ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
26 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1712 della Commissione, del 22 settembre 2015, recante divieto di pesca del nasello nelle zone VI e VII, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb, nelle acque internazionali delle zone XII e XIV e nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera tedesca

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/1713 della Commissione, del 22 settembre 2015, recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI per le navi battenti bandiera spagnola

3

 

*

Regolamento (UE) 2015/1714 della Commissione, del 22 settembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera irlandese

5

 

*

Regolamento (UE) 2015/1715 della Commissione, del 22 settembre 2015, recante divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII per le navi battenti bandiera irlandese

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1716 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nice (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1717 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix du Périgord (DOP)]

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1718 della Commissione, del 25 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1719 della Commissione, del 25 settembre 2015, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2015

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ( GU L 240 del 7.9.2013 )

17

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ( GU L 347 del 20.12.2013 )

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.9.2015   

IT

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L 251/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1712 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

recante divieto di pesca del nasello nelle zone VI e VII, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb, nelle acque internazionali delle zone XII e XIV e nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

39/TQ104

Stato membro

Germania

Stock

HKE/571214 + HKE/*8ABDE.

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV + VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

25.8.2015


26.9.2015   

IT

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L 251/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/1713 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

40/TQ104

Stato membro

Spagna

Stock

GHL/2 A-C46

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

Data di chiusura

31.8.2015


26.9.2015   

IT

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L 251/5


REGOLAMENTO (UE) 2015/1714 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

41/TQ104

Stato membro

Irlanda

Stock

COD/07 A.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIIa

Data di chiusura

1.9.2015


26.9.2015   

IT

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L 251/7


REGOLAMENTO (UE) 2015/1715 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

recante divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

42/TQ104

Stato membro

Irlanda

Stock

NEP/*07U16

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII

Data di chiusura

1.9.2015


26.9.2015   

IT

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L 251/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1716 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nice (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Olive de Nice», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 885/2005 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Olive de Nice» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 885/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Olive de Nice) — (DOP) (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 30).

(3)  GU C 150 del 7.5.2015, pag. 15.


26.9.2015   

IT

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L 251/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1717 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix du Périgord (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Noix du Périgord», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/2004 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 940/2007 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Noix du Périgord» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1486/2004 della Commissione, del 20 agosto 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice e Noix du Périgord) (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 940/2007 della Commissione, del 7 agosto 2007, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix du Périgord (DOP)] (GU L 207 dell'8.8.2007, pag. 5).

(4)  GU C 154 del 9.5.2015, pag. 26.


26.9.2015   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1718 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

204,2

MK

44,1

TR

81,7

XS

50,7

ZZ

95,2

0707 00 05

MK

46,1

TR

137,2

ZZ

91,7

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

147,6

BO

135,7

CL

147,7

EG

55,4

UY

77,1

ZA

136,3

ZZ

121,4

0806 10 10

EG

154,0

MK

29,8

TR

132,4

ZZ

105,4

0808 10 80

AR

264,2

CL

148,5

NZ

142,5

US

107,9

UY

48,0

ZA

131,3

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

NZ

175,8

TR

128,6

ZA

220,9

ZZ

152,4

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

151,2

ZZ

117,7

0809 40 05

BA

54,9

MK

38,7

XS

61,9

ZZ

51,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


26.9.2015   

IT

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L 251/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1719 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2015

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4116, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 9.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(6)

È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168.

(7)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

 

Thailandia

09.4128

 (1)

 

Australia

09.4129

 (1)

 

Altre origini

09.4130

 (2)

 

Tutti i paesi

09.4138

 

1 673 897

b)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

Thailandia

09.4112

13,995168 %

Stati Uniti

09.4116

 (3)

India

09.4117

25 %

Pakistan

09.4118

38,249497 %

Altre origini

09.4119

16,030270 %

Tutti i paesi

09.4166

 (4)

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 (in kg)

Tutti i paesi

09.4168

3,483753 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(4)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


Rettifiche

26.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 7 settembre 2013 )

A pagina 1, considerando 5, primo trattino:

anziché:

«—

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).»,

leggi:

«—

KEI Industries Ltd, New Delhi (KEI).»;

a pagina 10, considerando 82:

anziché:

«… come si evince dalla tabella seguente, che riporta il prezzo medio delle esportazioni indiane sovvenzionate classificate al codice NC 7223 00 19…»,

leggi:

«… come si evince dalla tabella seguente, che riporta il prezzo medio delle esportazioni cinesi sovvenzionate classificate al codice NC 7223 00 19…»;

a pagina 12, considerando 108, tabella, terza e quarta riga:

anziché:

«Viraj Profiles Vpl. Ltd

0,9 %

n/a

0,0 %

KEI Industries Limited

0,7 %

n/a

0,0 %»,

leggi:

«Viraj Profiles Ltd

0,9 %

n/a

0,0 %

KEI Industries Ltd

0,7 %

n/a

0,0 %»;

a pagina 13, articolo 1, paragrafo 2, tabella, sesta e settima riga:

anziché:

«Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Limited, New Delhi

0,0

B925»,

leggi:

«Viraj Profiles Ltd, Thane, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Ltd, New Delhi

0,0

B925»;

a pagina 14, allegato, tabella, sesta e decima riga:

anziché:

«Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

B931

 

 

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

B933»,

leggi:

«Garg Inox

Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

B931

 

 

Nevatia Steel & Alloys

Mumbai, Maharashtra

B933».


26.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/18


Rettifica del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

A pagina 197, articolo 17, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 3 bis può essere assegnato a progetti integrati. …»,

leggi:

«5.   Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 4 può essere assegnato a progetti integrati. …»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis.»,

leggi:

«Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 4 e 5.»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 8, secondo comma, lettera a):

anziché:

«a)

il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 3 bis, è inferiore al 70 %; e»,

leggi:

«a)

il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 5 è inferiore al 70 %; e»;

a pagina 198, articolo 19, paragrafo 8, terzo comma:

anziché:

«… Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 4 ter.»,

leggi:

«… Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 9.»;

a pagina 199, articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iv):

anziché:

«iv)

fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera e bis).»,

leggi:

«iv)

fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera f).»