ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
6 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

1

 

*

Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra

4

 

*

Decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia

7

 

*

Decisione (Euratom) 2015/1990 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia

8

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1992 della Commissione, del 5 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1993 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra

14

 

*

Decisione (UE) 2015/1994 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 213/728/UE del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni ( GU L 332 dell'11.12.2013 )

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


DECISIONE (UE) 2015/1987 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 (1), la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»).

(2)

L'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca.

(3)

Il protocollo è stato firmato il 24 novembre 2014 in conformità della decisione 2014/782/UE (2) e si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma.

(4)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 19 del protocollo (4).

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(2)  GU L 328 del 13.11.2014, pag. 1.

(3)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1.

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Guinea-Bissau e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche apportate al protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione delle possibilità di pesca e della contropartita finanziaria conformemente a agli articoli 6 e 7 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

c)

specifiche tecniche e procedure che rientrano tra i poteri della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo.

2.

Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le necessarie disposizioni affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi specifici della posizione proposta, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.


6.11.2015   

IT

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L 290/4


DECISIONE (UE) 2015/1988 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (1), dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 25 luglio 2014.

(2)

L'Unione e il Kosovo hanno forti legami e sono accomunati da valori e dal desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni con l'Unione.

(3)

Il «primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni» è stato raggiunto il 19 aprile 2013 nel quadro del dialogo facilitato dall'UE.

(4)

L'accordo prevede l'istituzione di un'associazione tra l'UE e il Kosovo caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Contiene anche disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) concernente la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. La decisione di firmare l'accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzionedi un'associazione che consenta all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati e sulla base giuridica per gli accordi nei settori contemplati dal titolo V, capo 2, TUE.

(5)

Si tratta di un accordo che riguarda la sola UE. Gli impegni e la cooperazione dell'Unione ai sensi dell'accordo riguardano unicamente i settori coperti dall'acquis dell'UE o dalle politiche esistenti dell'Unione. La firma e la conclusione dell'accordo come un accordo che riguarda esclusivamente l'UE non pregiudicano la natura e la portata di accordi analoghi che saranno negoziati in futuro. Non pregiudicano inoltre le competenze conferite alle istituzioni dell'UE dai trattati e le posizioni di dette istituzioni e degli Stati membri su tali competenze. L'accordo prevede una cooperazione di ampio respiro in vari ambiti politici, compreso il settore della giustizia e degli affari interni.

(6)

La firma dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(7)

Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nell'accordo, né l'eventuale ricorso a tutte le basi giuridiche necessarie per la firma dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. È opportuno, in tale contesto, che l'Unione rilasci una dichiarazione al riguardo al momento della firma dell'accordo.

(8)

La firma dell'accordo per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

(9)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo, è autorizzata per le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto accordo (2).

Articolo 2

È approvata a nome dell'Unione la dichiarazione a nome dell'Unione acclusa alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri e dell'Unione sullo status del Kosovo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Dichiarazione a nome dell'Unione

«La decisione di firmare l'accordo di stabilizzazione e di associazione fatta salva la sua conclusione in una data successiva, ivi comprese le basi legali utilizzate al riguardo, è senza pregiudizio per le posizioni degli Stati membri sullo status e non costituisce riconoscimento del Kosovo (1) quale Stato indipendente, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.»


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo


6.11.2015   

IT

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L 290/7


DECISIONE (UE) 2015/1989 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 180 e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), costituenti un'unica parte, la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakhstan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America («accordo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo è stato siglato il 22 giugno 2015.

(3)

La conclusione dell'accordo è soggetta a una procedura distinta per le materie di competenza di Euratom.

(4)

L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


6.11.2015   

IT

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L 290/8


DECISIONE (EURATOM) 2015/1990 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), costituenti un'unica parte, la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America («accordo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo è stato siglato il 22 giugno 2015.

(3)

L'accordo ricomprende altresì le materie di competenza di Euratom.

(4)

Per le materie rientranti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma dell'accordo è soggetta a una procedura distinta.

(5)

È opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome di Euratom, per le materie di competenza di Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Il testo dell'accordo sarà accluso alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia.


REGOLAMENTI

6.11.2015   

IT

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L 290/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1991 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 70 e l'articolo 145, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla durata, alla gestione e al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che sostituisce il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Contiene altresì disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione concernenti la gestione e il controllo del sistema. Tuttavia, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015.

(2)

Il titolo IV, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) contiene disposizioni sul regime transitorio dei diritti di impianto e precisa gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in merito all'applicazione di tale regime. Ai fini dell'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli dal 1o gennaio 2016 e degli obblighi di comunicazione concernenti tale nuovo sistema stabiliti all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (4), occorre specificare quali obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione continueranno ad applicarsi nel 2016. Inoltre, per far sì che la Commissione riceva tutte le informazioni relative all'applicazione del regime transitorio dei diritti di impianto nel periodo compreso tra il 1o agosto 2014 e il 31 dicembre 2015 e che sia informata dell'inventario dei diritti di impianto al 31 dicembre 2015 ai fini della controllabilità delle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è anche necessario modificare le date di riferimento e fissare la data ultima di alcuni obblighi di comunicazione.

(3)

L'articolo 61 e l'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabiliscono nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi ai diritti di nuovo impianto e alle riserve di diritti di impianto. Tali disposizioni devono essere modificate per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni e il periodo di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali.

(4)

A norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 relative agli impianti illegali continuano ad applicarsi fino all'estirpazione delle superfici interessate. Pertanto anche il titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 555/2008 sugli impianti illegali dovrebbe continuare ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2016 agli impianti illegali scoperti prima del 31 dicembre 2015 e non ancora estirpati entro quella data, fino all'estirpazione di tali superfici. Tuttavia, per eliminare gli obblighi di comunicazione ormai inutili e chiarire a quali condizioni gli Stati membri non siano più tenuti a trasmettere le comunicazioni annuali sugli impianti illegali, occorre modificare l'articolo 58 del regolamento (CE) n. 555/2008.

(5)

Il titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene disposizioni sull'inventario e la misurazione della superficie vitata. L'articolo 74 stabilisce nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi all'inventario delle superfici vitate e dei diritti di impianto. Tale disposizione deve essere modificata per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni sull'inventario dei diritti di impianto e sull'inventario delle principali varietà di uva da vino, nonché la data di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali. Per disporre delle informazioni sui diritti di impianto totali che possono essere convertiti in autorizzazioni dopo il 1o gennaio 2016 in applicazione dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale data di riferimento dovrebbe essere l'ultima data utile del regime dei diritti di impianto, ossia il 31 dicembre 2015. Inoltre, tali comunicazioni finali non dovrebbero contenere le informazioni sull'inventario delle superfici vitate, in quanto la relativa comunicazione è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l'importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell'allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni.

Tale obbligo non si applica più agli Stati membri in cui sono stati estirpati tutti gli impianti illegali.

2.   Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell'allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 3, e all'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferiscono alla campagna viticola precedente.

Le comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3 e 7 dell'allegato XIII del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

2)

l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Obblighi di comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto

Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 60; e

b)

la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto cumulativamente a norma dell'articolo 85 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007; qualora si siano avvalsi della deroga di cui all'articolo 60, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie totale interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute.

Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell'allegato XIII del presente regolamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»;

3)

all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri, compilando la tabella 9 dell'allegato XIII, comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i diritti di impianto versati alle riserve;

b)

i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.»;

4)

l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Inventario

I dati comunicati entro il 1o marzo 2016 nell'inventario di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferiscono al 31 dicembre 2015.

L'inventario contiene le informazioni riportate nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»;

5)

nell'allegato XIII, la tabella 14 è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).


6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1992 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

47,7

MA

67,0

MK

44,1

TR

74,5

ZZ

58,3

0707 00 05

AL

91,1

TR

158,2

ZZ

124,7

0709 93 10

MA

135,7

TR

154,3

ZZ

145,0

0805 20 10

CL

168,7

MA

95,6

PE

167,8

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

133,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

122,2

TR

107,9

ZA

117,1

ZZ

115,7

0805 50 10

TR

113,2

UY

53,9

ZZ

83,6

0806 10 10

BR

311,9

EG

231,7

PE

237,5

TR

176,0

ZZ

239,3

0808 10 80

CL

83,6

MK

23,1

NZ

123,7

ZA

197,2

ZZ

106,9

0808 30 90

BA

73,9

TR

137,7

XS

78,6

ZZ

96,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/14


DECISIONE (UE) 2015/1993 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2015

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (1), dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente il 25 luglio 2014, con la sigla dell'accordo.

(2)

L'accordo riguarda anche materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»).

(3)

L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità, anche per quanto riguarda le materie disciplinate dal trattato Euratom.

(4)

Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta.

(5)

L'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(6)

Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo, né nell'eventuale ricorso alle basi giuridiche necessarie per la conclusione dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte della Comunità, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.

(7)

È pertanto opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità, per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo (2).

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e della Comunità sullo status del Kosovo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo.


6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/16


DECISIONE (UE) 2015/1994 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato del Liechtenstein per modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1) («accordo»), al fine di allinearlo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

(2)

Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato del Liechtenstein.

(3)

È opportuno firmare il protocollo di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è autorizzata, con riserva della conclusione di detto protocollo di modifica (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.

(2)  Il testo del protocollo di modifica sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Rettifiche

6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/18


Rettifica della decisione 213/728/UE del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 dell'11 dicembre 2013 )

A pagina 17, articolo 1, trattini:

anziché:

«—

reclami relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell'ambito dell'accordo TRIPS […],

commercio elettronico […].»,

leggi:

«—

reclami relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell'ambito dell'accordo TRIPS WT/MIN(13)/W/2,

commercio elettronico WT/MIN(13)/W/3.»