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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo [notificata con il numero C(2015) 6729] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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14.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1840 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Istarski pršut/Istrski pršut (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarski pršut» presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Con la notifica di opposizione del 30 agosto 2013 e la dichiarazione di opposizione motivata del 25 ottobre 2013, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. |
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(3) |
Con lettere datate 7 febbraio 2014 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne. Una proroga di tre mesi del termine per la consultazione è stata inoltre accordata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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(4) |
La Slovenia sosteneva, tra l'altro, che la registrazione di «Istarski pršut» non fosse conforme alla definizione di una denominazione di origine protetta in quanto la zona geografica per le materie prime era maggiore della zona geografica delimitata. Inoltre, la Slovenia sosteneva che la registrazione avrebbe danneggiato l'esistenza dell'«Istrski pršut», vale a dire la denominazione utilizzata in Slovenia per un prodotto che presenta le caratteristiche dell'«Istarski pršut», e che era stato immesso legalmente sul mercato oltre cinque anni prima della data di pubblicazione del documento unico dell'«Istarski pršut» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(5) |
Dopo sei mesi di consultazioni, è stato raggiunto un accordo tra la Croazia e la Slovenia. Esso è stato comunicato alla Commissione con lettere del 3 e del 10 settembre 2014. |
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(6) |
Varie modifiche sono state apportate al disciplinare del prodotto a seguito dell'accordo. La domanda croata è diventata multinazionale (croata e slovena). Il nome del prodotto «Istarski pršut» è stato modificato in «Istarski pršut/Istrski pršut», includendo quindi anche il nome in lingua slovena. La zona di produzione è stata estesa per comprendere la parte slovena della penisola istriana. Piccoli adeguamenti sono stati inoltre introdotti in altre sezioni del disciplinare. |
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(7) |
Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l'esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione. |
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(8) |
Per quanto riguarda la parte croata della regione, la differenza tra la zona geografica per le materie prime e la zona geografica definita è stata mantenuta così com'era nella domanda originaria. Tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono soddisfatti ed il nome può beneficiare della deroga di cui a tale articolo e, di conseguenza, può essere registrato come denominazione di origine protetta. |
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(9) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut», presentata dalla Croazia e dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
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(10) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 155 dell'1.6.2013, pag. 3.
(3) GU L 186 del 5.6.2015, pag. 9.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1841 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
AL |
49,1 |
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MA |
145,5 |
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MK |
41,5 |
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|
TR |
118,1 |
|
|
ZZ |
88,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
38,5 |
|
TR |
112,1 |
|
|
ZZ |
75,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
138,3 |
|
ZZ |
138,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
133,8 |
|
CL |
149,0 |
|
|
TR |
106,2 |
|
|
UY |
86,1 |
|
|
ZA |
114,7 |
|
|
ZZ |
118,0 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
250,8 |
|
EG |
188,2 |
|
|
MA |
56,6 |
|
|
MK |
97,5 |
|
|
TR |
179,3 |
|
|
ZZ |
154,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
258,5 |
|
CL |
209,5 |
|
|
MK |
23,1 |
|
|
NZ |
168,2 |
|
|
ZA |
138,6 |
|
|
ZZ |
159,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
65,9 |
|
TR |
134,0 |
|
|
XS |
96,3 |
|
|
ZA |
218,5 |
|
|
ZZ |
128,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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14.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1842 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2015
relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo
[notificata con il numero C(2015) 6729]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2014/40/UE ha stabilito nuove regole sulle avvertenze relative alla salute, comprese le avvertenze combinate relative alla salute, da collocare sui prodotti del tabacco da fumo. Le avvertenze combinate relative alla salute dovrebbero comprendere una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I di tale direttiva, una fotografia a colori corrispondente, specificata nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II di tale direttiva, e informazioni sulla disassuefazione dal fumo. Dovrebbero occupare il 65 % delle superfici esterne anteriore e posteriore delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno. |
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(2) |
È opportuno stabilire le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, tenendo conto delle diverse forme delle confezioni. In particolare, è opportuno specificare la posizione della fotografia, dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo all'interno dell'avvertenza combinata relativa alla salute, le dimensioni di tali elementi, il formato, i colori e i caratteri da usare al fine di garantire che ciascun elemento sia pienamente visibile. |
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(3) |
Considerate le diverse forme e dimensioni delle confezioni presenti sul mercato, è opportuno esigere che le avvertenze combinate relative alla salute siano collocate una sopra l'altra o una accanto all'altra. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 70 % occorre utilizzare un formato impilato. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 20 % ma di non oltre il 65 % occorre utilizzare un formato accostato. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è maggiore o uguale al 65 %, ma minore o uguale al 70 % della sua larghezza, i fabbricanti di prodotti del tabacco dovrebbero essere autorizzati a scegliere il formato da utilizzare, purché tutti gli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili e non siano distorti. |
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(4) |
Al fine di garantire che la fotografia sia l'elemento saliente dell'avvertenza sanitaria combinata, dovrebbe essere posizionata in cima alle avvertenze combinate relative alla salute nel formato impilato e nella metà sinistra delle avvertenze combinate relative alla salute nel formato accostato. La fotografia dovrebbe anche essere l'elemento più grande dell'avvertenza combinata relativa alla salute. |
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(5) |
Se a causa della forma della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno, la larghezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è notevolmente maggiore dell'altezza, è tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per le dimensioni degli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute, al fine di garantire che la fotografia non sia distorta dal ridimensionamento e che l'avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo restino pienamente visibili e leggibili. |
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(6) |
Al fine di garantire la visibilità e la chiarezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute, si dovrebbero stabilire regole in merito ai colori, alla risoluzione minima, ai caratteri e all'interlinea. Le tolleranze di stampa inevitabili sono considerate accettabili. |
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(7) |
È opportuno prevedere regole speciali per le avvertenze combinate relative alla salute da collocare sulla parte anteriore delle confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top quando tale chiusura copre una superficie che è maggiore o minore del 50 % della superficie prevista per la fotografia e l'apertura della chiusura di tipo flip-top dividerebbe in due la fotografia, l'avvertenza testuale o le informazioni sulla disassuefazione dal fumo. In questi casi è opportuno prevedere regole più flessibili per quanto riguarda le dimensioni di ciascuno dei tre elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute. Ai fabbricanti o agli importatori dovrebbe inoltre essere consentito ridurre le dimensioni dei caratteri e l'interlinea dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo quando l'avvertenza combinata relativa alla salute collocata sulla parte anteriore di tali confezioni è in più lingue o qualora inevitabile sui prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, purché tutti gli elementi rimangano pienamente visibili. |
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(8) |
Le disposizioni stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce le regole relative al layout, alla grafica e alla forma delle avvertenze combinate relative alla salute da collocare sui prodotti del tabacco da fumo.
Articolo 2
Layout e forma dell'avvertenza combinata relativa alla salute
1. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 70 %, i fabbricanti collocano le avvertenze combinate relative alla salute in un formato impilato, come illustrato nella sezione 1 dell'allegato.
Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 20 % ma di non oltre il 65 %, i fabbricanti collocano le avvertenze combinate relative alla salute in un formato accostato, come illustrato nella sezione 2 dell'allegato.
Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è maggiore o uguale al 65 %, ma minore o uguale al 70 % della sua larghezza, i fabbricanti possono scegliere se usare il formato impilato o il formato accostato, purché tutti gli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili e non siano distorti.
2. Se si usa un formato impilato, la fotografia si colloca in cima all'avvertenza combinata relativa alla salute, con l'avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo stampate sotto di essa, come illustrato nella sezione 1 dell'allegato. La fotografia occupa il 50 %, l'avvertenza testuale il 38 % e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 12 % della superficie dell'avvertenza combinata relativa alla salute all'interno del riquadro delimitato da un bordo nero.
Se si usa il formato accostato, la fotografia si colloca nella metà sinistra dell'avvertenza combinata relativa alla salute, con l'avvertenza testuale in alto a destra e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo in basso a destra dell'avvertenza, come illustrato nella sezione 2 dell'allegato. La fotografia occupa il 50 %, l'avvertenza testuale il 40 % e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 10 % della superficie dell'avvertenza combinata relativa alla salute all'interno del riquadro delimitato da un bordo nero.
3. Se a causa della forma della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno, l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è minore o uguale al 20 % della sua larghezza, l'avvertenza combinata relativa alla salute si colloca in un formato accostato extra largo, come illustrato nella sezione 3 dell'allegato. La fotografia occupa il 35 %, l'avvertenza testuale il 50 % e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo il 15 % della superficie dell'avvertenza combinata relativa alla salute all'interno del riquadro delimitato da un bordo nero.
Articolo 3
Grafica dell'avvertenza combinata relativa alla salute
1. L'avvertenza combinata relativa alla salute è stampata in quadricromia CMYK. Tutti gli elementi in nero sono C0, M0, Y0 e K100 e quelli in giallo caldo sono C0, M10, Y100 e K0.
L'avvertenza combinata relativa alla salute è riprodotta con una risoluzione minima di 300dpi quando è stampata in scala reale.
2. L'avvertenza testuale è stampata in bianco su fondo nero.
Se i prodotti del tabacco da fumo sono destinati ad essere immessi sul mercato in Stati membri con più di una lingua ufficiale, l'avvertenza testuale nella prima lingua è stampata in bianco, l'avvertenza testuale nella seconda lingua è stampata in giallo caldo e l'avvertenza testuale nella terza lingua, se del caso, è stampata in bianco.
Le informazioni sulla disassuefazione dal fumo sono stampate in nero su fondo giallo caldo, come illustrato nell'allegato.
3. Se si usa un formato accostato, impilato invertito o accostato extra largo, si stampa un bordo nero di 1 mm tra le informazioni sulla disassuefazione dal fumo e la fotografia all'interno del riquadro delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.
4. I fabbricanti o gli importatori garantiscono che la fotografia:
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a) |
sia riprodotta senza aggiunta di effetti, adeguamento dei colori, ritocchi o allargamento dello sfondo; |
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b) |
non sia rifilata troppo vicino o troppo lontano dal punto focale dell'immagine; e |
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c) |
sia ridimensionata in modo proporzionale senza essere dilatata o compressa. |
5. I fabbricanti garantiscono che:
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a) |
l'avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo siano allineate a sinistra e centrate verticalmente; |
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b) |
l'avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo siano stampate in grassetto condensato Neue Frutiger; |
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c) |
l'avvertenza testuale sia stampata con caratteri di dimensioni uniformi; |
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d) |
la dimensione dei caratteri dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo sia la maggiore possibile per garantire la massima visibilità del testo; |
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e) |
la dimensione minima dei caratteri dell'avvertenza testuale sia 6 pt e la dimensione minima dei caratteri delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo sia 5 pt; |
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f) |
lo spazio tra le righe sia 2 pt maggiore della dimensione dei caratteri dell'avvertenza testuale e da 1 a 2 pt maggiore della dimensione dei caratteri delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo; |
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g) |
l'avvertenza testuale sia riprodotta come indicato nell'allegato I della direttiva 2014/40/UE, anche per quanto riguarda l'uso delle lettere maiuscole, ma esclusa la numerazione. |
In deroga alle lettere e) e f), i fabbricanti o gli importatori di prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua possono ridurre la dimensione dei caratteri o l'interlinea dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo qualora inevitabile, purché tutti gli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili.
Articolo 4
Regole speciali per alcune confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, si applicano le seguenti regole alle avvertenze combinate relative alla salute da collocare nella parte anteriore di confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top:
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a) |
quando la chiusura è più piccola della superficie prevista per la fotografia all'articolo 2, paragrafo 2, e l'osservanza di tale disposizione comporterebbe la separazione in due della fotografia all'apertura della confezione:
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b) |
quando la chiusura è più grande della superficie prevista per la fotografia all'articolo 2, paragrafo 2, e l'osservanza di tale disposizione comporterebbe la separazione in due dell'avvertenza testuale o delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo all'apertura della confezione:
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I fabbricanti garantiscono che nessuno dei tre elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute sia diviso in due all'apertura della confezione unitaria.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, lettere e) e f), i fabbricanti o gli importatori di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua in confezioni unitarie con chiusura di tipo flip-top possono ridurre la dimensione dei caratteri o l'interlinea dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo nella parte anteriore dei pacchetti, se l'avvertenza combinata relativa alla salute è multilingue, purché tutti gli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
ALLEGATO
1. Formato impilato [articolo 2, paragrafi 1 e 2 e articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]
1. Fotografia
2. Avvertenza testuale
3. Informazioni sulla disassuefazione dal fumo
2. Formato accostato (articolo 2, paragrafi 1 e 2)
1. Fotografia
2. Avvertenza testuale
3. Informazioni sulla disassuefazione dal fumo
3. Formato accostato extra largo (articolo 2, paragrafo 3)
1. Fotografia
2. Avvertenza testuale
3. Informazioni sulla disassuefazione dal fumo
4. Formato impilato invertito [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]
1. Fotografia
2. Avvertenza testuale
3. Informazioni sulla disassuefazione dal fumo
4. Chiusura di tipo flip-top