ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/1 |
DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2015
che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi da 3 a 13, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. La direttiva 2009/28/CE pone altresì l'accento sulla necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti, che è imperativa poiché sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo di una percentuale obbligatoria di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere. Pertanto, e data l'importanza dell'efficienza energetica anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a includere informazioni più dettagliate sulle misure in materia di efficienza energetica nel settore dei trasporti nelle relazioni da presentare in conformità dell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di altri atti normativi dell'Unione aventi rilevanza per la promozione dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti. |
(2) |
In considerazione dell'obiettivo dell'Unione di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e del significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), devono richiedere ai fornitori di carburante o di energia di ridurre di almeno il 6 %, entro il 31 dicembre 2020, le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti. |
(3) |
La direttiva 2009/28/CE determina i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva e per poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. I criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono soddisfare rispetto ai combustibili fossili. La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti. |
(4) |
Ove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi siano convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni per fronteggiare l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. Tali disposizioni dovrebbero tener debitamente conto della necessità di salvaguardare gli investimenti già effettuati. |
(5) |
In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò avviene perché ci si attende che nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, le piante da zucchero e cerealicole e altre colture amidacee. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari, nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni. |
(6) |
Onde evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine. |
(7) |
È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati, dal momento che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza con tecnologie consolidate in materia di biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche. |
(8) |
Sarebbe auspicabile pervenire già nel 2020, all'interno dell'Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati significativamente superiore rispetto all'andamento attuale. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non vincolante che si sforzi di conseguire come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. È opportuno che, ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali siano pubblicati, al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato. |
(9) |
È altresì opportuno che gli Stati membri rendano conto alla Commissione sui livelli di consumo dei biocarburanti avanzati nel loro territorio al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, nonché sui risultati conseguiti in vista del raggiungimento di tali obiettivi nazionali nel 2020, di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi, al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Ci si attende che i biocarburanti avanzati con impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e che consentono significative riduzioni globali delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la relativa promozione, continuino a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo di tecnologie di trasporto a basse emissioni di carbonio successivamente al 2020. |
(10) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di ridurre, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti; il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a esaminare ulteriori strumenti e misure finalizzati a un approccio globale e tecnologicamente neutro per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti, per i trasporti elettrici e per le fonti energetiche rinnovabili nei trasporti anche successivamente al 2020. |
(11) |
È altresì importante che la tabella di marcia per le energie rinnovabili relativa al periodo successivo al 2020, che dovrà essere presentata dalla Commissione nel 2018 ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, anche per il settore dei trasporti, sia elaborata come parte di una più ampia strategia dell'Unione in materia di tecnologia e innovazione connesse all'energia e al clima, che dovrà essere sviluppata conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2015. Pertanto, è opportuno procedere in tempo utile alla revisione dell'efficacia degli incentivi per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie connesse ai biocarburanti avanzati, affinché sia possibile tener pienamente conto delle conclusioni di tale revisione nel definire la tabella di marcia per il periodo successivo al 2020. |
(12) |
Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano differenze derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, quali le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. Sebbene maggior parte delle materie prime dei biocarburanti sia prodotta nell'Unione, si prevede che le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni si verifichino per lo più al di fuori dall'Unione, in aree in cui la produzione supplementare sarà probabilmente realizzata al minor costo possibile. In particolare le ipotesi sulla conversione delle foreste tropicali e sul drenaggio delle torbiere al di fuori dell'Unione influenzano fortemente le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti a partire da colture oleaginose e, pertanto, è della massima importanza assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando progressi realizzati in tali settori grazie a programmi internazionali in corso. È dunque opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuti, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in termini di contenimento delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, e in cui esamini altresì le possibilità di introdurre, tra i criteri di sostenibilità rilevanti, dei fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. |
(13) |
Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa», e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011, dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse», che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti. |
(14) |
Un maggiore utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato. Inoltre, è opportuno prendere in considerazione ulteriori misure per promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti. |
(15) |
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) aiuta l'Unione ad avvicinarsi all'obiettivo di diventare una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di diventare una società del riciclaggio e, laddove possibile, non promuovere, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati. Alcune delle materie prime che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni possono essere considerate rifiuti. Tuttavia, potrebbero ancora essere utilizzate per altri scopi aventi una priorità superiore rispetto al recupero di energia in base alla gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. È pertanto opportuno che, in ogni misura di incentivazione della promozione dei biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili. Nelle loro relazioni ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri possono includere le misure adottate a tale riguardo. |
(16) |
È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE. |
(17) |
Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti e bioliquidi. In conformità dell'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la fissazione di un limite a livello di Unione fa salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati a livello nazionale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere di applicare tale limite alla quantità di biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo fissato all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE. |
(19) |
Conformemente alla necessità di limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, gli Stati membri dovrebbero puntare a eliminare gradualmente il sostegno al consumo dei suddetti biocarburanti e bioliquidi oltre tale limite. |
(20) |
Limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE fa salva la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10 %. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente direttiva non pregiudica, pertanto, le aspettative legittime degli operatori di tali impianti. |
(21) |
È opportuno inserire i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni dei fornitori di carburanti e della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalla direttiva 98/70/CE, nonché nelle relazioni della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalla direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore richiesta di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero. |
(22) |
Possono verificarsi rischi di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni qualora su superfici già destinate all'agricoltura e utilizzate per la produzione di alimenti e mangimi vengano coltivate colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici. Nondimeno, rispetto alle colture alimentari e foraggere, tali colture dedicate coltivate soprattutto a fini energetici possono avere rese superiori e possono contribuire al ripristino di terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati. Le informazioni sulla produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da tali colture dedicate e sul loro impatto effettivo sul cambiamento di destinazione dei terreni sono tuttavia limitate. È dunque opportuno che la Commissione controlli anche lo stato della produzione e del consumo, nell'Unione, dei biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da tali colture dedicate e le ripercussioni a essi associate, riferendo in proposito a cadenze regolari. I progetti esistenti nell'Unione dovrebbero essere identificati e utilizzati per migliorare la base informativa ai fini di un'analisi più approfondita dei rischi e dei vantaggi connessi alla sostenibilità ambientale. |
(23) |
L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nella misura in cui il risultante effetto di mitigazione del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni a livello nazionale o di progetto possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di produttività in termini sia di riduzione dei valori stimati delle emissioni associate al cambiamento di destinazione dei terreni sia di contributo dei biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere nel 2020. |
(24) |
I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai requisiti di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di imporre ai sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, di presentare periodicamente relazioni sulla loro attività. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi. |
(25) |
Al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco riconoscimento tra tutti i sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti a norma delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. |
(26) |
Nell'affrontare il tema della sicurezza alimentare e nutrizionale sono essenziali a tutti i livelli la buona gestione e un approccio basato sui diritti, che abbracci tutti i diritti dell'uomo, e in caso di ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare e nutrizionale dovrebbe essere perseguita la coerenza tra le varie politiche. In questo contesto, sono particolarmente importanti la gestione e la sicurezza dei diritti di proprietà fondiaria e di uso dei terreni. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri rispettino i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari approvati nell'ottobre 2014 dal comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a sostenere l'attuazione degli orientamenti volontari sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale adottati dal CFS nell'ottobre 2013. |
(27) |
Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, esistono anche delle eccezioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non ha soppiantato la produzione per altri scopi. Ciò può verificarsi ad esempio quando la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività, ovvero quando la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare la possibilità di definire criteri per l'individuazione e la certificazione di sistemi mediante i quali sia possibile provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un determinato progetto, non ha sostituito la produzione per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e che tali materie prime da cui ricavare biocarburanti sono state prodotte conformemente ai criteri di sostenibilità dell'Unione per i biocarburanti. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. |
(28) |
È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'Unione sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, è opportuno semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. |
(29) |
A seguito dell'entrata in vigore del TFUE, occorre allineare i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE agli articoli 290 e 291 TFUE. |
(30) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(31) |
Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e all'adattamento dei metodi analitici autorizzati, per quanto riguarda le specifiche dei carburanti, e della deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo, nonché riguardo alla fissazione di valori standard per le emissioni di gas a effetto serra relativamente ai carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e alla cattura e utilizzazione del carbonio a fini di trasporto. |
(32) |
Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle possibili aggiunte all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante e dei carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico, riguardo all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE. |
(33) |
È di particolare importanza che, nell'applicazione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(34) |
È opportuno che la Commissione esamini, in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione dell'impatto delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto. |
(35) |
È importante che la Commissione presenti quanto prima una proposta esaustiva per una strategia per il periodo successivo al 2020 che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra, al fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili e a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni e in altre misure per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. |
(36) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(37) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti nell'uso di tali carburanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(38) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti: «10) “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; 11) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); 12) “biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7 ter; 13) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 14) “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.»; |
2) |
l'articolo 7 bis è così modificato:
|
3) |
l'articolo 7 ter è così modificato:
|
4) |
l'articolo 7 quater è così modificato:
|
5) |
l'articolo 7 quinquies è così modificato:
|
6) |
all'articolo 7 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 7 quater, paragrafo 9, e all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.»; |
7) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
8) |
all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione.»; |
9) |
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
10) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015. 3. La delega di potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
12) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 2. Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
13) |
l'allegato IV è modificato e l'allegato V è aggiunto conformemente all'allegato I della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/28/CE
La direttiva 2009/28/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti: «p) “rifiuti”: si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione; q) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); r) “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; s) “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici; t) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; u) “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; v) “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; w) “biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 17. (10) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;" |
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento ai progressi scientifici e tecnici del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III.»; |
4) |
all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:
2. Gli accordi di cui al presente articolo, paragrafo 1, relativamente all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.»; |
5) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 19 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 21 è soppresso; |
9) |
all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
|
10) |
l'articolo 23 è così modificato:
|
11) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Procedura di comitato 1. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 2. Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
12) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 25 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015. 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
13) |
l'allegato V è modificato e gli allegati VIII e IX sono aggiunti conformemente all'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 3
Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione entro il 2020 dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari, del loro impatto ambientale, economico e sociale, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata di proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche:
a) |
l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione; |
b) |
l'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, specificando se si prevede che nel 2020 l'Unione nel suo complesso usi 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto mediante biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e da altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX; |
c) |
l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa; |
d) |
la possibilità di fissare criteri per l'individuazione e la certificazione di biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni prodotti in conformità dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato V della direttiva 98/70/CE e l'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE; |
e) |
i potenziali benefici e rischi economici e ambientali di un aumento della produzione e dell'uso di colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici, ricorrendo anche ai dati relativi ai progetti esistenti; |
f) |
la quota relativa di bioetanolo e biodiesel sul mercato dell'Unione e la quota di energia da fonti rinnovabili in benzina. La Commissione valuta altresì i fattori trainanti che influiscono sulla quota di energia da fonti rinnovabili in benzina, nonché eventuali ostacoli alla diffusione. Tale valutazione comprende i costi, le norme sui combustibili, le infrastrutture e le condizioni climatiche. La Commissione può, se del caso, presentare raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli identificati; e |
g) |
la determinazione di quali Stati membri hanno deciso di applicare il limite sul quantitativo di biocombustibili prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, e se siano state sollevate questioni relative all'attuazione o al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE. La Commissione valuta altresì la misura in cui i biocarburanti prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che sono forniti per conseguire l'obiettivo fissato all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, superano i livelli che possono contribuire agli obiettivi della direttiva 2009/28/CE. La valutazione comprende anche un esame dell'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'efficacia in termini di costi dell'approccio seguito dagli Stati membri. |
Se del caso, la relazione fornisce altresì informazioni sulla disponibilità di finanziamenti e di altre misure volte a compiere quanto prima progressi per il conseguimento di una quota di 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nell'Unione mediante i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX, ove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per:
a) |
l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE; |
b) |
l'introduzione di ulteriori misure per prevenire e combattere la frode, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione; |
c) |
la promozione di biocarburanti sostenibili dopo il 2020 in modo tecnologicamente neutro, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. |
3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale occasione gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE e, se del caso, la differenziazione del medesimo obiettivo rispetto al valore di riferimento ivi menzionato e i relativi motivi.
Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 dicembre 2014 (GU C 50 del 12.2.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2015.
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(5) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(6) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
ALLEGATO I
Gli allegati della direttiva 98/70/CE sono così modificati:
1) |
all'allegato IV, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:
(1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664." (2) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)." (3) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;" |
2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO V Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)
Parte B. Biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
|
(5) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(6) L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).
ALLEGATO II
Gli allegati della direttiva 2009/28/CE sono così modificati:
1) |
nell'allegato V, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:
(1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664." (2) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)." (3) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;" |
2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO VIII Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)
Parte B. Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
|
3) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO IX Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico:
Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico:
(8) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).»" |
(5) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(6) L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1514 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2015
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno modificare le voci nell'allegato e sopprimere la voce relativa a una persona deceduta. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
ALLEGATO
I. |
La seguente persona è cancellata dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014: Persone
|
II. |
Le voci relative alle seguenti persone e a un'entità, riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle seguenti: Persone
Entità:
|
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/63 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 85, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le controparti centrali si interpongono tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari. Il rischio di credito dalle controparti è attenuato mediante la prestazione di garanzie reali calcolate in modo da coprire potenziali perdite dovute a inadempimento. Le controparti centrali accettano come garanzia reale unicamente attività altamente liquide, generalmente in contanti, per la reintegrazione del margine di variazione, in modo da consentire una liquidazione rapida in caso di inadempimento. |
(2) |
Gli schemi pensionistici in molti Stati membri operano attivamente sui mercati dei derivati OTC. Tuttavia, di norma gli schemi pensionistici riducono al minimo le loro posizioni in contante per detenere investimenti aventi un rendimento superiore, quali i titoli, che consentono di assicurare elevati rendimenti per i pensionati. Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle controparti centrali. |
(3) |
L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede pertanto che, per tre anni dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applichi ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento. |
(4) |
Per valutare appieno la situazione attuale, la Commissione ha preparato una relazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, intesa a valutare se le controparti centrali abbiano compiuto gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Per effettuare la valutazione, la Commissione ha commissionato uno studio di riferimento sulle soluzioni per la prestazione di garanzie reali non in contanti alle controparti centrali da parte degli schemi pensionistici, nonché sull'impatto dell'abolizione dell'esenzione in assenza di soluzione in termini di riduzione dei redditi pensionistici per i pensionati beneficiari degli schemi pensionistici interessati. |
(5) |
Conformemente alle conclusioni della relazione, la Commissione ritiene che in questa fase non siano stati realizzati gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati OTC sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. |
(6) |
Il periodo transitorio di tre anni previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 deve pertanto essere prorogato di due anni. |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile per consentire che la proroga del vigente periodo transitorio avvenga prima della sua scadenza o subito dopo di essa. Un'entrata in vigore tardiva potrebbe determinare incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Fino al 16 agosto 2017 l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/65 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1516 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2015
che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel calcolo del contributo pubblico si deve tener conto delle entrate generate dalle operazioni. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l'applicazione di percentuali forfettarie di entrate alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione senza il calcolo delle entrate nette attualizzate. |
(3) |
Sulla base dei dati storici il tasso forfettario per le entrate nette generate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione dovrebbe essere fissato al 20 % per evitare finanziamenti eccessivi e distorsioni di mercato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce un tasso forfettario applicabile alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione al fine di determinare in anticipo le entrate nette potenziali di tali operazioni e di consentire la determinazione della spesa ammissibile delle operazioni conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stabilito un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1517 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2015
recante duecentotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 3 settembre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:
«Sofiane Ben Goumo [alias a) Sufyan bin Qumu, b) Abou Fares al Lib]. Data di nascita: 26.6.1959. Luogo di nascita: Derna, Libia. Cittadinanza: libica. Indirizzo: Libia. Altre informazioni: a) leader di Ansar al Charia Derna. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2015.»
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/69 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1518 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
dopo avere consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198,0 EUR la tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all'epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dall'anzidetto regolamento con l'espressione «le misure in vigore». |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (3), che fa seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009, alle importazioni nell'Unione di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009, alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
1.2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi
(3) |
Al di fuori dell'ambito del presente procedimento, sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia (4). |
1.3. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 da dal comitato europeo del biodiesel (European Biodiesel Board, nel seguito «il richiedente» o «EBB») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.4. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in data 10 luglio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(7) |
Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto affrontato sulla base di un regolamento diverso. |
1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(8) |
L'inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.6. Parti interessate
(9) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità degli USA, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.7. Campionamento
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. |
(a) Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio è costituito da sette produttori dell'Unione ubicati in sette diversi Stati membri che rappresentano quasi il 30 % della produzione dell'Unione di biodiesel. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. |
(13) |
Una società con sede in Italia ha chiesto di essere inclusa nel campione. Tale società tuttavia ha iniziato la propria attività solo alla fine del 2013, dopo aver acquistato un impianto di biodiesel di un altro produttore italiano di biodiesel che era incluso nel campione provvisorio. In mancanza di dati storici necessari per valutare gli andamenti pertinenti nel corso del periodo in esame e per il fatto che un'altra società italiana è già inclusa nel campione provvisorio, è stato deciso di non includere nel campione l'anzidetta società. |
(14) |
Il National Biodiesel Board (NBB) degli USA ha osservato che il campione selezionato a titolo provvisorio è diverso dal campione selezionato in indagini precedenti riguardanti il biodiesel riferendosi all'esclusione di due società con volumi di produzione e di vendite notevoli. Tuttavia le due società indicate dall'NBB o sono collegate a un'altra società già inclusa nel campione con volumi di vendite superiori oppure hanno un volume di vendite inferiore a quello di una società di un medesimo Stato membro scelta a titolo provvisorio. Pertanto l'inserimento nel campione di una delle due società non modificherebbe la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio. Il campione selezionato a titolo provvisorio è stato quindi confermato come campione rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
(15) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che un campione rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione non poteva essere considerato rappresentativo dell'industria del biodiesel dell'Unione nel suo complesso e che i microindicatori avrebbero dovuto essere analizzati su una base più ampia. Il governo degli USA si riferisce alle conclusioni dell'organo di appello dell'OMC nella causa CE — Elementi di fissaggio in cui un campione del 27 % è stato considerato basso in proporzione al totale e avrebbe costituito solo un'importante quota nel caso di settori frammentati. |
(16) |
La Commissione, contrariamente all'inchiesta sugli elementi di fissaggio, ha definito ai fini della presente inchiesta l'industria dell'Unione come l'intera industria e non solo come le società incluse nel campione (considerando 93). Tutti i macroindicatori, inoltre, sono stati valutati sulla base dell'intero settore, mentre solo alcuni microindicatori sono stati analizzati a livello delle imprese incluse nel campione. Tuttavia, l'analisi complessiva della situazione dell'industria dell'Unione si è basata su una valutazione sia dei microindicatori sia dei macroindicatori. In ogni caso, l'industria dell'Unione è considerata un settore frammentato, dal momento che è composta da oltre 200 produttori situati in tutta l'Unione, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. La Commissione conclude pertanto che il campione, rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione, è rappresentativo e l'obiezione è di conseguenza respinta. |
(b) Campionamento degli importatori
(17) |
La Commissione per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(18) |
Solo alcuni importatori indipendenti hanno fornito tali informazioni e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. |
(c) Campionamento dei produttori esportatori USA
(19) |
La Commissione per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, ha invitato tutti produttori esportatori USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione degli USA presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta. |
(20) |
Ventisette produttori USA hanno risposto alla Commissione, ma solo nove hanno fornito i dati relativi alle esportazioni e/o alle vendite sul mercato interno richiesti nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. Nessuno di essi esportava nell'Unione durante il PIR. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di vendite sul mercato interno e all'esportazione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli USA sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. |
(21) |
Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito una risposta al questionario entro i termini fissati. Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha informato i tre produttori esportatori inclusi nel campione circa la mancanza di risposta. |
(22) |
Il 10 ottobre 2014 un produttore esportatore incluso nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di non rispondere al questionario. Gli altri due hanno chiesto varie proroghe che sono state accolte, ma non hanno presentato risposte complete. |
(23) |
Il 10 novembre 2014 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società incluse nel campione informandole della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell'inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla lettera era il 21 novembre 2014. |
(24) |
Al 21 novembre 2014 due società incluse nel campione non avevano dato alcuna risposta e l'altra aveva spiegato che il termine non era sufficiente per presentare una risposta. |
(25) |
La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei produttori esportatori degli USA inseriti nel campione intendeva collaborare all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di conseguenza ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
(26) |
La società Cargill Inc. ha fatto notare che il regolamento (CE) n. 599/2009 ha stabilito un margine di dumping de minimis e quindi un'aliquota di dazio antidumping definitivo dello 0 % sul biodiesel di origine statunitense da lei fabbricato ed esportato. La suddetta società ha inoltre osservato che conformemente alle conclusioni dell'organismo di appello dell'OMC nella relazione «Mexico Rice» (7) un produttore esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale non può essere oggetto di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping. |
(27) |
La società Cargill Inc. ha chiesto pertanto di continuare ad essere esentata dai dazi antidumping, indipendentemente dall'esito del riesame in previsione della scadenza. Tale richiesta è stata accettata. |
1.8. Risposte al questionario e visite di verifica
(28) |
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti, agli operatori commerciali e agli utilizzatori che si erano manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. |
(29) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell'Unione
|
1.9. Divulgazione delle conclusioni
(30) |
Il 3 giugno 2015 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle valutazioni e dei fatti essenziali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore e ha invitato tali parti a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione. |
(31) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(32) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («inchiesta iniziale») ed è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 («il prodotto oggetto del riesame») |
(33) |
Il biodiesel è un carburante rinnovabile utilizzato nel settore dei trasporti per i motori diesel. I motori convenzionali non possono tuttavia funzionare con il biodiesel puro, ma necessitano di una miscela di diesel minerale e un limitato tenore di biodiesel. |
(34) |
Il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente costituito da «estere metilico di acidi grassi» derivato da un'ampia gamma di oli vegetali (olio di soia, olio di palma, olio di colza) e oli per friggere usati, grassi animali o biomassa, utilizzati come materia prima del biodiesel. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così «esteri etilici di acidi grassi». |
(35) |
Tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. In particolare, dal punto di vista dell'utilizzatore finale di carburante diesel, non fa alcuna differenza se la miscela disponibile alla pompa è ottenuta da una particolare materia prima del biodiesel o da un'altra. |
2.2. Prodotto simile
(36) |
Come nell'inchiesta iniziale, il biodiesel venduto sul mercato interno degli USA e quello venduto all'esportazione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Analogamente, il biodiesel prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi del prodotto esportato dagli USA nell'Unione. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta, essi sono prodotti simili nei termini dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(37) |
Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il diesel ricavato dalla biomassa (8) rappresenta una categoria di prodotti più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, come indicato nel regolamento che istituisce dazi compensativi provvisori, nel corso dell'inchiesta iniziale (9) è emerso che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel, incluso il diesel ricavato dalla biomassa, sono considerati carburanti biodiesel e fanno parte di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi in quanto il biodiesel prodotto a partire dalla biomassa è identico o molto simile, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di utilizzo, al biodiesel prodotto da altre fonti. La conclusione dell'inchiesta iniziale non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e rimane valida anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione respinge pertanto l'obiezione del governo degli Stati Uniti. |
3. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
(38) |
In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping. |
3.1. Osservazioni preliminari
(39) |
A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori selezionati inclusi nel campione di cui al considerando 25, non è stato possibile effettuare un'analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA. La Commissione ha pertanto utilizzato le seguenti fonti di informazione: i dati forniti da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento in risposta al questionario inviato ai fini del campionamento, Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le osservazioni successive presentate dal richiedente nonché il National Biodiesel Board e i siti web dell'Energy Information Administration, del dipartimento per l'Energia e dell'International Trade Commission degli USA. |
3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
(40) |
In seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero, con solo una minima quantità esportata nel 2013 e durante il PIR. In tali circostanze, non è stato considerato pertinente valutare il livello di dumping durante il PIR. Si può quindi concludere che non vi sia stato alcun persistere del dumping durante il PIR. |
3.3. Prove relative al rischio della reiterazione del dumping
(41) |
La Commissione ha esaminato se esistessero prove della probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: il rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA, il rapporto tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi negli USA, il rapporto tra prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello di prezzi nell'Unione, le capacità inutilizzate, le pratiche di elusione e di assorbimento. |
3.3.1. Rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA
(42) |
In assenza di cooperazione da parte dei produttori di biodiesel degli USA, i servizi della Commissione si sono avvalsi di tre fonti d'informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) le risposte al questionario inviato all'apertura del procedimento ai fini del campionamento, presentate da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento; ii) informazioni fornite dall'NBB basate su dati raccolti da un ricercatore di mercato denominato «Jacobsen»; iii) informazioni fornite dal richiedente basate sulle informazioni raccolte dall'Oil Price Information Service (OPIS). |
(43) |
I dati ottenuti da queste tre fonti comprendono diversi livelli di prezzi all'ingrosso e diverse condizioni Incoterm. I valori tuttavia sono molto simili tra loro. La loro media è pari a 1 196,93 USD per tonnellata metrica. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,356 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 883 EUR per tonnellata metrica (10). |
(44) |
Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell'Unione da produttori dell'Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 8, era di 905 EUR per tonnellata metrica (1 227,18 USD). |
(45) |
I produttori degli USA, per reinserirsi nel mercato dell'Unione, dovrebbero vendere a un prezzo inferiore a 905 EUR per tonnellata metrica. Il loro prezzo finale dovrebbe comprendere anche i costi del trasporto marittimo, di assicurazione e il dazio doganale vigente (6,5 %) applicabile al biodiesel. Secondo i dati ottenuti nel corso dell'inchiesta i costi ammonterebbero a circa 100 EUR per tonnellata metrica. La Commissione ha basato tale importo su quello per i dazi doganali, nolo e trasporto, calcolato dall'NBB (circa 94 EUR) arrotondato a 100 EUR per tenere conto anche di alcune spese successive all'importazione. |
(46) |
Qualora i produttori degli USA dovessero riprendere le esportazioni nell'UE dovrebbero perciò applicare un prezzo franco fabbrica (inferiore a 805 EUR per tonnellata metrica) che sarebbe inferiore al prezzo di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti, quindi ad un prezzo di dumping. Sulla base delle circostanze descritte più in dettaglio nei considerando 63 e 71 concernenti, rispettivamente, i prezzi all'esportazione in paesi terzi e la capacità inutilizzata, è probabile che i produttori degli USA riprendano a esportare nell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, in quanto questo permetterebbe loro di ridurre i costi unitari di produzione, come illustrato più dettagliatamente al considerando 72. |
(47) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha contestato l'esattezza del prezzo medio di vendita sul mercato interno stabilito dalla Commissione, rammentando che in una delle sue precedenti comunicazioni aveva indicato un valore inferiore (789,36 EUR per tonnellata metrica), sulla base dei prezzi messi a disposizione dal dipartimento dell'energia statunitense. |
(48) |
La Commissione respinge tale asserzione per i seguenti motivi. |
(49) |
Per quanto riguarda il prezzo medio indicato dall'NBB, esso non può essere considerato una base corretta, poiché si trattava di un prezzo di vendita al dettaglio e non un prezzo franco fabbrica. Più specificamente, l'NBB ha fornito un prezzo del biodiesel al dettaglio (alla pompa) medio mensile praticato negli USA a luglio 2014 per gallone equivalente di benzina (GGE) e utilizzando il tasso di cambio di un unico momento e cioè al 19 settembre 2014. |
(50) |
Per quanto riguarda il prezzo medio calcolato dalla Commissione, si tratta di un valore ragionevole tenuto conto del fatto che è stato calcolato utilizzando i migliori dati disponibili in assenza di collaborazione da parte dei produttori statunitensi. È una media dei prezzi dichiarati da alcuni produttori degli USA all'apertura dell'inchiesta, dei prezzi raccolti dal ricercatore di mercato «Jacobsen» forniti dall'NBB stesso e dei prezzi raccolti dall'OPIS e forniti dall'EBB. Si tratta di una media semplice in mancanza di informazioni sui quantitativi che avrebbero consentito di calcolare una media ponderata. I tre valori erano comunque molto simili. Le condizioni Incoterm e lo stadio commerciale non erano noti e non si è potuto prenderli in considerazione. I prezzi OPIS tuttavia sono stati adeguati per tener conto di ragionevoli costi di trasporto all'interno degli Stati Uniti. Alla luce della notevole differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione, qualunque adeguamento, per tener conto delle condizioni Incoterm e dello stadio commerciale, non avrebbe modificato le conclusioni secondo le quali i produttori degli USA che intendessero riprendere le vendite nell'Unione dovrebbero praticare prezzi di dumping. |
(51) |
L'NBB ha inoltre contestato l'importo di 100 EUR per tonnellata metrica utilizzato per calcolare un prezzo all'esportazione medio attendibile a partire dal prezzo medio del biodiesel praticato nell'Unione e ha proposto invece 110,49 EUR. Come affermato al considerando 45, la Commissione ha utilizzato gli importi proposti dall'NBB per dazi doganali, nolo e trasporto. La Commissione ha solo utilizzato un importo inferiore ai 16,69 EUR proposti dall'NNB per i costi supplementari successivi all'importazione perché l'NBB non ha dimostrato che tale importo debba essere pari al 2 % del prezzo cif frontiera. In ogni caso, la differenza tra il calcolo della Commissione e quello dell'NBB è marginale e non modifica le conclusioni sulla probabilità del dumping, anche tenendo conto del fatto che, in tale contesto, non è necessario calcolare precisamente il dumping. |
(52) |
L'NBB ha obiettato che si sarebbe dovuto effettuare un adeguamento per differenza fisica, come nell'inchiesta iniziale, per tenere conto del fatto che la principale materia prima utilizzata per la produzione di biodiesel negli Stati Uniti è rappresentata dalle fave di soia mentre nell'Unione la materia prima principale è la colza, che è di qualità superiore e richiede un sovrapprezzo. |
(53) |
Tale asserzione va respinta. Nell'inchiesta iniziale l'adeguamento è stato concesso sulla base di un confronto di dati verificati dei produttori statunitensi e dei produttori dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA nel presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione in primo luogo non ha potuto stabilire che andava concesso un adeguamento, in secondo luogo, ammesso che un adeguamento dovesse essere concesso, la Commissione non ha potuto stabilirne il livello. Le circostanze prevalenti al momento dell'inchiesta iniziale sono cambiate, in particolare la composizione della materia prima utilizzata sia nell'Unione sia negli Stati Uniti per la produzione di biodiesel non è più la stessa. L'NBB ha chiesto inoltre un adeguamento del 10 %, senza tuttavia giustificarlo. |
(54) |
L'NBB e il governo degli USA hanno asserito che, poiché il prezzo interno degli Stati Uniti è più elevato del probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, i produttori degli USA aumenterebbero le vendite sul mercato interno piuttosto che esportare nell'Unione, visto in particolare l'aumento del consumo negli USA. |
(55) |
L'asserzione è infondata e va respinta. L'aumento del consumo negli Stati Uniti va imputato principalmente alla politica del governo che ha concesso incentivi e fissato obiettivi obbligatori nel programma per i combustibili rinnovabili e ha stabilito regimi di sovvenzione per promuovere la produzione e la miscelazione del biodiesel. Sulla base dei dati forniti dall'NBB, tuttavia, nel 2014 il consumo di biodiesel negli USA è diminuito rispetto al 2013. Nulla comprova che il consumo aumenterà nel 2015 e nel 2016. Al contrario, secondo informazioni di dominio pubblico (11), gli obiettivi obbligatori d'uso di combustibili rinnovabili negli USA rimarranno stabili per i prossimi anni. Di conseguenza, l'attuale livello di consumo negli USA probabilmente più che aumentare rimarrà stabile. Poiché negli USA vi è un eccesso di capacità (considerando 69 e seguenti), i produttori degli USA avrebbero sempre un interesse a esportare nell'Unione anche a un prezzo che, seppure inferiore al prezzo praticato sul mercato interno, sarebbe comunque sufficiente per coprire i costi variabili. |
(56) |
L'NBB ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare in che modo un maggiore volume di produzione ridurrebbe i costi di produzione per i produttori statunitensi. A tale riguardo occorre fin dall'inizio sottolineare che, a causa della mancanza di cooperazione, la Commissione non ha potuto effettuare un calcolo preciso per quanto riguarda l'incidenza dell'aumento dei volumi di produzione sui costi dei produttori degli USA. Da un punto di vista economico, tuttavia, è chiaro che, se i costi fissi sono imputati a un maggior volume di produzione, il costo unitario di produzione diminuisce. Questo vale anche per la produzione di biodiesel, nonostante la parte principale dei costi sia variabile e dipenda dalle materie prime utilizzate, come sostenuto dall'NBB. I costi fissi devono ancora essere attribuiti al volume totale di produzione. In effetti, dalle informazioni fornite dall'industria dell'Unione è emerso che il costo delle materie prime costituisce una parte importante del costo di produzione, ma la percentuale esatta dipende dalla materia prima utilizzata, dalla misura in cui un'impresa è integrata verticalmente e dalle sue spese generali, amministrative e di vendita. In tali circostanze, la Commissione poteva ragionevolmente supporre che una maggiore produzione avrebbe comportato una diminuzione dei costi di produzione per i produttori degli USA. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui il prezzo all'esportazione fosse così basso da non coprire neppure il prezzo delle materie prime utilizzate, ma l'NBB non ha fornito alcuna informazione che potesse avvalorare un tale scenario. |
3.3.2. Rapporto tra i prezzi all'esportazione nei paesi terzi e i prezzi negli USA
(57) |
Un altro elemento che giustifica la conclusione secondo la quale esiste il rischio di reiterazione del dumping si basa sull'analisi dell'andamento delle esportazioni statunitensi di biodiesel nei paesi terzi durante il PIR. La Commissione ha consultato la banca dati dell'International Trade Commission degli Stati Uniti e ne ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice 382600 HTS relativo al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate metriche) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 567 018 tonnellate. Il valore medio per tonnellata metrica durante il PIR è stato pari a 753,34 EUR franco sotto bordo. La Commissione ha calcolato un prezzo di vendita medio in dollari USA per tonnellata metrica e l'ha confrontato con il prezzo medio sul mercato interno degli USA (stabilito come spiegato al considerando 42). Le conclusioni sono riassunte nella tabella seguente: Tabella Volumi delle esportazioni e prezzi all'esportazione degli USA durante il PIR
|
(58) |
La tabella mostra che apparentemente i produttori degli USA vendono i loro prodotti a paesi terzi a prezzi di dumping, essendo i prezzi all'esportazione inferiori ai prezzi del mercato interno in percentuali che oscillano tra il 3 % e il 59 %. La Commissione ha concluso pertanto che, poiché i produttori degli USA attualmente vendono i loro prodotti a paesi terzi a prezzi di dumping, è probabile che esporterebbero nell'UE a simili prezzi di dumping, dirottando parte delle loro attuali esportazioni in altri mercati. |
(59) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha contestato l'esattezza dei dati sulle esportazioni poiché il codice HTS utilizzato per valutare il volume delle esportazioni (38 26 00) comprende altri prodotti e, di conseguenza, il prezzo all'esportazione non può essere paragonato al prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno. |
(60) |
La Commissione ha utilizzato questo codice perché il governo degli Stati Uniti stesso ha indicato nella sua risposta al secondo questionario complementare in data 19 dicembre 2014 che tale codice era stato utilizzato dal 2012 in poi, al fine di fornire dati statistici accurati sulle esportazioni di biodiesel degli USA. Sebbene tale codice sopravvaluti il prodotto in questione esportato, la sopravvalutazione è di gran lunga minore rispetto ai codici utilizzati in passato. Le autorità degli USA hanno concluso che tale codice fornisce una rappresentazione relativamente accurata del valore all'esportazione. |
(61) |
L'NBB ha obiettato che i prezzi praticati sul mercato interno calcolati dalla Commissione non possono essere confrontati con i prezzi all'esportazione indicati nella banca dati dell'ITC e, di conseguenza, i margini di dumping calcolati dalla Commissione non possono essere utilizzati. |
(62) |
In un riesame in previsione della scadenza non è necessario calcolare nuovi margini di dumping. Nel caso di specie, in seguito all'imposizione delle misure, le esportazioni oggetto di dumping si sono arrestate, quindi l'analisi si è concentrata sulla probabilità di reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori degli USA, la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili. In tale scenario, i prezzi all'esportazione in paesi terzi sono pertinenti e possono essere utilizzati come indicatore per valutare quanto accadrebbe se le misure dovessero scadere. Più precisamente, il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione in paesi terzi non mira a calcolare margini di dumping precisi, ma a dare un'indicazione del rischio di reiterazione del dumping qualora le misure in vigore scadessero. |
3.3.3. Relazione tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi nell'Unione
(63) |
Il mercato dell'UE è un mercato allettante per le esportazioni statunitensi di biodiesel. Sulla base della banca dati dell'International Trade Commission degli USA citata al considerando 57, durante il PIR il prezzo medio all'esportazione verso tutte le destinazioni era pari a 1 021,52 USD (753,34 EUR) per tonnellata metrica. Il prezzo medio all'esportazione più elevato è stato praticato al Canada (1 167,33 USD o 860,86 EUR per tonnellata metrica) e quello più basso a Gibilterra (753,19 USD o 555,45 EUR per tonnellata metrica). |
(64) |
Il prezzo medio all'esportazione è inferiore al prezzo medio del biodiesel venduto nell'Unione da produttori dell'Unione durante il PIR (905 EUR per tonnellata metrica). Anche se i produttori degli USA dovessero vendere ad un prezzo inferiore a 905 EUR per tonnellata per penetrare nel mercato dell'Unione, sarebbero ancora fortemente motivati a dirottare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell'Unione, in quanto sarebbe più allettante rispetto ad altri mercati di paesi terzi. |
(65) |
L'NBB e il governo degli USA hanno affermato che le vendite all'esportazione degli USA nei paesi terzi non sarebbero dirottate verso l'Unione perché il più grande mercato di esportazione è il Canada, dove i prezzi sono più elevati dei prezzi franco fabbrica nell'Unione. |
(66) |
La Commissione si riferiva tuttavia ad «alcune delle attuali vendite all'esportazione» e non a tutte. La Commissione non ha sostenuto che i produttori degli USA avrebbero cessato di esportare verso il Canada dirottando tali vendite nell'Unione. Il mercato del Canada potrebbe anch'esso essere considerato allettante per i produttori degli USA, sebbene abbia dimensioni limitate rispetto a quello dell'Unione (13) che rimane il più grande mercato del biodiesel al mondo. |
(67) |
L'NBB ha anche affermato che le attuali esportazioni in Malaysia non sarebbero dirottate verso l'Unione perché in quel paese il consumo è in aumento e le importazioni di biodiesel non sono soggette a dazi doganali. |
(68) |
Tuttavia, sulla base dei prezzi medi all'esportazione degli Stati Uniti in Malaysia, come figurano nella banca dati ITC, risulta che le vendite all'Unione sarebbero più redditizie per i produttori degli USA di quelle alla Malaysia, anche sommandovi i normali dazi doganali. Come indicato nella tabella 1, durante il PIR, i prezzi all'esportazione in Malaysia erano notevolmente più bassi dei prezzi nell'Unione. Inoltre, il consumo in Malaysia può essere in aumento, ma anche la sua produzione, che si basa principalmente sull'olio di palma, potrebbe esserlo. Si può infine ragionevolmente prevedere che l'Indonesia, paese limitrofo con una notevole produzione di biodiesel, aumenterà l'esportazione in Malaysia se il consumo dovesse crescere. L'argomentazione va quindi respinta. |
3.3.4. Capacità inutilizzate
(69) |
La notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e venderlo a prezzi di dumping sul mercato dell'UE. A causa della mancanza di cooperazione dei produttori degli USA, la Commissione ha stabilito la capacità di produzione degli USA sulla base delle informazioni disponibili sui siti web dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) e dell'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti. |
(70) |
I produttori degli USA di biodiesel devono riferire ai due enti citati (rispettivamente su base annuale e mensile) le loro capacità di produzione effettive e previste, nonché la loro produzione, i fattori di produzione, le scorte e le vendite di biodiesel. |
(71) |
Sulla base dei dati dell'EIA, la capacità dei produttori degli USA di biodiesel durante il PIR è stata pari a 7 128 000 tonnellate. Questo valore è molto simile a quello indicato dall'NBB basato sulle informazioni fornite all'EPA dai suoi membri, ossia 6 963 000 tonnellate. |
(72) |
L'effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 4 450 000 tonnellate (dati EIA), il che corrisponde a un utilizzo degli impianti del 62,4 % e a una capacità inutilizzata del 37,6 %, pari a 2 678 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere usata per rifornire il mercato dell'Unione qualora le misure scadessero. I produttori degli USA, infatti, possono facilmente aumentare la loro produzione destinandola all'esportazione nell'UE con i vantaggi economici dell'aumento del grado di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L'immissione sul mercato dell'Unione della capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo in quanto ammonta a circa il 22 % del consumo dell'Unione durante il PIR. |
(73) |
L'NBB ha presentato una serie di osservazioni a tal proposito. In primo luogo ha sottolineato che la capacità di produzione reale degli USA sarebbe inferiore a quella considerata dalla Commissione. Secondo l'NBB, infatti, negli USA, alcuni impianti, anche se registrati, sono in realtà inattivi e pertanto la reale capacità produttiva è di 5 409 000 tonnellate. Inoltre secondo l'ente la produzione di biodiesel durante il PIR sarebbe superiore attestandosi a 5 084 000 tonnellate. L'NBB sostiene perciò che l'utilizzo degli impianti è pari al 94 % circa e che le capacità inutilizzata da destinare all'esportazione nell'UE in caso di abrogazione delle misure sono minime. |
(74) |
Questo argomento è stato respinto. I dati forniti dall'NBB non hanno potuto trovare riscontro nei dati ufficialmente disponibili. I produttori di biodiesel degli USA hanno l'obbligo di presentare mensilmente all'EIA un modulo (EIA-22M 'Monthly Biodiesel Production Survey) nel quale è indicata tra l'altro la capacità di produzione annuale e lo stato di funzionamento, per esempio attivo, temporaneamente inattivo o attività definitivamente cessate. Dal gennaio 2013 la capacità registrata è variata lievemente da un mese all'altro, ma nel complesso è stata piuttosto stabile. |
(75) |
Inoltre, i produttori di biodiesel degli USA sono tenuti a fornire annualmente all'EPA varie informazioni tra cui il tipo, o i tipi di combustibili rinnovabili che prevedono di fabbricare o importare e la capacità di produzione effettiva e prevista. |
(76) |
La capacità registrata, dichiarata dai produttori degli USA di biodiesel, è quindi aggiornata regolarmente ed è pertanto considerata una fonte attendibile. Gli impianti registrati, anche se inutilizzati o inattivi, devono essere presi in considerazione per il calcolo della capacità inutilizzata, disponibile per aumentare la produzione e le esportazioni. |
(77) |
I valori relativi alla capacità di produzione forniti dall'NBB, inoltre, già escludevano gli impianti definitivamente chiusi, come esplicitato nella presentazione. Gli impianti non definitivamente chiusi possono, per definizione, iniziare la produzione nuovamente qualora le future condizioni di mercato cambino (per esempio l'apertura del mercato dell'Unione). La verifica della probabilità di reiterazione in un riesame in previsione della scadenza richiede un approccio in prospettiva sui comportamenti futuri qualora le misure scadessero e non un mera descrizione della situazione durante il PIR. |
(78) |
La Commissione ritiene pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata e respinge l'obiezione dell'NBB. |
(79) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che la capacità di produzione non dovrebbe prendere in considerazione la capacità inutilizzata, anche se tale capacità non è stato notificata alle autorità degli USA come smantellata o definitivamente chiusa. |
(80) |
Tuttavia, secondo le istruzioni EIA citate dall'NBB, la «capacità di produzione annua [è] il quantitativo di biodiesel che un impianto può produrre in un anno civile, presumendo normali arresti degli impianti per manutenzione. Essa comprende la capacità dell'impianto inattivo fino al suo smantellamento o all'abbandono». Da quanto precede è evidente che l'EIA tiene conto di tutti gli impianti che potenzialmente possono rientrare in attività. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l'NBB, gli impianti non smantellati né definitivamente chiusi possono, per definizione, riprendere la produzione, se le condizioni dovessero cambiare. |
(81) |
La Commissione ha ritenuto pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata. |
(82) |
L'NBB ha poi sostenuto che il settore del biodiesel negli USA non è ancora concepito come settore all'esportazione poiché la maggior parte degli impianti biodiesel negli Stati Uniti producono meno di 15 000 000 di galloni (55 000 tonnellate metriche) l'anno. Secondo quanto asserito non sarebbe economicamente fattibile immagazzinare la produzione di biodiesel di diverse settimane per una sola spedizione all'esportazione. |
(83) |
Anche questo argomento è stato respinto. L'industria degli USA del biodiesel può esportare e, prima dell'istituzione delle misure in vigore, i produttori degli USA hanno esportato quantità significative di biodiesel nel mercato dell'Unione, raggiungendo durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008) 1 137 000 tonnellate. Ciò dimostra che i produttori degli USA con sufficiente capacità di produzione sono in grado di esportare. I produttori degli USA che non sono dotati di sufficiente capacità di produzione individuale per l'esportazione nell'Unione continueranno a fornire il mercato interno e gli operatori commerciali possono cumulare la produzione di numerosi impianti ed esportarla. |
(84) |
In conclusione, l'industria del biodiesel degli USA ha una notevole capacità inutilizzata ed è quindi fortemente motivata a riprendere le esportazioni nell'UE qualora le misure in vigore scadessero. |
3.3.5. Elusione e pratiche di assorbimento
(85) |
Come affermato al considerando 2, le misure antidumping istituite nel 2009 sono state eluse con trasbordi via Canada e con modifiche della composizione della miscela. L'esistenza di tali pratiche anche dopo l'istituzione di misure dimostra l'interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell'Unione ed è pertanto considerata come un'indicazione della probabilità di future pratiche di dumping. |
(86) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB hanno sostenuto che tali eventi si sono verificati quattro anni prima del PIR e non possono essere utilizzati per trarre conclusioni in merito al caso di specie. |
(87) |
La Commissione ha sostenuto che l'esistenza di pratiche passate messe in atto dagli stessi operatori del mercato di per sé non è decisiva, ma potrebbe comunque essere considerata un indice del forte interesse dei produttori degli USA per il mercato dell'Unione. |
3.3.6. Altri elementi
(88) |
Nel PIR la produzione USA di biodiesel (4 450 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (4 896 000 tonnellate) perciò gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Il motivo di tale fenomeno starebbe nell'incertezza connessa agli obiettivi della produzione obbligatoria di biodiesel stabiliti nel Renewable Fuel Standard Programme (1,28 miliardi di galloni, ossia 4 238 000 tonnellate nel 2014, valore invariato rispetto al 2013) e nella possibilità di considerare le importazioni di biodiesel come parte di tale programma e poter pertanto richiedere il credito d'imposta sul biodiesel eventualmente vigente. Durante il PIR le importazioni totali sono state pari a 1 072 000 tonnellate e le esportazioni a 567 000 tonnellate. Tuttavia, se la capacità di produzione disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che sia utilizzata a tal fine in futuro. È stato stabilito che durante il PIR la capacità di produzione degli USA (7 128 000 tonnellate) era notevolmente più elevata del consumo interno. Ciò significa che se per il mercato all'esportazione si aprono nuove possibilità i produttori degli USA saranno probabilmente propensi ad utilizzare la loro capacità inutilizzata. Se avessero potuto utilizzare la capacità inutilizzata per soddisfare il consumo interno, lo avrebbero già fatto. |
(89) |
In questo contesto è opportuno considerare che il mercato dell'Unione è molto allettante essendo il maggiore al mondo ed esistono importanti incentivi sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale per il consumo di biodiesel. Ai produttori degli USA, perciò, conviene usare pienamente le capacità inutilizzate e dirottare verso il mercato dell'Unione parte delle loro vendite all'esportazione in paesi terzi meno redditizie. |
(90) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che se durante il PIR il consumo di biodiesel degli Stati Uniti è stato superiore alla produzione ciò significa che i produttori degli USA non dispongono di capacità inutilizzate che potrebbero essere impiegate per penetrare nel mercato dell'Unione, qualora le misure scadessero. |
(91) |
La Commissione ha ritenuto che la capacità inutilizzata calcolata per gli USA, che potrebbe essere utilizzata per soddisfare il consumo totale statunitense, ma che attualmente non è impiegata a tal fine, sarebbe con ogni probabilità utilizzata per soddisfare altri mercati dove esiste una domanda e, in particolare, il mercato dell'Unione nel quale i produttori esportatori degli USA non sono attualmente presenti. La Commissione ha sottolineato che la capacità di produzione è nettamente superiore al consumo negli Stati Uniti e, di conseguenza, la capacità inutilizzata è disponibile per le esportazioni nell'Unione se le misure in vigore scadessero. |
3.3.7. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping
(92) |
Alla luce della notevole capacità inutilizzata dell'industria degli USA abbinata all'interesse per il mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, in particolare rispetto al livello dei prezzi all'esportazione in paesi terzi praticati dagli USA, e alla luce delle passate pratiche di elusione accertate, la Commissione ha concluso che è probabile la reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti se le misure in vigore scadessero. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(93) |
Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(94) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 11 600 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, per esempio le informazioni fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione nel corso dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 12 e 13, è stato selezionato un campione di sette produttori dell'Unione che rappresentano circa il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell'Unione
(95) |
La Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione sottraendo le esportazioni dal volume della produzione totale dell'Unione e aggiungendo le importazioni da paesi terzi. I dati relativi al volume delle importazioni e delle esportazioni sono stati ricavati dalle statistiche Eurostat. |
(96) |
Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione
|
(97) |
In base a quanto precede il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame. |
4.3. Importazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(98) |
Come indicato sopra (considerando 40), secondo i dati Eurostat, in seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero. |
(99) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato degli USA
|
4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi
(100) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione sono state irrilevanti e non possono fornire una base significativa per calcolare la sottoquotazione. |
(101) |
È stata tuttavia condotta un'analisi in base ai dati statistici elaborati dall'International Trade Commission degli USA, confrontando il prezzo medio del biodiesel fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il prezzo medio all'esportazione del biodiesel esportato in paesi terzi dagli USA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come esposto al considerando 63, il prezzo medio all'esportazione in tutti i paesi è stato di circa 753 EUR franco sotto bordo per tonnellata metrica. Per calcolare un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole è opportuno aggiungere al suddetto prezzo medio le spese di trasporto e di assicurazione, un dazio doganale del 6,5 % nonché i costi successivi all'importazione, stimabili in circa 100 EUR per tonnellata metrica (considerando 45). Ne consegue che, secondo le stime, il prezzo all'esportazione nell'Unione sarebbe inferiore al prezzo praticato nell'Unione pari a circa 905 EUR durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(102) |
L'NBB ha sostenuto che la Commissione ha omesso di spiegare perché, per stabilire il probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, ha utilizzato la media dei prezzi all'esportazione degli USA nei paesi terzi invece del prezzo all'esportazione in Canada che è più elevato. Sempre secondo le asserzioni dell'NBB, la Commissione avrebbe omesso di spiegare su quale base ha stabilito i 100 EUR di adeguamento per calcolare il prezzo all'esportazione nell'Unione e non avrebbe tenuto conto dei costi successivi all'importazione né di presunte differenze di prezzo imputabili a materie prime diverse. Di conseguenza l'analisi della sottoquotazione sarebbe errata. |
(103) |
L'inchiesta ha dimostrato, come descritto al considerando 57, che i prezzi all'esportazione praticati dagli USA variano sensibilmente a seconda della destinazione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA, quindi, per stabilire un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole, la Commissione ha stabilito tale prezzo in base a una media dei prezzi all'esportazione in tutte le destinazioni. Considerare semplicemente il prezzo all'esportazione più elevato, come sostenuto dall'NBB, non sarebbe stato un metodo adeguato proprio come sarebbe stato inappropriato considerare solo il prezzo all'esportazione più basso. Per quanto riguarda le componenti e la fonte dell'adeguamento di 100 EUR, che include anche i costi successivi all'importazione e considera le differenze di prezzo imputabili alla materia prima, l'NBB ripropone in sostanza le medesime asserzioni proposte per quanto riguarda i calcoli relativi al dumping. Per i motivi di cui ai considerando 51 e 53 queste asserzioni sono respinte anche per quanto riguarda l'analisi della sottoquotazione. |
4.3.3. Importazioni da altri paesi terzi
(104) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da altri paesi terzi
|
(105) |
Il volume delle importazioni di biodiesel dai paesi terzi diversi dagli USA è diminuito in misura significativa nel corso del periodo in esame, il che si riflette in un'analoga riduzione della quota di mercato. La riduzione dei volumi delle importazioni rispetto al 2013 coincide con l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina. Nello stesso periodo anche il prezzo medio è diminuito del 15 %. L'andamento dei prezzi è analogo a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (tabella 8) e può essere attribuito essenzialmente a un calo dei prezzi delle materie prime. Sebbene i livelli dei prezzi siano inferiori del 13 % circa rispetto al prezzo medio dell'Unione, la quota di tali importazioni è minima e non ha alcun impatto significativo sull'industria dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni di carattere generale
(106) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, è stata effettuata la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame. |
(107) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati ottenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(108) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
(109) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(110) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(111) |
Mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame (+ 4 %), i volumi di produzione sono considerevolmente aumentati a partire dal 2012 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento dei volumi di produzione si spiega in parte con l'aumento del consumo nell'Unione nello stesso periodo, ma coincide anche con l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina, che ha chiaramente avuto un effetto positivo sui volumi di produzione dell'industria dell'Unione. |
(112) |
Grazie alla stabile capacità produttiva e all'aumento dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % nel periodo in esame e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è attestato al 69 %. |
(113) |
L'NBB sostiene che la versione non riservata delle risposte ai questionari presentata da alcune società incluse nel campione mostrano tassi elevati di utilizzo degli impianti, ossia tra il 78 % e almeno il 93 %. Si sostiene pertanto che il più basso tasso medio di utilizzo degli impianti dell'industria nel suo complesso è dovuto più a fattori strutturali che alle importazioni. In tali circostanze, non sarebbe opportuno considerare l'utilizzo degli impianti come un indicatore di un processo di ripresa dalle passate pratiche di dumping in cui si troverebbe attualmente l'industria del biodiesel dell'Unione. |
(114) |
Tale affermazione non può, però, essere accolta. L'utilizzo degli impianti è solo uno dei vari macroindicatori che la Commissione considera analizzando la situazione generale dell'industria dell'Unione. Il fatto che alcune società incluse nel campione presentino tassi di utilizzo più elevati è normale poiché i macroindicatori si basano sulla media ponderata dell'intera industria dell'Unione. Il fatto che alcuni produttori di biodiesel nell'Unione abbiano recuperato più rapidamente, o in grado maggiore, rispetto ad altri, soprattutto in un settore altamente frammentato, non rende tale indicatore inutile ai fini della valutazione complessiva della situazione dell'industria dell'Unione. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(115) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(116) |
I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati notevolmente in linea con l'aumento della produzione durante il periodo in esame. Di conseguenza anche la sua quota di mercato nell'Unione è passata dal 76 % all'inizio del periodo in esame all'89 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. L'evoluzione positiva dei volumi di vendita e della quota di mercato indica che le attuali misure antidumping e antisovvenzioni hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. |
4.4.2.3. Crescita
(117) |
Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame, mentre le vendite e i volumi di produzione sono aumentati del 30 % circa. Anche l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % circa e la capacità è rimasta relativamente stabile registrando un lieve aumento. Allo stesso tempo durante il periodo in esame l'occupazione è aumentata (tabella 7), mentre il livello degli investimenti è diminuito (tabella 11). Nel complesso si può concludere che l'industria dell'Unione è in un periodo di crescita. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(118) |
L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(119) |
Il numero di addetti dell'industria del biodiesel dell'Unione è rimasto stabile all'inizio del periodo in esame ma dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame è aumentato del 10 %. Questo andamento è pienamente in linea con quello di altri indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e di vendita, ed è un'indicazione del processo di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e di sovvenzioni che l'industria dell'Unione sta vivendo. |
(120) |
Dato che l'aumento dell'occupazione è proporzionalmente inferiore all'aumento della produzione di biodiesel, la produttività per occupato è proporzionalmente aumentata (quasi il 25 % durante il periodo in esame) e ciò indica che l'industria dell'Unione sta diventando un'industria più efficiente. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(121) |
Come indicato al considerando 40, le importazioni di biodiesel dagli USA sono praticamente cessate dopo l'imposizione di misure nel 2009 e non vi è stato dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'entità del margine di dumping non può essere valutata. L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore nei confronti degli Stati Uniti e le successive misure istituite nei confronti delle importazioni da Argentina e Indonesia hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova su una curva di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(122) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione
|
(123) |
Il prezzo di vendita medio nell'Unione è diminuito costantemente nel corso del periodo in esame analogamente al costo di produzione unitario. Il biodiesel è commercializzato come prodotto di base quindi l'industria dell'Unione non ha potuto mantenere un prezzo di vendita più elevato e ha piuttosto dovuto diminuire il prezzo in linea con la riduzione dei costi di produzione. Pertanto, l'industria dell'Unione non è stata in grado di cogliere pienamente i vantaggi di una riduzione dei costi delle materie prime. D'altro canto il costo unitario di produzione è diminuito leggermente di più del prezzo unitario medio e ciò indica una maggiore efficienza dall'industria dell'Unione. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
(124) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
|
(125) |
Il costo del lavoro medio per addetto si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame. |
4.4.3.3. Scorte
(126) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(127) |
Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile, mantenendosi nella normalità durante il periodo in esame. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale
(128) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(129) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività è aumentata passando dal 2,0 % nel 2011 al 3,8 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, ma è diminuita nel 2012 registrando una perdita (– 1,4 %) dovuta molto probabilmente all'effetto di importanti quantitativi di importazioni oggetto di dumping da Indonesia e Argentina, che hanno sostituito le importazioni precedentemente originarie degli USA. |
(130) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Sebbene non sia possibile stabilire un chiaro andamento nel periodo in esame, le società incluse nel campione hanno mantenuto nel corso del periodo un flusso di cassa positivo. |
(131) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti. Tuttavia, in considerazione del flusso di cassa positivo e del significativo aumento dell'utile sul capitale investito, come illustrato nella tabella precedente, non vi sono elementi per ritenere che l'industria dell'Unione avrebbe avuto difficoltà a reperire capitali o effettuare ulteriori investimenti, se tali investimenti fossero stati necessari durante il periodo in esame. |
(132) |
L'NBB sostiene che una redditività del 3,8 % non è coerente con i suoi calcoli, basati su dati tratti da versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione e dai quali risultava un margine di profitto dell'8,5 %. |
(133) |
La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha constatato che l'NBB ha ottenuto una cifra diversa sulla base di un metodo/calcolo errato per diverse ragioni. In primo luogo, i suoi calcoli della redditività durante il PIR non sono stati basati sulle risposte al questionario come affermato, ma su dati del campione che, tuttavia, non comprendevano informazioni relative al PIR ma ad un periodo diverso. In secondo luogo, i costi di produzione che l'NBB ha utilizzato per calcolare la redditività erano basati su un costo di produzione stabilito per un altro campione di imprese utilizzato in un'altra inchiesta che non può essere meramente trasposto alla presente inchiesta. Infine, la Commissione ha stabilito il margine di profitto medio delle società incluse nel campione sulla base di dati di tali imprese attendibili e verificati. Le argomentazioni dell'NBB sono pertanto respinte. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(134) |
L'analisi degli indicatori economici dimostra che i volumi della produzione e delle vendite sono aumentati durante il periodo in esame, mentre il consumo nell'Unione è aumentato solo in misura minore. L'industria dell'Unione di conseguenza ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione. Allo stesso tempo, sia i prezzi di vendita sia i costi di produzione sono diminuiti a livelli simili, il che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'aumento dei volumi di vendita, nonostante una significativa riduzione delle importazioni da paesi terzi. |
(135) |
D'altra parte, la redditività si è mantenuta a bassi livelli durante il periodo in esame e l'industria dell'Unione ha registrato addirittura valori negativi nel 2012. I profitti ottenuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poco meno del 4 %, sono decisamente inferiori a quelli che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato. La Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore, il Consiglio ha stabilito il profitto (obiettivo) che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente ottenere in assenza del dumping, pari al 15 % (14). Nella successiva inchiesta riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, il livello di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi in assenza di dumping è stato, tuttavia, leggermente corretto al ribasso, principalmente per via della maggior concorrenza sul mercato dell'Unione e della maturità dell'industria del biodiesel nell'Unione, ed è stato fissato all'11 % (15). |
(136) |
Molti indicatori economici pertinenti per l'analisi dell'attuale stato dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo e quindi indicano che le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Il livello di profitto dell'industria dell'Unione è tuttavia ancora molto basso e notevolmente inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta precedente. Inoltre il livello degli investimenti già basso è diminuito del 30 % nel periodo in esame mentre l'utilizzo degli impianti, sebbene in aumento, è ancora inferiore al 70 % rispetto a un tasso di utilizzo del 90 % circa raggiunto quando le importazioni oggetto di dumping erano assenti dal mercato dell'Unione (2004-2006) e l'industria dell'Unione era considerata sana (16). |
(137) |
Sulla base di un'analisi complessiva di tutti gli indicatori economici, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e si trova ancora in una situazione fragile sotto il profilo economico e finanziario; l'attuale tendenza positiva potrebbe facilmente invertirsi, qualora vi fosse una reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli USA in volumi importanti. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(138) |
Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni dagli USA sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha esaminato la probabilità di una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping, il loro volume e il probabile livello dei prezzi, la capacità inutilizzata, l'interesse per il mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei produttori degli USA. |
(139) |
Come precedentemente concluso (considerando 92), è probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dagli USA se le misure in vigore scadessero. La Commissione ha accertato che i produttori di biodiesel degli USA applicano attualmente pratiche di dumping in altri mercati di paesi terzi vendendo a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Poiché i prezzi dell'Unione sono leggermente superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni possa essere dirottata nell'Unione, qualora scadessero le misure in vigore. |
(140) |
La Commissione ha stabilito che i produttori degli USA hanno una notevole capacità inutilizzata pari a circa 2 678 000 tonnellate, equivalenti a circa il 22 % del consumo totale dell'Unione. |
(141) |
Tale capacità inutilizzata difficilmente sarà assorbita dal mercato interno degli USA. Già oggi, nonostante una capacità sufficiente, i produttori degli USA non rispondono a tutta la domanda del mercato degli USA. È inoltre improbabile che l'attuale capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni nei paesi terzi diversi dall'Unione. Attualmente, come descritto in dettaglio nei considerando da 42 a 63, i prezzi all'esportazione praticati dagli USA ai paesi terzi sono, in media, inferiori del 15 % al prezzo medio praticato sul suo mercato interno, inoltre sono inferiori al prezzo medio praticato nell'Unione anche considerando i costi del trasporto dagli USA all'Unione. È pertanto probabile che i produttori degli USA cerchino un altro sbocco per la loro capacità inutilizzata. |
(142) |
Dato che il mercato dell'Unione, oltre ad essere il mercato del biodiesel più grande al mondo, presenta prezzi analoghi o leggermente superiori a quelli del mercato interno degli USA, esso sarebbe molto interessante per i produttori statunitensi di biodiesel. |
(143) |
È quindi assai probabile che tali produttori decidano di utilizzare gran parte della loro capacità inutilizzata per rientrare nel mercato dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero. Come affermato in precedenza (considerando 46), è probabile che i produttori degli USA esportino biodiesel nell'Unione a prezzi di dumping per competere con produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Date l'attuale politica dei prezzi sugli altri mercati di esportazione (considerando 57 e 58) e l'ampia capacità inutilizzata disponibile è molto probabile che volumi significativi di biodiesel statunitense possano rientrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping pari o inferiori ai prezzi dell'Unione. |
(144) |
Tali importazioni eserciterebbero una pressione significativa, addirittura verso il ribasso, sui prezzi dell'industria dell'Unione, la quale ai livelli di prezzo attuali ottiene profitti molto ridotti e ben al di sotto dell'obiettivo. Ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una diminuzione della produzione e del volume delle vendite, in una minore redditività e in una perdita della quota di mercato. |
(145) |
Data la fragilità della situazione economica dell'industria dell'Unione, questo probabile scenario avrebbe un effetto negativo rilevante per l'attuale ripresa dell'industria dell'Unione e determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione di un notevole pregiudizio. |
5.1. Conclusione
(146) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore nei confronti delle importazioni di biodiesel dagli USA scadessero, vi sarebbe il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
(147) |
In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore possa essere contrario all'interesse dell'Unione, malgrado le precedenti conclusioni circa il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori di biodiesel. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(148) |
Le misure in vigore hanno contribuito a eliminare quasi totalmente le importazioni di biodiesel oggetto di dumping dagli USA e hanno ridotto la pressione sull'industria dell'Unione, la quale ha mostrato segnali positivi di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, per esempio l'aumento del volume della produzione e delle vendite. D'altra parte però i prezzi del biodiesel sul mercato dell'Unione sono notevolmente diminuiti e la redditività è rimasta molto bassa, lasciando l'industria dell'Unione in una situazione economica fragile e vulnerabile. |
(149) |
Se le misure in vigore scadessero, l'industria dell'Unione dovrebbe certamente far fronte a una crescente concorrenza sleale in termini di importanti volumi di importazioni di biodiesel dagli USA oggetto di dumping. Ciò porrebbe fine all'attuale processo di recupero che l'industria del biodiesel dell'Unione sta vivendo e sfocerebbe con ogni probabilità nella reiterazione di un notevole pregiudizio. La scadenza delle misure non è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti
(150) |
Solo tre importatori/operatori commerciali si sono manifestati e hanno comunicato le loro osservazioni. Una società ha affermato che il livello dei dazi in vigore è sproporzionato e tale estensione produrrebbe una distorsione e una limitazione del mercato con conseguente aumento dei prezzi, invece le altre due società hanno affermato che le misure in vigore non hanno avuto conseguenze per la loro attività e di essere indifferenti a un'eventuale proroga delle misure antidumping in vigore. |
(151) |
I risultati della presente inchiesta non avallano l'affermazione secondo la quale una proroga delle misure in vigore limiterebbe il mercato e comporterebbero un aumento dei prezzi. Al contrario, durante il periodo in esame, i prezzi dell'Unione sono diminuiti nonostante l'esistenza delle misure. Inoltre, l'industria dell'Unione ha oggi capacità sufficiente per soddisfare la domanda di biodiesel dell'Unione e anche capacità inutilizzata per soddisfare un futuro aumento di tale domanda. Pertanto, le argomentazioni presentate non forniscono elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse degli importatori e/o operatori commerciali. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(152) |
Un solo utilizzatore, una compagnia petrolifera che acquista il biodiesel miscelato con oli minerali, si è manifestato e ha comunicato il suo punto di vista alla Commissione. Tale compagnia si è decisamente schierata a favore del mantenimento delle misure in vigore sostenendo che la loro eliminazione potrebbe avere effetti devastanti sul mercato del biodiesel dell'Unione conducendo a un afflusso di volumi significativi di biodiesel oggetto di dumping che comporterebbe una reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria del biodiesel dell'Unione. |
(153) |
Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori dell'Unione di biodiesel e, in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla redditività o sull'attività. In ogni caso, data la stabilità (leggero aumento) dei consumi di biodiesel nell'Unione, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda attuale e quella futura anche se dovesse aumentare ulteriormente. Il mantenimento delle misure non comporterebbe una scarsità dell'offerta. |
(154) |
Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse degli utilizzatori. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(155) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. |
7. MISURE ANTIDUMPING
(156) |
Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituite con il regolamento (CE) n. 599/2009, modificato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 444/2011 del Consiglio, dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(157) |
Come indicato al considerando 2, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
(158) |
I dazi antidumping da mantenersi sulle importazioni di biodiesel continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
(159) |
I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento. |
(160) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).
2. I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:
Società |
Dazio antidumping, in euro per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
68,6 |
A933 |
Cargill Inc., Wayzata |
0 |
A934 |
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
70,6 |
A935 |
Imperium Renewables Inc., Seattle |
76,5 |
A936 |
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
198,0 |
A937 |
World Energy Alternatives LLC, Boston |
82,7 |
A939 |
Società elencate nell'allegato I |
115,6 |
Cfr. allegato I |
Tutte le altre società |
172,2 |
A999 |
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (17), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. L'applicazione del dazio individuale specificato per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040 e 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
Canada |
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Il dazio da estendere è quello istituito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione dell'esonero concesso alle società elencate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica il dazio istituito dall'articolo 1, paragrafo 1, applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (codici TARIC 3824909220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione del dazio individuale specificato per le società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
e-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu |
2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2.
(5) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping, GU C 289 del 4.10.2013, pag. 12.
(6) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 217 del 10.7.2014, pag. 14).
(7) Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice, WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005.
(8) Ai sensi della legislazione degli USA, titolo 26, sezione 45K, lettera c), paragrafo 3, per «biomassa» s'intende qualsiasi materiale organico diverso da: a) petrolio e gas naturale (o loro derivati), e b) carbone (compresa la lignite) o suoi derivati.
(9) Regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50, considerando 20.
(10) A causa di un errore tipografico, nel documento di divulgazione era erroneamente riportato un importo di 884 EUR.
(11) Cfr. ad esempio: http://biodiesel.org/news/news-display/2014/05/14/biodiesel-producers-hit-hard-by-policy-uncertainty (ultimo accesso 6 luglio 2015).
(12) Gibilterra non fa parte dell'Unione doganale e le importazioni di prodotti in Gibilterra non sono considerate immissione dei prodotti in libera pratica nell'Unione.
(13) Il consumo di biodiesel in Canada dovrebbe attestarsi a poco più di 300 000 tonnellate nel 2015. Cfr. ad esempio: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Ottawa_Canada_11-24-2014.pdf (ultimo accesso 6 luglio 2015).
(14) Regolamento (CE) n. 599/2009, considerando 181, 182 e 183.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, considerando da 202 a 208.
(16) Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).
(17) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO I
Denominazione sociale |
Città |
Codice addizionale TARIC |
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
AG Processing Inc. |
Omaha |
A942 |
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
Central Iowa Energy, LLC |
Newton |
A940 |
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
Delta BioFuels, Inc. |
Natchez |
A940 |
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
East Fork Biodiesel, LLC |
Algona |
A940 |
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
Ecogy Biofuels, LLC |
Tulsa |
A940 |
ED & F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
Freedom Biofuels, Inc. |
Madison |
A940 |
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
Geo Green Fuels, LLC |
Houston |
A940 |
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
Griffin Industries, Inc. |
Cold Spring |
A940 |
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
Huish Detergents, Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
Incobrasa Industries, Ltd. |
Gilman |
A940 |
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
Innovation Fuels, Inc. |
Newark |
A940 |
Iowa Renewable Energy, LLC |
Washington |
A940 |
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
Lake Erie Biofuels, LLC |
Erie |
A940 |
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC |
Wilton |
A940 |
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
Memphis Biofuels, LLC |
Memphis |
A942 |
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
Middletown Biofuels, LLC |
Blairsville |
A940 |
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
Nova Biofuels Clinton County, LLC |
Clinton |
A940 |
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
Organic Fuels, Ltd |
Houston |
A940 |
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
Peach State Labs, Inc. |
Rome |
A940 |
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
REG Ralston, LLC |
Ralston |
A940 |
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
Scott Petroleum |
Itta Bena |
A942 |
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
SoyMor Biodiesel, LLC |
Albert Lea |
A940 |
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
U.S. Biofuels, Inc. |
Rome |
A940 |
United Oil Company |
Pittsbourgh |
A940 |
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
Vinmar Overseas, Ltd |
Houston |
A938 |
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
Western Dubque Biodiesel, LLC |
Farley |
A940 |
Western Iowa Energy, LLC |
Wall Lake |
A940 |
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4 e all'articolo 2, paragrafo 3:
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
ALLEGATO III
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 3, paragrafo 3:
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d'America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/99 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1519 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2015
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR la tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all'epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal presente regolamento con l'espressione «le misure in vigore». |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), che fa seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009, alle importazioni nell'Unione di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
1.2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi
(3) |
Al di fuori dell'ambito del presente procedimento, sono attualmente in vigore misure antidumping sulle esportazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia (4). |
1.3. Domanda di riesame
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(5) |
La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 dal comitato europeo del biodiesel (European Biodiesel Board — EBB) («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
1.4. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in data 10 luglio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (7), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento di base. Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA (8). Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto affrontato sulla base di un regolamento diverso. |
(7) |
Prima di avviare il riesame, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo degli Stati Uniti d'America di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a partecipare a consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e a giungere a una soluzione concordata. Il governo degli USA ha accettato la proposta di consultazione e le consultazioni si sono quindi tenute il 3 luglio 2014. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. Tuttavia si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dalle autorità del governo degli USA. |
1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(8) |
L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti significativi ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 giugno 2014 («periodo in esame»). |
1.6. Parti interessate
(9) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità degli USA, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.7. Campionamento
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base. |
a) Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio è costituito da sette produttori dell'Unione ubicati in sette diversi Stati membri che rappresentano quasi il 30 % della produzione dell'Unione di biodiesel. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. |
(13) |
Una società con sede in Italia ha chiesto di essere inclusa nel campione. Tale società tuttavia ha iniziato la propria attività solo alla fine del 2013, dopo aver acquistato un impianto di biodiesel di un altro produttore italiano di biodiesel che era incluso nel campione provvisorio. In mancanza di dati storici necessari per valutare gli andamenti pertinenti nel corso del periodo in esame e per il fatto che un'altra società italiana è già inclusa nel campione provvisorio, è stato deciso di non includere nel campione l'anzidetta società. |
(14) |
Il National Biodiesel Board (NBB) degli USA ha osservato che il campione selezionato a titolo provvisorio è diverso dal campione selezionato in indagini precedenti riguardanti il biodiesel riferendosi all'esclusione di due società con volumi di produzione e di vendite notevoli. Tuttavia le due società indicate dall'NBB o sono collegate a un'altra società già inclusa nel campione con volumi di vendite superiori oppure hanno un volume di vendite inferiore a quello di una società di un medesimo Stato membro scelta a titolo provvisorio. Pertanto l'inserimento nel campione di una delle due società non modificherebbe la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio. Il campione selezionato a titolo provvisorio è stato quindi confermato come campione rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
(15) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che un campione rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione non poteva essere considerato rappresentativo dell'industria del biodiesel dell'Unione nel suo complesso e che i microindicatori avrebbero dovuto essere analizzati su una base più ampia. Il governo degli USA si riferisce alle conclusioni dell'organo di appello dell'OMC nella causa CE — Elementi di fissaggio in cui un campione del 27 % è stato considerato basso in proporzione al totale e avrebbe costituito solo un'importante quota nel caso di settori frammentati. |
(16) |
La Commissione, contrariamente all'inchiesta sugli elementi di fissaggio, ha definito ai fini della presente inchiesta l'industria dell'Unione come l'intera industria e non solo come le società incluse nel campione (considerando 151). Tutti i macroindicatori, inoltre, sono stati valutati sulla base dell'intero settore, mentre solo alcuni microindicatori sono stati analizzati a livello delle imprese incluse nel campione. Tuttavia, l'analisi complessiva della situazione dell'industria dell'Unione si è basata su una valutazione sia dei microindicatori sia dei macroindicatori. In ogni caso, l'industria dell'Unione è considerata un settore frammentato, dal momento che è composta da oltre 200 produttori situati in tutta l'Unione, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. La Commissione conclude pertanto che il campione, rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione, è rappresentativo e l'obiezione è di conseguenza respinta. |
b) Campionamento degli importatori
(17) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(18) |
Solo alcuni importatori indipendenti hanno fornito tali informazioni e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. |
c) Campionamento dei produttori esportatori USA
(19) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione degli USA presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta. |
(20) |
Ventisette produttori degli USA hanno risposto alla Commissione, ma solo nove hanno fornito i dati relativi alle esportazioni e/o alle vendite sul mercato interno richiesti nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. Nessuno di essi esportava nell'Unione durante il PIR. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di vendite sul mercato interno e all'esportazione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli USA sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. |
(21) |
Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito una risposta al questionario entro i termini fissati. Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha informato i tre produttori esportatori inclusi nel campione circa la mancanza di risposta. |
(22) |
Il 10 ottobre 2014 un produttore esportatore incluso nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di non rispondere al questionario. Gli altri due hanno chiesto varie proroghe che sono state accolte, ma non hanno presentato risposte complete. |
(23) |
Il 10 novembre 2014 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società incluse nel campione informandole della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Le autorità degli USA sono state inoltre informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla lettera era il 21 novembre 2014. |
(24) |
Al 21 novembre 2014 due società incluse nel campione non avevano dato alcuna risposta e l'altra aveva spiegato che il termine non era sufficiente per presentare una risposta. |
(25) |
La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei produttori esportatori degli USA inseriti nel campione intendeva collaborare all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di conseguenza ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
1.8. Risposte al questionario e visite di verifica
(26) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dalle autorità degli USA, dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e da quattro utilizzatori/operatori commerciali. |
(27) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. |
(28) |
Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti autorità degli Stati Uniti:
|
(29) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori dell'Unione:
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1.9. Divulgazione delle conclusioni
(30) |
Il 3 giugno 2015 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle valutazioni e dei fatti essenziali in base ai quali intendeva mantenere le misure antisovvenzione in vigore e ha invitato tali parti a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha prese in considerazione, ove opportuno. |
(31) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(32) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («l'inchiesta iniziale») ed è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90. |
(33) |
Il biodiesel è un carburante rinnovabile utilizzato nel settore dei trasporti per i motori diesel. I motori convenzionali non possono tuttavia funzionare con il biodiesel puro, ma necessitano di una miscela di diesel minerale e un limitato tenore di biodiesel. |
(34) |
Il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente costituito da «estere metilico di acidi grassi» derivato da un'ampia gamma di oli vegetali (olio di soia, olio di palma, olio di colza) e oli per friggere usati, grassi animali o biomassa utilizzati come materia prima del biodiesel. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così «esteri etilici di acidi grassi». |
(35) |
Tutti i tipi di biodiesel e il tenore di biodiesel nelle miscele possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. In particolare, dal punto di vista dell'utilizzatore finale di carburante diesel, non fa alcuna differenza se la miscela disponibile alla pompa è ottenuta da una particolare materia prima del biodiesel o da un'altra. |
2.2. Prodotto simile
(36) |
Come nell'inchiesta iniziale, il biodiesel venduto sul mercato interno degli USA e quello venduto all'esportazione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Analogamente, il biodiesel prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi del prodotto esportato dagli USA nell'Unione. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta, essi sono prodotti simili nei termini dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(37) |
Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il diesel ricavato dalla biomassa (9) rappresenta una categoria di prodotti più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, come indicato nel regolamento che istituisce dazi compensativi provvisori nel corso dell'inchiesta iniziale (10), è emerso che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel, incluso il diesel ricavato dalla biomassa, sono considerati carburanti biodiesel e fanno parte di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi in quanto il biodiesel prodotto a partire dalla biomassa è identico o molto simile, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di utilizzo, al biodiesel prodotto da altre fonti. La conclusione dell'inchiesta iniziale non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e rimane valida anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione respinge pertanto l'obiezione del governo degli USA. |
3. PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI
3.1. Osservazioni preliminari
(38) |
In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni. Il concetto di reiterazione implica che una sovvenzione non deve necessariamente essere in vigore al momento dell'apertura del procedimento o quando è adottata la decisione di mantenere le misure. Di conseguenza, la Commissione ha anche verificato se esiste il rischio di reiterazione delle sovvenzioni scadute dopo il PIR. |
(39) |
La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzioni indicati nella domanda di riesame e ha chiesto alle autorità degli USA di fornire informazioni su altri eventuali regimi di sovvenzioni. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli USA nella risposta al suo questionario, la Commissione ha esaminato i seguenti regimi in vigore durante il PIR:
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(40) |
I seguenti regimi non saranno analizzati poiché, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli USA, non erano in vigore, o erano scaduti prima del PIR oppure i produttori non ne hanno usufruito durante il PIR:
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3.2. Sovvenzioni delle importazioni durante il PIR — Regimi federali
3.2.1. Credito in relazione alle miscele di biodiesel e al biodiesel
3.2.1.1. Basi giuridiche
(41) |
Il titolo 26, sezioni 40 A e sezioni 6426 e 6427 dell'US Code (U.S.C.) costituisce la base giuridica di un regime di credito d'imposta di cui fruiscono imprese che effettuano la miscelazione di biodiesel, dettaglianti e utilizzatori finali. L'anzidetto codice prevede i seguenti crediti per il carburante biodiesel:
|
(42) |
Il credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel si applica soltanto ai piccoli produttori. Il regime è preso in esame nei considerando da 59 a 63. |
3.2.1.2. Ammissibilità
(43) |
Per poter fruire del credito in relazione alle miscele di biodiesel di cui al punto i) del considerando 41, una società deve fabbricare una miscela di biodiesel e di carburante diesel e venderla come carburante o per essere utilizzata come carburante. |
(44) |
La persona che chiede l'incentivo deve ottenere un attestato da parte del produttore o dell'importatore del biodiesel che identifica il prodotto e la percentuale di biodiesel e di agri-biodiesel (11). Il credito consiste in un credito di accisa oppure, se l'importo dell'accisa dovuta dalla società è inferiore al totale del credito di accisa, la società può chiedere che il credito residuo sia imputato come credito d'imposta sul reddito rimborsabile. Un credito d'imposta sul reddito rimborsabile è un credito in relazione all'imposta sul reddito del contribuente oppure un versamento diretto. È rimborsabile perché il credito in eccedenza può essere versato al contribuente in forma di pagamento diretto in contanti se l'importo del credito è superiore all'imposta dovuta. |
(45) |
Il credito in relazione al biodiesel di cui al punto ii) del considerando 41 è un credito d'imposta sul reddito non rimborsabile, concesso ai dettaglianti e agli utenti finali di biodiesel puro. Possono usufruire del credito in relazione al biodiesel puro soltanto coloro che usano ciascun gallone come carburante per un veicolo o come altro carburante. Va sottolineato che anche i produttori di biodiesel che producono il biodiesel per proprio uso possono beneficiare di questo credito. Il produttore di biodiesel quindi per avere diritto al credito deve agire in qualità di dettagliante (quando rifornisce con ciascun gallone di biodiesel il serbatoio del mezzo dell'utilizzatore finale) oppure in qualità di utilizzatore finale (quando utilizza il biodiesel nei propri veicoli). |
3.2.1.3. Attuazione pratica
(46) |
Il biodiesel che è miscelato con carburante diesel minerale può beneficiare di un credito d'accisa o di un credito d'imposta sul reddito. Durante il PIR, il credito generalmente accordato era pari a 1 dollaro per gallone per tutti i tipi di biodiesel, vale a dire anche agri-biodiesel e diesel da biomassa. |
(47) |
Il credito d'imposta finale sulla miscela di carburante dipende dalla percentuale di biodiesel che essa contiene. Il minimo obbligatorio, che corrisponde alla prassi corrente, consiste nell'aggiungere lo 0,1 % di diesel minerale al 99,9 % di biodiesel (miscela detta «B99» negli Stati Uniti), il che permette di ottenere il credito d'imposta massimo. Il credito d'imposta cui si ha diritto è calcolato in base alla percentuale di biodiesel in un miscela (ad esempio, 100 galloni di B99 contengono 99,9 galloni di biodiesel e danno diritto a un credito d'imposta di 99,90 dollari). La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice. La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice che consiste nell'aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale a biodiesel puro e che non comporta alcuna modifica di rilievo del prodotto in questione. È la miscelazione che dà diritto al credito. |
(48) |
I produttori di biodiesel possono fruire dell'incentivo quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il biodiesel puro con diesel minerale. In termini di diritto all'incentivo, non c'è nessuna differenza tra il biodiesel miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello che è venduto all'esportazione. |
(49) |
Anche le società che non producono biodiesel puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di biodiesel possono fruire del credito d'imposta. Queste società devono ottenere un attestato dal produttore o dall'importatore del biodiesel (e, se del caso, da ogni rivenditore intermedio), indicante che il produttore non ha usufruito del credito d'imposta. L'attestato è trasferibile e consente al detentore di beneficiare di un dollaro di credito d'imposta per gallone di biodiesel puro. |
(50) |
L'incentivo può prendere la forma di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti. L'importo totale resta lo stesso (1 dollaro per gallone), che si tratti di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto al contribuente, o di una combinazione di queste forme. |
(51) |
L'U.S.C. prevede che il credito in relazione alle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un attestato (Certificate for biodiesel), nel quale il produttore attesta, tra l'altro, la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il documento e precisa se si tratta di agri-biodiesel o di biodiesel di altro tipo. Se una società che produce biodiesel miscela successivamente il biodiesel con diesel minerale e chiede di fruire del credito d'imposta, deve produrre tale attestato e la documentazione necessaria. Ogni persona in possesso di un attestato e che successivamente vende il biodiesel senza produrre una miscela è tenuta a fornire all'acquirente l'attestato e una «dichiarazione del rivenditore di biodiesel». In altri termini, la società che effettua la miscelazione e chiede di fruire del credito d'imposta può ottenere l'attestato o direttamente dal produttore di biodiesel o indirettamente dal rivenditore. L'attestato è quindi trasferibile e chi lo detiene ha diritto di fruire di un credito d'imposta di un dollaro per ogni gallone di biodiesel utilizzato dal fruitore per produrre una miscela di biodiesel. |
(52) |
Durante il periodo di riesame non è stata comunicata alcuna nuova informazione che negasse la validità delle conclusioni dell'inchiesta iniziale secondo le quali tutto il biodiesel è sovvenzionato mediante il suddetto credito d'imposta. |
(53) |
Per quanto riguarda il credito in relazione al biodiesel, contrariamente all'inchiesta precedente, durante la quale il credito generalmente accordato era pari a 1 dollaro per gallone di agri-biodiesel non miscelato (puro), oppure 0,50 USD per gallone di altro biodiesel non miscelato, ora il dettagliante (o un produttore di biodiesel in qualità di dettagliante) o l'utilizzatore finale di biodiesel non miscelato possono fruire di un credito d'imposta sul reddito d'impresa non rimborsabile pari a 1,00 USD per gallone di agri-biodiesel non miscelato (puro) o di altri tipi di biodiesel o di diesel ricavato dalla biomassa. Il credito d'imposta sul reddito d'impresa non rimborsabile è un credito utilizzabile rispetto all'imposta sul reddito d'impresa. Si tratta di un credito non rimborsabile perché, se l'importo dei crediti dell'impresa è superiore all'importo dell'imposta dovuta, l'eccedenza non può essere versata all'impresa in forma di pagamento diretto in contanti. Tuttavia, stando alle informazioni fornite dalle autorità USA, il credito d'imposta accordato per un anno a un'impresa può essere fatto valere sui due esercizi precedenti e riportato per venti esercizi successivi. |
(54) |
Le autorità statunitensi hanno riconosciuto che alcuni produttori di biodiesel devono avere beneficiato di tale credito durante il PIR in qualità di rivenditori o di utilizzatori, ma non sono stati in grado di quantificare esattamente il beneficio da essi ottenuto durante il PIR. |
3.2.1.4. Conclusioni
(55) |
Il credito in relazione alle miscele di biodiesel e al biodiesel vanno considerati come incentivi fiscali, indipendentemente dal fatto che siano concessi in forma di versamenti in contanti (possibile solo nel caso delle miscele di biodiesel) o portati in detrazione sulle imposte dovute (applicabile sia nel caso delle miscele di biodiesel sia in quello del biodiesel). |
(56) |
La Commissione ritiene che i suddetti regimi si configurino come sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento di base, in quanto costituiscono un contributo finanziario del governo degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti, solo nel caso del credito in relazione alle miscele di biodiesel) e di sgravi fiscali (detrazioni d'imposta) (applicabili a entrambi i crediti d'imposta). L'incentivo conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono. |
(57) |
I regimi si applicano alle sole società operanti nel settore del biodiesel e sono quindi considerati specifici nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e sono pertanto compensabili. |
(58) |
Infine, poiché il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel prevede una sovvenzione di 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, la Commissione ritiene che tale regime abbia accordato sovvenzioni per un ammontare notevole ai produttori esportatori di biodiesel degli USA e, di conseguenza, è il regime di gran lunga più importante utilizzato durante il PIR. |
3.2.2. Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel
3.2.2.1. Basi giuridiche
(59) |
Il titolo 26, Sezione 40 A dell'U.S.C. prevede anche un credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel. |
3.2.2.2. Ammissibilità
(60) |
Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di agri-biodiesel puro. I soggetti che effettuano la miscelazione, o gli operatori economici che acquistano ma non producono biodiesel, non sono ammissibili al credito. Sono considerati piccoli produttori i soggetti la cui capacità di produzione non supera i 60 milioni di galloni annui di agri-biodiesel. Il piccolo produttore di agri-biodiesel può fruire di un credito d'imposta sul reddito generale d'impresa non rimborsabile pari a 0,10 USD per gallone di agri-biodiesel prodotto. La produzione cui si applica il credito non può superare 15 milioni di galloni per produttore e per esercizio fiscale. Perché il produttore possa fruire del credito, l'agri-biodiesel deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, utilizzata come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante. Pertanto i piccoli produttori di agri-biodiesel possono associare tale regime a quello di credito in relazione alle miscele di biodiesel e beneficiare quindi di un credito complessivo di 1,10 USD per gallone. I grandi produttori di agri-biodiesel invece possono usufruire solo del regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel. |
3.2.2.3. Attuazione pratica
(61) |
Le domande di credito d'imposta sul reddito generale delle imprese non rimborsabile sono presentate annualmente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di biodiesel prodotto dal dichiarante durante l'esercizio fiscale in questione, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall'imposta dovuta sul reddito della società. Se l'imposta dovuta è inferiore al credito, l'eccedenza può essere riportata agli esercizi fiscali seguenti. |
3.2.2.4. Conclusioni
(62) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto il governo degli Stati Uniti assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(63) |
Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.2.3. Programma bioenergia per i biocarburanti avanzati
3.2.3.1. Basi giuridiche
(64) |
Il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati (BPAB) del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) è disciplinato dal titolo IX, Sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act (Legge sugli investimenti delle aziende agricole) del 2002. Il programma doveva scadere nel 2012, ma è stato prorogato al 2013 e successivamente al 2014. L'Agriculture Act (Legge sull'agricoltura) del 2014 ha prorogato il programma per altri 5 anni, fino alla fine del 2018. |
3.2.3.2. Ammissibilità
(65) |
Tale programma prevede sovvenzioni dirette ai produttori di biocarburanti avanzati, che sono generalmente definiti come «carburanti derivati da biomassa differente dall'amido delle cariossidi di mais». La definizione comprende diesel prodotti da biomassa (12). Non più del cinque per cento dei fondi del programma possono essere distribuiti ai produttori ammissibili con una capacità di raffinazione superiore a 150 000 000 di galloni annui di biocarburante avanzato. Le imprese che effettuano la miscelazione non sono ammissibili al programma. |
3.2.3.3. Attuazione pratica
(66) |
I partecipanti ricevono pagamenti diretti dal governo dopo aver presentato la domanda di ammissione al programma. I produttori sono tenuti ad iscriversi in primo luogo presso l'autorità competente e quindi a firmare un contratto. Per ottenere il pagamento relativo alla produzione di biocarburante avanzato di un determinato trimestre, devono presentare domanda per quel trimestre dell'esercizio fiscale. I pagamenti sono effettuati sia in relazione alla produzione effettiva sia in relazione all'incremento di produzione. I pagamenti per la produzione effettiva sono calcolati trimestralmente sulla quantità di biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre. |
(67) |
I pagamenti in relazione all'incremento di produzione sono effettuati in base alla quantità di biocarburante avanzato ammissibile, prodotto in un esercizio fiscale, eccedente la quantità prodotta nel precedente esercizio fiscale (dal 2009). |
(68) |
Il finanziamento è ripartito tra tutti i produttori che si sono manifestati in base al valore Btu (13) della produzione. Il finanziamento è ripartito equamente tra tutti i produttori in funzione del valore Btu. |
3.2.3.4. Conclusioni
(69) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli Stati Uniti d'America sotto forma di sovvenzione diretta. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(70) |
Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.2.4. Credito per la produzione di biodiesel cellulosico
3.2.4.1. Basi giuridiche
(71) |
Il programma esiste dall'1 gennaio 2009 ed è stato istituito dal Food, Conservation, and Energy Act (Legge sull'alimentazione, la conservazione e l'energia) del 2008. Dopo il 1o gennaio 2011, il programma è stato prorogato secondo le stesse modalità dei tre regimi di cui sopra (per una descrizione più particolareggiata cfr. punto 3.4.1). La legge adottata il 19 dicembre 2014 ha ripristinato retroattivamente il regime per tutto l'anno di 2014 (14), ma le imprese possono riportare per 20 anni il credito d'imposta maturato. |
3.2.4.2. Ammissibilità
(72) |
Questo regime prevede un credito d'imposta non rimborsabile sul reddito generale d'impresa di 1,01 USD per gallone di biocarburante di seconda generazione utilizzato come carburante o venduto per essere utilizzato come carburante. Sono ammissibili i produttori, compresi i produttori di biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché combustibili a base di alghe. |
3.2.4.3. Attuazione pratica
(73) |
Le autorità degli USA non hanno presentato dati precisi sui benefici concessi durante il PIR. Hanno sostenuto che sarebbero stati in possesso dei dati relativi al 2013 entro ottobre 2015 e di quelli relativi al 2014 entro il 2016. Tuttavia sembra che i produttori di diesel qualificato come combustibile di seconda generazione non abbiano usufruito del regime, probabilmente perché finora questo tipo di diesel non risulta prodotto a fini di profitto e le quantità prodotte e vendute sul mercato sono marginali. |
3.2.4.4. Conclusioni
(74) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che i produttori di biodiesel non abbiano fruito di questo regime durante il PIR e quindi non ne ha esaminato l'impatto sulla possibile persistenza e/o reiterazione delle sovvenzioni. |
3.3. Sovvenzioni delle importazioni durante il PIR — Regimi statali
3.3.1. Credito d'imposta sugli investimenti effettuati in Florida in relazione ai biocarburanti
3.3.1.1. Basi giuridiche
(75) |
La base giuridica di questo regime gestito dal Dipartimento dell'Agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida è la Sezione 220.192 dello Statuto della Florida. |
3.3.1.2. Ammissibilità
(76) |
Il programma Renewable Energy Technologies Investment Tax Credit (credito d'imposta sugli investimenti per le tecnologie energetiche rinnovabili) prevede un credito d'imposta annuale sui redditi d'impresa per tutte le persone giuridiche ammissibili in relazione al costo del capitale e ai costi operativi e di manutenzione, ai costi per ricerca e sviluppo sostenuti tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2016, relativi a investimenti nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel, etanolo e altri carburanti rinnovabili nello Stato della Florida. |
3.3.1.3. Attuazione pratica
(77) |
Le richieste di credito d'imposta devono pervenire al dipartimento entro il 1o novembre di ogni anno e sono esaminate in ordine di arrivo. Devono contenere la documentazione giustificativa di tutte le spese ammissibili. I richiedenti devono presentare una descrizione sintetica delle modalità con cui il materiale è utilizzato in relazione a un investimento nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel (B10-B100), etanolo (E10-E 100) o di altri carburanti rinnovabili in Florida. Il richiedente deve aggiungere alla domanda completa una descrizione dell'impatto economico del progetto in Florida. |
(78) |
Il regime offre un credito d'imposta annuale alle imprese pari al 75 % (fino a 1 milione USD per contribuente e 10 milioni USD in totale per anno fiscale statale) di tutti i costi (costo del capitale, costi operativi e di manutenzione, costi per ricerca e sviluppo) relativi a investimenti nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel e altri carburanti rinnovabili nello Stato della Florida. Il credito ammonta fino a 1 milione USD per contribuente e l'importo non utilizzato può essere riportato e utilizzato negli anni fiscali successivi dall'1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2018; dopo tale data il credito scade e non può più essere utilizzato. |
3.3.1.4. Conclusioni
(79) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato della Florida assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(80) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.3.2. Rimborso fiscale ai produttori di biodiesel dell'Iowa
3.3.2.1. Basi giuridiche
(81) |
La base giuridica di questo regime gestito dal dipartimento delle Entrate dell'Iowa è la Sezione 423.4, paragrafo 9, del Codice dello Iowa. |
3.3.2.2. Ammissibilità
(82) |
Il produttore deve essere un fabbricante di biodiesel, registrato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, a norma del 40 C.F.R, paragrafo 79.4. In conformità del codice dell'Iowa, sezione 214 A.2, il biodiesel deve essere destinato a miscele di biocarburante e deve essere prodotto nell'Iowa. |
3.3.2.3. Attuazione pratica
(83) |
I produttori di biodiesel ammissibili devono presentare una domanda di rimborso specificando la quantità di galloni di biodiesel prodotti durante il trimestre. Il dipartimento delle Entrate esamina la domanda di rimborso e, se approvata, versa il rimborso a ciascun produttore di biodiesel. |
(84) |
Le domande di rimborso sono presentate ad aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i rimborsi sono effettuati a maggio, agosto, novembre e febbraio di ogni anno. |
(85) |
Il programma prevede un rimborso di 0,03 USD per gallone di biodiesel prodotto nell'Iowa (0,03 USD nel 2012, 0,025 USD nel 2013 e 0,02 USD per il periodo 2014-2017). Il rimborso riguarda solo i primi 25 milioni di galloni prodotti in ciascun impianto. |
3.3.2.4. Conclusioni
(86) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato dell'Iowa assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(87) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.3.3. Incentivo ai produttori di carburante biodiesel qualificato del Kansas
3.3.3.1. Basi giuridiche
(88) |
La base giuridica di questo regime gestito dal dipartimento delle Entrate del Kansas è il Kansas Statutes Annotated (K.S.A.) (Statuto annotato del Kansas) da 79-34, 155 a da 79-34, 159 del Kansas Administrative Regulations (K.A.R.) (regolamento amministrativo del Kansas) e da 92-27-1 a 92-27-5 (K.A.R.). Il regime scade il 1o luglio 2016. |
3.3.3.2. Ammissibilità
(89) |
L'incentivo ai produttori di carburante biodiesel qualificato del Kansas prevede una sovvenzione diretta di 0,30 USD per gallone ai produttori di biodiesel stabiliti nello Stato del Kansas. Gli incentivi sono vincolati ai fondi disponibili e sono distribuiti proporzionalmente, se necessario. |
(90) |
Il regime negli ultimi anni è stato sottofinanziato e fino all'1 luglio 2015 non sono previsti finanziamenti, e comunque non ne ha ricevuti dall'1 luglio 2014. Tuttavia, durante il PIR molti produttori degli USA ne hanno usufruito. Inoltre, non si può escludere che una parte del finanziamento totale previsto a norma di legge (875 000 USD ogni trimestre) possa essere stanziato per il regime dopo il 1o luglio 2015. |
3.3.3.3. Conclusioni
(91) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte dello Stato del Kansas sotto forma di sovvenzione diretta. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(92) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.3.4. Credito d'imposta sulla produzione di biodiesel in Kentucky
3.3.4.1. Basi giuridiche
(93) |
La base giuridica di questo programma gestito dalla dipartimento delle Entrate del Kentucky è la sezione 154.27 dello Statuto del Kentucky modificato (KRS) e la sezione 307, 1:040 del regolamento amministrativo del Kentucky. |
3.3.4.2. Ammissibilità
(94) |
Qualsiasi produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione di biodiesel o produttore di diesel rinnovabile, fisicamente ubicato nel Kentucky, ha diritto al credito d'imposta sulla produzione. |
3.3.4.3. Attuazione pratica
(95) |
Il richiedente ammissibile deve presentare al dipartimento delle Entrate la domanda entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno civile precedente. Il richiedente deve dimostrare che il biodiesel prodotto soddisfa determinati requisiti. |
(96) |
Per ottenere il credito d'imposta è obbligatorio allegare il certificato di credito emesso dal dipartimento alla dichiarazione fiscale relativamente alla quale si richiede il credito d'imposta. |
(97) |
L'importo del credito è pari a un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel prodotto da un produttore di biodiesel, un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel utilizzato nel processo di miscelazione da un'impresa che effettua la miscelazione, un dollaro (1 USD) per gallone di diesel rinnovabile (ossia carburante diesel prodotto da biomassa) prodotto da un produttore di diesel rinnovabile, purché l'importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile non superi il tetto massimo annuo del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile. |
(98) |
Il tetto annuo combinato del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile per gli anni 2013 e 2014 è stato di 10 milioni di USD in conformità del KRS 141.422, paragrafo 1, lettera c). |
(99) |
Se l'importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile supera il tetto massimo di credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile, il dipartimento calcola l'importo del credito che ogni produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione e produttore di diesel rinnovabile deve ricevere moltiplicando il tetto massimo annuo del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile per una frazione avente al numeratore l'importo del credito individuale approvato e al denominatore il credito complessivo approvato. |
3.3.4.4. Conclusioni
(100) |
La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato del Kentucky assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono. |
(101) |
Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile. |
3.4. Probabilità di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
(102) |
Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il regime più importante resta il credito in relazione alle miscele di biodiesel. Durante il PIR era in vigore, ma è scaduto il 31 dicembre 2014. Di seguito si analizzano gli sviluppi legislativi relativi a tale regime, le probabilità che esso sia reintrodotto, il credito in relazione al biodiesel e il credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel. |
3.4.1. Scadenze e proroghe dei tre regimi federali
(103) |
I tre regimi federali (credito in relazione alle miscele di biodiesel, credito in relazione al biodiesel e credito concesso ai piccoli produttori di agri-biodiesel) sono stati adottati con l'American Jobs Creation Act (Legge sulla creazione di posti di lavoro) del 2004 (15) e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2005. Avrebbero dovuto scadere il 31 dicembre 2008, ma da allora le scadenze e le proroghe si sono reiterate quattro volte:
|
(104) |
Di conseguenza, nel corso della loro esistenza, i tre regimi federali non solo sono stati costantemente reintegrati, ma in due occasioni (nel 2013 e nel 2014) ciò è accaduto addirittura retroattivamente 11 mesi dopo la loro scadenza. Pertanto, dal momento dell'introduzione di tali regimi nel 2005 fino alla fine del 2014, i produttori di biodiesel degli USA ne hanno potuto usufruire costantemente, fosse grazie a semplici proroghe o a proroghe con effetti retroattivi. |
(105) |
Il finanziamento per il 2014 sarà erogato ai beneficiari soltanto nella seconda metà del 2015 (16) poiché la scadenza del termine di presentazione della domanda nell'ambito del programma introdotto retroattivamente è stata prorogata all'8 agosto 2015. |
3.4.2. Probabilità della reiterazione delle sovvenzioni dei tre regimi federali
(106) |
La Commissione ritiene che la probabilità di reintegrazione in futuro dei regimi federali sia molto elevata, anche per quel che riguarda la copertura retroattiva del periodo successivo al 31 dicembre 2014 per i motivi di seguito enunciati. |
(107) |
In primo luogo, le quattro precedenti proroghe, descritte al punto 3.4.1 sono caratterizzate da uno schema abituale di reintegrazione dei regimi. |
(108) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che un siffatto schema non ci sarebbe perché le ultime due reintegrazioni riguardavano il passato e non il futuro. Su questa base, l'NBB afferma che se vi fosse una struttura replicabile nel 2015, ci potrebbe essere una reintegrazione per il 2015, ma non per il 2016. Secondo quanto asserito non sarebbe possibile prevedere con sufficiente grado di probabilità che il biodiesel prodotto negli USA potrebbe beneficiare del credito in relazione alle miscele di biodiesel venduto nel 2016. |
(109) |
L'affermazione dell'NBB è inesatta di fatto e va pertanto respinta. Solo l'ultima reintegrazione del regime riguardava esclusivamente il passato (2014), mentre tutte le precedenti riguardavano anche periodi futuri. Per esempio, il reintegro del 2 gennaio 2013 riguardava retroattivamente il 2012, ma anche l'intero anno 2013. Analogamente, le proroghe del 2008 e del 2010, riguardavano rispettivamente anche il 2009 e il 2011. Di conseguenza, non solo esiste una struttura di reintegrazione retroattiva dei regimi, ma tutte le reintegrazioni passate, esclusa quella del 2014, prevedevano anche periodi di vigenza futura di tali regimi. In ogni caso, è irrilevante che la prossima reintegrazione riguardi solo il 2015 o anche il 2016, finora le precedenti reintegrazioni si sono risolte in una costante sovvenzione e nulla indica che questo non accadrà più. È pertanto probabile che il 2016 (e molti anni ancora) sia retroattivamente contemplato nella reintegrazione (o nelle reintegrazioni) future, tenuto conto dei seguenti elementi:
|
(110) |
L'NBB ha anche presentato una serie di argomenti a sostegno della tesi che la reintegrazione dei tre regimi federali sarebbe una mera possibilità, ma non una probabilità. In primo luogo, l'NBB ha citato una dichiarazione dall'International Council on Clean Transportation (ICCT) (Consiglio internazionale sul trasporto pulito) che sembra affermi che non vi sono elementi di prova riguardanti il fatto che il biodiesel necessiti ancora di un credito d'imposta. |
(111) |
Secondo l'NBB ha sottolineato che una legge recente sulla riforma e la proroga degli incentivi fiscali sul biodiesel (Biodiesel Tax Incentive Reform and Extension Act) del 2014 [noto anche come Draft Bill 2021 (progetto di legge 2021)], che propone la proroga del credito d'imposta sul reddito e le accise relative al biodiesel fino al 31 dicembre 2017, è stata bocciata dal Congresso. L'NBB ha sostenuto che la Camera dei rappresentanti probabilmente non approverà una legge che proroghi il credito per il biodiesel (miscela) nel corso del 2015. |
(112) |
La prima argomentazione riguarda una dichiarazione dell'ICCT del 31 luglio 2014. Le autorità degli USA però non hanno accolto quel parere e alla fine dello stesso anno hanno prorogato il regime. Di conseguenza non si può dare molta importanza alla dichiarazione dell'ICCT quando si tratta di valutare la probabilità di future reintegrazioni. |
(113) |
Per quanto riguarda la seconda affermazione, il progetto di legge 2021 (17) non è stato approvato dal Congresso per il periodo 2013-2014 e la Camera dei rappresentanti non ha approvato la proroga degli incentivi fiscali. Tuttavia, il 21 maggio 2015 è stato presentato al Congresso un nuovo progetto di legge che propone la proroga dei tre regimi di sovvenzione per il periodo tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2016 (18). Pertanto, è di fatto erroneo affermare che attualmente non vi è alcuna proposta legislativa discussa nell'ambito del sistema legislativo degli Stati Uniti. Anche se questa nuova legge non sarà adottata, l'esperienza insegna che, nell'ambito del sistema legislativo degli Stati Uniti, una legge può essere proposta e approvata in soli 18 giorni. Secondo le informazioni fornite dal governo USA, il Tax Increase Prevention Act (legge sulla prevenzione dell'aumento delle imposte) del 2014 è stato presentato per la prima volta alla Camera dei rappresentanti soltanto il 1o dicembre 2014 e l'ultima fase legislativa si è svolta solo dopo 18 giorni, quando il presidente Obama, il 19 dicembre 2014, ha firmato la legge. Inoltre, tenuto conto del fatto che, secondo il sistema giuridico degli Stati Uniti, tale proroga può essere applicata retroattivamente (per esempio la reintegrazione del 2013 riguardava retroattivamente anche il 2012) l'adozione di una nuova proroga può avvenire anche dopo il 2015. |
(114) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto inoltre che la valutazione della Commissione (cfr. considerando 107) non soddisferebbe i requisiti giuridici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, il quale, a suo avviso, impone alla Commissione di dimostrare che la scadenza dei dazi compensativi comporterebbe la reiterazione delle sovvenzioni. |
(115) |
L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base impone di dimostrare la probabilità di reiterazione delle sovvenzioni, il che implica necessariamente che le importazioni oggetto di sovvenzioni nell'Unione riprenderebbero in assenza di misure. Come analizzato in dettaglio al punto 3.5, la Commissione ha stabilito che è probabile che i produttori degli USA di biodiesel riprendano a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati in grandi volumi nel mercato dell'Unione, qualora le misure scadessero. |
(116) |
In secondo luogo, sul mercato interno degli Stati Uniti non si è osservata alcuna modifica dei prezzi del biodiesel collegabile alla scadenza, o imminente scadenza dei regimi, dopo il 31 dicembre 2014. Secondo i dati forniti dall'NBB (19), i prezzi del biodiesel sul mercato interno sono diminuiti durante la crisi finanziaria del 2008, sono aumentati nel secondo e terzo trimestre del 2010 e in seguito sono rimasti piuttosto stabili fino alla fine del 2013. Nel primo semestre del 2014, i prezzi sono diminuiti del 30 % circa, laddove avrebbero dovuto aumentare se i produttori effettivamente prevedevano che non vi sarebbe stata reintegrazione dei regimi. Ciò dimostra che i produttori di biodiesel, come pure altri operatori del mercato, avevano forti aspettative riguardo al fatto che i regimi sarebbe stati retroattivamente reintegrati, tenendo conto:
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(117) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che i prezzi del biodiesel variano in funzione dei prezzi del diesel minerale e del costo delle materie prime. L'NBB ha sostenuto, quindi, che non si possono fare deduzioni in base all'andamento dei prezzi del biodiesel per stabilire la probabilità di reiterazione delle sovvenzioni, a meno che non sia presa in considerazione l'incidenza del costo delle materie prime e dei prezzi del diesel minerale. |
(118) |
A prescindere dall'incidenza del prezzi del diesel minerale e dei costi delle materie prime sulla variazione dei prezzi del biodiesel, la Commissione conclude che la sovvenzione concessa ai produttori di biodiesel per ogni gallone di biodiesel prodotto deve aver ridotto sensibilmente il costo di produzione, elemento che ha inciso anche sulla determinazione del prezzo finale del biodiesel. Poiché le società degli USA non hanno cooperato, non è possibile determinare l'esatta portata delle sovvenzioni sul costo di produzione. Tuttavia, la Commissione ha calcolato che un dollaro (1 USD) per ogni gallone di biodiesel prodotto rappresentava circa un terzo del prezzo finale del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR. Di conseguenza, la Commissione ribadisce le proprie conclusioni secondo le quali il prezzo del biodiesel avrebbe dovuto aumentare, se i produttori avessero previsto che i regimi non sarebbero stati reintegrati. Ma sul mercato interno degli Stati Uniti non si è osservata alcuna modifica dei prezzi del biodiesel collegabile alla scadenza, o imminente scadenza dei regimi, dopo il 31 dicembre 2014. |
(119) |
In terzo luogo, a parte il fatto che l'industria del biodiesel degli USA potrebbe avvalersi ininterrottamente delle sovvenzioni erogate dai tre regimi federali, il finanziamento per un determinato periodo di tempo non è mai stato abolito. Il regime non è mai stato sottofinanziato né è stato ridotto il suo campo di applicazione relativo a beneficiari e/o benefici. Al contrario, nel 2008 (21) il credito di 1 USD per gallone è stato esteso a tutti i produttori di biodiesel e non solo ai produttori di agri-biodiesel. Infatti, il finanziamento a disposizione nel 2013 è più che raddoppiato rispetto al 2012, mentre per il primo semestre del 2014 il finanziamento è stato superiore a quello complessivo del 2013 (22).
|
(120) |
In quarto luogo, data l'importanza dei regimi per l'industria del biodiesel negli Stati Uniti e dato che gli operatori del mercato prevedono che i regimi continuino ad esistere, anche se gli Stati Uniti decidessero di abolirli in futuro, ciò non potrebbe accedere per semplice scadenza dei termini di vigenza. I fondi disponibili e/o il numero dei beneficiari ammissibili sarebbero, piuttosto, ridotti gradualmente, vale a dire nell'arco di vari anni. Se così non fosse si rischierebbe di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna di biodiesel, con una notevole perdita di posti di lavoro (l'industria impiega circa 60 000 persone (23)), dipendenza dalle importazioni di carburante diesel e mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali mediante l'utilizzo del biodiesel stabiliti dal governo (24). |
(121) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha puntualizzato che la disponibilità sufficiente di finanziamenti e la mancata riduzione in passato del campo di applicazione relativo ai beneficiari sono fatti irrilevanti ai fini di una valutazione del rischio di reiterazione di un programma di sovvenzioni che è scaduto. L'NBB ha anche affermato che se l'industria del biodiesel negli Stati Uniti impiega circa 60 000 persone, ciò non significa automaticamente che i programmi di sovvenzione debbano essere reintegrati o debbano ridursi nel tempo. Infine, se la Renewable Fuel Standard-2 (norma sui combustibili rinnovabili) richiede un'utilizzazione minima annua di 1 miliardo di galloni di diesel da biomassa tra il 2011 e il 2021, ciò non significa che tale obiettivo non possa essere raggiunto se i programmi di sovvenzione non vengono reintegrati. |
(122) |
La Commissione conclude che, data l'importanza dei finanziamenti erogati mediante i tre regimi federali e dato che tutti gli operatori del mercato prevedono che i regimi restino in essere, sembra molto difficile che le autorità degli USA lascino semplicemente scadere i termini di vigenza. Il livello di occupazione nell'industria negli Stati Uniti e gli obiettivi ambientali ed economici cui mira tale industria sono indicatori importanti di ciò che potrebbe essere in pericolo se essa fosse costretta a ridurre la sua produzione e la sua capacità in assenza di sovvenzioni federali o nel caso di una loro riduzione. Inoltre, questo scenario metterà pure in pericolo l'obiettivo ambientale di cui alla Renewable Fuel Standard-2, secondo il quale entro il 2022 si dovrebbero utilizzare almeno 22 miliardi di galloni di biocarburanti avanzati (25), obiettivo raggiungibile anche grazie al biodiesel. |
(123) |
Di conseguenza, la Commissione ritiene che vi sia una forte probabilità che il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel, il regime di credito in relazione al biodiesel e il regime di credito concesso ai piccoli produttori di agri-biodiesel saranno reintegrati retroattivamente e i produttori degli USA di biodiesel continueranno a beneficiarne in futuro. I tre regimi federali potrebbero riguardare retroattivamente il periodo dopo il 31 dicembre 2014, come accaduto già in passato. |
(124) |
L'NBB ha anche affermato che, sebbene l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base faccia riferimento alla probabilità della reiterazione delle sovvenzioni, i dazi compensativi non possono essere mantenuti se al momento delle conclusioni di un riesame in previsione della scadenza un programma di sovvenzioni è stato revocato e non può essere data esecuzione a dazi compensativi se non esiste sovvenzione compensabile per impedire che sia arrecato un pregiudizio. Il contrario sarebbe in contraddizione con l'articolo 15, paragrafo 1 e con l'articolo 17 del regolamento di base, nonché con l'articolo 19 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'NBB ha anche affermato che stando ad un'interpretazione coerente di tali disposizioni, i dazi in questione dovrebbero essere mantenuti solo se il programma di sovvenzioni in quanto tale fosse ancora in vigore, ma non producesse benefici. |
(125) |
Questa argomentazione va respinta. Il tenore letterale dell'articolo 18 del regolamento di base non impone necessariamente alla Commissione di stabilire che le sovvenzioni esistono effettivamente al fine di decidere in merito all'estensione delle misure. L'articolo 18 del regolamento di base prevede piuttosto che, anche se le misure sono in vigore, le sovvenzioni possono non essere erogate e, di conseguenza, prevede la possibilità di stabilire un «rischio di reiterazione delle sovvenzioni». Pertanto l'esistenza di un regime di sovvenzioni vigente al momento della proroga non costituisce un requisito fondamentale imposto dall'articolo 18 del regolamento di base. |
(126) |
Inoltre, il contesto conferma che l'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base non è applicabile al riesame in previsione della scadenza. L'articolo 15 del regolamento di base determina in generale le condizioni per l'istituzione di misure definitive nel caso di inchieste svolte a norma dell'articolo 10 (cioè nuove inchieste). In effetti, molte disposizioni del regolamento di base non sono applicabili alle inchieste di riesame in previsione della scadenza avviate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per esempio, l'articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, di tale regolamento precisa che «l'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato». Tale comma chiaramente non è applicabile al riesame in previsione della scadenza poiché, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dello stesso regolamento, quando è effettuato un riesame in previsione della scadenza, le misure possono solo essere abrogate o lasciate in vigore, e quindi in tale fase non si può stabilire l'importo del dazio compensativo. |
(127) |
L'articolo 19 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che disciplina chiaramente le condizioni per l'istituzione di misure definitive nel caso di nuove inchieste, presenta un tenore letterale simile. |
(128) |
Per gli stessi motivi indicati nei considerando 125, 126, 127, la Commissione è del parere che l'articolo 17 del regolamento di base non sia applicabile alle inchieste di riesame in previsione della scadenza avviate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(129) |
Infine, l'obiettivo dell'articolo 18 del regolamento di base è quello di effettuare un'analisi prospettica riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Un tale esercizio suggerisce un certo grado di probabilità e distingue l'articolo 18 del regolamento di base dall'articolo 15, paragrafo 1, e dall'articolo 17 del medesimo regolamento, i cui obiettivi sono di tener conto di una variazione delle circostanze che sia già avvenuta. |
(130) |
Pertanto, in base al tenore letterale, al contesto e agli obiettivi dell'articolo 18, la Commissione ritiene che gli articoli 15 e 17 del regolamento di base non si applichino al riesame in previsione della scadenza. |
(131) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione respinge le argomentazioni dell'NBB. |
3.4.3. Rischio di persistenza delle sovvenzioni di altri regimi
(132) |
Tutti i regimi di sovvenzione precedentemente analizzati, e in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il PIR. |
(133) |
Alcuni regimi di minor portata sono attualmente ancora in vigore, per esempio il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati e i regimi di sovvenzione dello Stato, e non vi è alcun segnale che ne indichi la soppressione in un prossimo futuro. |
(134) |
Pertanto, per quanto riguarda i regimi in vigore, la Commissione ritiene che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere delle sovvenzioni. |
3.5. Impatto delle sovvenzioni per le esportazioni nell'UE
(135) |
La Commissione ha altresì esaminato l'entità dei volumi delle eventuali esportazioni sovvenzionate dagli USA nell'Unione qualora le misure scadessero. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori selezionati inclusi nel campione di cui al considerando 20, non è stato possibile effettuare un'analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA. La Commissione ha pertanto utilizzato le seguenti fonti di informazione: i dati forniti da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento in risposta al questionario inviato ai fini del campionamento, Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le osservazioni successive presentate dal richiedente, il National Biodiesel Board (NBB) e i siti web dell'Energy Information Administration, del dipartimento per l'Energia e dell'International Trade Commission degli USA. |
(136) |
Sulla base dei dati dell'EIA, la capacità dei produttori degli USA di biodiesel durante il PIR è stata pari a 7 128 000 tonnellate. Questo valore è molto simile a quello indicato dall'NBB basato sulle informazioni fornite all'EPA dai suoi membri, ossia 6 963 000 tonnellate. |
(137) |
L'effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 4 450 000 tonnellate (dati EIA), il che corrisponde a un utilizzo degli impianti del 62,4 % e a una capacità inutilizzata del 37,6 %, pari a 2 678 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere usata per rifornire il mercato dell'Unione qualora le misure scadessero. I produttori degli USA, infatti, possono facilmente aumentare la loro produzione destinandola all'esportazione nell'UE con i vantaggi economici dell'aumento del grado di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L'immissione sul mercato dell'Unione della capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo in quanto ammonta a circa il 22 % del consumo dell'Unione durante il PIR. |
(138) |
L'NBB ha presentato una serie di osservazioni a tal proposito. In primo luogo ha sottolineato che la capacità di produzione reale degli USA sarebbe inferiore a quella considerata dalla Commissione. Secondo l'NBB, infatti, negli USA, alcuni impianti, anche se registrati, sono in realtà inattivi e pertanto la reale capacità produttiva è di 5 409 000 tonnellate. Inoltre secondo l'ente la produzione di biodiesel durante il PIR sarebbe superiore attestandosi a 5 084 000 tonnellate. L'NBB sostiene perciò che l'utilizzo degli impianti è pari al 94 % circa e che le capacità inutilizzata da destinare all'esportazione nell'UE in caso di abrogazione delle misure sono minime. |
(139) |
Tale affermazione non può, però, essere accolta. I dati forniti dall'NBB non corrispondono ai dati ufficialmente disponibili. I produttori di biodiesel degli USA hanno l'obbligo di presentare mensilmente all'EIA un modulo (EIA-22M 'Monthly Biodiesel Production Survey) nel quale è indicata tra l'altro la capacità di produzione annuale e lo stato di funzionamento, per esempio attivo, temporaneamente inattivo o attività definitivamente cessate. Dal gennaio 2013 la capacità registrata è variata lievemente da un mese all'altro, ma nel complesso è stata piuttosto stabile. |
(140) |
Inoltre, i produttori di biodiesel degli USA sono tenuti a fornire annualmente all'EPA varie informazioni tra cui il tipo, o i tipi di combustibili rinnovabili che prevedono di fabbricare o importare e la capacità di produzione effettiva e prevista. |
(141) |
La capacità registrata, dichiarata dai produttori degli USA di biodiesel, è quindi aggiornata regolarmente ed è pertanto considerata una fonte attendibile. Gli impianti registrati, anche se inutilizzati o inattivi, devono essere presi in considerazione per il calcolo della capacità inutilizzata, disponibile per aumentare la produzione e le esportazioni. |
(142) |
I valori relativi alla capacità di produzione forniti dall'NBB, inoltre, già escludevano gli impianti definitivamente chiusi, come esplicitato nella presentazione. Gli impianti non definitivamente chiusi possono, per definizione, iniziare nuovamente la produzione qualora le future condizioni di mercato cambino (per esempio l'apertura del mercato dell'Unione). Una verifica della probabilità di reiterazione in un riesame in previsione della scadenza richiede un approccio in prospettiva sui comportamenti futuri qualora le misure scadessero e non un mera descrizione della situazione durante il PIR. |
(143) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che la capacità di produzione non dovrebbe prendere in considerazione la capacità inutilizzata, anche se tale capacità non è stato notificata alle autorità degli USA come smantellata o definitivamente chiusa. |
(144) |
Tuttavia, secondo le istruzioni EIA citate dall'NBB, la «capacità di produzione annua [è] il quantitativo di biodiesel che un impianto può produrre in un anno civile, presumendo normali arresti degli impianti per manutenzione. Essa comprende la capacità dell'impianto inattivo fino al suo smantellamento o al suo abbandono» (26). Da quanto precede è evidente che l'EIA, nella capacità produttiva totale degli USA, tiene conto di tutti gli impianti che potenzialmente possono rientrare in attività. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l'NBB, gli impianti non smantellati né definitivamente chiusi possono, per definizione, riprendere la produzione, se le condizioni dovessero cambiare. Pertanto, questa capacità inutilizzata è da considerarsi parte della capacità di produzione di biodiesel totale degli USA. |
(145) |
La Commissione ritiene pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata e respinge l'obiezione dell'NBB. |
(146) |
In secondo luogo, l'NBB ha sostenuto anche che il settore del biodiesel negli USA non è ancora concepito come settore all'esportazione poiché la maggior parte degli impianti biodiesel negli Stati Uniti producono meno di 15 000 000 di galloni (55 000 tonnellate metriche) l'anno. Secondo quanto asserito non sarebbe economicamente fattibile immagazzinare la produzione di biodiesel di diverse settimane per una sola spedizione all'esportazione. |
(147) |
La Commissione ritiene che tale obiezione debba essere respinta. L'industria degli USA del biodiesel può esportare e, prima dell'istituzione delle misure in vigore, i produttori degli USA hanno esportato quantità significative di biodiesel nel mercato dell'Unione, raggiungendo, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dall'1 aprile 2007 al 31 marzo 2008), 1 137 000 tonnellate. Ciò dimostra che i produttori degli USA con sufficiente capacità di produzione sono in grado di esportare. I produttori degli USA che non sono dotati di sufficiente capacità di produzione individuale per l'esportazione nell'Unione, inoltre, continueranno a fornire il mercato interno e gli operatori commerciali possono cumulare la produzione di numerosi impianti ed esportarla. |
(148) |
Inoltre il mercato dell'Unione è molto allettante essendo il maggiore al mondo ed esistendo importanti incentivi sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale per il consumo di biodiesel. Da ultimo, ma non meno importante, il livello dei prezzi nell'Unione, che è più elevato rispetto a quello di altri mercati terzi, spingerebbe i produttori statunitensi ad esportare nell'Unione piuttosto che in quei mercati. |
(149) |
Pertanto, la Commissione conclude che, in considerazione del rischio di persistenza e reiterazione delle sovvenzioni, insieme alla notevole capacità inutilizzata dell'industria del biodiesel degli USA e visto l'interesse per il mercato dell'Unione, è probabile che i produttori di biodiesel degli USA riprendano a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati nel mercato dell'Unione in grandi volumi, qualora le misure scadessero. |
3.6. Conclusioni
(150) |
Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che esiste il rischio del persistere e della reiterazione delle sovvenzioni, qualora le misure in vigore scadessero. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(151) |
Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» nei termini di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(152) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 11 600 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, per esempio le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione nel corso dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 12, 13 e 14, è stato selezionato un campione di sette produttori dell'Unione che rappresentano circa il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell'Unione
(153) |
La Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione sottraendo le esportazioni dal volume della produzione totale dell'Unione e aggiungendo le importazioni da paesi terzi. I dati relativi al volume delle importazioni e delle esportazioni sono stati ricavati dalle statistiche Eurostat. |
(154) |
Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
(155) |
In base a quanto precede il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame. |
4.3. Importazioni del prodotto in esame dagli USA
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(156) |
Secondo i dati Eurostat, in seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi
4.3.2.1. Prezzi praticati sul mercato interno degli USA
(157) |
In assenza di cooperazione da parte dei produttori di biodiesel degli USA, i servizi della Commissione si sono avvalsi di tre fonti d'informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) le risposte al questionario inviato all'apertura del procedimento ai fini del campionamento, presentate da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento; ii) informazioni fornite dall'NBB basate su dati raccolti da un ricercatore di mercato denominato «Jacobsen»; iii) informazioni fornite dal richiedente basate sulle informazioni raccolte dall'Oil Price Information Service (OPIS). |
(158) |
I dati ottenuti da queste tre fonti comprendono livelli di prezzi all'ingrosso differenti e differenti condizioni Incoterm. I valori tuttavia sono molto simili tra loro. La loro media è pari a 1 196,93 USD per tonnellata metrica. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,356 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 883 EUR per tonnellata metrica (27). |
4.3.2.2. Prezzi all'esportazione degli USA e sottoquotazione
(159) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione sono state irrilevanti e non possono fornire una base significativa per calcolare la sottoquotazione. |
(160) |
È stata pertanto condotta un'analisi confrontando il prezzo medio del biodiesel fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il prezzo medio all'esportazione del biodiesel esportato in paesi terzi dagli USA durante il PIR. La Commissione ha consultato la banca dati dell'International Trade Commission degli Stati Uniti e ne ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice HTS 382600 relativi al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate metriche) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 567 018 tonnellate. Il valore medio per tonnellata metrica durante il PIR è stato pari a 753,34 EUR. Tabella 3 Volumi delle esportazioni e prezzi all'esportazione degli USA durante il PIR
|
(161) |
Durante il PIR il prezzo medio all'esportazione del biodiesel dagli USA in tutte le destinazioni è stato pari a 1 021,52 USD (753,34 EUR) per tonnellata metrica franco sotto bordo. Per calcolare un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole è opportuno aggiungere al suddetto prezzo medio le spese di trasporto e di assicurazione, un dazio doganale del 6,5 % nonché i costi successivi all'importazione. Secondo i dati ottenuti nel corso dell'inchiesta i costi ammonterebbero a circa 100 EUR per tonnellata metrica. Ne consegue che, secondo le stime, il prezzo all'esportazione nell'Unione sarebbe sottoquotato rispetto al prezzo praticato nell'Unione, dato che il prezzo medio sul mercato interno del biodiesel venduto dai produttori dell'Unione durante il PIR è stato di 905 EUR per tonnellata metrica (tabella 8). |
(162) |
L'NBB ha sostenuto che la Commissione ha omesso di spiegare perché, per stabilire il probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, ha utilizzato la media dei prezzi all'esportazione degli USA nei paesi terzi invece del prezzo all'esportazione in Canada che è più elevato. Sempre secondo le asserzioni dell'NBB, la Commissione avrebbe omesso di spiegare su quale base ha stabilito i 100 EUR di adeguamento per calcolare il prezzo all'esportazione nell'Unione e non avrebbe tenuto conto dei costi successivi all'importazione né di presunte differenze di prezzo imputabili a materie prime diverse. Di conseguenza l'analisi della sottoquotazione è errata. |
(163) |
L'inchiesta ha dimostrato, come descritto in precedenza, che i prezzi all'esportazione praticati dagli USA variano sensibilmente a seconda della destinazione. Per stabilire un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole, quindi, la Commissione ha stabilito tale prezzo in base a una media dei prezzi all'esportazione in tutte le destinazioni. Considerare semplicemente il prezzo all'esportazione più elevato, come sostenuto dall'NBB, non sarebbe stato un metodo adeguato proprio come sarebbe stato inappropriato considerare solo il prezzo all'esportazione più basso. |
(164) |
Per quanto riguarda l'adeguamento di 100 EUR, la Commissione ha basato il proprio calcolo sulle informazioni fornite dall'NBB stesso. Più specificamente, la Commissione ha utilizzato l'importo, corrispondente ai dazi doganali e alle spese di trasporto, fornito dall'NBB (circa 94 EUR) e l'ha arrotondato a 100 EUR per tenere conto anche delle spese successive all'importazione. L'importo per tali spese asserito dall'NBB (2 % del valore cif franco frontiera o 16,69 EUR) è stato ignorato dal momento che non era confermato da elementi di prova. |
(165) |
Per quanto riguarda la presunta differenza di prezzo dovuta alla diversità di materie prime, la Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato concesso un adeguamento sulla base di un confronto di dati verificati ottenuti dai produttori degli USA e dai produttori dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA per il presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione in primo luogo non ha potuto stabilire se andasse concesso un adeguamento, in secondo luogo, ammesso che un adeguamento dovesse essere concesso, la Commissione non ha potuto stabilirne il livello. Le circostanze prevalenti al momento dell'inchiesta iniziale sono cambiate, in particolare la composizione della materia prima utilizzata sia nell'Unione sia negli Stati Uniti per la produzione di biodiesel non è più la stessa. In ogni caso, l'NBB ha chiesto un adeguamento del 10 %, senza tuttavia giustificarlo. |
(166) |
Da quanto precede ne consegue che l'obiezione dell'NBB circa la carenza dell'analisi della sottoquotazione va respinta. |
4.3.3. Importazioni da altri paesi terzi
(167) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da altri paesi terzi
|
(168) |
Il volume delle importazioni di biodiesel dai paesi terzi diversi dagli USA è diminuito in misura significativa nel corso del periodo in esame, il che si riflette in un'analoga riduzione della quota di mercato. La riduzione dei volumi delle importazioni rispetto al 2013 coincide con l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina. Nello stesso periodo anche il prezzo medio è diminuito del 15 %. L'andamento dei prezzi è analogo a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (tabella 8) e può essere attribuito essenzialmente a un calo dei prezzi delle materie prime. Sebbene i livelli dei prezzi siano inferiori del 13 % circa rispetto al prezzo medio dell'Unione, la quota di tali importazioni è minima e non ha alcun impatto significativo sull'industria dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni di carattere generale
(169) |
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, è stata effettuata la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame. |
(170) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati ottenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(171) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. |
(172) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(173) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(174) |
Mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame (+ 4 %), i volumi di produzione sono considerevolmente aumentati a partire dal 2012 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento dei volumi di produzione si spiega in parte con l'aumento del consumo nell'Unione nello stesso periodo, ma coincide anche con l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina, che ha chiaramente avuto un effetto positivo sui volumi di produzione dell'industria dell'Unione. |
(175) |
Grazie alla stabile capacità produttiva e all'aumento dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % nel periodo in esame e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è attestato al 69 %. |
(176) |
L'NBB sostiene che la versione non riservata delle risposte ai questionari presentata da alcune società incluse nel campione mostrano tassi elevati di utilizzo degli impianti, ossia tra il 78 % e almeno il 93 %. Pertanto il più basso tasso medio di utilizzo degli impianti dell'industria nel suo complesso è dovuto più a fattori strutturali che alle importazioni. In tali circostanze, non sarebbe opportuno considerare l'utilizzo degli impianti come un indicatore di un processo di ripresa dalle passate pratiche di sovvenzione in cui si troverebbe attualmente l'industria del biodiesel dell'Unione. |
(177) |
Tale affermazione non può, però, essere accolta. L'utilizzo degli impianti è solo uno dei vari indicatori macroeconomici che la Commissione considera analizzando la situazione generale dell'industria dell'Unione. Il fatto che alcune società incluse nel campione presentino tassi di utilizzo più elevati è normale poiché i macroindicatori si basano sulla media ponderata dell'intera industria dell'Unione. Il fatto che alcuni produttori di biodiesel nell'Unione abbiano recuperato più rapidamente, o in grado maggiore, rispetto ad altri, soprattutto in un settore altamente frammentato, non rende tale indicatore inutile ai fini della valutazione complessiva della situazione dell'industria dell'Unione. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(178) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(179) |
I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati notevolmente in linea con l'aumento della produzione durante il periodo in esame. Di conseguenza anche la sua quota di mercato nell'Unione è passata dal 76 % all'inizio del periodo in esame all'89 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. L'evoluzione positiva dei volumi di vendita e della quota di mercato indica che le attuali misure antidumping e antisovvenzioni hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. |
4.4.2.3. Crescita
(180) |
Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame, mentre le vendite e i volumi di produzione sono aumentati del 30 % circa. Anche l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % circa e la capacità è rimasta relativamente stabile registrando un lieve aumento. Allo stesso tempo durante il periodo in esame l'occupazione è aumentata (tabella 7), mentre il livello degli investimenti è diminuito (tabella 11). Nel complesso si può concludere che l'industria dell'Unione è in un periodo di crescita. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(181) |
L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(182) |
Il numero di addetti dell'industria del biodiesel dell'Unione è rimasto stabile all'inizio del periodo in esame ma dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame è aumentato del 10 %. Questo andamento è pienamente in linea con quello di altri indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e di vendita, ed è un'indicazione del processo di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni che l'industria dell'Unione sta vivendo. |
(183) |
Dato che l'aumento dell'occupazione è proporzionalmente inferiore all'aumento della produzione di biodiesel, la produttività per occupato è proporzionalmente aumentata (quasi il 25 % durante il periodo in esame) e ciò indica che l'industria dell'Unione sta diventando un'industria più efficiente. |
4.4.2.5. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(184) |
Come indicato al considerando 159, le importazioni di biodiesel dagli USA sono virtualmente cessate dopo l'imposizione di dazi compensativi e praticamente non vi sono state importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'entità del margine di sovvenzione non può essere valutata. L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore nei confronti degli Stati Uniti e le successive misure istituite nei confronti delle importazioni da Argentina e Indonesia hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova in fase di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione, sebbene la situazione economica sia ancora fragile e vulnerabile. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(185) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione
|
(186) |
Il prezzo di vendita medio nell'Unione è diminuito costantemente nel corso del periodo in esame analogamente al costo di produzione unitario. Il biodiesel è commercializzato come prodotto di base quindi l'industria dell'Unione non ha potuto mantenere un prezzo di vendita più elevato e ha piuttosto dovuto diminuire il prezzo in linea con la riduzione dei costi di produzione. Pertanto, l'industria dell'Unione non è stata in grado di cogliere pienamente i vantaggi di una riduzione dei costi delle materie prime. D'altro canto il costo unitario di produzione è diminuito leggermente di più del prezzo unitario medio e ciò indica una maggiore efficienza dall'industria dell'Unione. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
(187) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
|
(188) |
Il costo del lavoro medio per addetto si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame. |
4.4.3.3. Scorte
(189) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(190) |
Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile, mantenendosi nella normalità durante il periodo in esame. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale
(191) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(192) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività è aumentata passando dal 2,0 % nel 2011 al 3,8 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, ma è diminuita nel 2012 registrando una perdita (– 1,4 %) dovuta molto probabilmente all'effetto di importanti quantitativi di importazioni oggetto di dumping da Indonesia e Argentina, che hanno sostituito le importazioni precedentemente originarie degli USA. |
(193) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Sebbene non sia possibile stabilire un chiaro andamento nel periodo in esame, le società incluse nel campione hanno mantenuto nel corso del periodo un flusso di cassa positivo. |
(194) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti. Tuttavia, in considerazione del flusso di cassa positivo e del significativo aumento dell'utile sul capitale investito, come illustrato nella tabella precedente, non vi sono elementi per ritenere che l'industria dell'Unione avrebbe avuto difficoltà a reperire capitali o effettuare ulteriori investimenti, se tali investimenti fossero stati necessari durante il periodo in esame. |
(195) |
L'NBB sostiene che una redditività del 3,8 % non è coerente con i suoi calcoli, basati su dati tratti da versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione e dai quali risultava un margine di profitto dell'8,5 %. |
(196) |
La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha constatato che l'NBB ha ottenuto una cifra diversa sulla base di un metodo/calcolo errato per diverse ragioni. In primo luogo, i suoi calcoli della redditività durante il periodo d'inchiesta non sono stati basati sulle risposte al questionario come affermato, ma su dati del campione che, tuttavia, non comprendevano informazioni relative al periodo dell'inchiesta ma ad un periodo diverso. In secondo luogo, i costi di produzione che l'NBB ha utilizzato per calcolare la redditività erano basati su un costo di produzione stabilito per un altro campione di imprese utilizzato in un'altra inchiesta che non può essere meramente trasposto alla presente inchiesta. Infine, la Commissione ha stabilito il margine di profitto medio delle società incluse nel campione sulla base di dati di tali imprese attendibili e verificati. Le argomentazioni dell'NBB sono pertanto respinte. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(197) |
L'analisi degli indicatori economici dimostra che i volumi della produzione e delle vendite sono aumentati durante il periodo in esame, mentre il consumo nell'Unione è aumentato solo in misura minore. L'industria dell'Unione di conseguenza ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione. Allo stesso tempo, sia i prezzi di vendita sia i costi di produzione sono diminuiti a livelli simili, il che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'aumento dei volumi di vendita, nonostante una significativa riduzione delle importazioni da paesi terzi. |
(198) |
D'altra parte, la redditività si è mantenuta a bassi livelli durante il periodo in esame e l'industria dell'Unione ha registrato addirittura valori negativi nel 2012. I profitti ottenuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poco meno del 4 %, sono decisamente inferiori a quelli che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato. La Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore, il Consiglio ha stabilito il profitto (obiettivo) che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato, pari al 15 % (28). Nella successiva inchiesta riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, il livello di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi in normali condizioni di mercato è stato, tuttavia, leggermente corretto al ribasso, principalmente per via della maggior concorrenza sul mercato dell'Unione e della maturità dell'industria del biodiesel nell'Unione, e fissato all'11 % (29). |
(199) |
Molti indicatori economici pertinenti per l'analisi dell'attuale stato dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo e quindi indicano che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Il livello di profitto dell'industria dell'Unione è tuttavia ancora molto basso e notevolmente inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta precedente. Inoltre il livello degli investimenti già basso è diminuito del 30 % nel periodo in esame mentre l'utilizzo degli impianti, sebbene in aumento, è ancora inferiore al 70 % rispetto a un tasso di utilizzo del 90 % circa raggiunto quando le importazioni oggetto di sovvenzioni erano assenti dal mercato dell'Unione (2004-2006) e l'industria dell'Unione era considerata sana (30). |
(200) |
Sulla base di un'analisi complessiva di tutti gli indicatori economici, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti di precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni ed è ancora in una situazione fragile sotto il profilo economico e finanziario e l'attuale tendenza positiva potrebbe facilmente invertirsi, qualora vi fosse una reiterazione di importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA in volumi importanti. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(201) |
Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni dagli USA sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha esaminato la probabilità di una reiterazione delle importazioni oggetto di sovvenzioni, il loro volume e il probabile livello dei prezzi, la capacità inutilizzata, l'interesse per il mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei produttori degli USA. |
(202) |
Come precedentemente concluso (considerando 149), è probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA se le misure in vigore scadessero. La Commissione ha accertato che i produttori di biodiesel degli USA esportano attualmente in mercati di paesi terzi a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Poiché i prezzi dell'Unione sono leggermente superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni possa essere dirottata nell'Unione, qualora scadessero le misure in vigore. |
(203) |
La Commissione ha stabilito che i produttori degli USA hanno una notevole capacità inutilizzata pari a circa 2 678 000 tonnellate, equivalenti a circa il 22 % del consumo totale dell'Unione. |
(204) |
Tale capacità inutilizzata difficilmente sarà assorbita dal mercato interno degli USA. Già oggi, nonostante una capacità sufficiente, i produttori degli USA non rispondono a tutta la domanda del mercato degli USA. È inoltre improbabile che l'attuale capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni nei paesi terzi diversi dall'Unione. Attualmente, come descritto in dettaglio nel considerando 161, i prezzi all'esportazione praticati dagli USA ai paesi terzi sono, in media, inferiori del 15 % al prezzo medio praticato sul suo mercato interno, inoltre sono inferiori al prezzo medio praticato nell'Unione anche considerando i costi del trasporto dagli USA all'Unione. È pertanto probabile che i produttori degli USA cerchino un altro sbocco per la loro capacità inutilizzata. |
(205) |
Dato che il mercato dell'Unione, oltre ad essere il mercato del biodiesel più grande al mondo, presenta prezzi analoghi o leggermente superiori a quelli del mercato interno degli USA, esso sarebbe molto interessante per i produttori statunitensi di biodiesel. In effetti questo fatto è storicamente dimostrato. |
(206) |
È quindi assai probabile che tali produttori decidano di utilizzare gran parte della loro capacità inutilizzata per rientrare nel mercato dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero. Date l'attuale politica dei prezzi sugli altri mercati di esportazione e l'ampia capacità inutilizzata disponibile è molto probabile che volumi significativi di biodiesel degli USA possano rientrare nel mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati pari o inferiori ai prezzi dell'Unione. |
(207) |
Tali importazioni eserciterebbero una significativa pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione, la quale ai livelli di prezzo attuali ottiene profitti molto ridotti e ben al di sotto dell'obiettivo. Ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una diminuzione della produzione e del volume delle vendite, in una minore redditività e in una perdita della quota di mercato. |
(208) |
Data la fragilità della situazione economica dell'industria dell'Unione, questo probabile scenario avrebbe un effetto negativo rilevante per l'attuale ripresa dell'industria dell'Unione e determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione di un notevole pregiudizio. |
5.1. Conclusioni
(209) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore nei confronti delle importazioni di biodiesel dagli USA scadessero, vi sarebbe il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
(210) |
In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore possa essere contrario all'interesse dell'Unione, malgrado le precedenti conclusioni circa il rischio di reiterazione delle sovvenzioni pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori di biodiesel. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(211) |
Le misure in vigore hanno contribuito a una riduzione quasi totale delle importazioni sovvenzionate di biodiesel dagli USA e hanno alleggerito la pressione sull'industria dell'Unione. Sebbene l'industria dell'Unione abbia mostrato segnali positivi di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione, per esempio l'aumento del volume della produzione e delle vendite, i prezzi del biodiesel sul mercato dell'Unione sono notevolmente diminuiti e la redditività è rimasta molto bassa, lasciando l'industria dell'Unione in una situazione economica fragile e vulnerabile. |
(212) |
Se le misure in vigore scadessero, l'industria dell'Unione dovrebbe certamente far fronte a una crescente concorrenza sleale in termini di importanti volumi di importazioni di biodiesel dagli USA oggetto di sovvenzioni. Ciò porrebbe fine all'attuale processo di recupero che l'industria del biodiesel dell'Unione sta vivendo e sfocerebbe con ogni probabilità nella reiterazione di un notevole pregiudizio. La scadenza delle misure non è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti
(213) |
Solo tre importatori/operatori commerciali si sono manifestati e hanno comunicato le loro osservazioni. Una società ha affermato che il livello dei dazi in vigore è sproporzionato e tale estensione produrrebbe una distorsione e una limitazione del mercato con conseguente aumento dei prezzi, invece le altre due società hanno affermato che le misure in vigore non hanno avuto conseguenze per la loro attività e di essere indifferenti a un'eventuale proroga delle misure antisovvenzione in vigore. |
(214) |
I risultati della presente inchiesta non avallano l'affermazione secondo la quale una proroga delle misure in vigore limiterebbe il mercato e comporterebbero un aumento dei prezzi. Al contrario, durante il periodo in esame, i prezzi dell'Unione sono diminuiti nonostante l'esistenza delle misure. Inoltre, l'industria dell'Unione ha oggi capacità sufficiente per soddisfare la domanda di biodiesel dell'Unione e anche capacità inutilizzata per soddisfare un futuro aumento di tale domanda. Pertanto, le argomentazioni presentate non forniscono elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse degli importatori e/o operatori commerciali. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(215) |
Un solo utilizzatore, una compagnia petrolifera che acquista il biodiesel miscelato con oli minerali, si è manifestato e ha comunicato il suo punto di vista alla Commissione. Tale compagnia si è decisamente schierata a favore del mantenimento delle misure in vigore sostenendo che la loro eliminazione potrebbe avere effetti devastanti sul mercato del biodiesel dell'Unione conducendo a un afflusso di volumi significativi di biodiesel oggetto di sovvenzioni che comporterebbe una reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria del biodiesel dell'Unione. |
(216) |
Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori dell'Unione di biodiesel e, in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla redditività o sull'attività. In ogni caso, data la stabilità (o leggero aumento) dei consumi di biodiesel nell'Unione, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda attuale e quella futura anche se dovesse aumentare ulteriormente. Il mantenimento delle misure non comporterebbe una scarsità dell'offerta. |
(217) |
Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse degli utilizzatori. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(218) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA. |
7. MISURE COMPENSATIVE
(219) |
Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base le misure antisovvenzione applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituite con il regolamento (CE) n. 598/2009, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011, dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni. |
(220) |
Come indicato al considerando 2, i dazi compensativi in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
(221) |
I dazi compensativi da mantenersi sulle importazioni di biodiesel continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. |
(222) |
I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento. |
(223) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).
2. I dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:
Società |
Dazio compensativo in EUR per tonnellata netta |
Codice addizionale TARIC |
Archer Daniels Midland Company, Decatur |
237,0 |
A933 |
Cargill Inc., Wayzata |
213,8 |
A934 |
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston |
213,4 |
A935 |
Imperium Renewables Inc., Seattle |
216,8 |
A936 |
Peter Cremer North America LP, Cincinnati |
211,2 |
A937 |
Vinmar Overseas Limited, Houston |
211,2 |
A938 |
World Energy Alternatives LLC, Boston |
211,2 |
A939 |
Società elencate nell'allegato I |
219,4 |
Cfr. allegato I |
Tutte le altre società |
237,0 |
A999 |
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (31), l'importo del dazio compensativo di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. L'applicazione del dazio individuale specificato per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040 e 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
Canada |
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (codici TARIC 3824909220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione del dazio individuale specificato per le società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu |
2. A norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 19.
(2) Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
(5) Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 289 del 4.10.2013, pag. 11).
(6) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(7) GU C 217 del 10.7.2014, pag. 25.
(8) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 217 del 10.7.2014, pag. 14).
(9) Ai sensi della legislazione degli USA, titolo 26, Sezione 45K lettera c), paragrafo 3, per «biomassa» s'intende qualsiasi materiale organico diverso da: a) petrolio e gas naturale (o loro derivati), e b) carbone (compresa la lignite) o suoi derivati.
(10) Regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50), considerando 20, nota 5.
(11) Secondo la definizione dell'U.S.C. il termine «agri-biodiesel» designa un biodiesel derivato esclusivamente da oli vegetali vergini, compresi gli esteri ottenuti da oli vegetali vergini estratti da granoturco, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone, canola, crambe, semi di colza, cartamo, semi di lino, crusca di riso, semi di senape e grassi animali.
(12) Sezione 428.102 «Definizioni» del regolamento di esecuzione: «Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale.» Potenzialmente i «biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di cortile» potrebbero anche includere la produzione di biodiesel.
(13) L'unità termica britannica (BTU o Btu) è un'unità di energia pari a circa 1 055 joule.
(14) Mediante il Tax Increase Prevention Act (Legge sulla prevenzione dell'aumento delle imposte) del 2014, firmata dal presidente degli Stati Uniti il 19 dicembre 2014. Estensione del credito al produttore di biocarburanti di seconda generazione.
(15) Prorogato con l'Energy Policy Act (legge sulla politica energetica) del 2005, paragrafo 1344 (P.L. 109-58), modificato dall'Energy Improvement and Extension Act (legge sul miglioramento dell'energia e la sua estensione) del 2008 (L.P. 110-343, Divisione B), paragrafi 202 e 203.
(16) L'autorità competente (servizio nazionale delle entrate) deve effettuare il versamento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (termine ultimo, 8 agosto 2015) oppure è tenuta a versare un indennizzo.
(17) https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2021/text
(18) HR 2517 Powering American Jobs Act (legge sull'incentivazione dell'occupazione americana) del 2015, presentata da Mike Kelly. Cfr. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2517/text?q={%22search%22%3A[%22\%22hr2517\%22%22]}#toc-H48B28727047A4954BB43B03E81976580 (ultimo accesso 8 luglio 2015).
(19) Documentazione presentata dall'NBB il 29 settembre 2014.
(20) Cfr. considerando 55 del regolamento (CE) n. 194/2009.
(21) Con la sezione 202, lettera a) dell'Energy and Improvement and Extension Act (legge sul miglioramento dell'energia e la sua estensione) del 2008. La sezione 203 modifica tuttavia il codice delle entrate sezioni 40 A e 6426 escludendo dal credito il biodiesel importato e venduto all'esportazione a partire dal 15 maggio 2008. Si tratta però di una riduzione del campo di applicazione relativo ai beneficiari che non ha effetti reali sul mercato interno degli USA, poiché non riguarda né la produzione né l'importazione del biodiesel consumato negli USA.
(22) Fonte: risposta del governo degli Stati Uniti. NB: le cifre citate riguardano soltanto crediti d'imposta relativi alle accise, ma non riguardano crediti d'imposta sul reddito e sovvenzioni dirette per i quali il governo degli USA non ha fornito informazioni.
(23) Secondo il NBB, «Biodiesel Basics What is biodiesel?», http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-basics (ultimo accesso il 24 marzo 2015).
(24) La Renewable Fuel Standard-2 (norma sui combustibili rinnovabili) stabilita dall'Energy Policy Act (legge sulla politica energetica) del 2005 e successivamente dall'Energy Independence and Security Act (legge sull'indipendenza e la sicurezza energetica) del 2007, richiede un'utilizzazione minima annua di 1 miliardo di galloni di diesel da biomassa tra il 2011 e il 2022. Essa richiede inoltre che il paese utilizzi almeno 21 miliardi di galloni di biocarburanti avanzati entro il 2022. Il biodiesel rispetta entrambi i requisiti. Fonte: http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-faq's (ultimo accesso 30 marzo 2015).
(25) Cfr. nota 21.
(26) http://www.eia.gov/survey/form/eia_22m/instructions.pdf (ultimo accesso 7.7.2015).
(27) A causa di un errore tipografico, nel documento di divulgazione era erroneamente riportato un importo di 884 EUR.
(28) Regolamento (CE) n. 598/2009, considerando 176, 177 e 178.
(29) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, considerando da 202 a 208.
(30) Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).
(31) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO I
Denominazione sociale |
Città |
Codice addizionale TARIC |
AC & S Inc. |
Nitro |
A941 |
Alabama Clean Fuels Coalition Inc. |
Birmingham |
A940 |
American Made Fuels, Inc. |
Canton |
A940 |
Arkansas SoyEnergy Group |
DeWitt |
A940 |
Arlington Energy, LLC |
Mansfield |
A940 |
Athens Biodiesel, LLC |
Athens |
A940 |
Beacon Energy |
Cleburne |
A940 |
Biodiesel of Texas, Inc. |
Denton |
A940 |
BioDiesel One Ltd |
Southington |
A940 |
BioPur Inc. |
Bethlehem |
A941 |
Buffalo Biodiesel, Inc |
Tonawanda |
A940 |
BullDog BioDiesel |
Ellenwood |
A940 |
Carbon Neutral Solutions, LLC |
Mauldin |
A940 |
Central Iowa Energy LLC |
Newton |
A940 |
Chesapeake Custom Chemical Corp. |
Ridgeway |
A940 |
Community Fuels |
Stockton |
A940 |
Delta BioFuels Inc. |
Natchez |
A940 |
Diamond Biofuels |
Mazon |
A940 |
Direct Fuels |
Euless |
A940 |
Eagle Creek Fuel Services, LLC |
Baltimore |
A940 |
Earl Fisher Bio Fuels |
Chester |
A940 |
East Fork Biodiesel LLC |
Algona |
A940 |
ECO Solutions, LLC |
Chatsworth |
A940 |
Ecogy Biofuels LLC |
Tulsa |
A940 |
ED&F Man Biofuels Inc. |
New Orleans |
A940 |
Freedom Biofuels Inc. |
Madison |
A940 |
Freedom Fuels LLC |
Mason City |
A941 |
Fuel & Lube, LLC |
Richmond |
A940 |
Fuel Bio |
Elizabeth |
A940 |
FUMPA Bio Fuels |
Redwood Falls |
A940 |
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels) |
Houston |
A940 |
GeoGreen Fuels LLC |
Houston |
A940 |
Georgia Biofuels Corp. |
Loganville |
A940 |
Green River Biodiesel, Inc. |
Moundville |
A940 |
Griffin Industries Inc. |
Cold Spring |
A940 |
High Plains Bioenergy |
Guymon |
A940 |
Huish Detergents Inc. |
Salt Lake City |
A940 |
Incobrasa Industries Ltd. |
Gilman |
A940 |
Independence Renewable Energy Corp. |
Perdue Hill |
A940 |
Indiana Flex Fuels |
LaPorte |
A940 |
Innovation Fuels Inc. |
Newark |
A940 |
Integrity Biofuels |
Morristown |
A941 |
Iowa Renewable Energy LLC |
Washington |
A940 |
Johann Haltermann Ltd. |
Houston |
A940 |
Lake Erie Biofuels LLC |
Erie |
A940 |
Leland Organic Corporation |
Leland |
A940 |
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC |
Claypool |
A940 |
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC |
Claypool |
A940 |
Middle Georgia Biofuels |
East Dublin |
A940 |
Middletown Biofuels LLC |
Blairsville |
A940 |
Musket Corporation |
Oklahoma City |
A940 |
Natural Biodiesel Plant LLC |
Hayti |
A941 |
New Fuel Company |
Dallas |
A940 |
North Mississippi Biodiesel |
New Albany |
A940 |
Northern Biodiesel, Inc. |
Ontario |
A940 |
Northwest Missouri Biofuels, LLC |
St. Joseph |
A940 |
Nova Biofuels Clinton County LLC |
Clinton |
A940 |
Nova Biosource |
Senaca |
A940 |
Organic Fuels Ltd. |
Houston |
A940 |
Owensboro Grain Company LLC |
Owensboro |
A940 |
Paseo Cargill Energy, LLC |
Kansas City |
A940 |
Peach State Labs Inc. |
Rome |
A940 |
Perihelion Global, Inc. |
Opp |
A940 |
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc. |
Philadelphia |
A940 |
Piedmont Biofuels Industrial LLC |
Pittsboro |
A941 |
Pinnacle Biofuels, Inc. |
Crossett |
A940 |
PK Biodiesel |
Woodstock |
A940 |
Pleasant Valley Biofuels, LLC |
American Falls |
A940 |
Prairie Pride |
Deerfield |
A941 |
RBF Port Neches LLC |
Houston |
A940 |
Red Birch Energy, Inc. |
Bassett |
A940 |
Red River Biodiesel Ltd. |
New Boston |
A940 |
REG Ralston LLC |
Ralston |
A940 |
Renewable Energy Products, LLC |
Santa Fe Springs |
A940 |
Riksch BioFuels LLC |
Crawfordsville |
A940 |
Safe Renewable Corp. |
Conroe |
A940 |
Sanimax Energy Inc. |
DeForest |
A940 |
Seminole Biodiesel |
Bainbridge |
A940 |
Southeast BioDiesel LLC |
Charlotte |
A941 |
Soy Solutions |
Milford |
A940 |
SoyMor Biodiesel LLC |
Albert Lea |
A940 |
Stepan Company |
Northfield |
A941 |
Sunshine BioFuels, LLC |
Camilla |
A940 |
TPA Inc. |
Warren |
A940 |
Trafigura AG |
Stamford |
A940 |
U.S. Biofuels Inc. |
Rome |
A940 |
United Oil Company |
Pittsburgh |
A940 |
Valco Bioenergy |
Harlingen |
A940 |
Vanguard Synfuels, LLC |
Pollock |
A940 |
Vitol Inc. |
Houston |
A940 |
Walsh Bio Diesel, LLC |
Mauston |
A940 |
Western Dubque Biodiesel LLC |
Farley |
A940 |
Western Iowa Energy LLC |
Wall Lake |
A940 |
Western Petroleum Company |
Eden Prairie |
A940 |
Yokaya Biofuels Inc. |
Ukiah |
A941 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2:
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
ALLEGATO III
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 3, paragrafo 3:
— |
nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale; |
— |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d'America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/140 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1520 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
189,2 |
MK |
52,3 |
|
XS |
48,7 |
|
ZZ |
96,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
57,9 |
TR |
127,2 |
|
ZZ |
92,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
129,0 |
ZZ |
129,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
109,7 |
BO |
136,6 |
|
CL |
124,9 |
|
UY |
120,8 |
|
ZA |
145,5 |
|
ZZ |
127,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
175,8 |
TR |
130,2 |
|
ZZ |
153,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
121,5 |
BR |
54,2 |
|
CL |
152,7 |
|
NZ |
135,6 |
|
US |
113,3 |
|
ZA |
128,7 |
|
ZZ |
117,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,9 |
CL |
100,0 |
|
CN |
82,3 |
|
TR |
121,8 |
|
ZA |
199,0 |
|
ZZ |
127,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
82,4 |
TR |
158,1 |
|
ZZ |
120,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
52,5 |
MK |
37,0 |
|
XS |
61,9 |
|
ZZ |
50,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/142 |
DECISIONE (PESC) 2015/1521 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2015
che abroga la decisione 2013/320/PESC a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2013/320/PESC del Consiglio (1) prevede che l'Unione debba perseguire l'obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza in Libia e nell'intera regione sostenendo le misure intese a garantire efficacemente la sicurezza fisica e la gestione delle scorte degli arsenali libici da parte delle istituzioni libiche per ridurre i rischi per la pace e la sicurezza costituiti dalla diffusione illecita e dall'eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, nonché l'obiettivo di promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale. |
(2) |
Il deterioramento della situazione politica e di sicurezza ha costretto la maggior parte delle missioni diplomatiche e del personale internazionale a lasciare la Libia dopo gli episodi di violenza dell'estate 2014. |
(3) |
Il dialogo politico condotto sotto la guida dalle Nazioni Unite non ha ancora portato a una soluzione politica tra le principali fazioni belligeranti. |
(4) |
Non è dato sapere quando la situazione in Libia migliorerà in modo tale che il personale internazionale possa nuovamente operare in condizioni di sicurezza in questo paese. |
(5) |
La decisione 2013/320/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(6) |
L'Unione intende ribadire il suo forte impegno politico a sostenere le autorità libiche responsabili nel ridurre i rischi costituiti dalla diffusione illecita e dall'eccessiva accumulazione di SALW e relative munizioni, non appena la situazione in Libia lo consentirà, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/320/PESC è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 30 giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2013/320/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 54).
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/144 |
DECISIONE (UE) 2015/1522 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2015
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Repubblica di Moldova all'accordo sugli appalti pubblici riveduto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 gennaio 2002 la Repubblica di Moldova ha presentato domanda di adesione all'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto»). |
(2) |
Gli impegni assunti dalla Repubblica di Moldova in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, sottoposta alle parti dell'AAP riveduto il 27 maggio 2015. |
(3) |
L'offerta finale della Repubblica di Moldova prevede un'ampia copertura degli enti centrali, decentrati e degli altri enti operanti nei servizi di pubblica utilità, dei beni, dei servizi edili e di altri settori di servizi ed è pertanto soddisfacente e accettabile. Le condizioni di adesione della Repubblica di Moldova, figuranti nell'allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione della Repubblica di Moldova. |
(4) |
Si prevede che l'adesione della Repubblica di Moldova all'AAP rivisto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici. |
(5) |
L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP rivisto prevede che ogni membro dell'OMC può aderire all'AAP rivisto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP. |
(6) |
È pertanto necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione della Repubblica di Moldova, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Repubblica di Moldova all'accordo sugli appalti pubblici rivisto, alle specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
ALLEGATO
CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA ALL'AAP RIVISTO (1)
Dal momento dell'adesione della Repubblica di Moldova all'AAP rivisto, l'allegato 1, sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE»), punto 2, dell'appendice I riferita all'Unione europea è così modificato:
«2. |
Per i beni, i servizi, i fornitori di beni e i prestatori di servizi di Israele, Montenegro e della Repubblica di Moldova, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale.». |
(1) La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto è stata modificata dal segretariato dell'OMC d'intesa con le parti dell'AAP riveduto. La numerazione utilizzata nel presente allegato corrisponde a quella dell'ultima copia autentica certificata degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto, che è stata trasmessa dall'OMC alle parti dell'AAP riveduto mediante notifica ufficiale ed è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA.La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto pubblicata nella GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, è obsoleta.
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/146 |
DECISIONE (UE) 2015/1523 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2015
che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. |
(2) |
Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. |
(3) |
La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente l'eccezionalità dei flussi migratori in questa regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell'Interno e degli Affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione ha presentato un piano d'azione immediata in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza. |
(4) |
Alla riunione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l'altro, di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in particolare ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali. |
(5) |
Nella risoluzione del 28 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti di quegli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi. |
(6) |
Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l'altro deciso che tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reinserimento, e cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare, il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. Ha esortato alla rapida adozione di una decisione del Consiglio al riguardo e ha concluso che, a tale fine, gli Stati membri dovrebbero raggiungere per consenso un accordo sulla distribuzione di tali persone, tenendo conto delle situazioni specifiche degli Stati membri. |
(7) |
Le situazioni specifiche degli Stati membri sono causate in particolare dai flussi migratori in altre regioni geografiche, come la rotta migratoria dei Balcani occidentali. |
(8) |
Nel 2014 vari Stati membri hanno dovuto far fronte a un forte aumento del numero totale di migranti arrivati sul loro territorio, tra cui richiedenti protezione internazionale, e in alcuni Stati membri questa situazione è proseguita anche nei primi mesi del 2015. Diversi Stati membri hanno ricevuto l'assistenza finanziaria di emergenza della Commissione e il sostegno operativo dell'EASO per far fronte a questo aumento. |
(9) |
Tra gli Stati membri soggetti a pressione considerevole, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, fra cui richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale, che arrivano nei loro territori e generano una pressione significativa sui loro sistemi di asilo e migrazione. |
(10) |
Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), nel 2014 le rotte del Mediterraneo centrale e orientale sono state le più utilizzate per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 solo in Italia sono entrati in modo irregolare più di 170 000 migranti, pari a un aumento del 277 % rispetto al 2013. Anche in Grecia l'aumento è stato costante, con oltre 50 000 migranti irregolari giunti nel paese, il 153 % in più rispetto al 2013. Il numero complessivo è ulteriormente aumentato nel corso del 2015. Nei primi sei mesi del 2015 l'Italia ha assistito a un aumento del 5 % del numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso periodo la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, con un aumento pari a sei volte il numero dei primi sei mesi del 2014 (più di 76 000 nel periodo da gennaio a giugno 2015 rispetto a 11 336 nel periodo da gennaio a giugno 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento a livello di Unione. |
(11) |
Secondo i dati Eurostat, nel 2014 i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 64 625, contro 26 920 nel 2013 (che rappresenta un aumento del 143 %). In Grecia è stato registrato un aumento inferiore (15 %) nel numero delle domande, con 9 430 richiedenti. Nel primo trimestre del 2015 15 250 hanno presentato richiesta di protezione internazionale in Italia (con un aumento del 47 % rispetto al primo trimestre del 2014), e 2 615 persone hanno presentato richiesta in Grecia (che rappresenta un aumento del 28 % rispetto al primo trimestre del 2014). |
(12) |
Finora sono state intraprese molte azioni per sostenere l'Italia e la Grecia nell'ambito della politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il sostegno operativo dell'EASO. L'Italia e la Grecia sono stati il secondo e il terzo maggiore beneficiario dei finanziamenti erogati nel periodo 2007-2013 dal programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (SOLID) e hanno inoltre ricevuto notevoli finanziamenti di emergenza. L'Italia e la Grecia continueranno probabilmente a essere i principali beneficiari del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo 2014-2020. |
(13) |
A causa dell'instabilità e dei conflitti costanti nel vicinato diretto dell'Italia e della Grecia, è molto probabile che i loro sistemi di asilo e migrazione continuino a subire a una pressione significativa e crescente e che buona parte dei migranti possano aver bisogno di protezione internazionale. Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all'Italia e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore dell'asilo e della migrazione. |
(14) |
Parallelamente l'Italia e la Grecia dovrebbero fornire soluzioni strutturali per ovviare alle pressioni eccezionali sui loro sistemi di asilo e migrazione. Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero pertanto andare di pari passo con l'istituzione, da parte dell'Italia e della Grecia, di un quadro strategico solido che consenta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di riforma in corso in questi settori. A tale riguardo, alla data dell'entrata in vigore della presente decisione l'Italia e la Grecia dovrebbero ciascuna presentare alla Commissione una tabella di marcia, che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione, allo scopo di consentire a tali paesi di affrontare meglio, al termine del periodo di applicazione della presente decisione, il possibile aumento dell'afflusso di migranti nei loro territori. |
(15) |
Tenendo presente che il Consiglio europeo ha concordato una serie di misure interconnesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, se del caso e dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, l'applicazione della presente decisione per un periodo limitato qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli impegni assunti a tale riguardo. |
(16) |
Qualora uno Stato membro debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, in base all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone a detto Stato membro. |
(17) |
A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, è opportuno che le misure previste a beneficio dell'Italia e della Grecia siano di natura temporanea. Un periodo di 24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione abbiano un impatto reale ai fini del sostegno fornito all'Italia e alla Grecia per gestire i forti flussi migratori nei loro territori. |
(18) |
Le misure relative alla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di cui alla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in base alla quale l'Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le modalità di esecuzione previste al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (2) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione (3), restano di applicazione, incluse le disposizioni in essi contenute relative all'obbligo per gli Stati membri che eseguono il trasferimento di sostenere le spese necessarie per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro di ricollocazione e alla cooperazione ai fini del trasferimento tra Stati membri, nonché alla trasmissione di informazioni attraverso la rete telematica DubliNet. La presente decisione comporta inoltre una deroga al consenso del richiedente protezione internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(19) |
Le misure di ricollocazione non dispensano gli Stati membri dall'applicare integralmente il regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le disposizioni relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari. |
(20) |
Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, senza pregiudicare le decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell'Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell'Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato, tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e, dall'altro, impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il loro soggiorno nell'Unione. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75 % basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili relativi alle decisioni di primo grado. |
(21) |
Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un significativo numero dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nel territorio dell'Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia o in Grecia nel 2014 e al numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40 % del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia o in Grecia nel 2014. Pertanto, la misura di ricollocazione proposta nella presente decisione costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, facendo un raffronto tra Italia e Grecia il 60 % di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40 % dalla Grecia. |
(22) |
Il 20 luglio 2015, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla ricollocazione, dall'Italia e dalla Grecia, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone dovrebbero essere ricollocate dall'Italia e 16 000 persone dovrebbero essere ricollocate dalla Grecia. |
(23) |
Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri concordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro. |
(24) |
Al fine di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri che ricollocano richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia o dalla Grecia ai sensi della presente decisione ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma forfettaria di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014, vale a dire 6 000 EUR, e attuata applicando le stesse procedure. Ciò comporta una deroga limitata e temporanea all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 poiché la somma forfettaria dovrebbe essere versata in funzione dei richiedenti ricollocati anziché dei beneficiari di protezione internazionale. Una tale estensione temporanea dell'ambito dei destinatari potenziali della somma forfettaria sembra in effetti costituire parte integrante del meccanismo di emergenza istituito con la presente decisione. |
(25) |
È necessario garantire l'introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione delle misure temporanee la stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO. |
(26) |
Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ne informa gli altri Stati membri. |
(27) |
Nel decidere quali richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, compresa la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente. |
(28) |
Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto in particolare delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le loro competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato e la necessità di garantire un'equa distribuzione di tali richiedenti tra gli Stati membri. Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base l'Italia e la Grecia, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con funzionari di collegamento, possono compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro. |
(29) |
La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento in Italia e in Grecia dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti che potrebbero essere ricollocati, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità e delle loro qualifiche. Per quanto riguarda la nomina di funzionari di collegamento in Italia e in Grecia e lo svolgimento dei loro compiti, lo Stato membro di ricollocazione e l'Italia e la Grecia dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni pertinenti e continuare a cooperare strettamente nel corso di tutta la procedura di ricollocazione. |
(30) |
Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione che costituisce una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013. Considerato che nell'ambito del diritto dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Conformemente all'articolo 27 di tale regolamento, gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che il ricorso avverso la decisione di trasferimento non sospenda automaticamente il trasferimento del richiedente, ma che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso. |
(31) |
Prima e dopo il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione, il richiedente gode dei diritti e delle garanzie stabiliti nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e nella direttiva 2013/33/UE, anche in relazione alle sue particolari esigenze procedurali e di accoglienza. Inoltre, nei confronti dei richiedenti contemplati dalla presente decisione rimane applicabile il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(32) |
È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri che potrebbero ostacolare l'efficace applicazione della presente decisione. In particolare, il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti irregolari successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro. |
(33) |
Inoltre, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2013/33/UE, l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. Per raggiungere lo stesso obiettivo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità, come pure la possibilità di assicurare ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che includano alloggio, vitto e vestiario solo in natura, nonché, se del caso, di far sì che i richiedenti siano trasferiti direttamente allo Stato membro di ricollocazione. Analogamente, durante il periodo per l'esame delle domande di protezione internazionale, come previsto dall'acquis di Schengen e da quello in materia di asilo, salvo per gravi motivi umanitari, gli Stati membri non dovrebbero fornire documenti di viaggio nazionali ai richiedenti, né dar loro altri incentivi, ad esempio di natura finanziaria, che potrebbero facilitare i loro movimenti irregolari verso altri Stati membri. In caso di movimenti irregolari verso altri Stati membri, i richiedenti dovrebbero essere rinviati nello Stato membro di ricollocazione in applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 604/2013. |
(34) |
Per evitare movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i beneficiari in merito alle condizioni alle quali possono entrare e soggiornare legalmente in un altro Stato membro, e dovrebbero poter imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità. A norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli Stati membri dovrebbero esigere che i beneficiari di protezione internazionale che soggiornano irregolarmente nei loro territori tornino immediatamente negli Stati membri di ricollocazione. Nel caso in cui la persona rifiuti il rimpatrio volontario, si dovrebbe eseguire il rimpatrio nello Stato membro di ricollocazione. Inoltre, se previsto dal diritto nazionale, in caso di rimpatrio forzato nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio può decidere di disporre un divieto di ingresso nel territorio nazionale che impedisca al beneficiario, per un certo periodo di tempo, di rientrare nel territorio di quel determinato Stato membro. |
(35) |
Poiché la presente decisione mira ad affrontare una situazione di emergenza e a sostenere l'Italia e la Grecia nel rafforzamento dei rispettivi sistemi di asilo, essa dovrebbe consentire loro di concludere, con l'assistenza della Commissione, intese bilaterali con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sulla ricollocazione delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. Tali intese dovrebbero altresì debitamente rispecchiare gli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e obblighi dei richiedenti, nonché quelli relativi al regolamento (UE) n. 604/2013. |
(36) |
Il sostegno specifico fornito a Italia e Grecia attraverso il meccanismo di ricollocazione dovrebbe essere integrato da misure supplementari, dall'arrivo dei cittadini di paesi terzi nel territorio di Italia o Grecia al completamento di tutte le procedure applicabili, coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti come Frontex che coordina il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere sul territorio, conformemente alla direttiva 2008/115/CE. |
(37) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea («TUE»). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(38) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(39) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. |
(40) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(41) |
Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
c) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, rispettivamente lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;
d) «familiari»: i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) «ricollocazione»: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;
f) «Stato membro di ricollocazione»: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.
2. Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.
Articolo 4
Ricollocazione dei richiedenti negli Stati membri
A seguito dell'accordo raggiunto dagli Stati membri attraverso la risoluzione, del 20 luglio 2015, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale:
a) |
dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti; |
b) |
dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti. |
Articolo 5
Procedura di ricollocazione
1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.
2. Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.
3. Basandosi su queste informazioni l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8 del presente articolo, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.
4. A seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
5. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.
6. Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. L'Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.
7. Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.
8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.
9. In linea con l'acquis dell'UE, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione, e sono approntate le strutture necessarie. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.
10. La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso, il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia motivi la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.
Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro i termini suddetti e a meno che l'Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia e la Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.
11. In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.
Articolo 6
Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione
1. Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.
3. Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, della procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.
4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.
5. Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato.
Articolo 7
Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia
1. Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:
a) |
screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale; |
b) |
fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno; |
c) |
preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato. |
2. Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti.
Articolo 8
Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia
1. Il 16 settembre 2015, l'Italia e la Grecia presentano ciascuna alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. L'Italia e la Grecia attuano pienamente la tabella di marcia.
2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.
Articolo 9
Ulteriori situazioni di emergenza
Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.
Articolo 10
Sostegno finanziario
Lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.
Articolo 11
Cooperazione con gli Stati associati
Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra, rispettivamente, Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.
Articolo 12
Relazioni
In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.
In base alle informazioni fornite dall'Italia e dalla Grecia, la Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.
Articolo 13
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Essa si applica fino al 17 settembre 2017.
3. Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia o della Grecia a decorrere dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 15 agosto 2015.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(2) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(5) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(6) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(7) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(8) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(9) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/157 |
DECISIONE (PESC) 2015/1524 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2015
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1). |
(2) |
Il 13 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/432 (2) che proroga le misure per un ulteriore periodo di sei mesi. |
(3) |
In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno modificare la decisione n. 2014/145/PESC prorogare dette misure per ulteriori sei mesi. |
(4) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le voci nell'allegato e sopprimere la voce relativa a una persona deceduta. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2016.»; |
2) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 47).
ALLEGATO
I. |
La seguente persona è cancellata dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC: Persone
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II. |
Le voci relative alle seguenti persone e a un'entità, riportate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle seguenti: Persone
Entità:
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