ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
18 novembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2061 della Commissione, del 4 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberlausitzer Biokarpfen (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2062 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza sisapronil ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2063 della Commissione, del 17 novembre 2015, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2016 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2064 della Commissione, del 17 novembre 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario relativamente al vetro solare destinato alla trasformazione nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2070 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2060 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base del consenso raggiunto al Consiglio europeo del 20 giugno 2000 circa l'opportunità di uno scambio di informazioni pertinenti a fini fiscali quanto più ampio possibile, dal 1o luglio 2005 gli Stati membri hanno applicato la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) allo scopo di garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro e di eliminare in tal modo le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri che sarebbero incompatibili con il mercato interno.

(2)

La dimensione globale delle sfide poste dalla frode e dall'evasione fiscale transfrontaliere costituisce una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G8, G20 e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per elaborare uno standard globale.

(3)

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2) prevede lo scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri. Essa prevede altresì la graduale estensione del suo ambito d'applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere.

(4)

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE (3) che modifica la direttiva 2011/16/UE al fine di estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a una più ampia gamma di redditi secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014 e ha garantito un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nel mercato interno.

(5)

La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, deve prevalere la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi residui continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. In tali casi limitati l'applicazione della direttiva 2003/48/CE si tradurrebbe in due standard di informativa all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

(6)

Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare la piena conformità della pertinente legislazione dell'Unione al nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Inoltre, all'atto dell'adozione della direttiva 2014/107/UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di abrogazione della direttiva 2003/48/CE e a coordinare l'abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione di cui alla direttiva 2014/107/UE, tenendo in debito conto la deroga da essa istituita per l'Austria. Pertanto, la direttiva 2003/48/CE dovrebbe continuare ad applicarsi in Austria per un ulteriore periodo di un anno. Alla luce della posizione adottata dal Consiglio, è necessario abrogare la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.

(7)

A norma della direttiva 2014/48/UE del Consiglio (4), gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1o gennaio 2016. Gli Stati membri devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017. Con l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, la direttiva 2014/48/UE non dovrebbe più essere recepita.

(8)

Al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità della comunicazione automatica delle informazioni relative ai conti finanziari, l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE dovrebbe applicarsi lo stesso giorno della data di applicazione delle misure fissate nella direttiva 2014/107/UE.

(9)

Nonostante l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, è opportuno che le informazioni raccolte da agenti pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri anteriormente alla data di abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente, e che gli obblighi che sorgono anteriormente a tale data siano soddisfatti.

(10)

In relazione alla ritenuta alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui alla direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi è opportuno che gli Stati membri continuino ad accordare crediti o rimborsi come previsto inizialmente e a rilasciare su richiesta certificati che consentano ai beneficiari effettivi di garantire che non sia applicata la ritenuta alla fonte.

(11)

È opportuno tenere conto del fatto che, a causa di differenze strutturali, all'Austria è stata concessa una deroga a norma della direttiva 2014/107/UE che le consente di ritardare l'applicazione di tale direttiva di un anno fino al 1o gennaio 2017. Tuttavia, al momento dell'adozione della direttiva 2014/107/UE, l'Austria ha annunciato l'intenzione di non fare pieno uso della deroga. L'Austria deve invece scambiare informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti, avvalendosi della deroga negli altri casi. È quindi opportuno istituire disposizioni specifiche intese a garantire che l'Austria e gli agenti pagatori e gli operatori economici stabiliti in tale paese continuino ad applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE durante il periodo di deroga, eccetto per i conti cui si applica la direttiva 2014/107/UE.

(12)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e nessuna delle sue disposizioni limita o sopprime tali diritti.

(13)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della deroga concessa all'Austria a norma della direttiva 2014/107/UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2003/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la direttiva 2003/48/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, continuano ad applicarsi i seguenti obblighi della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE (5):

a)

gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti;

b)

gli obblighi degli agenti pagatori di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/48/CE e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti;

c)

gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

d)

gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 14 della direttiva 2003/48/CE, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, continuano ad applicarsi fino a quando tali obblighi non siano stati adempiuti.

3.   La direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, continua ad applicarsi in relazione all'Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda i seguenti obblighi:

a)

gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti;

b)

gli obblighi dell'Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti;

c)

gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti.

In deroga al primo comma, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1o ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence di cui agli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l'Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 50).

(5)  Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2061 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberlausitzer Biokarpfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oberlausitzer Biokarpfen» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oberlausitzer Biokarpfen» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Oberlausitzer Biokarpfen» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 212 del 27.6.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


18.11.2015   

IT

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L 301/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2062 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «sisapronil»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il sisapronil non figura in detta tabella.

(4)

Una domanda per la determinazione degli LMR per il sisapronil nei bovini è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

(5)

L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di fissare un LMR per il sisapronil nei bovini, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, a condizione che tale sostanza non sia utilizzata per gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per il sisapronil dai bovini ai caprini.

(8)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Sisapronil

Sisapronil

Bovini, caprini

100 μg/kg

2 000 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2063 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2016 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) (l'«accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo SEE (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate al codice NC 2202 90 10.

(3)

L'applicazione del dazio nullo alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) (di seguito denominato l'«accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con la decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio.

(4)

L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godano di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione, se il contingente tariffario non è esaurito entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2015 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2014 della Commissione (6), non era esaurito al 31 ottobre 2015. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016.

(5)

La sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia non si applica pertanto per l'anno 2016.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, alle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 ed ex 2202 90 19 [altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) — suddivisioni TARIC 11 e 19] originarie della Norvegia è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

2.   Le norme d'origine da applicare ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2015 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 305 del 24.10.2014, pag. 104).


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2064 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario relativamente al vetro solare destinato alla trasformazione nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) stabilisce la possibilità che talune merci siano trasformate nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale senza un esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 133, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per tali merci le condizioni economiche sono considerate soddisfatte a norma dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Dette merci sono disciplinate dall'allegato 76, parte A, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2)

L'allegato 76, parte A, numero d'ordine 11, del regolamento (CEE) n. 2454/93 disciplina alcuni componenti, parti, assemblaggi o materiali che possono essere trasformati in prodotti per la tecnologia dell'informazione.

(3)

Il vetro solare può essere trasformato in pannelli solari nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale. L'operazione di trasformazione è disciplinata dall'allegato 76, parte A, numero d'ordine 11, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Se dichiarato per l'immissione in libera pratica, il vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, destinato alla trasformazione nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sarebbe soggetto a un dazio antidumping definitivo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (3) o a un dazio compensativo definitivo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (4).

(5)

La trasformazione del vetro solare originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito della trasformazione sotto controllo doganale può incidere negativamente sugli interessi essenziali dei produttori unionali di vetro solare. Pertanto l'uso della trasformazione sotto controllo doganale dovrebbe essere possibile solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a norma dell'articolo 552, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'ipotesi che tali condizioni siano soddisfatte.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato 76, parte A, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il testo della colonna 1 del numero d'ordine 11 è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno) che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato, eccetto il vetro solare che sarebbe soggetto a un dazio antidumping provvisorio o definitivo o a un dazio compensativo provvisorio o definitivo se dichiarato per l'immissione in libera pratica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).


18.11.2015   

IT

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L 301/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.

(2)

La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (2) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (3).

(3)

È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 308/2008 (4) della Commissione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

1)

per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)

per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;

3)

per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

4)

per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;

5)

per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria di e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).


ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E DI POMPE DI CALORE E CELLE FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISCHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Parte A — Persone fisiche

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da queste apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Categoria

(I, II, III e/o IV)

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Parte B — Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e i rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).


ALLEGATO II

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Parte A — Persone fisiche

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da questi impianti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Parte B — Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).


ALLEGATO III

COMMUTATORI ELETTRICI

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2066, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).


ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).


ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i programma/i di formazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (1).

Titolo dell'attestato

Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 308/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 comprende gli obblighi concernenti la certificazione delle persone fisiche per quanto riguarda i commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Oltre al recupero, la certificazione riguarda l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e la disattivazione. Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio comprende anche i requisiti per il contenuto dei programmi di certificazione, contenenti informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire o ridurre l'uso di gas fluorurati a effetto serra e il trattamento sicuro di tali tecnologie.

(2)

È pertanto necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, aggiornare i requisiti minimi per quanto concerne la portata delle attività, nonché le competenze e conoscenze necessarie, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.

(3)

Per tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare quelli adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione (3), tali requisiti dovrebbero essere integrati nel presente regolamento, nella misura del possibile.

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 305/2008.

(5)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione in modo che coprano le attività connesse all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché al recupero dai commutatori diversi dai commutatori ad alta tensione di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, è opportuno che l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità del presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2017 alle attività connesse all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2

Certificazione delle persone fisiche

1.   Le persone fisiche addette alle attività di cui all'articolo 1 possiedono un certificato di cui all'articolo 3.

2.   Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all'articolo 1 non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, che riguarda l'attività in questione e

b)

svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell'attività.

La deroga di cui al primo comma si applica al periodo, che non può superare 12 mesi in totale, trascorso a svolgere le attività di cui all'articolo 1.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione dei commutatori elettrici.

Articolo 3

Rilascio di certificati alle persone fisiche

1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 5 e incentrato sulle competenze e le conoscenze minime di cui all'allegato I.

2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3.   I titolari di certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 sono considerati idonei a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 1 e un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 può rilasciare un certificato al titolare di questa qualifica senza che questi debba sostenere nuovamente l'esame.

Articolo 4

Organismo di certificazione

1.   L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati alle persone fisiche che partecipano all'attività di cui all'articolo 1.

L'organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3.   L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.

Articolo 5

Organismo di valutazione

1.   L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all'articolo 1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   Gli esami sono programmati e concepiti in modo da vertere sulle competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I.

3.   L'organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4.   L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi di esame e la documentazione pertinenti e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 6

Notifica

1.   Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 (4), il nome e il recapito degli organismi di certificazione per le persone fisiche di cui all'articolo 4, nonché i titoli dei certificati rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3.

2.   Gli Stati membri aggiornano i dati comunicati in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 7

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell'articolo 3.

2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 305/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 305/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o luglio 2017 alle persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e disattivazione dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, diversi dai commutatori ad alta tensione di cui al regolamento (CE) n. 305/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, è costituito da:

a)

una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;

b)

una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

No

Competenze e conoscenze minime

Tipo di prova

1

Conoscenze di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamenti climatici, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi atti di esecuzione

T

2

Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell'SF6

T

3

Uso dell'SF6 in apparecchiature elettriche (isolamento, estinzione d'arco)

T

4

Qualità dell'SF6 secondo le norme di settore pertinenti

T

5

Conoscenze relative alla progettazione di apparecchiature elettriche

T

6

Verifica della qualità dell'SF6

P

7

Recupero dell'SF6 e delle miscele contenenti SF6 e depurazione dell'SF6

P

8

Stoccaggio e trasporto dell'SF6

T

9

Uso di apparecchiature per il recupero dell'SF6

P

10

Uso di sistemi di perforazione stagni (tight drilling), se necessario

P

11

Riutilizzo dell'SF6 e categorie di riutilizzo diverse

T

12

Lavoro su compartimenti aperti di SF6

P

13

Neutralizzazione di sottoprodotti dell'SF6

T

14

Monitoraggio dell'SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione o di accordi internazionali

T

15

Riduzione delle perdite e controlli per l'individuazione delle perdite

T

16

Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza

T


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 305/2008

il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato

Allegato I

Allegato II


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 comprende obblighi riguardanti la certificazione di imprese e persone fisiche. Per quanto riguarda la certificazione delle persone fisiche, a differenza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature contemplate comprendono anche le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. Il regolamento (UE) n. 517/2014 contiene anche obblighi riguardo al contenuto dei programmi di certificazione che devono comprendere informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o ridurne l'uso e sulla manipolazione di tali tecnologie in condizioni di sicurezza.

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi quanto agli ambiti di attività, nonché alle competenze e conoscenze contemplati, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.

(3)

Al fine di tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare di quelli che sono stati adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006, che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione (3), nella misura del possibile tali requisiti dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 303/2008.

(5)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione delle persone fisiche includendo le attività relative alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, è opportuno applicare a decorrere dal 1o luglio 2017 l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità del presente regolamento per quanto riguarda le attività in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e per la certificazione delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

a)

controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b)

recupero;

c)

installazione;

d)

riparazione, manutenzione o assistenza;

e)

smantellamento.

2.   Si applica inoltre alle imprese che svolgono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

a)

installazione;

b)

riparazione, manutenzione o assistenza;

c)

smantellamento.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Certificazione di persone fisiche

1.   Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono titolari di uno dei certificati di cui all'articolo 4 per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di persone fisiche:

a)

i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

i titolari di certificati di categoria II possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) in relazione alle apparecchiature di cui all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;

c)

i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di cui all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;

d)

i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito:

a)

operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;

b)

recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell'allegato I del presente regolamento.

4.   Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante; e

b)

svolgono l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Articolo 4

Certificazione delle persone fisiche

1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7, rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 8, esame che contempla le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I per la rispettiva categoria.

2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

categoria di certificazione della persona fisica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere specificando, ove rilevante, il tipo di apparecchiatura in questione;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3.   Qualora un sistema di certificazione vigente basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I per una determinata categoria e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7 e 8, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica per la categoria corrispondente senza sottoporlo nuovamente a un esame.

4.   Qualora un sistema di certificazione vigente basato su prove di esame per persone fisiche che espletano una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e contempli solo in parte le competenze minime di una determinata categoria indicate nell'allegato I, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato per la categoria corrispondente a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Certificazione delle imprese

Le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Certificati rilasciati alle imprese

1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 rilascia un certificato a un'impresa per una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a)

impieghi persone fisiche certificate in conformità dell'articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto;

b)

sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

le attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere, specificando inoltre la dimensione massima del carico, espressa in chilogrammi, dell'apparecchiatura in questione;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 7

Organismo di certificazione

1.   L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione nazionale oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati alle persone fisiche o alle imprese che partecipano a una o più delle attività previste dall'articolo 2.

L'organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3.   L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un'impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Articolo 8

Organismo di valutazione

1.   L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 7 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L'organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I.

3.   L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4.   L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d'esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d'esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 9

Notifica

1.   Entro il 1o gennaio 2017, utilizzando il modello stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione (5), gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e il recapito degli organismi di certificazione per le persone fisiche e le imprese di cui all'articolo 7, nonché i titoli dei certificati rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6.

2.   Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità del paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 10

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell'articolo 4, per quanto concerne le persone fisiche, e dell'articolo 6, per quanto concerne le imprese.

2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 303/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 303/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o luglio 2017 alle persone fisiche che svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per quanto riguarda le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).

(4)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato per la notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

1.

L'esame per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, è costituito da:

a)

una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una o più domande intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione;

b)

una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

2.

L'esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11.

3.

L'esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9. Prima dell'esame il candidato non è a conoscenza del gruppo, tra i quattro sopraindicati, sul quale sarà valutato.

4.

Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

 

CATEGORIE

COMPETENZE E CONOSCENZE

I

II

III

IV

1

Termodinamica elementare

1.01

Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l'energia

T

T

T

1.02

Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (terminologia, parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l'identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati fluidi

T

T

1.03

Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell'ambito di un controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell'impianto): diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione semplice

T

T

1.04

Descrivere la funzione dei principali componenti dell'impianto (compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refrigerante

T

T

1.05

Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l'importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell'impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido e olio

1.06

Conoscere il comportamento specifico, i parametri fisici, le soluzioni, i sistemi, le devianze dei refrigeranti alternativi nel ciclo di refrigerazione e i componenti per il loro uso

T

T

T

T

2

Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale

2.01

Avere una conoscenza base delle politiche dell'UE e internazionali in materia di cambiamenti climatici, compresa la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

T

T

T

T

2.02

Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), dell'uso dei gas fluorurati a effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei regolamenti attuativi pertinenti

T

T

T

T

3

Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento

3.01

Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell'impianto

P

P

3.02

Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell'impianto

3.03

Utilizzare una pompa a vuoto

3.04

Mettere in vuoto l'impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta

3.05

Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti durante la verifica

T

T

4

Controlli per la ricerca di perdite

4.01

Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore

T

T

T

4.02

Consultare il registro dell'apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti a eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione

T

T

T

4.03

Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto in base al regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione (1)

P

P

P

4.04

Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta in conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell'impianto

P

P

P

4.05

Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misura di volt/ampere/ohm nell'ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e interpretare i valori rilevati

P

P

P

4.06

Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta in conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007

P

4.07

Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta che non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007

P

P

4.08

Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite

P

P

P

4.09

Compilare il registro dell'apparecchiatura

T

T

T

5

Gestione ecocompatibile dell'impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, assistenza o recupero

5.01

Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime

P

P

5.02

Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso

P

P

P

5.03

Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con emissioni minime

P

P

P

5.04

Spurgare l'impianto dall'olio contaminato dai gas fluorurati

P

P

P

5.05

Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sottoraffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica. Riempire l'impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza provocare perdite

P

P

5.06

Scegliere il tipo corretto di bilancia e utilizzarla per pesare il refrigerante

P

P

P

5.07

Compilare il registro dell'apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto

T

T

5.08

Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, riutilizzare, rigenerare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati

T

T

T

6

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio stadio

6.01

Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi

T

T

6.02

Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto

P

P

6.03

Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo

P

6.04

Regolare le valvole di aspirazione e scarico

6.05

Controllare il circuito di ritorno dell'olio

6.06

Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento

P

P

6.07

Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T

T

7

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria

7.01

Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi

T

T

7.02

Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore

P

7.03

Installare correttamente un condensatore/un'unità esterna, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto

P

P

7.04

Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo

P

7.05

Controllare le linee di scarico e di liquido

7.06

Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per impianti di refrigerazione

P

7.07

Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento

P

P

7.08

Controllare la superficie del condensatore

P

P

7.09

Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T

T

8

Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento ad acqua o ad aria

8.01

Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e i rischi di perdita connessi

T

T

8.02

Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore

P

8.03

Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto

P

P

8.04

Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo

P

8.05

Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta

8.06

Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo

8.07

Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione

8.08

Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento

P

P

8.09

Controllare la superficie dell'evaporatore

P

P

8.10

Redigere un rapporto sulle condizioni dell'evaporatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T

T

9

Componente: installazione, messa in funzione e assistenza di valvole di espansione termostatica e di altri componenti

9.01

Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi

T

T

9.02

Installare valvole nella posizione corretta

P

9.03

Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica

P

9.04

Regolare un termostato meccanico ed elettronico

9.05

Regolare una valvola azionata a pressione

9.06

Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico

9.07

Controllare il funzionamento di un separatore d'olio

P

9.08

Controllare le condizioni di un filtro essiccatore

9.09

Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e, a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T

10

Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione

10.01

Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna su tubi metallici, tubazioni e componenti utilizzati negli impianti di refrigerazione e condizionamento d'aria o nelle pompe di calore

P

P

10.02

Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti

P

P

11

Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza

 

 

 

 

11.01

Conoscere le pertinenti tecnologie alternative che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l'uso e saperle manipolare in condizioni di sicurezza.

T

T

T

T

11.02

Conoscere le caratteristiche progettuali pertinenti di un impianto per ridurre la dimensione del carico di gas fluorurati a effetto serra e aumentare l'efficienza energetica

T

T

11.03

Conoscere normative e norme di sicurezza pertinenti in materia di uso, stoccaggio e trasporto di sostanze refrigeranti o refrigeranti infiammabili o tossici che richiedono una pressione di funzionamento più elevata

T

T

11.04

Comprendere i rispettivi vantaggi e svantaggi, in particolare in relazione all'efficienza energetica, dei refrigeranti alternativi in base all'applicazione prevista e alle condizioni climatiche delle diverse regioni

T

T


(1)  Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 303/2008

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Allegato

Allegato I

Allegato II


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce alcune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra stabilite dal regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione (2) e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.

(2)

Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 e precisare alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità.

(3)

Al fine di garantire che si utilizzi un'unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che sono soggetti anche al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare per l'etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, le informazioni da riportare sulle etichette di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbero essere riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari.

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1494/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.

Articolo 2

Formato dell'etichettatura

1.   Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.

2.   Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.

3.   I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».

4.   Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.

5.   Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.

6.   Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

7.   Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:

a)   «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.

b)   «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.

c)   «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.

d)   «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.

e)   «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.

f)   «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.

g)   «Solo per la produzione di inalatori-dosatorì»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.

8.   Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».

9.   Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1494/2007 è abrogato. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1494/2007 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2017; tuttavia, per conformarsi a questa disposizione prima del 1o gennaio 2017, le imprese possono già applicare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1494/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1494/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 4


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2069 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto dall'Agenzia danese per la protezione ambientale una domanda di approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in esame l'11 dicembre 2014 (2). Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e un progetto del presente regolamento in vista della riunione del 9 ottobre 2015 di tale comitato.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'idrogenocarbonato di sodio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Esso va pertanto considerato una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati risulta che l'idrogenocarbonato di sodio può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza idrogenocarbonato di sodio, specificata nell'allegato I, è approvata quale sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium hydrogen carbonate for use in plant protection as a fungicide for the control of mildews on a range of horticultural crops, apple scab and for post-harvest control of storage diseases of various fruits. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-719. 30 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Idrogenocarbonato di sodio

N. CAS: 144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

Di qualità alimentare

8 dicembre 2015

L'idrogenocarbonato di sodio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di sodio (SANTE/10667/2015), in particolare alle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«9

Idrogenocarbonato di sodio

N. CAS: 144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

Di qualità alimentare

8 dicembre 2015

L'idrogenocarbonato di sodio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di sodio (SANTE/10667/2015), in particolare alle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2070 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

51,2

MA

77,7

MK

43,3

ZZ

57,4

0707 00 05

AL

71,7

TR

143,3

ZZ

107,5

0709 93 10

MA

66,4

TR

185,2

ZZ

125,8

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,3

TR

83,5

ZZ

120,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,7

ZZ

64,7

0805 50 10

TR

97,7

ZZ

97,7

0806 10 10

BR

291,8

EG

234,3

PE

275,9

TR

174,9

ZZ

244,2

0808 10 80

AR

151,8

CA

158,0

CL

84,4

MK

29,8

NZ

178,0

US

150,6

ZA

241,6

ZZ

142,0

0808 30 90

BA

97,7

CN

63,2

TR

128,7

ZZ

96,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/47


DECISIONE (UE) 2015/2071 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.

(2)

La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrata dal protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'ILO e riguarda la regolamentazione che richiama norme fondamentali del lavoro.

(3)

Nella misura in cui il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («protocollo»), contempla la tutela delle vittime della criminalità di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha già adottato norme comuni che disciplinano in ampia misura tale materia, in particolare attraverso la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il protocollo può incidere su tali norme comuni.

(4)

L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'ILO, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ai protocolli, che sono accordi internazionali vincolanti, soggetti a ratifica e collegati a convenzioni.

(5)

Poiché solo gli Stati possono essere parti del protocollo, l'Unione non può ratificarlo.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.

(7)

Gli articoli da 1 a 4 del protocollo contengono obblighi riguardanti la normativa dell'Unione relativa alla protezione delle vittime di reato. Tali disposizioni rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2.

(8)

L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE costituisce l'unica base giuridica su cui dovrebbe fondarsi la presente decisione. Il protocollo, in particolare l'articolo 4, fa riferimento anche allo status in materia di soggiorno delle vittime del lavoro forzato od obbligatorio, nella misura in cui ciò è necessario per consentire a tali vittime di disporre di adeguati ed efficaci mezzi di ricorso. Tuttavia, tale obiettivo, che è in relazione all'articolo 79 TFUE, è solo accessorio, mentre gli obiettivi di cui all'articolo 82, paragrafo 2, TFUE sono identificabili quali scopi e componenti preponderanti.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente atto, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla direttiva 2011/36/UE e dalla direttiva 2012/29/UE, e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ratificare il protocollo per quanto riguarda le materie relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli da 1 a 4 del medesimo. Le parti del protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle parti relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti del protocollo, contenute negli articoli da 1 a 4, che rientrano nella competenza conferita all'Unione europea ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.

Articolo 2

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(2)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).