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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2015
che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1357/2014 (2) della Commissione che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modifica le caratteristiche di pericolo dei rifiuti al fine di allinearle alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Con questo emendamento, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 vengono rinominate da HP1 a HP15 per evitare potenziali confusioni con i codici delle indicazioni di pericolo definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento in questione si applica dal 1o giugno 2015. |
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(2) |
L'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento fa riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo e, pertanto, deve essere aggiornato di conseguenza. |
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(3) |
La decisione 2014/955/UE della Commissione (5) sostituisce i rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (6) della Commissione per tener conto del progresso tecnico e scientifico. La decisione 2014/955/UE si applica a decorrere dal 1o giugno 2015. |
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(4) |
La parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene l'elenco dei rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE. A seguito della modifica della decisione 2000/532/CE, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero essere adeguato a tali modifiche. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. 1357/2014 e della decisione 2014/955/UE. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).
(3) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
(6) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:
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1) |
al punto IV.25 dell'allegato IC, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente: «Parte 2 Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (1)
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(1) I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per l'identificazione di un rifiuto di cui al presente elenco, occorre fare riferimento alle sezioni intitolate “Definizioni”, “Valutazione e classificazione” e “Elenco dei rifiuti” di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE.
(2) Fra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; i commutatori a mercurio, i vetri dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivati ecc.
(3) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2015
che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione. |
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(2) |
Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1: «Imprese e società dell'informazione», e al modulo 2: «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono quelli specificati nel modulo 1: «Imprese e società dell'informazione» dell'allegato I e nel modulo 2: «Individui, imprese e società dell'informazione» dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
Modulo 1: imprese e società dell'informazione
A. Tematiche e loro caratteristiche
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1) |
Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:
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3) |
Le seguenti caratteristiche generali per tutte le imprese devono essere rilevate od ottenute da fonti alternative:
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B. Campo di applicazione
Le caratteristiche di cui alla lettera A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:
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1) |
attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2:
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2) |
dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa; |
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3) |
copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro. |
C. Periodi di riferimento
Il periodo di riferimento è l'anno 2015 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2016.
D. Disaggregazioni di dati
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 2 della parte A devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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1) |
disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2: Aggregazione NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali
Aggregazione NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati europei
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2) |
disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti: Classe di addetti
Se coperti, i dati relativi alle classi vanno disaggregati in funzione della seguente tabella: Classe di addetti
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E. Periodicità
I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2016.
F. Termini di trasmissione
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1) |
I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o l'inattendibilità, anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |
ALLEGATO II
Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione
A. Tematiche e loro caratteristiche
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1) |
Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
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2) |
Vanno rilevate le caratteristiche di cui in appresso:
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B. Campo di applicazione
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1) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni. |
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2) |
Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono i singoli individui di età compresa tra 16 e 74 anni. |
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3) |
La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato. |
C. Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2016.
D. Caratteristiche socioeconomiche generali
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1) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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2) |
Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
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E. Periodicità
I dati sono forniti una volta per l'anno 2016.
F. Termini di trasmissione
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1) |
I singoli record, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all'articolo 6 e all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, devono essere trasmessi a Eurostat anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato. |
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2) |
I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016. |
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3) |
La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016. |
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4) |
I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat. |
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
49,2 |
|
MA |
75,6 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
TR |
74,5 |
|
|
ZZ |
62,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
80,9 |
|
JO |
229,9 |
|
|
MA |
183,4 |
|
|
TR |
156,7 |
|
|
ZZ |
162,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
131,4 |
|
TR |
177,9 |
|
|
ZZ |
154,7 |
|
|
0805 20 10 |
CL |
170,3 |
|
MA |
81,7 |
|
|
PE |
166,7 |
|
|
TR |
83,5 |
|
|
ZA |
150,6 |
|
|
ZZ |
130,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CL |
184,7 |
|
PE |
147,1 |
|
|
TR |
73,1 |
|
|
ZA |
95,1 |
|
|
ZZ |
125,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
105,6 |
|
ZZ |
105,6 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
311,3 |
|
EG |
226,4 |
|
|
PE |
251,0 |
|
|
TR |
169,1 |
|
|
ZZ |
239,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
145,7 |
|
CA |
163,3 |
|
|
CL |
84,4 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
NZ |
142,2 |
|
|
US |
146,9 |
|
|
ZA |
223,1 |
|
|
ZZ |
133,6 |
|
|
0808 30 90 |
BA |
73,9 |
|
CN |
83,9 |
|
|
TR |
135,2 |
|
|
XS |
80,0 |
|
|
ZZ |
93,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/53 |
DECISIONE (PESC) 2015/2005 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015. |
|
(2) |
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi. |
|
(3) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi strategici
L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:
|
a) |
contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 e, se del caso, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo; |
|
b) |
sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan; |
|
c) |
sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in particolare a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU. |
Articolo 3
Mandato
Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:
|
a) |
promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; |
|
b) |
mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afghane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile; |
|
c) |
mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; |
|
d) |
informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, specie nei seguenti settori:
|
|
e) |
partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; |
|
f) |
fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto, in particolare sulla prossima conferenza ministeriale internazionale sull'Afghanistan, organizzata congiuntamente dall'Unione a Bruxelles in stretto collegamento con le autorità afgane e con i principali partner internazionali; |
|
g) |
si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA); |
|
h) |
contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
|
i) |
fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 625 000,00 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:
|
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione degli uffici; |
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b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza; |
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c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE; |
|
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capomissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan e forniscono assistenza amministrativa e l'accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
|
11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/58 |
DECISIONE (PESC) 2015/2006 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015. |
|
(2) |
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi. |
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(3) |
L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.
2. Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:
|
a) |
la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie; |
|
b) |
la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi; |
|
c) |
il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica; |
|
d) |
il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi. |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:
|
a) |
sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione; |
|
b) |
dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso e all'Oceano indiano occidentale. Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti; |
|
c) |
rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti; |
|
d) |
incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD); |
|
e) |
seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan e all'Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità; |
|
f) |
esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione; |
|
g) |
per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, basandosi sul patto per un «new deal» del 2013 e i progressi nella formazione dello Stato federale e al fine di realizzare un processo elettorale credibile e inclusivo in Somalia nel 2016. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni PESC dell'Unione schierate nella regione; |
|
h) |
per quanto riguardo il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per i conflitti in corso, nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale. In proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan (AUHIP), l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace; |
|
i) |
riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan firmato di recente, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'IGAD, l'UA, l'ONU, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire l'attuazione dell'accordo. A questo proposito, il RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'UE a Giuba e presso l'UA a Addis Abeba; |
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j) |
seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie; |
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k) |
promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione; |
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l) |
contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC (2) del Consiglio e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo. |
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
|
a) |
fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa; |
|
b) |
mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 3 500 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:
|
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione; |
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b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza; |
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c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area; |
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d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.
Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione dell'UE EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l'RSUE, il comandante delle operazioni dell'UE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.
3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.
Articolo 13
Riesame
L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).
(2) Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).
(3) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/64 |
DECISIONE (PESC) 2015/2007 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015. |
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(2) |
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi. |
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(3) |
L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (BiH): costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione. L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:
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a) |
offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico; |
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b) |
assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione; |
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c) |
facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee; |
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d) |
monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH; |
|
e) |
assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità; |
|
f) |
fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH; |
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g) |
fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza; |
|
h) |
coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH; |
|
i) |
promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale; |
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j) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani; |
|
k) |
avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY); |
|
l) |
in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo; |
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m) |
mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; |
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n) |
fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH; |
|
o) |
fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto dell'RSUE con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 600 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del mandato è assegnato apposito personale al fine di contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra. La squadra comprende membri con competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
In conformità alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:
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a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e incluso un piano di emergenza e di evacuazione; |
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b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza; |
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c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE; |
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d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazione sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente sia per iscritto che oralmente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.
3. A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per la BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta, al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/69 |
DECISIONE (PESC) 2015/2008 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2). |
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(2) |
Il 16 dicembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/915/PESC (3), che ha modificato la decisione 2010/452/PESC, prorogando la missione fino al 14 dicembre 2016 e fissando un importo di riferimento finanziario fino al 14 dicembre 2015. |
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(3) |
È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario che copra il periodo dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/452/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2015 e il 14 dicembre 2016 è pari a 17 640 000 EUR.»; |
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2) |
all'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal paragrafo seguente: «2. L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUMM Georgia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUMM Georgia.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).
(2) Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).
(3) Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 56).
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11.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/70 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2009 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
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(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
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(3) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
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(4) |
La Polonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici. |
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(5) |
La Polonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria. |
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(6) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Polonia e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
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(7) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici. |
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(8) |
Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato pienamente le disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. |
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(9) |
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. |
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(10) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI. |
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(11) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI. |
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(12) |
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 12 novembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).