ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
29 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1939 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Latvijas lielie pelēkie zirņi (DOP)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1941 della Commissione, del 28 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1943 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2015) 7330]  ( 1 )

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1944 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale

13

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 303/14/COL, del 15 luglio 2014, che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]

18

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 545/14/COL, dell'8 dicembre 2014, che autorizza l'Islanda a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] e che abroga la decisione del Collegio n. 362/14/COL del 14 settembre 2014 [2015/1946]

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1939 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Latvijas lielie pelēkie zirņi (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Latvijas lielie pelēkie zirņi» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Latvijas lielie pelēkie zirņi» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Latvijas lielie pelēkie zirņi» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 189 del 6.6.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («Contam») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (3). Il gruppo Contam ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo di 1 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e una dose giornaliera ammissibile di gruppo di 0,6 μg/kg di peso corporeo.

(3)

La presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei grani di cereali è parzialmente collegata alla presenza di sclerozi della Claviceps spp. negli stessi. Questa correlazione non è assoluta poiché gli alcaloidi della Claviceps spp. possono essere presenti anche nella polvere da sclerozi di Claviceps spp. adsorbita dai grani di cereali. È pertanto importante in un primo tempo fissare tenori massimi per gli sclerozi della Claviceps spp. mentre si raccolgono ulteriori dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Tuttavia è ormai riconosciuto che la conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp. non garantisce necessariamente la sicurezza degli alimenti per quanto riguarda la presenza di alcaloidi della Claviceps spp.. Pertanto, le autorità competenti possono adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per imporre restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti alimentari o per richiedere il ritiro di tali prodotti dal mercato, laddove il prodotto alimentare dovesse risultare a rischio a causa del livello di alcaloidi della Claviceps spp., nonostante la sua conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp.

(4)

È necessario precisare in quale fase di commercializzazione si applicano i livelli massimi per sclerozi della Claviceps spp. poiché le operazioni di pulizia e di cernita possono ridurne la presenza. È opportuno applicare i tenori massimi per sclerozi della Claviceps spp. sui grani di cereali nelle stesse fasi di commercializzazione stabilite per le altre micotossine.

(5)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 indica che è opportuno chiarire il termine «prima trasformazione», in particolare per quanto riguarda i sistemi di produzione e trasformazione integrati e per quanto riguarda la spazzolatura.

(6)

È importante raccogliere dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali, al fine di stabilire la correlazione tra la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. e la presenza di sclerozi della Claviceps spp.. Le conclusioni raggiunte sugli alcaloidi della Claviceps spp. dovrebbero essere comunicate entro il 30 settembre 2016 al fine di consentire la definizione di tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. adeguati e raggiungibili, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana.

(7)

Sebbene sia importante continuare ad applicare misure preventive intese a evitare e a ridurre il tenore di contaminazione da ocratossina A, non è necessario comunicare ogni anno i risultati, l'esito delle indagini e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione. È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni come previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1881/2006.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano il risultato all'EFSA a scadenze regolari.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dei risultati relativi alle aflatossine ottenuti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (5), e all'EFSA i dati delle singole occorrenze.

3.   Gli Stati membri e le organizzazioni professionali interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

4.   Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a monitorare la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a comunicare all'EFSA i risultati per gli alcaloidi della Claviceps spp. entro il 30 settembre 2016. Questi risultati dovranno comprendere dati sulle occorrenze e informazioni specifiche sul rapporto tra la presenza di sclerozi di Claviceps spp. e il livello dei singoli alcaloidi di Claviceps spp.

La Commissione mette tali dati a disposizione degli Stati membri.

5.   Eventuali dati sulle occorrenze di contaminanti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 raccolti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere comunicati all'EFSA.

6.   I dati sulle occorrenze dovranno essere forniti all'EFSA nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed (6) [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA per taluni contaminanti. I dati sulle occorrenze provenienti dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere forniti all'EFSA, se del caso, in un formato di trasmissione dei dati semplificato, definito dall'EFSA.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm»;"

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam); Parere scientifico sugli alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

nella sezione 2 è aggiunto il seguente punto 2.9:

«2.9.

Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.

 

2.9.1.

Sclerozi della Claviceps spp.

 

2.9.1.1.

Cereali non trasformati (18) ad eccezione di mais e riso

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Alcaloidi della Claviceps spp. (2)

 

2.9.2.1.

Cereali non trasformati (18) ad eccezione di mais e riso

 (3)

2.9.2.2.

Prodotti di macinazione dei cereali escluso il riso e prodotti di macinazione del granturco

 (3)

2.9.2.3.

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali, cereali da colazione e pasta

 (3)

2.9.2.4.

Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

 (3)

2)

la nota 18 è sostituita dalla seguente:

«(18)

Il tenore massimo è applicabile ai cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione.

Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici della granella, diversi dall'essiccazione. Le procedure di pulizia, inclusa la spazzolatura, di cernita e di essiccatura non sono considerate facenti parte della “prima trasformazione” poiché l'intero grano rimane intatto dopo la pulizia e la cernita.

La spazzolatura consiste nel pulire i cereali spazzolandoli e/o strofinandoli vigorosamente.

Qualora la spazzolatura venga effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp. i cereali devono essere sottoposti a una fase di pulizia antecedente. La spazzolatura, effettuata in combinazione con un aspiratore per le polveri, è seguita da una selezione per colore prima della molitura.

Per sistemi di produzione e trasformazione integrati si intendono sistemi in cui tutte le partite di cereali entranti sono pulite, selezionate e trasformate nello stesso stabilimento. In questo tipo di sistemi di produzione e trasformazione integrati, il tenore massimo si applica ai cereali non trasformati dopo la pulizia e la cernita, ma prima della prima fase di trasformazione.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire la loro conformità mediante la propria procedura HACCP, istituendo e applicando un'efficace procedura di monitoraggio in questo punto critico di controllo.»


(1)  Il campionamento deve essere effettuato conformemente al punto B dell'allegato I del regolamento (CE) 401/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

Le analisi sono eseguite a mezzo esame microscopico.

(2)  Somma di 12 alcaloidi della Claviceps spp.: ergocristina/ergocristinina; ergotamina/ergotaminina; ergocriptina/ergocriptinina; ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergocornina/ergocorninina.

(3)  È necessario definire entro il 1o luglio 2017 tenori massimi appropriati e realizzabili per tali categorie di prodotti alimentari interessati, garantendo un livello elevato di protezione della salute umana.»;


29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1941 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

94,4

MK

57,3

TR

107,9

ZZ

75,9

0707 00 05

AL

50,7

TR

112,1

ZZ

81,4

0709 93 10

MA

124,7

TR

146,0

ZZ

135,4

0805 50 10

AR

130,2

TR

108,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

114,0

0806 10 10

BR

281,6

EG

210,3

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,1

ZZ

174,3

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

106,3

NZ

139,1

ZA

147,2

ZZ

110,7

0808 30 90

TR

135,5

ZZ

135,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

29.10.2015   

IT

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L 283/9


DECISIONE (UE) 2015/1942 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.

(2)

Il 27 maggio 2009 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), per il periodo fino al 30 settembre 2015.

(3)

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, per il periodo fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria a consentire a tale paese di continuare ad accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA).

(4)

L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione europea né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. L'Unione sostiene inoltre in generale le azioni per ridurre la povertà e per promuovere la stabilità e lo sviluppo economico sostenibile nei paesi beneficiari.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 30 settembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1943 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2015) 7330]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (3) stabilisce alcune misure di protezione a seguito di notifiche effettuate dall'Italia relative alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) nelle regioni Calabria e Sicilia. Essa si applica fino al 30 novembre 2015.

(2)

Il 16 settembre 2015 l'Italia ha notificato alla Commissione che in seguito alle ispezioni e alle indagini epidemiologiche effettuate in conformità della decisione di esecuzione 2014/909/UE, nonché alla sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare nelle regioni italiane interessate, sono state individuate nuove infestazioni in Calabria.

(3)

Le norme internazionali stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) raccomandano di effettuare indagini annuali prima di dichiarare l'indennità di un territorio. È difficile stabilire gli esatti sviluppi epidemiologici delle infestazioni del piccolo scarabeo dell'alveare poiché i sintomi possono passare inosservati e tali infestazioni possono interessare anche le colonie di api selvatiche. Le infestazioni precedentemente segnalate in Italia nel 2014 sono state individuate durante l'autunno, tra settembre e dicembre. Pertanto l'indagine annuale in corso e quella futura dovrebbero coprire rispettivamente l'intero periodo autunnale del 2015 e quello del 2016.

(4)

Tenendo presente che la situazione epidemiologica in queste regioni dell'Italia non è ancora stata stabilita e che non sono disponibili ulteriori informazioni sull'indagine in corso e su quella futura, è inoltre necessario prorogare l'applicazione delle misure di cui alla decisione di esecuzione 2014/909/UE di alcuni mesi dopo la fine prevista della prossima stagione dell'apicoltura alla fine di novembre 2016.

(5)

Il periodo di applicabilità e le misure in vigore dovrebbero essere riesaminati in qualsiasi momento alla luce di nuove informazioni sulla situazione epidemiologica nelle regioni italiane interessate.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).


29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1944 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un obbligo di sbarco per la pesca pelagica al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di catture indesiderate ed eliminare gradualmente i rigetti in mare. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nord-occidentali (4) e nel regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sud-occidentali (5). È opportuno monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco. È quindi opportuno includere le piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel programma specifico di controllo e ispezione per consentire agli Stati membri interessati di effettuare con efficacia le attività comuni di ispezione e di sorveglianza.

(3)

Lo sgombro e l'aringa sono specie migratorie ad ampia distribuzione geografica. Al fine di armonizzare le procedure di controllo e ispezione delle attività di pesca di queste due specie nelle acque adiacenti alle acque occidentali, è opportuno includere nel programma specifico di controllo e ispezione la divisione CIEM IVa quale definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

È opportuno mantenere il programma specifico di controllo e di ispezione fino al 31 dicembre 2018 per garantire condizioni paritarie durante l'introduzione dell'obbligo di sbarco.

(5)

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (7), in particolare il titolo III bis, stabilisce misure per la riduzione dei rigetti. Il programma specifico di controllo e ispezione dovrebbe garantire il rispetto del divieto di selezione qualitativa, delle disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e del divieto di rilascio in acqua del pescato.

(6)

Ai sensi delle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/305/UE (8) e 2013/328/UE (9) che istituiscono un programma specifico di controllo ed ispezione rispettivamente per il Mar Baltico e il Mare del Nord, gli Stati membri informano la Commissione annualmente. Le relazioni relative al programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca pelagica nelle acque occidentali dovrebbero essere presentate con la stessa cadenza.

(7)

Nel corso delle consultazioni tra la Norvegia, l'Unione e le Isole Færøer sulla gestione dello sgombro nel 2015, i parametri di riferimento per l'ispezione degli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli sono stati ridotti in misura significativa perché ormai si basano sulla valutazione del rischio, e la loro applicazione è stata estesa agli sbarchi di melù. È pertanto opportuno modificare gli obiettivi di riferimento dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/807/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/807/UE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione della Commissione 2012/807/UE, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale».

2)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in appresso “le acque occidentali”) nonché agli stock di sgombro e aringa nelle acque UE della divisione CIEM IVa (in appresso “Mare del Nord settentrionale”).»

3)

All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.»

4)

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mare del Nord settentrionale, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;».

5)

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l'obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (11);

(10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(11)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1)»."

6)

All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   A partire dal 2016 gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno civile.»

7)

L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(8)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/305/UE, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 66).

(9)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/328/UE, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61).


ALLEGATO

L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/807/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, dell'acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (2)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, dell'acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (4)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in porto di almeno il 2,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio ogi“alto”

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.»


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(2)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto (se la pesca è praticata con attrezzi aventi maglie che consentono la cattura delle specie in questione come specie bersaglio).

(3)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(4)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/18


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 303/14/COL

del 15 luglio 2014

che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato; e il punto FCL.740.A dell'allegato I dell'atto di cui al punto 66ne dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 146/2013 del Comitato misto SEE, del 15 luglio 2013, Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato; entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 28 marzo 2014,

considerando quanto segue:

(1)

La Norvegia ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, della deroga richiesta, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. L'Autorità di vigilanza EFTA ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione della deroga e le condizioni cui è subordinata la sua applicazione sono descritte nell'allegato della presente decisione di autorizzazione.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, una deroga concessa a uno Stato membro è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

(4)

A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, e del punto 3, lettere a) ed e), del suo allegato, il senso del termine «Stato(i) membro(i)» è ampliato in modo da fare riferimento anche agli Stati EFTA e la Commissione europea trasmette agli Stati membri dell'UE le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA relative a tale decisione.

(5)

È quindi opportuno notificare la presente decisione a tutti gli Stati EFTA e alla Commissione europea per comunicazione agli Stati membri dell'UE.

(6)

È auspicabile che la descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, siano tali da consentire agli altri Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, di applicare la medesima misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte, rispettivamente, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA o della Commissione. È tuttavia opportuno che gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, notifichino l'applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Norvegia è concesso di derogare ai requisiti di cui al punto FCL.740.A dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, modificato, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, hanno la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 4

La presente decisione è notificata all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Commissione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

Xavier LEWIS

Direttore


ALLEGATO

DEROGA DEL REGNO DI NORVEGIA AL REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE  (1) PER QUANTO RIGUARDA LE ORE DI VOLO SPECIFICATE PER DETERMINATE ABILITAZIONI PER CLASSE

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

Il punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 recita:

«b)

Rinnovo delle abilitazioni per classe monomotore a equipaggio singolo.

1)

Abilitazioni per classe su velivoli monomotore a pistoni e abilitazioni su TMG. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per classe su velivoli monomotore a pistoni a equipaggio singolo o abilitazioni per classe su TMG, il richiedente deve:

i)

entro i 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell'abilitazione, superare i controlli di professionalità con un esaminatore, nella classe pertinente conformemente all'appendice 9 di questa parte; oppure

ii)

entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, completare 12 ore di volo nella classe pertinente, che includano:

6 ore come pilota in comando,

12 decolli e atterraggi, e

un volo di addestramento di almeno 1 ora con un istruttore di volo (FI) o un istruttore di abilitazione per classe (CRI). I richiedenti sono esenti da questo volo se hanno superato i controlli di professionalità relativi all'abilitazione per classe o per tipo o il test di abilitazione in qualsiasi altra classe o tipo di velivolo.

2)

Qualora il richiedente sia titolare sia di un'abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni terrestre a equipaggio singolo sia di un'abilitazione su TMG, può completare i requisiti di cui al punto 1 in ciascuna classe per rinnovare entrambe le abilitazioni.

3)

Velivoli monomotore a turboelica a equipaggio singolo. Ai fini del rinnovo di abilitazioni per classe su velivoli monomotore a turboelica, i richiedenti devono superare controlli di professionalità con un esaminatore sulla classe pertinente in conformità all'appendice 9 di questa parte, entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione.»

Con lettera del 6 dicembre 2013 il governo del Regno di Norvegia (in appresso «la Norvegia») ha notificato all'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») la propria intenzione di derogare a questa disposizione del regolamento (UE) n. 1178/2011 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, modificato (2).

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

L'Autorità ritiene opportuno consentire l'accredito incrociato di parte del tempo di volo specificato su velivoli della classe di abilitazione dei velivoli monomotore a pistoni (in appresso «SEP») terrestri e marittimi ai fini del rinnovo di entrambe le abilitazioni sulla base dell'esperienza. Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non contempla questa situazione e non chiarisce la situazione dei piloti di velivoli anfibi, creando un onere inutile per i titolari delle licenze.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

La Norvegia ha addotto i seguenti motivi a dimostrazione della necessità di derogare alla regola in parola. Per essere autorizzato a pilotare un velivolo monomotore a pistoni il pilota deve disporre di un'abilitazione valida per classe SEP inclusa nella licenza «parte FCL». La parte FCL prevede due abilitazioni per classe SEP: l'abilitazione SEP (terrestre) per velivoli terrestri (con carrello a ruote o a sci) e l'abilitazione SEP (marittima) per idrovolanti (con scafo o galleggianti). La parte FCL non prevede alcuna disposizione specifica per i velivoli anfibi (che possono cambiare la configurazione in volo per operare su terra o su acqua). Inoltre, un pilota che desidera rinnovare le attribuzioni di qualsiasi classe SEP di abilitazione deve conformarsi al punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Inoltre, la Norvegia ha rilevato che è già invalso l'uso di un velivolo anfibio per rinnovare entrambe le abilitazioni, utilizzandolo di volta in volta come velivolo terrestre e come idrovolante in modo da soddisfare i requisiti. Per gli aerei anfibi le caratteristiche del velivolo per quanto riguarda le ore di volo in rotta sono identiche. Sono diverse solo le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio/ammaraggio. Le disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), punto 2), già ammettono che l'esperienza maturata in velivoli delle classi SEP (terrestre) o TMG può valere complessivamente per rinnovare le abilitazioni sia per la classe SEP, sia per la classe TMG. I requisiti dovrebbero rispecchiare gli elementi condivisi e non condivisi tra le classi.

L'Agenzia ha esaminato la richiesta di deroga e concorda sul fatto che richiedere ad un pilota abilitato per entrambe le classi di completare tutti i requisiti di esperienza di volo di cui alla norma FCL.740.A, lettera b), sia per i velivoli terrestri che per gli idrovolanti, non è necessario e comporta un onere eccessivo per il titolare della licenza.

L'Agenzia ha inoltre rilevato che l'attuale mandato di regolamentazione FCL.002 ha già proposto di modificare la disposizione di cui al punto FCL.740.A, lettera b), incorporando disposizioni per il rinnovo sulla base dell'esperienza nel caso dei piloti che detengono sia la SEP (terrestre), sia la SEP (marittima).

Di conseguenza, l'Agenzia ha concluso nella sua raccomandazione per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008, che la proposta della Norvegia mantiene il livello di protezione.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

La proposta di deroga alle disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è destinata a consentire ai piloti in comando di farsi accreditare cinque delle sei ore di volo effettuate in una classe anche nell'altra classe.

Pertanto, le disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), punto 3), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 si applicano con il seguente comma:

«3)

Se il richiedente detiene l'abilitazione sia per la classe dei velivoli monomotore a pistone terrestri che per la classe dei velivoli monomotore a pistone marittimi può soddisfare i requisiti di cui al punto FCL.740, lettera b), punto 1) ii), ai fini del rinnovo di entrambe le abilitazioni completando, entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione stessa, 12 ore di tempo di volo in un unico velivolo monomotore a pistone, così ripartite:

6 ore come pilota in comando su velivoli monomotore a pistoni di cui almeno 1 ora in un velivolo terrestre o in un velivolo anfibio utilizzato come velivolo terrestre e almeno 1 ora in un idrovolante o in un velivolo anfibio utilizzato come idrovolante,

12 decolli e atterraggi sulla terraferma e 12 decolli e ammaraggi sull'acqua,

un volo di addestramento di almeno 1 ora con un istruttore di volo (FI) o un istruttore di abilitazione per classe (CRI). Tale volo di addestramento può essere effettuato in un unico velivolo monomotore a pistoni, terrestre, idrovolante o anfibio. I richiedenti sono esentati da questo volo se hanno superato i controlli di professionalità relativi all'abilitazione per classe o per tipo, il test di abilitazione o la valutazione di competenza in qualsiasi altra classe o tipo di velivolo.»

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga si applica ai titolari di licenze rilasciate in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

La deroga può essere applicata da tutti gli Stati EFTA, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


(1)  L'atto di cui al punto 66ne dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato] quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

(2)  L'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato] quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.


29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/22


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 545/14/COL

dell'8 dicembre 2014

che autorizza l'Islanda a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] e che abroga la decisione del Collegio n. 362/14/COL del 14 settembre 2014 [2015/1946]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato; e il punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), dell'allegato IV dell'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 147/2013 del Comitato misto SEE, del 15 luglio 2013, Regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato; entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 3 settembre 2014,

considerando quanto segue:

(1)

L'Islanda ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità della deroga richiesta e il livello di protezione che ne risulta, sulla base di raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea emesse il 17 giugno 2011, il 31 luglio 2014 e il 12 novembre 2014. L'Autorità di vigilanza EFTA ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA notifica la propria decisione a tutti gli Stati EFTA, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

(4)

A norma del paragrafo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, quando la Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA si scambiano informazioni su una decisione presa conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, la Commissione europea comunica l'informazione ricevuta dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri UE e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica l'informazione ricevuta dalla Commissione europea agli Stati EFTA.

(5)

La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati EFTA di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Tuttavia, è opportuno che gli Stati EFTA notifichino l'applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione, la decisione n. 362/14/COL è abrogata.

Articolo 2

L'Islanda può derogare ai requisiti del punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012, come specificato nell'allegato della presente decisione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al capitolo 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 2, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.

Articolo 4

L'Islanda è destinataria della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 5

La presente decisione è notificata all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Commissione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

Xavier LEWIS

Direttore


ALLEGATO

DEROGA DELL'ISLANDA AL REGOLAMENTO (UE) n. 965/2012 DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA LA SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI AL DECOLLO ALL'AEROPORTO DI ÍSAFJÖRÐUR (ISLANDA) (BIIS)

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

L'Islanda può, in deroga al punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), sulla separazione dagli ostacoli al decollo, dell'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 (1), modificato, consentire al vettore aereo Air Iceland (Flugfélag Íslands) di utilizzare un angolo di inclinazione laterale di 25° a 100 piedi con i suoi velivoli F50 e Dash 8 all'aeroporto di Ísafjörður (Islanda) (BIIS) per ottemperare ai requisiti in materia di separazione dagli ostacoli al decollo di cui al punto CAT.POL.A.210 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga è limitata per quanto riguarda le condizioni operative all'aeroporto di Ísafjörður (Islanda) (BIIS), per quanto riguarda la soglia dei minimi meteorologici e i criteri di visibilità, condizioni del vento e contaminazione della pista di cui alla relazione di valutazione di esercizio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 17 giugno 2011.

La deroga si applica al vettore Air Iceland (Flugfélag Íslands) sulla base delle misure supplementari attuate dal vettore per raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012, modificato. Le misure supplementari riguardano le prestazioni dell'aeromobile, la selezione e l'addestramento dell'equipaggio, il periodo di validità delle qualifiche e della competenza dell'equipaggio, le restrizioni MEL agli aeromobili, il sistema di qualità e il sistema di gestione della sicurezza del vettore, le procedure operative supplementari e la comunicazione elettronica di informazioni all'equipaggio per l'esercizio a destinazione di BIIS e sono descritte nella relazione di valutazione di esercizio sopra citata dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.


(1)  L'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 147/2013 del Comitato misto SEE del 15 luglio 2013 [regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio], modificato dal regolamento (UE) n. 800/2013, del 14 agosto 2013, e dal regolamento (UE) n. 83/2014, del 29 gennaio 2014, quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 [in appresso «regolamento (UE) n. 965/2012»].