ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
7 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1785 della Commissione, del 5 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1786 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

18

 

*

Decisione (UE) 2015/1789 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

20

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020

23

 

*

Decisione (UE) 2015/1791 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni

27

 

*

Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

28

 

*

Decisione (PESC) 2015/1793 del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ( GU L 283 del 27.9.2014 )

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1785 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetta «testa di scopa frangiata lavapavimenti» o «mop») costituito da filacce fissate a un adattatore di plastica inteso a collegare l'articolo a un manico.

(Cfr. illustrazione) (1)

9603 90 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9603, 9603 90 e 9603 90 99.

Un insieme di filacce montato su un manico costituisce una scopa frangiata lavapavimenti. L'articolo è un insieme di filacce fissato a un adattatore di plastica che serve a collegare l'articolo a un manico. Di conseguenza, la testa di scopa frangiata lavapavimenti dovrebbe essere considerata un articolo incompleto avente carattere essenziale di scopa ai sensi della regola generale 2 a), in quanto l'adattatore di plastica è progettato per essere montato su un manico (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9603, D), primo paragrafo).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 9603 90 99 come «testa di scopa frangiata lavapavimenti».

Image

(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1786 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

33,9

MA

201,3

MK

44,1

TR

73,3

ZZ

88,2

0707 00 05

AL

46,1

TR

122,2

ZZ

84,2

0709 93 10

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

127,3

BO

160,8

CL

149,1

TR

98,8

UY

104,8

ZA

143,1

ZZ

130,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

187,3

MK

96,2

TR

168,7

ZA

128,8

ZZ

167,8

0808 10 80

CL

149,5

MK

23,1

NZ

140,9

US

137,2

ZA

148,0

ZZ

119,7

0808 30 90

AR

131,8

TR

130,4

XS

95,7

ZA

149,1

ZZ

126,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/6


DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2015

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE stabiliscono i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei vari parametri.

(2)

Le specifiche riportate negli allegati II e III citati dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso scientifico e tecnico e in modo da garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione.

(3)

L'allegato II della direttiva 98/83/CE prevede un certo grado di flessibilità per lo svolgimento dei controlli di verifica e dei controlli di routine consentendo, in determinate circostanze, dei campionamenti meno frequenti. Le condizioni specifiche per eseguire il controllo dei parametri con frequenza appropriata e la gamma di tecniche di controllo devono essere chiarite alla luce dei progressi scientifici.

(4)

A partire dal 2004 l'Organizzazione mondiale della sanità ha elaborato il piano per la sicurezza dell'acqua che si basa su principi di valutazione e gestione del rischio riportati negli orientamenti dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile (Guidelines for Drinking Water Quality) (2). Gli orientamenti, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile, sono principi riconosciuti a livello internazionale su cui si basano il controllo e l'analisi dei parametri contenuti nell'acqua potabile. L'allegato II della direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere allineato ai più recenti aggiornamenti di tali principi.

(5)

Al fine di contenere i rischi per la salute umana, i programmi di controllo dovrebbero garantire che siano previste misure in tutta la catena di approvvigionamento idrico e dovrebbero prendere in considerazione le informazioni provenienti da corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile. Gli obblighi generali in materia di programmi di controllo dovrebbero colmare il divario tra estrazione e approvvigionamento dell'acqua. Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) gli Stati membri devono garantire l'istituzione di un registro o registri delle aree protette. Le aree protette includono tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. I risultati derivanti dal controllo di tali corpi idrici ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 8 della direttiva dovrebbero essere utilizzati per determinare il rischio potenziale per l'acqua potabile prima e dopo il trattamento ai fini della direttiva 98/83/CE.

(6)

L'esperienza ha dimostrato che, per molti parametri (in particolare quelli fisico-chimici), le concentrazioni presenti supererebbero di rado i valori limite stabiliti. I controlli e la comunicazione dei parametri senza rilevanza pratica comportano costi significativi, in particolare se occorre prenderne in esame un numero importante. In questi casi, l'introduzione di frequenze flessibili per i controlli offrirebbe potenziali opportunità di riduzione dei costi pur senza pregiudicare la salute pubblica o altri benefici. La flessibilità nella frequenza dei controlli riduce inoltre la raccolta di dati che forniscono poche o nessuna informazione sulla qualità dell'acqua potabile.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare dai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di svolgere valutazioni del rischio credibili che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile e dovrebbero tenere conto del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

(8)

La tabella B2 dell'allegato II della direttiva 98/83/CE, che riguarda le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, è diventata obsoleta, in quanto tratta di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali prodotti sono anche compresi nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo» (sistema HACCP) definiti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché dai principi dei controlli ufficiali stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A seguito dell'adozione di tali regolamenti, l'allegato II della direttiva 98/83/CE non si applica più, de facto, alle acque confezionate in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita.

(9)

La direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (7) ha introdotto disposizioni specifiche per il controllo delle sostanze radioattive. I programmi di controllo per le sostanze radioattive dovrebbe pertanto essere istituiti esclusivamente nell'ambito di tale direttiva.

(10)

I laboratori che applicano le specifiche per l'analisi dei parametri di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente o norme di prestazione basate su criteri specifici e usare metodi di analisi che, nei limiti del possibile, siano stati convalidati.

(11)

La direttiva 2009/90/CE della Commissione (8) prevede che per la convalida dei metodi di analisi vengano utilizzate la norma EN ISO/IEC 17025 o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. La norma EN ISO/IEC 17025 è inoltre una delle norme utilizzate conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 per l'accreditamento dei laboratori designati dalle autorità competenti degli Stati membri. È pertanto necessario prevedere che tale norma o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale vengano utilizzate per la convalida dei metodi di analisi nel contesto della direttiva 98/83/CE. Al fine di allineare l'allegato III della direttiva 98/83/CE con la direttiva 2009/90/CE, il limite di quantificazione e l'incertezza di misura andrebbero introdotti in qualità di caratteristiche di prestazione. Tuttavia, per un periodo limitato, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a consentire l'uso di criteri quali esattezza, precisione e limite di rilevazione in quanto caratteristiche di prestazione conformi all'allegato III della direttiva 98/83/CE, dando così ai laboratori il tempo sufficiente per adeguarsi a questo progresso tecnico.

(12)

Sono state stabilite una serie di norme ISO per l'analisi dei parametri microbiologici. Pertanto, le norme EN ISO 9308-1 e EN ISO 9308-2 (per il conteggio di E. coli e batteri coliformi) e la norma EN ISO 14189 (per l'analisi del Clostridium perfringens) forniscono tutte le necessarie specifiche per effettuare l'analisi. Si tratta di nuove norme e di sviluppi tecnici che dovrebbero essere riflessi nell'allegato III della direttiva 98/83/CE.

(13)

Al fine di valutare l'equivalenza dei metodi alternativi con il metodo di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare la norma EN ISO 17994, già sancita quale norma di riferimento sull'equivalenza dei metodi microbiologici nel contesto della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dalla decisione n. 2009/64/CE della Commissione (10). In alternativa, essi dovrebbero poter utilizzare la norma EN ISO 16140 o altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (11), per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che si situano al di fuori dell'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

(14)

Gli allegati II e III della decisione 98/83/CE vanno quindi modificati di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato sull'acqua potabile istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/83/CE è così modificata:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;

2)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

(3)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(8)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

(9)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(10)  Decisione 2009/64/CE della Commissione, del 21 gennaio 2009, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma ISO 17994:2004(E) quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.

I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

a)

verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)

mettere a disposizioni informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;

c)

individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

a)

raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

b)

misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

a)

ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

b)

ispezioni del bacino idrografico, estrazione delle acque, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione.

3.

I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.

PARTE B

Parametri e frequenze

1.   Quadro generale

Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico.

Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

2.   Elenco dei parametri

Parametri — gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

a)

Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;

b)

altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

a)

ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;

b)

alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 3.

3.   Frequenza di campionamento

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(cfr. note 1 e 2)

m3

Parametri — gruppo A

numero di campioni all'anno

(cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B

numero di campioni all'anno

 

≤ 100

> 0

(cfr. nota 4)

> 0

(cfr. nota 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+ 1

per ogni 4 500 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 100 000

 

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

Nota 1:

una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2:

i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3:

la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 4:

gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

PARTE C

Valutazione del rischio

1.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

2.

La valutazione del rischio di cui al punto 1 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

3.

La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di 100 m3 al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva.

4.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;

b)

è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 7, paragrafo 6;

c)

è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.

5.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:

a)

la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

b)

per tutti gli altri parametri:

i)

l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

ii)

per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60 % del valore parametrico;

iii)

per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30 % del valore parametrico;

iv)

la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

v)

è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

6.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché

b)

siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.

I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.

Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

a)

i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

b)

i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3.

Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).


(1)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).»


ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 98/83/CE è così modificato:

1)

il paragrafo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.»;

2)

il punto 1 è così modificato:

a)

il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi»;

b)

i paragrafi dal terzo al nono, inclusa la nota 1, sono sostituiti dai seguenti:

«I metodi per i parametri microbiologici sono:

a)

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

b)

Enterococchi (EN ISO 7899-2);

c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d)

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 22 °C (EN ISO 6222);

e)

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36 °C (EN ISO 6222);

f)

Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)»;

3)

il punto 2 è così modificato:

a)

il titolo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«PARTE B

Parametri chimici e degli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione»;

b)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«1.   Parametri chimici e degli indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione (1)] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di “esattezza”, “precisione” e “limite di rilevazione”, quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al “limite di quantificazione” e all'“incertezza di misura” specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima “Incertezza di misura”

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

 

Ammonio

40

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

Cfr. nota 5

Benzene

40

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Cloruro

15

 

Cromo

30

 

Conduttività

20

 

Rame

25

 

Cianuro

30

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

40

 

Fluoruro

20

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

Cfr. nota 7

Ferro

30

 

Piombo

25

 

Manganese

30

 

Mercurio

30

 

Nichel

25

 

Nitrato

15

 

Nitrito

20

 

Ossidabilità

50

Cfr. nota 8

Pesticidi

30

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

50

Cfr. nota 10

Selenio

40

 

Sodio

15

 

Solfato

15

 

Tetracloroetilene

30

Cfr. nota 11

Tricloroetene

40

Cfr. nota 11

Trialometano totale

40

Cfr. nota 10

Carbonio organico totale (TOC)

30

Cfr. nota 12

Torbidità

30

Cfr. nota 13

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.


Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima “esattezza”, “precisione” e “limite di rilevazione” — possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

Parametri

Esattezza

(cfr. nota 2)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Precisione

(cfr. nota 3)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Limite di rilevazione

(cfr. nota 4)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

10

10

10

 

Ammonio

10

10

10

 

Antimonio

25

25

25

 

Arsenico

10

10

10

 

Benzo(a)pirene

25

25

25

 

Benzene

25

25

25

 

Boro

10

10

10

 

Bromato

25

25

25

 

Cadmio

10

10

10

 

Cloruro

10

10

10

 

Cromo

10

10

10

 

Conduttività

10

10

10

 

Rame

10

10

10

 

Cianuro

10

10

10

Cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

25

25

10

 

Fluoruro

10

10

10

 

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

0,2

 

Cfr. nota 7

Ferro

10

10

10

 

Piombo

10

10

10

 

Manganese

10

10

10

 

Mercurio

20

10

20

 

Nichel

10

10

10

 

Nitrato

10

10

10

 

Nitrito

10

10

10

 

Ossidabilità

25

25

10

Cfr. nota 8

Pesticidi

25

25

25

Cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

25

25

25

Cfr. nota 10

Selenio

10

10

10

 

Sodio

10

10

10

 

Solfato

10

10

10

 

Tetracloroetilene

25

25

10

Cfr. nota 11

Tricloroetene

25

25

10

Cfr. nota 11

Trialometano totale

25

25

10

Cfr. nota 10

Torbidità

25

25

25

 

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.

(1)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).»;"

c)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.   Note alle tabelle 1 e 2

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.

Nota 3

La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.

Nota 4

Il limite di rilevazione è pari a:

tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure

cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).

Nota 5

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 6

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 7

I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.

Nota 8

Metodo di riferimento: EN ISO 8467

Nota 9

Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.

Nota 10

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 11

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 12

L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).

Nota 13

L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.»;

4)

il punto 3 è soppresso.



DECISIONI

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/18


DECISIONE (UE) 2015/1788 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/648/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (3) («accordo»).

(2)

L'articolo 11, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo sia concluso per un periodo iniziale di cinque anni e possa essere rinnovato di comune accordo tra le parti. Con la decisione 2009/501/CE del Consiglio (4) l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni e giunge a scadenza il 17 maggio 2015.

(3)

Le parti dell'accordo ritengono che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco.

(4)

Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe essere identico al contenuto dell'accordo.

(5)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(6)

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India per un ulteriore periodo di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, a notificare al governo della Repubblica dell'India che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell'accordo a norma dell'articolo 11, lettera b) dell'accordo stesso.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, ad effettuare la seguente notifica al governo della Repubblica dell'India:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29).

(3)  Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30).

(4)  Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 17).


7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/20


DECISIONE (UE) 2015/1789 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati II e XX dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. …/2015

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (1).

(2)

La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).».

2.

Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

«c)

All'articolo 2, paragrafo 5, dopo “Finlandia” viene aggiunta la parola “Islanda” e dopo “Lituania” viene aggiunta la parola “Norvegia”.

d)

All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

“L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2.”.

e)

Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein.

f)

L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.».

3.

Il testo del punto 6 (Direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).».

Articolo 3

I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

(2)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

(3)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/23


DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1790 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2010/570/UE, Euratom del Consiglio (2), il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2015. È opportuno pertanto procedere alla nomina dei membri per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 settembre 2015.

(2)

Ogni Stato membro è stato invitato a presentare al Consiglio un elenco di candidati composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale, per la nomina come membri del Comitato economico e sociale europeo.

(3)

Il 18 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2015/1600 (3) relativa alla nomina dei membri proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lussemburghese, ungherese, maltese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese, svedese e del Regno Unito, nonché di 9 membri proposti dal governo neerlandese per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. I membri titolari i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio entro l'8 settembre 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE, Euratom) 2015/1600.

(4)

Il 14 settembre 2015 e il 17 settembre 2015 l'elenco contenente tre membri proposti dal governo neerlandese nonché l'elenco di membri proposto dal governo lituano sono stati presentati al Consiglio. Tali membri dovrebbero essere nominati per il medesimo periodo, che va dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020, previsto per i membri nominati con la decisione (UE, Euratom) 2015/1600. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 21 settembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Gli effetti della decisione decorrono dal 21 settembre 2015.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  GU L 187 del 15.7.2015, pag. 28.

(2)  Decisione 2010/570/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).


ALLEGATO

ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — PRILOG — ALLEGATO — PIELIKUMS

PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK

ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

LIETUVA

Mr. Alfredas JONUŠKA

Director General, Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts

Mr. Linas LASIAUSKAS

Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

Mr. Gintaras MORKIS

Deputy Director-General, Lithuanian Confederation of Industrialists

Ms. Tatjana BABRAUSKIENĖ

International secretary, Lithuanian Education Trade Union

Ms. Daiva KVEDARAITĖ

International secretary, Lithuanian Trade Union «Solidarity»

Ms. Irena PETRAITIENĖ

Chair, Lithuanian civil servants', budget and public institutions employees' trade union

Mr. Mindaugas MACIULEVIČIUS

Director, Agricultural cooperative «Lithuanian Quality»

Mr. Vitas MAČIULIS

Business Consultant, State Research Institute of Physical and Technological Sciences Centre

President, Lithuanian Solar Energy Association

Ms. Indrė VAREIKYTĖ

Director, Public Institution «SOS Projects»

NEDERLAND

Mr. Joost VAN IERSEL

Former Chairman of The Hague Chamber of Commerce

Lecturer and author of articles on political economy and Europe

Mr. Johannes Gertrudis Wilhelmina SIMONS

Chair of the seniors of the Benelux Interuniversity Association of Transport Economists (BIVEC)

Emeritus Professor of Transport Economics, Free University of Amsterdam

Mr. Cornelis Willibrordus Maria LUSTENHOUWER

Director/General Counsel and Chief Compliance Officer of DELTA N.V. in Middelburg (NL)


7.10.2015   

IT

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L 260/27


DECISIONE (UE) 2015/1791 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Onofrio INTRONA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

il sig. Roberto CIAMBETTI, Consigliere e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.

(3)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.


7.10.2015   

IT

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L 260/28


DECISIONE (UE) 2015/1792 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

viste le proposte del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Cinque seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Rita BARBERÁ NOLLA, della sig.ra Yolanda BARCINA ANGULO, della sig.ra María Dolores de COSPEDAL GARCÍA, del sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ e del sig. José Antonio MONAGO TERRAZA.

(3)

Cinque seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Enrique BARRASA SÁNCHEZ, del sig. Borja COROMINAS FISAS, della sig.ra Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES, della sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA e del sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

D.a Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

D.a Cristina CIFUENTES CUENCAS, Presidenta de la Comunidad de Madrid,

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura,

D. Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

D. Ximo PUIG I FERRER, Presidente de la Generalidad Valenciana.

Articolo 2

Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

Dña Rosa BALAS TORRES, Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura,

Dña. Elena CEBRIÁN CALVO, Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalidad Valenciana,

D. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL, Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

D.a Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE, Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid,

D.a Ana OLLO HUALDE, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.

(2)  GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.

(3)  GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.


7.10.2015   

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L 260/30


DECISIONE (PESC) 2015/1793 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1).

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC (2) che modifica la decisione 2012/389/PESC e proroga la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) fino al 12 dicembre 2016.

(3)

La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 15 dicembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13 della decisione 2012/389/PESC, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 880 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 dicembre 2015 è pari a 17 900 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUCAP NESTOR è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUCAP NESTOR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

(2)  Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 39).


Rettifiche

7.10.2015   

IT

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L 260/31


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 settembre 2014 )

A pagina 15, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»:

anziché:

«Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti) (*indicatori applicabili anche a progetti destinati alla pesca nelle acque interne)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di interventi) (*indicatori applicabili anche a interventi destinati alla pesca nelle acque interne)»;

a pagina 16, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»:

1)

anziché:

«Priorità dell'Unione 2 — Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 2 — Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di interventi)»;

2)

anziché:

«Priorità dell'Unione 3 — Favorire l'attuazione della PCP: controllo e raccolta dati (numero di progetti)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 3 — Favorire l'attuazione della PCP: controllo e raccolta dati (numero di interventi)»;

3)

anziché:

«Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di progetti, eccetto per il punto 1)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di interventi, eccetto per il punto 1)»;

a pagina 17, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»:

1)

anziché:

«Priorità dell'Unione 5 — Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (numero di progetti, eccetto per i punti 1 e 4)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 5 — Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (numero di interventi, eccetto per i punti 1 e 4)»;

2)

anziché:

«Priorità dell'Unione 6 — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (numero di progetti)»,

leggi:

«Priorità dell'Unione 6 — Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (numero di interventi)»;

a pagina 19, nell'allegato, nota 10:

anziché:

«Compresi i progetti nell'ambito della pertinente misura del FEAMP a sostegno dell'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico in conformità della direttiva 2008/56/CE.»,

leggi:

«Compresi gli interventi nell'ambito della pertinente misura del FEAMP a sostegno dell'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico in conformità della direttiva 2008/56/CE.»