ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
20 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1864 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Loukaniko) (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1865 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015, che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1867 della Commissione, del 19 ottobre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 494/2002 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1868 della Commissione, del 19 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

24

 

*

Decisione (UE) 2015/1870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

26

 

*

Decisione (UE) 2015/1871 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Germania — EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

28

 

*

Decisione (UE) 2015/1872 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45)

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

43

 

*

Decisione (UE) 2015/1877 della Commissione, del 20 aprile 2015, sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrica S.A. (Romania) a S.C. Termoelectrica S.A. e S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C) [notificata con il numero C(2015)2648]  ( 1 )

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU L 94 del 28.3.2014 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1864 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Loukaniko) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 189 del 6.6.2015, pag. 14.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1865 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cipolla bianca di Margherita» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cipolla bianca di Margherita» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Cipolla bianca di Margherita» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 189 del 6.6.2015, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


20.10.2015   

IT

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L 275/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1866 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2015

che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 6 e l'articolo 8, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 511/2014 stabilisce le norme sulla conformità dell'accesso e della ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in base alle disposizioni del il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (il «protocollo di Nagoya»). L'efficace attuazione del regolamento in questione contribuirà anche alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica.

(2)

Gli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 511/2014 istituiscono strumenti volontari, vale a dire un registro delle collezioni e il riconoscimento delle migliori prassi, per aiutare gli utilizzatori a conformarsi agli obblighi di dovuta diligenza. L'identificazione e la registrazione di collezioni, che applicano efficacemente misure che determinano la fornitura di risorse genetiche e delle relative informazioni solo sulla base di informazioni comprovanti le modalità legali di accesso, e la garanzia dell'istituzione di termini reciprocamente concordati, se necessari, dovrebbero aiutare gli utilizzatori a conformarsi a tale obbligo. Gli utilizzatori che ottengono risorse genetiche da una collezione inclusa nel registro dovrebbero essere considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca di informazioni. L'identificazione e il riconoscimento come migliori prassi delle misure più idonee a garantire la conformità al sistema di attuazione previsto dal protocollo di Nagoya, a costi accessibili e in modo da garantire la certezza giuridica, dovrebbero inoltre aiutare gli utilizzatori a soddisfare l'obbligo di dovuta diligenza. Nel monitorare la conformità dell'utilizzatore, le autorità competenti dovrebbero tener conto dell'efficace attuazione di migliori prassi riconosciute da parte degli utilizzatori. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tali disposizioni, sono necessarie norme dettagliate relative alle procedure da seguire in caso di richiesta di registrazione di una collezione, o parte di essa, e in materia di riconoscimento delle migliori prassi.

(3)

Il richiedente che desidera essere iscritto nel registro ed è membro di una rete di collezioni dovrebbe fornire informazioni su eventuali altre collezioni, o parti di esse, appartenenti alla stessa rete che sono o sono state oggetto di una domanda in altri Stati membri. Per agevolare il trattamento equo e uniforme dei richiedenti nei diversi Stati membri, nel verificare le collezioni, o parti di esse, le autorità competenti degli Stati membri cui è stata comunicata l'esistenza di tali domande relative a diverse collezioni, o parti di esse, all'interno di una rete dovrebbero valutare la possibilità di scambiare informazioni con le autorità degli Stati membri in cui sono state presentate le domande da parte di altri membri della rete.

(4)

Il regolamento (UE) n. 511/2014 si applica alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Il materiale per il cui utilizzo è richiesta una dichiarazione di dovuta diligenza comprende: risorse genetiche, conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e una combinazione di entrambe.

(5)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, sono necessarie norme dettagliate sulle dichiarazioni formulate dai beneficiari dei finanziamenti alla ricerca che comporta l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nonché sulle dichiarazioni formulate dagli utilizzatori nella fase dello sviluppo finale di un prodotto elaborato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

(6)

Nel monitorare la conformità degli utilizzatori nella fase di finanziamento della ricerca, è importante assicurarsi che i beneficiari del finanziamento comprendano gli obblighi che incombono loro a norma del regolamento (UE) n. 511/2014 e che esercitino la dovuta diligenza. È altrettanto importante fornire informazioni al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici (in seguito «centro di scambio di informazioni sull'ABS») e garantire che tali informazioni siano utili al funzionamento e all'attuazione del protocollo di Nagoya. Nel caso in cui non sia disponibile un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, occorre presentate altre informazioni pertinenti. Per conciliare gli obiettivi di presentare informazioni utili al centro di scambio di informazioni sull'ABS e di non gravare eccessivamente sui beneficiari dei finanziamenti per la ricerca, in questo punto di controllo è opportuno scambiare solo le informazioni essenziali a identificare le risorse genetiche.

(7)

Il monitoraggio della conformità dell'utilizzatore è efficace se effettuato nello Stato membro in cui avviene l'utilizzo. È pertanto opportuno che la dichiarazione di dovuta diligenza sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario del finanziamento, poiché di norma è in questo paese che si svolge la ricerca che comporta l'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

(8)

Occorre evitare l'inutile moltiplicazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza. Pertanto, una dichiarazione dei beneficiari dei finanziamenti per la ricerca può riguardare più risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Una dichiarazione unica può essere effettuata anche da diversi utilizzatori che svolgono attività di ricerca comuni comportanti l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche finanziate da una sovvenzione. In questo contesto, al coordinatore del progetto, che dovrebbe essere responsabile della presentazione delle dichiarazioni a nome degli utilizzatori interessati, dovrebbe essere assegnato un ruolo particolare. Alla luce dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 511/2014, l'autorità competente che riceve le dichiarazioni presentate dal coordinatore del progetto dovrebbe scambiare le informazioni con le proprie controparti negli altri Stati membri interessati.

(9)

Al fine di monitorare la conformità dell'utilizzatore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, occorre determinare la fase finale di utilizzo, vale a dire la fase dello sviluppo finale di un prodotto. Si può ritenere con certezza giuridica che la fase dello sviluppo finale di un prodotto è conclusa nel momento in cui viene richiesta l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato o viene effettuata una comunicazione necessaria prima dell'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione, oppure, nel caso in cui approvazione, autorizzazione o comunicazione non siano necessarie, al momento della immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato utilizzando risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. In alcuni casi può non essere l'utilizzatore che richiede l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato a effettuare una comunicazione o a immettere il prodotto per la prima volta sul mercato dell'Unione. Al fine di tenere effettivamente conto di tutte le attività che utilizzano risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche all'interno dell'Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe, in questi casi, essere effettuata dall'utilizzatore che vende o trasferisce in altro modo il risultato dell'utilizzo. Un monitoraggio efficace della conformità dell'utilizzatore all'interno dell'Unione dovrebbe affrontare anche i casi in cui l'utilizzo nell'Unione si è concluso e il suo esito è stato venduto o trasferito in qualsiasi altro modo al di fuori dell'Unione senza l'immissione di un prodotto sul mercato dell'Unione.

(10)

Questi diversi eventi che danno luogo alla dichiarazione di dovuta diligenza da parte dell'utilizzatore nella fase dello sviluppo finale di un prodotto si escludono a vicenda e, pertanto, la dichiarazione dovrebbe essere effettuata solo una volta. Dato che la fase dello sviluppo finale di un prodotto viene raggiunta prima che si verifichino questi eventi, la dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe essere effettuata prima che si verifichi il primo degli eventi.

(11)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, le informazioni fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza devono essere presentate dalle autorità competenti al centro di scambio di informazioni sull'ABS. Nel caso in cui non sia disponibile un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, è opportuno presentare altre informazioni pertinenti fornite a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del protocollo di Nagoya, come specificato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 511/2014. Per garantire un funzionamento efficiente del protocollo di Nagoya e in particolare del centro di scambio di informazioni sull'ABS, dovrebbero essere scambiate solo le informazioni che semplificano il monitoraggio da parte delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya.

(12)

Una dichiarazione di dovuta diligenza è necessaria solo per le risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche ottenute da un firmatario del protocollo di Nagoya che ha stabilito le disposizioni legislative o regolamentari in materia di accesso e di ripartizione dei benefici, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 del protocollo di Nagoya.

(13)

Alla luce del carattere innovatore delle misure introdotte, è opportuno rivedere il presente regolamento. In questo contesto, le relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014 possono risultare utili e, pertanto, dovrebbero essere prese in considerazione, se disponibili.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato ABS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dettagliate per l'applicazione degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 511/2014 che si riferiscono al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore, e alle migliori prassi.

Articolo 2

Registro delle collezioni

Il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/2014 contiene le seguenti informazioni per ciascuna collezione o parte di essa:

(a)

un codice di registrazione assegnato dalla Commissione;

(b)

il nome attribuito alla collezione, o a parte di essa, e i suoi dati di contatto;

(c)

il nome e le informazioni di contatto del titolare;

(d)

la categoria della collezione o di parte di essa;

(e)

una breve descrizione della collezione o parte di essa;

(f)

il collegamento alla banca dati, se disponibile;

(g)

l'istituzione in seno all'autorità competente dello Stato membro che ha verificato la capacità della collezione di conformarsi all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(h)

la data di iscrizione nel registro;

(i)

altri identificatori esistenti, se disponibili;

(j)

se del caso, la data di cancellazione dal registro.

Articolo 3

Domanda di iscrizione nel registro e comunicazione alla Commissione

1.   Una domanda di iscrizione di una collezione, o parte di essa nel registro di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.

In seguito all'iscrizione di una collezione, o parte di essa, nel registro, il titolare della collezione comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento significativo che influenza la capacità della collezione di rispettare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014 e le eventuali modifiche alle informazioni presentate in precedenza sulla base della parte A dell'allegato I del presente regolamento.

2.   Se è membro di una rete di collezioni, al momento della domanda di iscrizione di una collezione, o parte di essa, nel registro, il richiedente può comunicare all'autorità competente le eventuali altre collezioni, o parti di esse, che appartengono alla stessa rete e sono, o sono state, oggetto di una domanda di iscrizione nel registro in altri Stati membri.

Nel verificare la collezione, o parti di essa, le autorità competenti degli Stati membri cui è stata comunicata l'esistenza di tali domande esaminano la possibilità di scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati membri cui sono pervenute le altre domande della rete.

3.   La verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 511/2014 comprende in particolare:

(a)

i controlli in loco;

(b)

l'esame dei documenti e dei registri specifici di una collezione, o parte di essa, che sono pertinenti per dimostrare il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(c)

un esame inteso a stabilire se determinati campioni di risorse genetiche e le informazioni correlate della collezione in questione sono stati documentati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(d)

un esame inteso a stabilire se il titolare della collezione dispone della capacità di fornire in modo costante risorse genetiche a terzi per il loro utilizzo in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(e)

i colloqui con le persone interessate, quali il titolare della collezione, il personale, i controllori esterni e gli utilizzatori, che ottengono campioni di tale collezione.

4.   Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, l'autorità competente trasmette alla Commissione le informazioni presentate dal titolare della collezione in base alla parte A dell'allegato I del presente regolamento. L'autorità competente comunica alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Articolo 4

Controlli sulle collezioni registrate e azioni correttive

1.   La verifica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 511/2014 deve essere efficace, proporzionata e in grado di individuare i casi di mancato rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento. Essa deve essere eseguita sulla base di un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio. Il piano dovrebbe prevedere un livello minimo di controlli e consentire la differenziazione della loro frequenza.

2.   Qualora vi siano fondati dubbi sul fatto che una collezione, o parte di essa, iscritta nel registro non soddisfi più i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, l'autorità competente procede ad ulteriori verifiche.

3.   La verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può includere gli elementi seguenti:

(a)

i controlli in loco;

(b)

l'esame dei documenti e dei registri specifici di una collezione, o parte di essa, che sono pertinenti per dimostrare il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(c)

un esame inteso a stabilire se determinati campioni di risorse genetiche e le informazioni correlate sono stati documentati e forniti a terzi per l'utilizzo in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;

(d)

i colloqui con le persone interessate, quali il titolare della collezione, il personale, i controllori esterni e gli utilizzatori, che ottengono campioni di tale collezione.

4.   Il titolare della collezione e il suo personale forniscono tutta l'assistenza necessaria ad agevolare la verifica di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Le azioni o misure correttive di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 511/2014 devono essere efficaci e proporzionate e devono affrontare le carenze che, se ignorate, comprometterebbero in modo permanente la capacità di una collezione registrata di conformarsi all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Esse possono stabilire che il proprietario della collezione in questione si doti di strumenti supplementari o migliori la propria capacità di applicare gli strumenti già esistenti. Il titolare della collezione trasmette all'autorità competente le informazioni sull'attuazione delle azioni o misure correttive individuate.

Articolo 5

Dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di finanziamento della ricerca

1.   Il destinatario di finanziamenti per attività di ricerca che comportano l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche rende la dichiarazione di dovuta diligenza richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Se il destinatario non è stabilito nell'Unione e le attività di ricerca si svolgono nell'Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa all'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la ricerca.

2.   La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa presentando il modello compilato di cui all'allegato II. La dichiarazione deve essere resa dopo che è stata ricevuta la prima rata del finanziamento e dopo che sono state ottenute tutte le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate per la ricerca finanziata, ma prima dell'elaborazione della relazione finale, o in assenza di tale relazione, della conclusione del progetto. Le autorità nazionali possono ulteriormente precisare in quale momento tale dichiarazione deve essere presentata.

3.   Se lo stesso progetto di ricerca è finanziato da più di una fonte o coinvolge più di un beneficiario, il/i beneficiario/i può/possono decidere di presentare un'unica dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata dal coordinatore del progetto all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è stabilito. Se il coordinatore del progetto non è stabilito nell'Unione e le attività di ricerca si svolgono nell'Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa all'autorità competente di uno degli Stati membri in cui viene effettuata la ricerca.

4.   Se l'autorità competente che riceve la dichiarazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non è responsabile della sua trasmissione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, essa la trasmette prontamente all'autorità competente responsabile della trasmissione.

5.   Ai fini del presente articolo e dell'allegato II, per «finanziamento della ricerca» si intende qualsiasi contributo finanziario tramite sovvenzione per svolgere attività di ricerca, da fonti commerciali o non commerciali. Esso non riguarda risorse interne di bilancio di enti pubblici o privati

Articolo 6

Dichiarazione di dovuta diligenza nella fase dello sviluppo finale di un prodotto

1.   Per utilizzare risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, l'utilizzatore rende la dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. La dichiarazione deve essere resa presentando il modello compilato di cui all'allegato III del presente regolamento.

2.   La dichiarazione di dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 deve essere presentata solo una volta, prima che si verifichi il primo degli eventi seguenti:

(a)

l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato è richiesta per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

(b)

una comunicazione richiesta prima dell'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione è effettuata per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

(c)

l'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, per cui non sono necessarie approvazioni, autorizzazioni o comunicazione per l'immissione sul mercato;

(d)

il risultato dell'utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione per consentire a tale persona di svolgere una delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

(e)

l'utilizzo all'interno dell'Unione si è concluso e il suo esito è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica al di fuori dell'Unione.

3.   Ai fini del presente articolo e dell'allegato III, per «risultato dell'utilizzo» si intendono i prodotti, i precursori o predecessori di un prodotto, nonché le parti dei prodotti destinate a essere incorporate in un prodotto finale, i modelli o i disegni sui quali possono basarsi la fabbricazione e la produzione senza l'ulteriore utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

4.   Ai fini del presente articolo e dell'allegato III, per «immissione sul mercato» si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ove la messa a disposizione indica l'approvvigionamento con qualsiasi mezzo, per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. L'immissione sul mercato non include le sperimentazioni precommerciali, comprese le sperimentazioni cliniche, le prove sul campo e di resistenza alle specie nocive, né la messa a disposizione di medicinali non autorizzati, al fine di fornire opzioni di trattamento per singoli pazienti o gruppi di pazienti.

Articolo 7

Trasmissione di informazioni

1.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, e tranne quando le informazioni sono riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, le autorità competenti trasmettono al centro di scambio di informazioni sull'ABS le informazioni ricevute sulla base della parte A degli allegati II e III del presente regolamento, senza indebiti ritardi ed entro e non oltre un mese dal ricevimento delle informazioni.

2.   Se informazioni essenziali, come quelle relative all'utente e all'utilizzo, al luogo di accesso o alla risorsa genetica, senza le quali il registro non potrebbe essere pubblicato nel centro di scambio di informazioni sull'ABS, sono considerate riservate, le autorità competenti devono prendere in considerazione l'ipotesi di trasmetterle direttamente alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya.

3.   A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni ricevute in base alle disposizioni degli allegati II e III del presente regolamento, a meno che tali informazioni siano riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014.

4.   Se la Commissione non può accedere a tali informazioni su base permanente mediante mezzi elettronici, la trasmissione deve essere effettuata una volta ogni sei mesi, a decorrere del 9 novembre 2016.

Articolo 8

Domanda di riconoscimento di una migliore prassi

1.   Una domanda presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014 deve essere inoltrata alla Commissione fornendo le informazioni e la documentazione indicate nell'allegato IV del presente regolamento.

2.   Una parte interessata, che non rappresenta gli utilizzatori ma è coinvolta nell'accesso, nella raccolta, nel trasferimento o nella commercializzazione di risorse genetiche o nell'elaborazione di misure e politiche in materia di risorse genetiche, nella propria domanda deve presentare informazioni, come specificato nell'allegato IV del presente regolamento, circa il proprio legittimo interesse a sviluppare e monitorare una combinazione di procedure, strumenti o meccanismi, che, se efficacemente attuati da un utilizzatore, consentono a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014.

3.   La Commissione trasmette una copia della domanda e dei documenti giustificativi alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

4.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alla domanda entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione rilascia un'attestazione per l'avvenuto ricevimento della domanda e fornisce al richiedente un numero di riferimento entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

La Commissione comunica al richiedente un limite di tempo indicativo entro il quale sarà presa una decisione al riguardo.

La Commissione comunica al richiedente se sono necessarie informazioni o documenti supplementari per poter valutare la domanda.

6.   Il richiedente presenta tempestivamente alla Commissione le informazioni e i documenti supplementari richiesti.

7.   La Commissione invia una copia dei documenti di cui al paragrafo 6 alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

8.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alle informazioni o ai documenti di cui al paragrafo 6 entro due mesi dalla data di ricevimento della copia di tali documenti.

9.   La Commissione informa il richiedente ogni qualvolta riveda il limite di tempo indicativo entro il quale sarà presa una decisione relativa alla domanda in base alla necessità di ottenere informazioni o documenti supplementari utili ai fini della valutazione della domanda.

La Commissione comunica per iscritto al richiedente lo stato della valutazione della domanda almeno ogni sei mesi.

Articolo 9

Riconoscimento e revoca del riconoscimento di migliore prassi

1.   Qualora decida di concedere il riconoscimento di migliore prassi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, o di revocare il riconoscimento di migliore prassi a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, la Commissione comunica tempestivamente la decisione all'associazione di utilizzatori o alle altre parti interessate, nonché alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   La Commissione motiva la propria decisione di concedere o revocare il riconoscimento di migliore prassi e pubblica tale decisione nel registro istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 511/2014.

Articolo 10

Informazioni relative alle successive modifiche a una migliore prassi riconosciuta

1.   Se, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, viene informata di qualsiasi modifica o aggiornamento di una migliore prassi riconosciuta, la Commissione trasmette una copia di tali informazioni alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

2.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito a tali modifiche o aggiornamenti entro due mesi dal ricevimento delle informazioni.

3.   Tenendo conto delle osservazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta se la modifica o l'aggiornamento alla combinazione di procedure, strumenti o meccanismi consente ancora agli utilizzatori di rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù degli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014.

4.   Le autorità competenti comunicano tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni provenienti dai controlli effettuati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 511/2014 che evidenziano la mancata conformità agli articoli 4 e 7 di detto regolamento, il che può indicare possibili carenze nella migliore prassi.

Articolo 11

Carenze nella migliore prassi

1.   Qualora riceva informazioni documentate in merito a ripetuti o significativi casi di mancata conformità agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 da parte di un utilizzatore che applica una migliore prassi, la Commissione chiede all'associazione di utilizzatori o alle altre parti interessate di presentare osservazioni in merito alla presunta mancanza di conformità e all'ipotesi che tali casi indichino possibili carenze nella migliore prassi.

2.   L'associazione di utilizzatori o le altre parti interessate che intendono presentare osservazioni devono farlo entro tre mesi.

3.   La Commissione esamina tali osservazioni ed eventuali documenti giustificativi e ne invia le copie alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

4.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alle osservazioni e ai documenti giustificativi di cui al paragrafo 6 entro due mesi dal ricevimento della copia di tali documenti.

5.   Se la Commissione rileva possibili carenze nella migliore prassi e casi di mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, le associazioni di utilizzatori o le altre parti interessate soggette all'esame sono tenute a collaborare con la Commissione e ad assisterla nel suo operato. Se l'associazione di utilizzatori o le altre parti interessate soggette all'esame non agiscono in tal senso, la Commissione può, senza ulteriori valutazioni, revocare il riconoscimento di migliore prassi.

6.   I risultati dell'esame effettuato dalla Commissione devono essere definitivi e comprendere eventuali azioni correttive che le associazioni di utilizzatori o le altre parti interessate sono tenute ad adottare. L'esame può anche dar luogo alla decisione di revocare il riconoscimento di migliore pratica.

Articolo 12

Riesame

La Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione e in vista della sua eventuale revisione. Il riesame dovrebbe prendere in considerazione le conseguenze del presente regolamento per le microimprese e le piccole e medie imprese, per gli istituti di ricerca pubblici e per settori specifici, nonché dei pertinenti sviluppi a livello internazionale, in particolare quelli relativi al centro di scambio di informazioni sull'ABS.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59.


ALLEGATO I

Informazioni da indicare nella richiesta di iscrizione al registro delle collezioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1

PARTE A

Informazioni da inserire nel registro

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le informazioni da indicare nella richiesta di iscrizione al registro delle collezioni sono le seguenti:

1.

informazioni sul titolare della collezione (nome, tipo di entità, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono);

2.

informazioni sul fatto che la domanda riguarda una collezione o una parte di una collezione;

3.

informazioni sulla collezione o una parte significativa della stessa (nome; codice/numero identificativo), se disponibili; indirizzo/i, sito internet, se disponibili; collegamento alla banca dati online della collezione di risorse genetiche (se disponibile);

4.

una breve descrizione della collezione o di una parte significativa di essa;

se nel registro deve essere inserita solo parte di una collezione, è necessario indicare i dettagli relativi alla parte pertinente e alle sue caratteristiche distintive;

5.

categoria della collezione.

La domanda deve fornire informazioni sulla categoria cui appartiene la collezione o parte di essa.

Tabella delle categorie

 

Caratteristiche

Esemplari completi (1)

Parti

 

Semi, spore sessuali o embrioni

Gameti

♀ ♂

Cellule somatiche

Acidi nucleici

Altre parti (2)

Animali

Vertebrati

 

 

 

 

 

 

 

Invertebrati

 

 

 

 

 

 

 

Piante

 

 

 

 

 

 

Alghe

 

 

 

 

 

 

Protisti

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Batteri

 

 

 

 

 

 

Archei

 

 

 

 

 

 

Virus

 

 

 

 

 

 

Altri raggruppamenti (3)

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Prova del rispetto da parte della collezione o parte di essa dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014

Uno dei seguenti documenti può essere allegato alla domanda (o può esserne indicato il link) per comprovare il rispetto, da parte della collezione o parte di essa dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014:

(a)

codici di condotta, orientamenti o norme, nazionali o internazionali, elaborati da associazioni od organizzazioni, e rispettati dalla collezione, nonché informazioni relative agli strumenti della collezione per l'applicazione di tali codici di condotta, orientamenti o norme;

(b)

principi, linee guida, codici di condotta o manuali procedurali pertinenti, sviluppati e applicati nell'ambito della collezione, ed eventuali ulteriori strumenti per la loro applicazione;

(c)

certificazione della collezione nell'ambito dei pertinenti regimi, nazionali o internazionali;

(d)

informazioni sulla partecipazione della collezione a reti internazionali e sulle domande associate di iscrizione al registro delle collezioni presentate da collezioni collegate in altri Stati membri (facoltativo);

(e)

altri eventuali documenti pertinenti.


(1)  In assenza di parti specifiche di un esemplare, fare riferimento alla cellula pertinente come «esemplari completi».

(2)  La categoria «altre parti» comprende parti riproduttive, strutture di riproduzione vegetativa, quali fusti, polloni, tuberi e rizomi.

(3)  La categoria «altri raggruppamenti» comprende fanghi, muffe, ecc.


ALLEGATO II

Modello di dichiarazione di dovuta diligenza da presentarsi nella fase di finanziamento della ricerca a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

PARTE A

Informazioni da trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'ABS a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014

Se le informazioni fornite sono riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, si prega di indicarle comunque, di barrare la casella corrispondente e di indicare il motivo della riservatezza alla fine del presente allegato.

Se sono state indicate come riservate informazioni essenziali (ad esempio sulle risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche, luogo di accesso, forma di utilizzo), senza le quali il registro non sarebbe pubblicato sul sito internet del centro di scambio di informazioni sull'ABS, tali informazioni non saranno condivise con il centro di scambio di informazioni sull'ABS, ma possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti del paese fornitore.

È necessaria almeno una dichiarazione per ogni sovvenzione ricevuta, vale a dire che diversi beneficiari di una sovvenzione possono scegliere di presentare dichiarazioni individuali o una dichiarazione congiunta tramite il coordinatore del progetto.

Presento la dichiarazione per l'utilizzo di:

Si prega di barrare la/e casella/e pertinente/i:

 

☐ Risorse genetiche

 

☐ Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

1.

Oggetto della ricerca o codice di identificazione della sovvenzione:

☐ Informazioni riservate

2.

Destinatario o destinatari del finanziamento, comprese le informazioni di contatto:

 

Nome:

 

Indirizzo:

 

Indirizzo e-mail:

 

Telefono:

 

Sito internet, se disponibile:

3.

Informazioni sull'esercizio della dovuta diligenza:

(a)

☐ Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale (i) è stato rilasciato per il mio accesso (per l'accesso della mia entità) o (ii) riguarda le condizioni di tale accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

Se si barra questa casella, si prega di indicare l'identificatore unico del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale:

Procedere al punto 1 della parte B.

(b)

Se non è stata barrata la casella alla lettera a), si prega di fornire le seguenti informazioni:

i)

Luogo di accesso:

☐ Informazioni riservate

ii)

descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate; o identificatore unico, se disponibile:

☐ Informazioni riservate

iii)

identificatore del permesso di accesso o suo equivalente (1), se disponibili:

☐ Informazioni riservate

Procedere al punto 2 della parte B.

PARTE B

Informazioni da non trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'ABS

1.

Dichiaro di conservare e trasmettere agli utilizzatori successivi una copia del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale nonché le informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi.

Procedere al punto 3.

2.

Dichiaro di essere in possesso delle seguenti informazioni, che conserverò e trasferirò agli utilizzatori successivi:

(a)

data di accesso;

(b)

soggetto o entità che ha concesso il consenso informato preventivo, se applicabile;

(c)

persona o entità a cui è stato concesso il consenso informato preventivo (se applicabile), se non concesso direttamente a me o alla mia entità;

(d)

termini reciprocamente concordati, se applicabile;

(e)

fonte da cui sono state ottenute la risorsa genetica e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

(f)

presenza o assenza di diritti e obblighi relativi all'accesso e alla ripartizione dei benefici, compresi diritti e obblighi relativi alle successive applicazioni e alla commercializzazione.

3.

Se le risorse genetiche sono state ottenute da una collezione registrata, indicare il codice di registrazione della collezione:

4.

La sovvenzione di ricerca è finanziata dalle seguenti fonti:

private ☐

pubbliche ☐

5.

Stato membro in cui si svolgono o si sono svolte le attività di ricerca che comportano l'utilizzo di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche:

Riservatezza

Se alcune informazioni sono state dichiarate riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, indicare i motivi per cui ogni elemento dell'informazione è stato dichiarato riservato:

 

Data:

 

Luogo:

 

Firma (2):


(1)  Prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo oppure l'approvazione per l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

(2)  Firma del beneficiario dei finanziamenti o della persona responsabile all'interno dell'istituto di ricerca.


ALLEGATO III

Modello di dichiarazione di dovuta diligenza da presentare nella fase di sviluppo finale di un prodotto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1

PARTE A

Informazioni da trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'ABS a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014

Se le informazioni fornite sono riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, si prega di indicarle comunque, di barrare la casella corrispondente e di indicare il motivo della riservatezza alla fine del presente allegato.

Se sono state indicate come riservate informazioni essenziali (ad esempio sulle risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche, luogo di accesso, forma di utilizzo), senza le quali il registro non sarebbe pubblicato sul sito internet del centro di scambio di informazioni sull'ABS, tali informazioni non saranno condivise con il centro di scambio di informazioni, ma possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti del paese fornitore.

Se è stata utilizzata più di una risorsa genetica o conoscenza tradizionale associata alle risorse genetiche, si prega di fornire informazioni pertinenti per ciascuna risorsa genetica o conoscenza tradizionale utilizzata.

Dichiaro di aver ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 511/2014. Presento la dichiarazione per l'utilizzo di:

Si prega di barrare la/e casella/e pertinente/i:

 

☐ Risorse genetiche

 

☐ Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

1.

Nome del prodotto o descrizione del risultato dell'utilizzo (1) o descrizione dell'esito dell'utilizzo (2):

☐ Informazioni riservate

2.

Informazioni di contatto dell'utilizzatore:

 

Nome:

 

Indirizzo:

 

Indirizzo e-mail:

 

Telefono:

 

Sito internet, se disponibile:

3.

La dichiarazione è presentata in occasione dell'evento seguente:

Si prega di barrare la casella pertinente:

☐ a)

l'approvazione o l'autorizzazione all'immissione sul mercato è richiesta per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

☐ b)

una comunicazione richiesta prima dell'immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione è effettuata per un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

☐ c)

immissione per la prima volta sul mercato dell'Unione di un prodotto sviluppato mediante l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, per cui non sono necessarie approvazioni, autorizzazioni o comunicazioni per l'immissione sul mercato;

☐ d)

il risultato dell'utilizzo è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione per consentire a tale persona di svolgere una delle attività di cui alle lettere a), b) e c);

☐ e)

l'utilizzo nell'Unione si è concluso e il suo esito è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica al di fuori dell'Unione.

4.

Informazioni sull'esercizio della dovuta diligenza:

a)

☐ Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale (i) è stato rilasciato per il mio accesso (per l'accesso della mia entità) o (ii) riguarda le condizioni di tale accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

Se si barra questa casella, si prega di indicare l'identificatore unico del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale:

Procedere al punto 2 della parte B.

b)

Se non è stata barrata la casella alla lettera a), si prega di fornire le seguenti informazioni:

i)

Luogo di accesso:

☐ Informazioni riservate

ii)

descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate o identificatore unico, se disponibile;

☐ Informazioni riservate

iii)

data di accesso

☐ Informazioni riservate

iv)

identificatore del permesso di accesso o suo equivalente (3), se disponibili:

☐ Informazioni riservate

v)

soggetto o entità che ha concesso il consenso informato preventivo:

☐ Informazioni riservate

vi)

persona o entità alla quale è stato concesso il consenso informato preventivo;

☐ Informazioni riservate

vii)

L'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche è soggetto a termini reciprocamente concordati?

Sì ☐

No ☐

☐ Informazioni riservate

Procedere al punto 1 della parte B.

PARTE B

Informazioni da non trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'ABS

1.

Informazioni sull'esercizio della dovuta diligenza:

(a)

Fonte diretta delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche:

(b)

Vi sono restrizioni nei termini reciprocamente concordati che limitano l'eventuale utilizzo delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ad esempio consentendone l'utilizzo solo per scopi non commerciali?

Sì ☐

No ☐

Non applicabile ☐

(c)

I termini reciprocamente concordati prevedono diritti e obblighi relativi alle applicazioni e alla commercializzazione successive?

Sì ☐

No ☐

Non applicabile ☐

2.

Se le risorse genetiche sono state ottenute da una collezione registrata, indicare il codice di registrazione della collezione:

3.

Se viene attuata una migliore prassi riconosciuta a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 511/2014, fornire il numero di registrazione:

4.

Quale categoria descrive meglio il prodotto (facoltativo)?

☐ a)

prodotti cosmetici

☐ b)

prodotti medicinali

☐ c)

alimenti e bevande;

☐ d)

controllo biologico

☐ e)

selezione vegetale

☐ f)

allevamento

☐ g)

altro (precisare):

5.

Stato membro in cui è stato effettuato l'utilizzo di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche:

6.

Stato/i membro/i in cui il prodotto è immesso sul mercato, in seguito alla procedura di approvazione, autorizzazione o comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento xxx/2015 della Commissione (UE) 2015/1866 o immesso sul mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento:

Riservatezza

Se alcune informazioni sono state dichiarate riservate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, indicare i motivi per cui ogni elemento dell'informazione è stato dichiarato riservato:

 

Data:

 

Luogo:

 

Firma (4):


(1)  Per «risultato dell'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche» si intendono i prodotti, i precursori o predecessori di un prodotto, nonché le parti dei prodotti destinate a essere incorporate in un prodotto finale, i modelli o i disegni sui quali possono basarsi la fabbricazione e la produzione senza l'ulteriore utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

(2)  Si intende il caso in cui l'utilizzo nell'ambito dell'Unione si è concluso e il suo esito è venduto o trasferito in qualsiasi altro modo a una persona fisica o giuridica al di fuori dell'Unione.

(3)  Prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo oppure l'approvazione per l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

(4)  Firma della persona giuridicamente responsabile della fase di sviluppo finale di un prodotto.


ALLEGATO IV

Informazioni da indicare nella domanda di riconoscimento della migliore prassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, le informazioni da indicare nella domanda di riconoscimento della migliore prassi sono le seguenti:

1.

Informazioni da fornire se la domanda è presentata a nome di un'associazione di utilizzatori o di altre parti interessate.

2.

Recapiti dell'associazione di utilizzatori o delle altre parti interessate (nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e sito internet, se disponibile).

3.

Se la domanda è presentata da un'associazione di utilizzatori, devono essere fornite le indicazioni i seguenti:

(a)

prova attestante il fatto che l'associazione è istituita conformemente ai requisiti dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente;

(b)

descrizione dell'organizzazione e della struttura dell'associazione,

4.

Se la domanda è presentata da altre parti interessate, è necessario spiegare i motivi del legittimo interesse nell'oggetto del regolamento (UE) n. 511/2014.

5.

Le informazioni fornite dovrebbero descrivere in che modo il richiedente è coinvolto nell'elaborazione di misure e politiche relative alle risorse genetiche, o in che modo acceda, raccolga, trasferisca o commercializzi risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

6.

Descrizione della combinazione di procedure, strumenti o meccanismi, sviluppati dal richiedente, che, se attuate in modo efficace, consentono agli utilizzatori di rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014.

7.

Descrizione delle modalità con cui sarà effettuato il controllo di procedure, strumenti o meccanismi di cui al punto 6.

8.

Informazioni sullo Stato membro in cui è stabilito e opera il richiedente.

9.

Informazioni sullo Stato membro in cui operano gli utilizzatori che applicano le migliori prassi sotto la supervisione dell'associazione o delle altre parti interessate.

Elenco dei documenti giustificativi relativi ai punti 5 e 6:

(a)

elenco del personale interessato che lavora per l'organizzazione richiedente o per eventuali subappaltatori, con descrizione delle loro mansioni relative allo sviluppo e al controllo delle migliori prassi;

(b)

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte del richiedente e di eventuali subappaltatori, nelle attività di sviluppo e controllo della combinazione di procedure, strumenti o meccanismi (1);

(c)

La descrizione di tali mansioni, se le mansioni relative allo sviluppo delle migliori prassi o al controllo di tali prassi o di entrambi sono subappaltate.


(1)  il pagamento di tasse o contributi volontari da parte degli utilizzatori a un'associazione non dovrebbe essere considerato alla stregua di un conflitto di interessi.


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1867 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 494/2002 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la graduale eliminazione dei rigetti grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura è uno degli obiettivi della politica comune della pesca.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2016, ai naselli per le attività di pesca definite da questa specie.

(3)

Determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione (3) confliggono con l'obbligo di sbarco in quanto impongono ai pescatori di rigettare in mare le catture di naselli che superano certi limiti di composizione delle catture.

(4)

Queste disposizioni del regolamento (CE) n. 494/2002 dovrebbero pertanto essere modificate imponendo l'obbligo di sbarcare e imputare ai contingenti tutte le catture non intenzionali di naselli.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 494/2002 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento, per “catture non intenzionali” si intendono le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;"

2)

all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il paragrafo 1 non si applica alle catture non intenzionali di naselli soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1868 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

40,0

MA

124,3

MK

46,1

TR

95,4

ZZ

76,5

0707 00 05

AL

38,5

TR

116,7

ZZ

77,6

0709 93 10

TR

148,5

ZZ

148,5

0805 50 10

AR

145,5

CL

149,0

TR

110,5

UY

72,3

ZA

146,4

ZZ

124,7

0806 10 10

BR

267,9

EG

194,4

MK

95,6

TR

168,4

ZZ

181,6

0808 10 80

AR

122,1

CL

106,6

MK

23,1

NZ

159,2

US

120,3

ZA

155,1

ZZ

114,4

0808 30 90

TR

131,8

XS

96,6

ZZ

114,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.10.2015   

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L 275/24


DECISIONE (UE) 2015/1869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 24 marzo 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi e alla cessazione delle attività (di seguito «gli esuberi») presso la Ford Genk e presso 11 fornitori e produttori a valle in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 268 564 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2015, un importo pari a 6 268 564 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


20.10.2015   

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L 275/26


DECISIONE (UE) 2015/1870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 24 marzo 2015 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dal gruppo Alitalia (4) in Italia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 414 848 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2015, un importo pari a 1 414 848 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA e Air One SpA (CAI First SpA, CAI Second SpA e Alitalia Loyalty).


20.10.2015   

IT

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L 275/28


DECISIONE (UE) 2015/1871 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Germania — EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 26 febbraio 2015 la Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito alle collocazioni in esubero presso Adam Opel AG e un fornitore in Germania, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 958 623 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2015, un importo pari a 6 958 623 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


20.10.2015   

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L 275/30


DECISIONE (UE) 2015/1872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

Il Fondo non deve superare il massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto dall'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

La Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alle condizioni invernali avverse.

(4)

La Grecia ha presentato due domande di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(5)

La Commissione ha concluso che le domande soddisfano le condizioni per la concessione del sostegno del Fondo previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002.

(6)

È quindi opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario corrispondente all'intero importo di 16 274 765 EUR in relazione alle domande presentate dalla Bulgaria e dalla Grecia.

(7)

Vi è margine per una riassegnazione di stanziamenti a norma della seconda frase del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013. Gli stanziamenti per gli anticipi relativi all'esercizio 2015 sono stati utilizzati, in misura molto limitata, per le tre domande oggetto della presente decisione, per le quali rimane da pagare un saldo di 14 647 288 EUR. Di conseguenza, l'importo della mobilitazione sarà finanziato integralmente dalla ridistribuzione degli stanziamenti per gli anticipi disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015 e non sono necessari stanziamenti supplementari.

(8)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 16 274 765 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

L'importo della presente mobilitazione è coperto integralmente dagli stanziamenti disponibili ai sensi della decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il pagamento degli anticipi nel bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2015, disponibili a titolo della linea di bilancio 13 06 01. L'importo disponibile su tale linea di bilancio per gli anticipi sarà ridotto di conseguenza.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.).

(4)  Decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 47).


20.10.2015   

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L 275/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1873 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2015

che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio in data 19 settembre 2014.

(2)

La sostanza 4,4′-DMAR è un derivato sintetico ossazolinico sostituito. Si tratta di un derivato dell'aminorex e del 4-metilaminorex (4-MAR), due stimolanti sintetici sottoposti a misure di controllo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

(3)

La sostanza 4,4′-DMAR è presente sul mercato degli stupefacenti nell'Unione almeno dal dicembre 2012 ed è stata segnalata nel sistema di allarme rapido nel dicembre 2012. Nove Stati membri hanno segnalato di aver individuato la sostanza in seguito a sequestri, principalmente sotto forma di polvere e di compresse bianche o colorate, nonché in campioni biologici e raccolti.

(4)

La sostanza 4,4′-DMAR è apparsa sul mercato delle nuove sostanze psicoattive come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». Inizialmente venduta al dettaglio su Internet, ora può essere acquistata anche in strada. La sostanza 4,4′-DMAR è venduta e consumata in quanto tale, ma è anche spacciata per ecstasy o anfetamina sul mercato illegale.

(5)

Tra giugno 2013 e giugno 2014 sono stati registrati 31 decessi dovuti alla sostanza 4,4′-DMAR in tre Stati membri. Nella maggior parte dei casi, la sostanza 4,4′-DMAR è stata la causa, o probabilmente la concausa assieme ad altre sostanze, del decesso. Uno Stato membro ha segnalato un caso di intossicazione non mortale.

(6)

Non esistono studi sulla tossicità della sostanza 4,4′-DMAR.

(7)

Non esistono dati sulla prevalenza d'uso della sostanza 4,4′-DMAR. Ciononostante, dalle informazioni disponibili risulta che il suo uso non sarebbe diffuso. Le informazioni ottenute dai casi di decesso suggeriscono inoltre che i consumatori avrebbero fatto uso della sostanza 4,4′-DMAR a loro insaputa mentre cercavano altri stimolanti.

(8)

La criminalità organizzata è coinvolta solo in misura limitata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura della sostanza 4,4′-DMAR all'interno dell'Unione. I precursori chimici e le vie di sintesi utilizzati per la fabbricazione della sostanza 4,4′-DMAR non sono noti.

(9)

La sostanza 4,4′-DMAR non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è mai stata valutata nell'ambito delle Nazioni Unite, né è prevista tale valutazione.

(10)

La sostanza 4,4′-DMAR non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario provato o riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.

(11)

La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza 4,4′-DMAR e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali che rappresenta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni attualmente disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la sostanza 4,4′-DMAR a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà terapeutiche, la sostanza 4,4′-DMAR dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo.

(12)

Poiché tre Stati membri controllano la sostanza 4,4′-DMAR in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e cinque Stati membri controllano tale sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(13)

Il comitato scientifico allargato dell'OEDT, riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla nuova sostanza psicoattiva 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 6 ottobre 2014.

(14)

La sostanza MT-45 è una piperazina N,N′-disostituita con un anello cicloesanico legato a uno degli atomi di azoto dell'anello piperazinico e un gruppo 1,2-difeniletilico legato all'altro atomo di azoto. La sostanza MT-45 fa parte di una serie di analgesici a struttura 1-(1,2-difeniletil)-piperazinica scoperti all'inizio degli anni '70.

(15)

La sostanza MT-45 è presente dall'ottobre 2013 sul mercato degli stupefacenti nell'Unione, dove viene commercializzata come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca», per lo più via Internet. L'OEDT ha individuato 12 siti web di fornitori e distributori che vendono l'MT-45, alcuni dei quali apparentemente stabiliti nell'Unione.

(16)

Tra novembre 2013 e luglio 2014, 28 decessi sono stati segnalati complessivamente in un solo Stato membro. Nella maggior parte dei casi, l'analisi di campioni biologici ha confermato la presenza di MT-45. Lo stesso Stato membro ha inoltre segnalato 18 casi di intossicazioni non mortali, che presentavano sintomi clinici simili a quelli di un'intossicazione da oppioidi, e con reazione in alcuni casi al naloxone, un antagonista dei recettori degli oppioidi.

(17)

Diversi studi su animali hanno dimostrato che la tossicità acuta della sostanza MT-45 è di molto superiore a quella della morfina.

(18)

Le informazioni attualmente disponibili indicano che il consumo dell'MT-45 non sarebbe ampiamente diffuso. La sostanza sembra essere essenzialmente utilizzata in ambiente privato, da parte di utilizzatori disposti a provare una nuova sostanza o da consumatori dipendenti dagli oppioidi che non hanno accesso all'eroina o ad altri oppioidi. Gli utilizzatori possono combinare l'MT-45 con altre sostanze psicoattive. Non sono disponibili informazioni sui rischi sociali che potrebbero essere associati alla sostanza MT-45.

(19)

Non vi è alcuna prova del coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura della sostanza MT-45 nell'Unione. I precursori chimici e le vie di sintesi utilizzati per la fabbricazione della sostanza MT-45 individuata negli Stati membri non sono noti.

(20)

La sostanza MT-45 non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è mai stata valutata nell'ambito delle Nazioni Unite, né è prevista tale valutazione.

(21)

La sostanza MT-45 non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario provato o riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.

(22)

La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza MT-45 e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali che rappresenta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni attualmente disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'MT-45 a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà terapeutiche, la sostanza MT-45 dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo.

(23)

Poiché uno Stato membro controlla l'MT-45 in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e sette Stati membri controllano la sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli all'applicazione della legge e alla cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(24)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello dell'Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo le sostanze 4,4′-DMAR e MT-45 in tutta l'Unione.

(25)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(26)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(27)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione:

a)

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR);

b)

1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45).

Articolo 2

Entro il 21 ottobre 2016, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre le nuove sostanze psicoattive di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e/o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1874 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2015

che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla 4-metilanfetamina, che è stata trasmessa alla Commissione in data 29 novembre 2012.

(2)

La 4-metilanfetamina è un derivato sintetico dell'anfetamina, metilato all'anello aromatico, che si presenta principalmente, nei campioni sequestrati, in forma di polvere o di pasta in associazione con anfetamina o caffeina, ma che è stata anche osservata in forma di compressa e in forma liquida. È apparsa sul mercato illegale dell'anfetamina, dove è venduta e consumata come anfetamina, droga controllata. In un caso, la sostanza è stata rilevata in un prodotto commerciale venduto su Internet. Il principale precursore chimico per la sintesi della 4-metilanfetamina è il 4-metilbenzil metil chetone (4-metil-BMK), che sembra essere disponibile alla vendita su Internet e non è controllato ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

(3)

Gli specifici effetti fisici della 4-metilanfetamina sono stati raramente riferiti dagli utilizzatori, i quali generalmente non sanno di avere assunto tale sostanza. Tuttavia, le poche segnalazioni disponibili suggeriscono che abbia un effetto di tipo stimolante. Le limitate informazioni disponibili riguardanti l'uomo indicano che gli effetti nocivi della 4-metilanfetamina includono ipertermia, ipertensione, anoressia, nausea, sudorazione, disturbi gastrici, tosse, vomito, mal di testa, palpitazioni, insonnia, paranoia, ansia e depressione. I dati attuali non bastano a determinare il potenziale grado di dipendenza che può causare la sostanza.

(4)

Secondo le limitate fonti di dati a disposizione, la tossicità acuta della 4-metilanfetamina è analoga a quella di altri stimolanti. Alcuni elementi indicano che dalla combinazione della 4-metilanfetamina con altre sostanze, fra cui l'anfetamina e la caffeina, può derivare un rischio maggiore di aumento generale della tossicità.

(5)

In quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente ventuno decessi, nell'ambito dei quali l'autopsia ha rilevato tracce di 4-metilanfetamina, sola o combinata con una o più sostanze, specialmente l'anfetamina. Anche se dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo della 4-metilanfetamina in tali decessi, in alcuni casi, tuttavia, la sostanza era la principale droga individuata, a livelli paragonabili a quelli rilevati in certi casi di decesso causati dal consumo di anfetamina.

(6)

La 4-metilanfetamina è stata individuata in quindici Stati membri e uno Stato membro ha segnalato la produzione della sostanza sul suo territorio. La prevalenza della 4-metilanfetamina è difficile da valutare. Non vi sono informazioni relative alla specifica domanda della sostanza da parte di gruppi di utilizzatori e la 4-metilanfetamina non è commercializzata su Internet.

(7)

Le informazioni disponibili indicano che la 4-metilanfetamina è prodotta e distribuita dagli stessi gruppi della criminalità organizzata che sono implicati nella produzione e nel traffico dell'anfetamina.

(8)

La 4-metilanfetamina non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti nell'Unione, dove non è peraltro oggetto di alcuna autorizzazione per la commercializzazione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che possa essere usata ad altri fini legittimi.

(9)

La 4-metilanfetamina non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è stata valutata nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Otto Stati membri la sottopongono a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Altri due Stati membri applicano alla sostanza la definizione generica di fenetilamina contenuta nella loro legislazione nazionale, mentre uno Stato membro la controlla nell'ambito della legislazione sui prodotti farmaceutici.

(10)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulle caratteristiche e sui rischi della 4-metilanfetamina, e aggiunge che sono necessari altri studi sui rischi sociali e sanitari complessivi associati alla sostanza. Tuttavia, le prove disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l'Unione. Considerati i rischi per la salute che essa presenta, come dimostrato dal suo rinvenimento in diversi casi di decesso, specialmente se usata in combinazione con altre sostanze, considerata la sua forte somiglianza all'anfetamina, in termini di apparenza ed effetti, considerato il fatto che è possibile che gli utilizzatori assumano la sostanza a loro insaputa e viste le sue limitate proprietà e usi terapeutici, è opportuno sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l'Unione.

(11)

Dato che dieci Stati membri controllano già la 4-metilanfetamina, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione può contribuire a evitare problemi nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero.

(12)

Misure di controllo a livello di Unione possono anche contribuire a evitare che la 4-metilanfetamina si sviluppi come un'alternativa all'anfetamina sui mercati delle droghe illegali.

(13)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello dell'Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo la 4-metilanfetamina in tutta l'Unione.

(14)

La presente decisione sostituisce la decisione 2013/129/UE (2), che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-317/13 (3). In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/129/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/129/UE cessa di produrre effetti.

(15)

Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l'Unione per quanto concerne la 4-metilanfetamina, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/129/UE.

(16)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(17)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(18)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 4-metilanfetamina è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

La decisione 2013/129/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/129/UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 72 del 15.3.2013, pag. 11).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, Parlamento contro Consiglio, C-317/13, ECLI: EU: C: 2015: 223.


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1875 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2015

che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alle nuove sostanze psicoattive 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 23 aprile 2014.

(2)

Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non erano state oggetto di valutazione a livello delle Nazioni Unite nel momento in cui la valutazione dei rischi è stata richiesta a livello dell'Unione, ma sono state valutate nel giugno 2014 dal comitato di esperti per la farmacodipendenza dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3)

Le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina non hanno alcuna proprietà terapeutica per uso umano o veterinario provata o riconosciuta. A parte il loro utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le caratteristiche chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della loro comparsa sul mercato delle droghe — e, nel caso della molecola 25I-NBOMe, anche nel settore della neurochimica — nessun altro elemento indica che siano usate ad altri fini.

(4)

La sostanza 25I-NBOMe è un potente derivato sintetico della sostanza 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina (2C-I), un allucinogeno serotoninergico classico, che è stato oggetto di una valutazione del rischio, nonché di misure di controllo e sanzioni penali a livello di Unione dal 2003 in forza della decisione 2003/847/GAI del Consiglio (2).

(5)

Gli specifici effetti fisici della sostanza 25I-NBOMe sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali e il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati. Le osservazioni cliniche di persone che hanno assunto tale sostanza suggeriscono che essa abbia effetti allucinogeni e il potenziale di provocare stati gravi di agitazione, confusione, allucinazioni visive e uditive acute, aggressività, episodi di aggressività e traumi autoindotti.

(6)

Quattro decessi associati alla sostanza 25I-NBOMe sono stati registrati in tre Stati membri. Una grave tossicità collegata al suo consumo è stata segnalata in quattro Stati membri, che hanno comunicato 32 casi di intossicazioni non mortali. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati alla sostanza 25I-NBOMe.

(7)

Ventidue Stati membri e la Norvegia hanno riferito all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver segnalato l'individuazione della sostanza 25I-NBOMe. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso della sostanza 25I-NBOMe, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in una vasta gamma di ambienti: a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica.

(8)

La sostanza 25I-NBOMe è liberamente commercializzata e venduta su Internet come «prodotto chimico utilizzato per la ricerca» e le informazioni ottenute da sequestri, campioni raccolti, siti web di consumatori e distributori su Internet fanno supporre che la sostanza sia venduta come droga in quanto tale e commercializzata come sostituto «legale» dell'LSD. L'OEDT ha individuato oltre quindici distributori su Internet che vendono tale sostanza, che possono essere stabiliti all'interno dell'Unione e in Cina.

(9)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulla 25I-NBOMe e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la sostanza 25I-NBOMe a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, la sostanza 25I-NBOMe dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

(10)

Dato che sei Stati membri controllano la sostanza 25I-NBOMe in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e che sette Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(11)

La sostanza AH-7921 è un analgesico oppioide sintetico dalla struttura atipica, generalmente conosciuto come «doxylam» dai fornitori su Internet, i siti web di consumatori e i media. Può essere facilmente confusa con la dossilamina, un antistaminico con proprietà sedative e ipnotiche che potrebbe comportare overdose involontarie.

(12)

Gli specifici effetti fisici dell'AH-7921 sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici, comportamentali e il potenziale di dipendenza, nonché a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati. Stando a quanto riportato dai consumatori, gli effetti dell'AH-7921 sembrano essere analoghi a quelli degli oppioidi classici che inducono una sensazione di moderata euforia, prurito e rilassamento. La comparsa di nausea sembra essere un tipico effetto negativo. Oltre all'auto-sperimentazione e al «consumo ricreativo» dell'AH-7921, i consumatori hanno dichiarato di aver assunto di propria iniziativa tale nuova droga come antidolorifico o per alleviare i sintomi di astinenza dovuti alla disassuefazione da altri oppioidi. Ciò può indicare il potenziale dell'AH-7921 di diffondersi tra la popolazione che fa uso intravenoso di oppioidi.

(13)

Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso dell'AH-7921, ma le informazioni disponibili indicano che non è ampiamente utilizzata e, quando è utilizzata, è consumata in ambienti privati.

(14)

Tra dicembre 2012 e settembre 2013 sono stati registrati, in tre Stati membri, quindici decessi nei cui campioni post mortem è stata rilevata l'AH-7921, da sola o associata ad altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo dell'AH-7921 in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Uno Stato membro ha segnalato sei intossicazioni non mortali connesse all'AH-7921. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati all'AH-7921.

(15)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sull'AH-7921 e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'AH-7921 a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi per la salute che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, l'AH-7921 dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

(16)

Dato che uno Stato membro controlla l'AH-7921 in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli all'applicazione della legge e alla cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(17)

L'MDPV è un derivato sintetico del catinone con sostituzione sull'anello aromatico, chimicamente correlato al pirovalerone, entrambi oggetto di misure di controllo in base alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

(18)

Le informazioni sulla tossicità cronica e acuta del MDPV, nonché sui suoi effetti psicologici e comportamentali, e il rischio di dipendenza, non sono raccolte in modo uniforme in tutta l'Unione. Le informazioni provenienti da ricerche pubblicate, confermate da casi clinici, indicano che il profilo psicofarmacologico osservato dell'MDPV è simile a quello della cocaina e della metanfetamina, sebbene gli effetti della sostanza siano più potenti e duraturi. Inoltre, l'MDPV si è rivelato dieci volte più potente nell'indurre attivazione locomotoria, tachicardia e ipertensione.

(19)

I siti web di consumatori indicano che la tossicità acuta della sostanza può produrre effetti nocivi sugli esseri umani, simili a quelli di altri stimolanti. Tali effetti includono psicosi paranoide, tachicardia, ipertensione, diaforesi, problemi respiratori, grave agitazione, allucinazioni uditive e visive, ansia profonda, ipertermia, episodi di aggressività e disfunzioni organiche multiple.

(20)

Tra settembre 2009 e agosto 2013 in otto Stati membri e in Norvegia sono stati registrati 108 decessi in cui la sostanza MDPV è stata rilevata in campioni biologici post mortem o individuata come concausa del decesso. Otto Stati membri hanno registrato complessivamente 525 intossicazioni non mortali connesse all'MDPV. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

(21)

Dal 2009 quattro Stati membri hanno inoltre segnalato di aver individuato l'MDPV in campioni biologici prelevati a seguito di incidenti stradali mortali e non mortali o in casi di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

(22)

L'MDPV è disponibile sul mercato delle droghe dell'Unione dal novembre 2008 e 27 Stati membri, oltre a Norvegia e Turchia, ne hanno effettuato sequestri per diversi chili. L'MDPV è venduto come sostanza in quanto tale, ma è anche stato individuato in combinazione con altre sostanze, ed è ampiamente disponibile presso fornitori e distributori su Internet, negozi specializzati («head shops») e piccoli spacciatori di strada. Alcune indicazioni fanno pensare che esista un certo grado di organizzazione nella fabbricazione di compresse e nella distribuzione della sostanza nell'Unione.

(23)

La relazione di valutazione dei rischi indica che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali che l'MDPV comporta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre l'MDPV a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, l'MDPV dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.

(24)

Dato che ventuno Stati membri controllano l'MDPV in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e che quattro Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli all'applicazione della legge e alla cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(25)

La metossietamina è una sostanza arilcicloesilaminica chimicamente simile alla ketamina e alla fenciclidina (PCP), sostanza soggetta a controllo a livello internazionale. Analogamente alla ketamina e alla PCP, la metossietamina possiede proprietà dissociative.

(26)

Non esistono studi che valutino la tossicità cronica e acuta associata alla metossietamina, né i suoi effetti psicologici e comportamentali o il rischio di dipendenza che presenta. Le esperienze dichiarate dagli stessi consumatori nei loro siti web indicano che gli effetti negativi sono simili a quelli di un'intossicazione da ketamina. Tali effetti includono nausea e vomito abbondante, difficoltà respiratorie, attacchi, disorientamento, ansia, catatonia, aggressività, allucinazioni, paranoia e psicosi. Inoltre, l'intossicazione acuta da metossietamina può avere effetti stimolanti (agitazione, tachicardia e ipertensione) e provocare disordini cerebrali che non sono generalmente riscontrabili nei casi di intossicazione acuta da ketamina.

(27)

Sei Stati membri hanno segnalato circa venti decessi collegati alla metossietamina, rilevata in campioni post mortem. Utilizzata da sola o in combinazione con altre sostanze, la metossietamina è stata individuata in venti casi di intossicazioni non mortali segnalati da cinque Stati membri. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

(28)

Dal novembre 2010 ventitré Stati membri, oltre a Turchia e Norvegia, hanno riferito di aver segnalato l'individuazione della metossietamina. Le informazioni disponibili fanno supporre che la metossietamina sia venduta e utilizzata come sostanza in quanto tale e anche come sostituto «legale» della ketamina dai distributori su Internet, i negozi specializzati («head shops») e dai piccoli spacciatori di strada.

(29)

Numerosi chili di metossietamina in polvere sono stati sequestrati nell'Unione, ma non esistono informazioni su un possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali. La fabbricazione di metossietamina non richiede attrezzature sofisticate.

(30)

I dati sulla prevalenza si limitano a studi non rappresentativi condotti in due Stati membri. Tali studi suggeriscono che la prevalenza d'uso della metossietamina è inferiore a quella della ketamina. Le informazioni disponibili indicano che il suo consumo può avvenire in una vasta gamma di ambienti: a casa, nei bar, nei locali notturni, nei festival di musica.

(31)

La relazione di valutazione dei rischi sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali che tale sostanza comporta. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la metossietamina a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunta inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, la metossietamina dovrebbe essere sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

(32)

Dato che nove Stati membri controllano la metossietamina in base alla legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e nove Stati membri controllano la sostanza mediante altre misure legislative, sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli all'applicazione della legge e alla cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(33)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo le sostanze 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV e metossietamina in tutta l'Unione.

(34)

Nella sentenza del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13 (3) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che prima di adottare una decisione di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI, il Consiglio dovrebbe consultare il Parlamento europeo. La decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio (4) è stata adottata senza tale consultazione preventiva e, di conseguenza, è inficiata da un vizio di procedura. La decisione 2014/688/EU dovrebbe pertanto essere sostituita dalla presente decisione.

(35)

Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l'Unione, nonché il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 e della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 per quanto concerne le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tali nuove sostanze psicoattive a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2014/688/UE.

(36)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(37)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(38)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione:

a)

4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe);

b)

3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)-cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);

c)

3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV);

d)

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).

Articolo 2

La decisione 2014/688/UE è sostituita, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2014/688/UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del16 aprile 2015, Parlamento contro Consiglio, cause riunite C-317/13 e C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/688/UE del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 287 dell'1.10.2014, pag. 22).


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1876 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2015

che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo, che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.

(2)

La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito sulla porzione fenilica dell'anello indolico. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati («head shop») ed è commercializzato come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come «legal high» (sostanza psicoattiva legale) denominato «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all'ecstasy.

(3)

Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipertermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati.

(4)

Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente 24 decessi, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati al 5-(2-amminopropil)indolo.

(5)

Nove paese europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.

(6)

Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.

(7)

La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che venga usata ad altri fini.

(8)

La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. Due Stati membri sottopongono questa nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati europei applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.

(9)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.

(10)

Dato che sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, sottoporre tale sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dal consumo della stessa.

(11)

La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l'Unione.

(12)

La presente decisione sostituisce la decisione 2013/496/UE del Consiglio (2), che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-679/13 (3). In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/496/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti.

(13)

Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l'Unione per quanto concerne il 5-(2-amminopropil)indolo, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.

(14)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(15)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presenta decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.

(16)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva, il 5-(2-amminopropil)indolo, è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

La decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 44).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, Parlamento contro Consiglio, C-679/13, ECLI: EU: C: 2015: 223.


20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/46


DECISIONE (UE) 2015/1877 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2015

sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrica S.A. (Romania) a S.C. Termoelectrica S.A. e S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C)

[notificata con il numero C(2015)2648]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione alla misura di aiuto SA.33475 (12/C, ex 12/NN) (1),

avendo invitato i terzi a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e alla luce di tali osservazioni,

Considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 2 agosto 2011, la Commissione ha ricevuto una denuncia dal fondo di investimento S.C. Fondul Proprietatea S.A. (in prosieguo «il denunciante») in relazione all'acquisto di elettricità da parte di S.C. Hidroelectrica S.A. (in prosieguo «Hidroelectrica») da fornitori di elettricità a prezzi presumibilmente al di sopra del livello di mercato.

(2)

Il 25 aprile 2012, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione ai contratti mediante i quali S.C. Termoelectrica S.A. (in prosieguo «Termoelectrica») ed S.C. Electrocentrale Deva S.A. (in prosieguo «Electrocentrale Deva») hanno fornito elettricità all'ingrosso a Hidroelectrica, in prosieguo «la decisione di avvio».

(3)

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le autorità rumene e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(4)

Il 23 luglio 2012 le autorità rumene hanno fornito alla Commissione le loro osservazioni preliminari in merito alla decisione di avvio.

(5)

La Commissione ha ricevuto solo le osservazioni preliminari di Termoelectrica dell'11 giugno 2012 e le osservazioni di Electrocentrale Deva del 12 giugno 2012, trasmessele dalle autorità rumene il 26 luglio 2012. Queste ultime hanno inoltrato nuovamente le stesse osservazioni preliminari alla Commissione il 2 agosto 2012.

(6)

Il 12 febbraio 2013, la Commissione ha informato le autorità rumene di non aver ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

(7)

Il 24 marzo 2013, le autorità rumene hanno ribadito la loro posizione preliminare in relazione a questo caso.

(8)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni dalle autorità rumene con le lettere del 29 luglio e dell'11 settembre 2013, del 3 marzo, 6 agosto e 25 settembre del 2014 e del 19 gennaio 2015. Le autorità rumene hanno fornito ulteriori informazioni l'11 settembre 2013, il 24 marzo, il 14 maggio, il 3 settembre, il 22 settembre, il 10 ottobre e il 21 ottobre 2014 nonché il 20 febbraio 2015.

(9)

Il 16 aprile 2015, la Romania ha rinunciato ai suoi diritti ai sensi dell'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 (3), secondo cui la decisione poteva essere adottata in rumeno, e ha acconsentito all'adozione della decisione in inglese.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

(10)

La presente sezione descrive le parti contraenti (vale a dire Hidroelectrica, Termoelectrica ed Electrocentrale Deva), altre società che producono energia elettrica, i contratti per l'acquisto di elettricità nel contesto del mercato dell'elettricità rumeno e diversi sviluppi e collegamenti concernenti i presunti beneficiari.

2.1.   Le parti contraenti

2.1.1.   Hidroelectrica

(11)

Hidroelectrica è stata fondata nel 2000 ed è soggetta al diritto societario comune. Il capitale azionario è detenuto dallo Stato rumeno attraverso il ministero dell'Economia e del Commercio (80,06 %) e dal denunziante (19,94 %). Lo Stato rumeno è rappresentato nell'assemblea degli azionisti di Hidroelectrica. Secondo lo statuto sociale di Hidroelectrica, il direttore generale gestisce e rappresenta l'attività quotidiana dell'azienda e prende decisioni in modo indipendente su questioni diverse da quelle riservate all'assemblea degli azionisti e al consiglio di amministrazione. In pratica, i membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica rivestivano contemporaneamente cariche di governo (4).

(12)

Hidroelectrica è il principale produttore di elettricità in Romania, con una capacità di produzione annua di circa 17,5 TWh in un normale anno idrologico. Hidroelectrica produce elettricità attraverso dighe e impianti di generazione ad acqua fluente. Tuttavia, tale produzione è soggetta ad ampie variazioni a seconda delle condizioni idrologiche: nel 2009, la produzione di Hidroelectrica è stata di 16,4 TWh, nel 2010 è stata di 21,3 TWh e nel 2011 è stata di 14,7 TWh. Nel 2013, la quota di mercato di Hidroelectrica è stata del 28,24 %, seguita da Complexul Energetic Oltenia, un produttore di energia termoelettrica a carbone, con una quota di mercato del 20,83 % e da Nuclearelectrica con una quota di mercato del 20,65 %, entrambe società statali.

(13)

Il 26 giugno 2012 è stato avviato, nei confronti di Hidroelectrica, una procedura concorsuale (5) dal quale la società è uscita il 26 giugno 2013 (6). Il 25 febbraio 2014, è stato avviata una nuova procedura concorsuale.

2.1.2.   I beneficiari

(14)

I fornitori con i quali Hidroelectrica ha concluso i contratti oggetto d'indagine sono Termoelectrica e Electrocentrale Deva, due società che producono elettricità utilizzando il carbone, completamente di proprietà dello Stato, direttamente o indirettamente, con una capacità produttiva annuale alla data della firma del contratto rispettivamente di 1,7 TW e 1,3 TW e quote di mercato del 3 % e del 5 % nel 2009 (7) e dell'1,9 % e del 4,1 % nel 2011 (8). Termoelectrica ed Electrocentrale Deva hanno venduto elettricità prodotta da carbone locale costoso e non competitivo (9).

(15)

Electrocentrale Deva è stata una divisione di Termoelectrica fino alla fine di dicembre 2001, quando è stata costituita come società separata, parallelamente ad altre divisioni statali (CE Craiova, Electrocentrale Bucuresti, CE Rovinari ecc.). Fino al 27 marzo 2012, l'azionista unico di Electrocentrale Deva è stato Termoelectrica.

2.2.   Altre informazioni sul mercato

(16)

La produzione di elettricità in Romania è dominata da società controllate dallo Stato, che insieme detengono una quota di mercato di circa il 90 %. (10) La produzione di elettricità totale netta in Romania ammontava a 60,38 TWh nel 2011. Il mix di fonti energetiche consiste principalmente di centrali idroelettriche (circa il 28 % della produzione totale), centrali nucleari (circa il 18 %) e centrali elettriche a combustibili fossili (circa il 51 %). (11)

(17)

Il mercato rumeno è interconnesso, in particolare, con la Bulgaria, con 400 MW di capacità netta di trasmissione nel 2009-2010, e con l'Ungheria, con una capacità netta di trasmissione di 500-800 MW nel 2009-2010. La capacità netta di interconnessione con questi Stati membri non è stata sfruttata appieno in questo periodo, a causa della congestione. Durante il periodo 2009-2011, i flussi delle importazioni e delle esportazioni di elettricità verso e dalla Romania sono stati i seguenti: (i) nel 2009, le importazioni di elettricità sono state pari a 676 GWh, mentre le esportazioni sono ammontate a 3 154 GWh (circa il 4,8 % di tutta l'elettricità prodotta in Romania); (ii) nel 2010, le importazioni di elettricità sono state pari a 943 GWh, mentre le esportazioni sono ammontate a 3 854 GWh (circa il 3,4 % di tutta l'elettricità prodotta in Romania); (iii) nel 2011, le importazioni di elettricità sono state pari a 1 036 GWh, mentre le esportazioni sono ammontate a 2 942 GWh (circa il 2,8 % di tutta l'elettricità prodotta in Romania).

2.3.   I contratti

(18)

Il contratto con Termoelectrica è stato stipulato il 30 luglio 2008 (12), mentre il contratto con Electrocentrale Deva è stato stipulato il 9 giugno 2009 (nella presente decisione collettivamente denominati «i Contratti»), per una durata di dieci anni. I Contratti sono stati rescissi dall'amministratore giudiziario di Hidroelectrica euro-Insol durante la procedura concorsuale di Hidroelectrica, alla fine di agosto 2012 (13).

(19)

Mediante note al ministero rumeno dell'Economia e del Commercio, Termoelectrica ed Electrocentrale Deva hanno chiesto l'approvazione del ministero per la firma dei Contratti, come indicato ai considerando da 20 a 22:

(20)

Il 15 luglio 2008, mediante nota numero 7323, Termoelectrica ha dichiarato quanto segue: «[…] Termoelectrica S.A. ha analizzato diversi metodi per risolvere questo problema urgente e l'unica opzione con una qualche prospettiva di rapido successo che, inoltre, non richiede l'approvazione dell'Unione europea è la seguente: la conclusione di un contratto a lungo termine (10 anni) tra Termoelectrica S.A. e Hidroelectrica S.A. per l'acquisto dell'elettricità prodotta dall'unità di generazione n. 4 della società CET Paroșeni. Il prezzo del contratto sarà il prezzo per CET Paroșeni stabilito dall'autorità regolamentare ANRE sul mercato regolamentato, sulla base dei costi giustificati di Termoelectrica S.A.; e la firma con Compania Națională a Huilei Petroșani di un contratto a lungo termine (circa 10 anni) per acquistare carbone. Per Termoelectrica S.A. (SE Paroșeni) ed anche per Compania Națională a Huilei  (14), ciò […] garantirebbe il futuro a lungo termine delle due società con sede nella Valle di Jiu

(21)

Il 27 maggio 2009, mediante nota numero 10855, Electrocentrale Deva ha chiesto quanto segue: «[…] Al fine di impedire la bancarotta dell'azienda e di creare le condizioni necessarie per il finanziamento e l'attuazione degli investimenti necessari per continuare a operare, chiediamo la Sua approvazione per la negoziazione e la conclusione di un contratto di 10 anni tra Electrocentrale Deva e Hidroelectrica București per la vendita a Hidroelectrica di una quantità di elettricità corrispondente a una potenza media di 150 MW oltre alla quantità fornita sul mercato regolamentato e a un prezzo approvato dall'ANRE, che coprirà i costi di produzione giustificati

(22)

Le due Note sono state approvate da rappresentanti del ministero rumeno dell'Economia e del Commercio, a livello di ministro e/o di Sottosegretario di Stato. Dai Contratti emerge che questi sono stati conclusi sulla base di tali note.

(23)

Nel contratto con Termoelectrica, né Hidroelectrica né Termoelectrica avevano la possibilità di recedere dal contratto. Nel contratto con Electrocentrale Deva, sia Hidroelectrica sia Electrocentrale Deva avevano la possibilità di rescindere il contratto nei seguenti casi: i) perdita della qualità di produttore della controparte, entro 5 giorni lavorativi dalla data della perdita; ii) rifiuto di una delle parti di stipulare un nuovo contratto o modificare il contratto esistente, in caso di cambiamento delle circostanze economiche e tecniche esistenti alla data della sua conclusione; iii) in altri casi stabiliti da leggi o regolamenti applicabile (15).

(24)

Il contratto con Termoelectrica aveva le seguenti caratteristiche: i) il prezzo contrattuale sarebbe stato stabilito annualmente dall'Autorità rumena di regolamentazione del settore dell'energia (in prosieguo «ANRE») sulla base dei costi di produzione giustificati da Termoelectrica; ii) Hidroelectrica avrebbe acquistato tutta l'elettricità prodotta dalla centrale di Paroseni ogni mese (16). Dalla data della sua firma e fino alla sua rescissione da parte dell'amministratore giudiziario, il contratto è stato modificato 8 volte (sette clausole addizionali riguardavano variazioni di prezzo) (17).

(25)

Il contratto con Electrocentrale Deva aveva le seguenti caratteristiche: i) il prezzo contrattuale sarebbe stato stabilito dall'ANRE sulla base dei costi di produzione giustificati da Electrocentrale Deva; ii) se l'ANRE non avesse regolamentato più i prezzi dell'elettricità, il prezzo si sarebbe dovuto negoziare tra le parti e non sarebbe dovuto essere inferiore al prezzo contrattuale dell'anno precedente; iii) le parti contraenti non avrebbero addebitato alcuna penalità o altri oneri nel caso in cui il venditore non avesse fornito il quantitativo di elettricità previsto dal contratto o l'acquirente non avesse pagato il prezzo contrattuale. (18) Dalla data della sua firma e fino alla sua rescissione da parte dell'amministratore giudiziario, il contratto è stato modificato 5 volte (19) (tutte le modifiche sono state variazioni di prezzo).

(26)

Nonostante in entrambi i Contratti fosse disposto chiaramente che il prezzo contrattuale, di norma, dovesse essere stabilito dall'ANRE, in pratica le variazioni di prezzo sono state effettuate previa approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio, con tre eccezioni (20).

(27)

Ad esempio, mediante una nota (data illeggibile), Hidroelectrica ha chiesto l'approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio modificare i prezzi per il periodo compreso fra il 1o agosto 2009 e il 31 dicembre 2009, a causa degli «aumenti dei costi di produzione». Nella stessa nota si menziona chiaramente che lo «scopo della stipula e dell'esecuzione dei due contratti è quello di vendere sul mercato concorrenziale un quantitativo di elettricità prodotta utilizzando carbon fossile combinata con energia idroelettrica, e anche di offrire ai due produttori termoelettrici un contratto accettato dalle istituzioni finanziarie a titolo di mutuo, al fine di ottenere prestiti a lungo termine e realizzare gli investimenti necessari a mantenere le licenze di generazione di elettricità

(28)

Analogamente, attraverso un'altra nota, Hidroelectrica ha chiesto l'approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio per mantenere il prezzo del 2009 di 230 ROM/MWh per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e il 31 marzo 2010, al fine di «ottenere le entrate necessarie per proseguire la ristrutturazione in corso del produttore di carbon fossile per la produzione di elettricità e del produttore di energia termica […]».

(29)

Inoltre, dopo la conclusione dei Contratti, con la nota numero 6547 del 2011, Hidroelectrica ha chiesto l'approvazione del ministro dell'Economia e del Commercio per variare i prezzi per il 2011, al fine di consentire a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva: «di ottenere prestiti a lungo termine necessari per realizzare gli investimenti indispensabili a mantenere le licenze per la generazione di elettricità e anche per ottenere le entrate necessarie per la ristrutturazione del produttore Compania Nationala a Huilei».

(30)

Da tutte queste note emerge chiaramente come Hidroelectrica stesse chiedendo l'approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio «per autorizzare i dirigenti esecutivi dei tre produttori di elettricità a firmare la clausola addizionale concernente i nuovi prezzi».

(31)

Inoltre, tutte le clausole addizionali ai Contratti e relative alle variazioni di prezzo si riferiscono a note interne emesse da Hidroelectrica e approvate dal ministro dell'Economia e del Commercio o dal Sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Economia e del Commercio con le tre eccezioni menzionate al considerando 26, sulla cui base sono state approvate tali variazioni di prezzo (21).

(32)

Il quantitativo di elettricità acquistato e i prezzi medi pagati nell'ambito dei Contratti fra il 2009 e il 2011 sono i seguenti (22):

 

2009

2010

2011

Electrocentrale DEVA

Quantità (GWH)

499,8

308,6

146,4

Prezzo di acquisto (RON/MWh)

230,2

234,0

234,0


 

2009

2010

2011

Termoelectrica

Quantità (GWH)

900,7

804,6

648,9

Prezzo di acquisto (RON/MWh)

227,4

230,0

234,4

2.4.   Il mercato rumeno dell'elettricità

(33)

Gli scambi di elettricità in Romania avvengono principalmente su due mercati: i) il mercato regolamentato dell'elettricità su cui si scambia l'elettricità in base a tariffe e condizioni regolamentate e ii) il mercato concorrenziale dell'elettricità sul quale si scambia liberamente l'elettricità attraverso due principali tipi di contratti: contratti bilaterali relativamente standard scambiati sul mercato centralizzato e contratti bilaterali negoziati liberamente, il cosiddetto mercato dei contratti negoziati direttamente.

2.4.1.   Il mercato regolamentato dell'elettricità

(34)

Le operazioni sul mercato regolamentato dell'elettricità avvengono attraverso accordi quadro di compravendita stipulati tra generatori/produttori di elettricità attivi sul mercato regolamentato, fra cui Hidroelectrica, e «fornitori di ultima istanza» («suppliers of last resort»), che garantiscono la distribuzione di elettricità all'utente finale. I clienti idonei acquistano elettricità a tariffe regolamentate. Sul mercato regolamentato, ogni anno l'ANRE fissa ex ante i prezzi e i volumi di elettricità che i generatori/produttori devono fornire. Nel 2009-2010, quando hanno iniziato ad essere eseguiti i contratti in esame, il 61-56 % dell'elettricità consumata in Romania è stato scambiato sul mercato regolamentato.

2.4.2.   Il mercato concorrenziale dell'elettricità

(35)

Dal 2005, il mercato concorrenziale dell'elettricità in Romania è diviso in cinque mercati specifici: i) i mercati centralizzati gestiti dall'OPCOM; ii) il mercato dei contratti negoziati direttamente; iii) il mercato dei servizi ausiliari; iv) il mercato di bilanciamento; e v) il mercato dell'esportazione.

(36)

I mercati centralizzati sono gestiti dall'OPCOM. L'OPCOM è stata istituita nel 2001 a norma della decisione del governo n. 627/2000, come società per azioni e controllata al 100 % di Transelectrica, l'operatore dei sistemi di trasmissione. In virtù della licenza concessa dall'ANRE, l'OPCOM è stata designata come piattaforma per lo scambio all'ingrosso di elettricità in Romania. L'OPCOM è l'unica borsa dell'energia in Romania, offre un luogo per lo scambio di elettricità e svolge il ruolo di facilitatore.

(37)

Sono cinque i tipi di segmenti di mercato nell'OPCOM: (i) il mercato del giorno prima; (ii) il mercato infragiornaliero (23), (iii) i mercati bilaterali centralizzati mediante asta pubblica «OPCOM-PCCB» e il mercato centralizzato per contratti bilaterali mediante negoziazione continua «CMBC-CN»; (iv) il mercato centralizzato per i certificati verdi e (v) la piattaforma di scambio per i certificati per le emissioni di gas a effetto serra. Le operazioni sull'OPCOM sono iniziate solo nel 2005 e solo nei segmenti di mercato del giorno prima e OPCOM-PCCB.

(38)

I Contratti sono stati conclusi sul mercato dei contratti negoziati direttamente in Romania, che è il segmento di mercato pertinente per la valutazione del caso in esame.

2.4.3.   OPCOM-PCCB

(39)

Nel segmento di mercato OPCOM-PCCB, l'OPCOM organizza aste pubbliche per la vendita e l'acquisto di elettricità. Le offerte di vendita/acquisto di ciascun produttore/fornitore/consumatore vengono sottoposte all'operatore di mercato. Ogni offerta deve specificare quanto segue: (i) o il prezzo minimo al quale l'offerente venderà elettricità o il prezzo massimo al quale acquisterà elettricità e (ii) l'accordo quadro in base al quale l'offerente sta progettando di fornire/acquistare elettricità. Le offerte di vendita e acquisto specificano le condizioni di fornitura, compreso il quantitativo di elettricità, la durata (minimo 1 mese e fino a un anno), nonché l'accordo quadro previsto. Il prezzo segue il principio dell'offerta del miglior prezzo. Nel 2009 e il 2010, quando si è iniziato a eseguire i Contratti, le vendite sul mercato OPCOM-PCCB hanno rappresentato meno del 7 % dell'elettricità prodotta in Romania.

(40)

Dopo la pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 102 del trattato, riscontrando che la borsa dell'energia gestita dall'OPCOM costituisce un mercato di servizi pertinente, nel quale l'OPCOM è un operatore dominante, separato dal mercato dei contratti negoziati direttamente (24).

2.4.4.   Il mercato dei contratti negoziati direttamente

(41)

Il mercato dei contratti negoziati direttamente è un libero mercato non regolamentato dall'ANRE. Le parti contraenti negoziano bilateralmente quantitativi, prezzi e altre clausole contrattuali. In questo modo le parti dispongono di un ampio margine di flessibilità nel negoziare i termini e le condizioni dei contratti di vendita. I termini e le condizioni dei contratti sono riservati.

2.4.5.   Breve descrizione dei contratti negoziati direttamente, contemporanei ai Contratti

(42)

Con lettera del 21 febbraio 2014, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di fornirle informazioni sui contratti negoziati bilateralmente conclusi sul mercato rumeno e diversi dai Contratti, con durate e quantitativi di fornitura di elettricità comparabili. La richiesta della Commissione riguardava tutti i fornitori di elettricità rumeni, statali o privati. Il 14 maggio 2014, le autorità rumene hanno fornito i principali elementi richiesti di tutti i contratti firmati da acquirenti di elettricità con un consumo annuo di elettricità superiore a 150 GWh per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (25).

(43)

Le autorità rumene hanno sottolineato che tutti i contratti conclusi sul mercato al dettaglio in condizioni di concorrenza da parte di consumatori non domestici nel periodo di tempo di riferimento erano soggetti alla raccolta di dati ad hoc richiesta dalla Commissione. In particolare, le autorità rumene hanno presentato 75 insiemi di dati annuali relativi a contratti in vigore per uno o più anni tra il 2009 e il 2011, periodo di riferimento per il caso in esame. La Commissione suppone che le autorità rumene abbiano presentato i dati pertinenti per quanto riguarda tutti i contratti che soddisfano i criteri richiesti dalla Commissione (durate e quantitativi comparabili) per il periodo di riferimento 2009-2011. I Contratti rappresentavano circa il 17 % del volume totale di elettricità soggetta a contratti negoziati direttamente conclusi nel periodo 2009-2011 e forniti dalla Romania.

(44)

I dati presentati dalle autorità rumene rivelano il livello dei prezzi più alti pagati sul mercato libero per le vendite al dettaglio di elettricità durante il periodo 2009-2011, ovverosia: per il 2009: 266,5 RON/MWh; per il 2010: 229,96 RON/MWH e per il 2011: 232,33 RON/MWh. Tuttavia, ognuno di questi contratti, considerato separatamente, prevedeva volume di elettricità inferiori a quelli di ciascuno dei Contratti.

(45)

L'esame delle informazioni relative ai contratti stipulati da fornitori diversi da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva indica che, nel 2009, quando hanno iniziato ad essere conclusi i Contratti, nessun altro fornitore ha stipulato un contratto di fornitura sufficientemente simile a questi due Contratti in termini di quantitativi (circa 900 GWh e 500 GWh ciascuno) e durata (10 anni). Un confronto serio con i Contratti è possibile solo per altri contratti con gli stessi quantitativi, la stessa durata e/o data di entrata in vigore. Poiché contratti totalmente comparabili non esistono, si rende necessaria un'analisi econometrica che spieghi le differenze fra i contratti; i presupposti e i risultati di tale analisi sono descritti nei considerando da 77 a 80 e nell'allegato.

2.4.6.   I contratti di Hidroelectrica per la vendita di elettricità

(46)

Durante il periodo 2009-2011, Hidroelectrica ha anche venduto il 60 % circa della sua elettricità ad altri acquirenti privati mediante contratti a lungo termine all'ingrosso e al dettaglio, attualmente oggetto di indagine da parte della Commissione. (26) I prezzi di vendita di Hidroelectrica in tali contratti erano inferiori di oltre il 40 % ai prezzi di acquisto all'ingrosso pagati in media da Hidroelectrica a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva. A titolo esemplificativo, il prezzo di vendita dell'elettricità più alto nell'ambito di tali contratti è stato di 159,8 RON/MWh nel 2009 e di 168 RON/MWh nel 2010.

(47)

Hidroelectrica ha anche concluso la vendita di contratti di elettricità con altre parti (27) per quantitativi inferiori. Il prezzo di vendita più alto per l'elettricità nell'ambito di tali contratti di vendita al dettaglio per il periodo di riferimento è stato di 185 RON/MWh nel 2009, di 190 RON/MWh nel 2010 e di 160 RON/MWh nel 2011, vale a dire inferiore in media del 13 %, circa ai prezzi di acquisto all'ingrosso pagati da Hidroelectrica a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva.

2.5.   Sviluppi dopo il 2011 e collegamenti tra Termoelectrica, Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroseni e CEH

(48)

La centrale di Paroseni di Termoelectrica, che forniva effettivamente il quantitativo di elettricità acquistata nell'ambito del Contratto con Termoelectrica, è diventata un'entità separata e l'11 luglio 2011 si è iscritta nel registro delle imprese rumeno con il nome di Electrocentrale Paroseni (28). Il 22 settembre 2011, Electrocentrale Paroseni ha rilevato tutti i diritti e gli obblighi di Termoelectrica derivanti dal Contratto di quest'ultima con Hidroelectrica. Electrocentrale Paroseni ha fornito elettricità a Hidroelectrica a settembre e ottobre 2011, sebbene i quantitativi fossero trascurabili.

(49)

Alla data di cessazione della fornitura prevista dai Contratti, Termoelectrica era ancora l'unico azionista sia di Electrocentrale Deva sia di Electrocentrale Paroseni.

(50)

Mediante decreto d'urgenza n. 84/2011 (29), è stata realizzata una conversione del debito in azioni fra Termoelectrica e lo Stato. In questo modo, Termoelectrica ha ceduto le proprie azioni in diverse società (Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroseni ed Electrocentrale Bucuresti) allo Stato, a titolo di pagamento dei suoi debiti nei confronti di quest'ultimo. Tale cessione delle azioni è stata effettuata sulla base di relazioni di valutazione realizzate da un valutatore indipendente.

(51)

Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva si sono fuse in un'unica persona giuridica denominata Complexul Energetic Hunedoara (in prosieguo «CEH»), una società interamente di proprietà Stato, iscritta il 1o novembre 2012 nel registro delle imprese rumene. La società CEH ha rilevato tutti i diritti e gli obblighi di Electrocentrale Paroseni ed Electrocentrale Deva. Il 1o agosto 2013, CEH ha rilevato anche Societatea Nationala a Huilei, uno spin-off delle miniere della statale Compania Nationala a Huilei che forniva carbone a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva. Attualmente, tutte e tre le società possono essere considerate come succursali di CEH, senza personalità giuridica.

(52)

Termoelectrica è in liquidazione (30) e ha un patrimonio con un valore di mercato di circa 80 milioni di EUR e un valore di liquidazione di circa 60,5 milioni di EUR, secondo una relazione datata 1o ottobre 2013. Tuttavia, i debiti di Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroseni ed Electrocentrale Bucuresti sono rimasti a carico di Termoelectrica.

(53)

Gli sviluppi dopo il 2011 per quanto riguarda Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, così come i vari collegamenti di cui ai considerando da 48 a 52, sono illustrati nel grafico seguente per facilità di consultazione:

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3.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(54)

Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i prezzi per l'acquisto di elettricità in base ai Contratti fossero conformi al mercato e non si configurassero come aiuti di Stato. Qualora si trattasse di aiuti di Stato, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità di tali aiuti con il trattato.

(55)

La Commissione ha confrontato i prezzi stabiliti nei Contratti con i prezzi a cui l'elettricità era quotata nell'OPCOM-PCCB e ha rilevato che i prezzi pagati da Hidroelectrica per l'acquisto di elettricità dai presunti beneficiari erano di circa il 40 % e fino al 55 % superiori al prezzo comune dell'energia elettrica sul mercato aperto della borsa elettrica OPCOM-PCCB. È emerso, di conseguenza, che Hidroelectrica ha sostenuto costi più elevati del necessario, mentre ai presunti beneficiari è stato concesso un aiuto che ha aumentato le loro entrate, senza essere destinato a raggiungere alcun obiettivo specifico di interesse comune. La Commissione ha così ritenuto in via preliminare che i presunti beneficiari avessero ottenuto, nel quadro dei Contratti e delle successive modifiche, un vantaggio indebito sotto forma di prezzi dell'elettricità gonfiati artificialmente.

(56)

La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche in esame presentavano un carattere selettivo, dal momento che erano valide solo per determinate imprese.

(57)

Inoltre, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche preferenziali potrebbero comportare un trasferimento di risorse statali che sarebbe imputabile allo Stato in quanto Hidroelectrica era controllata dallo Stato rumeno (che possedeva l'80,06 % del capitale sociale di Hidroelectrica). Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento al decreto ministeriale n. 445/2009, attraverso il quale i rappresentanti del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente commerciale, membri dei consigli di amministrazione delle compagnie di energia elettrica controllate dallo Stato, erano tenuti a garantire che a partire dal 31 marzo 2010 gli scambi relativi all'elettricità destinata al mercato all'ingrosso sarebbero avvenuti esclusivamente nell'ambito dell'OPCOM.

(58)

Di conseguenza, i rappresentanti del ministero dell'Economia e del Commercio controllavano, o perlomeno influenzavano, le pratiche contrattuali delle imprese statali, tra cui le pratiche contrattuali di Hidroelectrica. Ciò può avere avuto un effetto sugli scambi all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(59)

La conclusione preliminare della Commissione è stata che, se avessero comportato aiuti di Stato, i Contratti sarebbero stati considerati aiuti concessi in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione sanciti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(60)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche preferenziali potrebbero comportare aiuti di Stato e ha invitato la Romania a fornire le informazioni necessarie a dissipare i suoi dubbi.

4.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

(61)

Le autorità rumene non hanno trasmesso osservazioni sull'eventualità che i Contratti comportassero aiuti di Stato. Il 24 marzo 2013, la Romania ha trasmesso la propria opinione sulle osservazioni di terzi relative ad altri casi nei quali è coinvolta Hidroelectrica, anch'essi oggetto di indagine da parte della Commissione (31). Anche in tal caso, le autorità rumene si sono astenute dal comunicare il loro parere.

(62)

Nell'ambito del procedimento di indagine formale, alle autorità rumene è stato richiesto di spiegare le motivazioni economiche alla base della conclusione dei Contratti. La Romania non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo, argomentando soltanto che i Contratti hanno consentito a Hidroelectrica di quantificare meglio un valore massimo dei costi sostenuti per l'acquisto di elettricità, proteggendola dalla volatilità dei prezzi sul mercato a pronti.

(63)

Inoltre, le autorità rumene hanno anche spiegato che non si trattava di contratti di assistenza, come definito nella relazione dell'amministratore giudiziario riguardo alle cause della situazione deficitaria di Hidroelectrica (32). Secondo tale relazione, i contratti di assistenza sono quei contratti che Hidroelectrica ha concluso al fine di coprire eventuali interruzioni della produzione. Lo scopo di questo tipo di contratto è quello di evitare il pagamento di eventuali danni determinati dal mancato adempimento di un impegno contrattuale di fornitura.

(64)

Le autorità rumene hanno chiarito (33) perché in pratica, fatta eccezione per le tre istanze di cui al considerando 28, l'ANRE non ha stabilito i prezzi contrattuali previsti dai Contratti. È stato spiegato che i Contratti non sono stati conclusi sul mercato regolamentato e che quindi il prezzo non è stato regolato dall'ANRE. Le autorità rumene hanno anche chiarito che: i) inizialmente l'ANRE ha fornito al ministero dell'Economia e del Commercio una soglia minima e massima in base alla quale venivano stabiliti i prezzi; ii) tali soglie sono state stabilite sulla base di chiari parametri tecnici specifici per produttori di energia termoelettrica; iii) l'ANRE ha successivamente interrotto questa pratica ed è subentrato il ministero dell'Economia e del Commercio, operando in base a principi analoghi a quelli utilizzati dall'ANRE.

(65)

Per quanto riguarda il Contratto con Termoelectrica, le autorità rumene hanno confermato che Hidroelectrica era il l'unico consumatore di elettricità per la centrale di Paroseni di Termoelectrica. Inoltre, è stato chiarito che Hidroelectrica non ha acquistato l'intero quantitativo di elettricità stimato inizialmente in base al Contratto ma soltanto la quantità necessaria per coprire eventuali fluttuazioni della produzione causate dell'andamento imprevedibile delle condizioni idrologiche.

(66)

Per quanto riguarda il contratto con Electrocentrale Deva, le autorità rumene hanno chiarito che durante il periodo di riferimento 2009-2011, Electrocentrale Deva ha venduto elettricità anche ad altri clienti oltre che a Hidroelectrica. È stato così dimostrato che negli anni 2010 e 2011 Electrocentrale Deva ha venduto grandi quantitativi di elettricità (quantità paragonabili o addirittura superiori) ad altri clienti a prezzi comparabili (34).

5.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(67)

Nelle loro osservazioni preliminari sulla decisione di avvio, sia Termoelectrica che Electrocentrale Deva hanno dichiarato che né i prezzi contrattuali iniziali né le loro successive modifiche hanno conferito loro alcun vantaggio, sostenendo che tali prezzi sono stati stabiliti dall'ANRE e calcolati in base ai loro costi di produzione.

(68)

Inoltre, la Romania ha sostenuto che le successive modifiche ai prezzi contrattuali sono state determinate dall'aumento del prezzo del petrolio (35) o del carbone (36). Electrocentrale Deva ha inoltre affermato che il prezzo dell'elettricità dipendeva per circa il 70 % dal prezzo del carbone.

6.   VALUTAZIONE

(69)

Nella presente decisione la Commissione valuta se Termoelectrica ed Electrocentrale Deva abbiano ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, cfr. il considerando 101 e, in caso affermativo, se tali aiuti possano essere compatibili con il mercato interno (cfr. i considerando da 102 a 105).

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(70)

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(71)

Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono cumulative e pertanto, affinché una misura venga definita come aiuto di Stato, devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni.

6.1.1.   Valutazione del vantaggio economico

(72)

Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per determinare se, grazie alla conclusione e all'esecuzione dei Contratti, sia stato concesso un vantaggio economico non altrimenti disponibile a condizioni di mercato, occorre determinare quali fossero — per operazioni simili — i prezzi di mercato in Romania nel periodo tra il 2009 e il 2011.

(73)

A tale riguardo, contrariamente all'opinione preliminare espressa nella decisione di avvio, l'indagine ha dimostrato che i termini e le durate dei contratti di fornitura di elettricità conclusi nell'ambito dell'OPCOM-PCCB non sono sufficientemente simili a quelli dei Contratti, in particolare per quanto riguarda la durata e le condizioni ad hoc negoziate bilateralmente (considerando 18, 23, 24, 25, 39 e 40). Nei mercati elettrici ben funzionanti con adeguata liquidità e strumenti innovativi che consentano di prevedere i prezzi per le forniture future, i prezzi a pronti sono una buona indicazione o una misura indiretta dei prezzi di mercato, da poter utilizzare come parametri di riferimento per valutare i livelli di prezzo di determinati contratti. Tuttavia, nella fattispecie, data la percentuale ancora relativamente elevata della domanda soddisfatta a tariffe regolamentate in Romania nel 2009, la ridotta liquidità delle piattaforme di scambio OPCOM nel periodo 2009-2011 e il fatto che le borse di energia elettrica gestite dall'OPCOM fossero designate come mercato antitrust di riferimento, soggetto ad abuso di posizione dominante (considerando da 34 a 40), per valutare l'eventuale presenza di un vantaggio economico sui prezzi di mercato è opportuno affidarsi a idonei parametri di riferimento diversi dai prezzi nell'OPCOM PCCB.

(74)

Ad ogni modo, a tale proposito, la somiglianza dei prezzi con quelli pagati dagli altri acquirenti oltre a Hidroelectrica o la giustificazione basata sui costi presentata dalla Romania e dai beneficiari (considerando da 66 a 68) non sono una valida indicazione del fatto che le condizioni contrattuali e i prezzi in questione fossero conformi alle condizioni del mercato.

(75)

Infatti, i prezzi pagati da Hidroelectrica a Electrocentrale Deva tra il 2009 e il 2011 erano simili ai prezzi pagati da altre imprese di distribuzione di elettricità, statali e private, che hanno acquistato elettricità da Electrocentrale Deva. Tuttavia, tali acquisti si svolgevano tra Electrocentrale Deva e imprese di distribuzione di elettricità che vendevano elettricità a famiglie e piccole imprese sul mercato al dettaglio a prezzi e condizioni regolamentati (considerando 34). Hidroelectrica acquistava elettricità sul mercato all'ingrosso per rivenderla al dettaglio a consumatori industriali e/o commercianti sul mercato concorrenziale, sul quale i prezzi e i quantitativi non erano regolamentati e gli acquirenti potevano astenersi dall'acquistare da venditori costosi, come Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, e scegliere il fornitore più economico, indipendentemente dai suoi costi di produzione. Pertanto, sebbene i prezzi fossero simili e supponendo che le vendite di Termoelectrica ed Electrocentrale Deva sul mercato regolamentato consentissero il recupero dei costi, i prezzi pagati dalle imprese di distribuzione di elettricità a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva non sono paragonabili ai prezzi pagati da Hidroelectrica sul libero mercato competitivo e non possono costituire un valido punto di riferimento per questi ultimi.

(76)

Analogamente, la giustificazione dei costi addotta da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, nonché dalle autorità rumene, spiega solo perché fossero alti i prezzi a cui Termoelectrica ed Electrocentrale Deva potevano vendere senza subire perdite elevate. Essa, però, non indica che tali prezzi fossero in linea con i prezzi di mercato determinati in condizioni concorrenziali come quelle alle quali Hidroelectrica avrebbe dovuto concludere ed eseguire i Contratti per poter ritenere che questi ultimi non comportavano aiuti di Stato.

(77)

Per stabilire se i prezzi contrattuali fossero in linea con le condizioni di mercato in Romania, è opportuno confrontarli con le condizioni di prezzo prevalenti negli altri contratti negoziati bilateralmente, contemporanei ai Contratti sul libero mercato. La Commissione ha utilizzato l'insieme di dati forniti dalle autorità rumene, ritenendoli la migliore fonte disponibile di dati oggettivi atti a riflettere le condizioni del mercato in Romania (considerando da 42 a 45). Come indicato al considerando 45, nessun contratto a lungo termine concluso o in vigore nel 2009 possiede le caratteristiche dei Contratti. Di conseguenza, la Commissione ha effettuato un'analisi econometrica per calcolare un prezzo di riferimento sulla base dei contratti di elettricità contemporanei ai Contratti nel corso di tutto il periodo in questione. Nell'allegato viene fornita una descrizione tecnica dettagliata dell'analisi econometrica e dei suoi risultati.

(78)

In assenza di un preciso riferimento per stabilire le «condizioni di mercato», al fine di verificare se i prezzi dei Contratti fossero al di sopra del livello di mercato, è stato calcolato un parametro di riferimento dei prezzi di mercato come variabile proxy, partendo da ipotesi prudenti, vale a dire tenendo conto di importanti deviazioni al rialzo rispetto al prezzo di mercato stimato. Sulla base di questo approccio cauto, la Commissione ha confrontato i prezzi dei Contratti e il prezzo di mercato di riferimento, ogni anno, tra il 2009 e il 2011. Il confronto è stato effettuato annualmente perché i prezzi di vendita nell'ambito dei Contratti venivano aumentati ogni anno.

(79)

L'analisi dimostra che, sulla base dei prezzi di riferimento e partendo da ipotesi prudenti, i prezzi applicati da Termoelectrica a Hidroelectrica erano al di sopra dei prezzi di mercato. Se si tiene in debito conto il fatto che il confronto delle operazioni a livello di commercio all'ingrosso per i Contratti viene effettuato con contratti a livello di vendita al dettaglio, con l'aggiunta di un margine di vendita al dettaglio del 5 % applicato in media dai commercianti sul mercato rumeno, la differenza con il prezzo di mercato è la seguente: 18,8 RON/MWh nel 2010 e 19,8 RON/MWh nel 2011 per Termoelectrica e 17,5 RON/MWh nel 2010 e 13,9 RON/MWh nel 2011.

(80)

L'analisi econometrica fornisce quindi una prima indicazione del fatto che i Contratti hanno conferito a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato. Tuttavia, il semplice fatto che i prezzi dei Contratti siano stati giudicati superiori ai prezzi di riferimento di contratti analoghi non è sufficiente a dimostrare che questi contratti non sarebbero stati stipulati e mantenuti in vigore da un operatore di mercato che avesse agito al posto di Hidroelectrica. Nonostante la presenza di ragioni oggettive, ciò non significa che si possa ritenere che livelli di prezzo elevati conferiscano un vantaggio economico al di sopra delle condizioni di mercato ai rivenditori di elettricità. È pertanto necessario che l'attendibilità dei risultati dell'analisi econometrica sia corroborata da ulteriori elementi di prova che indichino che i prezzi erano superiori ai prezzi di mercato.

(81)

A questo proposito, è opportuno stabilire se Hidroelectrica si sia comportata in modo paragonabile a quello di un operatore economico privato in una situazione analoga (in prosieguo «il test dell'operatore in economia di mercato»/«MEO») (37). La Commissione ha valutato quindi se un operatore privato in una situazione analoga si sarebbe comportato nello stesso modo in cui si è comportata Hidroelectrica al momento della conclusione dei Contratti e durante la loro vigenza. In questo contesto, sono rilevanti le circostanze riguardanti la conclusione e l'esecuzione dei Contratti descritte ai considerando da 82 a 85.

(82)

In primo luogo, alla data della conclusione dei Contratti, Hidroelectrica aveva a disposizione sul mercato altre fonti di elettricità più economiche. Ad esempio, nel 2008-2009, Nuclearelectrica offriva elettricità a 153 RON/MWh rispetto ai 227 RON/MWh di Termoelectrica e ai 230 RON/MWh di Electrocentrale Deva (38).

(83)

Secondariamente, Hidroelectrica ha venduto a terzi l'elettricità acquistata da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva soltanto in perdita. Come indicato ai considerando 46 e 47, i prezzi di vendita al dettaglio di Hidroelectrica sul mercato libero erano sensibilmente inferiori a questi prezzi di acquisto all'ingrosso e il prezzo più alto al quale Hidroelectrica ha rivenduto elettricità sul mercato dei contratti negoziati direttamente è stato di 190 RON/MWh, nel 2010, rispetto a un prezzo di acquisto di 230 RON/MWh per Termoelectrica e 234 RON/MWh per Electrocentrale Deva. Ne consegue che, sulla base di tali prezzi, ogni singolo MWh acquistato da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva è stato rivenduto da Hidroelectrica in perdita.

(84)

A questo proposito, l'indagine non ha fornito alcuna spiegazione del perché Hidroelectrica abbia accettato di acquistare l'intera produzione della centrale elettrica di Paroseni di Termoelectrica (considerando 24). Un impegno ad acquistare qualsiasi quantitativo della produzione di una centrale elettrica per un periodo di 10 anni è una forte indicazione del fatto che Hidroelectrica non avesse bisogno dei contratti per adempiere i propri obblighi contrattuali di fornitura. Ciò è ulteriormente confermato dalla Romania (considerando 63). Al contrario, i dirigenti di Termoelectrica (considerando 20) e di Electrocentrale Deva (considerando 21) hanno comunicato al ministro responsabile che il motivo per cui Hidroelectrica avrebbe dovuto concludere i Contratti era la necessità di sostenere il funzionamento costoso e non competitivo delle due società e delle miniere di carbone che le rifornivano.

(85)

Tuttavia, quando si concludono operazioni commerciali, se le imprese pubbliche tengono conto di considerazioni di sostegno a imprese o settori in difficoltà per ragioni di politica sociale o economica estranee ai loro interessi commerciali e concludono tali operazioni in condizioni che un normale operatore di mercato non accetterebbe, le condizioni accettate, nella fattispecie i prezzi di acquisto da parte di Hidroelectrica, potrebbero comportare un vantaggio economico indebito per l'altra parte o le altre parti, soddisfacendo così una delle condizioni di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(86)

Ne consegue che, stipulando e mantenendo in vigore i Contratti, Hidroelectrica non si è comportata come un operatore economico in un'economia di mercato. Di conseguenza, questo test corrobora anche qualitativamente il risultato dell'analisi econometrica, che ha concluso che i Contratti hanno conferito a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva un vantaggio economico non altrimenti disponibile alle normali condizioni di mercato.

(87)

I dati forniti dalle autorità rumene non riguardavano contratti a lungo termine con le stesse identiche condizioni dei Contratti per quanto riguarda quantitativi e durata. In assenza di un riferimento preciso per stabilire le «condizioni di mercato», la Commissione ha quindi confrontato, su base annua, i prezzi dei contratti pagati da Hidroelectrica con i prezzi più alti applicati in Romania tra il 2009 e il 2011 nei contratti di vendita al dettaglio a lungo termine segnalati dalla Romania (considerando da 42 a 45).

(88)

Questo confronto si basa sull'ipotesi prudente secondo cui Termoelectrica ed Electrocentrale Deva avrebbero potuto sostituire i loro Contratti con Hidroelectrica con diversi contratti con altri acquirenti sul mercato offrendo i prezzi più alti ed è molto cauto: invece di prendere come prezzo di mercato la media, la mediana o la moda relative a operazioni comparabili, si considera il prezzo più elevato individuato in diverse operazioni non pienamente comparabili. Data la mancanza di omogeneità delle operazioni e l'esistenza di potenziali fattori o anomalie che potrebbero contribuire a spiegare il livello di prezzo concordato nelle operazioni con i prezzi più alti prese a riferimento, questo approccio è favorevole al beneficiario, in quanto potrebbe sottovalutare il vantaggio ricevuto. I prezzi medi ponderati per i quantitativi di elettricità effettivamente fornita a Hidroelectrica da Electrocentrale Deva e Termoelectrica tra il 2009 e il 2011 (considerando 32), sono stati i seguenti:

(in RON/MWh)

 

2009

2010

2011

A)

Prezzo Electrocentrale Deva

230,2

234,0

234,0

B)

MEDIA ponderata del prezzo di mercato

241,9

224,2

229,6

Differenza A — B

< 0

9,8

4,4


(in RON/MWh)

 

2009

2010

2011

A)

Prezzo Termoelectrica

227,4

230,0

234,4

B)

MEDIA ponderata del prezzo di mercato

229,0

213,4

220,1

Differenza A — B

< 0

16,6

14,3

(89)

Confrontati sulla base di tali ipotesi prudenti, i prezzi medi pagati da Hidroelectrica a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva sono comunque al di sopra dei prezzi più alti del 2010 e del 2011 e confermano così i risultati dell'analisi econometrica. I prezzi applicati da Termoelectrica a Hidroelectrica sono stati superiori di 16,6 RON/MWh ai prezzi più alti nel 2010 e superiori di 14,3 RON/MWh ai prezzi più alti nel 2011, mentre i prezzi applicati da Electrocentrale Deva a Hidroelectrica sono stati superiori di 9,8 RON/MWh ai prezzi più alti nel 2010 e superiori di 4,4 RON/MWh ai prezzi più alti nel 2011.

(90)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che i Contratti hanno favorito Termoelectrica ed Electrocentrale Deva conferendo loro un vantaggio economico non disponibile alle normali condizioni di mercato.

(91)

Di conseguenza, la Commissione conclude che Hidroelectrica non ha agito come avrebbe fatto un operatore in economia di mercato nelle stesse circostanze e ha conferito un vantaggio economico indebito a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva.

6.1.2.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(92)

Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura deve essere concessa direttamente o indirettamente da risorse statali e deve essere imputabile allo Stato.

(93)

Come illustrato al considerando 11, Hidroelectrica è controllata direttamente dallo Stato rumeno. Ne consegue che le risorse cui ha rinunciato Hidroelectrica equivalgono a risorse statali cui ha rinunciato la Romania. Lo Stato rumeno, infatti, nomina anche i membri del consiglio di amministrazione di Hidrelectrica e quei membri ricoprivano nel contempo cariche politiche nel ministero che controlla la partecipazione dello Stato in Hidroelectrica.

(94)

Secondo una giurisprudenza costante, la capacità dello Stato di controllare le entità coinvolte nella concessione delle misure non giustifica automaticamente l'ipotesi che le azioni di tali entità siano imputabili allo Stato. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha spiegato il concetto di imputabilità allo Stato delle decisioni che riguardano i fondi di imprese pubbliche nella sentenza Stardust Marine. Le risorse di un'impresa pubblica devono essere considerate risorse statali e le azioni che la riguardano sono considerate imputabili allo Stato se lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante su tale impresa, di orientare l'utilizzazione delle risorse di quest'ultima (39).

(95)

Per stabilire l'imputabilità allo Stato la Corte di giustizia ha fornito degli indicatori: integrazione dell'impresa pubblica nelle strutture della pubblica amministrazione; natura delle sue attività; status giuridico dell'impresa; l'intensità della vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa o qualsiasi altro indicatore che mostri un coinvolgimento delle autorità pubbliche nell'adozione di una misura o l'improbabilità che non ne siano coinvolte. In questo caso occorre anche tener conto della portata dei Contratti, del loro contenuto o delle condizioni che contengono.

(96)

È pertanto necessario esaminare se le autorità rumene debbano essere considerate coinvolte in qualche misura nella conclusione e nel mantenimento in vigore dei Contratti e nelle modifiche dei prezzi dei contratti.

(97)

A questo proposito, il ministero dell'Economia e del Commercio è stato attivamente coinvolto nel processo decisionale relativo alla conclusione dei Contratti e alle successive modifiche dei prezzi contrattuali. In particolare, Termoelectrica ed Electrocentrale Deva hanno ricevuto l'approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio a siglare i Contratti con Hidroelectrica. Ciò, de facto, implica che è lo Stato rumeno che in definitiva ha esercitato l'influenza decisiva su quest'ultima (considerando da 19 a 22). Questa conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che Hidroelectrica ha chiesto direttamente l'approvazione del ministero rumeno dell'Economia e del Commercio per le modifiche ai prezzi (considerando da 26 a 31).

(98)

Questo elemento di prova diretto è corroborato dalla natura deficitaria degli acquisti di Hidroelectrica e dalla mancanza di motivazioni economiche alla base dell'impegno di acquistare l'intera produzione della centrale elettrica di Paroseni (considerando 84 e 85). I Contratti sembrano essere motivati dalla delicata situazione finanziaria degli altri due produttori statali e da considerazioni di ordine sociale sulla produzione di carbone (considerando 20 e 21). In definitiva, i tre produttori di elettricità statali, così come le miniere di carbone statali, erano di proprietà e sotto la responsabilità dello Stato, nel quale Termoelectrica ed Electrocentrale Deva cercavano un mezzo per finanziare le proprie attività correnti.

(99)

Quanto sopra conferma il parere preliminare espresso dalla Commissione nella decisione di avvio, secondo cui i Contratti e la loro esecuzione non erano la conseguenza di decisioni commerciali razionali e indipendenti di Hidroelectrica ma il risultato dell'esercizio di un'influenza dominante da parte dello Stato rumeno.

(100)

Di conseguenza, la Commissione conclude che vi sono prove dirette che indicano che la conclusione dei Contratti e la loro esecuzione siano imputabili allo Stato rumeno. Inoltre, considerando che la conclusione e l'esecuzione dei Contratti comportano una perdita di risorse per Hidroelectrica, che è un'impresa pubblica, la Commissione conclude che le misure in questione sono state concesse mediante risorse di Stato.

6.1.3.   Selettività

(101)

Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni.

(102)

I Contratti sono stati conclusi con due specifici fornitori, Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, concedendo loro singolarmente vantaggi economici indebiti. Nessun altro fornitore di elettricità di Hidroelectrica ha beneficiato di condizioni analoghe a quelle previste nei Contratti. I vantaggi economici derivanti dai prezzi eccessivamente alti dei contratti sono, di conseguenza, selettivi.

6.1.4.   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi commerciali

(103)

Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, si ritiene che l'aiuto incida su questi ultimi. In particolare, si riscontra una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in tutti i casi in cui lo Stato concede a un'impresa un vantaggio finanziario nell'ambito di un settore di produzione liberalizzato nel quale esiste o potrebbe esistere concorrenza. (40)

(104)

Termoelectrica ed Electrocentrale Deva operano in un mercato per la vendita di elettricità aperto alla concorrenza (considerando da 35 a 38). Qualsiasi beneficio economico offerto a tali imprese potrebbe conferire loro un vantaggio sugli altri concorrenti che non beneficiano di tali prezzi nelle normali condizioni di mercato. Nella fattispecie, il sostegno era destinato a favorire la produzione di elettricità a carbone, il che potrebbe avere falsato la concorrenza tra i produttori di elettricità. Inoltre, il mercato rumeno è ora (ed era all'epoca dei fatti) interconnesso con altri Stati membri verso i quali esporta elettricità (considerando 17).

(105)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i Contratti potrebbero falsare la concorrenza e potrebbero incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.5.   Conclusione sull'esistenza di aiuti di Stato

(106)

Sulla base delle argomentazioni descritte nei considerando da 72 a 105, la Commissione conclude che entrambi i Contratti prevedono la concessione di aiuti di Stato a Termoelectrica ed Electrocentrale Deva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Romania, inoltre, non ha rispettato l'obbligo di sospensione sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti risultano pertanto illegali.

6.2.   Compatibilità dell'aiuto

(107)

Poiché la misura attuata dalla Romania a favore di Termoelectrica ed Electrocentrale Deva si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle eccezioni previste dai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

(108)

In questo caso, l'aiuto ha fornito ai beneficiari entrate correnti di esercizio, non specificamente destinate ad alcun investimento particolare che avrebbe potuto migliorare la produzione o la distribuzione di elettricità. La compatibilità con il mercato interno degli aiuti all'esercizio di questo tipo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato, deve essere valutata in modo restrittivo, in condizioni rigorose. L'aiuto ricorrente e di lunga durata elargito nell'arco di due anni non risulta necessario, né contribuisce ad alcun chiaro obiettivo di interesse comune dell'Unione. Inoltre, non emergono indicazioni relative alla proporzionalità dell'aiuto. Inoltre, e in ogni caso, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per riconoscere tale compatibilità. (41)

(109)

Le autorità rumene non hanno invocato alcun possibile motivo per il quale l'aiuto di Stato potrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno degli aiuti di Stato né la Commissione ha individuato alcun possibile motivo di compatibilità.

(110)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato erogati tramite i Contratti siano incompatibili con il mercato interno.

6.3.   Recupero

(111)

Secondo il trattato e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno. (42) L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale. (43) La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata. (44)

(112)

In linea con la giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (45) ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(113)

Così, dal momento che l'aiuto di Stato in questione non è stato notificato alla Commissione, in violazione dell'articolo 108 del trattato e, pertanto, è da considerarsi illegale e dato che l'aiuto è anche incompatibile con il mercato interno, esso deve essere recuperato al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della sua concessione. Il recupero deve aver luogo dal momento in cui si è verificato il vantaggio per i beneficiari, vale a dire quando l'aiuto è stato messo a disposizione dei beneficiari, fino all'interruzione delle forniture alla fine del 2011 (46), e le somme da recuperare maturano interessi fino al recupero effettivo.

(114)

L'importo del recupero equivale alla differenza tra la media annuale del prezzo al quale Hidroelectrica ha acquistato elettricità da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, come indicato nel considerando 32 e i prezzi più alti applicati sul mercato ogni anno per i quantitativi totali da loro forniti. Questa differenza è indicata al considerando 89. Sulla base delle differenze di prezzo applicabili il 1o gennaio 2010 e il 1o gennaio 2011 per tutto il periodo annuale, ai fini della semplificazione, gli importi risultanti da recuperare sono pari a 3 656 675 RON per Electrocentrale Deva e a 22 619 821 RON per Termoelectrica. In alternativa, le autorità rumene possono calcolare gli importi sulla base di prezzi effettivi applicati a Hidroelectrica in corso di esercizio (ad esempio mensilmente, bimestralmente).

(115)

A questi importi vanno aggiunti gli interessi, indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolarli, in base alla programmazione delle effettive forniture mensili di elettricità ricevute da Hidroelectrica tra il 2009 e il 2011, tenendo conto della differenza rispetto ai prezzi di mercato di cui al considerando 89.

(116)

È inoltre opportuno esaminare, alla luce dei fatti del caso in questione, se l'obbligo di recupero debba essere esteso a uno o più soggetti giuridici diversi da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, in virtù della successione giuridica o della continuità economica con un'impresa diversa da Termoelectrica ed Electrocentrale Deva, nel caso in cui queste ultime non fossero in grado di adempiere gli obblighi di recupero. A tale riguardo, la giurisprudenza dei tribunali dell'UE ha individuato diversi criteri, separati o combinati, di cui la Commissione può tenere conto al fine di determinare la continuità economica tra due imprese diverse (47).

6.3.1.   Termoelectrica — Continuità economica con CEH

(117)

Come descritto nel considerando 52, Termoelectrica è una società in liquidazione. Secondo la giurisprudenza consolidata, il fatto che una società sia insolvente e non possa rimborsare l'aiuto non è una ragione sufficiente per esonerarla dal recupero. In tali casi, è possibile ripristinare la situazione precedente ed eliminare la distorsione della concorrenza, in linea di principio, iscrivendo al passivo fallimentare la passività relativa alla restituzione dell'aiuto. (48) Nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, l'iscrizione al passivo fallimentare della passività relativa alla restituzione degli aiuti in questione consente di soddisfare l'obbligo di recupero solo qualora la procedura fallimentare si concluda con la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa beneficiaria degli aiuti (49). Tuttavia, qualora l'impresa beneficiaria degli aiuti illegali sia fallita e sia stata costituita una società al fine di proseguire parte delle attività dell'impresa fallita, la prosecuzione di tale attività, senza l'integrale recupero degli aiuti in questione, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale di cui detta società ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, una simile società in tal modo costituita può essere tenuta, ove continui a godere di detto vantaggio, al rimborso degli aiuti in parola (50). Sarebbe così, ad esempio, se prima della liquidazione del beneficiario dell'aiuto, gli attivi che hanno beneficiato dell'aiuto vengono trasferiti, come continuità aziendale, a una società controllata creata per proseguire l'attività del beneficiario (successione economica). Inoltre, se l'impresa beneficiaria si fonde con un'altra impresa, trasferendo tutti i suoi diritti e obblighi alla nuova entità, l'obbligo di restituzione degli aiuti viene anch'esso trasferito a quest'ultima (successione legale).

(118)

Nel caso di specie, in assenza dell'integrale recupero dell'importo degli aiuti che hanno favorito le attività di Termoelectrica, occorre esaminare la possibilità che vi sia continuità economica e/o continuità giuridica tra Termoelectrica e altre società.

(119)

Per quanto riguarda la continuità economica, come indicato ai considerando 48 e 51, nel settembre 2011 Termoelectrica ha creato una filiale, Electrocentrale Paroseni, a cui ha trasferito (all'interno dello stesso gruppo statale) la centrale elettrica che forniva effettivamente i quantitativi di elettricità acquistati in virtù del Contratto siglato con Termoelectrica (considerando da 48 a 65), compresi tutti i diritti e gli obblighi di Termoelectrica derivanti da tale Contratto, e ha continuato a vendere elettricità a Hidroelectrica nell'ambito di questo contratto fino a ottobre 2011 (quando è stata realizzata la fusione nella società CEH). Electrocentrale Paroseni ha quindi rilevato dalla sua società madre Termoelettrica le attività che avevano beneficiato degli aiuti, proseguendole. Per questa ragione, essa deve essere considerata come il successore economico di Termoelectrica.

(120)

Nel novembre 2012, Electrocentrale Paroseni si è poi fusa, insieme con Electrocentrale Deva, nella società di recente creazione CEH. Attraverso tale fusione, CEH ha rilevato tutti i diritti e gli obblighi di Electrocentrale Paroseni, che è venuta meno come entità giuridica distinta. Ne consegue che vi è una continuità giuridica tra Electrocentrale Paroseni, che ha rilevato le attività che avevano beneficiato degli aiuti, e CEH, nella quale la prima è confluita il 1o novembre 2012, trasferendole tutti i propri diritti e obblighi.

(121)

L'obbligo di recupero degli aiuti concessi a Termoelectrica deve pertanto essere esteso a CEH.

6.3.2.   Electrocentrale Deva — Continuità economica con CEH

(122)

Come descritto nel considerando 51, Electrocentrale Deva, che ha usufruito pienamente degli aiuti come entità giuridica indipendente, sebbene controllata da Termoelectrica, non esiste più come entità indipendente. Tuttavia, vi è una continuità giuridica tra Electrocentrale Deva come entità giuridica che ha beneficiato degli aiuti e CEH, nella quale la prima è confluita il 1o novembre 2012, trasferendole tutti i propri diritti e obblighi.

(123)

Inoltre, diversi elementi dimostrano l'esistenza di una continuità economica tra Electrocentrale Deva e CEH. Ad esempio, i) in seguito alla fusione tra Electrocentrale Deva ed Electrocentrale Paroseni, la società di nuova creazione CEH ha rilevato entrambe le società a decorrere dall'agosto 2012, insieme ai loro attivi operativi e ai loro dipendenti; ii) nel 2012 la principale attività economica della società di nuova creazione CEH, così come quella di Electrocentrale Deva, era la generazione di elettricità; iii) entrambe le società sono al 100 % statali; come indicato al considerando 50, alla data in cui sono cessate le forniture di elettricità in virtù dei Contratti, Termoelectrica, un'impresa statale al 100 %, a sua volta possedeva il 100 % di Electrocentrale Deva e di Electrocentrale Paroseni; iv) la società di nuova creazione CEH è anch'essa integralmente di proprietà dello Stato.

(124)

Alla luce di quanto precede, è possibile stabilire una continuità giuridica ed economica tra, da una parte, Electrocentrale Deva e Termoelectrica, via Electrocentrale Paroseni e, d'altra parte, la società CEH. A questo riguardo, la conversione del debito in azioni basata su una valutazione indipendente del trasferimento di azioni, che ha preceduto la fusione di Electrocentrale Deva ed Electrocentrale Paroseni all'interno di CEH (considerando 50), non interrompe la continuità tra le tre imprese interessate. Uno share deal non influisce sull'identità del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto, né sui benefici mantenuti e trasferiti indipendentemente dall'identità dell'azionista che, inoltre, si dà il caso che sia, in ultima analisi, lo Stato rumeno sia prima del 2011 che dopo la fusione con CEH. Ne consegue che gli obblighi di recupero vis-à-vis Electrocentrale Deva e Termoelectrica devono essere estesi a CEH.

6.3.3.   Conclusione sul recupero

(125)

L'importo dell'aiuto (senza interessi) da recuperare deve essere, in linea di principio, pari a 3 656 675 RON per Electrocentrale Deva e 22 619 821 RON per Termoelectrica. Alla luce della continuità giuridica ed economica stabilita tra Electrocentrale Deva, Termoelectrica e CEH, l'obbligo di recupero da entrambi i beneficiari deve estendersi a CEH.

7.   CONCLUSIONE

(126)

I Contratti conclusi da Hidroelectrica con Termoelectrica ed Electrocentrale Deva hanno previsto, per gli anni 2010 e 2011, tariffe elettriche agevolate a favore di queste ultime. Pertanto, essi si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Romania ha attuato illegalmente tali aiuti, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti sono incompatibili con il mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato per un importo, in linea di principio, pari a 3 656 675 RON per Electrocentrale Deva e 22 619 821 RON per Termoelectrica, concesso sotto forma di tariffe elettriche agevolate a favore di tali imprese, illegalmente conferito dalla Romania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

La Romania deve procedere al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 presso i beneficiari. L'obbligo di recuperare gli aiuti è esteso a CE Hunedoara.

Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (51).

Articolo 3

Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

La Romania deve provvedere a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Romania deve trasmettere le seguenti informazioni:

l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario,

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, compresa la prova dell'ammissione dell'ordine di recupero in una posizione adeguata nella procedura di liquidazione di Termoelectrica,

qualora sia impossibile per Termoelectrica adempiere l'ordine di recupero, l'ordine emesso nei confronti di Termoelectrica di sciogliere la società e la prova che Termoelectrica sia uscita definitivamente dal mercato,

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

La Romania deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione C (2012) 2552 final, del 25 aprile 2012, relativa al caso SA.33475, pag. 46.

(2)  GU C 395 del 20.12.2012, pag. 46.

(3)  Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(4)  Tutti i membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica, fatta eccezione per il direttore generale e il rappresentante del Fondul Proprietatea (2010), svolgevano altre funzioni in vari ministeri e sono stati nominati attraverso decreti del ministero dell'Economia e del Commercio: i) nel 2005-2006, il consigliere personale del Gabinetto del ministro dell'Economia e del Commercio; il direttore del gabinetto del ministro per le Piccole e Medie Imprese; il consigliere personale del gabinetto del ministro presso il ministero delle Finanze pubbliche e il consigliere personale presso la segreteria generale del governo erano membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica; ii) nel 2007 — 2008 — situazione non nota; iii) nel 2009, il Sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Economia e del Commercio era anche presidente del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica (2009), mentre un altro Sottosegretario di Stato del ministero delle Finanze pubbliche e due direttori generali presso il ministero dell'Economia e del Commercio erano anche membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica; iv) nel 2010, tre consiglieri personali del ministero dell'Economia e del Commercio, un Sottosegretario di Stato presso il ministero delle Finanze e un direttore generale presso il ministero dell'Economia e del Commercio erano membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica.

(5)  Decisione del Tribunale di Bucarest n. 22456/3/2012 del 26 giugno 2012.

(6)  Decisione del Tribunale di Bucarest n. 6482 del 26 giugno 2013.

(7)  Regolatore dell'energia, Relazione annuale 2009, pag. 15.

(8)  Regolatore dell'energia, Relazione annuale 2011, pag. 15.

(9)  Ad esempio, le miniere di carbone che riforniscono Termoelectrica, ad esempio la miniera di Paroseni, erano incluse nel piano per l'aiuto alla chiusura definitiva delle miniere di carbone non competitive in Romania, che la Commissione ha autorizzato con decisione del 22 febbraio 2012 nel caso SA.33033 — Miniera nazionale di carbon fossile.

(10)  Regolatore dell'energia, Rapporto annuale 2010, pag. 12.

(11)  Regolatore dell'energia, Rapporto annuale 2011, pag. 22.

(12)  Le forniture sono iniziate nel 2009.

(13)  Il contratto con Termoelectrica è stato rescisso il 29 agosto 2012, mentre il contratto con Electrocentrale Deva è stato rescisso il 30 agosto 2012.

(14)  Il 1o agosto 2013, Societatea Națională a Huilei, derivata dalla separazione dalle miniere presumibilmente concorrenti di Compania Nationala a Huilei, è stata anch'essa incorporata nella società Complexul Energetic Hunedoara.

(15)  Articolo 25 del Contratto con Electrocentrale Deva

(16)  Gruppo 4 CET Paroseni (il quantitativo contrattuale stimato per tutta la durata contrattuale è di 940 GWh annui).

(17)  La clausola addizionale n. 1 del 22 marzo 2009 fissa il prezzo a 225 RON/MWh per l'anno 2009; la clausola addizionale n. 2 in data non nota fissa il prezzo a 225 RON/MWh per l'anno 2009 e prevede che il prezzo venga stabilito dall'ANRE dal 2010 in poi, per tutta la durata contrattuale; la clausola addizionale n. 3 del 7 agosto 2009 fissa il prezzo a 230 RON/MWh per il 2009; la clausola addizionale n. 4 del 19 febbraio 2010 fissa il prezzo a 230 RON/MWh per il periodo 1 gennaio — 31 marzo 2010; la clausola addizionale n. 5 del 30 marzo 2010 fissa il prezzo a 230 RON/MWh per il periodo 1 aprile –31 dicembre 2010; la clausola addizionale n. 6 del 31 dicembre 2010 fissa lo stesso prezzo della clausola addizionale n. 5 (a 230 RON/MWh fino al 31 gennaio 2011); la clausola addizionale n. 7 dell'1 febbraio 2011 fissa il prezzo a 235 RON/MWh per il periodo 1 febbraio — 31 dicembre 2011; la clausola addizionale n. 8 del 22 settembre 2011 sostituisce il fornitore iniziale Termoelectrica del contratto originario con S.C. de Producere a Energieie Electrice si Termice Electrocentrale Paroseni S.A.

(18)  Cfr. l'articolo 14 del contratto con Electrocentrale Deva.

(19)  Il prezzo contrattuale iniziale è di 220,56 RON/MWh. La clausola addizionale n. 1 dell'1 agosto 2009 fissa il prezzo a 234 RON/MWh per l'anno 2009; la clausola addizionale n. 2 del 2 gennaio 2010 fissa il prezzo a 225,7 RON/MWh per il periodo 1 gennaio — 30 giugno 2010; la clausola addizionale n. 3 dell'11 febbraio 2010 fissa il prezzo a 234 RON/MWh per il periodo 1 gennaio — 31 marzo 2010; la clausola addizionale n. 4 dell'1 aprile 2010 fissa il prezzo a 234 RON/MWh per il periodo 1 aprile — 31 dicembre 2010; la clausola addizionale n. 5 dell'1 febbraio 2011 fissa il prezzo a 234 RON/MWh per il periodo 1 febbraio — 31 dicembre 2011.

(20)  Per Termoelectrica: la clausola addizionale n. 1 del 20 marzo 2009 ha fissato il prezzo per il 2009 sulla base della decisione dell'ANRE; la clausola addizionale n. 2 dell'1 giugno 2009 stabilisce il prezzo per il 2009 e precisa che a partire dal 2010 il prezzo contrattuale sarà fissato dall'ANRE per la centrale di Paroseni.

Per Electrocentrale Deva: mediante la clausola addizionale n. 2 del 7 gennaio 2009, il prezzo è stato modificato in base alla decisione dell'ANRE.

(21)  Per Termoelectrica: la clausola addizionale n. 3 dell'1 agosto 2009 si riferisce alla nota n. II/11096/.7.2009 approvata dal Sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per l'anno 2009; la clausola addizionale n. 4 dell'11 febbraio 2010 si riferisce alla nota n. II/11672/11.2.2010 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per il periodo 1 gennaio — 31 marzo 2010; la clausola addizionale n. 5 dell'1 aprile 2010 si riferisce alla nota n. II/11877/29.3.2010 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per il periodo 1 aprile — 31 dicembre 2010; la clausola addizionale n. 6 dell'1 gennaio 2011 si riferisce alla stessa nota n. II/11877/29.3.2010 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e mantiene il prezzo per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 2011; la clausola addizionale n. 7 dell'1 febbraio 2011 si riferisce alla nota n. 6547/21.1.2011 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e stabilisce il prezzo per il periodo 1 febbraio — 31 dicembre 2011.

Per Electrocentrale Deva: la clausola addizionale n. 1 dell'1 agosto 2009 si riferisce alla nota n. II/11096/31.7.2009 approvata dal Sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per l'anno 2009; la clausola addizionale n. 3 dell'11 febbraio 2010 si riferisce alla nota n. II/11674/11.2.2010 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per il periodo 1 gennaio — 31 marzo 2010; la clausola addizionale n. 4 dell'1 aprile 2010 si riferisce alla nota n. II/11878/29.3.2010 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e fissa il prezzo per il periodo 1 aprile — 31 dicembre 2010; la clausola addizionale n. 5 dell'1 febbraio 2011 si riferisce alla nota n. 6547/21.1.2011 approvata dal ministro dell'Economia e del Commercio e stabilisce il prezzo per il periodo 1 febbraio — 31 dicembre 2011.

(22)  In base alle informazioni presentate dalla Romania in data 11 settembre 2013 e 20 febbraio 2015, le forniture di elettricità previste dai Contratti sono cessate alla fine del 2011. Di conseguenza, nel 2012 non vi è stata alcuna fornitura.

(23)  Gestito dall'OPCOM solo a partire da luglio 2011.

(24)  Decisione della Commissione del 5 marzo 2014, in applicazione dell'articolo 102 del trattato, che impone ammende ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) nel caso AT.39984 «OPCOM/Borsa dell'energia elettrica rumena».

(25)  L'insieme di dati includeva le seguenti informazioni: l'identità del venditore e dell'acquirente, il tipo di contratto, la data di entrata in vigore, la data di scadenza, nonché il quantitativo, il profilo della fornitura e il prezzo medio ponderato per ciascun anno dal 2009 al 2011.

(26)  Decisioni della Commissione del 25 aprile 2012 C (2012) 2516 final riguardante il caso SA.33623 (GU C 189 del 29.6.2012, pag. 3), C (2012) 2517 final riguardante il caso SA. 33624, (GU C 268 del 5.9.2012, pag. 21), C (2012) 2542 final riguardante il caso SA. 33451, (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 5) e C (2012) 2556 final riguardante il caso SA. 33581 (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 34).

(27)  Informazioni inviate dalla Romania in data 3 settembre 2014.

(28)  Informazioni inviate dalla Romania in data 20 febbraio 2015.

(29)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 700 del 4 ottobre 2011.

(30)  Liquidazione approvata mediante decisione dell'Assemblea generale in data 12 marzo 2012.

(31)  Cfr. nota a piè di pagina 27.

(32)  Disponibile in Romania solo all'indirizzo http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport%2059%20Hidro%20v11.pdf –pag. 213

(33)  Informazioni inviate dalla Romania l'11 settembre 2013.

(34)  Cfr. l'allegato 1 alle informazioni trasmesse dalla Romania l'11 settembre 2013.

(35)  Per il Contratto con Termoelectrica.

(36)  Per il Contratto con Electrocentrale Deva.

(37)  Cfr. ad esempio, la causa C-305/89, Italia/CommissioneALFA Romeo»), Racc. 1991, pag. I-1603, punti 18 e 19; la causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. 1998, pag. II-757, punto 51; le cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. 1999, pag. II-17, punto 104; le cause riunite T-268/08 e T-281/08 Land Burgenland e Austria/Commissione, Racc. 2012, pag. II-0000, punto 48.

(38)  La relazione pubblicata dall'amministratore giudiziario di Hidroelectrica — http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport59Hidrov11.pdf — è disponibile solo in rumeno, pag. 212.

(39)  Causa C-482/99 Francia/Commissione (Stardust Marine), Racc.2002, pag. I-4397.

(40)  Alzetta, punti da 141 a 147; Altmark Trans.

(41)  Cfr. la causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. 1993, pag. I-2097, punto 20.

(42)  Cfr. la causa C-70/72, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.

(43)  Cfr. le cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75.

(44)  Cfr. la causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-030671, punti 64 e 65.

(45)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(46)  Le forniture di elettricità sono state sospese prima della rescissione dei Contratti ad opera dell'amministratore giudiziario di Hidroelectrica alla fine di agosto 2012.

(47)  T-123/09, Ryanair/Commissione, punti 155-156; T-415/05, T416/05 e T-423/05, Repubblica ellenica, Olimpiakes Aerogrammes AE e Olimpiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione, punto 135, e C-287/12 P, Ryanair Ltd/Commissione, punti da 101 a 107.

(48)  Causa 277/00 SMI, Racc. 2004, pag. I-4355, punto 85; causa C52/84, Commissione/Belgio, Racc. 1986, pag. 89, punto 14; causa C-142/87, Tubemeuse, Racc. 1990, pag. I-959, punti 60-62.

(49)  Causa C-610/10, Commissione/Spagna («Magefesa») [2012] pubblicata nella Raccolta digitale (Raccolta generale), punto 104 e la giurisprudenza citata.

(50)  Causa C-610/10, Commissione/Spagna («Magefesa»), punto 106.

(51)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), con ulteriori emendamenti.


ALLEGATO

VALUTAZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO — ANALISI ECONOMETRICA

Logica e descrizione dell'analisi econometrica

L'analisi econometrica svolta dalla Commissione mira a creare prezzi benchmark per i contratti oggetto dell'indagine tramite un'analisi di regressione sui contratti appartenenti all'insieme di dati, che non sono oggetto dell'indagine, utilizzando le caratteristiche di tali contratti. In una prima fase l'analisi di regressione consente di costruire un prezzo benchmark in funzione delle caratteristiche dei contratti dell'insieme di dati («previsioni in-sample»). In una seconda fase i risultati dell'analisi di regressione sono utilizzati per prevedere un prezzo benchmark per i contratti oggetto di indagine tenendo conto delle loro caratteristiche («previsioni out-of-sample»). Nell'analisi di regressione la variazione dei prezzi tra i contratti dell'insieme di dati è spiegata utilizzando le seguenti caratteristiche: variabili dummy per le quantità acquistate e gli anni (1).

L'analisi econometrica si basa sul principio che vi sono vari fattori che influenzano i prezzi, ad esempio le quantità. Sarebbe fuorviante confrontare i prezzi dei diversi contratti senza prendere in considerazione tali fattori. La ratio di questo esercizio quantitativo è quindi che, una volta presi in considerazione alcuni fattori esterni, i prezzi dei diversi contratti diventano più comparabili. In mancanza di normalizzazione avrebbe senso solo confrontare contratti perfettamente identici.

Questo esercizio empirico non mira a stimare un nesso di causalità tra i prezzi e alcuni fattori esterni. Ad esempio, per stimare un rapporto causale tra alcuni fattori e i prezzi occorrerebbe affrontare il rischio di endogenità, vale a dire il rischio che una variabile causale (ad esempio le quantità) sia a sua volta influenzata dalla variabile spiegata (ad esempio il prezzo), a causa di variabili omesse o distorsione di simultaneità. La finalità dell'esercizio quantitativo consiste nel «normalizzare» i prezzi di diversi contratti per renderli più comparabili tra loro. La normalizzazione è necessaria quando i contratti e le caratteristiche delle forniture non sono perfettamente identici.

L'analisi di regressione «cattura» le caratteristiche principali dei contratti bilaterali in questione:

l'inclusione della variabile quantità nella regressione consente di tenere conto del fatto che i prezzi sono in generale inferiori quando le quantità acquistate sono più elevate (2),

l'inclusione di variabili dummy per gli anni consente di tenere conto della dimensione temporale e della possibile variazione delle condizioni di mercato tra i diversi anni.

Per quanto riguarda la prima fase dell'analisi empirica, i risultati dell'analisi di regressione sui contratti dell'insieme di dati sono riportati nella sottostante tabella 1.

Per quanto riguarda la seconda fase dell'analisi empirica, la Commissione ha individuato un benchmark per ciascun anno e poi ha testato la posizione dei contratti in rapporto a tale benchmark al fine di stabilire se i prezzi praticati da Hidroelectrica fossero inferiori o superiori al prezzo benchmark del modello. Le seguenti fasi descrivono nel dettaglio la metodologia usata per determinare il benchmark:

 

in primo luogo, per ciascun contratto oggetto di indagine viene calcolato se e in quale misura il prezzo effettivo ogni anno si discosti dal corrispondente prezzo benchmark calcolato utilizzando la regressione e le caratteristiche del contratto;

 

in secondo luogo, si identifica il contratto più divergente verso l'alto (most-upward-diverging contract — MUD) (3), ovvero il contratto dell'insieme di dati con il prezzo osservato che supera maggiormente il prezzo benchmark corrispondente (in termini assoluti). La scelta del MUD, che offre un range di variazione al di sopra della stima centrale del prezzo benchmark, pur mantenendosi prudente, è giustificata; in primo luogo il modello econometrico non spiega il 100 % del prezzo osservato nell'insieme di dati e la singola stima del prezzo benchmark è fornita entro un intervallo di confidenza e con un margine di errore al di sopra o al di sotto delle stime; in secondo luogo, sul mercato reale esistono scostamenti di prezzo da un singolo prezzo possibile; il MUD, che deriva da contratti basati sul mercato (cfr. considerando da 42 a 45), apporta informazioni quantificate circa la possibile portata di questi scostamenti e fornisce un range, basato sul mercato, intorno al prezzo benchmark calcolato;

 

in terzo luogo, la differenza di prezzo dal contratto MUD è utilizzata per separare i contratti con i prezzi osservati al di sopra del prezzo benchmark dai contratti con i prezzi al di sotto del prezzo benchmark:

se un contratto ha un prezzo osservato al di sopra del corrispondente prezzo benchmark e se la differenza di prezzo di tale contratto è superiore alla differenza di prezzo del MUD (4), il contratto è considerato prima facie non conforme al mercato,

altrimenti il contratto dovrebbe essere considerato conforme al mercato.

La sottostante tabella illustra i risultati dettagliati ottenuti con l'analisi di regressione sull'insieme di dati. La regressione spiega il 36 % delle variazioni dei dati. Le stime del coefficiente presentate nella tabella sottostante sono utilizzate in una seconda fase per prevedere il prezzo benchmark per i contratti oggetto di indagine (previsioni out-of-sample), presumendo che si tratti di contratti al dettaglio, come quelli nell'insieme di dati.

Risultati dell'analisi econometrica

Tabella 1

Analisi di regressione

Source

SS

df

MS

 

Number of obs

=

137

F(5,131)

=

14,73

Prob > F

=

0,0000

R-squared

=

0,3598

Adj R-squared

=

0,3354

Root MSE

=

23,937

Model

4218,7868

5

8436,95736

Residual

75057,7748

131

572,960113

Total

117242,562

136

862,077659


Average price RON ~ h

Coef.

Std. Err.

t

P > |t|

[95 % Conf. Interval]

Annual quantity GWh

– ,0114518

,0078662

– 1,46

0,148

– ,027013

,0041094

year

 

 

 

 

 

 

2008

26,39286

6,212094

4,25

0,000

14,10385

38,68186

2009

44,00499

6,668892

6,60

0,000

30,81234

57,19765

2010

32,16928

6,525077

4,93

0,000

19,26112

45,07744

2011

49,21547

6,458884

7,62

0,000

36,43826

61,99268

_cons

153,9978

5,159037

29,85

0,000

143,792

164,2036

Le seguenti tabelle presentano i risultati dell'analisi empirica che utilizza l'analisi di regressione di cui alla tabella 1 quando, per ogni anno, il MUD è selezionato in base alla differenza dei livelli di prezzo (in RON/MWh) tra il prezzo stimato di ciascun contratto e il corrispondente prezzo osservato. Le tabelle 2 e 3 sottostanti illustrano le differenze tra i prezzi di acquisto contrattuali di Hidroelectrica per ciascuno degli anni (vale a dire: 2009-2011) a fronte della simulazione del prezzo benchmark per le due società oggetto dell'indagine.

Nel 2009, il contratto MUD, cioè il contratto dell'insieme di dati con la differenza più elevata tra il prezzo osservato e il corrispondente prezzo stimato, ha una differenza di prezzo stimata a 69,73 RON/MWh. Nessuno dei due contratti tra Hidroelectrica e Termoelectrica e Electrocentrale Deva ha un prezzo osservato al di sopra del loro prezzo stimato con una differenza di prezzo superiore a 69,73 RON/MWh (cfr. tabella 2).

Nel 2010 il contratto MUD ha una differenza di prezzo stimata a 45,36 RON/MWh. Entrambi i contratti tra Hidroelectrica e Termoelectrica e Electrocentrale Deva hanno un prezzo osservato al di sopra del loro prezzo stimato con una differenza di prezzo superiore a 45,36 RON/MWh, cioè una differenza di 53,05 RON/MWh per il contratto con Termoelectrica e di 51,37 RON/MWh per il contratto con Electrocentrale DEVA (cfr. tabella 2).

Nel 2011 il contratto MUD ha una differenza di prezzo stimata a 30,12 RON/MWh. I due contratti tra Hidroelectrica e Termoelectrica e rispettivamente tra Hidroelectrica e Electrocentrale Deva hanno un prezzo osservato al di sopra del loro prezzo stimato con una differenza di prezzo superiore a 30,12 RON/MWh, cioè una differenza di 38,62 RON/MWh per il contratto con Termoelectrica e di 32,64 RON/MWh per il contratto con Electrocentrale DEVA (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Analisi dei contratti nel periodo rilevante 2009-2011

(in RON/MWh)

TERMOELECTRICA

2009

2010

2011

Prezzo osservato (PO)

227,40

230,00

234,40

Prezzo previsto (PP)

187,69

176,95

195,78

Differenza (PO-PP)

39,71

53,05

38,62

MUD

69,73

45,36

30,12

Differenza Prezzo osservato – Prezzo previsto + MUD

< MUD

7,69

8,50

ELECTROCENTRALE DEVA

2009

2010

2011

Prezzo osservato (PO)

230,20

234,00

234,00

Prezzo previsto (PP)

192,28

182,63

201,54

Differenza (PO-PP)

37,92

51,37

32,46

MUD

69,73

45,36

30,12

Differenza Prezzo osservato – Prezzo previsto + MUD

< MUD

6,01

2,34

I risultati di cui sopra dimostrano che i prezzi pagati da Hidroelectrica sia a Termoelectrica che a Electrocentrale Deva nel 2010 e nel 2011 sono al di sopra di un benchmark ragionevole determinato dai contratti dell'insieme di dati. Tuttavia, questo confronto è effettuato tra i contratti al dettaglio (tutti i contratti dell'insieme di dati) e i contratti all'ingrosso tra Hidroelectrica e Electrocentrale Deva e Termoelectrica. In altre parole, i prezzi benchmark simulati comprendono i costi al dettaglio che i due contratti non comprendono e pertanto i prezzi benchmark simulati sono più elevati dei prezzi corrispondenti all'ingrosso. Al fine di cogliere tale differenza, è pertanto indispensabile dedurre un margine al dettaglio del 5 % dal valore assoluto del MUD (5). I risultati sono riportati nella tabella sottostante e confermano ulteriormente che i prezzi sono al di sopra del benchmark del mercato nel 2010 e nel 2011 per i due fornitori:

Tabella 3

Analisi dei contratti mediante l'applicazione di una riduzione del margine al dettaglio del 5 % per il periodo rilevante 2009-2011

(in RON/MWh)

TERMOELECTRICA

2009

2010

2011

Prezzo osservato (PO)

227,40

230,00

234,40

Prezzo previsto (PP)

187,69

176,95

195,78

Differenza (PO-PP)

39,71

53,05

38,62

MUD

69,73

45,36

30,12

Differenza Prezzo osservato – [(Prezzo previsto + MUD) – 5 %)

< MUD

18,81

19,80

ELECTROCENTRALE DEVA

2009

2010

2011

Prezzo osservato (PO)

230,20

234,00

234,00

Prezzo previsto (PP)

192,28

182,63

201,54

Differenza (PO-PP)

37,92

51,37

32,46

MUD

69,73

45,36

30,12

Differenza Prezzo osservato – [(Prezzo previsto + MUD) – 5 %)

< MUD

17,41

13,92

In conclusione, l'analisi econometrica indica che i prezzi dei contratti di Termoelectrica e Electrocentrale Deva sono al di sopra dei prezzi di mercato. Tuttavia, dato l'ampio intervallo di incertezza non colto dal modello, la conclusione dell'analisi econometrica deve essere integrata da informazioni economiche supplementari sulla conformità al mercato del comportamento di Hidroelectrica e/o altri dati contrattuali.


(1)  Le variabili «durata del contratto» e «profilo off-take dell'acquirente» definite nell'insieme di dati non sono comprese in quanto statisticamente non significative.

(2)  Un trattamento preliminare dei dati ha scartato tre dati annuali sui contratti corrispondenti alle vendite intragruppo di ALRO dal 2009 al 2011, considerato che probabilmente riflettono condizioni di mercato diverse rispetto a quelle prevalenti nei contratti bilaterali negoziati tra un fornitore e un acquirente indipendente come nel presente caso.

(3)  La regressione è effettuata su 137 osservazioni di singoli dati contrattuali nel periodo 2009-2011.

(4)  Il MUD iniziale per l'anno 2011 corrisponde alle vendite intragruppo di OMV Petrom. Poiché tali vendite intragruppo, come quelle di Alro (cfr. nota 2), sono probabilmente di natura tale da riflettere condizioni di mercato diverse rispetto a quelle prevalenti nei contratti bilaterali negoziati tra un fornitore e un acquirente indipendente, come in questo caso, viene invece utilizzato il MUD seguente.

(5)  In base al valore mediano del margine del trader in Romania, KPMG Report for Energy Holdings, maggio 2014, appendice 3, pag. 53,


Rettifiche

20.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/68


Rettifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014 )

Pagina 222, allegato IX, punto 1) lettera d):

anziché:

«d)

l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 60 e, eventualmente, all'articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 60 e 62;»

leggi:

«d)

l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 59 e 60 e, eventualmente, all'articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 59, 60 e 62;».