ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1743 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ovos Moles de Aveiro (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ovos Moles de Aveiro», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 286/2009 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Ovos Moles de Aveiro» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 286/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)] (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 15).
(3) GU C 170 del 23.5.2015, pag. 10.
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1744 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Siracusa (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 96/2011 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Limone di Siracusa» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 96/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Siracusa (IGP)] (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 25).
(3) GU C 165 del 20.5.2015, pag. 5.
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1745 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» (STG) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 156 del 12.5.2015, pag. 19.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1746 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione (2) è stato adottato in seguito a segnalazioni di una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino nel Nordamerica. Detto regolamento di esecuzione stabilisce misure di protezione in relazione all'introduzione nell'Unione di partite di suini vivi destinati all'allevamento e alla produzione provenienti dalle zone in cui è presente la malattia causata da tali virus, al fine di ottenere le necessarie garanzie da parte dell'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus. Tali misure di protezione si applicano fino al 12 gennaio 2015. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2014 (3) per prorogare la sua data di applicazione fino al 31 ottobre 2015 dato che la situazione epidemiologica dei paesi terzi interessati dalla nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino e il deltacoronavirus suino, non è cambiata in termini di rischio di diffusione di tali entero-coronavirus suini dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014. |
(3) |
Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nei paesi terzi interessati e in mancanza di nuovi dati scientifici, è opportuno prorogare le misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 fino alla fine dell'ottobre 2016. Il periodo di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014, la data «31 ottobre 2015» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 91).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alla diarrea epidemica del suino (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 1).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1747 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
che rettifica l'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
La vitamina E è stata oggetto di rivalutazione e, con il regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione (3), è stata autorizzata quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie fino al 4 febbraio 2021. |
(3) |
Benché l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 26/2011 faccia riferimento ai preparati di vitamina E autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nel suo allegato, in quest'ultimo non figura alcun riferimento a preparati. Tale incoerenza fa sì che le autorità di controllo di alcuni Stati membri ritengano che i preparati contenenti vitamina E non siano autorizzati. |
(4) |
Per consentire una corretta interpretazione del regolamento (UE) n. 26/2011 occorre inserire nel suo allegato un riferimento che chiarisca l'uso e l'immissione sul mercato dei preparati contenenti vitamina E, essendo questa l'intenzione all'atto dell'adozione del regolamento. |
(5) |
L'esperienza acquisita con i controlli ufficiali sull'etichettatura della vitamina E ha inoltre dimostrato che sarebbe necessario precisare il nome specifico attribuito all'additivo. |
(6) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 26/2011. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 è così modificato:
1) |
nella colonna sotto la voce «Additivo»:
|
2) |
nella colonna sotto la voce «Altre disposizioni» è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1748 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
relativo, per l'anno di domanda 2015, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, inclusi gli anticipi per i pagamenti diretti, siano versati una volta ultimati i controlli amministrativi e i controlli in loco di cui all'articolo 74 di detto regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e connesse agli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consente il versamento degli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento. |
(3) |
La gravità della situazione economica in alcuni settori agricoli, in particolare in quello lattiero-caseario, ha creato ai beneficiari serie difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Questa situazione coincide con il primo anno di attuazione dei nuovi regimi dei pagamenti diretti. A causa delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione pratica di tali regimi, si sono verificati ritardi nella gestione della domanda unica, delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. Ne consegue che i controlli necessari saranno ultimati più tardi rispetto a quanto previsto e che i pagamenti ai beneficiari saranno verosimilmente differiti. |
(4) |
A causa della natura eccezionale di questo insieme di circostanze e delle conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà consentendo ai beneficiari di assorbire le perdite fino alla stabilizzazione dei mercati. |
(5) |
È pertanto giustificato derogare all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2015. |
(6) |
Il principio che prevede il versamento dei pagamenti diretti solo a conclusione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco costituisce un elemento essenziale della garanzia ottenuta dal sistema integrato di gestione e di controllo. Tuttavia, tenuto conto delle gravi difficoltà incontrate dai beneficiari, è necessaria una misura eccezionale per l'anno di domanda 2015, in deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire il versamento degli anticipi per i pagamenti diretti alla conclusione dei controlli amministrativi specificati agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4). È tuttavia fondamentale che tale deroga non ostacoli la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie volte a garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che le eventuali somme indebitamente percepite siano recuperate rapidamente ed efficacemente. Inoltre, l'uso di tale deroga dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2016. |
(7) |
Considerata la gravità delle difficoltà finanziarie in cui versano i beneficiari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 2
In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2015, gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 3
Per gli Stati membri che applicano l'articolo 2 del presente regolamento, per l'esercizio finanziario 2016 la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include una conferma del fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1749 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
46,6 |
MA |
232,5 |
|
MK |
48,7 |
|
TR |
81,7 |
|
XS |
39,0 |
|
ZZ |
89,7 |
|
0707 00 05 |
AL |
46,1 |
MK |
41,5 |
|
TR |
122,2 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
134,1 |
ZZ |
134,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
139,9 |
BO |
148,1 |
|
CL |
167,0 |
|
EG |
55,4 |
|
UY |
103,7 |
|
ZA |
137,2 |
|
ZZ |
125,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
257,8 |
EG |
177,1 |
|
MK |
32,3 |
|
TR |
145,4 |
|
ZZ |
153,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
264,2 |
BR |
35,7 |
|
CL |
134,5 |
|
NZ |
142,6 |
|
US |
107,9 |
|
UY |
48,0 |
|
ZA |
144,4 |
|
ZZ |
125,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,9 |
CL |
148,3 |
|
NZ |
175,8 |
|
TR |
129,3 |
|
XS |
96,2 |
|
ZA |
220,9 |
|
ZZ |
150,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/13 |
DECISIONE (PESC) 2015/1750 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 29 settembre 2015
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»). |
(2) |
Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/607 (2), con la quale il capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
(3) |
Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Stefano BARBIERI nuovo comandante della forza dell'UE affinché subentri al capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. |
(4) |
Il comitato militare dell'UE sostiene tale raccomandazione. |
(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/607. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Stefano BARBIERI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 ottobre 2015.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2015/607 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 ottobre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione (PESC) 2015/607 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/102 (ATALANTA/3/2015) (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 79).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1751 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2015
relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 6516]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La società Rentokil Initial 1927 plc («il richiedente») ha presentato, l'8 aprile 2014, una richiesta completa alla Germania («lo Stato membro interessato») per il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dal Regno Unito («lo Stato membro di riferimento») per un biocida rodenticida contenente il principio attivo bromadiolone come formulazione in blocchi di paraffina («il prodotto in causa»). |
(2) |
Lo Stato membro di riferimento ha autorizzato il prodotto in causa il 17 febbraio 2014 per l'uso negli edifici e intorno ad essi contro topi e ratti e all'interno delle fognature contro i ratti. L'autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia. |
(3) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 9 settembre 2014 lo Stato membro interessato ha comunicato tre elementi di dissenso al gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 35 del suddetto regolamento, indicando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento. |
(4) |
Lo Stato membro interessato ritiene che: a) per quanto riguarda l'uso contro i ratti negli edifici e intorno ad essi, l'efficacia del prodotto non è stata dimostrata poiché i risultati presentati dal richiedente per due test di campo su tre non hanno dimostrato un livello di efficacia accettabile; b) per quanto riguarda l'uso contro i ratti all'interno delle fognature, l'approccio adottato dallo Stato membro di riferimento per stabilire l'efficacia del prodotto non è accettabile come conseguenza del primo elemento di dissenso; c) per quanto riguarda l'uso contro i topi, la serie di test di laboratorio e uno dei due test di campo effettuati dal richiedente non hanno soddisfatto i criteri necessari a dimostrare l'efficacia del prodotto. |
(5) |
Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla suddetta comunicazione; sono state presentate osservazioni da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Detta comunicazione è stata oggetto di discussione anche tra le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo di coordinamento dell'11 novembre 2014. |
(6) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo in seno al gruppo di coordinamento, il 13 marzo 2015 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Una copia della suddetta descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, e al richiedente. |
(7) |
In merito all'efficacia contro i ratti negli edifici e intorno ad essi, i risultati dei test di laboratorio e di uno dei test di campo presentati dal richiedente dimostrano un accettabile livello di efficacia in base ai criteri stabiliti negli orientamenti dell'UE in materia di valutazione dell'efficacia dei rodenticidi («gli orientamenti dell'UE») (2). La disponibilità di almeno un test di campo valido è inoltre già stata considerata dal gruppo di coordinamento in linea con gli orientamenti dell'UE e accettabile per dimostrare l'efficacia di un rodenticida in un precedente caso analogo (3). |
(8) |
In merito all'efficacia contro i ratti all'interno delle fognature, lo Stato membro di riferimento ha utilizzato i risultati presentati dal richiedente per uno dei test di campo, che dimostrano un livello di efficacia accettabile, per superare i risultati non risolutivi degli studi di appetibilità. Lo Stato membro interessato aveva adottato lo stesso approccio in precedenza nel corso della valutazione di un prodotto analogo, ma con risultati positivi per tre test di campo. |
(9) |
Per quanto riguarda l'uso contro i topi, gli studi di laboratorio non soddisfano i criteri stabiliti negli orientamenti dell'UE. Tali orientamenti stabiliscono però anche che i risultati dei test di campo potrebbero prevalere su quelli dei test di laboratorio. Nel caso in specie i risultati di uno dei test di campo dimostrano un livello di efficacia accettabile in base ai criteri stabiliti negli orientamenti dell'UE disponibili. |
(10) |
Alla luce degli elementi di cui ai considerando da 7 a 9, la Commissione ritiene che le conclusioni raggiunte dallo Stato membro di riferimento in merito ai tre elementi di dissenso siano valide. |
(11) |
La Commissione osserva inoltre che le conclusioni raggiunte dallo Stato membro di riferimento sulla base dei suddetti elementi e del parere dei suoi esperti, ai sensi dell'allegato VI, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 528/2012, sono state sostenute dagli Stati membri che hanno autorizzato il prodotto in causa mediante riconoscimento reciproco. |
(12) |
Poiché la base giuridica della presente decisione è l'articolo 36, paragrafo 3, di detto regolamento, i destinatari della presente decisione dovrebbero essere tutti gli Stati membri in virtù dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento medesimo. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica al prodotto identificato dal numero di riferimento UK-0005252-0000, come previsto dal registro per i biocidi.
Articolo 2
Il prodotto soddisfa la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012 di sufficiente efficacia per l'uso negli edifici e intorno ad essi contro topi e ratti e all'interno delle fognature contro i ratti.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Cfr. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendices to Chapter 7.Product Type 14:Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products, disponibile sul sito web http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf
(3) Cfr. l'accordo raggiunto in occasione della 10a riunione del gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'efficacia di un biocida rodenticida contro i topi contenente cumatetralil, disponibile all'indirizzo https://circabc.europa.eu/sd/a/0ca55b45-1c74-4c78-b125-de52fd53c08c/Racumin%20Paste_disagreement%20to%20CG_formal_with%20outcome_public.pdf
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1752 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE
[notificata con il numero C(2015) 6519]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati. |
(2) |
Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE (2) recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione da questi due paesi. |
(3) |
A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Ucraina, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dall'Ucraina. |
(4) |
L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
La decisione di esecuzione 2013/426/UE si applica fino al 31 dicembre 2015. Data la situazione epidemiologica sfavorevole nei paesi limitrofi alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana e tenuto conto dell'epidemiologia di questa malattia e delle misure applicabili nell'Unione in rapporto ad essa, è opportuno prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2019. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Ucraina» è aggiunta dopo la parola «Russia».
Articolo 2
L'articolo 4 bis della decisione di esecuzione 2013/426/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.»
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).
1.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/19 |
DECISIONE (UE) 2015/1753 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2015
che conferma la partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),
vista la notifica da parte dell'Italia dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. |
(2) |
Il 17 dicembre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1257/2012 (2). |
(3) |
Il 17 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1260/2012 (3). |
(4) |
L'Italia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con lettera datata 2 luglio 2015, protocollata dalla Commissione il 20 luglio 2015. |
(5) |
La Commissione osserva che né la decisione 2011/167/UE né i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e che la partecipazione dell'Italia dovrebbe accrescere i benefici di detta cooperazione rafforzata. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata
1. La partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE è confermata.
2. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia in conformità alla presente decisione.
Articolo 2
Notifica da presentare da parte dell'Italia
1. L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di tale regolamento.
2. L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012 entro la data di applicazione di detto regolamento o nel caso in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva in Italia per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione di detto regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva in Italia.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 in Italia
1. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 entrano in vigore in Italia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia alla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.
(2) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89).