ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio ( GU L 133 del 29.5.2015 )

21

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione ( GU L 77 del 15.3.2014 )

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2219 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio (2) come entità dell'Unione avente lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri e di facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

(2)

Il programma di Stoccolma «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» è inteso a creare un'autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione.

(3)

In risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma di intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'Unione e rendere tale formazione sistematicamente accessibile per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, e alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare il quadro dell'Unione per la formazione del personale giudiziario e di polizia, gli obiettivi di CEPOL dovrebbero essere articolati in conformità della seguente serie di principi generali, ponendo al contempo un accento particolare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto: in primo luogo, sostenere gli Stati membri nel fornire una formazione intesa a migliorare le conoscenze di base della dimensione unionale dell'attività di contrasto; in secondo luogo, sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppo della cooperazione bilaterale e regionale attraverso la formazione delle autorità di contrasto; in terzo luogo, sviluppare, attuare e coordinare la formazione relativa a settori tematici specifici; e, in quarto luogo, sviluppare, attuare e coordinare la formazione relativa a missioni dell'Unione nonché ad attività dirette a sviluppare capacità di contrasto nei paesi terzi. Tale serie di principi generali dovrebbe rappresentare il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, inteso a garantire che la formazione a livello dell'Unione per i funzionari delle autorità di contrasto sia di alta qualità, sia coerente e omogenea. Tali principi generali rispecchiano i quattro ambiti identificati dalla Commissione sulla base dell'analisi delle esigenze e dell'offerta di formazione effettuata da CEPOL in cooperazione con gli Sati membri.

(4)

Nelle sue attività di formazione, CEPOL dovrebbe promuovere il rispetto e la comprensione comuni dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto, quali la privacy, la protezione dei dati, nonché i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, dei testimoni e degli indagati, inclusa la salvaguardia dei diritti delle vittime della violenza di genere.

(5)

Tenuto conto del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, la semplificazione e il miglioramento del funzionamento di CEPOL aumentano le possibilità dell'Agenzia di sostenere, sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione per le autorità di contrasto degli Stati membri, senza pregiudicare le iniziative degli Stati membri nel campo della formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, ove tali attività di formazione possono apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione.

(6)

Al fine di utilizzare le proprie risorse nel modo più efficiente, CEPOL dovrebbe incentrare le sue attività su priorità e settori in cui la formazione può apportare un valore aggiunto per gli Stati membri e per l'Unione in linea con le esigenze di formazione e operative attuali e future.

(7)

CEPOL dovrebbe garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle analisi delle esigenze di formazione siano inglobate nella sua pianificazione, onde aumentare l'efficacia delle azioni future. È altresì opportuno che CEPOL sia in grado di promuovere il reciproco riconoscimento della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell'Unione.

(8)

Al fine di evitare doppioni o sovrapposizioni e di garantire un migliore coordinamento delle attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto competenti svolte dalle agenzie dell'Unione e altri organismi pertinenti, CEPOL dovrebbe valutare le esigenze di formazione strategica e focalizzarsi sulle priorità dell'Unione nel settore della sicurezza interna e dei suoi aspetti esterni, in linea con i cicli programmatici pertinenti.

(9)

CEPOL dovrebbe creare una rete di istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto e dovrebbe essere in contatto con un'unica unità nazionale in ciascuno Stato membro operativa all'interno della rete.

(10)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di CEPOL («consiglio di amministrazione»), in modo da controllarne efficacemente l'operato. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti dovrebbero essere nominati in base alle loro conoscenze in materia di politica nazionale di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto e alle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

(11)

Al fine di garantire la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione, tutte le parti in esso rappresentate dovrebbero impegnarsi per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

(12)

Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie nonché i programmi di lavoro pluriennale e annuale di CEPOL, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni di CEPOL, nominarne il direttore esecutivo, stabilire gli indicatori di risultato ed esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto del personale») e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

(13)

Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di CEPOL, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in modo indipendente e garantisca che CEPOL adempia i compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione per la presentazione al consiglio di amministrazione di una decisione e attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale di CEPOL.

(14)

Se del caso, e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione dovrebbe decidere di istituire un comitato scientifico per la formazione, che funga da organo consultivo indipendente al fine di garantire la qualità scientifica dell'attività di CEPOL. Tale comitato dovrebbe essere composto da persone indipendenti che siano accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento. I membri del comitato scientifico dovrebbero essere nominati dal consiglio di amministrazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti.

(15)

CEPOL dovrebbe garantire che le sue attività di formazione integrino gli sviluppi pertinenti nel settore della ricerca. Esso dovrebbe promuovere e stabilire un partenariato con organismi dell'Unione competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento e istituzioni accademiche pubbliche e private ed essere in grado di incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri, al fine di creare sinergie tra loro attraverso una cooperazione rafforzata.

(16)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza di CEPOL e consentirgli di realizzare correttamente gli obiettivi e di eseguire i compiti ad esso assegnati dal presente regolamento, è opportuno che CEPOL disponga di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi a tali contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(17)

Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter concedere sovvenzioni agli istituti di formazione e di ricerca degli Stati membri per la realizzazione dei suoi corsi, seminari e conferenze. Tali sovvenzioni dovrebbero contribuire a promuovere la cooperazione fra gli istituti di formazione degli Stati membri nell'ambito della rete e il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto.

(18)

Per assolvere la sua missione, e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, CEPOL dovrebbe poter cooperare con gli organismi dell'Unione, le autorità e gli istituti di formazione dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente al presente regolamento o conclusi con gli istituti di formazione nazionali dei paesi terzi sulla base dell'articolo 8 della decisione 2005/681/GAI, come pure con parti private.

(19)

La decisione 2005/681/GAI stabiliva che CEPOL avesse sede a Bramshill (Regno Unito). In conformità del regolamento (UE) n. 543/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la sede di CEPOL è stata trasferita a Budapest (Ungheria) e la Commissione è stata invitata a presentare una relazione sull'efficacia della decisione 2005/681/GAI a seguito di un'analisi costi-benefici e di una valutazione d'impatto approfondite.

(20)

È opportuno che lo Stato membro ospitante di CEPOL garantisca le condizioni necessarie per il regolare funzionamento di CEPOL, anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica la più ampia possibile.

(21)

Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2005/681/GAI, come modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014. Poiché le modifiche da apportare attraverso il presente regolamento sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, a fini di chiarezza, la decisione 2005/681/GAI, come modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014, sia sostituita integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che CEPOL istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni di CEPOL istituita con la decisione 2005/681/GAI, che di conseguenza dovrebbe essere abrogata.

(22)

A CEPOL dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'agenzia responsabile della formazione delle autorità di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(26)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, OBIETTIVI E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

1.   È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

2.   CEPOL istituita con il presente regolamento sostituisce e succede a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«funzionari delle autorità di contrasto», il personale della polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, quale definito dai singoli Stati membri, che è preposto, e il personale degli organismi dell'Unione che hanno compiti connessi e:

a)

alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione; o

b)

alla gestione delle crisi e al mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;

2)

«organismi dell'Unione», le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TUE e dal TFUE, o sulla base dei medesimi;

3)

«organizzazioni internazionali», gli organismi e gli enti di diritto internazionale pubblico a questi subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol.

Articolo 3

Obiettivi di CEPOL

1.   CEPOL sostiene, sviluppa, realizza e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, ponendo un accento particolare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle attività di contrasto, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, del mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare le operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano, e della programmazione e del comando di missioni dell'Unione, che possono includere anche la formazione sul comando delle attività di contrasto e le competenze linguistiche. Più specificatamente, CEPOL provvede a:

a)

prestare sostegno agli Stati membri nel fornire attività di formazione intese ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza:

i)

dell'applicazione e dell'uso degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;

ii)

degli organismi dell'Unione, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro funzionamento e ruolo;

iii)

degli aspetti di polizia e giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali per lo scambio di informazioni;

b)

prestare sostegno agli Stati membri, qualora questi lo richiedano, nello sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale attraverso la formazione delle autorità di contrasto tra gli Stati membri, gli organismi dell'Unione e i paesi terzi,;

c)

sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione su settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia;

d)

sviluppare, realizzare e coordinare attività di formazione intese a sostenere gli Stati membri e gli organismi dell'Unione nella formazione dei funzionari delle autorità di contrasto per la partecipazione a missioni dell'Unione, nonché ad attività dirette a sviluppare capacità di contrasto nei paesi terzi;

e)

formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.

2.   CEPOL sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li migliora e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. CEPOL valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future a livello di Unione.

3.   CEPOL si appoggia a una rete di istituti di formazione degli Stati membri per i funzionari delle autorità di contrasto ed è in contatto con un'unica unità nazionale della rete in ciascuno Stato membro.

4.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 sono svolte da CEPOL in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri e conformemente alle regole finanziarie applicabili a CEPOL.

Articolo 4

Compiti

1.   CEPOL elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.

2.   CEPOL sostiene, sviluppa, realizza e coordina attività di formazione e prodotti di apprendimento, che comprendono:

a)

corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line, nonché altre attività innovative e avanzate di formazione;

b)

piani formativi comuni per la formazione delle autorità di contrasto su tematiche specifiche con una dimensione unionale;

c)

moduli di formazione graduati su fasi progressive o livelli di complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica specifica o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;

d)

scambio e programmi di distacco come pure visite di studio nel contesto della formazione delle autorità di contrasto.

3.   Le attività di formazione e i prodotti di apprendimento di CEPOL possono essere supportati, potenziati e integrati dal funzionamento di una rete elettronica.

4.   CEPOL sostiene le missioni e lo sviluppo delle capacità dell'Unione nei paesi terzi mediante una o più delle azioni seguenti:

a)

valutare, in coordinamento con altri organismi dell'Unione pertinenti, l'impatto delle esistenti politiche e iniziative connesse all'Unione in materia di formazione delle autorità di contrasto;

b)

sviluppare e fornire attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare a missioni dell'Unione, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche, in coordinamento con l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e con le iniziative in atto negli Stati membri;

c)

sviluppare e fornire attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione e i paesi cui si applica la politica europea di vicinato;

d)

gestire i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti dell'attività di contrasto, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

5.   CEPOL promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri della formazione fornita a livello di Unione nel debito rispetto del principio di sussidiarietà.

6.   CEPOL può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Tali attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Ricerca pertinente alla formazione

1.   CEPOL contribuisce e incoraggia lo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti tra i suoi obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e diffonde i risultati della ricerca. A tal fine, CEPOL può effettuare analisi pertinenti e può creare archivi delle ricerche disponibili nonché delle esigenze di formazione delle autorità di contrasto.

2.   CEPOL promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e può incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

CAPO II

COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E CEPOL

Articolo 6

Unità nazionali CEPOL

1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale, che costituisce l'organo di collegamento con CEPOL all'interno della sua rete di istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto negli Stati membri.

2.   Le unità nazionali sono preposte allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. In particolare, esse:

a)

forniscono a CEPOL le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

contribuiscono all'effettiva comunicazione e cooperazione di CEPOL con tutti gli istituti di formazione pertinenti, compresi gli istituti di ricerca pertinenti negli Stati membri;

c)

contribuiscono all'elaborazione dei programmi di lavoro, dei calendari annuali e del sito web di CEPOL e li promuovono;

d)

rispondono alle richieste di informazioni e consulenza di CEPOL;

e)

organizzano e coordinano in modo tempestivo e trasparente le opportune nomine di partecipanti e di esperti per le attività a livello nazionale;

f)

coordinano lo svolgimento di attività e le riunioni all'interno del rispettivo Stato membro;

g)

forniscono supporto nell'istituzione e nell'attuazione di programmi di scambio per i funzionari delle autorità di contrasto;

h)

promuovono l'uso della rete elettronica di CEPOL per la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto.

3.   Su richiesta del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo o di propria iniziativa, i rappresentanti delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per quanto riguarda le questioni operative e formative di CEPOL. Essi in particolare esaminano ed elaborano proposte volte a migliorare l'efficacia di CEPOL sul piano operativo e incoraggiano l'impegno degli Stati membri.

4.   Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della sua unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale e alle proprie risorse.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DI CEPOL

Articolo 7

Struttura amministrativa e di gestione di CEPOL

La struttura amministrativa e di gestione di CEPOL comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo;

c)

se del caso, un comitato scientifico per la formazione istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 15;

d)

se del caso, altri organi consultivi, istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q).

SEZIONE 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 8

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto e delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

Articolo 9

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 10, un documento contenente la programmazione pluriennale e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;

b)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di CEPOL ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di CEPOL a norma del capo IV;

c)

adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di CEPOL e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

d)

adotta le regole finanziarie applicabili a CEPOL conformemente all'articolo 21;

e)

adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

f)

adotta norme interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, ai membri del comitato di selezione e ai membri di un comitato scientifico per la formazione;

g)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 4, in base a un'analisi delle esigenze;

h)

adotta il proprio regolamento interno;

i)

ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale CEPOL, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

j)

adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

k)

assicura, se del caso, una capacità di audit interno;

l)

adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;

m)

nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 23;

n)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio dei suoi compiti;

o)

se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, decide di istituire un comitato scientifico per la formazione conformemente all'articolo 15 e nomina i suoi membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 2;

p)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

q)

prende tutte le decisioni, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;

r)

autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 34;

s)

adotta programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento;

t)

adotta, se del caso, altre norme interne.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo dei poteri dell'autorità che ha i poteri di nomina e qualunque altra sotto delega di tali poteri, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 10

Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Il documento di cui al primo comma diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.   La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato, nonché la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne e interne di cui all'articolo 32. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

3.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Il programma di lavoro annuale include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 3, e le azioni connesse a tale strategia.

4.   Quando, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, è affidato un nuovo compito a CEPOL, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.

5.   Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Articolo 11

Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri che rappresentano il gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi di detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente e il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

2.   Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

3.   Qualora sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il presidente è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.

Articolo 12

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo possono invitare a partecipare a una riunione, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.

5.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6.   CEPOL provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 27, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

2.   Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro votante, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione.

4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2

Direttore esecutivo

Articolo 14

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione di CEPOL. Risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o alcun altro organismo.

3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di CEPOL.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a CEPOL dal presente regolamento e in particolare gli spetta:

a)

assicurare la gestione corrente di CEPOL;

b)

presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;

c)

attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

d)

elaborare il progetto di programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuali e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

e)

attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

f)

elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

g)

redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

h)

elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

i)

tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

j)

elaborare un progetto di strategia antifrode di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

k)

predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a CEPOL;

l)

predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL ed eseguire il bilancio;

m)

assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

n)

svolgere altri compiti a norma del presente regolamento.

SEZIONE 3

Comitato scientifico per la formazione

Articolo 15

Istituzione

Se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di istituire un comitato scientifico per la formazione. La stessa procedura si applica alla decisione che revoca tale istituzione.

Articolo 16

Disposizioni generali, obiettivo e compiti

1.   Quando istituito dal consiglio di amministrazione, il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che assicura la qualità scientifica del lavoro di formazione di CEPOL.

2.   Il comitato scientifico per la formazione è composto da accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dall'articolo 4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato scientifico per la formazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Il consiglio di amministrazione incarica il comitato scientifico per la formazione, fra l'altro, dei seguenti compiti:

a)

consigliare il direttore esecutivo ai fini della stesura della programmazione pluriennale e dei programmi di lavoro annuali e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la loro coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

b)

fornire pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

c)

fornire pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

d)

svolgere qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di CEPOL, richiesto dal consiglio di amministrazione o dal direttore esecutivo.

4.   All'atto dell'istituzione del comitato scientifico per la formazione, il consiglio di amministrazione ne decide la composizione, il mandato dei membri, la frequenza delle riunioni e il regolamento interno, comprese le modalità di votazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 17

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese di CEPOL sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di CEPOL.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di CEPOL devono essere in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate di CEPOL comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.

4.   CEPOL può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie di cui all'articolo 21 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione. Fatto salvo il principio del divieto di doppio finanziamento stabilito nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), CEPOL può gestire fondi dedicati dell'Unione per svolgere attività specifiche nell'ambito dei suoi obiettivi e dei suoi compiti.

5.   Le spese di CEPOL comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

6.   Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Articolo 18

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.   Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di CEPOL.

4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione.

5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a CEPOL.

7.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di CEPOL.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di CEPOL. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Ai progetti riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio di CEPOL, si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (7).

Articolo 19

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di CEPOL.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione pertinente ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione e comunica inoltre tali informazioni alla Corte dei conti.

Articolo 20

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile di CEPOL comunica i conti provvisori per l'anno finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'anno finanziario successivo (anno N + 1).

2.   CEPOL trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3.   Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di CEPOL per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di CEPOL per l'anno N ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile di CEPOL stabilisce i conti definitivi di CEPOL di tale anno. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di CEPOL per l'anno N.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di CEPOL trasmette il rendiconto definitivo per l'anno N corredato del parere del consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti di cui al paragrafo 5.

7.   I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 21

Regole finanziarie

1.   Le disposizioni finanziarie applicabili a CEPOL sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di CEPOL e previo accordo della Commissione.

2.   In casi debitamente giustificati e previa approvazione del consiglio di amministrazione, CEPOL può concedere sovvenzioni senza invito aperto a presentare proposte agli Stati membri per attività di formazione relative ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

CAPO V

PERSONALE

Articolo 22

Disposizione generale

Al personale CEPOL si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 23

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di CEPOL ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base di un elenco ristretto di almeno tre candidati proposto da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto di membri designati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Il comitato di selezione stila questo elenco ristretto partendo da un elenco di tutti i candidati, identificati dalla Commissione in modo trasparente, i cui profili corrispondono ai requisiti che sono previsti per la funzione descritti in un avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione trasmette al comitato di selezione copia di tutte le candidature ricevute in relazione al posto vacante.

Per la conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, CEPOL è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di CEPOL.

4.   Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di quattro anni. In tal caso, il direttore esecutivo non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico su decisione del consiglio di amministrazione.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Articolo 24

Esperti nazionali distaccati

1.   CEPOL può avvalersi di esperti nazionali distaccati.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso CEPOL.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25

Status giuridico

1.   CEPOL è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, CEPOL ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   CEPOL ha sede a Budapest (Ungheria).

Articolo 26

Privilegi e immunità

A CEPOL e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 27

Regime linguistico

1.   A CEPOL si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 (8).

2.   Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di CEPOL.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di CEPOL sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza

1.   Ai documenti in possesso di CEPOL si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate da CEPOL ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

4.   Il trattamento di dati personali da parte di CEPOL è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 29

Lotta antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), tra il 1o luglio 2016 e il 31 dicembre 2016, CEPOL aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (11) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale CEPOL utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da CEPOL.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da CEPOL. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di CEPOL contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3 in base alle rispettive competenze.

Articolo 30

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

CEPOL applica, mutatis mutandis, le norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (13) e (UE, Euratom) 2015/444 (14) della Commissione.

Articolo 31

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale di CEPOL è regolata dalla legge applicabile al contratto pertinente.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da CEPOL.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale CEPOL risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale di CEPOL nei confronti di CEPOL è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 32

Valutazione e riesame

1.   Entro il 1o luglio 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisce che sia eseguita una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di CEPOL e delle sue pratiche di lavoro.

2.   La Commissione presenta la relazione di valutazione al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione entro un mese dalla data del ricevimento della stessa. La Commissione presenta poi la relazione di valutazione finale, corredata delle conclusioni della Commissione, e le osservazioni del consiglio di amministrazione in un allegato, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 33

Indagini amministrative

Le attività di CEPOL sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 34

Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1.   CEPOL è aperta alla partecipazione delle autorità e degli istituti di formazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

2.   Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, CEPOL può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, con le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, con le organizzazioni internazionali e con le parti private.

3.   Conformemente ai paragrafi 1 e 2, sono conclusi accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità con cui le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private interessati possono partecipare alle attività di CEPOL, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate da CEPOL, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano lo statuto e regime applicabile agli altri agenti.

4.   CEPOL coopera con gli organismi dell'Unione competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento e menzionati al paragrafo 2, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi, conformemente al presente regolamento o alle pertinenti disposizioni della decisione 2005/681/GAI.

5.   Gli accordi di lavoro di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere conclusi solo con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Essi non sono vincolanti per l'Unione o per i suoi Stati membri.

Articolo 35

Accordo di sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di CEPOL in Ungheria e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche in esso applicabili al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale CEPOL e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede tra CEPOL e l'Ungheria, concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 36

Successione legale

1.   CEPOL, quale istituita con il presente regolamento, subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL, quale istituita con decisione 2005/681/GAI, prima del 24 dicembre 2015.

Articolo 37

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL, quale istituito in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI, scade il 1o luglio 2016.

2.   Durante il periodo dal 24 dicembre 2015 al 1o luglio 2016, il consiglio di amministrazione, quale istituito in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI:

a)

esercita le funzioni del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento;

b)

prepara l'adozione delle norme relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti CEPOL, di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e all'obbligo del segreto e della riservatezza;

c)

appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento;

d)

esamina le norme interne e le misure che sono adottate sulla base della decisione 2005/681/GAI per consentire al consiglio di amministrazione quale istituito a norma dell'articolo 8 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 38

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e al personale

1.   Il direttore di CEPOL, nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade tra il 24 dicembre 2015 e il 1o luglio 2016, esso è automaticamente prorogato fino al 1o luglio 2017.

2.   Se il direttore di CEPOL, nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI, non intende o non può agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento, designa un direttore esecutivo ad interim che esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.

3.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi relativi al personale assunto ai sensi della decisione 2005/681/GAI. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 39

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 25 della decisione 2005/681/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite nella medesima decisione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Sostituzione e abrogazione

1.   La decisione 2005/681/GAI, come modificata dal regolamento (UE) n. 543/2014, è sostituita con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 1o luglio 2016.

La decisione 2005/681/GAI è pertanto abrogata.

2.   Con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti agli atti di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 41

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di amministrazione

Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della decisione 2005/681/GAI rimangono in vigore dopo il 1o luglio 2016, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 42

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Tuttavia, gli articoli 37, 38 e 39 si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.

(2)  Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 543/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziaria applicabile al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013 che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(8)  Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(14)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


Rettifiche

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/21


Rettifica del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 29 maggio 2015 )

Pagina 15, articolo 7, punto 1):

anziché:

«1)

all'articolo 1, …»

leggi:

«1)

nel titolo, all'articolo 1, …»


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/21


Rettifica del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77 del 15 marzo 2014 )

Pagina 103, articolo 9, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

(…) nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipano;»

leggi:

«b)

(…) nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipa;».