ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
17 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2044 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2045 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Jāņu siers (STG)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia absinthium L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2048 della Commissione, del 16 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2049 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2050 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

17

 

*

Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

19

 

*

Decisione (PESC) 2015/2052 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

22

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2053 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

27

 

*

Regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [notificata con il numero C(2015) 7671]  ( 1 )

31

 

*

Decisione (UE) 2015/2056 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2015) 7781]  ( 1 )

41

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2057 della Commissione, del 13 novembre 2015, che proroga il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/413/UE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano [notificata con il numero C(2015) 7793]

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2058 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/144 che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 7807]

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2043 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 2 novembre 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 (Persone associate ai talibani):

Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: a) 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: a) provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:2.11.2015.


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2044 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2)

L'11 marzo 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 751 (1992) e dell'UNSCR 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 dell'UNSCR 1844 (2008).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona seguente è cancellata dall'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2045 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Jāņu siers (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jāņu siers» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jāņu siers» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jāņu siers» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi, dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 204 del 20.6.2015, pag. 20.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2046 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2015

relativo alla non approvazione dell'Artemisia absinthium L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Artemisia absinthium L. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 30 settembre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'Artemisia absinthium L.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Artemisia absinthium L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia sono tuttavia incluse nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce i tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2008, negli alimenti composti di cui alla suddetta parte B, i tenori massimi non devono essere superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La specie Artemisia non può pertanto essere utilizzata come prodotto alimentare senza precisazioni.

(4)

Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati identificati alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione a tuione, absintina e acido ferulico e per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(6)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)

Nel rapporto di riesame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Artemisia absinthium L. come sostanza di base.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'Artemisia absinthium L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione di una sostanza di base

La sostanza Artemisia absinthium L. non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Artemisia absinthium for use in plant protection as fungicide in wheat and nematicide and insecticide in vegetables. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-665, 37 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 30 giugno 2016.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'esfenvalerate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 (4) della Commissione entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 luglio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 22 ottobre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che l'esfenvalerate possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per l'esfenvalerate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'esfenvalerate si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non delimitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate. È pertanto opportuno non mantenere la limitazione agli usi come insetticida.

(9)

La Commissione ritiene comunque l'esfenvalerate una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esfenvalerate è una sostanza tossica ai sensi dei punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. L'esfenvalerate soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione.

(11)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 (6) della Commissione ha prorogato la scadenza per l'esfenvalerate in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo entro la data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal giorno successivo alla data originale di scadenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal (2014);12(11):3873. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Esfenvalerate

N. CAS: 66230-04-4

N. CIPAC: 481

(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

830 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2022

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

ai rischi posti dall'esfenvalerate e dall'isomero 2SαR del fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 10 relativa all'esfenvalerate;

2)

nella parte E è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«2

Esfenvalerate

N. CAS: 66230-04-4

N. CIPAC: 481

(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

830 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2022

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

ai rischi posti dall'esfenvalerato e dall'isomero 2SαR di fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2048 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

52,3

MA

74,6

MK

43,3

ZZ

56,7

0707 00 05

AL

80,9

TR

142,3

ZZ

111,6

0709 93 10

MA

71,9

TR

166,8

ZZ

119,4

0805 20 10

CL

185,6

MA

86,1

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

130,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

73,2

ZA

95,1

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

91,8

ZZ

91,8

0806 10 10

BR

287,2

EG

228,3

PE

313,9

TR

174,9

ZZ

251,1

0808 10 80

AR

151,8

CL

83,9

MK

29,8

NZ

137,3

US

150,6

ZA

207,0

ZZ

126,7

0808 30 90

BA

97,7

CN

72,7

TR

135,0

ZZ

101,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2049 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

relativa all'avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

La Svezia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(5)

La Svezia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Svezia e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

(8)

Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Svezia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(12)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Svezia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 15 novembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati,

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2050 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

relativa all'avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

Il Belgio ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(5)

Il Belgio ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Francia e il Lussemburgo.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Belgio e il gruppo di valutazione francese e lussemburghese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

(8)

Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Belgio dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(12)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Belgio può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 novembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/19


DECISIONE (PESC) 2015/2051 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2013/730/PESC del Consiglio (1) prevede che l'Unione contribuisca al progetto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (Seesac) sulla riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nell'Europa sudorientale.

(2)

Il progetto sostenuto dalla decisione 2013/730/PESC è volto, tra l'altro, a migliorare le disposizioni relative alla sicurezza e alla gestione delle scorte per lo stoccaggio di armi convenzionali e scorte di munizioni («componente di sicurezza dei depositi»).

(3)

Nel paragrafo 3.1 dell'allegato della decisione 2013/730/PESC Bosnia-Erzegovina, Kosovo (2), Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) sono designati come beneficiari della summenzionata componente di sicurezza dei depositi, tuttavia l'Albania non lo è.

(4)

Secondo l'agenzia esecutiva Seesac, e con l'accordo delle autorità albanesi, occorre che l'Albania benefici della componente di sicurezza dei depositi e che siano disponibili i finanziamenti a norma della decisione 2013/730/PESC.

(5)

La decisione 2013/730/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di includere l'Albania tra i beneficiari della componente di sicurezza dei depositi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 3.1 dell'allegato della decisione 2013/730/PESC è sostituito dal seguente:

«3.1.   Maggiore sicurezza delle scorte grazie a miglioramenti delle infrastrutture e allo sviluppo di capacità

Obiettivo

Questa attività ridurrà la minaccia della diffusione e del traffico illecito di SALW e relative munizioni migliorando le disposizioni relative alla sicurezza e la gestione delle scorte per lo stoccaggio di armi convenzionali e scorte di munizioni in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Descrizione

L'efficace attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio tramite un duplice approccio consistente nel miglioramento della sicurezza dei siti di deposito in tre paesi (3) e nello sviluppo delle capacità del personale incaricato della gestione delle scorte (4), ha sensibilmente aumentato le disposizioni in materia di sicurezza ed ha ridotto il rischio di proliferazione indesiderata delle scorte di SALW e relative munizioni. Muovendo da questi risultati, la seconda fase del progetto continuerà a migliorare la sicurezza dei depositi di armi e munizioni nell'Europa sudorientale fornendo ulteriore assistenza tecnica e infrastrutturale specifica conformemente alle migliori pratiche e norme internazionali. Le attività del progetto forniranno sostegno ai ministeri della difesa dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Moldova, del Montenegro e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e ai ministeri dell'interno della Repubblica di Serbia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Kosovo (*) provvedendo all'acquisizione e all'installazione dell'attrezzatura necessaria alla messa in sicurezza delle scorte di armi e munizioni. Al personale incaricato della gestione delle scorte sarà inoltre impartita una formazione, se necessario. I siti di cui sarà potenziata la sicurezza saranno selezionati in base ad una valutazione delle priorità e dei rischi che essi comportano in termini di sicurezza.

Il progetto prevede in particolare le seguenti attività:

Albania: miglioramenti della sicurezza nei siti di deposito di munizioni e armi convenzionali del ministero della difesa (fino a 2 siti), anche tramite l'installazione e/o il rifacimento della recinzione e dell'illuminazione del perimetro, di sistemi antiintrusione, di telecamere a circuito chiuso (CCTV) e apparecchiature di telecomunicazione,

Bosnia-Erzegovina: miglioramenti della sicurezza nei siti di deposito di munizioni ed armi convenzionali del ministero della difesa, anche tramite l'installazione e/o il rifacimento della recinzione e illuminazione del perimetro, di sistemi antiintrusione, di telecamere a circuito chiuso (CCTV) e apparecchiature di telecomunicazione, a integrazione del lavoro effettuato dal PSNU e dall'OSCE sulla sicurezza delle scorte,

Kosovo (*): potenziamento delle capacità di gestione delle scorte dei servizi di polizia mediante la formazione e la valutazione della situazione in atto. Rifacimento di un piccolo deposito locale di SALW e munizioni,

ex Repubblica jugoslava di Macedonia: potenziamento della sicurezza del sito di deposito centrale (Orman) del ministero dell'interno tramite l'acquisizione di attrezzature di sicurezza e l'esecuzione di miglioramenti delle infrastrutture, fra cui il rifacimento della recinzione perimetrale; apparecchiature CCTV e sistemi di illuminazione e nuove porte di sicurezza per gli edifici dei depositi. Potenziamento della sicurezza del sito di deposito centrale delle forze armate dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia tramite l'acquisizione e l'installazione della videosorveglianza ed il miglioramento della sicurezza perimetrale e degli edifici grazie alla riparazione delle recinzioni, all'installazione di nuovi cancelli di accesso e alla sistemazione delle porte di sicurezza del magazzino,

Repubblica di Moldova: miglioramenti della sicurezza del deposito centrale di armi e munizioni (CAMD) del ministero dell'interno, compresa l'installazione di recinzioni di sicurezza, sistemi di controllo degli accessi e l'acquisizione di un registro informatizzato delle armi,

Montenegro: migliorie materiali nel deposito di munizioni di Brezovik, compreso il complessivo miglioramento delle infrastrutture di sicurezza del deposito; predisposizione di un registro centrale delle armi e delle munizioni presenti nel deposito,

Serbia: potenziamento della sicurezza nel principale sito di deposito delle SALW del ministero dell'interno, compresi la videosorveglianza e il controllo degli accessi,

formazione regionale sulla gestione delle scorte: da attuare a livello regionale (annualmente) e a livello nazionale (se necessario).

Risultati del progetto e indicatori di esecuzione

Il progetto si tradurrà in un miglioramento della sicurezza nell'Europa sudorientale attraverso la riduzione del rischio di commercio illegale:

potenziando la sicurezza dei siti di deposito di SALW in Albania (fino a 2), Bosnia-Erzegovina (4), Kosovo (*) (1), nella Repubblica di Moldova (2), in Montenegro (1), Serbia (1) e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2) tramite miglioramenti dell'infrastruttura misurabili e orientati alla sicurezza,

potenziando la capacità del personale di salvaguardare le scorte grazie alla formazione di almeno 60 membri del personale dei paesi beneficiari in tre laboratori e all'offerta di una formazione mirata a livello nazionale.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(3)  In Croazia, il deposito centrale di armi “MURAT” del ministero dell'interno è stato reso più sicuro grazie all'installazione della videosorveglianza; in Bosnia-Erzegovina sono state installate 41 porte di sicurezza e in quattro siti di deposito di SALW e relative munizioni del ministero della difesa è stata potenziata la sicurezza; nel deposito di munizioni “TARAS” del ministero della difesa del Montenegro la sicurezza è stata potenziata conformemente alle pertinenti norme internazionali.

(4)  È stato organizzato un corso sulla gestione delle scorte ed è stata impartita una formazione in materia ad un totale di 58 funzionari con mansioni esecutive provenienti dai ministeri della difesa, dalle forze armate e dai ministeri dell'interno di Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/22


DECISIONE (PESC) 2015/2052 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/39/PESC (2), con cui ha nominato il sig. Samuel ŽBOGAR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE è stato modificato da ultimo con decisione 2014/400/PESC del Consiglio (3). Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(4)

Qualsiasi possibile alterazione dei compiti e degli obiettivi della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), che abbia un impatto sui compiti e gli obiettivi dell'RSUE, dovrebbe essere considerata, in relazione al mandato dell'RSUE, come opportuna a tempo debito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Samuel ŽBOGAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Kosovo è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione e conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla firma, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;

d)

fornire al capo di EULEX KOSOVO orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

e)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX;

f)

sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento verso l'Unione in linea con la prospettiva della regione e conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla firma, e in linea con alle pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto concerne il lavoro svolto da EULEX;

g)

monitorare, assistere e facilitare i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali;

h)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

i)

fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 3 135 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE, e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del relativo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1.   L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dall'SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Decisione 2012/39/PESC del Consiglio, del 25 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 23 del 26.1.2012, pag. 5).

(3)  Decisione 2014/400/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 68).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


17.11.2015   

IT

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L 300/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2053 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.

(2)

L'11 marzo 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 751 (1992) e dell'UNSCR 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 dell'UNSCR 1844 (2008).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona seguente è cancellata dall'allegato I della decisione 2010/231/PESC:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

IT

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L 300/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2054 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 2 novembre 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta alla parte A dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC (Persone associate ai talibani):

Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: a) 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: a) provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU: 2.11.2015.


17.11.2015   

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L 300/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2055 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500

[notificata con il numero C(2015) 7671]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Queste misure comprendono anche, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)

Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in aziende bovine con circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia. Si tratta dei primi focolai di dermatite nodulare contagiosa nell'Unione.

(3)

Per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione (5), che vieta il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

(4)

Sulla scorta di ulteriori informazioni relative alla situazione epidemiologica in Grecia, tali misure provvisorie di protezione sono state sostituite da misure di protezione più complesse stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (6).

(5)

Il 10 settembre 2015 la Grecia ha inoltre informato la Commissione e gli altri Stati membri in merito a 24 focolai confermati e a 17 focolai sospetti di dermatite nodulare contagiosa in aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza delimitate nell'unità regionale di Evros.

(6)

Il 27 settembre 2015 le autorità greche hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa nella parte sud-orientale dell'unità regionale di Xanthi e, in data 2 ottobre 2015, la comparsa di un nuovo focolaio della stessa malattia nell'unità regionale di Kavala, situata ad ovest dell'unità regionale di Xanthi.

(7)

Il 7 ottobre 2015 le autorità greche hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa in un'azienda bovina situata nell'unità regionale di Limnos.

(8)

In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di applicare la vaccinazione contro tale malattia.

(9)

Il 26 agosto 2015 la Grecia ha presentato alla Commissione un programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende dell'unità regionale di Evros, in Grecia. Il programma forniva informazioni dettagliate riguardanti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende e di animali da vaccinare, il periodo in cui realizzare la vaccinazione e le circostanze alla base della decisione di applicare tali misure.

(10)

Secondo il parere scientifico sulla dermatite nodulare contagiosa formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (7), in commercio sono disponibili solo vaccini vivi attenuati contro la dermatite nodulare contagiosa. Il parere descrive il vaccino con virus attenuato Neethling contro la dermatite nodulare contagiosa come altamente efficace nel prevenire la morbilità. Poiché i vaccini omologhi contro la dermatite nodulare contagiosa sono molto più efficaci di quelli basati sui virus attenuati del vaiolo degli ovini, se ne raccomanda l'utilizzo, compatibilmente con la loro messa a disposizione da parte di produttori di vaccini che operano esclusivamente al di fuori dell'Unione.

(11)

Non esiste un vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. La vaccinazione di emergenza a norma dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE può quindi essere effettuata solo in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che consente agli Stati membri di permettere temporaneamente l'impiego di vaccini senza autorizzazione all'immissione in commercio in caso di epizoozie gravi come la dermatite nodulare contagiosa.

(12)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE, il 5 settembre 2015 la Grecia ha informato la Commissione di aver acquistato un numero sufficiente di dosi di vaccino omologo per la dermatite nodulare contagiosa e di aver avviato la vaccinazione di emergenza nelle zone di protezione e di sorveglianza dell'unità regionale di Evros conformemente al programma di vaccinazione di cui al considerando 9. Le autorità greche hanno inoltre informato la Commissione, rispettivamente il 27 settembre e il 2 ottobre 2015, della loro decisione di introdurre la vaccinazione dei bovini tenuti in aziende delle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala in linea con il programma di vaccinazione presentato il 26 agosto 2015.

(13)

Obiettivo della presente decisione è definire le condizioni alle quali la Grecia dovrebbe effettuare una vaccinazione di emergenza. La rapida diffusione della dermatite nodulare contagiosa in Grecia costituisce un rischio per altre parti del territorio della Grecia e per i paesi vicini. La presente decisione ha pertanto anche lo scopo di rafforzare le misure di lotta contro tale malattia applicate in Grecia, limitando gli spostamenti di bovini non vaccinati di età superiore a tre mesi ad altre aziende all'interno della zona soggetta a restrizioni. Questa limitazione di età consente i necessari spostamenti di giovani vitelli ad altre aziende, dove continueranno ad essere allevati, nel periodo successivo alla nascita durante il quale essi non possono essere immunizzati in modo efficace. È nel contempo necessario consentire gli spostamenti di animali non vaccinati direttamente a un macello all'interno della zona soggetta a restrizioni.

(14)

La zona in cui deve essere effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può coprire l'intera zona soggetta a restrizioni definita nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, che figura nell'allegato di detta decisione.

(15)

Il primo ciclo di vaccinazione dovrebbe essere ultimato quanto prima e non oltre il 31 ottobre 2015 e il 30 novembre 2015, rispettivamente, nell'unità regionale di Evros e nelle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala. In caso di ulteriori focolai in altre unità regionali, la vaccinazione nell'unità regionale interessata dovrebbe essere ultimata entro due mesi dalla conferma del primo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nell'unità regionale in questione, compatibilmente con la disponibilità di vaccini. Poiché il successo delle misure di lotta in Grecia dipende anche da quello delle misure di lotta applicate in un paese terzo limitrofo che aveva segnalato focolai di dermatite nodulare contagiosa nelle immediate vicinanze di quelli notificati in Grecia, può essere necessario vaccinare la progenie dei bovini vaccinati e vaccinare nuovamente i bovini nella zona interessata. Il periodo di applicazione della presente decisione relativa alla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia è stato pertanto fissato fino alla fine del 2016.

(16)

Il rischio di diffusione della malattia a partire da animali vaccinati e dai relativi prodotti è diverso dai rischi derivanti dagli animali non vaccinati e dagli animali in cui la malattia potrebbe essere in fase di incubazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da tali animali.

(17)

Le conoscenze relative alla dermatite nodulare contagiosa sono incomplete. I bovini vaccinati sono protetti dai segni clinici della malattia, ma non necessariamente dall'infezione e non tutti gli animali vaccinati sviluppano un'immunità protettiva. Dopo un periodo di almeno 28 giorni dalla vaccinazione è pertanto possibile inviare tali animali direttamente alla macellazione immediata in macelli situati sul territorio della Grecia.

(18)

Di conseguenza, le carni fresche, le preparazioni di tali carni e i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento non specifico possono comportare un rischio non trascurabile di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. È pertanto giustificato limitare l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni e relativi prodotti a base di carne al territorio della Grecia, purché tali carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne siano contrassegnati con un marchio speciale che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e con il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(19)

Il trattamento specifico dei prodotti a base di carne in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e un trattamento descritto all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (11) del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono tuttavia in grado di inattivare in misura sufficiente il virus della dermatite nodulare contagiosa in tali prodotti destinati al consumo umano; il latte e i prodotti lattiero-caseari così trattati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'intero territorio della Grecia e in altri Stati membri e ad essere spediti verso paesi terzi.

(20)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Oltre alle misure prese dalla Grecia conformemente agli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 92/119/CEE, la Grecia può effettuare la vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nella zona indicata nell'allegato I alle condizioni stabilite nell'allegato II.

2.   Il programma presentato dalla Grecia alla Commissione il 26 agosto 2015 riguardo alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nella zona indicata nell'allegato I è approvato.

3.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa.

4.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini di età inferiore a sei mesi e non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, ma nati da femmine vaccinate contro la dermatite nodulare contagiosa.

Articolo 2

La Grecia adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché:

a)

gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;

b)

gli animali siano stati sottoposti a controllo clinico al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;

c)

gli animali siano trasportati direttamente per la macellazione immediata, senza soste o operazioni di scarico;

d)

il macello sia designato a tale scopo dall'autorità competente;

e)

l'autorità competente del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare gli animali e notifichi il loro arrivo a quest'ultima;

f)

al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore;

g)

gli animali destinati ad essere spostati

i)

non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende

in cui non sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure

in cui sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dalla vaccinazione della mandria, oppure

che siano situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia; oppure

ii)

siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima di essere spostati e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia siano stati vaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento previsto.»;

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:

a)

tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure

c)

menzionati all'articolo 4, paragrafo 1.

L'autorità competente garantisce che le carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e le relative preparazioni di carni, nonché cuoi e pelli freschi di cui al primo comma, non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri e che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (12) la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

“Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”.

(12)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»;"

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne prodotti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici:

a)

tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure

c)

menzionati all'articolo 4, paragrafo 1; oppure

d)

tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

“Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecià.”

4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

“Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia.”»;

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (13).

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1 e le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

“Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”.

(13)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).»;"

6)

il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2»;

7)

la data che figura all'articolo 12 è sostituita da «31 dicembre 2016»;

8)

l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione, del 21 agosto 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 7).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19).

(7)  EFSA Journal 2015; 13(1):3986. [73 pagg.].

(8)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(10)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(11)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Grecia:

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros,

unità regionale di Kavala,

unità regionale di Limnos,

unità regionale di Rodopi,

unità regionale di Xanthi.


ALLEGATO II

Condizioni per il ricorso alla vaccinazione di emergenza ai fini della lotta contro la dermatite nodulare contagiosa e dell'eradicazione della stessa in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE

1.

Limiti della zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione di emergenza

La zona di vaccinazione è circoscritta al territorio designato nell'allegato I.

Le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle previste nella presente decisione e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

2.

Specie ed età degli animali da vaccinare

Tutti i bovini, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, sono vaccinati nel primo ciclo di vaccinazione di cui al punto 3.

Gli animali nati da bovini vaccinati sono vaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante ad un'età non inferiore ai quattro mesi.

3.

Durata della campagna di vaccinazione

Il primo ciclo di vaccinazione nell'unità regionale di Evros è ultimato entro il 31 ottobre 2015.

Il primo ciclo di vaccinazione nelle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala è ultimato entro il 30 novembre 2015.

Il primo ciclo di vaccinazione nelle altre unità regionali di cui all'allegato I è ultimato quanto prima e non oltre due mesi dalla conferma del primo focolaio nell'unità regionale in questione.

4.

Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali e ai relativi prodotti

Indipendentemente da eventuali altre misure che possono essere applicate nella zona soggetta a restrizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, gli animali di età superiore a 90 giorni non possono essere spostati verso un'altra azienda tranne qualora siano stati vaccinati e regolarmente rivaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento.

Trascorsi 28 giorni dalla vaccinazione, si applicano le misure relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini vaccinati, quali stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

Gli animali non vaccinati possono essere spostati per la macellazione immediata a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni. Tranne in caso di macellazione d'urgenza, viene osservato un periodo di attesa di sette giorni dalla vaccinazione della mandria prima che animali non vaccinati provenienti da aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione siano inviati al macello.

Gli animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, possono essere spostati ad un'altra azienda situata all'interno della zona soggetta a restrizioni.

5.

Registrazione particolare degli animali vaccinati

Per ciascun bovino vaccinato, l'autorità locale competente inserisce i dati di vaccinazione nell'apposita banca dati on line connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

I dati registrati devono garantire il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie.

6.

Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza

6.1.

Zona di sorveglianza in Grecia attorno alla zona di vaccinazione

Attorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1 è delimitata una zona di sorveglianza di almeno 10 km, in cui è intensificata la sorveglianza e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.

I bovini non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e tenuti in aziende situate nella zona di sorveglianza attorno alla zona di vaccinazione non lasciano le rispettive aziende fino a che non sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dal completamento della vaccinazione nelle aziende situate nella zona di vaccinazione a una distanza inferiore a 10 km.

6.2.

Periodo durante il quale le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 restano in vigore

Le misure applicate nella zona di vaccinazione restano in vigore fino a quando non vengono abrogate conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE.

6.3.

Esecuzione della campagna di vaccinazione

La vaccinazione è effettuata da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario privato designato dall'autorità competente e sotto la sua supervisione.

La priorità dovrebbe essere data alla vaccinazione degli animali tenuti in aziende situate all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza e nelle aree confinanti con altri Stati membri e unità regionali della Grecia indenni da dermatite nodulare contagiosa.

Si applicano le misure necessarie per evitare la propagazione degli eventuali virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

6.4.

Vaccino da utilizzare

Vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (ceppo Neethling), Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle, Onderstepoort Biological Products, Sud Africa.

In alternativa: vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (tipo SIS), Lumpyvax, MSD Animal Health, Intervet, Sud Africa.

Il vaccino è utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE sotto la responsabilità delle autorità centrali competenti.

6.5.

Relazione sui progressi conseguiti e relazione finale

Una relazione sui progressi conseguiti nell'esecuzione del programma è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

Una relazione dettagliata sul completamento del programma è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE prima che vengano rimosse le restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2.


(1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


ALLEGATO III

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Grecia:

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros,

unità regionale di Kavala,

unità regionale di Limnos,

unità regionale di Rodopi,

unità regionale di Xanthi.»


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/41


DECISIONE (UE) 2015/2056 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2015) 7781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2015.

(2)

La decisione 2009/563/CE della Commissione (3) scade il 31 dicembre 2015.

(3)

La decisione 2009/894/CE della Commissione (4) scade il 31 dicembre 2015.

(4)

La decisione 2011/330/UE della Commissione (5) scade il 31 dicembre 2015.

(5)

La decisione 2011/337/UE della Commissione (6) scade il 31 dicembre 2015.

(6)

È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2016 il periodo di validità di tali criteri e requisiti.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 2

L'articolo 3 della decisione 2009/563/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2011/330/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(3)  Decisione 2009/563/UE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).

(4)  Decisione 2009/894/UE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

(5)  Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).

(6)  Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2057 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che proroga il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/413/UE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano

[notificata con il numero C(2015) 7793]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione (2) autorizza deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano per un periodo limitato e a specifiche condizioni.

(2)

Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a prevedere deroghe concessa dalla decisione di esecuzione 2013/413/UE.

(3)

Dato che le circostanze che hanno giustificato tali deroghe sussistono tuttora e dato che non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche e non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, è opportuno prorogare di tre anni l'autorizzazione di dette deroghe.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 11 della decisione di esecuzione 2013/413/CE, la data «31 ottobre 2015» è sostituita dalla data «31 ottobre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 13).


17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2058 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/144 che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 7807]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/144 (2) della Commissione stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 652/2014.

(2)

Nelle versioni linguistiche bulgara, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese della decisione di esecuzione (UE) 2015/144, l'articolo 1, paragrafo 1, menziona le «malattie elencate nell'allegato I di tale regolamento». Poiché in tali versioni linguistiche non è indicato a quale regolamento appartenga l'allegato I, è necessario precisare con un chiaro riferimento al regolamento (UE) n. 652/2014. Nella versione linguistica croata inoltre tale paragrafo ha una formulazione diversa che rimanda anche all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014. Occorre pertanto allineare la versione linguistica croata alle altre versioni linguistiche.

(3)

L'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2015/144 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione informazioni particolareggiate sui costi a sostegno della richiesta di pagamento e sui costi sostenuti e versati per le diverse categorie di spese ammissibili secondo il modello di cui all'allegato IV di tale decisione di esecuzione. Al fine di adattare il modello a tale prescrizione è necessario introdurre nella sezione intitolata «Costi operativi — Richiesta di rimborso» una nuova categoria che fornisca i dettagli dei costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'amministrazione e la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa. Tale sezione dovrebbe inoltre essere rinominata «Costi operativi — Richiesta di rimborso» conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014.

(4)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/144 e l'allegato IV della decisione di esecuzione (UE) 2015/144.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/144

All'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/144 il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Entro 30 giorni dalla conferma ufficiale dell'insorgenza di una delle malattie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 652/2014, gli Stati membri forniscono informazioni preliminari sulle categorie di animali e di prodotti interessati e sul valore di mercato di ciascuna di tali categorie, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione.»

Articolo 2

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/144

Nell'allegato IV della decisione di esecuzione (UE) 2015/144, la sezione intitolata «Costi operativi — Richiesta di rimborso» è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/144 della Commissione, del 28 gennaio 2015, che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 17).


ALLEGATO

«COSTI OPERATIVI — RICHIESTA DI PAGAMENTO

 

Termine per la presentazione:

Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento o dalla conferma dell'eradicazione della malattia, se anteriore.

 

Riferimento del focolaio

SM/MALATTIA/ANNO

 

Macellazione e abbattimento

ADNS N°

Azienda n.

Importo della fattura IVA esclusa

Nome del fornitore

Data del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


Pulizia, disinsettazione e disinfezione (aziende e attrezzature)

ADNS N°

Azienda n.

Importo della fattura IVA esclusa

Nome del fornitore

Data del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


Trasporto e distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminate

ADNS N°

Azienda n.

Importo della fattura IVA esclusa

Nome del fornitore

Data del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


Acquisto, magazzinaggio, amministrazione, distribuzione dei vaccini e delle esche nonché i costi dell'inoculazione stessa

ADNS N°

Costi di acquisto

Spese di magazzinaggio

Costi amministrativi

Costi di distribuzione dei vaccini e delle esche

Costi di inoculazione

Data del pagamento

Numero di dosi di vaccino usate

Tipo di vaccino

Costo delle dosi di vaccino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


Trasporto e smaltimento delle carcasse

ADNS N°

Azienda n.

Importo della fattura IVA esclusa

Nome del fornitore

Data del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


Altri costi essenziali per l'eradicazione della malattia

ADNS N°

Azienda n.

Importo della fattura IVA esclusa

Nome del fornitore

Data del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


TOTALE

Macellazione e abbattimento

 

Pulizia, disinsettazione e disinfezione (aziende e attrezzature)

 

Trasporto e distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminate

 

Acquisto, magazzinaggio, amministrazione e distribuzione dei vaccini

 

Trasporto e smaltimento delle carcasse

 

Altri costi essenziali per l'eradicazione della malattia (specificare)

 

Totale»