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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 254/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2121]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 106 [regolamentodi esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
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«107. |
32014 R 0669: regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62). |
|
108. |
32014 R 0754: regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 669/2014 e (UE) n. 754/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62.
(2) GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 255/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2122]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEEla decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 58 (direttiva 2010/60/UE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
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«59. |
32014 D 0150: Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/150/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 256/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2123]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1). |
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(2) |
La direttiva 2010/63/CE abroga la direttiva 86/609/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32010 L 0063: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).» |
Articolo 2
Il testo del punto 7 (direttiva 86/609/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32010 L 0063: Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).»
Articolo 3
I testi della direttiva 2010/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015del 25 settembre 2015 (3).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
(2) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 257/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2124]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 491/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, azossistrobina, ciclossidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazolo, fenvalerate, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinato-ammonio, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metossifenozide, penthiopyrad, spinetoram e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 588/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio d’arancio, Phlebiopsis gigantea, acido gibberellico, Paecilomycesfumosoroseus ceppo FE 9 901, virus della poliedrosi nucleare di Spodopteralittoralis, virus della poliedrosi nucleare di Spodopteraexigua, Bacillusfirmus I-1582, acido S-abscissico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera in o su determinati prodotti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 617/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 703/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 737/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, clormequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotiolano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram, propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti (5). |
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(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(7) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40[regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 0491: Regolamento (UE) n. 491/2014, della Commissione, del 5 maggio 2014 (GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0588: Regolamento (UE) n. 588/2014, della Commissione, del 2 giugno 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 16), |
|
— |
32014 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2014, della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 171 dell’11.6.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0703: Regolamento (UE) n. 703/2014, della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0737: Regolamento (UE) n. 737/2014, della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 0491: Regolamento (UE) n. 491/2014, della Commissione, del 5 maggio 2014 (GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0588: Regolamento (UE) n. 588/2014, della Commissione, del 2 giugno 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 16), |
|
— |
32014 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2014, della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 171 dell’11.6.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0703: Regolamento (UE) n. 703/2014, della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1), |
|
— |
32014 R 0737: Regolamento (UE) n. 737/2014, della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1).» |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) n. 491/2014, (UE) n. 588/2014, (UE) n. 617/2014, (UE) n. 703/2014, (UE) n. 737/2014nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 164 de l3.6.2014, pag. 16.
(3) GU L 171 dell’11.6.2014, pag. 1.
(4) GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1.
(5) GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 258/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2125]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (1). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 579/2014 abroga la direttiva 96/3/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 54j (direttiva 96/3/CE del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32014 R 0579: regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14).»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 579/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14.
(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 259/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2126]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»),in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzl [regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 519/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 147 del 17.5.2014, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 260/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2127]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»),in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione,del 14 marzo 2014, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’advantame come edulcorante (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014,che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’etillauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente (4). |
|
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 0264: Regolamento (UE) n. 264/2014, del 14 marzo 2014 (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22), |
|
— |
32014 R 0497: Regolamento (UE) n. 497/2014, del 14 maggio 2014 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6), |
|
— |
32014 R 0505: Regolamento (UE) n. 505/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32), |
|
— |
32014 R 0506: Regolamento (UE) n. 506/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 264/2014, (UE) n. 497/2014, (UE) n. 505/2014 e (UE) n. 506/2014nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22.
(2) GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6.
(3) GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32.
(4) GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 261/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato (1), l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina (2), l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 0200: Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8), |
|
— |
32014 R 0201: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 200/2014 e (UE) n. 201/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8.
(2) GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 262/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2129]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica, per quanto attiene alla sostanza ivermectina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1). |
|
(2) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione]del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0418: Regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 124 del 25.4.2014, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 263/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2130]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull’efficacia (1) successivamente all’autorizzazione. |
|
(2) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 15qb (decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«15qc. |
32014 R 0357: Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull’efficacia successivamente all’autorizzazione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) n. 357/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 107 del 10.4.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 264/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2131]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 15zo [regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«15zp. |
32012 D 0707: Decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2012/707/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 256/2014 del 12 dicembre 2014 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(2) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 265/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2132]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 15zp (decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«16. |
32014 R 0658: Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 658/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 266/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2133]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12nz [regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«12nna. |
32014 R 0492: Regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 139 del 14.5.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 267/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2134]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12nna [regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«12nnb. |
32014 D 0397: Decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111). |
|
12nnc. |
32014 D 0402: Decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2014/397/UE e 2014/402/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111.
(2) GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 268/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2135]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0895: Regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 895/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 269/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2136]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
|
1. |
dopo il punto 12zzp [regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione] del capitolo XV è inserito il seguente punto:
|
|
2. |
Dopo il punto 5 (direttiva 2008/43/CE della Commissione) del capitolo XXIX è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 98/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 270/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2137]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (2). |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 0878: Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18), |
|
— |
32014 R 0880: Regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 22).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 878/2014 e (UE) n. 880/2014nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18.
(2) GU L 240 del 13.8.2014, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 271/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2138]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo all’approvazione della sostanza attiva metrobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, relativo all’approvazione della sostanza dibase saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che approva la sostanza attiva Streptomyceslydicus ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (7). |
|
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 890/2014, (UE) n. 891/2014, (UE) n. 916/2014, (UE) n. 917/2014, (UE) n. 918/2014, (UE) n. 921/2014 e (UE) n. 922/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (8).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42.
(2) GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47.
(3) GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16.
(4) GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19.
(5) GU L 251 del 23.8.2014, pag. 24.
(6) GU L 252 del 26.8.2014, pag. 3.
(7) GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
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L 311/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 272/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2139]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13aa [regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0186: Regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 22).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 186/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 204/2014 del 30 settembre 2014 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 57 del 27.2.2014, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 273/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2140]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva dimetomorf (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13zzze [regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 0700: Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 8).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 206/2014 del 30 settembre 2014 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 184 del 25.6.2014, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 274/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2141]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 13zzzzk [regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«13zzzzl. |
32014 D 0289: Decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 114).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/289/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 147 del 17.5.2014, pag. 114.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 275/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2142]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 3k (Decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 D 0061: Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014 (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/61/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 276/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2143]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0079: Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 49).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/79/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 182 del 21.6.2014, pag. 49.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/30 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 277/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2015/2144]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0081: Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014 (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 49).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/81/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 49.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 278/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2145]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0084: Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014 (GU L 192 del 1.7.2014, pag. 49).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/84/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 49.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 279/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2146]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1c (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
|
— |
32009 L 0127: Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2009/127/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2014 del 30 settembre 2014 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 280/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato X (Servizi in generale) dell'accordo SEE [2015/2147]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/148/UE della Commissione, del 17 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (1), rettificata dalla GU L 95, 29.3.2014, pag. 69. |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1c (decisione 2011/130/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
|
— |
32014 D 0148: Decisione di esecuzione 2014/148/UE della Commissione, del 17 marzo 2014 (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7), rettificata dalla GU L 95 del 29.3.2014, pag. 69.» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/148/UE, rettificata dalla GU L 95 del 29.3.2014, pag. 69, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 281/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/2148]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 2b (decisione di esecuzione 2013/329/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«2c. |
32014 D 0286: Decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71). |
|
2d. |
32014 D 0287: Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).» |
Articolo 2
I testi della decisione delegata 2014/286/UE e della decisione di esecuzione 2014/287/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 153/2014 del 9 luglio 2014 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71.
(2) GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 282/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/2149]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu (1). |
|
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/207/UE abroga la decisione 2003/375/CE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5oaa (decisione 2003/375/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32014 D 0207: Decisione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu. (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41).»
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/207/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41.
(2) GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 283/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE [2015/2150]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 3a [regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 0248: Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 248/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/37 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 284/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2151]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1o luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0085: Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1o luglio 2014 (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/85/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 194 del 2.7.2014, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 285/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2152]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
|
«42aa. |
32014 R 0869: Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglionell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 286/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2153]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 45a [regolamento (CE) n. 718/1999del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 0546: Regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 546/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 287/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2154]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (1). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 598/2014 abroga, a decorrere dal 13 giugno 2016, la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2016. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 66f (direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito, a decorrere dal 13 giugno 2016, dal testo seguente:
« 32014 R 0598: Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 598/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65.
(2) GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 288/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2155]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, l’equivalenza delle norme di sicurezza e le misure di sicurezza delle merci e della posta (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione C(2014) 4054 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza aerea e per quanto riguarda il trasporto aereo di merci e posta nell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitiva della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 182 del 21.6.2014, pag. 31.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 289/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2156]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0379: Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014 (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 379/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 290/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2157]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 319/2014 abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 66s [regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32014 R 0319: Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:
all’articolo 3, paragrafo 5, dopo “l’Unione” è inserito “o uno Stato EFTA”.»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 319/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58.
(2) GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 291/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2158]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (1). |
|
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione 1216/2011 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 66wn [regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
|
2. |
Dopo il punto 66xe (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:
|
|
3. |
Il testo del punto 66xa [regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.
(2) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.
(3) GU L 310 del 25.11.2011, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 292/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2159]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66xc [regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0448: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 53).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 231/2013 del 13 dicembre 2013 (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 232/2013 del 13 dicembre 2013 (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 132 del 3.5.2014, pag. 53.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 293/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE [2015/2160]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIV dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5 [regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione] dell’allegato XIV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
« 32014 R 0316: Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
|
a) |
all’articolo 6, paragrafo 1, dopo “A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”; |
|
b) |
all’articolo 6, paragrafo 2, dopo “A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”; |
|
c) |
alla fine dell’articolo 7 è aggiunto il seguente testo: “Conformemente all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato. Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è rivolta una raccomandazione in conformità del paragrafo 1. La Commissione è informata di tale raccomandazione. Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all’Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo. Ai sensi dell’accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l’obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata. Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all’Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest’ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l’articolo 92, paragrafo 2, dell’accordo. L’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all’applicazione della presente disposizione. Nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell’accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull’opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.” » |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 316/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 294/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2015/2161]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea (1). |
|
(2) |
Poiché l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (2) («l’accordo del 2014 sull’allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l’11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell’entrata in vigore di detto accordo. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21aph (decisione 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il seguente punto:
|
«21api. |
32014 D 0389: Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/389/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l’accordo sull’allargamento del SEE.
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo del 2014 sull’allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135.
(2) GU L 170 dell’11.6.2014, pag. 5.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 295/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2015/2162]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che sostituisce l’allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 21apg [regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0743: Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201, del 10.7.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 743/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 201 del 10.7.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 296/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2163]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 32cb [regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0733: Regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 733/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali
|
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/52 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 297/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2015/2164]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 68/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica, in seguito all’adesione della Croazia all’Unione europea, del regolamento (UE) n. 141/2013 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull’indagine europea sulla salute (EHIS) (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 18z4 [regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 0068: Regolamento (UE) n. 68/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 9).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 68/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 23 del 28.1.2014, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 298/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2015/2165]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 19z [regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«19za. |
32014 R 0724: Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/54 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 299/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/2166]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0634: Regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 9).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 634/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 175 del 14.6.2014, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/55 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 300/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2167]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includervi il regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla nota 1 del paragrafo 8, lettera b), dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0721: Regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/56 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 301/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2168]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includervi la raccomandazione 2012/73/UE della Commissione,del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al secondo trattino (decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«Nell’ambito della cooperazione di cui al presente trattino, gli Stati EFTA prendono atto delseguente atto:
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32012 H 0073: Raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2012/73/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.