ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
28 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune Fusion for energy per la realizzazione di ITER

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1930 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1931 della Commissione, del 23 ottobre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nice (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1932 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che sospende la presentazione delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario aperta dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia fino alla fine dell'anno contingentale 2015

10

 

*

Regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1935 della Commissione, del 27 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

37

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/1938 della Banca centrale europea, del 27 agosto 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/27)

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER (1), firmato il 5 dicembre 2014, è entrato in vigore, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo, l'8 ottobre 2015.


(1)   GU L 370 del 30.12.2014, pag. 3.


REGOLAMENTI

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1930 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e il mancato rispetto di tali norme può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

(2)

L'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 85 e l'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabiliscono in quali casi e a quali condizioni possono o devono essere applicate rettifiche finanziarie dalla Commissione. Inoltre, conformemente all'articolo 144, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per le rettifiche finanziarie connesse all'inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della PCP.

(3)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014, in una delle due ipotesi seguenti: a) qualora uno Stato membro non abbia corretto le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa inficiate da casi di inadempienza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, oppure b) qualora, in relazione alle spese figuranti in una dichiarazione certificata delle spese inficiate da casi di inadempienza grave che hanno determinato la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 101 del medesimo regolamento, lo Stato membro non abbia dimostrato di avere adottato le necessarie azioni correttive per garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP.

(4)

Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte degli Stati membri deve essere applicata una rettifica finanziaria forfettaria a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

(5)

L'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del programma operativo. Nei casi contemplati all'articolo 105, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMP. Di conseguenza, l'applicazione di aliquote forfettarie per le rettifiche finanziarie può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.

(6)

Al fine di garantire la trasparenza e la proporzionalità delle rettifiche finanziarie forfettarie, la certezza del diritto e la parità di trattamento degli Stati membri che attuano i programmi del FEAMP, è necessario definire i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione e i criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie.

(7)

Il livello delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione nei casi di inadempienza delle norme della PCP da parte degli Stati membri deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza grave delle norme della PCP.

(8)

È opportuno definire i livelli delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione sulla base delle aliquote già esistenti per taluni tipi di inadempienza nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei. È inoltre opportuno garantire un meccanismo sufficientemente graduale affinché sia possibile applicare il principio di proporzionalità in modo adeguato.

(9)

Nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati, le disposizioni riguardanti le rettifiche finanziarie forfettarie di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire le disposizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (4). È pertanto opportuno sopprimere il suddetto articolo.

(10)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (5).

(11)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6), la riduzione dell'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe superare il 25 % del costo annuale totale del programma nazionale. Pertanto, nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati l'aliquota forfettaria massima delle rettifiche finanziarie di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto dopo l'abrogazione dell'articolo 8 del suddetto regolamento.

(12)

Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato di tutti gli Stati membri dell'Unione a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e i criteri per applicare le rettifiche forfettarie, di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 2

Criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie

Il livello della rettifica finanziaria applicabile nei casi di inadempienza delle norme della PCP di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 è definito conformemente ai seguenti criteri:

a)

rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP;

b)

frequenza dell'inadempienza delle norme della PCP;

c)

durata dell'inadempienza delle norme della PCP;

d)

azioni correttive adottate dallo Stato membro.

Articolo 3

Criteri per applicare le rettifiche finanziarie

1.   Le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 ammontano al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell'Unione assegnato alle pertinenti priorità dell'Unione, o alla parte corrispondente di tali priorità, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro.

2.   Nell'allegato figurano le fasce delle aliquote forfettarie applicabili ai singoli casi di inadempienza delle norme della PCP.

3.   Se, in relazione alla stessa priorità dell'Unione, la Commissione identifica diversi casi di inadempienza delle norme della PCP che rientrano nel campo di applicazione del medesimo atto di esecuzione a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) n. 508/2014, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica finanziaria è fissata all'interno della fascia superiore di aliquota applicabile ai casi in questione.

4.   Se, dopo che la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria per un caso di inadempienza delle norme della PCP, lo Stato membro interessato non adotta le opportune misure correttive, l'aliquota forfettaria può essere aumentata al livello immediatamente superiore all'interno della fascia applicabile a tale caso di inadempienza delle norme della PCP.

5.   Oltre ai casi in cui ciò è espressamente previsto nell'allegato, un'aliquota forfettaria pari al 100 % del contributo dell'Unione assegnato alle pertinenti priorità dell'Unione, o alla parte corrispondente di tali priorità, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro può essere applicata se:

a)

l'inadempienza delle norme della PCP è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legalità delle azioni dello Stato membro o la regolarità del finanziamento della politica comune della pesca; oppure

b)

vi è la prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza nel porre rimedio all'inadempienza delle norme della PCP.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 665/2008

Nel regolamento (CE) n. 665/2008, l'articolo 6 è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, per quanto riguarda i casi di inadempienza nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati che rientrano nella categoria 4 dell'allegato, l'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento si applica a decorrere dalla data di abrogazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Casi di inadempienza (1)

Fasce di aliquota forfettaria

Categoria 1: inadempienza dell'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca fissati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine

1.1

Inadempienza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

25-100 %

1.2

Inadempienza dell'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dai vari tipi di misure di conservazione enumerate all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-100 %

Categoria 2: inadempienza degli obblighi internazionali in materia di conservazione

2.1

Inadempienza degli obblighi derivanti dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-100 %

Categoria 3: inadempienza dell'obbligo di garantire che la capacità della flotta sia commisurata alle risorse naturali

3.1

Inadempienza dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2-25 %

3.2

Inadempienza dell'obbligo di attuare il piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se tale piano figura nella relazione trasmessa annualmente.

5-25 %

3.3

In caso di ritiro della capacità di pesca sovvenzionato con fondi pubblici, inadempienza dell'obbligo di garantire che vengano dapprima ritirate le corrispondenti autorizzazioni e licenze di pesca e che la capacità non sia sostituita, come disposto all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-50 %

3.4

Inadempienza dell'obbligo di garantire che la capacità di pesca non superi in alcun momento i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-50 %

3.5

Inadempienza dell'obbligo di attuare un piano di entrata/uscita conformemente al disposto dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-25 %

3.6

Inadempienza dell'obbligo di gestire il registro della flotta peschereccia in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (2).

10-50 %

Categoria 4: inadempienza dell'obbligo di attuare il quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 199/2008, con conseguente impossibilità di disporre di informazioni sufficienti sulle risorse naturali

4.1

Inadempienza dell'obbligo di raccogliere e gestire i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca in conformità degli articoli 4, 13 e 17 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25 %

4.2

Inadempienza dell'obbligo di presentare e pubblicare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi nazionali di raccolta dati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-10 %

4.3

Inadempienza dell'obbligo di coordinare a livello nazionale la raccolta e la gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-5 %

4.4

Inadempienza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dati con altri Stati membri della stessa regione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25 %

4.5

Inadempienza dell'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati agli utilizzatori finali in conformità degli articoli da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25 %

Categoria 5: inadempienza dell'obbligo di attuare un sistema efficace di controllo ed esecuzione

5.1

Inadempienza dei principi generali di controllo e di esecuzione in conformità del titolo II del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

10-50 %

5.2

Inadempienza dell'obbligo di garantire il rispetto delle condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse in conformità del titolo III del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

5.3

Inadempienza dell'obbligo di controllare la commercializzazione per garantire un'effettiva tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità del titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

5.4

Inadempienza dell'obbligo di realizzare un'azione efficace di sorveglianza ed ispezione e di garantire che vengano sistematicamente adottate misure adeguate in relazione alle violazioni delle norme della PCP, conformemente ai titoli VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

5.5

Inadempienza dell'obbligo di istituire e attuare programmi nazionali di controllo in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, se del caso, di realizzare programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione in conformità del titolo IX del medesimo regolamento.

10-50 %

5.6

Inadempienza dell'obbligo di collaborare con la Commissione per facilitare l'adempimento dei compiti dei suoi funzionari nel corso delle missioni di verifica, ispezione autonoma e audit in conformità del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-50 %

5.7

Inadempienza dell'obbligo di attuare le misure stabilite dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri, quali piani d'azione e ogni altra misura adottata in conformità del titolo XI del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

5.8

Inadempienza delle prescrizioni riguardanti l'analisi, la convalida, l'accesso e lo scambio di dati e informazioni in conformità del titolo XII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-25 %

5.9

Inadempienza dell'obbligo di controllare l'attuazione di un sistema efficace di certificazione delle catture anche in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4).

10-50 %

5.10

Inadempienza dell'obbligo di adottare provvedimenti in caso di attività INN (attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) presunte o segnalate in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5-50 %

Categoria 6: inadempienza dell'obbligo di istituire e gestire un sistema efficiente di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

6.1

In caso di infrazione, inadempienza dell'obbligo di notificare allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito dato all'infrazione, i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle norme in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-10 %

6.2

Inadempienza dell'obbligo di adottare misure immediate in conformità dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per impedire ai comandanti di pescherecci o ad altre persone fisiche o giuridiche, colti in flagrante nella commissione di un'infrazione grave, di continuare a commettere tale infrazione.

10-50 %

6.3

Inadempienza dell'obbligo di stabilire i criteri per determinare la gravità di un'infrazione alle norme della PCP di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

10-50 %

6.4

Inadempienza dell'obbligo di garantire l'applicazione sistematica di sanzioni efficaci alle violazioni delle norme della PCP, che siano sufficientemente severe e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare i trasgressori o quanto meno da privarli dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione, in conformità del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

6.5

Inadempienza dell'obbligo di applicare un sistema di punti per le infrazioni gravi sia per i titolari di licenze di pesca che per i comandanti delle navi in conformità dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %

6.6

Inadempienza dell'obbligo di istituire e gestire opportunamente il registro nazionale delle infrazioni in conformità all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50 %


(1)  Quali definiti ai sensi dell'articolo 102 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).


28.10.2015   

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L 282/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1931 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nice (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Nice», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Huile d'olive de Nice» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimiento Asado del Bierzo — (IGP), Fico bianco del Cilento — (DOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (DOP), Huile d'olive de Nice (DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera (DOP)] (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8).

(4)   GU C 204 del 20.6.2015, pag. 24.


28.10.2015   

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L 282/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1932 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

che sospende la presentazione delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario aperta dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia fino alla fine dell'anno contingentale 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e NC 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nell'Unione.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2015 al 4 agosto 2015 sono superiori al quantitativo annuale di 56 700 tonnellate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1371 della Commissione (3) ha fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande presentate dal 3 al 4 agosto 2015 e ha sospeso la presentazione di nuove domande per tali titoli per il mese di agosto 2015. È opportuno sospendere la presentazione di nuove domande fino alla fine del corrente anno contingentale.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presentazione di nuove domande di titoli di importazione relative al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 è sospesa fino alla fine del corrente anno contingentale a decorrere dal 28 ottobre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1371 della Commissione, del 7 agosto 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 4 agosto 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di agosto 2015 (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 32).


28.10.2015   

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L 282/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

A norma di tale regolamento i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) devono essere sicuri e fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile in base alle buone pratiche di fabbricazione, di essiccazione, di pesca e agricole.

(3)

La fibra di cacao è un prodotto specifico ottenuto dal guscio dei semi di cacao e contiene tenori di IPA superiori a quelli dei prodotti ottenuti dai frammenti dei semi di cacao. La fibra di cacao e i prodotti derivati sono prodotti intermedi nella filiera alimentare e vengono impiegati come ingredienti nella preparazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico e alto contenuto di fibre. È opportuno fissare tenori specifici di IPA per la fibra di cacao e i prodotti derivati. Dato che questi prodotti hanno un basso contenuto di grassi, è opportuno fissare i tenori massimi sulla base del peso umido.

(4)

Le chips di banana sono impiegate nei cereali per la colazione e nei dolciumi, oltre a essere consumate come spuntino. Recentemente sono stati riscontrati elevati tenori di IPA nelle chips di banana. Tali risultati sono connessi alla frittura delle chips di banana nell'olio di cocco. È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di IPA per le chips di banana. Come primo passo, a causa della mancanza di sufficienti dati di occorrenza, detti tenori massimi corrispondono ai livelli massimi di olio di cocco destinato al consumo diretto nell'alimentazione umana o all'uso come ingrediente di un prodotto alimentare. I tenori massimi dovrebbero essere rivisti entro due anni tenendo in considerazione i dei dati di occorrenza disponibili.

(5)

Elevati tenori di IPA sono stati riscontrati in alcuni integratori alimentari che contengono o sono derivati da ingredienti botanici. La presenza di tenori elevati in tali integratori alimentari è stata associata alle cattive pratiche di essiccazione applicate agli anzidetti ingredienti botanici. Tenori elevati sono evitabili mediante l'applicazione di buone pratiche. È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di IPA in questi prodotti che siano raggiungibili mediante l'applicazione di buone pratiche di essiccazione e garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana.

(6)

Anche negli integratori alimentari contenenti o derivati da propoli, pappa reale e spirulina si sono riscontrati in alcuni casi tenori elevati di IPA che sono stati associati all'applicazione di cattive pratiche. Poiché è possibile ottenere tenori inferiori applicando buone pratiche, è opportuno stabilire tenori massimi di IPA in tali prodotti.

(7)

Elevati tenori di IPA correlati all'applicazione di cattive pratiche di essiccazione sono stati riscontrati anche in erbe aromatiche essiccate e spezie essiccate. È pertanto opportuno fissare i tenori massimi di IPA nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate. Metodi di affumicatura e lavorazione tradizionali applicati a paprica e cardamomo causano tenori elevati di IPA. Alla luce del basso consumo di queste spezie e per permettere a tali prodotti affumicati di rimanere sul mercato, è opportuno che essi siano esentati dai tenori massimi.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al punto 6.1.11, immessi legalmente sul mercato prima del 1o aprile 2016 possono rimanere sul mercato dopo tale data fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016, ad eccezione degli alimenti di cui al punto 6.1.11 per i quali il tenore massimo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO

La parte 6: «Idrocarburi policiclici aromatici» dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificata:

1)

il punto 6.1.2 è sostituito dal seguente:

«6.1.2

Semi di cacao e prodotti derivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 6.1.11

5,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013

35,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013 fino al 31.3.2015

30,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2015»;

2)

sono aggiunti i seguenti punti 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 e 6.1.15:

«6.1.11

Fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di un prodotto alimentare

3,0

15,0

6.1.12

Chips di banana

2,0

20,0

6.1.13

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici e loro preparati (39) (*1)  (*2)

Integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale, spirulina o loro preparati (39)

10,0

50,0

6.1.14

Erbe aromatiche essiccate

10,0

50,0

6.1.15

Spezie essiccate ad eccezione di cardamomo e Capsicum spp. affumicato.

10,0

50,0


(*1)  Per preparazioni botaniche si intendono le preparazioni ottenute da piante (ad esempio, piante intere, a pezzi o tagliate, parti di piante) mediante processi vari (come spremitura, torchiatura, estrazione, frazionamento, distillazione, concentrazione, essiccazione e fermentazione). In tale definizione rientrano anche piante triturate o polverizzate, parti di piante, alghe, funghi, licheni, tinture, estratti, oli essenziali (diversi dagli oli vegetali di cui al punto 6.1.1), succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.

(*2)  Il tenore massimo non si applica agli integratori alimentari contenenti oli vegetali. Gli oli vegetali usati come ingredienti negli integratori alimentari devono rispettare i tenori massimi stabiliti al punto 6.1.1.»


28.10.2015   

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L 282/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1934 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («accessori per tubi» o il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o la «Cina») e della Thailandia sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio (2) (le «misure iniziali») e prorogate da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base le misure iniziali sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno, dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 964/2003 (4), (CE) n. 2052/2004 (5), (CE) n. 2053/2004 (6) e (CE) n. 655/2006 (7).

(3)

I dazi antidumping in vigore sono pari al 58,6 % per tutte le società.

1.2.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(4)

Misure antidumping sono attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Russia e della Turchia (8) e sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (9). Le misure nei confronti della Thailandia sono scadute il 4 settembre 2014 (10).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Il 14 dicembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato un avviso di imminente scadenza (11) delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e di quelli spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno.

(6)

Il 2 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7)

La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) dell'Unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione

(8)

Il 3 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12).

1.4.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori del paese interessato e le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare.

(10)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, garantendo nel contempo una distribuzione geografica, ed era composto da tre società/gruppi di società con impianti di produzione situati in Austria, Francia, Germania e Italia. Poiché non sono pervenute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione definitivo.

(13)

Uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non è stato successivamente in grado di fornire una risposta completa al questionario ed è stato pertanto sostituito da un altro produttore dell'Unione. Il campione definitivo era costituito da tre società/gruppi di società che rappresentano il 57 % della produzione dell'Unione e il 58 % delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, con impianti di produzione situati in quattro diversi Stati membri (Austria, Francia, Germania e Italia). Le parti interessate sono state informate di conseguenza. Il campione modificato è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori

(14)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. Su dodici importatori che hanno fornito informazioni soltanto sei importavano il prodotto in esame dalla Cina. Il campione è stato selezionato a partire da queste sei società, in base al volume delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, garantendo nel contempo una distribuzione geografica; tale campione era composto da tre importatori con sede in Germania, Grecia e Italia.

(15)

Gli importatori che si sono manifestati sono stati informati in merito al campione proposto. Non sono pervenute osservazioni. Il campione rappresentava il 15 % delle importazioni totali del prodotto in esame.

c)   Campionamento dei produttori esportatori cinesi

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17)

Solo un produttore esportatore cinese si è inizialmente manifestato, fornendo le informazioni richieste nel modulo di campionamento. Non è stato pertanto necessario ricorrere al campionamento. Successivamente, come indicato al considerando 20, tale produttore esportatore ha smesso di collaborare.

1.4.2.   Risposte al questionario

(18)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione e agli importatori nell'Unione inseriti nel campione, nonché al suddetto produttore esportatore cinese.

(19)

I tre produttori/gruppi di produttori dell'Unione e i tre importatori indipendenti inseriti nel campione hanno risposto ai questionari.

(20)

Il produttore esportatore cinese non ha risposto al questionario.

1.4.3.   Visite di verifica

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione, e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Erne Fittings GmbH e la società collegata Siekmann Fittings GmbH, Schlins, Austria,

Vallourec Fittings SA, Maubeuge, Francia,

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italia;

b)

importatori:

Biagini Piero & C., Altedo di Malalbergo, Italia,

General Commercial & Industrial SA, Atene, Grecia,

Manfred Geldbach Flansch und Fitting GmbH, Gelsenkirchen, Germania.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(22)

L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(23)

L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Divulgazione delle informazioni

(24)

La Commissione ha informato le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore, invitandole a presentare le loro osservazioni. Non ne sono state presentate.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(25)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del riesame in previsione della scadenza, conclusosi nell'agosto 2009 (13), vale a dire accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Cina, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 .

2.2.   Prodotto simile

(26)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Arabia Saudita, paese di riferimento, e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(27)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(28)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(29)

Come indicato ai considerando 18 e 19, benché al produttore esportatore cinese manifestatosi nel quadro del campionamento fosse stato inviato un questionario, egli non ha successivamente fornito risposte. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha pertanto collaborato alla presente inchiesta e la Commissione ha dovuto quindi avvalersi dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(30)

A tale riguardo le autorità cinesi e il suddetto produttore esportatore cinese manifestatosi nel quadro del campionamento sono stati debitamente informati del fatto che la Commissione avrebbe considerato l'assenza di una risposta al questionario come omessa collaborazione e che avrebbe pertanto potuto applicare alle conclusioni relative alla Cina l'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al considerando 20 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario.

(31)

Alla luce di quanto precede, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche Eurostat disponibili, verificate con l'ausilio delle statistiche sulle importazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e delle informazioni raccolte nel corso delle verifiche in loco degli importatori indipendenti. È stata altresì esaminata la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni. Dall'esame è tuttavia emerso che i dati sui volumi delle importazioni in essa contenuti superavano di gran lunga i volumi registrati nelle altre fonti disponibili, in particolare nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Analogamente, i prezzi medi riferiti erano ampiamente al di sopra dei prezzi medi registrati nelle altre fonti, compreso il prezzo medio riferito dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. Pertanto, mentre tra i dati riferiti da tutte le altre fonti disponibili emergevano differenze trascurabili, si è stabilito che i dati contenuti nella banca dati cinese differivano notevolmente dai dati riferiti da tutte le altre fonti esaminate dalla Commissione. In questo caso i dati contenuti nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni non sono stati pertanto considerati attendibili.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).

(33)

Nell'inchiesta iniziale era stata selezionata la Thailandia come paese di riferimento. Durante il precedente riesame in previsione della scadenza erano stati utilizzati come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America a causa della mancata collaborazione dei produttori thailandesi.

(34)

Ai fini della presente inchiesta, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare la Repubblica di Corea come eventuale paese di riferimento in quanto in tale paese, contrariamente agli Stati Uniti, non vigono misure di difesa commerciale e un produttore esportatore coreano aveva collaborato al riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Malaysia e della Repubblica di Corea di cui al considerando 4. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta ma nessuna di esse è intervenuta.

(35)

La Commissione ha cercato di ottenere informazioni riguardanti i produttori di accessori per tubi in altri potenziali paesi di riferimento, vale a dire Bosnia-Erzegovina, India, Israele, Giappone, Arabia Saudita, Taiwan e Thailandia, e ha invitato tutti i produttori noti di accessori per tubi in questi paesi, nonché il produttore della Repubblica di Corea, a fornire le informazioni necessarie. Solo un produttore dell'Arabia Saudita ha collaborato e ha risposto al questionario.

(36)

Come indicato al considerando 26, l'inchiesta ha rivelato che gli accessori per tubi prodotti e venduti sul mercato interno dell'Arabia Saudita avevano le stesse caratteristiche tecniche e chimiche di base e gli stessi usi finali del prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi.

(37)

Dall'inchiesta non sono emerse distorsioni del mercato interno dell'Arabia Saudita. Benché vi fosse un solo produttore, non vigevano misure di difesa commerciale e il produttore nazionale era in concorrenza con le importazioni da Cina, Corea del Sud, Thailandia e Giappone. Alla luce di quanto precede si è concluso che il livello di concorrenza sul mercato saudita fosse soddisfacente.

(38)

L'inchiesta ha inoltre stabilito che i quantitativi prodotti e venduti sul mercato interno saudita erano rappresentativi rispetto alle esportazioni totali dalla Cina nell'Unione in base a dati Eurostat.

(39)

Come indicato al considerando 45, l'inchiesta ha rivelato che le vendite sul mercato interno del produttore saudita di accessori per tubi erano, in media, fonti di perdite. Il costo medio di produzione è risultato tuttavia dello stesso ordine di quello sostenuto dall'industria dell'Unione e i rendiconti finanziari verificati erano elaborati in un'ottica di prosecuzione dell'attività. Alla luce di quanto precede si è ritenuto che nel prossimo futuro la società resterà attiva.

(40)

Stante quanto sopra l'Arabia Saudita è stata ritenuta un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(41)

Le informazioni pervenute dal produttore saudita che ha collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori cinesi.

(42)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite sul mercato interno del produttore saudita che ha collaborato fosse rappresentativo.

(43)

Le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 31, il volume totale delle vendite all'esportazione è stato determinato in base alle statistiche Eurostat. Alla luce di quanto precede le vendite sul mercato interno in Arabia Saudita sono state considerate rappresentative.

(44)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(45)

L'inchiesta ha stabilito che, per un periodo prolungato, la media ponderata del prezzo delle vendite sul mercato interno è risultata inferiore alla media ponderata del costo di produzione. Tali vendite non hanno pertanto potuto essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base del costo di fabbricazione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(46)

Conformemente alla frase introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base le spese per le SGAV sono state determinate in base ai dati riferiti dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento. In assenza di informazioni relative all'effettivo profitto del produttore esportatore, è stato utilizzato un margine di profitto appropriato secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Per l'industria della lavorazione dei metalli è stato ritenuto appropriato un profitto del 5 %. Il margine di dumping è risultato pari al 136 %.

c)   Prezzo all'esportazione

(47)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, vale a dire le statistiche Eurostat, verificate con l'ausilio delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e dei dati ottenuti dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.

d)   Confronto

(48)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo), i costi di assicurazione e le tariffe di sdoganamento, in base a informazioni verificate fornite dagli importatori indipendenti.

e)   Margine di dumping

(49)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto.

(50)

Alla luce di quanto precede il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 136 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

a)   Osservazione preliminare

(51)

In seguito alle conclusioni relative al dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in assenza di misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, la politica di esportazione cinese in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

b)   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

(52)

La produzione, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata cinesi sono state stabilite in base a stime fornite dal richiedente. Su questa base, il volume totale della produzione in Cina è stato stimato in 435 000 tonnellate e la capacità di produzione totale in 612 000 tonnellate. La capacità inutilizzata totale in Cina è stata quindi stimata in 177 000 tonnellate, equivalenti a quasi tre volte il consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato ai considerando da 53 a 56, una parte rilevante di tale capacità inutilizzata potrebbe verosimilmente reindirizzarsi verso l'Unione.

c)   Politica di esportazione cinese in altri paesi terzi

(53)

In assenza di informazioni pubblicamente disponibili e a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, non si è potuto stabilire il livello dei prezzi medi cinesi all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi. I produttori esportatori cinesi hanno tuttavia intrapreso pratiche commerciali sleali sul mercato statunitense, in cui dal 1992 sono in vigore misure antidumping per gli accessori per tubi. Alla luce di quanto precede e anche in considerazione delle pratiche di dumping passate ed attuali nel mercato dell'Unione, non vi è motivo di ritenere che nel prossimo futuro gli esportatori cinesi modificheranno la politica dei prezzi all'esportazione.

d)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Nonostante i dazi in vigore i produttori esportatori cinesi hanno aumentato i loro volumi di esportazione e la quota di mercato nell'Unione, il che indica il costante interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell'Unione. Tale affermazione è altresì suffragata dalle precedenti pratiche di elusione, effettuate tramite il trasbordo di accessori per tubi attraverso Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (cfr. il considerando 2).

(55)

Anche supponendo che il consumo interno in Cina e in altri paesi terzi possa aumentare, l'elevato livello di sovraccapacità produttiva in Cina, di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione, indica che i produttori esportatori cinesi disporrebbero ancora di quantitativi consistenti per l'esportazione nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. Considerando che gli USA, un altro importante mercato per gli accessori per tubi, hanno adottato severe misure antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi dalla Cina, è probabile che qualora le misure fossero lasciate scadere ingenti quantitativi di tali capacità inutilizzate sarebbero reindirizzati verso l'Unione.

(56)

Come indicato al considerando 50, alla luce delle pratiche di dumping passate ed attuali dei produttori esportatori cinesi e del fatto che l'importazione di accessori per tubi dalla Cina nel mercato statunitense è soggetta a misure antidumping, si ritiene che per i produttori esportatori cinesi il mercato dell'Unione conserverà la propria attrattiva.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(57)

L'inchiesta ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping. Alla luce della notevole capacità inutilizzata di cui dispone la Cina (equivalente a quasi tre volte il consumo dell'Unione), della politica di esportazione cinese nel mercato statunitense e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero lasciate scadere, esiste un rischio di persistenza del dumping.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(58)

Rispetto al periodo dell'ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1 l'industria dell'Unione non ha subito grandi cambiamenti strutturali. Durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato da 22 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(59)

La produzione totale dell'Unione durante il PIR è stata calcolata in 48 868 tonnellate. La Commissione ha calcolato tale cifra in base ai dati forniti dal richiedente, incrociati con i dati verificati delle società inserite nel campione.

(60)

Come indicato al considerando 11, per il campione definitivo sono stati selezionati tre produttori/gruppi di produttori dell'Unione. Le società/gruppi di società inseriti nel campione rappresentavano il 57 % della produzione dell'Unione e il 58 % delle vendite nell'Unione (cfr. il considerando 13). Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.2.   Consumo dell'Unione

(61)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati Eurostat. Come indicato al considerando 31, i dati contenuti nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni non si sono rivelati attendibili e non sono stati pertanto utilizzati per stabilire il volume delle esportazioni dalla Cina.

(62)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

PIR

Consumo totale dell'Unione

57 897

59 916

60 503

58 113

Indice

100

103

104

100

Fonte: dati forniti dal richiedente e da Eurostat.

(63)

Nel 2012 e nel 2013 il consumo è lievemente aumentato rispettivamente del 3 % e del 4 % in confronto al livello registrato nel 2011, raggiungendo 59 916 tonnellate nel 2012 e 60 503 tonnellate nel 2013, mentre durante il PIR è sceso a un livello leggermente superiore a quello del 2011, vale a dire 58 113 tonnellate. Nel periodo in esame il consumo complessivo dell'Unione è rimasto piuttosto stabile.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(64)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. Come illustrato nella tabella riportata nel seguito, il volume totale delle importazioni dalla Cina comprende le importazioni di accessori per tubi originari della Cina e di accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, alla luce dell'estensione delle misure alle importazioni spedite da tali paesi di cui al considerando 2.

(65)

Le importazioni dalla Cina nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2011

2012

2013

PIR

Accessori per tubi originari della Cina

3 739

6 789

7 091

8 058

Accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine

1 051

1 168

1 342

1 377

Volume totale delle importazioni dalla Cina

4 790

7 957

8 433

9 435

Indice

100

166

176

197

Quota di mercato

8 %

13 %

14 %

16 %

Fonte: Eurostat.

(66)

Durante il periodo in esame il volume totale delle importazioni dalla Cina è aumentato continuamente ed è quasi raddoppiato, passando da 4 790 tonnellate nel 2011 a 9 435 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato cinese ha seguito lo stesso andamento e nel periodo in esame è raddoppiata, passando dall'8 % nel 2011 al 16 % durante il PIR.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(67)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. Come illustrato nella tabella riportata nel seguito, il prezzo medio all'importazione comprende gli accessori per tubi originari della Cina e gli accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, per gli stessi motivi indicati al considerando 64. Alla luce di quanto precede il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

 

2011

2012

2013

PIR

Accessori per tubi originari della Cina

1 347

1 646

1 299

1 179

Accessori per tubi spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine

2 200

2 700

2 633

2 623

MEDIA della Cina

1 534

1 801

1 511

1 388

Indice

100

117

98

90

Fonte: Eurostat.

(68)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione è stato soggetto a notevoli fluttuazioni. È dapprima aumentato del 17 %, passando da 1 534 EUR/tonnellata nel 2011 a 1 801 EUR/tonnellata nel 2012, per poi diminuire nel 2013 fino a 1 511 EUR/tonnellata e a 1 388 EUR/tonnellata durante il PIR. Durante il periodo in esame il prezzo all'importazione è diminuito complessivamente del 10 %.

(69)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticato sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato, praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilito su base cif secondo dati Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(70)

Come indicato al considerando 49, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta effettuati gli adeguamenti del caso e detratti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 20,5 %.

4.3.3.   Importazioni da paesi terzi

(71)

La tabella riportata nel seguito illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume, quota di mercato e prezzo medio di dette importazioni.

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

 

 

2011

2012

2013

PIR

Importazioni da paesi terzi

Volume (in tonnellate)

9 078

11 560

11 273

11 556

Indice

100

127

124

127

Quota di mercato

16 %

19 %

19 %

20 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 596

2 473

2 584

2 442

Indice

100

95

100

94

Fonte: Eurostat.

(72)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 27 %, passando da circa 9 078 tonnellate nel 2011 a circa 11 556 tonnellate nel PIR. Tale aumento si è verificato soprattutto tra il 2011 e il 2012, mentre il volume delle importazioni è rimasto in seguito relativamente stabile fino alla fine del PIR. Tale aumento riflette la quota di mercato di queste importazioni, passata dal 16 % nel 2011 al 19 % nel 2012, e rimasta in seguito relativamente stabile, registrando solo un lieve aumento fino al 20 % durante il PIR. Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 5 % nel 2012, per poi aumentare del 5 % nel 2013 e scendere nuovamente del 6 % durante il PIR. In media tali prezzi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

(73)

Durante il PIR le importazioni provenivano essenzialmente da Vietnam, Cambogia, Thailandia e Israele e hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle importazioni (in tonnellate) dagli altri principali paesi terzi

Volume delle importazioni per paese

2011

2012

2013

PIR

Vietnam

1 158

1 602

2 635

2 562

Indice

100

138

228

221

Cambogia

0

0

365

1 368

Indice

100

100

365

1 368

Thailandia

2 520

2 559

1 974

1 357

Indice

100

102

78

54

Israele

128

547

745

973

Indice

100

427

582

760

Fonte: Eurostat.

(74)

Durante il periodo in esame le importazioni dal Vietnam sono raddoppiate, raggiungendo circa 2 562 tonnellate durante il PIR. Dal 2011 le importazioni dalla Thailandia sono diminuite significativamente (del 47 %), raggiungendo il livello di 1 357 tonnellate durante il PIR. Nel periodo in esame le importazioni da Cambogia e Israele sono infine aumentate notevolmente, raggiungendo il livello rispettivamente di 1 368 tonnellate e di 973 tonnellate durante il PIR.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni di carattere generale

(75)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(76)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella domanda di riesame, che si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e ai dati relativi a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(77)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(78)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. I dati relativi agli indicatori microeconomici si basano unicamente su dati verificati delle società o gruppi di società inseriti nel campione.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(79)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

53 797

54 951

54 572

48 868

Indice

100

102

101

90

Capacità di produzione (in tonnellate)

184 220

164 220

164 220

164 220

Indice

100

89

89

89

Utilizzo degli impianti

29 %

33 %

33 %

29 %

Fonte: domanda.

(80)

Tra il 2011 e il 2013 il volume della produzione è rimasto relativamente stabile ma durante il PIR è diminuito del 10 % fino a raggiungere il livello di 48 868 tonnellate.

(81)

Dal 2012 la capacità di produzione dei produttori dell'Unione si è mantenuta al livello di 164 220 tonnellate, dopo una riduzione della capacità dell'11 % nel 2011. La capacità riferita nella tabella precedente si è basata, in linea con la normale prassi di questa particolare industria e il metodo utilizzato nei precedenti procedimenti, di cui al considerando 4, sulla capacità massima teorica su 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, 48 settimane/anno. Nella realtà dei fatti l'industria opera tuttavia solo su 2 turni/giorno, 5 giorni/settimana, 48 settimane/anno. La capacità riferita non riflette quindi necessariamente la precisa capacità effettiva durante il PIR.

(82)

Durante il PIR l'utilizzo degli impianti si è attestato su un livello piuttosto basso, pari al 29 %; è aumentato durante il periodo in esame, fino a raggiungere il livello del 33 % nel 2012 e nel 2013, il che riflette un lieve aumento del volume di produzione in questi anni. Come indicato al considerando 81, il basso livello di utilizzo degli impianti è in parte dovuto al metodo impiegato per il calcolo della capacità totale.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(83)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2011

2012

2013

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

44 030

40 399

40 797

37 121

Indice

100

92

93

84

Quota di mercato

76 %

67 %

67 %

64 %

Fonte: domanda.

(84)

Nel 2012 il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito dell'8 % rispetto al volume delle vendite nel 2011; ha registrato solo un leggero aumento nel 2013 per poi contrarsi nuovamente durante il PIR fino a raggiungere il livello di 37 121 tonnellate. Ciò significa che volume complessivo delle vendite ha registrato un calo del 16 % rispetto al 2011.

(85)

Il calo delle vendite dell'industria dell'Unione si è riflesso nella sua quota di mercato, diminuita di 12 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 76 % nel 2011 al 64 % durante il PIR.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(86)

Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

PIR

Numero di dipendenti

1 092

1 006

962

947

Indice

100

92

88

86

Produttività (unità/dipendente)

49

55

57

52

Indice

100

112

116

106

Fonte: domanda.

(87)

Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è progressivamente diminuito del 14 %, passando da 1 092 dipendenti nel 2011 a 947 dipendenti durante il PIR. Poiché nel 2012 e 2013 la produzione è rimasta invariata, la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, in questi anni è aumentata rispettivamente del 12 % e del 16 % rispetto al 2011. Durante il PIR la produttività è diminuita per via del calo della produzione, ma era superiore del 6 % al livello del 2011.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(88)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2011

2012

2013

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato totale (EUR/tonnellata)

2 774

2 902

2 808

2 892

Indice

100

105

101

104

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

3 081

3 100

3 042

3 118

Indice

100

101

99

101

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(89)

I prezzi di vendita nell'Unione sono rimasti relativamente stabili e hanno registrato solo lievi fluttuazioni. Essi sono quindi aumentati del 5 % nel 2012, per poi diminuire del 4 % nel 2013 e aumentare nuovamente del 3 % durante il PIR. Nel periodo in esame i prezzi hanno registrato un aumento complessivo del 4 %. Il costo unitario di produzione ha seguito lo stesso andamento: è dapprima aumentato nel 2012, per poi diminuire nel 2013 e aumentare nuovamente durante il PIR. Tali fluttuazioni sono state tuttavia lievi e comprese tra l'1 % e il 2 %. Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato complessivamente dell'1 %. L'aumento leggermente più elevato dei prezzi di vendita durante il periodo in esame ha pertanto consentito ai produttori dell'Unione di migliorare la redditività, rimasta tuttavia negativa nel corso dell'intero periodo in esame, come indicato nel considerando 94.

4.4.3.2.   Costi della manodopera

(90)

Durante il periodo in esame i costi medi della manodopera dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi della manodopera per dipendente

 

2011

2012

2013

PIR

Costi medi della manodopera per dipendente (EUR)

53 347

54 409

55 868

55 715

Indice

100

102

105

104

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(91)

Nel periodo in esame i costi medi della manodopera per dipendente hanno registrato una lieve tendenza al rialzo. Tra il 2011 e il PIR i costi medi della manodopera per dipendente sono aumentati del 4 %, raggiungendo EUR 55 715. La riduzione del personale del 14 % nel periodo in esame non ha consentito alle società di ottenere risparmi immediati per via degli oneri derivanti dalla risoluzione dei contratti.

4.4.3.3.   Scorte

(92)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2011

2012

2013

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

6 657

6 851

6 807

5 749

Indice

100

103

102

86

Scorte finali in percentuale sulla produzione

22 %

21 %

29 %

21 %

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(93)

Le scorte finali sono dapprima leggermente aumentate nel 2012, per poi registrare un nuovo calo, pari all'1 % dal 2012 al 2013 e pari al 16 % dal 2013 al PIR. Durante il periodo in esame le scorte sono complessivamente diminuite del 14 %. Rispetto al livello della produzione, tra il 2011 e il PIR le scorte finali sono diminuite di un punto percentuale.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(94)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 11,2 %

– 5,5 %

– 8,3 %

– 9,1 %

Flusso di cassa (in EUR)

– 7 791 330

– 518 192

– 2 540 656

– 1 790 761

Indice

100

1 504

307

435

Investimenti (in EUR)

2 388 945

3 111 518

4 339 627

3 362 845

Indice

100

130

182

141

Utile sul capitale investito

– 21,4 %

– 18,8 %

– 13,6 %

– 15,3 %

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione.

(95)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(96)

Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito perdite notevoli. Nel 2011 l'industria ha registrato una perdita pari a – 11,2 %, percentuale scesa a – 5,5 % nel 2012 per poi aumentare nuovamente nel 2013 e durante il PIR, rispettivamente a – 8,3 % e a – 9,1 %.

(97)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame esso si è mantenuto negativo, nonostante un miglioramento, registrato nello specifico nel 2012.

(98)

Gli investimenti hanno registrato una tendenza al rialzo e sono stati destinati a migliorare la sicurezza del processo di produzione, a ridurre il consumo energetico e a migliorare la competitività e la qualità degli accessori per tubi. Gli investimenti sono aumentati nel 2012 e poi ancora nel 2013, ma sono diminuiti durante il PIR. Rispetto al 2011 gli investimenti sono aumentati del 30 % nel 2012, dell'82 % nel 2013 e del 41 % durante il PIR. Tale aumento degli investimenti non ha tuttavia dato luogo a un utile positivo sul capitale investito, corrispondente all'utile in percentuale del valore contabile netto degli investimenti; tale utile variava tra – 21,4 % nel 2011 e – 15,3 % durante il PIR.

4.4.3.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(99)

Il margine di dumping stabilito dall'inchiesta è ben al di sopra del livello de minimis. L'entità del margine di dumping effettivo incide in modo considerevole sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(100)

L'industria dell'Unione non aveva ancora superato le conseguenze di precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sotto forma di importazioni di accessori per tubi originari della Russia, della Turchia, della Repubblica di Corea e della Malaysia.

4.5.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(101)

Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio attestano un andamento negativo. Durante il periodo in esame il volume della produzione è diminuito del 9 % e la capacità di produzione dell'11 %. Durante l'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito notevoli perdite. Nonostante il lieve miglioramento, le perdite dell'industria dell'Unione erano pari a – 9,1 % durante il PIR. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha inoltre mantenuto flussi di cassa costantemente negativi e una riduzione dell'occupazione pari all'11 % circa. Le vendite sono altresì diminuite del 16 % e la quota di mercato dei produttori dell'Unione si è ridotta di 12 punti percentuali.

(102)

Nel periodo in esame le scorte hanno registrato un leggero miglioramento, diminuendo del 14 %, e gli investimenti sono aumentati del 41 %. Questi ultimi si sono tuttavia rivelati necessari affinché i produttori dell'Unione fossero, tra l'altro, in grado di competere sul mercato. Tale crescita non esclude tuttavia l'esistenza di un pregiudizio e andrebbe piuttosto considerata come parte dell'attuale processo di ristrutturazione dell'industria dell'Unione.

(103)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(104)

Nel considerando 57 la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure implicherebbe con ogni probabilità il rischio di persistenza di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.

(105)

L'inchiesta ha dimostrato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole che ha dato luogo, tra l'altro, a una contrazione della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e a una persistente mancanza di profitto, secondo quanto riferito al considerando 101.

(106)

Nonostante gli elevanti dazi in vigore, durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato un notevole aumento e la quota di mercato cinese è pertanto raddoppiata (cfr. il considerando 65). La pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione è rimasta molto elevata, dati i significativi margini di sottoquotazione constatati durante il PIR.

(107)

Come indicato nel considerando 52, la capacità di produzione inutilizzata disponibile in Cina equivaleva a quasi tre volte il consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile che nel mercato dell'Unione entrino ingenti volumi del prodotto in esame.

(108)

Tenuto conto della politica passata e attuale dei produttori esportatori del paese interessato si prevede che i prezzi all'esportazione continueranno a essere oggetto di dumping e rimarranno notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. L'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione sarebbe sicuramente negativa, eserciterebbe una pressione sui prezzi ancora più sensibile per l'industria dell'Unione e contribuirebbe quindi a peggiorare ulteriormente la sua situazione finanziaria. Tali importazioni continuerebbero ad ampliare la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione, a scapito dell'industria di quest'ultima. Ne risulterebbe un'ulteriore riduzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, vale a dire uno degli elementi fondamentali che hanno contribuito ai risultati negativi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(109)

La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure in vigore implicherebbe con ogni probabilità il rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(110)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(111)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(112)

Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(113)

Le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni oggetto di dumping di entrare nel mercato dell'Unione e durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.

(114)

L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida. L'impegno volto a razionalizzare il processo di produzione e a migliorare la competitività, profuso durante il PIR, ha comportato un aumento della produttività (pari al 6 %) e un calo della capacità di produzione (pari all'11 %). Tale impegno è stato inoltre evidente negli investimenti (cfr. il considerando 98). Si è infine sviluppata positivamente un'attività redditizia di esportazione dell'industria dell'Unione, che ne ha dimostrato la competitività sui mercati di paesi terzi (durante il periodo considerato le esportazioni dei produttori inseriti nel campione sono aumentate del 10 %).

(115)

Qualora le misure fossero lasciate scadere, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato peggiorerebbe ulteriormente la situazione dell'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una ulteriore perdita di quote di mercato, un calo del prezzo di vendita, una diminuzione dell'utilizzo degli impianti e, in generale, un grave ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(116)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(117)

Dodici importatori hanno collaborato all'attuale inchiesta, ma solo sei hanno riferito di importazioni di accessori per tubi dal paese interessato. È stato selezionato un campione di tre importatori indipendenti, che rappresentano il 15 % delle importazioni dalla Cina durante il PIR. Il prodotto in esame rappresentava in media solo il 10 % circa delle loro vendite totali. La loro attività relativa al prodotto in esame è stata redditizia. Stante quanto precede le misure in vigore non hanno inciso significativamente sugli importatori verificati.

(118)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che nel periodo in esame gli importatori hanno continuato ad importare il prodotto in esame in volumi ingenti, aumentandone persino l'entità. Per gli stessi motivi, è improbabile che il mantenimento delle misure comporti in futuro un peggioramento della loro situazione economica.

(119)

Nessuno degli utilizzatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Questa mancanza di cooperazione sembra confermare le conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale, secondo cui gli accessori per tubi rappresentano una parte minima dei loro costi di produzione totali e le misure in vigore non hanno causato loro alcuna perdita di competitività

6.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(120)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono fondati motivi contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(121)

Le considerazioni che precedono confermano che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Cina dovrebbero essere mantenute.

(122)

Ne consegue che dovrebbe essere altresì mantenuta l'estensione delle misure per il prodotto in esame originario della Cina alle importazioni spedite da Taiwan (14), Indonesia (15), Sri Lanka (16) e Filippine (17), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno.

(123)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Cina.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Cina

Tutte le società

58,6

3.   Salvo disposizioni diverse si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto (GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno (GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4).

(6)  Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del 29.1.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17).

(10)   GU C 297 del 4.9.2014, pag. 12

(11)   GU C 366 del 14.12.2013, pag. 35

(12)   GU C 295 del 3.9.2014, pag. 6

(13)  Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 964/2003.

(15)  Regolamento (CE) n. 2052/2004.

(16)  Regolamento (CE) n. 2053/2004.

(17)  Regolamento (CE) n. 655/2006.


28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1935 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

43,6

MA

95,1

MK

86,8

TR

112,1

ZZ

84,4

0707 00 05

AL

32,3

TR

112,1

ZZ

72,2

0709 93 10

MA

116,3

TR

144,3

ZZ

130,3

0805 50 10

AR

130,2

TR

107,0

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

113,6

0806 10 10

BR

251,7

EG

210,4

LB

234,5

MK

88,0

PE

75,0

TR

177,3

ZZ

172,8

0808 10 80

AL

23,1

CL

85,3

NZ

143,1

ZA

138,5

ZZ

97,5

0808 30 90

TR

135,8

ZZ

135,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/34


DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1936 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati per la ventilazione dell'aria dovrebbero essere effettuate conformemente ai sistemi indicati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

(2)

È pertanto necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono applicabili ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati per la ventilazione dell'aria. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intera industria edile.

(3)

La presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente a prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di altri atti corrispondenti del diritto dell'Unione. Non dovrebbe pertanto applicarsi ai condotti e ai tubi utilizzati per sistemi fissi antincendio in quanto questi sono già disciplinati dalla decisione n. 96/577/CE della Commissione (2) e dalla decisione n. 1999/472/CE della Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell'aria quali indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Decisione 96/577/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi fissi antincendio (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44).

(3)  Decisione 1999/472/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42).


ALLEGATO I

PRODOTTI DISCIPLINATI

La presente decisione si applica:

1.

ai condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell'aria.


ALLEGATO II

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:

Tabella 1

Per tutte le caratteristiche essenziali tranne la reazione al fuoco

Prodotti

Caratteristiche essenziali

Sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011

Condotti e ai tubi di ventilazione destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell'aria

Per tutte le caratteristiche essenziali tranne la reazione al fuoco

3


Tabella 2

Solo per la reazione al fuoco

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:


Sottofamiglie di prodotti

Sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

4

Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2

3


28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/37


DECISIONE (UE) 2015/1937 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il patto di stabilità e crescita mira a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi, mentre la sorveglianza rafforzata delle politiche di bilancio si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Le relative competenze conferite alla Commissione e al Consiglio per quanto riguarda il quadro di sorveglianza multilaterale si basano sui trattati e sul diritto derivato dell'UE.

(3)

La relazione dei cinque presidenti «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» propone di rafforzare l'attuale quadro di governance economica attraverso la creazione di un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. Esso dovrebbe contribuire, a titolo consultivo, all'esercizio delle funzioni della Commissione nella sorveglianza multilaterale della zona euro, fatte salve le competenze della Commissione sancite dai trattati.

(4)

Il Comitato dovrebbe fornire alla Commissione una valutazione dell'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l'attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l'adeguatezza dell'effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro.

(5)

Poiché il patto di stabilità e crescita è incentrato sui bilanci nazionali e non specifica l'orientamento di bilancio aggregato, il Comitato dovrebbe contribuire anche a una discussione più circostanziata all'interno della Commissione sulle implicazioni globali delle politiche di bilancio a livello nazionale e della zona euro, al fine di conseguire un orientamento di bilancio adeguato per la zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita.

(6)

Il Comitato europeo per le finanze pubbliche dovrebbe svolgere i propri compiti in maniera indipendente ed elaborare pareri in autonomia rispetto a qualsiasi istituzione, organo, ufficio o agenzia nazionale o europea. Il suo segretariato dovrebbe far capo, dal punto di vista amministrativo, al segretariato generale della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito il Comitato indipendente europeo per le finanze pubbliche («il Comitato»).

Articolo 2

Missione e compiti

1.   Il Comitato contribuisce in veste consultiva all'esercizio delle funzioni della Commissione nell'ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE per quanto riguarda la zona euro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Comitato è incaricato di quanto segue:

a)

fornire alla Commissione una valutazione dell'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l'attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l'adeguatezza dell'effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro. Nell'ambito di tale valutazione il Comitato può anche formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio dell'Unione;

b)

fornire pareri alla Commissione circa un'adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l'intera zona euro, sulla base di un'analisi economica. Il Comitato può fornire consulenza alla Commissione sugli adeguati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con i propri pareri sull'orientamento di bilancio aggregato della zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. Qualora rilevi dei rischi per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Comitato correda il suo parere di uno specifico esame delle opzioni strategiche disponibili nell'ambito del patto di stabilità e crescita;

c)

il Comitato collabora con i consigli nazionali per le finanze pubbliche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (1). La collaborazione tra il Comitato e i consigli nazionali per le finanze pubbliche mira in particolare allo scambio delle migliori pratiche e a favorire un consenso sulle questioni relative al quadro di bilancio dell'UE;

d)

su richiesta del presidente, il Comitato fornisce pareri ad hoc.

Articolo 3

Composizione

1.   Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri.

2.   Il presidente è responsabile di supervisionare l'esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. Il presidente e uno dei membri sono nominati dalla Commissione su proposta del presidente della Commissione, previa consultazione con il vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale e con il commissario responsabile per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane. Gli altri tre membri sono nominati dalla Commissione, su proposta del suo presidente, dopo aver consultato i consigli nazionali per le finanze pubbliche, la Banca centrale europea e il gruppo di lavoro «Eurogruppo». A tutti i membri del Comitato, compreso il presidente, si applica una politica di pari opportunità.

3.   Il presidente e i membri del Comitato sono esperti di fama internazionale nominati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza della macroeconomia e delle finanze pubbliche, nonché dell'esperienza in materia di politica di bilancio e gestione di bilancio.

4.   I membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

5.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e retribuzione sono definiti a norma degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti.

6.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione stessa. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

7.   Il Comitato è assistito da un segretariato costituito da un capo del segretariato e da personale di sostegno dedicato. Il segretariato fa capo, ai fini amministrativi, al segretariato generale e si occupa delle seguenti attività:

a)

assistere il Comitato nel processo decisionale preparando le riunioni, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori rispetto alle priorità stabilite dal Comitato;

b)

fornire un'assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevato livello qualitativo al Comitato, sotto la direzione del presidente;

c)

assicurare la collaborazione con i consigli nazionali per le finanze pubbliche ove ciò sia necessario per sostenere la missione e i compiti del Comitato, in linea con l'articolo 2.

8.   Il capo analista economico, istituito dalla decisione C(2015) 2665, esercita la funzione di capo del segretariato. Tra i suoi compiti figura l'esecuzione delle attività preparatorie per l'istituzione del comitato. Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevati standard di qualifica ed esperienza nei settori pertinenti all'attività del Comitato e sono assegnati o distaccati (mis à disposition).

Articolo 4

Indipendenza

1.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. I membri del segretariato ricevono istruzioni soltanto dal Comitato.

2.   I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta tutte le misure opportune e può decidere che l'interessato non partecipi alla preparazione e all'adozione della valutazione o del parere in questione. Per quanto riguarda il presidente, qualsiasi difficoltà di questo tipo è risolta mediante decisione del Comitato.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il Comitato adotta un parere solo quando sono presenti almeno tre membri, compreso il presidente. Il Comitato si adopera per adottare i pareri, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, incluso il presidente; l'astensione non è considerata come voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il Comitato opera in conformità al proprio regolamento interno. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico.

4.   Il Comitato e i competenti servizi della Commissione concludono un protocollo d'intesa in cui vengono definite le modalità pratiche riguardo all'ambito e alle forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l'accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 6

Trasparenza

Il Comitato pubblica una relazione annuale sulle proprie attività, che comprende una sintesi dei pareri e delle valutazioni forniti alla Commissione.

Articolo 7

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).


ORIENTAMENTI

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/41


INDIRIZZO (UE) 2015/1938 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 agosto 2015

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/27)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

L'attuazione del quadro di politica monetaria dell'Eurosistema dovrebbe garantire che un'ampia gamma di controparti vi possa prendere parte sulla base di criteri di idoneità uniformi. Tali criteri sono individuati al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e che le controparti siano in possesso di determinati requisiti operativi e prudenziali.

(3)

Alla luce dei recenti sviluppi legislativi riguardo all'attuazione dell'unione bancaria, il Consiglio direttivo ha deciso di affinare ulteriormente le norme applicabili alle controparti per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(4)

Il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre nel sistema delle garanzie dell'Eurosistema una nuova categoria di attività non negoziabili idonee, segnatamente gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2014/60 (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'Indirizzo BCE/2014/60 è così modificato:

1)

il titolo dell'Indirizzo BCE/2014/60 è sostituito dal seguente:

«Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60)»;

2)

nell'articolo 2, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.

per “autorità competente” (competent authority), si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;"

3)

all'articolo 2, il paragrafo 23 è sostituito dal seguente:

«23.

per “utilizzo nazionale” (domestic use) si intende la presentazione in garanzia, da parte di una controparte stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, di:

a)

attività negoziabili emesse e detenute nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;

b)

crediti il cui contratto sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro della propria BCN di appartenenza;

c)

strumenti di debito garantiti da mutui residenziali emessi da soggetti stabiliti nello Stato membro della propria BCN di appartenenza;

d)

strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;»

4)

all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 42 bis:

«42 bis

per “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico” (in-kind recapitalisation with public debt instruments) si intende qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l'ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico che siano stati emessi da uno stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all'ente creditizio;»

5)

all'articolo 2, il paragrafo 70, è sostituito dal seguente:

«70.

per “attività non negoziabili” (non-marketable assets) s'intendono le seguenti attività depositi a tempo determinato, crediti, DGMR e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei;»

6)

all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 70 bis:

«70 bis

per “strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei” (di seguito, DECC) (Non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims), s'intendono gli strumenti di debito:

a)

garantiti, direttamente o indirettamente, da crediti che soddisfano tutti i criteri di idoneità dell'Eurosistema per i crediti in conformità alla sezione 1 del capitolo 1 del titolo III della parte quarta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 107 septies;

b)

tali da offrire doppia rivalsa nei confronti di: i) un ente creditizio che sia l'originator dei crediti sottostanti; e ii) l'insieme dinamico di crediti sottostanti, di cui al punto a);

c)

per i quali non c'è segmentazione del rischio;»

7)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCE può effettuare operazioni di fine tuning in ogni giornata operativa dell'Eurosistema per far fronte agli squilibri di liquidità nel periodo di mantenimento delle riserve. Se la giornata di negoziazione, il giorno di regolamento e quello del rimborso non sono giornate operative della BCN, la BCN interessata non è tenuta ad effettuare tali operazioni.»;

8)

l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri:

a)

essere soggetti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);

b)

essere in una delle seguenti situazioni:

i)

essere assoggettati, da parte delle autorità competenti, ad almeno una delle forme di vigilanza previste nell'ambito della normativa di vigilanza armonizzata Unione/SEE in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza in forme comparabili alla vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE;

c)

essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis;

d)

soddisfare i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.»;

9)

è aggiunto il seguente articolo 55 bis:

«Articolo 55 bis

Valutazione della solidità finanziaria degli enti

1.   Nella propria valutazione della solidità finanziaria di singoli enti ai fini del presente articolo, l'Eurosistema può prendere in considerazione le seguenti informazioni prudenziali:

a)

informazioni trimestrali sui coefficienti di capitale, leva finanziaria e liquidità segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, in conformità ai requisiti in materia di vigilanza; ovvero

b)

ove applicabile, informazioni prudenziali in forme comparabili alle informazioni di cui al punto a).

2.   Qualora tali informazioni prudenziali non siano rese disponibili alla BCN di appartenenza di un ente e alla BCE da parte dell'autorità di vigilanza dell'ente, la BCN di appartenenza o la BCE possono richiedere all'ente di rendere disponibili tali informazioni. Quando tali informazioni sono fornite direttamente da un ente, questo presenta anche una valutazione delle informazioni effettuata dall'autorità di vigilanza pertinente. Può altresì essere richiesta un'ulteriore certificazione da parte di un revisore esterno.

3.   Le succursali segnalano informazioni sui coefficienti di capitale, leva finanziaria e liquidità secondo quanto richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero, ove applicabile, informazioni in forme comparabili, rispetto all'ente cui appartiene la succursale, su base individuale e consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza.

4.   Per quanto riguarda la valutazione della solidità finanziaria di enti che sono stati sottoposti a ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico, l'Eurosistema può prendere in considerazione i metodi usati per tali ricapitalizzazioni in natura ed il ruolo da esse svolto, ivi compresi le tipologie e la liquidità dei suddetti strumenti e l'accesso al mercato dell'emittente di tali strumenti, nell'assicurare il rispetto dei coefficienti di capitale segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   Le società veicolo di gestione delle attività risultanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) non sono idonee ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(*2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)."

(*3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);» "

10)

all'articolo 96, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le disposizioni rispettive di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui debitori o garanti siano banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, ed esse sono idonee a prescindere dal luogo di stabilimento.»;

11)

l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Articolo 99

Requisiti aggiuntivi di carattere giuridico relativi ai crediti

1.   Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati in caso di inadempimento della controparte, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico. Tali requisiti giuridici riguardano:

a)

l'accertamento dell'esistenza dei crediti;

b)

la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti;

c)

la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;

d)

l'assenza di restrizioni alla mobilizzazione ed al realizzo dei crediti;

e)

l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.

2.   Il contenuto di tali requisiti di carattere giuridico è descritto negli articoli da 100 a 105. Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.»;

12)

nel capitolo 1 del titolo III della parte quarta è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione 4

Criteri di idoneità per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC)

Articolo 107 bis

Tipologie di attività idonee

1.   Le tipologie di attività idonee sono strumenti di debito secondo la definizione di DECC data dall'articolo 2, paragrafo 70 bis.

2.   I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:

a)

uno specifico modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC; ovvero

b)

un modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito per titoli garantiti da attività, in conformità all'articolo 73.

3.   I crediti sottostanti sono quelli accordati a debitori stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. L'originator è una controparte dell'Eurosistema stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e l'emittente ha acquisito il credito dall'originator.

4.   L'emittente del DECC è una SV stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabiliti nel SEE.

5.   I DECC sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

6.   A seguito di una valutazione positiva, l'Eurosistema approva la struttura del DECC come idonea a costituire garanzia nell'Eurosistema.

7.   Al DECC, all'originator, ai debitori e, ove pertinente, ai garanti dei crediti sottostanti, agli accordi relativi ai crediti sottostanti e a qualunque accordo che assicuri il trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti dall'originator all'emittente, si applica la legislazione dell'ordinamento giuridico in cui è stabilito l'emittente.

8.   I DECC soddisfano i requisiti in materia di luogo di emissione e procedure di regolamento stabilite agli articoli 66 e 67.

Articolo 107 ter

Non subordinazione in relazione ai DECC

I DECC non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

Articolo 107 quater

Requisiti di qualità creditizia

I DECC soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema contenuti nella sezione 3 del capitolo 2 del titolo III della presente parte quarta.

Articolo 107 quinquies

Acquisizione dei crediti sottostanti da parte dell'emittente

Il pool di crediti sottostanti deve essere stato acquistato da parte dell'emittente dall'originator secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una “vendita effettiva” (true sale) o equivalente a una “vendita effettiva”, che siano opponibili a terzi e che sottraggano le attività dalla portata dell'originator e dei creditori di questi, anche in caso di insolvenza dell'originator.

Articolo 107 sexies

Obblighi di trasparenza per i DECC

1.   I DECC soddisfano i requisiti di trasparenza al livello della loro struttura e al livello dei singoli crediti sottostanti.

2.   Al livello della struttura dei DECC, le informazioni dettagliate sui dati di rilievo delle operazioni dei DECC, quali l'identificazione delle parti dell'operazione, una sintesi delle caratteristiche strutturali chiave dei DECC, una descrizione sintetica della garanzia e i termini e condizioni dei DECC, devono essere rese pubbliche. Nel corso della propria valutazione, l'Eurosistema può richiedere qualunque documento relativo all'operazione e i pareri legali reputati necessari da qualunque terza parte ritenuta rilevante, compresi, a titolo esemplificativo, l'emittente e/o l'originator.

3.   A livello dei singoli crediti sottostanti, dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito, sull'insieme di crediti sottostanti sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII, ad eccezione della frequenza di segnalazione e del periodo transitorio. Ai fini dell'idoneità dei DECC, tutti i crediti sottostanti devono essere omogenei, cioè deve essere possibile segnalarli usando un unico modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito. L'Eurosistema può considerare un DECC non omogeneo in esito alla valutazione dei dati relativi.

4.   I dati a livello di prestito sono segnalati su base almeno mensile, al più tardi entro il mese successivo alla data limite. La data limite per la quale i dati a livello di prestito sono segnalati è l'ultimo giorno di calendario del mese. Qualora i dati a livello di prestito non siano segnalati o aggiornati entro un mese dalla data limite, il DECC cessa di essere idoneo.

5.   I requisiti di qualità dei dati applicabili ai titoli garantiti da attività si applicano anche ai DECC, inclusi i modelli specifici per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. Non si applica alcun periodo transitorio affinché un DECC raggiunga il punteggio minimo accettabile di qualità dei dati a livello di prestito.

6.   Nella propria valutazione d'idoneità, l'Eurosistema tiene in considerazione: a) ogni mancata fornitura di dati obbligatori e b) la frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi.

Articolo 107 septies

Tipologie di crediti sottostanti idonei

1.   Ogni credito sottostante deve soddisfare i criteri di idoneità per i crediti stabiliti nella sezione 1 del capitolo 1 del titolo III della parte quarta, fatte salve le modifiche dettate nel presente articolo.

2.   Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti sottostanti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati dall'emittente e dai titolari di DECC in caso di inadempimento dell'originator, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico specificati nei paragrafi da 3 a 9:

a)

l' accertamento dell'esistenza dei crediti sottostanti;

b)

la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti sottostanti;

c)

la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;

d)

l'assenza di restrizioni al trasferimento dei crediti sottostanti;

e)

l'assenza di restrizioni al realizzo dei crediti sottostanti;

f)

l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.

Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.

3.   La BCN del paese in cui ha sede l'originator, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui l'originator presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti sottostanti.

4.   La BCN del paese in cui ha sede l'originator adotta, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti sottostanti:

a)

con cadenza almeno trimestrale riceve una conferma scritta dall'originator, che attesti:

i)

l'esistenza dei crediti sottostanti: tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti;

ii)

la conformità dei crediti sottostanti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;

iii)

che tali crediti sottostanti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dall'originator come garanzie a favore dell'Eurosistema o di eventuali soggetti terzi;

iv)

che l'originator si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul valore dei crediti sottostanti come garanzia, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni dei crediti sottostanti;

b)

la BCN del paese in cui ha sede l'originator o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o i revisori esterni eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dagli originator, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito sottostante riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione agli originator con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti sottostanti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti a garanzia dei DECC usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;

c)

per i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 107 septies, paragrafi 3 e 4, lettera a) o lettera b), da parte della BCN del paese in cui ha sede l'originator, dell'autorità di vigilanza, dei revisori esterni o delle centrali dei rischi, il soggetto che svolge i controlli è autorizzato a condurre tali accertamenti su base contrattuale, se necessario, o in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.

5.   L'accordo di trasferimento dei crediti sottostanti all'emittente ovvero per la loro mobilizzazione attraverso trasferimento, cessione in garanzia o pegno è valido tra l'emittente e l'originator e/o il cessionario/cessionario in garanzia/creditore pignoratizio, secondo i casi, ai sensi della normativa nazionale applicabile. Sono espletate, ad opera dell'originator e/o del cessionario, a seconda dei casi, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e del trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti come garanzia. Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile:

a)

a volte può rivelarsi necessario ottenere una notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico: i) del trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) quando le controparti mobilizzino i DECC in garanzia alla BCN di appartenenza per assicurare la piena opponibilità di tale trasferimento o mobilizzazione a soggetti terzi; e, in particolare, iii) per assicurare il diritto di prelazione dell'emittente (rispetto ai crediti sottostanti) e/o della BCN di appartenenza (rispetto ai DECC come garanzia) nei confronti di altri creditori. In simili casi, tali obblighi di notifica o iscrizione sono adempiuti: i) in anticipo o al momento dell'effettivo trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) al momento in cui le controparti mobilizzino i DECC come garanzie alla BCN di appartenenza;

b)

qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico non siano richieste ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificato, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, il trasferimento o la mobilizzazione dei crediti sottostanti, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio similare, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale;

c)

i punti di cui alle lettere a) e b) costituiscono obblighi minimi. L'Eurosistema può decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in registri pubblici in aggiunta ad essi, anche in caso di strumenti al portatore.

6.   I crediti sottostanti sono pienamente trasferibili e suscettibili di essere trasferiti senza restrizioni in favore dell'emittente. Gli accordi relativi ai crediti sottostanti o gli altri accordi contrattuali tra l'originator e il debitore non contengono disposizioni restrittive circa l'utilizzo come garanzia. Gli accordi relativi ai crediti sottostanti o gli altri accordi contrattuali fra l'originator e il debitore non contemplano alcuna disposizione restrittiva circa il realizzo dei crediti sottostanti, comprese eventuali restrizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo, in modo che l'Eurosistema sia in grado di realizzare la garanzia dei DECC.

7.   In deroga al paragrafo 6, le disposizioni che limitano la cessione di quote di prestiti sindacati a banche, istituzioni finanziarie e soggetti che sono stati costituiti con la finalità di creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o che con essi operano regolarmente, non sono considerate come restrizioni al realizzo dei crediti sottostanti.

8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, una banca agente (facility agent) incaricata dell'incasso e della distribuzione dei pagamenti e dell'amministrazione di un prestito non è considerata come restrizione a trasferimento e realizzo di una quota di prestito sindacato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il facility agent è un ente creditizio situato in uno Stato membro; e

b)

il rapporto di servizio tra il membro del consorzio e il facility agent può essere trasferito unitamente alla quota di prestito sindacato, o come parte di essa.

9.   L'originator e il debitore devono aver convenuto contrattualmente che il debitore presta il proprio consenso incondizionato alla divulgazione da parte dell'originator, dell'emittente e di qualunque controparte che mobilizza il DECC all'Eurosistema delle informazioni relative a tale credito sottostante e al debitore che siano richieste dalla BCN pertinente al fine di assicurare la costituzione di valide garanzie sui crediti sottostanti ed un rapido realizzo degli stessi nell'eventualità di un inadempimento dell'originator/emittente»;

13)

nel capitolo 2 del titolo III della parte quarta è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione 3

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC

Articolo 112 bis

Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC

1.   Non è necessario che i DECC siano valutati da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte Quarta.

2.   Ogni credito sottostante nel pool di garanzie del DECC è sottoposto a valutazione del credito da una delle quattro fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte quarta. Inoltre, il sistema o la fonte di valutazione del credito usati devono essere gli stessi scelti dall'originator in conformità all'articolo 110. Le regole sui requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti sottostanti stabilite nella sezione 1 sono applicabili.

3.   Per i crediti sottostanti nel pool di garanzie del DECC la qualità creditizia è valutata sulla base della qualità creditizia del debitore o del garante, che corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 3 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.»;

14)

nel capitolo 2 del titolo VI della parte quarta è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 133 bis

Determinazione delle misure per il controllo dei rischi per DECC

Ogni credito sottostante incluso nel pool di garanzie è soggetto a uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le norme dettate dall'articolo 131. Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nel pool di garanzie a seguito dell'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui alla frase precedente, il DECC è valutato zero.»;

15)

nel titolo VIII della parte quarta è aggiunto il seguente articolo 138 bis:

«Articolo 138 bis

Uso di strumenti di debito in relazione alla ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico

Gli strumenti di debito pubblico usati in una ricapitalizzazione in natura di una controparte possono essere usati come garanzia soltanto da tale controparte o da altre controparti che abbiano “stretti legami”, come definiti all'articolo 138, paragrafo 2, con tale controparte, qualora l'Eurosistema consideri che il livello di accesso al mercato del loro emittente sia adeguato, anche tenuto conto del ruolo svolto da tali strumenti nella ricapitalizzazione.»;

16)

l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

«Articolo 148

Principi generali

1.   Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

2.   Le controparti possono stanziare attività idonee diverse da depositi a tempo determinato e DECC, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:

a)

le attività negoziabili sono stanziate per il tramite di: i) collegamenti idonei tra SSS del SEE che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e

b)

i crediti e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM, poiché non possono essere trasferiti tramite SSS.

3.   Le attività negoziabili possono essere utilizzate tramite un conto di una BCN presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale BCN qualora l'Eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto.

4.   De Nederlandsche Bank è autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le operazioni in garanzie quali le eurobbligazioni detenute in quello SDAI. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland è autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Tale conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute in Euroclear Bank, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei.

5.   Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee attraverso i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework.

6.   La controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework può effettuare il regolamento delle operazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio operante in qualità di corrispondente.»;

17)

l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento

1.   Per ragioni prudenziali, l'Eurosistema può adottare le seguenti misure:

a)

sospendere, limitare o escludere l'accesso di una controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE;

b)

rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività stanziate a garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da una controparte specifica, sulla base di qualsiasi informazione che l'Eurosistema consideri rilevante, in particolare qualora la qualità creditizia della controparte sembri mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività stanziate a garanzia.

2.   Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto ii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è sospeso, limitato o escluso per motivi prudenziali. Fanno eccezione i casi in cui l'Eurosistema considera che la conformità ai requisiti possa essere ripristinata attraverso adeguate e tempestive misure di ricapitalizzazione, come stabilito dal Consiglio direttivo.

3.   Nel contesto della sua valutazione di solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo 55, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle seguenti controparti:

a)

controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;

b)

controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.

Nel caso in cui l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia sospeso, limitato o escluso, tale accesso può essere ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e alla BCE e l'Eurosistema stabilisca che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 55, lettera c).

4.   Fatta salva ogni altra misura discrezionale, l'Eurosistema, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” dalle autorità pertinenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d) della direttiva 2014/59/UE. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema prevalente al momento in cui tali controparti sono reputate “in dissesto o a rischio di dissesto”.

5.   Oltre a limitare l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del paragrafo 4, l'Eurosistema può sospendere, limitare ulteriormente o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti se sono considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” ai sensi del paragrafo 4 e soddisfano uno qualsiasi dei seguenti requisiti:

a)

non sono sottoposte a un'azione di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione in quanto si può ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE, permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, in ragione dello sviluppo dell'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza;

b)

si valuta che soddisfino le condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, in ragione dello sviluppo dell'azione di risoluzione;

c)

risultano da un'azione di risoluzione, come definita dall'articolo 3, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 40 della direttiva 2014/59/UE, ovvero risultano da una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE.

6.   Oltre ad una limitazione dell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del paragrafo 4, l'Eurosistema sospende, limita ulteriormente o esclude, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle controparti che sono considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” ma per le quali non è stata intrapresa alcuna azione di risoluzione, né si possa ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE.

7.   Nel caso in cui una misura discrezionale sia basata su informazioni prudenziali, l'uso che l'Eurosistema fa di tali informazioni, fornite dalle autorità di vigilanza o dalle controparti, è strettamente commisurato, e necessario, all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.

8.   Nel caso in cui si verifichi una situazione di inadempimento, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema rispetto alle controparti che siano in una situazione di inadempimento ai sensi di qualsiasi disposizione contrattuale o regolamentare applicata dall'Eurosistema.

9.   Tutte le misure discrezionali dell'Eurosistema sono applicate in maniera proporzionale e non discriminatoria, e sono adeguatamente giustificate dall'Eurosistema.»;

18)

l'articolo 170, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sede di risoluzione delle controversie sono gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui è situata la BCN.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano tutte le misure di attuazione necessarie per conformarsi al presente indirizzo e le applicano a partire dal 2 novembre 2015. Le BCN notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relative a tali misure al più tardi entro il 6 ottobre 2015.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 agosto 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).