ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
28 novembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2194 del Consiglio, del 23 novembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

20

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2196 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Torta del Casar (DOP)]

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015, che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2199 della Commissione, del 27 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2200 del comitato politico e di sicurezza, del 13 novembre 2015, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/1/2015)

40

 

*

Decisione (PESC) 2015/2201 del comitato politico e di sicurezza, del 13 novembre 2015, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/5/2015)

41

 

*

Decisione (UE) 2015/2202 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2015, che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2015/37)

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( GU L 195 del 23.7.2015 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano a essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica. In molte zone dell'Unione i livelli di inquinamento dell'aria rimangono ancora al di sopra dei limiti fissati dall'Unione e gli standard di qualità dell'aria dell'Unione non rispettano nemmeno gli obiettivi individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(2)

Al fine di garantire un ambiente sano per tutti, il programma d'azione prevede che gli interventi a livello locale siano integrati da politiche adeguate sia a livello nazionale che dell'Unione. Esso prevede in particolare il rafforzamento dell'impegno per raggiungere la piena conformità alla normativa dell'Unione sulla qualità dell'aria e la definizione di obiettivi e azioni strategiche oltre il 2020.

(3)

Le valutazioni scientifiche indicano che la perdita in termini di durata di vita media dei cittadini dell'Unione imputabile all'inquinamento atmosferico è di otto mesi.

(4)

In generale, le emissioni di inquinanti originate dalla combustione di combustibile negli impianti medi non sono disciplinate a livello dell'Unione, sebbene contribuiscano in misura sempre maggiore all'inquinamento atmosferico, in particolare a causa di un più ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla politica climatica ed energetica.

(5)

La combustione di combustibile in determinate attrezzature e determinati impianti di combustione di piccole dimensioni è disciplinata dalle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Vi è l'urgente necessità di ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto normativo che permane. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.

(6)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 17 maggio 2013 sui riesami effettuati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 73 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e volta ad affrontare il problema delle emissioni provenienti da allevamenti intensivi e da impianti di combustione, la Commissione ha concluso che per la combustione di combustibili in impianti medi è stata dimostrata l'esistenza di un chiaro potenziale di abbattimento economicamente vantaggioso delle emissioni nell'atmosfera.

(7)

Gli impegni assunti dall'UE a livello internazionale in materia di inquinamento atmosferico, destinati a ridurre l'acidificazione, l'eutrofizzazione, l'ozono troposferico e le emissioni di particolato sono stati concordati nell'ambito del protocollo di Göteborg della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, modificato nel 2012 per rafforzare gli impegni assunti in precedenza per la riduzione dell'anidride solforosa, degli ossidi di azoto, dell'ammoniaca e dei composti organici volatili e per introdurre nuovi impegni relativi alla riduzione del particolato sottile (PM 2.5), da raggiungere a partire dal 2020.

(8)

Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 dicembre 2013, dal titolo «Programma Aria pulita per l'Europa», la Commissione esorta ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l'atmosfera originate da impianti di combustione medi e a completare, in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione. Il programma «Aria pulita» completa il programma di riduzione dell'inquinamento per il 2020 definito nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, dal titolo «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» e sviluppa obiettivi di riduzione dell'impatto per il periodo fino al 2030. Per conseguire tutti quegli obiettivi strategici è opportuno stabilire un programma di regolamentazione che comprenda misure per il controllo delle emissioni originate dagli impianti di combustione medi.

(9)

Gli impianti di combustione medi dovrebbero essere sviluppati e funzionare in modo tale da promuovere l'efficienza energetica. È opportuno tenere particolarmente conto di siffatte considerazioni, così come di quelle a carattere economico, delle possibilità tecniche e del ciclo di vita degli impianti di combustione medi esistenti in caso di interventi di ammodernamento di tali impianti o di decisioni su investimenti importanti.

(10)

Al fine di assicurare che il funzionamento di un impianto di combustione medio non comporti un deterioramento della qualità dell'aria, le misure adottate per limitare le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri non dovrebbero comportare l'aumento delle emissioni di altri inquinanti, quali il monossido di carbonio.

(11)

Gli impianti di combustione medi che sono già soggetti alle prescrizioni minime a livello di Unione, come gli impianti ai quali si applica una norma di aggregazione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, o gli impianti che inceneriscono o coinceneriscono rifiuti solidi o liquidi e sono pertanto disciplinati dal capo IV della direttiva in parola, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione medi siano esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

(13)

Poiché gli impianti di combustione medi alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas e le caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno sono soggetti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT) indicati nelle conclusioni sulle BAT già elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali impianti.

(14)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli impianti di combustione, inclusi gli insiemi formati da due o più nuovi impianti di combustione medi, aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. I singoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di un insieme di impianti di combustione. Allo scopo di evitare un vuoto normativo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi la cui potenza termica nominale totale è pari o superiore a 50 MW, fatto salvo il capo III della direttiva 2010/75/UE.

(15)

Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se autorizzato o registrato dall'autorità competente, sulla base delle informazioni presentate dal gestore.

(16)

Ai fini del controllo delle emissioni nell'aria originate da impianti di combustione medi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori limite di emissione e requisiti in materia di monitoraggio.

(17)

Non è opportuno che i valori limite di emissione fissati all'allegato II si applichino agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, in considerazione dei problemi tecnici e logistici associati all'ubicazione isolata di tali impianti. Gli Stati membri interessati dovrebbero fissare i valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

(18)

Per concedere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che i valori limite di emissione si applichino a tali impianti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.

(19)

Per tenere conto di talune circostanze particolari in cui l'applicazione dei valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici ambientali, è opportuno che gli Stati membri possano esonerare gli impianti di combustione medi utilizzati in caso di emergenza e attivi per limitati periodi di tempo dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

(20)

In considerazione dei limiti infrastrutturali cui devono far fronte gli impianti di combustione medi esistenti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati nonché della necessità di agevolare la loro interconnessione, è opportuno concedere ai predetti impianti maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

(21)

Alla luce dei benefici complessivi del teleriscaldamento in termini di contributo alla riduzione del consumo domestico di combustibili responsabili di elevati livelli di inquinamento atmosferico e in termini di migliore efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere maggior tempo agli impianti di combustione medi esistenti che forniscono una parte cospicua della loro produzione di calore utile a una rete pubblica di teleriscaldamento per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

(22)

In considerazione dei recenti investimenti in impianti a biomassa volti ad aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, e che hanno già portato a una riduzione delle emissione di inquinanti, e onde tenere conto dei relativi cicli d'investimento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli impianti in parola maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

(23)

Alla luce del ruolo essenziale delle stazioni di compressione di gas ai fini dell'affidabilità e della sicurezza del funzionamento delle reti nazionali di trasporto del gas nonché dei vincoli specifici relativi al loro ammodernamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli impianti di combustione medi che fanno funzionare tali stazioni maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione di ossidi di azoto stabiliti nella presente direttiva.

(24)

Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali misure possono risultare necessarie ad esempio nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria. In tali casi gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di applicare valori limite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella presente direttiva nel quadro dell'elaborazione di piani di qualità dell'aria a norma della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tali valutazioni dovrebbero tenere conto dell'esito di uno scambio di informazioni sulle migliori prestazioni in materia di riduzione delle emissioni realizzabili con le migliori tecnologie disponibili e quelle emergenti. La Commissione dovrebbe organizzare un simile scambio di opinioni con gli Stati membri, i settori interessati, ivi compresi i gestori e i fornitori di tecnologie, nonché le organizzazioni non governative, tra cui quelle che promuovono la tutela dell'ambiente.

(25)

È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il gestore di un impianto di combustione medio adotti le misure necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema per accertare la conformità degli impianti di combustione medi ai requisiti della presente direttiva.

(26)

Al fine di garantire l'efficace attuazione ed esecuzione della presente direttiva, le ispezioni dovrebbero, ove possibile, essere coordinate con quelle prescritte da altri atti legislativi dell'Unione, a seconda dei casi.

(27)

Le disposizioni della presente direttiva concernenti l'accesso alle informazioni relative alla sua attuazione dovrebbero applicarsi in modo tale da assicurare la piena efficacia della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(28)

Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi relativi alla fornitura di informazione, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati ed evitino una duplicazione, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte dell'autorità competente.

(29)

Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'attuazione della presente direttiva e di promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, sviluppi uno strumento elettronico di comunicazione disponibile anche per uso interno da parte degli Stati membri per fini nazionali di comunicazione e di gestione dei dati.

(30)

La Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare i valori limite di emissione fissati all'allegato II per i nuovi impianti di combustione, sulla base delle tecnologie più avanzate. In tale contesto, è opportuno che la Commissione valuti altresì la necessità di stabilire valori limite di emissione specifici per altri inquinanti, quali il monossido di carbonio, ed eventuali norme minime in materia di efficienza energetica.

(31)

Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, è auspicabile che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per adeguare le disposizioni in materia di valutazione della conformità di cui all'allegato III, parte 2, punto 2, sia delegato alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e semplificare e snellire gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla precisazione dei formati tecnici per la comunicazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della qualità ambientale e della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, la presente direttiva mira a garantire l'applicazione dell'articolo 37 della Carta relativo alla tutela dell'ambiente.

(35)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.

La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

2.   La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 4, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.

3.   La presente direttiva non si applica:

a)

agli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;

b)

agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

c)

agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), come combustibile;

d)

agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

e)

agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;

f)

agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti;

g)

a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;

h)

alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore;

i)

ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

j)

ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

k)

ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

l)

alla batteria di forni per il coke;

m)

ai cowpers degli altiforni;

n)

agli impianti di cremazione;

o)

agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;

p)

alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.

4.   La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«emissione», lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;

2)

«valore limite di emissione», la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo;

3)

«ossidi di azoto» (NOx), l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);

4)

«polveri», particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;

5)

«impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

6)

«impianto di combustione esistente», un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018;

7)

«nuovo impianto di combustione», un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;

8)

«motore», un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;

9)

«motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;

10)

«motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;

11)

«motore a doppia alimentazione», un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

12)

«turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;

13)

«piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

14)

«microsistema isolato», un microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE;

15)

«combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;

16)

«combustibile di raffineria», materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, incluso gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;

17)

«rifiuto», rifiuto definito tale all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

18)

«biomassa»:

a)

prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

b)

i seguenti rifiuti:

i)

rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

ii)

rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se è recuperata l'energia termica;

iii)

rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

iv)

rifiuti di sughero;

v)

rifiuti di legno a eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

19)

«gasolio»:

a)

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19; o

b)

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

20)

«gas naturale», metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti e altri costituenti;

21)

«olio combustibile pesante»:

a)

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39; o

b)

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui al punto 19, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;

22)

«ore operative», il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;

23)

«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto;

24)

«zona», parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE.

Articolo 4

Aggregazione

L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:

gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o

tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.

Articolo 5

Autorizzazioni e registrazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2024 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

3.   Gli Stati membri specificano la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I.

4.   L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla presentazione da parte del gestore delle informazioni di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa il gestore in merito a detta registrazione o all'avvio della procedura per la concessione dell'autorizzazione.

5.   L'autorità competente tiene un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese le informazioni elencate nell'allegato I e le informazioni ottenute a norma dell'articolo 9. Gli impianti di combustione medi esistenti sono inclusi nel registro a partire dalla data di registrazione o dalla data di autorizzazione conformemente alla presente direttiva. L'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche via Internet, le informazioni contenute nel registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE.

6.   Fatto salvo l'obbligo per gli impianti di combustione medi di essere in possesso di un'autorizzazione o di essere registrati, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

7.   Per gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione contemplata dal capo II della direttiva 2010/75/UE, le prescrizioni del presente articolo si ritengono rispettate conformandosi a tale direttiva.

8.   Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché questa contenga le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 6

Valori limite di emissione

1.   Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, laddove applicabili, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II della presente direttiva si applicano agli impianti di combustione medi.

I valori limite di emissione fissati nell'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera. Gli Stati membri interessati fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

A decorrere dal 1o gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW pari o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

3.   Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

Gli Stati membri possono estendere il limite di cui al primo comma a 1 000 ore operative nei seguenti casi di emergenza o di condizioni straordinarie:

per la produzione di elettricità di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica principale di un'isola,

per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente fredde.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm3.

4.   Gli impianti di combustione medi esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato rispettano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2030.

5.   Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, a condizione che almeno il 50 % della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1 100 mg/Nm3 per le emissioni di SO2 e a 150 mg/Nm3 per le polveri.

Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi alimentati principalmente a biomassa solida, situati in zone nelle quali, secondo valutazioni effettuate a norma della direttiva 2008/50/CE, è garantita la conformità ai valori limite di tale direttiva, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per le polveri fissati nell'allegato II della presente direttiva. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dall'autorità competente sono pari al massimo a 150 mg/Nm3 per le polveri.

L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

6.   Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, utilizzati per il funzionamento di stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per i NOx fissati nella tabella 3 della parte 1 dell'allegato II.

7.   Dal 20 dicembre 2018 le emissioni nell'aria di SO2, NOx e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.

8.   Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. Qualora tale esonerazione sia concessa si applica, agli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm3.

9.   Nelle zone, o parti di esse, che non rispettano i valori limite per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri valutano la necessità di applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione o in parti delle stesse, valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati nella presente direttiva, nel quadro dell'elaborazione di piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, a condizione che l'applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria.

10.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri, i settori interessati e le organizzazioni non governative sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui costi correlati.

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

11.   L'autorità competente può accordare una deroga per un periodo massimo di sei mesi all'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7 relativamente alla SO2 in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese, ogni deroga concessa a norma del primo comma.

12.   L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i dieci giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che è giustificata una proroga.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un mese in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

13.   Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante è calcolato:

a)

considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all'allegato II;

b)

determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

c)

addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

Articolo 7

Obblighi del gestore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il monitoraggio delle emissioni a norma, come minimo, dell'allegato III, parte 1.

2.   Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento.

3.   Il gestore registra ed elabora tutti i risultati del monitoraggio in modo tale da consentire la verifica dell'osservanza dei valori limite di emissione conformemente alle disposizioni dell'allegato III, parte 2.

4.   Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il gestore registra o conserva le informazioni che dimostrano il funzionamento effettivo e continuo di tale dispositivo.

5.   Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti:

a)

l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente e, se del caso, la sua versione aggiornata e le informazioni connesse;

b)

i risultati del monitoraggio e le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4;

c)

se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 8;

d)

un documento in cui sono registrati il tipo e il quantitativo di combustibili utilizzati nell'impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario;

e)

un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate, come indicato al paragrafo 7.

I dati e le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del primo comma sono conservati per un periodo di almeno sei anni.

6.   Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, senza indebito ritardo e su richiesta di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5. L'autorità competente può formulare una tale richiesta allo scopo di verificare l'osservanza dei requisiti della presente direttiva. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 5.

7.   In caso di non conformità ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, il gestore adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le misure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri stabiliscono norme per quanto riguarda il tipo, la frequenza e il formato delle informazioni relative ai casi di non conformità che i gestori devono fornire all'autorità competente.

8.   Il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della presente direttiva.

9.   Il gestore garantisce che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi siano della durata più breve possibile.

Articolo 8

Controlli di conformità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i valori per le emissioni monitorate a norma dell'allegato III non superino i valori limite di emissione fissati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

3.   In caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura necessaria per assicurare il tempestivo rispristino della conformità.

Se la non conformità comporta un significativo peggioramento della qualità dell'aria locale, il funzionamento dell'impianto di combustione medio è sospeso fino a che la conformità non viene ripristinata.

Articolo 9

Modifiche agli impianti di combustione medi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili.

L'autorità competente aggiorna di conseguenza l'autorizzazione o la registrazione, a seconda del caso.

Articolo 10

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o ottobre 2026 e il 1o ottobre 2031, una relazione con le informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

La prima relazione di cui al primo comma comprende una stima delle emissioni totali annue SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.

2.   Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 1o gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di CO e qualsiasi informazione disponibile sulla concentrazione delle emissioni di CO originate da impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.

3.   Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15.

4.   La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e dell'articolo 6, paragrafo 12.

5.   Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi 3 e 4, la Commissione è coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente.

Articolo 12

Riesame

1.   Entro il 1o gennaio 2020, la Commissione esamina i progressi compiuti in relazione all'efficienza energetica degli impianti di combustione medi e valuta i vantaggi della fissazione di norme minime di efficienza energetica in linea con le migliori tecniche disponibili.

2.   Entro il 1o gennaio 2023, la Commissione valuta la necessità di riesaminare le disposizioni relative agli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati, come pure la parte 2 dell'allegato II, sulla base delle tecnologie più avanzate.

Nell'ambito del riesame, la Commissione valuta inoltre se, per certi tipi o per la totalità degli impianti di combustione medi, occorra regolamentare le emissioni di CO.

Successivamente, si effettua un riesame ogni dieci anni. Tale riesame include una valutazione dell'opportunità di fissare valori limite di emissione più restrittivi, in particolare per i nuovi impianti di combustione medi.

3.   La Commissione presenta una relazione sui risultati dei riesami di cui ai paragrafi 1 e 2 al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di adeguare il punto 2 della parte 2 dell'allegato III al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 19 dicembre 2017, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2015.

(4)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(5)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(6)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(7)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(9)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(12)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(14)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(15)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI CHE IL GESTORE È TENUTO A FORNIRE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1.

Potenza termica nominale (in MW) dell'impianto di combustione medio.

2.

Tipo di impianto di combustione medio (motore diesel, turbina a gas, motore a doppia alimentazione, altro motore o altro impianto di combustione medio).

3.

Tipo e percentuale di combustibili utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all'allegato II.

4.

Data di messa in funzione dell'impianto di combustione medio oppure, nel caso in cui non si conosca la data esatta di messa in funzione, la prova del fatto che la messa in funzione è avvenuta prima del 20 dicembre 2018.

5.

Settore di attività dell'impianto di combustione medio o del complesso o del complesso industriale, in cui è utilizzato (codice NACE).

6.

Numero previsto di ore operative annue dell'impianto di combustione medio e carico medio in esercizio.

7.

Nel caso in cui venga fatto uso dell'esonerazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, una dichiarazione firmata dal gestore che l'impianto di combustione medio sarà in funzione per un numero di ore non superiore a quello indicato in tali paragrafi.

8.

Nome e sede legale del gestore e, nel caso degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l'impianto.


ALLEGATO II

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Tutti i valori limite di emissione indicati nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6 % per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili solidi, al 3 % per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15 % per i motori e le turbine a gas.

PARTE 1

Valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi esistenti

Tabella 1

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante

Biomassa solida

Altri combustibili solidi

Gasolio

Combustibili liquidi diversi dal gasolio

Gas naturale

Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2

200 (1)  (2)

1 100

350

200 (3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Polveri

50

50

50


Tabella 2

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante

Biomassa solida

Altri combustibili solidi

Gasolio

Combustibili liquidi diversi dal gasolio

Gas naturale

Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2

200 (4)  (5)

400 (6)

350 (7)

35 (8)  (9)

NOX

650

650

200

650

200

250

Polveri

30 (10)

30 (10)

30


Tabella 3

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per motori e turbine a gas esistenti

Sostanza inquinante

Tipo di impianto di combustione medio

Gasolio

Combustibili liquidi diversi dal gasolio

Gas naturale

Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2

Motori e turbine a gas

120

15 (11)  (12)

NOX

Motori

190 (13)  (14)

190 (13)  (15)

190 (16)

190 (16)

Turbine a gas (17)

200

200

150

200

Polveri

Motori e turbine a gas

10 (18)

PARTE 2

Valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi

Tabella 1

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per i nuovi impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza inquinante

Biomassa solida

Altri combustibili solidi

Gasolio

Combustibili liquidi diversi dal gasolio

Gas naturale

Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2

200 (19)

400

350 (20)

35 (21)  (22)

NOx

300 (23)

300 (23)

200

300 (24)

100

200

Polveri

20 (25)

20 (25)

20 (26)


Tabella 2

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per motori e turbine a gas nuovi

Sostanza inquinante

Tipo di impianto di combustione medio

Gasolio

Combustibili liquidi diversi dal gasolio

Gas naturale

Combustibili gassosi diversi dal gas naturale

SO2

Motori e turbine a gas

120 (27)

15 (28)

NOX

Motori (29)  (30)

190 (31)

190 (31)  (32)

95 (33)

190

Turbine a gas (34)

75

75 (35)

50

75

Polveri

Motori e turbine a gas

10 (36)  (37)


(1)  Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

(2)  300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.

(3)  400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica.

(4)  Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

(5)  300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.

(6)  1 100 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(7)  Fino al 1o gennaio 2030, 850 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW, alimentati a olio combustibile pesante.

(8)  400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).

(9)  170 mg/Nm3 in caso di biogas.

(10)  50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(11)  60 mg/Nm3 in caso di biogas.

(12)  130 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).

(13)  1 850 mg/Nm3 nei seguenti casi:

i)

per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006;

ii)

per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

(14)  250 mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.

(15)  250 mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 225 mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(16)  380 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

(17)  I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %.

(18)  20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(19)  Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

(20)  Fino al 1o gennaio 2025, 1 700 mg/Nm3 in caso di impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.

(21)  400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.

(22)  100 mg/Nm3 in caso di biogas.

(23)  500 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.

(24)  Fino al 1o gennaio 2025, 450 mg/Nm3 quando alimentati a olio combustibile pesante contenente fra 0,2 % e 0,3 % N e 360 mg/Nm3 quando alimentati a olio combustibile pesante contenente meno di 0,2 % N in caso di impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi pari o inferiore a 5 MW; 30 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(25)  50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

(26)  50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.

(27)  Fino al 1o gennaio 2025, 590 mg/Nm3 per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.

(28)  40 mg/Nm3 in caso di biogas.

(29)  I motori che funzionano fra 500 e 1 500 ore all'anno possono essere esonerati dall'obbligo di osservare tali valori limite di emissione se applicano misure principali per limitare le emissioni di NOx e rispettare i valori limite di emissione di cui alla nota 4.

(30)  Fino al 1o gennaio 2025 in piccoli sistemi isolati e in microsistemi isolati, 1 850 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido e 380 mg/Nm3 in modalità a gas; 1 300 mg/Nm3 per i motori diesel a ≤ 1 200 giri al minuto con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 20 MW e 1 850 mg/Nm3 per i motori diesel con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; 750 mg/Nm3 per i motori diesel a > 1 200 giri al minuto.

(31)  225 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.

(32)  225 mg/Nm3 per i motori diesel con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.

(33)  190 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.

(34)  I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %.

(35)  Fino al 1o gennaio 2025, 550 mg/Nm3 per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.

(36)  Fino al 1o gennaio 2025, 75 mg/Nm3 per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.

(37)  20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.


ALLEGATO III

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

PARTE 1

Monitoraggio delle emissioni da parte del gestore

1.

Sono richieste misurazioni periodiche almeno:

ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore o pari a 20 MW,

ogni anno per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 20 MW.

2.

In alternativa alle periodicità di cui al paragrafo 1, nel caso di impianti di combustione medi soggetti all'articolo 6, paragrafo 3 o 8, possono essere richieste misurazioni periodiche almeno ogni volta che è trascorso il seguente numero di ore operative:

il triplo del numero massimo di ore operative medie annue, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore o pari a 20 MW,

al raggiungimento del numero massimo di ore operative medie annue, applicabili conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, o paragrafo 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 20 MW.

La frequenza delle misurazioni periodiche non è in ogni caso inferiore a cinque anni.

3.

Le misurazioni sono obbligatorie solo per:

a)

le sostanze inquinanti per le quali nella presente direttiva è specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato;

b)

CO per tutti gli impianti.

4.

Le prime misurazioni sono effettuate entro quattro mesi dalla più recente tra la data di concessione dell'autorizzazione o di registrazione dell'impianto e la data della messa in servizio.

5.

In alternativa alle misurazioni di SO2 di cui ai punti 1, 2 e al punto 3, lettera a), si possono usare altre procedure, verificate e approvate dall'autorità competente, per determinare le emissioni di SO2.

6.

In alternativa alle misurazioni periodiche di cui al punto 1, gli Stati membri possono richiedere misurazioni in continuo.

In caso di misurazioni in continuo, i sistemi di misurazione automatici sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele con i metodi di riferimento almeno una volta all'anno e il gestore informa l'autorità competente dei risultati di dette verifiche.

7.

Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui ai punti 5 e 6, sono basati su metodi che consentano di ottenere risultati affidabili, rappresentativi e comparabili. Si presume che i metodi che rispettano le norme EN armonizzate soddisfino questo requisito. Durante ciascuna misurazione, l'impianto opera in condizioni stabili con un carico equilibrato rappresentativo. In tale contesto, sono esclusi i periodi di avvio e di arresto.

PARTE 2

Valutazione della conformità

1.

In caso di misurazioni periodiche, i valori limite di emissione di cui all'articolo 6 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati conformemente alle modalità stabilite dall'autorità competente, non superano il valore limite di emissione pertinente.

2.

In caso di misurazioni in continuo, la conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 6 è valutata conformemente a quanto disposto alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punti 9 e 10, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.

3.

Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 6, paragrafi 11 e 12, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/20


DECISIONE (UE) 2015/2194 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2014/956/UE del Consiglio (1), il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo») è stato firmato, con riserva della sua conclusione.

(2)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. MEISCH


(1)  Decisione 2014/956/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 373 del 31.12.2014, pag. 1).

(2)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 373 del 31.12.2014, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.


REGOLAMENTI

28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2195 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, compresi i metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(2)

In considerazione dei diversi tipi di operazioni che possono ricevere sostegno dal Fondo sociale europeo, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione per rifletterne le specificità.

(3)

Per quanto riguarda il livello dei costi per ogni tipo di operazione esistono notevoli differenze tra gli Stati membri, e in certi casi tra regioni all'interno di uno stesso Stato membro. Nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria del Fondo sociale europeo la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari stabiliti dalla Commissione dovrebbero rispecchiare anche le specificità di ogni Stato membro e di ogni regione.

(4)

Affinché gli importi delle tabelle standard di costi unitari rispecchino il livello dei costi effettivamente sostenuti si introduce un metodo per provvedere al loro adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari che la Commissione può usare per rimborsare le spese agli Stati membri.

Articolo 2

Tipi di operazioni

I tipi di operazioni per le quali è previsto il rimborso in base a tabelle standard di costi unitari e a importi forfettari in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 sono indicati negli allegati.

Articolo 3

Definizione e quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari

La definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 per ogni tipo di operazione sono indicati negli allegati.

Articolo 4

Adeguamento di valori numerici

1.   I valori numerici di cui agli allegati sono adeguati applicando i metodi esposti negli allegati stessi.

2.   Gli importi adeguati in conformità al paragrafo 1 si applicano per il rimborso delle spese relative alle parti di un'operazione eseguite alla data dell'adeguamento e successivamente a questa.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


ALLEGATO I

Condizioni relative al rimborso alla Svezia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1.   Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni (1)

Denominazione dell'indicatore

Categoria di costo

Unità di misura dell'indicatore

Valori

1.

Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 «Offerta di competenze» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Ore lavorate

Salario del personale impiegato per l'operazione

Numero di ore lavorate (2)

Categoria salariale

(codice SSYK) (3)

Regione: Stoccolma (SE 11)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK (4)

Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK)

1 (912 – 913 –919 -921)

229

234

2 (414 415 – 421 – 422 -512 – 513 – 514 – 515 – 522 –611 – 612 –613 – 614 –826)

257

254

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 –824 – 825 – 827 –828 –829 –831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

297

282

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

338

313

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

419

366

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

554

517

7 A (121)

739

739

7 B (111–123)

801

625

7 C (131–122)

525

429

2.

Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 «Offerta di competenze» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Ore di partecipazione all'operazione

Salario del partecipante

Numero di ore di partecipazione (2)

Regione: Stoccolma (SE 11)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK)

Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK)

229

234

3.

Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 «Maggiore transizione verso l'occupazione» e dell'asse prioritario 3 «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Ore lavorate

Salario del personale impiegato per l'operazione

Numero di ore lavorate (2)

Categoria di attività

Regione: Stoccolma (SE 11)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK)

Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33)

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK)

Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK

535

435

Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è inferiore o uguale a 20 milioni di SEK/assistente del capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale ammissibile delle spese, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK

478

405

Collaboratore del progetto

331

300

Economista del progetto

427

363

Amministratore

297

270

4.

Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 «Maggiore transizione verso l'occupazione» e dell'asse prioritario 3 «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Ore di partecipazione all'operazione

Indennità riconosciuta al partecipante

Numero di ore di partecipazione (2)

Assistenza finanziaria (costo unitario per ora)

Età

(in SEK)

18-24 anni

32

25-29 anni

40

30-64 anni

46

 

Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora)

Età

(in SEK)

15-19 anni

17

20-24 anni

33

25-29 anni

51

30-44 anni

55

45-69 anni

68

 

Contributi previdenziali e assicurazione malattie (costo unitario per ora)

Età

(in SEK)

19-29 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie per tale fascia di età)

51

30-64 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie per tale fascia di età)

58

 

Assistenza sanitaria, assicurazione malattie, prestazioni riabilitative e prestazioni per incidente sul lavoro o malattia professionale (costo unitario per ora)

Età

(in SEK)

– 19 anni

48

20-64 anni

68

2.   Adeguamento degli importi

I costi unitari indicati nella tabella si applicano alle ore lavorate o di partecipazione nel 2015. Ad eccezione dei costi unitari relativi alle indennità riconosciute ai partecipanti (indicati al punto 4 della tabella), che non sono soggetti ad adeguamento, i valori indicati aumenteranno in modo automatico del 2 % al 1o gennaio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023.


(1)  I valori numerici delle tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle parti delle operazioni relative alle categorie di costi esposte nel presente allegato.

(2)  Il numero totale delle ore dichiarate in un anno non può essere superiore al numero standard di ore lavorate all'anno in Svezia, pari a 1 862 ore.

(3)  Codice delle attività lavorative in uso in Svezia.

(4)  Valuta svedese.


ALLEGATO II

Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1.   Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni

Denominazione dell'indicatore

Categoria di costo

Unità di misura dell'indicatore

Importi (in EUR)

«Garantie Jeunes» finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 «Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi» del programma operativo «PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER» (CCI-2014FR05M9OP001)

Giovani NEET (1) che riportino risultati positivi nell'ambito della «Garantie Jeunes» entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio

indennità versate al partecipante;

costi di attivazione sostenuti dalle «missions locales»

Numero di giovani NEET che riportano uno dei seguenti risultati entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio:

hanno iniziato una formazione professionale che ha per esito il rilascio di una certificazione, sia mediante:

adesione ad una formazione professionale di «apprendimento permanente»; oppure

iscrizione ad una formazione di base;

oppure

apertura di un'impresa; oppure

assunzione; oppure

occupazione durata minimo 80 giorni in un ambiente lavorativo (a titolo retribuito o gratuito)

3 600

2.   Adeguamento degli importi

La tabella standard di costi unitari della tabella si basa in parte su una tabella standard di costi unitari finanziata interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 3 600 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'«instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014» a fini di copertura dei costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile «Missions Locales» per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che aderisce alla «Garantie Jeunes».

La tabella standard di costi unitari definita nella sezione 1 sarà adeguata dallo Stato membro applicando gli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi unitari in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile.


(1)  Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal «PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER».


28.11.2015   

IT

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L 313/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2196 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Torta del Casar (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Torta del Casar», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Torta del Casar» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona) (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 6).

(3)  GU C 235 del 18.7.2015, pag. 5.


28.11.2015   

IT

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L 313/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2197 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In base al metodo standardizzato per il rischio di mercato, gli enti possono soddisfare requisiti inferiori di fondi propri per il rischio di cambio a fronte di posizioni compensate in due valute laddove queste valute siano considerate «strettamente correlate» secondo la metodologia stabilita all'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

È opportuno elencare le valute strettamente correlate applicando la prassi di mercato standard di ridurre la perdita massima su 10 giorni a una perdita massima di un giorno dividendo il movimento valutario massimo del 4 % per la radice quadrata di 10. Pertanto, la soglia della variazione massima giornaliera di valore per una coppia di valute dovrebbe essere fissata all'1,265 %.

(3)

I movimenti valutari giornalieri in percentuale dovrebbero essere calcolati come la differenza tra i logaritmi neperiani del valore delle coppie di valute osservato su due giorni consecutivi.

(4)

Il valore assoluto della percentuale ottenuta dovrebbe essere confrontato con la soglia della variazione massima giornaliera di valore per una coppia di valute pari all'1,265 %. Tutti i valori che superano tale soglia dovrebbero essere considerati violazioni della perdita massima del 4 % su 10 giorni.

(5)

Occorre stabilire un numero massimo di perdite ammissibili in modo tale che le coppie di valute eccedenti il limite non siano considerate correlate a norma dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il calcolo di un numero massimo di perdite ammissibili dovrebbe inoltre considerare sia le posizioni lunghe sia le posizioni corte nella valuta estera. È opportuno arrotondare per difetto il numero di violazioni ammesse; di conseguenza, il numero massimo di violazioni della perdita massima dovrebbe essere fissato a 7 nei 3 anni precedenti e a 65 nei 5 anni precedenti.

(6)

L'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede requisiti inferiori di fondi propri soltanto a fronte di posizioni in «valute pertinenti strettamente correlate». Di conseguenza, dovrebbero essere valutati secondo i criteri d'identificazione delle valute strettamente correlate solo i tassi di cambio di coppie di valute derivanti dalla combinazione di ciascuna delle diverse valute degli Stati membri con un elenco di valute di paesi terzi pertinenti per gli enti finanziari nell'Unione.

(7)

In considerazione della loro pertinenza per i portafogli degli enti nell'Unione, dovrebbero essere inclusi nella valutazione anche taluni altri tassi di cambio di coppie di valute di paesi terzi. Inoltre, dati i requisiti di cui all'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti i periodi di osservazione rilevanti, nel considerare le valute da includere nella valutazione bisognerebbe tener conto solo delle valute per le quali è disponibile una serie di dati giornalieri di cinque anni derivante da una fonte attendibile.

(8)

L'articolo 354, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce un trattamento specifico per le coppie di valute costituite dalle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica monetaria («ERM 2») rispetto all'euro e tra loro stesse. Le coppie che implicano tali valute non dovrebbero quindi essere considerate «pertinenti». È tuttavia opportuno considerare «pertinenti» le coppie formate, da un lato, da una valuta dell'ERM 2 e, dall'altro, da una valuta che non è l'euro né un'altra valuta dell'ERM 2.

(9)

È quindi opportuno valutare la correlazione di ciascuna coppia di valute derivante dalla combinazione delle valute elencate nell'allegato.

(10)

Per infondere certezza negli utenti, l'elenco delle valute strettamente correlate dovrebbe essere tenuto costantemente sotto controllo in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per lo stesso motivo è opportuno riesaminarlo a intervalli regolari, intorno alla stessa o alle stesse date ogni anno, a meno che l'evoluzione del mercato richieda in via eccezionale la condotta di un riesame in un momento diverso.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(12)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le coppie di valute che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 354, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Elenco delle valute strettamente correlate

Parte 1 — Elenco delle valute strettamente correlate con l'euro (EUR)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), lira sterlina (GBP), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON)

Parte 2 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham degli Emirati arabi (AED)

kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 3 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lek albanese (ALL)

marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), euro (EUR)

Parte 4 — Elenco delle valute strettamente correlate con il kwanza angolano (AOA)

dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 5 — Elenco delle valute strettamente correlate con il marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM)

lek albanese (ALL), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), lira sterlina (GBP), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), euro (EUR)

Parte 6 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lev bulgaro (BGN)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), lira sterlina (GBP), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), euro (EUR)

Parte 7 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro canadese (CAD)

dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro di Hong Kong (HKD), pataca di Macao (MOP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 8 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo yuan cinese (CNY)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 9 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona ceca (CZK)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), euro (EUR)

Parte 10 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona danese (DKK)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), lira sterlina (GBP), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), dollaro di Singapore (SGD)

Parte 11 — Elenco delle valute strettamente correlate con la lira sterlina (GBP)

dirham degli Emirati arabi (AED), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD), euro (EUR)

Parte 12 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Hong Kong (HKD)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 13 — Elenco delle valute strettamente correlate con la kuna croata (HRK)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), lira sterlina (GBP), dirham marocchino (MAD), leu romeno (RON), dollaro di Singapore (SGD), euro (EUR)

Parte 14 — Elenco delle valute strettamente correlate con il won sudcoreano (KRW)

nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD)

Parte 15 — Elenco delle valute strettamente correlate con la lira libanese (LBP)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 16 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham marocchino (MAD)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), lira sterlina (GBP), kuna croata (HRK), leu romeno (RON), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), euro (EUR)

Parte 17 — Elenco delle valute strettamente correlate con la pataca di Macao (MOP)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 18 — Elenco delle valute strettamente correlate con il nuevo sol peruviano (PEN)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 19 — Elenco delle valute strettamente correlate con il peso filippino (PHP)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), nuevo sol peruviano (PEN), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 20 — Elenco delle valute strettamente correlate con il leu romeno (RON)

lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), euro (EUR)

Parte 21 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Singapore (SGD)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), corona danese (DKK), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 22 — Elenco delle valute strettamente correlate con il baht tailandese (THB)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD)

Parte 23 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Taiwan (TWD)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), ringgit malese (MYR), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro USA (USD)

Parte 24 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro USA (USD)

dirham degli Emirati arabi (AED), kwanza angolano (AOA), dollaro canadese (CAD), yuan cinese (CNY), lira sterlina (GBP), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), nuevo sol peruviano (PEN), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht tailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD)


28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2198 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 21 settembre 2012 la società Ecología y Protección Agrícola SL ha presentato all'Austria una domanda di approvazione della sostanza attiva rescalure.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 5 novembre 2012 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 3 marzo 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di relazione di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di relazione di valutazione nel dicembre 2014.

(5)

Il 10 febbraio 2015 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva rescalure soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le proprie conclusioni a disposizione del pubblico.

(6)

Il 13 luglio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza rescalure e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano rispettati. È pertanto opportuno approvare il rescalure.

(9)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3) della Commissione dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva rescalure di cui all'allegato I è approvata alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(12):3913. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Rescalure

N. CAS: 67601-06-3

N. CIPAC:

non disponibile

(3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate

≥ 750 g/kg

Il rapporto (3S,6R)/(3S,6S) deve essere compreso nella gamma da 55/45 a 45/55. La gamma di purezza di ciascun isomero deve essere compresa tra 337,5 g/kg e 412,5 g/kg.

18 dicembre 2015

18 dicembre 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del rescalure, in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«92

Rescalure

N. CAS: 67601-06-3

N. CIPAC:

non disponibile

(3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate

≥ 750 g/kg

Il rapporto (3S,6R)/(3S,6S) deve essere compreso nella gamma da 55/45 a 45/55. La gamma di purezza di ciascun isomero deve essere compresa tra 337,5 g/kg e 412,5 g/kg.

18 dicembre 2015

18 dicembre 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del rescalure, in particolare delle relative appendici I e II».


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2199 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,7

MA

69,3

ZZ

60,0

0707 00 05

AL

48,7

MA

93,1

TR

143,8

ZZ

95,2

0709 93 10

AL

80,9

MA

65,2

TR

159,0

ZZ

101,7

0805 20 10

CL

96,2

MA

79,7

PE

78,3

ZZ

84,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,9

ZZ

83,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

109,2

ZZ

85,1

0808 10 80

CA

159,7

CL

84,8

MK

31,3

NZ

173,1

US

148,6

ZA

156,6

ZZ

125,7

0808 30 90

BA

85,4

CN

63,9

TR

127,4

ZZ

92,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/40


DECISIONE (PESC) 2015/2200 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 novembre 2015

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/452/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/915/PESC (2) che proroga il mandato della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 fino al 14 dicembre 2016.

(3)

Il 19 dicembre 2014 il CPS ha adottato la decisione EUMM Georgia/1/2014 (3) che nomina il sig. Kęstutis JANKAUSKAS capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015.

(4)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia è prorogato fino al 14 dicembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS


(1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 56).

(3)  Decisione EUMM Georgia/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 78).


28.11.2015   

IT

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L 313/41


DECISIONE (PESC) 2015/2201 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 novembre 2015

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/5/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi proposti a EUAM Ucraina da parte degli Stati terzi.

(2)

Il comandante civile delle operazioni ha raccomandato che il CPS accetti il contributo proposto dalla Georgia a EUAM Ucraina e lo consideri significativo.

(3)

La Georgia dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Georgia a EUAM Ucraina.

2.   La Georgia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.


28.11.2015   

IT

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L 313/42


DECISIONE (UE) 2015/2202 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2015

che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2015/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/23 (1) istituisce un meccanismo per la redistribuzione e l'allocazione del reddito monetario derivante da operazioni di politica monetaria.

(2)

La decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (2) prevede l'istituzione di un programma di acquisto di attività del settore pubblico (PSPP) per finalità di politica monetaria.

(3)

Come nel caso degli acquisti ai sensi della decisione BCE/2009/16 (3) e della decisione BCE/2011/17 (4), si deve ritenere che i titoli di Stato e le obbligazioni emesse da agenzie acquistati ai sensi della decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) producano reddito al tasso di riferimento definito nella decisione BCE/2010/23.

(4)

Il reddito derivante dal prestito di strumenti di debito negoziabili ai sensi di tutti i programmi di acquisto di titoli connessi alla politica monetaria non deve essere considerato reddito monetario, poiché in generale tali operazioni non sono registrate nei libri contabili delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «le BCN»).

(5)

Il reddito netto derivante da accordi di swap dell'Eurosistema con banche centrali non appartenenti all'Eurosistema deve essere ripartito tra le BCN come reddito monetario.

(6)

La composizione dell'aggregato del passivo e degli attivi accantonabili stabilita negli allegati I e II della decisione BCE/2010/23 deve pertanto essere adattata.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2010/23,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2010/23 è modificata come segue:

1)

l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via di eccezione:

a)

l'oro è considerato non produttivo di reddito;

b)

si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di interesse di riferimento:

i)

i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16 (5);

ii)

i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2011/17 (6);

iii)

gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche, detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (7).

(5)  Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18)."

(6)  Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70)."

(7)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).»;"

2)

al paragrafo A dell'allegato I è inserito il seguente punto 8:

«8.

Passività nei confronti della BCE che garantiscono un credito relativo ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producono reddito netto per l'Eurosistema (parte delle passività fuori bilancio).»;

3)

al paragrafo A dell'allegato II è inserito il seguente punto 10:

«10.

Crediti nei confronti di controparti dell'area dell'euro che si riferiscono ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producono reddito netto per l'Eurosistema (parte della voce dell'attivo 3.1 dello SpA).»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

(2)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(3)  Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

(4)  Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).


Rettifiche

28.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/44


Rettifica del regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 23 luglio 2015 )

A pagina 3, articolo 2:

anziché:

«Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.

Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.»,

leggi:

«Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti entro l'11 febbraio 2016.

Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti entro l'11 febbraio 2016.»