ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
7 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1995 della Commissione, del 3 novembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1996 della Commissione, del 6 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2015) 7534]  ( 1 )

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2015/1289 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia ( GU L 198 del 28.7.2015 )

10

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/847/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ( GU L 335 del 17.12.2011 )

10

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione ( GU L 179 del 29.6.2013 )

11

 

*

Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 173 del 12.6.2014 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1995 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

54/TQ104

Stato membro

Svezia

Stock

COD/03AS.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Kattegat

Data di chiusura

5.10.2015


7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1996 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

65,2

MK

74,3

TR

74,5

ZZ

65,7

0707 00 05

AL

89,6

JO

229,9

MA

183,4

TR

141,4

ZZ

161,1

0709 93 10

MA

145,4

TR

162,4

ZZ

153,9

0805 20 10

CL

170,3

MA

95,6

PE

168,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

133,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

107,2

ZA

122,1

ZZ

140,3

0805 50 10

TR

122,2

UY

53,9

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

323,0

EG

231,7

PE

328,5

TR

177,9

ZZ

265,3

0808 10 80

AR

145,7

CL

83,5

MK

29,8

NZ

141,7

US

146,9

ZA

195,3

ZZ

123,8

0808 30 90

BA

73,9

TR

136,5

XS

80,0

ZZ

96,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1997 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

[notificata con il numero C(2015) 7534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (l'Ufficio alimentare e veterinario, UAV), il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud in Belgio può ricevere l'approvazione per la categoria degli altri animali, nello specifico per gli insetti, con la nota O(14). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Spagna ha comunicato che due centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal dovrebbero figurare come posto d'ispezione frontaliero distinto presso A Pobra-Ribeira e che un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di À Coruña-Laxe dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Spagna nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

Dopo il ritiro della categoria U per un centro d'ispezione presso l'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle, le autorità francesi hanno modernizzato detto centro d'ispezione e comunicato che l'ammodernamento è stato portato a termine. È pertanto possibile ripristinare la categoria U per detto centro d'ispezione nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'UAV, il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Cagliari in Italia può ricevere l'approvazione per le categorie dei prodotti per il consumo umano (HC) e degli altri prodotti imballati [NHC(2)]. A seguito di una comunicazione trasmessa dall'Italia, la voce relativa al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Salerno dovrebbe essere modificata e le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Milano-Linate e Verona soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

La Lituania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero ferroviario di Pagėgiai è stato chiuso. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

Dato l'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'UAV, un centro di ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Amsterdam può ricevere l'estensione a tutte le categorie di animali vivi, con la nota O(14) e la categoria U senza restrizioni. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato che il centro d'ispezione Vriescentrum Vink Beverwijk BV è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Amsterdam. È quindi opportuno modificare di conseguenza le due voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

Il Regno Unito ha comunicato che due centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Heathrow sono stati sostituiti da un nuovo centro d'ispezione e che il posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Falmouth è stato sospeso. È quindi opportuno modificare di conseguenza le due voci relative a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(10)

A seguito di una comunicazione trasmessa dall'Italia, è opportuno apportare una modifica all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces a livello di unità centrale per questo Stato membro nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa al Belgio, dopo la voce «Antwerpen/Anvers» è inserita la seguente voce riguardante l'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud:

«Brussels South Charleroi Airport

BE CRL 4

A

 

 

O(14)»;

b)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di À Coruña-Laxe è sostituita dalla seguente:

«ÀCoruña

ES LCG 1

P

 

HC, NHC»;

 

ii)

dopo la voce modificata relativa al porto di À Coruña è inserita la seguente voce relativa al porto di A Pobra-Ribeira:

«A Pobra-Ribeira

ES ZJF 1

P

A Pobra do Caramiñal

HC-T(FR)(3)

 

Ribeira

HC-T(FR)(3)»;

 

iii)

la voce relativa al porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Vilagarcía

ES VIL 1

P

Vilagarcía

HC, NHC»;

 

c)

nella parte relativa alla Francia, la voce relativa all'aeroporto di Roissy Charles-de-Gaulle è sostituita dalla seguente:

«Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O(14)»;

d)

la parte relativa all'Italia è così modificata:

i)

dopo la voce relativa a Bologna-Borgo Panigale è inserita la seguente voce relativa al porto di Cagliari:

«Cagliari

IT CAG 1

P

 

HC, NHC(2)»;

 

ii)

la voce relativa al porto di Salerno è sostituita dalla seguente:

«Salerno

IT SAL 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»;

 

iii)

le voci relative agli aeroporti di Milano-Linate e Verona sono soppresse;

e)

nella parte relativa alla Lituania, la voce riguardante la ferrovia presso Pagėgiai è soppressa;

f)

la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U, E, O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»;

ii)

la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)

 

Vriescentrum Vink Beverwijk BV

HC-T(FR)(2)»;

 

g)

la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Falmouth è sostituita dalla seguente:

«Falmouth (*)

GB FAL 1

P

 

HC-T(1)(3) (*), NHC-NT(1)(3) (*)»;

 

ii)

la voce relativa all'aeroporto di Heathrow è sostituita dalla seguente:

«Heathrow

GB LHR 4

A

Eurobip

HC(1)(2), NHC(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O»;

2)

nell'allegato II, parte relativa all'Italia, la voce riguardante l'unità centrale «IT00000 DIREZ. GEN. SANITÀ VETERINARIA E ALIMENTI» è sostituita dalla seguente:

«IT00000

MINISTERO DELLA SALUTE — DIREZIONE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI».


Rettifiche

7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/10


Rettifica della decisione (UE) 2015/1289 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 28 luglio 2015 )

Nel titolo del sommario e nel titolo a pagina 19:

anziché:

«Decisione (UE) 2015/1289 del Consiglio»,

leggi:

«Decisione di esecuzione (UE) 2015/1289 del Consiglio».


7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/10


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/847/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

Nel sommario e a pagina 81, il titolo:

anziché:

«Decisione di esecuzione 2011/847/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia»,

leggi:

«Decisione di esecuzione 2011/847/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia»;

a pagina 81, il secondo visto:

anziché:

«vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,»,

leggi:

«vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,»;

a pagina 81, la firma

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK»,

leggi:

«Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI».


7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/11


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 29 giugno 2013 )

A pagina 50, articolo 8, paragrafo 3:

anziché:

«I programmi di ispezione possono essere modificati dall'Agenzia per tener conto dei rischi emergenti derivanti dal controllo continuo di cui all'articolo 7.»,

leggi:

«I programmi di ispezione possono essere modificati dall'Agenzia per tener conto dei rischi emergenti individuati dal controllo continuo di cui all'articolo 7.»


7.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/11


Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

A pagina 330, articolo 108, lettera a), punto ii):

anziché:

«ii)

i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili tranne per il fatto che non sono stati effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;»,

leggi:

«ii)

i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;».