ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
5.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina
Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, firmato il 4 luglio 2002 (1) e rinnovato nel 2003 (2), 2011 (3) e 2015 (4), è entrato in vigore, conformemente all'articolo 12, lettera a), del medesimo, il 17 agosto 2015. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 12, lettera b), ha effetto a decorrere dall'8 novembre 2014.
(1) GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31.
(2) GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24.
REGOLAMENTI
5.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1494 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2015
recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XVII, voce 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'immissione sul mercato o l'uso del benzene come sostanza o come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. |
(2) |
A causa di specificità geologiche, il gas naturale da taluni giacimenti contiene una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume. |
(3) |
Le tecniche disponibili per ridurre la concentrazione di benzene in questo gas naturale a meno dello 0,1 % in peso comporterebbero una spesa in conto capitale di circa 1 miliardo di EUR e spese operative di circa 60 milioni di EUR all'anno. |
(4) |
Una valutazione dei rischi effettuata nel 2013 da parte del Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) ha concluso che il gas naturale immesso sul mercato, destinato all'uso da parte dei consumatori avente una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume, non presenta rischi inaccettabili per la salute. |
(5) |
Nel suo parere del 28 novembre 2014 (2), il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha confermato che l'esposizione dei consumatori al benzene nel gas naturale in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso ma inferiori allo 0,1 % in volume non costituisce un rischio per la salute dei consumatori che non è adeguatamente controllato. |
(6) |
Il costo elevato della riduzione della concentrazione di benzene nel gas naturale al di sotto dello 0,1 % in peso sarebbe sproporzionato e, alla luce del parere del RAC, inutile ai fini della gestione del rischio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire l'immissione sul mercato e l'uso di gas naturale con una concentrazione di benzene inferiore allo 0,1 % in volume. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 5, colonna 2, punto 4, è aggiunta la seguente lettera:
«c) |
al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.» |
5.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1495 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
191,0 |
MK |
41,5 |
|
XS |
30,8 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
XS |
42,0 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
132,5 |
ZZ |
132,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
137,1 |
BO |
147,4 |
|
CL |
146,5 |
|
UY |
119,9 |
|
ZA |
142,7 |
|
ZZ |
138,7 |
|
0806 10 10 |
BA |
74,4 |
EG |
240,1 |
|
MA |
201,0 |
|
MK |
63,9 |
|
TR |
137,2 |
|
ZZ |
143,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
166,6 |
BR |
81,1 |
|
CL |
129,9 |
|
NZ |
130,9 |
|
US |
163,0 |
|
UY |
110,5 |
|
ZA |
110,1 |
|
ZZ |
127,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
189,8 |
CL |
100,0 |
|
CN |
88,6 |
|
TR |
131,5 |
|
ZA |
103,7 |
|
ZZ |
122,7 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
68,9 |
TR |
148,1 |
|
ZZ |
108,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
55,4 |
IL |
336,8 |
|
MK |
55,1 |
|
XS |
68,2 |
|
ZZ |
128,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
5.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/7 |
DECISIONE (PESC) 2015/1496 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 luglio 2015
che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/3/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione. |
(2) |
Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione 2014/644/PESC (2), con cui ha nominato il sig. Kálmán MIZSEI capo della missione EUAM Ucraina dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015. |
(3) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1o agosto 2015 al 30 novembre 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) è prorogato fino al 30 novembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.
(2) Decisione 2014/644/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2014) (GU L 267 del 6.9.2014, pag. 6).