ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1947 DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2015
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come agenda di Doha per lo sviluppo, nel novembre 2001. I negoziati sull'agevolazione degli scambi sono stati avviati nel luglio 2004 sulla base dell'impegno di chiarire e migliorare vari articoli dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 2994»): l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Oneri e formalità relativi all'importazione e all'esportazione) e l'articolo X (Pubblicazione ed applicazione dei regolamenti relativi al commercio), al fine di accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in transito. Il mandato faceva inoltre riferimento a disposizioni per la collaborazione efficace tra le autorità doganali o eventuali altre autorità competenti in materia di agevolazione degli scambi e di questioni relative all'osservanza degli obblighi doganali. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. |
(3) |
La nona conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Bali dal 3 al 6 dicembre 2013, ha adottato la decisione ministeriale sull'agevolazione degli scambi che, fatta salva la revisione giuridica del testo, ha concluso i negoziati in merito all'accordo sull'agevolazione degli scambi. La decisione ministeriale ha inoltre istituito il comitato preparatorio sull'agevolazione degli scambi e ha incaricato il consiglio generale dell'OMC di adottare un protocollo per inserire l'accordo come allegato 1A nell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e di aprire tale protocollo all'accettazione da parte di ciascun membro dell'OMC conformemente alle proprie procedure interne. |
(4) |
Nella seduta del 27 novembre 2014, il consiglio generale dell'OMC ha adottato il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («protocollo») e l'ha aperto per accettazione da parte dei membri dell'OMC. |
(5) |
Il protocollo contiene l'accordo sull'agevolazione degli scambi e gli impegni dei paesi in via di sviluppo; tali impegni sono incorporati come allegato di tale accordo. Un numero significativo di paesi in via di sviluppo ha già notificato i propri impegni di categoria A ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Il comitato per l'agevolazione degli scambi riceverà le notifiche degli impegni di categoria A dei paesi meno avanzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, nonché le notifiche degli impegni di categoria B e C sia dei paesi in via di sviluppo sia di quelli meno avanzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Gli impegni diventeranno parte integrante dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. |
(6) |
È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al paragrafo 4 del protocollo (1).
Articolo 3
Il protocollo non va interpretato in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
É. SCHNEIDER
(1) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/3 |
TRADUZIONE
PROTOCOLLO
che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO;
RICHIAMANDOSI all'accordo sull'agevolazione degli scambi;
CONSIDERANDO la decisione del Consiglio generale nel documento WT/L/940, adottata conformemente all'articolo X, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»);
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. |
L'allegato 1 A dell'accordo OMC è modificato, al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 4, con l'inserimento dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, quale figura all'allegato del presente protocollo, da inserire dopo l'accordo sulle misure di salvaguardia. |
2. |
Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente protocollo senza il consenso degli altri membri. |
3. |
Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei membri. |
4. |
Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC (1). |
5. |
Il presente protocollo è depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, il quale ne trasmette senza indugio a tutti i membri una copia certificata e una notifica di ciascuna accettazione dello stesso, conformemente al paragrafo 3. |
6. |
Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. |
Fatto a Ginevra il ventisettesimo giorno di novembre duemilaquattordici, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.
(1) Ai fini del calcolo delle accettazioni ai sensi dell'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC, uno strumento di accettazione da parte dell'Unione europea per se stessa e per i suoi Stati membri è calcolato come accettazione da parte di un numero di membri uguale al numero degli Stati membri dell'Unione europea che sono membri dell'OMC.
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI MARRAKECH CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
Preambolo
I MEMBRI,
VISTI i negoziati avviati dalla dichiarazione ministeriale di Doha;
RICORDANDO E RIAFFERMANDO il mandato e i principi di cui al paragrafo 27 della dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) e all'allegato D della decisione sul programma di lavoro di Doha adottata dal Consiglio generale il 1o agosto 2004 (WT/L/579), nonché al paragrafo 33 dell'allegato E della dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);
DESIDEROSI di chiarire e migliorare gli aspetti pertinenti degli articoli V, VIII e X del GATT 1994 al fine di accelerare ulteriormente la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito;
RICONOSCENDO le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo membri e, in particolare, dei paesi meno avanzati membri, e desiderosi di potenziare l'assistenza e il sostegno in materia di sviluppo di capacità in questo settore;
RICONOSCENDO la necessità di una cooperazione efficace tra i membri nelle questioni relative all'agevolazione degli scambi commerciali e all'osservanza degli obblighi doganali;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
Articolo 1
Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
1. Pubblicazione
1.1. Ciascun membro pubblica tempestivamente le seguenti informazioni in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, al fine di consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza:
a) |
le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di ingresso), e i moduli e i documenti richiesti; |
b) |
le aliquote di dazi applicate e le imposte di qualsiasi natura all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse; |
c) |
i diritti e gli oneri imposti da o per le agenzie governative, o ad essi collegati, sull'importazione, l'esportazione o il transito; |
d) |
le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali; |
e) |
le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine; |
f) |
le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito; |
g) |
le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito; |
h) |
le procedure di ricorso o riesame; |
i) |
gli accordi o loro parti con qualsiasi paese o paesi relativi a importazione, esportazione o transito; e |
j) |
le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari. |
1.2. Nessuna di tali disposizioni verrà interpretata nel senso di imporre che le informazioni siano pubblicate o fornite in una lingua diversa da quella del membro, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2.
2. Informazioni disponibili tramite Internet
2.1. Ciascun membro rende disponibili e aggiorna tramite Internet, per quanto possibile e opportuno:
a) |
una descrizione (1) delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso o riesame, che informi i governi, gli operatori commerciali e le altre parti interessate in merito alle fasi concrete necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito; |
b) |
i moduli e i documenti richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito nel territorio di tale membro; |
c) |
i recapiti del suo centro o dei suoi centri di informazione. |
2.2. Quando possibile, la descrizione di cui al paragrafo 2.1, lettera a), è inoltre disponibile in una delle lingue ufficiali dell'OMC.
2.3. I membri sono incoraggiati a rendere disponibili tramite Internet ulteriori informazioni attinenti al commercio, compresi la legislazione in materia e gli altri elementi di cui al paragrafo 1.1.
3. Centri di informazione
3.1. Ciascun membro, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in attività uno o più centri di informazione in grado di rispondere a richieste ragionevoli di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni di cui al paragrafo 1.1 e di fornire i moduli e i documenti necessari di cui al paragrafo 1.1, lettera a).
3.2. I membri di un'unione doganale o che partecipano a un'integrazione regionale possono istituire o mantenere in attività centri di informazione comuni a livello regionale per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 3.1 per le procedure comuni.
3.3. I membri sono invitati a non esigere il pagamento di un diritto per rispondere alle richieste di informazioni e per fornire i moduli e i documenti necessari. In caso tale pagamento sia previsto, i membri limitano l'importo di diritti e oneri al costo approssimativo dei servizi prestati.
3.4. I centri di informazione rispondono alle domande e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascun membro, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.
4. Notifiche
Ciascun membro notifica al comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.1 (denominato nel presente accordo «comitato»):
a) |
il luogo o i luoghi in cui gli elementi di cui al paragrafo 1.1, lettere da a) a j), sono stati pubblicati ufficialmente; |
b) |
l'Uniform Resource Locators (URL) del sito o dei siti web di cui al paragrafo 2.1; e |
c) |
i recapiti dei centri di informazione di cui al paragrafo 3.1. |
Articolo 2
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni
1. Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore
1.1. Ciascun membro, per quanto possibile e in conformità del suo diritto interno e del suo ordinamento giuridico, dà agli operatori commerciali e alle altre parti interessate, per un periodo di tempo adeguato, l'opportunità di presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito.
1.2. Ciascun membro, per quanto possibile e in conformità del suo diritto interno e del suo ordinamento giuridico, assicura che le disposizioni legislative e regolamentari, nuove o modificate, di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in proposito siano altrimenti rese pubbliche quanto prima possibile in anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, al fine di permettere agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
1.3. Le modifiche alle aliquote di dazi o tariffe, le misure di sostegno, le misure la cui efficacia sarebbe compromessa dall'osservanza dei paragrafi 1.1 o 1.2, le misure adottate in situazioni di urgenza o le modifiche di minore entità al diritto interno e all'ordinamento giuridico sono escluse dall'applicazione dei paragrafi 1.1 e 1.2.
2. Consultazioni
Ciascun membro, a seconda dei casi, organizza consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o le altre parti interessate all'interno del suo territorio.
Articolo 3
Decisioni anticipate
1. Ciascun membro emette una decisione anticipata in modo ragionevole, entro una scadenza prestabilita, per il richiedente che abbia presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un membro rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.
2. Un membro può rifiutare di emettere una decisione anticipata al richiedente se la questione sollevata nella richiesta:
a) |
è già pendente in un procedimento relativo al richiedente dinanzi a un ente governativo, un tribunale di appello o un organo giurisdizionale; oppure |
b) |
è già stata decisa da un tribunale di appello o da un organo giurisdizionale. |
3. La decisione anticipata è valida per un periodo di tempo ragionevole dopo la sua emissione salvo qualora la legge, i fatti o le circostanze a sostegno di detta decisione siano cambiati.
4. Qualora il membro revochi, modifichi o invalidi la decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Un membro può revocare, modificare o invalidare le decisioni anticipate con effetto retroattivo solo nel caso in cui queste siano basate su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.
5. Una decisione anticipata emessa da un membro è vincolante per tale membro nei confronti del richiedente. Il membro può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.
6. Ciascun membro pubblica, come minimo:
a) |
i requisiti per la richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato; |
b) |
il termine per l'emissione della decisione anticipata; e |
c) |
il periodo di validità della decisione anticipata. |
7. Ciascun membro provvede, su richiesta scritta del richiedente, a un riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare la decisione anticipata (2).
8. Ciascun membro si impegna a rendere pubbliche tutte le informazioni sulle decisioni anticipate che considera significative per le altre parti interessate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.
9. Definizioni e ambito di applicazione:
a) |
Una decisione anticipata è una decisione scritta emessa da un membro per un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta che stabilisce il trattamento che il membro riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:
|
b) |
Oltre alle decisioni anticipate di cui alla lettera a), i membri sono invitati a fornire decisioni anticipate relative:
|
c) |
Un richiedente è un esportatore, un importatore o qualsivoglia persona la cui richiesta abbia un fondato motivo, o un suo rappresentante. |
d) |
I membri possono esigere che il richiedente abbia rappresentanza legale o sia registrato nel loro territorio. Per quanto possibile, tali requisiti non limitano le categorie di soggetti legittimati a presentare richiesta di decisioni anticipate, con particolare attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Tali requisiti sono chiari e trasparenti e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. |
Articolo 4
Procedure di ricorso o riesame
1. Ciascun membro si assicura che ogni persona destinataria di una decisione amministrativa (4) delle dogane abbia il diritto, entro il suo territorio, a:
a) |
un ricorso o riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emesso la decisione; e/o |
b) |
un ricorso o un riesame giudiziario della decisione. |
2. La legislazione di un membro può esigere che un ricorso o un riesame amministrativi siano avviati prima di un ricorso o riesame giudiziario.
3. Ciascun membro si assicura che le sue procedure di ricorso o riesame si svolgano in modo non discriminatorio.
4. Ciascun membro si assicura che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o riesame di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia emessa:
a) |
entro un periodo prestabilito specificato nelle sue disposizioni legislative o regolamentari; o |
b) |
senza indebiti ritardi |
il richiedente abbia il diritto a ulteriore ricorso o a un ulteriore riesame da parte dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria o di ricorrere altrimenti all'autorità giudiziaria (5).
5. Ciascun membro si assicura che alla persona di cui al paragrafo 1 siano comunicate le motivazioni della decisione amministrativa in modo da permetterle di avvalersi delle procedure di ricorso o riesame, se necessario.
6. Ciascun membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo alle decisioni amministrative emesse dalle pertinenti agenzie di frontiera diverse dalle dogane.
Articolo 5
Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza
1. Notifiche di controlli o ispezioni approfonditi
Qualora un membro, al fine di tutelare la vita e la salute umana, animale o vegetale all'interno del suo territorio, adotti o mantenga un sistema di comunicazione di notifiche o orientamenti, destinati alle sue autorità interessate, finalizzato al miglioramento del livello di controlli o ispezioni alle frontiere su prodotti alimentari, bevande o mangimi che rientrano nel campo di applicazione della notifica o degli orientamenti, le norme che seguono si applicano alle modalità della loro emissione, revoca o sospensione:
a) |
il membro può, se del caso, comunicare notifiche o orientamenti sulla base dei rischi; |
b) |
il membro può emanare notifiche o orientamenti rendendoli applicabili uniformemente solo ai punti d'entrata interessati dalle condizioni sanitarie e fitosanitarie alla base di tali notifiche o orientamenti; |
c) |
il membro revoca o sospende prontamente le notifiche o gli orientamenti quando le circostanze che li giustificano non sussistono più o se la nuova situazione può essere gestita in maniera meno restrittiva per il commercio; e |
d) |
quando il membro decide di revocare o sospendere le notifiche o gli orientamenti, esso pubblica prontamente, se del caso, l'annuncio della revoca o sospensione in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, oppure informa il membro esportatore o l'importatore. |
2. Blocco
I membri informano prontamente il vettore o l'importatore in caso di blocco di merci dichiarate per l'importazione a fini d'ispezione da parte delle autorità doganali o di ogni altra autorità competente.
3. Procedure di prova
3.1. I membri possono, su richiesta, accordare la possibilità di una seconda prova nel caso in cui il primo risultato della prova su un campione prelevato al momento dell'arrivo delle merci dichiarate all'importazione sia negativo.
3.2. I membri pubblicano, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, il nome e l'indirizzo di tutti i laboratori in cui è possibile eseguire la prova, o forniscono tali informazioni all'importatore al momento in cui accordano la possibilità di cui al paragrafo 3.1.
3.3. I membri esaminano il risultato della seconda prova eventualmente effettuata ai sensi del paragrafo 3.1, per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se del caso, possono accettare i risultati di tale prova.
Articolo 6
Disposizioni in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati e in materia di sanzioni
1. Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
1.1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutti i diritti e gli oneri diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e diversi dalle imposte nell'ambito dell'articolo III del GATT 1994 applicate dai membri all'importazione o all'esportazione di merci o a esse collegate.
1.2. Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate conformemente all'articolo 1. Tali informazioni includono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti e oneri, le autorità responsabili e i tempi e le modalità di pagamento.
1.3. È accordato un periodo di tempo adeguato tra la pubblicazione di diritti e oneri nuovi o modificati e la loro entrata in vigore, tranne in caso di urgenza. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando sia stata pubblicata l'informazione in merito.
1.4. Ciascun membro riesamina periodicamente i diritti e gli oneri imposti al fine di ridurne il numero e la varietà, ove possibile.
2. Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Le tariffe e gli oneri per le operazioni doganali:
i) |
hanno un importo limitato al costo approssimativo dei servizi resi per la specifica operazione di importazione o esportazione in questione o in relazione a essa; e |
ii) |
non sono necessariamente collegati a una specifica operazione di importazione o esportazione, a condizione di essere riscossi per servizi strettamente collegati al trattamento doganale delle merci. |
3. Disposizioni in materia di sanzioni
3.1. Ai fini del paragrafo 3, per «sanzioni» si intendono le sanzioni imposte dall'amministrazione doganale di un membro per una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali di tale membro.
3.2. Ciascun membro garantisce che le sanzioni per violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o requisiti procedurali siano imposte solo alle persone responsabili per la violazione in conformità della legislazione del membro.
3.3. La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso in questione ed è commisurata al grado e alla gravità della violazione.
3.4. Ciascun membro si assicura di mettere in atto misure per evitare:
a) |
i conflitti di interesse nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni e dei dazi; e |
b) |
la creazione di incentivi per la valutazione o la riscossione di sanzioni incompatibili con il paragrafo 3.3. |
3.5. Ciascun membro si assicura che, quando è stata comminata una sanzione per una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali, venga fornita una spiegazione scritta alle persone destinatarie della sanzione che specifichi la natura della violazione e la legge, il regolamento o la procedura in base alla quale l'importo o l'entità minima e massima della sanzione per la violazione sono stati prescritti.
3.6. Quando una persona informa volontariamente l'amministrazione doganale di un membro in merito alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali prima della scoperta della violazione da parte dell'amministrazione doganale, il membro è invitato, se del caso, a prendere in considerazione questo fatto quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione per la persona in questione.
3.7. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle sanzioni sul traffico in transito di cui al paragrafo 3.1.
Articolo 7
Svincolo e sdoganamento delle merci
1. Trattamento pre-arrivo
1.1. Ciascun membro adotta o mantiene procedure che consentano la presentazione di documentazione d'importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell'arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all'arrivo.
1.2. Ciascun membro, se del caso, dà la possibilità di anticipare la presentazione di documenti in formato elettronico per trattamento pre-arrivo di tali documenti.
2. Pagamento Elettronico
Ciascun membro, nella misura del possibile, adotta o mantiene procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali relativi all'importazione e all'esportazione.
3. Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
3.1. Ciascun membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e a condizione che tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate.
3.2. Quale condizione per tale svincolo, i membri possono richiedere:
a) |
il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, determinati prima dell'arrivo o all'arrivo delle merci, e una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle loro disposizioni legislative e regolamentari; o |
b) |
una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle loro disposizioni legislative e regolamentari. |
3.3. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che il membro richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci oggetto della garanzia.
3.4. Qualora sia rilevato un reato punibile con l'imposizione di sanzioni pecuniarie o ammende, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e ammende che possono essere irrogate.
3.5. La garanzia di cui ai paragrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più necessaria.
3.6. Nulla in queste disposizioni pregiudica il diritto di un membro di esaminare, bloccare, sequestrare, confiscare o trattare le merci in qualsiasi maniera non altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei membri dell'OMC.
4. Gestione del rischio
4.1. Ciascun membro, per quanto possibile, adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
4.2. Ciascun membro elabora e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.
4.3. Ciascun membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. I membri possono anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della gestione del rischio.
4.4. Ciascun membro fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività. Tali criteri di selettività possono includere, tra l'altro, il codice del sistema armonizzato, la natura e la descrizione della merce, il paese di origine, il paese dal quale la merce è stata spedita, il valore della merce, l'osservanza comprovata degli obblighi da parte dell'operatore commerciale e la tipologia di mezzo di trasporto.
5. Audit successivo allo sdoganamento
5.1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascun membro adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari doganali e a eventuali altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.
5.2. Ciascun membro seleziona le persone o le partite da sottoporre a un audit successivo allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, gli opportuni criteri di selettività. Ciascun membro effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, il membro notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.
5.3. Le informazioni ottenute dall'audit successivo allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.
5.4. I membri, ove possibile, usano i risultati dell'audit successivo allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.
6. Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
6.1. I membri sono invitati a misurare e pubblicare periodicamente e in maniera sistematica i loro tempi medi di svincolo delle merci, utilizzando strumenti quali, tra l'altro, il Time Release Study dell'Organizzazione mondiale delle dogane (nel presente accordo: l'«OMD») (6).
6.2. I membri sono invitati a condividere con il comitato la loro esperienza nella misurazione dei tempi medi di svincolo, comprese le metodologie usate, le strozzature identificate ed eventuali effetti sull'efficienza.
7. Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
7.1. Ciascun membro mette in atto misure aggiuntive di agevolazione degli scambi commerciali connesse con le formalità e le procedure di importazione, esportazione e transito, in conformità del paragrafo 7.3, destinate agli operatori che soddisfano determinati criteri (di seguito denominati: «operatori autorizzati»). In alternativa, i membri possono offrire tali misure di agevolazione degli scambi commerciali mediante procedure doganali generalmente disponibili a tutti gli operatori, senza necessità di stabilire un regime separato.
7.2. I criteri specificati per essere qualificati come operatori autorizzati sono collegati alla conformità, o al rischio di non conformità, alle prescrizioni specificate nelle disposizioni legislative e regolamentari e nelle procedure del membro.
a) |
Tali criteri, che sono pubblicati, possono comprendere:
|
b) |
Tali criteri:
|
7.3. Le misure di agevolazione commerciale attuate in conformità del paragrafo 7.1 comprendono come minimo tre delle seguenti misure (7):
a) |
requisiti relativi a dati e documentazione semplificati, se del caso; |
b) |
tasso delle ispezioni fisiche e degli esami ridotto, se del caso; |
c) |
tempi di svincolo rapidi, se del caso; |
d) |
pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri; |
e) |
uso di garanzie globali o garanzie ridotte; |
f) |
dichiarazione doganale unica per tutte le importazioni o esportazioni di un dato periodo; e |
g) |
sdoganamento delle merci presso i locali dell'operatore autorizzato o un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali. |
7.4. I membri sono invitati a mettere a punto regimi destinati agli operatori autorizzati sulla base di norme internazionali, se esistenti, salvo quando tali norme costituiscano un mezzo inappropriato o inefficiente per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.
7.5. Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi commerciali a disposizione degli operatori, i membri danno agli altri membri la possibilità di negoziare mutui riconoscimenti dei regimi destinati agli operatori autorizzati.
7.6. I membri si scambiano in seno al comitato informazioni pertinenti in merito ai regimi per gli operatori autorizzati in vigore.
8. Spedizioni urgenti
8.1. Ciascun membro adotta o mantiene, per le persone che fanno richiesta di tale trattamento, procedure che consentano lo svincolo urgente almeno per le merci che entrano attraverso le strutture adibite al trasporto aereo di merci, pur mantenendo i controlli doganali (8). Qualora i membri adottino criteri (9) restrittivi in merito a chi può presentare tale richiesta, essi possono esigere, in criteri pubblicati, che per essere qualificato al trattamento per la spedizione urgente di cui al paragrafo 8.2 il richiedente:
a) |
disponga di infrastrutture adeguate e provveda al pagamento delle spese doganali connesse al trattamento delle spedizioni urgenti nei casi in cui il richiedente soddisfa le condizioni perché tale trattamento sia effettuato in una struttura dedicata; |
b) |
presenti prima dell'arrivo della spedizione urgente le informazioni necessarie per lo svincolo; |
c) |
paghi diritti il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi resi per il trattamento di cui al paragrafo 8.2; |
d) |
mantenga un elevato livello di controllo sulle spedizioni urgenti mediante l'uso di sicurezza interna, logistica e tecnologia di tracciatura dalla ricezione alla consegna; |
e) |
fornisca il servizio di spedizione urgente dalla ricezione alla consegna; |
f) |
assuma la responsabilità del pagamento di dazi, imposte, diritti e oneri dovuti per le merci all'autorità doganale; |
g) |
dimostri un'adeguata osservanza comprovata delle disposizioni legislative e regolamentari doganali e delle disposizioni legislative e regolamentari collegate; |
h) |
rispetti le altre condizioni direttamente collegate all'applicazione effettiva delle disposizioni normative e regolamentari e dei requisiti procedurali del membro che si riferiscono specificamente al trattamento di cui al paragrafo 8.2. |
8.2. Fatti salvi i paragrafi da 8.1, a 8.3, il membro:
a) |
riduce al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni urgenti in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, e, nella misura del possibile, prevede lo svincolo in base a un'unica presentazione di informazioni su determinate spedizioni; |
b) |
fa sì che le spedizioni urgenti siano svincolate, in circostanze normali, il più rapidamente possibile dopo l'arrivo, a condizione che sia stata presentata l'informazione richiesta per lo svincolo; |
c) |
si impegna a riservare il trattamento di cui alle lettere a) e b) alle spedizioni di qualsiasi peso e valore riconoscendo che i membri possono richiedere ulteriori procedure di ingresso, comprese dichiarazioni, documentazione giustificativa e pagamento di dazi e imposte, e possono limitare tale trattamento in base al tipo di merce, a condizione che tale trattamento non sia limitato ai beni di valore modesto quali i documenti; e |
d) |
prevede, nella misura del possibile, un valore delle spedizioni o un valore di importo soggetto a dazi de minimis esente da dazi e imposte, salvo che per determinate merci. Le imposte interne, quali l'imposta sul valore aggiunto e le accise, si applicano alle importazioni in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e non sono soggette alla presente disposizione. |
8.3. Nulla nelle disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 pregiudica il diritto dei membri di esaminare, trattenere, sequestrare, confiscare merci, o rifiutarne l'ingresso, o di effettuare audit successivi allo sdoganamento, anche in relazione all'impiego di sistemi di gestione del rischio. Inoltre, nulla nelle disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 impedisce ai membri di richiedere, come condizione per lo svincolo, la presentazione di informazioni aggiuntive e il rispetto dei requisiti in materia di licenze non automatiche.
9. Merci deperibili (10)
9.1. Al fine di impedire la perdita o il deterioramento evitabili delle merci deperibili, e a condizione che i requisiti regolamentari siano soddisfatti, ciascun membro prevede che lo svincolo delle merci deperibili avvenga:
a) |
in circostanze normali, nel più breve tempo possibile; e |
b) |
in circostanze eccezionali in cui ciò sia opportuno, al di fuori degli orari di funzionamento delle dogane e delle altre autorità competenti. |
9.2. Ciascun membro assegna alle merci deperibili l'opportuna priorità nella programmazione di eventuali esami che possono essere richiesti.
9.3. Ciascun membro predispone o consente all'importatore di predisporre l'opportuno stoccaggio delle merci deperibili in attesa dello svincolo. Il membro può richiedere che eventuali strutture di deposito predisposte dall'importatore siano state approvate o designate dalle autorità competenti. La circolazione delle merci verso tali strutture di deposito, comprese le autorizzazioni per l'operatore che effettua gli spostamenti, può essere soggetta, se richiesto, all'approvazione delle autorità competenti. Il membro, ove possibile e coerente con il diritto interno, mette in atto su richiesta dell'importatore le procedure necessarie perché lo svincolo avvenga presso tali strutture di deposito.
9.4. In caso di ritardo significativo nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il membro importatore comunica per quanto possibile le ragioni del ritardo.
Articolo 8
Cooperazione tra le agenzie di frontiera
1. Ciascun membro garantisce che le sue autorità e agenzie responsabili dei controlli e delle procedure frontaliere che si occupano delle procedure di importazione, esportazione e transito delle merci cooperino e coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.
2. Ciascun membro, per quanto possibile e attuabile, coopera a condizioni concordate con i membri confinanti al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera e di agevolare gli scambi transfrontalieri. Tali cooperazione e coordinamento possono comprendere:
a) |
l'allineamento dei giorni e degli orari lavorativi; |
b) |
l'allineamento delle procedure e delle formalità; |
c) |
lo sviluppo e la condivisione di strutture comuni; |
d) |
i controlli congiunti; |
e) |
l'istituzione di un posto di controllo frontaliero unico. |
Articolo 9
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Ciascun membro, nella misura del possibile e a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi, consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale nel suo territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.
Articolo 10
Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito
1. Formalità e requisiti in materia di documentazione
1.1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto e la complessità delle formalità di importazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare i requisiti in materia di documentazione per l'importazione, l'esportazione e il transito, e tenendo in conto i legittimi obiettivi strategici e altri fattori quali le modifiche delle circostanze, le nuove informazioni pertinenti, le pratiche commerciali, la disponibilità di tecniche e tecnologie, le migliori pratiche internazionali e i suggerimenti delle parti interessate, ciascun membro riesamina tali formalità e requisiti in materia di documentazione e, in base ai risultati di tale riesame, garantisce, se del caso, che tali formalità e requisiti in materia di documentazione siano:
a) |
adottati e/o applicati in vista di un rapido svincolo e sdoganamento delle merci, in particolare le merci deperibili; |
b) |
adottati e/o applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali; |
c) |
la misura meno restrittiva degli scambi quando vi sono due o più alternative ragionevoli che consentono di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi in questione; e |
d) |
soppressi, comprese le loro parti, se non più necessari. |
1.2. Il comitato elabora procedure per la condivisione tra i membri di informazioni e migliori pratiche, se del caso.
2. Accettazione delle copie
2.1. Ciascun membro, ove opportuno, si impegna ad accettare copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi richiesti per le formalità di importazione, esportazione o transito.
2.2. Qualora gli originali di tali documenti siano già in possesso di un ente pubblico di un membro, gli altri enti pubblici di tale membro accettano al posto dell'originale, ove possibile, copie cartacee o elettroniche prodotte dall'ente in possesso dei documenti originali.
2.3. I membri non richiedono le copie o gli originali delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del membro esportatore come requisito per l'importazione (11).
3. Uso di norme internazionali
3.1. I membri sono invitati a utilizzare le pertinenti norme internazionali e loro parti quale base per le loro formalità e procedure di importazione, esportazione o transito, salvo ove previsto altrimenti dal presente accordo.
3.2. I membri sono invitati a partecipare, entro i limiti delle loro risorse, all'elaborazione e revisione periodica delle norme internazionali pertinenti da parte delle organizzazioni internazionali appropriate.
3.3. Il comitato elabora procedure per la condivisione tra i membri di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione delle norme internazionali, se del caso. Il comitato può anche invitare le pertinenti organizzazioni internazionali a discutere della loro attività relativa alle norme internazionali. Se del caso, il comitato può indicare norme specifiche che sono di particolare utilità per i membri.
4. Sportello unico
4.1. I membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti. Dopo l'esame della documentazione e/o dei dati da parte delle autorità o degli enti partecipanti i risultati sono comunicati ai richiedenti tramite lo sportello unico in modo tempestivo.
4.2. Nei casi in cui la documentazione e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti attraverso lo sportello unico, le autorità o gli enti partecipanti non possono richiedere la stessa documentazione e/o gli stessi dati richiesti tranne che in caso di urgenza e in altre eccezioni limitate, che sono rese pubbliche.
4.2. I membri notificato al comitato i dettagli del funzionamento dello sportello unico.
4.4. I membri, nella misura del possibile e del realizzabile, usano le tecnologie dell'informazione a supporto dello sportello unico.
5. Ispezioni pre-imbarco
5.1. I membri non impongono l'uso delle ispezioni pre-imbarco in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione in dogana.
5.2. Fatti salvi i diritti dei membri di utilizzare altri tipi di ispezioni pre-imbarco non contemplati al paragrafo 5.1, i membri sono invitati a non introdurre o applicare nuovi requisiti relativi al loro uso (12).
6. Ricorso a spedizionieri doganali
6.1. Fatte salve le importanti riserve strategiche di taluni membri che continuano ad assegnare un ruolo speciale agli spedizionieri doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i membri non introducono l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali.
6.2. Ciascun membro notifica al comitato e pubblica le sue misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Eventuali modifiche successive sono prontamente notificate e pubblicate.
6.3. I membri applicano norme trasparenti e obiettive alla concessione di licenze agli spedizionieri doganali.
7. Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
7.1. Ciascun membro, fatto salvo il paragrafo 7.2, applica procedure doganali comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci in tutto il suo territorio.
7.2. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un membro di:
a) |
differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione in base alla natura e alla tipologia delle merci, o in base ai loro mezzi di trasporto; |
b) |
differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione per le merci in base alla gestione del rischio; |
c) |
differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione per accordare un esonero totale o parziale dai dazi o dalle imposte all'importazione; |
d) |
utilizzare l'archiviazione o il trattamento elettronici; o |
e) |
differenziare le sue procedure e i suoi requisiti in materia di documentazione in maniera coerente con l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. |
8. Merci respinte
8.1. Quando le merci presentate per l'importazione sono respinte dall'autorità competente di un membro a causa della non conformità alla normativa sanitaria o fitosanitaria o ai regolamenti tecnici, il membro, senza pregiudizio a quanto previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari e in conformità con quanto da essi disposto, consente all'importatore di rispedire o restituire le merci respinte all'esportatore o ad altra persona designata dall'esportatore.
8.2. Qualora la possibilità di cui al paragrafo 8.1 sia accordata e l'importatore non se ne avvalga entro tempi ragionevoli, l'autorità competente può modificare il trattamento che riserva a tali merci non conformi.
9. Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
9.1. Ammissione temporanea delle merci
Ciascun membro consente, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, che le merci siano introdotte nel suo territorio doganale esonerate in tutto o in parte, a determinate condizioni, dal pagamento dei dazi all'importazione e delle imposte, se tali merci sono introdotte nel suo territorio doganale per una finalità specifica, sono destinate a essere riesportate entro un periodo determinato e non hanno subito alcuna modifica tranne l'ammortamento normale e le perdite dovute all'utilizzo.
9.2. Perfezionamento attivo e passivo
a) |
Ciascun membro consente, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, il perfezionamento attivo e passivo delle merci. Le merci per le quali è autorizzato il perfezionamento passivo possono essere reintrodotte in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e dalle imposte in conformità alle leggi e ai regolamenti del membro. |
b) |
Ai fini del presente articolo il termine «perfezionamento attivo» indica la procedura doganale con la quale talune merci possono essere introdotte nel territorio doganale di un membro esonerate del tutto o in parte, a determinate condizioni, dal pagamento di dazi all'importazione e imposte, o ammissibili per la restituzione del dazio, sulla base del fatto che tali merci sono destinate a fabbricazione, trasformazione o riparazione e alla successiva esportazione. |
c) |
Ai fini del presente articolo il termine «perfezionamento passivo» indica la procedura doganale con la quale le merci in libera pratica nel territorio doganale dei membri possono essere esportate temporaneamente per fabbricazione, trasformazione o riparazione all'estero e successivamente reimportate. |
Articolo 11
Libertà di transito
1. I regolamenti e le formalità per il traffico in transito imposte dai membri:
a) |
non sono mantenuti in vigore se le circostanze o gli obiettivi che ne hanno motivato l'adozione vengono a mancare o se cambiamenti intervenuti nelle circostanze o negli obiettivi rendono possibile un approccio ragionevolmente disponibile meno restrittivo degli scambi; |
b) |
non sono applicati in modo tale da comportare una restrizione dissimulata del traffico in transito. |
2. Il traffico in transito non è condizionato alla riscossione di diritti o oneri imposti in materia di transito, eccetto gli oneri per il trasporto o quelli commisurati alle spese amministrative derivanti dal transito o al costo dei servizi prestati.
3. I membri si astengono dal perseguire, adottare o mantenere restrizioni volontarie o altre misure analoghe nei confronti del traffico in transito. Ciò lascia impregiudicati gli attuali e futuri regolamenti nazionali e accordi bilaterali o multilaterali relativi alla regolamentazione dei trasporti, in linea con le norme dell'OMC.
4. Ciascun membro accorda ai prodotti che transiteranno nel territorio di un qualsiasi altro membro un trattamento non meno favorevole di quello che accorderebbe a tali prodotti se questi fossero trasportati dal luogo di origine al luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di tale altro membro.
5. I membri sono invitati a mettere a disposizione, se possibile, infrastrutture fisiche separate (quali corsie, posti d'ormeggio e simili) per il traffico in transito.
6. Le formalità, i requisiti in materia di documentazione e i controlli doganali per il traffico in transito non comportano oneri maggiori di quelli necessari per:
a) |
identificare le merci e |
b) |
assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti per il transito. |
7. Una volta che la procedura di transito per le merci sia stata avviata e che queste siano state autorizzate a procedere dal punto di origine nel territorio di un membro, tali merci non saranno soggette a oneri doganali, ritardi non necessari o restrizioni finché non abbiano concluso il transito al punto di destinazione all'interno del territorio del membro.
8. I membri non applicano alle merci in transito i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
9. I membri consentono e rendono possibile la compilazione e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito prima dell'arrivo delle merci.
10. Una volta che il traffico in transito abbia raggiunto l'ufficio doganale di uscita dal territorio di un membro, tale ufficio pone prontamente fine all'operazione di transito a condizione che i requisiti di transito siano soddisfatti.
11. Qualora un membro richieda per il traffico in transito una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro opportuno strumento monetario o non monetario (13), tale garanzia si limita ad assicurare che i requisiti relativi a tale traffico in transito siano soddisfatti.
12. Una volta che il membro abbia determinato che i requisiti per il traffico sono soddisfatti, la garanzia è liberata senza indugio.
13. Ciascun membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, consente le garanzie globali che includono transazioni multiple per lo stesso operatore o i rinnovi di garanzie senza che queste vengano liberate per le spedizioni successive.
14. Ciascun membro rende pubbliche le informazioni che usa per stabilire la garanzia, comprese le garanzie per le transazioni singole e, ove opportuno, le garanzie per le transazioni multiple.
15. Ciascun membro può richiedere l'uso di convogli doganali o scorte doganali per il traffico in transito solo in situazioni ad alto rischio o quando la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari non può essere assicurata tramite l'uso delle garanzie. Le norme generali applicabili ai convogli e alle scorte doganali sono pubblicate in conformità dell'articolo 1.
16. I membri si impegnano a cooperare e coordinarsi al fine di aumentare la libertà di transito. Tali cooperazione e coordinamento possono comprendere, tra l'altro, intese su:
a) |
oneri; |
b) |
formalità e requisiti giuridici; e |
c) |
il funzionamento pratico dei regimi di transito. |
17. Ciascun membro si impegna a nominare un coordinatore nazionale per il transito al quale possono essere rivolte tutte le richieste e le proposte degli altri membri relative al buon funzionamento delle operazioni di transito.
Articolo 12
Cooperazione doganale
1. Misure per la promozione della conformità e della cooperazione
1.1. I membri concordano sull'importanza di garantire che gli operatori commerciali siano consapevoli dei propri obblighi di conformità, incoraggiare la conformità volontaria per consentire agli importatori, nelle circostanze opportune, di autocorreggersi senza sanzioni, e applicare misure di conformità per mettere in campo misure più incisive nei confronti degli operatori commerciali inadempienti (14).
1.2. I membri sono invitati a condividere informazioni sulle migliori prassi nella gestione della conformità doganale, anche attraverso il comitato. I membri sono incoraggiati a cooperare negli orientamenti tecnici e nell'assistenza o nel sostegno allo sviluppo di capacità al fine di attuare misure di conformità e di rafforzare la loro efficacia.
2. Scambio di informazioni
2.1. Su richiesta e fatte salve le disposizioni del presente articolo, i membri si scambiano le informazioni di cui al paragrafo 6.1, lettere b) e/o c), ai fini della verifica di una dichiarazione d'importazione o di esportazione in determinati casi nei quali vi sono ragionevoli motivi di dubitare della veridicità o dell'accuratezza della dichiarazione.
2.2. Ciascun membro notifica al comitato le coordinate del suo punto di contatto per lo scambio di tali informazioni.
3. Verifica
I membri presentano una richiesta di informazioni solo dopo aver svolto adeguate procedure di verifica della dichiarazione di importazione o di esportazione e solo dopo aver ispezionato la documentazione pertinente disponibile.
4. Richiesta
4.1. Il membro richiedente presenta la richiesta al membro destinatario per iscritto, in forma cartacea o elettronica in una lingua ufficiale dell'OMC concordata o altra lingua concordata, precisando:
a) |
la questione controversa compreso, ove opportuno e disponibile, il numero identificativo della dichiarazione di esportazione corrispondente alla dichiarazione di importazione in questione; |
b) |
lo scopo per il quale il membro richiedente richiede l'informazione o i documenti, nonché i nomi e i recapiti delle persone cui si riferisce la richiesta, se noti; |
c) |
ove richiesto dal membro destinatario della richiesta, la conferma (15) della verifica, se del caso; |
d) |
l'informazione o i documenti specifici richiesti; |
e) |
l'identità dell'ufficio originario che presenta la richiesta; |
f) |
il riferimento alle disposizioni del diritto interno e dell'ordinamento giuridico del membro richiedente che disciplinano la raccolta, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la detenzione e la distruzione di informazioni riservate e di dati personali. |
4.2. Se il membro richiedente non è in grado di adempiere, in tutto o in parte, a quanto previsto alle lettere del paragrafo 4.1, è tenuto a indicarlo nella richiesta.
5. Protezione e riservatezza
5.1. Il membro richiedente, fatto salvo il paragrafo 5.2:
a) |
mantiene strettamente riservati le informazioni e i documenti forniti dal membro destinatario della richiesta e riserva loro almeno un livello di protezione e riservatezza pari a quello previsto dal diritto interno e dall'ordinamento giuridico del membro destinatario della richiesta, come indicato al paragrafo 6.1, lettere b) o c); |
b) |
fornisce le informazioni o i documenti unicamente alle autorità doganali competenti per la questione e usa tali informazioni e documenti esclusivamente allo scopo precisato nella richiesta, salvo diverso accordo scritto del membro destinatario della richiesta; |
c) |
non divulga le informazioni o i documenti senza la specifica autorizzazione scritta del membro destinatario della richiesta; |
d) |
non usa informazioni o documenti non verificati provenienti dal membro destinatario della richiesta come fattore determinante per il chiarimento di dubbi in nessuna circostanza; |
e) |
rispetta le condizioni specifiche per ogni singolo caso disposte dal membro destinatario della richiesta relative alla conservazione e alla distruzione di documenti o informazioni riservate e dati personali; e |
f) |
su richiesta, informa il membro destinatario della richiesta di eventuali decisioni e azioni relative alla questione adottate a seguito delle informazioni o dei documenti forniti. |
5.2. Un membro richiedente può non essere in grado, conformemente al proprio diritto interno e al proprio ordinamento giuridico, di adempiere a quanto previsto nelle disposizioni di cui alle lettere del paragrafo 5.1. In tal caso il membro richiedente lo specifica nella richiesta.
5.3. Il membro destinatario della richiesta riserva a qualsiasi richiesta e informazione di verifica ricevute ai sensi del paragrafo 4 un livello di protezione e riservatezza almeno pari a quello che riconosce alle proprie informazioni analoghe.
6. Comunicazione di informazioni
6.1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, il membro destinatario della richiesta senza indugio:
a) |
risponde per iscritto, in forma cartacea o elettronica; |
b) |
fornisce le informazioni specifiche indicate nella dichiarazione di importazione o di esportazione, o la dichiarazione stessa, se disponibile, nonché la descrizione del livello di protezione e riservatezza che il membro richiedente deve assicurare; |
c) |
su richiesta fornisce le informazioni specifiche come indicate nei seguenti documenti, o i documenti stessi, presentati a supporto della dichiarazione di importazione o di esportazione, per quanto disponibili: fattura commerciale, distinta del carico, certificato di origine e distinta di trasporto, nella forma in cui questi sono stati archiviati (cartacea o elettronica) nonché la descrizione del livello di protezione e riservatezza che il membro richiedente deve assicurare; |
d) |
conferma che i documenti forniti sono copie autentiche; |
e) |
fornisce le informazioni o comunque risponde alla richiesta, nella misura del possibile, entro 90 giorni dalla data della richiesta. |
6.2. Prima di trasmettere le informazioni il membro destinatario della richiesta, conformemente al proprio diritto interno e al proprio ordinamento giuridico, può richiedere una garanzia che quella specifica informazione non sarà utilizzata quale prova in indagini penali, procedimenti giudiziari o procedimenti non doganali senza l'esplicita autorizzazione scritta del membro destinatario della richiesta. Se il membro richiedente non è in grado di adempiere a tale richiesta, dovrebbe dichiararlo al membro destinatario della richiesta.
7. Rinvio o rifiuto di una richiesta
7.1. Il membro destinatario della richiesta può rinviare o rifiutare del tutto o in parte una richiesta di fornire informazioni, informando il membro richiedente dei motivi, se:
a) |
ciò fosse contrario all'interesse pubblico che trova riscontro nel diritto interno e nell'ordinamento giuridico del membro destinatario della richiesta; |
b) |
conformemente al suo diritto interno e al suo ordinamento giuridico la divulgazione dell'informazione non fosse consentita. In tal caso, esso trasmette al richiedente una copia dello specifico riferimento pertinente; |
c) |
la trasmissione delle informazioni impedisse l'applicazione della normativa o interferisse comunque con indagini, azioni o procedimenti amministrativi o giudiziari in corso; |
d) |
il consenso dell'importatore o dell'esportatore fosse prescritto dal diritto interno e dall'ordinamento giuridico che disciplinano la raccolta, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la detenzione e la distruzione di informazioni riservate o di dati personali, e tale consenso non fosse stato accordato; o |
e) |
la richiesta di informazioni fosse pervenuta successivamente alla scadenza dell'obbligo giuridico per il membro destinatario della richiesta di conservare i documenti. |
7.2. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 4.2, 5.2 o 6.2, l'esecuzione della richiesta è a discrezione del membro destinatario.
8. Reciprocità
Se il membro richiedente ritiene di non essere in grado di soddisfare un'eventuale richiesta analoga avanzata dal membro destinatario della richiesta o se non ha ancora attuato il presente articolo, è tenuto a precisare tale fatto nella richiesta. L'esecuzione di tale richiesta è a discrezione del membro destinatario della richiesta.
9. Onere amministrativo
9.1. Il membro richiedente prende in considerazione le implicazioni in termini di risorse e di costi associati per il membro destinatario che risponde alla richiesta di informazioni. Il membro richiedente considera la proporzionalità tra il proprio interesse sul piano fiscale nel perseguire la sua richiesta e gli sforzi necessari al membro destinatario della richiesta per fornire tale informazione.
9.2. Se un membro destinatario della richiesta riceve un numero ingestibile di richieste di informazioni o una richiesta di informazioni di portata ingestibile da uno o più membri e non è in grado di soddisfare tali richieste in un lasso di tempo ragionevole, può richiedere a uno o più membri richiedenti di assegnare delle priorità al fine di concordare un limite pratico che tenga conto dei vincoli relativi alle risorse disponibili. In assenza di un approccio concordato, l'esecuzione di tali richieste è a discrezione del membro destinatario delle richieste sulla base delle priorità da esso stesso assegnate.
10. Limitazioni
Un membro destinatario della richiesta non è tenuto a:
a) |
modificare il formato delle sue dichiarazioni o procedure di importazione o di esportazione; |
b) |
richiedere documenti diversi da quelli presentati con la dichiarazione di importazione o di esportazione come specificato al paragrafo 6.1, lettera c); |
c) |
avviare indagini per ottenere le informazioni; |
d) |
modificare il periodo di conservazione di tali informazioni; |
e) |
introdurre documentazione cartacea quando il formato elettronico sia già stato introdotto; |
f) |
tradurre le informazioni; |
g) |
verificare l'accuratezza delle informazioni; o |
h) |
fornire informazioni che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private. |
11. Uso non autorizzato o divulgazione
11.1. In caso di violazione delle condizioni d'uso o di divulgazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente articolo, il membro richiedente che ha ricevuto l'informazione comunica tempestivamente i dettagli di tale uso o divulgazione non autorizzati al membro destinatario della richiesta che ha fornito le informazioni e:
a) |
adotta le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione; |
b) |
adotta le misure necessarie per prevenire violazioni future; e |
c) |
notifica al membro destinatario della richiesta le misure adottate ai sensi delle lettere a) e b). |
11.2. Il membro destinatario della richiesta può sospendere i propri obblighi nei confronti del membro richiedente, in conformità del presente articolo, fino a quando non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 11.1.
12. Accordi bilaterali e regionali
12.1. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce ai membri di concludere o mantenere accordi bilaterali, plurilaterali o regionali per la condivisione o lo scambio di informazioni e dati doganali, compresi quelli su base rapida e sicura come ad esempio su base automatica o in anticipo rispetto all'arrivo della partita.
12.2. Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata come disposizione che alteri o si ripercuota sui diritti e sugli obblighi di un membro nell'ambito di tali accordi bilaterali, plurilaterali o regionali, o che disciplini lo scambio di informazioni o dati doganali nell'ambito di tali accordi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI E I PAESI MENO AVANZATI MEMBRI
Articolo 13
Principi generali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente accordo sono attuate dai paesi in via di sviluppo e dai paesi meno avanzati membri in conformità della presente sezione, che è basata sulle modalità concordate nell'allegato D dell'accordo quadro del luglio 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 e nell'allegato E della dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
2. Dovrebbero essere forniti assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità (16) per aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri ad attuare le disposizioni del presente accordo, in conformità della loro natura e del loro ambito di applicazione. La portata e i tempi di attuazione delle disposizioni del presente accordo dipendono dalle capacità di attuazione dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri. Se un paese in via di sviluppo o meno avanzato membro non ha la capacità necessaria, l'attuazione delle disposizioni interessate non sarà richiesta fino a quando tale capacità non sarà stata acquisita.
3. I paesi meno avanzati membri saranno tenuti ad assumere impegni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo, commerciali e finanziarie o con le loro capacità amministrative e istituzionali.
4. Tali principi si applicano mediante le disposizioni di cui alla sezione II.
Articolo 14
Categorie di disposizioni
1. Vi sono tre categorie di disposizioni:
a) |
la categoria A contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o, nel caso dei paesi meno avanzati membri, entro un anno dall'entrata in vigore, come previsto all'articolo 15; |
b) |
la categoria B contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione a partire da una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, come previsto all'articolo 16: |
c) |
la categoria C contiene le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro indica per l'attuazione a partire da una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente accordo e che richiedono l'acquisizione di capacità di attuazione mediante assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità, come previsto all'articolo 16. |
2. Ciascun paese in via di sviluppo membro e paese meno avanzato membro determina autonomamente, su base individuale, le disposizioni da includere in ciascuna delle categorie A, B e C.
Articolo 15
Notifica e attuazione della categoria A
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese in via di sviluppo membro attua i suoi impegni di categoria A. Tali impegni, assegnati alla categoria A, saranno in tal modo resi parte integrante del presente accordo.
2. I paesi meno avanzati membri possono notificare al comitato le disposizioni da essi assegnate alla categoria A entro un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Ogni impegno dei paesi meno avanzati membri assegnato alla categoria A sarà in tal modo reso parte integrante del presente accordo.
Articolo 16
Notifica delle date di attuazione definitive per la categoria B e la categoria C
1. Per quanto riguarda le disposizioni che un paese in via di sviluppo membro non ha assegnato alla categoria A, il membro può rimandarne l'attuazione conformemente al processo di cui al presente articolo.
Categoria B per i paesi in via di sviluppo membri
a) |
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria B e le corrispondenti date indicative di attuazione (17). |
b) |
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le date definitive per l'attuazione delle disposizioni da esso assegnate alla categoria B. Se un paese in via di sviluppo membro, prima di tale termine, ritiene di aver bisogno di un periodo di tempo aggiuntivo per notificare le date definitive, esso può richiedere al comitato l'estensione necessaria per la notifica. |
Categoria C per i paesi in via di sviluppo membri
c) |
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese in via di sviluppo membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria C e le corrispondenti date indicative di attuazione. A fini di trasparenza, le notifiche trasmesse includono informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità che il membro richiede ai fini dell'attuazione (18). |
d) |
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo i paesi in via di sviluppo membri e i membri donatori interessati, tenendo conto di eventuali accordi esistenti già in atto, delle notifiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, e delle informazioni trasmesse in conformità alla precedente lettera c), forniscono al comitato informazioni sugli accordi in vigore o conclusi necessari a prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per consentire l'attuazione della categoria C (19). I paesi in via di sviluppo membri informano tempestivamente il comitato di tali accordi. Il comitato invita inoltre i donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti o conclusi. |
e) |
Entro 18 mesi dalla data di comunicazione delle informazioni di cui alla lettera d), i membri donatori e i rispettivi paesi in via di sviluppo membri informano il comitato dei progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità. Ciascun paese in via di sviluppo membro notifica contestualmente l'elenco delle date di attuazione definitive. |
2. Per quanto riguarda le disposizioni che un paese meno avanzato membro non ha assegnato alla categoria A, il paese meno avanzato membro può rimandarne l'attuazione in conformità al processo di cui al presente articolo.
Categoria B per i paesi meno avanzati membri
a) |
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, un paese meno avanzato membro notifica al comitato le sue disposizioni di categoria B e può notificare le corrispondenti date indicative di attuazione, tenendo conto della massima flessibilità per i paesi meno avanzati membri. |
b) |
Entro due anni dalla data di notifica di cui alla precedente lettera a), ciascun paese meno avanzato membro notifica al comitato la conferma della categoria cui le disposizioni sono assegnate e notifica le loro date di attuazione. Se un paese meno avanzato membro, prima di tale termine, ritiene di aver bisogno di un periodo di tempo aggiuntivo per notificare le date definitive, esso può richiedere al comitato l'estensione necessaria per la notifica. |
Categoria C per i paesi meno avanzati membri
c) |
A fini di trasparenza e per facilitare gli accordi con i donatori, un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun paese meno avanzato membro notifica al comitato le disposizioni da esso assegnate alla categoria C, tenendo conto della massima flessibilità per i paesi meno avanzati membri. |
d) |
Un anno dopo la data di cui alla precedente lettera c), i paesi meno avanzati membri notificano le informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità richieste ai fini dell'attuazione (20). |
e) |
Entro due anni dalla notifica di cui alla precedente lettera d), i paesi meno avanzati membri e i membri donatori interessati, tenendo conto delle informazioni trasmesse in conformità della precedente lettera d), forniscono al comitato informazioni sugli accordi in vigore o conclusi necessari a fornire assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per consentire l'attuazione della categoria C (21). I paesi meno avanzati membri partecipanti informano tempestivamente il comitato di tali accordi. Essi notificano contestualmente le date di attuazione indicative dei corrispondenti impegni di categoria C coperti dagli accordi di assistenza e sostegno. Il comitato invita inoltre i donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti e conclusi. |
f) |
Entro 18 mesi dalla data di comunicazione delle informazioni di cui alla lettera e), i membri donatori interessati e i rispettivi paesi meno avanzati membri informano il comitato dei progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità. Ciascun paese meno avanzato membro notifica contestualmente al comitato l'elenco delle date di attuazione definitive. |
3. I paesi membri in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri per i quali sia difficile comunicare le date definitive di attuazione entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 a causa della mancanza di sostegno da parte dei donatori o alla mancanza di progressi nell'ambito della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità dovrebbero notificarlo al comitato il più presto possibile prima della scadenza di tali termini. I membri convengono di collaborare per affrontare tali difficoltà, tenendo conto delle circostanze e dei problemi particolari del membro interessato. Il comitato, se del caso, intraprende azioni per affrontare tali difficoltà, anche prorogando i termini di notifica delle date definitive per il membro interessato.
4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lettere b) o e) o, nel caso di un paese meno avanzato membro, di cui al paragrafo 2, lettere b) o f), il segretariato invia un promemoria ai membri che non abbiano notificato una data definitiva di attuazione delle disposizioni assegnate alla categoria B o C. Se il membro non si appella al paragrafo 3, o al paragrafo 1, lettera b) nel caso di un paese in via di sviluppo membro, oppure al paragrafo 2, lettera b) nel caso di un paese meno avanzato membro, al fine di prorogare il termine, e non notifica una data definitiva di attuazione, il membro dà attuazione alle disposizioni entro l'anno successivo al termine di cui al paragrafo 1, lettere b) o e), o al paragrafo 2, lettere b) o f), nel caso di un paese meno avanzato membro, o al termine prorogato ai sensi del paragrafo 3.
5. Entro 60 giorni dalla data di notifica delle date definitive di attuazione delle disposizioni di categoria B e C in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3, il comitato prende nota degli allegati contenenti le date definitive di attuazione delle categorie B e C per ciascun membro, comprese eventuali date di cui al paragrafo 4, rendendo tali allegati parte integrante del presente accordo.
Articolo 17
Meccanismo di segnalazione precoce: proroga delle date di attuazione per le disposizioni nelle categorie B e C
a) |
Un paese in via di sviluppo membro o paese meno avanzato membro che ritiene di essere in difficoltà nell'attuazione di una disposizione che ha assegnato alla categoria B o C entro la data definitiva di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o e), o all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) o f), nel caso di un paese meno avanzato membro, ne dà notifica al comitato. I paesi in via di sviluppo membri danno notifica al comitato al più tardi 120 giorni prima della scadenza del termine di attuazione. I paesi meno avanzati membri danno notifica al comitato al più tardi 90 giorni prima della scadenza di tale termine. |
b) |
La notifica al comitato indica la nuova data entro la quale il paese in via di sviluppo membro o il paese meno avanzato membro ritiene di poter essere in grado di attuare la disposizione interessata. La notifica indica inoltre i motivi del ritardo previsto nell'attuazione. Tali motivi possono includere necessità di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità non previste in precedenza o assistenza e supporto aggiuntivi per aiutare lo sviluppo di capacità. |
2. Se la richiesta di tempo aggiuntivo per l'attuazione non eccede i 18 mesi per un paese in via di sviluppo membro e i 3 anni per un paese meno avanzato membro, il membro richiedente ha diritto a tale tempo aggiuntivo senza nessuna ulteriore azione da parte del comitato.
3. Se un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro ritiene che sia necessaria una prima proroga superiore a quella di cui al paragrafo 2, o una seconda proroga o una proroga successiva, esso trasmette al comitato una richiesta di proroga contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al più tardi 120 giorni, per un paese in via di sviluppo membro, o 90 giorni, per un paese meno avanzato membro, prima della scadenza della data originale di attuazione definitiva o delle eventuali proroghe successive.
4. Il comitato esamina con la debita attenzione la richiesta di accordare una proroga, tenendo conto delle circostanze individuali del membro che presenta la richiesta. Tali circostanze possono comprendere difficoltà e ritardi nell'ottenere assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.
Articolo 18
Attuazione della categoria B e della categoria C
1. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, se un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro, dopo aver espletato le procedure di cui all'articolo 16, paragrafi 1 o 2, e all'articolo 17, qualora la proroga richiesta non gli sia stata accordata o qualora si trovi in una situazione imprevista che impedisce che venga accordata la proroga di cui all'articolo 17, e qualora valuti di non avere comunque la capacità di attuare una disposizione della categoria C, tale membro dà notifica al Comitato della sua incapacità di attuare la disposizione in questione.
2. Il comitato istituisce un gruppo di esperti immediatamente, e comunque non più tardi dei 60 giorni dalla ricezione della notifica del paese in via di sviluppo membro o del paese meno avanzato membro. Il gruppo di esperti esamina la questione e formula una raccomandazione al comitato entro 120 giorni dalla determinazione della sua composizione.
3. Il gruppo di esperti è composto da cinque persone indipendenti altamente qualificate nel campo dell'agevolazione degli scambi commerciali e dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità. La composizione del gruppo di esperti garantisce l'equilibrio tra i cittadini dei paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati membri. Ogniqualvolta sia interessato un paese meno avanzato membro, il gruppo di esperti include almeno un cittadino di un paese meno avanzato membro. Se il comitato non raggiunge un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 20 giorni dalla sua istituzione, il direttore generale, in consultazione con il presidente del comitato, determina la composizione del gruppo di esperti secondo le modalità di cui al presente paragrafo.
4. Il gruppo di esperti prende in considerazione l'autovalutazione del membro relativa alla mancanza di capacità e formula una raccomandazione al comitato. Nel considerare la raccomandazione del gruppo di esperti concernente un paese meno avanzato membro, il comitato intraprende, se del caso, azioni che facilitino l'acquisizione di capacità di attuazione sostenibile.
5. Il membro non è soggetto ai procedimenti previsti nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie su tale questione a partire dal momento in cui il paese in via di sviluppo membro notifica al comitato la sua incapacità di attuare le disposizioni in questione fino alla prima riunione del comitato successiva alla ricezione della raccomandazione del gruppo di esperti. In occasione di tale riunione il comitato esamina la raccomandazione del gruppo di esperti. Per i paesi meno avanzati membri i procedimenti previsti nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie non si applicano alle rispettive disposizioni a partire dalla data di notifica al comitato dell'incapacità di attuare la disposizione fino a quando il comitato adotta una decisione, o entro i 24 mesi successivi alla data della prima riunione del comitato di cui sopra, se precedente.
6. Se un paese meno avanzato membro perde la sua capacità di attuare un impegno di categoria C, esso ne può informare il comitato e seguire le procedure di cui al presente articolo.
Articolo 19
Trasferimento di categoria da B a C e viceversa
1. I paesi in via di sviluppo membri e i paesi meno avanzati membri che hanno notificato disposizioni nelle categorie B e C possono trasferire tali disposizioni da una categoria all'altra mediante la presentazione di una notifica al comitato. Qualora un membro proponga tale trasferimento dalla categoria B alla categoria C, fornisce informazioni sull'assistenza e il supporto richiesti per lo sviluppo di capacità.
2. Nel caso in cui sia richiesto tempo aggiuntivo per attuare una disposizione trasferita dalla categoria B alla categoria C, il membro può:
a) |
ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 17, compresa la possibilità di proroga automatica; o |
b) |
chiedere che il comitato esamini la richiesta del membro di tempo aggiuntivo per attuare la disposizione e, se necessario, di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità, compresa la possibilità di un riesame e di una raccomandazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 18; o |
c) |
chiedere, nel caso di paesi meno avanzati membri, l'approvazione del comitato per eventuali nuove date di attuazione successive di oltre quattro anni alla data originale notificata nella categoria B. Inoltre, un paese meno avanzato membro continua a poter far ricorso all'articolo 17. Resta inteso che sono richiesti assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per il paese meno avanzato che abbia effettuato tale cambiamento. |
Articolo 20
Periodo di tolleranza per l'applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
1. Per un periodo di due anni successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di cui agli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con un paese in via di sviluppo membro relative alle disposizioni che il membro ha assegnato alla categoria A.
2. Per un periodo di sei anni successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con un paese meno avanzato membro relative alle disposizioni che il membro ha assegnato alla categoria A.
3. Per un periodo di otto anni successivo all'attuazione di una disposizione della categoria B o C da parte di un paese meno avanzato membro, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 come elaborate e applicate nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano alla risoluzione delle controversie con tale paese meno avanzato membro relative alla disposizione.
4. Nonostante il periodo di tolleranza per l'applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, prima di formulare una richiesta di consultazioni ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, nonché in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione ad una misura adottata da un paese meno avanzato membro, i membri dovranno prestare particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati membri. A questo proposito, i membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie relative ai paesi meno avanzati membri.
5. Ciascun membro, durante il periodo di tolleranza consentito in virtù del presente articolo, accorda agli altri membri su richiesta adeguate possibilità di discussione per quanto riguarda eventuali questioni relative all'attuazione del presente accordo.
Articolo 21
Prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità
1. I membri donatori convengono di prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati membri, a condizioni reciprocamente concordate su base bilaterale o tramite le organizzazioni internazionali competenti. L'obiettivo è quello di aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri ad attuare le disposizioni della sezione I del presente accordo.
2. Date le esigenze speciali dei paesi meno avanzati membri, dovrebbero essere prestati loro assistenza e sostegno mirati per aiutarli a sviluppare una capacità sostenibile per attuare i loro impegni. Mediante i pertinenti meccanismi di cooperazione allo sviluppo e in linea con i principi dell'assistenza tecnica e del sostegno allo sviluppo di capacità di cui al paragrafo 3, i partner dello sviluppo si impegnano a prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in quest'area in modo tale da non compromettere le priorità di sviluppo esistenti.
3. I membri si impegnano ad applicare i seguenti principi per prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione del presente accordo:
a) |
tenere conto dell'intero quadro di sviluppo dei paesi e delle regioni beneficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assistenza tecnica in corso; |
b) |
includere, se pertinente e opportuno, attività rivolte alle sfide regionali e sub-regionali e promuovere l'integrazione regionale e sub-regionale; |
c) |
garantire che nelle attività di assistenza siano prese in considerazione le attività di riforma nell'ambito dell'agevolazione degli scambi commerciali in corso nel settore privato; |
d) |
promuovere il coordinamento dei membri tra di loro e con le altre istituzioni pertinenti, comprese le comunità economiche regionali, per assicurare il livello massimo di efficacia e di risultati dall'assistenza. A tal fine:
|
e) |
incoraggiare l'uso delle strutture di coordinamento nazionali e regionali esistenti quali tavole rotonde e gruppi consultivi per coordinare e monitorare le attività di attuazione; e |
f) |
incoraggiare i paesi in via di sviluppo membri a fornire sostegno allo sviluppo di capacità ad altri paesi in via di sviluppo e paesi meno avanzati membri, e prendere in considerazione la possibilità di sostenere tale attività, ove possibile. |
4. Il comitato si riunisce in seduta speciale almeno una volta l'anno per:
a) |
discutere eventuali problemi relativi all'attuazione delle disposizioni o parti di disposizioni del presente accordo; |
b) |
esaminare i progressi nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità a supporto dell'attuazione dell'accordo, anche nell'eventualità in cui un paese in via di sviluppo membro o un paese meno avanzato membro non stiano ricevendo assistenza e sostegno sufficienti per lo sviluppo di capacità; |
c) |
condividere esperienze e informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità in corso e sui programmi di attuazione, compresi le sfide e i successi; |
d) |
esaminare le notifiche dei donatori di cui all'articolo 22; e |
e) |
esaminare le operazioni di cui al paragrafo 2. |
Articolo 22
Informazioni sull'assistenza e sul sostegno per lo sviluppo di capacità da trasmettere al comitato
1. A fini di trasparenza nei confronti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri in merito alla prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità per l'attuazione della sezione I, ciascun membro donatore che presta assistenza a un paese in via di sviluppo o a un paese meno avanzato membro per l'attuazione del presente accordo presenta al comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e in seguito annualmente, le seguenti informazioni sull'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità fornita nei precedenti 12 mesi e, se il dato è disponibile, sull'entità dei suoi impegni nei 12 mesi successivi (22):
a) |
una descrizione dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità; |
b) |
la situazione e l'importo impegnato/versato; |
c) |
le procedure per la fornitura dell'assistenza e del supporto; |
d) |
il membro beneficiario o, ove opportuno, la regione beneficiaria; e |
e) |
l'ente incaricato dell'attuazione presso il membro che presta l'assistenza e il sostegno. |
Le informazioni sono fornite nel formato indicato nell'allegato 1. Per i membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito, nel presente accordo: «OCSE») le informazioni presentate possono essere basate sulle informazioni pertinenti del sistema di notifica del creditore OCSE. I paesi in via di sviluppo membri che si dichiarino in grado di prestare assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.
2. I donatori membri che assistono i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri comunicano al comitato:
a) |
i punti di contatto dei loro enti responsabili della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione della sezione I del presente accordo comprese, se possibile, informazioni su punti di contatto analoghi nei paesi o nelle regioni nelle quali tali assistenza e sostegno vengono prestati; e |
b) |
informazioni sul processo e i meccanismi per richiedere assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità. |
I paesi in via di sviluppo membri che si dichiarino in grado di prestare assistenza e sostegno sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.
3. I paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri che intendono avvalersi dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità finalizzati all'agevolazione degli scambi commerciali comunicano al comitato le informazioni sui punti di contatto e gli uffici competenti per il coordinamento e la determinazione delle priorità di tale assistenza e sostegno.
4. I membri possono fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 facendo riferimento a informazioni pubblicate su Internet, da aggiornare quando necessario. Il segretariato rende pubbliche l'insieme di queste informazioni.
5. Il comitato invita le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali (quali il Fondo monetario internazionale, l'OCSE, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l'OMD, le Commissioni regionali delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, o i loro organismi ausiliari, e le banche regionali per lo sviluppo) e altre agenzie di cooperazione a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Disposizioni istituzionali
1. Comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali
1.1. È istituito un comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali.
1.2. Il comitato è aperto alla partecipazione di tutti i membri ed elegge il proprio presidente. Il comitato si riunisce quando necessario e previsto dalle disposizioni pertinenti del presente accordo, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all'attuazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente accordo o dai membri. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
1.3. Il comitato istituisce organi ausiliari ove necessario. Tali organi riferiscono al comitato.
1.4. Il comitato sviluppa procedure per la condivisione tra i membri di informazioni pertinenti e migliori prassi, se del caso.
1.5. Il comitato mantiene stretti contatti con altre organizzazioni internazionali operanti nell'ambito dell'agevolazione degli scambi commerciali, quali l'OMD, con l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze disponibili per l'attuazione e l'amministrazione del presente accordo e per assicurare che sia evitata la duplicazione non necessaria degli sforzi. A tal fine, il comitato può invitare rappresentanti di tali organizzazioni o dei rispettivi organi ausiliari a:
a) |
partecipare alle riunioni del comitato; e |
b) |
discutere problematiche specifiche legate all'attuazione del presente accordo. |
1.6. Il comitato riesamina il funzionamento e l'attuazione del presente accordo quattro anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente a intervalli periodici.
1.7. I membri sono incoraggiati a presentare al comitato le questioni relative a problemi in merito all'attuazione e all'applicazione del presente accordo.
1.8. Il comitato incoraggia e agevola discussioni ad hoc tra i membri su problemi specifici relativi al presente accordo al fine di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutte le parti nel più breve tempo possibile.
2. Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali
Ciascun membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali per agevolare il coordinamento nazionale e l'attuazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 24
Disposizioni finali
1. Ai fini del presente accordo il termine «membro» include le autorità competenti di tale membro.
2. Tutte le disposizioni del presente accordo sono vincolanti per tutti i membri.
3. I membri attuano il presente accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. I paesi in via di sviluppo membri e i paesi meno avanzati membri che scelgono di avvalersi delle disposizioni di cui alla sezione II attuano il presente accordo in conformità della sezione II.
4. Un membro che accetta il presente accordo dopo la sua entrata in vigore attua i suoi impegni di categoria B e C calcolando i periodi pertinenti a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. I membri di un'unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per prestare assistenza nell'attuazione dei loro obblighi a norma del presente accordo, anche mediante l'istituzione e l'impiego di organismi regionali.
6. Fermo restando che la nota interpretativa generale all'allegato 1 A dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione degli obblighi dei membri derivanti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione dei diritti e degli obblighi dei membri derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
7. Tutte le eccezioni e le esenzioni (23) a norma del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente accordo. Le deroghe applicabili al GATT 1994 e alle sue parti, accordate In conformità dell'articolo IX, paragrafo 3, e dell'articolo IX, paragrafo 4, dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e successive modifiche alla data di entrata in vigore del presente accordo, si applicano alle disposizioni del presente accordo.
8. Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo.
9. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.
10. Gli impegni di categoria A dei paesi in via di sviluppo membri e dei paesi meno avanzati membri allegati al presente accordo In conformità dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, costituiscono parte integrante del presente accordo.
11. Gli impegni di categoria B e C dei paesi in via di sviluppo membri e dei paesi meno avanzati membri portati a conoscenza del comitato e allegati al presente accordo In conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, costituiscono parte integrante del presente accordo.
(1) Ciascun membro ha la facoltà di dichiarare sul proprio sito web le limitazioni giuridiche di tale descrizione.
(2) Ai sensi di questo paragrafo: a) un riesame può, prima o dopo che la decisione sia stata eseguita, essere realizzato dal funzionario, dall'ufficio o dall'autorità che ha emesso la decisione, da un'autorità amministrativa superiore o indipendente o da un'autorità giudiziaria; e b) i membri non sono tenuti ad accordare al richiedente il ricorso all'articolo 4, paragrafo 1.
(3) Resta inteso che una decisione anticipata sull'origine di una merce può essere una valutazione di origine ai fini dell'accordo relativo alle regole in materia di origine nei casi in cui la decisione è conforme alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine. Analogamente, una valutazione di origine nel quadro dall'accordo relativo alle regole in materia di origine può consistere in una decisione anticipata sull'origine di una merce ai fini del presente accordo, se la decisione è conforme ai requisiti di entrambi gli accordi. I membri non sono tenuti a stabilire modalità separate ai fini della presente disposizione in aggiunta a quelle stabilite a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la valutazione di origine, a condizione che le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte.
(4) Ai fini del presente articolo per decisione amministrativa si intende una decisione con effetto giuridico che incida sui diritti e gli obblighi di una determinata persona in un caso individuale. Resta inteso che una decisione amministrativa ai fini del presente articolo include un'azione amministrativa ai sensi dell'articolo X del GATT 1994 o la mancata adozione di un'azione amministrativa o di una decisione, come previsto dal diritto interno e dal sistema giuridico del membro. Per sopperire a tale mancanza, i membri possono ricorrere a un meccanismo amministrativo alternativo o a un ricorso giudiziario per imporre all'autorità doganale di emettere tempestivamente una decisione amministrativa in luogo del diritto di ricorso o di riesame di cui al paragrafo 1, lettera a).
(5) Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce ai membri di riconoscere il silenzio dell'amministrazione in merito al ricorso o al riesame come una decisione a favore del richiedente, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari.
(6) Ciascun membro può determinare la portata e la metodologia di tale misura del tempo medio di svincolo a seconda delle sue esigenze e capacità.
(7) Una misura elencata al paragrafo 7.3, lettere da a) a g), si ritiene messa in atto nei confronti degli operatori autorizzati se è generalmente accessibile a tutti gli operatori.
(8) Qualora il membro abbia adottato una procedura per il trattamento di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non richiede l'introduzione di una procedura separata di svincolo urgente.
(9) Tali criteri per la richiesta, se ve ne sono, sono aggiuntivi rispetto ai criteri previsti dal membro per le operazioni relative a tutte le merci o spedizioni che entrano attraverso le strutture adibite a trasporto aereo di merci.
(10) Ai fini della presente disposizione, per merci deperibili si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di appropriate condizioni di stoccaggio.
(11) Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce ai membri di richiedere documenti quali certificati, permessi o licenze quali requisito per l'importazione di merci controllate o regolamentate.
(12) Il presente paragrafo si riferisce alle ispezioni pre-imbarco di cui all'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, e non preclude le ispezioni pre-imbarco a fini sanitari e fitosanitari.
(13) Nessun elemento della presente disposizione impedisce a un membro di mantenere le procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.
(14) Tale attività ha l'obiettivo generale di ridurre la frequenza della non conformità e, di conseguenza, la necessità di scambiarsi informazioni ai fini dell'applicazione della legge.
(15) Essa può comprendere informazioni pertinenti sulla verifica condotta ai sensi del paragrafo 3. Tali informazioni sono soggette al livello di protezione e riservatezza specificato dal membro che effettua la verifica.
(16) Ai fini del presente accordo, «l'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità» possono essere prestati sotto forma di assistenza tecnica, finanziaria o qualsiasi altra forma concordata di assistenza.
(17) Le notifiche trasmesse possono includere anche ulteriori informazioni che il membro notificante ritenga opportune. I membri sono invitati a fornire informazioni sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione.
(18) I membri possono inoltre includere informazioni sui piani e progetti nazionali di attuazione dell'agevolazione degli scambi commerciali, sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali abbiano un accordo per la prestazione di assistenza.
(19) Le condizioni di tali accordi saranno convenute di comune accordo, su base bilaterale o attraverso le pertinenti organizzazioni internazionali, in linea con l'articolo 21, paragrafo 3.
(20) I membri possono inoltre includere informazioni sui piani e progetti nazionali di attuazione dell'agevolazione degli scambi commerciali, sull'agenzia o ente interno responsabile dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali abbiano un accordo per la prestazione di assistenza.
(21) Le condizioni di tali accordi saranno convenute di comune accordo, su base bilaterale o attraverso le pertinenti organizzazioni internazionali, in linea con l'articolo 21, paragrafo 3.
(22) Le informazioni fornite rispecchiano la natura determinata dalla domanda della prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.
(23) Sono compresi gli articoli V, paragrafo 7, e X, paragrafo 1, del GATT 1994, e la nota all'articolo VIII del GATT 1994.
ALLEGATO 1
FORMATO DELLE NOTIFICHE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1
Membro donatore:
Periodo cui si riferisce la notifica:
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Descrizione dell'assistenza tecnica e finanziaria e delle risorse per lo sviluppo di capacità |
Stato e importo impegnato/versato |
Paese/regione beneficiario/a (se necessario) |
Ente incaricato dell'attuazione che presta l'assistenza e il sostegno |
Procedure di erogazione dell'assistenza |
ALLEGATO DELL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
NOTIFICA DEGLI IMPEGNI DI CATEGORIA A IN FORZA DELL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
ALBANIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo dell'Albania si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le seguenti disposizioni dell'accordo sono designate dall'Albania come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
|
|
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
|
|
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
|
|
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
|
|
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
|
|
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11-3 |
Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito |
11-4 |
Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito |
11.11.1-5 |
Garanzie per il traffico in transito |
11.12-13 |
Cooperazione e coordinamento in materia di transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
BOTSWANA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica del Botswana si pregia di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Botswana designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
BRASILE
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, la missione del Brasile si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono designate come impegni di categoria A dal Brasile, con le seguenti eccezioni:
— |
Articolo 3.6, lettera b); |
— |
Articolo 3.9, lettera a), punto ii); |
— |
Articolo 7.1; |
— |
Articolo 7.7.3, e |
— |
Articolo 11.9. |
SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi (di seguito: «l'accordo»), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo.
In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato del Brunei Darussalam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato del Brunei Darussalam designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet: paragrafo 2.1, lettere a) e b) |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o di riesame |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo: paragrafo 2 |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 10.4 |
Sportello unico |
CILE
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica del Cile informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con l'eccezione dell'articolo 7.7 relativo agli operatori autorizzati.
CINA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica popolare cinese si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica popolare cinese designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
|
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
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Sportello unico |
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Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo; e |
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Cooperazione doganale |
COLOMBIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Colombia informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
|
Procedure di prova |
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|
Merci deperibili |
CONGO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, il governo della Repubblica del Congo si pregia di notificare i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Articolo 3.1 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
COSTA RICA
A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Costa Rica informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:
|
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
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Accettazione delle copie |
COSTA D'AVORIO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica della Costa d'Avorio notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
REPUBBLICA DOMINICANA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica Dominicana si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
Articolo 13.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi |
ECUADOR
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica dell'Ecuador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Numero dell'articolo/ Paragrafi (1) |
Descrizione |
2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
4 |
Procedure di ricorso o riesame |
7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
10.3 |
Uso di norme internazionali |
10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
10.8 |
Merci respinte |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
11.1 |
Libertà di transito |
11.2 |
Libertà di transito |
11.3 |
Libertà di transito |
11.4 |
Libertà di transito |
11.5 |
Libertà di transito |
11.6 |
Libertà di transito |
11.16 |
Libertà di transito |
11.17 |
Libertà di transito |
EGITTO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto l'Egitto notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Numero dell'articolo |
Descrizione |
Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6, paragrafi 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7, paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10, paragrafo 5.1 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
ARTICOLO 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11, paragrafi 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 e16 |
Libertà di transito |
EL SALVADOR
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di El Salvador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Articolo 1 |
Pubblicazione e accessibilità delle informazioni |
Articolo 2 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 5 |
Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza |
Articolo 6 |
Disciplina dei diritti e degli oneri imposti all'importazione o all'esportazione o ad esse collegati, e delle sanzioni: paragrafi 1 e 3 |
Articolo 7 |
Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafi da 1 a 6, da 7.3 a 7.6, 8 e 9 |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera: paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10 |
Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito: paragrafi 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 6, 7, 8 e 9 |
Articolo 11 |
Libertà di transito: paragrafi da 1 a 6, da 8 a 11 e da 14 a 17 |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale: paragrafi 1, 3, 4, 5.1, 5.2, 12 |
GABON
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica gabonese notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
GUATEMALA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, con il presente atto il governo della Repubblica del Guatemala desidera informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A in conformità al documento WT/PCTF/W/27 dell'OMC, del 7 luglio 2014, con le seguenti eccezioni:
|
Articolo 1.1.1, lettere d) ed f) |
|
Articolo 1.2.1, lettere a) e b) |
|
Articolo 1.3.1 |
|
Articolo 1.3.2 |
|
Articolo 1.4, lettere b) e c) |
|
Articolo 2.1.1 |
|
Articolo 3.9, lettera b), punto iii) |
|
Articolo 5 |
|
Articolo 6.1.4 |
|
Articolo 7.1.2 |
|
Articolo 7.4.3 |
|
Articolo 7.6.1 |
|
Articolo 7.6.2 |
|
Articolo 7.7.3, lettere a), d), e), f) e g) |
|
Articolo 7.8.2, lettere c) e d) |
|
Articolo 7.9.3 |
|
Articolo 8.1 |
|
Articolo 8.2, lettere d) ed e) |
|
Articolo 10.1.1 |
|
Articolo 10.2.3 |
|
Articolo 10.4.1 |
|
Articolo 10.4.2 |
|
Articolo 11.17 |
|
Articolo 12.2.1 |
|
Articolo 12.3 |
|
Articolo 12.4 |
|
Articolo 12.5 |
|
Articolo 12.6 |
|
Articolo 12.7 |
|
Articolo 12.8 |
|
Articolo 12.9 |
|
Articolo 12.10 |
|
Articolo 12.11 |
HONDURAS
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto l'Honduras notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati (fatta eccezione per gli articoli 6.1.3 e 6.1.4) |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti [fatta eccezione per l'articolo 7.8.2, lettera d)] |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili (fatta eccezione per l'articolo 7.9.3) |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera [fatta eccezione per l'articolo 8.2, lettere c), d) ed e)] |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12.12 |
Accordi bilaterali e regionali |
HONG KONG, CINA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo di Hong Kong, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Hong Kong, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
INDONESIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36,WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Indonesia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Indonesia designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
ISRAELE
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.
In relazione a quanto precede, lo Stato di Israele si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato di Israele designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A.
GIORDANIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Giordania si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Giordania come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 3.1 |
Decisioni anticipate |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.4 |
Sportello unico |
Articolo 11.5-10 |
Procedure di transito e controlli |
COREA
Mi pregio di fare riferimento alla decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), a norma della quale il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
Mi pregio inoltre di informare il comitato preparatorio che il governo della Repubblica di Corea ha deciso di designare tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A.
KUWAIT
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede lo Stato del Kuwait si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, lo Stato del Kuwait designa le disposizioni contenute nell'allegato I come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:
Articolo 3.1 |
Decisioni anticipate |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
Articolo 10.4 |
Sportello unico |
Articolo 11.11-15 |
Garanzie per il traffico in transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, per conto del ministero dell'Economia della Repubblica del Kirghizistan ci pregiamo di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Kirghizistan designa le seguenti disposizioni, contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata), come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 4 |
Tutte le disposizioni (Procedure di ricorso o riesame) |
Articolo 5 |
Paragrafo 2 (Blocco) |
Articolo 9 |
(Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale) |
Articolo 10 |
Paragrafo 5 (Ispezioni pre-imbarco) |
Articolo 11 |
Paragrafi da 1 a 4 (Diritti, regolamenti, formalità e non discriminazione per il traffico in transito) |
MACAO, CINA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo di Macao, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Macao, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
Articolo 7: |
Paragrafo 4 — Gestione del rischio; |
Articolo 7: |
Paragrafo 5 — Audit successivo allo sdoganamento; |
Articolo 9: |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale; |
Articolo 10: |
Paragrafo 4 — Sportello unico. |
MALAYSIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Malaysia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Malaysia designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:
Articolo 7.8 |
(Spedizioni urgenti), e |
Articolo 11.9 |
(Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito prima dell'arrivo delle merci). |
MAURIZIO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Maurizio si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Maurizio designa le seguenti disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) come disposizioni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9.1 |
Ammissione temporanea delle merci |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 23.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi |
MESSICO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo del Messico si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Messico come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
MOLDOVA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Moldova si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Moldova come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1 |
Paragrafi 1 e 4 (Pubblicazione, Notifiche) |
Articolo 3 |
(DECISIONI ANTICIPATE) |
Articolo 4 |
(PROCEDURE DI RICORSO O RIESAME) |
Articolo 5 |
Paragrafo 2 (Blocco) |
Articolo 6 |
Paragrafo 2 (Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati) |
Articolo 7 |
Paragrafi 2, 4 e 5 (Pagamento elettronico, Gestione del rischio, Audit successivo allo sdoganamento) |
Articolo 8 |
(COOPERAZIONE TRA LE AGENZIE DI FRONTIERA) |
Articolo 9 |
(CIRCOLAZIONE DELLE MERCI DESTINATE ALL'IMPORTAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE) |
Articolo 10 |
Paragrafi 3 e da 5 a 9 (Uso di norme internazionali, Ispezioni pre-imbarco, Ricorso a spedizionieri doganali, Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione, Merci respinte, Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo) |
Articolo 12 |
Tutte le disposizioni |
MONGOLIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Mongolia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Mongolia designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
MONTENEGRO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (wt/min(13)/36, wt/l/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo del Montenegro si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Montenegro designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 3.1 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o di riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11.1-11.3 |
Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito |
Articolo 11.4 |
Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito |
Articolo 11.11-11.15 |
Garanzie per il traffico in transito |
Articolo 11.16-11.17 |
Cooperazione e coordinamento in materia di transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
REGNO DEL MAROCCO
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36 — WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.
In relazione a quanto precede, il Regno del Marocco si pregia di informare il comitato preparatorio che le seguenti disposizioni sono designate dal Regno del Marocco come impegni di categoria A.
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.2 |
Pagamento elettronico |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
Articolo 13.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi |
NICARAGUA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo del Nicaragua si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni della sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12.1 |
Misure per la promozione della conformità e della cooperazione |
Articolo 12.2 |
Scambio di informazioni |
Articolo 12.3 |
Verifica |
Articolo 12.4 |
Richiesta |
Articolo 12.5 |
Protezione e riservatezza |
Articolo 12.6 |
Comunicazione di informazioni |
Articolo 12.7 |
Rinvio o rifiuto di una richiesta |
Articolo 12.8 |
Reciprocità |
Articolo 12.9 |
Onere amministrativo |
Articolo 12.10 |
Limitazioni |
Articolo 12.11 |
Uso non autorizzato o divulgazione |
Articolo 12.12 |
Accordi bilaterali e regionali |
Articolo 13.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali |
NIGERIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica federale della Nigeria si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Nigeria designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 6.3: |
Disposizioni in materia di sanzioni; |
Articolo 7.1: |
Trattamento pre-arrivo; |
Articolo 7.3: |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri; |
Articolo 9: |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale; |
Articolo 10.7: |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione; |
Articolo 10.9: |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo; |
Articolo 11.3: |
Restrizioni volontarie; |
Articolo 11.4: |
Non discriminazione; |
Articolo 11.6: |
Requisiti in materia di documentazione; |
Articolo 11.8: |
Non applicazione degli ostacoli tecnici agli scambi; |
Articolo 11.9: |
Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito; |
Articolo 11.10: |
Rapida conclusione delle operazioni di transito; e |
Articolo 11.11: |
Garanzie per il traffico in transito. |
OMAN
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato dell'Oman si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato dell'Oman designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1 |
Pubblicazioni: |
1.1 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
1.4 |
Notifiche |
Articolo 2 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni: |
2.2 |
Consultazioni |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame: |
4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 5 |
Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza: |
5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
5.2 |
Blocco |
5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 6 |
Disciplina dei diritti e degli oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati: |
6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 7 |
Svincolo e sdoganamento delle merci: |
7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10 |
Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito: |
10.3 |
Uso di norme internazionali |
10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
10.8 |
Merci respinte |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito: |
11.1.3 |
Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito |
11.4 |
Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito |
11.11.1 |
Garanzie per il traffico in transito |
Articolo 13 |
Disposizioni istituzionali: |
13.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali |
PANAMA
A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e in conformità all' articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Panama informa che le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo indicate di seguito sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.1 |
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.8 |
Merci respinte |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12.1 |
Misure per la promozione della conformità e della cooperazione |
Articolo 12.2 |
Scambio di informazioni |
Articolo 12.3 |
Verifica |
Articolo 12.4 |
Richiesta |
Articolo 12.5 |
Protezione e riservatezza |
Articolo 12.6 |
Comunicazione di informazioni |
Articolo 12.7 |
Rinvio o rifiuto di una richiesta |
Articolo 12.8 |
Reciprocità |
Articolo 12.9 |
Onere amministrativo |
Articolo 12.10 |
Limitazioni |
Articolo 12.11 |
Uso non autorizzato o divulgazione |
Articolo 12.12 |
Accordi bilaterali e regionali |
PARAGUAY
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica del Paraguay notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:
Numero dell'articolo/ Paragrafi (2) |
Descrizione |
3 |
Decisioni anticipate |
4 |
Procedure di ricorso o riesame |
5.2 |
Blocco |
7.2 |
Pagamento elettronico |
7.4 |
Gestione del rischio |
9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
10.2 |
Accettazione delle copie |
10.3 |
Uso di norme internazionali |
10.4 |
Sportello unico |
10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
10.8 |
Merci respinte |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
11 |
Libertà di transito |
12 |
Cooperazione doganale |
PERÙ
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica del Perù informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
|
Decisioni anticipate |
||
|
Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi |
||
|
Procedure di prova |
||
|
Disposizioni in materia di sanzioni |
||
|
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
||
|
Sportello unico |
||
|
Cooperazione doganale |
FILIPPINE
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo delle Filippine si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) indicate di seguito sono designate dalle Filippine come impegni di categoria A:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 3 |
Decisioni anticipate |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame |
Articolo 5.2 |
Blocco |
Articolo 5.3 |
Procedure di prova |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio |
Articolo 7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.3 |
Uso di norme internazionali |
Articolo 10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale |
QATAR
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo dello Stato del Qatar si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato del Qatar designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con la seguente eccezione:
|
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
REGNO DELL'ARABIA SAUDITA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo del Regno dell'Arabia Saudita si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Regno dell'Arabia Saudita come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
|
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
||
|
Sportello unico |
SENEGAL
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36) relativa all'accordo sull'agevolazione degli scambi, con il presente atto il Senegal comunica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito:
|
ARTICOLO/PARAGRAFO |
DESCRIZIONE |
1 |
2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
2 |
2.2 |
Consultazioni |
3 |
4 |
Procedure di ricorso o riesame |
4 |
5.2 |
Blocco |
5 |
5.3 |
Procedure di prova |
6 |
7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
7 |
7.2 |
Pagamento elettronico |
8 |
7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
9 |
7.4 |
Gestione del rischio |
10 |
7.6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
11 |
9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
12 |
10.2 |
Accettazione delle copie |
13 |
10.3 |
Uso di norme internazionali |
14 |
10.4 |
Sportello unico |
15 |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
16 |
10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
17 |
10.8 |
Merci respinte |
18 |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
19 |
12 |
Cooperazione doganale |
SINGAPORE
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Singapore si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Singapore designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
SRI LANKA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Disposizioni |
Titolo |
4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
5.2 |
Blocco |
6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
7.2 |
Pagamento elettronico |
7.8 |
Spedizioni urgenti |
9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
10.8 |
Merci respinte |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
11 |
Libertà di transito |
TERRITORIO DOGANALE DISTINTO DIKINMEN, MATSU, PENGHU E TAIWAN
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono da esso designate come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
TAGIKISTAN
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale è autorizzato, tra l'altro, a ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.
In relazione a quanto precede, il governo del Tagikistan si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni della sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Tagikistan come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1 |
|
Paragrafo 1 |
Pubblicazione |
Paragrafo 2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 4 |
Tutte le disposizioni |
Articolo 5 |
|
Paragrafo 2 |
Blocco |
Paragrafo 3 |
Procedure di prova |
Articolo 6 |
Tutte le disposizioni |
Articolo 7 |
|
Paragrafo 1 |
Trattamento pre-arrivo |
Paragrafo 3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
Paragrafo 4 |
Gestione del rischio |
Paragrafo 5 |
Audit successivo allo sdoganamento |
Paragrafo 6 |
Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo |
Paragrafo 8 |
Spedizioni urgenti |
Paragrafo 9 |
Merci deperibili |
Articolo 8 |
Paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Tutte le disposizioni |
Articolo 10 |
|
Paragrafo 1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Paragrafo 2 |
Accettazione delle copie |
Paragrafo 3 |
Uso di norme internazionali |
Paragrafo 5 |
Ispezioni pre-imbarco |
Paragrafo 6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Paragrafo 7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Paragrafo 8 |
Merci respinte |
Paragrafo 9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Tutte le disposizioni |
THAILANDIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo reale della Thailandia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Thailandia designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A, da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:
Articolo 3 |
Decisioni anticipate: paragrafi 5 e 6 |
Articolo 4 |
Procedure di ricorso o riesame: paragrafo 4 |
Articolo 5 |
Altre misure: paragrafo 1 (Notifiche) e paragrafo 3 (Procedure di prova) |
Articolo 6 |
Disciplina dei diritti e degli oneri: paragrafi 3.4 e 3.7 (Disposizioni in materia di sanzioni) |
Articolo 7 |
Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafo 1.1 (Trattamento pre-arrivo) |
Articolo 10 |
Formalità: paragrafi 8 (Merci respinte) e 9 (Ammissione temporanea) |
Articolo 11 |
Libertà di transito: paragrafi 1, 8 e 9 |
Articolo 12 |
Cooperazione doganale: paragrafo 2 (Scambio di informazioni), paragrafo 5.1, lettere da c) a f), e paragrafo 6.1 (Comunicazione di informazioni) |
TUNISIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto il governo della Repubblica tunisina notifica di seguito le disposizioni di tale accordo designate come impegni di categoria A:
Numero dell'articolo o del paragrafo (3) |
Descrizione |
1.1 |
Pubblicazione |
1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
1.3 |
Centri di informazione |
1.4 |
Notifiche |
2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
4 |
Procedure di ricorso o riesame |
5.2 |
Blocco |
6.3 |
Disposizioni in materia di sanzioni |
7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
7.3 |
Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri |
9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
10.2 |
Accettazione delle copie |
10.5 |
Ispezioni pre-imbarco |
10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
10.8 |
Merci respinte |
10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
11, tranne il paragrafo 5 |
Libertà di transito, fatta eccezione per la messa a disposizione di infrastrutture fisiche separate per il traffico in transito. |
12 |
Cooperazione doganale |
23.2 |
Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali |
TURCHIA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Turchia si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Turchia come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con la seguente eccezione:
Articolo 7.9 |
«Merci deperibili» |
UCRAINA
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo dell'Ucraina si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Ucraina designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.1 |
Pubblicazione |
Articolo 1.2 |
Informazioni disponibili tramite Internet |
Articolo 7.1 |
Trattamento pre-arrivo |
Articolo 7.4 |
Gestione del rischio (fatta eccezione per gli articoli 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3) |
Articolo 7.7 |
Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 7.9 |
Merci deperibili (fatta eccezione per gli articoli 7.9.1 e 7.9.2) |
Articolo 8 |
Cooperazione tra le agenzie di frontiera |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.8 |
Merci respinte (fatta eccezione per l'articolo 10.8.2) |
Articolo 10.9 |
Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo |
Articolo 11 |
Libertà di transito (fatta eccezione per l'articolo 11, paragrafi da 3 a 8 e 10) |
URUGUAY
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), la Repubblica orientale dell'Uruguay designa tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo come impegni di categoria A a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per l'articolo 7.3 (Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri), designato come impegno di categoria B.
VIETNAM
A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).
In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica socialista del Vietnam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Vietnam designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:
Articolo 1.3 |
Centri di informazione |
Articolo 1.4 |
Notifiche |
Articolo 2.1 |
Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore |
Articolo 2.2 |
Consultazioni |
Articolo 4.1 |
Diritto a un ricorso o a un riesame |
Articolo 6.1 |
Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 6.2 |
Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati |
Articolo 7.8 |
Spedizioni urgenti |
Articolo 9 |
Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale |
Articolo 10.1 |
Formalità e requisiti in materia di documentazione |
Articolo 10.2 |
Accettazione delle copie |
Articolo 10.6 |
Ricorso a spedizionieri doganali |
Articolo 10.7 |
Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione |
Articolo 11.1-3 |
Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito |
Articolo 11.4 |
Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito |
(1) Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica dell'Ecuador sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.
(2) Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica del Paraguay sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.
(3) Nei casi in cui si fa riferimento ad un paragrafo specifico di un articolo, gli impegni assunti dalla Repubblica tunisina sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici e non riguardano le altre disposizioni dell'articolo.
REGOLAMENTI
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/62 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1948 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(2) |
Il 29 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1957 (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC e dispone la sospensione delle misure restrittive imposte nei confronti di certe persone ed entità designate nella decisione stessa. |
(3) |
Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per dare attuazione alla sospensione delle misure restrittive, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
Il potere di modificare l'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Bielorussia e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica dell'allegato II della decisione 2012/642/PESC. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell'allegato IV.»; |
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 ter Il Consiglio modifica l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della decisione 2012/642/PESC.»; |
3) |
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (cfr. la pagina 149 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.
«ALLEGATO IV
Persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 6
A. Persone
1. |
Alinikau Siarhei Aliaksandravich |
2. |
Ananich, Liliia Stanislavauna |
3. |
Arlau Aliaksey |
4. |
Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich |
5. |
Badak Ala Mikalaeuna |
6. |
Bakhmatau, Ihar Andreevich |
7. |
Bandarenka Siarhei Uladzimiravich |
8. |
Barouski Aliaksandr Genadzevich |
9. |
Barsukou, Aliaksandr Piatrovich |
10. |
Barysionak, Anatol Uladzimiravich |
11. |
Bazanau, Aliaksandr Viktaravich |
12. |
Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich |
13. |
Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich |
14. |
Brysina, Zhanna Leanidauna |
15. |
Bulash, Ala Biukbalauna |
16. |
Bushchyk, Vasil Vasilievich |
17. |
Busko, Ihar Iauhenavich |
18. |
Bychko, Aliaksei Viktaravich |
19. |
Charhinets, Mikalai Ivanavich |
20. |
Charkas, Tatsiana Stanislavauna |
21. |
Charnyshou, Aleh Anatolievich |
22. |
Chatviartkova, Natallia Alexeeuna |
23. |
Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill |
24. |
Chyzh, Iury Aliaksandravich |
25. |
Davydzka, Henadz Branislavavich |
26. |
Dysko, Henadz Iosifavich |
27. |
Dzemiantsei, Vasil Ivanavich |
28. |
Dziadkou, Leanid Mikalaevich |
29. |
Esman, Valery Aliaksandravich |
30. |
Farmahei, Leanid Kanstantsinavich |
31. |
Haidukevich Valery Uladzimiravich |
32. |
Halavanau, Viktar Ryhoravich |
33. |
Harbatouski, Yury Aliaksandravich |
34. |
Herasimenka, Henadz Anatolievich |
35. |
Herasimovich, Volha Ivanauna |
36. |
Hermanovich, Siarhei Mikhailavich |
37. |
Hihin, Vadzim Frantsavich |
38. |
Hrachova, Liudmila Andreeuna |
39. |
Hureeu Siarhei Viktaravich |
40. |
Iakubovich, Pavel Izotavich |
41. |
Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich |
42. |
Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna |
43. |
Iaruta, Viktar Heorhevich |
44. |
Iasianovich, Leanid Stanislavavich |
45. |
Iauseev, Ihar Uladzimiravich |
46. |
Ihnatovich-Mishneva, Liudmila |
47. |
Ipatau, Vadzim Dzmitryevich |
48. |
Ivanou, Siarhei |
49. |
Kachanau Uladzimir Uladzimiravich |
50. |
Kadzin, Raman Viktaravich |
51. |
Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich |
52. |
Kalach, Uladzimir Viktaravich |
53. |
Kamarouskaya, Volha Paulauna |
54. |
Kamisarau, Valery Mikalayevich |
55. |
Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich |
56. |
Karovina, Natallia Uladzimirauna |
57. |
Karpenka, Ihar Vasilievich |
58. |
Katsuba, Sviatlana Piatrouna |
59. |
Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich |
60. |
Kazak, Viktar Uladzimiravich |
61. |
Kazheunikau Andrey |
62. |
Kaziiatka, Iury Vasilievich |
63. |
Kharyton, Aliaksandr |
64. |
Khatkevich, Iauhen Viktaravich |
65. |
Khmaruk, Siargei Konstantinovich |
66. |
Khrobastau, Uladzimir Ivanavich |
67. |
Khrypach, Siarhei Fiodaravich |
68. |
Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna |
69. |
Kisialiou, Anatol Siamionavich |
70. |
Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich |
71. |
Kolas, Alena Piatrovna |
72. |
Konan, Viktar Aliaksandravich |
73. |
Kornau, Uladzimir Uladzimiravich |
74. |
Korzh, Ivan Aliakseevich |
75. |
Krasheuski, Viktar |
76. |
Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna |
77. |
Kryshtapovich, Leu Eustafievich |
78. |
Kuklis, Mikalai Ivanovich |
79. |
Kuliashou, Anatol Nilavich |
80. |
Kuzniatsou, Ihar Nikonavich |
81. |
Lapko, Maksim Fiodaravich |
82. |
Lapo, Liudmila Ivanauna |
83. |
Laptsionak, Ihar Mikalaevich |
84. |
Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich |
85. |
Lazavik, Mikalai Ivanavich |
86. |
Lemiashonak, Anatol Ivanavich |
87. |
Liabedzik, Mikhail Piatrovich |
88. |
Liaskouski, Ivan Anatolievich |
89. |
Liushtyk, Siarhei Anatolievich |
90. |
Lomats, Zianon Kuzmich |
91. |
Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich |
92. |
Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich |
93. |
Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich |
94. |
Lukashenka, Viktar Aliaksandravich |
95. |
Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich |
96. |
Lutau Dzmitry Mikhailavich |
97. |
Makei, Uladzimir Uladzimiravich |
98. |
Maladtsova, Tatsiana |
99. |
Maslakou, Valery Anatolievich |
100. |
Mazouka Anzhalika Mikhailauna |
101. |
Mazouka, Kiryl Viktaravich |
102. |
Miklashevich, Piotr Piatrovich |
103. |
Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna |
104. |
Morozau, Viktar Mikalaevich |
105. |
Motyl, Tatsiana Iaraslavauna |
106. |
Nazaranka, Vasil Andreyevich |
107. |
Niakrasava, Alena Tsimafeeuna |
108. |
Padabed, Iury Mikalaevich |
109. |
Piakarski, Aleh Anatolievich |
110. |
Praliaskouski, Aleh Vitoldavich |
111. |
Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna |
112. |
Putsyla, Uladzimir Ryhoravich |
113. |
Pykina, Natallia Mikhailauna |
114. |
Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich |
115. |
Rakhmanava, Maryna Iurievna |
116. |
Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna |
117. |
Rusak, Viktar Uladzimiravich |
118. |
Rybakou, Aliaksei Vasilievich |
119. |
Saikouski Valeri Yosifavich |
120. |
Sanko Ivan Ivanavich |
121. |
Sauko, Valery Iosifavich |
122. |
Shaeu, Valiantsin Piatrovich |
123. |
Shahrai, Ryta Piatrouna |
124. |
Shamionau Vadzim Iharavich |
125. |
Shastakou Maksim Aliaksandravich |
126. |
Shchurok, Ivan Antonavich |
127. |
Shastakou, Iury Valerievich |
128. |
Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich |
129. |
Shved, Andrei Ivanavich |
130. |
Shykarou, Uladzislau Aleksandravich |
131. |
Shylko, Alena Mikalaeuna |
132. |
Siankevich, Eduard Aliaksandravich |
133. |
Siarheenka, Ihar Piatrovich |
134. |
Simakhina, Liubou Siarheeuna |
135. |
Simanau Aliaksandr Anatolievich |
136. |
Simanouski Dmitri Valerevich |
137. |
Sirenka, Viktar Ivanavich |
138. |
Slizheuski, Aleh Leanidavich |
139. |
Smalenski, Mikalai Zinouevich |
140. |
Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich |
141. |
Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich |
142. |
Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich |
143. |
Sukhau Dzmitri Viachaslavavich |
144. |
Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna |
145. |
Talstashou, Aliaksandr Alehavich |
146. |
Traulka Pavel |
147. |
Trutka, Iury Igorevich |
148. |
Tsertsel, Ivan Stanislavavich |
149. |
Tupik, Vera Mikhailauna |
150. |
Tushynski Ihar Heraninavich |
151. |
Unukevich, Tamara Vasileuna |
152. |
Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich |
153. |
Vakulchyk, Valery Paulavich |
154. |
Valchkova, Maryiana Leanidauna |
155. |
Vasilevich, Ryhor Aliakseevich |
156. |
Vehera, Viktar Paulavich |
157. |
Volkau, Siarhei Mikhailavich |
158. |
Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich |
159. |
Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich |
160. |
Zaharouski, Anton Uladzimiravich |
161. |
Zaitsau, Vadzim Iurievich |
162. |
Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna |
163. |
Zakharau, Aliaksei Ivanavich |
164. |
Zapasnik, Maryna Sviataslavauna |
165. |
Zhadobin, Iury Viktaravich |
166. |
Zhuk, Alena Siamionauna |
167. |
Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich |
168. |
Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna |
169. |
Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich |
170. |
Zimouski Aliaksandr Leanidavich |
171. |
Volkau, Vitaliy Mikalaevic |
B. Entità
1. |
Beltechexport |
2. |
Beltech Holding |
3. |
Spetspriborservice |
4. |
LLC Triple |
5. |
JSC Berezovsky KSI |
6. |
JCJSC QuartzMelProm |
7. |
CJSC Prostor-Trade |
8. |
JLLC AquaTriple |
9. |
LLC Rakowski browar |
10. |
CJSC Dinamo-Minsk». |
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/71 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1949 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2015
che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 nella causa T-276/12 (2), Y. Chyzh e a./Consiglio, sono venuti meno i motivi per mantenere quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(3) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh e a./Consiglio, causa T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza).
ALLEGATO
I. |
Le entità seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte B (Entità) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:
|
II. |
Le voci relative alle persone in appresso, riportate nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, sono sostituite dalle seguenti:
|
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/96 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1950 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2015
recante divieto di pesca del merlano nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
52/TQ104 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
WHG/56-14. |
Specie |
Merlano (Merlangius merlangus) |
Zona |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
Data di chiusura |
1.10.2015 |
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/98 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1951 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
126,2 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
143,7 155,8 |
0 0 |
AR BR |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
283,7 208,1 358,9 274,3 |
5 28 0 8 |
AR BR CL TH |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
133,9 |
3 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
344,3 295,5 |
0 0 |
BR CL |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
422,6 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
229,9 |
17 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/100 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1952 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nel giugno 2010, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 (2) («misure in vigore» e «l'inchiesta iniziale»). |
(2) |
Nel gennaio 2012, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 (3) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, dichiarato o no originario della Malaysia («prima inchiesta antielusione»). |
(3) |
Nel settembre 2013, a seguito di una seconda indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, 97 % o più, ma meno di 99,95 %, di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della RPC mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 (4) («la seconda inchiesta antielusione»). |
1.2. Domanda
(4) |
Il 26 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda finalizzata all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e a istituire un obbligo di registrazione per le importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC. |
(5) |
La domanda è stata presentata da Plansee SE, un produttore dell'Unione di taluni cavi di molibdeno («il richiedente»). |
1.3. Apertura
(6) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC. |
(7) |
L'inchiesta è stata aperta il 10 marzo 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/395 della Commissione (5) («il regolamento di apertura»). |
1.4. Inchiesta
(8) |
La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, ai produttori esportatori di tale paese, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. |
(9) |
Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori noti dell'Unione. |
(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
(11) |
Un produttore esportatore della RPC e il suo importatore collegato nell'Unione hanno inviato alla Commissione una risposta al modulo di esenzione e hanno ottenuto un'audizione. |
(12) |
Due importatori hanno inviato alla Commissione una risposta al modulo di esenzione. Solo uno di essi ha importato piccoli quantitativi di cavi di molibdeno durante il periodo dell'inchiesta (cfr. il considerando 15). |
(13) |
Un operatore commerciale ha presentato osservazioni e ha ottenuto un'audizione. |
(14) |
La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
(15) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta al fine di analizzare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure e alla loro estensione dapprima alla Malaysia nel 2012 (cfr. il considerando 2), e in seguito alle importazioni di un prodotto leggermente modificato nel 2013 (cfr. il considerando 3), nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni senza sufficiente motivazione o giustificazione economica a parte l'istituzione del dazio. |
(16) |
Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di verificare se le importazioni pregiudicassero l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi, nonché l'esistenza di dumping. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Osservazioni generali
(17) |
La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando nell'ordine:
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2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(18) |
Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il prodotto oggetto delle misure in vigore, come descritto al considerando 1, classificato al codice NC ex 8102 96 00. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame è solitamente impiegato nel settore automobilistico per il rivestimento metallico attraverso la spruzzatura termica delle parti del motore maggiormente soggette ad usura, come anelli dei pistoni, anelli sincronizzatori o componenti di trasmissione, per aumentarne la resistenza all'abrasione. |
(19) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il prodotto definito all'articolo 1 del regolamento di apertura, ossia i) cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960020), e ii) cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960040). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è originario della RPC ed è indicato anche come cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm. |
2.3. Livello di collaborazione
(20) |
Un solo produttore esportatore cinese, la società Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd («LTHM»), e l'importatore nell'Unione Chemiemetall («CM») ad essa collegato si sono manifestati e hanno chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in vigore. Sia LHTM sia CM hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Il loro volume delle importazioni ha rappresentato circa il 55 % del totale delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo di riferimento. |
(21) |
Circa il 40 % del totale delle importazioni cinesi nell'Unione proviene da produttori che non hanno collaborato. In particolare non hanno collaborato i produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nella seconda inchiesta antielusione ma che non erano stati esentati dalle misure in vigore. |
2.4. Modificazione della configurazione degli scambi
(22) |
La tabella seguente aggrega dati provenienti dalla seconda inchiesta antielusione, dalla domanda, da Comext e dalla base dati di cui al punto 14, paragrafo 6, del regolamento di base, nonché informazioni ricevute da LHTM. |
(23) |
Poiché un solo produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza. |
(24) |
Il totale segnalato di cavi di molibdeno per spruzzatura aggrega:
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(25) |
In linea con le conclusioni della seconda inchiesta antielusione, le importazioni del prodotto in esame sono quasi cessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie previste dall'inchiesta iniziale (6) a partire dal 2010, sono quasi scomparse nel 2011, 2012 e 2013 e hanno rappresentato solo il 5 % circa delle importazioni totali durante il periodo di riferimento (2014). Esse sono state sostituite durante gli anni dal 2010 al 2012 dalle importazioni che eludevano le misure identificate nella seconda inchiesta antielusione. A decorrere dall'apertura della seconda inchiesta antielusione e dalla conseguente registrazione delle importazioni, a partire dal dicembre 2012 (7), tali importazioni che eludevano le misure sono quasi cessate nel 2013 e durante il periodo di riferimento. |
(26) |
Allo stesso tempo, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta che erano assenti o trascurabili negli anni precedenti sono aumentate notevolmente nel 2013 e nel periodo di riferimento. Nell'ottobre 2013, durante il periodo dell'inchiesta, le autorità doganali italiane hanno emesso un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per classificare i cavi di molibdeno con diametro di 4,1 mm e 4,2 mm contenenti una piccola aggiunta di lantanio (tra 0,22 % e 0,28 %) e con una percentuale di molibdeno superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 %. Successivamente, nel gennaio 2014, le autorità doganali tedesche hanno emesso un'ITV per classificare i cavi di molibdeno con un contenuto di molibdeno superiore a 99,95 %, del diametro di circa 4,1 mm. Tali ITV confermano che ha fatto la sua comparsa il prodotto oggetto dell'inchiesta, costituito da variazioni di cavi di molibdeno puro e meno puro, con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno rappresentato la quasi totalità delle importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC destinati alla spruzzatura nel 2013 (circa il 99 %) e nel periodo di riferimento (circa il 95 %). |
(27) |
La forte presenza nel 2013 di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, precedentemente assenti o trascurabili, che hanno chiaramente sostituito le importazioni in elusione oggetto della seconda inchiesta antielusione, nonché la contemporanea scomparsa delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, costituiscono una notevole modificazione della configurazione degli scambi, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2.5. Esistenza di pratiche di elusione
(28) |
Sono state analizzate le attività del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e del suo importatore collegato. Il produttore esportatore che ha collaborato non esporta il prodotto in esame, bensì cavi con un contenuto di molibdeno, in peso, pari almeno al 99,95 %, con sezione trasversale (diametro) superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm. Tali esportazioni sono spedite al suo importatore collegato in Germania. Tali esportazioni non sono attualmente soggette ai dazi antidumping in vigore. |
(29) |
Successivamente, l'importatore collegato sottopone a ulteriore trafilatura i cavi di molibdeno importati portandoli ad un diametro inferiore a 4,0 mm, e tale operazione di fatto li trasforma precisamente nel prodotto in esame che è soggetto alle misure in vigore. L'importatore collegato nell'Unione vende ai clienti finali, principalmente dell'industria automobilistica. La fase di seconda trafilatura è effettuata dall'importatore collegato con l'utilizzo di attrezzature acquistate dal produttore esportatore che ha collaborato. L'inchiesta ha rivelato che di fatto l'operazione della seconda trafilatura è stata semplicemente spostata dalla RPC in Germania. |
(30) |
L'importatore collegato ha iniziato a effettuare la seconda trafilatura tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, precisamente nel periodo in cui sono comparse le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. i considerando da 24 a 26). Lo studio di mercato che ha portato a investire in questo tipo di operazione è stato effettuato su richiesta del proprietario del gruppo al quale appartengono il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e il suo importatore collegato, nel 2010, dopo l'istituzione delle misure provvisorie previste dall'inchiesta iniziale. |
(31) |
Dall'inchiesta non è emersa alcuna differenza tra i processi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e del prodotto in esame, ad eccezione del fatto che l'ultima fase della produzione, che consiste nella seconda trafilatura per ottenere un diametro inferiore a 4,0 mm, è effettuata nella RPC per il prodotto in esame e in Germania per il prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(32) |
L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il prodotto oggetto dell'inchiesta non poteva essere utilizzato per la spruzzatura dagli utilizzatori dell'Unione nella sua forma originaria, in quanto il diametro è troppo grande per l'uso con gli attuali dispositivi di verniciatura a spruzzo. Esso può essere utilizzato solo dopo una seconda trafilatura che lo riduca a diametri inferiori, vale a dire dopo essere stato trasformato nel prodotto in esame, di modo da essere adatto alle attrezzature di spruzzatura e da poter essere utilizzato per la sua destinazione abituale, cioè per il rivestimento metallico mediante spruzzatura (cfr. il considerando 18). |
(33) |
Inoltre, i costi di produzione del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta sono piuttosto simili. La fase della seconda trafilatura è però più costosa (più del doppio) quando è eseguita in Germania anziché nella RPC. D'altro lato, i costi dell'operazione di seconda trafilatura in Germania ammontano a circa il 15-20 % delle misure in vigore. È quindi più economico provvedere alla trafilatura in Germania che pagare il dazio. Dato che il prodotto finale è identico, la pratica è considerata un'elusione del dazio. |
(34) |
Durante l'audizione congiunta, LHTM e CM hanno affermato in sostanza che l'attuale attività di importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta costituisce una fase essenziale del loro modello di attività economica, sviluppato al fine di poter fornire cavi di molibdeno a un prezzo concorrenziale. È stato inoltre osservato che un piano d'investimento per aumentare la capacità di produzione era stato sospeso in attesa dell'esito della presente inchiesta, che, a quanto affermato, potrebbe avere conseguenze gravi sul loro modello di attività economica. |
(35) |
Per quanto riguarda la giustificazione economica dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta per trafilarlo successivamente in modo da ottenere il prodotto in esame, eludendo in tal modo le misure in vigore, il produttore esportatore e l'importatore collegato hanno sostenuto che l'operazione di trafilatura ha consentito la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione; che i prodotti a costo ridotto aiuterebbero l'industria a valle ad essere più efficiente e a proseguire l'attività nell'Unione; che Plansee, il produttore dell'Unione, è troppo potente sul mercato dell'Unione, con una forte quota di mercato, e che l'operazione di trafilatura potrebbe contribuire a ridurre la posizione dominante di Plansee. |
(36) |
Nessuno di tali argomenti giustifica l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva trafilatura con trasformazione nel prodotto in esame qualora il motivo non sia l'elusione del dazio antidumping in vigore. |
(37) |
Per quanto riguarda l'occupazione, l'inchiesta ha dimostrato che la fase di trafilatura è l'ultima fase del processo di produzione ed è essenzialmente automatizzata. Si ha impiego di manodopera per cambiare la bobina e supervisionare il processo di trafilatura e l'avvolgimento del cavo. Il carico di lavoro è quindi molto limitato. Il numero di posti di lavoro creati nell'Unione per l'operazione di trafilatura è, in ogni caso, troppo modesto per costituire una risposta adeguata alla mancanza di posti di lavoro nel mercato dell'Unione. Peraltro, anche se la creazione di posti di lavoro venisse riconosciuta come una conseguenza intenzionale del trasferimento della trafilatura nell'Unione, non si può sostenere che ciò costituisca una giustificazione economica, in quanto più che controbilanciata dall'elusione delle misure in vigore. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(38) |
Per quanto riguarda le argomentazioni in merito all'interesse degli utilizzatori di avere a disposizione cavi a prezzo ridotto trafilati nell'Unione e alla concorrenza nel mercato dell'Unione, si rammenta che l'inchiesta presente è effettuata in conformità all'articolo 13 del regolamento di base. Lo scopo di un'inchiesta antielusione è assicurare la dovuta protezione delle misure in vigore che sono state imposte dopo aver tenuto in debito conto i diversi interessi nel corso dell'inchiesta iniziale, compresi quelli degli importatori e degli utilizzatori. Pertanto non rientra nell'ambito della presente inchiesta antielusione ripetere l'analisi di tali aspetti. D'altro lato, tali argomenti non possono costituire una sufficiente motivazione o una giustificazione economica valida di tale pratica. Infatti, se i cavi di molibdeno venduti agli utilizzatori previa trafilatura in Germania sono meno costosi, ciò si spiega con il fatto che il dazio antidumping non è riscosso sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. considerando 36). Le argomentazioni sono pertanto respinte. |
(39) |
Per questi motivi si conclude che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche per l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva trafilatura nell'Unione a parte l'esistenza delle misure in vigore. L'operazione di trafilatura realizzata dall'importatore collegato è stata espressamente concepita e messa in atto in seguito all'imposizione del dazio antidumping. |
(40) |
Inoltre, la seconda inchiesta antielusione ha dimostrato che i cavi di molibdeno contenenti più del 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno, con aggiunta di lantanio e di altri elementi chimici («cavi di molibdeno drogato») e con diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, sono intercambiabili con i cavi di molibdeno di purezza superiore contenenti oltre il 99,95 % di molibdeno e dello stesso diametro, in quanto non presentano differenze fisiche significative e hanno gli stessi usi o applicazioni, in particolare per quanto riguarda la spruzzatura (8). |
(41) |
Come indicato al considerando 26, l'inchiesta ha inoltre accertato che nell'ottobre 2013, durante il periodo dell'inchiesta, le autorità doganali italiane hanno emesso un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per classificare i cavi di molibdeno con diametro di 4,1 mm e 4,2 mm contenenti una piccola aggiunta di lantanio (tra 0,22 % e 0,28 %) e con una percentuale di molibdeno superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 %. Tale ITV conferma che hanno fatto la loro comparsa i cavi di molibdeno drogato con diametro tra 4,0 mm e 11,0 mm. |
(42) |
Come spiegato al considerando 32, le attrezzature per la spruzzatura possono utilizzare solo cavi di molibdeno (drogati e di purezza superiore) di diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm. Ne consegue che, proprio come i cavi di molibdeno contenenti oltre il 99,95 % di molibdeno e con un diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm, i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm possono essere utilizzati solo dopo essere stati ritrafilati in modo da presentare un diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm. |
(43) |
Nessuno degli altri produttori esportatori, che rappresentano oltre il 40 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nel 2014, si è manifestato e ha collaborato. Su questa base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'attività di altri produttori esportatori si basano sui dati disponibili. Al riguardo, i dati disponibili sono i seguenti: i) non vi sono indicazioni che i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm siano apparsi per specifiche finalità o abbiano usi o applicazioni specifici diversi da quelli dei cavi di molibdeno con una sezione trasversale di dimensione (diametro) superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm e con una percentuale di molibdeno, in peso, pari almeno al 99,95 %; ii) al contrario, in base alle conclusioni della seconda inchiesta antielusione (considerando 40) e alle risultanze emerse nel corso della presente inchiesta (considerando 42), si ritiene che i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm possono essere utilizzati per la spruzzatura solo previa trafilatura che li porti a un diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm; iii) le indagini svolte presso il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e il suo importatore collegato confermano che è indispensabile la trafilatura del prodotto oggetto dell'inchiesta per produrre il prodotto in esame; iv) la trafilatura effettuata dall'importatore che ha cooperato all'inchiesta, il cui costo corrisponde a circa il 15-20 % delle misure in vigore (cfr. il considerando 33), può essere effettuata da qualsiasi operatore nell'Unione che disponga delle attrezzature necessarie. |
(44) |
Pertanto, sulla base di quanto precede, si rileva che la pratica di importare cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non supera i 11,0 mm, originari della RPC, la cui esistenza non risponde ad alcun motivo commerciale, e sottoporli successivamente a trafilatura nell'Unione, non ha alcuna motivazione o giustificazione economica se non l'elusione delle misure in vigore. |
(45) |
Sulla base delle conclusioni per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato e sulla base dei dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, si stabilisce la presenza di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tale pratica di elusione riguarda una lieve modifica del prodotto in esame al fine di una sua classificazione con codici doganali normalmente non soggetti alle misure, cioè quelli del prodotto oggetto dell'inchiesta, il quale subisce modifiche che non alterano le sue caratteristiche essenziali, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, e la necessità della trafilatura del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione per trasformarlo nel prodotto in esame. |
2.6. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile
(46) |
L'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta è stato significativo, come spiegato nel considerando 26, in termini di quantitativi e ha costituito la quasi totalità delle importazioni di cavi di molibdeno per spruzzatura dalla RPC nel 2013 e nel periodo di riferimento. |
(47) |
Il prezzo all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, debitamente adeguato per considerare i costi aggiuntivi della trafilatura, è stato confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale. |
(48) |
Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base alle informazioni verificate durante l'inchiesta. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat, previa detrazione delle esportazioni effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato. Il margine idoneo a coprire i costi di produzione della fase di ritrafilatura è stato basato sulle informazioni ricevute dall'importatore collegato che ha collaborato e verificate. |
(49) |
Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e dei produttori esportatori che non hanno collaborato, stabilito come sopra, indica una sottoquotazione significativa. |
(50) |
Si ritiene quindi che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengano compromessi in termini sia di quantitativi sia di prezzo. |
2.7. Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile
(51) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e per stabilire se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati oggetto di dumping, i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e dei produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati determinati come descritto nei considerando 47 e 48 e confrontati con il valore normale determinato durante l'inchiesta iniziale. |
(52) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indica che il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato importato a prezzi di dumping nell'Unione durante il periodo di riferimento sia dal produttore esportatore che ha collaborato sia da quelli che non hanno collaborato. |
3. MISURE
(53) |
Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è eluso mediante importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC. |
(54) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è quindi opportuno estendere le vigenti misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della PRC alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC. |
(55) |
Ai sensi dell'articolo13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbe essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC. |
4. RICHIESTE DI ESENZIONE
(56) |
Il produttore esportatore della RPC e l'importatore ad esso collegato hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e hanno fatto pervenire un modulo di richiesta di esenzione. |
(57) |
Come enunciato al considerando 39, il produttore esportatore e l'importatore ad esso collegato sono risultati coinvolti in pratiche di elusione. Non è quindi possibile, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, concedere un'esenzione a tali società. |
5. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI
(58) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(59) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960020 e 8102960040).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/395 e all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
Belgio |
2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/395.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/395 della Commissione, del 10 marzo 2015, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 66 dell'11.3.2015, pag. 4).
(6) Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16).
(7) Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che apre un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 51).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2), considerando 36.
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/109 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1953 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure provvisorie
(1) |
Il 13 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), del Giappone, della Repubblica di Corea («Corea»), della Federazione russa («Russia») e degli Stati Uniti d'America («USA») (collettivamente denominati «i paesi interessati») con il regolamento (UE) 2015/763 («il regolamento provvisorio») (2). |
(2) |
Il procedimento è stato aperto in data 14 agosto 2014 in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2014 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % dei produttori di GOES dell'Unione. |
(3) |
Come indicato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. Fase successiva del procedimento
(4) |
In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha tenuto audizioni con i produttori esportatori giapponesi JFE Steel Corporation e Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation. |
(5) |
Come indicato ai considerando 27, 224 e 239 del regolamento provvisorio, la Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate cinque ulteriori visite di verifica presso le sedi dei seguenti utilizzatori nell'Unione europea:
|
(6) |
Sono state inoltre effettuate tre visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori dell'Unione:
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(7) |
Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva istituire misure antidumping definitive. Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni relative a tale divulgazione. Un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale si è tenuta con un'associazione di utilizzatori. |
(8) |
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha, se del caso, modificato di conseguenza le conclusioni. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(9) |
Come illustrato nel considerando 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, originari della RPC, del Giappone, della Corea, della Russia e degli USA, attualmente classificati ai codici NC ex 7225 11 00 e ex 7226 11 00 («il prodotto in esame»). |
(10) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il prodotto in esame di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio e il prodotto simile non sono simili, come affermato nel considerando 22 del regolamento provvisorio, poiché non presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e non sono destinati agli stessi impieghi. Tre produttori esportatori, un'associazione di utilizzatori e due singoli utilizzatori hanno sostenuto che i tipi ad alta permeabilità e/o a dominio rifinito (domain refined) del prodotto in esame dovrebbero essere esclusi dal campo dell'inchiesta poiché non sono prodotti in quantità sufficienti o non sono prodotti affatto nell'Unione. Uno di questi produttori esportatori ha precisato che dovrebbe trattarsi di tipi del prodotto in esame con perdite massime (core loss) di 0,90 W/kg e inferiori, con una polarizzazione magnetica di oltre 1,88 T. Un altro produttore esportatore ha chiesto l'esclusione dei tipi con perdite massime di 0,95 W/kg e inferiori a causa della limitata sovrapposizione concorrenziale con prodotti offerti dall'industria dell'Unione. Un altro produttore esportatore ha sostenuto che i tipi di prodotto in esame con perdite massime di 0,90 W/kg a 1,7T/50 Hz o meno e una permeabilità (induzione) di 1,88 T o superiore nonché i tipi con perdite massime di 1,05 W/kg a 1,7T/50 Hz o meno e una permeabilità (induzione) di 1,91 T o più dovrebbero essere esclusi. Un utilizzatore ha inoltre sostenuto che i tipi del prodotto in esame con perdite massime di 0,80 W/kg a 1,7T/50 Hz o meno e i tipi a bassa rumorosità con un fattore B800 di 1,9 T o superiore dovrebbero essere esclusi. Alcuni hanno inoltre sostenuto che i tipi di prodotto con le perdite minori hanno proprietà e impieghi finali notevolmente diversi e pertanto non vengono acquistati dagli stessi clienti e non sono in concorrenza con altri tipi del prodotto in esame. Un altro utilizzatore ha inoltre affermato che è necessario svolgere due analisi separate relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. Infine, un altro utilizzatore ha chiesto la revoca delle misure provvisorie, e, se ciò non fosse possibile, che almeno i tipi ad alta permeabilità (vale a dire con perdite massime di 0,90 W/kg e inferiori) siano esclusi dalla definizione del prodotto. |
(11) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti interessate hanno ribadito la stessa richiesta. Un utilizzatore ha sostenuto che il fatto che la Commissione abbia stabilito prezzi minimi all'importazione distinti per tre diverse categorie di GOES ha dimostrato che è pertinente prendere in considerazione le diverse categorie separatamente e giustificherebbe quindi un'esclusione. |
(12) |
La Commissione ha ritenuto che il prodotto in esame, a prescindere dalle perdite o dai livelli di rumore o dal fatto che si tratti di prodotti convenzionali o ad alta permeabilità, sia costituito da prodotti laminati piatti di acciai legati prodotti con una struttura a grani orientati che consente al prodotto di condurre un campo magnetico. L'orientamento dei grani limita le caratteristiche tecniche e fisiche dell'acciaio ad un unico prodotto avente una struttura di grani straordinariamente ampia. Di conseguenza, la definizione del prodotto comprende un prodotto ben definito. È stato anche riscontrato che tutti i tipi del prodotto in esame condividono le caratteristiche chimiche e vengono utilizzati principalmente nella produzione di trasformatori. Vi è inoltre un certo grado di intercambiabilità tra i vari tipi del prodotto in esame. |
(13) |
Quanto all'argomentazione secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata a causa dell'insufficiente produzione di alcuni particolari tipi del prodotto in esame da parte dei produttori dell'Unione, si deve innanzitutto ricordare che nessuna disposizione del regolamento di base stabilisce che tutti i tipi del prodotto in esame debbano essere prodotti dall'industria dell'Unione su scala commerciale. Per di più, diversi tipi di prodotto ad alta permeabilità erano fabbricati dall'industria dell'Unione durante il PI. Come indicato al seguente considerando 131, la verifica ha inoltre dimostrato che i produttori dell'Unione hanno cominciato a investire nella produzione di tipi ad elevata permeabilità del prodotto in esame, il che consentirà loro di aumentare la produzione di GOES ad alta permeabilità. Inoltre, come affermato al considerando 12, la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta è retta dalle caratteristiche tecniche dei GOES. La richiesta di esclusione potrebbe ridurre il livello di protezione contro ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole in relazione ai tipi specifici ad alta permeabilità e quindi l'industria dell'Unione sarebbe costretta a mantenere gli attuali tassi di produzione di tali tipi specifici. In tali circostanze, il fatto che alcuni tipi di GOES ad alta permeabilità non siano fabbricati dall'industria dell'Unione non costituisce un motivo sufficiente per escluderli dalla definizione del prodotto. |
(14) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la separazione in tre diverse categorie di GOES (cfr. considerando 11) ha dimostrato che un'esclusione è giustificata, si ricorda che l'inchiesta riguarda il prodotto in esame quale definito al considerando 9 e, pertanto, è stata effettuata una completa analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione. Il fatto che la Commissione abbia ammesso differenze di qualità tra i diversi tipi di prodotto e che tali differenze qualitative siano state prese in considerazione nella decisione a proposito della forma delle misure nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione, come spiegato più avanti al considerando 172, non può essere un motivo per modificare il campo di applicazione delle misure. |
(15) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha respinto le domande dirette ad escludere questi tipi di prodotto dalla definizione del prodotto. La Commissione ha tuttavia tenuto in considerazione le differenze qualitative, in relazione alla forma della misura (cfr. considerando 172). |
(16) |
Un produttore esportatore russo ha sostenuto che, per quanto riguarda i tipi del prodotto in esame da lui esportati, quelli di «prima scelta» (con una maggiore planarità e un minor numero di giunti di saldatura), da un lato, e quelli di «seconda» e «terza scelta» (con difetti multipli, numerosi punti di saldatura e mancanza di planarità), dall'altro, non sono in nessun modo intercambiabili nella prassi dell'industria russa e costituiscono prodotti diversi. Il suddetto produttore ha pertanto sostenuto che il materiale di «seconda» e «terza scelta» dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto. |
(17) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore russo ha reiterato la sua richiesta e ha sostenuto che tali tipi di prodotto esportati di «seconda» e «terza scelta» possono essere utilizzati solo nelle aziende produttrici di trasformatori in alcune applicazioni se sono ulteriormente trasformati nei centri di servizi siderurgici e dovrebbero quindi essere esclusi. |
(18) |
La descrizione attuale e il codice NC del prodotto in esame includono potenzialmente un'ampia varietà di tipi da un punto di vista della qualità. La produzione di un prodotto di qualità inferiore sia da parte dei produttori dell'Unione che dei produttori esportatori attiene tuttavia al processo di produzione: i tipi di qualità inferiore sono fabbricati a partire dello stesso materiale utilizzando gli stessi impianti di produzione. Anche i cosiddetti tipi di prodotto di «seconda» e «terza scelta» esportati sono venduti per essere utilizzati nel settore dei trasformatori e sono pienamente conformi alla definizione del prodotto in esame. Il fatto che sia necessario un ulteriore trattamento non è inusuale e non può costituire un motivo per escludere un tipo di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta. |
(19) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il prodotto in esame fabbricato e venduto dai paesi interessati e quello prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono pertanto confermati i considerando da 16 a 21 del regolamento provvisorio. |
C. DUMPING
1. Metodo generale
(20) |
In assenza di altre osservazioni in merito al metodo generale usato dalla Commissione per il calcolo del dumping, si confermano i considerando da 33 a 45 del regolamento provvisorio. |
2. Repubblica di Corea
2.1. Valore normale
(21) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'unico produttore esportatore ha sottolineato che le spese della società per il trasporto e la movimentazione interne delle merci avrebbero dovuto essere detratte dal valore normale. È stato inoltre necessario adeguare lievemente il costo della conversione da rotoli interi a rotoli tagliati. In linea con il metodo generale di cui al considerando 56 del regolamento provvisorio, la suddetta richiesta è stata accolta e i calcoli sono stati modificati di conseguenza. Di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando 46 del regolamento provvisorio sono modificate in relazione al produttore esportatore. |
2.2. Prezzo all'esportazione
(22) |
Il produttore esportatore ha affermato di costituire un'entità economica unica con i suoi operatori commerciali e le sue società collegate operanti nell'Unione, pertanto a suo avviso non si sarebbe dovuto effettuare alcun adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare il prezzo all'esportazione. |
(23) |
Non si contesta il fatto che il produttore esportatore e gli importatori collegati appartengono allo stesso gruppo di società. Pertanto si ritengono associati tra loro. In tali circostanze la Commissione deve costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. L'affermazione è stata pertanto respinta e si confermano i considerando da 50 a 54 del regolamento provvisorio. |
2.3. Confronto
(24) |
Il produttore esportatore ha anche chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sostenendo che le vendite sul mercato interno sono state effettuate dagli operatori commerciali collegati agli utilizzatori finali, mentre le vendite all'esportazione erano de facto costruite come prezzo ai distributori, in quanto la Commissione ha dedotto le SG&A e i margini di profitto degli operatori commerciali collegati nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(25) |
Il fatto che il prezzo all'esportazione sia stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non implica che lo stadio commerciale in cui è stato determinato il prezzo d'esportazione sia cambiato. La base per costruire il prezzo all'esportazione resta il prezzo applicato agli utilizzatori finali. Un adeguamento dello stadio commerciale non è giustificato in quanto, nella fattispecie, il produttore esportatore vendeva allo stesso stadio commerciale sul mercato interno e sul mercato dell'Unione. In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito elementi di prova del fatto che la presunta differenza di stadi commerciali avesse inciso sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. Piuttosto, esso ha solo sostenuto che l'adeguamento avrebbe dovuto essere pari all'adeguamento effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per costruire il prezzo all'esportazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.4. Margini di dumping
(26) |
A seguito delle modifiche apportate al valore normale secondo il considerando 21 di cui sopra, i margini di dumping definitivi per la Corea sono modificati come segue:
|
3. Repubblica popolare cinese
3.1. Paese di riferimento
(27) |
Non sono state ricevute altre osservazioni sulla Repubblica di Corea come paese di riferimento. La Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando da 65 a 71 del regolamento provvisorio. |
3.2. Valore normale
(28) |
Per i due produttori esportatori della RPC il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore normale costruito nel paese di riferimento, in questo caso la Corea, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(29) |
Il valore normale per le società cinesi è stato modificato conformemente alla modifica del valore normale calcolato per la Corea, come spiegato al considerando 21. |
3.3. Prezzo all'esportazione
(30) |
In assenza di ulteriori osservazioni sul prezzo all'esportazione, si confermano i considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio. |
3.4. Confronto
(31) |
In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando da 75 a 78 del regolamento provvisorio. |
3.5. Margini di dumping
(32) |
In base alle loro risposte al questionario la Commissione ha stabilito, nel considerando 80 del regolamento provvisorio, che i due produttori esportatori che hanno collaborato erano collegati in quanto appartenenti allo stesso gruppo. È stato quindi fissato in via provvisoria un unico margine di dumping per le due società in base alla media ponderata dei margini di dumping individuali. |
(33) |
Entrambi i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato (Baosteel e WISCO) hanno contestato la decisione della Commissione di trattarli come società collegate e la conseguente applicazione di una media ponderata del dazio antidumping. Essi hanno affermato di essere in concorrenza sia sul mercato interno che sui mercati di esportazione. |
(34) |
La Commissione ribadisce che i due produttori esportatori che hanno collaborato sono collegati in quanto appartenenti entrambi allo Stato. Nelle circostanze del caso di specie, tali società avrebbero tuttavia scarso interesse a coordinare le loro attività di esportazione dopo l'istituzione delle misure, tenuto conto del fatto che, come indicato dettagliatamente nei considerando 175 e 176 seguenti, le misure consistono in un dazio variabile determinato in funzione del prezzo minimo all'importazione, che è lo stesso per tutti i produttori esportatori. Nella fase definitiva la Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario determinare se le due società devono essere considerate come un'unica entità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Ai fini della presente inchiesta sono quindi stati stabiliti due margini di dumping distinti. |
(35) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha sostenuto che due aliquote individuali del dazio per i due produttori esportatori cinesi potrebbero indurli a coordinare le attività di esportazione quando i prezzi scendono al di sotto del prezzo minimo all'importazione. Essi hanno sostenuto che dovrebbe essere stabilito un unico dazio per entrambi. Tuttavia, come indicato in precedenza, nelle particolari circostanze del caso di specie la Commissione ha motivo di ritenere che i prezzi internazionali rimarranno probabilmente al di sopra del prezzo minimo all'importazione a medio e a lungo termine. Di conseguenza, il rischio di coordinamento tra i due produttori esportatori è considerato insignificante e si ritiene che il modo più adeguato per affrontarlo sia mantenere la possibilità di un riesame intermedio in caso di modifica delle circostanze. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(36) |
Il livello di collaborazione è stato elevato poiché le importazioni dei due produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 100 % delle esportazioni totali dalla RPC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per l'intero paese al livello della società che tra quante hanno collaborato ha il più alto margine di dumping. |
(37) |
Su tale base i margini di dumping definitivi per la Repubblica popolare cinese sono modificati come segue:
|
4. Giappone
4.1. Valore normale
(38) |
In assenza di osservazioni, è confermata la determinazione del valore normale di cui ai considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio. |
4.2. Prezzo all'esportazione
(39) |
In assenza di osservazioni, è confermata la determinazione del prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 86 a 88 del regolamento provvisorio. |
4.3. Confronto
(40) |
In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando da 89 a 92 del regolamento provvisorio. |
4.4. Margini di dumping
(41) |
In assenza di altre osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando da 93 a 95 del regolamento provvisorio. |
5. Federazione russa
5.1. Valore normale
(42) |
Tutta la produzione del prodotto in esame in Russia era costituita da GOES convenzionali e sul mercato dell'Unione sono stati venduti prodotti sia di prima qualità che di altri livelli qualitativi. Il produttore esportatore russo ha chiesto un adeguamento del valore normale per tenere conto del fatto che prodotti non di prima scelta sono stati esportati nel mercato dell'Unione a prezzi inferiori di quelli dei prodotti di prima scelta. |
(43) |
La Commissione ha esaminato la possibilità di operare adeguamenti del valore normale per i prodotti non di prima scelta. Occorre rilevare che nella fase provvisoria, come richiesto dal produttore esportatore, era stata fatta una differenziazione tra prodotti di prima scelta e non di prima scelta, nell'ambito della quale i prezzi e i costi di ciascun tipo erano stati separati per garantire un confronto equo. Questa differenziazione, effettuata ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, deve essere mantenuta. |
(44) |
Un adeguamento del valore normale in termini di riduzione del costo di produzione dei prodotti non di prima scelta non è tuttavia giustificata. Tale adeguamento implicherebbe che una parte sostanziale dei costi non sarebbe assegnata al prodotto in esame, mentre essi sono stati sostenuti in relazione a tale prodotto. Il valore normale per tutti i tipi del prodotto in esame è stato calcolato in base ai dati effettivi forniti dal produttore esportatore e verificati in loco. La Commissione ha verificato la distribuzione dei costi e non vi sono motivi per giustificare una distribuzione artificiale di tali costi o altri adeguamenti. Le eventuali differenze di prezzo tra i diversi tipi di prodotto sono necessariamente tenute in considerazione, dato che il valore normale è determinato per tipo di prodotto. Tale argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta. |
(45) |
La società ha sostenuto che le differenze in termini di margini di dumping tra prodotti di prima scelta e non di prima scelta dimostrano tale aspetto. Tuttavia, è del tutto normale che vari gruppi di tipi di prodotto abbiano margini di dumping diversi dagli altri. Una differenza nel margine di dumping non può giustificare un adeguamento del valore normale. Anche tale argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta. |
(46) |
L'industria dell'Unione ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore non operando adeguamenti dei costi di produzione dei produttori russi a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Essa ha inoltre sostenuto che, benché la Commissione abbia concluso che i produttori russi applicano prezzi analoghi all'interno del gruppo rispetto a quelli delle vendite esterne, la questione consiste nello stabilire se i prezzi delle transazioni all'interno del gruppo riflettano ragionevolmente tutti i costi associati al prodotto in questione. La Commissione ha confrontato tali prezzi con quelli praticati ai terzi e, su tale base, ha stabilito che i prezzi di acquisto delle materie prime per i due produttori collegati russi erano prezzi di mercato nel periodo dell'inchiesta e quindi riflettevano normali costi di acquisto. Inoltre, l'inchiesta non ha rivelato alcun segnale che la totalità dei costi non fosse riflessa nella fissazione dei prezzi. Non è stato quindi ritenuto necessario alcun adeguamento. |
(47) |
In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale, si confermano i considerando 98 e 99 del regolamento provvisorio. |
5.2. Prezzo all'esportazione
(48) |
Il produttore esportatore russo ha sostenuto che le esportazioni di prodotti di terza scelta dovrebbero essere escluse dal calcolo del dumping. Tuttavia, dato che anche i prodotti di terza scelta rientrano nella definizione del prodotto in esame, non vi è motivo di escluderli. Tale argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta. |
(49) |
Il produttore russo ha sostenuto che gli adeguamenti per il profitto e le SGA dell'importatore collegato (Novex) non sono giustificati e ha dichiarato di non condividere l'interpretazione della Commissione dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base in tal senso. |
(50) |
Il produttore esportatore russo ha sostenuto che l'adeguamento per le SGA e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, è giustificato solo se le condizioni di vendita prevedono che un prodotto debba essere consegnato con dazi pagati. Dall'altro lato, quando i prodotti sono venduti con dazio non corrisposto, si applica l'articolo 2, paragrafo 8, cioè la detrazione delle SGA e dei profitti non è giustificata. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che Novex ha operato come «braccio esportatore» del gruppo NLMK, senza svolgere funzioni di importatore e senza sostenere costi «normalmente sostenuti da un importatore». |
(51) |
Tuttavia, come spiegato nel regolamento provvisorio e contrariamente a quanto sostenuto, l'inchiesta ha accertato che Novex aveva svolto la funzione di importatore per tutte le vendite del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Novex ha infatti svolto tali funzioni per una gamma di prodotti di acciaio molto più ampia, comprendente non solo il prodotto in esame. I diversi Incoterm (DDP, DAP o CIF) non cambiano il fatto che Novex operava come importatore collegato sul mercato dell'Unione per tutte le operazioni. Non è stato fornito alcun elemento che possa invalidare tale conclusione. Viene pertanto confermato che gli adeguamenti per le SGA e i profitti devono essere applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(52) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore russo ha ribadito che l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non è giustificato per le vendite effettuate su base DAP/DDU. Non sono tuttavia stati forniti nuovi elementi di prova a sostegno di questa affermazione. La Commissione mantiene la sua posizione, secondo cui tutte le vendite dovrebbero essere adeguate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 perché, come spiegato nel regolamento provvisorio, Novex operava come importatore per tutte le operazioni e i prezzi applicati dai produttori esportatori russi a Novex non erano attendibili a causa della relazione tra di essi. |
(53) |
In assenza di altre osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 100 del regolamento provvisorio. |
5.3. Confronto
(54) |
In assenza di ulteriori osservazioni sul confronto, si confermano i considerando 101 e 102 del regolamento provvisorio. |
5.4. Margini di dumping
(55) |
In assenza di altre osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando da 103 a 105 del regolamento provvisorio. |
6. Stati Uniti d'America
6.1. Valore normale
(56) |
In assenza di osservazioni in merito al valore normale negli Stati Uniti d'America, si confermano le conclusioni di cui al considerando 107 del regolamento provvisorio. |
6.2. Prezzo all'esportazione
(57) |
In assenza di osservazioni, è confermata la determinazione del prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 108 a 111 del regolamento provvisorio. |
6.3. Confronto
(58) |
In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio. |
6.4. Margini di dumping
(59) |
Non sono state formulate osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, si confermano i margini di dumping di cui ai considerando da 114 a 116 del regolamento provvisorio. |
7. Margini di dumping per tutti i paesi interessati
(60) |
In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
D. PREGIUDIZIO
1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(61) |
In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 117 e 118 del regolamento provvisorio. |
2. Consumo dell'Unione
(62) |
Un produttore esportatore giapponese ha sostenuto che l'utilizzo di intervalli di dati sul consumo dell'Unione non è opportuno in quanto per principio i dati sul consumo dell'Unione non dovrebbero essere riservati. |
(63) |
Come già indicato nel considerando 134 del regolamento provvisorio, le importazioni nei Paesi Bassi del prodotto in esame fabbricato in Giappone sono state segnalate con un codice NC riservato durante il periodo in esame. Gli intervalli di dati sono stati utilizzati per tutelare la riservatezza dei dati forniti dalle parti interessate. Se invece di intervalli di dati fossero state fornite cifre precise per il consumo dell'Unione, un produttore esportatore giapponese sarebbe stato in grado di calcolare con precisione le importazioni provenienti dall'altro produttore esportatore giapponese. Gli intervalli di valori che sono stati utilizzati nel regolamento provvisorio hanno inoltre fornito alle parti informazioni significative. Gli indici per gli intervalli di dati sul consumo dell'Unione consentono anche di comprendere in modo adeguato le tendenze del consumo dell'Unione. |
(64) |
In assenza di altre osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 119 a 124 del regolamento provvisorio. |
3. Importazioni dai paesi interessati
3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(65) |
Due produttori esportatori hanno affermato che la valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dai loro rispettivi paesi rispetto alle importazioni dagli altri paesi interessati non era giustificata: uno dei produttori esportatori giapponesi ha sostenuto di esportare unicamente tipi del prodotto in esame di elevato livello qualitativo e che, poiché le sue esportazioni stanno diminuendo, esse non esercitano pressione sui prezzi del mercato dell'Unione. Il produttore esportatore americano ha sostenuto che le importazioni dagli USA sono diminuite del 400 % durante il periodo in esame e di avere sempre fissato i prezzi a livelli molto superiori a quelli di altri produttori. Un utilizzatore ha inoltre sostenuto che tale valutazione cumulativa è inopportuna a causa del calo delle importazioni e delle differenti politiche dei prezzi, oltre al fatto che un particolare produttore esportatore vende tipi del prodotto in esame che i produttori dell'Unione e altri produttori dei paesi interessati non vendono. |
(66) |
Come indicato al considerando 132 del regolamento provvisorio, è stato riconosciuto che vi è stato un calo delle importazioni dal Giappone e dagli Stati Uniti durante il periodo in esame. Tuttavia, anche tali importazioni hanno contribuito ad esercitare pressione sui prezzi per il prodotto in esame sul mercato dell'Unione. Le importazioni dal Giappone e dagli Stati Uniti sono risultate essere oggetto di dumping e i loro prodotti sono evidentemente in concorrenza diretta con i prodotti dell'Unione e i prodotti di altri produttori esportatori. Tutti i tipi del prodotto in esame, compresi i tipi venduti dai produttori esportatori giapponesi e americani, sono venduti per essere utilizzati nella fabbricazione dei nuclei magnetici dei trasformatori e sono venduti allo stesso gruppo relativamente ristretto di acquirenti. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di non-cumulazione. |
(67) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore americano ha ribadito la sua richiesta di non cumulazione e ha sostenuto che i tipi del prodotto in esame da lui prodotti non sono in concorrenza con i prodotti dell'industria dell'Unione, in quanto sono venduti sul mercato dell'Unione solo a causa della loro qualità superiore rispetto ai tipi di prodotti dell'industria dell'Unione. |
(68) |
Oltre alle argomentazioni avanzate nel considerando 66 a proposito delle importazioni dagli USA in generale, va ricordato che la valutazione cumulativa è effettuata su base nazionale, relativamente all'intera definizione del prodotto in esame e non a livello di singole società e tenendo conto solamente di alcuni tipi del prodotto in esame. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(69) |
La Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, risultano soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. Di conseguenza, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 132 del regolamento provvisorio. |
3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(70) |
In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 133 a 136 del regolamento provvisorio. |
3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(71) |
In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 148 del regolamento provvisorio. |
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.1. Osservazioni di carattere generale
(72) |
Un produttore esportatore coreano ha sostenuto che i principali indicatori del pregiudizio sono falsati, poiché non tengono sufficientemente conto dell'evoluzione del mix di prodotti, il che dà luogo al diradamento del prodotto in esame e del prodotto simile durante il periodo in esame. Tale produttore esportatore ha affermato che, per avere un quadro reale e equo, l'industria dell'Unione dovrebbe fornire i dati di produzione relativi alla lunghezza, in termini reali o almeno costruendo le lunghezze fabbricate sulla base del mix di prodotti. |
(73) |
La Commissione ha ritenuto che il produttore esportatore non avesse fornito dati che dimostrano che un approccio basato sulle lunghezze avrebbe modificato i fattori di pregiudizio. Inoltre, l'unità di misura standard per i quantitativi è la tonnellata, utilizzata per il prodotto in esame e il prodotto simile in relazione alla produzione, all'approvvigionamento e alle vendite. Anche i dati di Eurostat per il prodotto in esame e il prodotto simile sono espressi in tonnellate. L'analisi delle tonnellate è stata pertanto ritenuta un metodo accurato e l'argomentazione della parte interessata è respinta. |
(74) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che è stato presentato un quadro indicativo equo grazie all'uso dei suoi indicatori di pregiudizio. |
4.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(75) |
La stessa parte interessata e un utilizzatore hanno affermato che alcune delle conclusioni della Commissione di cui al regolamento provvisorio erano contraddittorie. Come indicato ai considerando 220 e 222 del regolamento provvisorio, la Commissione ha precisato, da un lato, che l'industria dell'Unione sta spostando la produzione da tipi convenzionali a tipi ad alta permeabilità del prodotto simile. Dall'altro lato, come indicato nella tabella di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio, la capacità di produzione è aumentata durante il periodo in esame (da 486 600 tonnellate a 492 650 tonnellate). Secondo tali parti interessate, è noto che una maggiore concentrazione sui prodotti ad alta permeabilità, più sottili, conduce automaticamente ad una riduzione della capacità produttiva. |
(76) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, l'aumento della capacità è stato principalmente dovuto ad un aumento della capacità di uno dei produttori dell'Unione nel corso del periodo in esame. Questo produttore dell'Unione sta attualmente producendo solo tipi convenzionali del prodotto in esame. Inoltre, il considerando 222 del regolamento provvisorio si riferisce principalmente al futuro, non solo al periodo in esame. Tale affermazione è inoltre corroborata dal riferimento al considerando 196 del regolamento provvisorio, in cui si afferma che «i produttori dell'Unione passeranno a un mix di prodotti caratterizzati da perdite (core losses) minori.» |
(77) |
Sulla base di quanto finora esposto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 154 del regolamento provvisorio. |
4.3. Volume delle vendite e quota di mercato
(78) |
In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 155 a 158 del regolamento provvisorio. |
4.4. Altri indicatori di pregiudizio
(79) |
In assenza di osservazioni riguardo all'andamento degli altri indicatori di pregiudizio, relativi al periodo in esame, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 159 a 174 del regolamento provvisorio. |
4.5. Conclusione relativa al pregiudizio
(80) |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, la conclusione seguente relativa al pregiudizio è stata raggiunta utilizzando dati verificati del PI. La raccolta e la verifica dei dati successivi al PI sono state invece effettuate nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione (cfr. anche i considerando 110 e 111). La tabella di cui al considerando 170 del regolamento provvisorio illustra il livello record di perdite e flussi di cassa negativi a partire dall'anno 2012 in poi. La conclusione che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di pregiudizio durante il PI è pertanto confermata. |
(81) |
Anche se sono stati presi in considerazione dati successivi al PI per alcuni fattori di pregiudizio, in particolare gli utili modesti realizzati nel periodo gennaio — maggio 2015, la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione versa in una situazione pregiudizievole non risulta inficiata. |
(82) |
Sulla base di quanto esposto finora e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 175 a 179 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
5. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(83) |
Varie parti hanno sostenuto che le importazioni dai paesi interessati non possono aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, principalmente poiché non vi è sottoquotazione dei prezzi. È stato inoltre affermato che i produttori dell'Unione hanno in molti casi essi stessi avviato e guidato le riduzioni dei prezzi, sia nell'Unione sia in altri grandi mercati. Un produttore esportatore giapponese ha aggiunto che non vi è alcun aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e che le importazioni non compromettono né deprimono i prezzi in misura significativa. Di conseguenza tali importazioni non possono aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato che non avrebbero potuto esercitare alcuna pressione sui prezzi del mercato dell'Unione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore giapponese ha sostenuto che l'affermazione della Commissione secondo cui queste importazioni hanno esercitato una notevole pressione al ribasso sui prezzi sul mercato dell'Unione non è sufficiente a dimostrare che sono state le importazioni a provocare la depressione dei prezzi. La constatazione che c'è stato un calo dei prezzi dimostra semplicemente una tendenza mondiale, il che non implica che le importazioni abbiano provocato una depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione. |
(84) |
È stato anche sostenuto che la Commissione deve quantificare l'effettivo pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio causato da altri fattori noti, e che il livello del dazio non può essere superiore a quanto è necessario per eliminare il pregiudizio causato esclusivamente dalle importazioni oggetto di dumping. Queste osservazioni sono state ribadite dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. |
(85) |
Le affermazioni secondo le quali le importazioni dai paesi interessati non possono aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono state confermate dai risultati dell'inchiesta. Come indicato ai considerando da 137 a 164 del regolamento provvisorio, la diminuzione del prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping è stata del 30 % circa durante il periodo considerato. Di conseguenza tali importazioni hanno causato una notevole depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, costringendo addirittura i produttori dell'Unione a ridurre i loro prezzi di vendita molto al di sotto dei costi al fine di allinearli ai livelli dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati. Inoltre c'è una contemporaneità evidente tra, da un lato, le importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e, dall'altro, la contrazione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi che hanno causato una situazione di perdita, come illustrato ai considerando da 181 a 183 del regolamento provvisorio. |
(86) |
La tesi secondo cui il calo dei prezzi dimostra semplicemente una tendenza mondiale è respinta per i seguenti motivi. In primo luogo, non esiste un prezzo di mercato mondiale per il prodotto in esame, come accade invece per alcuni prodotti di base. In secondo luogo, le conclusioni sul dumping hanno individuato diversi margini di dumping, che dimostrano che i livelli di prezzo sono diversi sui diversi mercati. In terzo luogo, l'inchiesta ha rivelato che i livelli di prezzo e le stime sugli aumenti di prezzo in varie regioni del mondo (per il 2014 e il primo trimestre del 2015) non procedono allo stesso ritmo. In quarto luogo, anche se vi sono segnali di una diminuzione dei prezzi in varie regioni del mondo durante il periodo dell'inchiesta, tale riduzione varia da regione a regione, e in particolare i prezzi sul mercato dell'Unione, che è un mercato aperto, come indicato nel seguente considerando 85, sono fortemente diminuiti. |
(87) |
Anche in assenza di sottoquotazione, come è stato riconosciuto nel regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione non sono stati in grado di fissare prezzi al di sopra dei costi e questo ha causato forti perdite durante il periodo in esame. L'assenza di sottoquotazione, che è soltanto uno dei fattori da considerare nell'analisi del pregiudizio, non significa che le importazioni oggetto di dumping non potevano aver causato un pregiudizio. I prezzi dell'industria dell'Unione erano determinati dalla forte pressione al ribasso esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Senza questa forte pressione sui prezzi, non vi sarebbe stato alcun motivo per l'industria dell'Unione di ridurre i suoi prezzi a livelli così bassi. I produttori dell'Unione sono stati costretti a vendere sottocosto per difendere la loro quota di mercato e mantenere un livello di produzione economicamente efficiente vista la forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping sui loro prezzi di vendita. Le argomentazioni vengono pertanto respinte. Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la Commissione deve quantificare l'effettivo pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio causato da altri fattori noti, la Commissione ha ritenuto che, come già indicato al considerando 201 del regolamento provvisorio, tutti gli altri fattori, anche se si considera il loro eventuale effetto combinato, non annullano il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping. |
(88) |
Per quanto riguarda i prezzi e la fissazione dei prezzi durante il periodo in esame, un produttore esportatore cinese ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha avviato le riduzioni dei prezzi all'inizio del periodo in esame. Un utilizzatore ha sostenuto che l'intensa concorrenza sui prezzi era piuttosto direttamente dovuta al fatto che i produttori dell'Unione e i produttori esportatori avevano cercato di mantenere o aumentare i volumi di fronte alla contrazione della domanda. |
(89) |
Come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio, tali argomentazioni sono state respinte. In primo luogo, non vi è alcuna prova del fatto che l'industria dell'Unione abbia avviato tali diminuzioni dei prezzi. In secondo luogo, per l'industria dell'Unione non avrebbe senso da un punto di vista economico vendere prodotti a perdite elevate senza essere costretti a farlo. Infine, si ricorda che vi è una contemporaneità evidente tra le importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e la contrazione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, nonché la depressione dei prezzi che ha determinato un aumento delle perdite per i produttori dell'Unione. |
(90) |
Il produttore esportatore cinese ha inoltre sostenuto che è difficile capire in che modo prezzi più elevati, praticati dai produttori esportatori, possano provocare un ribasso dei prezzi. Un produttore giapponese ha sostenuto che la Commissione non dimostra l'esistenza di una correlazione tra la diminuzione dei prezzi nell'Unione e le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati. Un utilizzatore ha contestato la validità dei principali argomenti della Commissione in quanto non ha considerato l'assenza di sottoquotazione dei prezzi. Nello stesso contesto, un utilizzatore ha osservato che la capacità di un produttore di sostenere una guerra dei prezzi a lungo termine dipende da una serie di fattori, quali l'efficienza, i costi dei fattori di produzione e la qualità dei prodotti, oltre alle dimensioni, alla forza e alla strategia del gruppo al quale appartiene il produttore. |
(91) |
Le argomentazioni delle parti interessate sono respinte per i seguenti motivi. A prescindere dalle osservazioni di cui al considerando 87, i produttori esportatori possono sostenere strategie di prezzo aggressive, in particolare sul mercato dell'Unione, più a lungo rispetto a quanto non possano fare i produttori dell'Unione per il seguente motivo: la quota di mercato dei produttori esportatori sui rispettivi mercati interni è molto superiore alla quota di mercato dei produttori dell'Unione all'interno dell'Unione. Il mercato dell'Unione è un mercato aperto, mentre non è facile per i concorrenti, compresi i produttori dell'Unione, entrare nei mercati interni dei produttori esportatori dei paesi interessati. A causa della sovraccapacità sul mercato mondiale dovuta all'espansione del settore durante il periodo 2003-2010, è iniziata un'aggressiva politica dei prezzi tra i concorrenti produttori dell'Unione e produttori esportatori durante il periodo in esame. In tale contesto, la Commissione ha osservato che tutti i produttori esportatori, tranne uno, hanno segnalato una maggiore capacità di produzione rispetto alla produzione effettiva durante il PI. Infine, per quanto riguarda la correlazione tra la diminuzione dei prezzi nell'Unione e le importazioni del prodotto in esame, vi è una correlazione diretta per quanto riguarda il calo dei prezzi, anche se non nella stessa misura per quanto riguarda il volume. |
(92) |
Per tutti i motivi sopra esposti la Commissione ha ritenuto che, come già indicato al considerando 145 del regolamento provvisorio, il pregiudizio sia illustrato in modo particolare dalla limitazione subita dai produttori dell'Unione a causa della forte pressione sui prezzi esercitata sui loro prezzi di vendita. Tale pressione li ha obbligati a vendere sottocosto per difendere la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione, il che ha permesso loro di mantenere un livello di produzione sostenibile. |
(93) |
In assenza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 183 del regolamento provvisorio. |
6. Effetto di altri fattori
6.1. Crisi economica
(94) |
Una parte interessata ha sostenuto che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione era poco efficiente durante il periodo in esame, in particolare a causa del calo della domanda di tipi convenzionali del prodotto in esame sul mercato dell'Unione. Un'altra parte interessata ha sostenuto che il calo del consumo dell'Unione dell'11 % circa costituisce il motivo fondamentale per cui l'industria dell'Unione non ha subito pregiudizio notevole dalle importazioni dei produttori esportatori. Tale parte interessata sostiene che l'andamento dei risultati dell'industria dell'Unione in termini di volume di vendite segue esattamente il calo del consumo nell'Unione e quindi è il motivo principale del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(95) |
Come precisato nei considerando 121 e 156 del regolamento provvisorio, l'andamento del consumo nell'Unione è stato effettivamente analogo a quello del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, sebbene la diminuzione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sia stata leggermente superiore alla diminuzione del consumo. Tuttavia, come prima accennato, il fattore essenziale per la determinazione del pregiudizio è il fatto che i produttori dell'Unione sono stati costretti a vendere il prodotto a prezzi inferiori ai costi. Le argomentazioni della parte interessata a questo riguardo dovrebbero pertanto essere respinte. La Commissione sostiene inoltre che la crisi economica ha provocato una contrazione della domanda nell'Unione, come riconosciuto al considerando 184 del regolamento provvisorio, ma che tale contrazione non è la causa principale del pregiudizio. A tale proposito, sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito tra il 2011 e il 2012, il consumo nel 2012 era approssimativamente pari a quello del 2010. Nel 2010 l'industria dell'Unione aveva tuttavia un margine di profitto del 14 %, mentre nel 2012 ha registrato una perdita di quasi il 10 %. Di conseguenza, anche se la crisi economica ha contribuito al pregiudizio, non si è potuto concludere che essa interrompa il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(96) |
Le conclusioni di cui ai considerando 184 e 185 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate. |
6.2. Insufficiente competitività dei produttori dell'Unione
(97) |
Il produttore esportatore cinese ha sostenuto che vi sono molti altri fattori, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che illustrano le difficoltà dei produttori dell'Unione, quali gli elevati prezzi delle materie prime, lo scambio di quote di CO2 e, cosa forse più importante, le incertezze economiche e i livelli di consumo fortemente ridotti, in particolare nell'Europa meridionale. |
(98) |
I produttori dell'Unione potrebbero avere uno svantaggio comparativo se molti altri fattori (compresi gli elevati costi delle materie prime) fossero paragonati a quelli dei produttori esportatori, ad esempio della Russia, della Cina e degli USA. |
(99) |
Queste argomentazioni non forniscono tuttavia una spiegazione sufficiente del motivo per cui l'industria dell'Unione sia stata comunque in grado di realizzare profitti del 14 % circa nel 2010 e negli anni precedenti, dal momento che questo possibile svantaggio comparativo in termini di costi era già presente nel 2010 e negli anni precedenti. |
(100) |
L'argomentazione è quindi respinta. |
6.3. Importazioni da paesi terzi
(101) |
In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando 189 e 190 del regolamento provvisorio. |
6.4. Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione
(102) |
Due produttori esportatori hanno affermato che i dati relativi alle esportazioni dei produttori dell'Unione costituiscono la prova della loro politica dei prezzi aggressiva, poiché tali prezzi sono significativamente al di sotto della media ponderata dei prezzi di vendita dell'Unione sul mercato dell'Unione e addirittura inferiori ai loro prezzi di costo. Un altro produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione dovrebbe separare e distinguere correttamente gli effetti pregiudizievoli della crisi economica e gli scarsi risultati dell'industria dell'Unione in termini di vendite all'esportazione. Un altro utilizzatore ha affermato che la conclusione della Commissione secondo cui l'attività di esportazione è stata mantenuta a un livello elevato e non è stata determinante per il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, non è suffragata dai dati perché le vendite all'esportazione sono diminuite del 22,7 %, mentre le vendite sul mercato interno sono diminuite dell'11 % durante il periodo in esame. |
(103) |
Tali argomentazioni sono respinte per i motivi che seguono. Il prezzo unitario praticato dai produttori dell'Unione nelle vendite all'esportazione, più basso di quello sul mercato dell'Unione, dovrebbe essere considerato alla luce del fatto che si riferisce in buona parte a GOES di qualità inferiore, che sono prevalentemente esportati e venduti a prezzi scontati. Inoltre, si è già indicato al considerando 193 del regolamento provvisorio che l'andamento delle esportazioni ha contribuito al pregiudizio, senza però annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(104) |
In assenza di altre osservazioni riguardo all'effetto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 191 a 193. |
6.5. Sovraccapacità dell'industria dell'Unione
(105) |
Un'altra parte interessata ha affermato che l'industria dell'Unione soffre di un'enorme sovraccapacità e che la diminuzione dei volumi di produzione dei produttori dell'Unione è dovuta principalmente alla diminuzione dei livelli di consumo nell'Unione e alla grave riduzione del volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione, in particolare tra il 2012 e il 2013. |
(106) |
Tale argomentazione è stata respinta, poiché la presunta sovraccapacità è una conseguenza delle importazioni oggetto di dumping piuttosto che una causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come indicato ai considerando da 194 a 197 del regolamento provvisorio. |
(107) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 194 a 197 del regolamento provvisorio. |
6.6. Importazioni russe: prodotto di tipo convenzionale
(108) |
In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 198 e 199 del regolamento provvisorio. |
7. Conclusioni relative al nesso di causalità
(109) |
In assenza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, le conclusioni raggiunte nei considerando da 200 a 202 del regolamento provvisorio sono confermate. |
F. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Osservazioni preliminari
(110) |
In forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Per determinare se sussista un interesse dell'Unione, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta possono tuttavia essere prese in considerazione per le finalità di cui sopra (3). |
(111) |
Sia gli utilizzatori che i produttori esportatori hanno presentato osservazioni concernenti la necessità di prendere in considerazione importanti sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta («post-PI»). La maggior parte delle osservazioni e delle affermazioni ricevute dalla Commissione dopo l'istituzione delle misure provvisorie riguardava i seguenti sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta: i tipi del prodotto in esame ad alta permeabilità sono sempre più scarsi sul mercato dell'Unione, soprattutto a causa dell'entrata in vigore della fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile (come già indicato al considerando 233 del regolamento provvisorio), ma anche perché i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di fornire al mercato questi tipi di prodotto ad alta permeabilità nella qualità necessaria. Inoltre, i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile sono aumentati in modo significativo dopo il PI. Le parti hanno inoltre sostenuto che l'impatto delle misure provvisorie sui produttori di trasformatori era stato sottovalutato dalla Commissione, in particolare sottovalutando l'incidenza del prodotto in esame sul costo totale di produzione degli utilizzatori. Infine, si è sostenuto che i produttori dell'Unione hanno ripristinato la redditività, e che quindi non avrebbero più bisogno di protezione. |
(112) |
Tali presunti sviluppi successivi al PI, in particolare la combinazione di una modifica del quadro giuridico, un forte aumento dei prezzi e una carenza sul mercato di alcuni tipi di prodotti, qualora confermati, sono, date le circostanze specifiche del caso, pertinenti per la valutazione dell'interesse dell'Unione ad istituire misure appropriate. Pertanto la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di indagare ulteriormente questi sviluppi successivi al PI nel periodo compreso tra luglio 2014 e maggio 2015. Come indicato nel considerando 5 di cui sopra, e alla luce di quanto affermato nei considerando 27, 224 e 239 del regolamento provvisorio, sono state raccolte ulteriori informazioni sugli sviluppi successivi al PI e sono stati effettuati sopralluoghi presso diversi utilizzatori e produttori dell'Unione successivamente all'istituzione delle misure provvisorie. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione
(113) |
Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure era inutile perché la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto alti livelli dopo il PI a causa del forte aumento dei prezzi e che il mercato si era autoregolato. Di conseguenza l'industria dell'Unione non avrebbe subito alcun pregiudizio dopo il PI. |
(114) |
Come indicato nel precedente considerando 5, sono state effettuate otto ulteriori verifiche in loco per verificare tali affermazioni. Tali verifiche hanno rivelato che la redditività di ogni singolo produttore dell'Unione è variabile ma, in media, i produttori dell'Unione hanno subito perdite pari al 16,6 % nel periodo luglio — dicembre 2014 e hanno nuovamente realizzato profitti dell'1,1 % durante il periodo gennaio — maggio 2015. Si è pertanto concluso che la ripresa dell'industria dell'Unione è stata modesta dopo il PI. Tali percentuali sono la media ponderata delle cifre relative alla redditività al lordo delle imposte di tutti i produttori dell'Unione, quali indicate nei rispettivi conti profitti e perdite per il periodo gennaio — maggio 2015, espresse come percentuale in relazione alle loro vendite a clienti indipendenti nell'Unione. |
(115) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un'associazione di utilizzatori ha affermato che i produttori dell'Unione non si trovano più in situazione di pregiudizio, dato che lavorano a pieno regime e sono appena in grado di seguire la domanda. Un utilizzatore ha formulato un'osservazione analoga, vale a dire che, a causa del costante aumento dei prezzi, i produttori dell'Unione si aspettano che i loro margini di profitto superino il 5 % già nel corso della primavera del 2015. |
(116) |
Tuttavia, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al pregiudizio sono state raggiunte utilizzando dati verificati del PI. La raccolta e la verifica dei dati successivi al PI sono state invece effettuate nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione. La tabella di cui al considerando 170 del regolamento provvisorio illustra il livello record di perdite e i flussi di cassa negativi a partire dall'anno 2012 in poi. Anche tenendo conto dei dati successivi al PI, l'industria dell'Unione si trova ancora in una situazione di pregiudizio: i modesti utili del periodo gennaio — maggio 2015 non riescono a compensare quattro anni consecutivi di perdite elevate L'analisi del pregiudizio è inoltre basata su una serie di fattori e la redditività è solo uno fra tanti. |
(117) |
La conclusione che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di pregiudizio durante il PI è pertanto confermata. In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si è concluso che l'istituzione di dazi anti-dumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione perché le consentirebbe di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato. |
3. Interesse degli importatori indipendenti
(118) |
In assenza di osservazioni riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, si confermano i considerando da 208 a 212 del regolamento provvisorio. |
4. Interesse degli utilizzatori
4.1. Introduzione
(119) |
Come indicato in dettaglio nei considerando 5 e 6, sono state ottenute informazioni supplementari sugli sviluppi successivi al PI dagli utilizzatori e sono stati effettuati sopralluoghi presso cinque importanti utilizzatori, che hanno fornito ampie informazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie. |
(120) |
Una parte interessata ha affermato di rappresentare una quota molto ampia dell'industria dei trasformatori dell'Unione, costituita da piccole, medie e grandi imprese che fabbricano nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione. Questa parte interessata ha sostenuto che le numerose piccole e medie imprese saranno le più duramente colpite dalle misure. In questo contesto, l'associazione che rappresenta il settore dei trasformatori italiano ha sostenuto che il 60 % del volume d'affari complessivo in Italia è realizzato da piccole e medie imprese che fabbricano trasformatori. |
(121) |
L'affermazione secondo cui le numerose piccole e medie imprese (PMI) produttrici di trasformatori saranno le più duramente colpite dalle misure non ha potuto essere valutata sistematicamente a causa della mancanza di prove. L'affermazione appare tuttavia plausibile in considerazione delle informazioni raccolte dai cinque utilizzatori verificati, uno dei quali è una PMI. |
4.2. Difficoltà di approvvigionamento e differenze di qualità
(122) |
A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori hanno dichiarato che nell'Unione la disponibilità di tipi ad alta permeabilità è limitata e che la situazione è peggiorata dopo il PI. Essi hanno sostenuto che tale disponibilità limitata è dovuta a un crescente squilibrio tra l'offerta e la domanda crescente degli utilizzatori di questi particolari tipi del prodotto in esame. In tale contesto hanno inoltre sostenuto che la capacità dell'industria dell'Unione è insufficiente a soddisfare la domanda crescente sul mercato dell'Unione e che non sono disponibili fonti alternative, ad eccezione dei produttori esportatori. In aggiunta hanno sostenuto che, nonostante la decisione strategica dei produttori dell'Unione di iniziare a fabbricare proporzionalmente più tipi ad alta permeabilità che tipi convenzionali del prodotto in esame, tale cambiamento richiede tempo, a causa della necessità di rafforzare e approfondire ulteriormente le necessarie competenze tecniche. Alcuni utilizzatori hanno inoltre affermato che le misure antidumping adottate nei confronti delle importazioni dai paesi interessati avrebbero un ulteriore impatto negativo sulla disponibilità di tipi ad alta permeabilità nell'Unione, a causa del divario tra la capacità produttiva e la capacità tecnica di alta gamma dei produttori dell'Unione. In tale contesto l'industria dell'Unione ha sostenuto che non vi è alcun obbligo di legge che le imponga di soddisfare l'intera domanda dell'Unione per determinati tipi di prodotto. |
(123) |
Dai dati successivi al PI è emerso che i produttori dell'Unione non sono ancora in grado di soddisfare la domanda totale per tutti i tipi di GOES ad alta permeabilità, in particolare per i tipi di prodotto con una perdita massima di 0,90 W/kg e inferiore. Inoltre sono stati rilevati ritardi nella produzione e nelle consegne di questi tipi, nonostante fossero state concordate in precedenza condizioni di consegna, in particolare dopo il PI. Un produttore esportatore coreano, che aveva esportato durante il PI principalmente tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame, ha cessato le sue esportazioni verso l'Unione dopo il PI. I motivi di tale cessazione non sono noti. In quarto luogo, si prevede che la domanda di tipi ad alta permeabilità e di qualità elevata del prodotto in esame continuerà ad aumentare a causa dell'applicazione della prima fase del regolamento sulla progettazione ecocompatibile che è entrato in vigore nel luglio 2015, come illustrato ulteriormente dal considerando 140 in poi. |
(124) |
Per quanto riguarda le competenze tecniche e le questioni relative alla qualità, vari utilizzatori hanno osservato che, anche nei casi in cui l'industria dell'Unione ha prodotto GOES con la bassa perdita massima garantita richiesta, il prodotto con perdita analoga acquistato presso i produttori esportatori è nel complesso di qualità superiore in termini di perdite massime e di emissioni acustiche. |
(125) |
Gli elementi di prova presentati dagli utilizzatori, relativi al periodo successivo al PI, hanno evidenziato i problemi di qualità da essi incontrati, principalmente con i produttori dell'Unione. Tali utilizzatori sono stati in grado di sostenere le loro affermazioni mediante prove, sulla base di statistiche interne e controlli tecnici. |
(126) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un utilizzatore ha sostenuto che la carenza di tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame è la conseguenza diretta della mancanza di investimenti da parte dei produttori dell'Unione. Tale utilizzatore ha argomentato che si può solo speculare sul fatto che il settore dei GOES nell'UE investa nella produzione di GOES di qualità elevata o meno. Un altro utilizzatore ha argomentato che non è credibile che i produttori dell'UE raggiungano ora il livello di qualità e capacità necessario per soddisfare le esigenze degli utilizzatori dell'UE nel breve e medio termine. |
(127) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un utilizzatore ha argomentato che la questione della carenza — a differenza di quanto accade nell'attuale procedimento — era uno dei fondati motivi per non introdurre misure nella valutazione dell'interesse dell'Unione nel caso delle fibre di poliesteri in fiocco, dato che l'industria dell'Unione non era in grado di compiere gli sforzi necessari per soddisfare la domanda dell'Unione (4). |
(128) |
Il caso delle fibre di poliesteri in fiocco e il presente caso non possono essere paragonati, per due motivi: a differenza del presente procedimento, nel caso delle fibre di poliesteri in fiocco la denuncia è stata ritirata. Di conseguenza, l'analisi dell'interesse dell'Unione è stata diversa. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Nel caso presente si applica l'articolo 21, paragrafo 1, in virtù del quale le misure […] possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono chiaramente che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione. |
(129) |
Un'altra differenza rispetto al caso delle fibre di poliesteri in fiocco era che i produttori dell'Unione nel caso delle fibre di poliesteri in fiocco convertivano il prodotto in esame (5) in altri prodotti (diversi dal prodotto in esame). Nel caso di specie, al contrario, i produttori dell'Unione stanno cercando di recuperare il ritardo producendo sempre di più i tipi ad alta permeabilità. |
(130) |
La Commissione non può prevedere se i produttori dell'UE raggiungeranno il livello qualitativo e avranno la capacità necessari per soddisfare le esigenze degli utilizzatori dell'UE nel prossimo futuro, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di alcuni tipi di GOES ad alta permeabilità. La promozione di una determinata strategia industriale non rientra tuttavia tra gli obiettivi di un'inchiesta antidumping, che mira unicamente a ripristinare condizioni concorrenziali eque tra i produttori dell'Unione e i produttori esportatori. |
(131) |
Dalla verifica è comunque emerso che i produttori dell'Unione hanno investito nella produzione di tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame, anche se è stato difficile a causa della loro difficile situazione economica durante tutto il periodo in esame. Un produttore ha mostrato prove relative ad una nuova linea di produzione di GOES di qualità elevata installata nell'agosto 2015. |
(132) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che la disponibilità di tipi ad alta permeabilità nell'Unione è stata limitata durante il PI e che la situazione è peggiorata dopo il PI, soprattutto in considerazione del crescente aumento della domanda a seguito dell'entrata in vigore della fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. |
4.3. Aumenti di prezzo
(133) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che i prezzi del prodotto in esame dopo il PI sono aumentati nell'ordine del 50-70 % rispetto ai prezzi di vendita medi del prodotto in esame durante il periodo in esame. Un altro produttore esportatore ha sostenuto che, tra marzo 2014 e marzo 2015, i prezzi sono aumentati del 30 % circa, in base agli indici pubblici. Sono state ricevute osservazioni analoghe da parte di molti utilizzatori. Per esempio, un utilizzatore ha sostenuto che i prezzi sono aumentati tra l'8 e il 25 % circa, se si confrontano i prezzi del secondo semestre del 2014 e del primo semestre del 2015 con i prezzi durante il periodo in esame. Un altro utilizzatore ha sostenuto, per esempio, che gli aumenti di prezzo nell'aprile 2015 sono stati superiori al 45 % per i tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame e superiori al 25 % per i tipi convenzionali, rispetto al giugno 2014. Tale utilizzatore ha anche affermato che l'andamento dei prezzi è sostenibile e continuerà a breve, medio e lungo termine. Numerosi utilizzatori hanno inoltre sostenuto che tutti questi aumenti di prezzo porterebbero, in ultima analisi, alla chiusura di impianti, alla perdita di posti di lavoro all'interno dell'Unione e alla delocalizzazione di determinate attività al di fuori dell'Unione. |
(134) |
D'altro canto una parte interessata, pur ammettendo gli aumenti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta, ha affermato che tali aumenti di prezzo dopo il periodo dell'inchiesta non avevano ancora superato i prezzi del 2010 e del 2011. |
(135) |
L'inchiesta ha rivelato che i presunti aumenti dei prezzi nel periodo successivo al PI hanno effettivamente avuto luogo. In primo luogo, sulla base dei dati dei produttori dell'Unione, in media gli aumenti di prezzo del prodotto simile ammontavano al 3 % per il periodo luglio — dicembre 2014 e al 14 % per il periodo gennaio — maggio 2015, se confrontati con la media dei prezzi effettivi durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, sulla base dei dati disponibili presso gli utilizzatori che hanno collaborato, sono stati osservati aumenti di prezzo del prodotto in esame del 30 % circa, e per alcuni tipi di prodotti anche superiori, nel periodo successivo al PI fino a maggio 2015. |
(136) |
Si è constatato che i prezzi hanno iniziato ad aumentare nella seconda metà del 2014 e hanno continuato a crescere ulteriormente durante la prima metà del 2015. Questi aumenti di prezzo sono stati rilevati sia per i tipi ad alta permeabilità che per i tipi convenzionali del prodotto in esame e del prodotto simile. Inoltre, sulla base di controlli effettuati su alcuni contratti conclusi tra utilizzatori e produttori per la seconda metà del 2015, i prezzi per tali ordini dovrebbero essere tra il 22 % e il 53,5 % superiori rispetto al periodo dell'inchiesta. |
(137) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che sono stati rilevati aumenti di prezzo nel periodo successivo al PI (fino a maggio 2015), sia per i tipi ad alta permeabilità che per quelli convenzionali del prodotto in esame e del prodotto simile. Come spiegato nel considerando 133 precedente, i prezzi dovrebbero inoltre aumentare ulteriormente nel corso del secondo semestre del 2015. |
4.4. Competitività degli utilizzatori dell'Unione
(138) |
Come indicato al considerando 228 del regolamento provvisorio, i GOES come materiale di produzione rappresentano circa il 6-13 % del costo totale di produzione di un trasformatore, in base a dati e livelli di prezzo del PI. Un produttore esportatore e alcuni utilizzatori hanno contestato tali percentuali, affermando che esse risultano notevolmente sottostimate anche per il PI, quando i prezzi dei GOES erano molto inferiori rispetto a quelli del periodo successivo al PI. Tutti gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che i prezzi hanno iniziato a crescere notevolmente dopo la fine del periodo dell'inchiesta. La percentuale del 6-13 %, basata sui dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato, è stata successivamente verificata e quindi correttamente indicata nel regolamento provvisorio. Ciononostante la Commissione riconosce che, anche se l'esatta percentuale del costo dei GOES dipende dal tipo di trasformatore, l'aumento del prezzo dei GOES dopo il PI logicamente comporta un aumento dei costi di produzione di un trasformatore, e quindi pregiudica la posizione competitiva dei produttori di trasformatori dell'Unione. Tuttavia, anche la competitività dei produttori di trasformatori al di fuori dell'Unione ne risente, a causa della stessa tendenza di aumento dei prezzi dei GOES a partire dal secondo semestre del 2014 in poi su mercati come quello della RPC, dell'India e dell'America settentrionale. |
4.5. Conclusioni in merito all'interesse degli utilizzatori
(139) |
La Commissione accetta l'affermazione secondo cui l'istituzione di misure porterebbe ad un ulteriore aumento dei prezzi dei GOES, a scapito degli utilizzatori. La Commissione conclude inoltre che la competitività dell'industria utilizzatrice sarebbe ancor più compromessa se le misure venissero istituite sotto forma di dazio ad valorem, a causa del notevole aumento dei prezzi che si è verificato dopo il periodo dell'inchiesta. |
4.6. Altri fattori
(140) |
Come indicato al considerando 233 del regolamento provvisorio, la fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è divenuta applicabile a partire dal 1o luglio 2015 e definisce i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, al fine di migliorare la loro efficienza energetica. |
(141) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, vari utilizzatori hanno osservato quanto segue. In primo luogo, l'attuazione della fase 1 dà luogo a una maggiore domanda di tipi di GOES ad alta permeabilità all'interno dell'Unione, in particolare dei tipi di GOES con una perdita massima di 0,90 W/kg e inferiore. In secondo luogo, la tendenza ad acquistare tipi ad alta permeabilità con perdite minime è molto probabilmente irreversibile dato che la fase 2 (con requisiti ancor più rigorosi dal 2021) farà salire ulteriormente la domanda di tipi ad alta permeabilità. In terzo luogo, anche in altri paesi del mondo (RPC, India ecc.) si applicano requisiti di efficienza energetica analoghi, il che ha portato a una forte domanda di tipi di GOES ad alta permeabilità a livello globale. In quarto luogo, anche se è vero che la fase 1 può, in una certa misura, essere rispettata utilizzando tipi di GOES convenzionali, ciò comporterebbe costi aggiuntivi a scapito degli utilizzatori, poiché sarebbe necessario progettare trasformatori diversi e più voluminosi e questo richiederebbe sostanzialmente un contributo maggiore in termini di ingegneria, di manodopera e di materiale. In alcuni casi, le specifiche di prodotto per un determinato trasformatore non consentirebbero di utilizzare tipi convenzionali di GOES. |
(142) |
La Commissione ha ritenuto che verosimilmente tale domanda crescente, non solo all'interno dell'Unione ma a livello mondiale, si ripercuoterà negativamente sulla disponibilità di tipi ad alta permeabilità, in particolare quelli con una perdita massima di 0,90 W/kg e inferiore, determinando molto probabilmente ulteriori aumenti dei prezzi. È pertanto nell'interesse pubblico dell'Unione europea, come indicato nelle norme di prodotto giuridicamente vincolanti, garantire un sufficiente approvvigionamento di tipi ad alta permeabilità per la produzione e la commercializzazione dei trasformatori nell'Unione, indipendentemente dall'origine. |
(143) |
In considerazione di quanto precede, si conclude che l'imposizione delle misure comporterebbe ulteriori significativi aumenti dei prezzi all'importazione, superiori a quelli già registrati nel periodo successivo al PI. |
5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(144) |
Si conclude che le misure definitive consentirebbero ai produttori dell'Unione di ritornare a livelli di profitto sostenibili. Se non fossero imposte misure, l'industria dell'Unione potrebbe non essere in grado di effettuare gli investimenti necessari per sviluppare ulteriormente i suoi tipi ad alta permeabilità del prodotto simile, che sono sia richiesti dagli utilizzatori sia necessari per fabbricare trasformatori nel rispetto del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. |
(145) |
Per quanto riguarda l'interesse degli utilizzatori, l'istituzione di misure al livello proposto avrebbe un effetto negativo sui prezzi dei trasformatori e sull'occupazione nell'industria utilizzatrice, ma questo effetto, nelle condizioni di mercato osservate nel PI, non può essere considerato sproporzionato. |
(146) |
Pertanto, dopo aver valutato tutti i diversi interessi nel loro complesso, si conclude che non esistono motivi fondati contrari all'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario dei cinque paesi interessati. |
(147) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti interessate hanno osservato che la Commissione ha fatto notare tra l'altro il costante e significativo aumento dei prezzi di tutti i tipi nel periodo successivo al PI e che i produttori dell'Unione avevano ripristinato una redditività dell'1,1 % nel periodo gennaio- maggio 2015. Pertanto, era stato asserito che l'istituzione di misure fosse contraria all'interesse dell'Unione. Un altro utilizzatore ha argomentato che, a causa dell'aumento dei prezzi, gran parte della produzione di trasformatori dell'UE è attualmente effettuata in perdita, in particolare dalle PMI, mentre il settore dei GOES nell'UE realizza agevoli profitti. |
(148) |
Per quanto riguarda la redditività dei produttori dell'Unione, si rinvia al considerando 116. Come indicato in dettaglio nei considerando 149 e 169 qui di seguito, il significativo aumento dei prezzi ha tra l'altro indotto la Commissione a modificare la forma delle misure per ottenere un equilibrio tra gli interessi di tutte le parti. Inoltre, come già indicato in precedenza, la Commissione ricorda che il pregiudizio viene valutato sulla base dei dati del PI verificati, mentre i dati successivi al PI sono stati utilizzati solo nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione. |
(149) |
Alla luce degli sviluppi successivi al PI e per limitare eventuali conseguenze gravi per gli utilizzatori che dipendono fortemente dalla fornitura del prodotto in esame, in particolare dei tipi ad alta permeabilità di qualità superiore, la Commissione ha ritenuto che fosse in linea con l'interesse dell'Unione modificare la forma delle misure e non imporre dazi ad valorem, bensì dazi variabili. Se fosse istituita una misura in forma di dazio ad valorem, che viene ad aggiungersi agli aumenti di prezzo successivi al PI, gli utilizzatori sarebbero danneggiati in modo sproporzionato e questo potrebbe avere ripercussioni negative sulla loro competitività nei confronti dei loro concorrenti al di fuori dell'Unione, considerato l'aumento della domanda e la carenza sul mercato, in particolare di tipi ad alta permeabilità. In aggiunta, l'obiettivo di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di garantire un approvvigionamento sufficiente di tipi di prodotto ad alta permeabilità, sarebbe pregiudicato dall'imposizione di misure in forma di dazio ad valorem in considerazione dell'aumento della domanda soprattutto di tipi di prodotto ad alta permeabilità. |
G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(150) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 245 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto nuovamente che un margine di profitto al lordo delle imposte del 14 % costituirebbe un livello di profitto ragionevole e in linea con quello di mercato, fondato sul margine di profitto netto al lordo delle imposte ottenuto nel 2010 dall'industria dell'Unione. |
(151) |
Come spiegato al considerando 243 del regolamento provvisorio, il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio corrispondeva al margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni in dumping. Questa era la percentuale utilizzata durante l'inchiesta precedente, quando le vendite dell'industria dell'Unione erano remunerative. Come indicato al considerando 242 del regolamento provvisorio, il profitto medio conseguito nel 2010 è stato considerato eccezionalmente elevato, date le perdite subite dal 2011 e il forte rialzo dei prezzi, anche nel 2010, dei GOES sul mercato mondiale. Pertanto, si è ritenuto ragionevole determinare il margine di profitto di riferimento a un livello del 5 %. |
(152) |
Un produttore esportatore giapponese ha chiesto di essere sentito dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La parte ha contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per calcolare il pregiudizio, dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 9, è citato nelle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Tale parte interessata ha inoltre affermato che i costi di trasformazione a seguito del taglio dei rotoli interi effettuato da una parte collegata sul mercato dell'Unione non avrebbero dovuto essere detratti e che i costi successivi all'importazione utilizzati sono stati sottostimati. Queste osservazioni sono state ribadite dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Un produttore esportatore coreano ha presentato una richiesta simile, sostenendo che il prezzo dei prodotti immessi in libera pratica dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dai suoi importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. |
(153) |
Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Poiché il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e dato che il suddetto articolo è l'unico articolo del regolamento di base che fornisce orientamenti per la costruzione del prezzo all'esportazione, si giustifica l'applicazione per analogia dell'articolo in questione. L'articolo 2, paragrafo 9, fornisce inoltre la base per la detrazione dei costi di trasformazione, dato che vengono effettuati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'impostazione seguita sia stata corretta e ha respinto tali domande. |
(154) |
Un altro produttore esportatore giapponese ha sostenuto che le informazioni comunicate nella divulgazione delle conclusioni provvisorie non consentono di pronunciarsi sulla correttezza e sulla pertinenza delle conclusioni della Commissione in materia di pregiudizio. In questo contesto, il 27 maggio 2015 il produttore esportatore giapponese ha chiesto chiarimenti in merito e la divulgazione di alcune informazioni omesse. Esso ha inoltre sostenuto che, nella risposta del 4 giugno 2015, la Commissione non ha affrontato adeguatamente la domanda e non ha permesso alla società di presentare osservazioni sull'esattezza e sulla pertinenza delle conclusioni relative al pregiudizio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il suddetto produttore esportatore giapponese ha ribadito le sue argomentazioni e ha sostenuto che il consigliere-auditore avesse raccomandato di fornire ulteriori informazioni. In secondo luogo, per alcuni dei suoi prodotti esportati in forma di rotoli interi non rifilati, per i quali i prezzi all'esportazione rappresentavano il valore del rotolo intero con i bordi rifilati, la società ha sostenuto che gli adeguamenti per le differenze fisiche applicati ai suoi prezzi all'esportazione ai fini del calcolo del margine di pregiudizio non hanno tenuto pienamente conto del valore di mercato dei rotoli rifilati (rispetto a quelli non rifilati) e non sono pertanto in linea con le norme applicabili e la relativa giurisprudenza. Un produttore esportatore coreano ha inoltre sostenuto che i suoi diritti alla difesa sono stati violati in quanto non è stata fornita una spiegazione sufficiente sul confronto tra i diversi tipi di prodotto nella divulgazione delle conclusioni provvisorie. |
(155) |
Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di fornire ulteriori informazioni, la Commissione ha ritenuto che non poteva essere pienamente accolta, in quanto essa ha l'obbligo di tutelare la riservatezza delle altre parti interessate, nella fattispecie dei produttori dell'Unione. Poiché non vi sono altri mezzi per tutelare la riservatezza e, al tempo stesso, fornire alle parti informazioni significative, gli intervalli di valori utilizzati nella divulgazione delle conclusioni provvisorie sono considerati adeguati dalla Commissione. Nella divulgazione sono quindi state fornite tutte le informazioni necessarie, mantenendo un equilibrio tra il diritto a informazioni significative, da un lato, e la tutela della riservatezza, dall'altro. |
(156) |
Per quanto riguarda le specifiche osservazioni formulate dal produttore esportatore giapponese dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il verbale dell'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale fa riferimento alla divergenza di opinioni tra il produttore esportatore giapponese e i servizi della Commissione, che ha portato alla raccomandazione di proseguire le discussioni. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha suggerito altresì di verificare i calcoli della Commissione come alternativa alla divulgazione di dati riservati. Una riunione di follow-up con il produttore esportatore giapponese si è tenuta il 30 luglio 2015 con l'obiettivo di chiarire la situazione e di fornire ulteriori informazioni. Inoltre, ulteriori informazioni (ad esempio il prezzo di riferimento di un determinato tipo di prodotto, il valore delle vendite e dei volumi totali dell'Unione) sono state trasmesse con la divulgazione delle conclusioni definitive a questo produttore esportatore giapponese. Infine il consigliere-auditore ha esaminato anche i calcoli del pregiudizio e non ha riscontrato alcuna irregolarità o errori. Tale risultato è stato comunicato dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale al produttore esportatore giapponese. |
(157) |
Per quanto riguarda in secondo luogo gli adeguamenti per i costi di rifilatura, si potrebbe operare un ragionevole adeguamento adeguando il peso (rotolo intero non rifilato rispetto a rotolo intero con bordi rifilati). A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il livello di tale adeguamento è stato tuttavia corretto, dato che nella fase provvisoria le percentuali utilizzate per adeguare il peso non erano del tutto esatte. La percentuale delle perdite di rendimento utilizzata per realizzare l'adeguamento era basata sulle prove raccolte nel corso della verifica in loco presso il produttore esportatore giapponese. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore giapponese ha ribadito le proprie osservazioni. |
(158) |
La Commissione ha ritenuto che tale rettifica dell'adeguamento riflettesse esattamente la differenza in valore di mercato tra rotoli rifilati e rotoli non rifilati. Il calcolo presentato dal produttore esportatore giapponese non è stato ritenuto corretto, dato che nel calcolare la differenza tra i prezzi medi dei rotoli rifilati e non rifilati non era stato preso in considerazione il peso netto dei prodotti rifilati. |
(159) |
Lo stesso produttore esportatore giapponese ha inoltre affermato che la divulgazione delle conclusioni provvisorie conteneva alcuni errori. In effetti, nella divulgazione delle conclusioni provvisorie sono stati individuati alcuni errori di calcolo minori, che sono stati corretti. In seguito a tali rettifiche e alla rettifica spiegata nel considerando precedente, il margine di pregiudizio per questa società giapponese è stato modificato al 39,0 %. Come indicato sopra, i calcoli sono stati rivisti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(160) |
Il produttore esportatore russo ha sostenuto che i costi di produzione dell'industria dell'Unione utilizzati per calcolare la vendita sottocosto (underselling) per alcuni tipi di prodotto erano irrealisticamente elevati, se confrontati con tipi di prodotto quasi identici. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive tale tesi è stata ribadita, denunciando irregolarità nei calcoli della Commissione riguardanti la sottoquotazione (undercutting) e le vendite sottocosto (underselling), ed evidenziando costi di produzione notevolmente diversi per due tipi simili del prodotto in esame. |
(161) |
La Commissione ha tuttavia stabilito che i dati relativi ai costi di produzione dell'industria dell'Unione erano esatti. In particolare, i due tipi simili di prodotto cui ha fatto riferimento il produttore esportatore russo sono stati analizzati e confrontati con il costo di produzione di altri tipi. Le eventuali differenze nei costi di produzione di alcuni tipi di prodotto rispetto a tipi di prodotto quasi identici sono dovute alla diversa combinazione di produttori dell'Unione che producono tali tipi. |
(162) |
Il produttore esportatore russo ha inoltre affermato che vi è una mancanza di simmetria tra il calcolo del dumping e quello del pregiudizio in termini di trattamento dei prodotti non di prima scelta. L'affermazione riguardava il fatto che, come indicato al considerando 147 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame russo di «seconda e terza scelta» non è stato confrontato con i prodotti di «prima e seconda scelta» dell'industria dell'Unione. |
(163) |
Secondo la Commissione il fatto che, ai fini di un equo confronto tra i tipi di prodotto, i prodotti non di prima scelta non fossero stati confrontati con i prodotti dell'industria dell'Unione, non ha inciso sull'esattezza dei calcoli del dumping, né sull'esattezza dei calcoli del pregiudizio. Al contrario, per quanto riguarda questi ultimi erano stati confrontati solo tipi simili di prodotto, al fine di garantire un confronto equo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(164) |
I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che i calcoli delle vendite sottocosto nella divulgazione delle conclusioni provvisorie erano inesatti, in particolare perché erano presumibilmente basati sui prezzi medi nell'Unione indicati nel regolamento provvisorio. |
(165) |
Quest'argomentazione è stata respinta. Il produttore esportatore cinese ha prodotto e venduto nell'Unione solo una parte dei tipi del prodotto, che sono stati poi confrontati con gli stessi tipi di prodotto fabbricati e venduti dai produttori dell'Unione ai fini del calcolo delle vendite sottocosto. In questi calcoli non sono stati utilizzati i prezzi medi dell'Unione. |
(166) |
In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio e a parte il cambiamento del margine di pregiudizio per un produttore giapponese dal 34,2 % al 39 %, come indicato nel considerando 159, le conclusioni raggiunte nei considerando da 241 a 246 del regolamento provvisorio sono state confermate.
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2. Misure definitive
(167) |
Alla luce delle conclusioni definitive raggiunte per quanto riguarda dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione, si dovrebbero adottare misure antidumping onde impedire che le esportazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(168) |
Esistono varie forme di misure antidumping. La Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per scegliere la forma delle misure, ma l'obiettivo resta l'eliminazione degli effetti del dumping pregiudizievole. È stato stabilito un dazio ad valorem calcolato sulla base della regola del dazio inferiore, tra il 21,5 % e il 39 %, come segue:
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(169) |
Come indicato nel precedente considerando 149, è opportuno modificare la forma delle misure. Sulla base delle specifiche circostanze del caso di specie, la Commissione ha ritenuto che un dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'importazione sia la forma di misura più appropriata nella fattispecie. Da un lato, il prezzo minimo all'importazione consentirebbe ai produttori dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole. Sarebbe una rete di sicurezza che consentirebbe loro di tornare a una redditività sostenibile e li incentiverebbe ad effettuare gli investimenti necessari a produrre in proporzione più tipi ad alta permeabilità del prodotto simile. Dall'altro lato, tale prezzo minimo all'importazione dovrebbe anche impedire gli effetti negativi degli indebiti aumenti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta, che potrebbero avere un significativo impatto negativo sull'attività degli utilizzatori. Permetterebbe inoltre di rispondere alle preoccupazioni degli utilizzatori, che temono una penuria del prodotto in esame, in particolare dei tipi con perdite massime di 0,90 W/kg e inferiori, che sono estremamente necessari per soddisfare gli obiettivi di efficienza della fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Più in generale, eviterebbe gravi perturbazioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione. |
(170) |
Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF franco frontiera dell'Unione pari o superiore al prezzo minimo all'importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo minimo all'importazione, il dazio definitivo dovrebbe essere pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. In nessun caso l'importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al considerando 168 e all'articolo 1 del presente regolamento. |
(171) |
Di conseguenza, se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo minimo all'importazione, si dovrebbe versare il più basso tra la differenza tra il prezzo minimo all'importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e le aliquote del dazio ad valorem indicate nell'ultima colonna della tabella di cui al considerando 168. |
(172) |
Come indicato in dettaglio nel precedente considerando 19, l'inchiesta ha riguardato il prodotto in esame come definito al considerando 9, e quindi è stata effettuata una completa analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione. Allo stesso tempo, al momento di decidere la forma della misura, la Commissione ha considerato le differenze di qualità come segue. Ai fini dell'efficace applicazione del prezzo minimo all'importazione e sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha deciso di istituire tre diverse categorie del prodotto in esame, che si distinguono in base alla loro perdita massima. Per ciascuna delle tre categorie è stato calcolato un prezzo minimo all'importazione. Le tre categorie sono:
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(173) |
I tipi con una perdita massima di 0,90 W/kg e inferiore sono la prima sottosezione dei tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame. I tipi con una perdita superiore a 0,90 W/kg e uguale o inferiore a 1,05 W/kg non sono quelli di primissima qualità, ma sono ancora tipi ad elevata permeabilità del prodotto in esame, fabbricati prevalentemente fino ad una perdita massima di 1,05 W/kg. Comprendono inoltre alcune delle migliori qualità dei tipi convenzionali del prodotto in esame. I tipi con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg sono principalmente i tipi convenzionali del prodotto in esame. La perdita dovrebbe essere misurata in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla. |
(174) |
Ai fini dell'applicazione di questa norma è stato necessario fissare un prezzo non pregiudizievole, o prezzo minimo all'importazione non pregiudizievole. Ai fini del calcolo del prezzo non pregiudizievole, si è tenuto conto sia dei margini di dumping constatati, sia dell'importo dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come esposto nel regolamento provvisorio. |
(175) |
I prezzi minimi all'importazione sono pari alla media ponderata dei seguenti elementi:
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(176) |
In base a tale metodo, i prezzi minimi all'importazione sono fissati ai seguenti livelli:
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(177) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno presentato le seguenti osservazioni. |
(178) |
In primo luogo, un'associazione di utilizzatori ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione proposto crea una distorsione del mercato, scindendo i livelli dei prezzi nell'Unione dai prezzi mondiali. L'associazione di utilizzatori ha affermato che la Commissione stava bloccando i prezzi di tutti i tipi di GOES a un livello sostanzialmente più elevato dei livelli medi dei prezzi che la Commissione aveva calcolato per il PI, ai quali si aggiungono i dazi stabiliti nel regolamento provvisorio. Tale associazione non ha individuato alcuna legittima necessità di misure. L'associazione ha inoltre sostenuto che i prezzi minimi all'importazione erano troppo elevati e pertanto dovrebbero essere adattati riducendoli del 5 % su base annua. |
(179) |
In secondo luogo, anche il produttore esportatore coreano ha accolto con favore la proposta di un prezzo minimo all'importazione, considerato più appropriato di dazi ad valorem. Tale produttore esportatore ha tuttavia sostenuto che la Commissione dovrebbe rivedere la propria metodologia e imporre a ciascun produttore esportatore prezzi minimi all'importazione fissati ad un livello non superiore a quanto è necessario per eliminare il dumping pregiudizievole causato dal produttore esportatore (coreano). |
(180) |
In terzo luogo, un altro utilizzatore ha argomentato che i prezzi minimi all'importazione proposti sono troppo elevati e in ogni caso più elevati dei prezzi delle importazioni durante il PI, sommati ai dazi ad valorem fissati nella divulgazione delle conclusioni definitive, almeno per due dei paesi interessati (Corea e Russia). Tale utilizzatore ha inoltre sostenuto che, come base per il calcolo del livello non pregiudizievole, la Commissione non dovrebbe accettare tutti i costi di produzione, ma i costi che sarebbero sostenuti da un produttore di GOES efficiente e competitivo. |
(181) |
In quarto luogo, un altro utilizzatore ha affermato di apprezzare la scelta di un prezzo minimo all'importazione anziché di dazi ad valorem. Tuttavia, esso ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di creare uno o due livelli di prezzi minimi all'importazione. Se i livelli dovessero essere due, la separazione dovrebbe trovarsi all'incirca sulla linea di demarcazione tra i tipi di GOES convenzionali e quelli ad alta permeabilità. |
(182) |
In quinto luogo, l'industria dell'Unione ha sostenuto un sistema di prezzi minimi all'importazione basato su tre categorie di prodotti. L'industria dell'Unione si è però opposta alla metodologia utilizzata per il calcolo dei prezzi minimi all'importazione poiché, a causa del metodo fondato sulla media ponderata, utilizzato dalla Commissione, i prezzi minimi all'importazione proposti sono inferiori al livello di totale eliminazione del pregiudizio e quindi sono fissati a un livello eccessivamente basso. L'industria dell'Unione ha inoltre affermato che i prezzi minimi all'importazione proposti sono attualmente molto inferiori ai prezzi di mercato correnti nell'UE e nei paesi terzi. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere i suoi calcoli del prezzo minimo all'importazione e basarli esclusivamente sui livelli di eliminazione del pregiudizio per tutti i produttori esportatori, aggiungendo un margine di profitto ragionevole (per ciascun tipo del prodotto in esame che rientra nel rispettivo prodotto). L'industria dell'Unione ha inoltre ribadito la propria osservazione secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare un profitto di riferimento del 14 %, che era il profitto dell'anno 2010. |
(183) |
In sesto luogo, il produttore esportatore americano ha espresso seri dubbi circa l'utilità e l'adeguatezza dei prezzi minimi all'importazione proposti dalla Commissione, in considerazione del fatto che i prezzi di mercato del prodotto pertinente sono attualmente molto superiori ai prezzi minimi all'importazione. |
(184) |
In settimo luogo, un altro utilizzatore ha dichiarato di sostenere piuttosto l'imposizione di un prezzo minimo all'importazione per l'intera definizione del prodotto, come soluzione di compromesso per conciliare le contrastanti esigenze dell'industria dei GOES e dell'industria dei trasformatori. Tale utilizzatore ha affermato tuttavia che i prezzi minimi all'importazione sono troppo elevati (in particolare per la seconda e la terza categoria, rispetto ai prezzi di vendita del PI, ai quali erano stati aggiunti i dazi ad valorem) e costituiscono un concreto pericolo per l'industria dei trasformatori dell'Unione, che dovrà pagare dazi prima che l'industria dell'Unione sia in grado di soddisfare le sue necessità. |
(185) |
In ottavo luogo, il produttore esportatore russo ha accolto con favore la proposta della Commissione di adottare un dazio antidumping variabile sotto forma di prezzo minimo all'importazione anziché dazi ad valorem. Questo produttore esportatore ha tuttavia sostenuto che la metodologia di calcolo attualmente proposta, che prevede di individuare tre diversi prezzi minimi all'importazione (solo in base a diversi intervalli della perdita massima) senza distinguere né tra i singoli produttori esportatori né tra i singoli paesi d'origine, costituisce una violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Il produttore esportatore ha dunque sostenuto che questo metodo non determina i dazi antidumping in modo «appropriato», e costituisce una discriminazione nei confronti delle importazioni dalla Russia. Analogamente, il produttore esportatore russo ha anche chiesto alla Commissione di creare ai fini di tale calcolo una quarta categoria del prodotto, che dovrebbe contenere esclusivamente tipi di qualità inferiore del prodotto in esame, con caratteristiche fisiche comparabili a quelle dei tipi di prodotto esportati di «seconda» e «terza scelta». Il produttore esportatore russo ha affermato che i prezzi minimi all'importazione basati esclusivamente sulla perdita massima lascerebbero il produttore russo e, in ultima analisi, la Russia in quanto unica fonte di approvvigionamento dei tipi esportati di «seconda» e «terza scelta», in una posizione sostanzialmente diversa da quella degli altri paesi esportatori interessati. |
(186) |
La Commissione ha esaminato scrupolosamente tutte le osservazioni formulate, illustrerà più dettagliatamente qui di seguito la metodologia utilizzata alla luce di queste osservazioni, ed è giunta alle seguenti conclusioni. |
(187) |
La metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare i tre prezzi minimi all'importazione è stata la seguente. Come in qualsiasi inchiesta antidumping, la Commissione ha raccolto i dati per il PI, che sono stati verificati al fine di determinare i valori normali per tipo di prodotto e i prezzi di riferimento non pregiudizievoli per l'industria dell'Unione, anch'essi per tipo di prodotto. I prezzi di riferimento per l'industria dell'Unione erano costituiti dai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto ragionevole. Sulla base di tali dati è stata applicata la metodologia di cui ai considerando 169 e seguenti. I livelli dei prezzi minimi all'importazione sono quindi direttamente basati su dati verificati per il PI. È stato inoltre tenuto conto della regola del dazio inferiore. Quando i dazi ad valorem erano basati sul margine di dumping, nel calcolo del prezzo minimo all'importazione sono stati utilizzati i valori normali, ai quali sono stati aggiunti i costi di trasporto per calcolare un prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. Quando i dazi ad valorem erano basati sul livello di eliminazione del pregiudizio, è stato utilizzato il prezzo di riferimento non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. I prezzi minimi all'importazione sono stati quindi calcolati come media ponderata dei valori normali e dei prezzi di riferimento non pregiudizievoli utilizzati. Il fattore di ponderazione è stato stabilito sulla base della percentuale del volume delle importazioni nell'Unione delle società quando il dazio ad valorem è basato sui margini di dumping e sulla percentuale del volume delle importazioni delle società quando il dazio ad valorem è basato sul livello di eliminazione del pregiudizio. Ciascun prezzo minimo all'importazione è una media ponderata dei prezzi (valore normale e prezzi di riferimento) dei diversi tipi di prodotto all'interno di ciascuna delle tre categorie di prodotti. |
(188) |
I tre prezzi minimi all'importazione per le tre diverse categorie di prodotti si applicano a tutti i produttori esportatori e a tutti i paesi interessati, se il prezzo CIF franco frontiera dell'Unione è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione (nel qual caso nessun dazio è dovuto). Quando i dazi sono dovuti, cioè quando i prezzi all'esportazione sono inferiori al prezzo minimo all'importazione, l'aliquota del dazio applicabile sarebbe la percentuale più bassa tra la differenza tra il prezzo minimo all'importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto e le aliquote dei dazi ad valorem. Di conseguenza, ad ogni produttore esportatore si applicano dazi individuali. In nessun caso l'importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem che sono specifiche per ogni singolo produttore esportatore di ogni paese interessato. Un'alternativa, come proposto da varie parti interessate, sarebbe stata l'introduzione di diversi prezzi minimi all'importazione per ciascun produttore esportatore. Ciò significherebbe, tuttavia, almeno 21 diversi prezzi minimi all'importazione (cioè tre prezzi minimi all'importazione per le tre categorie moltiplicate per i sette produttori esportatori che hanno collaborato), il che renderebbe l'attuazione delle misure molto difficile, se non impossibile, per le autorità doganali. |
(189) |
I prezzi minimi all'importazione sono stati quindi confrontati con i prezzi di vendita nel periodo successivo al PI sul mercato dell'Unione. I dati relativi a tali prezzi sono stati ottenuti dagli utilizzatori e dall'industria dell'Unione durante l'inchiesta dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, come indicato nei considerando 5 e 6. L'inchiesta ha rivelato che, nel complesso, i prezzi minimi all'importazione proposti, in particolare quelli per i tipi di prodotto di prima scelta, per le tre diverse categorie di prodotti sono inferiori ai prezzi di vendita successivi al PI, nel qual caso nessun dazio è applicato. Come indicato nei considerando 182 e 183, tale conclusione dell'inchiesta è stata confermata dalle dichiarazioni dell'industria dell'Unione, da diversi utilizzatori e dal produttore esportatore americano. |
(190) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha respinto tutte le obiezioni per quanto riguarda la metodologia utilizzata e il livello dei prezzi minimi all'importazione. |
(191) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione sta bloccando i prezzi, la Commissione ricorda di avere stabilito tre prezzi minimi all'importazione per tre diverse categorie di prodotti al fine di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole e per sottrarre gli utilizzatori agli effetti negativi di indebiti aumenti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta, come indicato nel precedente considerando 169. La Commissione non sta creando una distorsione del mercato per prezzi del mercato dell'Unione che sono generalmente superiori ai prezzi minimi all'importazione proposti, come spiegato al considerando 189. Inoltre i prezzi minimi all'importazione non sono prezzi minimi obbligatori, quindi i produttori esportatori, se lo desiderano, possono continuare a vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi all'importazione. I produttori esportatori e i produttori dell'Unione possono pertanto continuare a competere gli uni con gli altri applicando prezzi diversi, indipendentemente dai prezzi minimi all'importazione stabiliti. |
(192) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui (uno o) due prezzi minimi all'importazione sarebbero stati più appropriati dei tre prezzi minimi all'importazione proposti, la Commissione ha rilevato l'oggettiva differenza di prezzo (circa 170 euro per tonnellata, cfr. considerando 176 per la prima e la seconda categoria di prodotti, entrambe costituite da tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame). Con solo due prezzi minimi all'importazione con una linea di demarcazione tra tipi convenzionali e ad alta permeabilità del prodotto in questione, il prezzo della prima categoria di prodotti (vale a dire tipi di prodotto con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg) corrisponderebbe in pratica al prezzo della seconda categoria di prodotti, costituita anch'essa principalmente da tipi ad alta permeabilità del prodotto in esame, sebbene con una maggiore perdita massima. Se si fosse seguita una metodologia di questo tipo, il prezzo minimo all'importazione dei tipi di prodotto di qualità superiore ad alta permeabilità sarebbe proporzionalmente sottostimato. In merito alle affermazioni secondo le quali non si applicano dazi individuali per ciascun produttore esportatore, si fa riferimento al precedente considerando 187, che descrive la metodologia con cui si applicano dazi individuali nel caso in cui un dazio ad valorem sia dovuto. |
(193) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione, come base per il calcolo del livello non pregiudizievole, non dovrebbe accettare tutti i costi di produzione ma i costi sostenuti da un produttore efficiente e competitivo, si ricorda che il calcolo era fondato su dati verificati. Inoltre, dato che tale affermazione non è stata corroborata da alcun elemento e non sono state fornite metodologie alternative di adeguamento per i costi di produzione, la Commissione l'ha respinta. |
(194) |
La proposta di ridurre il prezzo minimo all'importazione del 5 % ogni anno non sarebbe in linea con l'obiettivo di eliminare il dumping pregiudizievole. Inoltre, non sono state fornite prove che giustifichino tale riduzione del 5 % l'anno. |
(195) |
Per quanto riguarda la richiesta di istituire una quarta categoria di prodotti, contenente esclusivamente tipi di qualità inferiore del prodotto in esame, la Commissione ha ritenuto di non disporre di chiari parametri di riferimento che consentano di applicare tale ulteriore suddivisione. I prezzi minimi all'importazione sono inoltre basati su una combinazione di tipi di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano ad esempio interi o tagliati, o che siano stati declassati o meno. Le tre diverse categorie di prodotti si basano sulla perdita massima, che costituisce un criterio oggettivo e non discriminatorio. |
(196) |
Due utilizzatori hanno inoltre chiesto di limitare la durata delle misure a un periodo inferiore a cinque anni, sostenendo che per fornire all'industria dei GOES dell'UE incentivi sufficienti affinché investa nella produzione dei GOES di prima scelta non è necessaria una rete di sicurezza di più di 2-3 anni. |
(197) |
Gli utilizzatori non hanno tuttavia suffragato con prove sufficienti la loro affermazione secondo cui un periodo di tempo relativamente breve, di 2-3 anni, sarebbe sufficiente per investire e ottenere almeno un certo utile sugli investimenti. Come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi scadono dopo cinque anni dalla data d'istituzione. |
(198) |
In caso di un cambiamento delle condizioni di mercato, il regolamento di base prevede diverse opzioni. Se il cambiamento ha carattere duraturo, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che possa essere richiesto un riesame in merito alla necessità di lasciare in vigore le misure, a condizione che sia trascorso un periodo di tempo ragionevole di almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive. Se il cambiamento è temporaneo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base le misure possono essere sospese nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che sarebbe improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione valuterà con sollecitudine la fondatezza di qualsiasi richiesta debitamente motivata presentata nell'ambito di una di queste due disposizioni, in modo da mantenere un livello equilibrato di protezione contro il dumping pregiudizievole. |
(199) |
Infine, l'affermazione del produttore esportatore russo che il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle perdite dei vari tipi di prodotto non è stata accolta per la seguente ragione. La perdita massima è un criterio obiettivo che consente di operare una distinzione tra i diversi tipi di prodotto in esame, mentre la distinzione tra tipi di prodotto di prima e di seconda scelta è una valutazione molto soggettiva, che complicherebbe qualsiasi controllo dell'attuazione delle misure. Il prezzo minimo all'importazione cambia inoltre a seconda dei singoli produttori esportatori e dei paesi interessati, come indicato in dettaglio nel considerando 187 precedente. |
(200) |
Le misure antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali misure si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate alle misure applicabili a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle misure antidumping individuali. |
(201) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali misure antidumping individuali se cambia ragione sociale o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (6). Nella richiesta devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti, compresa la modifica delle attività della società connesse alla produzione, alle vendite sul mercato nazionale e all'esportazione associate, ad esempio, alla modifica della ragione sociale o dei soggetti addetti alla produzione e alle vendite. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano misure antidumping individuali. |
(202) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che in questo caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Una delle misure speciali prescrive la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e di un certificato del produttore valido, conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo e da un certificato del produttore saranno soggette all'aliquota del dazio ad valorem applicabile per tutte le altre società senza riferimento ai prezzi minimi all'importazione. |
(203) |
Qualora si accerti una modifica della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere avviata un'inchiesta antielusione e, purché siano rispettate le condizioni, possono essere imposti dazi ad valorem. |
(204) |
Inoltre, per evitare in maniera efficace il rischio di assorbimento delle misure, soprattutto tra società collegate, la Commissione avvierà immediatamente un'inchiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e potrà sottoporre le importazioni a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo. |
3. Non riscossione dei dazi provvisori
(205) |
I dazi antidumping provvisori sotto forma di dazi ad valorem compresi tra il 21,6 % e il 35,9 % per le importazioni del prodotto in esame applicati durante il periodo dal 13 maggio 2015 al 13 novembre 2015, non saranno riscossi. La Commissione ha ritenuto che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, la riscossione dei dazi provvisori, che hanno assunto una forma diversa dai dazi definitivi, non sarebbe in linea con l'interesse dell'Unione, dato che durante questo periodo i prezzi sono stati generalmente superiori ai prezzi minimi all'importazione stabiliti. |
(206) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione di queste informazioni. Le osservazioni comunicate dalle altre parti sono state debitamente esaminate ma non hanno indotto a modificare le conclusioni. |
H. IMPEGNI
(207) |
Il produttore esportatore russo e il produttore esportatore coreano hanno offerto impegni sui prezzi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Il produttore esportatore coreano ha successivamente ritirato la sua offerta di impegno. |
(208) |
Il produttore esportatore russo esporta due tipi di GOES (tipi di prima scelta e non, questi ultimi presentano ad esempio difetti di superficie) che rientrano tutti nella gamma di prodotti di livello più basso (prodotti con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg). Nell'ambito di tale categoria di prodotto, esso ha chiesto due prezzi minimi all'importazione, in aggiunta a quelli stabiliti per il dazio, per operare una distinzione tra i due tipi di prodotto in esame che esporta verso l'Unione. Il produttore esportatore russo ha una serie di società collegate nell'Unione, sebbene finora abbia venduto il prodotto in esame esclusivamente tramite il suo operatore commerciale collegato in Svizzera. |
(209) |
La Commissione ha valutato tale offerta, sullo sfondo della forma delle misure, vale a dire i prezzi minimi all'importazione stabiliti per tre categorie di tipi di prodotto, applicabili a tutti i produttori esportatori di tutti i paesi interessati, come indicato sopra nei considerando 175 e 176. L'offerta d'impegno differisce sostanzialmente da questo approccio e richiederebbe una misura specifica per la società. |
(210) |
La distinzione tra prodotti di prima scelta e non è risultata altamente soggettiva ai fini dell'attuazione delle misure, dato che si propone di distinguere i due tipi di prodotto con riferimento a una norma russa. La Commissione ha ritenuto che ciò renda l'impegno impraticabile, tanto più che questa norma andrebbe ad aggiungersi alla distinzione tra tipi di prodotto basata sulle perdite. |
(211) |
Inoltre, il gran numero di tipi di prodotto (tutta la sua gamma di prodotti del prodotto in esame) che il produttore vende nell'Unione nonché la sua struttura societaria rendono difficile il monitoraggio dell'offerta per i servizi della Commissione, in particolare alla luce della forma delle misure, vale a dire i prezzi minimi all'importazione stabiliti per le tre categorie di tipi di prodotto anziché i più diffusi dazi ad valorem. Infine, nel caso di specie, l'interesse generale dell'Unione e l'impatto sugli utilizzatori sono già stati presi in considerazione dai prezzi minimi all'importazione come indicato in dettaglio nei considerando 149 e 169. Questo costituisce un'altra ragione per respingere l'offerta d'impegno sui prezzi. |
(212) |
Sulla base di quanto precede e per motivi di ordine generale, la Commissione ha respinto l'offerta d'impegno del produttore esportatore russo. |
(213) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) e ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America.
(2) L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle persone giuridiche di cui al paragrafo 4 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione fissato al paragrafo 3 e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 3. In nessun caso l'importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al paragrafo 4.
(3) Ai fini del paragrafo 2 si applica il prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente. Qualora la verifica successiva all'importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera dell'Unione effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nell'Unione (prezzo successivo all'importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all'importazione è inferiore al prezzo minimo all'importazione, si applica il dazio equivalente alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente e il prezzo successivo all'importazione, a meno che l'applicazione del dazio ad valorem di cui al paragrafo 4 più il prezzo successivo all'importazione determinino un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio ad valorem) inferiore al prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente.
Paesi interessati |
Gamma di prodotti |
Prezzo minimo all'importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto) |
Repubblica popolare cinese, Giappone, Stati Uniti d'America, Federazione russa, Repubblica di Corea |
Prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg |
2 043 EUR |
Prodotti con una perdita massima superiore a 0,9 W/kg ma non superiore a 1,05 W/kg |
1 873 EUR |
|
Prodotti con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg |
1 536 EUR |
(4) Ai fini del paragrafo 2 si applicano le aliquote del dazio ad valorem di cui alla tabella seguente.
Società |
Dazio ad valorem |
Codice addizionale TARIC |
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai; RPC |
21,5 % |
C 039 |
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC |
36,6 % |
C 056 |
JFE Steel Corporation, Tokyo, Giappone |
39,0 % |
C 040 |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone |
35,9 % |
C 041 |
Posco, Seoul, Repubblica di Corea |
22,5 % |
C 042 |
OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Federazione russa |
21,6 % |
C 043 |
AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America |
22,0 % |
C 044 |
(5) L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 4 è il dazio ad valorem, come indicato nella tabella seguente.
Società |
Dazio ad valorem |
Codice addizionale TARIC |
Tutte le altre società cinesi |
36,6 % |
C 999 |
Tutte le altre società giapponesi |
39,0 % |
C 999 |
Tutte le altre società coreane |
22,5 % |
C 999 |
Tutte le altre società russe |
21,6 % |
C 999 |
Tutte le altre società statunitensi |
22,0 % |
C 999 |
(6) L'applicazione delle misure per le società menzionate nel paragrafo 4 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida e un certificato del produttore rispettivamente conformi alle disposizioni di cui agli allegati I e II. Se non sono presentati né il certificato né la fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Nel certificato del produttore sono elencate le perdite massime effettive per ogni rotolo, in Watt per chilogrammo, ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla.
(7) Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
(8) Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
(9) Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio imposto a norma del regolamento (UE) n. 763/2015 sono svincolati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/763 della Commissione, del 12 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 10).
(3) Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Transnational Company «Kazchrome» AO, T-192/08, punto 221.
(4) GU L 160 del 19.6.2007, pag. 32, considerando 20.
(5) GU L 160 del 19.6.2007, pag. 31, considerando 15.
(6) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO I
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento:
— |
Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale. |
— |
La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) degli acciai detti “magnetici” a grani orientati venduti all'esportazione nell'Unione europea, aventi (perdita), e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». |
Data e firma
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento:
— |
Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale. |
— |
La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che gli acciai detti “magnetici” a grani orientati, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.» |
Data e firma
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/140 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1954 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
48,7 |
MA |
91,4 |
|
MK |
57,3 |
|
TR |
96,8 |
|
ZZ |
73,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
52,3 |
TR |
103,7 |
|
ZZ |
78,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
98,1 |
TR |
144,0 |
|
ZZ |
121,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
130,2 |
TR |
107,6 |
|
UY |
83,2 |
|
ZA |
133,8 |
|
ZZ |
113,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
277,9 |
EG |
218,0 |
|
LB |
234,5 |
|
MK |
68,5 |
|
PE |
75,0 |
|
TR |
176,6 |
|
ZZ |
175,1 |
|
0808 10 80 |
AL |
23,1 |
AR |
137,9 |
|
CL |
93,3 |
|
NZ |
159,6 |
|
ZA |
123,1 |
|
ZZ |
107,4 |
|
0808 30 90 |
TR |
136,2 |
ZZ |
136,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/142 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1955 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 21 ter,
considerando quanto segue:
(1) |
Negli ultimi anni, un numero crescente di varietà ibride di orzo prodotte con la tecnica della maschiosterilità citoplasmatica è stato inserito nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2). |
(2) |
La maschiosterilità citoplasmatica (CMS) è stata accettata a livello mondiale come tecnica riproduttiva per la produzione di varietà ibride di orzo ed è caratterizzata tra l'altro da un sistema genetico che è naturalmente presente nel citoplasma delle piante. Tale sistema genetico può essere introdotto nelle piante mediante incrocio. Sulla base della suddetta tecnica, è possibile combinare la diversità genetica di due o più linee parentali. Le prestazioni di tali varietà in settori quali la resistenza alle malattie e le rese possono pertanto essere migliorate. In considerazione di tale sviluppo tecnico, è opportuno stabilire condizioni specifiche per le varietà ibride di orzo. |
(3) |
Tenuto conto delle analogie tecniche con la produzione di sementi di ibridi di segale e delle esigenze degli utilizzatori delle sementi di ibridi di orzo, è opportuno stabilire per dette sementi condizioni simili a quelle che si applicano per le sementi degli ibridi di segale. |
(4) |
L'esperienza ha dimostrato che il particolare sistema di produzione di miscuglio applicato sul campo, in combinazione con i rischi connessi alle condizioni atmosferiche nel periodo della fioritura, richiederebbe la riduzione della norma di purezza varietale all'85 % nel caso in cui si applichi la tecnica CMS. In questo modo, la produzione di sementi in condizioni climatiche meno favorevoli rimarrebbe stabile. È pertanto opportuno consentire un livello inferiore di purezza varietale rispetto a quello richiesto per altri ibridi. |
(5) |
Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 66/402/CEE
Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(2) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono così modificati:
1. |
L'allegato I è così modificato:
|
2. |
L'allegato II è così modificato:
|
DECISIONI
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/146 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1956 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/633/GAI stabilisce che i suoi effetti decorrono dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è entrato in vigore ed è applicabile. |
(2) |
Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile a decorrere dal 27 settembre 2011. |
(3) |
Sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio da parte del Consiglio delle proprie competenze di esecuzione ai sensi della decisione 2008/633/GAI ed è opportuno adottare una decisione di esecuzione che fissi la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI. |
(4) |
La presente decisione sostituisce la decisione 2013/392/UE del Consiglio (3) che è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») (4). In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/392/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti. |
(5) |
Al fine di assicurare la continuità dei diritti di accesso per la consultazione del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è opportuno che la data a decorrere dalla quale la decisione 2008/633/GAI è entrata in vigore sia mantenuta, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE. |
(6) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(10) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(11) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(12) |
La presente decisione dovrebbe far salva la posizione degli Stati membri per i quali il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore. In particolare, essa dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 6 della decisione 2008/633/GAI nei confronti di detti Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli effetti della decisione 2008/633/GAI decorrono dal 1o settembre 2013, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Articolo 2
La decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 ottobre 2015, fatta salva la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
(2) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(3) Decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 45).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, nella causa C-540/13 Parlamento c. Consiglio, in ECLI:EU:C:2015:224).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(11) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(12) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/149 |
DECISIONE (PESC) 2015/1957 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2015
recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 29 febbraio 2016. |
(3) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(4) |
A seguito della sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 nella causa T-276/12, Y. Chyzh e a./Consiglio (2), sono venuti meno i motivi per mantenere quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(5) |
Il Consiglio ritiene inoltre che le misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità designate ai sensi della decisione 2012/642/PESC debbano essere sospese fino al 29 febbraio 2016. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 29 febbraio 2016. 2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 29 febbraio 2016. 3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2012/642/PESC, eccetto all'articolo 6, paragrafo 1, in cui i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «negli allegati I e II»; |
3) |
il testo dell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2012/642/PESC. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(2) Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh e a./Consiglio, causa T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza).
ALLEGATO I
I. |
Le entità seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte B (Entità) dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:
|
II. |
Le voci relative alle seguenti persone, riportate nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC, sono sostituite dalle seguenti:
|
ALLEGATO II
Persone ed entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2
A. Persone
1. |
Alinikau Siarhei Aliaksandravich |
2. |
Ananich, Liliia Stanislavauna |
3. |
Arlau Aliaksey |
4. |
Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich |
5. |
Badak Ala Mikalaeuna |
6. |
Bakhmatau, Ihar Andreevich |
7. |
Bandarenka Siarhei Uladzimiravich |
8. |
Barouski Aliaksandr Genadzevich |
9. |
Barsukou, Aliaksandr Piatrovich |
10. |
Barysionak, Anatol Uladzimiravich |
11. |
Bazanau, Aliaksandr Viktaravich |
12. |
Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich |
13. |
Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich |
14. |
Brysina, Zhanna Leanidauna |
15. |
Bulash, Ala Biukbalauna |
16. |
Bushchyk, Vasil Vasilievich |
17. |
Busko, Ihar Iauhenavich |
18. |
Bychko, Aliaksei Viktaravich |
19. |
Charhinets, Mikalai Ivanavich |
20. |
Charkas, Tatsiana Stanislavauna |
21. |
Charnyshou, Aleh Anatolievich |
22. |
Chatviartkova, Natallia Alexeeuna |
23. |
Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill |
24. |
Davydzka, Henadz Branislavavich |
25. |
Dysko, Henadz Iosifavich |
26. |
Dzemiantsei, Vasil Ivanavich |
27. |
Dziadkou, Leanid Mikalaevich |
28. |
Esman, Valery Aliaksandravich |
29. |
Farmahei, Leanid Kanstantsinavich |
30. |
Haidukevich Valery Uladzimiravich |
31. |
Halavanau, Viktar Ryhoravich |
32. |
Harbatouski, Yury Aliaksandravich |
33. |
Herasimenka, Henadz Anatolievich |
34. |
Herasimovich, Volha Ivanauna |
35. |
Hermanovich, Siarhei Mikhailavich |
36. |
Hihin, Vadzim Frantsavich |
37. |
Hrachova, Liudmila Andreeuna |
38. |
Hureeu Siarhei Viktaravich |
39. |
Iakubovich, Pavel Izotavich |
40. |
Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich |
41. |
Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna |
42. |
Iaruta, Viktar Heorhevich |
43. |
Iasianovich, Leanid Stanislavavich |
44. |
Iauseev, Ihar Uladzimiravich |
45. |
Ihnatovich-Mishneva, Liudmila |
46. |
Ipatau, Vadzim Dzmitryevich |
47. |
Ivanou, Siarhei |
48. |
Kachanau Uladzimir Uladzimiravich |
49. |
Kadzin, Raman Viktaravich |
50. |
Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich |
51. |
Kalach, Uladzimir Viktaravich |
52. |
Kamarouskaya, Volha Paulauna |
53. |
Kamisarau, Valery Mikalayevich |
54. |
Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich |
55. |
Karovina, Natallia Uladzimirauna |
56. |
Karpenka, Ihar Vasilievich |
57. |
Katsuba, Sviatlana Piatrouna |
58. |
Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich |
59. |
Kazak, Viktar Uladzimiravich |
60. |
Kazheunikau Andrey |
61. |
Kaziiatka, Iury Vasilievich |
62. |
Kharyton, Aliaksandr |
63. |
Khatkevich, Iauhen Viktaravich |
64. |
Khmaruk, Siargei Konstantinovich |
65. |
Khrobastau, Uladzimir Ivanavich |
66. |
Khrypach, Siarhei Fiodaravich |
67. |
Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna |
68. |
Kisialiou, Anatol Siamionavich |
69. |
Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich |
70. |
Kolas, Alena Piatrovna |
71. |
Konan, Viktar Aliaksandravich |
72. |
Kornau, Uladzimir Uladzimiravich |
73. |
Korzh, Ivan Aliakseevich |
74. |
Krasheuski, Viktar |
75. |
Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna |
76. |
Kryshtapovich, Leu Eustafievich |
77. |
Kuklis, Mikalai Ivanovich |
78. |
Kuliashou, Anatol Nilavich |
79. |
Kuzniatsou, Ihar Nikonavich |
80. |
Lapko, Maksim Fiodaravich |
81. |
Lapo, Liudmila Ivanauna |
82. |
Laptsionak, Ihar Mikalaevich |
83. |
Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich |
84. |
Lazavik, Mikalai Ivanavich |
85. |
Lemiashonak, Anatol Ivanavich |
86. |
Liabedzik, Mikhail Piatrovich |
87. |
Liaskouski, Ivan Anatolievich |
88. |
Liushtyk, Siarhei Anatolievich |
89. |
Lomats, Zianon Kuzmich |
90. |
Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich |
91. |
Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich |
92. |
Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich |
93. |
Lukashenka, Viktar Aliaksandravich |
94. |
Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich |
95. |
Lutau Dzmitry Mikhailavich |
96. |
Makei, Uladzimir Uladzimiravich |
97. |
Maladtsova, Tatsiana |
98. |
Maslakou, Valery Anatolievich |
99. |
Mazouka Anzhalika Mikhailauna |
100. |
Mazouka, Kiryl Viktaravich |
101. |
Miklashevich, Piotr Piatrovich |
102. |
Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna |
103. |
Morozau, Viktar Mikalaevich |
104. |
Motyl, Tatsiana Iaraslavauna |
105. |
Nazaranka, Vasil Andreyevich |
106. |
Niakrasava, Alena Tsimafeeuna |
107. |
Padabed, Iury Mikalaevich |
108. |
Piakarski, Aleh Anatolievich |
109. |
Praliaskouski, Aleh Vitoldavich |
110. |
Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna |
111. |
Putsyla, Uladzimir Ryhoravich |
112. |
Pykina, Natallia Mikhailauna |
113. |
Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich |
114. |
Rakhmanava, Maryna Iurievna |
115. |
Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna |
116. |
Rusak, Viktar Uladzimiravich |
117. |
Rybakou, Aliaksei Vasilievich |
118. |
Saikouski Valeri Yosifavich |
119. |
Sanko Ivan Ivanavich |
120. |
Sauko, Valery Iosifavich |
121. |
Shaeu, Valiantsin Piatrovich |
122. |
Shahrai, Ryta Piatrouna |
123. |
Shamionau Vadzim Iharavich |
124. |
Shastakou Maksim Aliaksandravich |
125. |
Shchurok, Ivan Antonavich |
126. |
Shastakou, Iury Valerievich |
127. |
Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich |
128. |
Shved, Andrei Ivanavich |
129. |
Shykarou, Uladzislau Aleksandravich |
130. |
Shylko, Alena Mikalaeuna |
131. |
Siankevich, Eduard Aliaksandravich |
132. |
Siarheenka, Ihar Piatrovich |
133. |
Simakhina, Liubou Siarheeuna |
134. |
Simanau Aliaksandr Anatolievich |
135. |
Simanouski Dmitri Valerevich |
136. |
Sirenka, Viktar Ivanavich |
137. |
Slizheuski, Aleh Leanidavich |
138. |
Smalenski, Mikalai Zinouevich |
139. |
Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich |
140. |
Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich |
141. |
Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich |
142. |
Sukhau Dzmitri Viachaslavavich |
143. |
Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna |
144. |
Talstashou, Aliaksandr Alehavich |
145. |
Traulka Pavel |
146. |
Trutka, Iury Igorevich |
147. |
Tsertsel, Ivan Stanislavavich |
148. |
Tupik, Vera Mikhailauna |
149. |
Tushynski Ihar Heraninavich |
150. |
Unukevich, Tamara Vasileuna |
151. |
Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich |
152. |
Vakulchyk, Valery Paulavich |
153. |
Valchkova, Maryiana Leanidauna |
154. |
Vasilevich, Ryhor Aliakseevich |
155. |
Vehera, Viktar Paulavich |
156. |
Volkau, Siarhei Mikhailavich |
157. |
Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich |
158. |
Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich |
159. |
Zaharouski, Anton Uladzimiravich |
160. |
Zaitsau, Vadzim Iurievich |
161. |
Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna |
162. |
Zakharau, Aliaksei Ivanavich |
163. |
Zapasnik, Maryna Sviataslavauna |
164. |
Zhadobin, Iury Viktaravich |
165. |
Zhuk, Alena Siamionauna |
166. |
Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich |
167. |
Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna |
168. |
Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich |
169. |
Zimouski Aliaksandr Leanidavich |
170. |
Volkau, Vitaliy Mikalaevic |
B. Entità
1. |
Beltechexport |
2. |
Beltech Holding |
3. |
Spetspriborservice |
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/181 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2015
relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 96/581/CE della Commissione (2). |
(2) |
La decisione 96/581/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati in relazione alla reazione al fuoco. |
(3) |
I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intera industria edile. |
(4) |
La decisione 96/581/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e di trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti geosintetici e ai prodotti correlati di cui all'allegato I.
Articolo 2
I prodotti geosintetici e i prodotti correlati di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.
Articolo 3
La decisione 96/581/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59).
ALLEGATO I
PRODOTTI DISCIPLINATI
La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:
1) |
geosintetici (membrane e tessili) utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
2) |
geocompositi utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
3) |
geogriglie utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
4) |
geomembrane utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo; |
5) |
georeti utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo. |
ALLEGATO II
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:
Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotti |
Caratteristiche essenziali |
Sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Geosintetici (membrane e tessili), geocompositi, geogriglie, geomembrane e georeti utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo |
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco |
2+ |
Tabella 2
Solo per la reazione al fuoco
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:
Sottofamiglie del prodotto |
Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico) |
1 |
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove |
4 |
Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2 |
3 |
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/184 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1959 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2015
relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti per il trattamento delle acque reflue e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 97/464/CE della Commissione (2). |
(2) |
La decisione 97/464/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione in relazione alla reazione al fuoco dei prodotti per il trattamento delle acque reflue, in particolare le coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio. |
(3) |
I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intero settore edile. |
(4) |
La decisione 97/464/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'allegato I.
Articolo 2
I prodotti per il trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.
Articolo 3
La decisione 97/464/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33).
ALLEGATO I
PRODOTTI DISCIPLINATI
La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:
1) |
dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature; |
2) |
kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti; |
3) |
kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco; |
4) |
fosse settiche; |
5) |
canali di drenaggio prefabbricati; |
6) |
cunicoli di servizio e camere di ispezione; |
7) |
scale metalliche, scalette e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione; |
8) |
separatori; |
9) |
coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio. |
ALLEGATO II
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:
Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotti |
Caratteristiche essenziali |
Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature |
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco |
4 |
Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti |
3 |
|
Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco |
3 |
|
Fosse settiche |
3 |
|
Canali di drenaggio prefabbricati |
3 |
|
Cunicoli di servizio e camere di ispezione |
4 |
|
Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione |
4 |
|
Separatori |
4 |
|
Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio. |
1 |
Tabella 2
Solo per la reazione al fuoco
I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:
Sottofamiglie del prodotto |
Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 |
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico) |
1 |
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove |
4 |
Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2 |
3 |
30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/187 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1960 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2015
sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2016 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1) («regolamento sull'energia elettrica»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2) («regolamento sul gas»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono importanti azioni da intraprendere ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia (3) ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione («ENTSO») e la Commissione europea lavorano in stretta collaborazione con tutte le parti interessate. |
(2) |
I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica e del regolamento sul gas. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento sull'energia elettrica e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul gas. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'energia elettrica e del regolamento sul gas, la Commissione dovrebbe innanzi tutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete. |
(3) |
Per quanto riguarda il gas, negli ultimi tre anni sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità, bilanciamento e interoperabilità e scambio dei dati. Per quanto riguarda l'energia elettrica, nel luglio 2015 sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di allocazione della capacità e gestione della congestione. |
(4) |
La maggioranza delle parti interessate che ha partecipato alla consultazione pubblica (4) si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata delle parti interessate. |
(5) |
Tenuto conto delle risposte delle parti interessate e dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia, nonché del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e le parti interessate, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali. Al fine di poter integrare la prossima norma CEN sulla qualità del gas H nel codice di rete in materia di interoperabilità e scambio dei dati, la modifica del suddetto codice è stata introdotta nell'elenco di priorità annuali per il gas per il 2016. Nell'elenco di priorità annuali per l'energia elettrica per il 2016 sono state reinserite le norme armonizzate sui requisiti per la connessione alla rete applicabili ai generatori, visto che l'adozione finale di questo codice di rete avrà luogo all'inizio del 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione costituisce gli elenchi di priorità annuali per il 2016 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica e il gas.
Articolo 2
L'elenco di priorità annuali per il 2016 per la definizione di norme armonizzate sull'energia elettrica è il seguente:
— |
norme di connessione alla rete:
|
— |
norme in materia di funzionamento del sistema (proseguimento della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2015), |
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norme sull'allocazione della capacità a (lungo) termine (proseguimento della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2015), |
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norme sul bilanciamento, anche in materia di energia di riserva legata alla rete (finalizzazione del codice di rete e avvio della fase di adozione da parte della Commissione), |
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norme in materia di emergenza e ripristino (finalizzazione del codice di rete e avvio della fase di adozione da parte della Commissione), |
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norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per la trasmissione (elaborazione degli orientamenti quadro da parte dell'ACER sulla base dei risultati dello studio esplorativo dell'ACER e adozione di decisioni nell'ambito dell'iniziativa riguardante l'assetto del mercato dell'energia). |
Articolo 3
L'elenco di priorità annuali per il 2016 per la definizione di norme armonizzate sul gas è il seguente:
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norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per il trasporto (avvio della fase di adozione da parte della Commissione), |
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norme relative a un approccio basato sul mercato a livello dell'UE per l'allocazione della capacità di trasporto del gas di nuova realizzazione (avvio della fase di adozione da parte della Commissione), |
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norme riguardanti la prossima norma CEN sulla qualità del gas H (prima stesura della proposta di modifica del codice di rete in materia di norme sull'interoperabilità e lo scambio dei dati e avvio della fase di adozione da parte della Commissione). |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(3) Il terzo pacchetto Energia è costituito dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94), dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57), dal regolamento (CE) n. 714/2009, dal regolamento (CE) n. 715/2009 e dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
(4) Le risposte sono pubblicate sul sito http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and.