all'importazione con il prodotto oggetto dell'inchiesta è un meccanismo a buon mercato che non dà risultati precisi dato che presenta un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico, inoltre può essere facilmente rimosso ed eliminato dopo l'importazione non essendo incorporato nel telaio. Il sistema di indicazione del peso in questione, pertanto, non modifica le caratteristiche essenziali e gli usi del prodotto in esame, né lo trasforma in «carrello pesatore» poiché quest'ultimo ha caratteristiche essenziali e usi differenti. L'inchiesta riguarda comunque le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(13)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(14)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(15)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(17)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(18)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati (4) ad alcun produttore soggetto alle misure (5) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda debitamente documentata entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(19)

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(20)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(21)

Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(22)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(23)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

(24)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

(25)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(26)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

I dati personali raccolti nel corso della suddetta inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(28)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(29)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico unitamente a un cosiddetto «sistema di indicazione del peso», consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, con un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900030 e 8431200050), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3

I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

Entro il medesimo termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» (diffusione limitata) (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura Limited sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a presentarne un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a inviare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Email: TRADE-HPT-R637-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio,del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

(4)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Un'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i fabbricanti siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non vi siano prove che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Un documento «Limited» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2347 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

100,3

TR

116,3

ZZ

108,3

0707 00 05

EG

191,7

MA

90,5

TR

153,4

ZZ

145,2

0709 93 10

MA

59,0

TR

153,1

ZZ

106,1

0805 10 20

MA

67,8

TR

47,6

ZA

49,7

ZW

32,0

ZZ

49,3

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

110,9

TR

91,6

ZZ

101,3

0805 50 10

TR

92,8

ZZ

92,8

0808 10 80

CA

151,7

CL

86,8

US

75,0

ZA

188,2

ZZ

125,4

0808 30 90

CN

63,2

TR

134,4

ZZ

98,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2348 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (2) possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio (3), il Regno del Belgio è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2015 e come deroga, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Il Belgio non ha usato la soglia massima autorizzata ma ha applicato, a decorrere dal 1o aprile 2014, una soglia di 15 000 EUR.

(3)

Con lettere protocollate dalla Commissione il 15 luglio 2015 e il 20 agosto 2015, il Belgio ha chiesto nuovamente l'autorizzazione ad applicare una soglia di esenzione pari a 25 000 EUR.

(4)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 settembre 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 4 settembre 2015 la Commissione ha comunicato al Belgio di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Secondo le informazioni comunicate dal Belgio, 18 942 soggetti passivi supplementari hanno beneficiato dell'applicazione dell'aumento della soglia a 15 000 EUR che ha comportato una riduzione stimata del suo gettito fiscale dell'IVA pari a circa lo 0,0188 % nel 2014.

(6)

Dato che l'applicazione di tale soglia ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole che non hanno optato per il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Belgio ad applicare una soglia di 25 000 EUR, in quanto essa ridurrebbe ulteriormente gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese. Ciò sarebbe in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008«“Pensare anzitutto in piccolo” — Uno “Small Business Act” per l'Europa».

(7)

Secondo il Belgio, la misura di deroga avrà solo un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale nella fase del consumo finale.

(8)

La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/53/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/53/UE, la data del «31 dicembre 2015» è sostituita da quella del «31 dicembre 2018».

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/53/EU del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2349 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione il 23 dicembre 2014 e l'8 maggio 2015, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 luglio 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 7 luglio 2015 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(3)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'obiettivo della deroga chiesta dall'Ungheria è di far sì che il beneficiario della prestazione sia tenuto al pagamento dell'IVA per la messa a disposizione di personale.

(4)

Secondo le informazioni fornite dall'Ungheria, diversi operatori nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo sono coinvolti in attività fraudolente di fornitura di servizi senza versamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. Poiché questo tipo di attività non richiede necessariamente ingenti investimenti o fattori produttivi, l'IVA percepita da tali agenzie spesso supera ampiamente l'importo dell'IVA deducibile pagata ai fornitori. Un certo numero di queste agenzie, spesso prive di o con attivi limitati, scompare dopo un breve periodo anche solo di pochi mesi, rendendo il recupero dell'IVA non pagata difficile o impossibile.

(5)

Designando in questi casi il destinatario dei servizi quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. Per un certo numero di situazioni di messa a disposizione di personale, elencate all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, è già possibile indicare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. La misura di deroga è pertanto applicabile a situazioni di messa a disposizione di personale che non siano già contemplate dalla direttiva 2006/112/CE.

(6)

La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


Rettifiche

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/55


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 del 2 dicembre 2015 )

A pagina 5, l'Allegato è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

“ALLEGATO II

Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:

Nuovi casi (1)

Vecchi casi (2)

 

 

x

x

Organismo pagatore

A

x

x

Fondo

B

x

x

Caso (vecchio/nuovo)

AA

x

 

Esercizio finanziario della spesa di origine

V1 (3)

x

 

Codici di bilancio della spesa di origine

V2 (4)

x

x

Esercizio finanziario n

C

x

x

Unità monetaria

D

x

x

Numero di identificazione del caso

E

x

x

Codice di identificazione OLAF, se previsto (5)

F

 

x

Caso incluso nel registro dei debitori?

G

x

x

Identificazione del beneficiario

H

x

x

Programma concluso? (solo per il FEASR)

I

x

 

Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

W

 

x

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

J

x

 

Data della richiesta di recupero

X

x

x

Soggetto a procedimento giudiziario?

K

 

x

Importo originario da recuperare

L

x

 

Importo originario da recuperare (capitale)

L1

x

 

Importo originario da recuperare (interessi)

L2

x

 

Importo (capitale) il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y1

x

 

Interessi il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y2

 

x

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

M

 

x

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

N

 

x

Importo dichiarato irrecuperabile

O

x

 

Importo (capitale) dichiarato irrecuperabile

O1

x

 

Importo (interessi) dichiarato irrecuperabile

O2

x

x

Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità

P

x

x

Ragioni dell'irrecuperabilità

Q

 

x

Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n)

R

x

 

Importo rettificato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

R1

x

 

Importo rettificato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

R2

x

 

Interessi (nell'esercizio finanziario n)

Z

 

x

Importi recuperati (nell'esercizio finanziario n)

S

x

 

Importo recuperato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

S1

x

 

Importo recuperato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

S2

x

x

Importo il cui recupero è in corso

T

x

 

Importo (capitale) il cui recupero è in corso

T1

x

 

Interessi il cui recupero è in corso

T2

x

 

Importo soggetto alla norma 50/50 di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell'esercizio finanziario n

BB

x

x

Importo da accreditare al bilancio dell'UE

U

»

(1)  Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)

(2)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all'esercizio finanziario 2014 incluso.

(3)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall'esercizio finanziario 2015.

(4)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(5)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

‘x’ indica che la colonna è applicabile.”