ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
24 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2110 della Commissione, del 12 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Barbate (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2111 della Commissione, del 12 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Echalote d'Anjou (IGP)]

3

 

*

Regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41 ( 1 )

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2114 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide ( 1 )

17

 

*

Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone ( 1 )

20

 

*

Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 ( 1 )

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2118 del Consiglio, del 23 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8062]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2110 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Barbate (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Mojama de Barbate» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mojama de Barbate» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mojama de Barbate»(IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 223 dell'8.7.2015, pag. 10.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2111 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Echalote d'Anjou (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Echalote d'Anjou» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Echalote d'Anjou» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Echalote d'Anjou» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 3.7.2015, pag. 6.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/2112 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 295/2008 istituisce un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell'Unione.

(2)

Per rispondere alle esigenze dell'Unione nel settore delle statistiche, il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione (3) contiene le serie di dati, il livello di disaggregazione e le denominazioni dei prodotti ai fini della trasmissione sulla base della CPA.

(4)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione (4) è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 per quanto riguarda il livello di disaggregazione e le denominazioni di alcuni prodotti ai fini della trasmissione dei dati sulla base della CPA, in modo da garantirne la comparabilità e la coerenza con i principi di classificazione dei prodotti utilizzati a livello internazionale.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009.

(6)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(2)  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

(3)  Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

(4)  Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è così modificato:

1.

Al punto 1 «SETTORE DEI SERVIZI», nella tabella Serie 1E, alla voce «Livello della disaggregazione per attività economica», gli aggregati speciali «HIT», «MHT», «MLT» e «LOT» sono sostituiti dai seguenti:

«HIT

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 21 + 26 + 30.3)

MHT

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)

MLT

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)

LOT

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5)».

2.

Al punto 2 «SETTORE INDUSTRIALE», nelle tabelle Serie 2H, 2I, 2 J e 2K, la «Copertura delle attività economiche»«Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)» è sostituita da «Sezioni da B a D della NACE Rev. 2 e divisione 36».

3.

Al punto 3 «SETTORE DEL COMMERCIO», nelle tabelle Serie 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3 J e 3K, il «Livello della disaggregazione per attività economica»«Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2» è soppresso.

4.

Al punto 4 «SETTORE DELLA COSTRUZIONE», alla tabella Serie 4G, il «livello della disaggregazione per attività economica»

«Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2

Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2»

è sostituito da:

«Livello a 2 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0 per la divisione 43

Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0».

5.

Il punto 8 «SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE» è così modificato:

a)

nella tabella Serie 8 A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 63 12 la denominazione «Contenuto di portali web» è sostituita da «Servizi relativi a portali web»;

b)

nella tabella Serie 8 A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 73 11 13 la denominazione «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario» è sostituita da «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie»;

c)

nella tabella Serie 8C, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», il prodotto 70 22 4«Marchi di fabbrica e franchising» è soppresso;

d)

nella tabella Serie 8E, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 71 11 24 la denominazione «Servizi di consulenza in materia di architettura» è sostituita da «Servizi di consulenza in materia di architettura per progetti nel campo della costruzione».


24.11.2015   

IT

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L 306/7


REGOLAMENTO (UE) 2015/2113 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 30 giugno 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 41 Agricoltura recanti il titolo Agricoltura: piante fruttifere. Lo IASB ha deciso che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, in quanto il «funzionamento» è simile a quello della produzione manifatturiera.

(3)

Le modifiche agli IAS 16 e 41 rendono necessarie modifiche agli IAS 1, 17, 23, 36 e 40 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei Principi contabili internazionali.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IAS 16 e 41 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 17 Leasing, lo IAS 23 Oneri finanziari, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività e lo IAS 40 Investimenti immobiliari sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Agricoltura: piante fruttifere

(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41)

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

I paragrafi 3, 6 e 37 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 22 A e 81K-81M.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.

Il presente Principio non si applica a:

a)

immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

b)

attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;

c)

la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);

d)

….

DEFINIZIONI

6.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

a)

usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

b)

da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

c)

con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).

Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

Componenti di costo

22 A

Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

Modello della rideterminazione del valore

37.

Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:

a)

g)

mobili e attrezzature;

h)

attrezzature da ufficio; e

i)

piante fruttifere.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

81K

Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.

81L

Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

81M

L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

Modifiche allo IAS 41 Agricoltura

I paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 5 A-5C e 62-63.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:

a)

le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;

b)

i prodotti agricoli al momento del raccolto; e

c)

i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.

2.

Il presente Principio non si applica a:

a)

terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 40 Investimenti immobiliari);

b)

piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;

c)

contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica);

d)

attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali).

3.

Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.

4.

La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:

Attività biologiche

Prodotto agricolo

Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto

Ovini

Lana

Filato, tappeto

Alberi di una piantagione di legname

Alberi tagliati

Tronchi, legname

Bovini da latte

Latte

Formaggio

Suini

Carcasse

Salumi, prosciutti affumicati

Piante di cotone

Cotone raccolto

Filo di cotone, abito

Canna da zucchero

Canna da zucchero

Zucchero

Piante di tabacco

Fogliame raccolto

Fogliame lavorato

Piante del tè

Fogliame raccolto

Viti

Uva raccolta

Vino

Alberi da frutta

Frutta raccolta

Frutta lavorata

Palme da olio

Frutta raccolta

Olio di palma

Alberi della gomma

Lattice raccolto

Prodotti di gomma

Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all'agricoltura

5.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

a)

usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;

b)

da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e

c)

con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

L'attività biologica è un animale o una pianta vivi.

5 A

Non sono piante fruttifere:

a)

le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);

b)

le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e

c)

le colture annuali quali il granturco e il frumento.

5B

Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.

5C

Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.

Definizioni generali

8.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I contributi pubblici sono definiti dallo IAS 20.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

24.

Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:

a)

si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o

b)

l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

Generale

44.

Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

62.

Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.

63.

Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

MODIFICHE CONSEGUENTI AD ALTRI PRINCIPI

IAS 1 Presentazione del bilancio

È modificato il paragrafo 54.

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54.

Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

a)

f)

attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;

g)

IAS 17 Leasing

È modificato il paragrafo 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come base di valutazione per:

a)

c)

attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o

d)

attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.

IAS 23 Oneri finanziari

Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

Un'entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:

a)

un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al fair value (valore equo), per esempio un'attività biologica che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 41; o

b)

DEFINIZIONI

7.

A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:

a)

e)

investimenti immobiliari;

f)

piante fruttifere.

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

È modificato il paragrafo 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

a)

g)

le attività biologiche connesse all'attività agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione;

h)

IAS 40 Investimenti immobiliari

Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

Il presente Principio non si applica a:

a)

attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e

b)

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

7.

Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16.


24.11.2015   

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L 306/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2114 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

71,4

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

69,7

MA

93,8

TR

143,9

ZZ

102,5

0709 93 10

AL

76,3

MA

51,3

TR

159,0

ZZ

95,5

0805 20 10

MA

99,8

ZZ

99,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,6

ZZ

64,6

0805 50 10

TR

95,7

ZZ

95,7

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

83,6

MK

32,3

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,0

ZZ

126,9

0808 30 90

BA

85,6

CN

64,0

TR

124,1

ZZ

91,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

24.11.2015   

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L 306/17


DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.

(2)

Per alcuni prodotti chimici i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.

(3)

La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.

(4)

La formammide (numero CAS 75-12-7) è utilizzata, tra l'altro, nell'industria della plastica e dei polimeri, in particolare come solvente, plastificante o sostanza associata a un agente espandente impiegato nella produzione di schiuma (3). Nel 2010 vari Stati membri hanno riscontrato formammide in una varietà di giocattoli in schiuma, come i tappeti puzzle, il che ha destato la preoccupazione che la sua inalazione potesse mettere a rischio la salute dei bambini. Alcuni Stati membri hanno adottato o preso in considerazione l'adozione di azioni normative.

(5)

Nelle sue discussioni sulla formammide il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul parere dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail della Francia (ANSES), che raccomandava di limitare l'emissione nell'aria di formammide proveniente da tappeti puzzle in modo da non superare 20 μg/m3, in base ad una misurazione effettuata 28 giorni dopo l'estrazione dall'imballaggio e il mantenimento dei tappeti nuovi in una camera di degassamento prima della vendita, impiegando un metodo di prova (4) conforme alle norme ISO 16000-6 e 16000-9 in condizioni appropriate per il campionamento di prodotti e partite di prodotti.

(6)

Inoltre il sottogruppo «sostanze chimiche» ha preso in considerazione una camera per bambini di 30 m3 contenente un grande tappeto puzzle (1,2 m2, 720 g) e diversi giocattoli in schiuma (quindi un totale di 1 kg di materiali per giocattoli in schiuma esposti all'aria). Dopo 28 giorni l'aria nella camera (tasso di ricambio dell'aria di 0,5 h– 1) conterrebbe 20 μg/m3 di formammide, se il contenuto di formammide nei giocattoli in schiuma fosse pari a 200 mg/kg e se tale quantitativo fosse completamente rilasciato nell'aria.

(7)

La formammide è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B. Secondo l'allegato II, parte III, punto 4, della direttiva 2009/48/CE, le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B come la formammide possono essere contenute nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, cioè allo 0,5 %, pari a 5 000 mg/kg (tenore limite) prima del 1o giugno 2015 e in seguito allo 0,3 %, pari a 3 000 mg/kg (tenore limite). Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non prevede un limite d'emissione per la formammide.

(8)

Alla luce di quanto precede, nella riunione del 28 novembre 2013 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di fissare nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE un limite di 20 μg/m3 per le emissioni di formammide da materiali per giocattoli in schiuma dopo un massimo di 28 giorni dall'avvio della prova delle emissioni. Inoltre nella riunione del 18 febbraio 2015 il sottogruppo ha indicato che non sono necessarie prove delle emissioni se il tenore di formammide è pari o inferiore a 200 mg/kg (soglia limite derivata dallo scenario peggiore di esposizione).

(9)

Non esistono usi noti della formammide in materiali a contatto con gli alimenti da considerare.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

«Formammide

75-12-7

20 μg/m3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Avis et rapport relatifs aux usages de formamide dans les produits de consommation et aux risques sanitaires liés au formamide dans les jouets en mousse «tapis puzzle». Parere dell'ANSES, richiesta 2010-SA-0302, 4 luglio 2011, pag. 4.

(4)  Protocollo di prova delle emissioni con umidità relativa del 50 %, temperatura di 23 °C, tasso di ricambio dell'aria di 0,5 volume.h– 1, volume standard della stanza di 30 m3 e superficie del tappeto di 1,2 m2.


24.11.2015   

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L 306/20


DIRETTIVA (UE) 2015/2116 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alle fragranze allergizzanti e a determinati metalli. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.

(2)

Per alcuni prodotti chimici i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.

(3)

La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.

(4)

L'1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (1,2-benzisotiazolin-3-one, BIT, numero CAS 2634-33-5) è utilizzato come conservante nei giocattoli (3) a base acquosa, comprese le pitture e le pitture a dito (4), come dimostrato dai risultati di un'indagine di mercato rivolta a operatori economici e relative associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e centri specializzati di allergologia, nonché dalle ricerche su Internet e dalle visite ai negozi (5).

(5)

Nelle sue discussioni sul BIT il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul relativo parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) osservando che il BIT è un allergene da contatto ben documentato (6). Sebbene nel parere il BIT sia considerato un sensibilizzante moderato con una potenza inferiore rispetto ad altri conservanti per cosmetici commercializzati (7), si conclude che gli isotiazolinoni sono allergeni da contatto importanti per i consumatori europei (8). L'uso del BIT nei cosmetici non è consentito (9).

(6)

Il BIT è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle. Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non indica un valore limite specifico per il BIT, né stabilisce un valore limite generale per le sostanze sensibilizzanti.

(7)

Alla luce di quanto precede, il sottogruppo «sostanze chimiche» ritiene che il BIT non dovrebbe essere utilizzato nei giocattoli. In conformità alla norma europea EN 71-9:2005+A1:2007, le sostanze da non utilizzare andrebbero mantenute entro il limite di quantificazione (LOQ) di un metodo di prova adeguato (10). Di conseguenza, nella riunione del 26 marzo 2014 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di mantenere il tenore del BIT nei giocattoli entro il limite di quantificazione (LOQ), vale a dire a una concentrazione massima di 5 mg/kg. L'uso del BIT non è regolamentato per i materiali a contatto con gli alimenti.

(8)

In considerazione di quanto precede l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere modificato in modo da includere un tenore limite del BIT nei giocattoli.

(9)

È opportuno rivedere il tenore limite stabilito dalla presente direttiva entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

2634-33-5

5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014, tabella 24, pag. 56.

(4)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014; pagg. 38-39.

(5)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014; pag. 19 e seguenti.

(6)  Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26–27 giugno 2012, pagg. 16 e 26.

(7)  Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26–27 giugno 2012, pag. 16.

(8)  Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26–27 giugno 2012, pag. 26.

(9)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(10)  EN 71-9: 2005+A1:2007, allegato A, sezione A.10.


24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/23


DIRETTIVA (UE) 2015/2117 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.

(2)

Per alcune sostanze chimiche i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.

(3)

La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.

(4)

Il 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-one (CMI) e il 2-metilisotiazolin-3(2H)-one (MI) in una miscela con rapporto 3:1 (numero CAS 55965-84-9) (3) e i singoli componenti CMI (numero CAS 26172-55-4) e MI (numero CAS 2682-20-4) sono utilizzati come conservanti nei giocattoli (4) a base acquosa, incluse le pitture, le pitture a dito, le pitture per finestre/vetro, le colle e le bolle di sapone (5).

(5)

Nelle discussioni su CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e sui singoli componenti CMI e MI, il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul parere collegato del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), osservando che né CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 né i singoli componenti CMI e MI sono raccomandati per l'utilizzo nei giocattoli a causa delle reazioni allergiche da contatto osservate in relazione alla presenza di tali sostanze nei cosmetici (6). Il sottogruppo «sostanze chimiche» ha tenuto conto anche del parere collegato del CSSC, secondo il quale CMI e MI in un rapporto di 3:1 costituiscono, in base ai dati disponibili, un allergene da contatto estremo negli esseri umani (7).

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, la miscela di CMI e MI con rapporto 3:1 è classificata come sostanza sensibilizzante della pelle, mentre i singoli componenti CMI e MI non sono classificati. Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non indica un valore limite specifico per la miscela di CMI/MI con rapporto 3:1 o per i singoli componenti CMI e MI, né stabilisce un valore limite generale per le sostanze sensibilizzanti.

(7)

Alla luce di quanto precede, nella riunione del 15 febbraio 2012 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di non utilizzare nei giocattoli CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1.

(8)

Secondo il Bundesinstitut für Risikobewertung (Istituto federale per la valutazione dei rischi, BfR) (8), i valori limite per CMI e MI, fortemente allergizzanti, dovrebbero essere fissati a una concentrazione considerata sicura per le persone già sensibilizzate. Questo è il metodo più rigoroso per limitare gli allergeni, in quanto nelle persone già sensibilizzate le crisi allergiche si scatenano anche in presenza di concentrazioni minime di allergeni. Secondo il già citato parere del CSSC, tale concentrazione è inferiore a 2 mg/kg (9).

(9)

Secondo il BfR, mediante le attività di vigilanza del mercato è possibile quantificare normalmente il CMI fino a 0,75 mg/kg e l'MI fino a 0,25 mg/kg (10) (limiti di quantificazione, LOQ).

(10)

Alla luce di quanto precede, nella riunione del 23 maggio 2014 il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato di limitare anche l'uso dei singoli componenti CMI e MI ai rispettivi limiti di quantificazione.

(11)

Per quanto esista un limite di migrazione specifico per il componente MI, da solo, come additivo da impiegare in taluni materiali a contatto con gli alimenti, le ipotesi di base per la determinazione di tale limite di migrazione sono diverse da quelle applicate per determinare il tenore limite del componente MI nei giocattoli. Gli impieghi di CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e del componente CMI da solo non sono regolamentati per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti.

(12)

In considerazione di quanto precede, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere modificato in modo da includere un tenore limite per CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e per i singoli componenti CMI e MI nei giocattoli.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

«Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1)

55965-84-9

1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli

5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli

2-metilisotiazolin-3(2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 novembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 novembre 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Le denominazioni commerciali sono Kathon, Acticide, Microcare ecc., secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) riguardante la miscela di 5-cloro- 2-metilisotiazolin-3(2H)-one e 2-metilisotiazolin-3(2H)-one. Parere adottato l'8 dicembre 2009, pag. 6.

(4)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, n. 124, 2014, tabella 24, pag. 56.

(5)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, n. 124, 2014, pagg. 38-39.

(6)  Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), parere in merito alla «CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys», adottato il 29 maggio 2007, pag. 8 e tabella 1, pag. 9.

(7)  Cfr. la nota 3 del parere del CSSC, pag. 35.

(8)  Documento che illustra la posizione del Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) del 24.9.2012, pag. 4.

(9)  Cfr. la nota 3 del parere del CSSC, pag. 33.

(10)  Cfr. la nota 8.


DECISIONI

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/26


DECISIONE (PESC) 2015/2118 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC (1), con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Herbert SALBER quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

a)

nel prevenire, conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;

ii)

contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

iii)

agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri ove disponibili e ove opportuno;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 2 800 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile delle operazioni dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la squadra dell'RSUE assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. MEISCH


(1)  Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 11).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2119 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 maggio 2011 che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (2), la Commissione ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 24 settembre 2014 la Commissione ha ottenuto il parere del predetto forum in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di pannelli a base di legno e lo ha reso pubblico.

(3)

Le conclusioni sulle BAT, definite all'allegato della presente direttiva, sono l'elemento fondamentale di detto documento di riferimento sulle BAT e stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio e i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

(4)

Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti fissano valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle BAT concernenti la produzione di pannelli a base di legno riportate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3.


ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI PANNELLI A BASE DI LEGNO

AMBITO DI APPLICAZIONE 32
CONSIDERAZIONI GENERALI 33
DEFINIZIONI E SIGLE 34

1.1.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT 36

1.1.1.

Sistema di gestione ambientale 36

1.1.2.

Buona gestione 37

1.1.3.

Rumore 38

1.1.4.

Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee 38

1.1.5.

Gestione dell'energia ed efficienza energetica 39

1.1.6.

Odori 40

1.1.7.

Gestione dei rifiuti e dei residui 40

1.1.8.

Monitoraggio 41

1.2.

EMISSIONI ATMOSFERICHE 43

1.2.1.

Emissioni convogliate 43

1.2.2.

Emissioni diffuse 47

1.3.

EMISSIONI NELL'ACQUA 48

1.4.

DESCRIZIONE DELLE TECNICHE 49

1.4.1.

Emissioni atmosferiche 49

1.4.2.

Emissioni nell'acqua 51

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) concernono alcune attività industriali indicate alla sezione 6.1 c) dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

fabbricazione in installazioni industriali di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli di lamelle orientate, pannelli truciolari o pannelli di fibra, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano quanto segue:

la fabbricazione di pannelli a base di legno;

gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che generano gas caldi per gli essiccatoi diretti;

la fabbricazione di carta impregnata con resine.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività e i seguenti processi:

gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essiccatoi diretti;

la laminazione, la laccatura o la verniciatura di pannelli grezzi.

Altri documenti di riferimento pertinenti ai fini delle attività contemplate dalle presenti BAT:

Documento di riferimento

Oggetto

Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua da impianti IED (ROM)

Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua

Grandi Impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP)

Tecniche di combustione

Incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI)

Incenerimento dei rifiuti

Efficienza energetica (Energy Efficiency — ENE)

Efficienza energetica

Trattamento dei rifiuti (Waste Treatments Industries — WT)

Trattamento dei rifiuti

Emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage — EFS)

Stoccaggio e movimentazione dei materiali

Effetti economici e incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM)

Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche

Sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC)

Produzione di melammina, resine di urea-formaldeide di metilen difenil diisocianato

CONSIDERAZIONI GENERALI

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.

LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL) PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni nell'atmosfera illustrati nelle presenti BAT fanno riferimento a concentrazioni espresse in massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K, 101,3 kPa) e su base secca, espresse nell'unità mg/Nm.

I livelli dell'ossigeno di riferimento sono i seguenti:

Sorgente di emissione

Livelli dell'ossigeno di riferimento

Essiccatoi diretti per PB o essiccatoi diretti per OSB da soli o in combinazione con la pressa

18 % ossigeno in volume

Tutte le altre sorgenti

Nessuna correzione per l'ossigeno

La formula per calcolare la concentrazione delle emissioni al livello dell'ossigeno di riferimento è:

Formula

dove:

ER (mg/Nm3)

:

concentrazione delle emissioni riferita al livello dell'ossigeno di riferimento;

OR (vol-%)

:

livello dell'ossigeno di riferimento;

EM (mg/Nm3)

:

concentrazione di emissione misurata;

OM (vol-%)

:

livello dell'ossigeno misurato.

I BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera fanno riferimento alla media nel periodo di campionamento, ossia:

Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. (1)

LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL) PER LE EMISSIONI NELL'ACQUA

I livelli di emissione relativi alle emissioni nell'acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT fanno riferimento a valori di concentrazione (massa delle sostanze emesse per volume d'acqua) espressi in mg/l.

Tali BAT-AEL fanno riferimento alla media dei campioni ottenuta durante un anno, ossia la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni compositi su 24 ore proporzionali al flusso, raccolti in un anno con la frequenza minima prevista per il parametro pertinente e in condizioni operative normali.

La formula per calcolare la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni compositi proporzionali al flusso su 24 ore è:

Formula

dove:

cw

=

concentrazione media del parametro ponderata per il flusso;

n

=

numero di misurazioni;

ci

=

concentrazione media del parametro nel periodo in;

qi

=

flusso medio nel periodo in.

Si può usare il campionamento proporzionale al tempo a condizione di poter dimostrare una sufficiente stabilità del flusso.

Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell'acqua si applicano al punto in cui l'emissione fuoriesce dall'installazione.

DEFINIZIONI E SIGLE

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni che seguono:

Termine

Definizione

COD

Domanda chimica di ossigeno; la quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione completa della materia organica a diossido di carbonio (di norma riferito all'analisi con ossidazione del dicromato)

Misura in continuo

Determinazione continua di un misurando tramite un sistema di «misurazione automatica» (AMS) o di un «sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni» (SME)

Pressa continua

Pressa per produzione di pannelli a partire da un materasso continuo

Emissioni diffuse

Emissioni non convogliate che non sono rilasciate attraverso specifici punti di emissione come i camini

Essiccatoio diretto

Essiccatoio in cui i gas caldi provenienti da un impianto di combustione o da un'altra sorgente sono a contatto diretto con le particelle, le lamelle o la fibra da essiccare. L'essiccazione è realizzata per convezione

Polveri

Particolato totale

Impianto esistente

Un impianto che non è un nuovo impianto

Fibra

Componenti lignocellulosici del legno o di altri materiali in pasta ottenuti mediante trattamento meccanico o termomeccanico con un raffinatore. La fibra è usata come materiale di partenza per la produzione di pannelli di fibra

Pannello di fibra

Secondo la definizione della norma EN 316, ossia pannelli avente spessore nominale di almeno 1,5 mm, fabbricato a partire da fibre lignocellulosiche con l'applicazione di calore e/o pressione. I pannelli di fibra includono i pannelli ottenuti mediante lavorazione a umido (pannelli duri, medi e softboard) e pannelli di fibra ottenuti mediante lavorazione a secco (MDF)

Latifoglie

Gruppo di specie legnose che comprendono pioppo tremulo, faggio, betulla ed eucalipto. L'espressione si contrappone a «conifere»

Essiccatoio indiretto

Essiccatoio in cui l'essiccazione avviene esclusivamente per radiazione e conduzione termica

Formazione del materasso

Processo di distribuzione delle particelle, delle lamelle o delle fibre per creare il materasso destinato alla pressa

Pressa multivano

Pressa per pannelli per uno o più pannelli formati singolarmente

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT

NOX

La somma dell'ossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2

OSB

Pannelli di lamelle orientate secondo la definizione della norma EN 300, ossia pannello multistrato composto principalmente da lamelle di legno insieme a un legante. Le lamelle dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello nel senso della lunghezza o della larghezza. Le lamelle dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angoli retti sulle lamelle degli strati esterni

PB

Pannello di particelle secondo la definizione della norma EN 309, ossia pannello fabbricato mediante l'applicazione di pressione e calore, ottenuto da particelle di legno (sciaveri, trucioli, segatura e simili) e/o altri materiali lignocellulosici sotto forma di fibre (capecchi di lino e canapa, frammenti di bagassa e simili), con l'aggiunta di un adesivo

PCDD/F

Dibenzo-diossine e dibenzo-furani policlorurati

Misura periodica

Misurazione a intervalli temporali specificati con metodi di riferimento manuali o automatici

Acqua di processo

Acque reflue da processi e attività che avvengono all'interno dell'impianto di produzione, escluse le acque di dilavamento superficiale

Legno di recupero

Materiale che contiene prevalentemente legno. Il legno di recupero può consistere in «legno riciclato» e in «residui di legno». Il legno riciclato è un materiale che contiene prevalentemente legno derivato da legno riciclato post-consumo

Raffinazione

Trasformazione dei chips di legno in fibre per mezzo di un raffinatore

Tronchi

Tronco

Conifere

Legno di conifere, compresi pino e abete. L'espressione si contrappone a «latifoglie»

Acque di dilavamento superficiale

Acque meteoriche di dilavamento e drenaggio, raccolte sul piazzale di deposito del legname, comprese le zone esterne di lavorazione

TSS

Solidi sospesi totali (nelle acque reflue); concentrazione in massa di tutti i solidi sospesi misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria

TVOC

Composti organici volatili totali, espressi come C (in aria)

Lavorazioni del legno a monte e a valle

Ogni lavorazione e manipolazione, stoccaggio o trasporto di particelle, trucioli, lamelle o fibre di legno o di pannelli pressati. Le lavorazioni a monte comprendono tutta la lavorazione del legno dal momento in cui il materiale ligneo grezzo esce dal deposito. Le lavorazioni a valle comprendono tutti i processi successivi al momento in cui il pannello grezzo esce dalla pressa e fino a quando il pannello grezzo o il pannello a valore aggiunto sarà collocato in magazzino. Le lavorazioni a monte e a valle non comprendono il processo di essiccazione né la pressatura dei pannelli

1.1.   CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1.1.   Sistema di gestione ambientale

BAT 1.

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT prevede l'attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:

I.

impegno della direzione, compresa l'alta direzione;

II.

definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell'installazione da parte della direzione;

III.

pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;

IV.

attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:

a)

struttura e responsabilità

b)

assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza

c)

comunicazione

d)

coinvolgimento del personale

e)

documentazione

f)

controllo efficace dei processi

g)

programmi di manutenzione

h)

preparazione e risposta alle emergenze

i)

garanzia di conformità alla normativa in materia ambientale;

V.

controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:

a)

monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sul monitoraggio)

b)

azione correttiva e preventiva

c)

gestione delle registrazioni

d)

verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;

VI.

riesame del sistema di gestione ambientale e dell'idoneità, adeguatezza ed efficacia continue di questo da parte dell'alta direzione;

VII.

attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;

VIII.

attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione, dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;

IX.

applicazione di un'analisi comparativa settoriale su base regolare.

In alcuni casi, i seguenti elementi fanno parte del sistema di gestione ambientale:

X.

piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 11);

XI.

piano di controllo della qualità per il legno di recupero usato come materia prima per i pannelli e come combustibile (cfr. BAT 2b);

XII.

piano di gestione del rumore (cfr. BAT 4);

XIII.

piano di gestione degli odori (cfr. BAT 9);

XIV.

piano di gestione delle polveri (cfr. BAT 23).

Applicabilità

L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) saranno di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

1.1.2.   Buona gestione

BAT 2.

Per minimizzare l'impatto ambientale del processo di produzione, la BAT prevede di attenersi a principi di buona gestione mediante l'applicazione di tutte le tecniche riportate di seguito.

 

Descrizione

a

Selezione e controllo accurati delle sostanze chimiche e degli additivi

b

Applicazione di un programma di controllo della qualità del legno di recupero usato come materia prima e/o come combustibile (2), in particolare relativamente al controllo degli inquinanti quali As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, fluoro e IPA

c

Manipolazione e stoccaggio accurati delle materie prime e dei rifiuti

d

Manutenzione e pulizia regolari delle attrezzature, dei percorsi di trasporto e delle aree di stoccaggio delle materie prime

e

Riesame delle opzioni per il riutilizzo dell'acqua di processo e dell'uso delle fonti idriche secondarie

BAT 3.

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT prevede di utilizzare sistemi di trattamento dei gas di scarico con una alta disponibilità di utilizzo e alla capacità ottimale durante le condizioni operative normali.

Descrizione

Per condizioni di funzionamento diverse da quelle normali è possibile definire procedure speciali, in particolare:

i)

durante le operazioni di avvio e di arresto;

ii)

in altre circostanze particolari che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi (per esempio lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia dell'impianto di combustione e/o del sistema di trattamento dei gas di scarico).

1.1.3.   Rumore

BAT 4.

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.

 

Descrizione

Applicabilità

Tecniche per prevenire il rumore e le vibrazioni

a

Pianificazione strategica della configurazione dell'impianto per svolgere le operazioni più rumorose, ad esempio in modo che gli edifici fungano da isolante

Generalmente applicabile nelle nuove unità. La configurazione di un sito può limitare l'applicabilità agli impianti esistenti

b

Applicazione di un programma di riduzione del rumore che comprende una mappatura delle sorgenti di rumore, la determinazione dei recettori esterni al sito, la modellizzazione della propagazione del rumore nonché la valutazione delle misure più efficaci e della relativa attuazione

Generalmente applicabile

c

Esecuzione con cadenza regolare di indagini sul rumore con il monitoraggio dei livelli sonori esternamente all'area del sito

Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni da sorgenti puntuali

d

Posizionare le attrezzature rumorose all'interno di edifici o ridurre il loro impatto mediante incapsulamento o insonorizzazione dell'edificio

Generalmente applicabile

e

Separazione delle singole attrezzature per prevenire e limitare la propagazione delle vibrazioni e della risonanza

f

Isolamento delle sorgenti puntuali per mezzo di silenziatori, dispositivi fonoassorbenti, attenuatori sulle fonti di rumore, per esempio ventilatori, sfiatatoi acustici, insonorizzatori e involucri acustici per i filtri

g

Mantenere chiuse porte e portoni quando non in uso. Riduzione al minimo dell'altezza di caduta durante lo scarico dei tronchi

Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni a livello di sito

h

Riduzione del rumore derivato dal traffico mediante limitazione della velocità del traffico interno e dei camion che entrano nel sito

Generalmente applicabile

i

Limitazione delle attività all'aperto in orario notturno

j

Manutenzione regolare di tutte le attrezzature

k

Uso di pareti antirumore, di barriere naturali o di terrapieni per schermare le sorgenti di rumore

1.1.4.   Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee

BAT 5.

Per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, la BAT consiste nell'applicare le tecniche riportate di seguito.

I.

carico e scarico di resine e di altri materiali ausiliari solo in apposite aree protette dalle fuoriuscite;

II.

in attesa di smaltimento, tutti i materiali sono raccolti e stoccati in apposite aree protette dalle fuoriuscite;

III.

munire di allarmi che si attivano al raggiungimento di un livello elevato di liquido tutti i pozzetti di aspirazione o le altre zone di stoccaggio intermedio in cui possono verificarsi fuoriuscite;

IV.

stilare e attuare un programma di collaudo e controllo dei serbatoi e delle condutture che convogliano resine, additivi e miscele di resine;

V.

effettuare ispezioni alla ricerca di perdite su tutte le flange e le valvole delle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno; tenere un registro di tali ispezioni;

VI.

prevedere un sistema di contenimento per raccogliere le eventuali perdite provenienti da flange e valvole sulle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno, tranne quando la costruzione di tali flange e valvole è tecnicamente ermetica;

VII.

disporre di una scorta sufficiente di barriere di contenimento e di materiali assorbenti idonei;

VIII.

evitare l'interramento delle condutture destinate al trasporto di sostanze diverse dall'acqua e dal legno;

IX.

raccogliere e smaltire in modo sicuro tutte le acque provenienti dalle attività antincendio;

X.

costruire fondi impermeabili nei bacini di contenimento per le acque superficiali di dilavamento provenienti dalle aree esterne destinate allo stoccaggio del legno.

1.1.5.   Gestione dell'energia ed efficienza energetica

BAT 6.

Per ridurre il consumo energetico, la BAT consiste nell'adottare un piano di gestione energetica che include tutte le tecniche riportate di seguito.

I.

uso di un sistema per tracciare l'uso e i costi dell'energia;

II.

svolgimento di audit energetici delle principali operazioni;

III.

uso di un approccio sistematico per ammodernare continuamente le attrezzature al fine di aumentare l'efficienza energetica;

IV.

ammodernare i controlli dell'uso dell'energia;

V.

impartire formazioni interne agli operatori in materia di gestione energetica.

BAT 7.

Per aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'ottimizzare il funzionamento dell'impianto di combustione mediante il monitoraggio e il controllo dei principali parametri di combustione (per esempio O2, CO, NOx) e nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Ridurre il contenuto di acqua dei fanghi a base legnosa prima di usarli come combustibile

Generalmente applicabile

b

Recuperare il calore dai gas di scarico caldi in sistemi di abbattimento a umido mediante uno scambiatore di calore

Applicabile agli impianti muniti di sistema di abbattimento a umido e laddove sia possibile usare l'energia recuperata

c

Far circolare i gas di scarico caldi provenienti da diversi processi all'impianto di combustione o per preriscaldare gas caldi per l'essiccatoio

L'applicabilità può essere limitata per gli essiccatoi indiretti, gli essiccatoi per fibra o laddove la configurazione dell'impianto di combustione non consenta l'immissione controllata di aria

BAT 8.

Per usare in modo efficiente l'energia per la preparazione delle fibre umide per la produzione dei pannelli di fibra, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Pulizia e ammorbidimento del cippato (chips di legno)

Pulizia meccanica e lavaggio del cippato grezzo (chips di legno grezzi)

Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti

b

Evaporazione sotto vuoto

Recupero dell'acqua calda per generare vapore

Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti

c

Recupero di calore dal vapore durante la raffinazione

Scambiatori di calore per produrre acqua calda per generare vapore e lavare i chips

Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti

1.1.6.   Odori

BAT 9.

Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre gli odori provenienti dall'installazione, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che include tutti gli elementi riportati di seguito:

I.

un protocollo contenente azioni e scadenze;

II.

un protocollo per lo svolgimento del monitoraggio degli odori;

III.

un protocollo di risposta agli eventi odorigeni identificati;

IV.

un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti; a misurarne/valutarne l'esposizione; a caratterizzare i contributi delle sorgenti nonché ad applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

L'applicabilità è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per esempio aree adibite al tempo libero).

BAT 10.

Per prevenire e ridurre gli odori, la BAT consiste nel trattamento dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa, conformemente alle BAT 17 e 19.

1.1.7.   Gestione dei rifiuti e dei residui

BAT 11.

Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione dei rifiuti nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che assicura, in ordine di priorità, che i rifiuti siano evitati, preparati per il riutilizzo, riciclati o altrimenti recuperati.

BAT 12.

Per ridurre la quantità di rifiuti solidi da smaltire, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Riutilizzare come materia prima i residui di legno di origine interna come gli sfridi e i pannelli scartati

L'applicabilità per i pannelli di fibra scartati può essere limitata

b

Riutilizzare come combustibile (in impianti di combustione in situ appositamente attrezzati) o come materia prima i residui di legno di origine interna, come il legno di granulometria fine e le polveri di legno da un sistema di abbattimento e il fango a base di legno proveniente dal sistema di filtrazione delle acque reflue

L'utilizzo di fango a base di legno come combustibile può essere limitato se il consumo energetico necessario per l'essiccazione è superiore i benefici ambientali

c

Utilizzo di circuiti di raccolta muniti di unità centrale di filtrazione per ottimizzare la raccolta dei residui, per esempio filtro a maniche, filtrociclone o cicloni ad alta efficienza

Generalmente applicabile nei nuovi impianti. La configurazione di un impianto esistente può limitare l'applicabilità

BAT 13.

Per garantire la gestione sicura e il riutilizzo delle ceneri pesanti e delle scorie generate dalla combustione della biomassa, la BAT consiste nell'usare tutte le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Riesame continuo delle opzioni per riutilizzare in situ ed esternamente le ceneri pesanti e le scorie

Generalmente applicabile

b

Un processo di combustione efficiente che riduce il contenuto di carbonio residuo

Generalmente applicabile

c

Manipolazione e trasporto sicuri delle ceneri pesanti e delle scorie mediante nastri trasportatori e container chiusi, o con sistemi di umidificazione

L'umidificazione è necessaria solo quando le ceneri pesanti e le scorie sono inumidite per motivi di sicurezza

d

Stoccaggio sicuro delle ceneri pesanti e delle scorie in un'apposita area impermeabilizzata con raccolta del percolato

Generalmente applicabile

1.1.8.   Monitoraggio

BAT 14.

La BAT consiste nel monitorare le emissioni atmosferiche e nell'acqua e nel monitorare i gas di scarico dei processi conformemente alle norme EN almeno con la frequenza indicata sotto. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

Polveri

EN 13284-1

Misura periodica almeno semestrale

BAT 17

TVOC (3)

EN 12619

BAT 17

Formaldeide

Nessuna norma EN disponibile (8)

BAT 17

NOX

EN 14792

BAT 18

HCl (6)

EN 1911

HF (6)

ISO 15713

SO2  (4)

EN 14791

Misura periodica almeno annuale

Metalli (5)  (6)

EN 13211 (per Hg), EN 14385 (per gli altri metalli)

PCDD/F (6)

EN 1948, parti 1, 2 e 3

NH3  (7)

Nessuna norma EN disponibile

Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

Polveri

EN 13284-1

Misura periodica almeno semestrale

BAT 19

TVOC

EN 12619

BAT 19

Formaldeide

Nessuna norma EN disponibile (10)

BAT 19

Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dai forni di essiccazione per l'impregnazione di carta

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

TVOC (9)

EN 12619

Misura periodica almeno annuale

BAT 21

Formaldeide

Nessuna norma EN disponibile (10)

BAT 21

Monitoraggio delle emissioni convogliate nell'atmosfera generate dalle lavorazioni a monte e a valle

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

Polveri

EN 13284-1 (11)

Misura periodica almeno annuale (11)

BAT 20

Monitoraggio dei gas di scarico del processo di combustione successivamente usati negli essiccatoi diretti  (12)

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

NOX

Periodico: EN 14792

Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181

Misura periodica almeno annuale o misura in continuo

BAT 7

CO

Periodico: EN 15058

Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181

BAT 7

Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalla produzione di fibre di legno

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

TSS

EN 872

Misura periodica almeno settimanale.

BAT 27

COD (13)

Nessuna norma EN disponibile

BAT 27

TOC (carbonio organico totale, espresso in C)

EN 1484

Metalli (14), se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)

Diverse norme EN disponibili

Misura periodica almeno semestrale.

Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale

Parametro

Norma/e

Frequenza minima del monitoraggio

Monitoraggio associato a

TSS

EN 872

Misura periodica almeno trimestrale (15)

BAT 25

BAT 15.

Per garantire la stabilità e l'efficienza delle tecniche usate per prevenire e ridurre le emissioni, la BAT consiste nel monitoraggio degli opportuni parametri sostitutivi.

Descrizione

I parametri sostitutivi monitorati possono includere: portata dei gas di scarico; temperatura dei gas di scarico; aspetto visivo delle emissioni; portata e temperatura dell'acqua degli scrubber; calo di tensione dei precipitatori elettrostatici; velocità dei ventilatori e perdita di carico nei filtri a maniche. La scelta dei parametri sostitutivi dipende dalle tecniche attuate per prevenire e ridurre le emissioni.

BAT 16.

La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in acqua provenienti dal processo di produzione, compresi la portata, il pH e la temperatura delle acque reflue.

1.2.   EMISSIONI ATMOSFERICHE

1.2.1.   Emissioni convogliate

BAT 17.

Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio, la BAT consiste nella realizzazione e nella gestione di un funzionamento equilibrato del processo di essiccazione e nell'uso di una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Principali inquinanti abbattuti

Applicabilità

a

Abbattimento delle polveri di gas caldi in ingresso verso un essiccatoio diretto in combinazione con una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione

Polveri

L'applicabilità può essere limitata, per esempio in caso di bruciatori a polvere di legno esistenti di piccole dimensioni

b

Filtro a maniche (16)

Polveri

Applicabile solo agli essiccatoi indiretti. Per motivi di sicurezza, adottare precauzioni se si usa esclusivamente legno di recupero

c

Ciclone (16)

Polveri

Generalmente applicabile

d

Essiccatoio UTWS e combustione con scambiatore di calore e trattamento termico dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio (16)

Polveri, composti organici volatili

Non applicabile agli essiccatoi per la fibra.

L'applicabilità può essere limitata per gli impianti di combustione esistenti non idonei alla post combustione del flusso parziale di gas di scarico provenienti dall'essiccatoio

e

Precipitatore elettrostatico a umido (16)

Polveri, composti organici volatili

Generalmente applicabile

f

Scrubber a umido (16)

Polveri, composti organici volatili

Generalmente applicabile

g

Bioscrubber (16)

Polveri, composti organici volatili

L'applicabilità può essere limitata da elevate concentrazioni di polveri e da temperature levate dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio

h

Degradazione chimica o cattura della formaldeide con sostanze chimiche in combinazione con un sistema di scrubber a umido

Formaldeide

Di norma applicabile ai sistemi di abbattimento a umido

Tabella 1

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa

Parametro

Prodotto

Tipo di essiccatoio

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Polveri

PB o OSB

Essiccatoio diretto

mg/Nm3

3–30

Essiccatoio indiretto

3-10

Fibra

Tutti i tipi

3-20

TVOC

PB

Tutti i tipi

< 20–200 (17)  (18)

OSB

10–400 (18)

Fibra

< 20–120

Formaldeide

PB

Tutti i tipi

< 5–10 (19)

OSB

< 5-20

Fibra

< 5–15

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 18.

Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche di NOx provenienti dagli essiccatoi diretti, la BAT consiste nel ricorso alla tecnica a) o alla tecnica a) in combinazione con la tecnica b).

 

Tecnica

Applicabilità

a

Funzionamento efficiente del processo di combustione mediante la combustione a stadi (aria/combustibile) applicando la combustione a polvere, caldaie a letto fluido o a griglia mobile

Generalmente applicabile

b

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) mediante iniezione e reazione con urea o ammoniaca liquida

L'applicabilità può essere limitata da condizioni di combustione altamente variabili

Tabella 2

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera da un essiccatoio diretto

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

NOX

mg/Nm3

30-250

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 19.

Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa, la BAT prevede il lavaggio (quenching) in linea dei gas di scarico captati dalla fase di pressatura nonché un'idonea combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Principali inquinanti abbattuti

Applicabilità

a

Scegliere resine a basso tenore di formaldeide

Composti organici volatili

L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di domanda di un prodotto finito avente una specifica qualità

b

Funzionamento controllato della pressa con un equilibrio tra la temperatura della pressa, la pressione applicata e la velocità

Composti organici volatili

L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di particolari condizioni operative della pressa per ottenere un prodotto di specifica qualità

c

Abbattimento a umido dei gas di scarico captati dalla pressa mediante scrubber Venturi o idrocicloni ecc. (20)

Polveri, composti organici volatili

Generalmente applicabile

d

Precipitatore elettrostatico a umido (20)

Polveri, composti organici volatili

e

Bioscrubber (20)

Polveri, composti organici volatili

f

Post combustione come ultima fase di trattamento dopo l'applicazione di uno scrubber a umido

Polveri, composti organici volatili

Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione

Tabella 3

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Polveri

mg/Nm3

3-15

TVOC

mg/Nm3

10-100

Formaldeide

mg/Nm3

2-15

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 20.

Per ridurre le emissioni atmosferiche di polveri generate dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso, la BAT consiste nell'usare un filtro a maniche o un filtrociclone.

Applicabilità

Per motivi di sicurezza, il filtro a maniche o il filtrociclone può non essere applicabile se si usa legno di recupero come materia prima. In tal caso è possibile usare una tecnica di abbattimento a umido (per esempio scrubber).

Tabella 4

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche convogliate provenienti dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

Polveri

mg/Nm3

< 3–5 (21)

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 21.

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici volatili provenienti dai forni di essiccazione della carta impregnata, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Scelta e uso di resine a basso tenore di formaldeide

Generalmente applicabile

b

Funzionamento controllato dei forni con temperatura e velocità equilibrate

c

Ossidazione termica dei gas di scarico in un sistema di ossidazione termo rigenerativo o termocatalitico (22)

d

Post combustione o incenerimento dei gas di scarico in un impianto di combustione

Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione in situ

e

Abbattimento a umido dei gas di scarico seguito da un trattamento in un biofiltro (22)

Generalmente applicabile

Tabella 5

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche di TVOC e formaldeide provenienti daun forno di essiccazione della carta impregnata

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media del periodo di campionamento)

TVOC

mg/Nm3

5–30

Formaldeide

mg/Nm3

< 5-10

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

1.2.2.   Emissioni diffuse

BAT 22.

Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla pressa, la BAT consiste nell'ottimizzare l'efficienza della raccolta dei gas di scarico e di convogliare tali gas affinché siano trattati.

Descrizione

Raccolta e trattamento efficaci dei gas di scarico (cfr. BAT 19) sia all'uscita della pressa che lungo la linea di pressa per le presse continue. Per le presse multivano esistenti l'applicabilità della segregazione della pressa può essere limitata per motivi di sicurezza.

BAT 23.

Per ridurre le emissioni diffuse di polveri provenienti dal trasporto, dalla manipolazione e dallo stoccaggio di materiali lignei, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione delle polveri nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), e di applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Pulizia regolare delle vie di transito, delle aree di stoccaggio e dei veicoli

Generalmente applicabile

b

Scarico della segatura in aree di scarico coperte accessibili ai mezzi

c

Stoccaggio dei materiali pulverulenti in silos, container, sotto tettoia ecc.… o in magazzini alla rinfusa

d

Abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione di acqua

1.3.   EMISSIONI NELL'ACQUA

BAT 24.

Per ridurre il carico inquinante delle acque reflue raccolte, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Raccolta e trattamento distinti delle acque di dilavamento superficiale e delle acque reflue di processo

Negli impianti esistenti l'applicabilità può essere limitata dalla configurazione della rete fognaria esistente

b

Stoccaggio di tutti formati di legno (eccetto tronchi e rifili) (23) su una superficie pavimentata

Generalmente applicabile

BAT 25.

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque di dilavamento superficiale, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci come trattamento preliminare

Generalmente applicabile

b

Separazione olio-acqua (24)

Generalmente applicabile

c

Rimozione dei solidi mediante sedimentazione in bacini di contenimento o serbatoi di sedimentazione (24)

Possono esistere limitazioni all'applicabilità della sedimentazione per motivi di spazio

Tabella 6

Livelli di emissione associati alle BAT dei TSS per lo scarico diretto delle acque di dilavamento superficiale verso un corpo idrico recettore

Parametro

Unità

BAT-AEL

(media dei campioni ottenuti in un anno)

TSS

mg/l

10-40

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 26.

Per prevenire o ridurre la generazione di acque reflue provenienti dalla produzione di fibra di legno, la BAT consiste nel massimizzare il riciclaggio dell'acqua di processo.

Descrizione

Riciclaggio dell'acqua di processo generata dal lavaggio dalla cottura e/o dalla raffinazione in circuiti chiusi o aperti dei chips di legno, mediante trattamento dell'acqua a livello di impianto di raffinazione con rimozione meccanica dei solidi, nel modo più adeguato, o per evaporazione.

BAT 27.

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dal processo di produzione di fibra di legno, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Applicabilità

a

Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci

Generalmente applicabile

b

Separazione fisico-chimica, per esempio mediante filtri a sabbia, flottazione ad aria disciolta, coagulazione e flocculazione (25)

c

Trattamento biologico (25)

Tabella 7

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto delle acque di processo provenienti dalla produzione di fibra di legno verso un corpo idrico recettore

Parametro

BAT-AEL

(media dei campioni ottenuti in un anno)

mg/l

TSS

5-35

COD

20-200

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 28.

Per prevenire o ridurre la produzione di acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera che necessitano di trattamento prima dello scarico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica (26)

Applicabilità

Sedimentazione, decantazione, presse a vite e a nastro per rimuovere i solidi raccolti in sistemi di abbattimento a umido

Generalmente applicabile

Flottazione ad aria disciolta. Coagulazione e flocculazione seguite dalla rimozione dei flocculi mediante flottazione in aria disciolta

1.4.   DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

1.4.1.   Emissioni atmosferiche

Tecnica

Descrizione

Biofiltro

Un biofiltro degrada i componenti organici per ossidazione biologica. Un flusso di gas di scarico è convogliato attraverso un letto di materiali inerti (per esempio plastica o ceramica) sul quale i composti organici sono ossidati dai microorganismi naturalmente presenti. Il biofiltro è sensibile alla polvere, alle temperature elevate o a forti variazioni della temperatura del gas di scarico in ingresso.

Bioscrubber

Un bioscrubber è un biofiltro combinato con uno scrubber a umido che prepara il gas di scarico rimuovendo le polveri e abbassando la temperatura d'ingresso. L'acqua è riciclata in continuo, entrando dall'alto della colonna in cui è racchiuso il letto e sgocciolando verso il basso. L'acqua è raccolta in un serbatoio di sedimentazione in cui avviene un'ulteriore degradazione. L'adeguamento del pH e l'aggiunta di nutrienti possono ottimizzare la degradazione.

Ciclone

Un ciclone si avvale dell'inerzia per rimuovere le polveri dai flussi di gas di scarico imprimendo forze centrifughe, di norma in una camera conica. I cicloni sono impiegati come pretrattamento prima del successivo abbattimento delle polveri o dei composti organici. I cicloni possono essere applicati individualmente o come multicicloni.

Filtrociclone

Un filtrociclone si avvale di una combinazione della tecnologia ciclonica (per separare le polveri più grossolane) e di filtri a maniche (per catturare le polveri più fini).

Precipitatore elettrostatico (ESP)

I precipitatori elettrostatici funzionano caricando e separando le particelle per mezzo di un campo elettrico. L'ESP può funzionare in condizioni molto diverse.

Elettrofiltro a umido (WESP)

L'elettrofiltro a umido consiste in una fase di scrubber a umido che lava e condensa il gas di scarico e in un precipitatore elettrostatico con funzionamento a umido, in cui il materiale raccolto è rimosso dalle placche del collettore mediante risciacquo con acqua. Di norma è presente un meccanismo per rimuovere le gocce d'acqua prima dello scarico dei gas di scarico (per esempio un separatore di gocce). Le polveri raccolte sono separate dalla fase acquosa.

Filtro a maniche

I filtri a maniche consistono in un tessuto poroso o infeltrito attraverso cui passano i gas per rimuovere le particelle. L'uso di un filtro a maniche richiede la scelta di un tessuto adatto alle caratteristiche del gas di scarico e alla temperatura massima di esercizio.

Sistema di ossidazione termocatalitico (CTO)

I sistemi di ossidazione termocatalitici distruggono per catalisi i composti organici su una superficie metallica e mediante un processo termico in una camera di combustione in cui una fiamma generata dalla combustione di un combustibile, di norma gas naturale, e i VOC presenti nel gas di scarico, scaldano il flusso di gas di scarico da trattare. La temperatura d'incenerimento è compresa fra 400 °C e 700 °C. Il calore può essere recuperato dal gas di scarico trattato prima del rilascio.

Sistema di ossidazione termorigenerativo (RTO)

I sistemi di ossidazione termici distruggono mediante un processo termico i composti organici in una camera di combustione in cui una fiamma generata dalla combustione di un combustibile, di norma gas naturale, e i COV presenti nel gas di scarico, scaldano il flusso di gas di scarico da trattare. La temperatura d'incenerimento è compresa fra 800 °C e 1 100 °C. I sistemi di ossidazione termorigenerativi sono muniti di due o più camere con letti impaccati rivestiti di ceramica in cui il calore della combustione generato da un ciclo di incenerimento nella prima camera è usato per preriscaldare il letto impaccato della seconda camera. Il calore può essere recuperato dal gas di scarico trattato prima del rilascio.

Essiccatoio UTWS e combustione con scambiatore di calore e trattamento termico dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio

UTWS è una sigla tedesca: «Umluft» (ricircolo del gas di scarico dell'essiccatoio), «Teilstromverbrennung» (post combustione del flusso parzialmente diretto del gas di scarico dell'essiccatoio), «Wärmerückgewinnung» (recupero di calore del gas di scarico dell'essiccatoio), «Staubabscheidung» (trattamento delle polveri degli scarichi di emissioni in atmosfera dell'impianto di combustione).

Il sistema UTWS è una combinazione di essiccatoio rotativo con uno scambiatore di calore e un impianto di combustione con ricircolo del gas di scarico dell'essiccatoio. Il gas di scarico dell'essiccatoio rimesso in circolo è un flusso di vapore caldo che permette un processo di asciugatura a vapore. Il gas di scarico dell'essiccatoio è riscaldato in uno scambiatore di calore scaldato dai gas di scarico della combustione e reimmesso in essiccatoio. Parte del gas di scarico dell'essiccatoio è immessa in continuo nella camera di combustione per la post combustione. Gli inquinanti emessi dall'essiccazione del legno sono distrutti nello scambiatore di calore e mediante post combustione. I gas di scarico emessi dall'impianto di combustione sono trattati in un filtro a maniche o in un precipitatore elettrostatico.

Scrubber a umido

Gli scrubber a umido catturano ed eliminano le polveri mediante impatto inerziale, intercettazione diretta e assorbimento nella fase acquosa. Gli scrubber a umido possono avere diverse configurazioni e principi operativi, per esempio scrubber a spruzzo, scrubber a piatti filtranti o scrubber Venturi, e possono essere usati per il pretrattamento delle polveri o come tecnica a sé stante. È possibile realizzare parzialmente e incrementare in seguito la rimozione dei composti organici mediante l'uso di sostanze chimiche nell'acqua di lavaggio (per ossidazione chimica o altra conversione). Il liquido che risulta deve essere trattato separando le polveri raccolte per sedimentazione o filtrazione.

1.4.2.   Emissioni nell'acqua

Tecnica

Descrizione

Trattamento biologico

Ossidazione biologica delle sostanze organiche disciolte mediante metabolismo microorganico o degradazione del contenuto organico in acque reflue grazie all'azione dei microorganismi in assenza d'aria. L'azione biologica è di norma seguita dalla rimozione dei solidi in sospensione, per esempio per sedimentazione.

Coagulazione e flocculazione

La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso avvengono in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti a cariche opposte a quelle dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocculi li aggreghino per ottenere flocculi di maggiori dimensioni.

Flottazione

Separazione dei flocculi di grandi dimensioni e delle particelle flottanti dall'effluente facendole affiorare alla superficie della sospensione.

Flottazione ad aria disciolta

Tecniche di flottazione che si avvalgono dell'aria dissolta per realizzare la separazione dei materiali coagulati e flocculati.

Filtrazione

Separazione dei solidi da acque reflue con passaggio attraverso un mezzo poroso. Comprende diversi tipi di tecniche, per esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione e ultrafiltrazione.

Separazione olio-acqua

Separazione ed estrazione degli idrocarburi insolubili, in base al principio della differenza di densità fra le fasi (liquido-liquido o solido-liquido). La frazione a maggior densità sedimenta e la frazione a minor densità galleggia in superficie.

Bacini di contenimento

Area con bacini ad ampia superficie per la sedimentazione passiva per gravità dei solidi.

Sedimentazione

Separazione delle particelle sospese e dei materiali mediante sedimentazione per gravità.


(1)  Si può usare un periodo di campionamento più idoneo per qualsiasi parametro per cui non è adeguata, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, una misurazione di 30 minuti.

(2)  La norma EN 14961-1:2010 può essere usata per classificare i biocombustibili solidi.

(3)  Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc.

(4)  Non pertinente se si usano come combustibile prevalentemente combustibili derivati dal legno, gas naturale, GPL ecc.

(5)  Compresi As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.

(6)  Pertinente se si usa come combustibile legno di recupero contaminato.

(7)  Pertinente se si applicano tecniche di riduzione non catalitica selettiva (SNCR).

(8)  In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.

(9)  Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc.

(10)  In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.

(11)  Il campionamento dei filtri a maniche e dei filtrocicloni può essere sostituito dal monitoraggio continuo della perdita di carico nel filtro come parametro sostitutivo indicativo.

(12)  Il punto di misurazione si situa prima della miscelazione del gas di scarico con altri flussi d'aria e solo se praticabile sotto il profilo tecnico.

(13)  Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire il parametro COD con il parametro TOC. È necessario stabilire una correlazione fra i due parametri in base a ciascun sito specifico.

(14)  Compresi As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn.

(15)  Il campionamento proporzionale al flusso può essere sostituito con un'altra procedura di campionamento normalizzata se il flusso è insufficiente per ottenere un campione rappresentativo.

(16)  Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.1.

(17)  Questo BAT-AEL non si applica se si usa pino come materia prima principale.

(18)  Mediante il ricorso a un essiccatoio UTWS è possibile conseguire emissioni inferiori a 30 mg/Nm3.

(19)  Se si fa un uso quasi esclusivo di legno di recupero, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 15 mg/Nm3.

(20)  Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.1.

(21)  Se non sono applicabili i filtri a maniche o i filtrocicloni, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 10 mg/Nm3.

(22)  Descrizione della tecnica alla sezione 1.4.1.

(23)  Un pezzo esteriore di legno, con o senza corteccia, proveniente dalle prime fasi del processo di taglio inteso a trasformare il tronco in legname (legno da costruzione).

(24)  Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

(25)  Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

(26)  Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.