ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
6 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1776 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1779 della Commissione, del 5 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/1780 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

21

 

*

Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

23

 

*

Decisione (PESC) 2015/1782 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1783 della Commissione, del 1o ottobre 2015, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia [notificata con il numero C(2015) 6643]  ( 1 )

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1784 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2015) 6630]  ( 1 )

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione I — Parlamento europeo ( GU L 255 del 30.9.2015 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1776 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1)

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio (2) prevede il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità elencati nell'allegato di detto regolamento.

(2)

Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1782 (3) che attua la risoluzione 2237 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 settembre 2015 la quale ha interrotto le misure di divieto di viaggio e di congelamento dei beni imposte rispettivamente dal paragrafo 4 della UNSCR 1521 (2003) e dal paragrafo 1 della UNSCR 1532 (2004).

(3)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 872/2004 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 872/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 116.

(2)  Regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1782 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga la posizione comune 2004/487/PESC relativa a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Liberia (cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale).


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1777 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In base a un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno modificare la voce relativa a una persona.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa alla seguente persona, riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергiй Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali.

6.3.2014


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1778 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2015

che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11;

vista la raccomandazione comune di Danimarca, Germania e Svezia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione del patrimonio ittico applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

(3)

Secondo la Danimarca, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorre adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie per proteggere il patrimonio ittico incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.

(4)

La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Secondo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.

(5)

Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni per le misure di conservazione del patrimonio ittico volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi. Tali raccomandazioni sono state trasmesse previa consultazione delle parti interessate, del Consiglio consultivo per il Mar Baltico e del Consiglio consultivo per il Mare del Nord.

(6)

Le misure oggetto della raccomandazione riguardano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e tre siti nel Kattegat. Esse comprendono il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas.

(7)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3) dichiara, nel proprio parere scientifico, che gli obiettivi di conservazione nelle zone specifiche di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.

(8)

La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere, in quanto tale attività incide sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse. Occorre pertanto inserire nel presente regolamento il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera pertinenti, indicate nelle raccomandazioni comuni.

(9)

Le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione. Di conseguenza occorre inserire nel presente regolamento il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas, indicate nelle raccomandazioni comuni.

(10)

CSTEP rileva alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ritiene opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni VMS o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base ad una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati da CSTEP.

(11)

È opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.

(12)

Le misure di conservazione del patrimonio ittico stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, anche per quanto riguarda il patrimonio ittico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

2.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera della Danimarca, della Germania o della Svezia (di seguito, «gli Stati membri interessati») nelle acque poste sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 della Commissione e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (5) s'intende per:

a)

«attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;

b)

«zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

c)

«zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84.

Articolo 3

Divieto di pesca

1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone 1.

2.   È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone 2.

3.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi e possono transitare nelle zone 1 purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.   I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Valutazione

1.   Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca ivi previsti.

2.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi della valutazione 19 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Zone 1: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere

1.   Munkegrunde

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

2.   Hatterbarn

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

3.   Ryggen

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°37.974′

11°44.258′

2S

55°37.942′

11°45.181′

3S

55°37.737′

11°45.462′

4S

55°37.147′

11°44.956′

5S

55°36.985′

11°45.019′

6S

55°36.828′

11°44.681′

7S

55°36.521′

11°44.658′

8S

55°36.527′

11°43.575′

9S

55°37.163′

11°43.663′

10S

55°37.334′

11°43.889′

11S

55°37.974′

11°44.258′

4.   Broen

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

5.   Ertholmene

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

6.   Davids Banke

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

7.   Bakkebrædt & Bakkegrund

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

8.   Herthas Flak

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

9.   Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

10.   Lysegrund

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′


ALLEGATO II

Zone 2: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere che emettono gas

1.   Zona di scogliere che emettono gas Herthas Flak

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

2.   Zona di scogliere che emettono gas Lysegrund

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1779 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

33,9

MA

177,9

MK

46,1

TR

73,8

XS

39,0

ZZ

74,1

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

130,3

ZZ

130,3

0805 50 10

AR

143,0

BO

160,8

CL

142,9

TR

95,6

UY

116,8

ZA

139,5

ZZ

133,1

0806 10 10

BR

257,8

EG

173,6

MK

31,2

TR

158,6

ZA

128,8

ZZ

150,0

0808 10 80

BR

35,7

CL

133,2

NZ

145,3

US

137,2

ZA

140,5

ZZ

118,4

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

TR

128,5

XS

95,8

ZZ

126,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/21


DECISIONE (PESC) 2015/1780 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1).

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC (2) che ha prorogato l'applicazione della decisione 2012/392/PESC fino al 15 luglio 2016 e ha previsto un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2015.

(3)

Il 13 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1141 (3), che ha previsto un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2016. In tale decisione il Consiglio ha sottolineato che l'importo di riferimento finanziario sarebbe stato riesaminato entro tre mesi dall'adozione della decisione tenendo conto dell'ulteriore pianificazione operativa riguardante il duplice approccio che unisce all'accresciuto impegno a Niamey una presenza permanente ad Agadez.

(4)

In vista dell'ulteriore pianificazione operativa l'importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016 dovrebbe essere riesaminato.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13 della decisione 2012/392/PESC del Consiglio, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Niger per il periodo dal 16 luglio 2012 al 31 ottobre 2013 è pari a 8 700 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 1o novembre 2013 al 15 luglio 2014 è pari a 6 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2015 è pari a 9 155 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016 è pari a 18 400 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUCAP Sahel Niger è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUCAP Sahel Niger.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 31).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1141 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 18).


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/23


DECISIONE (PESC) 2015/1781 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.

(3)

Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro stabilito che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e che la relativa motivazione deve essere aggiornata.

(4)

È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tale persona e aggiornare la relativa motivazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

(2)  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 30).


ALLEGATO

La voce relativa alla seguente persona, riportata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергiй Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali.

6.3.2014


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/25


DECISIONE (PESC) 2015/1782 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/487/PESC (1) che prevede talune misure finanziarie.

(2)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC (2) che prevede restrizioni sugli spostamenti e un embargo sulle armi.

(3)

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2188 (2014) relativa alla Liberia che proroga le misure sugli spostamenti e l'embargo sulle armi per un periodo di nove mesi.

(4)

Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2237 (2015) relativa alla Liberia, che pone fine alle misure sugli spostamenti e finanziarie di cui al punto 4 della UNSCR 1532 (2004) e proroga l'embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia fino al 2 giugno 2016.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC e abrogare la posizione comune 2004/487/PESC.

(6)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della posizione comune 2008/109/PESC è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 4 della posizione comune 2008/109/CFSP diventa l'articolo 3.

L'articolo 5 della posizione comune 2008/109/PESC diventa l'articolo 4.

Articolo 3

La posizione comune 2004/487/PESC è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 116).

(2)  Posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26).


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1783 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia

[notificata con il numero C(2015) 6643]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(2)

Nel settembre 2015 l'Estonia ha notificato un caso di peste suina africana in cinghiali e un focolaio in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il caso relativo ai cinghiali si è verificato nella zona elencata nella parte I di tale allegato, mentre il focolaio relativo ai suini domestici si è verificato nella zona elencata nella parte III, in prossimità della zona elencata nella parte II, del medesimo allegato.

(3)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Estonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione zoosanitarie di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria relativamente a tale malattia nei suddetti Stati membri.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kunda,

la città (linn) di Mustvee,

la città (linn) di Pärnu,

la contea (maakond) di Harjumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

il comune (vald) di Are,

il comune (vald) di Audru,

il comune (vald) di Halinga,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Koonga,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Lavassaare,

il comune (vald) di Paikuse,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Sauga,

il comune (vald) di Sindi,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Surju,

il comune (vald) di Tahkuranna,

il comune (vald) di Tootsi,

il comune (vald) di Tori,

il comune (vald) di Tõstamaa,

il comune (vald) di Varbla,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Vinni,

il comune (vald) di Viru-Nigula,

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas,

nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala e Mazozolu,

nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Priekuļu e Veselavas,

il comune (novads) di Amatas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Inčukalna,

il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnija) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnija) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, le frazioni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio e Smilgių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnija) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnija) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże e parte di Zabłudów (la parte sud-occidentale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

la provincia (powiat) di Bielsk,

la provincia (powiat) di Białystok,

la provincia (powiat) di Suwałki,

la provincia (powiat) di Mońki.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kallaste,

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Tartu,

la città (linn) di Vändra,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

la parte del comune (vald) di Palamuse situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada 49,

la parte del comune (vald) di Tabivere situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Häädemeeste,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Kasepää,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Pala,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Saarde,

il comune (vald) di Saare,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Vändra,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidridžu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Krapes, Madlienas e Menģeles,

nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Liepas e Mārsnēnu,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,

il comune (novads) di Aizkraukles,

il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Apes,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Balvi,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Gulbenes,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Raunas,

il comune (novads) di Rugāju,

il comune (novads) di Skrīveru,

il comune (novads) di Smiltenes,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Viļakas;

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnija) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimas) di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių e Velžio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków e parte di Zabłudów (la parte nord-orientale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka,

i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny,

i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Narew, Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Jõgeva,

la città (linn) di Põltsamaa,

la città (linn) di Võhma,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la parte del comune (vald) di Palamuse situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada 49,

la parte del comune (vald) di Tabivere situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Jõgeva,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Kõo;

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Paistu,

il comune (vald) di Pajusi,

il comune (vald) di Põltsamaa,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Puurmani,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Rannu;

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Saarepeedi,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Torma,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Väike-Maarja.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu and Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīinas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas;

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas;

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu;

il comune (novads) di Zilupes,

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la frazione (seniūnija) di Viešintos e la parte della frazione di Svėdasai situata a nord della strada n. 118,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnija) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimas) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Palomenės, Pravieniškių e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Moletai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»


6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1784 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2015) 6630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Nella voce relativa al Regno Unito di tale capitolo sono già elencate le regioni dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles, nonché l'Isola di Man.

(3)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Irlanda del Nord soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. È pertanto opportuno che essa sia dichiarata regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

L'elenco di cui all'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'Irlanda del Nord.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles,

Isola di Man,

Irlanda del Nord.»


Rettifiche

6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/40


Rettifica della risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione I — Parlamento europeo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 del 30 settembre 2015 )

Pagina 11, paragrafo 54:

anziché:

«54.

chiede che gli sia trasmessa una presentazione delle spese per le organizzazioni “MEP Ranking” e “Vote Watch Europe” a carico del bilancio del Parlamento; si rammarica che le attività dei deputati al Parlamento europeo nell'ambito di queste organizzazioni siano valutate sulla base di criteri quantitativi, il che può creare incentivi sbagliati e dar luogo ad attività superflue; è del parere che si stia assistendo a una burocratizzazione del mandato e una limitazione della libertà nell'esercizio del mandato;»

leggi:

«54.

chiede che gli sia trasmessa una ripartizione delle eventuali spese relative alle organizzazioni “MEP Ranking” e “Vote Watch Europe” a carico del bilancio del Parlamento; si rammarica del fatto che tali organizzazioni valutino le attività dei deputati sulla base di criteri quantitativi, cosa che può dar luogo ad un tipo di incentivi non corretto e generare attività superflue; è del parere che i deputati si trovino di fronte ad una progressiva burocratizzazione e ad una restrizione ancor maggiore della loro libertà di esercizio del mandato;».