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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1893 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2015
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 31 dicembre 2014. |
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(2) |
L'Unione europea ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo»), che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. |
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(3) |
Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione 2014/929/UE del Consiglio (2) e si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
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(4) |
L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata. |
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(5) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.
Articolo 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
ALLEGATO
Portata dei poteri e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista
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1. |
La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Madagascar e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
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2. |
Nell'ambito della commissione mista, l'Unione:
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3. |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione. A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta, per esame e approvazione. Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettere a) e b), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. |
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4. |
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione. |
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/4 |
DECISIONE (UE) 2015/1894 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2015
relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1), l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»). Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato tra le due parti (2) è scaduto il 31 agosto 2014. |
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(2) |
L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo («protocollo») dell'accordo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca. |
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(3) |
Con la decisione 2014/948/UE (3) il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva la sua successiva conclusione. |
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(4) |
L'accordo ha istituito una commissione mista incaricata di sorvegliarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche dello stesso. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, fatte salve condizioni specifiche, ad approvarle seguendo una procedura semplificata. |
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(5) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni di cui all'allegato della presente decisione e all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 181 del 9.7.2011, pag. 2.
(3) Decisione 2014/948/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Ambito di applicazione dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione in sede di commissione mista
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1. |
La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Capo Verde e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:
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2. |
Nell'ambito della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo, l'Unione:
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3. |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei dati statistici, biologici e degli altri più recenti trasmessi alla Commissione. A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione. Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), il Consiglio approva a maggioranza qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che consenta di tenere conto dei nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le misure necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la comunicazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione. |
REGOLAMENTI
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1895 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2015
recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
49/TQ104 |
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Stato membro |
Belgio |
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Stock |
ANF/8ABDE. |
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Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
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Zona |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
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Data di chiusura |
19.9.2015 |
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1896 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2015
recante divieto di pesca del nasello nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
48/TQ104 |
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Stato membro |
Belgio |
|
Stock |
HKE/8ABDE. |
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Specie |
Nasello (Merluccius merluccius) |
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Zona |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
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Data di chiusura |
19.9.2015 |
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1897 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 2056/2001 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha fissato tra i suoi obiettivi la graduale eliminazione dei rigetti, grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione (3), che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord e a ovest della Scozia, impongono ai pescatori di rigettare in mare i pesci. Al fine di eliminare le incompatibilità tra tale regolamento e l'obbligo di sbarco e rendere operativo l'obbligo di sbarco, tali disposizioni dovrebbero essere modificate. |
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(2) |
In particolare, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2056/2001, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di composizione delle catture. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2056/2001 è così modificato:
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1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 3: «3. “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;" |
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2) |
è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 4, paragrafi da 1) a 6), nell'articolo 5, paragrafo 2), nell'articolo 6, paragrafo 2), nell'articolo 7 e nell'articolo 8 del presente regolamento, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Tali catture non intenzionali non costituiscono una violazione delle percentuali consentite di composizione delle catture di cui ai predetti articoli.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord e a ovest della Scozia (GU L 277 del 20.10.2001, pag. 13).
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1898 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2015
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. |
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(3) |
L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
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(4) |
Spetta alla Commissione decidere riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità. |
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(5) |
Con domanda presentata dalla Clasado Ltd. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il Bimuno® GOS e la riduzione dei disturbi gastrointestinali (domanda EFSA-Q-2014-00022 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi di Bimuno® può ridurre i disturbi addominali». |
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(6) |
Il 16 luglio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di Bimuno® GOS e la riduzione dei disturbi gastrointestinali. In tale parere l'Autorità ha inoltre osservato che, ad eccezione di uno studio interventistico sull'uomo che non è stato pubblicato, tutti gli studi forniti dal richiedente per la domanda in questione, condotti o meno sull'uomo, erano già stati presentati nelle domande precedenti relative alla stessa indicazione ed erano stati valutati con esito sfavorevole (3). L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal (2014); 12(7):3756.
(3) EFSA Journal 2011;9(12):2472, EFSA Journal 2013;11(6):3259.
ALLEGATO
Indicazione sulla salute respinta
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Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Riferimento del parere EFSA |
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Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati |
Bimuno® GOS |
Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi di Bimuno® può ridurre i disturbi addominali |
Q-2014-00022 |
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1899 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
40,5 |
|
MA |
115,6 |
|
|
MK |
60,3 |
|
|
TR |
95,4 |
|
|
ZZ |
78,0 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
38,5 |
|
MK |
46,1 |
|
|
TR |
112,1 |
|
|
ZZ |
65,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
107,9 |
|
TR |
143,0 |
|
|
ZZ |
125,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
152,4 |
|
TR |
101,4 |
|
|
UY |
74,0 |
|
|
ZA |
148,6 |
|
|
ZZ |
119,1 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
249,3 |
|
EG |
199,4 |
|
|
MK |
96,9 |
|
|
PE |
73,3 |
|
|
TR |
167,2 |
|
|
ZZ |
157,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
124,2 |
|
CL |
121,6 |
|
|
NZ |
137,0 |
|
|
US |
120,3 |
|
|
ZA |
157,5 |
|
|
ZZ |
132,1 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
133,5 |
|
XS |
96,6 |
|
|
ZZ |
115,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/17 |
DECISIONE (UE) 2015/1900 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 115 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 116 dell' accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare il proprio regolamento interno. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 118 dell' accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve essere assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione («comitato»). |
|
(4) |
A norma dell'articolo 118 dell' accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve determinare, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve precisare la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell' accordo relativamente a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
del [data]
che adotta il suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 115, 116, 118 e 120,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.
Articolo 3
Rappresentanza
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 4
Delegazioni
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Articolo 5
Segreteria
Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.
Articolo 6
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, al Servizio europeo di azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
Articolo 7
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.
Articolo 8
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 9
Verbale
Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
|
— |
la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, |
|
— |
le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale, |
|
— |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate. |
Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.
Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni
1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 117 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 11
Lingue
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 12
Spese
L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 13
Comitato di stabilizzazione e di associazione
1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione («comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, di norma alti funzionari.
2. Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.
3. Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.
4. Il regolamento interno del comitato è allegato alla presente decisione.
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
ALLEGATO DELLA DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
del [data]
Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.
Articolo 4
Segreteria
Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Bosnia-Erzegovina. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 5
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 7
Verbale
Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto a opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 118 dell'accordo, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 9
Spese
L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 10
Sottocomitati e gruppi speciali
Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.
ALLEGATO
Solo per informazione del Consiglio
PROGETTO
DI DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA ERZEGOVINA
del […] 2015
che istituisce sottocomitati e gruppi speciali
IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in particolare l'articolo 119,
visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.
Fatto a …, il giorno/mese 2015.
Per il comitato di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
ALLEGATO I
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari
|
Titolo |
Competenze |
Articolo dell'accordo |
||
|
Libera circolazione delle merci |
Articolo 18 |
||
|
Prodotti industriali |
Articoli 19-23 |
|||
|
Questioni commerciali |
Articoli 32-46 |
|||
|
Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato |
Articolo 75 |
|||
|
Cooperazione industriale |
Articolo 92 |
|||
|
PMI |
Articolo 93 |
|||
|
Turismo |
Articolo 94 |
|||
|
Dogane |
Articolo 97 |
|||
|
Fiscalità |
Articolo 98 |
|||
|
Norme in materia di origine |
Protocollo 2 |
|||
|
Assistenza amministrativa in materia doganale |
Protocollo 5 |
|||
|
Prodotti agricoli in senso lato |
Articoli 24, 26, paragrafi 1 e 2, 29, 30 e 33 |
||
|
Prodotti agricoli in senso stretto |
Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4 |
|||
|
Prodotti della pesca |
Articoli 26 e 28 |
|||
|
Prodotti agricoli trasformati |
Articolo 25 e Protocollo 1 |
|||
|
Vini |
Articolo 27, paragrafo 5, e Protocollo 7 |
|||
|
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche |
Articolo 31 |
|||
|
Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie |
Articolo 95 |
|||
|
Cooperazione nel settore della pesca |
Articolo 96 |
|||
|
Sicurezza alimentare |
Articolo 95 |
|||
|
Diritto di stabilimento |
Articoli 50-56 |
||
|
Prestazione di servizi |
Articoli 57-59 |
|||
|
Altre questioni connesse al titolo V dell'accordo |
Articoli 63-69 |
|||
|
Ravvicinamento e applicazione della legislazione |
Articolo 70 |
|||
|
Concorrenza |
Articoli 71-72 e Protocollo 4 |
|||
|
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
Articolo 73 |
|||
|
Appalti pubblici |
Articolo 74 |
|||
|
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari |
Articolo 89 |
|||
|
Protezione dei consumatori |
Articolo 76 |
|||
|
Sanità pubblica |
|
|||
|
Movimenti di capitale e pagamenti |
Articoli 60-62 |
||
|
Politica economica |
Articolo 87 |
|||
|
Cooperazione nel settore statistico |
Articolo 88 |
|||
|
Promozione e tutela degli investimenti |
Articolo 91 |
|||
|
Cooperazione finanziaria |
Articoli 112-114 |
|||
|
Sistema giudiziario e diritti fondamentali, compresa la lotta contro la discriminazione |
Articolo 78 |
||
|
Cooperazione di polizia e giudiziaria |
Articolo 78 |
|||
|
Stato di diritto |
Articolo 78 |
|||
|
Protezione dei dati |
Articolo 79 |
|||
|
Visti, controllo delle frontiere, asilo e migrazione |
Articolo 80 |
|||
|
Immigrazione illegale e riammissione |
Articolo 81 |
|||
|
Riciclaggio del denaro |
Articolo 82 |
|||
|
Stupefacenti |
Articolo 83 |
|||
|
Misure antiterrorismo |
Articolo 85 |
|||
|
Criminalità e altre attività illecite |
Articolo 84 |
|||
|
Circolazione dei lavoratori |
Articoli 47-49 |
||
|
Condizioni di lavoro e pari opportunità |
Articolo 77 |
|||
|
Cooperazione nel settore sociale |
Articolo 99 |
|||
|
Istruzione e formazione |
Articolo 100 |
|||
|
Cooperazione culturale |
Articolo 101 |
|||
|
Informazione e comunicazione |
Articolo 105 |
|||
|
Cooperazione nel settore audiovisivo |
Articolo 102 |
|||
|
Reti e servizi di comunicazione elettronici |
Articolo 104 |
|||
|
Società dell'informazione |
Articolo 103 |
|||
|
Ricerca e sviluppo tecnologico |
Articolo 109 |
|||
|
Trasporti |
Articoli 53, 59 e 106 e Protocollo 3 |
||
|
Energia |
Articolo 107 |
|||
|
Sicurezza nucleare |
Articolo 107 |
|||
|
Ambiente |
Articolo 108 |
|||
|
Cambiamenti climatici |
Articolo 108 |
|||
|
Protezione civile |
Articolo 108 |
|||
|
Sviluppo regionale e locale |
110 |
Struttura dei gruppi speciali
|
Titolo |
Competenze |
Articolo dell'accordo |
|
Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione |
Riforma della pubblica amministrazione |
Titolo VI Ravvicinamento e applicazione della legislazione, articolo 70 e Titolo VII, Giustizia e affari interni, articoli 78 e 111 |
(1) Ai fini dell'applicazione del protocollo 3 dell'dell'accordo, questo sottocomitato costituirà il sottocomitato speciale di cui all'articolo 21 del protocollo.
ALLEGATO II
MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEL GRUPPO SPECIALE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
Composizione e presidenza
I sottocomitati e il gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Bosnia-Erzegovina. Le due parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Bosnia-Erzegovina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente e del gruppo speciale RPA.
Riunioni
I sottocomitati e il gruppo speciale RPA si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Previo accordo delle parti, i sottocomitati e il gruppo speciale RPA hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.
Ordine del giorno e documenti giustificativi
Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
In seguito all'accordo sull'ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione il segretario della Bosnia-Erzegovina presenta al segretario della Commissione europea la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell'ordine del giorno provvisorio.
Qualora il termine di cui al paragrafo 3 non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.
Settori di competenza
I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'accordo elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.
I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis e di esaminare i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina nell'allineare l'acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell'accordo.
Il gruppo speciale RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso.
Verbale
Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale RPA al segretario del comitato.
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA non sono pubbliche.
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1901 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE
[notificata con il numero C(2015) 7013]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (5), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 97/132/CE prevede l'istituzione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio (6). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 854/2004 per quanto riguarda le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali applicabili ad alcuni prodotti di origine animale, e dalle direttive 2002/99/CE e 2004/68/CE per quanto riguarda la salute animale e altre disposizioni in materia di importazione. |
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(2) |
L'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») elenca le misure di sanità pubblica e salute animale applicabili agli animali vivi e ai prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per le quali è stata stabilita l'equivalenza. |
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(3) |
L'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo prevede che ciascuna partita di animali vivi o di prodotti animali per la quale è stata riconosciuta l'equivalenza, presentata all'importazione, sia accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale («modello di certificato sanitario») redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII dell'accordo. |
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(4) |
A norma dell'allegato V dell'accordo il modello di certificato sanitario per le partite di animali vivi o di prodotti di origine animale oggetto di scambi commerciali tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda deve recare gli attestati di cui alla sezione 5, capitolo 28, di tale allegato. |
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(5) |
A norma degli allegati V e VII dell'accordo, le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali è stata stabilita l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica, ma non di entrambe, possono essere importate nell'Unione, purché gli attestati di non equivalenza supplementari applicabili dei certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione figurino nel modello di certificato sanitario. Per motivi di chiarezza, è opportuno elencare tali animali vivi e prodotti di origine animale in un allegato della presente decisione. |
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(6) |
L'allegato V dell'accordo dispone che le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali l'equivalenza non è stata determinata possano essere importate nell'Unione se accompagnate dai certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione o alle condizioni sanitarie nazionali degli Stati membri, in attesa dell'adozione di norme dell'Unione armonizzate al riguardo. |
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(7) |
Come previsto dai «sistemi di certificazione» nell'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, i certificati sanitari possono, a determinate condizioni, essere rilasciati dopo la spedizione della partita dalla Nuova Zelanda. In tali circostanze, l'attestato supplementare di cui all'allegato VII, sezione 1, lettera a), punto iv), dell'accordo dovrebbe essere fornito nel modello di certificato sanitario. |
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(8) |
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede che i certificati sanitari ufficiali per le carni siano corredati di un attestato comprovante che certi animali di cui a tale regolamento sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. È opportuno che il modello di certificato sanitario faccia riferimento a tale attestato supplementare. |
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(9) |
La decisione 2007/240/CE della Commissione (7) istituisce modelli standard di certificati veterinari per l'importazione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'Unione. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che detti modelli possono essere utilizzati per le importazioni da paesi terzi. |
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(10) |
Gli allegati V e VII dell'accordo, modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione (8), stabiliscono misure nuove o rivedute sull'equivalenza di alcuni animali vivi e alcuni prodotti di origine animale, definiscono requisiti di certificazione nuovi o aggiornati, come il modello di attestato per le merci equivalenti, e stabiliscono che la certificazione sanitaria può avvenire anche per via elettronica mediante il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (9) («TRACES»), dopo aver registrato l'accordo dell'Unione europea per l'uso esclusivo della certificazione elettronica per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda in uno degli allegati dell'accordo o per corrispondenza in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo. |
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(11) |
L'allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell'accordo stabilisce ulteriori misure in materia di salute animale per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale in caso si manifestino specifiche malattie. Gli allegati V e VII dell'accordo prevedono che in tali circostanze le partite possano essere importate nell'Unione se gli attestati supplementari di cui in detto sottocapitolo figurano nel modello di certificato sanitario. |
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(12) |
Al fine di consentire un aggiornamento più rapido della certificazione e agevolare la certificazione elettronica, l'allegato V dell'accordo prevede che si possano definire i certificati per l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale aventi status «Sì (1)» nel sistema TRACES utilizzando un modello convenuto dall'Unione e dalla Nuova Zelanda. |
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(13) |
La decisione 2003/56/CE della Commissione (10) stabilisce condizioni di certificazione e vari modelli di certificati sanitari semplificati per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda. Tali modelli e condizioni di certificazione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le ultime modifiche apportate agli allegati V e VII dell'accordo. Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione la decisione 2003/56/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita con la presente decisione. |
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(14) |
Al fine di consentire l'adeguamento al nuovo modello di certificato in TRACES e garantire la continuità della trasmissione elettronica dei dati da parte della Nuova Zelanda, nonché evitare perturbazioni degli scambi commerciali, l'impiego di certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2003/56/CE dovrebbe essere autorizzato durante un periodo di transizione adeguatamente lungo. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione riguardanti l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.
Essa stabilisce inoltre un modello di certificato sanitario da utilizzare per l'importazione nell'Unione di animali vivi e di prodotti di origine animale per i quali l'equivalenza è stata stabilita a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo»).
Articolo 2
Importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale
1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a condizione che siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato prima della spedizione della partita dalla Nuova Zelanda e redatto conformemente ai seguenti modelli:
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a) |
qualora l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica sia stata stabilita e registrata nell'allegato V dell'accordo come «Sì (1)», il modello di certificato sanitario definito nell'allegato I della presente decisione, integrato, se del caso, dai pertinenti attestati supplementari in conformità:
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b) |
qualora l'equivalenza non sia stata stabilita e le condizioni di certificazione siano state stabilite nella legislazione dell'Unione, il modello di certificato sanitario di cui alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione. |
2. In attesa dell'adozione, da parte dell'Unione, di disposizioni armonizzate in materia di importazione per determinati animali vivi e prodotti di origine animale, le norme sanitarie nazionali degli Stati membri continuano ad applicarsi all'importazione di tali animali vivi e prodotti di origine animale.
3. I certificati sanitari rilasciati in conformità del modello di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciati dopo la spedizione della partita di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda se l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata registrata all'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, purché menzionino il documento di ammissibilità («DA») pertinente e la data di emissione di quest'ultimo e siano forniti al posto d'ispezione frontaliero all'arrivo della partita.
Articolo 3
Condizioni di certificazione generali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale
Gli attestati di salute animale e di sanità pubblica possono essere riuniti in un unico certificato sanitario anche nei casi in cui l'equivalenza sia stata stabilita solo per le misure di salute animale o solo per quelle di sanità pubblica.
Articolo 4
Abrogazione
La decisione 2003/56/CE è abrogata.
Articolo 5
Disposizione transitoria
Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2016 le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale accompagnate da certificati sanitari rilasciati entro il 1o maggio 2016 in conformità dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III, IV, V e VI della decisione 2003/56/CE, possono continuare ad essere importate nell'Unione.
Articolo 6
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(6) Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).
(7) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione, del 18 febbraio 2015, recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 45).
(9) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
(10) Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).
ALLEGATO I
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO
ALLEGATO II
Elenco degli animali vivi e dei prodotti di origine animale per i quali è stata stabilita l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica di cui all'allegato V dell'accordo
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Cap. (4) |
Certificazione (5) |
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Salute animale |
Sanità pubblica |
Condizioni speciali di certificazione |
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Carni di selvaggina d'allevamento
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4.C |
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6) |
Modello di attestato sanitario di equivalenza |
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I |
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Carni di selvaggina in libertà
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4.D |
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (7) Regolamento (CE) n. 206/2010 della Commissione (8) |
Modello di attestato sanitario di equivalenza |
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I |
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Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni di selvaggina d'allevamento
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5.C |
Decisione 2000/572/CE della Commissione (9) Regolamento (CE) n. 798/2008 |
Modello di attestato sanitario di equivalenza |
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I |
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|
Prodotti a base di carne elaborati a partire da selvaggina d'allevamento
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6.C |
Decisione 2007/777/CE della Commissione (10) Regolamento (CE) n. 798/2008 |
Modello di attestato sanitario di equivalenza |
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I |
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(1) La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo, tenendo conto in particolare delle condizioni speciali ivi indicate.
(2) Nel caso di animali vivi.
(3) Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).
(4) Numero di capitolo assegnato a una merce o a un raggruppamento di merci particolare corrispondente alla merce o al raggruppamento recante lo stesso numero nell'allegato V dell'accordo; lo stesso numero figura nel certificato.
(5) I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.
(6) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
(8) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(9) Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).
(10) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/41 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 244/14/COL
del 26 giugno 2014
relativa a un potenziale aiuto alla Nasjonal digital læringsarena (NDLA) [2015/1902]
(Norvegia)
L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»),
visti:
l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,
l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 24,
il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II,
dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),
considerando quanto segue:
I. FATTI
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 15 aprile 2010 (rif. n. 553725), Den Norske Forleggerforening, ossia l'associazione norvegese degli editori («NPA»), ha inviato all'Autorità una denuncia secondo cui erano stati concessi aiuti di Stato illegali alla Nasjonal digital læringsarena («NDLA»). Con email del 15 luglio 2011 (rif. n. 608593), il denunciante ha fornito ulteriori informazioni. |
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(2) |
Con lettera del 2 luglio 2010 (rif. n. 558201), l'Autorità ha richiesto informazioni supplementari. Con lettera del 9 settembre 2010 (rif. n. 568942), le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni. Inoltre, l'Autorità e le autorità norvegesi hanno discusso del caso in esame nel corso di una riunione svoltasi il 13 e 14 ottobre 2010 in Norvegia. Ulteriori informazioni sono state trasmesse dalle autorità norvegesi all'Autorità con lettera del 1o dicembre 2010 (rif. n. 579405). |
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(3) |
L'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 febbraio 2011 (rif. n. 574762). Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del 7 marzo 2011 (rif. n. 589528). Le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori chiarimenti con e-mail del 2 maggio 2011 e del 12 agosto 2011 (rif. nn. 596402 e 608596). |
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(4) |
Il 12 ottobre 2011 l'Autorità ha adottato la decisione n. 311/11/COL («la decisione»), in cui ha stabilito che la misura non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2). Il 9 gennaio 2012 il denunciante ha impugnato la decisione presso la corte EFTA che, con sentenza emessa nella causa E-1/12, Den norske Forleggerforening contro Autorità di vigilanza EFTA, dell'11 dicembre 2012 («la sentenza»), l'ha annullata (3). |
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(5) |
A seguito della sentenza, il 27 marzo 2013 l'Autorità ha adottato la decisione n. 136/13/COL con la quale ha avviato un procedimento d'indagine formale (4). Il 6 maggio 2013 le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione (rif. n. 672024). Il 31 luglio 2013 l'NPA ha presentato le sue osservazioni (rif. n. 679681). Tra il 2 settembre e il 15 settembre 2013 sono state presentate varie osservazioni da parte di terzi. Tali osservazioni di terzi sono state trasmesse alle autorità norvegesi con e-mail del 4 ottobre 2013 (rif. nn. 685793, 685794, 685795 e 685797) e del 7 ottobre 2013 (rif. nn. 685884, 685885, 685886, 685887, 685889) e con lettera del 29 ottobre 2013 (rif. n. 688133). |
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(6) |
A seguito di una richiesta dell'NPA, il 16 ottobre 2013 si è svolta a Bruxelles una riunione nel corso della quale l'NPA ha effettuato una presentazione illustrando altre osservazioni riguardanti il caso in esame. Il 27 ottobre 2013 l'NPA ha inviato una copia del materiale di presentazione e altre osservazioni scritte (rif. n. 688135), che sono state trasmesse alle autorità norvegesi il 29 ottobre 2013. Il 29 novembre 2013 le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni (rif. n. 691769). |
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(7) |
L'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 17 febbraio 2014 (rif. n. 694424). Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del 31 marzo 2014 (rif. nn. 703980 e703991, allegati 1-28 nel rif. n. 703987). |
2. L'NDLA
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(8) |
L'NDLA è un ente istituito dalle autorità delle contee norvegesi sulla base dell'articolo 27 della legge sugli enti locali (5). Non ha personalità giuridica. |
|
(9) |
L'articolo 27 della legge sugli enti locali stabilisce che i comuni o le autorità delle contee possono unire le forze per svolgere compiti comuni. La cooperazione dovrebbe avvenire tramite un consiglio nominato dall'autorità competente a livello di comune o di contea. Al consiglio può essere attribuito il potere di adottare decisioni relative alla gestione e all'organizzazione della cooperazione intercomunale. Inoltre, lo stesso articolo dispone che lo statuto di tale cooperazione deve stabilire la nomina e la rappresentanza in seno al consiglio, l'ambito di attività, se i comuni/le autorità delle contee partecipanti debbano fornire contributi finanziari, se il consiglio possa stipulare contratti di finanziamento o altrimenti rendere i comuni/le autorità delle contee partecipanti responsabili dell'adempimento di obblighi finanziari e, infine, in quale modo si debba porre termine alla cooperazione. A una cooperazione intercomunale possono partecipare unicamente i comuni e le autorità delle contee. Da tali cooperazioni sono esclusi lo Stato, altri enti statali o parti private. Inoltre, la cooperazione deve essere autentica nel senso che la legge proibisce di delegare la gestione della cooperazione a una sola autorità di una contea. |
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(10) |
L'istituzione dell'NDLA è descritta nella sezione I.4.4. |
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(11) |
L'obiettivo dell'NDLA è sviluppare e acquistare materiale didattico digitale al fine di pubblicarlo su Internet gratuitamente in modo che possa essere utilizzato da insegnanti e studenti. A tale scopo, il materiale viene pubblicato su un sito Internet aperto. I principali ambiti di attività dell'NDLA sono quattro: il primo è lo sviluppo e la fornitura di materiale didattico digitale; il secondo è l'acquisizione di materiale didattico digitale da terze parti; il terzo è il controllo della qualità del materiale didattico; il quarto è la gestione del sito Internet attraverso il quale viene pubblicato tale materiale (queste attività sono in appresso indicate anche come «l'acquisto, lo sviluppo e la fornitura di materiali didattici digitali»). |
3. IL DENUNCIANTE — L'ASSOCIAZIONE NORVEGESE DEGLI EDITORI («L'NPA»)
|
(12) |
L'NPA rappresenta imprese che sono o potrebbero essere attive nel settore dello sviluppo e della distribuzione di materiale didattico digitale. |
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(13) |
Il denunciante sostiene che la concessione di fondi all'NDLA per l'acquisto, lo sviluppo e la fornitura di materiale didattico digitale costituisce un aiuto di Stato illegittimo a vantaggio dell'NDLA. A questo proposito, il denunciante sottolinea che, a suo avviso, l'NDLA non è una parte integrante della pubblica amministrazione, ma piuttosto un'impresa ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Il denunciante rammenta che, in base alla giurisprudenza consolidata, un'impresa è un'entità che esercita un'attività economica. Il denunciante sostiene che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»), un'attività economica è un'attività che potrebbe, almeno in linea di principio, essere esercitata da un'impresa privata allo scopo di trarre un profitto. In quanto tale, un'entità che esercita un'attività che potrebbe essere svolta a scopo lucrativo, esercita un'attività economica. |
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(14) |
Il denunciante sostiene inoltre che esisteva un mercato per il materiale didattico digitale prima dell'avvio delle attività dell'NDLA e che attualmente l'NDLA è in concorrenza con imprese private affermate che offrono risorse didattiche digitali. Secondo il denunciante, su tale base lo sviluppo e la fornitura di risorse didattiche digitali costituiscono un'attività economica. Inoltre, il denunciante asserisce che le altre attività dell'NDLA sono strettamente connesse allo sviluppo e alla fornitura di risorse didattiche digitali e che pertanto devono essere considerate di carattere economico. |
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(15) |
Il denunciante sostiene altresì che l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE non è applicabile e conclude che, in assenza di una notifica, lo Stato norvegese ha concesso un aiuto di Stato non conforme alle norme in materia di aiuti di Stato. |
4. CONTESTO
4.1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE IN NORVEGIA
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(16) |
L'istruzione in Norvegia è impartita tramite un sistema di scuole pubbliche gratuite. Il sistema è suddiviso in una scuola elementare obbligatoria (dai 6 ai 13 anni di età), una scuola secondaria di primo grado obbligatoria (dai 13 ai 16 anni di età) e una scuola secondaria di secondo grado non obbligatoria (dai 16 ai 19 anni di età). |
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(17) |
Nel 2006 le autorità norvegesi hanno deciso, nell'ambito di un'iniziativa per la promozione della conoscenza (6), che tutte le scuole norvegesi avrebbero dovuto insistere su talune abilità di base in tutte le materie. Una di tali abilità è l'apprendimento di una determinata materia utilizzando le tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione. Questa disposizione è stata introdotta nel programma scolastico nazionale per gli alunni della scuola obbligatoria decennale (ossia la scuola per i gradi da 1 a 10) e per gli alunni del primo anno della scuola secondaria di secondo grado (ossia la scuola per i gradi da 11 a 13) e per gli apprendistati. In base alla legge norvegese sull'istruzione (7), le autorità delle contee sono responsabili dell'attuazione di tali disposizioni. |
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(18) |
Inoltre, nel 2007 le autorità norvegesi hanno modificato la legge sull'istruzione obbligando le autorità delle contee a fornire gratuitamente agli alunni i materiali didattici necessari in formato cartaceo e digitale. Va sottolineato che fino ad allora, gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado norvegesi (gradi da 11 a 13) dovevano acquistare il proprio materiale didattico sulla base della scelta del materiale didattico indicato dalle scuole conformemente al programma scolastico nazionale. La modifica è stata attuata dopo che il governo norvegese aveva esaminato i possibili modi per fornire materiale didattico gratuito nel sistema scolastico secondario di secondo grado e le relative conseguenze economiche (8). |
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(19) |
In base a un libro bianco (9), il principio della fornitura di materiale didattico gratuito non è nuovo in quanto era già implicitamente previsto nel divieto di applicazione di tasse scolastiche, che può essere interpretato nel senso che anche il materiale didattico deve essere gratuito. Il libro bianco ha tuttavia riconosciuto che il principio del materiale didattico gratuito non era espressamente disciplinato, dichiarando che: la norma è nuova, ma non è intesa a modificare la legge attuale. Il principio dell'istruzione gratuita deriva dall'articolo 35, terzo paragrafo, della legge sulla scuola secondaria (10) relativo all'istruzione, che vieta l'applicazione di tasse scolastiche. Il sistema attuale in base al quale gli studenti e gli apprendisti devono acquistare i propri materiali e strumenti didattici non è disciplinato dalla legge (11) (traduzione non ufficiale). |
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(20) |
Il nuovo comma 9 dell'articolo 3-1 della legge sull'istruzione attualmente stabilisce esplicitamente che: l'istruzione e la formazione impartite in scuole secondarie di secondo grado o in istituti di formazione pubblici sono gratuite. L'autorità della contea ha la responsabilità di fornire agli alunni gli strumenti in formato cartaceo e digitale e le apparecchiature digitali necessari. Non si può chiedere agli alunni di pagare i costi di tali materiali e apparecchiature oltre a quanto deciso nel regolamento […] (12). (traduzione non ufficiale). |
4.2. DISPOSIZIONI DEL BILANCIO DELLO STATO RIVEDUTO
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(21) |
L'obbligo di fornire gratuitamente materiale didattico digitale e fisico costituisce un considerevole onere finanziario per le autorità delle contee norvegesi. Tenuto conto di tali costi aggiuntivi, nel 2006 il governo norvegese ha deciso di stanziare fondi supplementari. L'erogazione di detti fondi è stata inclusa in un bilancio dello Stato riveduto adottato il 12 maggio 2006: l'obiettivo del governo è introdurre gratuitamente materiali didattici nelle scuole secondarie. Al contempo, il governo vuole stimolare l'uso di materiali didattici digitali nelle scuole secondarie. Quale elemento degli sforzi compiuti per ridurre i costi per ogni singolo alunno attraverso l'estensione dell'accesso a materiali didattici digitali e del loro uso, il governo propone di investire 50 000 000 NOK per lo sviluppo e l'uso di tali materiali. Le domande presentate dalle contee possono includere una, varie o tutte le scuole secondarie di una contea e una o più materie. Il contributo ha l'obiettivo di stimolare lo sviluppo e l'uso di materiale didattico digitale e di contribuire alla riduzione dei costi legati ai materiali didattici per gli alunni. I fondi possono essere utilizzati per l'acquisizione o lo sviluppo locale di materiale didattico digitale. I fondi non devono essere finalizzati allo sviluppo di infrastrutture digitali. Si prevede di dare la priorità alle domande basate sulla cooperazione tra le contee (13) (traduzione non ufficiale delle autorità norvegesi). |
4.2.1. Invito a presentare domande
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(22) |
In una lettera del 19 giugno 2006 il ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha invitato le autorità delle contee a presentare entro il 15 agosto 2006 una domanda separata o congiunta per l'importo di 50 milioni di NOK messo a disposizione. La lettera descrive gli obiettivi e il concetto dell'iniziativa nel seguente modo:
[…] Nel bilancio dello Stato riveduto per il 2006 il governo stabilisce quanto segue: i fondi possono essere utilizzati per acquistare risorse didattiche digitali e per sviluppare a livello locale risorse didattiche digitali (14) (traduzione non ufficiale). |
4.2.2. Creazione dell'NDLA
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(23) |
Nell'agosto 2006 i responsabili dell'istruzione delle autorità delle 19 contee norvegesi si sono riuniti per discutere la possibilità di presentare una domanda congiunta per i fondi. Sebbene l'autorità della contea di Oslo avesse deciso di non partecipare a un progetto di cooperazione, le autorità delle altre 18 contee hanno deciso di concludere un accordo di cooperazione intercomunale e di istituire l'NDLA per gestire il processo per un periodo indefinito. Successivamente, ciascuna delle autorità delle contee ha adottato la seguente risoluzione: Il consiglio della contea approva una risoluzione per le seguenti contee: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold e Østfold, allo scopo di istituire un organismo di cooperazione intercomunale, l'NDLA, con un proprio consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 27 della legge sugli enti locali. Lo scopo della collaborazione è favorire l'acquisto, lo sviluppo, l'impiego e l'organizzazione di risorse didattiche digitali per tutte le materie nella scuola secondaria di secondo grado. Il risultato deve essere la disponibilità di materiale didattico digitale gratuito che favorisca l'apprendimento attivo e la condivisione […] (15) (traduzione non ufficiale delle autorità norvegesi). |
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(24) |
Il 1o dicembre 2012 Akershus ha deciso di uscire dall'NDLA, ma ha deciso di rientrarvi dal 1o gennaio 2014. In base alla prefazione della relazione annuale del 2012 dell'NDLA, l'autorità della contea di Akershus si è ritirata in seguito al basso numero di consultazioni da parte delle proprie scuole […] (16) (traduzione non ufficiale). Secondo le informazioni riportate sul sito Internet dell'NDLA, il motivo del rientro di Akershus era che dopo il suo ritiro dall'NDLA, l'uso delle materie riportate sul sito ndla.no è aumentato in misura considerevole (traduzione non ufficiale); ciò significa che l'NDLA, attualmente, è costituita dalle autorità di 18 contee. |
4.3. FONDI PER LE AUTORITÀ DELLE CONTEE
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(25) |
Il 15 ottobre 2006 le autorità delle 18 contee hanno presentato congiuntamente la domanda per l'ottenimento dei fondi statali al ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che ha dato la sua approvazione preliminare con una sovvenzione di 2 milioni di NOK per la pianificazione del progetto e altri 15 milioni di NOK per lo sviluppo e l'acquisto del contenuto (per un totale di 17 milioni di NOK). La sovvenzione di 15 milioni di NOK non avrebbe dovuto essere concessa prima dell'approvazione del piano del progetto (17). Quest'ultimo, ricevuto il 16 febbraio 2007, è stato approvato il 20 aprile 2007 e la concessione degli altri 15 milioni di NOK è stata subordinata a varie condizioni: i fondi devono essere utilizzati per l'acquisto, lo sviluppo e/o l'adattamento di strumenti didattici digitali per materie quali lingua norvegese e scienze naturali, per il VGI (18), a partire dall'autunno del 2007. […] Il ministero richiede inoltre che le autorità delle contee individuino congiuntamente un'entità giuridica che assuma la responsabilità per le risorse didattiche digitali per le autorità delle contee nell'ambito dell'iniziativa. Tale entità può essere una società, un organismo di cooperazione intercomunale o un'autorità di una contea ospite, ma non può esercitare un'attività economica. […] Il ministero si attende che l'acquisto di materiali didattici digitali e di servizi di sviluppo sia eseguito conformemente alle normative in materia di appalti pubblici. Lo sviluppo di risorse didattiche digitali da parte del personale delle autorità delle contee deve essere considerato un'attività per proprio conto, a condizione che le autorità delle contee non ne traggano alcun profitto. Lo sviluppo da parte di persone che non sono dipendenti delle autorità delle contee deve essere considerato come acquisto di servizi e deve essere valutato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici secondo le consuete modalità (19) (traduzione non ufficiale). |
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(26) |
In seguito all'approvazione dei fondi, il ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha trasferito 30,5 milioni di NOK nell'arco di tre anni (2 milioni di NOK e 15 milioni di NOK nel periodo 2006-2007, 9 milioni di NOK nel 2008 per lo sviluppo di materiale didattico (digitale) e 4,5 milioni di NOK nel 2009 per le infrastrutture e l'assistenza tecnica) per il progetto dell'NDLA (cfr. la sintesi riportata nella tabella nel successivo considerando 27) (20). |
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(27) |
Inoltre, in seguito alla modifica della legge sull'istruzione nel 2007, le autorità delle contee sono state indennizzate per l'obbligo di fornire materiale didattico (fisico e digitale) attraverso un aumento del regime di sovvenzioni a favore di tali autorità previsto dal ministero degli Enti locali e dello Sviluppo regionale, rinominato ministero degli Enti locali e della Modernizzazione dal 1o gennaio 2014 (21). L'indennizzo era basato sui costi stimati della fornitura di materiali didattici per tutte le materie. Gli importi dell'indennizzo sono sintetizzati di seguito (22):
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4.3.1. Finanziamento dell'NDLA da parte delle autorità delle contee
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(28) |
Le autorità delle contee partecipanti hanno deciso di utilizzare parte dei fondi del regime di sovvenzioni generale, di cui al precedente considerando 27, per il progetto dell'NDLA. Di seguito è sintetizzato lo stanziamento di bilancio delle autorità delle contee (24):
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(29) |
Sebbene il modo in cui i fondi sono stati erogati all'NDLA sia variato nel corso del tempo, in definitiva la fonte del finanziamento è rimasta la stessa, ossia le sovvenzioni statali concesse tramite il ministero dell'Istruzione e della Ricerca e il ministero degli Enti locali e della Modernizzazione. |
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(30) |
Nel suo primo anno di attività, l'NDLA ha ricevuto fondi direttamente dal ministero dell'Istruzione e della Ricerca (17 milioni di NOK nel 2007). Successivamente, nel secondo e terzo anno di attività, l'NDLA è stata finanziata direttamente dallo Stato e dalle autorità delle contee, che hanno destinato all'NDLA parte delle sovvenzioni ricevute dallo Stato. |
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(31) |
Il ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha finanziato unicamente il costo dell'assistenza tecnica e delle infrastrutture fornite all'NDLA, ossia l'estensione e il trasferimento del sistema di gestione dei contenuti, con un importo di 4,5 milioni di NOK nel 2009, in quanto la responsabilità finanziaria dei materiali didattici gratuiti è stata trasferita alle autorità delle contee dal 1o luglio 2009 (29). |
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(32) |
Dal 2010 l'NDLA viene finanziata unicamente dai bilanci delle autorità delle contee, che a loro volta utilizzano i fondi che ricevono dal regime di sovvenzioni generale gestito dal ministero degli Enti locali e della Modernizzazione. |
4.3.2. Base giuridica per il finanziamento
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(33) |
La base giuridica per i fondi erogati dal ministero dell'Istruzione e della Ricerca a favore dell'NDLA è costituita dalla risoluzione del parlamento sul bilancio dello Stato e dalla delega al ministero dell'Istruzione e della Ricerca della competenza di approvare le domande di sovvenzioni. |
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(34) |
La base giuridica per le sovvenzioni erogate dalle autorità delle contee all'NDLA è costituita dalle risoluzioni sul bilancio delle autorità delle contee partecipanti (30). |
4.4. ISTITUZIONE DELL'NDLA (31)
4.4.1. Cooperazione ad hoc: 15 ottobre 2006 — 1o luglio 2009
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(35) |
Dal 15 ottobre 2006 (32) al 1o luglio 2009 l'NDLA è stata attiva come organismo di cooperazione ad hoc, prima di essere formalmente riconosciuta come organismo di cooperazione intercomunale ai sensi dell'articolo 27 della legge sugli enti locali. |
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(36) |
Dal 15 ottobre al 15 febbraio 2007 le autorità delle contee partecipanti all'NDLA hanno concentrato i loro sforzi sulla definizione di un piano di progetto da presentare al ministero dell'Istruzione e della Ricerca allo scopo di ottenere l'approvazione e un finanziamento per l'NDLA. Il piano di progetto è stato ricevuto dal ministero il 16 febbraio 2007 ed è stato approvato nell'aprile 2007 (33). All'epoca, le decisioni strategiche relative al progetto erano adottate dal «forum per i responsabili dell'istruzione delle autorità delle contee» («FFU») (34). La gestione ordinaria del progetto era diretta da un consiglio di amministrazione, nominato dall'FFU, composto da cinque membri, che erano anche direttori del settore istruzione a livello di autorità delle contee. In base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, il consiglio di amministrazione era costituito da almeno un rappresentante delle tre regioni del sistema di istruzione (ossia regione settentrionale, regione sudoccidentale e regione orientale) e dal responsabile dell'FFU (35). |
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(37) |
Oltre ai cinque membri del consiglio di amministrazione, nel progetto erano impegnati quattro dipendenti delle autorità di varie contee (36). Il consiglio di amministrazione dell'NDLA era vincolato da un mandato concordato stabilito dalle autorità delle contee partecipanti, che comprendeva due obiettivi specifici (37):
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(38) |
Come condizione per poter usufruire dei finanziamenti statali, il ministero dell'Istruzione e della Ricerca richiedeva che un'entità giuridica fosse responsabile del progetto. In seguito a tale richiesta, è stata nominata come entità giuridica responsabile l'autorità della contea di Hordaland. La nomina è stata confermata con una decisione all'autorità della contea di Hordaland il 16 ottobre 2007 (38) e approvata dalle altre autorità delle contee partecipanti tramite i rispettivi consigli di amministrazione. |
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(39) |
Nel corso del 2008 e del 2009, le autorità delle contee partecipanti hanno discusso della futura organizzazione dell'NDLA. L'obiettivo era formalizzare l'accordo riducendo al minimo le modifiche rispetto alla cooperazione esistente (39). Alla fine, i consigli di amministrazione di tutte le autorità delle contee hanno approvato risoluzioni identiche che autorizzavano le autorità delle contee a partecipare a una cooperazione intercomunale ai sensi dell'articolo 27 della legge sugli enti locali. Le risoluzioni stabilivano che l'obiettivo dell'NDLA era acquistare, sviluppare e distribuire materiale didattico digitale riguardante tutte le materie insegnate nelle scuole secondarie di secondo grado in Norvegia. Le autorità delle contee avevano deciso che l'organismo di cooperazione non avrebbe dovuto essere un'entità giuridica separata, come si desume anche dallo statuto dell'NDLA (40). L'NDLA è stato riconosciuto formalmente come organismo di cooperazione intercomunale il 1o luglio 2009, che è la data riportata nello statuto. Tale data è stata confermata dalle autorità norvegesi come la data corretta di fondazione (41). In base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, lo statuto è stato leggermente modificato nel 2012 (42). La modifica non ha alterato le competenze dell'NDLA, come indicato nel successivo considerando 52. |
4.4.2. Cooperazione intercomunale — Consiglio di vigilanza e consiglio di amministrazione
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(40) |
In base allo statuto, l'FFU assume il ruolo di consiglio di vigilanza (43) e quindi resta responsabile della gestione complessiva, come nel caso della fase di cooperazione ad hoc. Nel testo modificato dello statuto del 2012, il riferimento all'FFU è stato eliminato, ma la composizione e la funzione del consiglio di vigilanza restano invariate. Ciò corrisponde allo scopo e alla struttura di una cooperazione intercomunale in cui tutte le autorità delle contee partecipanti devono essere rappresentate nell'organo decisionale superiore (44). |
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(41) |
In base allo statuto, il consiglio di amministrazione è composto da almeno cinque membri, fra cui almeno un rappresentate per ciascuna delle regioni del sistema scolastico (ossia regione settentrionale, regione sudoccidentale e regione orientale), che è la stessa composizione della fase della cooperazione ad hoc (45). |
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(42) |
In base allo statuto (46), il consiglio di amministrazione ha il compito di garantire che l'NDLA possa svolgere le funzioni previste dallo statuto, ossia garantire che: 1) siano disponibili gratuitamente per gli utenti materiali didattici digitali; 2) che la scuola secondaria di secondo grado sia caratterizzata dalla collaborazione e dalla condivisione; 3) che gli studenti e i docenti partecipino attivamente all'insegnamento e all'apprendimento; 4) che gli istituti e le reti accademici di tutto il paese siano una forza trainante dello sviluppo di materiale didattico digitale di eccellenza; e 5) che siano disponibili contenuti e servizi adeguati per soddisfare le esigenze di studenti e docenti. |
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(43) |
Sebbene il consiglio di amministrazione abbia l'autorità di assumere obblighi finanziari per conto dei partecipanti, lo statuto stabilisce esplicitamente che il consiglio di amministrazione esercita la sua autorità unicamente sulla base delle deleghe del consiglio di vigilanza, che può anche impartire ordini al consiglio di amministrazione e annullarne le decisioni. Nel testo modificato dello statuto del 2012, il potere di assumere obblighi finanziari per i membri partecipanti dell'NDLA è implicito, tuttavia il funzionamento del consiglio di amministrazione resta invariato. In ogni caso, tali obblighi finanziari sono limitati dal bilancio che le autorità delle contee partecipanti hanno concordato per l'NDLA. A questo proposito, va sottolineato che tutte le operazioni finanziarie dell'NDLA sono eseguite dall'autorità della contea di Hordaland e dal servizio acquisti BTV della contea (cfr. il successivo considerando 54 per maggiori informazioni). Inoltre, lo statuto stabilisce che né il consiglio di amministrazione né il consiglio di vigilanza possono stipulare un accordo di credito o emettere garanzie per conto dell'organismo di cooperazione intercomunale. A questo proposito, le autorità norvegesi hanno spiegato che, in pratica, né il consiglio di vigilanza né il consiglio di amministrazione né la direzione impongono nuovi obblighi finanziari alle autorità delle contee. |
4.4.3. Decisioni di accettazione della cooperazione intercomunale da parte delle autorità delle contee
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(44) |
Nel corso del 2009, le varie autorità delle 18 contee hanno adottato le decisioni di accettazione dell'accordo e dello statuto di istituzione dell'NDLA quale organismo di cooperazione intercomunale. L'adozione di tali decisioni da parte delle autorità delle contee è avvenuta in momenti diversi, ma nella grande maggioranza dei casi anteriormente al 1o luglio 2009, che è la data in cui le autorità delle contee avevano deciso che avrebbe dovuto essere avviata la cooperazione (47). |
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(45) |
Le autorità norvegesi hanno precisato che tutte le autorità delle 18 contee hanno partecipato alla cooperazione tramite l'NDLA dalla fase della cooperazione ad hoc (ad eccezione dell'autorità della contea di Akershus, che si è ritirata dall'iniziativa per poi rientrarvi, cfr. il precedente considerando 24) e, inoltre, che la cooperazione formale è iniziata il 1o luglio 2009. |
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(46) |
La prima riunione del consiglio di amministrazione dell'NDLA si è svolta l'11 agosto 2009 (48). |
4.5. BILANCIO E POTERE DI ACQUISTO DELL'NDLA
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(47) |
Il livello dei finanziamenti dell'NDLA per ogni anno è in definitiva deciso dalle autorità delle contee partecipanti. La decisione è basata su una raccomandazione del consiglio di amministrazione dell'NDLA che esprime il parere del consiglio sul livello dei finanziamenti, ma le autorità delle contee non sono giuridicamente vincolate da tale raccomandazione. Lo scopo principale dei finanziamenti (49) è consentire all'NDLA di conseguire gli obiettivi dichiarati, ossia acquistare, sviluppare e distribuire materiale didattico digitale per tutte le materie insegnate nelle scuole secondarie rientranti nell'obbligo giuridico imposto dalla legge sull'istruzione in Norvegia. |
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(48) |
Va sottolineato che l'NDLA non ha alcun potere discrezionale per quanto riguarda il corrispettivo che le autorità delle contee, lo Stato o qualsiasi cliente privato devono pagare per i suoi servizi. In particolare, i contributi all'NDLA sono fissati unilateralmente dalle autorità delle contee e l'NDLA non ha alcun potere di negoziazione riguardo all'importo di tali contributi. Se il consiglio di amministrazione vuole espandere le attività dell'NDLA, e quindi vuole aumentare il bilancio, la questione deve essere sottoposta al consiglio di vigilanza per l'approvazione. Se il consiglio di vigilanza decide di sostenere un aumento del bilancio, la questione viene quindi rinviata ai consigli delle contee (50) per l'approvazione finale. |
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(49) |
Al fine di garantire che le gare pubbliche d'appalto da essa organizzate siano pienamente conformi alla legge sugli appalti pubblici (51), l'NDLA ha definito una strategia in materia (52). In base alle informazioni ricevute dalle autorità norvegesi, uno dei compiti principali dell'NDLA è gestire lo sviluppo di nuovo materiale didattico digitale attraverso gli appalti pubblici. La decisione di far ricorso agli appalti pubblici è limitata dagli obiettivi generali dell'NDLA e dal suo bilancio. Entro tali limiti, l'NDLA è libera di decidere il contenuto delle gare d'appalto (53). |
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(50) |
Dal 2007 l'NDLA ha svolto nove importanti gare d'appalto pubbliche, con l'assistenza dell'autorità della contea di Hordaland (54). Si tratta di gare d'appalto relative a materiali didattici digitali che spaziano dall'acquisto di elementi e prodotti finali all'accesso a immagini e video e ai relativi servizi di assistenza. |
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(51) |
Come menzionato in precedenza, la direzione dell'NDLA ha la competenza per imporre obblighi finanziari alle autorità delle contee partecipanti. Secondo le autorità norvegesi, l'intenzione alla base di questa disposizione era chiarire che il consiglio di amministrazione dell'NDLA aveva la competenza per stipulare accordi con altre parti. A tale scopo, il consiglio di amministrazione doveva poter imporre obblighi alle autorità delle contee partecipanti alla cooperazione, poiché avrebbe obbligato le autorità delle contee a utilizzare i fondi resi disponibili per l'NDLA conformemente agli obiettivi dell'NDLA (55). |
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(52) |
Come menzionato in precedenza nel considerando 39, nel 2012 lo statuto è stato modificato. Tuttavia, l'unica modifica significativa riguarda il ruolo dell'amministratore delegato, che è stato definito con maggiore chiarezza, in particolare le limitazioni applicabili al suo mandato. Nel complesso però le modifiche dello statuto non influiscono in alcun modo sulla valutazione dell'Autorità riguardo all'autonomia dell'NDLA in quanto il mandato dell'NDLA non risulta essere stato modificato in modo significativo. Le autorità norvegesi hanno ribadito che le modifiche dello statuto forniscono una descrizione più precisa della sfera di competenza dell'NDLA (56). |
4.6. PERSONALE E DIREZIONE DELL'NDLA
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(53) |
L'NDLA non ha dipendenti. Nella maggior parte dei casi, il personale che lavora per l'NDLA ha un rapporto di lavoro contrattuale con una delle autorità delle contee partecipanti. In altri casi, il lavoro viene eseguito da consulenti esterni, che, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità norvegesi, sono impiegati dalle imprese aggiudicatarie di gare d'appalto pubbliche. I membri del personale editoriale sono assunti dalle autorità delle contee o impiegati dagli appaltatori che forniscono servizi all'NDLA. I membri del personale editoriale delle autorità delle contee sono assunti per alcuni anni con un contratto di lavoro a tempo parziale. Ciò significa che sono impiegati dall'autorità di una contea, ma l'importo pagato per il tempo lavorato per l'NDLA proviene dal bilancio dell'NDLA. Il costo di altri membri del personale editoriale è incluso nel corrispettivo dovuto agli appaltatori che forniscono servizi che si sono aggiudicati una gara indetta dall'NDLA. Il gruppo dirigente è assunto dalle autorità delle contee per un periodo di tempo indeterminato e quindi non ha un rapporto di lavoro contrattuale con l'NDLA. |
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(54) |
In pratica, le autorità delle contee ricevono un rimborso dall'NDLA tre volte all'anno per l'uso delle loro risorse (ossia per pagare le retribuzioni, le spese di viaggio ecc.). I rimborsi sono organizzati dall'autorità della contea di Hordaland. Inoltre, dalla fase progettuale l'NDLA si avvale del servizio d'acquisto BTV delle contee (57) per svolgere tutte le sue attività inerenti agli appalti pubblici per i servizi da acquistare sul mercato. Tra i servizi procurati dall'NDLA sono compresi tutti i servizi di amministrazione tecnica, di gestione delle domande, di supporto informatico e di sviluppo del sito Internet di risorse didattiche digitali dell'NDLA (58). Non vi è alcuna prova del fatto che gli acquisti siano stati superiori agli stanziamenti di bilancio né che l'NDLA abbia procurato servizi o prodotti non rientranti nell'ambito del suo mandato. |
5. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
5.1. IL DENUNCIANTE
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(55) |
Le osservazioni dell'NPA possono essere sintetizzate nel seguente modo:
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(56) |
L'NPA solleva obiezioni riguardo alla valutazione preliminare e ai risultati riportati nella decisione 136/13/COL in cui l'Autorità ha ritenuto che l'NDLA non rispondesse alla definizione di impresa e quindi non fosse soggetta alle norme in materia di aiuti di Stato. |
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(57) |
L'NPA sostiene che la riduzione dei bilanci delle autorità delle contee in relazione agli appalti per i materiali didattici sia direttamente collegata alla creazione dell'NDLA. L'NPA è del parere che tale riduzione sia all'origine della contrazione delle dimensioni del mercato, come dimostra il crollo del fatturato lordo relativo ai libri venduti alle scuole secondarie di secondo grado (392 milioni di NOK nel 2008 e tra 255 e 264 milioni di NOK nel periodo dal 2010 al 2012). L'NPA sostiene che tali dati dimostrano che esisteva un mercato almeno prima della creazione dell'NDLA. L'NPA fa anche riferimento al paragrafo 13 degli orientamenti dell'Autorità relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle compensazioni concesse per la prestazione di servizi di interesse economico generale («SIEG») (60) per sostenere che, nonostante la chiusura del mercato, può esistere un'attività economica, ossia la produzione interna, in cui altri operatori potrebbero essere disposti a fornire il servizio e capaci di farlo e che il carattere non lucrativo dell'NDLA non cambia la sua valutazione come impresa, a condizione che esista un'offerta in concorrenza con quella di altri operatori che intendono trarre un profitto (61). |
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(58) |
Per quanto riguarda la valutazione dei criteri Altmark (62), l'NPA sostiene che non sono soddisfatti in quanto l'NDLA sarebbe estremamente inefficiente. |
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(59) |
Risulterebbe inoltre che l'NDLA non realizza un prodotto solo in caso di fallimento del mercato, ma anche se tale prodotto è già disponibile sul mercato. L'NPA fa riferimento al paragrafo 13 degli orientamenti dell'Autorità relativi ai SIEG in cui si sostiene che gli Stati EFTA non possono imporre specifici obblighi di servizio pubblico per i servizi già forniti da imprese operanti in normali condizioni di mercato. |
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(60) |
Infine, per quanto riguarda la valutazione dell'NDLA come fornitore di SIEG, viene criticata la mancanza di trasparenza. A questo proposito, l'NPA fa riferimento alle condizioni previste dalla direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza (63) che si ritiene non siano state soddisfatte dall'NDLA. |
5.2. ALTRI TERZI
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(61) |
L'Autorità ha ricevuto osservazioni da 11 parti interessate, vale a dire: l'Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), la Federazione degli editori europei (FEP), la Polish Chamber of Books, l'Associazione francese degli editori, la Camera di commercio e dell'industria della Slovenia, l'Associazione danese degli editori, la Publisher Association (UK), l'Associazione internazionale degli editori (IPA), l'Associazione degli editori belgi (ADEB), l'Associazione degli editori e dei librai della Serbia e l'Associazione svedese degli editori didattici. |
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(62) |
Tutti i terzi sostengono che la produzione e la fornitura di risorse digitali gratuite da parte di un'entità gestita dallo Stato come l'NDLA costituiscono una forma di concorrenza sleale agevolata dallo Stato che dovrebbe essere considerata un aiuto illegale. |
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(63) |
La Federazione degli editori europei e l'Associazione internazionale degli editori hanno presentato osservazioni più ampie, come di seguito sintetizzato:
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6. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI
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(64) |
La posizione delle autorità norvegesi è che il finanziamento della fornitura di materiale gratuito per la scuola secondaria di secondo grado pubblica non può essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Le autorità norvegesi sottolineano il fatto che principalmente l'NDLA acquista materiali didattici tramite appalti pubblici nel mercato. L'NDLA sviluppa tali materiali in collaborazione con gli insegnanti e le autorità delle contee solo se non riesce a procurare materiale di qualità sufficiente. |
II. VALUTAZIONE
1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO
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(65) |
In base all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE «[s]alvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
1.1. ATTIVITÀ ECONOMICA
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(66) |
Da quanto precede si desume che le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo ai vantaggi accordati alle imprese. Prima di esaminare se in questo caso ricorrano le condizioni previste per la concessione di aiuti di Stato, è necessario valutare se l'NDLA risponda alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. In caso contrario, il sostegno fornito all'NDLA non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
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(67) |
Secondo una giurisprudenza consolidata, il concetto di impresa comprende «[…] qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento» (64). |
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(68) |
L'Autorità sottolinea che l'NDLA è essenzialmente un organismo di cooperazione tra varie autorità delle contee. Pertanto, il beneficiario dei fondi statali non è l'NDLA stessa, ma sono le singole autorità delle contee che collaborano al progetto dell'NDLA. Tuttavia, come precisato in precedenza, qualsiasi ente può essere un'impresa ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La questione decisiva è quindi se l'attività di cui trattasi possa essere considerata di natura economica. Come specificato nella successiva sezione II., punto 1.1.2, l'Autorità ha valutato se il cambiamento di status dell'NDLA, da organismo di cooperazione ad hoc agli inizi a organismo di cooperazione intercomunale formale a partire dal 1o luglio 2009, abbia influito sulla classificazione delle attività dell'NDLA. L'Autorità ha concluso che il cambiamento di status non ha avuto alcuna influenza in tal senso, in quanto in seguito ad esso non sono state riscontrate differenze sostanziali a livello di processo decisionale, finanziamento o autonomia dell'NDLA. |
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(69) |
L'NDLA acquista, sviluppa e pubblica materiale didattico digitale. Il denunciante sostiene che tali attività sono di natura economica. A questo proposito, il denunciante sottolinea che, finora, fornitori privati hanno sviluppato e pubblicato materiale didattico digitale. Il denunciante sostiene che sviluppando e pubblicando essa stessa materiale didattico digitale, l'NDLA è entrata in concorrenza diretta con tali fornitori privati. |
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(70) |
L'Autorità osserva che un'attività economica è un'attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato (65). L'esistenza o meno di un mercato può dipendere dal modo in cui esso è organizzato nello Stato interessato (66) e la classificazione di una particolare attività come economica può quindi variare nel corso del tempo. L'Autorità riconosce che varie imprese offrono materiale didattico digitale nell'ambito delle loro attività economiche. |
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(71) |
Tuttavia, dalla sentenza emessa dalla Corte EFTA nella causa Private Barnehagers Landsforbund (67) si desume che il fatto che un'attività possa essere offerta da operatori privati come attività economica non esclude il fatto che possa essere offerta anche dallo Stato come attività non economica. Nella causa Private Barnehagers Landsforbund, la Corte EFTA doveva valutare se la gestione di asili municipali costituisse un'attività economica. Il denunciante in tale causa aveva sostenuto che l'unica questione rilevante a questo proposito era se i comuni forniscono su un determinato mercato servizi che potrebbero, almeno in linea di principio, essere prestati da operatori privati a scopo di lucro. |
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(72) |
Tuttavia, nella sua sentenza la Corte EFTA ha sottolineato che, quando si valuta la natura di un'attività esercitata da un ente pubblico sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato, non può essere rilevante se l'attività possa, in linea di principio, essere svolta da un operatore privato. Tale interpretazione farebbe rientrare sostanzialmente qualsiasi attività dello Stato non consistente nell'esercizio della pubblica autorità nel concetto di attività economica (68). In effetti, tale interpretazione limiterebbe indebitamente il potere discrezionale degli Stati di fornire taluni servizi ai loro cittadini. In alcuni casi è stato riconosciuto che simili attività possono essere svolte come attività sia non economiche sia economiche e che solo quelle economiche sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato. I giudici europei hanno accettato tale orientamento in casi riguardanti i sistemi sanitari (ad esempio, le assicurazioni malattia pubbliche e private (69), i sistemi dei fondi pensionistici (ad esempio, i fondi pensionistici pubblici e privati (70) e il settore dell'istruzione (ad esempio, gli asili pubblici e privati) (71). |
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(73) |
Nella causa Private Barnehagers Landsforbund (68), la Corte EFTA ha precisato che, per poter stabilire se una determinata attività sia economica, ai casi relativi agli aiuti di Stato potrebbe essere applicato il ragionamento della Corte di giustizia contenuto nella sentenza Humbel (72), che riguardava la nozione di «servizio» in relazione alle libertà fondamentali. |
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(74) |
Nel campo dell'istruzione e della ricerca in particolare, i giudici europei hanno stabilito che la fornitura di taluni servizi effettuata da certi istituti facenti parte di un sistema di pubblica istruzione e finanziati da fondi pubblici non corrisponde alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 50 del trattato CE (ora articolo 57 del TFUE). La Corte di giustizia ha stabilito nella causa Commissione/Germania (73), basandosi in particolare sulla sentenza Humbel, che «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico […], lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini» (74). |
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(75) |
In seguito alla modifica della legge sull'istruzione (cfr. il precedente considerando 20), lo Stato norvegese ha deciso che i materiali didattici, compresi quelli in formato digitale, sarebbero stati forniti gratuitamente agli studenti. Questa nuova disposizione costituisce parte integrante del sistema della pubblica istruzione. La questione alla quale occorre dare risposta riguarda l'applicazione pratica di detta disposizione, per cui la qualificazione dell'attività in esame come economica o non economica dipende: i) dal suo obiettivo; e ii) dal modo in cui viene svolta. |
1.1.1. Obiettivo
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(76) |
Lo Stato, istituendo e mantenendo l'ente in questione, non intende svolgere attività retribuite bensì esercitare il proprio potere al fine di adempiere i propri compiti nei confronti dei propri cittadini (75). Secondo una giurisprudenza consolidata, che si riflette anche nella prassi decisionale della Commissione europea, lo Stato, istituendo e mantenendo il sistema di pubblica istruzione nazionale, adempie i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini (76). A questo proposito, nell'ambito della riforma del settore dell'istruzione del 2006 il governo norvegese ha deciso che lo Stato avrebbe fornito materiale didattico gratuitamente e le autorità di tutte le contee tranne quella di Oslo hanno deciso di ottemperare a tale obbligo condividendo le loro risorse attraverso l'istituzione dell'NDLA. Come dichiarato dalle autorità norvegesi, l'obiettivo dell'NDLA è fornire materiali didattici digitali. A tale scopo, l'NDLA intende principalmente acquistare i materiali didattici attraverso appalti pubblici nel mercato. Qualora l'NDLA non riesca a procurarsi materiale idoneo, lo sviluppa in stretta collaborazione con gli insegnanti e le autorità delle contee partecipanti (77). |
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(77) |
Secondo il denunciante, dalle sentenze relative alle cause Humbel e Private Barnehagers Landsforbund si desume che, sebbene le attività oggetto di tali sentenze (ossia, la fornitura di corsi e l'offerta di posti in asili) rientrino nell'ambito del sistema della pubblica istruzione, altre attività (quali l'acquisto, lo sviluppo e la fornitura di materiale didattico digitale) non rientrano in tale ambito, in particolare se esisteva già un mercato per tali attività prima dell'avvio delle attività da parte dello Stato. |
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(78) |
Tuttavia, l'Autorità non dispone di elementi da cui risulti che la Corte di giustizia o la Corte EFTA intendessero limitare il campo delle attività rientranti nell'ambito della pubblica istruzione nel modo suggerito dal denunciante (ossia all'insegnamento effettivo e alla fornitura di servizi di asilo). Per contro, l'Autorità sottolinea che gli Stati EFTA in generale hanno un ampio margine di discrezionalità quando si tratta di scegliere le attività che intendono offrire ai propri cittadini in campo sociale, culturale ed educativo (78). |
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(79) |
L'Autorità osserva che l'acquisto, lo sviluppo e la fornitura di materiale didattico sono legati alla fornitura di contenuto didattico e pertanto sono strettamente legati all'insegnamento effettivo. L'Autorità ritiene che le attività svolte dall'NDLA per consentire alle autorità delle contee di adempiere le loro funzioni in campo educativo siano strettamente correlate agli obblighi sociali, che non sono paragonabili a un'offerta di carattere commerciale, e che le sovvenzioni siano concesse unicamente allo scopo di adempiere una specifica funzione in campo educativo. In effetti, il materiale acquistato e prodotto dall'NDLA è appositamente adattato alle esigenze del programma scolastico nazionale degli studenti e degli insegnanti delle scuole secondarie. Il denunciante ha tuttavia sostenuto che è importante distinguere le attività necessarie per impartire l'istruzione pubblica da quelle che non sono tali; il denunciante illustra questo punto dichiarando che l'NDLA potrebbe iniziare a produrre mobili per le scuole, che secondo il denunciante non rientrerebbero nell'ambito della pubblica istruzione. A questo proposito, il denunciante sostiene che la produzione di materiale didattico digitale non è una parte intrinseca dell'obbligo di servizio pubblico e pertanto dovrebbe essere considerata un'attività economica (79). |
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(80) |
L'Autorità ritiene, contrariamente alla tesi del denunciante, che la produzione di mobili non sia paragonabile alla produzione di materiali didattici destinati al programma scolastico nazionale. In effetti, la produzione di materiali didattici è strettamente connessa alle attività di insegnamento del sistema della pubblica istruzione, mentre è improbabile che lo stesso valga per la produzione di mobili. |
1.1.2. Carattere aperto del sito Internet
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(81) |
Riguardo al carattere aperto del sito Internet, il denunciante e i terzi hanno sostenuto che si tratta di un elemento problematico affermando che ironicamente, i programmi relativi alle risorse didattiche aperte finanziati dal governo possono limitare la scelta per gli insegnanti e gli studenti in quanto minano la capacità di competere dei fornitori del settore privato e quindi la fiducia necessaria per investire, con la conseguenza di un graduale ritiro dal mercato di questi fornitori (80). Come descritto di seguito, il carattere aperto non modifica la valutazione del materiale disponibile sul sito Internet, che l'Autorità considera di natura non economica. |
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(82) |
L'Autorità sottolinea che nel campo dell'istruzione le parti contraenti devono disporre di un considerevole grado di discrezionalità non solo nel definire gli obiettivi dei propri compiti, ma anche nel determinare in quale modo conseguire tale obiettivo. Le autorità norvegesi hanno deciso di mantenere aperto il sito Internet dell'NDLA. L'effetto di tale decisione è che la distribuzione dei materiali didattici digitali non è limitata agli alunni iscritti nelle scuole pertinenti delle contee interessate. Tuttavia, la diffusione della conoscenza al di là della cerchia immediata dei destinatari previsti è una prassi comune nelle tradizioni didattiche europee. In effetti, le lezioni svolte nelle università pubbliche europee sono comunemente aperte al pubblico in generale e le università forniscono regolarmente rappresentazioni audio e audiovisive delle lezioni su Internet. Tali prassi possono essere considerate un'estensione della missione educativa che non implica automaticamente che le attività siano di natura economica. Infatti, in questo caso particolare, il materiale didattico costituisce la base e il quadro per l'insegnamento. Ciò risulta evidente anche dal fatto che lo sviluppo di materiale didattico dipende dal programma scolastico stabilito dalle autorità pubbliche. Questo punto si riflette anche nell'ambito delle attività dell'NDLA nello statuto che fa riferimento all'obiettivo della fornitura di materiale didattico digitale adattato alle esigenze di alunni e insegnanti. Tale valutazione non è modificata dal fatto che le attività fossero affidate al mercato prima dell'inizio delle attività dello Stato, poiché non può essere rilevante se l'attività abbia potuto essere (o sia stata) esercitata da un operatore privato (81). |
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(83) |
L'Autorità conclude pertanto che il carattere aperto del sito Internet non implica che le attività dell'NDLA siano di natura economica. |
1.1.3. La modifica dello status giuridico da organismo di cooperazione ad hoc a organismo di cooperazione intercomunale non ha avuto alcun effetto sul processo decisionale e non può influire sulla classificazione delle attività come non economiche
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(84) |
Nella sentenza di annullamento della decisione, la Corte EFTA ha esaminato vari aspetti riguardanti non la natura dell'attività in quanto tale, ma gli aspetti organizzativi dell'NDLA, il suo finanziamento e la sua autonomia. Tali aspetti sono legati all'attuazione pratica della disposizioni di fornire materiali didattici gratuiti e sono esaminati di seguito. |
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(85) |
La modifica dello status giuridico da organismo di cooperazione ad hoc a organismo di cooperazione intercomunale ai sensi dell'articolo 27 della legge sugli enti locali non ha avuto alcun effetto sul processo decisionale (né la modifica dei finanziamenti ha avuto implicazioni per l'organizzazione dell'NDLA). |
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(86) |
Il denunciante non ha asserito che l'ambito delle attività dell'NDLA sia cambiato nel passaggio da organismo di cooperazione ad hoc alla sua costituzione ufficiale come organismo di cooperazione intercomunale. Tuttavia, la Corte EFTA precisa che la mancanza di informazioni sul modo in cui le autorità delle contee hanno organizzato tale cooperazione per adempiere i loro obblighi di fornire materiale didattico nella fase di organismo di cooperazione ad hoc dell'NDLA potrebbe influire sulla classificazione delle attività come non economiche. Per questo motivo, la Corte ha sottolineato che l'Autorità avrebbe dovuto condurre un'indagine sugli effetti della modifica dello status giuridico sul processo decisionale all'interno dell'NDLA (82). |
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(87) |
La struttura gestionale dell'NDLA non è cambiata quando l'NDLA è stata convertita in un organismo di cooperazione intercomunale in base alla legge sugli enti locali (83). Inoltre, l'ambito dei poteri e dei processi decisionali dell'NDLA è rimasto invariato. Pertanto, non è variato l'ambito dei poteri decisionali dell'NDLA. |
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(88) |
L'Autorità ha confrontato la struttura dell'NDLA nella sua fase di organismo di cooperazione ad hoc (84) con la struttura nella sua fase di organismo di cooperazione intercomunale (85) e ha riscontrato che non esistono differenze sostanziali. L'obiettivo dell'NDLA in entrambe le fasi è stato sviluppare e offrire materiale didattico digitale relativo a tutte le materie della scuola secondaria di secondo grado (86). Inoltre, in entrambe le fasi, l'NDLA era costituita da una terna analoga di organismi decisionali. L'FFU è diventato il consiglio di vigilanza dell'organismo di cooperazione ai sensi della legge sugli enti locali e il suo consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, è stato nominato dal consiglio di vigilanza come era avvenuto nella fase di organismo di cooperazione ad hoc, quando il consiglio di amministrazione era nominato dall'FFU. Inoltre, il gruppo/consiglio di amministrazione è stato composto dagli stessi membri in entrambe le fasi, ossia dal responsabile dell'FFU e da almeno un rappresentante per ciascuna delle regioni del sistema di istruzione (ossia regione settentrionale, regione sudoccidentale e regione orientale) (87). Infine, l'NDLA si è dotata di un gruppo responsabile dell'amministrazione ordinaria in entrambe le fasi (88). |
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(89) |
Come confermato dalle autorità norvegesi, la modifica dello status giuridico dalla fase di organismo di cooperazione ad hoc alla fase di organismo di cooperazione intercomunale in base all'articolo 27 della legge sugli enti locali non ha avuto alcun effetto sul processo decisionale, com'è anche illustrato e confermato dalle informazioni sintetizzate in precedenza (89). |
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(90) |
La fonte ultima di finanziamento dell'NDLA è rimasta invariata nel corso del tempo (ossia fondi dello Stato); a variare è stato invece il modo in cui i fondi sono stati forniti all'NDLA. In effetti, nelle prime fasi di attività dell'NDLA, i fondi provenivano direttamente dal ministero dell'Istruzione e della Ricerca, mentre successivamente l'NDLA è stata finanziata dai bilanci delle autorità delle contee partecipanti (e tali bilanci erano finanziati dal regime generale di sovvenzionamento). Resta il fatto che l'NDLA è stata ed è ancora integralmente finanziata dalle autorità pubbliche e distribuisce il materiale didattico gratuitamente. Né le scuole né gli alunni pagano contributi all'NDLA. L'Autorità osserva inoltre che non vi sono indicazioni del fatto che l'NDLA eserciti altre forme di attività che potrebbero essere considerate di natura economica. Non esiste alcun nesso tra i costi effettivi del servizio fornito e il compenso pagato da chi ha usufruito dell'attività. Inoltre, le attività dell'NDLA sono interamente finanziate dal bilancio pubblico e non mediante una remunerazione (90). |
1.1.4. La condivisione di risorse statali da parte delle autorità delle contee allo scopo di adempiere l'obbligo di fornire materiali didattici digitali in un rapporto di cooperazione intercomunale non è di natura economica
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(91) |
L'Autorità ha concluso che le attività dell'NDLA relative alla fornitura di materiali didattici digitali sono strettamente legate alla missione educativa più generale delle autorità delle contee e non sono di natura economica. Nel prosieguo, l'Autorità valuta una questione sollevata dalla Corte EFTA. |
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(92) |
La Corte EFTA ha ritenuto che dalla decisione non risultasse con chiarezza se l'obbligo di fornire gratuitamente materiale didattico digitale spettasse alle autorità delle contee o all'NDLA (91). La Corte EFTA ha sottolineato che nella decisione l'Autorità faceva riferimento alla legislazione norvegese e sosteneva di aver imposto alle contee l'obbligo di fornire gratuitamente agli alunni i materiali didattici necessari in formato cartaceo e digitale (92). La Corte EFTA ha osservato inoltre che nella valutazione sull'autonomia dell'NDLA la decisione stabilisce che l'NDLA non può decidere in merito all'applicazione di tasse al consumatore finale poiché il quadro giuridico impone all'NDLA l'obbligo di fornire i suoi servizi gratuitamente (93). La sentenza fa anche riferimento alla dichiarazione resa dall'Autorità nel corso dell'audizione, secondo cui le autorità delle contee sono tenute per legge a offrire questo servizio gratuitamente e hanno deciso di offrirlo congiuntamente tramite l'NDLA (94). |
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(93) |
Alla luce di quanto precede, la Corte EFTA ha ritenuto che le dichiarazioni summenzionate contenute nella decisione rappresentassero una contraddizione implicita in quanto non era chiaro chi fosse il cliente dell'NDLA. |
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(94) |
Il quadro giuridico in cui l'NDLA opera è costituito da vari elementi diversi. Primo, la legislazione nazionale (come la legge sull'istruzione) impone alcuni obblighi di legge alle autorità delle contee. La modifica del 2007 della legge sull'istruzione, ad esempio (cfr. il precedente considerando 20) ha imposto alle autorità delle contee l'obbligo di fornire gratuitamente materiale digitale agli alunni. Secondo, per consentire alle autorità delle contee di adempiere tale obbligo imposto dalla legge sono stati adottati vari atti amministrativi, tra cui risoluzioni (come quelle approvate dalle autorità delle contee) e altri atti amministrativi come la concessione di finanziamenti dell'aprile 2007 da parte del ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Infine, lo statuto dell'NDLA, e in precedenza il mandato, hanno attuato l'obbligo istituzionale delle autorità delle contee nell'obbligo giuridico per l'NDLA di fornire gratuitamente materiali digitali. |
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(95) |
Questo quadro è stato descritto anche nella comunicazione del 2 maggio 2013. in cui le autorità norvegesi confermavano: i) l'obbligo imposto dalla legge alle autorità delle contee (cfr. la sezione 1 della comunicazione); ii) l'obbligo imposto al consiglio di amministrazione dell'NDLA, nella fase di organismo di cooperazione ad hoc, di offrire materiali didattici digitali gratuiti (cfr. il primo punto della sezione relativa agli obiettivi di risultato del mandato (95); e iii) che le risoluzioni adottate dalle autorità delle contee con cui è stata istituita l'NDLA stabilivano che l'obiettivo finale dell'NDLA era offrire materiali didattici gratuiti (cfr. pag. 6 della comunicazione). |
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(96) |
Pertanto, le autorità delle contee partecipanti hanno deciso di adempiere l'obbligo, a loro imposto dalla legge, di fornire materiale didattico gratuito, istituendo l'organismo di cooperazione ad hoc NDLA, che a sua volta opera in un quadro giuridico (che comprende le risoluzioni delle autorità delle contee e lo statuto) che è stato istituito per consentire alle autorità delle contee di ottemperare a tale obbligo. |
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(97) |
In sintesi, l'NDLA può essere descritto come un organismo di cooperazione tra le autorità delle contee partecipanti, creato per consentire alle autorità delle contee di condividere le risorse. Pertanto, anziché lasciare che l'autorità di ogni singola contea acquistasse e sviluppasse materiali digitali, la grande maggioranza delle autorità delle contee ha deciso di condividere le proprie risorse per adempiere l'obbligo a loro imposto dalla legge (questo tipo di cooperazione tra le autorità delle contee è stato previsto dallo stesso ministero dell'Istruzione e della Ricerca quando nel 2006 ha invitato le autorità delle contee a richiedere i finanziamenti) (96). Attraverso tale cooperazione, le autorità delle contee esercitano quindi i propri poteri allo scopo di adempiere i propri doveri nei confronti dei propri cittadini (97). |
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(98) |
Ciò è stato confermato dalle autorità norvegesi nella comunicazione del 31 marzo 2014, in cui si ribadisce che la collaborazione tra le autorità delle contee costituisce una parte integrante degli sforzi compiuti da tali autorità per fornire un'istruzione secondaria di secondo grado pubblica gratuita in Norvegia. |
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(99) |
Per quanto riguarda il bilancio, l'NDLA non ha potere decisionale. Sebbene il suo consiglio di amministrazione raccomandi un livello di finanziamento per il bilancio successivo, si tratta soltanto di una raccomandazione di cui le autorità delle contee partecipanti tengono conto quando stabiliscono il bilancio dell'NDLA. In termini di appalti e di acquisti, l'NDLA segue una strategia per le gare d'appalto pubbliche adottata al fine di garantire che le gare d'appalto pubbliche dell'NDLA siano del tutto conformi alla legge sugli appalti pubblici (98). |
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(100) |
Per gli acquisti più in generale, i poteri dell'NDLA sono stabiliti nello statuto, che limita l'ambito delle attività di acquisto dell'NDLA agli obiettivi fissati per l'NDLA, specificamente l'acquisto e lo sviluppo di materiale didattico digitale (99). Come risulta chiaramente, l'NDLA deve poter svolgere i suoi compiti in modo efficace e, ad esempio, non avrebbe molto senso che le autorità delle contee partecipanti o il consiglio di vigilanza fossero coinvolti in ogni singolo acquisto di materiale didattico digitale. Pertanto, lo statuto prevede una certa autonomia per le attività ordinarie dell'NDLA, specificamente in termini di acquisto; tuttavia tale autonomia è limitata dai compiti dichiarati dell'NDLA e dal suo bilancio (il quale non supera il livello necessario per adempiere gli obblighi che lo Stato ha imposto per legge alle autorità delle contee) (100). |
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(101) |
Infine, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che «al fine di valutare la natura di tale attività di acquisto non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzo successivo che ne è fatto» (101). Pertanto, nella misura in cui le attività dell'NDLA in termini di fornitura di materiale didattico digitale gratuito sono considerate di natura non economica, ne consegue che anche ogni attività di acquisto correlata sarà considerata non economica. Poiché lo statuto chiarisce che l'NDLA può acquistare soltanto i prodotti o i servizi necessari per conseguire il suo obiettivo (ossia la fornitura di materiale didattico digitale gratuito), tale attività di acquisto sarà necessariamente correlata all'attività non economica. |
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(102) |
Dai fatti esposti nella precedente sezione I.4.6 risulta evidente che l'NDLA non ha dipendenti né dispone di propri locali o infrastrutture. La maggior parte della sua forza lavoro è costituita da dipendenti delle autorità delle contee che sono distaccati (con un rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno) presso l'NDLA per un determinato periodo di tempo. L'NDLA si limita quindi a effettuare un rimborso all'autorità della contea interessata per il tempo trascorso dal suo dipendente per lavorare per i progetti dell'NDLA. Il resto della forza lavoro è costituita da consulenti esterni che si sono aggiudicati una gara nelle procedure di appalto pubblico finanziate dall'NDLA tramite il proprio bilancio. Da un lato, l'NDLA non ha quindi alcun controllo sui costi della maggior parte del suo personale e, dall'altro lato, l'NDLA ha un potere decisionale limitato per quanto riguarda i servizi dati in appalto, in quanto è vincolata dalla sua strategia per gli appalti pubblici e le sue decisioni sono in definitiva sottoposte al controllo delle autorità delle contee tramite il consiglio di vigilanza. Ne consegue che, in materia di infrastruttura e di personale, l'NDLA ha un'autonomia molto limitata. |
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(103) |
Nei casi in cui l'attività in questione è svolta da enti diversi dallo stesso Stato, uno degli aspetti da accertare è se il beneficiario dei fondi (pubblici o privati) è sottoposto al controllo dello Stato e in particolare se il beneficiario applica semplicemente la legge e non ha nessuna possibilità di influire sulle condizioni del servizio previste dalla legge (ossia sull'importo dei contributi, sull'impiego dei fondi e sulla determinazione dell'entità delle prestazioni) (102). Se, per contro, il beneficiario dispone di un considerevole potere discrezionale rispetto allo Stato per quanto riguarda i parametri commerciali delle sue attività (ad esempio, i prezzi, i costi, i beni e i dipendenti), esso potrebbe con maggiore probabilità configurarsi come un'impresa. |
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(104) |
Il denunciante ha precisato che l'NDLA dovrebbe essere considerata un'impresa distinta dallo Stato o dalle autorità delle contee dalle quali ha ricevuto i fondi in questione. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite all'Autorità, è chiaro che l'NDLA è parte integrante della pubblica amministrazione e, in ogni caso, è sottoposta al controllo rigoroso dello Stato. In base alla giurisprudenza esistente, un'entità è soggetta al controllo delle autorità pubbliche (e quindi non è indipendente dallo Stato) se il suo compito le è stato attribuito per legge e se le autorità pubbliche stabiliscono i costi e i ricavi delle sue attività (103). A questo proposito, l'Autorità sottolinea che le autorità delle contee partecipanti, tenuto conto di una disposizione stabilita nel bilancio dello Stato riveduto per il 2006, hanno riconosciuto l'NDLA come organismo di cooperazione intercomunale e le hanno attribuito il suo compito adottando ciascuna risoluzioni identiche. |
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(105) |
Le autorità delle contee controllano inoltre i parametri di costo delle attività in quanto tali costi sono limitati ai contributi fissati unilateralmente da dette autorità attraverso le procedure di bilancio ordinarie. Inoltre, l'NDLA non può adottare decisioni in merito ai costi dei suoi dipendenti o dei suoi beni in quanto spetta alle autorità delle contee: i) decidere in merito al distacco del personale necessario; e ii) fornire i locali e le apparecchiature tecniche. Infine, l'NDLA non ha alcun potere di fissare il corrispettivo che i clienti finali (ossia gli alunni o le scuole) devono pagare in quanto il quadro giuridico impone all'NDLA l'obbligo di fornire i suoi servizi gratuitamente. |
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(106) |
Pertanto, l'NDLA, nello svolgimento delle sue attività, si limita a rispettare la legge e non ha la possibilità di influire sull'importo dei contributi, sull'impiego dei fondi o sulla determinazione dell'entità delle prestazioni nel modo in cui potrebbe fare un operatore commerciale. Per contro, l'NDLA è parte integrante della pubblica amministrazione delle autorità delle contee e pertanto si può dire che sia soggetta al controllo dello Stato. |
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(107) |
Come illustrato in precedenza, l'NDLA non può ampliare l'ambito delle sue attività di sua iniziativa. Tale compito spetta in definitiva alle autorità delle contee che decidono ciò che l'NDLA deve fare tramite risoluzioni o mediante il consiglio di vigilanza (104). Il bilancio è stabilito dalle autorità delle contee (in seguito a una raccomandazione del consiglio di amministrazione) e l'NDLA può sostenere dei costi solo applicando le procedure di appalto pubblico per i servizi o i prodotti che sono necessari per lo svolgimento delle sue attività. Infine, le autorità delle contee possono sempre annullare le decisioni del consiglio di amministrazione, ossia l'NDLA non ha il potere discrezionale di ampliare l'ambito delle sue attività e non ha alcuna possibilità di vincolare finanziariamente le autorità delle conte oltre l'ambito concordato delle sue attività. |
2. CONCLUSIONE
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(108) |
Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha concluso che l'NDLA non esercita un'attività economica e che il suo finanziamento non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il finanziamento a favore dell'NDLA non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'indagine formale in materia è pertanto chiusa.
Articolo 2
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Frank BÜCHEL
Membro del Collegio
(1) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 31, e supplemento SEE n. 44 dell'8.8.2013, pag. 19.
(2) GU C 92 del 29.3.2012, pag. 3, e supplemento SEE n. 18 del 29.3.2012, pag. 3.
(3) Causa E-1/12, Den norske Forleggerforening contro Autorità di vigilanza EFTA, (Raccolta Corte EFTA 2012, pag. 1040).
(4) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 31, e supplemento SEE n. 44 dell'8.8.2013, pag. 19.
(5) LOV-1992-09-25-107 [Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)].
(6) In norvegese: Kunnskapsløftet.
(7) LOV-2008-07-17-61 [Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)].
(8) St. pr pag. n. 1 supplemento n. 1 al parlamento (2005-2006) riguardante le modifiche del bilancio dello Stato 2006 proposto (in norvegese: For budsjettåret 2006 Om endring av St. pr pag. nr. 1 om statsbudsjettet 2006).
(9) Proposta n. 36 all'Odelsting (1996-1997), cfr. pag. 171.
(10) LOV-1974-06-21-55 (Lov om videregående opplæring) ora abrogata, cfr. l'articolo 35, terzo paragrafo.
(11) Cfr. la proposta n. 36 all'Odelsting (1996-1997) pag. 171 (in norvegese: Regelen er ny, men tek ikkje sikte på å endre gjeldande rett. Prinsippet om gratis opplæring går fram av lvgo. §35 tredje leddet om forbod mot å ta skolepengar. Ordninga med å påleggje elevar eller lærlingar å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr til eige bruk er i dag ikkje særleg lovregulert) e anche la lettera del governo norvegese del 19 giugno 2006 che fissa le condizioni e le motivazioni per la concessione di 50 milioni di NOK per apparecchiature didattiche digitali: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-i-videregaende-oppla.html?id=91754
(12) LOV-1998-07-17-61 (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), traduzione non ufficiale fornita dalle autorità norvegesi nella lettera del 2 maggio 2013 (rif. n. 691771) dell'articolo 3-1, nono comma, della legge sull'istruzione, che in norvegese ha il seguente tenore: Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. […].
(13) Cfr. l'allegato 2 della denuncia, bilancio dello Stato supplementare [St. pr pag. n. 66 (2005-2006)], pag. 21, capitolo 225, voce 62 (rif. n. 553728).
(14) Cfr. l'allegato 3 (rif. n. 553729): lettera del ministero dell'Istruzione e della Ricerca del 19 giugno 2006, che fissa al 15 agosto 2006 il termine per la presentazione delle domande relative alla sovvenzione.
(15) Cfr. l'allegato 15 (rif. n. 553808) della denuncia: comunicazione del responsabile amministrativo del dipartimento dell'istruzione e della formazione dell'autorità della contea di Sogn og Fjordane, disponibile all'indirizzo http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC12576320029B7D6/$FILE/09039906.pdf
(16) Cfr. la relazione annuale 2012 dell'NDLA (rif. n. 672038), pag. 5, allegata alla comunicazione delle autorità norvegesi del 6 maggio 2013. Testo originale in norvegese Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, […].
(17) Cfr. l'allegato 11 della denuncia: piano del progetto dell'NDLA del 16 febbraio 2007, (rif. n. 553952), pag. 3.
(18) VGI è l'abbreviazione di «Videregående no. 1» e si riferisce al primo dei tre anni di scuola secondaria in base alla nuova riforma «Kunnskapsløftet» del 2006, cfr. per maggiori informazioni il sito Internet della direzione norvegese per l'istruzione e la formazione http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet-2014/12-Dispensasjoner-og-forsok-innvilget-av-Utdanningsdirektoratet-1/
(19) Cfr. l'allegato 4 della denuncia, lettera del 20 aprile 2007 del ministero dell'Istruzione e della Ricerca alle autorità delle contee (rif. n. 553730), cfr. il terzo paragrafo a pag. 1 e il quarto paragrafo a pag. 2.
(20) Cfr. la comunicazione delle autorità norvegesi del 9 settembre 2010 (rif. n. 568942), pagg. 6-8, cfr. specificamente la tabella riportata a pag. 6.
(21) Cfr. la suddivisione del bilancio St. pr pag. n. 1 (2006-2007) «libro giallo» all'indirizzo: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-1-2006-2007-/10/4.html?id=298021
(22) Cfr. la comunicazione delle autorità norvegesi del 9 settembre 2010 (rif. n. 568942), pagg. 6-8, cfr. specificamente la tabella riportata a pag. 6.
(23) Cfr. il successivo considerando 31.
(24) All'Autorità risulta che il metodo di imputazione sia rimasto invariato per quanto riguarda gli anni 2013 e 2014.
(25) I dati sono stati forniti dal governo norvegese il 9 settembre 2010 (rif. n. 568942), pag. 8.
(26) Cfr. la relazione annuale 2011, sezione 5.4.1 (rif. n. 672037).
(27) Ibidem.
(28) Cfr. la relazione annuale 2012, sezione 6.1 (rif. n. 672038).
(29) Cfr. l'allegato 15 della denuncia (rif. n. 553808); comunicazione del responsabile amministrativo del dipartimento dell'istruzione e della formazione dell'autorità della contea di Sogn og Fjordane, cfr. la parte relativa al finanziamento e all'espansione a pag. 7.
(30) Cfr. la risposta delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. nn. 703980 e 703991) e gli allegati 5-22 (rif. n. 703987).
(31) La Corte EFTA sottolinea che, nello statuto dell'NDLA, l'entrata in vigore della cooperazione formale era prevista per il 1o luglio 2009 [causa E-1/12, Den norske Forleggerforening, punto 115 (citata in precedenza)]. Al contempo, la Corte EFTA ha precisato che una lettera delle autorità norvegesi menzionava il 1o gennaio 2010 come data di entrata in vigore della cooperazione intercomunale (la Corte EFTA si riferisce alla comunicazione della Norvegia del 9 settembre 2010, pag. 3). Tenuto conto di quanto precede, e considerando che l'NDLA era già attiva come organismo di cooperazione ad hoc prima del suo riconoscimento formale, la Corte EFTA ha ritenuto che l'Autorità avrebbe dovuto valutare gli effetti delle modifiche organizzative e dello status giuridico dell'NDLA sul suo processo decisionale e sulle fonti di finanziamento. Inoltre, la Corte EFTA ha ritenuto che l'Autorità avrebbe dovuto esaminare le modifiche dell'assetto organizzativo e giuridico dell'NDLA nel corso del tempo [causa E-1/12, Den norske Forleggerforening, punto 117 (menzionata in precedenza)].
(32) La data della domanda di sovvenzione presentata dalle autorità delle 18 contee.
(33) Cfr. l'allegato 11 della denuncia, piano di progetto dell'NDLA del 16 febbraio 2007 (rif. n. 553952), pag. 14.
(34) Il testo norvegese è il seguente: Forum for fylkesutdanningssjefer.
(35) Cfr. la lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991), pag. 7.
(36) Comunicazione delle autorità norvegesi del 6 maggio 2013 (rif. n. 672024).
(37) Piano del progetto dell'NDLA, primo e secondo punto della sottorubrica 2.2.
(38) La decisione adottata stabiliva quanto segue: l'autorità della contea di Hordaland è giuridicamente responsabile dell'NDLA per conto delle altre autorità delle contee che prendono parte al progetto (traduzione non ufficiale).
(39) Lettera delle autorità norvegesi del 6 maggio 2013 (rif. n. 672024), pag. 6, dal secondo all'ultimo paragrafo.
(40) Statuto, cfr. l'allegato 10 della denuncia (rif. n. 553953), che conferma che la data di entrata in vigore era il 1o luglio 2009.
(41) Cfr. la lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991).
(42) Statuto modificato dal 2012 (cfr. rif. nn. 703991 e 709565). Quella della contea di Hordaland è stata la prima autorità ad adottare lo statuto modificato il 16 gennaio 2012 e quella della contea di Østfold l'ultima ad adottarlo, il 25 ottobre 2012; cfr. l'email delle autorità norvegesi del 2 giugno 2014 (rif. n. 709742).
(43) In norvegese representantskapet (o Styret nella versione del 2012 dello statuto).
(44) Cfr. la nota 327 del commento in dottrina dell'articolo 27 della legge sugli enti locali, Gyldendals rettsdata, di Jan Fridthjof Bern, dell'8 marzo 2012.
(45) In norvegese: Driftsstyret (o Arbeidsutvalg nella versione del 2012 dello statuto).
(46) Cfr. il successivo paragrafo 51 per maggiori informazioni su aspetti finanziari e di bilancio dell'NDLA.
(47) Cfr. la risposta delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. nn. 703980 e 703991) e gli allegati 5-22 (rif. n. 703987). Nella risposta della Norvegia del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991) si specifica che le autorità delle due contee di Sogn og Fjordane e Telemark fanno erroneamente riferimento alla data del 1o gennaio 2010 nelle rispettive risoluzioni. Le autorità norvegesi asseriscono inoltre che, sebbene l'autorità della contea di Troms, per motivi pratici, stabilisse nella sua decisione che la data di entrata in vigore della cooperazione era il 1o gennaio 2010, la data corretta avrebbe dovuto essere il 1o luglio 2009.
(48) Comunicazione delle autorità norvegesi del 6 maggio 2013 (rif. n. 672024).
(49) La fonte dei finanziamenti dell'NDLA è descritta in modo dettagliato nella precedente sezione 4.3.
(50) In Norvegese: fylkestinget.
(51) LOV-1999-07-16-69 [Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)].
(52) Cfr. la comunicazione delle autorità norvegesi del 7 marzo 2011 (rif. n. 589528), pag. 54.
(53) Questa autonomia limitata riguardo alle attività ordinarie dell'NDLA è analizzata in maniera più approfondita nella successiva sezione relativa alla valutazione.
(54) L'autorità della contea di Hordaland agisce, per conto di tutte le autorità delle contee partecipanti, in qualità di entità giuridica responsabile per la firma dei contratti.
(55) Cfr. la risposta della Norvegia del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991).
(56) In base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, nel 2012 lo statuto è stato leggermente modificato (rif. nn. 703991 e 709565).
(57) In Norvegese: Buskerud, Telemark, og Vestfold-innkjøp.
(58) Cfr. la comunicazione delle autorità norvegesi del 4 marzo 2011 (rif. n. 672032) allegata all'osservazione sulla decisione di avvio del procedimento.
(59) Al momento della comunicazione, l'autorità della contea di Akershus non era ancora rientrata nell'NDLA.
(60) GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12, e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1.
(61) Causa C-49/07 MOTOE, Raccolta 2008, pag. I-4863, punto 27.
(62) Causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungsprasidium Magdeburg, Raccolta 2003, pag. I-7747.
(63) Direttiva relativa alla trasparenza [direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17), integrata nell'allegato XV, punto 1 bis, dell'accordo SEE; GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15, e supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 12, entrata in vigore il 9 giugno 2007].
(64) Causa C-41/90, Höfner e Elser, Raccolta 1991, pag. I-1979, punto 21.
(65) Causa C-35/96, Commissione/Italia (CNSD), Raccolta 1998, pag. I-3851, punto 36.
(66) Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Raccolta 1993, pag. I-637.
(67) Causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund, Raccolta Corte EFTA 64 del 2008.
(68) Ibidem, punto 80.
(69) Causa C-160/91, Poucet, Raccolta 1993, pag. I-637.
(70) Causa C-180/98, Pavlov, Raccolta 2000, pag. I-6497.
(71) Causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund (citata in precedenza).
(72) Causa 263/86, Humbel, Raccolta 1988, pag. 5383, punti 14-21.
(73) Causa C-318/05, Commissione/Germania, Raccolta 2007, pag. I-6957.
(74) Ibidem, punto 68.
(75) Causa 263/86 Humbel (citata in precedenza), punto 18.
(76) Ibidem, punto 18; causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund, Raccolta Corte EFTA 64 del 2008, punto 82; decisione della Commissione N 118/2000: Francia — Sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 6).
(77) Cfr. la lettera delle autorità norvegesi del 29 novembre 2013 (rif. n. 691769).
(78) C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio, Raccolta 2002, pag. I-691, punto 31.
(79) Cfr. l'osservazione del denunciante sulla decisione di avvio del procedimento, punto 46 (rif. n. 679680).
(80) Cfr. l'osservazione del denunciante sulla decisione di avvio del procedimento, punto 8 (rif. n. 679680).
(81) Cfr. il precedente paragrafo (70).
(82) Causa E-1/12, Den norske Forleggerforening (menzionata in precedenza), punto 117.
(83) Ciò è confermato a pag. 6 della comunicazione delle autorità norvegesi del 2 maggio 2013 (rif. n. 672024).
(84) Cfr. il piano del progetto dell'NDLA; allegato 11 della denuncia (rif. n. 553952), pag. 2.
(85) Statuto, cfr. l'allegato 10 della denuncia (rif. n. 553953).
(86) Cfr. il piano del progetto; allegato 11 della denuncia (rif. n. 553952), sezione 2.2 «obiettivo di risultato», punto 1, pag. 4.
(87) Lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991), pagg. 7-8; è stato confermato.
(88) Cfr. il piano del progetto; allegato 11 della denuncia (rif. n. 553952), sezione 3.1 «compito relativo alla gestione del progetto», pag. 5, e lo statuto.
(89) Lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991), pag. 11.
(90) Causa E-05/07, Private Barnehagers Landsforbund (citata in precedenza), punti 80-83.
(91) Causa E-1/12, Den norske Forleggerforening (citata in precedenza), punti 121-123.
(92) La Corte EFTA sembra far riferimento al punto 12 e alla nota a pagina 4 della decisione annullata secondo cui l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 bis, paragrafo 3, della legge sull'istruzione stabiliscono che l'autorità di una contea ha la responsabilità di fornire gratuitamente agli alunni il materiale didattico in formato cartaceo e digitale e le apparecchiature digitali necessarie.
(93) La Corte EFTA fa riferimento al punto 45 della decisione annullata nel punto 121 della sentenza.
(94) Causa E-1/12, Den norske Forleggerforening (citata in precedenza), punto 123.
(95) Allegato 24 (rif. n. 703987), pag. 93.
(96) Cfr. l'allegato 3 (rif. n. 553729); lettera del ministero dell'Istruzione e della Ricerca del 19 giugno 2006.
(97) Causa E-05/07, Private Barnehagers Landsforbund (citata in precedenza), punto 80.
(98) LOV-1999-07-16-69 [Lov om offentlig anskaffelse (anskaffelsesloven)].
(99) Il potere di acquisto dell'NDLA è anche limitato dalla disponibilità di fondi nel bilancio, poiché lo statuto impedisce all'NDLA di stipulare prestiti o accordi di finanziamento.
(100) Lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991), pag. 13. Inoltre, tali limitazioni si riflettono in parte anche nella legge sugli enti locali. Nel libro bianco Ot. pr pag. n. 42 (1991-92), pag. 112, si stabilisce che al consiglio di amministrazione possono essere delegate unicamente funzioni inerenti all'attività effettiva che l'organismo di cooperazione è stato incaricato di svolgere. Risulta chiaramente inoltre che la limitazione del potere di delega è prescritta dalla legge sugli enti locali per talune decisioni, come ad esempio le decisioni riguardanti un piano economico (articolo 44, paragrafo 6) e il bilancio annuale (articolo 45, paragrafo 2); tali disposizioni sono applicabili anche alle interrelazioni tra le autorità delle contee.
(101) Causa C-205/03P, FENIN/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-6295, punto 26.
(102) Causa C-160/91, Poucet (citata in precedenza), punti 15 e 18; cause riunite C-264/01, C-306/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e altri, Raccolta 2004, pag. I-2493, punti 46-57; causa C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio, Raccolta 2002, pag. I-691, punti 31-46. Tali cause riguardano le assicurazioni sanitarie e sociali. Tuttavia, il fatto che la Commissione faccia esplicito riferimento a queste cause nel contesto dei servizi professionali indica che la valutazione è generalmente applicabile (cfr. la comunicazione della Commissione «Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali» del 9.2.2004 [COM(2004) 83 definitivo, nota a piè di pagina 22].
(103) Cause riunite C-264/01, C-306/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e altri, Raccolta 2004, pag. I-2493, punto 52; causa C-160/91, Poucet (citata in precedenza), punti 11 e 12.
(104) Cfr. la lettera delle autorità norvegesi del 31 marzo 2014 (rif. n. 703991), pag. 10, in cui si dichiara che, pertanto, il consiglio di amministrazione non avrà alcuna autorità di ampliare l'ambito delle attività dell'NDLA senza il consenso del consiglio di vigilanza.
Rettifiche
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/60 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 14 febbraio 2014 )
A pagina 39, nell'allegato II concernente la modifica da apportare alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella settima colonna «Disposizioni specifiche», al quinto comma:
anziché:
«entro il 31 dicembre 2014 »,
leggi:
«entro 6 mesi dall'adozione delle rispettive linee guida sulla valutazione degli isomeri».
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/60 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132 del 3 maggio 2014 )
A pagina 47, all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a):
anziché:
«sono state sostenute da un beneficiario di uno Stato membro e pagate tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022; oppure»
leggi:
«sono state sostenute da un beneficiario di uno Stato membro e pagate tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023; oppure».
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22.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/61 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 12 luglio 2006 )
Pagina 59, Allegato V, Parte 1, Codice A4110, secondo trattino:
anziché:
|
«— |
qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine» |
leggi:
|
«— |
qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro-p-dibenzodiossine»; |
pagina 60, Allegato V, Parte 1, Codice B1080:
anziché:
|
«B1080 |
Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 (2)» |
leggi:
|
«B1080 |
Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III (2)»; |
pagina 66, Allegato V, Parte 1, Codice B3060, terzo trattino:
anziché:
|
«— |
degras: residui provenienti …» |
leggi:
|
«— |
degras; residui provenienti …»; |
pagina 66, Allegato V, Parte 1, Codice B4020:
anziché:
«… ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, …»
leggi:
«… ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, …»