ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
25 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1606 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1607 della Commissione, del 24 settembre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3), zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 ( 1 )

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1611 della Commissione, del 24 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2015) 6369]  ( 1 )

26

 

*

Decisione (UE) 2015/1613 della Banca centrale europea, del 10 settembre 2015, che modifica la Decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2015/31)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1604 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.

(2)

Al fine di valutare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati a utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2014, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati ad adottarli. È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso misure per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 dovrebbe essere modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 marzo 2016. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione presentata nell'ottobre 2014 dall'ESMA in merito all'India, a cui era stato concesso un periodo transitorio con la decisione 2008/961/CE della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 809/2004, adottati nell'ambito del meccanismo di equivalenza.

(3)

Il governo indiano e l'«Indian Institute of Chartered Accountants» si erano impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l'obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Il processo è stato rinviato. Nell'ottobre 2014 l'ESMA ha presentato alla Commissione una relazione sull'equivalenza dei GAAP indiani secondo la quale questi ultimi sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti che potrebbero avere notevoli risvolti pratici.

(4)

Nel marzo 2014 l'«Indian Institute of Chartered Accountants» ha pubblicato una nuova roadmap per garantire la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. Nel gennaio 2015 il ministero indiano per le imprese ha annunciato una roadmap riveduta per l'applicazione dei GAAP indiani che saranno allineati agli IFRS. La roadmap prevede l'uso obbligatorio dei GAAP indiani allineati agli IFRS da parte di tutte le imprese quotate per gli esercizi che iniziano il 1o aprile 2016 o in data successiva. Permangono tuttavia incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di reporting conforme agli IFRS e sull'applicazione degli IFRS.

(5)

Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio al massimo fino al 1o aprile 2016, in modo da garantire agli emittenti dei paesi terzi di poter redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali destinati ad essere utilizzati all'interno dell'Unione. Questo periodo supplementare dovrebbe consentire alle autorità indiane di completare la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS.

(6)

Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell'equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi è scaduto il 31 dicembre 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 ed entri immediatamente in vigore. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi interessati ammessi alla quotazione nell'Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standard (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(7)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 35, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 809/2004, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2015 sono sostituiti da riferimenti al 1o aprile 2016.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(4)  Decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).


25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1605 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, primo comma,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza delle informazioni richieste conformemente a tale direttiva. È necessario che la Commissione adotti le disposizioni intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE prescrive altresì alla Commissione di adottare decisioni riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell'applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell'equivalenza.

(2)

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) ha stabilito le condizioni di accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato scaduto il 31 dicembre 2014.

(3)

La Commissione ha valutato l'utilità e il funzionamento del meccanismo di equivalenza per un periodo di tempo limitato e ha concluso che è opportuno prorogarlo fino al 31 marzo 2016. Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell'equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi è scaduto il 31 dicembre 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 ed entri in vigore immediatamente. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell'Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standards (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1569/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1569/2007 è così modificato:

a)

all'articolo 4, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

b)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

c)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;

d)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 390 del 31.10.2004, pag. 38.

(3)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).


25.9.2015   

IT

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L 249/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1606 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

127,6

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

148,8

173,2

0

0

AR

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

297,7

210,6

367,3

282,7

1

27

0

5

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

133,9

3

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

386,3

307,8

0

0

BR

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

434,8

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

264,2

7

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


25.9.2015   

IT

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L 249/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1607 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) fissa norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuare sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di ingresso ai territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)

In particolare, per le partite di arachidi e prodotti derivati originari del Gambia e di lamponi originari della Serbia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una serie di voci relative a tali partite.

(5)

L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle uve secche provenienti dall'Uzbekistan, alle foglie di betel provenienti dalla Thailandia e alla menta proveniente dal Marocco dovrebbero pertanto essere soppresse.

(6)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Uve secche

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

 

 

Mandorle, con guscio

0802 11

 

Australia (AU)

Aflatossine

20

Mandorle, sgusciate

0802 12

 

(Alimenti)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Mangimi e alimenti)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (3)

50

Melanzane

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Sedano da taglio (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (4)

50

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (5)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

50

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Tè, anche aromatizzato

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)  (6)

10

(Alimenti)

 

 

Melanzane

0709 30 00;

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2)  (7)

10

ex 0710 80 95

72

Melone amaro (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2)  (7)

20

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Fragole fresche

0810 10 00

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (8)

10

(Alimenti)

 

 

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (9)

10

ex 0709 60 99;

20

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Mangimi e alimenti)

 

 

Foglie di betel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (10)

50

(Alimenti)

 

 

Semi di sesamo

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (10)

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatossine

20

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

10

Frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Alimenti — spezie essiccate)

 

 

Enzimi; enzimi preparati

3507

 

India (IN)

Cloramfenicolo

50

(Mangimi e alimenti)

 

 

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

(Alimenti — spezie essiccate)

 

 

Piselli non sgranati

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2)  (11)

10

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Uve da tavola

0806 10 10

 

Perù (PE)

Residui di antiparassitari (2)  (12)

10

(Alimenti — freschi)

 

 

Lamponi

0811 20 31;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

(Alimenti — congelati)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

(Alimenti)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Mangimi e alimenti)

 

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (13)

10

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (14)

20

Melanzane

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (15)

10

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

 

(Alimenti)

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (16)

10

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Foglie di vite

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (17)

50

(Alimenti)

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

20

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

(Alimenti)

 

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (15)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

 

(Alimenti)

 

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

50

Basilico

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Menta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Pitahaya (frutto del dragone)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3)  Residui di clorbufam.

(4)  Residui di fentoato.

(5)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(6)  Residui di trifluralin.

(7)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).

(8)  Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(11)  Residui di acefato e di diafentiuron.

(12)  Residui di etefon.

(13)  Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, protiofos e triforina.

(14)  Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(15)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(16)  Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato.

(17)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(18)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»


25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/14


REGOLAMENTO (UE) 2015/1608 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3), zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché per l'acido caprico, l'olio di paraffina (CAS 64742-46-7), l'olio di paraffina (CAS 72623-86-0), l'olio di paraffina (CAS 8042-47-5), l'olio di paraffina (CAS 97862-82-3), lo zolfo calcico e l'urea non sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento.

(2)

L'acido caprico è approvato a norma della direttiva 2008/127/CE del Consiglio (2). Non sono state identificate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale all'acido caprico è molto più elevata rispetto a quella legata all'impiego di detta sostanza come prodotto fitosanitario. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per l'olio di paraffina (CAS 64742-46-7), l'olio di paraffina (CAS 72623-86-0), l'olio di paraffina (CAS 8042-47-5) e l'olio di paraffina (CAS 97862-82-3) (3)  (4), l'Autorità ha concluso che, se si potesse dimostrare che gli oli di paraffina sono di elevata purezza, non sussisterebbe alcun rischio tossicologico e non si renderebbe necessario stabilire la dose giornaliera ammissibile (DGA), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) né la dose acuta di riferimento (DAR). Il 20 novembre 2012 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha preso atto di una versione modificata della relazione di riesame in cui si spiega che le prescrizioni tecniche sono conformi alla qualità farmaceutica (elevata purezza). In considerazione di ciò, si ritiene opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Per quanto concerne lo zolfo calcico (5), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché alcune informazioni sulla presenza potenziale di residui di polisolfuro non erano disponibili. I residui di zolfo e calcio derivanti dall'impiego di zolfo calcico (polisolfuro di calcio) sono comunque presenti ovunque nell'ambiente. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno includere temporaneamente tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del parere motivato dell'Autorità, formulato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

(5)

Per l'urea (6), l'Autorità ha ritenuto che una valutazione quantitativa del rischio dietetico per i consumatori non fosse necessaria in ragione dei metodi specifici di applicazione di tale sostanza. L'urea (carbammide) è approvata come additivo alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 1129/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Inoltre, l'esposizione naturale a tale sostanza è molto più elevata rispetto a quella legata all'impiego dell'urea come prodotto fitosanitario. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 potrebbero inoltre dover rispettare le prescrizioni dell'Unione in materia di alimenti e/o mangimi. In considerazione di ciò, è opportuno modificare la formulazione della nota a piè di pagina 2 in tale allegato in modo che faccia riferimento ad altre normative specifiche dell'Unione in materia di alimenti e/o mangimi. Dette normative potrebbero inoltre iniziare ad applicarsi a una sostanza dopo la sua inclusione nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. In considerazione di ciò, è opportuno rendere tale nota a piè di pagina applicabile a tutte le sostanze incluse nell'allegato IV.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oils (CAS 64742-46-7, 72623-86-0 and 97862-82-3) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7, 72623-86-0 e 97862-82-3)]. EFSA Scientific Report (2008) 216, pagg. 1-59.

(4)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oil (CAS 8042-47-5, chain lengths C18-C30, reliable boiling point range not available) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 8042-47-5, catene di lunghezza C18-C30, intervallo di ebollizione affidabile non disponibile)]. EFSA Scientific Report (2008) 219, pagg. 1-61.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulfur (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva zolfo calcico). EFSA Journal 2010;8(11):1890. [45 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva urea). EFSA Journal 2012;10(1):2523. [35 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2523.

(7)  Regolamento (UE) n. 1129/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

1)

sono inserite, in ordine alfabetico, le voci «acido caprico», «olio di paraffina (CAS 64742-46-7)», «olio di paraffina (CAS 72623-86-0)», «olio di paraffina (CAS 8042-47-5)», «olio di paraffina (CAS 97862-82-3)», «zolfo calcico (1)» e «urea»;

2)

il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

Sostanze incluse nell'allegato IV fatte salve altre normative specifiche in materia di alimenti e/o mangimi, ad esempio riguardanti gli additivi alimentari, gli additivi per mangimi, gli integratori alimentari, gli aromi ecc.»;

3)

sono soppressi i riferimenti alla nota a piè di pagina 2 dopo le voci;

4)

è aggiunto un riferimento alla nota a piè di pagina 2 dopo il titolo.


25.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1609 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il propiconazolo.

(2)

Il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 6 novembre 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 7 e contenenti propiconazolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il propiconazolo soddisfa i criteri per essere ritenuto molto persistente (vP) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per essere classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli trattati con propiconazolo o contenenti tale principio attivo dovrebbero essere adeguatamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Propiconazolo

Denominazione IUPAC:

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo

N. CE: 262-104-4

N. CAS: 60207-90-1

960 g/kg

1o dicembre 2016

30 novembre 2026

7

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere definite procedure operative sicure e misure organizzative adeguate. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

considerati i rischi per il comparto suolo le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti devono indicare quali misure vanno adottate per proteggere il suolo in caso di applicazione esterna di miscele preservate per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

(3)

considerati i rischi per il comparto acquatico i prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate su superfici minerali all'esterno, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con propiconazolo o contenente tale principio attivo deve assicurare che l'etichetta dell'articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


25.9.2015   

IT

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L 249/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1610 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) il 12 luglio 2005 la Repubblica ceca ha ricevuto una domanda di iscrizione del principio attivo Pythium oligandrum, ceppo M1, nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 10 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 14 maggio 2000 il Pythium oligandrum, ceppo M1, non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

(3)

L'8 novembre 2011 la Repubblica ceca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(4)

Il 2 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 10 e contenenti Pythium oligandrum, ceppo M1, soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il Pythium oligandrum, ceppo M1, destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Pythium oligandrum, ceppo M1, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Pythium oligandrum, ceppo M1

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o gennaio 2016

31 dicembre 2025

10

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


25.9.2015   

IT

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L 249/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1611 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

210,4

MK

49,4

TR

81,7

XS

41,5

ZZ

95,8

0707 00 05

MK

46,1

TR

137,2

ZZ

91,7

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

137,5

BO

138,3

CL

147,7

UY

118,3

ZA

131,6

ZZ

137,3

0806 10 10

EG

170,2

MK

32,3

TR

121,7

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

209,4

CL

164,9

NZ

132,8

US

142,9

ZA

137,8

ZZ

157,6

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

NZ

175,8

TR

120,2

ZA

172,2

ZZ

140,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

154,3

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

56,0

MK

38,7

XS

61,9

ZZ

52,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.9.2015   

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L 249/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1612 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

[notificata con il numero C(2015) 6369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23 della direttiva 2004/109/CE, gli emittenti di paesi terzi possono essere esentati dall'obbligo di redigere conti consolidati conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati nell'Unione nel caso in cui i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) del paese terzo in oggetto prevedano obblighi equivalenti. Al fine di valutare l'equivalenza dei GAAP di tale paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (2) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.

(2)

È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili con gli IFRS o per adottare gli IFRS. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1569/2007 per prorogare fino al 31 marzo 2016 il periodo in cui è temporaneamente riconosciuta l'equivalenza.

(3)

A norma della decisione 2008/961/CE della Commissione (3), prima degli esercizi finanziari con inizio il 1o gennaio 2015 o in data successiva, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai GAAP indiani.

(4)

Il governo indiano e l'Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l'obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la medesima data. Il processo ha subito ritardi. Nell'ottobre 2014 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione una relazione sull'equivalenza dei GAAP indiani, nella quale rileva che essi presentano una serie di differenze dagli IFRS che potrebbero dimostrarsi rilevanti nella pratica.

(5)

A marzo 2014 l'Indian Institute of Chartered Accountants ha pubblicato un nuovo calendario di attuazione per la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. Il 2 gennaio 2015 il ministero indiano per le imprese ha annunciato un calendario riveduto per l'attuazione dei GAAP indiani che saranno portati a convergere con gli IFRS. Il calendario obbliga tutte le società quotate a usare i GAAP indiani portati a convergenza con gli IFRS a partire dagli esercizi con inizio il 1o aprile 2016 o in data successiva. Permangono tuttavia incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS e di attuazione concreta degli IFRS.

(6)

Di conseguenza è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 marzo 2016, in modo da consentire agli emittenti di paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all'interno dell'Unione. Tale proroga dovrebbe risultare sufficiente per consentire alle autorità indiane di completare la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS.

(7)

Visto che il periodo transitorio per il quale la decisione 2008/961/CE riconosce l'equivalenza dei GAAP indiani è scaduto il 31 dicembre 2014, ai fini della certezza del diritto è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/961/CE.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, terzo comma, della decisione 2008/961/CE, la data del 1o gennaio 2015 è sostituita dalla data del 1o aprile 2016.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione

Jonathan HILL

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(3)  Decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).


25.9.2015   

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L 249/28


DECISIONE (UE) 2015/1613 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 settembre 2015

che modifica la Decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2015/31)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Il 2 ottobre 2014 il Consiglio direttivo ha annunciato i dettagli dell'ABSPP e ha deciso che i criteri di idoneità per le tranche garantite intermedie (mezzanine) dei titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) sarebbero stati comunicati in un momento successivo.

(2)

Il 18 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha deciso di considerare l'acquisto di tranche mezzanine di ABS nell'ambito dell'ABSPP a condizione che tali tranche mezzanine siano assistite da una garanzia adeguata conforme ai criteri stabiliti nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per le garanzie. La Decisione BCE/2014/45 (1) riguarda l'attuazione dell'ABSPP ed è necessario aggiornarla per riflettere i detti cambiamenti.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/45,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/45 è modificata come segue:

1.

All'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«(2).

In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede e al punto 9 che segue, l'ABS soddisfi i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto nell'Indirizzo BCE/2014/60 (2).

(2)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;"

2.

all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 9:

«(9).

I requisiti di cui all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60 non si applicano alle tranche intermedie (mezzanine) di ABS, che sono idonee all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP solamente ove:

a)

siano assistite da una garanzia che:

i)

soddisfi i requisiti per le garanzie per le attività negoziabili stabiliti agli articoli 114, 115, 117 e 118 della parte quarta, Titolo IV, dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

ii)

sia emessa da un garante con una valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 83, lettera c), dell'Indirizzo BCE/2014/60 attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema; e

b)

soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili per l'acquisto nell'ambito dell'ABSPP.

Ai fini della presente decisione, per “tranche mezzanine” si intende una tranche di un'emissione di ABS che, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, alla priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicate nel prospetto informativo:

a)

abbia rango inferiore alla tranche o alle sub-tranche non subordinate della stessa emissione di ABS, come stabilito all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

b)

abbia rango superiore alla tranche o alle subtranche più subordinate, che sono le prime a sostenere le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate, e pertanto proteggono le tranche o sub-tranche second loss e, se del caso, le tranche o sub-tranche di rango superiore.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 settembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).