ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
2 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1756 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Citron de Menton (IGP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1761 della Commissione, del 1o ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento ( 1 )

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1762 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

37

 

*

Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1765 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva del Land tedesco Baden-Württemberg e della regione italiana Valle d'Aosta [notificata con il numero C(2015) 6572]  ( 1 )

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 208 del 15.7.2014 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1755 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità od organismi responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, persone, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi. Tali persone, entità e organismi sono elencate nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763.

(2)

Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2015/1763.

(3)

È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(5)

Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione posta dalla situazione in Burundi e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763.

(6)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE (2) e al regolamento (CE) n. 45/2001 (3).

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«richiesta» qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obbligazioni analoghe stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» comprende qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti Internet sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi» il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, inclusi, ma non limitati a:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, crediti e titoli di credito;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, come:

a)

responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

b)

coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

c)

associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o all'allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica l'allegato I di conseguenza.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

4.   L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 14

1.   L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.   L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

1.

Godefroid BIZIMANA

Data di nascita: 23.4.1968

Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

Vicedirettore generale della polizia nazionale, responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Data di nascita: 1.8.1970

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000761

Capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale (Présidence) responsabile per le questioni relative alla polizia nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi emanando istruzioni che hanno portato a un uso sproporzionato della forza, atti di violenza, atti di repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani nei confronti dei manifestanti a partire dal 26 aprile 2015, a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile nei distretti Nyakabiga e Musaga a Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numero di registrazione (SNR): O/00064

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090

Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Data di nascita: 24.11.1968

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000885

Ex «Chargé de Missions de la Présidence» ed ex generale dell'esercito. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi partecipando al tentativo di colpo di Stato del 13 maggio 2015 volto a rovesciare il governo burundese. Responsabile di atti di violenza — attentati con granate — commessi in Burundi, come pure incitamento alla violenza. Il generale Léonard Ngendakumana ha sostenuto pubblicamente la violenza quale mezzo per conseguire obiettivi politici.


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1756 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Citron de Menton (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Citron de Menton» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Citron de Menton» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Citron de Menton» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 147 del 5.5.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1757 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 luglio 2009 l'Italia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 quale definito all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Nel giugno del 2011 l'Italia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(4)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti folpet possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune condizioni d'uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato.

(6)

Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Folpet

Denominazione IUPAC:

N-(triclorometiltio) ftalimmide

N. CE: 205-088-6

N. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

6

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti agli eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Le autorizzazioni relative ai biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

considerati i rischi per il comparto suolo, le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo durante l'applicazione all'esterno delle miscele preservate, per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

3)

considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all'esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 11 della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1758 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi.

(2)

Detto elenco comprende il folpet.

(3)

Il folpet è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nell'ambito del tipo di prodotto 7, preservanti per pellicole, e del tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell'allegato V di tale direttiva, corrispondenti ai tipi di prodotto 7 e 9 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

In giugno 2011 l'Italia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione accompagnate dalle sue raccomandazioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2014 il comitato permanente sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, tenuto conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(6)

In base a tali pareri, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 7 e 9 e contenenti folpet possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 nel rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato.

(8)

Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(9)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Folpet

Denominazione IUPAC:

N-(triclorometiltio)ftalimmide

N. CE: 205-088-6

N. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1o ottobre 2016

30 settembre 2026

7

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

considerati i rischi per il comparto suolo, le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo nel corso dell'applicazione all'esterno con pennello delle miscele preservate per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

(3)

considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all'esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

All'immissione sul mercato degli articoli trattati si applica la seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo che è trattato o incorpora folpet provvede a che l'etichetta rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

9

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alla seguente condizione:

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente folpet garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1759 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi.

(2)

Detto elenco comprende la glutaraldeide.

(3)

La glutaraldeide è stata oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», nel tipo di prodotto 11 «preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale» e nel tipo di prodotto 12 «preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva; i suddetti tipi di prodotto corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il 30 marzo 2011 e il 31 gennaio 2013 la Finlandia, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 1o ottobre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 e contenenti glutaraldeide soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare la glutaraldeide ai fini del suo utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche enunciate nell'allegato.

(8)

I pareri concludono che la glutaraldeide soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie come definita all'allegato I, punto 3.4.1.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(10)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, la glutaraldeide soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerata candidata alla sostituzione.

(11)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non ha considerato l'incorporazione di biocidi contenenti glutaraldeide nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. È pertanto opportuno che l'approvazione non copra tale utilizzo a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(12)

Poiché la glutaraldeide soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie e sensibilizzante della pelle di sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli trattati con glutaraldeide o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(13)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La glutaraldeide è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Glutaraldeide

Denominazione IUPAC:

1,5-pentandiale

N. CE: 203-856-5

N. CAS: 111-30-8

950 g/kg di peso a secco (95 %)

1o ottobre 2016

30 settembre 2026

2

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

in considerazione dei rischi per gli utilizzatori professionali, i prodotti non possono essere applicati per strofinamento tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

3

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

l'applicazione mediante nebulizzazione deve essere limitata a professionisti qualificati;

(3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

4

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

(3)

i prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di glutaraldeide nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

6

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

in considerazione dei rischi per la salute umana, i prodotti destinati a utilizzatori non professionali non devono contenere glutaraldeide a una concentrazione che determini la classificazione come sensibilizzante della pelle, a meno che l'esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con mezzi diversi dall'uso di dispositivi di protezione individuale;

(3)

in considerazione dei rischi per l'ambiente, i prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione dei fluidi di perforazione e di cementazione, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

(1)

le miscele trattate con glutaraldeide o contenenti glutaraldeide non devono contenere tale sostanza a una concentrazione che determini la classificazione come sensibilizzante della pelle, a meno che l'esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con mezzi diversi dall'uso di dispositivi di protezione individuale;

(2)

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

11

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

in considerazione dei rischi per il suolo e le acque di superficie, i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di piccole dimensioni, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

(3)

in considerazione dei rischi per l'ambiente, i prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione dell'acqua impiegata nelle prove idrauliche, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

12

La glutaraldeide è considerata una candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

in considerazione dei rischi per l'ambiente, i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in cartiere o fabbriche di pasta per carta non collegate a un impianto di trattamento delle acque reflue tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con glutaraldeide o contenente glutaraldeide assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/27


REGOLAMENTO (UE) 2015/1760 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) figura nell'elenco quale sostanza aromatizzante in esame per la quale occorre trasmettere dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4) che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) è genotossico in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza.

(6)

La sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) si sviluppa naturalmente nelle scorze dei frutti di alcune piante dei generi Perilla, Citrus e altri.

(7)

Pertanto l'uso di p-menta-1,8-dien-7-ale non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti di cui all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Di conseguenza, al fine di tutelare la salute umana, occorre rimuovere immediatamente tale sostanza dall'elenco.

(8)

È opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per il ritiro dall'elenco dell'Unione di una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.

(9)

A causa dello scarso utilizzo e la limitata quantità totale di p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) aggiunta agli alimenti nell'ambito dell'Unione, la presenza di tale sostanza negli alimenti non presenta rischi immediati per la sicurezza. Anche per motivi tecnici ed economici è dunque opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I prodotti alimentari cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117), i quali siano stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo.

2.   I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«05.117

p-menta-1,8-dien-7-ale

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA»


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1761 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 21, terzo comma,

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi nell'alimentazione degli animali. Esso dispone che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenti una domanda di autorizzazione in conformità a tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda le domande di autorizzazione relative a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi e i doveri e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (LCR).

(3)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 378/2005 prevede che l'LCR presenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») una relazione di valutazione completa per ciascuna domanda di autorizzazione relativa a un additivo per mangimi. Sono consentite eccezioni all'obbligo di presentare una relazione di valutazione per le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi o per le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente, se le condizioni proposte per la nuova utilizzazione o per la modifica delle condizioni di autorizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (3) e già valutato. L'articolo 4 di tale regolamento dispone inoltre che l'LCR imponga ai richiedenti il versamento di diritti per la presentazione delle domande di autorizzazione. È prevista un'eccezione qualora non siano richiesti campioni e l'LCR non debba presentare una relazione perché il metodo di analisi è già stato valutato. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi non beneficiano tuttavia di tali eccezioni.

(4)

L'esperienza ha dimostrato che le eccezioni alle prescrizioni concernenti le relazioni di valutazione ed i diritti per la presentazione delle domande dovrebbero essere estese anche alle domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 378/2005.

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento che assistono l'LCR nell'esecuzione dei suoi doveri e delle sue mansioni. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che i loro laboratori nazionali di riferimento facenti parte del consorzio sono cambiati, perché sono stati designati a tal fine altri laboratori o perché sono cambiati il nome o l'indirizzo dei laboratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2005 è così modificato:

1.

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Non è richiesta una relazione di valutazione per:

a)

le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni di immissione sul mercato dell'additivo per mangimi proposte per la nuova utilizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;

b)

le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se la modifica o le nuove condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;

c)

le domande relative al rinnovo di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR.

In deroga al paragrafo 4, la Commissione, l'LCR o l'Autorità possono, sulla base di fattori legittimi pertinenti per la domanda, ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi. In tali casi il richiedente ne è informato dall'LCR.»

2.

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

3.

Nell'allegato IV, in corrispondenza del titolo «Tariffe secondo il tipo di domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003», il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Rinnovo di un'autorizzazione di un additivo per mangimi [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003]:

diritto = componente 2 = 4 000 EUR

qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c): diritto = 0 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Laboratorio comunitario di riferimento e consorzio di laboratori nazionali di riferimento, di cui all'articolo 6, paragrafo 2

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Centro comune di ricerca della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento, Geel, Belgio.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI

Belgio

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV);

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol;

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux.

Repubblica ceca

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danimarca

Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk);

Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk).

Germania

Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer;

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen;

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Estonia

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa;

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa.

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid;

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils.

Francia

Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes.

Irlanda

The State Laboratory, Kildare.

Grecia

Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης.

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma;

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Cipro

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga.

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius.

Lussemburgo

Laboratoire de Contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Ungheria

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Paesi Bassi

RIKILT Wageningen UR, Wageningen.

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polonia

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin;

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy.

Portogallo

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa.

Slovenia

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana;

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovacchia

Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Svezia

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

Regno Unito

LGC Ltd, Teddington.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PAESI DELL'EFTA

Norvegia

The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen.»


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1762 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,6

MA

171,9

MK

47,2

TR

81,2

XS

39,0

ZZ

77,2

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

137,3

BO

141,4

CL

176,4

EG

55,4

UY

92,0

ZA

142,1

ZZ

124,1

0806 10 10

BR

257,8

EG

176,0

MK

32,3

TR

146,1

ZA

128,8

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

264,2

BR

35,7

CL

127,4

NZ

160,2

US

107,9

UY

48,0

ZA

132,3

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

TR

129,3

XS

96,2

ZA

220,9

ZZ

145,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/37


DECISIONE (PESC) 2015/1763 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 marzo 2015 l'Unione europea ha ribadito la posizione da essa adottata sin dall'inizio della crisi in Burundi, cioè che solo il dialogo volto al consenso, nel rispetto dell'accordo di Arusha e della costituzione del Burundi, consentirà di trovare una soluzione politica sostenibile consensuale e inclusiva nell'interesse della sicurezza e della democrazia per tutti i burundesi.

(2)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha condannato il tentativo di colpo di Stato in Burundi nonché tutti gli atti di violenza o di ribaltamento dell'ordine costituzionale, indipendentemente dagli autori, e ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione in Burundi. Il Consiglio ha altresì espresso la propria determinazione ad adottare tutte le misure necessarie nei confronti degli attori burundesi le cui azioni perpetrino le violenze e ostacolino la ricerca di una soluzione politica.

(3)

Il 22 giugno 2015 il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione quanto al numero sia di vittime che di casi di gravi violazioni dei diritti umani registrato dall'inizio della crisi, con riferimento in particolare agli abusi attribuiti alle forze di sicurezza e a membri degli «Imbonerakure». Il Consiglio ha inoltre ribadito di essere determinato ad adottare, se necessario, misure restrittive mirate contro coloro la cui azione abbia condotto o possa condurre ad atti di violenza e repressione, nonché a gravi violazioni dei diritti umani, e/o possa ostacolare la ricerca di una soluzione politica nel contesto proposto dall'Unione africana e dalla Comunità dell'Africa orientale.

(4)

Il 23 luglio 2015 l'Unione europea si è rammaricata del fatto che il governo del Burundi non abbia dato piena attuazione alle pertinenti decisioni dell'Unione africana e della Comunità dell'Africa orientale che avrebbe aperto la strada ad elezioni credibili e inclusive.

(5)

Il Consiglio continua a essere gravemente preoccupato riguardo alla situazione in Burundi. In considerazione delle attuali circostanze, e in linea con le conclusioni del Consiglio del giugno 2015, occorre imporre restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle persone, entità od organismi che compromettono la democrazia o ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, delle persone, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi nonché delle persone, entità od organismi ad essi associati.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

delle persone fisiche che compromettono la democrazia od ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

b)

delle persone fisiche coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

c)

le persone fisiche associate a quelle di cui alle lettere a) e b),

elencati nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di detta organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Si considera che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione europea od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Burundi.

7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che compromettono la democrazia od ostacolano la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e

c)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b),

elencati nell'allegato.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato o destinarli a loro vantaggio.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di dette persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità o organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 4

1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Relativamente a tali persone fisiche, dette informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 3 ottobre 2016.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


ALLEGATO

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

1.

Godefroid BIZIMANA

Data di nascita: 23/4/1968

Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

Vicedirettore generale della polizia nazionale, responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Data di nascita: 1/8/1970

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000761

Capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale (Présidence) responsabile per le questioni relative alla polizia nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi emanando istruzioni che hanno portato a un uso sproporzionato della forza, atti di violenza, atti di repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani nei confronti dei manifestanti a partire dal 26 aprile 2015, a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile nei distretti Nyakabiga e Musaga a Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numero di registrazione (SNR): O/00064

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090

Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Data di nascita: 24/11/1968

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0000885

Ex «Chargé de Missions de la Présidence» ed ex generale dell'esercito. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi partecipando al tentativo di colpo di Stato del 13 maggio 2015 volto a rovesciare il governo burundese. Responsabile di atti di violenza — attentati con granate — commessi in Burundi, come pure di incitamento alla violenza. Il generale Léonard Ngendakumana ha sostenuto pubblicamente la violenza quale mezzo per conseguire obiettivi politici.


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/42


DECISIONE (PESC) 2015/1764 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(2)

Il Consiglio ritiene che tali misure restrittive non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.

(3)

Dovrebbero pertanto essere consentite talune operazioni riguardanti specifici dispositivi «pirotecnici» di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2), necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;

b)

all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),

per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.

La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.

6.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c).

7.   Le operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), e al paragrafo 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»;

2)

all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 2, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  Decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1.


2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1765 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva del Land tedesco Baden-Württemberg e della regione italiana Valle d'Aosta

[notificata con il numero C(2015) 6572]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina, che descrive i sintomi clinici più evidenti dell'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1). L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie indicate nell'elenco dell'allegato E, parte II, di detta direttiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

(3)

La decisione 2004/558/CE (2) della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione del virus BHV1 presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni che sono elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(4)

L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei Länder Baviera, Turingia, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Questi Länder sono indenni da BHV1 e quindi figurano nell'allegato II di tale decisione.

(6)

La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per il Land Baden-Württemberg, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(7)

Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, il Land Baden-Württemberg non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(8)

Attualmente la regione italiana Valle d'Aosta figura nell'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(9)

L'Italia ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per la regione Valle d'Aosta, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10)

Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Valle d'Aosta non dovrebbe più essere compresa nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale regione andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(11)

La decisione 2004/558/CE va pertanto modificata in tal senso.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

Brema

Amburgo

Assia

Bassa Sassonia

Renania Settentrionale-Vestfalia

Renania-Palatinato

Saar

Schleswig-Holstein

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

Baden-Württemberg

Baviera

Berlino

Brandeburgo

Meclemburgo-Pomerania Occidentale

Sassonia

Sassonia-Anhalt

Turingia

Italia

Regione Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

»

Rettifiche

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/47


Rettifica del regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208 del 15 luglio 2014 )

A pagina 41, allegato, allegato I modificato del regolamento (CE) n. 396/2005, parte B, colonna 5, decima riga, codice 0251020-002:

anziché:

«Lattughe da taglio/lattughine»,

leggi:

«Lattughe da taglio»;

a pagina 49, allegato, allegato I modificato del regolamento (CE) n. 396/2005, parte B, colonna 3, quinta riga, codice 0260040:

anziché:

«Piselli (non sgranati)»,

leggi:

«Piselli (sgranati)».