ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2241 della Commissione, del 1o dicembre 2015, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

17

 

*

Regolamento (UE) 2015/2242 della Commissione, del 1o dicembre 2015, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

19

 

*

Regolamento (UE) 2015/2243 della Commissione, del 1o dicembre 2015, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2244 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2245 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante duecentotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2247 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2248 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

36

 

*

Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 della Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8346]

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2251 della Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8348]

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


DECISIONE (UE) 2015/2240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.

(2)

Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo «Un'agenda digitale europea», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, la Commissione ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale al fine di sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.

(3)

Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei», la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).

(4)

L'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche e offre grandi potenzialità al fine di evitare le barriere elettroniche transfrontaliere e garantire la creazione di nuovi servizi pubblici comuni o il consolidamento di quelli in fase di sviluppo. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche descritte nei considerando sottostanti dipende, in modo particolare, dall'interoperabilità.

(5)

Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e a livello transfrontaliero tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro Stato membro di stabilimento.

(6)

Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso in tutta l'Unione ai dati sulle imprese da parte di imprese e cittadini, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale nell'Unione.

(7)

Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.

(8)

Nel settore della giustizia e degli affari interni, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema di informazione visti (7), del sistema d'informazione Schengen II (8), del sistema europeo di dattiloscopia (9) e del portale europeo della giustizia elettronica (10). Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati. Una collaborazione tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il programma istituito dalla presente decisione potrebbe generare sinergie utili per il conseguimento dei rispettivi obiettivi.

(9)

L'interoperabilità nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee facilita il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione.

(10)

L'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per le dogane, la fiscalità e i dazi, grazie all'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013. Tali programmi sono attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Il patrimonio generato dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 è disponibile per essere condiviso e riutilizzato in altri ambiti di intervento. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione sono stati invitati, nelle conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2014 sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'Unione, a elaborare una strategia di sistemi informatici oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane.

(11)

Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica transfrontaliera.

(12)

Nel settore dei fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.

(13)

Nell'ambito dell'informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

(14)

Per quanto riguarda l'identificazione elettronica, il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) istituisce un quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica.

(15)

Nel settore della normazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.

(16)

Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che istituisce Orizzonte 2020, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un ampio novero di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.

(17)

Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18), 2014/25/UE (19), e del Parlamento europeo e del Consiglio prescrivono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti TIC comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) stabilisce lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

(18)

È pertanto importante che la politica in materia di interoperabilità e i suoi possibili usi siano coordinati a livello di Unione in modo quanto più possibile efficace e rispondente alle esigenze dei consumatori finali. Per eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, è opportuno promuovere una nozione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio globale alle soluzioni di interoperabilità.

(19)

L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), in materia di infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una serie di priorità operative del Meccanismo per collegare l'Europa, siano l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali, nonché il loro coordinamento a livello di Unione. Il regolamento (UE) n. 283/2014 prevede, in particolare, i cosiddetti «elementi», quali l'identificazione elettronica, l'emissione elettronica di documenti e la traduzione automatica, allo scopo di facilitare l'interoperabilità transfrontaliera.

(20)

A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. Il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. L'impegno degli Stati membri è essenziale per garantire la rapida messa in atto di una società elettronica interoperabile nell'Unione e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l'utilizzo delle procedure online. Inoltre, per dar vita a un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti nelle pubbliche amministrazioni europee, con il sostegno degli Stati membri. Servizi pubblici online efficienti sono fondamentali per promuovere la fiducia delle imprese e dei cittadini nei servizi digitali.

(21)

Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a imprese e cittadini. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato. Essi dovrebbero garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi e migliorando l'efficienza, e dovrebbero promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.

(22)

Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, tutte le iniziative dovrebbero, se del caso, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e sulla promozione delle migliori prassi, dell'adattabilità e della neutralità tecnologica, applicando sempre i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. In tale contesto, è opportuno promuovere il rispetto del QEI e di norme e specifiche aperte.

(23)

Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche a livello dell'Unione, ad esempio: i) il programma per lo scambio di dati tra amministrazioni (1999-2004) («programma IDA»), istituito dalle decisioni n. 1719/1999/CE (23) e n. 1720/1999/CE (24) del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) il programma relativo all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (2005-2009) («programma IDABC»), istituito dalla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e iii) il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (2010-2015) («programma ISA»), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita nel corso di tali programmi.

(24)

Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee. Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.

(25)

La decisione n. 922/2009/CE cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015. È pertanto necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA2») al fine di sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità per eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità ed evitare le barriere elettroniche nell'Unione; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

(26)

Accanto alle pubbliche amministrazioni europee, anche le imprese e i cittadini sono utenti finali delle soluzioni di interoperabilità, in quanto si avvalgono di servizi pubblici elettronici forniti dalle pubbliche amministrazioni. Il principio della centralità dell'utente si applica, in particolare, agli utenti finali delle soluzioni di interoperabilità. Nelle imprese dovrebbero rientrare, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, considerato il prezioso contributo che queste apportano all'economia dell'Unione.

(27)

Le soluzioni e i quadri comuni introdotti o resi operativi nell'ambito del programma ISA2 dovrebbero, per quanto possibile, creare un panorama di interoperabilità che agevoli l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantisca, agevoli e promuova l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.

(28)

Dovrebbe essere possibile realizzare azioni nell'ambito del programma ISA2 utilizzando un metodo «iterativo».

(29)

Dato il crescente numero di servizi pubblici che diventano «digitali per definizione», è importante garantire la massima efficienza della spesa pubblica nelle soluzioni TIC. Per facilitare tale efficienza è opportuno che la fornitura di tali servizi venga programmata in anticipo condividendo e riutilizzando, nei limiti del possibile, le diverse soluzioni al fine di massimizzare il valore della spesa pubblica. Il programma ISA2 dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(30)

L'interoperabilità e, di conseguenza, le soluzioni introdotte e rese operative nell'ambito del programma ISA2 sono essenziali per sfruttare appieno le potenzialità dell'e-government e dell'e-democracy, permettendo la realizzazione di «sportelli unici» e la prestazione di servizi pubblici trasparenti da punto a punto con oneri amministrativi e costi minori.

(31)

Cittadini e imprese, in quanto utenti finali, dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.

(32)

L'Unione dovrebbe rispettare, nelle sue attività, il principio dell'uguaglianza. I cittadini europei dovrebbero beneficiare di uguale attenzione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse alla lotta contro l'esclusione sociale. A tale proposito è auspicabile integrare l'accessibilità per tutti nell'elaborazione delle strategie relative all'interoperabilità dei servizi pubblici in tutta l'Unione, prendendo in considerazione i cittadini più svantaggiati e le zone meno popolate al fine di combattere il divario digitale e l'esclusione, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo. L'erogazione di servizi pubblici elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni europee richiede un approccio inclusivo (inclusione digitale) che preveda, ove necessario, la fornitura di assistenza tecnica e di formazioni nell'ottica di ridurre le disparità nell'uso delle soluzioni TIC e che includa una fornitura multicanale, ivi compreso il mantenimento delle modalità di accesso tradizionali, se del caso.

(33)

Le soluzioni di interoperabilità messe a punto nell'ambito del programma ISA2 dovrebbero essere elaborate nel rispetto del diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonché di usare apparecchiature terminali di loro scelta, a prescindere dall'ubicazione dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, origine o destinazione delle informazioni, dei contenuti, dell'applicazione o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet previsto dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(34)

Il programma ISA2 dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee. La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee e l'incremento della loro interoperabilità rappresentano un importante contributo in vista del completamento del mercato unico digitale, nell'ottica di consentire ai cittadini di beneficiare appieno di servizi elettronici interoperabili, dall'e-government alla sanità elettronica, dando la priorità all'eliminazione di ostacoli quali i servizi elettronici non connessi. L'assenza di interoperabilità compromette spesso la prestazione di servizi digitali da punto a punto e lo sviluppo di sportelli unici per le imprese e i cittadini.

(35)

L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA2 dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale normazione dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello di Unione, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.

(36)

Grazie all'interoperabilità, le pubbliche amministrazioni europee manterranno l'apertura e la flessibilità necessarie per evolvere e riuscire a integrare nuove sfide e nuovi ambiti. L'interoperabilità è un presupposto per evitare il lock-in tecnologico, consentire i progressi tecnici e promuovere l'innovazione. Attraverso l'elaborazione di soluzioni interoperabili e di quadri comuni, il programma ISA2 dovrebbe contribuire all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, in modo da evitare il rischio di lock-in e consentire un rafforzamento della concorrenza e dell'innovazione, stimolando così la competitività globale dell'Unione.

(37)

La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020 e del mercato unico digitale. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. Tale aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione europea.

(38)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di «rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente». In questo contesto, è opportuno coordinare il programma ISA2 con altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee, specialmente per quanto riguarda il lavoro sull'interoperabilità, e cercare sinergie con esse.

(39)

L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che sia garantita una partecipazione quanto più ampia possibile al programma ISA2 e che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di imprese e cittadini, ove opportuno.

(40)

Le amministrazioni nazionali, regionali e locali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai fondi strutturali e di investimento europei, in particolare la parte relativa allo sviluppo di capacità istituzionale, incluse se del caso attività di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni europee. Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA2 dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello di Unione, come il QEI.

(41)

La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA2, che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17) dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio (28), sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(42)

È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA2 e l'adozione e la successiva attuazione in tali paesi delle soluzioni fornite da detto programma.

(43)

Il programma ISA2 dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi e iniziative dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 e il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 istituito dalla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2010. La Commissione dovrebbe coordinare tali azioni nell'ambito dell'attuazione del programma ISA2 e della pianificazione di iniziative future che possano incidere sull'interoperabilità. Ai fini della razionalizzazione, la programmazione delle riunioni del comitato ISA2 dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto del calendario delle riunioni relative ad altre iniziative e programmi pertinenti dell'Unione.

(44)

I principi e le disposizioni stabiliti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda la tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), dovrebbero applicarsi a tutte le soluzioni messe in opera nel quadro del programma ISA2 che comportano il trattamento di dati personali. Di conseguenza, tali soluzioni dovrebbero prevedere l'attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione. In particolare, per principio, i dati personali dovrebbero essere trattati solo se sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Nell'elaborazione e nell'introduzione di soluzioni di interoperabilità è opportuno prestare debita attenzione al loro impatto sulla protezione dei dati personali.

(45)

In sede di valutazione del programma ISA2, la Commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate abbiano un impatto positivo o negativo sulla modernizzazione del settore pubblico e sull'agevolazione delle esigenze di imprese e cittadini, ad esempio riducendo gli oneri e i costi amministrativi e potenziando l'interconnessione generale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

(46)

L'appalto di servizi esterni ai fini del programma ISA2, ove richiesto, è soggetto al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(47)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un programma di lavoro continuativo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(48)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al programma di lavoro continuativo («a staffetta») messo a punto, imperativi motivi di urgenza, come un rischio di interruzione dell'erogazione dei servizi, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(49)

Gli obiettivi della presente decisione sono sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dal momento che la funzione di coordinamento a livello di Unione sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA2»).

Il programma ISA2 si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;

b)

agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, nonché contribuire allo sviluppo di un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della pubblica amministrazione;

c)

individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione;

d)

agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

Il programma ISA2 tiene conto degli aspetti sociali, economici e di altro tipo dell'interoperabilità, come pure della situazione specifica delle PMI e delle microimprese, al fine di migliorare l'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

2.   Il programma ISA2 assicura una nozione comune di interoperabilità attraverso il QEI e la sua applicazione presso le amministrazioni degli Stati membri. La Commissione, attraverso il programma ISA2, controlla l'attuazione del QEI.

3.   Il programma ISA2 fa seguito alle attività del programma ISA e le rafforza, promuove ed espande.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«interoperabilità», la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;

2)

«quadro di interoperabilità», un approccio concordato all'interoperabilità per le organizzazioni che desiderano lavorare di concerto per l'erogazione comune di servizi pubblici che, all'interno del proprio ambito di applicazione, individua un insieme di elementi comuni specifici quali lessico, concetti, principi, politiche, orientamenti, raccomandazioni, norme, specifiche e prassi;

3)

«quadri comuni», architetture di riferimento, specifiche, concetti, principi, politiche, raccomandazioni, norme, metodologie, orientamenti e risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi, presi singolarmente o congiuntamente;

4)

«servizi comuni», la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato unico alle pubbliche amministrazioni europee, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;

5)

«strumenti generici», sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche;

6)

«soluzioni di interoperabilità», servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate nell'ambito del programma ISA2 o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;

7)

«azioni», progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;

8)

«progetto», una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;

9)

«azioni sospese», le azioni del programma ISA2 il cui finanziamento è sospeso per un certo periodo di tempo, ma il cui obiettivo è ancora valido, che restano soggette al monitoraggio e alla valutazione del programma ISA2;

10)

«misure di accompagnamento»:

a)

misure strategiche;

b)

misure di informazione, misure di comunicazione dei vantaggi del programma ISA2 e misure di sensibilizzazione rivolte alle pubbliche amministrazioni europee e, ove opportuno, alle imprese e ai cittadini;

c)

misure di sostegno alla gestione del programma ISA2;

d)

misure riguardanti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di migliori pratiche;

e)

misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti;

f)

misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità; e

g)

misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all'interoperabilità in altri ambiti di intervento dell'Unione;

11)

«strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni», strumenti, quadri, orientamenti e specifiche di interoperabilità che sostengono le pubbliche amministrazioni europee nella progettazione, attuazione e gestione delle soluzioni di interoperabilità;

12)

«pubbliche amministrazioni europee», le pubbliche amministrazioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale;

13)

«utenti finali», le pubbliche amministrazioni europee, le imprese, incluse le PMI e le microimprese, e i cittadini;

14)

«fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità», le soluzioni di interoperabilità necessarie per consentire l'efficace ed efficiente prestazione di servizi pubblici tra le amministrazioni;

15)

«architettura di riferimento dell'interoperabilità europea» o «EIRA», una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità nell'Unione;

16)

«cartografia dell'interoperabilità europea» o «EIC», un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell'EIRA.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA2 sostiene e promuove:

a)

la valutazione, il perfezionamento, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali esistenti e di quadri comuni;

b)

lo sviluppo, l'elaborazione, la messa a punto, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali nuove e di quadri comuni;

c)

la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;

d)

l'identificazione delle lacune normative a livello dell'Unione e nazionale che ostacolano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee;

e)

lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità, incluse metodologie che consentano di valutare i risparmi;

f)

la mappatura e l'analisi dell'intero panorama dell'interoperabilità nell'Unione attraverso l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA e dell'EIC quali strumenti per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;

g)

la gestione, l'aggiornamento, la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della SEI, del QEI e dell'EIRA;

h)

la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni e specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;

i)

la gestione e la divulgazione di una piattaforma che consenta l'accesso alle migliori pratiche e la collaborazione in riferimento alle stesse e che contribuisca alla sensibilizzazione e alla diffusione delle soluzioni disponibili, inclusi i quadri di sicurezza, e aiuti a evitare la duplicazione degli sforzi, incoraggiando il riutilizzo delle soluzioni e delle norme;

j)

la messa a punto di nuovi servizi e strumenti di interoperabilità e la manutenzione e gestione di quelli esistenti in via provvisoria;

k)

l'individuazione e la promozione di migliori prassi per elaborare orientamenti volti a coordinare le iniziative di interoperabilità nonché a incoraggiare e sostenere le comunità che lavorano sulle questioni pertinenti al settore dell'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra utenti finali.

Entro l'8 settembre 2016, la Commissione elabora una strategia di comunicazione volta a rafforzare l'informazione e a condurre un'opera di sensibilizzazione in merito al programma ISA2 e ai suoi vantaggi, destinata in particolare alle imprese, incluse le PMI e ai cittadini e basata sull'utilizzo di strumenti di semplice comprensione sul sito web del programma ISA2.

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA2 sono:

a)

basate sull'utilità e dettate da precise esigenze e dagli obiettivi del programma;

b)

conformi ai seguenti principi:

sussidiarietà e proporzionalità,

centralità dell'utente,

inclusione e accessibilità,

erogazione di servizi pubblici in modo da evitare il divario digitale,

sicurezza, rispetto della riservatezza e protezione dei dati,

multilinguismo,

semplificazione e modernizzazione amministrativa,

trasparenza,

conservazione delle informazioni,

apertura,

riutilizzabilità e prevenzione delle duplicazioni,

neutralità tecnologica, soluzioni per quanto possibile valide anche per il futuro e adattabilità,

efficacia ed efficienza;

c)

flessibili, estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento; e

d)

sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

Articolo 5

Azioni

1.   In cooperazione con gli Stati membri e conformemente all'articolo 8, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9.

2.   Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:

avviamento,

pianificazione,

secuzione,

chiusura e valutazione finale,

monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti.

3.   L'attuazione del programma ISA2 è sostenuta da misure di accompagnamento.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

Tutte le azioni da finanziare a titolo del programma ISA2 devono essere conformi a tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

a)

l'obiettivo del programma ISA2 di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

una o più attività del programma ISA2 di cui all'articolo 3;

c)

i principi generali del programma ISA2 di cui all'articolo 4;

d)

le condizioni di finanziamento di cui all'articolo 11.

Articolo 7

Definizione delle priorità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni che soddisfano i criteri di ammissibilità sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri:

a)

il contributo dell'azione all'interoperabilità, misurato in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;

b)

la portata dell'azione, misurata in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori interessati;

c)

la portata geografica dell'azione, misurata in base al numero di Stati membri e pubbliche amministrazioni europee coinvolte;

d)

l'urgenza dell'azione, misurata in base al suo elevato impatto potenziale, tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento;

e)

la riutilizzabilità dell'azione, misurata in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati;

f)

il riutilizzo, compiuto dall'azione, di quadri comuni ed elementi di soluzioni di interoperabilità esistenti;

g)

la correlazione dell'azione con altre iniziative dell'Unione, misurata in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale.

2.   I criteri per assegnare priorità di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.

Articolo 8

Norme di attuazione

1.   Nell'attuazione del programma ISA2 sono tenuti in debita considerazione la SEI e il QEI.

2.   Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.

3.   L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sullo scambio di opinioni, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione delle migliori pratiche, o si accompagna ad essi. A tal fine, la Commissione riunisce le parti interessate e organizza conferenze, seminari e altri incontri sulle questioni oggetto del programma ISA2.

4.   Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA2 si tiene nella debita considerazione, ove opportuno, l'EIRA.

5.   Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC, ove opportuno, e resi disponibili per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

6.   La Commissione incoraggia e consente agli Stati membri di unirsi a un'azione o a un progetto in qualsiasi momento.

7.   Per evitare duplicazioni, le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA2 fanno riferimento, ove opportuno, ai risultati ottenuti da iniziative pertinenti dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti.

8.   Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni sono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.

9.   Le soluzioni di interoperabilità introdotte o perfezionate nel quadro del programma ISA2 si basano sulla condivisione delle esperienze nonché sullo scambio e la promozione delle migliori prassi. Il programma ISA2 promuove attività volte alla costruzione di comunità intorno a quadri e soluzioni di interesse comune, con la partecipazione delle parti interessate, tra cui organizzazioni senza scopo di lucro e università.

Articolo 9

Programma di lavoro continuativo

1.   Entro l'8 giugno 2016, ai fini dell'attuazione delle azioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. La Commissione adotta atti di esecuzione a modifica del programma di lavoro continuativo almeno una volta all'anno.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, gestisce e valuta le azioni, ne promuove i risultati e, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, ne sospende o blocca il finanziamento.

2.   L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto, da parte delle stesse, degli articoli 6 e 7.

3.   Un progetto avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

Articolo 10

Disposizioni di bilancio

1.   I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.

2.   Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA2 possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Finanziamento delle azioni

1.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dalle pubbliche amministrazioni europee.

2.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione, la messa a punto e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma ISA2 può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di detti servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di tali servizi è finanziato con altri mezzi.

3.   Le soluzioni di interoperabilità che sono assunte dal programma ISA2 allo scopo di metterle a punto o di mantenerle in via provvisoria sono finanziate dal programma ISA2 fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.

4.   Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA2.

5.   Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato sulla base dei risultati del monitoraggio e del controllo a norma dell'articolo 5 e sulla base di una valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e l'efficacia ed efficienza dell'azione.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 13

Controllo e valutazione

1.   La Commissione controlla costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA2, ai fini di valutare se le sue azioni continuino a soddisfare le esigenze emerse. La Commissione esplora inoltre la possibilità di sinergie con programmi dell'Unione complementari.

2.   La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA2, alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sui risultati del programma ISA2.

La Commissione controlla regolarmente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

3.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma ISA2 entro il 30 settembre 2019 e a una valutazione finale entro il 31 dicembre 2021 e comunica i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro le stesse date. In tale contesto, la commissione competente o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai loro membri.

4.   Le valutazioni di cui al paragrafo 3 esaminano, tra l'altro, la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, l'utilità, compresa, se del caso, la soddisfazione dei cittadini e delle imprese, nonché la sostenibilità e la coerenza delle azioni del programma ISA2. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA2 abbia realizzato il suo obiettivo, ad esempio il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione alle esigenze espresse dalle pubbliche amministrazioni europee.

5.   Le valutazioni hanno ad oggetto le prestazioni del programma ISA2 rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'osservanza dei principi di cui all'articolo 4, lettera b). Il conseguimento degli obiettivi è misurato in particolare in base al numero di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma ISA2 sono definiti nel programma di lavoro continuativo.

6.   Le valutazioni prendono in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano le potenziali sovrapposizioni, esaminano la coerenza con i settori in cui sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione, in particolare con il Meccanismo per collegare l'Europa.

Le valutazioni hanno per oggetto la pertinenza delle azioni del programma ISA2 per le autorità locali e regionali al fine di migliorare l'interoperabilità nella pubblica amministrazione e l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici.

7.   Le valutazioni contengono, ove opportuno, informazioni in merito a:

a)

i vantaggi quantificabili e qualificabili che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti finali;

b)

l'impatto quantificabile e qualificabile delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

8.   Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono controllate in relazione alla posizione che occupano nel panorama europeo dell'interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1.   Il programma ISA2 è aperto alla partecipazione di altri paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.

2.   Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA2.

3.   Ove opportuno, il programma ISA2 promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 15

Iniziative esterne all'Unione

Fatte salve le altre politiche dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera nell'ambito del programma ISA2 possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello dell'Unione, della soluzione interoperabile.

Articolo 16

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali mediante soluzioni rese operative nell'ambito del programma ISA2 rispetta i principi e le disposizioni di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ISA2 per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   La dotazione finanziaria per il programma ISA2 può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 13 si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

(2)  GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 novembre 2015.

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(5)  Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(8)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(9)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(12)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(13)  Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(15)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(17)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(19)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(20)  Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(22)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(23)  Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

(24)  Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

(25)  Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62).

(26)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(28)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(29)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(30)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(31)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/17


REGOLAMENTO (UE) 2015/2241 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2015

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

59/TQ104

Stato membro

Portogallo

Stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

11.10.2015


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/19


REGOLAMENTO (UE) 2015/2242 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2015

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

61/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

GFB/567-

Specie

Musdea bianca (Phycis blennoides)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data di chiusura

14.10.2015


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/21


REGOLAMENTO (UE) 2015/2243 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2015

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

62/TQ104

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/67AKXD

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

Data di chiusura

17.10.2015


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o novembre 2015.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Volumi limite (in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre 2015 al 31 maggio 2016

451 045

78.0020

Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016

29 768

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016

16 093

78.0075

Dal 1o novembre 2015 al 30 aprile 2016

13 271

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre 2015 al 30 giugno 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre 2015 al 31 maggio 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016

302 950

293 087

78.0160

Dal 1o gennaio 2016 al 31 maggio 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Uva da tavola

Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015

68 450

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio 2016 al 31 agosto 2016

667 666

78.0180

Dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016

170 513

78.0235

Dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016

5 422

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016

29 831

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

4 701

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

17 825»


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2245 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante duecentotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 14 ottobre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 26 ottobre, il 12 novembre e il 25 novembre 2015 il CSNU ha deciso di cancellare un totale di quattro voci dall'elenco. Il 30 novembre 2015 il CSNU ha inoltre approvato l'aggiunta di una voce al suddetto elenco. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data di nascita: 2.2.1988. Luogo di nascita: Karliova, Turchia. Indirizzo: carcere di Werl, Germania (da maggio 2015). Cittadinanza: tedesca. Passaporto n.: BPA C700RKL8R4 (numero di identificazione nazionale tedesco rilasciato il 18 febbraio 2010, scade il 17 febbraio 2016). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: castani, corporatura: robusta, peso: 92 kg, statura: 176 cm, voglia sulla parte destra della schiena; (b) nome della madre: Emine Erdogan; (c) nome del padre: Sait Erdogan.»

2)

la voce «Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Indirizzo: Indonesia (in carcere) Nazionalità: indonesiana»;

3)

le voci seguenti sono cancellate dall'elenco «Persone fisiche»:

a)

«Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far, (c) Mohamed El Islambouli). Indirizzo: (a) Pakistan, (b) Afghanistan. Data di nascita: 21.1.1957. Luogo di nascita: El-Minya, Qena, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Shawki al-Islambolly; (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.»;

b)

«Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizzo: Algeria. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lounes; (b) il nome della madre è Kadidja; (c) non ammissibile nello spazio Schengen; (d) estradato dalla Spagna in Algeria nell'agosto 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»;

c)

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizzo: Via Bardo, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Grecia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 13 aprile 2006; (b) il nome della madre è Fatima al-Tumi, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»;

d)

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Giamahiria araba libica. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 621570. Numero di identificazione nazionale: 200310/I. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2246 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

(2)

È necessario specificare il contenuto e il formato dell'estratto standard del registro che deve essere messo a disposizione di terzi su richiesta. L'estratto standard deve contenere le informazioni chiave relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il sistema dei numeri di registrazione da applicare al registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (il «registro») e stabilisce il contenuto e il formato degli estratti standard del registro che devono essere messi a disposizione di terzi su richiesta.

Articolo 2

Sistema dei numeri di registrazione

1.   Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

2.   Il numero di registrazione è costituito da due componenti:

a)

un identificativo europeo;

b)

un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni.

3.   Il formato del numero è riportato nell'allegato I.

Articolo 3

Estratti standard

1.   Gli estratti standard del registro forniscono le seguenti informazioni relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata:

a)

il tipo di entità: partito politico europeo o fondazione politica europea;

b)

il numero di registrazione assegnato dall'Autorità conformemente all'articolo 2;

c)

la denominazione completa, l'acronimo e il logo;

d)

lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;

e)

nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;

f)

l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;

g)

la data di registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;

h)

se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;

i)

la data di adozione dello statuto e di ogni eventuale modifica;

j)

per i partiti politici europei unicamente:

l'elenco dei partiti membri,

il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo,

il nome e il numero di registrazione della fondazione politica affiliata, se pertinente;

j)

per le fondazioni politiche europee unicamente:

l'elenco delle organizzazioni affiliate,

il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;

l)

il nome del presidente e delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.

2.   Il formato dell'estratto standard è riportato nell'allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO I

Formato del numero di registrazione

Per i partiti politici europei

 

EUPP x SM

oppure

 

EUPP x SM y

Per le fondazioni politiche europee

 

EUPF x SM

oppure

 

EUPF x SM y

dove «x» è un numero attribuito dall'Autorità nell'ordine cronologico di arrivo delle domande, «SM» è il codice di due lettere indicante lo Stato membro in cui si trova la sede (1) e «y» è il codice di registrazione nazionale, ove applicabile.


(1)  Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) codice (ISO 3166 alpha-2), fatta eccezione per la Grecia e il Regno Unito, per i quali si usano le sigle EL e UK.


ALLEGATO II

Formato degli estratti standard

Per i partiti politici europei

Estratto standard del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Rilasciato dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

(indirizzo postale dell'Autorità)

Informazioni estratte dal registro il (data)

N.

Descrizione

Informazioni contenute nel registro

(o menzione «non applicabile»)

1

Tipo di entità

Partito politico europeo

2

Numero di registrazione (1)

 

3

a)

Data di registrazione

 

b)

Data di cancellazione dal registro (2)

 

4

Denominazione completa

 

5

Acronimo

 

6

Logo

 

7

Stato membro in cui si trova la sede

 

8

Indirizzo della sede

 

9

Recapito postale se differente

 

10

Sito web

 

11

Indirizzo di posta elettronica

 

12

Data di adozione dello statuto

 

13

Date delle eventuali modifiche dello statuto

 

14

Elenco dei partiti membri

(denominazione completa e tipo di affiliazione)

 

15

Numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo

 

16

Nome del presidente

 

17

Nomi delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari (3)

 

18

Denominazione completa e numero di registrazione di qualsiasi fondazione politica europea affiliata

 

19

Se lo Stato membro in cui si trova la sede prevede una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web dell'Autorità di registrazione competente (3)

 

20

Se il partito politico europeo è stato creato a seguito di una conversione da un'entità nazionale:

denominazione completa (3),

status giuridico (3),

numero di registrazione nazionale (3),

della precedente entità

 

Per le fondazioni politiche europee

Estratto standard del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Rilasciato dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

(indirizzo postale dell'Autorità)

Informazioni estratte dal registro il (data)

N.

Descrizione

Informazioni contenute nel registro

(o menzione «non applicabile»)

1

Tipo di entità

Fondazione politica europea

2

Numero di registrazione (4)

 

3

a)

Data di registrazione

 

b)

Data di cancellazione dal registro (5)

 

4

Denominazione completa

 

5

Acronimo

 

6

Logo

 

7

Stato membro in cui si trova la sede

 

8

Indirizzo della sede

 

9

Recapito postale se differente

 

10

Sito web

 

11

Indirizzo di posta elettronica

 

12

Data di adozione dello statuto

 

13

Date delle eventuali modifiche dello statuto

 

14

Elenco delle organizzazioni affiliate (denominazione completa e tipo di affiliazione)

 

15

Nome del presidente

 

16

Nomi delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari (6)

 

17

Denominazione completa e numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate

 

18

Se lo Stato membro in cui si trova la sede prevede una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web dell'Autorità di registrazione competente (6)

 

19

Se la fondazione politica europea è stata creata a seguito di una conversione da un'entità nazionale:

denominazione completa (6),

status giuridico (6),

numero di registrazione nazionale (6),

della precedente entità

 


(1)  Il numero di registrazione è assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione; nel caso in cui sia applicato un sistema nazionale parallelo di numerazione delle registrazioni, il numero di registrazione nazionale costituisce l'elemento finale del presente numero di registrazione (tutto dopo il codice a due lettere del paese) e l'autorità competente pertinente è indicata al punto 19.

(2)  Se, al momento in cui il presente estratto viene predisposto, l'entità non ha più lo status di partito politico europeo a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'estratto fornisce le informazioni contenute nel registro alla data della cancellazione.

(3)  L'Autorità non è l'organismo competente a confermare la legittimità o la completezza di tale elemento; le informazioni fornite sono quelle attualmente conservate nel registro.

(4)  Il numero di registrazione è assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione; nel caso in cui sia applicato un sistema nazionale parallelo di numerazione delle registrazioni, il numero di registrazione nazionale costituisce l'elemento finale del presente numero di registrazione (tutto dopo il codice a due lettere del paese) e l'autorità competente pertinente è indicata al punto 18.

(5)  Se, al momento in cui il presente estratto viene predisposto, l'entità non ha più lo status di fondazione politica europea a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'estratto fornisce le informazioni contenute nel registro alla data della cancellazione.

(6)  L'Autorità non è l'organismo competente a confermare la legittimità o la completezza di tale elemento; le informazioni fornite sono quelle attualmente conservate nel registro.


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2247 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,2

MA

87,0

ZZ

68,6

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

150,4

ZZ

100,5

0709 93 10

AL

80,9

MA

75,0

TR

155,0

ZZ

103,6

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,1

ZZ

59,9

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

85,2

ZZ

85,2

0805 50 10

TR

106,5

ZZ

106,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

28,7

US

118,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

BA

86,0

CN

97,5

TR

142,3

ZZ

108,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/36


DECISIONE (UE) 2015/2248 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2015

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) consente l'attivazione dello strumento di flessibilità entro il limite del massimale annuo di 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

(2)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza), appare necessario attivare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 con un importo di 66,1 milioni di EUR per finanziare alcune misure nel settore della migrazione.

(3)

Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono pari a 52,9 milioni di EUR nel 2016 e a 13,2 milioni di EUR nel 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 66,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).

Tale importo è utilizzato per finanziare alcune misure volte a gestire la crisi dei rifugiati.

Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità saranno pari a 52,9 milioni di EUR nel 2016 e a 13,2 milioni di EUR nel 2017.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 28 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/38


DECISIONE (PESC) 2015/2249 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2015

che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1) relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).

(2)

Il 17 novembre 2014, con decisione 2014/800/PESC (2), il Consiglio ha deciso di avviare EUAM Ucraina il 1o dicembre 2014 e di modificare la decisione 2014/486/PESC al fine di assicurare a EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 30 novembre 2015.

(3)

La decisione 2014/486/PESC dovrebbe essere modificata in modo da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

(4)

La decisione 2014/486/PESC dovrebbe inoltre essere modificata per prorogare di un anno il mandato di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina tra il 1o dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 è pari a 14 400 000 EUR.»;

2)

all'articolo 19, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino a 30 novembre 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BRAZ


(1)  Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

(2)  Decisione 2014/800/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2014, relativa all'avvio della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) e che modifica la decisione 2014/486/PESC (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 24).


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2250 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8346]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare o modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell'articolo 4 del regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione il 70 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 510/2011 e si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

(4)

Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base.

(5)

La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(6)

Il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 64 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 23 costruttori hanno notificato errori.

(7)

Per i restanti 41 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(8)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

(9)

Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondente o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(10)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche dedotti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(11)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2011, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche.

(12)

A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.

(13)

Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

1)

Alke srl

via Vigonovese 123

35127 Padova

ITALIA

2)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

FRANCIA

3)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

FRANCIA

4)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France SAS

13 route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCIA

5)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCIA

6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

GERMANIA

7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

GERMANIA

8)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

ITALIA

9)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

10)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

11)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

12)

Dongfeng Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria srl

srl Via Pisana 11/a 50021

Barberino Val d'Elsa (Firenze)

ITALIA

13)

DR Motor Company SpA

SS 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

ITALIA

14)

Esagono Energia srl

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

ITALIA

15)

FCA Italy SpA Fiat Group Automobiles SpA

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

ITALIA

16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIO

20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

21)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

60502

Lähte Tartumaa

ESTONIA

23)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

GERMANIA

24)

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Gonow Europe srl

Via Ottaviano 42

00192 Roma

ITALIA

25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

REGNO UNITO

26)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

POLONIA

27)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

REGNO UNITO

28)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

REGNO UNITO

29)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

30)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

31)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

32)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

33)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIO

34)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Torino

ITALIA

35)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

REGNO UNITO

36)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

GERMANIA

37)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

GERMANIA

38)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

GERMANIA

39)

LADA France SAS

13 Route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCIA

40)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

GERMANIA

41)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

ITALIA

42)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

GERMANIA

43)

M.F.T.B.C.

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

44)

Mia Electric SAS

45 rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

FRANCIA

45)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

46)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

47)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

48)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles

BELGIO

49)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

GERMANIA

50)

Piaggio & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

ITALIA

51)

Renault SAS

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

52)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

FRANCIA

53)

Ssangyong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

GERMANIA

54)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

GERMANIA

55)

Tata Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

Università di Warwick

Coventry CV4 7AL

REGNO UNITO

56)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Bruxelles

BELGIO

57)

Toyota Caetano Portugal SA

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

PORTOGALLO

58)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

SVEZIA

59)

Raggruppamento per Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

GERMANIA

60)

Raggruppamento per FCA Italy SpA

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

ITALIA

61)

Raggruppamento per Ford Werke GmbH

Neihl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

62)

Raggruppamento per General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

GERMANIA

63)

Raggruppamento per Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

GERMANIA

64)

Raggruppamento per Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

65)

Raggruppamento Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

FRANCIA

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

P7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GmbH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

P2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG-TECHNIK GmbH

P3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

P1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

P3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD-WERKE GmbH

P3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION

P1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

P4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

D

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO. Ltd

DMD

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SpA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

P7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

P1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

P4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SpA

D

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

P7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

DAIMLER

P1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD-WERKE GmbH

P3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

P4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

P5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

RAGGRUPPAMENTO RENAULT

P7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, la denominazione registrata presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2014.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (70 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido per la massa e per le emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, le emissioni specifiche medie di CO2 sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore

=

valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.


4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2251 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8348]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viso il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al secondo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione l'80 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

(4)

La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(5)

Il 15 aprile 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 93 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Due costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

(6)

Per i restanti 51 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche. Per un fabbricante tutti i veicoli indicati nell'insieme di dati provvisorio non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.

(7)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

(8)

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(9)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come l'obiettivo per le emissioni medie dedotto dalle emissioni medie specifiche) calcolato includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(10)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre considerare che un costruttore supera i suoi obiettivi per le emissioni specifiche per il 2014.

(11)

A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini SpA, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., and Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.

(12)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 443/2009, relativi a ciascun costruttore di autovetture e a ciascun raggruppamento di costruttori in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:

1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Germania

2)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Regno Unito

3)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Francia

4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Francia

5)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Francia

6)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

7)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Italia

8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

10)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

Paesi Bassi

11)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Regno Unito

12)

Chevrolet Italia SpA.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

13)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

14)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

15)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

16)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgio

17)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

18)

Dongfeng Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria S.r.l.

Via Pisana, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze)

Italia

19)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

Paesi Bassi

(20)

DR Motor Company SpA.

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia

Italia

21)

Ferrari SpA.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

22)

FCA Italy SpA (Fiat Group Automobiles SpA)

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

23)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Germania

24)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

25)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

26)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

27)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

28)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Germania

29)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Regno Unito

30)

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort-Cuisiat

Francia

31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

33)

Honda Turkiye A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Regno Unito

35)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

37)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

39)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

B-2630 Aartselaar

Belgio

40)

IVECO SpA.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

41)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

42)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Paesi Bassi

43)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

44)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

45)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Austria

46)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

47)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Francia

48)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Regno Unito

49)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

50)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italia

51)

Maruti Suzuki India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

52)

Maserati SpA.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

53)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Germania

54)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Regno Unito

55)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Germania

56)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Regno Unito

57)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Francia

58)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Italia

59)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

60)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

61)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

62)

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Regno Unito

63)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Svezia

64)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgio

65)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

66)

Pagani Automobili SpA.

Via dell'Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italia

67)

PERODUA Manufacturing

Rappresentato nell'Unione da:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Regno Unito

68)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint-Christol-les-Alès

Francia

69)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Rappresentato nell'Unione da:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Regno Unito

70)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstrasse 5

80802 Monaco di Baviera

Germania

71)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

72)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

73)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

74)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francia

75)

Ssangyong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

Germania

76)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

77)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

78)

Tata Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Regno Unito

79)

Tazzari GL SpA.

via Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Italia

80)

Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Paesi Bassi

81)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgio

82)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Svezia

83)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Germania

84)

Raggruppamento per BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

85)

Raggruppamento per Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stoccarda

Germania

86)

Raggruppamento per FCA Italy SpA.

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

87)

Raggruppamento per Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Colonia

Germania

88)

Raggruppamento per General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

89)

Raggruppamento per Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Regno Unito

90)

Raggruppamento per Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

91)

Raggruppamento per Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

92)

Raggruppamento per Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

93)

Raggruppamento Renault

1, avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francia

94)

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Germania

95)

Raggruppamento per Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni medie di CO2 (80 % corrette

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

DMD

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

P8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GmbH

P1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SpA

P5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG-TECHNIK GmbH

P4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

P2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SpA

D

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD-WERKE GmbH

P4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

P5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

P6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

P6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

DMD

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SpA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

P13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

P8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

DMD

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SpA

P3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES-AMG GmbH

P2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

D

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO-VETT SpA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

P5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SpA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

DMD

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

DMD

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

P8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

DMD

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

DMD

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SpA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GmbH

DMD

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (80 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

P2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD-WERKE GmbH

P4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

P5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

P7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

RAGGRUPPAMENTO RENAULT

P8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

RAGGRUPPAMENTO SUZUKI

P9/ND

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10/ND

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

P11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

P13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2014;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2014;

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (80 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base dell'80 % dei veicoli che emettono le emissioni più basse in conformità dell'articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore

=

valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.