ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
3 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2226 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

3

 

*

Decisione (Euratom) 2015/2227 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

9

 

*

Decisione (Euratom) 2015/2228 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

11

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) 2015/2230 della Commissione, del 30 novembre 2015, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola

17

 

*

Regolamento (UE) 2015/2231 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38 ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2232 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 in tutte le regioni vinicole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2234 della Commissione, del 2 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2235 della Commissione, del 2 dicembre 2015, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

33

 

*

Decisione (UE) 2015/2237 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni

35

 

*

Decisione (UE) 2015/2238 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente neerlandese del Comitato delle regioni

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia [notificata con il numero C(2015) 8755]  ( 1 )

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate ( GU L 325 dell'11.12.2009 )

42

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione ( GU L 122 del 3.5.2013 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


DECISIONE (UE) 2015/2226 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione del Regno di Tonga dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione del Regno di Tonga è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Tonga per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 29 maggio 2015 da parte del Regno di Tonga e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione.

(5)

È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

IL REGNO DI TONGA, in seguito denominato «Tonga»,

in seguito congiuntamente denominati «parti contraenti»,

DESIDEROSI di rafforzare i vincoli di amicizia che li uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Tonga, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSI di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Tonga per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Tonga che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino di Tonga»: chiunque possieda la cittadinanza di Tonga;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Tonga senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Tonga titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Tonga possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Tonga o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Tonga può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Tonga si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Tonga.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Tonga per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Tonga possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Tonga possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Tonga e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Tonga. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Tonga

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Tonga, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Tonga può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog studenoga dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de novembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci noiembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho novembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Кралство Тонга

Por el Reino de Tonga

Za Království Tonga

For Kongeriget Tonga

Für das Königreich Tonga

Tonga Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Τόνγκα

For the Kingdom of Tonga

Pour le Royaume des Tonga

Za Kraljevinu Tongu

Per il Regno di Tonga

Tongas Karalistes vārdā –

Tongos Karalystės vardu

A Tongai Királyság részéről

Għar-Renju ta' Tonga

Voor het Koninkrijk Tonga

W imieniu Królestwa Tonga

Pelo Reino de Tonga

Pentru Regatul Tonga

Za Tongské kráľovstvo

Za Kraljevino Tongo

Tongan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Tonga

Image 2


(1)   GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


Dichiarazione comune relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Tonga, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


Dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


Dichiarazione comune sull'interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni di cui all'articolo 4 dell'accordo

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


Dichiarazione comune sulle informazioni da fornire ai cittadini riguardanti l'accordo di esenzione dal visto

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Tonga, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/9


DECISIONE (Euratom) 2015/2227 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 23 settembre 2013, la Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («modifiche dei protocolli 1 e 2»).

(2)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

Il testo delle modifiche dei protocolli 1 e 2 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


ALLEGATO

I.   

Il paragrafo I del protocollo 1 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («accordo sulle salvaguardie») è sostituito dal seguente:

«I.

A)

Fintantoché

1)

i territori britannici di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall'articolo 35 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia relativo all'applicazione dei controlli di sicurezza nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l'accordo”); o

2)

non sia stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori britannici di cui al protocollo I;

l'attuazione delle disposizioni della parte II dell'accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B)

Le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 32, lettere a) e b), dell'accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare di cui all'articolo 32, lettera c).

C)

Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall'articolo 37 dell'accordo, la Comunità:

1)

comunica all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori britannici di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2)

comunica all'Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'infrastruttura nei territori britannici di cui al protocollo I;

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo.»

II.   

Il paragrafo I del protocollo 2 all'accordo di salvaguardia è sostituito dal seguente:

«I.

Nel momento in cui la Comunità comunica all'Agenzia, in conformità con la sezione 1, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori britannici di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione 1, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori britannici di cui al protocollo I, conformemente alla sezione 1, lettera A), punto 2, del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, il Regno Unito, la Comunità e l'Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell'accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi inutile duplicazione delle attività di salvaguardia. Queste procedure si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi di salvaguardia tra gli Stati membri della Comunità, la Comunità e l'Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità e dall'Agenzia.»

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/11


DECISIONE (Euratom) 2015/2228 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 22 aprile 2013, la Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («modifiche dei protocolli 1 e 2»).

(2)

È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

Il testo delle modifiche dei protocolli 1 e 2 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


ALLEGATO

I.   

Il paragrafo I del protocollo 1 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi («accordo sulle salvaguardie») è sostituito dal seguente:

«I.

A)

Fintantoché:

1)

i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall'articolo 35 dell'accordo tra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l'accordo”), o

2)

non sarà presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I;

l'attuazione delle disposizioni della parte II dell'accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B)

Le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 32, lettere a) e b), dell'accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare di cui all'articolo 32, lettera c).

C)

Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall'articolo 37 dell'accordo, la Comunità:

1)

comunica all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2)

comunica all'Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'infrastruttura nei territori francesi di cui al protocollo I,

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, la Francia, la Comunità e l'Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo.»

II.   

Il paragrafo I del protocollo 2 dell'accordo sulle salvaguardie è sostituito dal seguente:

«I.

Nel momento in cui la Comunità comunica all'Agenzia, in conformità con la sezione I, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione I, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un'installazione, quale definita nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I, conformemente alla sezione I, lettera A), punto 2) del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, la Francia, la Comunità e l'Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell'accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi duplicazione delle attività di salvaguardia. Queste modalità si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi sulle salvaguardie tra gli Stati membri della Comunità, la Comunità e l'Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità e dall'Agenzia.»

REGOLAMENTI

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2229 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

L'approvazione della sostanza fenbutatin ossido è stata ritirata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Le sostanze quali i composti di piombo, di dibutilstagno e di diottilstagno, il triclorobenzene, il pentacloroetano, l'1,1,2,2-tetracloroetano, l'1,1,1,2-tetracloroetano, l'1,1,2-tricloroetano e l'1,1-dicloroetene, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soggette a rigorose restrizioni in quanto sostanze chimiche industriali ad uso pubblico e devono pertanto essere iscritte alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato modificato nel 2012 dalla Commissione al fine di attuare la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l'endosulfan nella parte 1 dell'allegato A della convenzione stessa, iscrivendo questa sostanza nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, la sostanza è stata inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 e va depennata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere; pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Di conseguenza, queste sostanze chimiche devono essere aggiunte all'elenco di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

Il codice della nomenclatura combinata (codice NC) è importante per determinare le misure di controllo che si applicano ai beni scambiati. Per agevolare la gestione dei codici NC e l'identificazione delle corrette misure di controllo che si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, i codici NC che coprono un numero superiore di sostanze chimiche rispetto a quelle elencate nell'allegato I devono essere preceduti da «ex».

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(9)

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

la voce «endosulfan» è soppressa;

b)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Sottocate-goria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«1,1-dicloroetilene

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetracloroetano

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetracloroetano

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Composti di dibutilstagno

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

e altri

211-670-0

201-039-8

213-928-8

e altri

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Composti di diottilstagno

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

e altri

222-583-2

212-791-1

240-253-6

e altri

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatin ossido

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Composti di piombo

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

e altri

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

e altri

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentacloroetano

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Triclorobenzene

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr»

 

c)

il termine «Codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

d)

è aggiunta la nota seguente:

«(***)

se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

viene aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica

CAS

Numero Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Fenbutatin ossido

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b)

il termine «codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

c)

è aggiunta la nota seguente:

«(***)

se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura (**)

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Pentabromodifeniletere commerciale, compresi

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industriale

tetrabromodifeniletere

40088-47-9

pentabromodifeniletere

32534-81-9

Ottabromodifeniletere commerciale, compresi

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industriale»

esabromodifeniletere

36483-60-0

eptabromodifeniletere

68928-80-3

b)

il termine «Codice HS Sostanza pura» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Sostanza pura (**)»;

c)

il termine «Codice HS Miscele contenenti la sostanza» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**)»;

d)

è aggiunta la nota seguente:

«(**)

se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/17


REGOLAMENTO (UE) 2015/2230 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

60/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

GFB/89-

Specie

Musdea bianca (Phycis blennoides)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

Data di chiusura

14.10.2015


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/19


REGOLAMENTO (UE) 2015/2231 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 Attività immateriali recanti il titolo Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili. A causa di pratiche divergenti, occorre chiarire se è opportuno utilizzare metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un'attività.

(3)

La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili

(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Il paragrafo 56 è stato modificato e sono stati aggiunti i paragrafi 62 A e 81I. I paragrafi 60-62 non sono stati modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura.

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

56.

I benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:

a)

c)

l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da una variazione nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio fornito dal bene. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un bene potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnica o commerciale del bene, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dal bene stesso.

Criterio di ammortamento

60.

Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano fruiti dall'entità.

61.

Il criterio di ammortamento applicato a un'attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

62.

Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il metodo scalare decrescente comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene. L'entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.

62 A

Un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene non è appropriato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene rispecchiano in genere altri fattori oltre al consumo dei benefici economici del bene. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un bene viene utilizzato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81I

Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo 56 e ha aggiunto il paragrafo 62 A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

Il paragrafo 92 è stato modificato. Al paragrafo 98, l'espressione «metodo per unità di prodotto» è stata modificata in «metodo per unità prodotte». Sono stati aggiunti i paragrafi 98 A- 98C e 130 J. Il paragrafo 97 non è stato modificato, ma è qui riportato per agevolare la lettura.

VITA UTILE

92.

Data l'esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, accade spesso che la loro vita utile sia breve. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un'attività immateriale potrebbero essere indice di un'aspettativa di obsolescenza tecnologica o commerciale dell'attività, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa.

Periodo e metodo di ammortamento

97.

Il valore ammortizzabile di un'attività immateriale con una vita utile definita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L'ammortamento deve iniziare quando l'attività è disponibile all'utilizzo, ossia quando è nella posizione e nella condizione necessarie per poter operare nella maniera prevista dalla direzione aziendale. L'ammortamento cessa alla data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità all'IFRS 5, o a quella in cui l'attività viene eliminata contabilmente, se precedente. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall'entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che il presente Principio o altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un'altra attività.

98.

Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un'attività sistematicamente lungo il corso della sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità prodotte. La scelta del metodo da utilizzare si basa sulla modalità attesa di consumo dei benefici economici futuri attesi generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella modalità attesa di consumo di tali benefici economici futuri.

98 A

Vi è una presunzione relativa che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale sia inadeguato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale rispecchiano in genere fattori che non sono direttamente connessi al consumo dei benefici economici generati dall'attività immateriale. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un bene viene utilizzato. Tale presunzione può essere superata solo in circostanze limitate:

a)

nei casi in cui l'attività immateriale è espressa come misura dei ricavi, come descritto nel paragrafo 98C; o

b)

quando si può dimostrare che i ricavi e il consumo dei benefici economici dell'attività immateriale sono fortemente correlati.

98B

Nella scelta di un metodo di ammortamento adeguato in conformità al paragrafo 98, l'entità potrebbe determinare il principale fattore limitante inerente all'attività immateriale. Ad esempio, il contratto che stabilisce i diritti dell'entità in ordine all'utilizzo di un'attività immateriale può specificare l'utilizzo dell'attività immateriale da parte dell'entità in un numero prestabilito di anni (cioè in termini di tempo), in numero di unità prodotte o in termini di importo fisso totale dei ricavi da generare. L'identificazione del principale fattore limitante potrebbe costituire il punto di partenza per definire il criterio di ammortamento adeguato, ma può essere applicato un altro criterio qualora rifletta più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici.

98C

Nel caso in cui il principale fattore limitante che riguarda un'attività immateriale sia il raggiungimento di una soglia di ricavi, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento. Per esempio, un'entità potrebbe acquisire una concessione per la ricerca e l'estrazione di oro da una miniera aurifera. La scadenza del contratto potrebbe basarsi su un importo fisso di ricavi totali da generare dall'estrazione (per esempio, un contratto può consentire l'estrazione di oro dalla miniera fino a quando i ricavi totali cumulati generati dalla vendita di oro raggiungono CU2 miliardi) e non su una misura temporale o sulla quantità di oro estratta. Con un altro esempio, il diritto di gestire una strada a pedaggio può basarsi su un importo fisso totale di ricavi generati dai pedaggi cumulativi riscossi (per esempio, un contratto potrebbe consentire la gestione della strada a pedaggio fino al momento in cui l'importo cumulativo dei pedaggi stradali generato dalla gestione raggiunge CU100 milioni). Nel caso in cui il contratto definisce i ricavi come principale fattore limitante per l'utilizzo dell'attività immateriale, i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento dell'attività immateriale, a condizione che il contratto precisi un importo fisso totale dei ricavi da generare sulla base del quale stabilire l'ammortamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

130 J

Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato i paragrafi 92 e 98 a ha aggiunto i paragrafi 98 A-98C. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2232 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 in tutte le regioni vinicole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2)

La Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2015 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli.

(3)

A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel corso del 2015, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali ci sarebbe normalmente una domanda di mercato.

(4)

È pertanto opportuno autorizzare un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve da vino raccolte nel 2015 in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in tutte le regioni viticole della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2015, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2015, non supera il limite di 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/86/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale l'haloxyfop-P è stato iscritto in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei suoi metaboliti nel suolo.

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Austria, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

(4)

L'Austria ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e il 15 ottobre 2013 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(5)

La Commissione ha consultato l'Autorità la quale, in data 28 novembre 2014, ha espresso il suo parere circa la valutazione del rischio dell'haloxyfop-P (5).

(6)

La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato che il metabolita DE-535 piridinone deve essere considerato rilevante sotto il profilo tossicologico e, di conseguenza, non dovrebbe essere presente in concentrazioni superiori al limite prescritto per le acque sotterranee di 0,1 μg/l.

(7)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'haloxyfop-P.

(8)

La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite nella loro totalità e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per le acque sotterranee, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

(9)

Si conferma che la sostanza attiva haloxyfop-P deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di evitare la presenza di tale metabolita nelle acque sotterranee in quantità superiori al predetto limite di cui al considerando 6 è comunque opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare fissando limiti quantitativi e di frequenza di applicazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P.

(12)

Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P entro il 23 giugno 2016.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina non oltre il 23 giugno 2017.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-P. (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva haloxyfop-P come antiparassitario. EFSA Journal 2014;12(12):3931, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 309, haloxyfop-P, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida, a dosi non superiori a 0,052 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione, e può essere autorizzata una sola applicazione ogni tre anni.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo DE-535 piridinone, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone;

alla sicurezza dei consumatori per quanto concerne la presenza nelle acque sotterranee del metabolita DE-535 piridinolo.»


3.12.2015   

IT

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L 317/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2234 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

53,3

MA

73,3

ZZ

63,3

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

152,1

ZZ

101,1

0709 93 10

AL

80,9

MA

72,5

TR

153,6

ZZ

102,3

0805 10 20

MA

77,5

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,6

ZZ

58,4

0805 20 10

MA

76,9

PE

78,3

ZZ

77,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

87,0

ZZ

87,0

0805 50 10

TR

103,6

ZZ

103,6

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,4

MK

28,7

US

119,9

ZA

155,9

ZZ

109,8

0808 30 90

BA

91,6

CN

97,5

TR

144,0

ZZ

111,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


3.12.2015   

IT

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L 317/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2235 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile.

(3)

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/987 della Commissione (3) specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingentale 2015/2016 è pari a 3 843 tonnellate.

(4)

Le domande presentate fra il 1o e il 10 novembre 2015 per il periodo residuo dell'anno contingentale in corso 2015/2016 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2015/2016 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 novembre 2015.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,175948.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/987 della Commissione, del 24 giugno 2015, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 51).


DECISIONI

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/33


DECISIONE (UE) 2015/2236 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio del 1998 («OMC») è stata adottata una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche («moratoria sul commercio elettronico») sotto forma di dichiarazione, secondo la quale i membri dell'OMC avrebbero continuato la loro pratica attuale di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Attualmente la moratoria si presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni.

(2)

La moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni è stata ripetutamente prorogata dalla conferenza ministeriale dell'OMC dopo la scadenza del periodo di cinque anni previsto per l'adozione della decisione sull'ambito e sulle modalità di tali reclami a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordoTRIPS»).

(3)

Nella conferenza ministeriale dell'OMC del dicembre 2013, dette moratorie sono state da ultimo prorogate fino al 2015. Esse dovrebbero entrambe essere ulteriormente prorogate da una prossima conferenza ministeriale dell'OMC o dovrebbero essere rese permanenti qualora fosse raggiunto un consenso al riguardo nelle discussioni in corso o in quelle future.

(4)

È nell'interesse dell'Unione sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico a tempo indeterminato. È altresì nell'interesse dell'Unione prorogare la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni fino a che la conferenza ministeriale approvi le raccomandazioni del Consiglio TRIPS per quanto riguarda l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche a tempo indeterminato e sostenere la proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni») fino a che la conferenza ministeriale adotti una decisione riguardante l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35


DECISIONE (UE) 2015/2237 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa alla nomina di un membro supplente danese del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Peter KOFOD POULSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

il sig. Erik SØNDERGAARD, Southern Denmark Regional Councillor.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)   GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)   GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.

(3)   GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/36


DECISIONE (UE) 2015/2238 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa alla nomina di un membro supplente neerlandese del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (4), la sig.ra Nienke HOMAN è stata nominata membro supplente fino al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Nienke HOMAN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

Mr H. (Henk) STAGHOUWER, Member of the Executive Council of the Province of Groningen.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)   GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)   GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.

(3)   GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.

(4)   GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10.


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2239 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia

[notificata con il numero C(2015) 8755]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, specificatamente H5N1 e H5N2, in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.

(6)

Le indagini di laboratorio in corso, comprendenti il sequenziamento per un'ulteriore caratterizzazione del virus responsabile del primo focolaio, indicano che le caratteristiche genetiche del ceppo virale ad alta patogenicità H5N1 sono diverse da quelle del virus ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 apparso per la prima volta in Europa nel 2005. Sembra piuttosto che il ceppo virale ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 rilevato in Francia recentemente sia una mutazione, in un virus ad alta patogenicità, di una forma meno patogena già rilevata nell'Unione. Non risulta pertanto necessario applicare le stesse misure di protezione supplementari stabilite nella decisione 2006/415/CE della Commissione (4), adottate specificatamente per il virus dell'influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità apparso per la prima volta in Europa nel 2005.

(7)

La Francia pertanto ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(8)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Francia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli allevamenti in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

(10)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Francia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(4)  Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).


ALLEGATO

Parte A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice postale

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

FR

Francia

 

Zona comprendente i seguenti comuni

 

 

 

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

13.12.2015

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

23.12.2015

24082

24152

24207

24587

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

24.12.2015

Parte B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice postale

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

FR

Francia

 

Zona comprendente i seguenti comuni

 

H5N1

 

24002

24010

24064

24098

24102

24108

24129

24135

24144

24170

24198

24200

24243

24266

24286

24319

24430

24553

Agonac

Annesse-et-Beaulieu

Brantome

Champcevinel

Chancelade

La Chapelle-Gonaguet

Condat-Sur Trincou

Cornille

Creyssac

Eyvirat

La Gonterie-Boulouneix

Grand-Brassac

Lisle

Mensignac

Montagrier

Paussac-Et-Saint-Vivien

Saint-Julien-De-Bourdeilles

Tocane-Saint-Apre

22.12.2015

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

14.12.-.12.2015

24133

24180

24218

24269

24304

24305

24428

24486

24489

24498

24519

24522

24551

La Coquille

Firbeix

Jumilhac-le-Grand

Mialet

Nantheuil

Nanthiat

Saint-Jory-de-Chalais

Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Priest-les-Fougères

Saint-Saud-Lacoussière

Sarlande

Sarrazac

Thiviers

1.1.2016

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

24.12.2015 — 1.1.2016

24086

24091

24150

24040

24063

24074

24081

24082

24300

24336

24341

24355

24366

24395

24432

24450

24470

24471

24510

46006

46098

24512

24520

24574

24577

46186

46194

46216

46257

Castelnaud-la-Chapelle

Cénac-et-Saint-Julien

Daglan

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Nabirat

Prats-de-Carlux

Proissans

La Roque-Gageac

Saint-André-d'Allas

Saint-Cybranet

Saint-Julien-de-Lampon

Saint-Martial-de-Nabirat

Sainte-Mondane

Sainte-Nathalène

Saint-Vincent-de-Cosse

Anglars-Nozac

Fajoles

Saint-Vincent-le-Paluel

Sarlat-la-Canéda

Veyrignac

Vézac

Masclat

Milhac

Payrignac

Saint-Cirq-Madelon

2.1.2016

24040

24063

24074

24081

24082

24152

24207

24587

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

25.12-.2.1.2016


Rettifiche

3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/42


Rettifica della decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 dell'11 dicembre 2009 )

 

anziché:

«Decisione 2009/934/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Eurogol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate»,

leggi:

«Decisione 2009/934/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate».


3.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/42


Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 3 maggio 2013 )

A pagina 28, articolo 88, paragrafo 2:

anziché:

«Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.»,

leggi:

«Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti una diminuzione dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro al conto delle soppressioni ESD.»