ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
14 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2031 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2032 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto per il Regno Unito

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2034 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2035 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al Comitato di associazione riunito nella formazione Commercio istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'istituzione, da parte di tale sottocomitato, di un elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e all'istituzione, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione Commercio, di un elenco di arbitri

14

 

*

Decisione (UE) 2015/2036 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla nomina di quattro membri supplenti italiani del Comitato delle regioni

22

 

*

Decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

Considerato quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), e nel protocollo di Aarhus del 1998 relativo agli inquinanti organici persistenti («il protocollo») della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («la Clrtap»), approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio (3).

(2)

La decisione 2009/2 (4), adottata dall'organo esecutivo della Clrtap nella sua 27 sessione, svoltasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha identificato le paraffine clorurate a catena corta («SCCP») come inquinante organico persistente. In quanto tali sono state aggiunte al protocollo al fine della loro eliminazione, subordinatamente a due deroghe: l'uso come ritardante di fiamma nella gomma usata per i nastri trasportatori dell'industria mineraria o per i sigillanti per dighe. La decisione 2009/2 impone alle parti del protocollo di eliminare i due usi citati una volta disponibili alternative adeguate. La decisione 2009/2 è stata attuata nell'ordinamento unionale mediante il regolamento (UE) n. 519/2012 (5) della Commissione, che inserisce le SCCP nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004.

(3)

L'inserimento delle SCCP nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 disciplina le deroghe relative alla produzione, la commercializzazione e l'uso delle SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe. Ai fini della conformità con la decisione 2009/2, secondo tale inserimento, la Commissione è tenuta a riesaminare le deroghe al fine di eliminare gli usi residui delle SCCP non appena sono disponibili nuove informazioni sui dettagli relativi agli usi e sulle sostanze o tecnologie alternative sicure. Tale riesame, contemplato dalla decisione 2009/2, è coerente con l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/2004.

(4)

Ai sensi della decisione 2009/2 e dell'inserimento delle SCCP nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004, il riesame delle deroghe dovrebbe essere incentrato sull'esistenza di alternative adeguate per i due usi residui. Una volta identificate tale alternative, le deroghe dovrebbero essere soppresse dalla voce.

(5)

Nel 2010 i Paesi Bassi hanno presentato un fascicolo sulle SCCP dal titolo «Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins» («il fascicolo») (6) che identifica alcune alternative atte a sostituire le SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe. Il fascicolo tiene conto degli esiti di una consultazione pubblica condotta dai Paesi Bassi durante la sua stesura.

(6)

Fra le diverse alternative identificate, le più note sono le paraffine clorurate a catena media e lunga (MCCP e LCCP), ove le MCCP sembrano essere l'alternativa privilegiata dalla maggioranza degli utilizzatori. Sia le MCCP che le LCCP presentano caratteristiche prestazionali analoghe a quelle delle SCCP. Fra le alternative disponibili si annoverano sostanze quali i ritardanti di fiamma a base di organofosfati e i plastificanti a base di fosfati, i ritardanti di fiamma inorganici e diversi altri.

(7)

Durante tale consultazione pubblica è stato suggerito da alcune società europee che la transizione verso le alternative potrebbe non rivelarsi necessariamente agevole e che la riformulazione potrebbe richiedere tempi considerevoli, tuttavia svariati esempi mostrano che diverse società europee hanno iniziato a utilizzare le alternative senza grandi difficoltà. Per quanto riguarda nella fattispecie le due principali applicazioni che godono di una deroga ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, un importante fabbricante di nastri trasportatori ha indicato che la transizione verso le MCCP è stata agevole e ha comportato solo oneri modesti. Al momento della stesura della consultazione in questione altre due società stavano lavorando su possibili alternative.

(8)

Nel 2013 la Commissione ha consultato le rilevanti parti interessate del settore minerario. La consultazione ha mostrato che i nastri trasportatori contenenti SCCP non erano più usati dal settore per usi minerari.

(9)

Per quanto riguarda i sigillanti per dighe contenenti SCCP, essi non risultano fabbricati, commercializzati o usati nell'Unione. In effetti, già nel 2008, le rilevanti parti interessate hanno comunicato all'Agenzia delle sostanze chimiche (7) che in Europa le SCCP non sembravano essere più in uso o che erano in fase di eliminazione nei sigillanti, compresi quelli per dighe.

(10)

In giugno 2012 l'unica entità che risulta aver registrato la produzione delle SCCP ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha dichiarato che aveva arrestato e non intendeva riprendere la fabbricazione della sostanza.

(11)

Esistono alternative adeguate all'uso delle SCCP per i nastri trasportatori del settore minerario e nei sigillanti per dighe. Di conseguenza, in forza della decisione 2009/2 e della clausola di riesame della voce relativa alle SCCP nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004, la Commissione è tenuta a eliminare tali due usi. Anche se risulta che il settore abbia eliminato volontariamente tali due usi, le deroghe relative alla voce dovrebbero essere soppresse per garantire la piena conformità sotto l'impulso fornito dagli accordi internazionali per eliminare l'uso di inquinanti organici persistenti.

(12)

È altresì necessario chiarire che, per quanto attiene alle SCCP, il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica ai nastri trasportatori e ai sigillanti per dighe già in uso prima della o alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

È inoltre necessario chiarire che è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso, poiché si tratta del quantitativo di SCCP eventualmente presente come impurità in un articolo prodotto con MCCP.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/259/CE: del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

(6)  Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs), stilata per il National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Paesi Bassi, RPA luglio 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente:

«Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2.

L'uso è consentito per quanto concerne:

a)

i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b)

gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3.

Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2031 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e NC 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stabilisce massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo. Vista la necessità di adottare misure per venire incontro alle difficoltà economiche della Tunisia, è opportuno agevolare il commercio di olio d'oliva tra l'Unione e la Tunisia riducendo l'onere amministrativo per la gestione del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006. Occorre pertanto abolire i massimali mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

(2)

È opportuno aumentare l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1918/2006, a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità dei titoli di importazione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contingente è aperto il 1o gennaio di ogni anno.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il titolo d'importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (3), fino all'ultimo giorno del periodo contingentale.

L'importo della cauzione è fissato a 20 EUR per 100 kg di peso netto.

(3)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).


14.11.2015   

IT

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L 298/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2032 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto per il Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 51, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione (2) ha fissato i massimali nazionali annui per le pertinenti misure di pagamento diretto per il 2015.

(2)

Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni unionali in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Il Regno Unito ha pertanto adottato e notificato alla Commissione nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Sebbene spetti al Regno Unito garantire che tali nuove decisioni rispettino il quadro giuridico applicabile e i principi generali del diritto unionale, è opportuno che si tenga conto delle medesime. Più precisamente, poiché le suddette nuove decisioni incidono sul calcolo dei massimali nazionali annui del Regno Unito per il 2015 per il regime di pagamento di base e per il pagamento per i giovani agricoltori, è opportuno modificare di conseguenza tali massimali. Inoltre, sulla base di tali decisioni è opportuno fissare il massimale per il pagamento ridistributivo per il Regno Unito per il 2015.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089.

(4)

Per quanto riguarda il 2015, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2015. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2015 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione, del 6 luglio 2015, che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia (GU L 176 del 6.7.2015, pag. 29).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 è così modificato:

1)

al punto I, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

2 100 795»

2)

al punto III è aggiunta la seguente la voce relativa al Regno Unito:

«Regno Unito

16 134»

3)

al punto VI, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

51 798»


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2033 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 31 dicembre 2015.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 4 marzo 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 7 agosto 2014 e l'11 marzo 2015 (5) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni sulla possibilità che il 2,4-D possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per il 2,4-D al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del 2,4-D.

(9)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(10)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del 2,4-D si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida.

(11)

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, indicata al considerando 1.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-D, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  The EFSA Journal 2014; 12(9): 3812. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

≥ 960 g/kg

Impurità:

 

Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

 

Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (2): non superiore a 0,01 mg/kg.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

1)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

2)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla parte A, la voce 27 sul 2,4-D è soppressa;

2)

alla parte B, è inserita la voce seguente:

«94

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi) acetico

≥ 960 g/kg

Impurità:

 

Fenoli liberi (espressi come 2,4-DCP): non più di 3 g/kg.

 

Somma di diossine e furani (OMS-TCDD TEQ) (1): non superiore a 0,01 mg/kg.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del 2,4-D, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, gli organismi terrestri e i consumatori in caso di usi che superano i 750 g/ha.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità:

1)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione dei risultati completi dell'attuale studio esteso su una generazione;

2)

informazioni di conferma sotto forma di presentazione della Prova sulla metamorfosi degli anfibi (AMA) [OCSE (2009) prova n. 231] per verificare le potenziali proprietà endocrine della sostanza.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro il 4 giugno 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 4 dicembre 2017.


(1)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)].»


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2034 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,7

MA

82,7

MK

43,3

ZZ

58,9

0707 00 05

AL

78,9

TR

147,0

ZZ

113,0

0709 93 10

MA

81,2

TR

168,9

ZZ

125,1

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,0

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

131,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

69,1

ZA

95,1

ZZ

82,1

0805 50 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0806 10 10

BR

289,3

EG

231,3

PE

253,2

TR

173,2

ZZ

236,8

0808 10 80

AR

151,8

CA

163,3

CL

84,7

MK

29,8

NZ

136,8

US

150,6

ZA

214,0

ZZ

133,0

0808 30 90

BA

86,2

CN

64,9

TR

131,0

ZZ

94,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/14


DECISIONE (UE) 2015/2035 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'istituzione, da parte di tale sottocomitato, di un elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e all'istituzione, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di un elenco di arbitri

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio (2), indica quali parti dell'accordo debbano applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come stabilito nell'articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo («comitato di associazione riunito nella formazione»«Commercio»), le disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e quelle in materia di risoluzione delle controversie.

(3)

Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo,il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

(4)

Ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nel corso della sua prima riunione, istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

(5)

Ai sensi del'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno che deve essere adottato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'elenco di esperti nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile che deve essere istituito da tale sottocomitato, e in merito all'elenco degli arbitri che deve essere adottato dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 240 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno di tale sottocomitato e all'istituzione dell'elenco di esperti materia di commercio e sviluppo sostenibile, si basa sui progetti di decisione di detto sottocomitato allegati alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare modifiche tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» in merito all'adozione dell'elenco di arbitri si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare modifiche tecniche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/4/494 del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del …

che adotta il proprio regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi dell'articolo 240 dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capitolo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitatoper il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («accordo»), assiste il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («comitato di associazione riunito nella formazione Commercio»), nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

3.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

4.   Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.

5.   Il termine «parti» nel presente regolamento interno deve essere inteso secondo la definizione di cui all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del Comitato di associazione UE-Georgia.

2.   I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del …

che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 243,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi del'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di esperti in materia di commercio e di sviluppo sostenibile ai fini dell'articolo 243 dell'accordo figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

I.

Esperti proposti dalla Georgia

1.

Nata Sturua

2.

David Kikodze

3.

Marina Shvangiradze

4.

Ilia Osepashvili

5.

Roin Migriauli

II.

Esperti proposti dall'UE

1.

Eddy Laurijssen

2.

Jorge Cardona

3.

Karin Lukas

4.

Hélène Ruiz Fabri

5.

Laurence Boisson De Chazournes

6.

Geert Van Calster

III.

Presidenti

1.

Jill Murray (Australia)

2.

Janice Bellace (USA)

3.

Ross Wilson (Nuova Zelanda)

4.

Arthur Appleton (USA)

5.

Nathalie Bernasconi (Svizzera)


PROGETTO DI

DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL COMITATO DI Associazione RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 268, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi del'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

(3)

Ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, come stabilito nell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, istituisce, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo,un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri nelle procedure di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degliarbitri ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo è istituito come risultante nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

I.

Arbitri proposti dalla Georgia

1.

Christian Häberli (Svizzera)

2.

Donald McRae (Canada)

3.

John Adank (Nuova Zelanda)

4.

Ronald Saborio (Costa Rica)

5.

Thomas Cottier (Svizzera)

II.

Arbitri proposti dall'UE

1.

Claus-Dieter Ehlermann

2.

Giorgio Saccerdoti

3.

Jacques Bourgeois

4.

Pieter Jan Kuijper

5.

Ramon Torrent

III.

Presidenti

1.

David Unterhalter (Sud Africa)

2.

Merit Janow (USA)

3.

Helge Seland (Norvegia)

4.

Leora Blumberg (Sud Africa)

5.

William Davey (USA)


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/22


DECISIONE (UE) 2015/2036 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla nomina di quattro membri supplenti italiani del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Quattro seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Bianca Maria D'ANGELO, della sig.ra Paola GIORGI, della sig.ra Carmen MURATORE e del sig. Nicola VENDOLA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Manuela BORA, Consigliere regionale e Assessore della Regione Marche,

sig.ra Ilaria CAVO, Consigliere regionale e Assessore della Regione Liguria,

sig. Vincenzo DE LUCA, presidente della Regione Campania,

sig. Michele EMILIANO, presidente della Regione Puglia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25

(3)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/23


DECISIONE (UE) 2015/2037 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.

(2)

La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrata dal protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'ILO e riguarda la regolamentazione che richiama norme fondamentali del lavoro.

(3)

Parti del protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («protocollo») rientrano nelle competenze dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, alcune norme del Protocollo sono già coperte dall'acquis dell'Unione nel settore della politica sociale. A tale riguardo, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettere a) e d) del protocollo, in particolare, riguardano materie coperte dalla direttiva 91/533/CEE del Consiglio (1), dalla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché dalle direttive sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, comprese la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3), la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva 94/33/CE del Consiglio (5) e la direttiva 92/85/CEE del Consiglio (6).

(4)

L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'ILO, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ai protocolli, che sono accordi internazionali vincolanti, soggetti a ratifica e collegati a convenzioni.

(5)

Poiché solo gli Stati possono essere parti del Protocollo, l'Unione non può ratificarlo.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, relativamente alle parti di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.

(7)

Le parti del protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle parti relative alla politica sociale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nella competenza conferita all'Unione dall'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.

Articolo 2

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del Protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

(2)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

(3)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

(5)  Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

(6)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2038 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica di Corea (di seguito «Corea del Sud») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud. Il parere tecnico ha rilevato una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali nella Corea del Sud e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali nella Corea del Sud, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (legge sui servizi finanziari d'investimento e sui mercati dei capitali del 2013 — FSCMA) e nella relativa regolamentazione accessoria di esecuzione.

(7)

Le controparti centrali sono autorizzate dalla Financial Services Commission (Commissione dei servizi finanziari — FSC). L'FSC accorda l'autorizzazione a prestare servizi di compensazione se ha potuto accertare, tra l'altro, che la controparte centrale: dispone di un capitale proprio equivalente al minimo stabilito dalla legge, di un piano economico adeguato e solido e di risorse umane, attrezzature informatiche e altre installazioni materiali atte a tutelare gli investitori e a svolgere attività di compensazione; non annovera tra il personale nessun membro esautorato in applicazione dell'FSCMA; ha predisposto un sistema atto a scongiurare conflitti d'interesse e ha azionisti che detengono congrue capacità finanziarie e godono di una buona situazione finanziaria e di una buona reputazione sociale. L'FSC può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle condizioni che reputa necessarie per assicurare una gestione sana della controparte centrale e il mantenimento di una situazione ordinata sul mercato. Le controparti centrali autorizzate sono quindi soggette alla vigilanza su base continuativa dell'FSC e, in virtù della Bank of Korea Act (legge sulla Banca di Corea), al controllo della banca centrale sudcoreana.

(8)

L'FSC ha manifestato l'intenzione di valutare le infrastrutture dei mercati finanziari sudcoreane in base alle norme internazionali definite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS) (2) e dall'International Organization of Securities Commission (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO). A marzo 2015 l'FSC ha emanato il Business Guideline for Financial Market Infrastructures (indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari), nel quale ha stabilito le norme specifiche che vincolano le infrastrutture dei mercati finanziari nello svolgimento delle attività previste dall'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria. L'indirizzo ha riorganizzato in 14 principi, in funzione delle circostanze nazionali, i 24 principi fondamentali dei PFMI e ne prescrive nel dettaglio le modalità di esecuzione. A dicembre 2012 la Banca di Corea ha modificato la Regulation on the Operation and Management of Payment and Settlement Systems (regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento) per adottare i PFMI come parametri di controllo.

(9)

L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria impone inoltre alle controparti centrali di adottare le regole e procedure interne necessarie per il corretto funzionamento dei suoi sistemi di compensazione e di regolamento. Le disposizioni dell'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria, l'indirizzo e la regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento trovano pertanto attuazione nelle regole e procedure interne delle stanze di compensazione. A norma dell'FSCMA qualsiasi revisione dello statuto o delle regole e procedure interne di una controparte centrale è subordinata all'approvazione dell'FSC.

(10)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Corea del Sud presentano una struttura a due livelli. L'FSCMA e relativa regolamentazione accessoria fissa le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione nella Corea del Sud. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti nella Corea del Sud. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali devono sottoporre le regole e procedure interne all'approvazione dell'FSC conformemente all'indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari. Le regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti nella Corea del Sud.

(11)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali nella Corea del Sud dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(12)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate nella Corea del Sud ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(13)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili a tali controparti centrali, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nella Corea del Sud e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(15)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

L'FSC è competente della fissazione e attuazione delle norme di vigilanza e dell'ispezione ed esame degli enti finanziari. In quanto autorità prima di vigilanza sulle controparti centrali, l'FSC dispone nei loro confronti di un potere generale di controllo e di sanzione, compresi tra l'altro il potere di revocarne la licenza, il potere di sospenderne e trasferirne le attività e il potere di imporre loro sanzioni. Della vigilanza corrente è responsabile il Financial Supervisory Service (servizio di vigilanza finanziaria — FSS), che agisce sotto il controllo dell'FSC. Le controparti centrali sono sottoposte a ispezioni semestrali, ciascuna della durata di quattro settimane, e, su richiesta dell'autorità di vigilanza, a ispezioni straordinarie. L'FSS effettua il monitoraggio continuo dell'osservanza da parte delle controparti centrali dei requisiti in materia di gestione dei rischi mediante procedure di sorveglianza e di esame basato sul rischio, compreso il test dei requisiti prudenziali. Inoltre, uno degli obiettivi principali del controllo che la Banca di Corea esercita sulle controparti centrali autorizzate nella Corea del Sud è garantirne la sicurezza e l'efficienza. Il controllo si esplica nella valutazione delle informazioni sulle controparti centrali, nella loro valutazione biennale a fronte dei PFMI e nella richiesta di apportare i miglioramenti ritenuti necessari. La Banca di Corea ha il potere d'imporre l'introduzione di tali miglioramenti, ottenendo l'accordo del Monetary Policy Committee (comitato di politica monetaria) quando si tratta di miglioramenti consistenti.

(17)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(18)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(19)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati OTC nella Corea del Sud devono ottenere l'approvazione dell'FSC.

(20)

Detta approvazione è subordinata alla vigenza, nella giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale, di una disciplina normativa sufficientemente rigorosa e analoga al regime giuridico e di vigilanza applicabile nella Corea del Sud. Prima che la domanda della controparte centrale di un paese terzo possa ottenere l'approvazione è altresì necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione fra l'autorità sudcoreana e l'autorità competente del paese terzo.

(21)

Andrebbe pertanto considerato che la procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo sudcoreano applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati OTC nella Corea del Sud prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(22)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali ivi autorizzate, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Corea del Sud in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(23)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili nella Corea del Sud alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(24)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Corea del Sud previste dalla Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (legge sui servizi finanziari d'investimento e sui mercati dei capitali del 2013) e relativa regolamentazione accessoria, integrata dal Business Guideline for Financial Market Infrastructures (indirizzo operativo per le infrastrutture dei mercati finanziari) e dalla Regulation on the Operation and Management of Payment and Settlement Systems (regolamentazione sul funzionamento e la gestione dei sistemi di pagamento e di regolamento) e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato — CPMI).


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2039 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

La presente decisione si basa sui risultati delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Sud Africa e sulla loro idoneità ad attenuare, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012, i rischi a cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Sud Africa sono stabiliti dal Financial Markets Act, legge n. 19 del 2012 (nel prosieguo «FMA»). Il Registrar of Securities Services (autorità per i servizi nel settore titoli, nel prosieguo «Registrar») dispone di un vasto insieme di poteri di supervisione, controllo e indagine sulle stanze di compensazione autorizzate a operare in Sud Africa (nel prosieguo «stanze di compensazione autorizzate»).

(7)

L'FMA definisce gli obblighi e i requisiti che devono rispettare stanze di compensazione. In particolare, ai sensi dell'FMA, il Registrar rilascia l'autorizzazione per operare come stanza di compensazione autorizzata, a condizione che il richiedente soddisfi i requisiti previsti e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'FMA, tra cui l'attenuazione del rischio sistemico e l'equità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari del Sud Africa. Al momento del rilascio dell'autorizzazione il Registrar può imporre le condizioni che ritiene opportune al fine di garantire il rispetto di tali requisiti. Le stanze di compensazione autorizzate devono svolgere la propria attività in modo equo e trasparente, nel rispetto dei diritti dei partecipanti diretti e dei loro clienti. Inoltre, a norma dell'FMA, le stanze di compensazione autorizzate devono rispettare le norme di vigilanza internazionali, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO).

(8)

In conformità con l'FMA, il ministro delle Finanze ha il potere di adottare regolamenti su tutte le materie che possono o devono essere regolamentate da tale legge e su qualsiasi altra materia necessaria per una migliore amministrazione e attuazione della stessa FMA. Inoltre detta legge prevede che il Registrar formuli orientamenti sulla sua applicazione e interpretazione e prenda le misure che ritiene necessarie per la sua attuazione nonché per eseguire ed esercitare correttamente le proprie funzioni o mansioni.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione autorizzate dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione alle stanze di compensazione autorizzate. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le stanze di compensazione autorizzate svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Sud Africa ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto la partecipazione alle stanze di compensazione autorizzate espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione autorizzate possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle stanze di compensazione autorizzate, che prescrivono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Sud Africa e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurano che le stanze di compensazione ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

Il Registrar controlla e garantisce il rispetto dell'FMA. In particolare il Registrar valuta annualmente il rispetto da parte delle stanze di compensazione autorizzate dell'FMA e delle regole e procedure interne, così come delle direttive, richieste, condizioni o requisiti che esso stesso stabilisce in conformità con tale legge. Il Registrar dispone inoltre del potere di revocare o sospendere l'autorizzazione di una stanza di compensazione autorizzata qualora questa non rispetti l'FMA, le regole e le procedure interne o una direttiva, richiesta, condizione, requisito o altra disposizione che esso abbia stabilito ai sensi dell'FMA.

(15)

Il Registrar ha facoltà di chiedere informazioni o documenti alle stanze di compensazione autorizzate e di effettuare ispezioni in loco. Dopo le ispezioni il Registrar può, tra l'altro, chiedere alle stanze di compensazione autorizzate di prendere le misure necessarie o di astenersi dal compiere un qualsiasi atto al fine di far cessare o rettificare le irregolarità. Inoltre può irrogare sanzioni nel caso in cui le stanze di compensazione autorizzate non forniscano le informazioni richieste ai sensi dell'FMA. Al fine di assicurare l'attuazione e la gestione dell'FMA il Registrar può anche emettere direttive generali o rivolte a un soggetto specifico.

(16)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Possono fornire servizi in Sud Africa, previa autorizzazione del Registrar, le controparti centrali autorizzate in un paese terzo che abbia disposizioni legislative e di vigilanza equivalenti a quelle previste dal quadro di regolamentazione del Sud Africa, una regolamentazione equivalente per l'antiriciclaggio e la lotta contro terrorismo finanziario e una effettiva vigilanza delle controparti centrali. Il Registrar valuta la domanda di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto del quadro normativo del paese terzo ed eventualmente anche delle informazioni fornite da altre autorità di controllo, quali le autorità di vigilanza di paesi terzi. Inoltre può esentare le controparti centrali dei paesi terzi, in tutto o in parte, dal rispetto dei requisiti richiesti a norma dell'FMA. Il Registrar può concludere accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione o di vigilanza di paesi terzi al fine di coordinare la vigilanza su base continuativa e di scambiare informazioni per quanto riguarda le controparti centrali di paesi terzi autorizzate in paesi terzi con disposizioni legislative e di vigilanza equivalenti a quelle del quadro di regolamentazione del Sud Africa e che siano soggette a un'efficace vigilanza nel paese terzo in cui sono autorizzate.

(19)

Pur divergendo dalla procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, si può tuttavia considerare che la struttura della procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo del Sud Africa applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di stanze di compensazione autorizzate; dette disposizioni dovrebbero quindi essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Sud Africa alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa, contenute nel Financial Markets Act e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2040 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza delle province canadesi Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Ontario e Québec (nel seguito «le province pertinenti») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

La presente decisione si basa sulla valutazione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicate nelle province pertinenti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate nelle province canadesi pertinenti sono stabiliti dalle rispettive leggi sui valori mobiliari, dalle norme e dai regolamenti adottati in base a tali leggi dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari di ciascuna provincia e da qualsiasi decisione, direttiva o decreto emanati da dette autorità (regime provinciale in materia di valori mobiliari) applicabili alle controparti centrali che operano in queste province.

(7)

Ai fini della presente decisione, le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sono la Alberta Securities Commission (ASC) in Alberta, la Autorité des marchés financiers (AMF) in Québec, la British Columbia Securities Commission (BCSC) nella Columbia Britannica, la Manitoba Securities Commission (MSC) in Manitoba e la Ontario Securities Commission (OSC) in Ontario. Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari collaborano sia per elaborare e attuare leggi e regolamenti sui valori mobiliari che per gestire, monitorare e far applicare le leggi vigenti in modo coerente e coordinato.

(8)

Per poter operare in una delle province pertinenti le controparti centrali devono essere autorizzate dalla competente autorità di regolamentazione dei valori mobiliari. L'autorizzazione può consistere in un riconoscimento o in un'esenzione dal riconoscimento. Il riconoscimento comporta la piena applicazione del regime provinciale in materia di valori mobiliari. Le controparti centrali che operano in più province devono essere autorizzate in quanto controparti centrali riconosciute almeno in una provincia e sono soggette ai requisiti più rigorosi fra quelli applicabili nelle province in cui operano. Di norma sono esentate dal riconoscimento le controparti centrali riconosciute in un'altra provincia, che sono quindi soggette alla vigilanza diretta dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari della provincia in cui la controparte centrale è riconosciuta a meno che l'autorità di regolamentazione pertinente non le consideri a rilevanza sistemica o tali da comportare notevoli rischi per i mercati dei capitali. Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari impongono condizioni alle controparti centrali esentate dal riconoscimento laddove queste ultime siano soggette, nelle province in cui sono riconosciute, a requisiti meno rigorosi di quelli applicati nelle province in cui sono esentate dal riconoscimento. La Banca del Canada può inoltre considerare a rilevanza sistemica le controparti centrali che potrebbero porre un rischio sistemico per il sistema finanziario canadese.

(9)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate in Alberta sono stabiliti dal Securities Act (legge sui valori mobiliari) (Alberta), dalle norme e dai regolamenti adottati in conformità di tale legge e da qualsiasi decisione, direttiva o decreto adottata/o o emanata/o dall'ASC (di seguito «leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari»). Per poter prestare servizi di compensazione in Alberta, una controparte centrale deve essere autorizzata dall'ASC in quanto organismo di compensazione riconosciuto o organismo di compensazione esentato dal riconoscimento (organismo di compensazione esentato). Le controparti centrali autorizzate in Alberta devono conformarsi alle leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari. In genere, l'ASC autorizza le controparti centrali in quanto organismi di compensazione riconosciuti quando ritiene opportuno assoggettarle alla propria vigilanza. L'ASC, tuttavia, può anche affidarsi alla vigilanza di un'altra autorità di regolamentazione dei valori mobiliari per alcuni organismi di compensazione riconosciuti in altre province. L'ASC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di un organismo di compensazione riconosciuto o esentato. L'ASC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi di compensazione riconosciuti, che impongono a tali organismi di conformarsi ai «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento — CPSS) (2) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari.

(10)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate nella Columbia Britannica sono stabiliti dal Securities Act (Columbia Britannica), dalle norme e dai regolamenti emanati in conformità di tale legge e dai decreti emanati dalla BCSC. Per poter prestare servizi di compensazione nella Columbia Britannica, una controparte centrale deve essere autorizzata dalla BCSC in quanto organismo di compensazione riconosciuto o organismo di compensazione esentato dal riconoscimento (organismo di compensazione esentato), a seconda di diversi fattori tra cui l'incidenza delle operazioni dell'organismo di compensazione nella Columbia Britannica. La BCSC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di un organismo di compensazione riconosciuto o esentato. La BCSC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi di compensazione riconosciuti, che impongono a tali organismi di conformarsi ai PFMI.

(11)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate in Manitoba sono stabiliti dal Commodity Futures Act (legge sui future su merci) (Manitoba), dal Securities Act (Manitoba) nonché dalle norme e dai decreti emanati dalla MSC in conformità di tali leggi. Per poter prestare servizi di compensazione in Manitoba, una controparte centrale deve essere autorizzata dalla MSC in quanto organismo di compensazione riconosciuto per i future su merci o per altri titoli oppure in quanto camera o organismo di compensazione esentata/o dal riconoscimento (camera di compensazione esentata o organismo di compensazione esentato). La MSC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di una camera o di un organismo di compensazione riconosciuti o esentati. La MSC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi e le camere di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi o camere di compensazione riconosciuti, che impongono loro di conformarsi ai PFMI.

(12)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate in Ontario sono stabiliti dal Securities Act (Ontario), dalle norme e dai regolamenti adottati in conformità di tale legge nonché dalle direttive, dai decreti, dalle sentenze o da altri requisiti da essa derivanti. Per poter prestare servizi di compensazione in Ontario, una controparte centrale deve essere autorizzata dall'OSC in quanto organismo di compensazione riconosciuto o organismo di compensazione esentato dal riconoscimento (organismo di compensazione esentato). L'OSC può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di un organismo di compensazione riconosciuto o esentato. L'OSC ha emanato decreti di riconoscimento per tutti gli organismi di compensazione da essa autorizzati in quanto organismi di compensazione riconosciuti, che impongono a tali organismi di conformarsi ai PFMI.

(13)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicati alle controparti centrali autorizzate in Québec sono stabiliti dal Securities Act (Québec), dal Derivatives Act (legge sugli strumenti derivati) (Québec) e dalla legge sull'Autorité des marchés financiers (AAMF), dai regolamenti adottati a norma del Securities Act (Québec) e del Derivatives Act (Québec) nonché dalle decisioni e dai decreti emanati dall'AMF. Per poter prestare servizi di compensazione in Québec, una controparte centrale deve essere autorizzata dall'AMF in quanto camera di compensazione riconosciuta o camera di compensazione esentata dal riconoscimento (camera di compensazione esentata). L'AMF può imporre modalità e condizioni per l'autorizzazione di una camera di compensazione riconosciuta o esentata. L'AMF ha emanato decreti di riconoscimento per tutte le camere di compensazione da essa autorizzate in quanto camere di compensazione riconosciute, che impongono a tali camere di conformarsi ai PFMI.

(14)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nelle province pertinenti dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(15)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate nelle province pertinenti svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Canada ha rappresentato meno del 3 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate nelle province pertinenti espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(16)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nelle province pertinenti possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme applicabili alle controparti centrali autorizzate nelle province pertinenti, compresi i decreti di riconoscimento emanati dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari che richiedono la conformità con i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nelle province pertinenti e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza delle province pertinenti assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(18)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, le disposizioni legislative e di vigilanza delle province pertinenti in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(19)

La vigilanza delle controparti centrali autorizzate in più province viene esercitata in collaborazione tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari delle province pertinenti. Per le controparti centrali che, secondo la Banca del Canada, potrebbero porre un rischio sistemico, la vigilanza viene esercitata in collaborazione tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari delle province pertinenti e la Banca del Canada.

(20)

In Alberta, l'ASC gode di ampi poteri per l'adozione di misure correttive o dissuasive nei confronti di un organismo di compensazione autorizzato, sia esso riconosciuto o esentato dal riconoscimento, quando ciò sia nell'interesse pubblico o qualora l'organismo abbia violato le leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari. Gli organismi di compensazione, siano essi riconosciuti o esentati dal riconoscimento, devono fornire informazioni, documenti o registri per garantire la conformità con le norme applicabili. L'ASC può imporre sanzioni amministrative nei confronti degli organismi di compensazione, siano essi riconosciuti o esentati dal riconoscimento, nonché sospendere, modificare o revocare il riconoscimento di un organismo di compensazione o un decreto che esenta un organismo di compensazione dal riconoscimento. L'ASC può inoltre richiedere una dichiarazione di non conformità emessa dai tribunali, avviare procedimenti giudiziari di altra natura e condurre indagini che possono portare all'imposizione di sanzioni di vario tipo. Possono essere imposte sanzioni anche nei confronti di amministratori e funzionari di persone o imprese, o di altre persone che autorizzano, permettono o tollerano la violazione delle leggi dell'Alberta in materia di valori mobiliari. Inoltre, per quanto riguarda gli organismi di compensazione riconosciuti, l'ASC conduce ispezioni in loco, organizza consultazioni periodiche, provvede a esaminare e analizzare la documentazione richiesta e può prendere decisioni in merito alle norme, procedure e prassi interne di qualsiasi organo di compensazione riconosciuto se ritiene che ciò sia nell'interesse pubblico.

(21)

Nella Columbia Britannica, la BCSC provvede alla vigilanza degli organismi di compensazione riconosciuti per mezzo di ispezioni periodiche in loco e comunicazioni regolari con la dirigenza dell'organismo in questione, nonché attraverso l'esame delle informazioni da esso fornite e della sua conformità con i requisiti riguardanti, fra l'altro, la gestione dei rischi. La BCSC gode di ampi poteri per l'adozione di misure correttive o dissuasive nei confronti di un organismo di compensazione riconosciuto quando ciò sia nell'interesse pubblico o qualora l'organismo abbia violato la legge della Columbia Britannica in materia di valori mobiliari. Le misure suddette comprendono qualsiasi decisione riguardante lo statuto, le norme, le procedure, le prassi o il modo in cui un organismo di compensazione riconosciuto esercita la propria attività, l'emanazione di decreti relativi all'organismo di compensazione riconosciuto (sospensione o revoca del riconoscimento) e lo svolgimento di indagini che possono portare all'imposizione di sanzioni.

(22)

In Manitoba, l'MSC provvede alla vigilanza continuativa degli organismi di compensazione autorizzati, siano essi riconosciuti o esentati dal riconoscimento. Gli organismi di compensazione esentati sono tuttavia oggetto di una vigilanza più limitata da parte dell'MSC. La vigilanza degli organismi e delle camere di compensazione riconosciuti avviene tramite l'esame delle relazioni periodiche, ispezioni periodiche in loco, comunicazioni regolari con l'alta dirigenza dell'organismo o della camera in questione e una valutazione annuale dei rischi e controlli. L'MSC dispone di vari strumenti per ovviare all'inosservanza di determinati requisiti da parte di un organismo o di una camera di compensazione, siano essi riconosciuti o esentati, tra cui l'imposizione di modalità o condizioni per l'autorizzazione dell'organismo o della camera, la sospensione o la revoca dei decreti di autorizzazione o lo svolgimento di indagini che possano portare all'imposizione di ammende o di altre sanzioni.

(23)

In Ontario, l'OSC provvede alla vigilanza continuativa delle controparti centrali autorizzate in quanto organismi di compensazione riconosciuti per mezzo di ispezioni periodiche in loco, comunicazioni regolari con l'alta dirigenza dell'organismo in questione, la valutazione periodica dei rischi e regolari controlli, nonché attraverso l'esame delle informazioni da esso fornite e della sua conformità con i requisiti riguardanti, fra l'altro, la gestione dei rischi. Gli organismi di compensazione esentati sono tuttavia oggetto di una vigilanza più limitata da parte dell'OSC. L'OSC gode di ampi poteri per l'adozione di qualsiasi decisione riguardante lo statuto, le norme e le procedure di un organismo di compensazione riconosciuto, nonché il modo in cui un organismo di compensazione riconosciuto esercita la propria attività, e di misure correttive o dissuasive nei confronti di un organismo di compensazione autorizzato, sia esso riconosciuto o esentato dal riconoscimento, quando ciò sia nell'interesse pubblico o qualora l'organismo abbia violato le leggi dell'Ontario in materia di valori mobiliari. Le misure in questione comprendono l'adozione di decisioni o decreti relativi all'organismo di compensazione, l'imposizione di modalità, condizioni, restrizioni o requisiti all'organismo di compensazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'organismo di compensazione e lo svolgimento di indagini che possano portare all'imposizione di ammende o di altre sanzioni.

(24)

In Québec l'AMF esercita un ampio potere di sorveglianza su tutte le attività delle camere di compensazione autorizzate e verifica la conformità delle controparti centrali con il Securities Act (Québec), il Derivatives Act (Québec) e l'AAMF. Queste leggi pongono in essere il quadro giuridico generale applicabile al controllo esercitato sui soggetti finanziari posti sotto la sua sorveglianza, come le camere di compensazione autorizzate. L'AMF ha il potere di chiedere informazioni, di disporre un'audizione sotto giuramento, di svolgere un'indagine e di condurre ispezioni in loco relativamente a qualsiasi camera di compensazione autorizzata. L'AMF dispone di vari strumenti per ovviare all'inosservanza dei requisiti da parte delle camere di compensazione, tra cui il potere di sospendere l'applicazione delle norme e procedure interne di una camera di compensazione riconosciuta, di imporre la modifica di una disposizione o di una prassi di una camera di compensazione riconosciuta per renderla coerente con le disposizioni legislative vigenti, di prendere provvedimenti contro una camera di compensazione autorizzata per garantire l'osservanza degli impegni assunti dall'AMF o dei requisiti giuridici applicabili, di irrogare ammende a una camera di compensazione autorizzata e di modificare, sospendere o ritirare, integralmente o parzialmente, un'autorizzazione o un'esenzione concessa a una camera di compensazione.

(25)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza delle province pertinenti in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(26)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza delle province canadesi pertinenti devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(27)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono operare come organismo o camera di compensazione nella Columbia Britannica o in Manitoba possono chiedere il riconoscimento o l'esenzione dal riconoscimento nella provincia pertinente — mentre devono obbligatoriamente farlo in Alberta, Ontario e Québec, per poter prestare in Canada gli stessi servizi di compensazione che sono autorizzate a prestare nel paese terzo, nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal decreto di riconoscimento o di esenzione. L'esenzione può essere concessa qualora la controparte centrale del paese terzo non abbia una rilevanza sistemica per il mercato provinciale o comunque non rappresenti un rischio considerevole per i mercati dei capitali, purché sia soggetta a un regime normativo analogo. Tuttavia, se la controparte centrale del paese terzo è tenuta a ottenere il riconoscimento, le autorità possono affidare la vigilanza alle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del paese terzo a condizione che la normativa applicabile alla controparte centrale del paese terzo sia analoga a quella applicabile nell'ambito del regime provinciale pertinente.

(28)

Si può tuttavia considerare che la struttura della procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo delle province canadesi pertinenti applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi, pur divergendo dalla procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(29)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza delle province canadesi pertinenti, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle province pertinenti in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(30)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Canada alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(31)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza delle province Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Ontario e Québec, vale a dire il Securities Act (Alberta), il Securities Act (Columbia Britannica), il Commodity Futures Act (Manitoba), il Securities Act (Manitoba), il Securities Act (Ontario), il Securities Act (Québec), il Derivatives Act (Québec), la legge sull'Autorité des marchés financiers nonché le norme, i regolamenti, le decisioni, le direttive o i decreti adottati in conformità di tali atti, compresi i decreti di riconoscimento applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato — CPMI).


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2041 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

La presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Messico, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti del Messico per le controparti centrali ivi autorizzate sono regole applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati emesse dalla Banca del Messico, dalla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e dalla Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e i requisiti prudenziali applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati quotati emessi dalla CNBV (in appresso denominate insieme «le norme primarie»). Le norme primarie stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Messico. Le controparti centrali stabilite in Messico devono essere autorizzate dalla SHCP sulla base del parere della CNBV e della Banca del Messico.

(7)

Sia la CNBV che la Banca del Messico hanno rilasciato dichiarazioni politiche in cui spiegavano che le controparti centrali autorizzate in Messico sono tenute a rispettare i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari).

(8)

Conformemente alle norme primarie, le controparti centrali devono adottare regole e procedure interne per tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dalla SHCP, sulla base del parere della Banca del Messico e della CNBV, e non possono essere modificate in caso di opposizione alle modifiche da parte della SHCP, della CNBV o della Banca del Messico. Le regole e procedure interne delle controparti centrali e le relative modifiche possono essere approvate anche con alcuni emendamenti. La stessa procedura si applica all'approvazione e alla modifica dei documenti societari. Inoltre le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie e il piano di liquidità delle controparti centrali sono soggetti all'approvazione della Banca del Messico e a un parere della CNBV.

(9)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti del Messico presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali per le controparti centrali stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Messico. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Messico. Al fine di dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali devono sottoporre all'approvazione delle autorità competenti le proprie regole e procedure interne, i documenti societari, le metodologie utilizzate per il calcolo delle risorse finanziarie e il piano di liquidità. Le regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie della controparte centrale, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Messico, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali la controparte centrale soddisferà le predette norme. La CNBV e la Banca del Messico valutano il rispetto di tali norme e dei PFMI da parte della controparte centrale. Le regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie delle controparti centrali, una volta approvate dalle autorità competenti, diventano giuridicamente vincolanti per le controparti centrali.

(10)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite in Messico dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a controparti centrali stabilite in Messico. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate in Messico svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Messico ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali stabilite in Messico espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite in Messico possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Messico, integrate dalle regole e le procedure interne, i documenti societari, il piano di liquidità e la metodologia per il calcolo delle risorse finanziarie della controparte centrale, che danno attuazione ai PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Messico e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

La vigilanza delle controparti centrali autorizzate in Messico è effettuata dalla CNBV e dalla Banca del Messico nei rispettivi ambiti di competenza. La CNBV e la Banca del Messico esercitano un potere di controllo costante per quanto concerne il rispetto da parte delle controparti centrali dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. In tal senso, la CNBV e la Banca del Messico possono richiedere informazioni alle controparti centrali, effettuare ispezioni in loco, impartire istruzioni per ovviare a violazioni o potenziali violazioni dei requisiti prudenziali o a pratiche contrarie al buon funzionamento dei mercati finanziari e imporre alle controparti centrali di istituire misure di controllo interno e misure di controllo del rischio. La CNBV può altresì destituire i dirigenti, alcuni membri di specifici comitati e altro personale della controparte centrale. Inoltre la SHCP, sulla base del parere della CNBV e della Banca del Messico, ha il potere di revocare l'autorizzazione della controparte centrale. La CNBV e la Banca del Messico possono anche imporre azioni disciplinari e ammende alle controparti centrali per la mancata osservanza delle disposizioni vigenti.

(16)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

La Banca del Messico può riconoscere le controparti centrali di paesi terzi che prestano servizi di compensazione dei derivati autorizzate in paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate garantiscono risultati simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Messico e che soddisfano i PFMI. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche e di vigilanza. Affinché sia accordato il riconoscimento alle controparti centrali che lo richiedono è anche necessaria la conclusione di un protocollo d'intesa tra la Banca del Messico o la CNBV e le competenti autorità di vigilanza del paese terzo in questione.

(19)

Andrebbe pertanto considerato che la procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo messicano applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono pertanto considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali ivi stabilite, e tali disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Messico in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Messico alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Messico costituite dalle regole applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati e dai requisiti prudenziali applicabili ai partecipanti al mercato dei contratti derivati quotati, integrati dalle dichiarazioni politiche rilasciate dalla CNBV e dalla Banca del Messico sull'applicazione dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari», e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2042 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Svizzera. Il parere tecnico conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a livello giurisdizionale assicurano che le controparti centrali autorizzate in Svizzera soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nell'ordinanza sulla Banca nazionale del 18 marzo 2004 («ordinanza sulla Banca nazionale»), con i regolamenti adottati ai suoi sensi dalla Banca nazionale svizzera (BNS), e nella legge federale sulle banche e le casse di risparmio («legge sulle banche»), con le ordinanze e circolari emanate ai suoi sensi dall'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ordinanza sulla Banca nazionale è stata riveduta di recente per dare attuazione ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) emanati dal CPSS-IOSCO e per garantire l'equivalenza col regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro normativo riveduto presenta una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali in Svizzera e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. La BNS ha tuttavia pubblicato un rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, nel quale espone un orientamento interpretativo spiegando, in particolare, che l'ordinanza riveduta dà attuazione ai PFMI e va interpretata tenuto conto di tali Principi e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)

La controparte centrale autorizzata in Svizzera è inoltre tenuta a adottare uno statuto, un regolamento organizzativo, un disciplinamento delle competenze e determinate politiche organizzative (i «regolamenti e politiche di organizzazione») che devono prescrivere nei particolari il modo in cui, come illustrato nel rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, rispetterà dette norme in conformità ai PFMI e al regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)

BNS e FINMA esercitano entrambe funzioni di regolamentazione e di vigilanza sulle controparti centrali e collaborano a tal fine. La FINMA autorizza le controparti centrali stabilite in Svizzera a operare come banche. La FINMA può sia esentare le controparti centrali dal rispetto di talune disposizioni della legge sulle banche sia adattare le disposizioni di tale legge in considerazione delle attività di compensazione e del profilo di rischio delle controparti centrali. Le circolari della FINMA regolano aspetti quali la solvibilità, la governance, la gestione del rischio, gli audit e la comunicazione d'informazioni.

(9)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali validi per le controparti centrali («norme primarie»), stabiliti dalla legge sulle banche e dall'ordinanza sulla banca nazionale, con i regolamenti, ordinanze e circolari che ne discendono, fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Svizzera. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono sottoporre i regolamenti e politiche di organizzazione all'approvazione della FINMA. Questi regolamenti e politiche di organizzazione costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Una volta approvati dalla FINMA, essi diventano giuridicamente vincolanti per le controparti centrali ed entrano pertanto a far parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono rispettare. In caso di inosservanza delle norme primarie o dei regolamenti e politiche di organizzazione, la FINMA ha il potere di adottare provvedimenti amministrativi nei confronti della controparte centrale, compreso il ritiro dell'autorizzazione bancaria.

(10)

Le norme primarie applicabili alle controparti centrali, integrate dai regolamenti e politiche di organizzazione, assicurano risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali attualmente autorizzate in Svizzera per quanto riguarda il numero di default da coprire con le risorse finanziarie complessive, il rischio di liquidità, la continuità operativa, i requisiti in materia di garanzie reali, la politica degli investimenti, il rischio di regolamento, la segregazione e la portabilità, il calcolo dei margini iniziali, la governance, compresi i requisiti organizzativi, i requisiti relativi all'alta dirigenza, il comitato dei rischi, la conservazione dei dati, le partecipazioni qualificate, le informazioni trasmesse all'autorità competente, i conflitti di interesse, l'esternalizzazione e la condotta negli affari consentono risultati sostanziali equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbero essere considerati equivalenti.

(11)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(13)

Le controparti centrali autorizzate in Svizzera sono soggette alla vigilanza su base continuativa della FINMA e al controllo su base continuativa della BNS, mediante i quali è monitorato costantemente il rispetto delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione e il soddisfacimento degli altri requisiti normativi applicabili. Le controparti centrali autorizzate in Svizzera sono sottoposte a audit annuali, nel cui ambito devono fornire alla società di audit tutte le informazioni richieste ai fini della verifica. Se rileva una violazione delle disposizioni di vigilanza o altra irregolarità, la società di audit concede alla controparte centrale un periodo di tempo per ripristinare una situazione conforme e informa la FINMA qualora ciò non avvenga. Se la violazione o altra irregolarità è grave, la società di audit informa la FINMA direttamente. Sia le controparti centrali sia le società di audit devono inoltre comunicare alla FINMA tutte le informazioni che le sono necessarie per assolvere i suoi compiti e devono segnalarle immediatamente qualsiasi incidente rilevante ai fini della vigilanza. La FINMA effettua altresì sopralluoghi mirati, esamina le relazioni periodiche e si riunisce periodicamente con la direzione e con il personale delle controparti centrali.

(14)

Se constata una violazione delle disposizioni legislative e di vigilanza, la FINMA può adottare provvedimenti specifici, in particolare vietando a una persona l'esercizio di un'attività dirigente o confiscando gli utili realizzati grazie alla violazione. La FINMA può altresì nominare un incaricato dell'inchiesta che indaghi sulle circostanze specifiche della violazione delle disposizioni legislative e di vigilanza o che attui i provvedimenti di vigilanza da essa ordinati. La controparte centrale sottoposta ad indagine deve dare all'incaricato dell'inchiesta accesso ai suoi locali e fornirgli tutte le informazioni e la documentazione che egli richiede ai fini dell'indagine. La FINMA può infine ritirare l'autorizzazione bancaria alla controparte centrale che non rispetta più le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili, oppure cancellarne la registrazione, e può emanare direttive rivolte agli organi di amministrazione della controparte centrale.

(15)

La BNS esercita la vigilanza sulle controparti centrali in collaborazione con la FINMA. Spetta in particolare alla BNS valutare la conformità delle controparti centrali alle esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale. Le controparti centrali sono tenute a comunicare alla BNS le informazioni necessarie per la valutazione della conformità a tali esigenze minime e a prestarsi a ispezioni in loco. Devono in particolare trasmettere alla BNS rapporti periodici e relazioni ad hoc e informarla in anticipo di determinate questioni o modifiche. La BNS può inoltre comminare sanzioni, pecuniarie o di altro tipo, qualora non le siano fornite le informazioni o le prove richieste oppure qualora queste non rispettino i requisiti formali o ancora siano incomplete o inesatte. Per la valutazione la BNS si fonda su una varietà d'informazioni, fra cui autovalutazione e documentazione interna della controparte centrale, rapporti di audit, relazioni periodiche e riunioni con la direzione e con il personale della controparte centrale. La BNS rivolge raccomandazioni alla controparte centrale che non soddisfa le esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale. Se la controparte centrale non si conforma alle raccomandazioni, la BNS emana un'ordinanza nei suoi confronti; se la controparte centrale non adempie all'ordinanza, la BNS può informare della situazione la FINMA, la quale può adottare nei confronti della controparte centrale ulteriori provvedimenti di vigilanza e di applicazione del diritto.

(16)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza su di esse e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono richiedere alla FINMA il riconoscimento che permette loro di prestare servizi in Svizzera. Per essere riconosciuta in Svizzera la controparte centrale dev'essere di un paese terzo in cui vige un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi. La BNS può altresì classificare la controparte centrale di un paese terzo tra gli enti di rilevanza sistemica per la stabilità dei mercati finanziari svizzeri e può esentarla dal rispetto delle esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale, a condizione che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia considerato equivalente e che siano stati conclusi con le autorità competenti di quel paese accordi di cooperazione in materia di vigilanza sulle controparti centrali. Le controparti centrali riconosciute devono inoltre riferire alla FINMA informandola su questioni specifiche. Gli obblighi di segnalazione e d'informazione cui le controparti centrali riconosciute sono tenute nei confronti della FINMA lasciano tuttavia impregiudicate le funzioni di vigilanza che incombono alle autorità competenti del paese terzo.

(19)

È pertanto opportuno ritenere che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Svizzera alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera previste dall'ordinanza sulla Banca nazionale, con i regolamenti che ne derivano, e dalla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, con le ordinanze e circolari che ne discendono, integrate dal rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, con il suo orientamento interpretativo su tale ordinanza, e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.