ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
8 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/1497 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

1

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

3

 

*

Informazione relativa alla proroga della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

5

 

*

Informazione relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992

6

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1498 della Commissione, del 7 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 della Commissione, del 3 settembre 2015, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2015) 6058]

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 [notificata con il numero C(2015) 6221]  ( 1 )

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti ( GU L 100 del 17.4.2015 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.9.2015   

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L 234/1


DECISIONE (UE) 2015/1497 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(2)

A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (1), l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Tale convenzione impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

(3)

A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (2), l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4)

Il 1o dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a chiedere, a nome dell'Unione, una modifica della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («convenzione»), per permettere all'Unione di divenire parte contraente.

(5)

Sebbene i negoziati sulla modifica della convenzione non siano stati decisivi, nel corso della ventesima riunione svoltasi nell'ottobre 2013, la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna — «CCSBT») ha modificato la risoluzione, al fine di istituire una commissione allargata per la conservazione del tonno rosso del sud («commissione allargata della CCSBT»), per consentire all'Unione di aderire alla commissione allargata della CCSBT tramite un accordo in forma di scambio di lettere.

(6)

Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione sfruttano le risorse esistenti nell'area di distribuzione del tonno rosso del sud, è interesse dell'Unione firmare e applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («accordo in forma di scambio di lettere»).

(7)

Al termine di tale procedura, l'Unione conseguirebbe il diritto di adesione e di voto nell'ambito della commissione allargata e del comitato scientifico allargato della CCSBT.

(8)

L'adesione alla commissione allargata della CCSBT promuoverà inoltre la coerenza nell'approccio di conservazione dell'Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.

(9)

È pertanto opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («accordo in forma di scambio di lettere») è autorizzata, con riserva delle procedure per la conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal … (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(2)  Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

(3)  Il segretariato generale pubblicherà la data della firma e dell'applicazione provvisoria nella Gazzetta ufficiale.


8.9.2015   

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L 234/3


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

Signor/Signora …,

Mi pregio di fare riferimento alla risoluzione volta a istituire una commissione allargata e un comitato scientifico allargato («la risoluzione»), come modificata dalla ventesima sessione della CCSBT dell'ottobre 2013.

Il paragrafo 6 della risoluzione stabilisce che qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica, entità o entità di pesca, sotto la cui bandiera alcune navi abbiano effettuato catture di tonno rosso del sud in qualsiasi momento nei tre anni civili precedenti, può esprimere la propria disponibilità al segretario esecutivo della commissione di diventare membro della commissione allargata e del comitato scientifico allargato. A tal fine, il segretario esecutivo della CCSBT, a nome della commissione, procederà a uno scambio di lettere con il rappresentante di tale organizzazione regionale di integrazione economica, entità o entità di pesca.

Con riguardo al paragrafo 8 della risoluzione non sono state apportate modifiche al contingente di 10 tonnellate assegnato all'UE per gli anni 2015-2017.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo tra la CCSBT e l'Unione europea ai fini dell'adesione di quest'ultima alla commissione allargata e al comitato scientifico allargato della CCSBT conformemente alle disposizioni contenute nella risoluzione sopra menzionata.

L'UE desidera sottolineare il suo fermo impegno a continuare a rispettare i termini della convenzione CCSBT e ad ottemperare alle decisioni della commissione allargata.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della Sua risposta, in attesa della notifica da parte dell'Unione del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Voglia accettare, Signor/Signora …, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

Signor/Signora …,

mi pregio di comunicarLe che ho ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio di fare riferimento alla risoluzione volta a istituire una commissione allargata e un comitato scientifico allargato (“la risoluzione”), come modificata dalla ventesima sessione della CCSBT dell'ottobre 2013.

Il paragrafo 6 della risoluzione stabilisce che qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica, entità o entità di pesca, sotto la cui bandiera alcune navi abbiano effettuato catture di tonno rosso del sud in qualsiasi momento nei tre anni civili precedenti, può esprimere la propria disponibilità al segretario esecutivo della commissione di diventare membro della commissione allargata e del comitato scientifico allargato. A tal fine, il segretario esecutivo della CCSBT, a nome della commissione, procederà a uno scambio di lettere con il rappresentante di tale organizzazione regionale di integrazione economica, entità o entità di pesca.

Con riguardo al paragrafo 8 della risoluzione non sono state apportate modifiche al contingente di 10 tonnellate assegnato all'UE per gli anni 2015-2017.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo tra la CCSBT e l'Unione europea ai fini dell'adesione di quest'ultima alla commissione allargata e al comitato scientifico allargato della CCSBT conformemente alle disposizioni contenute nella risoluzione sopra menzionata.

L'UE desidera sottolineare il suo fermo impegno a continuare a rispettare i termini della convenzione CCSBT e ad ottemperare alle decisioni della commissione allargata.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della Sua risposta, in attesa della notifica da parte dell'Unione del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.».

Mi pregio di confermarLe che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra la CCSBT e l'Unione europea ai fini dell'adesione di quest'ultima alla commissione allargata e al comitato scientifico allargato della CCSBT.

Voglia accettare, Signor/Signora …, l'espressione della mia profonda stima.

Per la CCSBT,


8.9.2015   

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L 234/5


Informazione relativa alla proroga della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Nella sua 41a sessione (Londra, 8 giugno 2015) il Consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (1) per un periodo di due anni, fino al 30 giugno 2017.


(1)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49.


8.9.2015   

IT

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L 234/6


Informazione relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Nella sua 47a sessione (Antigua, Guatemala, 25 giugno 2015) il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di prorogare l'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2017.


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16.


REGOLAMENTI

8.9.2015   

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L 234/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1498 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

173,3

MK

41,5

XS

29,8

ZZ

81,5

0707 00 05

TR

116,3

XS

42,0

ZZ

79,2

0709 93 10

TR

132,5

ZZ

132,5

0805 50 10

AR

146,2

BO

135,7

CL

137,0

UY

64,0

ZA

139,4

ZZ

124,5

0806 10 10

EG

233,7

MA

201,0

MK

63,9

TR

137,2

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

188,7

BR

88,5

CL

125,4

NZ

145,1

US

136,8

UY

110,5

ZA

109,2

ZZ

129,2

0808 30 90

AR

189,8

CL

108,0

TR

131,5

ZA

113,5

ZZ

135,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

68,9

TR

148,1

ZZ

108,5

0809 40 05

BA

55,4

IL

336,8

MK

55,1

XS

68,2

ZZ

128,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.9.2015   

IT

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L 234/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1499 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2015) 6058]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quanto indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo è stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva ed è giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/489/UE (2), che consente al Belgio di autorizzare la regione delle Fiandre, a talune condizioni, ad applicare fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in parcelle coltivate a superfici prative e superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura, erbe falciate seguite da mais e segale falciata seguita da mais e fino a 200 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in particelle coltivate a frumento autunnale e triticale seguiti da una coltura miglioratrice e con barbabietola da zucchero o da foraggio.

(3)

La deroga concessa con la decisione di esecuzione 2011/489/UE riguardava circa 2 970 agricoltori e 82 820 ettari di terreno ed è scaduta il 31 dicembre 2014.

(4)

Il 7 aprile 2015 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

(5)

La deroga richiesta riguarda l'intenzione del Belgio di consentire l'applicazione in aziende specifiche delle Fiandre di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di bestiame erbivoro e da effluente suino trattato in superfici prative, in parcelle a praticoltura, coltivate a mais e intercalate da praticoltura ed erbe o segale falciate e seguite da mais, e di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in parcelle coltivate a frumento autunnale o a triticale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

(6)

Le informazioni fornite dal Belgio nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2011/489/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua. Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2011 (3), emerge che in Belgio, relativamente alle acque sotterranee, circa il 78 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 63 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2004-2007). Per le acque superficiali, il 93 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 70 % di tali stazioni presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. La maggior parte dei punti di monitoraggio delle acque superficiali mostra una tendenza alla stabilità o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati. Relativamente al periodo di riferimento 2008-2011, l'80 % delle acque dolci e di transizione è stato classificato come eutrofico o ipertrofico.

(7)

Le Fiandre hanno stabilito i seguenti obiettivi di qualità delle acque da raggiungere nel periodo del programma di azione 2015-2018. Per quanto concerne le acque superficiali, concentrazioni inferiori a 50 mg di nitrati per litro saranno conseguite nel 95 % dei punti di rilevamento della rete di monitoraggio agricolo; per quanto concerne le acque sotterranee, aventi un tasso di recupero più lento, la concentrazione media dei nitrati sarà diminuita del 20 % rispetto al livello medio del 2010, ossia 40 mg di nitrati per litro; nelle zone omogenee dal punto di vista idrogeologico, per le quali le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee sono mediamente superiori a 50 mg di nitrati per litro, la concentrazione media dei nitrati dovrà diminuire di 5 mg per litro.

(8)

Per realizzare questi obiettivi le Fiandre hanno stabilito un programma d'azione rafforzato per il periodo 2015-2018. Alla fine dell'inverno 2016-2017 sarà effettuato un riesame della politica in base al quale si deciderà un'eventuale nuova azione rafforzata per garantire che siano conseguiti gli obiettivi fissati relativi alla qualità dell'acqua. La normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE per la regione delle Fiandre, ossia il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (4) (nel prosieguo denominato «decreto effluenti di allevamento»), è stata modificata (5) il 12 giugno 2015, conformemente al programma d'azione per il periodo 2015-2018, e si applica in combinato disposto con la presente decisione.

(9)

Il decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio della regione delle Fiandre.

(10)

Il decreto effluenti di allevamento fissa limiti per l'applicazione sia di azoto, sia di fosforo.

(11)

Dai documenti giustificativi trasmessi dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre risulta che il quantitativo annuale proposto rispettivamente di 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture con elevato assorbimento di azoto.

(12)

I dati comunicati dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre per il periodo 2008-2011 mostrano un aumento del 4,4 % del patrimonio suino rispetto al periodo 2004-2007. Le ultime cifre disponibili per il 2012 e il 2013 indicano un aumento più moderato del patrimonio suino, pari al 2,6 %. Il numero di volatili mostra un calo del 13,2 % dal 2004 al 2008, seguito da un aumento del 20,8 %. Il numero di bovini è rimasto stabile. Per evitare che l'applicazione della deroga richiesta porti a un'intensificazione dell'allevamento, le autorità competenti garantiranno la limitazione del numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

(13)

L'uso di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2008-2011 ha registrato un calo del 15 % rispetto al periodo 2004-2007. Durante il terzo programma d'azione (2007-2010) l'uso di azoto da effluente di allevamento si è assestato a circa 101 000 tonnellate l'anno. Durante il quarto programma d'azione si è osservato un ulteriore calo dell'uso di azoto da effluenti di allevamento, pari a 94 500 tonnellate nel 2013. Nel corso del periodo di riferimento 2008-2011, l'uso di azoto minerale mostra un aumento del 4 % rispetto al periodo 2004-2007. Gli ultimi dati disponibili per il 2012 e 2013 indicano che l'uso dell'azoto minerale si è attestato a 39 000 tonnellate.

(14)

Previa disamina della domanda, si può ritenere che i quantitativi annui proposti di 250 e 200 kg di azoto per ettaro, rispettivamente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato, non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni, applicabili oltre alle misure rafforzate adottate con il programma d'azione per il periodo 2015-2018.

(15)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga nell'ambito della presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure per il rispetto degli obblighi che ne derivano.

(16)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e rafforzare la coerenza dei dati il Belgio, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione, dovrebbe, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(17)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite negli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale a specifiche parcelle di un'azienda agricola coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola», un'azienda agricola che pratica o no l'allevamento;

b)

«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«superficie prativa», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

d)

«colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», una delle colture seguenti:

i)

superficie prativa;

ii)

superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

iii)

superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice;

iv)

superficie prativa o segale falciate seguite da mais;

v)

frumento autunnale o triticale seguiti da colture miglioratrici;

vi)

barbabietola da zucchero o da foraggio;

e)

«bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;

f)

«trattamento dell'effluente», il processo di trattamento dell'effluente suino in due frazioni, una solida e l'altra liquida, realizzato per migliorarne l'applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell'azoto e del fosforo;

g)

«effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell'effluente;

h)

«effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l'effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosforo pari a 1 kg per tonnellata di effluente;

i)

«profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che il livello medio più elevato delle acque sotterranee non sia inferiore; in quest'ultimo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

(1)   Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione presentano domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l'anno 2015 la domanda annuale è presentata entro il 31 luglio.

(2)   Congiuntamente alla domanda annuale di cui al paragrafo 1, gli agricoltori si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Trattamento dell'effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono che la frazione solida risultante dal trattamento dell'effluente sia consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell'azoto e del fosfato.

2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell'effluente presentano ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell'effluente trattato nonché al relativo tenore di azoto e fosforo.

3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni di composizione e l'efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

4.   Le autorità competenti garantiscono che l'ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell'effluente siano raccolte e trattate in modo da ridurre l'impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l'utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato.

A tali fini le autorità competenti garantiscono l'istituzione e l'aggiornamento regolare di un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.

Articolo 6

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato, applicato ogni anno alle parcelle oggetto di deroga, compreso l'effluente applicato dallo stesso bestiame, non supera i seguenti valori:

a)

250 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

i)

superficie prativa e superfici coltivate a mais;

ii)

superficie prativa falciata seguite da mais;

iii)

segale falciata seguita da mais;

iv)

superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

b)

200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

i)

frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;

ii)

triticale seguito da una coltura miglioratrice;

iii)

barbabietola da zucchero o da foraggio.

2.   L'effluente trattato diverso dall'effluente a basso tenore di azoto e fosfato può essere applicato alle parcelle oggetto di deroga se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3.

3.   L'applicazione di effluente a basso tenore di azoto e fosfato è limitata al massimo a 15 tonnellate per ettaro.

4.   L'apporto complessivo di azoto e fosfato non supera il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo nonché della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Per tutte le colture in nessun caso si superano i massimali standard d'applicazione per il fosfato e l'azoto stabiliti dal programma d'azione.

5.   Non è consentito l'uso di fosfato da fertilizzanti chimici sulle parcelle oggetto di deroga.

6.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l'avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 15 febbraio.

Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

b)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

c)

la descrizione del trattamento dell'effluente e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;

d)

la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

la rotazione delle colture e la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto nonché le parcelle con altre colture;

f)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

g)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

h)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

i)

calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.

I piani di fertilizzazione sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.

7.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, presentato alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 15 marzo dell'anno civile successivo.

8.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;

e)

il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.

9.   I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono messi a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare della deroga.

Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto sono effettuati entro il 31 maggio e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell'azienda agricola sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale.

È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

10.   La concentrazione dei nitrati nel suolo è misurata ogni anno in autunno entro il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle oggetto di deroga e su almeno l'1 % delle parcelle usate da aziende agricole beneficiarie della deroga in modo da interessare almeno l'85 % di esse. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un'azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.

11.   Fra il 1o settembre e il 15 febbraio dell'anno seguente sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l'uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.

12.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame erbivoro, sono applicati entro il 1o giugno di ogni anno.

Articolo 7

Gestione dei terreni

Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono:

a)

le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi;

b)

le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre;

c)

sulle parcelle oggetto di deroga l'avvicendamento colturale non contempla leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico; tuttavia questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

d)

una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto è seminata entro due settimane dall'aratura delle erbe e i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura delle superfici prative permanenti.

e)

le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale e non oltre il 10 settembre;

f)

le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

Articolo 8

Altre misure

Le autorità competenti accertano che le deroghe concesse per l'applicazione dell'effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati di trattare la frazione solida dell'effluente.

L'applicazione della presente deroga non pregiudica l'attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative dell'Unione in materia ambientale.

Articolo 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti.

3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell'effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente.

4.   Le autorità competenti dispongono affinché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno.

I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di deroghe individuali sono raccolti e aggiornati ogni anno a cura dell'autorità competente.

2.   Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2008/64/CE della Commissione (9) si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio comprende le misurazioni del nitrato e del fosfato nei fiumi che alimentano il Mare del Nord. Durante il periodo di applicazione della presente decisione il numero iniziale di siti di monitoraggio non è ridotto e l'ubicazione di tali siti non è modificata.

3.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.

4.   I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, sono mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.

I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture.

La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

5.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale.

Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo dai terreni cui sono applicati ogni anno effluente di bestiame erbivoro ed effluente suino trattato contenenti fino a 250 kg o fino a 200 kg di azoto per ettaro.

6.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

Articolo 11

Verifica

1.   Tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo delle autorità competenti. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda si considera respinta.

2.   Le autorità competenti stabiliscono un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE.

Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 riguardano almeno il 7 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l'anno successivo si considera respinta.

3.   I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l'anno successivo relativa alla/e parcella/e è respinta.

4.   Le autorità competenti si assicurano che siano effettuati controlli in loco almeno sul 2 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.

I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, il controllo dei documenti di accompagnamento, la verifica dell'origine e la destinazione dell'effluente nonché il campionamento dell'effluente trasportato.

Il campionamento dell'effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell'effluente montati sul veicolo.

I campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono comunicati agli agricoltori che inviano l'effluente nonché agli agricoltori destinatari.

5.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 12

Relazioni

1.   Ogni anno, entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

b)

i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee, superficiali e delle acque che alimentano il Mare del Nord, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c)

una valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l'evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono le parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e le parcelle di altre aziende agricole;

d)

informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e i risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

e)

i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole nonché i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

f)

una valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l'azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

g)

informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso un ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, nonché dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato;

h)

informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi;

i)

le metodologie volte a determinare la composizione dell'effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

j)

l'elenco degli impianti di trattamento dell'effluente di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

k)

una sintesi e un valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

l)

dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno;

m)

l'evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nella regione delle Fiandre e nelle aziende oggetto della deroga.

I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, il Belgio si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/489/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 200 del 3.8.2011, pag. 23).

(3)  Relazione quadriennale nell'ambito della direttiva sui nitrati (91/676/CEE) per la regione fiamminga, K. Desimpelaere, E. Lesage — Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof — Vlaamse Milieumaatschappij, giugno 2012.

(4)  Belgisch Staatsblad del 29 dicembre 2006, pag. 76368.

(5)  Belgisch Staatsblad del 29 luglio 2015, pag. 47994.

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(9)  Decisione 2008/64/CE della Commissione del 21 dicembre 2007 che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 28).


8.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1500 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423

[notificata con il numero C(2015) 6221]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4 (2),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite gli spostamenti e gli scambi di animali vivi sensibili a tale malattia e dei relativi prodotti. La malattia non è rilevante per la sanità pubblica poiché il virus della dermatite nodulare contagiosa non è trasmissibile all'uomo.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (4) introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure per lottare efficacemente contro tale malattia.

(3)

Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in aziende bovine con circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia. Si tratta dei primi focolai di dermatite nodulare contagiosa nell'Unione.

(4)

La Grecia ha applicato misure nel quadro della direttiva 92/119/CEE, in particolare delimitando zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai in conformità all'articolo 10 di detta direttiva.

(5)

Il rischio che il virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi ad altre zone della Grecia e ad altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo materiale germinale, gli spostamenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da bovini, dovrebbe essere controllato.

(6)

Per impedire la diffusione della malattia ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione (5), che prevede misure provvisorie di protezione e vieta il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

(7)

A seguito della ricezione di ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica in Grecia, è possibile integrare tali misure con l'applicazione di misure di riduzione dei rischi.

(8)

Le definizioni utilizzate ai fini della presente decisione sono quelle previste dalla legislazione vigente, in particolare all'articolo 2 della direttiva 92/119/CEE, all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) e all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7). Alcuni termini specifici sono però appositamente creati e utilizzati ai fini della presente decisione e dovrebbero pertanto essere definiti nella decisione stessa.

(9)

È necessario definire la parte del territorio della Grecia che è considerata indenne da dermatite nodulare contagiosa e non soggetta alle restrizioni ai sensi della direttiva 92/119/CEE e della presente decisione. È pertanto opportuno delineare in un allegato una zona soggetta a restrizioni, tenendo conto del livello di rischio di diffusione della malattia. I confini geografici di tale zona dovrebbero essere basati sul rischio e sugli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta, sul possibile ruolo dei vettori e sulla possibilità di svolgere controlli sufficienti sugli spostamenti di animali e prodotti. Tale zona dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma della direttiva 92/119/CEE. Sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, l'intero territorio dell'unità regionale di Evros, in Grecia, dovrebbe essere considerato come zona soggetta a restrizioni.

(10)

È altresì necessario prevedere alcune restrizioni riguardanti la spedizione, da tale zona soggetta a restrizioni, di animali di specie sensibili e del loro materiale germinale nonché restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale zona.

(11)

In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di applicare la vaccinazione contro tale malattia. In Grecia la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è attualmente vietata. Il paese ha tuttavia segnalato la propria intenzione di procedere a una vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa. Il rischio di diffusione della malattia attraverso gli animali vaccinati e i relativi prodotti è diverso da quello posto dagli animali non vaccinati. Tale rischio dovrebbe pertanto essere affrontato separatamente e non essere oggetto della presente decisione.

(12)

In termini di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prodotti diversi comportano diversi livelli di rischio. Come indicato nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla dermatite nodulare contagiosa (8), gli spostamenti di bovini vivi, di sperma bovino e di cuoi e pelli greggi di bovini infetti comportano rischi più elevati, in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte e prodotti lattiero-caseari, cuoi e pelli trattati o carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da bovini, poiché mancano prove scientifiche o sperimentali sul loro ruolo nella trasmissione della malattia. Le misure stabilite nella presente decisione devono pertanto essere equilibrate e proporzionate ai rischi.

(13)

Gli spostamenti di bovini vivi fuori dall'unità regionale di Evros dovrebbero continuare a essere vietati per impedire la diffusione della malattia. Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e secondo l'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la fauna selvatica (ossia taluni ruminanti selvatici esotici) potrebbe svolgere un ruolo nella trasmissione della malattia, in particolare in Africa dove la malattia è endemica. Alcune misure preventive dovrebbero pertanto applicarsi anche ai ruminanti selvatici. A tal fine, in assenza di norme più precise nella legislazione dell'Unione, dovrebbero essere utilizzate le norme internazionali appropriate per tali spostamenti previste nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE (9).

(14)

Poiché la Grecia ha chiesto un'esenzione dal divieto di spedizione di bovini destinati alla macellazione immediata da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e tale esenzione è prevista all'articolo 11.11.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, è opportuno consentire la spedizione di tali partite a determinate condizioni.

(15)

Analogamente, non è possibile escludere la trasmissione della malattia attraverso sperma ed embrioni di animali della specie bovina. Dovrebbero quindi essere previste alcune misure di protezione per tali prodotti. A tal fine, in assenza di norme dell'Unione, è opportuno utilizzare il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e le opportune raccomandazioni del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

(16)

Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa, la trasmissione del virus di tale malattia attraverso lo sperma (monta naturale o inseminazione artificiale) è stata dimostrata in modo sperimentale e il virus è stato isolato nello sperma di tori infettati in via sperimentale. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di sperma di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(17)

Conformemente all'articolo 4.7.14 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, la dermatite nodulare contagiosa è classificata, in base al manuale della International Embryo Transfer Society (IETS), tra le malattie o gli agenti patogeni di categoria 4, ovvero quelli per i quali gli studi effettuati o in corso indicano che non sono ancora possibili conclusioni sul livello di rischio di trasmissione o che il rischio di trasmissione mediante trasferimento embrionale potrebbe non essere trascurabile anche nel caso in cui gli embrioni siano manipolati correttamente, in conformità a tale manuale, tra la raccolta e il trasferimento. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di embrioni di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(18)

Non esistono prove scientifiche o sperimentali della trasmissione del virus agli animali sensibili attraverso carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne. Sebbene il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa indichi che il virus può sopravvivere nella carne per un periodo di tempo non definito, il divieto vigente nell'Unione di somministrare ai ruminanti proteine derivate da ruminanti escluderebbe la possibilità di un'improbabile trasmissione per via orale di eventuali virus. Per evitare qualsiasi rischio di diffusione della malattia, l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne ottenuti da bovini originari dell'unità regionale di Evros dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui le carni fresche siano state prodotte da bovini tenuti in aziende indenni da malattia situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza delimitate. Tali carni dovrebbero essere immesse sul mercato esclusivamente nel territorio della Grecia.

(19)

La spedizione di partite di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche prodotte da animali tenuti al di fuori della zona soggetta a restrizioni e trasformati in stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, può inoltre essere autorizzata a determinate condizioni.

(20)

Il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati come alimenti per animali possono svolgere un ruolo importante nella diffusione della malattia, soprattutto quando non sono stati trattati termicamente o acidificati in misura sufficiente da inattivare il virus.

(21)

La Grecia ha chiesto l'esenzione dal divieto di spedizione di latte pastorizzato e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano provenienti da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza. Poiché il parere scientifico dell'EFSA sui rischi per la sanità animale derivanti dall'alimentazione degli animali con prodotti lattiero-caseari pronti all'uso senza ulteriore trattamento (10) specifica con maggiore precisione alcuni metodi in grado di ridurre i rischi di diffusione della dermatite nodulare contagiosa attraverso il latte e i prodotti lattiero-caseari, è possibile autorizzare la spedizione di partite di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a determinate condizioni.

(22)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (11) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), compresi i requisiti per la lavorazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Per prevenire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale non trasformati deve essere vietata. I riferimenti ai sottoprodotti di origine animale trasformati nella presente decisione devono essere letti come riferimenti alle norme in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

(23)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero sostituire le misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia previste nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1423. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata.

(24)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione e controllo in materia di sanità animale in relazione alla dermatite nodulare contagiosa confermata in Grecia.

2.   In caso di contrasto, le misure di cui alla presente decisione sostituiscono le misure adottate dalla Grecia nel quadro della direttiva 92/119/CEE.

3.   Le deroghe previste agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e ai relativi prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis;

b)   «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza delimitate a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

1.   La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

a)

bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina.

2.   La Grecia vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:

a)

carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;

b)

colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;

c)

cuoi e pelli freschi di bovini e ruminanti selvatici, diversi da quelli di cui alla lettera d);

d)

sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato sul territorio greco.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché:

a)

gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;

b)

gli animali siano stati sottoposti ad ispezione clinica al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;

c)

gli animali siano trasportati per la macellazione immediata direttamente al macello, senza soste o operazioni di scarico;

d)

il macello sia designato per la macellazione di tali animali dall'autorità competente;

e)

l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare i bovini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;

f)

al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore.

2.   Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'articolo 9;

b)

prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori.

3.   L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti da tali animali siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di carni fresche, esclusi frattaglie e cuoi e pelli freschi, ottenute da bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e delle relative preparazioni di carni, purché le carni fresche e le preparazioni di carni siano state ottenute da animali:

a)

tenuti in aziende nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati prima del 21 agosto 2015.

L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, purché le carni fresche siano state ottenute da animali:

a)

tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati prima del 21 agosto 2015; oppure

c)

tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi.

3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in un recipiente chiuso ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, lettera c), solo a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (13).

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 8

Bollo sanitario speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2

La Grecia provvede affinché le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, siano contrassegnati con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con:

a)

il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 9

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

1.   L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con le specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.

2.   L'autorità competente dovrebbe definire le informazioni che l'operatore/il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che la necessaria disinfezione sia stata effettuata.

Articolo 10

Prescrizioni relative alle informazioni

La Grecia informa la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati delle attività di sorveglianza effettuate per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa nella zona soggetta a restrizioni.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 è abrogata.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2015.

Articolo 13

Destinatari

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione, del 21 agosto 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 7).

(6)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(7)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(8)  EFSA Journal 2015; 13(1):3986. [73 pagg.].

(9)  24a edizione, 2015.

(10)  EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(13)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(15)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


ALLEGATO

Grecia:

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros


Rettifiche

8.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/27


Rettifica del regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 17 aprile 2015 )

A pagina 12, articolo 2, e articolo 3, secondo comma:

anziché:

«7 dicembre 2015»

leggi:

«7 novembre 2015»