ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2103 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

1

 

 

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2104 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2107 della Commissione, del 20 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2108 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


DECISIONE (UE) 2015/2103 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (1), relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»).

(2)

L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.

(3)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca della Groenlandia. In esito a tali negoziati, il 20 marzo 2015 è stato siglato un nuovo protocollo («protocollo»).

(4)

Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione e in conformità del suo articolo 14, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(5)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dal 1o gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1).


21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/3


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Articolo 1

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 2

Principi

1.   I pescherecci dell'Unione svolgono le loro attività nella zona di pesca della Groenlandia soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo. Le autorità competenti della Groenlandia rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente nell'ambito del presente protocollo.

2.   La Groenlandia si impegna a offrire alla flotta dell'Unione un accesso preferenziale alle risorse eccedentarie disponibili.

3.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la Groenlandia si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente protocollo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nella sua zona di pesca le cui navi abbiano le medesime caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente protocollo e dal relativo allegato.

4.   Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente in merito alla concessione di possibilità di pesca a flotte straniere nonché ai TAC complessivi stabiliti per ciascuna specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Il presente protocollo persegue l'interesse reciproco delle parti assicurando lo sfruttamento sostenibile delle risorse eccedentarie. A tal fine le parti cooperano in particolare per garantire la sostenibilità degli stock comuni di migratori nell'Atlantico settentrionale.

6.   Le parti tutelano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i diritti legati al lavoro.

Articolo 3

Livello indicativo delle possibilità di pesca e procedura per stabilirne il livello annuale

1.   Le autorità competenti della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca per le specie elencate di seguito in base al seguente livello indicativo annuale (in tonnellate):

Composizione degli stock nella zona di pesca della Groenlandia

Livello indicativo delle possibilità di pesca

Merluzzo bianco nelle sottozone CIEM V, XII, XIV e NAFO 1F (1)

1 800

Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM V, XII, XIV e NAFO 1F (2), tranne nel caso della pesca praticata nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico di cui all'appendice 4 dell'allegato

2 200

Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e NAFO 1F (3)

2 000

Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord

2 500

Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM V, XII e XIV (4)

5 200

Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1

2 600

Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V

5 100

Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V (5)

20 000

Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V (6)

100

Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 (7)

100

Catture accessorie

1 126

2.   Per ogni anno di validità del protocollo, e non oltre il 1o dicembre dell'anno precedente, la commissione mista adotta il livello effettivo delle possibilità di pesca per le specie sopra elencate, sulla base del livello indicativo di cui al punto 1 e tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dei pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dell'approccio precauzionale e delle necessità dell'industria alieutica.

a)

Se le possibilità di pesca effettive per alcune specie sono inferiori a quelle di cui al paragrafo 1, la commissione mista effettua una compensazione con altre possibilità di pesca nello stesso anno. Se nessuna compensazione è concordata, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

b)

Se le possibilità di pesca effettive sono superiori a quelle indicate al paragrafo 1, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

3.   In aggiunta alla procedura annuale di cui al paragrafo 2, la Groenlandia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può offrire possibilità di pesca supplementari per le specie elencate al paragrafo 1, che l'Unione può accettare in tutto o in parte. In tal caso la commissione mista adotta le possibilità di pesca supplementari in occasione di una riunione straordinaria e adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le autorità competenti dell'Unione rispondono all'offerta della Groenlandia entro 6 settimane dal ricevimento dell'offerta.

4.   Le possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle sottozone XIV e V possono essere utilizzate nella sottozona NAFO 1, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell'Unione. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri interessati, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Ogni anno può essere trasferito, previo parere scientifico, un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell'Unione sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell'allegato.

5.   Gestione delle catture accessorie

I pescherecci dell'Unione operanti nella zona di pesca della Groenlandia sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate, nonché al divieto di rigetto.

a)

Sono definite catture accessorie le catture di qualsiasi organismo marino vivo che non figuri tra le specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave o non soddisfi le condizioni in materia di taglia minima.

Le catture accessorie sono limitate al 5 % nella pesca del gamberello boreale e al 10 % in altre attività di pesca.

Non sono concesse autorizzazioni di pesca specifiche per le catture accessorie.

b)

Tutte le catture accessorie devono essere registrate e comunicate.

c)

Per le catture accessorie non viene versato un canone specifico applicabile all'autorizzazione di pesca, in quanto i canoni stabiliti nell'allegato del protocollo per le specie bersaglio sono stati fissati tenendo conto delle disposizioni riguardanti le catture accessorie autorizzate.

d)

Inoltre, fatte salve le percentuali e le disposizioni applicabili alle catture accessorie di cui alle lettere da a) a c), le navi dell'Unione attuano strategie di pesca volte a garantire che le catture accessorie di scorfano e di merluzzo bianco nella pesca diretta dell'ippoglosso nero, le catture accessorie di scorfano e di ippoglosso nero nella pesca diretta del merluzzo bianco e le catture accessorie di merluzzo bianco e di ippoglosso nero nella pesca diretta dello scorfano non superino, per ogni bordata, il 5 % delle catture autorizzate per le specie bersaglio. Una bordata è il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca della Groenlandia. Se una nave scarica la totalità delle catture in un porto groenlandese, le catture successive si considerano effettuate in una nuova bordata.

e)

La percentuale massima di catture accessorie autorizzate di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero è indicata nell'autorizzazione di pesca per le specie bersaglio.

f)

Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono valutate ogni anno in sede di commissione mista.

g)

Se le catture accessorie di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero superano il quantitativo massimo di cui alla lettera e), il quantitativo eccedente è imputato al quantitativo autorizzato per le specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca applicando un fattore moltiplicatore di 3.

h)

Tutte le catture accessorie di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero effettuate da pescherecci dell'Unione nella pesca diretta del gamberello boreale, del merluzzo bianco, dello scorfano o dell'ippoglosso nero sono imputate alla riserva di catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 4

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria dell'Unione, di cui all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 16 099 978 EUR all'anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo per l'accesso alla zona di pesca della Groenlandia di 13 168 978 EUR, fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8;

b)

un importo specifico annuo di 2 931 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.

3.   È istituita una riserva finanziaria di 1 700 000 EUR per compensare le possibilità di pesca supplementari stabilite dalla commissione mista a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, ed eventuali nuove possibilità di pesca stabilite in conformità dell'articolo 8. Per le possibilità di pesca supplementari e le nuove possibilità di pesca l'Unione versa un importo pari al 17,5 % del prezzo di riferimento indicato al capo II dell'allegato.

4.   L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

5.   L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi; gli eventuali importi addizionali sono versati dall'Unione a partire dalla riserva finanziaria alle stesse date o quanto prima possibile dopo di esse. L'Unione versa l'importo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o giugno per gli anni successivi.

6.   L'impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

Articolo 5

Promozione di una pesca responsabile — Sostegno settoriale

1.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Essa è subordinata al conseguimento degli obiettivi della politica settoriale della Groenlandia in materia di pesca identificati dalla commissione mista, alla luce della conseguente programmazione annuale e pluriennale, ed è determinata sulla base dei risultati conseguiti.

2.   All'entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca e di altre politiche atte a incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale è effettuato sulla base di un'analisi circostanziata dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica:

a)

quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Ai fini della sospensione del pagamento, l'Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 5 lo giustifichino.

5.   Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 6

Cooperazione in campo scientifico

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella zona di pesca della Groenlandia, anche a livello regionale, in particolare nell'ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. La commissione mista può adottare misure volte a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Groenlandia, in conformità delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

Articolo 7

Pesca sperimentale

1.   Le parti cooperano, in particolare nell'ambito dell'articolo 5, all'attuazione di una pesca sperimentale sostenibile di specie e stock non inclusi nell'articolo 3, paragrafo 1, nel quadro della procedura di cui al capo VI dell'allegato, senza che ciò incida sulla contropartita finanziaria dell'Unione fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2.   Se le parti giungono alla conclusione che un'attività di pesca sperimentale a norma del paragrafo 1 ha dato risultati positivi e la commissione mista fissa nuove possibilità di pesca conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 8, le autorità della Groenlandia assegnano all'Unione almeno il 50 % delle possibilità di pesca totali disponibili per le nuove specie, fino alla scadenza del protocollo.

Articolo 8

Nuove possibilità di pesca

1.   Per nuove possibilità di pesca si intende possibilità di pesca per specie e stock da includere nell'articolo 3, paragrafo 1, a condizione di un aumento proporzionale della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2.   Se una parte si dichiara interessata a includere nuove possibilità di pesca nell'articolo 3, paragrafo 1, la commissione mista esamina la questione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia, dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale. Alle nuove possibilità di pesca si applicherà la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3. La commissione mista fissa inoltre il prezzo di riferimento per le nuove specie e i canoni per l'autorizzazione applicabili fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 9

Sospensione del protocollo e revisione della contropartita finanziaria

1.   L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria possono essere sospesi e la contropartita finanziaria può essere sottoposta a revisione, unilateralmente da una delle parti, se:

a)

circostanze anomale impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia; o

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; o

c)

tra le parti sorge una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo; o

d)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 6, per quanto riguarda i diritti fondamentali.

Il disposto di cui alla presente lettera non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2.   Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, l'Unione può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

3.   La parte che intende sospendere l'applicazione del protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4.   L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria riprendono dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previi consultazione e accordo tra le parti. L'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione e ripristino dell'autorizzazione di pesca

La Groenlandia può sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all'allegato qualora:

a)

una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; o

b)

l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a un'infrazione commessa da una nave specifica. Una volta ottemperato alla decisione giudiziaria, l'autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.

Articolo 11

Denuncia

A seguito della denuncia dell'accordo alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dello stesso, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 12

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1.   Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella zona di pesca della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, salvo diversa disposizione dell'accordo, del presente protocollo e del relativo allegato.

2.   La Groenlandia informa l'Unione in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche o nuove norme.

Articolo 13

Riservatezza

1.   La Groenlandia e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Groenlandia. I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione del protocollo e a fini scientifici e di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


(1)  In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la commissione mista potrà rivedere o adeguare il livello indicativo delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco alla luce dei risultati, che devono essere valutati dal comitato consultivo del CIEM, riguardanti le indagini genetiche, gli esperimenti di marcatura e le campagne di ricerca in mare (indipendenti dalle attività di pesca) realizzate sulle diverse componenti dello stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque della Groenlandia, e in particolare sui riproduttori presenti nelle acque costiere e d'altura della Groenlandia occidentale e nelle acque d'altura della Groenlandia orientale; a tal fine la commissione mista terrà conto dei pareri e delle raccomandazioni più recenti formulati ogni anno dal CIEM in materia di gestione.

(2)  Da catturarsi con reti da traino pelagiche.

(3)  Da catturarsi con reti da traino.

(4)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente. Questo limite di sforzo può essere rivisto alla luce di un piano di gestione pluriennale concordato dagli Stati costieri.

(5)  Quando è possibile realizzare catture, l'Unione può prelevare fino al 7,7 % del TAC relativo al capelin per la campagna di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

(6)  Le specie Macrourus rupestris e Macrourus berglax non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

(7)  Le specie Macrourus rupestris e Macrourus berglax non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.


ALLEGATO

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DALLE NAVI DELL'UE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, DALL'ALTRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, per «autorità competente» si intende:

per l'Unione: la Commissione europea

per la Groenlandia: il ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura

2.   Per «autorizzazione di pesca» si intende una licenza rilasciata a un peschereccio dell'UE che gli consente di esercitare, in un dato periodo, specifiche attività di pesca nelle zone di pesca della Groenlandia definite al punto 3.

3.   Zona di pesca

3.1.   La pesca è esercitata nella zona di pesca definita nel regolamento n. 1020, del 20 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

3.2.   Se non espressamente disposto altrimenti, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 12 dell'Inatsisartut del 3 dicembre 2012.

3.3.   Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO II

DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)

1.   Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

1.1.   L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo può essere concessa esclusivamente alle navi iscritte nel registro dei pescherecci dell'UE e, per le navi che intendono esercitare attività di pesca nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico, alle navi notificate alla NEAFC in conformità al suo regolamento. A tal fine, le navi non devono figurare in nessuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.

1.2.   Perché la nave abbia diritto all'autorizzazione, l'armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere stati interdetti dall'esercizio della pesca nella zona di pesca della Groenlandia e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dall'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.   In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema di licenze elettroniche, le domande e le autorizzazioni di pesca sono trasmesse secondo le modalità di seguito indicate.

2.2.   L'autorità competente dell'UE presenta per via elettronica all'autorità competente della Groenlandia una domanda di licenza, individuale o collettiva, per la nave o le navi che intendono praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo. La domanda è compilata utilizzando l'apposito modulo fornito dall'autorità competente della Groenlandia, riportato nell'appendice 1. Le navi dell'UE di un medesimo armatore o rappresentante possono presentare una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro.

2.3.   Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per le specie e i quantitativi richiesti conformemente alle disposizioni del punto 7 del presente capo.

2.4.   Per ciascuna prima domanda nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, va presentata una fotografia digitale a colori recente (massimo 12 mesi), di risoluzione adeguata (dimensioni minima 15 × 10 cm), in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo.

2.5.   Se l'autorità competente della Groenlandia ritiene che una domanda non sia completa o non soddisfi le condizioni di cui ai punti 1, 2.2, 2.3 e 2.4, l'autorità competente dell'UE è informata delle motivazioni quanto prima possibile, e in ogni caso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte della Groenlandia.

3.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

3.1.   L'autorità competente della Groenlandia trasmette l'autorizzazione di pesca per via elettronica all'autorità competente dell'UE entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione di pesca trasmessa per via elettronica ha lo stesso valore dell'originale ai fini del protocollo e del relativo allegato.

3.2.   Ogni autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato. Un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale delle specie per le quali è stato pagato il canone e reca la seguente dicitura: «quantitativo autorizzato da ripartire tra le navi (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)».

3.3.   L'autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, è tenuta permanentemente a bordo della nave ed è presentata su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia.

4.   Modifica dell'autorizzazione di pesca

4.1.   Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda.

4.2.   Fatto salvo il punto 4.3, se la modifica dell'autorizzazione di pesca riguarda quantitativi catturati in eccesso rispetto a un quantitativo già autorizzato, la nave paga un canone pari a tre volte l'importo precisato al punto 7.1 per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.

4.3.   In casi eccezionali in cui le possibilità di pesca dell'UE per le specie in questione non siano state completamente utilizzate, e al solo scopo di evitare l'interruzione delle attività di pesca di una nave dell'UE operante nella zona di pesca della Groenlandia sulla base di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del protocollo, se è probabile che la nave superi il quantitativo autorizzato lo Stato di bandiera notifica immediatamente all'autorità competente della Groenlandia, con copia all'autorità competente dell'UE, l'intenzione di presentare una domanda formale per una nuova autorizzazione di pesca per quantitativi supplementari della stessa specie. La nave è autorizzata a proseguire l'attività di pesca a condizione che, entro 24 ore dalla notifica dello Stato di bandiera, l'armatore presenti all'autorità competente della Groenlandia una prova di pagamento del canone corrispondente e che la domanda per una nuova autorizzazione di pesca sia trasmessa all'autorità competente della Groenlandia entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dello Stato di bandiera conformemente alla procedura di cui al punto 2. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta per la nave l'applicazione della procedura di cui al punto 4.2.

5.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

5.1.   L'autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile.

5.2.   Tuttavia, in un numero limitato di casi, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un'altra nave dell'UE. La sostituzione è effettuata sulla base di una domanda presentata per il tramite dell'autorità competente dell'UE. La nuova autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato; tale quantitativo corrisponde al quantitativo delle specie per le quali è stato già pagato il canone per l'autorizzazione di pesca, da cui sono detratte le catture già praticate dalla prima nave.

5.3.   L'autorizzazione di pesca sostituita cessa di avere effetto alla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte dell'autorità competente della Groenlandia.

6.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

6.1.   Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate.

6.2.   Le autorizzazioni per la pesca del capelin sono rilasciate per il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre nonché dal 1o gennaio al 30 aprile dell'anno successivo.

6.3.   In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa dell'Unione che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell'Unione che al 31 dicembre dell'anno precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa autorizzazione di pesca, nell'anno per il quale non state adottate le pertinenti disposizioni, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l'utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell'autorizzazione di pesca per l'anno precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

6.4.   Il quantitativo di un'autorizzazione di pesca per il gamberello boreale che non sia stato utilizzato al 31 dicembre di un dato anno può essere riportato all'anno successivo, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, in ragione di un massimo del 5 % del quantitativo originariamente previsto nell'autorizzazione di pesca, a condizione che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7.   Canone relativo all'autorizzazione di pesca, pagamento e rimborso

7.1.   I canoni per l'autorizzazione di pesca a carico delle navi dell'UE sono i seguenti:

Specie

EUR/t — 2016-2017

EUR/t — 2018-2020

Merluzzo bianco

132,63

142,11

Scorfano pelagico

78,11

83,68

Scorfano demersale

78,11

83,68

Ippoglosso nero

190,11

203,68

Gamberello boreale — Est

73,68

78,95

Gamberello boreale — Ovest

117,89

126,32

Capelin

7,00

7,50

7.2.   Prima dell'entrata in applicazione del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia comunica all'UE gli estremi del conto o dei conti bancari del governo che gli armatori sono tenuti a utilizzare per tutti i pagamenti per l'intera durata del protocollo. L'autorità competente della Groenlandia notifica eventuali cambiamenti all'autorità competente dell'UE con almeno due mesi di anticipo.

7.3.   Il pagamento del canone comprende tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa.

7.4.   Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

7.5.   Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 9 o dell'articolo 11 del protocollo, e quindi di impossibilità per una nave di pescare parte delle catture autorizzate per l'anno civile, o in caso di mancata concessione di un'autorizzazione di pesca, l'autorità competente della Groenlandia rimborsa all'armatore la totalità del canone entro 60 giorni di calendario dalla data della domanda di rimborso.

7.6.   Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.

8.   I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie

Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)

Merluzzo bianco

1 800

Scorfano pelagico

1 700

Scorfano demersale

1 700

Ippoglosso nero

4 375

Gamberello boreale

3 240

Capelin

190

Granatieri spp.

975

Catture accessorie

1 990

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1.   Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia mette a disposizione dell'autorità competente dell'UE una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e delle disposizioni riguardanti le misure tecniche di conservazione.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Registrazione e dichiarazione delle catture

1.   In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS), fatti salvi gli obblighi di comunicazione nei confronti del CCP del loro Stato di bandiera, le navi dell'UE autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo comunicano le loro catture all'autorità competente della Groenlandia secondo le modalità di seguito specificate. L'introduzione del sistema ERS comporterà la sostituzione delle disposizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 in materia di dichiarazione elettronica.

2.   Per ogni bordata effettuata nella zona di pesca groenlandese i comandanti dei pescherecci dell'UE operanti nell'ambito dell'accordo registrano nel giornale di pesca le operazioni da essi effettuate indicando tutti i quantitativi superiori a 50 kg di peso vivo equivalente di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo. I giornali di pesca, in funzione delle specie bersaglio e degli attrezzi, devono essere presentati su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia e trasmessi al rappresentante (agente) della nave come indicato nel modulo di domanda di autorizzazione di pesca di cui all'appendice 1. Un esempio di ciascun tipo di giornale di pesca è trasmesso anche all'autorità competente dell'UE e al CCP dello Stato di bandiera. In caso di modifica del formato di un giornale di pesca, le modifiche sono immediatamente comunicate, unitamente alle nuove versioni, all'autorità competente dell'UE e al CCP dello Stato di bandiera.

3.   Il giornale di pesca è compilato dal comandante per ogni singola retata e reca l'indicazione della totalità delle catture e dei rigetti relativi a ogni retata per ciascun giorno di attività del peschereccio dell'UE nell'ambito di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia.

4.   Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

5.   Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati del giornale di pesca registrati e trasmessi.

6.   Al termine di ogni bordata di pesca ed entro 10 giorni dall'arrivo in porto, una copia del giornale di pesca è inviata all'autorità competente della Groenlandia per posta, posta elettronica o fax. Il comandante ne invia inoltre una copia allo Stato di bandiera.

7.   Nella misura del possibile, su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia il comandante trasmette altresì dati supplementari relativi agli sbarchi.

8.   Se una nave dell'UE non si conforma alle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, l'autorità competente della Groenlandia può sospendere l'autorizzazione in corso fino a quando tali disposizioni non siano rispettate. In caso di recidiva l'autorità competente della Groenlandia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave in questione. L'autorità competente dell'UE e lo Stato di bandiera ne sono debitamente informati.

9.   Le parti si adoperano per istituire quanto prima un sistema elettronico di trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca delle navi dell'UE nella zona di pesca della Groenlandia, previo accordo comune sugli orientamenti per la gestione e l'attuazione di tale sistema. Il sistema di elettronico di trasmissione dei dati consentirà lo scambio di dati relativi alle posizioni delle navi, alle catture, alle attività di pesca e alle autorizzazioni di pesca (elenco non esaustivo).

10.   Ogni anno, e/o su richiesta dell'autorità competente dell'UE, l'autorità competente della Groenlandia informa l'autorità competente dell'UE in merito alle catture effettuate nella zona di pesca della Groenlandia da navi di paesi terzi sulla base delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo.

Sezione 2

Entrata e uscita dalla zona

1.   Il comandante di una nave dell'UE operante nella zona di pesca della Groenlandia o che intenda entrare in tale zona per svolgervi attività di pesca trasmette all'autorità competente della Groenlandia per via elettronica, via posta elettronica o fax, le seguenti relazioni e notifiche conformemente alle disposizioni della pertinente legislazione nazionale in materia di pesca (1):

a)

«notifica di arrivo», trasmessa almeno 5 giorni prima della data di arrivo. Eventuali modifiche successive della notifica di arrivo devono essere immediatamente segnalate all'autorità competente della Groenlandia;

b)

«notifica di azione», trasmessa al massimo 24 ore e al più tardi 12 ore prima dell'arrivo;

c)

«notifica di azione», trasmessa dal peschereccio prima di salpare da un porto per svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia in cui tale porto è situato o prima di salpare da un luogo di scarico situato nel territorio per proseguire l'attività di pesca;

d)

«relazione settimanale», trasmessa ogni lunedì entro le ore 10.00 UTC per l'intero periodo di attività di un peschereccio, vale a dire per tutto il periodo compreso tra una notifica di azione e una notifica di conclusione dell'azione. La prima relazione settimanale copre il periodo compreso tra l'arrivo nella zona di pesca della Groenlandia o la partenza da un porto all'interno della zona di pesca della Groenlandia e le ore 24.00 UTC della domenica successiva. Le altre relazioni settimanali coprono il periodo compreso tra le ore 00.00 UTC del lunedì e le ore 24.00 UTC della domenica. Quando le possibilità di pesca autorizzate per una nave o il totale ammissibile di catture stabilito nel decreto groenlandese sui contingenti stanno per esaurirsi la GFLK (autorità groenlandese per il controllo delle licenze di pesca) può chiedere alle navi interessate di trasmettere relazioni giornaliere contenenti le stesse informazioni della relazione settimanale. In tal caso le relazioni settimanali e i rapporti di posizione non vengono trasmessi;

e)

«notifica di partenza», trasmessa almeno 48 prima dai pescherecci che intendono lasciare la zona di pesca della Groenlandia;

f)

«notifica di conclusione dell'azione», trasmessa dal peschereccio prima di lasciare la zona di pesca della Groenlandia;

g)

«notifica di conclusione dell'azione», trasmessa dal peschereccio prima dell'arrivo in un porto o in un luogo di scarico nella zona di pesca della Groenlandia.

Sezione 3

Sbarco e trasbordo

1.   Il comandante di una nave dell'UE, o un suo rappresentante (agente), che intenda sbarcare o trasbordare in un porto groenlandese catture provenienti dalla zona di pesca della Groenlandia ne dà notifica all'autorità competente della Groenlandia conformemente alle disposizioni della pertinente legislazione in materia di pesca.

2.   Almeno 72 ore prima del trasbordo o dello sbarco sono notificati:

a)

gli estremi di identificazione del peschereccio cedente;

b)

il porto di trasbordo o di sbarco, indicato conformemente all'elenco dei codici dei porti della FAO;

c)

la data e l'ora prevista per il trasbordo o lo sbarco;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e)

se nota, la destinazione delle catture dopo lo sbarco o il trasbordo (mercato, consumo privato ecc.);

f)

in caso di trasbordo, gli estremi di identificazione e il tipo di peschereccio ricevente.

3.   L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Groenlandia al comandante o al proprietario della nave entro 24 ore dalla suddetta notifica.

4.   Il comandante e/o il suo rappresentante sono responsabili dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi della dichiarazione di sbarco o di trasbordo.

Sezione 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1.1.   A bordo delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo, che operano nella zona di pesca della Groenlandia o che effettuano attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della NEAFC (come indicato nell'appendice 4), deve essere installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante (sistema di controllo dei pescherecci via satellite — VMS) in grado di trasmetterne la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera.

1.2.   Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.

1.3.   Se risulta che una nave opera nella zona di pesca della Groenlandia senza disporre di un sistema VMS perfettamente funzionante e che le disposizioni di cui al punto 3 della presente sezione non sono state rispettate, l'autorità groenlandese può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave con effetto immediato. L'autorità competente della Groenlandia ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera interessato. La sospensione dell'autorizzazione di pesca è immediatamente notificata all'autorità competente dell'UE e allo Stato di bandiera.

1.4.   Ciascun messaggio di posizione è formattato conformemente all'appendice 3 e comprende i seguenti elementi:

a)

estremi di identificazione della nave;

b)

ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

data e ora di registrazione della posizione;

d)

velocità istantanea e rotta della nave.

1.5.   La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca della Groenlandia è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca della Groenlandia, che viene identificata con il codice «EXI».

1.6.   Il CCP dello Stato di bandiera garantisce la trasmissione automatica e, se del caso, la trasmissione manuale dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono trasmessi, registrati e memorizzati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Integrità dei sistemi VMS

2.1.   I componenti hardware e software del sistema VMS sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non possono essere disattivati manualmente. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite. In particolare, il comandante provvede in ogni momento a che:

a)

il sistema VMS della sua nave sia perfettamente funzionante e i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera;

b)

i dati non siano in alcun modo modificati;

c)

l'antenna o le antenne e i relativi cavi collegati all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruiti in alcun modo;

d)

l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta; e

e)

l'impianto di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.

2.2.   Il comandante del peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave, volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla parte nelle cui acque l'infrazione è stata commessa, in conformità della legislazione vigente sul suo territorio.

3.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del VMS

3.1.   In caso di guasto durante la permanenza della nave nella zona di pesca groenlandese, il sistema VMS è riparato o sostituito entro 30 giorni di calendario dalla notifica allo Stato di bandiera. L'autorità dell'UE ne è informata quanto prima possibile.

3.2.   Nel corso di tale periodo la nave è tenuta a segnalare manualmente la propria posizione, conformemente al punto 1.4 della presente sezione, avvalendosi di altri mezzi di comunicazione disponibili, segnatamente per posta elettronica, via radio o per fax, al CCP dello Stato di bandiera. Tale trasmissione manuale è effettuata almeno ogni quattro ore.

3.3.   Trascorso il suddetto periodo di 30 giorni, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia.

4.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca

4.1.   Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.

4.2.   I CCP delle due parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzi di posta elettronica, fax, telex e numeri di telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.

4.3.   Fatta salva la possibilità di futuri miglioramenti, la trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera interessato.

4.4.   In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati alla Groenlandia in conformità al presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità groenlandesi responsabili del controllo e del monitoraggio della pesca in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.

4.5.   Fatto salvo il punto precedente, i dati VMS possono essere utilizzati per scopi scientifici o di ricerca a condizione che gli utilizzatori non pubblichino tali dati in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.

5.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

5.1.   L'autorità competente della Groenlandia e il CCP degli Stati di bandiera dell'UE verificano la compatibilità dei rispettivi equipaggiamenti elettronici e segnalano senza indugio all'altra parte qualsiasi malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

5.2.   L'interruzione delle comunicazioni tra i centri di controllo non pregiudica l'attività delle navi.

5.3.   Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell'interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i centri di controllo.

6.   Manutenzione di un CCP

6.1.   Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno settantadue (72) ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

6.2.   Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati VMS sono trasmessi non appena concluso l'intervento di manutenzione.

6.3.   Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro (24) ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a un mezzo elettronico alternativo scelto di comune accordo.

6.4.   La Groenlandia informa le proprie autorità responsabili del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della pesca affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione dal CCP groenlandese a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Sezione 5

Ispezione in mare o in porto

1.   Nella zona di pesca o nei porti groenlandesi, le ispezioni delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca sono effettuate da navi e ispettori della Groenlandia chiaramente identificati in conformità alla convenzione internazionale.

2.   Prima di salire a bordo, l'ispettore autorizzato comunica alla nave dell'UE la propria decisione di effettuare un'ispezione. Prima di procedere all'ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica.

3.   Gli ispettori restano a bordo della nave dell'UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

4.   Le ispezioni in porto sono realizzate in conformità alle misure della FAO e alle pertinenti misure dello Stato di approdo delle ORGP.

5.   L'autorità competente della Groenlandia può autorizzare l'UE a osservare l'ispezione.

6.   Il comandante della nave dell'UE autorizza l'accesso a bordo degli ispettori e ne agevola l'operato.

7.   Gli ispettori non interferiscono nei contatti tra il comandante della nave dell'UE e lo Stato di bandiera e/o l'armatore. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.

8.   Al termine di ogni ispezione gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».

9.   Prima di lasciare la nave dell'UE gli ispettori consegnano copia del rapporto di ispezione al comandante. L'autorità competente della Groenlandia trasmette una copia elettronica del rapporto di ispezione all'autorità competente dell'UE e allo Stato membro di bandiera entro otto giorni di calendario dall'ispezione, fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 7, punto 1. Se opportuno, tali informazioni sono messe a disposizione delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Sezione 6

Programma di osservazione

1.   Le operazioni di pesca realizzate nella zona di pesca della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona di pesca della Groenlandia cooperano con le autorità competenti groenlandesi ai fini dell'imbarco degli osservatori.

2.   La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.

3.   L'osservatore è imbarcato in un porto scelto di comune accordo dall'autorità competente della Groenlandia e dall'armatore. Se l'osservatore non si presenta nelle 3 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. La nave è libera di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

4.   Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, e

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

5.   Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

verifica i dati registrati nel giornale di pesca, in particolare la composizione delle catture in base alle specie, ai quantitativi, al peso vivo e al peso trasformato; verifica inoltre i rapporti VMS e le comunicazioni radio;

b)

tiene una registrazione dettagliata dell'attività giornaliera della nave, sia essa o no impegnata in attività di pesca;

c)

per ogni retata annota il tipo di attrezzo e i relativi dispositivi, l'apertura di maglia, i dati relativi alle catture e allo sforzo, le coordinate, la profondità e il tempo di immersione dell'attrezzo, la composizione delle catture, i rigetti e i pesci sottotaglia conservati a bordo, e

d)

sorveglia il funzionamento del sistema di localizzazione via satellite e segnala eventuali interruzioni o interferenze.

6.   All'osservatore sono garantite condizioni di vitto e sistemazione a bordo di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali.

7.   Il comandante offre all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'espletamento delle sue mansioni. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture detenute a bordo, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare.

8.   Qualsiasi trasferimento di osservatori in mare deve essere effettuato da personale esperto, in condizioni di luce diurna e di sicurezza, con il pieno consenso dell'osservatore e, in generale, in condizioni di sicurezza ottimali.

9.   In caso di trasferimento in mare il comandante della nave offre piena cooperazione per garantire la sicurezza dell'osservatore.

10.   Rapporto dell'osservatore

10.1.   Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Al comandante è consegnata una copia del rapporto dell'osservatore.

10.2.   Su richiesta dell'autorità competente dell'UE o dello Stato membro di bandiera, l'autorità competente della Groenlandia trasmette copia del rapporto dell'osservatore entro 8 giorni lavorativi.

Sezione 7

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

1.1.   Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca della Groenlandia da un peschereccio dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione.

1.2.   La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell'armatore con riguardo all'infrazione.

1.3.   Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca della Groenlandia da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo, la notifica dell'infrazione stessa e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla vigente normativa groenlandese.

1.4.   L'autorità competente della Groenlandia trasmette quanto prima possibile all'autorità competente dell'UE e allo Stato membro di bandiera, per posta elettronica, una copia del rapporto di ispezione e della notifica di infrazione.

1.5.   Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, si cerca di risolvere la presunta infrazione in via amichevole entro 4 giorni dalla notifica dell'infrazione. Se ciò risulta impossibile viene avviato il procedimento giudiziario.

2.   Fermo di una nave

2.1.   La Groenlandia notifica immediatamente all'autorità competente dell'UE e allo Stato di bandiera ogni fermo di un peschereccio dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo. La notifica indica i motivi del fermo ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata.

2.2.   Prima di adottare qualsiasi altro provvedimento nei confronti della nave dell'UE posta in stato di fermo, del suo comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Groenlandia designa un funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, organizza una riunione di informazione entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica dei motivi all'origine del fermo. Alla riunione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e l'armatore.

3.   Sanzioni applicabili alle infrazioni

3.1.   La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

3.2.   In caso di risoluzione amichevole, la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione nazionale della Groenlandia.

4.   Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1.   Se non è possibile giungere a una soluzione amichevole e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave dell'UE che ha commesso l'infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dall'autorità competente della Groenlandia, il cui importo, fissato dalla stessa autorità, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, se il procedimento giudiziario è in corso da oltre 4 anni, l'autorità competente della Groenlandia informa regolarmente l'autorità competente dell'UE e lo Stato di bandiera interessato in merito alle misure adottate per giungere alla sua conclusione.

4.2.   Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3.   Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.

4.4.   La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro 14 giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell'equipaggio

5.1.   La nave dell'UE è autorizzata a lasciare il porto e a proseguire l'attività di pesca dopo che si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione o dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla composizione amichevole.

CAPO V

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sezione 1

Metodo e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

1.   La Groenlandia informa senza indugio l'autorità competente dell'UE in merito alla possibilità di costituire associazioni temporanee di imprese o società miste con imprese groenlandesi. L'autorità competente dell'UE trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri dell'UE. Nel caso di un'impresa comune, i progetti saranno presentati e valutati conformemente alle disposizioni del presente capo.

2.   In applicazione dell'articolo 10, lettera f), dell'accordo, l'UE presenta alla Groenlandia, non appena possibile e in ogni caso almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione della commissione mista, un fascicolo tecnico per il progetto o i progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste con operatori dell'UE. I progetti sono presentati all'autorità competente dell'UE per il tramite delle autorità dello Stato o degli Stati membri interessati dell'UE.

3.   La commissione mista incoraggia in primo luogo il pieno utilizzo, da parte delle navi dell'UE, dei contingenti indicativi per le specie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo. Per le specie per le quali, senza basarsi su pareri scientifici, la commissione mista ha stabilito possibilità di pesca annuali inferiori a quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, non saranno presi in considerazione progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese o a società miste per le stesse specie e lo stesso anno civile.

4.   La commissione mista valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

a)

specie bersaglio e zona o zone di pesca;

b)

stato dello o degli stock, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale;

c)

caratteristiche della nave e tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;

d)

per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca; e

e)

precedenti esperienze dell'armatore dell'UE europea e del suo partner groenlandese nel settore della pesca.

5.   A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.

6.   Per le specie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, le catture effettuate da navi dell'UE nell'ambito di associazioni temporanee di imprese o società miste non pregiudicano gli accordi di condivisione tra gli Stati membri dell'UE.

Sezione 2

Condizioni relative all'accesso nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese

1.   Autorizzazioni di pesca

1.1.   Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che il progetto abbia avuto parere favorevole da parte della commissione mista, la nave o le navi dell'UE presentano domanda di autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del capo II. La domanda indica chiaramente che si tratta di un'associazione temporanea di imprese.

1.2.   L'autorizzazione di pesca è rilasciata per la durata dell'associazione temporanea di imprese, e comunque per un periodo non superiore all'anno civile.

1.3.   L'autorizzazione di pesca indica chiaramente che le catture saranno imputate alle possibilità di pesca assegnate dalle autorità groenlandesi nell'ambito del corrispondente TAC groenlandese, e non alle possibilità di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo.

2.   Sostituzione di navi

2.1.   Una nave dell'Unione europea operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave dell'Unione di capacità e con caratteristiche tecniche simili.

CAPO VI

PESCA SPERIMENTALE

1.   In applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, lettera g), dell'accordo, se l'autorità competente dell'UE ha comunicato alla Groenlandia il proprio interesse per l'esercizio della pesca sperimentale di specie e stock non elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, si applicano le seguenti disposizioni.

1.1.   Almeno 15 giorni prima della riunione della commissione mista, l'autorità competente dell'UE presenta alla Groenlandia un fascicolo tecnico indicante:

a)

la o le specie bersaglio;

b)

i parametri tecnici proposti per la campagna (tecnologia da utilizzare per le operazioni di pesca, durata, zone di pesca ecc.); e

c)

il contributo che la partecipazione dell'UE alla campagna sperimentale dovrebbe apportare alla ricerca scientifica e allo sviluppo del settore della pesca.

1.2.   La Groenlandia comunica alla commissione mista:

a)

le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali condotte da navi nazionali e dei paesi terzi;

b)

i risultati di precedenti campagne sperimentali per la stessa specie; e

c)

i dati scientifici e le altre informazioni disponibili.

2.   La commissione mista valuta il fascicolo tecnico tenendo in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e l'approccio precauzionale.

3.   Una volta ottenuto il parere favorevole della commissione mista per quanto riguarda la partecipazione dell'UE, la relativa portata e i parametri tecnici della campagna di pesca sperimentale, le navi dell'UE presentano domanda di autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del capo II. L'autorizzazione di pesca è limitata all'anno civile in corso.

4.   Alle navi dell'UE che praticano la pesca sperimentale si applicano tutte le disposizioni del capo IV.

5.   Fatto salvo il punto 4, nel corso della campagna sperimentale in mare le navi dell'UE:

a)

notificano all'autorità competente della Groenlandia l'avvio della campagna e presentano una dichiarazione delle catture eventualmente presenti a bordo prima dell'inizio della pesca sperimentale;

b)

trasmettono all'Istituto groenlandese delle risorse naturali, all'autorità competente della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);

c)

garantiscono la presenza a bordo di un osservatore groenlandese o di un osservatore scelto dall'autorità competente della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata dalle autorità groenlandesi;

d)

comunicano all'autorità competente della Groenlandia la conclusione della campagna sperimentale e, se l'autorità competente della Groenlandia ne fa richiesta, sottopongono le navi a ispezione prima di lasciare la zona di pesca.

6.   Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.

7.   L'autorità competente della Groenlandia designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

8.   Sulla base delle raccomandazioni dei pertinenti organismi consultivi scientifici, la Groenlandia può chiedere l'attuazione di misure di conservazione e di gestione con riguardo alla pesca sperimentale, compresi divieti di pesca in determinati periodi e zone.


(1)  Decreto n. 18 del 9 dicembre 2010 del governo autonomo della Groenlandia sulla sorveglianza della pesca in alto mare.

Appendici del presente allegato

Appendice 1 –

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 –

Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia

Appendice 3 –

Formato dei dati VMS

Appendice 4 –

Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca nella zona di pesca groenlandese

1

Stato di bandiera

 

2

Nome della nave

 

3

Numero del registro della flotta dell'Unione

 

4

Lettere e cifre di identificazione esterna

 

5

Porto di immatricolazione

 

6

Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)

 

7

Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) (1)

 

8

Anno di costruzione

 

9

Numero IMO (se disponibile)

 

10

Tipo di nave

 

11

Tipo di attrezzo da pesca

 

12

Specie bersaglio + quantitativo

 

13

Zona di pesca (CIEM/NAFO)

 

14

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

 

15

Armatori, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail

 

16

Operatore della nave, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail

 

17

Nome del comandante

 

18

Numero di membri dell'equipaggio

 

19

Potenza motrice (kW)

 

20

Lunghezza fuori tutto

 

21

Stazza (GT)

 

22

Capacità di congelamento in tonnellate/giorno

 

23

Rappresentante (agente), nome e indirizzo

 

24

Indirizzo postale cui deve essere inviata la domanda di autorizzazione di pesca

Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, fax +32 2 2962338 Email Mare-licences@ec.europa.eu


(1)  Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.

Appendice 2

Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia

Trasmissione di relazioni e comunicazioni

Le relazioni e le comunicazioni a norma del capo IV, sezioni 1, 2 e 3, sono redatte in groenlandese, danese o inglese.

Le comunicazioni sono trasmesse mediante posta elettronica, fax o radio costiera alla GFKL e all'Arctic Command (AKO):

1.

GFLK, telefono +299 34 50 00, fax +299 34 63 60,

E-mail: GFLK@NANOQ.GL;

2.

AKO, telefono +299 364000, fax +299 364099,

E-mail: AKO-COMMCEN@MIL.DK

I giornali di pesca devono essere inviati al seguente indirizzo:

Greenland Fishing Licence Control Authority (GFKL)

P.O.Box 501, 3900 Nuuk, Greenland.

Domanda di autorizzazione di pesca

Le domande di autorizzazione di pesca e di altri permessi devono essere trasmesse al ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura al numero di fax +299 346355 o all'indirizzo di posta elettronica: APNN@NANOQ.GL

Appendice 3

Formato dei dati VMS

Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra parte

1)

Messaggio «ENTRY» (ENTRATA)

Dato

Codice campo:

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni:

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2)

Messaggio/rapporto «POSITION» (POSIZIONE)

Dato

Codice campo:

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni:

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»

Indicativo di chiamata (1)

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84)

Attività

AC

F (2)

Dato relativo alla posizione; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

3)

Messaggio «EXIT» (USCITA)

Dato

Codice campo:

Obbligatorio/facoltativo

Osservazioni:

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4)

Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio,

una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,

una barra (/) separa il codice dal dato,

coppie di dati sono separate da uno spazio,

i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto «formato per l'Atlantico settentrionale» (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.


(1)  Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN».

(2)  Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

Appendice 4

Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

1.   Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell'ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia in conformità delle disposizioni del capo II dell'allegato del protocollo. La domanda e l'autorizzazione di pesca fanno espresso riferimento ad attività al di fuori della zona di pesca della Groenlandia.

2.   Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.   Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell'UE per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.

4.   Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.

5.   Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area — RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella zona di pesca dell'Islanda.

6.   Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità alle pertinenti prescrizioni normative. Quando una nave effettua attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.

7.   Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell'ambito del regime di flessibilità della Groenlandia siano chiaramente identificate come catture effettuate sulla base dell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia nell'ambito del regime di flessibilità.

a)

Prima di iniziare a pescare sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI AZIONE.

b)

Nel periodo di attività sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese la nave trasmette entro le ore 23.59 UTC di ogni giorno una DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE.

c)

Una volta cessate le attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE.

La NOTIFICA DI AZIONE, la DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE e la NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE sono trasmesse conformemente al capo IV, sezione 2, dell'allegato.

8.   Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.

9.   Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell'UE le catture praticate nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell'ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l'autorizzazione di pesca corrispondente.

10.   Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell'ambito del regime di flessibilità.


REGOLAMENTI

21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/29


REGOLAMENTO (UE) 2015/2104 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

58/TQ104

Stato membro

Svezia

Stock

POK/04-N.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data di chiusura

19.10.2015


21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2105 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 3 aprile 2012 la società Exponent International Ltd. ha presentato all'Ungheria, per conto della società Syngenta Crop Protection AG, una domanda di approvazione della sostanza attiva flumetralin. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento il 28 settembre 2012 l'Ungheria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 30 ottobre 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel settembre 2014.

(4)

Il 20 novembre 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva flumetralin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(6)

Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza flumetralin e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(9)

La Commissione ritiene tuttavia che la sostanza flumetralin sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il flumetralin è una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il flumetralin soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 4, secondo trattino, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione.

(11)

In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze candidate alla sostituzione devono essere elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno aggiungere una parte E all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) e modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

La sostanza attiva flumetralin è approvata come sostanza candidata alla sostituzione come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

1.   All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.»

2.   L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3816. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Flumetralin

N. CAS 62924-70-3

N. CIPAC 971

N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

980 g/kg

L'impurezza nitrosamina (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico

11 dicembre 2015

11 dicembre 2022

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

al rischio per i mammiferi erbivori;

d)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1.

alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale);

2.

alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente parte E:

«PARTE E

Sostanze candidate alla sostituzione

 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1

Flumetralin

N. CAS 62924-70-3

N. CIPAC 971

N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

980 g/kg

L'impurezza nitrosamina (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico

11 dicembre 2015

11 dicembre 2022

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

c)

al rischio per i mammiferi erbivori;

d)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1.

alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale);

2.

alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»


21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2106 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il criterio del «chi arriva primo ha la precedenza».

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 2015/936 è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, dividere i contingenti in frazioni o riservare una porzione di un particolare limite quantitativo esclusivamente per le domande corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle precedenti importazioni.

(3)

È opportuno che le modalità di gestione e distribuzione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4)

Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione (2) si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2016.

(5)

Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul criterio del «chi arriva primo ha la precedenza», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6)

A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione all'importazione per il 2016 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2015.

(7)

Per un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8)

A garanzia di una buona gestione è opportuno che le autorizzazioni all'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le autorizzazioni solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se gli operatori interessati possono dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, possono certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione all'importazione dell'Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2017, su richiesta dell'importatore interessato, la validità dell'autorizzazione, a condizione che, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà del quantitativo assegnatogli.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole per la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 2015/936 per l'anno 2016.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2016, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle autorizzazioni all'importazione loro concesse per il 2015.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2015 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Gli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato loro a norma del presente regolamento possono, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1.   A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2016 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.

2.   Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:

a)

ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e

b)

ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i)

di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure

ii)

di aver beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento ma di avere utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

3.   Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2016.

Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2015 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 18).


ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese

Categoria

Unità

Massimale

Repubblica di Bielorussia

1

Chilogrammi

20 000

2

Chilogrammi

80 000

3

Chilogrammi

5 000

4

Pezzi

20 000

5

Pezzi

15 000

6

Pezzi

20 000

7

Pezzi

20 000

8

Pezzi

20 000

15

Pezzi

17 000

20

Chilogrammi

5 000

21

Pezzi

5 000

22

Chilogrammi

6 000

24

Pezzi

5 000

26/27

Pezzi

10 000

29

Pezzi

5 000

67

Chilogrammi

3 000

73

Pezzi

6 000

115

Chilogrammi

20 000

117

Chilogrammi

30 000

118

Chilogrammi

5 000

Repubblica popolare democratica di Corea

1

Chilogrammi

10 000

2

Chilogrammi

10 000

3

Chilogrammi

10 000

4

Pezzi

10 000

5

Pezzi

10 000

6

Pezzi

10 000

7

Pezzi

10 000

8

Pezzi

10 000

9

Chilogrammi

10 000

12

Paia

10 000

13

Pezzi

10 000

14

Pezzi

10 000

15

Pezzi

10 000

16

Pezzi

10 000

17

Pezzi

10 000

18

Chilogrammi

10 000

19

Pezzi

10 000

20

Chilogrammi

10 000

21

Pezzi

10 000

24

Pezzi

10 000

26

Pezzi

10 000

27

Pezzi

10 000

28

Pezzi

10 000

29

Pezzi

10 000

31

Pezzi

10 000

36

Chilogrammi

10 000

37

Chilogrammi

10 000

39

Chilogrammi

10 000

59

Chilogrammi

10 000

61

Chilogrammi

10 000

68

Chilogrammi

10 000

69

Pezzi

10 000

70

Paia

10 000

73

Pezzi

10 000

74

Pezzi

10 000

75

Pezzi

10 000

76

Chilogrammi

10 000

77

Chilogrammi

5 000

78

Chilogrammi

5 000

83

Chilogrammi

10 000

87

Chilogrammi

8 000

109

Chilogrammi

10 000

117

Chilogrammi

10 000

118

Chilogrammi

10 000

142

Chilogrammi

10 000

151A

Chilogrammi

10 000

151B

Chilogrammi

10 000

161

Chilogrammi

10 000


ALLEGATO II

Elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 4

1.

Belgio

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service Licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Tél: + 32 (0) 2 277 67 13

Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

2.

Bulgaria

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710 /+359 29 88 3654

Ministry of Economy and Energy

8, Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria

Tel.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Fax: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710 /+359 29 88 3654

3.

Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Licenční správa

Na Františku 32

CZ — 110 15 Praha 1

Tel: (420) 224 907 111

Fax: (420) 224 212 133

4.

Danimarca

Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry of Business and Growth)

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København

Tel.: 45 35291000

Fax: 45 35291001

5.

Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: 49 6196908-0

Fax: 49 6196908-800

6.

Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

Harju 11

15072 Tallinn

Tel.: +372 6256400

Fax: +372 6313660

7.

Irlanda

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2D02 TD30

Tel.: (353 1) 631 2545

Fax: (353 1) 631 2562

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

Licensing Unit

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel.: (353 1) 631 2545

Fax: (353 1) 631 2562

8.

Grecia

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 3286041-43, 210 3286223

Fax: (+30) 210 3286094

Ministry of Economy, Development and Tourism

General Directorate for International Economic and Trade Policy,

Directorate fοr Trade Coordination and Trade Regimes

Unit B' Special Import Regimes

1 Kornarou Str.

GR-10563 Athens

Tel: (+30) 210 3286041-43,210 3286223

Fax: (+30) 210 3286094

9.

Spagna

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: 34 913493817/34 913493874

Fax: 34 913493831

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mineco.es

10.

Francia

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

Direction Générale des Entreprises (DGE)

Service de l'Industrie (SI)

Sous-direction de la Chimie, des Matériaux et des Eco-Industries (SDCME)

Bureau des Matériaux

67, Rue Barbès — BP 80001

F-94201 Ivry sur Seine Cedex

Tel: (+33) 1 79 84 34 49

E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr

11.

Croazia

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

H-10000 Zagreb

Tel: 385 16444626

Fax: 385 16444601

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

H-10000 Zagreb

Tel: 385 16444626

Fax: 385 16444601

12.

Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese

Viale Boston, 25

00144 Roma

Tel.: +39 06 5964 7517, 06 5993 2450, 06 5993 2436

Fax: +39 06 5993 2681, 06 5993 2636

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

13.

Cipro

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ Εξαγωγής

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 867 100

Φαξ: +357 22 375 443

Imports/ Exports Licensing Section

Trade Service

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Telephone: +357 22 867 100

Telefax: +357 22 375 443

14.

Lettonia

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia)

Kr.Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Tel: 00 371 6701 6201

Fax: 00 371 6782 8121

15.

Lituania

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 70664 658, +370 70664 808

Faks. +370 70664 762

E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt

16.

Lussemburgo

Ministère de l'Economie (Ministry of Economy)

Office des licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tél.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

office.licences@eco.etat.lu

17.

Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Hungarian Trade Licencing Office)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5514

Fax +36 1458 5832

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

18.

Malta

Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar

Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris

Valletta VLT1933

Tel: +356 25690214

Fax: +356 21237112

E-mail: commerce@gov.mt

Ministry for the Economy, Investment and Small Business

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta VLT1933

Tel: +356 25690214

Fax: +356 21237112

E-mail: commerce@gov.mt

19.

Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane (Customs Administration)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel.: (31 88) 15 12 122

Fax: (31 88) 15 13 182

20.

Austria

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy)

Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle

Stubenring 1

A — 1010 Wien

Tel: + 43 (1) 711 00 — 8353

Fax:+ 43 (1) 711 00 — 8366

21.

Polonia

Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy)

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

PL-00-507 Warszawa

Tel: 0048/22/693 55 53

Fax: 0048/22/693 40 21

22.

Portogallo

Ministério das Finanças (Ministry of Finance)

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

DSL — Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega no 5 R/C

1149-006 Lisboa

Tel.: 351 218813 843

Fax: 351 218813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

23.

Romania

Ministerul Economiei (Ministry of Economy)

Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr.152, sector 1

București

Cod poştal: 010096

Tel: (40-21) 315.00.81

Fax: (40-21) 315.04.54

E-mail: clc@dce.gov.ro

24.

Slovenia

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

Finančna uprava Republike Slovenije

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel: +386(0)4 202 75 83

Fax: +386(0)4 202 49 69

E-mail: taric.fu@gov.si

25.

Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel: 00 421 2 4854 7019

Fax: 00 421 2 4342 3915

E-mail: jan.krocka@mhsr.sk

26.

Finlandia

Tulli (Finnish Customs)

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel. +358 295 5200

E-mail: kirmo@tulli.fi

Tullen (Finnish Customs)

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Tel: +358 295 5200

27.

Svezia

Kommerskollegium (National Board of Trade)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46 8) 690 48 00

Fax: (46 8) 30 67 59

E-mail: registrator@kommers.se

28.

Regno Unito

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business Innovation and Skills

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2107 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,7

MA

69,8

ZZ

60,3

0707 00 05

AL

74,3

MA

93,8

TR

144,3

ZZ

104,1

0709 93 10

AL

80,9

MA

54,7

TR

159,2

ZZ

98,3

0805 20 10

MA

95,4

TR

83,5

ZZ

89,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

67,4

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

102,7

ZZ

102,7

0808 10 80

AU

166,8

CA

158,0

CL

73,7

MK

32,3

NZ

172,8

ZA

164,9

ZZ

128,1

0808 30 90

BA

85,4

CN

59,1

TR

120,6

ZZ

88,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/47


DECISIONE (UE) 2015/2108 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») stabilisce, tra l'altro, le procedure per la deroga degli obblighi imposti ai membri dell'OMC da tale accordo o dagli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C di tale accordo e ai rispettivi allegati.

(2)

Nel 2011 è stata presentata una richiesta di deroga che consentisse ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati («PMS membri») senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS). La posizione dell'Unione a sostegno di detta deroga è stata adottata con la decisione 2012/8/UE del Consiglio (1).

(3)

Il 17 dicembre 2011 la conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato la decisione che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri per un periodo di 15 anni. Conformemente a tale decisione, i membri dell'OMC che accordino un trattamento preferenziale devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi («CTS») e un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS deve essere approvato dal CTS secondo le sue procedure.

(4)

Nella decisione del 7 dicembre 2013 la conferenza ministeriale dell'OMC ha ribadito il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS.

(5)

La posizione dell'Unione in merito all'approvazione del trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, per quanto riguarda i servizi e í fornitori di servizi di PMS membri, relativa all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, è stata adottata con la decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio (2).

(6)

Conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, il 30 luglio 2015 l'Unione ha segnalato al CTS l'intenzione di notificare, fatte salve le sue procedure interne previste, il trattamento preferenziale che l'Unione intende rendere disponibile per i servizi e i fornitori di servizi dei PMS membri.

(7)

È nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi relativi all'agenda di Doha per lo sviluppo che l'Unione chieda l'approvazione del trattamento preferenziale, che va oltre l'accesso al mercato, che intende concedere a servizi e a fornitori di servizi dei PMS membri, con particolare attenzione per le preferenze concesse in materia di soggiorno temporaneo di persone fisiche per la prestazione di servizi al fine di creare incentivi ad adempiere gli obblighi di riammissione a norma del diritto internazionale, attuare gli accordi di riammissione esistenti e concluderne di nuovi, a condizione che i PMS membri collaborino con l'Unione in materia di gestione della migrazione.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di CTS al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di CTS è notificare al CTS il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri come stabilito nel documento S/C/N/840 dell'OMC conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, e di ottenere l'approvazione in sede di CTS per quanto riguarda il trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Decisione 2012/8/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (GU L 4 del 7.1.2012, pag. 16).

(2)  Decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio, del 18 settembre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio in ordine all'approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 6).


21.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2109 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2015

che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/659/CE del Consiglio (2) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare misure speciali di semplificazione al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO2) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 maggio 2015 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura.

(3)

Con lettera del 5 giugno 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell'8 giugno 2015 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(4)

Secondo il Regno Unito, l'accordo ha prodotto una semplificazione reale, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali. È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2018.

(5)

Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2018, entro il 31 marzo 2018 esso è tenuto a presentare alla Commissione la richiesta di proroga corredata di una relazione.

(6)

La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato, dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, a fissare su base forfettaria la proporzione di IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.

Articolo 2

La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 4

Eventuali richieste di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2018 e sono corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione di detta misura.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15).