ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
10 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza etere monoetilico di dietilenglicole ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1821 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1822 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/1823 del comitato politico e di sicurezza, del 6 ottobre 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015)

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1820 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'etere monoetilico di dietilenglicole figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti e i suini. Secondo la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole, non è richiesto alcun LMR per tali specie animali.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame.

(5)

L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato l'estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole a tutte le specie da produzione alimentare.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Etere monoetilico di dietilenglicole

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

NESSUNA»


10.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1821 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),

(2)

All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Tale allegato è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione (3).

(4)

Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e

c)

successivamente al termine del periodo dell'inchiesta iniziale ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo del prodotto in esame nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

La società indiana Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd. («il richiedente» o «Amar») ha chiesto che le sia concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)

Al fine di determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.

(8)

Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di fornire elementi di prova per dimostrare che egli soddisfa tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfa le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È stata effettuata una visita di verifica negli stabilimenti della società:

Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd., sita in Satara.

(10)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)

non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, con l'eccezione di un'operazione di vendita di campioni descritta in dettaglio al considerando 11;

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; e

iii)

ha effettivamente avviato l'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione nel giugno 2014 ed è vincolato da ulteriori obblighi contrattuali a continuare tali esportazioni;

pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(11)

Il richiedente ha ammesso, nelle sue risposte al questionario per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di aver effettivamente esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, ma che si trattava di una transazione di campioni in quantità ridotta e per un valore inferiore a 500 EUR, effettuata tramite spedizione aerea. I documenti verificati in loco (compreso lo scambio di corrispondenza che ha portato alla spedizione di cui sopra e ulteriori scambi) hanno confermato che si trattava di una transazione di campioni. Pertanto si è dedotto che tale transazione non rappresenta un motivo per respingere la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(12)

La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(13)

Al richiedente deve essere attribuito un nuovo codice addizionale (B121) TARIC (tariffa doganale comune). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (4) attribuendo al richiedente lo stesso codice addizionale TARIC (B121).

(14)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori indiani nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013:

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

«Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd.

Satara, Maharashtra

B121»

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 è sostituita dalla seguente:

«Società

Dazio (in %)

Codice addizionale TARIC

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

3,7

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,0

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,0

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,0

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,0

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Limited, New Delhi

0,0

B925

Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana

3,7

B997

Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd, Satara, Maharashtra

3,7

B121

Società elencate nell'allegato

3,4

cfr. allegato

Tutte le altre società

3,7

B999»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).


10.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1822 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

51,8

MA

164,8

MK

32,3

TR

137,2

ZZ

96,5

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

112,8

BO

160,8

CL

149,1

TR

127,3

UY

107,3

ZA

125,7

ZZ

130,5

0806 10 10

BR

261,1

EG

184,5

MA

56,6

MK

96,2

TR

160,1

ZZ

151,7

0808 10 80

AR

258,8

CL

177,6

MK

23,1

NZ

172,5

US

137,2

ZA

119,5

ZZ

148,1

0808 30 90

AR

131,8

TR

134,7

XS

87,9

ZA

218,5

ZZ

143,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/10


DECISIONE (PESC) 2015/1823 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 ottobre 2015

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/607 (2), con la quale il capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Stefano BARBIERI nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.

(4)

Il comitato militare dell'UE sostiene tale raccomandazione.

(5)

Il 29 settembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1750 (3), con la quale il contrammiraglio Stefano BARBIERI è stato nominato comandante della forza dell'UE a decorrere dal 6 ottobre 2015.

(6)

Occorre modificare la data della nomina.

(7)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750.

(8)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Stefano BARBIERI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dall'8 ottobre 2015.

Articolo 2

Le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2015/607 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/102 (Atalanta/3/2015) (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 79).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1750 del comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/607 (Atalanta/5/2015) (GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 13).