ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
10.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1507 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2015
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping residuo del 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
A seguito di un'inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio (3) le summenzionate misure sono state estese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti, tra l'altro, dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese («le misure estese»). |
B. DOMANDA DI RIESAME
(3) |
La Commissione europea («la Commissione») ha successivamente ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(4) |
La domanda è stata presentata da Pyrotek India Pvt. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India («il paese interessato») e la relativa portata era limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese. |
(5) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta il 23 settembre 2014 pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). |
C. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(6) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. |
D. INCHIESTA
a) Periodo dell'inchiesta
(7) |
L'inchiesta riguardava il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e il 30 giugno 2014, mentre il periodo di riferimento andava dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014. |
(8) |
La Commissione ha informato ufficialmente Pyrotek e i rappresentanti dell'India in merito all'avvio del riesame. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni ed informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso. |
(9) |
La Commissione ha inviato un questionario a Pyrotek ed ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. Una visita di verifica è stata effettuata presso le sedi di Pyrotek a Chennai e a Pune, in India. |
b) Il richiedente
(10) |
Il richiedente è la filiale indiana del gruppo multinazionale Pyrotek, con sede negli Stati Uniti. Il gruppo Pyrotek è un fornitore di varie tipologie di beni di consumo e di utensili per l'industria del metallo e dell'alluminio. |
(11) |
In particolare, il richiedente fabbrica il prodotto oggetto del riesame nel suo stabilimento di Chennai, India, e lo vende alle società collegate nell'Unione. Nella maggior parte dei casi le società collegate nell'Unione effettuano ulteriori lavorazioni del prodotto oggetto del riesame e vendono il prodotto risultante agli acquirenti finali. |
c) Risultati dell'inchiesta
(12) |
Dall'inchiesta è emerso che il richiedente ha avviato la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2011 ed è stato confermato che il richiedente era in grado di produrre l'intera quantità che ha esportato nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure estese. In particolare, si è constatato che i volumi delle vendite erano compatibili con la capacità di produzione e l'acquisto di materie prime (filati). |
(13) |
L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore. |
(14) |
L'inchiesta ha altresì confermato che il richiedente non era coinvolto nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base. |
(15) |
In particolare, l'inchiesta ha stabilito che, sebbene una quantità significativa di materie prime (in particolare filati) sia acquistata dalla Repubblica popolare cinese, ciò non può essere considerato come un'operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(16) |
Alla luce di tali risultati, la Commissione ha stabilito che il richiedente fabbrica effettivamente il prodotto oggetto del riesame e che, pertanto, dovrebbe essere esentato dall'applicazione delle misure estese. |
E. PROCEDIMENTO
(17) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1371/2013 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd. (codice addizionale TARIC C051).
2. L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt. Ltd e alla società Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).
(4) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ed estese alle importazioni provenienti dall'India, indipendentemente dal fatto che essi siano o no dichiarati originari dell'India (GU C 330 del 23.9.2014, pag. 8).
10.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1508 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
176,8 |
MK |
46,1 |
|
XS |
41,5 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
76,3 |
TR |
116,3 |
|
XS |
42,0 |
|
ZZ |
78,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
148,1 |
BO |
135,7 |
|
CL |
123,6 |
|
UY |
149,8 |
|
ZA |
136,6 |
|
ZZ |
138,8 |
|
0806 10 10 |
EG |
238,2 |
MK |
63,9 |
|
TR |
126,7 |
|
ZZ |
142,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
120,5 |
BR |
93,9 |
|
CL |
149,1 |
|
NZ |
145,9 |
|
US |
168,8 |
|
UY |
110,5 |
|
ZA |
120,1 |
|
ZZ |
129,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
136,6 |
CL |
175,5 |
|
TR |
119,5 |
|
ZA |
136,5 |
|
ZZ |
142,0 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
69,8 |
TR |
150,7 |
|
ZZ |
110,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
52,5 |
IL |
336,8 |
|
MK |
50,4 |
|
XS |
64,0 |
|
ZZ |
125,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
10.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/7 |
DECISIONE (UE) 2015/1509 DEL CONSIGLIO
del 4 settembre 2015
relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Clodovaldo RUFFATO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Eros BREGA, Consigliere della Regione Umbria |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
(2) GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.
(3) GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.
10.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/8 |
DECISIONE (UE) 2015/1510 DEL CONSIGLIO
del 4 settembre 2015
relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito del decesso della sig.ra Urve ERIKSON. |
(3) |
Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Mart VÕRKLAEV a membro titolare del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Mart VÕRKLAEV, Member of Rae Municipal Council. |
Articolo 2
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. Juri GOTMANS, Mayor of Haanja Municipality. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
(2) GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.
(3) GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.