ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
11 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/2003 della Commissione, del 10 novembre 2015, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ( 1 )

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2004 della Commissione, del 10 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2005 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

53

 

*

Decisione (PESC) 2015/2006 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

58

 

*

Decisione (PESC) 2015/2007 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

64

 

*

Decisione (PESC) 2015/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

69

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1357/2014 (2) della Commissione che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modifica le caratteristiche di pericolo dei rifiuti al fine di allinearle alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Con questo emendamento, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 vengono rinominate da HP1 a HP15 per evitare potenziali confusioni con i codici delle indicazioni di pericolo definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento in questione si applica dal 1o giugno 2015.

(2)

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento fa riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo e, pertanto, deve essere aggiornato di conseguenza.

(3)

La decisione 2014/955/UE della Commissione (5) sostituisce i rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (6) della Commissione per tener conto del progresso tecnico e scientifico. La decisione 2014/955/UE si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

(4)

La parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene l'elenco dei rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE. A seguito della modifica della decisione 2000/532/CE, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero essere adeguato a tali modifiche. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. 1357/2014 e della decisione 2014/955/UE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(6)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:

1)

al punto IV.25 dell'allegato IC, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Sottorubrica (viii): se pertinente indicare qui il o i codici H- adeguati, ossia i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prega di indicare il o i codici HP- conformemente al citato allegato III seguiti da “UE” (ad esempio, HP14 UE).»;

2)

all'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Parte 2

Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE  (1)

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01

rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 *

sterili che possono generare acido, prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 *

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10 *

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 *

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 *

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 06 *

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 *

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

02 02

rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

scarti di tessuti animali

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 04 *

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 *

preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 *

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati

03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

scarti di corteccia e legno

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

rifiuti di calcinazione

04 01 03 *

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

04 02 14 *

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 *

tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 *

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 *

morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 *

fanghi di alchili acidi

05 01 05 *

perdite di olio

05 01 06 *

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 *

catrami acidi

05 01 08 *

altri catrami

05 01 09 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 *

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 *

acidi contenenti oli

05 01 13

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 *

filtri di argilla esauriti

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

Bitume

05 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 *

catrami acidi

05 06 03 *

altri catrami

05 06 04

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 *

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

rifiuti non altrimenti specificati

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01 *

acido solforico e acido solforoso

06 01 02 *

acido cloridrico

06 01 03 *

acido fluoridrico

06 01 04 *

acido fosforico e fosforoso

06 01 05 *

acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 *

altri acidi

06 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01 *

idrossido di calcio

06 02 03 *

idrossido di ammonio

06 02 04 *

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 *

altre basi

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 *

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 *

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 *

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 *

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 *

rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 *

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 02 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 *

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 *

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 *

carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 *

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 *

soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 *

rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 09

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02

scorie contenenti fosforo

06 09 03 *

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 *

rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 *

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 *

carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02 )

06 13 03

nerofumo

06 13 04 *

rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

06 13 05 *

Fuliggine

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 01 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 01 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 01 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 01 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

07 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 02 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 02 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13

rifiuti plastici

07 02 14 *

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce07 02 14

07 02 16 *

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17

rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 )

07 03 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 03 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 03 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09 ), agenti conservativi del legno (tranne 03 02 ) ed altri biocidi, organici

07 04 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 04 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 04 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 *

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 05 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 05 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 05 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 *

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14

rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 06 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 06 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose

07 06 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 07 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 07 *

residui di distillazione e residui di reazione, alogenati

07 07 08 *

altri residui di distillazione e residui di reazione

07 07 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 07 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 *

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 *

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 *

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 *

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 *

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 *

residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01

polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 *

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 *

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 *

residui di soluzioni per incisione

08 03 17 *

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 *

oli disperdenti

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 *

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 *

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 *

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 *

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 *

olio di resina

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 05

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 *

isocianati di scarto

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 *

soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 *

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 *

soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 *

soluzioni di fissaggio

09 01 05 *

soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 06 *

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07

pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 *

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01 , 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 *

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01

rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19 )

10 01 01

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04 )

10 01 02

ceneri leggere di carbone

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 *

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 *

acido solforico

10 01 13 *

ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14 *

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 *

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 *

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05 , 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 *

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 02

rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 02 07 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10

scaglie di laminazione

10 02 11 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 04 *

scorie della produzione primaria

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 08 *

scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 *

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16

scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 *

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 03 18

rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 20

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 *

altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22

altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 *

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 *

arsenato di calcio

10 04 04 *

polveri di gas di combustione

10 04 05 *

altre polveri e particolato

10 04 06 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 *

polveri di gas di combustione

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 05 *

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 *

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 *

polveri di gas di combustione

10 06 04

altre polveri e particolato

10 06 06 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e particolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

particolato e polveri

10 08 08 *

scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09

altre scorie

10 08 10 *

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 *

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 08 13

rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

frammenti di anodi

10 08 15 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 08 16

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

scorie di fusione

10 09 05 *

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 *

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 *

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 *

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 *

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

scorie di fusione

10 10 05 *

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 *

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 *

polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 10 10

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 *

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 *

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 *

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05

particolato e polveri

10 11 09 *

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 *

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 *

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 12

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 12 03

polveri e particolato

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

stampi di scarto

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 *

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13 )

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 *

rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 14

rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 *

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 *

acidi di decappaggio

11 01 06 *

acidi non specificati altrimenti

11 01 07 *

basi di decappaggio

11 01 08 *

fanghi di fosfatazione

11 01 09 *

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 *

soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 *

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 *

eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 *

resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 *

rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 *

rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 03

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 *

rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 *

altri rifiuti

11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

zinco solido

11 05 02

ceneri di zinco

11 05 03 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 *

fondente esaurito

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01

limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 *

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 *

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 *

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 *

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 *

oli sintetici per macchinari

12 01 12 *

cere e grassi esauriti

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 14 *

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 *

residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12 01 17

residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 *

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli

12 01 19 *

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 *

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

12 03

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11 )

12 03 01 *

soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 *

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05 , 12 E 19 )

13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 *

oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 *

emulsioni clorurate

13 01 05 *

emulsioni non clorurate

13 01 09 *

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 *

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 *

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 *

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 *

altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 *

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 *

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 *

oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 *

oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08 *

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e oli termovettori di scarto

13 03 01 *

oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB

13 03 06 *

oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 *

oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

13 03 08 *

oli sintetici isolanti e oli termovettori

13 03 09 *

oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

13 03 10 *

altri oli isolanti e oli termovettori

13 04

oli di sentina

13 04 01 *

oli di sentina da navigazione interna

13 04 02 *

oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03 *

oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 *

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 *

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 *

fanghi da collettori

13 05 06 *

oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 *

acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 *

miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07

residui di combustibili liquidi

13 07 01 *

olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 *

Benzina

13 07 03 *

altri carburanti (comprese le miscele)

13 08

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 *

fanghi e emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 *

altre emulsioni

13 08 99 *

rifiuti non specificati altrimenti

14

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08 )

14 06

rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 01 *

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 *

altri solventi e miscele di solventi alogenati

14 06 03 *

altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 *

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 *

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

imballaggi di carta e cartone

15 01 02

imballaggi di plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi di vetro

15 01 09

imballaggi in materia tessile

15 01 10 *

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 *

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti

15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 *

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13 , 14 , 16 06 e 16 08 )

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 04 *

veicoli fuori uso

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 *

filtri dell'olio

16 01 08 *

componenti contenenti mercurio

16 01 09 *

componenti contenenti PCB

16 01 10 *

componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11 *

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 *

liquidi per freni

16 01 14 *

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquefatto

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 21 *

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11 , 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 *

trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 *

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 *

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 *

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 *

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 *

rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 *

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07 *

mercurio metallico

16 04

esplosivi di scarto

16 04 01 *

munizioni di scarto

16 04 02 *

fuochi artificiali di scarto

16 04 03 *

altri esplosivi di scarto

16 05

gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 *

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 *

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 *

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 *

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06 , 16 05 07 e 16 05 08

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01 *

batterie al piombo

16 06 02 *

batterie al nichel-cadmio

16 06 03 *

batterie contenenti mercurio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03 )

16 06 05

altre batterie e accumulatori

16 06 06 *

elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07

rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13 )

16 07 08 *

rifiuti contenenti oli

16 07 09 *

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07 )

16 08 02 *

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07 )

16 08 05 *

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 *

liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 *

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09

sostanze ossidanti

16 09 01 *

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 *

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 *

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04 *

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 *

rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 *

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 *

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 *

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02

legno, vetro e plastica

17 02 01

Legno

17 02 02

Vetro

17 02 03

Plastica

17 02 04 *

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 *

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 *

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 09 *

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 *

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 *

materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06

materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 *

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 *

materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 *

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 *

materiali da costruzione contenenti amianto

17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 *

materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 *

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 *

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 *

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01 , 17 09 02 e 17 09 03

18

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03 )

18 01 02

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03 )

18 01 03 *

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 *

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 *

medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 *

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali

18 02 01

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02 )

18 02 02 *

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 *

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 *

medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 *

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 *

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 *

carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 *

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 *

polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 *

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 02

rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03

rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 *

Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 *

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 *

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 *

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 *

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 *

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19 03 05

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 *

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 03 08 *

mercurio parzialmente stabilizzato

19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

rifiuti vetrificati

19 04 02 *

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

fase solida non vetrificata

19 04 04

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost

19 05 03

compost fuori specifica

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti

19 06 03

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

percolato di discarica

19 07 02 *

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01

Residui di vagliatura

19 08 02

rifiuti da dissabbiamento

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 *

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 *

soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08 *

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 *

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 *

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 *

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04

carbone attivo esaurito

19 09 05

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 *

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 *

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 *

filtri di argilla esauriti

19 11 02 *

catrami acidi

19 11 03 *

rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 *

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

19 11 05 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 *

rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 12

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

Vetro

19 12 06 *

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

Prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 *

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 *

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 *

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 *

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 *

rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 )

20 01 01

carta e cartone

20 01 02

Vetro

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

Abbigliamento

20 01 11

Prodotti tessili

20 01 13 *

Solventi

20 01 14 *

Acidi

20 01 15 *

Sostanze alcaline

20 01 17 *

Prodotti fotochimici

20 01 19 *

Pesticidi

20 01 21 *

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 *

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 01 26 *

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 *

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 *

detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30

detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 *

medicinali citotossici e citostatici

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 *

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01 , 16 06 02 e 16 06 03 , nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34

batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 *

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 , contenenti componenti pericolosi (3)

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 , 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 *

legno contenente sostanze pericolose

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

Plastica

20 01 40

Metalli

20 01 41

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02

rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

rifiuti biodegradabili

20 02 02

terra e roccia

20 02 03

altri rifiuti non biodegradabili

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

20 03 03

residui della pulizia stradale

20 03 04

fanghi delle fosse settiche

20 03 06

rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

20 03 07

rifiuti ingombranti

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti».


(1)  I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per l'identificazione di un rifiuto di cui al presente elenco, occorre fare riferimento alle sezioni intitolate “Definizioni”, “Valutazione e classificazione” e “Elenco dei rifiuti” di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE.

(2)  Fra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; i commutatori a mercurio, i vetri dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivati ecc.

(3)  Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.


11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/32


REGOLAMENTO (UE) 2015/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione.

(2)

Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1: «Imprese e società dell'informazione», e al modulo 2: «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono quelli specificati nel modulo 1: «Imprese e società dell'informazione» dell'allegato I e nel modulo 2: «Individui, imprese e società dell'informazione» dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49


ALLEGATO I

Modulo 1: imprese e società dell'informazione

A.   Tematiche e loro caratteristiche

1)

Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

a)

sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese;

b)

impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese;

c)

commercio elettronico;

d)

processi di e-business e aspetti organizzativi;

e)

competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC;

f)

ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, al commercio elettronico e ai processi di e-business;

g)

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

2)

Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:

a)

sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese:

i)

per tutte le imprese:

utilizzo di computer;

ii)

per le imprese che utilizzano computer:

(facoltativo) addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer per motivi professionali;

b)

impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese:

i)

per le imprese che utilizzano computer:

accesso a Internet,

emissione o invio di fatture;

ii)

per le imprese con accesso a Internet:

addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer con accesso a Internet per motivi professionali,

connessione a Internet: DSL o qualunque altro tipo di connessione fissa a banda larga a Internet,

connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite dispositivi portatili che utilizzano reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),

(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite computer portatile che utilizza reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),

(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite altri dispositivi portatili, quali smartphone, che utilizzano reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),

addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano dispositivi portatili, forniti dall'impresa, che consentono la connessione a Internet attraverso reti di telefonia mobile per scopi di lavoro,

fornitura di dispositivi portatili che consentono agli addetti la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro,

sito Internet proprio,

uso di social network, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,

uso di microblog o blog aziendali, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,

uso di siti web per condividere contenuti multimediali, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,

uso di strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento;

iii)

per le imprese che dispongono di DSL o di qualunque altro tipo di connessione fissa a banda larga a Internet:

velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a Internet più veloce in Mbit/s nelle seguenti bande: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100];

iv)

per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet, dati riguardanti la tipologia dei servizi offerti:

descrizione dei prodotti o servizi, listini prezzi,

ordini o prenotazioni online,

possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online,

tracciabilità o stato degli ordini,

personalizzazione dei contenuti del sito per i visitatori frequenti/abituali,

link o riferimenti ai profili dell'impresa sui social media,

(facoltativo) annuncio di posti di lavoro vacanti o domande di impiego online;

v)

per le imprese che forniscono ai loro addetti dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro:

fornitura di dispositivi portatili per l'accesso remoto al sistema e-mail dell'impresa,

fornitura di dispositivi portatili per l'accesso e la modifica di documenti dell'impresa,

fornitura di dispositivi portatili per l'uso di applicazioni software dedicate dell'impresa;

c)

commercio elettronico:

i)

per le imprese che utilizzano computer:

ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi effettuate tramite siti web o app (vendite via web),

ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI),

(facoltativo) effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI;

ii)

per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni effettuate tramite siti web o app nell'anno civile precedente:

valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute tramite siti web o app,

percentuale delle vendite (fatturato) tramite commercio elettronico a privati (Business to Consumers: B2C) nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web o app,

percentuale delle vendite (fatturato) tramite commercio elettronico ad altre imprese (Business to Business: B2B) e alla pubblica amministrazione (Business to Government: B2G) nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web o app,

(facoltativo) utilizzo di sistemi di pagamento online per vendite effettuate tramite siti web o app, ossia con pagamento integrato nella transazione,

(facoltativo) utilizzo di sistemi di pagamento offline per vendite effettuate tramite siti web o app, ossia con pagamento non integrato nella transazione;

iii)

per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI:

valore o percentuale del fatturato totale delle vendite tramite commercio elettronico nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute mediante messaggi di tipo EDI;

iv)

per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI le seguenti informazioni sono facoltative:

effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web o app,

effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite messaggi di tipo EDI,

effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI per un valore minimo equivalente all'1 % del valore totale degli acquisti;

d)

processi di e-business e aspetti organizzativi

i)

per le imprese che utilizzano computer:

(facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte gli stessi dati dell'impresa da dispositivi intelligenti o sensori,

(facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte dati di geolocalizzazione,

(facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte dati generati da social media,

(facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando altre fonti di dati non specificate in questo punto;

ii)

per le imprese che analizzano Big Data:

(facoltativo) analisi di Big Data ad opera di addetti dell'impresa,

(facoltativo) analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;

iii)

per le imprese che utilizzano computer:

emissione/invio di ogni tipo di fattura ad altre imprese nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,

emissione/invio di ogni tipo di fattura alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,

emissione/invio di ogni tipo di fattura a privati nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,

percentuale di tutte le fatture elettroniche ricevute nel corso dell'anno civile precedente in un formato standard adatto al trattamento automatico,

percentuale di tutte le fatture ricevute nel corso dell'anno civile precedente in formato cartaceo o in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico;

iv)

per le imprese che hanno emesso/inviato fatture ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente:

percentuale di tutte le fatture elettroniche emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico nel corso dell'anno civile precedente,

percentuale di tutte le fatture emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico,

percentuale di tutte le fatture emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente solo in formato cartaceo;

e)

competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC:

i)

per le imprese che utilizzano computer:

impiego di specialisti in TIC,

organizzazione di qualsiasi tipo di formazione per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC, durante l'anno civile precedente,

organizzazione di qualsiasi tipo di formazione per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a personale non specialista in TIC, durante l'anno civile precedente,

assunzione o tentata assunzione di specialisti in TIC, durante l'anno civile precedente,

esecuzione delle seguenti funzioni nel quadro delle TIC, durante l'anno civile precedente (disaggregato in «principalmente dai propri dipendenti, compresi i dipendenti impiegati nella società madre o in società affiliate»; «principalmente da fornitori esterni» o «non pertinente»):

manutenzione delle infrastrutture TIC (server, computer, stampanti, reti),

supporto per software per ufficio,

sviluppo di sistemi/software di gestione aziendale,

supporto per sistemi/software di gestione aziendale,

sviluppo di applicazioni web,

supporto per applicazioni web,

sicurezza e protezione dei dati;

ii)

per le imprese che utilizzano computer e che hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC durante l'anno civile precedente:

esistenza di posti vacanti di difficile copertura per specialisti in TIC;

f)

ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, al commercio elettronico e ai processi di e-business:

i)

per le imprese che utilizzano computer:

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: prodotti o servizi non idonei alla vendita via web,

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi logistici,

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi di pagamento,

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi connessi alla sicurezza delle TIC o alla protezione dei dati,

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi inerenti al contesto giuridico,

(facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: costi di investimento eccessivi rispetto ai ricavi attesi;

g)

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale):

i)

per le imprese con accesso a Internet:

fornitura di accesso remoto al sistema e-mail, ai documenti e alle applicazioni dell'impresa,

pubblicità a pagamento su Internet,

utilizzo di servizi di cloud computing, esclusi servizi gratuiti;

ii)

per le imprese che pagano per la pubblicità su Internet e utilizzano uno dei seguenti metodi di pubblicità mirata:

metodo pubblicitario basato sulla ricerca di parole chiave o di contenuti di siti web da parte degli utenti,

metodo pubblicitario basato sul rintracciamento delle attività passate degli utenti su Internet o del loro profilo,

metodo pubblicitario basato sulla geolocalizzazione degli utenti di Internet,

qualsiasi altro metodo di pubblicità mirata su Internet non specificato sopra;

iii)

per le imprese con accesso a Internet e che acquistano servizi di cloud computing:

utilizzo dell'e-mail sotto forma di servizio di cloud computing,

utilizzo di software per ufficio sotto forma di servizio di cloud computing,

stoccaggio della o delle basi dati dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing,

stoccaggio di file sotto forma di servizio di cloud computing,

utilizzo di applicazioni software di finanza o contabilità sotto forma di servizio di cloud computing,

utilizzo di processi di Customer Relationship Management (CRM) sotto forma di servizio di cloud computing,

utilizzo di potenza di elaborazione per far funzionare il software proprio dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing,

utilizzo di servizi di cloud computing forniti da server condivisi di fornitori di servizi,

utilizzo di servizi di cloud computing forniti da server di fornitori di servizi riservati esclusivamente all'impresa.

3)

Le seguenti caratteristiche generali per tutte le imprese devono essere rilevate od ottenute da fonti alternative:

attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente,

numero medio di addetti nell'anno civile precedente,

valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell'anno civile precedente.

B.   Campo di applicazione

Le caratteristiche di cui alla lettera A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:

1)

attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2:

Categoria NACE

Descrizione

Sezione C

«Attività manifatturiere»

Sezioni D ed E

«Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata», «Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento»

Sezione F

«Costruzioni»

Sezione G

«Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli»

Sezione H

«Trasporto e magazzinaggio»

Sezione I

«Servizi di alloggio e di ristorazione»

Sezione J

«Servizi di informazione e comunicazione»

Sezione L

«Attività immobiliari»

Divisioni 69-74

«Attività professionali, scientifiche e tecniche»

Sezione N

«Attività amministrative e di servizi di supporto»

Gruppo 95.1

«Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni»;

2)

dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa;

3)

copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro.

C.   Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno 2015 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2016.

D.   Disaggregazioni di dati

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 2 della parte A devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

1)

disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2:

Aggregazione NACE Rev. 2

per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali

 

10-18

 

19-23

 

24-25

 

26-33

 

35-39

 

41-43

 

45-47

 

47

 

49-53

 

55

 

58-63

 

68

 

69-74

 

77-82

 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Aggregazione NACE Rev. 2

per l'eventuale calcolo di aggregati europei

 

10-12

 

13-15

 

16-18

 

26

 

27-28

 

29-30

 

31-33

 

45

 

46

 

55-56

 

58-60

 

61

 

62-63

 

77-78 + 80-82

 

79

 

95.1;

2)

disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti:

Classe di addetti

 

10 o più addetti

 

Da 10 a 49 addetti

 

Da 50 a 249 addetti

 

250 o più addetti.

Se coperti, i dati relativi alle classi vanno disaggregati in funzione della seguente tabella:

Classe di addetti

 

Meno di 10 addetti (facoltativo)

 

Meno di 5 addetti (facoltativo)

 

Da 5 a 9 addetti (facoltativo).

E.   Periodicità

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2016.

F.   Termini di trasmissione

1)

I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o l'inattendibilità, anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato.

2)

I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016.

3)

La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016.

4)

I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.

ALLEGATO II

Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione

A.   Tematiche e loro caratteristiche

1)

Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:

a)

accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie;

b)

utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;

c)

sicurezza e fiducia nelle TIC;

d)

competenze e abilità in materia di TIC;

e)

ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet;

f)

uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government);

g)

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

2)

Vanno rilevate le caratteristiche di cui in appresso:

a)

accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie:

i)

per tutte le famiglie:

accesso a Internet da casa (tramite qualsiasi dispositivo);

ii)

per le famiglie con accesso a Internet:

connessione a Internet: connessione fissa a banda larga, ad esempio DSL, ADSL, VDSL, cavo, fibra ottica, satellite, WiFi pubblico,

connessione a Internet: connessione mobile a banda larga (tramite rete di telefonia mobile, almeno 3G, ad esempio UMTS, utilizzando come modem una scheda SIM, una chiavetta USB, un telefono cellulare o uno smartphone),

(facoltativo) connessione a Internet: accesso dial-up attraverso la linea telefonica normale o una connessione ISDN,

(facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda stretta (tramite rete di telefonia mobile inferiore a 3G, ad esempio 2G+/GPRS, utilizzando come modem una scheda SIM, una chiavetta USB, un telefono cellulare o uno smartphone);

b)

utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie:

i)

per tutti i singoli individui:

ultima connessione a Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet);

ii)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet:

ultima operazione commerciale in rete a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine su Internet);

iii)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

frequenza media dell'utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana],

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite PC da tavolo,

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite laptop o netbook,

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite tablet,

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite telefono cellulare o smartphone,

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite altri dispositivi mobili (ad esempio lettore di contenuti media o di giochi, lettore di e-book, smart watch),

accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite smart TV (direttamente collegata a Internet, ad esempio tramite WiFi, e non tramite un altro dispositivo utilizzandola come schermo più grande),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere e-mail,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet (utilizzando applicazioni),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste online,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti o servizi,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per accedere a programmi di giochi o per scaricarli,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare video on demand da servizi commerciali,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare contenuti video da servizi di condivisione,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per caricare su un sito contenuti di propria creazione (testi, foto, video, musica, software ecc.) per condividerli,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per creare siti web o blog,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni mediche,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fissare un appuntamento con un medico attraverso un sito Internet (ad esempio di un ospedale o di un centro di cura),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi o soggiorni,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi (ad esempio attraverso aste online),

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per effettuare operazioni bancarie via Internet,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per pagare beni o servizi acquistati su Internet utilizzando piattaforme di pagamento,

utilizzo a scopi privati di spazio di archiviazione su Internet negli ultimi tre mesi per salvare documenti, immagini, musica, video o altri file (ad esempio Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),

utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: seguire un corso online,

utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: utilizzo di materiale online diverso da un corso completo (ad esempio, materiali audiovisivi, software di apprendimento, libri di testo elettronici),

utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: comunicare con formatori o studenti tramite siti web/portali dedicati all'istruzione,

(facoltativo) utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere altre attività formative;

iv)

per i singoli individui che hanno utilizzato la smart TV per accedere a Internet negli ultimi tre mesi:

utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita),

utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per guardare altri contenuti video (on demand o da servizi di condivisione),

utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per navigare su Internet tramite una app browser,

utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per utilizzare altre app (ad esempio Skype, Facebook, giochi, acquisti online);

v)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi:

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, fondi o altri servizi finanziari,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare o rinnovare polizze assicurative esistenti, comprese quelle offerte come pacchetto associato a un altro servizio (ad esempio un'assicurazione di viaggio offerta insieme a un biglietto aereo),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere un prestito o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari;

vi)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet per operazioni commerciali in rete a fini privati negli ultimi dodici mesi:

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare articoli per la casa,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare medicinali,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare hardware,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare attrezzature elettroniche (apparecchi fotografici ecc.),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare servizi di telecomunicazione (ad esempio abbonamenti TV, a telecomunicazioni a banda larga, a telefonia fissa o cellulare o ricariche di carte telefoniche prepagate),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare soggiorni di vacanza (alberghi ecc.),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto ecc.),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare prenotazioni di biglietti per spettacoli,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare film o musica,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare libri, riviste o giornali (inclusi e-book),

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare sussidi per e-learning,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare videogiochi, altro software e altri upgrade di software,

utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altri prodotti o servizi,

prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali,

prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell'UE,

prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi,

prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori il cui paese d'origine è sconosciuto,

numero di ordini o di beni o servizi acquistati su Internet negli ultimi tre mesi (numero di ordini/acquisti o disaggregazione nelle seguenti classi: 1-2 ordini/acquisti; tra > 2 e 5 ordini/acquisti; tra > 5 e 10 ordini/acquisti; > 10 ordini/acquisti),

valore totale degli acquisti di beni e servizi (esclusi titoli o altri servizi finanziari) effettuati su Internet negli ultimi tre mesi (importi espressi in EUR o nelle seguenti classi: meno di 50 EUR, tra 50 EUR e meno di 100 EUR, tra 100 EUR e meno di 500 EUR, tra 500 EUR e meno di 1 000 EUR, 1 000 EUR e oltre, sconosciuto),

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: guasto tecnico del sito Internet durante l'ordine o il pagamento,

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: difficoltà a reperire informazioni circa le garanzie e altri diritti giuridici,

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: rapidità di consegna inferiore a quella indicata,

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: costi finali superiori a quelli indicati (ad esempio costi di spedizione più elevati, commissioni impreviste),

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: articoli consegnati sbagliati o danneggiati,

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: frodi (ad esempio nessuna consegna di prodotti o servizi, utilizzo abusivo dei dati della carta di credito),

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: difficoltà nel presentare reclami e ottenere risarcimenti o risposta insoddisfacente a un reclamo,

(facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: rivenditore straniero che non vende nel paese del rispondente,

(facoltativo) altri problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet,

(facoltativo) nessun problema riscontrato in sede di operazioni commerciali via Internet,

frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da vari siti web di vendita, produzione o fornitura di servizi prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;

frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da siti web o app per il confronto di prezzi o di prodotti prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;

frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da siti web o blog di recensioni di clienti prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;

prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi tramite clic/acquisto immediato da un annuncio pubblicato su social media o app;

c)

sicurezza e fiducia nelle TIC:

i)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati personali (ad esempio nome e cognome, data di nascita, numero di carta d'identità),

dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati di contatto (ad esempio indirizzo, numero di telefono, e-mail),

dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati di pagamento (ad esempio estremi della carta di credito o di debito, numero di conto corrente),

altri dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi, ad esempio foto, ubicazione attuale, informazioni connesse alla salute, al lavoro, al reddito,

nessun dato personale trasmesso via Internet negli ultimi dodici mesi,

lettura dell'informativa sulla privacy prima della trasmissione di dati personali negli ultimi dodici mesi,

restrizioni di accesso all'ubicazione geografica negli ultimi dodici mesi,

accesso limitato al profilo o ai contenuti su social network negli ultimi dodici mesi,

consenso rifiutato all'utilizzo di dati personali a fini pubblicitari negli ultimi dodici mesi,

verifica della sicurezza (per esempio siti https, presenza del logo di sicurezza o di certificati) dei siti web che richiedevano l'inserimento di dati personali negli ultimi dodici mesi,

richiesta a siti Internet o a motori di ricerca dei dati sul rispondente in loro possesso al fine di aggiornarli o eliminarli negli ultimi dodici mesi,

consapevolezza che i cookie possono essere utilizzati per rintracciare i movimenti degli utenti su Internet, per elaborare un profilo di ciascun utente e presentare agli utenti annunci personalizzati,

(facoltativo) preoccupazioni legate al rintracciamento dell'attività online al fine di elaborare pubblicità personalizzata, precisando il grado di preoccupazione: molto preoccupato, moderatamente preoccupato o per niente preoccupato,

avere modificato almeno una volta le impostazioni di sicurezza del browser per evitare o limitare la quantità di cookie sul proprio computer,

uso di software antitracciamento;

d)

competenze e abilità in materia di TIC:

i)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

competenze per trasferire file tra un computer e altri dispositivi,

competenze per installare software o applicazioni (app),

competenze per modificare le impostazioni di qualsiasi software, compresi il sistema operativo o i programmi di sicurezza,

competenze per copiare o spostare file o cartelle,

competenze per l'utilizzo di software di trattamento testi,

competenze per creare presentazioni o documenti che integrano testo, immagini, tabelle o grafici,

competenze per l'utilizzo di software tabulatori,

competenze di fotoritocco e di edizione di file video o audio,

competenze di scrittura di codice in un linguaggio di programmazione;

ii)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet e software tabulatori negli ultimi dodici mesi:

capacità di utilizzare le funzioni avanzate del software tabulatore per organizzare e analizzare dati, ad esempio la cernita, i filtri, l'uso di formule e la creazione di grafici;

e)

ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet:

i)

per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa, precisando il motivo del mancato accesso a Internet da casa:

accesso a Internet da un altro luogo,

nessun bisogno di Internet perché inutile o non interessante,

costo delle apparecchiature eccessivamente elevato,

costi di accesso (ad esempio telefono o abbonamento DSL) eccessivamente elevati,

abilità insufficienti,

timori per la privacy o la sicurezza,

Internet a banda larga non disponibile in zona,

altro motivo o altri motivi;

f)

uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government):

i)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici,

utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli web compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici;

ii)

per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati e non l'hanno fatto adducendo il seguente motivo:

mancata necessità di inoltrare moduli ufficiali;

iii)

per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi e non l'hanno fatto, pur avendo la necessità di inoltrare moduli ufficiali, adducendo il seguente motivo:

indisponibilità di un siffatto servizio,

abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito o uso giudicato troppo complicato),

timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali,

(facoltativo) mancanza di firma elettronica o di certificati/ID elettronici necessari per l'autenticazione o per l'utilizzo del servizio o problemi ad essi legati;

vi ha provveduto un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare),

mancato utilizzo di Internet per l'inoltro di moduli compilati alla pubblica amministrazione per altri motivi;

g)

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale):

i)

per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,

utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete di telefonia mobile,

utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete senza fili (ad esempio WiFi),

utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,

utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, con connessione a una rete di telefonia mobile utilizzando come modem una chiavetta USB, una scheda SIM, un cellulare o uno smartphone,

utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete senza fili (ad esempio WiFi),

utilizzo di altri dispositivi mobili (ad esempio lettore di contenuti media o di giochi, lettore di e-book, smart watch) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,

nessun utilizzo di dispositivi mobili negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro.

B.   Campo di applicazione

1)

Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.

2)

Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono i singoli individui di età compresa tra 16 e 74 anni.

3)

La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato.

C.   Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2016.

D.   Caratteristiche socioeconomiche generali

1)

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

a)

regione di residenza secondo la classificazione NUTS1 delle regioni;

b)

(facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2;

c)

ubicazione geografica: residenti in regioni meno sviluppate, residenti in regioni in transizione, residenti in regioni più sviluppate;

d)

grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate, residenti in aree scarsamente popolate;

e)

tipologia familiare, precisando: numero di componenti della famiglia; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni; (facoltativo) numero di persone di età superiore ai 65 anni (da rilevare separatamente: numero di figli di età inferiore a 16 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 14 e i 15 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni; (facoltativo) numero di figli di 4 anni o di età inferiore a 4 anni);

f)

(facoltativo) reddito netto mensile della famiglia, da rilevare in termini di valore o utilizzando fasce compatibili con i quartili di reddito;

g)

(facoltativo) reddito mensile netto totale equivalente della famiglia espresso in quintili.

2)

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:

a)

sesso;

b)

paese di nascita, precisando se il soggetto è nato nel paese o all'estero, nel qual caso precisando se è nato in un altro Stato membro dell'UE o in uno Stato non membro dell'UE;

c)

paese di cittadinanza, precisando se il soggetto è cittadino del paese o cittadino di un altro paese, precisando se è cittadino di un altro Stato membro dell'UE o cittadino di uno Stato non membro dell'UE;

d)

età, in anni compiuti; (facoltativo) persona di meno di 16 anni o di più di 74 anni, o entrambi;

e)

(facoltativo) stato civile de facto, in unione consensuale o no;

f)

livello di istruzione, precisando il titolo di studio più elevato conseguito secondo l'International Standard Classification of Education (ISCED 2011): al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCED 0, 1 o 2); istruzione secondaria superiore e postsecondaria non universitaria (ISCED 3 o 4); istruzione universitaria (ISCED 5, 6, 7 o 8); meno dell'istruzione elementare (ISCED 0); istruzione elementare (ISCED 1); istruzione secondaria inferiore (ISCED 2); istruzione secondaria superiore (ISCED 3); istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4); istruzione terziaria a ciclo breve (ISCED 5); baccalaureato o istruzione equivalente (ISCED 6); master o istruzione equivalente (ISCED 7); dottorato o istruzione equivalente (ISCED 8),

g)

situazione lavorativa, precisando se la persona è lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari (facoltativo: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo pieno; lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo parziale; lavoratore dipendente con una occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratore dipendente con un lavoro a termine o un contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari);

h)

(facoltativo) specificare il settore economico di occupazione:

Sezioni della NACE Rev. 2

Descrizione

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B, C, D ed E

Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività

F

Edilizia

G, H e I

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di ristorazione

J

Informazione e comunicazione

K

Attività finanziarie e assicurative

L

Attività immobiliari

M e N

Settore dei servizi alle imprese

O, P e Q

Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale

R, S, T e U

Altri servizi;

i)

situazione lavorativa, precisando se la persona è disoccupata o è uno studente non compreso nelle forze di lavoro, o in altra condizione, non nelle forze di lavoro, precisando facoltativamente se la persona è ritirata dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività; permanentemente inabile al lavoro; in servizio di leva o servizio civile obbligatorio; persona che svolge mansioni domestiche o è inattiva per qualsiasi altra ragione;

j)

professione secondo l'International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), precisando se la persona è classificata come lavoratore manuale, lavoratore non manuale, lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC e, facoltativamente, tutte le professioni secondo l'ISCO-08 a livello di due cifre.

E.   Periodicità

I dati sono forniti una volta per l'anno 2016.

F.   Termini di trasmissione

1)

I singoli record, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all'articolo 6 e all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, devono essere trasmessi a Eurostat anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato.

2)

I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016.

3)

La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016.

4)

I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.

11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/53


DECISIONE (PESC) 2015/2005 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi strategici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

a)

contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 e, se del caso, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo;

b)

sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in particolare a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

a)

promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afghane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, specie nei seguenti settori:

i)

sviluppo della capacità civile, specialmente a livello subnazionale;

ii)

buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;

iii)

riforme elettorali e costituzionali;

iv)

riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e dello Stato di diritto, dell'esercito nazionale e della forza di polizia, in particolare lo sviluppo del servizio di polizia civile;

v)

promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;

vi)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;

vii)

rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto;

viii)

promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, al processo di pace;

ix)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;

x)

agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e

xi)

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia UE in Afghanistan per il periodo 2014-2016 richieste dal Consiglio;

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto, in particolare sulla prossima conferenza ministeriale internazionale sull'Afghanistan, organizzata congiuntamente dall'Unione a Bruxelles in stretto collegamento con le autorità afgane e con i principali partner internazionali;

g)

si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);

h)

contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

i)

fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 625 000,00 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione degli uffici;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capomissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan e forniscono assistenza amministrativa e l'accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/58


DECISIONE (PESC) 2015/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

2.   Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:

a)

la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie;

b)

la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;

c)

il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica;

d)

il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;

b)

dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso e all'Oceano indiano occidentale. Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti;

c)

rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;

d)

incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

e)

seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan e all'Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;

f)

esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione;

g)

per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, basandosi sul patto per un «new deal» del 2013 e i progressi nella formazione dello Stato federale e al fine di realizzare un processo elettorale credibile e inclusivo in Somalia nel 2016. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni PESC dell'Unione schierate nella regione;

h)

per quanto riguardo il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per i conflitti in corso, nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale. In proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan (AUHIP), l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace;

i)

riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan firmato di recente, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'IGAD, l'UA, l'ONU, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire l'attuazione dell'accordo. A questo proposito, il RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'UE a Giuba e presso l'UA a Addis Abeba;

j)

seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k)

promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;

l)

contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC (2) del Consiglio e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2.   Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 3 500 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

2.   L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione dell'UE EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l'RSUE, il comandante delle operazioni dell'UE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

(2)  Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/64


DECISIONE (PESC) 2015/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (BiH): costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione. L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee;

d)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;

e)

assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;

f)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH;

g)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

h)

coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;

i)

promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale;

j)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

k)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY);

l)

in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo;

m)

mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese;

n)

fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;

o)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto dell'RSUE con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 600 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del mandato è assegnato apposito personale al fine di contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra. La squadra comprende membri con competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e incluso un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazione sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente sia per iscritto che oralmente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.

3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per la BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta, al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/69


DECISIONE (PESC) 2015/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2).

(2)

Il 16 dicembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/915/PESC (3), che ha modificato la decisione 2010/452/PESC, prorogando la missione fino al 14 dicembre 2016 e fissando un importo di riferimento finanziario fino al 14 dicembre 2015.

(3)

È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario che copra il periodo dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2015 e il 14 dicembre 2016 è pari a 17 640 000 EUR.»;

2)

all'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

«2.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUMM Georgia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUMM Georgia.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

(2)  Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).

(3)  Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 56).


11.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2009 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(4)

La Polonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(5)

La Polonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.

(6)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Polonia e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(7)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

(8)

Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato pienamente le disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(12)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 12 novembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).