ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
2 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2223 della Commissione, del 1o dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2224 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il secondo periodo di riferimento (2015-2019)

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2225 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE per quanto riguarda i loro periodi di applicazione [notificata con il numero C(2015) 8335]  ( 1 )

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America ( GU L 284 del 30.10.2015 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea

L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea entrerà in vigore il 1o dicembre 2015, essendo stata espletata in data 6 ottobre 2015 la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 1 dell'accordo.


REGOLAMENTI

2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2222 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 57, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di calcolo del contributo dell'Unione da pagare per le spese dichiarate. È opportuno precisare che tale disposizione si applica ai pagamenti relativi ai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (4).

(2)

Pertanto è altresì opportuno precisare che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo del contributo dell'Unione dovrebbe basarsi sul tasso di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) indicato nel piano di finanziamento per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica e che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il calcolo dovrebbe basarsi sul tasso di partecipazione del FEASR indicato nel piano di finanziamento per ciascun asse prioritario.

(3)

A norma dell'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria possono derogare ai tassi massimi di cofinanziamento del FEASR di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. È quindi necessario indicare all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 le modalità di calcolo del contributo dell'Unione per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(4)

È inoltre opportuno precisare all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti intermedi sono limitati al contributo totale del FEASR assegnato a ciascun asse prioritario.

(5)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, in casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo. Anche se l'articolo 34, paragrafo 5, rimanda ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, è inoltre opportuno includere il paragrafo 5 nel rimando contenuto all'articolo 34, paragrafo 9, per chiarire che il paragrafo 9 si applica a tutti i periodi pertinenti di cui all'articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5.

(6)

L'articolo 34 e l'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 fissano rispettivamente i periodi per la verifica della conformità e le procedure di conciliazione. L'esperienza acquisita per quanto riguarda l'applicazione dei periodi suddetti ha dimostrato che nel calcolo dei medesimi è opportuno non tener conto del mese di agosto, che corrisponde generalmente al periodo delle vacanze estive.

(7)

È opportuno modificare il modello di tabella riportato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 al fine di correggere alcune inesattezze. In particolare, per i nuovi casi di irregolarità, l'obbligo di segnalare se il caso è incluso nel registro dei debitori non è più ritenuto necessario in quanto tutti i nuovi casi riportati nella tabella dell'allegato II dovrebbero già essere inseriti nel registro dei debitori in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:

a)

per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;

b)

per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;

Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento.

2.   Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambito del programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o per tale asse prioritario. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.»;

2)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3, 4 e 5.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11.   Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sospesi durante quel mese.»;

3)

all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono sospesi durante quel mese.»;

4)

l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Caude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:

Nuovi casi (1)

Vecchi casi (2)

 

 

x

x

Organismo pagatore

A

x

x

Fondo

B

x

x

Caso (vecchio/nuovo)

AA

x

 

Esercizio finanziario della spesa di origine

V1 (3)

x

 

Codici di bilancio della spesa di origine

V2 (4)

x

x

Esercizio finanziario n

C

x

x

Unità monetaria

D

x

x

Numero di identificazione del caso

E

x

x

Codice di identificazione OLAF, se previsto (5)

F

 

x

Caso incluso nel registro dei debitori?

G

x

x

Identificazione del beneficiario

H

x

x

Programma concluso? (solo per il FEASR)

I

x

 

Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

W

 

x

Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento

J

x

 

Data della richiesta di recupero

X

x

x

Soggetto a procedimento giudiziario?

K

 

x

Importo originario da recuperare

L

x

 

Importo originario da recuperare (capitale)

L1

x

 

Importo originario da recuperare (interessi)

L2

x

 

Importo (capitale) il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y1

x

 

Interessi il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1

Y2

 

x

Importo totale rettificato (intero periodo di recupero)

M

 

x

Importo totale recuperato (intero periodo di recupero)

N

 

x

Importo dichiarato irrecuperabile

O

x

 

Importo (capitale) dichiarato irrecuperabile

O1

x

 

Importo (interessi) dichiarato irrecuperabile

O2

x

x

Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità

P

x

x

Ragioni dell'irrecuperabilità

Q

 

x

Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n)

R

x

 

Importo rettificato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

R1

x

 

Importo rettificato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

R2

x

 

Interessi (nell'esercizio finanziario n)

Z

 

x

Importi recuperati (nell'esercizio finanziario n)

S

x

 

Importo recuperato (capitale) (nell'esercizio finanziario n)

S1

x

 

Importo recuperato (interessi) (nell'esercizio finanziario n)

S2

x

x

Importo il cui recupero è in corso

T

x

 

Importo (capitale) il cui recupero è in corso

T1

x

 

Interessi il cui recupero è in corso

T2

x

 

Importo soggetto alla norma 50/50 di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell'esercizio finanziario n

BB

x

x

Importo da accreditare al bilancio dell'UE

U


(1)  Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS)

(2)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all'esercizio finanziario 2014 incluso.

(3)  Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall'esercizio finanziario 2015.

(4)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(5)  Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario 2016.

“x” indica che la colonna è applicabile.»


2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2223 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

51,8

MA

71,4

ZZ

61,6

0707 00 05

AL

49,2

MA

93,5

TR

145,0

ZZ

95,9

0709 93 10

AL

80,9

MA

73,7

TR

151,5

ZZ

102,0

0805 20 10

CL

96,2

MA

81,7

PE

78,3

ZZ

85,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

80,2

ZZ

80,2

0805 50 10

TR

103,5

ZZ

103,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,9

MK

31,8

US

118,2

ZA

152,4

ZZ

109,5

0808 30 90

BA

86,5

CN

63,9

TR

144,5

ZZ

98,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2224 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il secondo periodo di riferimento (2015-2019)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (2), il gestore della rete istituisce un consiglio di gestione della rete al fine di adottare misure relative alla gestione delle funzioni della rete e di monitorare la loro efficacia. Ai sensi del suddetto regolamento i rappresentanti di alcune organizzazioni sono membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete; i membri con diritto di voto hanno supplenti e tali membri e i loro supplenti sono nominati sulla base delle proposte sottoposte dalle organizzazioni in questione. Inoltre, il consiglio di gestione è presieduto da un presidente, che è uno dei suoi membri.

(2)

Conformemente al regolamento interno del consiglio di gestione della rete, il presidente, i membri con e senza diritto di voto ed i rispettivi supplenti sono nominati per un periodo di riferimento del sistema di prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (4), il secondo periodo di riferimento decorre dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

(3)

Nel febbraio e nel marzo 2015 le organizzazioni interessate hanno presentato i nomi dei candidati proposti come loro rappresentanti al consiglio di gestione della rete.

(4)

I membri con e senza diritto di voto ed i rispettivi supplenti, nonché il presidente del consiglio di gestione della rete dovrebbero essere nominati, per il secondo periodo di riferimento, conformemente a tali proposte.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione della Commissione C (2012) 9613, che riguarda la nomina del presidente, dei membri con diritto di voto e dei rispettivi supplenti del consiglio di gestione della rete per il primo periodo di riferimento.

(6)

Considerando che il secondo periodo di riferimento ha avuto inizio il 1o gennaio 2015 e che le nomine di cui alla presente decisione dovrebbero coincidere con tale termine, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2015.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del consiglio di gestione della rete è il signor Simon HOCQUARD, Operations Director Strategy, NATS.

Articolo 2

I membri con e senza diritto di voto del consiglio di gestione della rete e i rispettivi supplenti sono le persone elencate nell'allegato.

Articolo 3

Le nomine di cui agli articoli 1 e 2 si riferiscono al periodo dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 4

La decisione C (2012) 9613 della Commissione è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1).


ALLEGATO

MEMBRI CON E SENZA DIRITTO DI VOTO E RISPETTIVI SUPPLENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA RETE

PRESIDENTE

Simon HOCQUARD

Operations Director Strategy

NATS

UTENTI DELLO SPAZIO AEREO

 

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

MEMBRI SUPPLENTI

IACA/ERA

Sylviane LUST (vicepresidente)

Director General

International Air Carrier Association (IACA)

Simon MCNAMARA

Director, Infrastructure and Environment

European Regions Airline Association (ERA)

ELFAA

John HANLON

Secretary General

European Low Fares Airline Association (ELFAA)

Francis RICHARDS

Director Airspace

European Low Fares Airline Association (ELFAA)

AEA/IATA

Peter CURRAN

Assistant Director ATM Charges

International Air Transport Association (IATA)

Jan ERIKSSON

Technical & Operations Expert

Association of European Airlines (AEA)

EBAA/IOPA/EAS

Vanessa RULLIER-FRANCAUD

Senior Manager, European Affairs

European Business Aviation Association (EBAA)

Martin ROBINSON

Senior Vice President, European Region

International Aircraft Owners and Pilots Association (IAOPA)

 

Marcel FELTEN

Vice-President

Europe Air Sports

FORNITORI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA PER BLOCCHI FUNZIONALI DI SPAZIO AEREO

 

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

MEMBRI SUPPLENTI

BALTICO

Maciej RODAK

Board Representative

Polish Air Navigation Services Agency (PANSA)

Sergej SMIRNOV

Director ATM

Lithuanian Air Navigation Services — Oro Navigacija

BLUEMED

Maurizio PAGGETTI

Direttore,

Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV)

Konstantinos LINTZERAKOS

Governor

Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA)

DANUBIO

Fanica CARNU

Deputy General Director

ROMATSA — Romanian Air Traffic Services Administration

Georgi PEEV

Director General

BULATSA — Bulgarian Air Traffic Services Authority

DK-SE

Claus SKJAERBAEK

Chief Operating Officer

NAVIAIR Denmark

Anders JERNBERG

Manager En-Route Production

LFV Sweden

FABCE

Jan KLAS

Director General

Air Navigation Services of the Czech Republic

Heinz SOMMERBAUER

Chief Executive Officer

AUSTRO CONTROL.at

FABEC

Robert SCHICKLING

COO

Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)

Maurice GEORGES

Director

Direction des Services de la Navigation aérienne (DSNA)

NEFAB

Heikki JAAKKOLA

Vice-President, International Affairs, ANS, FINAVIA

Üllar SALUMÄE

Head of ATS Department

Estonian ANS

SUD-OVEST

Mario NETO

Director Safety, Quality and Strategy

NAV Portugal EPE

Ignacio GONZÁLEZ SANCHEZ

Director

Spanish Air Navigation ENAIRE

REGNO UNITO-IRLANDA

Peter KEARNEY

Director ATM Operations & Strategy

Irish Aviation Authority (IAA)

Jonathan ASTILL

Director of International Affairs

NATS UK

OPERATORI AEROPORTUALI

 

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

MEMBRI SUPPLENTI

 

Luc LAVEYNE (Vicepresidente)

Senior Advisor

Airports Council International

ACI Europe

Robert HILLIARD

Director of Special Projects

Edinburgh Airport

 

Giovanni RUSSO

Head of Planning & Engineereing

Flughafen Zürich AG

Mark C. BURGESS

Manager Air Traffic Services

London Heathrow Airport

SETTORE MILITARE

 

MEMBRI CON DIRITTO DI VOTO

MEMBRI SUPPLENTI

 

Gen. Eric LABOURDETTE

Directeur de la Circulation aérienne militaire française

Colonel Ulrich GRIEWEL

Bundeswehr, Germania

 

Col. GS Ian LOGAN

Chief Military Aviation Regulation

Defence, Swiss Airforce

Col. Bas PELLEMANS

Director of the NL MIL Aviation Authority

Ministero della Difesa

EUROCONTROL

 

MEMBRO SENZA DIRITTO DI VOTO

MEMBRO SUPPLENTE

 

Frank BRENNER

Director General

Philippe MERLO

Director ATM

COMMISSIONE EUROPEA

 

MEMBRO SENZA DIRITTO DI VOTO

MEMBRO SUPPLENTE

 

Margus RAHUOJA

Direttore Aviazione e trasporti internazionali

DG MOVE

Maurizio CASTELLETTI

Capo unità Cielo unico europeo

DG MOVE

GESTORE DELLA RETE

 

MEMBRO SENZA DIRITTO DI VOTO

MEMBRO SUPPLENTE

 

Joe SULTANA

Director Network Manager

Directorate Network Manager

EUROCONTROL

Razvan BUCUROIU

Head of Network & Strategy Development

Directorate Network Manager

EUROCONTROL


2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2225 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE per quanto riguarda i loro periodi di applicazione

[notificata con il numero C(2015) 8335]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (6), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni 2005/734/CE (7), 2006/415/CE (8), 2007/25/CE (9) della Commissione e la decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione (10) sono state adottate a causa della presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione.

(2)

La decisione 2005/734/CE istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

(3)

La decisione 2006/415/CE stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in uno Stato membro, compresa l'istituzione di aree A e B, quando è sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia.

(4)

La decisione 2007/25/CE riguarda alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e i movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione.

(5)

La decisione di esecuzione 2013/657/UE ha stabilito che, qualora in Svizzera si rilevi l'influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione dell'Unione sono applicate solamente nelle aree di tale paese terzo per le quali l'autorità competente del paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alla decisione 2006/415/CE e alla decisione 2006/563/CE della Commissione (11).

(6)

Le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE si applicano fino al 31 dicembre 2015.

(7)

Dalla fine del 2014 si sono verificate in otto Stati membri infezioni da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, compreso H5N1, che hanno colpito il pollame e gli uccelli selvatici. A differenza di ampie parti dell'Asia e dell'Africa, dove l'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata sempre presente o è comparsa periodicamente, l'America settentrionale è stata interessata da una vasta epidemia senza precedenti. Le indagini epidemiologiche indicano chiaramente che il virus è introdotto negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e mediante trasmissione laterale della malattia tra allevamenti di pollame. L'Africa occidentale lotta inoltre attualmente contro un'enorme ripresa dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, dopo diversi anni di assenza di infezioni.

(8)

L'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata da un numero crescente di focolai e da una più ampia diffusione geografica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, e in particolare H5N1, negli allevamenti di pollame e negli uccelli selvatici, continua a presentare un rischio per la salute umana e degli animali nell'Unione.

(9)

È pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure di protezione in relazione ai futuri focolai di tale malattia negli allevamenti di pollame nell'Unione.

(10)

Data l'attuale situazione epidemiologica nei paesi terzi, è altrettanto importante mantenere le misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità tramite le importazioni di prodotti a base di pollame e l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione.

(11)

Il periodo di applicazione delle decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e della decisione di esecuzione 2013/657/UE dovrebbe quindi essere prorogato fino al 31 dicembre 2017.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

Articolo 2

All'articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

Articolo 3

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

Articolo 4

All'articolo 4 della decisione di esecuzione 2013/657/UE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(4)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(7)  Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105).

(8)  Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).

(9)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(10)  Decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 19).

(11)  Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).


Rettifiche

2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2015 )

A pagina 136, considerando 213:

anziché:

«Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,»

leggi:

«Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,»;

a pagina 138, articolo 1, paragrafo 8:

anziché:

«Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»;

leggi:

«Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 5, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»

a pagina 139, allegato II:

anziché:

«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento:

Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale.

La seguente dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che gli acciai detti 'magnetici' a grani orientati, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.”

Data e firma»

leggi:

«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all'articolo 1, paragrafo 6:

Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette il certificato del produttore.

La seguente dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che gli acciai detti 'magnetici' a grani orientati, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.”

Data e firma»