ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 232

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1469 della Commissione, del 23 luglio 2014, sull'aiuto di Stato SA.30743 (2012/C) (ex N 138/10) – Germania Finanziamento di progetti infrastrutturali nell’aeroporto di Lipsia/Halle (2) [notificata con il numero C(2014) 5071]  ( 1 )

1

 

*

Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


DECISIONE (UE) 2015/1469 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2014

sull'aiuto di Stato SA.30743 (2012/C) (ex N 138/10) – Germania Finanziamento di progetti infrastrutturali nell’aeroporto di Lipsia/Halle (2)

[notificata con il numero C(2014) 5071]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti (2),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 12 aprile 2010, la Germania ha notificato alla Commissione, per ragioni di certezza giuridica, un progetto di apporto di capitale a favore di Mitteldeutsche Flughafen AG («MFAG») e Flughafen Leipzig/Halle GmbH («FLH»), precisando che l’apporto di capitale è soggetto all’approvazione della Commissione. In attesa della decisione della Commissione il finanziamento del progetto sarà assicurato mediante prestiti degli azionisti, asseritamente concessi a condizioni di mercato.

(2)

Con lettere datate 10 giugno 2010, 26 novembre 2010 e 3 marzo 2011, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sulle misure notificate (ivi comprese le condizioni dei prestiti degli azionisti). La Germania ha trasmesso le informazioni supplementari il 29 settembre 2010, 4 gennaio 2011 e 26 aprile 2011.

(3)

Con lettera del 15 giugno 2011, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato («decisione di avvio») relativamente ai prestiti degli azionisti e agli apporti di capitale a favore di FLH. Il 15 agosto 2011 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio.

(4)

La decisione di avvio della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in esame entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da 34 parti interessate e il 21 novembre 2011 le ha trasmesse alla Germania, affinché potesse presentare i suoi commenti in merito entro un mese. La Commissione ha ricevuto i commenti della Germania il 20 dicembre 2011.

(6)

Il 14 marzo 2012, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni. Il 26 aprile 2012, la Commissione ha ricevuto la risposta della Germania.

(7)

In data 15 marzo 2012, 20 luglio 2012 e 21 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. La Germania ha risposto con lettere datate 28 giugno 2012, 10 settembre 2012 e 15 gennaio 2013.

(8)

Il 31 marzo 2014, la Commissione ha adottato gli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione (4), che sostituiscono gli orientamenti del 1994 per il settore dell’aviazione (5) nonché gli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione (6). Il 15 aprile 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso con cui gli Stati membri e i soggetti interessati sono stati invitati a trasmettere osservazioni in merito all’applicazione al presente caso degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione entro un mese dalla data di pubblicazione degli orientamenti (7).

(9)

Il 14 aprile 2014, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito all’applicazione di principi comuni per la valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione. La Germania ha risposto con lettere datate 19 maggio 2014, 26 maggio 2014, 10 luglio 2014 e 11 luglio 2014.

(10)

Con lettera del 17 luglio 2014, la Germania ha acconsentito che la presente decisione sia adottata e notificata in inglese.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO SULL’INDAGINE E SUL PROGETTO INFRASTRUTTURALE

2.1.1.   Aeroporto di Lipsia/Halle

(11)

L’aeroporto di Lipsia/Halle è situato nello Stato libero di Sassonia, nella zona centrale della Germania. L’aeroporto è gestito da FLH (8), controllata di MFAG (9). MFAG è una holding con quattro controllate: FLH, Dresden Airport GmbH e PortGround GmbH.

(12)

Dopo la riunificazione della Germania è stato predisposto un piano generale per lo sviluppo dell’aeroporto che prevedeva la costruzione futura di un sistema a due piste. Nel 1997 è stata approvata la costruzione della pista nord; nel 2004 gli azionisti hanno deciso di finanziare la costruzione della pista sud (10).

(13)

Dopo l’entrata in funzione della pista sud nel 2007, DHL Express ha trasferito il suo hub europeo da Bruxelles a Lipsia. Oltre a DHL Express, anche Lufthansa Cargo e altri vettori aerei merci operano su Lipsia Halle. L’aeroporto di Lipsia/Halle è quindi diventato, nel 2011, il secondo aeroporto tedesco per il traffico merci, dopo l’aeroporto di Francoforte sul Meno. La Tabella 1 riassume lo sviluppo del traffico passeggeri e merci nell’aeroporto dal 2006.

Tabella 1

Sviluppo del traffico passeggeri e merci nell’aeroporto di Lipsia/Halle nel periodo 2006 – 2013

Anno

Passeggeri

Merci e servizi postali, in tonnellate

Movimenti di aeromobil

(merci e passeggeri)

2006

2 348 011

29 330

42 417

2007

2 723 748

101 364

50 972

2008

2 462 256

442 453

59 924

2009

2 421 382

524 084

60 150

2010

2 352 827

663 059

62 247

2011

2 266 743

760 355

64 097

2012

2 286 151

863 665

62 688

2013

2 240 860

887 101

61 668

Fonte:

aeroporto di Lipsia/Halle (www.leipzig-halle-airport.de).

2.1.2.   Informazioni sul programma di investimenti infrastrutturali

(14)

I prestiti degli azionisti e gli apporti di capitale sono destinati al finanziamento degli interventi infrastrutturali e connessi all’infrastruttura indicati sinteticamente nella Tabella 2, per un importo di 255,6 milioni di EUR.

Tabella 2

Il programma di investimenti infrastrutturali all’aeroporto di Lipsia/Halle

Numero

Descrizione

Costi iscritti in bilancio/attesi (EUR)

M1

Acquisizione di terreni/trasferimento/abbattimento del rumore/interventi accompagnatori di pianificazione per la tutela paesaggistica

[…] (*1)

M2

Struttura per prove motori

[…]

M3

Via di rullaggio e ponte di attraversamento E7

[…]

M4

Allungamento della pista di volo nord: costi di progettazione

[…]

M5

Sgombero in preparazione della costruzione della via di rullaggio Victor più nuovi edifici della stazione dei vigili del fuoco/hangar multifunzione

[…]

M6

Via di rullaggio parallela Victor

[…]

M7

Aree supplementari per sghiacciamento

[…]

M8

Eliporto

[…]

M9.1 – M9.4

Altri interventi infrastrutturali:

 

ricostruzione del punto di controllo I

 

edificio funzionale per la sicurezza

 

acquisizione di attrezzature tecniche

 

struttura per gli animali

[…]

M10

Ulteriore abbattimento del rumore

[…]

M11

Sviluppo lato terra della zona sud-est, fase I

[…]

M12

Procedura di approvazione del progetto di ampliamento della zona sud

[…]

M13

Ampliamento del piazzale nord

[…]

M14

Ampliamento del piazzale est

[…]

M15

Adeguamento delle infrastrutture

[…]

M16

Altri interventi infrastrutturali:

 

Ampliamento dell’hangar nella zona nord (M16.1)

 

Costruzione di un nuovo terminal dell’aviazione generale e di una rimessa per aerei di piccole dimensioni (M16.2)

[…]

Totale

255,625 milioni

(15)

M1 - Interventi estensivi per l’abbattimento del rumore (compresi acquisizione di terreni, trasferimento, interventi accompagnatori di pianificazione per la tutela paesaggistica): la decisione di approvazione del progetto relativo ai piazzali e alla pista sud (11) prevede che l’aeroporto di Lipsia/Halle debba attuare misure antirumore nella zona di tutela notturna, comprendente una superficie di circa 211 km2 con circa 6 000 edifici residenziali. Dopo il primo ricalcolo della zona di tutela notturna eseguito alla fine del febbraio 2009, è emersa la necessità di estendere la zona di tutela notturna includendovi approssimativamente altri 4 000 edifici residenziali.

(16)

M2 - Struttura per prove motori: una nuova struttura per l’effettuazione di prove motori presso l’aeroporto di Lipsia/Halle è stata costruita nel 2007/2008. L’aeroporto opera 24 ore su 24, quindi deve avere strutture idonee per l’effettuazione di prove sui motori degli aeromobili nelle ore diurne e in quelle notturne. La struttura per prove motori è stata allestita in un ambiente chiuso per limitare le emissioni acustiche.

(17)

M3 - Via di rullaggio e ponte di attraversamento «E7»: la via di rullaggio e il ponte di attraversamento «E7» sono stati costruiti nella zona est dell’aeroporto per ridurre la pressione sulle vie di rullaggio e sui ponti di attraversamento esistenti e per avere un’alternativa utilizzabile in caso di incidenti o guasti. Per motivi tecnici, questo progetto infrastrutturale è suddiviso in tre sottoprogetti: ponte di attraversamento (12), via di rullaggio e attrezzature tecniche (illuminazione). Gli interventi di realizzazione sono iniziati nel 2008.

(18)

M4 - Allungamento della pista di volo nord (costi di progettazione) dagli attuali 3 600 metri a 3 800 metri: l’allungamento della pista nord ha lo scopo di consentire agli aerei cargo con un peso massimo al decollo (Maximun Take-Off Weight, MTOW) elevato di decollare senza limitazioni di carico a bordo. La progettazione di questa infrastruttura è iniziata nel 2008.

(19)

M5 - Sgombero dell’area in tempo utile per la costruzione della via di rullaggio «Victor», nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco, hangar multifunzione I: la stazione dei vigili del fuoco e l’hangar multifunzione dovranno essere demoliti e ricostruiti. I lavori per la ricostruzione dell’hangar multifunzione I e della stazione dei vigili del fuoco sono iniziati nel maggio 2009. Il nuovo hangar multifunzione sarà utilizzato per le attrezzature e i mezzi necessari per la manutenzione invernale. I lavori comprenderanno anche la costruzione di una struttura per l’addestramento del personale antincendio.

(20)

M6 - Via di rullaggio parallela «Victor»: secondo quanto indicato nella notifica, la realizzazione della via di rullaggio «Victor» tra le due vie di rullaggio esistenti è essenziale per consentire l’ulteriore aumento della capacità dell’aeroporto di Lipsia/Halle e per consentire l’impiego della capacità della zona sud-ovest dell’aeroporto nelle ore di punta e in caso di vento da est.

(21)

M7 - Aree supplementari per lo sghiacciamento: le aree supplementari per lo sghiacciamento sono necessarie per consentire lo svolgimento regolare dello sghiacciamento degli aeromobili e per evitare ritardi dovuti all’inadeguatezza delle infrastrutture.

(22)

M8 – Eliporto: nel 2008-2009, nell’aeroporto di Lipsia/Halle è stata creata una zona di parcheggio per elicotteri adattando la struttura della superficie e contrassegnandola; la zona viene usata come base per le operazioni di soccorso aereo ed emergenza.

(23)

M9.1 - Ricostruzione del punto di controllo I: il punto di controllo I deve essere ricostruito per ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Sarà la base di tutte le attività organizzative connesse alla sicurezza aeroportuale (gestione dei lasciapassare e delle chiavi, formazione sulla sicurezza, compiti di gestione), ai controlli (ad esempio delle persone e delle merci) e ai servizi di sicurezza (ad esempio servizio visitatori, VIP).

(24)

M9.2 - Edificio funzionale per la sicurezza: un nuovo edificio per la sicurezza sarà utilizzato dalla polizia federale, dalla polizia regionale, dalle autorità doganali e dal Servizio meteorologico tedesco.

(25)

M9.3 - Acquisizione di attrezzature tecniche: per assicurare l’adeguamento alle nuove infrastrutture, l’aeroporto di Lipsia/Halle deve acquistare anche attrezzature e mezzi supplementari per la manutenzione invernale e per il servizio antincendio. Inoltre, la recinzione perimetrale dell’aeroporto dovrà essere dotata di rilevatori e apparecchiature di videosorveglianza digitali con sensori di movimento intelligenti.

(26)

M9.4 - Struttura per gli animali: il progetto riguarda la realizzazione nell’aeroporto di un edificio separato per l’esportazione/importazione di animali da paesi terzi, completo di strutture veterinarie.

(27)

M10 - Ulteriore abbattimento del rumore: in previsione della crescita prevista del traffico all’aeroporto di Lipsia/Halle, in particolare del traffico merci, nel medio periodo, con l’espansione dell’aeroporto, è prevista la necessità di ulteriori interventi per l’abbattimento del rumore (e interventi collegati).

(28)

M11 - Sviluppo lato terra della zona sud-est, fase I: le aree adiacenti alla parte est delle installazioni lato terra (hangar ed edificio operativo) dell’aeroporto di Lipsia/Halle dovranno essere dotate di impianti idrico, elettrico e di scarico per le acque reflue e per le acque meteoriche entro il 2010; i lavori sono iniziati nel 2008. Una volta che la rotatoria esistente presso il terminal aereo di trasbordo merci sarà stata collegata alla rete viaria pubblica, sarà necessario realizzare ulteriori interventi antirumore.

(29)

M12 - Procedura di approvazione del progetto di ampliamento della zona sud: la pista di volo (3 600 metri) e il piazzale sud dovranno essere ampliati nel lungo periodo. A tal fine, sarà necessario un processo di approvazione del progetto.

(30)

M13 - Ampliamento del piazzale nord: entro il 2020 è prevista la costruzione di altre dodici piazzole. Lo sviluppo delle strutture del terminal nella zona nord dell’aeroporto permetterà di distribuire in modo più omogeneo i movimenti di aeromobili tra le due piste.

(31)

M14 - Ampliamento del piazzale est: il confine del piazzale est dovrà essere spostato verso sud per garantire le aree libere da ostacoli necessarie per l’operatività delle piste. Il piazzale dovrà inoltre essere collegato al sistema di vie di rullaggio e ai punti di sghiacciamento.

(32)

M15 - Adeguamento delle infrastrutture: le strutture del terminal nella zona nord dell’aeroporto dovranno essere adeguate per effetto del nuovo piazzale nella zona nord e del trasferimento delle funzioni cargo in tale zona. A tal fine, l’hangar e le funzioni accessorie necessarie dovranno essere adeguati per renderli adatti ad aeromobili di categoria F.

(33)

M16.1 - Ampliamento dell’hangar nella zona nord: tale ampliamento comporta la costruzione di un nuovo piazzale nella zona nord, compresi il trasferimento delle funzioni cargo in tale zona e la creazione di piazzole di manutenzione.

(34)

M16.2 - Costruzione di un nuovo terminal dell’aviazione generale e di una rimessa per aerei di piccole dimensioni: dovranno essere costruiti un nuovo terminal dell’aviazione generale e una rimessa per aerei di piccole dimensioni. Il vecchio terminal è stato demolito quando è stata costruita la nuova pista sud.

2.2.   MISURE OGGETTO DI INDAGINE E MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(35)

La decisione di avvio prendeva in esame le seguenti misure di finanziamento del progetto di investimento (interventi infrastrutturali e connessi all’infrastruttura) per l’aeroporto di Lipsia/Halle:

i)

prestiti degli azionisti a favore di FLH per un importo potenzialmente fino a 255,6 milioni di EUR («finanziamento ponte già in parte erogato»);

ii)

apporti di capitale a favore di FLH per un importo fino a 255,6 milioni di EUR.

(36)

La Commissione ha sollevato dubbi circa il fatto che gli interventi infrastrutturali notificati possano essere effettivamente considerati ricadenti nelle competenze pubbliche e che quindi il loro finanziamento non costituisca un aiuto di Stato.

(37)

La Commissione ha concluso che i prestiti degli azionisti e gli apporti di capitale a favore di MFAG non costituiscono un aiuto di Stato in quanto sia gli uni che gli altri sono destinati ad essere trasferiti a FLH. MFAG è da considerare come un semplice veicolo per il trasferimento dei finanziamenti a FLH, non già come il beneficiario diretto degli aiuti.

2.2.1.   Prestiti degli azionisti a favore di FLH

(38)

I progetti infrastrutturali e connessi all’infrastruttura sono stati inizialmente finanziati mediante prestiti degli azionisti, che saranno convertiti in capitale solo dopo l’autorizzazione di tali misure di finanziamento da parte della Commissione. Tra il 2006 e il 2011 (14) l’importo totale dei prestiti degli azionisti concessi a FLH è stato pari a […] milioni di EUR.

(39)

Le condizioni dei prestiti degli azionisti erogati nel 2006-2008 sono state stabilite sulla base di un contratto di finanziamento tra Sachsen LB e MFAG. Il tasso d’interesse di base è l’Euribor a tre mesi maggiorato di un margine di rischio di […] punti base. Per il 2009, il tasso d’interesse di base è l’Euribor a tre mesi maggiorato di un margine di rischio di […] punti base. Per il 2010, il tasso d’interesse di base è l’Euribor a tre mesi maggiorato di un margine di rischio di […] punti base.

Valutazione iniziale della Commissione circa la sussistenza dell’aiuto

(40)

Relativamente alla natura di aiuto dei prestiti degli azionisti a favore di FLH, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i prestiti degli azionisti a FLH siano stati concessi a condizioni che sarebbe stato possibile ottenere normalmente sul mercato. In particolare, in relazione ai contratti di finanziamento di comparazione, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che proposte indicative comunicate via e-mail senza l’obiettivo di concludere contratti di finanziamento giuridicamente vincolanti e senza una valutazione sottostante della probabilità di insolvenza e della costituzione di garanzie possano essere considerate un benchmark di mercato affidabile.

(41)

In assenza di un benchmark di mercato, la Commissione ha basato la propria valutazione sul tasso applicato per approssimazione di cui alla comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento (15). In assenza di un rating assegnato a FLH e delle garanzie sottostanti, le condizioni dei prestiti degli azionisti di FLH sono quindi risultate apparentemente più favorevoli del tasso applicato per approssimazione del tasso di mercato, stabilito dalla Commissione in applicazione della comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento.

(42)

Il possibile elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo.

2.2.2.   Apporti di capitale a favore di FLH

(43)

Gli apporti di capitale a favore di FLH, destinati al finanziamento degli interventi infrastrutturali e connessi all’infrastruttura (cfr. Tabella 2), sono soggetti all’approvazione della Commissione. Di conseguenza, la conversione dei prestiti degli azionisti di FLH in capitale è prevista solo dopo l’autorizzazione dell’aiuto.

(44)

L’importo totale del finanziamento finalizzato al rimborso dei costi relativi ai progetti infrastrutturali e connessi all’infrastruttura è pari a 255,6 milioni di EUR. Complessivamente 240,3 milioni di EUR dovranno essere accantonati nel fondo di riserva di capitale di MFAG per essere trasferiti ad FLH al fine di aumentare il capitale della stessa FLH (vale a dire la sua riserva di capitale). La parte restante sarà conferita dagli azionisti di FLH direttamente al fondo di riserva di capitale di FLH.

(45)

Stando a quanto riportato dalla Germania, gli apporti di capitale saranno effettuati senza un piano industriale sottostante e senza prospettive di redditività a lungo termine.

(46)

Sebbene alcuni dei progetti infrastrutturali da finanziare con gli apporti di capitale pianificati abbiano già avuto inizio, per ogni progetto gli azionisti pubblici hanno annunciato la loro intenzione di finanziare gli interventi prima dell’inizio dei lavori. Gli apporti di capitale veri e propri non sono ancora stati effettuati.

Valutazione iniziale della Commissione circa la sussistenza dell’aiuto

(47)

In relazione alla natura di aiuto degli apporti di capitale, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che, in assenza di una redditività attesa a lungo termine, gli azionisti di FLH abbiano agito come un operatore in un’economia di mercato. La Commissione dubitava quindi che gli apporti di capitale non fossero configurabili come un aiuto di Stato.

2.2.3.   Compatibilità dell’aiuto

(48)

Poiché i prestiti degli azionisti di FLH e i successivi apporti di capitale potrebbero costituire un aiuto di Stato, la Commissione ha dovuto esaminare se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. A questo proposito, gli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione indicavano sinteticamente i principi comuni per la valutazione della compatibilità degli aiuti al finanziamento di infrastrutture aeroportuali in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(49)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che nel caso in esame alcuni criteri definiti negli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione sono rispettati. A questo proposito, la Commissione ha concluso che l’aiuto risponde a un obiettivo di interesse comune chiaramente definito, in particolare perché migliora la connettività della regione per i servizi di trasporto merci e ha un impatto positivo sullo sviluppo locale. Viste le previsioni positive di sviluppo dell’aeroporto, la Commissione ha concluso che l’aeroporto ha buone prospettive di utilizzo a medio termine e che il programma infrastrutturale è necessario.

(50)

Nella decisione di avvio la Commissione ha però espresso dubbi circa il fatto che gli interventi infrastrutturali in questione siano proporzionati all’obiettivo che è stato fissato. Inoltre, la Commissione ha espresso la preoccupazione che non tutti gli utenti abbiano accesso all’aeroporto in modo paritario e non discriminatorio. La Commissione ha anche osservato che, essendo FLH un aeroporto specializzato nel traffico merci e in concorrenza con aeroporti di altri Stati membri, non si può concludere in questa fase che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria all’interesse comune. Inoltre, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell’aiuto.

(51)

Di conseguenza, la Commissione ha espresso dubbi circa fatto che il finanziamento degli interventi notificati possa essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato.

3.   OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA GERMANIA

3.1.   CONTESTO DELLE MISURE ESAMINATE

(52)

Nelle sue osservazioni, la Germania ha anzitutto precisato ulteriormente il contesto delle misure esaminate. La Germania ha fatto presente che il trattato di riunificazione del 1990 prevedeva già l’ulteriore sviluppo dell’aeroporto di Lipsia/Halle. La Germania ha spiegato che in seguito alla riunificazione è stato predisposto un piano generale per lo sviluppo dell’aeroporto ed è stato deciso di creare un sistema a due piste parallele; la costruzione della pista nord è stata approvata nel 1997 e la pista è divenuta operativa nel 2000, mentre la costruzione della pista sud è stata approvata nel 2004 e la pista è divenuta operativa nel 2007.

(53)

A questo proposito, la Germania ha sottolineato che il sistema a piste parallele e il trasferimento di diversi grandi vettori aerei cargo hanno permesso all’aeroporto di Lipsia/Halle di diventare il secondo hub tedesco per il traffico aereo merci. La Germania ha osservato in proposito che dal 2010 l’aeroporto è riuscito ad affermarsi come uno dei più importanti hub aerei europei di trasbordo delle merci, aggiungendo che nel 2010 erano presenti nell’aeroporto 133 società, con un totale di 5 106 dipendenti (in aumento del 14,4 % rispetto al 2009).

(54)

Secondo la Germania, l’aeroporto è quindi un motore di sviluppo economico nella regione e ha un ruolo importante per l’occupazione regionale, come conferma l’aumento dei ricavi e del volume di merci movimentate nell’aeroporto. Nel periodo 2005-2009, i ricavi generati da FLH sono saliti da 47 milioni di EUR a 80 milioni di EUR. Riguardo al volume di merci, la Germania ha sottolineato che rispetto ad altri aeroporti Lipsia/Halle registra tassi di crescita costanti: le merci movimentate sono passate da 101 364 tonnellate nel 2007 a 442 453 tonnellate nel 2008, 524 084 tonnellate nel 2009 e 663 059 tonnellate nel 2010, con un andamento che, come ha fatto notare la Germania, corrisponde a un aumento del 18,5 % nel 2009 e del 26,5 % nel 2010. Secondo la Germania, è previsto un ulteriore aumento del volume di merci; in proposito, la Germania ha precisato che le previsioni indicavano circa 820 000 tonnellate di merci movimentate entro il 2020 (16), ma tale volume sarà raggiunto già entro il 2015 (17).

(55)

Inoltre, la Germania ha affermato che in questi ultimi anni l’aeroporto ha fatto registrare un aumento graduale del numero dei passeggeri, passati da 1 988 854 nel 2002 a 2 723 748 nel 2007. Secondo la Germania, sebbene il traffico passeggeri sia diminuito dal 2007 (i passeggeri nel 2010 sono stati solo 2 352 827), nel medio-lungo periodo è previsto un aumento fino a 4,6 milioni di passeggeri entro il 2020.

(56)

La Germania ha osservato che contrariamente a molti altri aeroporti dell’Unione, tra cui i tre maggiori aeroporti tedeschi per il traffico merci (Francoforte sul Meno, Colonia-Bonn e Monaco), l’aeroporto di Lipsia/Halle ha un’autorizzazione illimitata per i voli notturni per il traffico merci commerciale. Secondo la Germania, questo è uno dei motivi per i quali l’aeroporto ha buone prospettive per il futuro. La Germania ha anche osservato che il tribunale amministrativo federale tedesco (Bundesverwaltungsgericht) ha confermato con sentenza del 4 aprile 2012 il divieto di voli notturni all’aeroporto di Francoforte sul Meno, il più grande hub aereo tedesco per le merci. La Germania ha fatto notare che all’aeroporto di Francoforte sul Meno le partenze e gli arrivi sono quindi totalmente vietati tra le 23:00 e le 5:00.

(57)

La Germania ha inoltre fatto presente che FLH non era in grado di finanziare con risorse proprie gli interventi infrastrutturali previsti. In proposito, ha sottolineato che a causa del ritardo di investimenti, che risale ai tempi della ex Repubblica democratica tedesca, l’aeroporto ha dovuto fare investimenti in molto meno tempo rispetto agli aeroporti situati nella parte occidentale della Germania. Secondo la Germania, in particolare, gli investimenti rilevanti a breve termine non possono essere finanziati con risorse proprie di FLH a causa del notevole divario tra il volume degli investimenti (225,6 milioni di EUR) e i ricavi annui dell’aeroporto (80 milioni di EUR nel 2009).

3.2.   NOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E COMPETENZE PUBBLICHE

3.2.1.   Nozione di attività economica e applicabilità alle infrastrutture aeroportuali delle norme sugli aiuti di Stato

(58)

La Germania ha affermato innanzitutto di non essere d’accordo con la posizione della Commissione, secondo cui la costruzione di infrastrutture aeroportuali costituisce un’attività economica. Secondo la Germania, quindi, le misure notificate non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(59)

In proposito, la Germania ha argomentato che la nozione di «impresa», ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, non si applica agli aeroporti almeno per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. La Germania ha sottolineato che la realizzazione di infrastrutture aeroportuali non costituisce un’attività economica bensì una misura generale di politica dei trasporti, regionale ed economica. In proposito, ha richiamato il punto 12 degli orientamenti del 1994 per il settore dell’aviazione, secondo cui «la costruzione o l’ampliamento di infrastrutture […] rappresenta una misura generale di politica economica che non può essere controllata dalla Commissione a norma delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato. Le decisioni relative allo sviluppo di infrastrutture non rientrano nel campo d’applicazione della presente comunicazione», e ha osservato che negli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione questo punto non è stato sostituito.

(60)

Inoltre, secondo la Germania la costruzione di infrastrutture aeroportuali non costituisce un’attività economica, dal momento che un investitore privato non svolgerebbe tale attività. In proposito, la Germania ha osservato che non esiste alcuna possibilità che l’investimento si riveli redditizio, data l’impossibilità di recuperare le spese di costruzione dagli utenti dell’aeroporto tramite i diritti aeroportuali. Tale impossibilità deriva, secondo la Germania, dal fatto che detti diritti sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità aeroportuale competente del Land in cui sorge l’aeroporto e gli investitori privati non possono incidere in alcun modo sulla determinazione del loro importo. Secondo la Germania, quest’ultimo non può pertanto essere liberamente fissato dal gestore in funzione di considerazioni economiche ed è stabilito in modo del tutto indipendente dai costi di investimento. Le superfici concesse in affitto per finalità commerciali diverse dall’attività delle compagnie aeree sono, a giudizio della Germania, prive di rilevanza.

(61)

La Germania ha altresì affermato, a questo riguardo, che gli aeroporti hanno per le infrastrutture, le attrezzature e la gestione costi fissi superiori alla media e la loro libertà d’azione sarebbe limitata dall’esistenza di condizioni giuridiche e obblighi rigorosi.

(62)

A parere della Germania, inoltre, i riferimenti alla sentenza Aéroports de Paris (18) e alla sentenza Lipsia/Halle (19) sono privi di rilevanza. Riguardo alla sentenza Aéroports de Paris, la Germania ha affermato che la sentenza concerne non già la costruzione di infrastrutture aeroportuali, bensì l’esercizio di un aeroporto. Allo stesso modo, secondo la Germania la sentenza Aéroports de Paris non concerne l’interpretazione della nozione di «impresa» ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ma riguarda una violazione del divieto dell’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del trattato. Relativamente alla sentenza Lipsia/Halle, a parere della Germania la sentenza del Tribunale non costituisce un precedente nella giurisprudenza, in quanto è stata impugnata.

3.2.2.   Competenze pubbliche

(63)

Secondo la Germania, se anche il finanziamento di interventi infrastrutturali fosse soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, esso non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, essendo il finanziamento degli interventi infrastrutturali consistito principalmente nel rimborso necessario e proporzionato di costi sostenuti per lo svolgimento di compiti che rientrano tra le prerogative dei pubblici poteri. In proposito, la Germania ha affermato che in base agli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione, le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e quindi non sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato.

(64)

La Germania ha osservato che in relazione allo svolgimento di compiti di competenza pubblica, la prassi della Commissione distingue almeno le seguenti categorie di misure connesse alla sicurezza: protezione del traffico aereo contro minacce esterne, quali ad esempio il dirottamento e altri atti di violenza contro il traffico aereo, la protezione del traffico aereo contro rischi operativi e la protezione di terzi contro i pericoli operativi derivanti dal traffico aereo. A parere della Germania, in relazione alla protezione del traffico aereo contro rischi operativi, il gestore aeroportuale ha il dovere di rinnovare, ammodernare ed ampliare le infrastrutture aeroportuali al fine di evitare pericoli operativi. La Germania ha inoltre fatto presente che la terza categoria di misure riguarda solitamente la protezione di terzi contro il rumore prodotto dagli aeromobili e altri effetti ambientali dannosi.

(65)

Riguardo ai diversi interventi infrastrutturali in questione, la Germania ha sostenuto che detti interventi costituivano essenzialmente una compensazione per lo svolgimento di attività di competenza pubblica, dal momento che erano destinati a proteggere terzi contro i pericoli operativi derivanti dal traffico aereo.

(66)

In relazione alle misure di abbattimento del rumore, la Germania ha osservato che nel contesto della procedura di approvazione del progetto sarebbero necessari interventi per l’abbattimento del rumore in circa 10 000 edifici residenziali. La Germania ha affermato che in base alle disposizioni della Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (legge sul rumore degli aeromobili, «FluglärmG»), modificata di recente, le misure antirumore si applicherebbero unicamente a una superficie limitata a 78 km2 con circa 3 000 edifici residenziali, con costi pari a […] milioni di EUR. Secondo la Germania, tuttavia, FLH non ha beneficiato di questa modifica della FluglärmG ed è tuttora soggetta a obblighi più severi in relazione all’area di tutela. A questo proposito, la Germania ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle deve sostenere costi notevolmente più elevati rispetto agli aeroporti concorrenti (in Germania e fuori dall’Unione).

(67)

L’aeroporto ha anche acquistato le proprietà di residenti molto esposti al rumore, pagando loro una compensazione. Secondo la Germania, inoltre, l’aeroporto ha realizzato interventi di tutela naturalistica come compensazione per le attività di costruzione da esso svolte; tali interventi avevano lo scopo di evitare o ridurre l’impatto su terzi del rumore degli aeromobili e dei lavori di costruzione e quindi rientravano nelle competenze pubbliche. A giudizio della Germania, la tutela di terzi contro il rumore, in particolare il rumore degli aerei, è uno dei doveri e delle funzioni ufficiali fondamentali dello Stato.

(68)

La Germania ha altresì indicato che la struttura per le prove di rumorosità dei motori (M2) costituiva un intervento di competenza pubblica. Ha affermato che i limiti di rumore stabiliti nel contesto della decisione di approvazione del progetto per la costruzione della pista sud potevano essere rispettati nelle ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00) senza bisogno di una struttura chiusa per le prove motori. Tuttavia, secondo la Germania, in base all’autorizzazione d’esercizio del 31 luglio 2007, l’aeroporto doveva effettuare le prove nella struttura chiusa anche durante il giorno. Inoltre, la Germania ha spiegato che le prove motori sono necessarie per il mantenimento della sicurezza di funzionamento degli aeromobili e supererebbero i limiti consentiti per il rumore, se eseguite durante la notte al di fuori di una struttura chiusa. A parere della Germania, quindi, la costruzione della struttura per le prove motori sotto forma di edificio chiuso serve a tutelare i residenti locali da livelli inaccettabili di rumore proveniente dagli aeromobili.

(69)

Relativamente all’intervento M3, la Germania ha affermato che la costruzione di questi elementi infrastrutturali ricade tra le competenze pubbliche, dal momento che è stata effettuata per proteggere il traffico aereo contro pericoli operativi. Indipendentemente dal volume del traffico che si ritiene sarà movimentato in futuro, le vie di rullaggio esistenti erano considerate insufficienti già in passato per garantire una gestione sicura e regolare del traffico aereo. Inoltre, la Germania ha osservato che la nuova via di rullaggio costituisce la via d’accesso di emergenza alla parte nord dell’aeroporto per i vigili del fuoco con base alla stazione situata a est. Secondo la Germania, anche nell’ipotesi in cui le norme sugli aiuti di Stato risultino applicabili all’intervento in esame, occorre tenere presente che alcuni di questi costi relativi alla via di rullaggio sono connessi all’illuminazione. Riguardo all’illuminazione, la Germania ha fatto notare che nella decisione Memmingen (20) la Commissione ha già deciso che l’illuminazione costituisce un elemento di guida e controllo degli aeromobili e pertanto essa può essere classificata come un’attività di competenza pubblica, esclusa dall’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(70)

Secondo la Germania, anche l’intervento M4 sarebbe realizzato nello svolgimento di attività di competenza pubblica, dato che motivazioni di sicurezza e capacità operativa impongono di mettere a disposizione degli aeromobili a fusoliera larga che operano al MTOW autorizzato in determinate condizioni climatiche una maggiore distanza di decollo, compresa un’area di decelerazione aggiuntiva utilizzabile in caso di decollo abortito.

(71)

Riguardo all’intervento M5, a parere della Germania lo sgombero del sito in tempo utile per la costruzione della via di rullaggio Victor è stato effettuato nello svolgimento di attività di competenza pubblica, stante il fatto che la via di rullaggio Victor è necessaria per garantire la sicurezza operativa e per prevenire incidenti, rischi per la sicurezza e un impatto ambientale negativo. Secondo la Germania, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione la costruzione della via di rullaggio Victor non è destinata ad aumentare la capacità dell’aeroporto e ad accrescerne indirettamente i ricavi, ma è stata motivata unicamente da ragioni di sicurezza e ambientali.

(72)

Inoltre, secondo la Germania, la costruzione dei due nuovi edifici della stazione dei vigili del fuoco è stata effettuata nello svolgimento di attività di competenza pubblica, dal momento che, in base alla prassi consolidata dalla Commissione, gli interventi relativi alla sicurezza antincendio, in particolare la realizzazione e l’esercizio degli edifici della stazione dei vigili del fuoco e l’acquisizione dei relativi equipaggiamenti, sono considerati ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche. La Germania ha fatto notare che negli aeroporti tedeschi la costruzione delle strutture destinate al servizio antincendio è finanziata di norma con fondi pubblici.

(73)

Inoltre, secondo la Germania, anche la costruzione dell’hangar multifunzione è stata effettuata nello svolgimento di attività di competenza pubblica, dato che l’hangar verrebbe impiegato unicamente come rimessa per le attrezzature e i mezzi destinati alla manutenzione invernale e come ricovero di emergenza. La Germania ha spiegato che la messa a disposizione di aree per le attrezzature e i mezzi destinati alla manutenzione invernale costituisce una funzione ufficiale dello Stato, dal momento che garantisce la sicurezza operativa dell’aeroporto durante la stagione invernale, e ha consentito all’aeroporto di adempiere all’obbligo statutario di assicurare l’operatività ininterrotta dello scalo.

(74)

La Germania ha spiegato che la messa a disposizione del ricovero di emergenza rientra nell’interesse generale, dal momento che permette di salvare vite umane. La Germania ha richiamato disposizioni dell’ICAO che impongono ai gestori di aeroporti di mettere a disposizione, in caso di emergenza, spazi per la cura dei feriti e per il deposito di cadaveri. Inoltre, secondo la Germania, l’hangar multifunzione può anche ospitare passeggeri impossibilitati a proseguire il viaggio a causa di fenomeni naturali (come ad esempio la nube di ceneri vulcaniche del 2010).

(75)

La Germania ha anche sottolineato che la costruzione del nuovo hangar è necessaria perché non sarebbe stato possibile ampliare l’hangar multifunzione nella posizione in cui esso era precedentemente situato.

(76)

Relativamente all’intervento M6, la Germania ha richiamato gli argomenti sollevati per l’intervento M5; inoltre, ha affermato che la costruzione della via di rullaggio Victor è stata rimandata.

(77)

Secondo la Germania, anche l’ampliamento delle aree di sghiacciamento (M7) è stato effettuato nello svolgimento di una funzione ufficiale dello Stato dal momento che le strutture sono necessarie per motivi ambientali e di sicurezza operativa. Inoltre, la Germania ha spiegato che le aree di sghiacciamento aggiuntive non servono a garantire una capacità sufficiente in caso di incremento del traffico, dato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è in grado di gestire un aumento del traffico anche senza aree di sghiacciamento aggiuntive. La Germania ha sottolineato che l’ampliamento di tali aree si è reso necessario in seguito all’esperienza della stagione invernale 2008/2009, aggiungendo che le strutture di sghiacciamento aggiuntive servono a garantire il regolare sghiacciamento degli aeromobili e a evitare ritardi dovuti allo sghiacciamento inadeguato dell’infrastruttura aeroportuale. A questo proposito, la Germania ha affermato che i ritardi avrebbero a loro volta un impatto negativo sull’ambiente aumentando il consumo di cherosene, le emissioni nocive e il rumore.

(78)

Riguardo all’intervento M8, la Germania ha asserito che la costruzione di un eliporto agevola il soccorso aereo nell’aeroporto e in generale.

(79)

Riguardo all’intervento M9.1, la Germania ha affermato che la ricostruzione del punto di controllo I è assolutamente necessaria alla luce del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). La Germania ha fatto notare che questa ricostruzione ricade tra le competenze pubbliche e che il suo finanziamento si è limitato ai costi sostenuti.

(80)

La Germania ritiene che anche la realizzazione dell’edificio di sicurezza funzionale (M9.2) sia di competenza pubblica e che il finanziamento si sia limitato ai costi sostenuti. La Germania ha affermato che anche il nuovo edificio di sicurezza funzionale serve per rispettare il regolamento (CE) n. 300/2008 e per rispondere alle necessità della polizia federale e regionale, delle autorità doganali e del Servizio meteorologico tedesco.

(81)

Riguardo all’intervento M9.3 che concerne l’acquisizione di attrezzature tecniche, ovvero l’acquisizione di attrezzature e mezzi supplementari per la manutenzione invernale e per il servizio antincendio e l’installazione di sensori e apparecchiature di videosorveglianza digitali lungo la recinzione perimetrale dell’aeroporto, la Germania ha asserito che tali interventi sono di competenza pubblica.

(82)

Riguardo ai nuovi mezzi e attrezzature per la manutenzione invernale, la Germania ha affermato che i mezzi e le attrezzature permettono di pulire le piste in parallelo garantendo in questo modo la sicurezza operativa dell’aeroporto, e che perciò essi ricadono nella sfera delle competenze pubbliche.

(83)

Inoltre, la Germania ha fatto notare che ai sensi dell’articolo 8 della Luftsicherheitsgesetz («LuftSiG»), la legge tedesca sulla sicurezza aerea con cui è stato applicato il regolamento (CE) n. 300/2008, l’aeroporto deve essere circondato da una recinzione perimetrale. La Germania ha sottolineato che in base alla prassi consolidata della Commissione, le infrastrutture per la sicurezza aeroportuale, quali la recinzione perimetrale, ricadono nelle competenze pubbliche.

(84)

Riguardo all’intervento M9.4 che concerne la costruzione di un nuovo edificio per i trasporti di animali, comprensivo di strutture veterinarie, la Germania ha osservato che la realizzazione di tale edificio è di competenza pubblica, dal momento che ha lo scopo di evitare l’ingresso di malattie animali o di altro tipo in Germania e nell’Unione.

(85)

Riguardo all’intervento M12, la Germania ha affermato che per poter sviluppare ulteriormente il traffico merci e ridurre il rischio di incidenti a terra, è necessaria l’autorizzazione del progetto.

(86)

Riguardo agli interventi M11 e da M13 a M16, la Germania ha osservato di non aver indicato, nella sua notifica, che tali interventi sono stati attuati per svolgere attività di competenza pubblica. Secondo la Germania, tali misure comprendono lo sviluppo lato terra della zona sud-est, l’ampliamento del piazzale nord, l’ampliamento del piazzale est, l’adeguamento delle infrastrutture nella zona nord e altri interventi infrastrutturali nella zona nord.

3.3.   FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ATTRAVERSO PRESTITI DEGLI AZIONISTI DI FLH

3.3.1.   Condizioni del finanziamento

(87)

La Germania ha affermato che gli interventi infrastrutturali in esame sono stati finanziati mediante prestiti degli azionisti concessi a condizioni di mercato normali e quindi non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Germania ha fatto presente che tali prestiti per il momento non sono stati trasformati in capitale sociale e che la trasformazione dei prestiti degli azionisti in capitale sociale è soggetta alla decisione della Commissione.

(88)

La Germania ha precisato che i prestiti sono concessi secondo necessità in base a quanto occorre per gli interventi di costruzione e che il loro importo totale varia mensilmente. Secondo la Germania, la durata dei prestiti decorre dalla data della relativa erogazione. La Germania ha inoltre spiegato che i prestiti scadono alla fine dell’anno di erogazione (31 dicembre), ma sono stati prorogati di anno in anno per un ulteriore periodo di un anno. Secondo la Germania, la durata dei prestiti può essere prorogata più volte fino all’ottenimento dell’attesa autorizzazione degli apporti di capitale da parte della Commissione.

(89)

La Germania ha inoltre precisato che l’importo dei prestiti e gli interessi passivi sono rimborsabili alla data di scadenza (vale a dire il 31 dicembre di ogni anno), ma la durata può essere prorogata di un altro anno. Inoltre, ha affermato che la possibilità di proroga permette di prolungare il prestito fino alla data della decisione finale della Commissione.

(90)

Relativamente al tasso di interesse di ciascun prestito, la Germania ha spiegato che esso è stato fissato sulla base dell’Euribor applicabile al momento dell’erogazione di ogni tranche, maggiorato di un margine di rischio. Secondo la Germania, se un prestito viene erogato il 1o luglio, la sua durata (fino alla fine dell’anno) è di sei mesi e il tasso di interesse è dato dalla somma dell’Euribor a 6 mesi e di un margine di rischio. La Germania ha inoltre spiegato che se un prestito viene erogato il 1o maggio (e quindi ha una durata di 8 mesi fino alla fine dell’anno), il tasso di riferimento di base è calcolato mediante interpolazione dei tassi Euribor a 6 mesi e a 9 mesi. La Germania ha anche precisato che dal mese di gennaio successivo all’anno della proroga del prestito, il tasso di interesse valido è l’Euribor a 12 mesi più un margine di rischio. La Germania ha presentato un quadro riassuntivo degli importi cumulati dei prestiti e delle relative condizioni, riportato nella Tabella 3.

Tabella 3

Quadro riassuntivo dei prestiti degli azionisti di FLH nel periodo 13.12.2006-1.1.2012

Data

Importo in milioni di euro

(cumulato)

Euribor

Margine di rischio

Tasso di interesse totale

(Euribor + margine)

13.12.2006

[…]

3,90

[…]

[…]

1.1.2007

[…]

3,90

[…]

[…]

1.1.2008

[…]

4,73

[…]

[…]

1.1.2009

[…]

3,03

[…]

[…]

1.1.2010

[…]

1,25

[…]

[…]

1.1.2011

[…]

1,50

[…]

[…]

1.1.2012

[…]

1,94

[…]

[…]

Fonte:

nota della Germania del 26 aprile 2012, allegato 14.

(91)

Riguardo al tasso del margine di rischio per gli anni 2006-2008, la Germania ha affermato che è stato utilizzato un margine di rischio di […] punti base. La Germania ha spiegato che questo tasso è stato stabilito mediante comparazione delle condizioni di prestito dei seguenti contratti di finanziamento:

a)

contratto di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB con decorrenza dal 19-22.8.2003, che prevedeva un margine di […] punti base/anno;

b)

contratto di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB/Nord LB con decorrenza dal 16.5.2007, che prevedeva un margine di […] punti base/anno;

c)

contratto di finanziamento tra MFAG e Postbank con decorrenza dal 28.6.2007/15.7.2007, che prevedeva un margine di […] punti base/anno;

(92)

La Germania ha affermato che il margine di rischio medio calcolato è stato arrotondato da punti base in media a […] punti base.

(93)

Relativamente al margine di rischio di […] punti base fissato nel 2009, la Germania ha chiarito che il tasso è stato determinato mediante comparazione delle condizioni di due offerte indicative presentate da Sachsen Bank e Nord LB rispettivamente l’8 e 9 gennaio 2009 e dei contratti di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB e Postbank del 19/22 agosto 2003 e 28 giugno/15 luglio 2007. La Germania ha affermato che per motivi prudenziali il margine è stato arrotondato da una media di […] punti base a […] punti base.

(94)

Stando alle informazioni fornite dalla Germania, nel 2010 il margine di rischio applicato è stato pari a […] punti base. La Germania ha precisato che questo valore è stato determinato mediante comparazione di due offerte indicative presentate da Sachsen LB (22) e Nord LB (23) rispettivamente l’11 e 14 gennaio 2010 e del contratto di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB del 19/22 agosto 2003. La Germania ha affermato che per motivi prudenziali il margine medio è stato arrotondato anche in questo caso da una media di […] punti base a […] punti base.

(95)

La Germania ha indicato che nel 2011 il margine di interesse utilizzato è stato pari a […] punti base e che il calcolo si è basato sulla comparazione tra due offerte indicative del 29 giugno 2011 presentate da Sachsen Bank e Nord LB, e i contratti di finanziamento tra Postbank e MFAG del 28 giugno/15 luglio 2007 e tra Sachsen LB e MFAG del 19/22 agosto 2003. Stando a quanto riportato dalla Germania, anche in questo caso il margine è stato arrotondato da una media di […] punti base a […] punti base.

3.3.2.   Applicazione di tassi di comparazione sul mercato per individuare il tasso di mercato di FLH

(96)

La Germania ha affermato che a suo parere la valutazione dei prestiti degli azionisti di FLH dal punto di vista della conformità alle condizioni di mercato dovrebbe essere effettuata sulla base dei tassi di comparazione sul mercato e non sulla base della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.

(97)

Inoltre, la Germania ha affermato che il contratto di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB del 19/22 agosto 2003 costituisce un termine di riferimento adatto per identificare i tassi di interesse di mercato per i prestiti degli azionisti. La Germania ha respinto la tesi che il contratto di finanziamento tra MFAG e Sachsen LB non rappresenti una base adatta per un’analisi comparativa perché è stato stipulato con un beneficiario diverso, ovvero MFAG e non FLH. Secondo la Germania, la stessa Commissione considerava MFAG come un semplice veicolo per il trasferimento dei finanziamenti a FLH e non come il beneficiario diretto degli aiuti. La Germania ha spiegato che l’accordo di controllo e cessione degli utili e di accollo delle perdite tra MFAG e FLH obbligava FLH a cedere tutti i propri utili a MFAG e imponeva a MFAG di ripianare tutte le perdite di FLH, così che l’utile netto/perdita netta annuale per FLH fosse sempre pari a zero. Di conseguenza, il margine di interesse concesso a una società del gruppo era sempre equivalente al margine di interesse concesso alla controllante e viceversa.

(98)

Stando a quanto riferito dalla Germania, sebbene il contratto di finanziamento sia stato stipulato nel 2003, esso prevedeva un prestito roll-over rinnovabile alla scadenza fino al 2013 con un interesse fissato trimestralmente. A questo riguardo, la Germania ha affermato che il margine di rischio di […] punti base era quindi applicabile tra il 2006 e il 2008 e si applicherebbe anche oggi. Inoltre, la Germania si è dichiarata in disaccordo con la tesi della Commissione secondo cui Sachsen LB è stata in grado di offrire il margine di interesse di […] punti base esclusivamente grazie agli interessi ridotti ottenuti in virtù dei finanziamenti della BEI. Secondo la Germania, i finanziamenti della BEI non hanno affatto influito sulla determinazione del margine di interesse di […] punti base.

(99)

La Germania ha anche respinto l’osservazione della Commissione secondo cui il contratto di finanziamento tra Postbank e MFAG non può essere usato come benchmark. Tale contratto è stato stipulato a beneficio di FLH, non è stato sottoscritto in un periodo diverso e il pagamento non era soggetto a condizioni specifiche. Inoltre, la Germania ha asserito che l’offerta finanziaria vincolante presentata da Sachsen LB e Nord LB in data 16 maggio 2007 rappresenta un benchmark idoneo.

(100)

Inoltre, relativamente ai dubbi espressi dalla Commissione circa la possibilità di utilizzare come benchmark di mercato affidabile proposte indicative presentate via e-mail e non finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento giuridicamente vincolante (24), la Germania ha affermato che Nord LB e Sachsen Bank avevano entrambe rapporti d’affari di lunga data con MFAG e venivano regolarmente informate in merito alla situazione economica di FLH e MFAG; secondo la Germania, le proposte indicative si basavano quindi su una valutazione del rischio approfondita.

(101)

La Germania ha inoltre affermato che anche volendo valutare la conformità al mercato e/o l’equiparabilità ad aiuto dei prestiti in base alla comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento, non si sarebbe ugualmente in presenza di un aiuto di Stato. La Germania ha sottolineato che il nuovo metodo per il calcolo del tasso di riferimento si applica solo a decorrere dal 1o luglio 2008; per i contratti di finanziamento stipulati anteriormente a questa data, si deve quindi applicare la comunicazione precedente sui tassi di riferimento.

3.3.3.   Valutazione del merito di credito di MFAG/FLH

(102)

La Germania ha confermato che per FLH non esiste un rating emesso da agenzie pubbliche di valutazione del merito di credito, ma ha aggiunto che esistono alcuni elementi indicativi del merito di credito di FLH. La Germania ha inoltre fatto presente che il principale azionista di FLH è MFAG, che possiede il 94 % delle azioni di FLH. Secondo la Germania, poiché il 6 dicembre 2000 è stato stipulato tra MFAG ed FLH un contratto di condivisione delle perdite e degli utili in forza del quale MFAG è tenuta a ripianare le eventuali perdite di FLH, la valutazione di FLH dovrebbe essere almeno uguale (o superiore) al rating della controllante MFAG.

(103)

La Germania ha indicato che per MFAG non esiste un rating emesso da agenzie pubbliche di valutazione del merito di credito; tuttavia, ha trasmesso alcuni rating interni di MFAG assegnati da istituti bancari. La Germania ha indicato che nel 2006 Nord LB ha attribuito a MFAG una valutazione di […] sulla propria scala interna di valutazione (con una probabilità di insolvenza del […]%) che corrisponde a un rating da […] a […] sulla scala di valutazione di Standard & Poor’s, da […] a […] su quella di Moody’s e da […] a […] su quella di Fitch. La Germania ha anche osservato che MFAG è in questa categoria di rating dal 2006; inoltre, ha precisato che il 2 agosto 2011 e il 20 aprile 2012 questa valutazione è stata confermata da Nord LB. La Germania ha fatto notare che anche Deutsche Kreditbank AG (DKB) ha fornito indicazioni relative al rating in cui conferma che in base ai dati finanziari di MFAG relativi all’esercizio 2006, alla società è stato assegnato un rating di […] sulla scala di valutazione interna della banca, che corrisponde a un rating […] di Standard & Poor’s e a un rating […] di Moody’s.

(104)

La Tabella 4 presenta sinteticamente i rating assegnati a MFAG dal 2006 al 2012 (il periodo in esame).

Tabella 4

Valutazione del merito di credito di MFAG nel periodo 2006-2012

(…)  (25)

3.3.4.   Valutazione della perdita in caso di inadempimento (LGD)

(105)

In merito alla copertura della garanzia reale dei prestiti e alla perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default», LGD), la Germania ha chiarito che i prestiti sono erogati dagli azionisti di FLH sotto forma di finanziamento ponte; ciò significa che dovranno essere convertiti in capitale una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione. A questo proposito, la Germania ha anche precisato che è per questo motivo che i prestiti non sono coperti da garanzia reale.

(106)

La Germania ha fatto presente che non vi sono modalità precise di rimborso per i prestiti degli azionisti: poiché è prevista la trasformazione dei prestiti in capitale sociale, non vi sarà alcun rimborso. Secondo la Germania, se i prestiti non dovessero essere convertiti in capitale sociale a causa della mancata autorizzazione del finanziamento degli interventi infrastrutturali da parte della Commissione, a norma dell’articolo 488, paragrafo 3, del Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) il contratto di finanziamento potrà essere risolto entro il termine di 3 mesi. La risoluzione del contratto comporta la scadenza del prestito e il rimborso dell’importo del prestito maggiorato degli interessi.

(107)

La Germania sostiene che sebbene i prestiti non siano coperti da garanzia reale, l’LGD di FLH dovrebbe essere considerata almeno inferiore a […]% e addirittura vicina a […]% perché il valore delle attività di FLH (ovvero […] milioni di EUR nel 2010) è superiore al valore delle passività ([…] milioni di EUR nel 2010). A giudizio della Germania, in caso di fallimento le attività di FLH sarebbero sufficienti ad assicurare la copertura.

(108)

Secondo la Germania, le attività di FLH, costituite tra l’altro da terreni, edifici, impianti tecnici e macchine, non sono costituite a garanzia dei suoi azionisti o di creditori esterni.

3.3.5.   Assenza di vantaggi ottenuti attraverso gli apporti di capitale

(109)

Relativamente agli apporti di capitale per la costruzione dell’aeroporto, la Germania ha sottolineato che il test dell’operatore in un’economia di mercato («test MEO») non si può applicare perché la costruzione dell’aeroporto costituisce una misura di politica economica generale che esula dal controllo sugli aiuti di Stato.

3.4.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

(110)

La Germania ha fatto presente che anche nell’ipotesi in cui il finanziamento degli interventi programmati dovesse essere considerato un aiuto di Stato, esso risulterebbe comunque compatibile con il mercato interno perché soddisfa le condizioni stabilite nel punto 61 degli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione. Secondo la Germania, dopo l’entrata in vigore degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione l’aiuto sarebbe compatibile anche con i principi comuni indicati nel titolo 5 di tali orientamenti.

3.4.1.   Obiettivo ben definito di interesse comune

(111)

La Germania ha affermato che il finanziamento degli investimenti in esame persegue un obiettivo ben definito di interesse comune.

(112)

A questo proposito, la Germania ha osservato che il settore del trasporto aereo delle merci e in particolare i servizi espresso stanno registrando una forte crescita specialmente all’aeroporto di Lipsia/Halle (tra il 2007 e il 2010, il volume di merci trasportate è cresciuto da 101 364 tonnellate a 663 059 tonnellate). La Germania ha inoltre fatto valere che i vettori cargo stanno ampliando la loro capacità operativa. La Germania ha fatto notare che i tre principali hub merci tedeschi – Francoforte sul Meno, Monaco e Colonia/Bonn – sono soggetti a limitazioni dei voli notturni e che in forza di una sentenza del 4 aprile 2012 l’aeroporto di Francoforte sul Meno non è più autorizzato ai voli notturni. Secondo la Germania, FLH contribuisce quindi a decongestionare altri aeroporti merci tedeschi.

(113)

Per quanto riguarda il contributo dell’aeroporto alla connettività della regione, la Germania ha affermato che il progetto in esame è incluso nel piano generale del 2004 (con durata prevista fino al 2020) relativo alla rete di trasporti transeuropea e in particolare nella sua strategia di sviluppo che considera l’aeroporto in questione un «punto della rete comunitaria». La Germania ha sottolineato che l’aeroporto è collocato nella Germania centrale, in prossimità di cinque importanti assi di trasporto transeuropei e corridoi paneuropei, all’incrocio tra due autostrade federali che collegano l’Europa lungo gli assi nord-sud (A 9) ed est-ovest (A 14). La Germania ha anche fatto presente che l’aeroporto è collegato con la rete ferroviaria e stradale il che favorisce un trasporto più efficiente delle merci. La Germania ha inoltre osservato che il progetto persegue «lo sviluppo di una rete di trasporti europei integrati» come stabilito dal punto 12 del piano d’azione per migliorare le capacità, l’efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa (26), in cui si osserva che «sarebbe auspicabile sbloccare le capacità latenti che esistono negli aeroporti regionali, a condizione che gli Stati membri rispettino le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato».

(114)

Inoltre, ha affermato che l’attuazione del progetto avrà ricadute positive sull’intera regione e darà un forte impulso al suo sviluppo socio-economico. Più precisamente, il progetto d’investimento permetterà di migliorare l’accessibilità della regione e la sua forza di attrazione verso investitori e visitatori. A questo proposito, la Germania ha osservato che il progetto d’investimento avrà ricadute positive anche sull’occupazione. A sostegno di questa argomentazione, ha asserito che il tasso di disoccupazione nella Sassonia e nella Sassonia-Anhalt, pari rispettivamente al 10,3 % e all’11,2 %, è superiore alla media tedesca che è del 6,9 %.

(115)

Secondo la Germania, l’aiuto di Stato persegue quindi un obiettivo ben definito di interesse comune.

3.4.2.   Necessità dell’intervento statale

(116)

La Germania ha indicato che nessun investitore privato sarebbe interessato a finanziare questi interventi infrastrutturali. In proposito, la Germania ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle risente di uno storico ritardo di investimenti e che le misure riguardano investimenti infrastrutturali a lungo termine che rispondono alle esigenze dell’aeroporto in vista del futuro aumento del trasporto merci. La Germania sostiene, senza fornire evidenze a riprova, che le misure non sono sproporzionate nelle dimensioni o nei costi. A parere della Germania, un’ulteriore riduzione dei finanziamenti statali non è possibile perché infrastrutture di questa grandezza non possono essere finanziate con le risorse proprie dei gestori aeroportuali.

(117)

La Germania ha anche fatto valere che i ricavi generati dai servizi aeroportuali non coprono i costi di realizzazione delle infrastrutture e a sostegno di questo argomento ha addotto una valutazione controfattuale e del deficit di finanziamento.

(118)

A parere della Germania, l’aiuto assicurerà un miglioramento rilevante per il progetto di investimenti che il mercato in sé non è in grado di offrire, e l’intervento dello Stato è necessario.

3.4.3.   Adeguatezza della misura di aiuto

(119)

Secondo la Germania, l’aiuto sarebbe una misura di aiuto appropriata. In proposito, la Germania ha asserito che essendo l’aeroporto situato nella ex Repubblica democratica tedesca, esso soffre di un ritardo di investimenti e ha la necessità di effettuare investimenti rilevanti in un lasso di tempo più breve rispetto agli altri aeroporti.

(120)

Inoltre, secondo la Germania gli interventi infrastrutturali non sarebbero stati realizzati se non ci fosse stato l’aiuto dello Stato. A riprova di questo argomento, la Germania ha fatto presente che nel 2005 il gruppo MFAG ha generato ricavi per 83,8-118 milioni di EUR e FLH ha generato ricavi per 47-80 milioni di EUR. Secondo la Germania, il volume degli investimenti, ovvero 255,625 milioni di EUR, è quindi pari a più del doppio o triplo dei ricavi consolidati di MFAG e supera di più di 3-5 volte i ricavi di FLH riferiti al periodo in cui è stata presa la decisione relativa ai progetti infrastrutturali.

(121)

Infine, la Germania ha affermato che il rapporto tra ricavi e volume degli investimenti dimostra che senza un finanziamento pubblico le imprese in questione non realizzerebbero questi interventi.

3.4.4.   Effetto di incentivazione

(122)

Riguardo all’effetto di incentivazione, la Germania ha affermato che l’importo e l’intensità dell’aiuto di Stato destinato agli interventi infrastrutturali in questione sono giustificati. Secondo la Germania, senza il finanziamento dello Stato gli interventi infrastrutturali non sarebbero stati effettuati (cfr. sezione 3.4.3).

(123)

A parere della Germania, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione il fatto che alcuni dei progetti di investimento siano già stati completati non ha ridotto l’effetto di incentivazione, dal momento che gli impegni di finanziamento erano stati assunti dagli azionisti prima dell’avvio degli interventi infrastrutturali. Secondo la Germania, l’affermazione della Commissione secondo cui i progetti infrastrutturali possono produrre un utile significativo sul capitale investito travisa in modo evidente la natura degli interventi in questione ed è altresì in contrasto con la prassi decisionale precedente della Commissione. A parere della Germania, la Commissione ha già riconosciuto in numerose occasioni che le misure di questo tipo normalmente non producono un utile significativo sul capitale investito.

3.4.5.   Proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo)

(124)

Secondo la Germania, la proporzionalità degli interventi infrastrutturali si può desumere anche dal fatto che tali interventi contribuiscono a ridurre la congestione degli altri scali aeroportuali tedeschi utilizzati per il traffico merci.

(125)

Inoltre, la Germania ha affermato che l’importo e l’intensità del finanziamento sono stati limitati al minimo strettamente necessario per realizzare gli interventi infrastrutturali. Stando alla Germania, i costi sono stati determinati in anticipo acquisendo stime dei costi e progetti preliminari. Inoltre, la Germania ha evidenziato che contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’aeroporto non può accrescere i propri ricavi aumentando i diritti aeroportuali, in quanto la maggior parte degli investimenti riguarda interventi infrastrutturali per i quali non è possibile imporre diritti aeroportuali separati.

(126)

Inoltre, la Germania ha osservato che in genere non è possibile recuperare i costi di investimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali aumentando i diritti aeroportuali a carico degli utenti. Secondo la Germania, dal momento che i diritti aeroportuali sono approvati dall’autorità aeroportuale competente del Land in cui è situato l’aeroporto, i costi di investimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali non possono essere trasferiti sugli utenti delle infrastrutture a discrezione del gestore. A giudizio della Germania, un eventuale ulteriore aumento dei diritti aeroportuali dello scalo di Lipsia/Halle non sarebbe conforme alle condizioni di mercato e non sarebbe possibile imporlo alle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto. Secondo la Germania, occorre tenere presente che i diritti aeroportuali applicati a FLH sono già superiori al livello normale di mercato.

(127)

Inoltre, la Germania sostiene che l’intensità dell’aiuto prevista è giustificata. Secondo la Germania, solo l’entità prevista del finanziamento pubblico può garantire la possibilità di realizzare investimenti per gli importi e nei tempi necessari. La Germania ha osservato che l’impossibilità di finanziare privatamente interventi infrastrutturali di questo genere in aeroporti regionali è sufficientemente dimostrata sia dalla prassi decisionale della Commissione, sia dal fatto che non esiste nemmeno un caso noto di finanziamento di tali interventi con risorse proprie degli investitori privati.

(128)

La Germania ha sottolineato che la Commissione ha frequentemente e ripetutamente approvato intensità di aiuto fino al 100 %. Secondo la Germania, la prassi della Commissione indica che per essere realizzati gli investimenti simili a quelli in esame devono avere un’intensità di aiuto almeno del 75 %.

(129)

La Germania ha indicato che gli interventi infrastrutturali non si basano su un piano industriale, su un calcolo della redditività o su bilanci perché FLH è stato costruito nell’interesse pubblico della Germania.

(130)

Su richiesta della Commissione, la Germania ha trasmesso un calcolo del deficit di finanziamento, presentato sinteticamente nella Tabella 5 e nella Tabella 6.

Tabella 5

Calcolo del deficit di finanziamento – scenario I – investimenti finanziati attraverso apporti di capitale effettuati nel 2014

Scenario I – investimenti finanziati attraverso apporti di capitale effettuati nel 2014

In milioni di EUR

Tasso di attualizzazione (27)

[…]%

VAN di Σ flussi di cassa di FLH 2006-2055

[…]

VAN delle misure di investimento notificate M1-M16.2 (inclusi i costi di competenza pubblica)

189,4

VAN del deficit di finanziamento

166,9

Intensità dell’aiuto (28)

88,1  %


Tabella 6

Calcolo del deficit di finanziamento – scenario II – investimenti finanziati attraverso apporti di capitale effettuati contestualmente agli investimenti

Scenario II – investimenti finanziati attraverso apporti di capitale effettuati nel periodo della necessità di finanziamento (29)

In milioni di EUR

Tasso di attualizzazione

[…]%

VAN di Σ flussi di cassa di FLH 2006-2055

[…]

VAN delle misure di investimento notificate M1-M16.2 (inclusi i costi di competenza pubblica)

189,4

VAN del deficit di finanziamento

142,1

Intensità dell’aiuto (30)

75,00  %

3.4.6.   Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(131)

Riguardo alla prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Germania ha sottolineato che il bilancio complessivo degli interventi infrastrutturali all’aeroporto di Lipsia/Halle sarebbe positivo e gli interventi non avrebbero un effetto indebito sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. In proposito, la Germania ha indicato che gli interventi infrastrutturali in questione sono di natura non espansiva e non avrebbero alcun effetto sul volume del traffico. La Germania ha fatto notare che la Commissione ha già riconosciuto, in altre decisioni, che le misure di carattere non espansivo non hanno un effetto rilevante sulla concorrenza tra aeroporti.

(132)

La Germania ha diviso i potenziali concorrenti di FLH in tre grandi categorie: i) aeroporti situati nelle vicinanze di Lipsia/Halle, ii) altri aeroporti merci tedeschi, iii) importanti aeroporti merci dell’Unione.

(133)

Relativamente agli aeroporti situati nelle vicinanze di Lipsia/Halle, la Germania ha osservato che nessuno è specializzato nel trasporto aereo delle merci. Inoltre, la Germania ha affermato che tra questi aeroporti, ad esempio Altenburg-Nobitz, Berlino Brandeburgo, Dresda, Erfurt, Hof, Magdeburgo, Magdeburgo-Cochstedt e Praga, nessuno è realmente in concorrenza con Lipsia/Halle. A sostegno di questa affermazione, la Germania ha spiegato che alcuni di questi aeroporti sono troppo distanti geograficamente, sono situati in regioni economiche diverse, hanno bacini di utenza nettamente diversi o sono di dimensioni molto piccole.

(134)

Riguardo agli altri aeroporti merci tedeschi, la Germania ha affermato che la concorrenza di Lipsia/Halle è limitata perché i principali hub tedeschi concorrenti per il traffico merci (Francoforte sul Meno, Monaco e Colonia/Bonn) hanno strozzature che ne penalizzano la capacità o sono soggetti a limitazioni dei voli notturni.

(135)

Secondo la Germania, non esiste una sovrapposizione, dal punto di vista della concorrenza, nemmeno con gli altri aeroporti merci dell’Unione, principalmente Bruxelles e Vatry. In proposito, la Germania ha osservato che l’aeroporto di Lipsia/Halle, situato al centro dell’Europa, è in una posizione unica che gli permette di servire sia l’Europa occidentale, sia l’Europa orientale; né Bruxelles, né Vatry sono in grado di garantire un accesso sufficiente ai mercati sempre più importanti dell’Europa centrale e orientale. Per quanto riguarda l’aeroporto di Vatry, la Germania ha fatto notare che si tratta di uno scalo molto piccolo e che nel 2010 il volume del traffico merci a Lipsia/Halle è stato più di 80 volte superiore a quello di Vatry. Inoltre, secondo la Germania i collegamenti di quest’ultimo aeroporto con la rete ferroviaria e stradale sono meno buoni di quelli di Lipsia/Halle. Per quanto concerne l’aeroporto di Bruxelles, la Germania ha affermato che mentre negli ultimi anni lo scalo di Lipsia Halle ha fatto registrare un aumento del volume del traffico merci, nello stesso periodo l’aeroporto di Bruxelles ha subito un calo. Sempre secondo la Germania, l’aeroporto di Bruxelles è soggetto a limitazioni significative dei voli notturni e quindi la concorrenza è limitata.

(136)

Inoltre, la Germania ha affermato che contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’accesso alle infrastrutture aeroportuali è assicurato a tutti gli utenti in modo paritario e non discriminatorio. Secondo la Germania, i singoli utenti dell’aeroporto non hanno ricevuto sconti ingiustificati basati sul volume. Inoltre, a parere della Germania la questione dell’accesso paritario e non discriminatorio all’aeroporto è già stata affrontata dalla Commissione nella sua precedente decisione relativa al finanziamento dell’aeroporto di Lipsia/Halle (31).

(137)

Di conseguenza, a parere della Germania l’eventuale aiuto di Stato può essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

4.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

4.1.   HOLDING AEROPORTUALE MITTELDEUTSCHE (MFAG)

(138)

Il 26 ottobre 2011, MFAG ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio insieme a FLH. Le osservazioni di MFAG sono sostanzialmente in linea con quelle della Germania.

4.1.1.   Nozione di attività economica e competenze pubbliche

(139)

MFAG ha affermato che la costruzione di infrastrutture all’aeroporto di Lipsia/Halle non costituisce un’attività economica e che quindi il finanziamento in questione non è ricompreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In proposito, MFAG ha fatto presente che un investitore privato non avrebbe realizzato gli interventi in questione e non li realizzerebbe nemmeno ora. MFAG ha anche affermato che non esiste un mercato delle infrastrutture aeroportuali e che gli aeroporti non sono in grado di finanziare da soli gli investimenti destinati alle loro infrastrutture. MFAG teme che l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture aeroportuali determini una riduzione degli investimenti infrastrutturali negli aeroporti.

(140)

MFAG ha anche affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è stato sviluppato nell’interesse pubblico e che il test MEO non si applica al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. In proposito, MFAG ha fatto valere che nell’Unione non esiste nemmeno un caso di un investitore privato che abbia costruito o sviluppato in modo rilevante un aeroporto utilizzando risorse proprie. Di conseguenza, anziché utilizzare il test MEO, la Commissione deve secondo MFAG valutare se le infrastrutture sono offerte a tutti gli utilizzatori in modo aperto e non discriminatorio. Secondo MFAG, nell’aeroporto di Lipsia/Halle questa condizione è soddisfatta. Per questo, stando a MFAG, gli interventi infrastrutturali non sono basati su un piano industriale o su prospettive di redditività a lungo termine.

(141)

Inoltre, MFAG ha precisato che la costruzione dell’aeroporto ha contribuito al perseguimento di obiettivi di politica regionale e al sostegno di una regione economicamente svantaggiata. Secondo MFAG, questa è una tipica responsabilità dello Stato che non può essere assunta da investitori privati, e pertanto non può essere valutata in base alle norme sugli aiuti di Stato.

(142)

Sempre secondo MFAG, sebbene il finanziamento delle infrastrutture costituisca in generale un’attività economica, gli interventi in questione ricadono nella sfera delle competenze pubbliche e quindi non costituiscono un aiuto di Stato.

(143)

Riguardo alle attività di competenza pubblica, MFAG ha affermato che la Commissione deve distinguere tra la protezione del trasporto aereo contro minacce esterne, la protezione del traffico aereo contro minacce operative e la protezione di terzi contro minacce operative del traffico aereo. In proposito, MFAG ha affermato che la protezione contro minacce operative e la protezione dei diritti di terzi dovrebbero essere considerate ricadenti nelle competenze pubbliche. MFAG ha osservato che nella sua prassi decisionale la Commissione ha considerato gli interventi nel settore della protezione antincendio, della navigazione aerea e del controllo del traffico aereo, in particolare Deutscher Wetterdienst (Servizio meteorologico tedesco) e Deutsche Flugsicherung (Navigazione aerea tedesca), come ricadenti nelle competenze pubbliche.

4.1.2.   Conformità al mercato dei prestiti degli azionisti di FLH

(144)

Secondo MFAG, i prestiti degli azionisti sono stati concessi a condizioni di mercato e si dovrebbe tenere conto dei rating attribuiti a MFAG da Nord LB e Deutsche Kreditbank AG. A questo proposito, MFAG ha precisato che Nord LB e Deutsche Kreditbank AG hanno attribuito a MFAG ed FLH la categoria di rating […] con una probabilità media di insolvenza del […]%. MFAG ha precisato che la categoria di rating […] è paragonabile alla categoria di rating esterno da […] a […] di Standard&Poor’s, da […] a […] di Moody’s e da […] ad […] di Fitch.

(145)

MFAG ha anche fatto presente che i prestiti degli azionisti di FLH sono coperti da garanzie elevate. Inoltre, ha fatto notare che i prestiti di FLH saranno utilizzati per finanziare investimenti infrastrutturali sostenibili e che le attività di FLH non sono costituite in garanzia ipotecaria («Grundpfandrechte»). Considerando il rating molto buono e il livello elevato di garanzia reale, il margine di rischio dovrebbe essere fissato secondo MFAG a un massimo di […] punti base.

(146)

Poiché i margini di rischio dei prestiti di FLH sono fissati tra […] e […] punti base, MFAG ritiene che i prestiti siano stati concessi a condizioni di mercato e non implichino un aiuto di Stato.

4.1.3.   Compatibilità dell’aiuto

(147)

MFAG ritiene che in ogni caso gli apporti di capitale sarebbero compatibili con il mercato interno.

(148)

MFAG ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle ha effetti positivi rilevanti sull’occupazione della regione, con 5 100 persone (dipendenti di MFAG, compagnie aeree, ristoranti, imprese di catering, autorità pubbliche e altre imprese) impiegate direttamente presso l’aeroporto e circa 8 100 persone impiegate indirettamente.

(149)

Inoltre, alla luce delle limitazioni dei voli notturni e delle strozzature che penalizzano la capacità in altri aeroporti (quali Francoforte sul Meno, Monaco, Berlino, Düsseldorf e Amburgo), lo scalo aeroportuale di Lipsia/Halle svolge a parere di MFAG un ruolo importante nel decongestionamento di questi altri aeroporti tedeschi e quindi contribuisce a garantire l’offerta aeroportuale della Germania nel suo complesso.

(150)

Riguardo alla natura non discriminatoria dei diritti aeroportuali, MFAG ha affermato che il tariffario in vigore all’aeroporto di Lipsia/Halle non è inteso a favorire una sola compagnia aerea. MFAG ha anche fatto notare che tutte le compagnie aeree sono soggette agli stessi diritti di approdo e che le infrastrutture sono utilizzate da tutti gli utenti in modo uniforme e non discriminatorio.

(151)

Relativamente alla necessità dell’aiuto e al suo effetto di incentivazione, MFAG ha affermato che senza i prestiti degli azionisti o gli apporti di capitale gli interventi non sarebbero stati effettuati. Stando alle informazioni presentate da MFAG, l’importo totale degli investimenti, ovvero 225,6 milioni di EUR, è pari a due o tre volte il fatturato medio di MFAG e a più di cinque volte il fatturato medio annuo di FLH riferito al periodo in cui sono state prese le decisioni riguardanti i progetti infrastrutturali. Secondo MFAG, il fatto che gli interventi siano già stati in parte realizzati non esclude l’esistenza dell’effetto di incentivazione, dato che tali interventi sono stati effettuati solo dopo l’ottenimento delle garanzie finanziarie e l’adozione delle decisioni degli azionisti pubblici, che hanno assicurato anche il finanziamento provvisorio mediante i prestiti degli azionisti.

(152)

A giudizio di MFAG, le misure in esame non hanno falsato la concorrenza e non hanno avuto effetti negativi sull’aeroporto di Bruxelles o su quello di Vatry. Secondo MFAG, l’aeroporto di Bruxelles è penalizzato dalle limitazioni dei voli notturni, che sono il motivo per il quale DHL ha deciso di trasferirsi all’aeroporto di Lipsia/Halle in un orizzonte di lungo periodo. Per quanto riguarda Vatry, MFAG ha osservato che stando agli articoli comparsi sulla stampa l’attività merci in questo scalo è molto limitata (circa 5-6 voli alla settimana).

4.2.   ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER VERKEHRSFLUGHÄFEN (ADV)

(153)

ADV ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio il 27 ottobre 2011. Tali osservazioni sono pienamente in linea con i commenti presentati da MFAG. ADV ha fatto notare che l’aeroporto di Lipsia/Halle è importante per lo sviluppo regionale.

4.3.   DEUTSCHE FLUGSICHERUNG (DFS)

(154)

DFS ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 28 ottobre 2011.

(155)

DFS ha affermato che i progetti infrastrutturali da M3 a M8 e M10 (cfr. Tabella 2) contribuiscono a una gestione sicura e regolare del traffico aereo all’aeroporto di Lipsia/Halle. A questo proposito, DFS ha affermato che il progetto M3 contribuisce a ridurre la pressione sulle vie di rullaggio e sui ponti di attraversamento, il progetto M5 andava realizzato con urgenza per garantire l’assenza di ostacoli per gli aeromobili in rullaggio nella parte sud dell’aeroporto e il progetto M8 serve come base per le operazioni di soccorso aereo ed emergenza. DFS ha inoltre affermato che il progetto M10 le sarebbe utile per le sue attività ai sensi dell’articolo 29b, paragrafo 2, della Luftverkehrsgesetz (legge sul trasporto aereo, «LuftVG») al fine di proteggere il pubblico contro rumori eccessivi.

4.4.   AZIONISTI DI MFAG O/E FLH

4.4.1.   Landkreis Nordsachsen

(156)

Il Landkreis Nordsachsen ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 27 ottobre 2011.

(157)

Il Landkreis Nordsachsen ha affermato che l’aeroporto dà grande impulso allo sviluppo economico e all’occupazione nella regione. Inoltre, ha fatto presente che per motivi storici l’aeroporto ha una necessità di ulteriori investimenti maggiore rispetto ad altri scali aeroportuali tedeschi e che la nozione di attività di competenza pubblica deve essere interpretata in senso più ampio.

(158)

Il Landkreis Nordsachsen ha anche osservato che i diritti aeroportuali non sono sufficienti per finanziare gli investimenti necessari e che a suo parere gli apporti di capitale previsti hanno avuto un effetto di incentivazione. Ha concluso le sue osservazioni affermando che senza il finanziamento l’aeroporto non sarebbe stato in grado di realizzare il progetto infrastrutturale.

4.4.2.   Stadt Dresden

(159)

La città di Dresda, azionista di minoranza di MFAG, ha trasmesso le proprie osservazioni il 28 ottobre 2011. Tali osservazioni sono in linea con quelle di MFAG e del Landkreis Nordsachsen.

(160)

La città di Dresda ha osservato che con 5 100 persone assunte direttamente l’aeroporto è il principale datore di lavoro della regione e quindi è uno stimolo economico importante per la regione. Inoltre, ha sottolineato che grazie all’autorizzazione ai voli notturni l’aeroporto di Lipsia/Halle ha un ruolo importante nel decongestionamento di altri aeroporti tedeschi.

(161)

La città di Dresda ha affermato che le spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali non possono essere finanziate interamente dagli utenti dello scalo attraverso i diritti aeroportuali e che storicamente lo sviluppo degli aeroporti è stato effettuato in genere con finanziamenti pubblici. Inoltre, secondo la città di Dresda in Germania i diritti aeroportuali non sono fissati liberamente dai gestori degli aeroporti ma devono essere approvati ufficialmente dalle autorità pubbliche.

(162)

La città di Dresda ha anche affermato che gli interventi infrastrutturali all’aeroporto di Lipsia/Halle non hanno inciso in modo indebito sul mercato interno, dal momento che tutti gli aeroporti tedeschi e stranieri in concorrenza con lo scalo operano quasi a piena capacità mentre l’aeroporto di Vatry non opera quasi per nulla.

4.4.3.   Stadt Leipzig

(163)

Il 28 ottobre 2011 la Commissione ha ricevuto le osservazioni formulate dalla città di Lipsia, che è un azionista di MFAG. Tali osservazioni sono in linea con quelle della città di Dresda e di MFAG.

4.5.   SPEDIZIONIERI AEREI E CORRIERI ESPRESSO

4.5.1.   European Air Transport Leipzig (EAT)

(164)

Il 27 ottobre 2011 la compagnia aerea cargo EAT, con base all’aeroporto di Lipsia/Halle, ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio. EAT ha affermato di essere controllata al 100 % da Deutsche Post AG e di utilizzare Lipsia/Halle come hub principale per le proprie attività.

(165)

EAT ha fatto presente che a sua conoscenza tutti gli utenti potenziali hanno accesso all’infrastruttura in modo paritario e non discriminatorio, come conferma in particolare il sistema di tariffazione trasparente che si applica a tutti gli utenti.

4.5.2.   Lufthansa Cargo

(166)

Lufthansa Cargo ha trasmesso le proprie osservazioni il 26 ottobre 2011. Tali osservazioni sono pienamente in linea con quelle presentate da EAT. Lufthansa Cargo ha confermato che tutti gli utenti potenziali hanno accesso all’infrastruttura in modo paritario e non discriminatorio.

4.5.3.   Emons Spedition

(167)

Emons Spedition ha trasmesso le proprie osservazioni il 18 ottobre 2011. Tali osservazioni sono pienamente in linea quelle presentate da EAT. Emons ha sottolineato che il finanziamento pubblico degli interventi di miglioramento delle infrastrutture aeroportuali è essenziale per gli aeroporti e per gli utenti aeroportuali.

4.5.4.   Spero Logistics Europe

(168)

Spero Logistics Europe ha trasmesso le proprie osservazioni il 28 ottobre 2011. Tali osservazioni sono pienamente in linea con quelle presentate da EAT e da Emons Spedition.

(169)

Spero ha inoltre affermato che l’autorizzazione ai voli notturni è particolarmente importante per il trasporto aereo delle merci. Spero ha precisato di aver scelto Lipsia/Halle come base per le proprie attività in ragione della posizione geografica al centro dell’Europa, che assicura l’accesso al più grande mercato europeo e tempi di volo più brevi per l’Asia.

4.5.5.   Deutsch Russische Wirtschaftsallianz e.V. (Alleanza economica tedesco-russa)

(170)

Il 25 ottobre 2011, Deutsch Russische Wirtschaftsallianz («Wirtschaftsallianz») ha fatto presente che lo sviluppo dell’aeroporto è essenziale per la crescita economica nella regione.

(171)

Wirtschaftsallianz ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è importante per il progetto SALIS, riguardante i trasporti speciali necessari per le operazioni della NATO in Afghanistan. Secondo Wirtschaftsallianz, le condizioni per l’attuazione del progetto attualmente sono disponibili soltanto a Lipsia, in particolare per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive NATO, l’autorizzazione ad operare 24/7, le piste lunghe 3 000 metri, la disponibilità di aree di deposito e carico sufficienti e la capacità di effettuare la manutenzione tecnica per gli aerei russi utilizzati nel progetto SALIS.

4.5.6.   Altri spedizionieri merci e associazioni

(172)

La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da Skyline Air Services, Netzwerk Logistik Leipzig-Halle e.V., Kühne+Nagel, JET-Speed, Jade Cargo, Baring, Air Cargo Club Deutschland, Aerologic e Volga-Dnepr. Le osservazioni formulate da questi soggetti sono pienamente in linea con quelle presentate da EAT e sottolineano l’importanza dell’aeroporto di Lipsia/Halle per lo sviluppo e l’accessibilità della regione.

4.6.   COMPAGNIE AEREE PASSEGGERI E ASSOCIAZIONI PER IL TURISMO

4.6.1.   Germanwings

(173)

Germanwings, controllata di Deutsche Lufthansa AG, ha presentato le proprie osservazioni il 26 ottobre 2011.

(174)

Germanwings ha affermato che la costruzione e lo sviluppo di infrastrutture aeroportuali non si possono finanziare interamente con i diritti aeroportuali e ha spiegato che gran parte delle misure identificate nella decisione di avvio riguarda interventi legati alla sicurezza dell’aviazione o interventi che danno attuazione a norme sulla sicurezza. Germanwings ha inoltre affermato che questi interventi non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(175)

Germanwings ha sottolineato che la Commissione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dell’aeroporto di Lipsia/Halle e del ritardo di investimenti nell’infrastruttura aeroportuale conseguente alla riunificazione della Germania.

(176)

Inoltre, Germanwings ha affermato che le infrastrutture dell’aeroporto di Lipsia/Halle sono a disposizione di tutti i potenziali utenti senza discriminazioni o trattamenti preferenziali de facto a favore di un’unica compagnia aerea.

4.6.2.   Altre compagnie aeree e associazioni per il turismo

(177)

La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da Austrian Airlines, Alltours, Bundesverband der Deutsche Luftverkehrswirtschaft, Deutscher Reise Verband e Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft. Tali osservazioni sono pienamente in linea con quelle presentate da Germanwings.

4.7.   IMPRESE SITUATE IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO E ASSOCIAZIONI

4.7.1.   BMW Werk Leipzig (BMW)

(178)

BMW ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 27 ottobre 2011.

(179)

BMW ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è importante per l’industria locale e ha effetti esterni positivi sulla regione e sulle imprese che vi hanno sede. Inoltre, ha osservato che la Commissione dovrebbe tenere conto del ritardo di investimenti accumulato dall’aeroporto di Lipsia/Halle prima della riunificazione della Germania. Considerando l’importanza dell’aeroporto per la regione, BMW ritiene che il finanziamento pubblico debba essere considerato compatibile.

4.7.2.   EADS Elbe Flugzeugwerke (EADS)

(180)

EADS ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio con lettera del 27 ottobre 2011.

(181)

EADS ha sottolineato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è molto importante per l’economia della regione ed è stato uno dei fattori principali che hanno indotto EADS a decidere di costituire una controllata nella regione.

4.7.3.   European Energy Exchange AG (EEX)

(182)

EEX, società commerciale nel campo dell’energia con sede a Lipsia, ha presentato le proprie osservazioni il 27 ottobre 2011.

(183)

EEX ha indicato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è molto importante per la regione e per i dipendenti di EEX, e che non ritiene possibile servirsi di altri aeroporti europei in alternativa a FLH.

4.7.4.   Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK - Camera di commercio e dell’industria di Halle-Dessau)

(184)

L’IHK ha trasmesso le sue osservazioni il 26 ottobre 2014.

(185)

L’IHK ha fatto presente che la competizione sul mercato aeroportuale dell’Unione produce interdipendenze positive: miglioramenti delle infrastrutture di un aeroporto hanno ricadute positive anche su altri aeroporti. A questo proposito, ha precisato che gli effetti di rete positivi del programma infrastrutturale intrapreso all’aeroporto di Lipsia/Halle sono stati predominanti. A parere dell’IHK, occorre tenere conto delle debolezze strutturali e del ritardo di investimenti della Germania orientale; inoltre, senza un investimento pubblico iniziale non è pensabile secondo l’IHK che il settore privato effettui a sua volta investimenti rilevanti.

4.7.5.   Altre associazioni

(186)

La Commissione ha ricevuto commenti anche da Handwerkskammer zu Leipzig, Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland e Leipziger Messe. Tali osservazioni sono pienamente in linea con quelle presentate da BMW ed EADS.

4.8.   COMITATO «ANTI-RUMORE» DEI CITTADINI DI SCHKEUDITZ

(187)

Il comitato dei cittadini ha presentato le proprie osservazioni il 24 agosto 2011.

(188)

Stando al comitato, i suoi membri hanno notato che la pista sud è utilizzata quasi esclusivamente da DHL; a suo parere, DHL è l’utilizzatore pressoché esclusivo di tale pista e dell’area sud-est dell’aeroporto. Visto l’utilizzo intensivo che DHL fa di questa infrastruttura, non si può ritenere, a parere del comitato, che gli investimenti riguardino il trasporto passeggeri.

5.   COMMENTI DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(189)

La Germania ha osservato innanzitutto che i commenti dei 34 terzi interessati sono a favore della realizzazione delle misure notificate.

(190)

La Germania ha fatto presente che le osservazioni dei terzi interessati confermano la sua argomentazione secondo cui gli interventi infrastrutturali in questione sono di competenza pubblica. In proposito, la Germania ha sottolineato come DFS abbia evidenziato che gli interventi da M3 a M8 ed M10 sono stati realizzati nell’esercizio delle funzioni pubbliche e ha altresì fatto notare come numerosi terzi interessati abbiano indicato che le regole sugli aiuti di Stato non sono applicabili alle misure in esame.

(191)

Inoltre, la Germania ha fatto presente che le osservazioni dimostrano in modo chiaro che il finanziamento pubblico soddisfa i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Ha fatto notare in particolare che le città, le autorità locali e le camere di commercio, come anche le imprese situate nella regione, hanno posto in risalto l’importanza economica e regionale dell’aeroporto. Secondo la Germania, è indubbio che la costruzione e la gestione dell’aeroporto rispondano a un obiettivo di interesse comune chiaramente definito. Inoltre, la Germania ha messo in rilievo come le osservazioni dei terzi interessati confermino anche la necessità e la proporzionalità del finanziamento pubblico.

(192)

Riguardo al possibile effetto negativo indebito sulla concorrenza e sugli scambi, la Germania ha fatto notare che né l’aeroporto di Vatry, né quello di Bruxelles hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio. Secondo la Germania, questo dimostra che i due aeroporti non sono preoccupati di un’eventuale incidenza negativa delle misure in esame. La Germania ha fatto presente che questa posizione è avvalorata anche da altri terzi interessati quali Lufthansa Cargo, Austrian Airlines, Germanwings e Jade Cargo, e che anche Alltours, Deutscher Reise Verband, BARING ed Aircargo Club Deutschland hanno indicato che non vi è alcuna sovrapposizione, dal punto di vista della concorrenza, tra il bacino di utenza dell’aeroporto di Lipsia/Halle e quelli degli scali di Bruxelles o Vatry.

(193)

Riguardo al requisito relativo all’accesso paritario e non discriminatorio all’aeroporto, la Germania ha osservato che i commenti formulati dai terzi interessati confermano che i diritti aeroportuali sono stati fissati in modo non discriminatorio.

6.   VALUTAZIONE

(194)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(195)

I criteri sanciti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Ne consegue che le misure in esame costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le misure sono concesse dallo Stato, ovvero tramite risorse statali,

b)

favoriscono talune imprese o talune produzioni,

c)

falsano o minacciano di falsare la concorrenza,

d)

incidono sugli scambi tra Stati membri.

6.1.   NOZIONE DI IMPRESA E DI ATTIVITÀ ECONOMICA

6.1.1.   Nozione di impresa

(196)

Al fine di determinare la sussistenza di un aiuto di Stato è necessario stabilire innanzitutto se il beneficiario eserciti un’attività economica e quindi possa essere considerato un’impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato (32).

(197)

In proposito, la Germania ha affermato che la nozione di «impresa», ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, non si applica agli aeroporti almeno per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture di aeroporti regionali. Secondo la Germania, la costruzione di tali infrastrutture non è un’attività economica, bensì una misura generale che persegue obiettivi legati alla politica dei trasporti, economica e regionale; inoltre, a suo parere la costruzione di infrastrutture aeroportuali non costituisce un’attività economica perché un investitore privato non svolgerebbe tale attività. La Germania ha altresì affermato, a questo riguardo, che gli aeroporti hanno per le infrastrutture, le attrezzature e la gestione costi fissi superiori alla media e la loro libertà d’azione sarebbe limitata dall’esistenza di condizioni giuridiche e obblighi rigorosi. A parere della Germania, inoltre, i riferimenti alla sentenza Aéroports de Paris e alla sentenza Lipsia/Halle non hanno pertinenza con le misure in questione. Riguardo alla sentenza Aéroports de Paris, la Germania ha affermato che la sentenza concerne non già la costruzione di infrastrutture aeroportuali, bensì l’esercizio di un aeroporto. Allo stesso modo, secondo la Germania, la sentenza Aéroports de Paris non verte sull’interpretazione della nozione di «impresa» ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ma riguarda una violazione del divieto dell’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del trattato. Relativamente alla sentenza Lipsia/Halle, a parere della Germania la sentenza del Tribunale non costituisce un precedente nella giurisprudenza, in quanto è stata impugnata.

(198)

Con riferimento alla nozione di «impresa», si fa notare che la Corte di giustizia ha sempre definito le imprese come soggetti che esercitano un’attività economica, a prescindere dal rispettivo status giuridico o assetto proprietario e dalle modalità di finanziamento (33). Qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato costituisce un’attività economica (34). Il carattere economico di un’attività quindi non dipende dalla circostanza che essa generi profitti (35).

(199)

Nella sentenza Aéroports de Paris (36), la Corte di giustizia ha stabilito che anche la gestione di un aeroporto consistente nella fornitura di servizi aeroportuali a compagnie aeree e ai vari prestatori di servizi costituisce un’attività economica. Nella sentenza pronunciata nella causa Aeroporto di Lipsia-Halle (37), il Tribunale ha confermato che la gestione di un aeroporto costituisce un’attività economica, della quale la costruzione dell’infrastruttura aeroportuale è parte inseparabile.

(200)

La Commissione ricorda che nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle, il Tribunale ha ritenuto che dal 2000 non potesse più essere esclusa l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali (38). Di conseguenza, dalla data di pronuncia della sentenza nella causa Aéroports de Paris (12 dicembre 2000), la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali devono essere considerate attività soggette ai controlli in materia di aiuti di Stato.

(201)

Nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle, il Tribunale ha anche sostenuto che non ha rilevanza il fatto che la costruzione o l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali persegua eventualmente obiettivi di politica regionale, economica o dei trasporti. Infatti, dalla giurisprudenza costante risulta che le finalità perseguite da misure specifiche non hanno rilevanza; hanno rilevanza invece gli effetti che esse causano (39).

(202)

Inoltre, nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle il Tribunale ha confermato che l’esistenza di un mercato per le infrastrutture aeroportuali è dimostrata dal fatto che l’aeroporto di Lipsia/Halle era in concorrenza con altri aeroporti regionali, in particolare quelli di Vatry (Francia) e Bruxelles (Belgio), per l’insediamento di un hub europeo di corriere espresso di DHL.

(203)

Secondo la giurisprudenza, si deve anche considerare che, ai fini dell’esame della natura economica dell’attività del gestore aeroportuale nel contesto del finanziamento pubblico degli interventi volti allo sviluppo dell’infrastruttura, non si deve dissociare l’attività consistente nel costruire o nell’ampliare un’infrastruttura dal successivo utilizzo che ne viene fatto (40).

(204)

Inoltre, nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle il Tribunale ha affermato che: «le piste di atterraggio e di decollo sono elementi essenziali per le attività economiche condotte da un gestore di aeroporti. La costruzione di piste di atterraggio e di decollo consente pertanto ad un aeroporto di svolgere la sua principale attività economica o, quando si tratta della costruzione di una pista supplementare o dell’estensione di una pista esistente, di svilupparla».

(205)

Alla luce della giurisprudenza citata nei considerando 196 e 204, la Commissione osserva che l’infrastruttura oggetto della presente decisione sarà gestita direttamente dal gestore aeroportuale FLH a fini commerciali o fornirà un supporto indiretto all’esercizio commerciale dell’aeroporto nel suo complesso, rendendo possibile tale esercizio.

(206)

In proposito, la Commissione osserva che secondo la normativa tedesca, in particolare […], i diritti devono essere stabiliti dal gestore aeroportuale e sottoposti al ministero federale dei Trasporti per approvazione. La Commissione fa presente che i diritti aeroportuali sono stabiliti dai gestori aeroportuali nel rispetto dei vincoli normativi per evitare qualsiasi discriminazione indebita tra gli utenti degli aeroporti e possibili abusi di posizione dominante da parte dei gestori aeroportuali. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non impedisca ai gestori aeroportuali di fissare l’importo dei diritti aeroportuali tenendo conto degli investimenti necessari e dei relativi costi. Questo è confermato in particolare dalle prescrizioni di […] e […] del […].

(207)

La Commissione rileva inoltre che la costruzione e lo sviluppo dell’infrastruttura oggetto della presente decisione permetterà a FLH di accrescere la propria capacità e attività economica in qualità di gestore dell’aeroporto di Lipsia/Halle. Il gestore aeroportuale FLH fornisce servizi aeroportuali dietro remunerazione costituita, in particolare, da diritti aeroportuali ma anche da altri proventi relativi allo sfruttamento dell’infrastruttura e alla fornitura di servizi accessori, quali ad esempio la locazione di hangar, che devono essere considerati la contropartita di servizi resi.

(208)

La Commissione ritiene pertanto che l’infrastruttura oggetto della presente decisione sia un’infrastruttura utilizzabile a fini commerciali. FLH è quindi un’impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.2.   Attività ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche

(209)

Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica (41). Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un’attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un’impresa solo per quanto riguarda le prime.

(210)

La Corte ha asserito che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (42). In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerate di carattere non economico (43).

(211)

Il finanziamento pubblico di dette attività non economiche non costituisce un aiuto di Stato, ma deve essere strettamente limitato alla compensazione dei costi che esse comportano e non può essere utilizzato per finanziare altre attività (44). Eventuali compensazioni eccessive da parte delle autorità pubbliche per i costi sostenuti in relazione ad attività non economiche possono costituire un aiuto di Stato. Inoltre, se un aeroporto è impegnato in attività non economiche, oltre alle proprie attività economiche, deve tenere delle contabilità separate onde evitare l’eventuale trasferimento di fondi pubblici dalle attività non economiche a quelle economiche.

(212)

Il finanziamento pubblico delle attività non economiche non deve comportare indebite discriminazioni tra aeroporti. In effetti, la giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere che si sia in presenza di un vantaggio quando le autorità pubbliche sollevano determinate imprese dai costi connessi alle loro attività economiche (45). Pertanto, quando è considerato normale in un determinato ordinamento giuridico che alcuni aeroporti civili debbano sostenere determinati costi inerenti alla loro gestione mentre altri aeroporti non hanno tale onere, ai secondi può essere concesso un vantaggio competitivo, indipendentemente dalla circostanza che tali costi siano connessi ad un’attività che in generale è considerata di natura non economica.

(213)

Alla luce dei considerando 209 e 212, la Commissione deve quindi analizzare la natura degli interventi infrastrutturali di cui alla presente decisione realizzati presso l’aeroporto di Lipsia/Halle.

(214)

La Germania ha asserito che gli interventi notificati da M1 a M11 riguardano attività che rientrano nella sfera delle competenze pubbliche e che il finanziamento di tali attività è strettamente limitato ai costi necessari per tali interventi. Inoltre, ha affermato che questi costi non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. In proposito, la Germania ha fatto valere che gli interventi da M1 a M11 rientrano in una delle categorie seguenti:

i)

interventi per la salvaguardia dell’aviazione civile contro atti di interferenza illecita (46), soggetti alla legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz, «LuftSiG»), in particolare articolo 8;

ii)

interventi relativi alla sicurezza operativa, soggetti all’articolo 45 del Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (decreto di autorizzazione del trasporto aereo, «LuftVZO»); o

iii)

interventi relativi alla protezione di terzi contro rischi operativi del trasporto aereo (ad esempio inquinamento acustico).

(215)

Per quanto concerne gli interventi relativi alla sicurezza operativa, la Commissione ritiene che le attività svolte per garantire la sicurezza di funzionamento dell’aeroporto siano una parte normale dell’attività economica di gestione aeroportuale (47). A questo riguardo, occorre notare che nemmeno i costi sostenuti per assicurare il rispetto di norme e standard possono essere considerati di competenza pubblica. Fatto salvo un esame più dettagliato dei singoli costi e attività, la Commissione osserva che gli interventi destinati a garantire la sicurezza operativa nell’aeroporto non costituiscono attività che ricadono nella sfera delle competenze pubbliche. Ogni impresa che desideri operare su un determinato mercato deve garantire la sicurezza delle installazioni (per gli aeroporti, sono installazioni ad esempio le piste, le vie di rullaggio e i piazzali) e deve altresì assicurare il rispetto dei requisiti prescritti.

(216)

Per quanto concerne le piste, le vie di rullaggio e i piazzali, la Commissione ritiene che si tratti di elementi essenziali per le attività economiche svolte da un gestore aeroportuale. La costruzione delle piste, delle vie di rullaggio e dei piazzali consente quindi al gestore aeroportuale di esercitare la sua attività economica primaria.

(217)

Riguardo agli interventi realizzati in conformità all’articolo 8 della LuftSiG, il controllo del traffico aereo, i servizi meteorologici e i servizi antincendio possono essere considerati in linea di principio come attività ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche.

(218)

Per quanto concerne il quadro giuridico applicabile, la Germania ha fatto presente che per i vigili del fuoco non esistono norme giuridiche che pongano tali costi strettamente a carico del gestore aeroportuale. Inoltre, la Commissione osserva che la remunerazione dei costi relativi ai vigili del fuoco ricade nelle competenze giuridiche dei Länder e normalmente è a carico delle autorità regionali competenti. La remunerazione di tali costi è limitata al necessario per coprire i costi stessi.

(219)

Relativamente al controllo del traffico aereo e ai servizi meteorologici, la Commissione osserva che gli articoli 27d e 27f della LuftVG prevedono che per alcuni aeroporti specifici i costi legati all’articolo 27c della LuftVG siano coperti dallo Stato. Gli aeroporti sono ammissibili alla copertura dei costi in quanto «aeroporti riconosciuti» ai sensi degli articoli 27d e 27f della LuftVG se il ministero federale dei Trasporti ne ha riconosciuto la necessità per motivi di sicurezza e interessi legati alla politica dei trasporti (48). Gli aeroporti tedeschi non riconosciuti non sono ammissibili alla copertura dei costi ai sensi degli articoli 27d e 27f della LuftVG e devono quindi, in linea di principio, accollarsi essi stessi i costi relativi agli interventi previsti nell’articolo 27c della LuftVG. Tali costi sono connaturati alla gestione degli aeroporti. Poiché alcuni aeroporti devono coprire essi stessi i costi mentre altri non lo fanno, a questi ultimi può essere conferito un vantaggio, sebbene gli interventi per il controllo aereo, la sicurezza aerea e i servizi meteorologici possano essere considerati di natura non economica. L’aeroporto di Lipsia/Halle è un aeroporto riconosciuto e quindi è ammissibile alla copertura dei costi ai sensi degli articoli 27d e 27f della LuftVG. Gli altri aeroporti devono accollarsi essi stessi tali costi. La copertura dei costi dell’aeroporto di Lipsia/Halle riconducibili agli interventi per il controllo aereo e la sicurezza, nonché i servizi meteorologici, ai sensi degli articoli 27d e 27f della LuftVG conferisce quindi un vantaggio all’aeroporto di Lipsia/Halle.

(220)

Per quanto riguarda gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della LuftSiG, la Germania sembra ritenere che tutti i costi relativi agli interventi ivi prescritti possano essere sostenuti dalle autorità pubbliche competenti. La Commissione fa presente però che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, solo i costi relativi alla messa a disposizione e alla manutenzione delle superfici e degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 della LuftSiG possono essere rimborsati; tutti gli altri costi devono essere sostenuti dal gestore aeroportuale. Ne consegue che nella misura in cui il finanziamento pubblico concesso a FLH ha sollevato tale impresa dai costi che essa avrebbe dovuto sostenere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, detto finanziamento pubblico non è esentato dall’esame previsto dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, indipendentemente dalla classificazione giuridica di tali costi come costi ricadenti o non ricadenti nella sfera di competenza pubblica, è stato dimostrato che in base alla disciplina vigente essi devono essere sostenuti dal gestore aeroportuale. Di conseguenza, nei casi in cui lo Stato è tenuto a pagare questi costi, il gestore aeroportuale viene sollevato da un costo che normalmente avrebbe dovuto sostenere.

(221)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 215 e 220, la Commissione ritiene opportuno trarre conclusioni più specifiche in relazione ai costi di investimento asseritamente ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche.

M1 Acquisizione di terreni, trasferimento, abbattimento del rumore e interventi accompagnatori di pianificazione per la tutela paesaggistica, M2 Struttura per le prove motori e M10 Ulteriore abbattimento del rumore

(222)

La Germania ha asserito che gli interventi M1, M2 ed M10 ricadono nella sfera delle competenze pubbliche in ragione del fatto che sono destinati a proteggere terzi contro i rischi operativi del trasporto aereo, ad esempio a tutelare i proprietari di case e l’ambiente dagli effetti dell’inquinamento acustico.

(223)

A giudizio della Commissione, i costi relativi alle misure M1, M2 ed M10 costituiscono costi normali che un’impresa dovrebbe sostenere per costruire installazioni conformi a determinati requisiti normativi. Inoltre, tali misure non si possono scindere dall’attività economica dell’aeroporto, come dimostra ad esempio il fatto che senza tali interventi l’aeroporto non sarebbe autorizzato ai voli notturni e non potrebbe concentrarsi sul traffico cargo in relazione alla decisione di approvazione del progetto di costruzione della pista sud dell’aeroporto di Lipsia/Halle e della strategia di espansione dello stesso aeroporto.

(224)

La Commissione ritiene quindi che gli interventi M1, M2 ed M10 non possano essere considerati ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche.

M3 Via di rullaggio e ponte di attraversamento E7, M4 Allungamento della pista di volo nord (costi di progettazione), M5 Sgombero in preparazione della costruzione della via di rullaggio «Victor», M6 Via di rullaggio parallela «Victor», M12 Procedura di approvazione del progetto di ampliamento della zona sud (pista e piazzale), M13 Ampliamento del piazzale nord, M14 Ampliamento del piazzale est, M15 Adeguamento delle infrastrutture, M16 Altri interventi infrastrutturali, quali l’ampliamento dell’hangar nord e la costruzione del nuovo terminal dell’aviazione generale e di una rimessa per aerei di piccole dimensioni

(225)

Nel presente caso, l’allungamento della pista di volo è previsto per consentire agli aerei cargo con MTOW elevato di decollare senza limitazioni di carico a bordo, mentre l’ampliamento del piazzale dovrebbe consentire una migliore distribuzione dei movimenti voli. Inoltre, relativamente alle vie di rullaggio, la Commissione osserva che in un aeroporto le vie di rullaggio collegano le piste di volo a rampe, hangar, terminal e altre strutture. Questi raccordi permettono agli aeromobili di liberare la pista per consentire il decollo o l’atterraggio di un altro aeromobile. Le vie di rullaggio e i ponti di attraversamento sono quindi intrinsecamente connessi alle piste per le quali il gestore aeroportuale riscuote diritti. Inoltre, le informazioni fornite dalla Germania confermano che tali misure sono essenziali in considerazione del volume e dei flussi di traffico. Se gli interventi di costruzione non venissero effettuati, l’aeroporto non beneficerebbe dell’aumento previsto dei flussi di traffico oppure dovrebbe ridurre il volume attuale di flussi di traffico per garantire la sicurezza delle operazioni degli aeromobili. La Commissione ritiene che questo non sia in contraddizione con il fatto che alcuni ponti di attraversamento e vie di rullaggio possono essere utilizzati in sicurezza solo per un volume limitato di traffico.

(226)

A questo riguardo, la Commissione ricorda che le piste di volo, le vie di rullaggio e i piazzali sono elementi essenziali per le attività economiche svolte dal gestore aeroportuale. La costruzione delle piste, delle vie di rullaggio e dei piazzali consente quindi al gestore aeroportuale di esercitare la sua attività economica primaria e non può essere dissociata da questa attività economica.

(227)

La Commissione osserva che gli interventi M3, M4, M5, M6, M12, M13, M14, M15 ed M16 sono effettuati dal gestore aeroportuale a fini commerciali. Le infrastrutture a cui si riferiscono sono quindi infrastrutture sfruttabili per finalità commerciali, e non possono essere considerate ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche.

M11 Sviluppo lato terra della zona sud-est, fase I

(228)

La Commissione osserva che l’intervento M11 comprende i lavori necessari per dotare edifici esistenti di impianti idrico, elettrico e di scarico per le acque reflue e per le acque meteoriche, nonché ulteriori interventi per l’abbattimento del rumore.

(229)

Alla luce della valutazione di cui ai considerando (215) e (220), questi interventi non riguardano attività che normalmente rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici; al contrario, essi contribuiscono alla riqualificazione e all’ammodernamento di infrastrutture usate per finalità commerciali e quindi comportano un’attività economica. Di conseguenza, non possono essere considerati di competenza pubblica.

M5 Nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco ed M9 Equipaggiamenti e mezzi antincendio

(230)

L’edificio della stazione dei vigili del fuoco e gli equipaggiamenti e mezzi antincendio possono in generale essere considerati di competenza pubblica, come indicato nel considerando 218.

(231)

Per quanto concerne il quadro giuridico, la Germania ha fatto presente che per la stazione dei vigili del fuoco e gli equipaggiamenti e mezzi antincendio non esistono norme giuridiche che pongono tali costi strettamente a carico dei gestori aeroportuali. Inoltre, la Commissione osserva che la remunerazione dei costi relativi al nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco e agli equipaggiamenti e mezzi antincendio ricade nelle competenze giuridiche dei Länder e che questi costi di norma sono a carico delle autorità regionali competenti, come fatto presente dalla Germania. La remunerazione di tali costi è limitata al necessario per coprire i costi stessi.

(232)

I costi di costruzione relativi al nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco e i costi di acquisto degli equipaggiamenti e mezzi per il servizio antincendio possono quindi essere considerati di competenza pubblica.

M5 Hangar multifunzione e M9.3 Mezzi e attrezzature per manutenzione invernale

(233)

La Germania ha affermato che l’hangar multifunzione rientra nella sfera delle competenze pubbliche perché in caso di emergenza sarebbe usato come ricovero di emergenza. Secondo la Germania, anche i costi di costruzione dell’hangar sono di competenza pubblica perché l’hangar viene attualmente utilizzato come deposito per le attrezzature e i mezzi per la manutenzione invernale necessari per garantire la sicurezza di esercizio dell’aeroporto durante la stagione invernale.

(234)

In relazione alla costruzione dell’hangar multifunzione presso l’aeroporto di Lipsia/Halle, la Commissione osserva che questo edificio può essere utilizzato per vari scopi. Inoltre, come già richiamato nel considerando 215, i costi dei mezzi e delle attrezzature per la manutenzione invernale (M9.3) necessari per la sicurezza di esercizio dell’aeroporto sono normali costi di gestione di un’attività e non possono essere considerati ricadenti nelle competenze pubbliche. La Commissione ritiene quindi che nemmeno i costi di costruzione dell’hangar multifunzione rientrino nelle competenze pubbliche.

(235)

Ciò non toglie che la Germania possa affidare all’aeroporto, in situazioni di emergenza, compiti specifici qualificabili come servizi di interesse economico generale.

M7 Aree supplementari per sghiacciamento

(236)

Secondo la Germania, aree supplementari per sghiacciamento sono necessarie per la sicurezza e la puntualità degli aeromobili nell’aeroporto. A suo parere, l’ampliamento delle aree di sghiacciamento esistenti è necessario in ragione dell’aumento del traffico nell’aeroporto al fine di evitare ritardi dei voli di linea programmati. Inoltre, la Germania sottolinea che i ricavi derivanti dai servizi di sghiacciamento forniti dall’aeroporto non coprono i costi di realizzazione dell’infrastruttura.

(237)

La Commissione osserva innanzitutto che il fatto che un’attività sia o non sia redditizia non è decisivo ai fini della sua qualifica come attività economica (49). In secondo luogo, la Commissione fa valere che i servizi di sghiacciamento sono forniti ai vettori aerei dietro corrispettivo e sono servizi essenziali che qualsiasi aeroporto fornisce nell’ambito della propria attività economica. Maggiori sono i servizi di questo tipo forniti, maggiore è il numero di voli che possono partire dall’aeroporto, il che permette all’aeroporto di accrescere i propri ricavi.

(238)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che i servizi di sghiacciamento siano intrinsecamente legati allo sfruttamento economico dell’aeroporto, non possano essere disgiunti da tale attività e quindi debbano essere considerati attività economiche.

M8 Eliporto

(239)

L’intervento riguarda la realizzazione di un’area di parcheggio per elicotteri destinata a essere utilizzata come base per i soli servizi di soccorso aereo.

(240)

La Commissione ritiene che la creazione di un eliporto agevoli le operazioni di soccorso aereo. La creazione di un eliporto per i servizi di soccorso può quindi essere considerata ricadente nella sfera delle competenze pubbliche. La compensazione deve essere strettamente legata ai costi di detti servizi.

M9 Altri interventi infrastrutturali

(241)

Gli altri interventi infrastrutturali comprendono la ricostruzione del punto di controllo I, la costruzione di un edificio per la sicurezza funzionale per le necessità della polizia federale e regionale e delle autorità doganali e la costruzione di una struttura per gli animali e di una recinzione perimetrale dell’aeroporto (con sistema di videosorveglianza e sensori di movimento). Secondo la Germania, queste misure sono necessarie per la salvaguardia dell’aviazione civile contro atti di interferenza illecita e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 8 della LuftSiG.

(242)

Per quanto riguarda gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 8 della LuftSiG, la Germania sembra ritenere che tutti i costi relativi agli interventi ivi prescritti possano essere sostenuti dalle autorità pubbliche competenti. La Commissione fa presente però che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, solo i costi relativi alla messa a disposizione e alla manutenzione delle superfici e degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 della LuftSiG possono essere rimborsati; tutti gli altri costi devono essere sostenuti dal gestore aeroportuale. Ne consegue che nella misura in cui il finanziamento pubblico concesso a FLH solleva tale impresa dai costi che essa avrebbe dovuto sostenere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, detto finanziamento pubblico non è esentato dall’esame previsto dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(243)

Relativamente ai costi legati all’uso dell’edificio per la sicurezza funzionale da parte del Servizio meteorologico tedesco, la Commissione osserva che l’articolo 27f della LuftVG stabilisce che per alcuni aeroporti specifici i costi riconducibili all’articolo 27c della LuftVG siano coperti dallo Stato. Gli aeroporti sono ammissibili alla copertura dei costi in quanto «aeroporti riconosciuti» ai sensi dell’articolo 27f della LuftVG se il ministero federale dei Trasporti ne ha riconosciuto la necessità per motivi di sicurezza e per interessi legati alla politica dei trasporti. Gli aeroporti tedeschi non riconosciuti non sono ammissibili alla copertura dei costi ai sensi dell’articolo 27f della LuftVG e devono quindi, in linea di principio, accollarsi essi stessi i costi relativi agli interventi previsti nell’articolo 27c della LuftVG. Tali costi sono connaturati alla gestione degli aeroporti. Poiché alcuni aeroporti devono coprire essi stessi i costi mentre altri non lo fanno, a questi ultimi può essere conferito un vantaggio, sebbene il Servizio meteorologico tedesco possa essere considerato di natura non economica. L’aeroporto di Lipsia/Halle è un aeroporto riconosciuto e quindi è ammissibile alla copertura dei costi ai sensi dell’articolo 27f della LuftVG. Gli altri aeroporti devono accollarsi essi stessi tali costi. La copertura dei costi dell’aeroporto di Lipsia/Halle riconducibili ai servizi meteorologici ai sensi dell’articolo 27f della LuftVG conferisce quindi un vantaggio all’aeroporto di Lipsia/Halle.

6.1.3.   Conclusione

(244)

Alla luce delle constatazioni di cui alla sezione 6.1.1, FLH è un’impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(245)

Relativamente alle constatazioni di cui alla sezione 6.1.2, il finanziamento dei seguenti interventi non può essere considerato ricadente nella sfera delle competenze pubbliche: M1 Acquisizione di terreni, trasferimento, abbattimento del rumore e interventi accompagnatori di pianificazione per la tutela paesaggistica, M2 Struttura per le prove motori, M3 Via di rullaggio e ponte di attraversamento E7, M4 Allungamento della pista di volo nord (costi di progettazione), M5 Sgombero in preparazione della costruzione della via di rullaggio «Victor», M5 Hangar multifunzione, M6 Via di rullaggio parallela «Victor», M7 Aree supplementari per sghiacciamento, M9.3 Mezzi e attrezzature per manutenzione invernale, M10 Ulteriore abbattimento del rumore, M11 Sviluppo lato terra della zona sud-est, fase I, M12 Procedura di approvazione del progetto di ampliamento della zona sud (pista e piazzale), M13 Ampliamento del piazzale nord, M14 Ampliamento del piazzale est, M15 Adeguamento delle infrastrutture, M16 Altri interventi infrastrutturali, quali l’ampliamento dell’hangar nord e la costruzione del nuovo terminal dell’aviazione generale e di una rimessa per aerei di piccole dimensioni. Il finanziamento di queste attività consente al gestore aeroportuale di esercitare la sua attività economica primaria e non può essere dissociato da questa attività economica.

(246)

Relativamente agli interventi M5 Nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco, M9 Equipaggiamenti e mezzi antincendio ed M8 Eliporto, la Commissione ritiene che essi possano essere considerati ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche (cfr. sezione 6.1.2).

(247)

Relativamente all’intervento M9 Altri interventi infrastrutturali, quali la ricostruzione del punto di controllo I, la costruzione di un edificio per la sicurezza funzionale rispondente alle necessità della polizia federale e regionale e delle autorità doganali, la costruzione di una struttura per gli animali e di una recinzione perimetrale dell’aeroporto (con sistema di videosorveglianza e sensori di movimento), la Commissione ritiene che tali attività possano ricadere nella sfera delle competenze pubbliche. Tuttavia, nella misura in cui tali interventi sono riconducibili all’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, secondo la legge tedesca solo i costi relativi alla messa a disposizione e alla manutenzione delle superfici e degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 della LuftSiG possono essere rimborsati; tutti gli altri costi devono essere sostenuti dal gestore aeroportuale. Ne consegue che nella misura in cui il finanziamento pubblico concesso a FLH solleva tale impresa dai costi che essa avrebbe dovuto sostenere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG, detto finanziamento pubblico non è esentato dall’esame previsto dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(248)

Relativamente ai costi connessi all’uso dell’edificio per la sicurezza funzionale da parte del Servizio meteorologico tedesco (M9), per i motivi indicati nel considerando 243 la Commissione ritiene che la copertura dei costi dell’aeroporto di Lipsia/Halle relativi ai servizi meteorologici ai sensi dell’articolo 27f della LuftVG conferisca un vantaggio all’aeroporto di Lipsia/Halle, anche se i servizi meteorologici possono essere considerati di natura non economica.

6.2.   NATURA DI AIUTO DEI PRESTITI DEGLI AZIONISTI A FAVORE DI FLH

6.2.1.   Rapporto tra i prestiti degli azionisti e gli apporti di capitale

(249)

Prima di valutare se i prestiti degli azionisti a favore di FLH costituiscano un aiuto di Stato, è necessario stabilire se i prestiti degli azionisti e gli apporti di capitale debbano essere considerati come misure separate o al contrario come un’unica misura.

(250)

Dagli elementi oggettivi disponibili emerge che le due operazioni sono state decise contestualmente nell’ambito di un piano più ampio destinato a finanziare i miglioramenti dell’infrastruttura aeroportuale, e che gli azionisti di FLH avevano intenzione di trasformare i loro prestiti in capitale sociale. La Germania ha tuttavia dichiarato che gli apporti di capitale non sono stati concessi in modo irrevocabile e che FLH non gode di un diritto diretto all’aumento di capitale.

(251)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i prestiti degli azionisti e gli apporti di capitale possano essere considerati misure distinte.

6.2.2.   Vantaggio economico

(252)

Per verificare se un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio economico indotto dalla concessione di un prestito a condizioni privilegiate, la Commissione applica il «principio del prestatore in un’economia di mercato». In base a tale principio, il capitale di debito messo direttamente o indirettamente a disposizione dallo Stato con modalità che corrispondono alle normali condizioni di mercato non è da qualificarsi come aiuto di Stato (50).

(253)

Nel presente caso, la Commissione deve valutare se le condizioni dei prestiti degli azionisti (cfr. Tabella 3) erogati a FLH conferiscano a quest’ultima un vantaggio economico che la stessa non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato.

(254)

A parere della Germania, il «principio del prestatore in un’economia di mercato» è stato pienamente rispettato perché i prestiti degli azionisti sono stati concessi alle condizioni di mercato. Per giustificare le condizioni dei prestiti in questione, la Germania mette a confronto le condizioni dei prestiti degli azionisti con quelle applicate da altre banche (cfr. gli argomenti presentati nelle sezioni 3.3.1 e 3.3.2).

(255)

Conformemente alla sua prassi decisionale, per stabilire se il finanziamento in esame sia stato concesso a condizioni favorevoli la Commissione può, in assenza di altre proxy, mettere a confronto il tasso di interesse sul prestito in questione con il tasso di riferimento della Commissione, stabilito a norma della metodologia indicata nella comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento.

(256)

La comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento stabilisce un metodo utilizzabile per fissare i tassi di riferimento e di attualizzazione applicati come approssimazione del tasso di mercato. Tuttavia, poiché il tasso di riferimento della Commissione è esso stesso una proxy, se in un caso specifico la Commissione dispone di altri indicatori del tasso di interesse che il beneficiario del prestito può ottenere sul mercato, essa può basare la propria valutazione su tali indicatori.

Il rating del merito di credito di FLH

(257)

Per poter valutare le condizioni dei prestiti degli azionisti, la Commissione deve innanzitutto valutare il merito di credito di FLH.

(258)

Per FLH non esiste un rating attribuito da agenzie di valutazione del merito di credito. La Germania sostiene tuttavia che poiché tra FLH e MFAG sono stati stipulati contratti di cessione degli utili e di accollo delle perdite, occorre considerare il rating delle controllanti.

(259)

La Commissione osserva che secondo la legge tedesca MFAG rimane responsabile di ogni prestito contratto da FLH nel periodo di vigenza del contratto di cessione degli utili e di accollo delle perdite, anche in caso di successiva revoca del contratto.

(260)

La Commissione ritiene quindi che il rating di FLH debba essere considerato almeno uguale a quello della sua controllante MFAG.

(261)

Nemmeno MFAG ha un rating attribuito da agenzie di valutazione del merito di credito; la Germania ha tuttavia fornito alcuni rating interni assegnati a MFAG da istituti bancari. Tali rating sono presentati sinteticamente nella Tabella 4.

(262)

Tenuto conto dei considerando da 257 a 261, la Commissione ritiene che FLH abbia almeno il rating più basso di MFAG, vale a dire […] sulla scala Standard & Poor’s nel 2006 e […] sulla scala Standard & Poor’s dal 2007 al 2012.

La perdita in caso di inadempimento (o livello di copertura della garanzia reale)

(263)

Se i prestiti in questione potessero essere considerati coperti da garanzie reali elevate, la prassi di mercato in questo caso suggerirebbe di aumentare di un livello il rating del titolo di debito rispetto al rating dell’emittente (51). La Commissione deve quindi stabilire la perdita in caso di inadempimento (52) («LGD») dei prestiti degli azionisti in questione.

(264)

Essendo destinati ad essere unicamente un finanziamento ponte a breve termine, i prestiti non erano coperti da garanzia reale. Secondo la Germania, tuttavia, la LGD dovrebbe essere almeno inferiore al 30 % perché il valore delle attività di FLH ([…] milioni di EUR nel 2010), non costituite in garanzia, è superiore al valore delle passività ([…] milioni di EUR nel 2010).

(265)

A questo proposito, la Commissione osserva che il valore contabile delle attività non è sufficiente per stimare il valore di liquidazione in caso di insolvenza o fallimento dell’aeroporto. Nel documento pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006, si raccomanda di stimare per i crediti non subordinati (senior) verso imprese non coperti da garanzia reale riconosciuta una LGD intorno al 45 % (53). Di conseguenza, in base alla comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento i prestiti degli azionisti hanno un livello di copertura «normale» con una LGD nella categoria media (30 % < LGD < 60 %).

(266)

La Commissione ritiene pertanto che il livello di copertura non sia sufficiente ad aumentare di un livello il rating dell’impresa.

Valutazione comparativa delle condizioni dei prestiti degli azionisti di FLH rispetto a valori indicativi di mercato basati sugli spread dei credit default swap (CDS)

(267)

Per verificare se i prestiti degli azionisti di FLH siano stati concessi in linea con le condizioni di mercato, la Commissione ha effettuato una valutazione comparativa con i valori indicativi di mercato basati sulla base degli spread dei credit default swap (spread CDS).

(268)

Coerentemente con la metodologia su cui si basa la comunicazione del 2008 relativa ai tassi di riferimento, la Commissione ritiene che i tassi di interesse sui prestiti possano essere considerati in linea con le condizioni di mercato quando il prezzo dei prestiti è fissato a un tasso uguale o superiore al tasso benchmark dato dalla seguente formula:

Tasso di benchmark = tasso base + margine di rischio + spese

(269)

Il tasso d’interesse di base corrisponde ai costi che le banche devono sostenere per fornire liquidità (costi di finanziamento). Per i finanziamenti a tasso fisso (ovvero i finanziamenti in cui il tasso d’interesse è fissato per l’intera durata del prestito), il tasso d’interesse di base deve essere calcolato sulla base dei tassi di swap (54) di durata e valuta equivalenti a quelle delle passività corrispondenti. Il margine di rischio rappresenta la remunerazione del creditore per i rischi connessi al singolo finanziamento, in particolare per il rischio di credito. Il margine di rischio può essere dedotto da un campione adeguato di spread CDS (55) in rapporto con le unità di riferimento (ad esempio obbligazioni societarie), il cui rating sia comparabile con quello dei prestiti concessi a FLH. Sembra infine opportuno aggiungere da 10 a 20 punti base come valore approssimativo per le spese bancarie che le imprese devono generalmente sostenere (56).

(270)

La Commissione ritiene che le misure finanziarie sottoposte a valutazione non rappresentino un prestito tipico. Ai fini della presente valutazione, si ipotizza che i prestiti vengano forniti come linea di credito revolving, rinnovata ogni anno con nuove condizioni relative ai tassi di interesse. Di conseguenza, si ipotizza che la durata sia di un anno.

(271)

I prestiti sono concessi con un tasso base variabile il cui tasso di riferimento è l’Euribor a 1 anno. La valutazione del margine di rischio può essere effettuata sulla base di un campione di spread CDS per ogni data. La Tabella 7 presenta sinteticamente il numero di osservazioni (società con un rating di FLH appartenenti a tutti i settori economici, ad esclusione delle istituzioni finanziarie e della pubblica amministrazione) e i relativi spread CDS.

Tabella 7

Quadro sinottico delle osservazioni delle società con un rating di FLH

Data

Rating

Numero di osservazioni

Quartile 1 (punti base)

Quartile 2 (punti base)

Quartile 3 (punti base)

13.12.2006

[…]

34

4

5

7

1.1.2008

[…]

4

10

12

22

1.1.2009

[…]

15

73

107

141

1.1.2010

[…]

16

16

19

24

1.1.2011

[…]

18

12

17

21

1.1.2012

[…]

21

15

20

39

(272)

Il margine di rischio del tasso benchmark è stabilito sulla base di una media ponderata degli spread CDS del secondo quartile (cfr. Tabella 7).

(273)

La Tabella 8 mette a confronto il tasso d’interesse effettivo praticato per i prestiti degli azionisti in esame e il tasso benchmark.

Tabella 8

Quadro sinottico comparativo del tasso effettivo di FLH e del tasso benchmark

Data

Tasso d’interesse effettivo (%)

Tasso benchmark (%)

Tasso base

Margine di rischio

Commissione

Totale

Tasso base

Margine di rischio

Commissione

Totale

13.12.2006

3,90

[…]

0

[…]

3,90

[…]

[…]

[…]

1.1.2008

4,73

[…]

0

[…]

4,73

[…]

[…]

[…]

1.1.2009

3,03

[…]

0

[…]

3,03

[…]

[…]

[…]

1.1.2010

1,25

[…]

0

[…]

1,25

[…]

[…]

[…]

1.1.2011

1,50

[…]

0

[…]

1,50

[…]

[…]

[…]

1.1.2012

1,94

[…]

0

[…]

1,94

[…]

[…]

[…]

(274)

Secondo la prassi di mercato, il tasso benchmark stabilito sulla base degli spread CDS deve tenere conto di una commissione bancaria pari a circa […] punti base. (57) Per giungere a una stima prudenziale, nel caso in esame si aggiunge una commissione bancaria di […] punti base.

(275)

La Commissione ritiene che i risultati presentati nella Tabella 8 siano indicativi del fatto che i prestiti erano effettivamente in linea con le condizioni di mercato. In proposito, la Commissione constata che in tutti gli anni, tranne il 2009, il tasso effettivo di FLH è stato superiore al tasso benchmark; peraltro, il tasso d’interesse effettivo più basso del 2009 è controbilanciato dal tasso più elevato degli anni 2010-2012 su volumi di prestiti degli azionisti più elevati.

(276)

Inoltre, la Commissione osserva che questi risultati sono confermati anche dai prestiti di riferimento indicati dalla Germania di cui alle sezioni 3.3.1 e 3.3.2.

6.2.3.   Conclusione

(277)

Alla luce delle considerazioni formulate nelle sezioni 6.2.1 e 6.2.2, la Commissione ritiene che i prestiti degli azionisti di FLH siano stati concessi a condizioni di mercato e quindi non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.3.   NATURA DI AIUTO DEGLI APPORTI DI CAPITALE A FAVORE DI FLH

6.3.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(278)

Per configurarsi come aiuto di Stato, le misure in questione devono essere finanziate con risorse statali e la decisione di concedere la misura deve essere imputabile allo Stato.

(279)

La nozione di aiuto di Stato comprende qualsiasi agevolazione concessa tramite risorse statali dallo Stato stesso o da organismi intermedi che agiscano nell’esercizio di competenze loro conferite (58). Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le risorse delle autorità locali sono risorse statali (59).

(280)

La Corte ha inoltre stabilito che il fatto che una misura sia concessa direttamente dallo Stato oppure sia concessa da organismi pubblici o privati da esso istituiti o designati per gestire l’aiuto è irrilevante ai fini della sua qualificazione come aiuto di Stato (60).

(281)

Nel presente caso, le misure in questione, ovvero gli apporti di capitale a favore di FLH, saranno concessi in parte direttamente a valere sul bilancio delle autorità locali (il Land Sassonia-Anhalt, lo Stato libero di Sassonia e le città interessate) e in parte attraverso i finanziamenti concessi a titolo del bilancio delle autorità locali, che saranno convogliati attraverso MFAG (l’organismo intermedio) in FLH. In proposito, la Commissione fa notare che i fondi convogliati attraverso MFAG erano stati destinati dalle autorità locali ad FLH.

(282)

Lo Stato ha quindi esercitato costantemente un controllo diretto o indiretto sulle risorse in questione. La Commissione ritiene pertanto che le misure in esame siano finanziate attraverso risorse statali. La decisione di concedere queste risorse statali è anch’essa imputabile alle autorità pubbliche, visto che l’azionista pubblico di FLH ha acconsentito ad effettuare apporti di capitale.

6.3.2.   Vantaggio economico

(283)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, un vantaggio è qualsiasi vantaggio economico che un’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali, vale a dire in assenza di un intervento dello Stato (61). Solo l’effetto della misura sull’impresa ha rilevanza; la causa e l’obiettivo dell’intervento dello Stato non ne hanno (62). Ogniqualvolta l’intervento dello Stato produce un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa, è presente un vantaggio.

(284)

La Commissione ricorda inoltre che «i capitali messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato» (63). Nel presente caso, per stabilire se il finanziamento pubblico a favore dell’aeroporto di Lipsia/Halle conferisca a FLH un vantaggio di cui la società non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali, la Commissione deve mettere a confronto il comportamento delle autorità pubbliche che hanno messo a disposizione le sovvenzioni dirette agli investimenti e gli apporti di capitale con quello di un investitore operante in un’economia di mercato in base a prospettive di redditività a lungo termine (64).

(285)

La valutazione dovrebbe ignorare le eventuali ricadute positive sull’economia della regione in cui è situato l’aeroporto; la Corte ha infatti chiarito che la questione rilevante per l’applicazione del test MEO è se «in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale» (65).

(286)

Nella sentenza Stardust Marine la Corte ha rilevato che «[…] per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (66).

(287)

Inoltre, nella causa EDF la Corte ha dichiarato che «[…] valutazioni economiche operate successivamente alla concessione di tale beneficio, la constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività dell’investimento realizzato dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non possono essere sufficienti per dimostrare che detto Stato membro abbia adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio, nella sua qualità di azionista» (67).

(288)

Per poter applicare il test MEO, la Commissione deve collocarsi nella prospettiva dell’epoca in cui sono state prese le singole decisioni riguardanti l’erogazione di fondi pubblici a FLH. La Commissione deve inoltre basare la propria valutazione sulle informazioni e sulle ipotesi a disposizione delle autorità locali nel periodo in cui sono state prese le decisioni riguardanti gli apporti di capitale.

(289)

La Germania ha anche posto in rilievo il fatto che l’infrastruttura è necessaria per creare occupazione (dall’aeroporto dipendono direttamente 5 106 posti di lavoro). La Commissione osserva tuttavia che ai fini del test MEO non si può tenere conto di considerazioni sociali e regionali.

(290)

In questo caso particolare, in relazione agli investimenti di interventi infrastrutturali e connessi all’infrastruttura la Germania sembra mettere in discussione l’applicabilità del test MEO.

(291)

La Germania afferma infatti che il test MEO non si può applicare alle infrastrutture per i trasporti, giacché in tale ambito non esistono investitori privati di paragone. Secondo la posizione della Germania, gli investitori privati non hanno alcun interesse negli aeroporti, in particolare se sono necessari investimenti ingenti. Secondo la Germania, ciò significherebbe che gli investimenti che gli operatori privati non effettuerebbero, esulerebbero automaticamente dall’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(292)

La Commissione non può condividere la posizione della Germania. Non è possibile escludere l’applicazione del test MEO soltanto in ragione del fatto che il settore privato non parteciperebbe al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. Una situazione economica difficile non esonera l’investitore pubblico dall’agire con la medesima cautela che avrebbe adoperato un investitore privato nella medesima situazione. In proposito, la Commissione osserva che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che gli investimenti in attività economiche che non sarebbero svolte da investitori privati operanti in un’economia di mercato contengono elementi di aiuto di Stato (68).

(293)

La Germania non ritiene che gli azionisti di FLH abbiano agito come un MEO decidendo di aumentare il capitale proprio dell’aeroporto e convertendo i prestiti degli azionisti in capitale sociale. La Commissione fa notare che la Germania ha affermato che gli aumenti di capitale sono stati effettuati senza un piano industriale sottostante e senza prospettive di redditività a lungo termine.

(294)

Malgrado le notevoli incertezze connaturate al progetto, quali la natura a lungo termine del progetto di investimenti (circa 50 anni), non esisteva un piano industriale ex ante né è stata effettuata un’analisi della sensibilità sulla redditività sottostante ipotizzata. Tale assenza non è coerente con il tipo di analisi che un investitore prudente avrebbe effettuato per un progetto di queste dimensioni.

(295)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli apporti di capitale effettuati dagli azionisti pubblici e da MFAG a FLH abbiano conferito a quest’ultima un vantaggio economico (nella misura in cui i finanziamenti per investimenti non riguardavano esclusivamente attività ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche, come stabilito nella sezione 6.1.2).

6.3.3.   Selettività

(296)

Per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura statale deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Pertanto, solo le misure che favorendo talune imprese concedono un vantaggio selettivo rientrano nella nozione di aiuto di Stato.

(297)

Nel caso in esame, gli apporti di capitale sono a beneficio della sola FLH. Per questo motivo, la misura è selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.3.4.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi

(298)

Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano sul mercato interno, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall’aiuto (69). Il vantaggio economico concesso dagli apporti di capitale al gestore aeroportuale ne rafforza la posizione economica, giacché il gestore aeroportuale è in grado di svolgere la propria attività senza farsi carico dei relativi costi di investimento.

(299)

Come concluso nella sezione 6.1.1, la gestione di un aeroporto è un’attività economica. La concorrenza si esercita, da una parte, tra gli aeroporti, che competono per attirare compagnie aeree e il relativo traffico aereo (passeggeri e merci), e dall’altra parte tra i gestori aeroportuali, che possono competere tra loro per l’affidamento della gestione di un dato aeroporto. Inoltre, la Commissione sottolinea che la concorrenza può esercitarsi anche tra aeroporti con bacini d’utenza diversi e non situati nello stesso Stato membro, in particolare per attirare spedizionieri merci, vettori aerei specializzati nel trasporto merci e operatori charter.

(300)

Il Tribunale ha confermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle è in concorrenza con aeroporti di altri Stati membri, in particolare con gli scali aeroportuali di Bruxelles (Belgio) e Vatry (Francia) per i voli cargo (70). Inoltre, l’aeroporto di Lipsia/Halle attualmente movimenta circa 890 000 tonnellate di merci ed è il secondo aeroporto merci per dimensioni in Germania.

(301)

La Germania ha affermato che la concorrenza dell’aeroporto di Lipsia/Halle con altri aeroporti tedeschi per il traffico merci è limitata perché i principali hub aerei tedeschi concorrenti per le merci (Francoforte sul Meno, Monaco e Colonia/Bonn) hanno strozzature che ne penalizzano la capacità o sono soggetti a limitazioni dei voli notturni.

(302)

Secondo la Germania, non esiste una sovrapposizione, dal punto di vista della concorrenza, nemmeno con gli altri aeroporti merci europei, rappresentati principalmente da Bruxelles e Vatry. Per quanto riguarda l’aeroporto di Vatry, la Germania ha fatto notare che si tratta di uno scalo molto piccolo e che nel 2010 il volume del traffico merci a Lipsia/Halle è stato più di 80 volte superiore a quello di Vatry. Per quanto concerne l’aeroporto di Bruxelles, la Germania ha affermato che mentre negli ultimi anni lo scalo di Lipsia Halle ha fatto registrare un aumento del volume del traffico merci, nello stesso periodo l’aeroporto di Bruxelles ha subito un calo. Sempre secondo la Germania, l’aeroporto di Bruxelles è soggetto a limitazioni significative dei voli notturni e quindi la concorrenza è limitata.

(303)

Alla luce delle osservazioni formulate dai terzi interessati, la Commissione osserva che l’aeroporto di Lipsia/Halle è utilizzato da diversi vettori cargo internazionali, ad esempio Wirtschaftsallianz per il progetto SALIS, Jade Cargo, Volga-Dnepr Group, Baring ecc., ed è anche l’hub europeo di DHL. Gli interventi infrastrutturali notificati comportano un ulteriore ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale al fine di accogliere aeromobili più grandi senza limitazioni di MTOW. In proposito, la Commissione osserva inoltre che l’aeroporto opera con due piste (pista sud e pista nord, con una lunghezza di 3 600 metri).

(304)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il possibile vantaggio economico che FLH potrebbe ottenere dagli apporti di capitale attuati allo scopo di finanziare i diversi progetti di sviluppo ed ampliamento dell’infrastruttura dell’aeroporto di Lipsia/Halle rafforza la sua posizione rispetto ai concorrenti sul mercato dei fornitori di servizi aeroportuali dell’Unione, in particolare per le merci.

(305)

La Commissione ritiene perciò che il finanziamento pubblico in esame falsi o rischi di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra gli Stati membri.

6.3.5.   Conclusione

(306)

Alla luce delle considerazioni formulate nei considerando da 278 a 305, la Commissione ritiene che i finanziamenti pubblici concessi a FLH sotto forma di apporti di capitale costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.4.   LEGITTIMITÀ DELL’AIUTO

(307)

Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti a notificare i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale.

(308)

Poiché gli apporti di capitale sono soggetti a una decisione della Commissione e non sono ancora stati messi a disposizione di FLH, la Commissione ritiene che la Germania abbia rispettato il divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato (71).

6.5.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

6.5.1.   Quadro giuridico applicabile

(309)

Poiché gli apporti di capitale in FLH costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se tale aiuto, identificato nel considerando 306, possa essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

(310)

L’articolo 107, paragrafo 3, del trattato prevede talune deroghe alla regola generale indicata nell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo la quale gli aiuti di Stato non sono compatibili con il mercato interno. L’aiuto in questione può essere valutato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale dispone che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

(311)

In questo contesto, gli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione forniscono una base che consente di valutare l’ammissibilità degli aiuti agli aeroporti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(312)

Ai sensi degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione, la Commissione applica i principi indicati in tali orientamenti a tutte le misure di aiuto agli investimenti notificate in merito alle quali è chiamata a prendere una decisione a decorrere dal 4 aprile 2014, anche se i progetti sono stati notificati prima di tale data (72).

(313)

La Commissione ha già concluso, nel considerando 308, che gli apporti di capitale diretti e annuali non costituiscono un aiuto di Stato illegale concesso prima del 4 aprile 2014.

(314)

Nel presente caso, la Commissione osserva tuttavia che l’aeroporto di Lipsia/Halle, con un traffico merci di oltre 800 000 tonnellate, è un aeroporto specializzato nel trasporto di merci. La Commissione osserva inoltre che le misure in questione sono riconducibili alla strategia di espansione dell’aeroporto, finalizzata al suo ingresso nel mercato del trasporto merci.

(315)

Come indicato nel punto 29 degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione, la Commissione non ha ancora un’esperienza sufficiente nella valutazione della compatibilità degli aiuti a favore di aeroporti specializzati nel trasporto di merci per poter riassumere la propria prassi sotto forma di criteri specifici di compatibilità. Per tali categorie di imprese, la Commissione applicherà quindi i principi comuni di compatibilità di cui al titolo 5 degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione attraverso una valutazione caso per caso.

6.5.2.   Valutazione della compatibilità

(316)

Per stabilire se una misura di aiuto possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, generalmente la Commissione analizza se essa è congegnata in modo tale che i suoi effetti positivi connessi al conseguimento di un obiettivo di interesse comune superano i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

(317)

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (73) esortava a individuare e definire principi comuni applicabili alla valutazione di compatibilità di tutte le misure di aiuto effettuata dalla Commissione. Una misura di aiuto è considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune;

b)

necessità dell’intervento statale;

c)

adeguatezza della misura di aiuto;

d)

effetto di incentivazione;

e)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo);

f)

prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico interessato devono poter accedere facilmente a tutti gli atti e informazioni pertinenti in merito all’aiuto concesso come previsto al titolo 8.2 degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione.

6.5.2.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

(318)

Un aiuto di Stato deve avere un obiettivo di interesse comune in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato. In genere si ritiene che un aiuto agli investimenti negli aeroporti contribuisca al conseguimento di un obiettivo di interesse comune se: i) serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell’Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali; oppure ii) aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure iii) facilita lo sviluppo regionale.

(319)

Gli apporti di capitale soggetti alla presente decisione sono finalizzati al finanziamento di interventi infrastrutturali presso l’aeroporto di Lipsia/Halle, uno scalo aeroportuale specializzato nel traffico merci. Come ricordato dalla Germania, il settore del trasporto aereo delle merci e in particolare i servizi espresso stanno registrando una forte crescita; inoltre, presso i tre principali hub merci tedeschi – Francoforte sul Meno, Monaco e Colonia/Bonn – vigono limitazioni dei voli notturni. In proposito, la Germania ha fatto presente che in forza di una sentenza del tribunale amministrativo federale tedesco del 4 aprile 2012, l’aeroporto di Francoforte sul Meno non è autorizzato ai voli notturni. Stando alla Germania, FLH contribuisce quindi ad evitare un grave deficit di capacità di trasporto aereo delle merci in Germania.

(320)

La Germania ha inoltre fatto notare che il progetto è incluso nel piano generale del 2004 (con durata prevista fino al 2020) relativo alla rete di trasporti transeuropea e in particolare nella sua strategia di sviluppo che considera l’aeroporto in questione un punto della rete comunitaria. L’aeroporto di Lipsia/Halle è collocato nella Germania centrale, in prossimità di cinque importanti assi di trasporto transeuropei e corridoi paneuropei, all’incrocio tra due autostrade federali che collegano l’Europa lungo l’asse nord-sud (A 9) ed est-ovest (A 14). L’aeroporto usufruisce anche di collegamenti con la rete ferroviaria e viaria.

(321)

Secondo la Germania, questo aeroporto, situato nel cuore dell’Europa, possiede un forte potenziale di crescita grazie al mercato di circa 7 milioni di persone entro un raggio di 100 km e ai collegamenti con la rete viaria e ferroviaria. Come indicato nel considerando 319, il trasporto aereo delle merci sta registrando una crescita notevole (il trasporto passeggeri internazionale ha avuto tra il 2007 e il 2011 una crescita media di circa il 5,0 % e il trasporto merci una crescita del 4,3 %) (74). Tuttavia, la capacità attuale degli aeroporti è penalizzata dalle limitazioni dei voli notturni [cfr. considerando 319].

(322)

Come indicato nel considerando 319, è prevista una crescita graduale ma rilevante del traffico merci presso l’aeroporto. Riguardo al volume di merci, la Germania ha sottolineato che rispetto ad altri aeroporti Lipsia/Halle registra tassi di crescita costanti: le merci movimentate sono passate da 101 364 tonnellate nel 2007 a 442 453 tonnellate nel 2008, 524 084 tonnellate nel 2009 e 663 059 tonnellate nel 2010, con un andamento che, come ha fatto notare la Germania, corrisponde a un aumento del 18,5 % nel 2009 e del 26,5 % nel 2010. Secondo la Germania, è previsto un ulteriore aumento del volume di merci; in proposito, la Germania ha precisato che le previsioni indicavano circa 820 000 tonnellate di merci movimentate entro il 2020 (75), ma tale volume sarà raggiunto già entro il 2015 (76). Le previsioni prospettano un ulteriore incremento per le merci, specialmente in ragione dell’inasprimento delle limitazioni dei voli notturni presso altri aeroporti tedeschi (Francoforte sul Meno e Colonia/Bonn).

(323)

La Commissione constata che l’attuazione del progetto avrà ricadute positive sull’intera regione e darà un impulso positivo al suo sviluppo socio-economico. La Germania ha fatto presente che nell’aeroporto erano presenti 133 società, con un totale di 5 106 dipendenti nel 2010 (in aumento del 14,4 % rispetto al 2009), e ha altresì osservato che il progetto d’investimento permetterà in particolare di migliorare l’accessibilità della regione e la sua forza di attrazione verso investitori e visitatori. La Commissione constata che questa affermazione è corroborata dalle osservazioni formulate dai terzi interessati (cfr. sezione 4). Inoltre, dovrebbero esserci ricadute positive sull’occupazione, tenendo presente che nella regione di Lipsia/Halle la disoccupazione è notevolmente più elevata (10,3 % nella regione della Sassonia, 11,2 % nella Sassonia-Anhalt) della media nazionale (6,9 %).

(324)

La Commissione può quindi concludere che la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura sono funzionali ad un obiettivo ben definito d’interesse comune, poiché lo sviluppo di un aeroporto con una forte vocazione al traffico merci è conforme alla politica dell’Unione in materia, anche in relazione a considerazioni di ordine regionale. Pertanto, il criterio di compatibilità è soddisfatto nel presente caso.

6.5.2.2.   Necessità dell’intervento statale

(325)

Una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione.

(326)

La Germania ha affermato che l’aeroporto di Lipsia/Halle risente di uno storico ritardo di investimenti e che a suo avviso il finanziamento è limitato al necessario e al minimo previsto per legge, sia in termini di importo dell’aiuto, sia considerando l’intensità dell’aiuto. Inoltre, secondo la Germania le misure riguardano investimenti infrastrutturali a lungo termine che rispondono alle esigenze dell’aeroporto in vista del futuro aumento del trasporto merci e passeggeri. La Germania ha affermato che le misure non sono sproporzionate nelle dimensioni o nei costi e che i costi sono stati ridotti a un livello minimo attraverso una pianificazione preventiva approfondita e l’elaborazione di stime dei costi. A parere della Germania, un’ulteriore riduzione del finanziamento di Stato non è possibile perché infrastrutture di questa grandezza non possono essere finanziate dai gestori aeroportuali con risorse proprie.

(327)

La Germania ha fatto valere che i ricavi generati dai servizi non coprono i costi di realizzazione delle infrastrutture e a sostegno di questo argomento ha addotto una valutazione controfattuale e del deficit di finanziamento.

(328)

La Commissione conclude che l’aiuto assicurerà un miglioramento rilevante per il progetto di investimento che il mercato in sé non è in grado di assicurare, e che l’intervento dello Stato è necessario.

6.5.2.3.   Adeguatezza della misura di aiuto

(329)

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune.

(330)

Come spiegato nella sezione 6.5.2.2, la Germania ha dimostrato che il finanziamento del progetto attraverso apporti di capitale è uno strumento adeguato per migliorare la condizione dell’infrastruttura dell’aeroporto di Lipsia/Halle. Nessun’altra forma di aiuto meno distorsiva assicurerebbe il finanziamento degli interventi infrastrutturali necessari.

(331)

La Commissione conclude che la misura di aiuto in esame costituisce uno strumento politico adeguato.

6.5.2.4.   Effetto di incentivazione

(332)

L’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato, con diverse modalità o altrove.

(333)

Innanzitutto, i lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda all’autorità erogatrice. Se i lavori iniziano prima della presentazione della domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale potrà essere considerato compatibile con il mercato interno.

(334)

La Germania ha fatto presente che i lavori non sono iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto all’autorità erogatrice. La Commissione può quindi concludere che questo criterio è soddisfatto.

(335)

In secondo luogo, un progetto d’investimento in un aeroporto può essere di per sé economicamente attraente. Pertanto è necessario accertare se tale investimento non sarebbe stato effettuato o non lo sarebbe stato nella stessa misura in assenza di un aiuto di Stato. Se ciò è confermato, la Commissione conclude che la misura di aiuto ha un effetto di incentivo.

(336)

L’effetto di incentivo è individuato mediante un’analisi controfattuale, che mette a confronto i previsti livelli di attività in presenza e in assenza di aiuti di Stato.

(337)

Quando non è nota una specifica analisi controfattuale, l’effetto di incentivo può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento dei costi di capitale, vale a dire quando sulla base di un piano industriale ex ante, è possibile dimostrare l’esistenza di una differenza tra flussi di cassa positivi e negativi (tra cui i costi di investimento in immobilizzazioni) nell’arco della durata di vita dell’investimento in termini di valore attuale netto (77).

(338)

Nel presente caso, la Germania ha presentato un calcolo del deficit di finanziamento che identifica un deficit di finanziamento di almeno 142,1 milioni di EUR (cfr. Tabella 5 e Tabella 6). Inoltre, la valutazione dello scenario controfattuale indica che se gli investimenti infrastrutturali dovessero essere finanziati interamente attraverso prestiti, l’aeroporto non sarebbe in grado di assicurare i finanziamenti necessari.

(339)

La Commissione conclude quindi che l’aiuto agli investimenti ha un effetto di incentivo.

6.5.2.5.   Proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo)

(340)

L’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata.

(341)

Per essere proporzionato, l’aiuto agli investimenti a favore degli aeroporti deve limitarsi ai costi straordinari (al netto delle entrate straordinarie) che derivano dall’avvio del progetto/attività che beneficia dell’aiuto e non tanto al progetto/attività alternativi che il beneficiario avrebbe intrapreso nello scenario controfattuale, vale a dire se non avesse ricevuto l’aiuto. Quando non è nota una specifica analisi controfattuale, l’ammontare dell’aiuto non deve superare il deficit di finanziamento del progetto di investimento (il cosiddetto «deficit di finanziamento dei costi di capitale»), che viene stabilito sulla base di un piano industriale ex ante come il valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (inclusi i costi di investimento) nell’arco di vita dell’investimento. Nel caso di aiuti agli investimenti il piano industriale deve coprire il periodo di utilizzazione economica del bene.

(342)

In ogni caso, l’intensità di aiuto non deve andare oltre il deficit di finanziamento effettivo del progetto di investimento.

(343)

Come indicato nelle sezioni 6.5.2.2 e 6.5.2.3, la Germania ha presentato un calcolo complementare del deficit di finanziamento per il progetto notificato pari a 142,1 milioni, con un intensità di aiuto del 75 % (cfr. Tabella 6), nell’ipotesi di effettuazione degli apporti di capitale in concomitanza con gli investimenti. Tuttavia, poiché gli apporti di capitale saranno effettuati solo dopo l’approvazione della Commissione nel 2014, il deficit di finanziamento identificato dalla Germania è pari a 166,9 milioni di EUR, con un’intensità di aiuto dell’88,1 % (cfr. Tabella 5).

(344)

In assenza di una soglia relativa all’intensità di aiuto massima ammissibile per gli aeroporti merci, l’intensità di aiuto è limitata al deficit di finanziamento del progetto di investimento. La Commissione può quindi concludere che l’importo dell’aiuto è proporzionato e limitato al minimo.

6.5.2.6.   Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(345)

Gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che l’impatto complessivo della misura sia positivo.

(346)

Al fine di limitare ulteriormente eventuali distorsioni, l’aeroporto, compresi eventuali investimenti per i quali viene erogato l’aiuto, deve essere aperto a tutti i potenziali utilizzatori e non deve essere destinato a un utente specifico. In caso di limitazione fisica di capacità, l’allocazione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

(347)

La Germania ha fatto presente che l’impatto complessivo degli effetti delle misure sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri è positivo. A questo proposito, ha confermato che la nuova infrastruttura sarà accessibile a tutti gli utenti potenziali (compagnie aeree e vettori cargo) in modo paritario e non discriminatorio.

(348)

In secondo luogo, la Germania ha fatto presente che gli interventi infrastrutturali in questione sono di natura non espansiva. Riguardo all’eventuale effetto sui concorrenti dell’aeroporto di Lipsia/Halle, la Germania ha affermato che gli aeroporti situati nelle vicinanze di Lipsia/Halle non sono specializzati nel trasporto aereo delle merci. Inoltre, relativamente agli aeroporti di Altenburg-Nobitz, Berlino Brandeburgo, Dresda, Erfurt, Hof, Magdeburgo, Magdeburgo-Cochstedt e Praga, la Germania ha spiegato che alcuni di questi aeroporti sono troppo distanti geograficamente, sono situati in regioni economiche diverse, hanno bacini di utenza nettamente diversi o sono di dimensioni molto piccole.

(349)

Riguardo agli altri aeroporti merci tedeschi, la Germania ha affermato che la concorrenza di Lipsia/Halle è limitata perché i principali hub tedeschi concorrenti per il traffico merci (Francoforte sul Meno, Monaco e Colonia/Bonn) hanno strozzature che ne penalizzano la capacità o sono soggetti a limitazioni dei voli notturni.

(350)

Secondo la Germania, non esiste una sovrapposizione, dal punto di vista della concorrenza, nemmeno con gli altri aeroporti merci europei, rappresentati principalmente da Bruxelles e Vatry. Per quanto riguarda l’aeroporto di Vatry, la Germania ha fatto notare che si tratta di uno scalo molto piccolo e che nel 2010 il volume del traffico merci a Lipsia/Halle è stato più di 80 volte superiore a quello di Vatry. Per quanto concerne l’aeroporto di Bruxelles, la Germania ha affermato che mentre negli ultimi anni lo scalo di Lipsia Halle ha fatto registrare un aumento del volume del traffico merci, nello stesso periodo l’aeroporto di Bruxelles ha subito un calo. Sempre secondo la Germania, l’aeroporto di Bruxelles è soggetto a limitazioni significative dei voli notturni e quindi la concorrenza è limitata.

(351)

La Commissione può quindi concludere che gli effetti negativi dell’aiuto sono sufficientemente limitati e che, di conseguenza, il criterio di compatibilità è soddisfatto.

6.5.2.7.   Trasparenza dell’aiuto

(352)

Si ricorda alla Germania l’obbligo di trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dettagli dell’aiuto concesso, come indicato nel titolo 8.2 degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione.

6.5.3.   Conclusione

(353)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che tutti i criteri comuni di compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato siano soddisfatti nel presente caso.

(354)

Alla luce della valutazione effettuata, la Commissione conclude che la misura è compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato nella misura in cui è limitata alla copertura finanziaria del deficit di finanziamento del progetto di investimento.

7.   CONCLUSIONE

(355)

Alla luce di quanto constatato nella sezione 6.1.1, FLH è un’impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In base alla valutazione di cui alla sezione 6.1.2, la Commissione ritiene che il finanziamento delle misure M5 Nuovo edificio della stazione dei vigili del fuoco, M9 Equipaggiamenti e mezzi antincendio ed M8 Eliporto possa essere considerato ricadente nella sfera delle competenze pubbliche. In base alla valutazione di cui alla sezione 6.1.2, il finanziamento di tutte le altre misure non può essere esentato dall’esame previsto dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(356)

Alla luce delle considerazioni formulate nella sezione 6.2.1, la Commissione ritiene che i prestiti degli azionisti di FLH siano stati concessi a condizioni di mercato e quindi non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(357)

Alla luce delle considerazioni formulate nella sezione 6.3, la Commissione ritiene che i finanziamenti pubblici concessi a FLH sotto forma di apporti di capitale costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Poiché gli apporti di capitale sono soggetti a una decisione della Commissione e non sono stati messi a disposizione di FLH, la Commissione ritiene che la Germania abbia rispettato il divieto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(358)

Alla luce della valutazione di cui alla sezione 6.5, la Commissione ritiene che tutti i criteri comuni di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato siano soddisfatti nel presente caso. La Commissione conclude quindi che tali misure sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato nella misura in cui sono limitate alla copertura finanziaria del deficit di finanziamento del progetto di investimento.

(359)

La Commissione prende atto del fatto che il 17 giugno 2014 la Germania ha informato la Commissione che in via eccezionale avrebbe accettato che la presente decisione fosse adottata in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prestiti degli azionisti concessi a Flughafen Leipzig/Halle GmbH 2007 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   Nella misura in cui gli apporti di capitale effettuati a favore di Flughafen Leipzig/Halle GmbH coprono costi ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche per i quali il gestore aeroportuale ha diritto al rimborso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG e costi dell’eliporto, detti apporti non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   Nella misura in cui gli apporti di capitale effettuati a favore di Flughafen Leipzig/Halle GmbH sono limitati alla copertura finanziaria del deficit di finanziamento del progetto di investimento e non coprono costi ricadenti nella sfera delle competenze pubbliche di cui al paragrafo 1, detti apporti costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Nella misura in cui l’importo degli apporti di capitale supera gli importi dichiarati compatibili con il mercato interno nei paragrafi 1 e 2, tali apporti costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c),del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del trattato sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il trattato ha anche introdotto talune modifiche terminologiche, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». In tutta la presente decisione, viene utilizzata la terminologia del trattato.

(2)   GU C 284 del 28.9.2011, pag. 6.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(5)  Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

(6)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

(7)   GU C 113 del 15.4.2014, pag. 30.

(8)  L’azionista principale di FLH è Mitteldeutsche Flughafen AG, che ne detiene il 94 %. Le rimanenti quote sono possedute dallo Stato libero di Sassonia (Freistaat Sachsen), dal circondario della Sassonia settentrionale (Landkreis Nordsachen) e dalla città di Schkeuditz (Stadt Schkeuditz). Non vi sono azionisti privati.

(9)  Gli azionisti di MFAG sono lo Stato libero di Sassonia (76,64 %), il Land Sassonia-Anhalt (18,54 %), la città di Dresda (2,52 %), la città di Halle (0,2 %) e la città di Lipsia (2,1 %). Non vi sono azionisti privati.

(10)  Gli apporti di capitale effettuati dagli azionisti pubblici di FLH per il finanziamento della costruzione della nuova pista sud e di altri interventi per un importo massimo di 350 milioni di EUR decisi fino al 2006 sono già stati valutati e sono risultati compatibili con il mercato interno nella decisione 2008/948/CE della Commissione, del 23 luglio 2008, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle C 48/06 (ex N 227/06) (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 1); tali apporti non sono quindi oggetto della presente indagine.

(*1)  Dati coperti dall’obbligo di segreto d’ufficio.

(11)  Decisione di approvazione del progetto relativo alla pista di volo sud e al piazzale sud di una autorità tedesca competente, del 4 novembre 2004, e prima modifica di tale decisione, del 9 dicembre 2005.

(12)  L’aeroporto di Lipsia/Halle ha due vie di rullaggio che intersecano direttrici di traffico (autostrada A14, linea ferroviaria ad alta velocità, strada statale a quattro corsie), e che quindi devono passare su ponti.

(13)  Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1).

(14)  Fino al 1o aprile 2011.

(15)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(16)  Sulla base di stime formulate prima del 2011.

(17)  Sulla base di stime del 2011.

(18)  Causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3929).

(19)  Cause riunite T-443/08 e T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione, (sentenza « Aeroporto di Lipsia/Halle ») (Raccolta 2011, pag. II-1311).

(20)  Decisione della Commissione del 7 marzo 2007 relativa al caso di aiuti di Stato N 620/06 Germania - aeroporto regionale di Memmingen/Allgäu (GU C 133 del 15.6.2007, pag. 8).

(21)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(22)  La proposta di finanziamento di Sachsen LB del 14.1.2010 prevedeva margini variabili tra 55 pbs/anno e 80 pbs/anno in base all’importo del prestito (il margine era tanto più basso quanto più alto era l’importo del prestito).

(23)  La proposta di finanziamento di Nord LB dell’11.1.2010 prevedeva margini di rischio variabili tra 22 pbs/anno e 238 pbs/anno in base all’importo del prestito.

(24)  Considerando 95 della decisione di avvio.

(25)  Informazioni aziendali riservate.

(26)  Un piano d’azione per migliorare le capacità, l’efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa, COM(2006) 819 def., 24 gennaio 2007.

(27)  Il tasso di attualizzazione è stato determinato mediante il Capital Asset Pricing Model: re = rf + ßi (MRP)

Rf = tasso base = […]% al 30.12.2005

ßi = fattore beta = […] all’1.1.2006

MRP = premio al rischio di mercato prima delle imposte = […]% all’1.1.2006.

(28)  VAN del deficit di finanziamento/VAN degli investimenti = 166,9 milioni di EUR/189,4 milioni di EUR = 88,10 %.

(29)  Il periodo dell’investimento è identico a quello del finanziamento attraverso apporti di capitale.

(30)  VAN del deficit di finanziamento/VAN degli investimenti = 142,1 milioni di EUR/189,4 milioni di EUR = 75,00 %.

(31)  Decisione 2008/948/CE.

(32)  Cfr. causa C-35/96, Commissione/Italia (Raccolta 1998, pag. I/3851) e cause da C-180/98 a 184/98, Pavlov (Raccolta 2000, pag. I-6451).

(33)  Cfr. Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4), parte 2.1, e giurisprudenza associata, in particolare cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri (Raccolta 2000, pag. I-6451), ma cfr. anche causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze e a. (Raccolta 2006, pag. I-289); causa C-205/03 P FENIN/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-6295), e causa C-49/07 MOTOE (Raccolta 2008, pag. I-4863).

(34)  Causa 118/85, Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2599, punto 7); causa C-35/96, Commissione/Italia, (Raccolta 1998, pag. I-3851, punto 36); Pavlov e altri, punto 75.

(35)  Cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78 Van Landewyck (Raccolta 1980, pag. 3125, punto 88); causa C-244/94, FFSA e altri (Raccolta 1995, pag. I-4013, punto 21); e causa C-49/07, MOTOE, (Raccolta 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28).

(36)  Causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3929), confermata dalla causa C-82/01 (Raccolta 2002, pag. I-09297), punti da 75 a 79.

(37)  Cause riunite T-443/08 e T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione (sentenza « Aeroporto di Lipsia-Halle ») (Raccolta 2011, pag. II-1311), in particolare punti 93 e 94; confermata dalla causa C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione (2012), non ancora pubblicata.

(38)  Cfr. sentenza Aeroporto di Lipsia-Halle, punto 106.

(39)  Sentenza Aeroporto di Lipsia-Halle, punto 102 e successivi.

(40)  Causa C-205/03P FENIN/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-6295, punto 88); e sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle, punto 95.

(41)  Sentenza Aeroporto di Lipsia-Halle, punto 98.

(42)  Causa C-118/85, Commissione/Italia, (Raccolta 1987, pag. 2599, punti 7 e 8) e causa C-30/87 Bodson/Pompes funèbres des régions libérées (Raccolta 1988, pag. 2479, punto 18).

(43)  Cfr. in particolare causa C-364/92 SAT/Eurocontrol (Raccolta 1994, pag. I-43, punto 30), e causa C-113/07 P Selex Sistemi integrati/Commissione (Raccolta 2009, pag. I-2207, punto 71).

(44)  Causa C-343/95, Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova (Raccolta 1997, pag. I-1547). Decisione della Commissione N 309/2002, del 19 marzo 2003, Sicurezza aerea - Compensazione dei costi a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7). Decisione della Commissione N 438/2002, del 16 ottobre 2002, Sovvenzioni alle amministrazioni per la realizzazione di incarichi di competenza delle autorità pubbliche (GU C 284 del 21.11.2002, pag. 2).

(45)  Cfr., tra le altre, causa C-172/03 Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck (Raccolta 2005, pag. I-01627, punto 36), e la giurisprudenza citata in tale sentenza.

(46)  A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1).

(47)  Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2014, nel caso di aiuti di Stato SA.35847 (2012/N) – Repubblica ceca – Aeroporto di Ostrava, non ancora pubblicata nella GU, considerando 16.

(48)  Articolo 27d, paragrafo 1, della LuftVG: «Flugsicherungsdienste und die dazu erforderlichen flugsicherungstechnischen Einrichtungen werden an den Flugplätzen vorgehalten, bei denen das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen anerkennt».

(49)  Sentenza Aeroporto di Lipsia-Halle, punto 115.

(50)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri – Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 11). La comunicazione riguarda l’industria manifatturiera, ma si può applicare anche agli altri settori economici. Cfr. anche causa T-16/96, Cityflyer (Raccolta 1998, pag. II-757, punto 51).

(51)  Cfr. ad esempio Moody’s, Updated Summary Guidance for Notching Bonds, Preferred Stocks and Hybrid Securities of Corporate Issuers (febbraio 2007).

(52)  Il livello di garanzie può essere misurato come la perdita in caso di inadempimento (LGD), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell’esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari; di conseguenza, la LGD è inversamente proporzionale al valore delle garanzie.

(53)  Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, giugno 2006.

(54)  Il tasso swap è l’equivalente, ma a più lungo termine, del tasso interbancario offerto (Inter-Bank Offered Rate – IBOR). È utilizzato sui mercati finanziari come tasso d’interesse di riferimento (benchmark) per stabilire il tasso di finanziamento.

(55)  Il credit default swap (CDS) è un contratto derivato su crediti concluso tra il garante della protezione e l’acquirente della protezione, tramite il quale il rischio di credito relativo a un’unità di riferimento sottostante viene trasferito dall’acquirente al garante. L’acquirente della protezione paga al garante un premio per ogni periodo fino al termine del contratto CDS o (se la condizione seguente è soddisfatta prima) fino all’intervenire di un evento di credito determinato in precedenza. Questo premio pagato dall’acquirente della protezione a intervalli regolari (espresso in percentuale o in punti base dell’importo assicurato, il «valore nominale») è definito spread CDS. Gli spread CDS possono essere utilizzati come valori di riferimento adeguati per determinare il prezzo del rischio di credito.

(56)  Cfr. ad esempio Oxera, Estimating the cost of capital for Dutch water companies, 2011 (pag. 3), o i dati Bloomberg relativi alle commissioni di sottoscrizione per l’emissione di obbligazioni. Di seguito sarà applicata una stima prudenziale, pari a 20 punti base per le spese.

(57)  Cfr. ad esempio Oxera, Estimating the cost of capital for Dutch water companies, 2011 (pag. 3), o i dati Bloomberg relativi alle commissioni di sottoscrizione per l’emissione di obbligazioni.

(58)  Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust Marine) (Raccolta 2002, pag. I-4397).

(59)  Cause riunite T-267/08 e T-279/08, Nord-Pas-de-Calais (2011), non ancora pubblicate, punto 108.

(60)  Causa 78/76, Steinike & Weinlig/Germania, Raccolta 1977, pag. I-595, punto 21.

(61)  Causa C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri (Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 60) e causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 41).

(62)  Causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1974, pag. 709, punto 13).

(63)  Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust Marine) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 69).

(64)  Causa C-305/89, Italia/Commissione (ALFA Romeo) (Raccolta 1991, pag. I-1603, punto 23); causa T-296/97, Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-03871, punto 84).

(65)  Causa 40/85, Belgio/Commissione (Raccolta 1986, pag. I-2321).

(66)  Sentenza Stardust Marine, punto 71.

(67)  Causa C-124/10P, Commissione europea/Électricité de France (EDF) (2012, non ancora pubblicata, punto 85).

(68)  Sentenza Aeroporto di Lipsia-Halle, punto 115.

(69)  Causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-717).

(70)   Aeroporto di Lipsia/Halle, punto 93, e decisione 2008/948/CE, considerando 8.

(71)  Causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-127).

(72)  Punto 173 degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione.

(73)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final.

(74)  IATA, Passenger and freight forecasts 2007 to 2011, ottobre 2007.

(75)  Sulla base di stime formulate prima del 2011.

(76)  Sulla base di stime del 2011.

(77)  Ciò non impedisce di prevedere che benefici futuri possano compensare le perdite iniziali.


4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/43


DECISIONE (UE) 2015/1470 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2015

relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2015) 2112]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (2), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013 («il lodo»), un tribunale arbitrale («il Tribunale») costituito sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti («ICSID») ha deciso, nel caso Micula et alii/Romania (3), di concedere un risarcimento in favore dei cinque ricorrenti (i fratelli Viorel e Ioan Micula e le società S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack, tutte di proprietà dei fratelli Micula; collettivamente, «i ricorrenti»), condannando la Romania a versare loro l’importo di 376 433 229 RON (ca. 82 milioni di EUR (4)) per non avere assicurato un trattamento giusto ed equo dei loro investimenti, violando così l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Romania sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti («il TBI») (5). Il Tribunale ha inoltre deciso che su tale importo sarebbero maturati interessi fino alla piena attuazione del lodo da parte della Romania. All’11 dicembre 2013 l’importo totale dovuto dalla Romania ai ricorrenti ammontava a 791 882 452 RON (ca. 178 milioni di EUR (6)).

(2)

Con lettera del 31 gennaio 2014, i servizi della Commissione hanno informato le autorità rumene che l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituiva un nuovo aiuto che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione.

(3)

Il 20 febbraio 2014 le autorità rumene hanno comunicato ai servizi della Commissione di avere dato parziale esecuzione al lodo effettuando una compensazione tra parte del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale e le imposte dovute alle autorità rumene da una delle società ricorrenti, ossia S.C. European Food SA Il debito fiscale così compensato ammontava a 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (7)). La Romania ha inoltre chiesto ai servizi della Commissione chiarimenti in merito alla possibilità di versare l’importo residuo a una persona fisica (i fratelli Viorel e Ioan Micula o qualunque altra persona fisica alla quale il risarcimento potesse essere assegnato).

(4)

Il 12 marzo 2014 i servizi della Commissione hanno chiesto alla Romania maggiori informazioni riguardo alla prevista ulteriore attuazione o esecuzione del lodo, fornite dalla Romania con lettera del 26 marzo 2014.

(5)

Il 1o aprile 2014 i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità rumene che la Commissione stava esaminando la possibilità di adottare un’ingiunzione di sospensione per assicurare che non fossero erogati ulteriori aiuti di Stato incompatibili e hanno invitato la Romania a trasmettere osservazioni in proposito. Con lettera del 7 aprile 2014 la Romania ha dichiarato di non voler formulare osservazioni sulla possibilità che la Commissione emettesse un’ingiunzione di sospensione.

(6)

Con lettera del 26 maggio 2014 la Commissione ha informato la Romania della sua decisione di emettere un’ingiunzione di sospensione («l’ingiunzione di sospensione») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (8), obbligandola a sospendere qualsiasi azione potesse dare luogo all’attuazione o all’esecuzione della parte del lodo non ancora corrisposta, in quanto ciò sarebbe equivalso al pagamento di un aiuto di Stato illegale, fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione finale sulla compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno.

(7)

Con lettera del 1o ottobre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato («la decisione di avvio») in relazione alla parziale attuazione del lodo da parte della Romania, avvenuta all’inizio del 2014 (9), e all’eventuale ulteriore attuazione o esecuzione del lodo.

(8)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) il 7 novembre 2014. Con detta decisione la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(9)

La Romania ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio il 26 novembre 2014. I ricorrenti hanno presentato osservazioni in qualità di parti interessate l’8 dicembre 2014, dopo che la loro richiesta di disporre di un periodo più lungo a tal fine era stata respinta dalla Commissione. Le osservazioni dei ricorrenti sono state trasmesse alla Romania, alla quale è stata data la possibilità di rispondere; le considerazioni della Romania sulle osservazioni dei ricorrenti sono pervenute in data 27 gennaio 2015.

(10)

I ricorrenti hanno inoltre richiesto accesso a tutte le comunicazioni scritte fra la Commissione e la Romania contenute nel fascicolo. La richiesta è stata respinta il 19 dicembre 2014 e il diniego è stato confermato il 2 marzo 2015.

(11)

Con lettere del 9 e dell’11 marzo 2015 le autorità rumene hanno comunicato alla Commissione che nel periodo compreso fra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice aveva sequestrato un ulteriore importo di 9 197 482 RON al ministero delle Finanze e che quest’ultimo aveva volontariamente provveduto al versamento dell’importo restante (cioè 466 760 066 RON) (11) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti.

2.   CONTESTO

La normativa in materia di aiuti di Stato in vigore in Romania prima dell’adesione all’Unione

(12)

Il 1o febbraio 1995 entrava in vigore l’accordo europeo («l’accordo») tra la Comunità europea («la Comunità») e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall’altra (12). Scopo dell’accordo era preparare la Romania all’adesione all’Unione. L’articolo 64, paragrafo, 1, punto iii), dell’accordo dichiara incompatibile con il corretto funzionamento dell’accordo stesso, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra l’Unione e la Romania, qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. Secondo l’articolo 64, paragrafo 2, dell’accordo, le pratiche contrarie a detto articolo devono essere valutate «secondo i criteri derivanti dall’applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea» (attuali articoli 101, 102 e 107 del trattato). Questo riferimento dinamico ai «criteri derivanti dall’applicazione» di detti articoli riguarda tutte le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato, comprese quelle che disciplinano la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale (13). Oltre all’obbligo sostanziale di conformarsi alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli articoli 69 e 71 dell’accordo imponevano alla Romania di armonizzare la legislazione nazionale con l’acquis communautaire, menzionando espressamente le regole di concorrenza dell’Unione, e quindi la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato che ne costituisce parte integrante. Di conseguenza, l’accordo obbligava la Romania e la Romania si impegnava a rispettare l’intero corpus di norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, dopo essere stato ratificato dal parlamento nazionale mediante legge 20/1993 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale nazionale il 12 aprile 1993 (14), l’accordo fa parte dell’ordinamento nazionale.

(13)

Per conformarsi all’obbligo di armonizzazione previsto dall’accordo, nel 1999 la Romania approvava la legge n. 143/1999 sugli aiuti di Stato («legge sugli aiuti di Stato»), entrata in vigore il 1o gennaio 2000. Tale legge conteneva la stessa definizione di aiuto di Stato prevista dall’articolo 64 dell’accordo e dal diritto dell’Unione. La legge designava il Consiglio per la concorrenza (15) e l’Ufficio per la concorrenza (16) rumeni quali organismi nazionali di controllo degli aiuti di Stato, competenti a valutare la compatibilità degli aiuti concessi alle imprese dalla Romania (17), e stabiliva la procedura da seguire per la notifica e l’autorizzazione degli aiuti di Stato prendendo a modello l’articolo 108 del trattato.

Il regime di incentivi agli investimenti

(14)

Il 2 ottobre 1998 la Romania adottava l’ordinanza governativa di emergenza n. 24/1998 («EGO 24»), che concedeva ad alcuni investitori in regioni sfavorite una serie di incentivi, fra cui:

articolo 6, paragrafo 1, lettera a): esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per macchinari, strumenti, impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, altri beni soggetti ad ammortamento importati o fabbricati internamente al fine di effettuare investimenti in tale regione (strumento «Macchinari»),

articolo 6, paragrafo 1, lettera b): rimborso dei dazi doganali su materie prime, parti di ricambio e/o componenti necessari per realizzare la produzione propria dell’investitore in tale regione (strumento «Materie prime»),

articolo 6, paragrafo 1, lettera c): esenzione dal pagamento dell’imposta sugli utili nel periodo durante il quale l’area pertinente è designata come regione sfavorita (strumento «Imposta sugli utili»).

(15)

Il governo rumeno stabiliva quali regioni designare come sfavorite e la durata di tale designazione, fino a un periodo massimo di dieci anni. Con decisione del 25 marzo 1999, il governo designava l’area mineraria di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, come regione sfavorita per un periodo di dieci anni, a decorrere dal 1o aprile 1999.

(16)

Il 15 maggio 2000 il Consiglio per la concorrenza rumeno adottava la decisione n. 244/2000, nella quale constatava che alcuni incentivi offerti nel quadro della EGO 24 falsavano la concorrenza, osservando che «[l]’esenzione dal pagamento dei dazi doganali sulle materie prime è considerata un aiuto di Stato al funzionamento… che determina una distorsione della concorrenza» e decideva che «il rimborso dei dazi doganali su materie prime, parti di ricambio e/o componenti importati necessari per la produzione propria all’interno di una regione … deve essere revocato». Tale decisione veniva adottata in conseguenza della notifica al Consiglio per la concorrenza, ai sensi della legge n. 143/1999, delle modifiche della EGO 24 previste dall’ordinanza governativa di emergenza n. 75/2000 («EGO 75»), da parte dell’agenzia nazionale per lo sviluppo regionale (l’ente che concede l’aiuto a norma della EGO 24). Tra le modifiche notificate, il legislatore rumeno prevedeva di sostituire il rimborso dei dazi doganali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 (lo strumento «Materie prime») con un’esenzione dal pagamento dei dazi su materie prime, parti di ricambio e/o componenti importati necessari per la produzione propria. Con decisione n. 244/2000, il Consiglio per la concorrenza concedeva un’autorizzazione condizionata ad adottare la EGO 75, purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni: i) abrogazione degli strumenti previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 e ritiro della modifica intesa a sostituire il rimborso dei dazi doganali con l’esenzione dal pagamento degli stessi; ii) limitazione del campo di applicazione delle modifiche dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della EGO 24 (strumento «Imposta sugli utili») ai soli utili reinvestiti.

(17)

La EGO 75 entrava in vigore il 1o luglio 2000. La EGO 75, nella versione adottata, tuttavia non rispettava le condizioni stabilite dal Consiglio per la concorrenza relative all’abrogazione dello strumento «Materie prime» e al ritiro della relativa modifica. Essa modificava invece l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della EGO 24 sostituendo il rimborso dei dazi doganali nell’ambito dello strumento «Materie prime» con un’esenzione dal pagamento di dazi sulle materie prime importate, in netto contrasto con la decisione n. 244/2000.

(18)

Il Consiglio per la concorrenza contestava la mancata attuazione della propria decisione dinanzi alla Corte d’appello di Bucarest, che tuttavia respingeva la domanda il 26 gennaio 2001 in quanto irricevibile (18). L’irricevibilità si fondava sul fatto che la EGO 75 non era considerata una misura amministrativa, bensì una misura legislativa, la cui legittimità non poteva essere contestata dal Consiglio per la concorrenza ai sensi della legge n. 143/1999, e che gli eventuali conflitti tra disposizioni giuridiche dovevano essere risolti dal governo e dal parlamento, senza interferenze da parte degli organi giudiziari. Il 19 febbraio 2002 l’Alta Corte di cassazione della Romania respingeva il ricorso del Consiglio per la concorrenza contro la decisione della Corte d’appello, in quanto irricevibile per motivi analoghi (19).

(19)

Nel febbraio 2000 venivano avviati i negoziati di adesione della Romania all’Unione. La politica di concorrenza, compresa la conformità alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, faceva parte di tali negoziati. Nel contesto dei negoziati, l’Unione, nella posizione comune del 21 novembre 2001, rilevava che «alcuni regimi di aiuti esistenti e nuovi incompatibili non sono stati allineati all’acquis», tra cui «gli strumenti previsti [dalla EGO 24 e dalla EGO 75]» (20).

(20)

Il 31 agosto 2004 la Romania abrogava tutti gli incentivi previsti dalla EGO 24, come modificata dalla EGO 75, tranne lo strumento «Imposta sugli utili». La revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 aveva effetto a decorrere dal 22 febbraio 2005. La relazione che accompagnava l’atto di abrogazione della EGO 24, come modificata dalla EGO 75, spiegava: «Al fine di rispettare i criteri previsti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, e per completare i negoziati di cui al capitolo 6 – Politica di concorrenza, è necessario sopprimere tutte le forme di aiuti di Stato nella legislazione nazionale incompatibili con l’acquis communautaire relativo a questo settore e, al riguardo, si propone di abrogare […] le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), dell’ordinanza governativa di emergenza n. 24/1998 relativa alle regioni svantaggiate […]» (21).

Gli investimenti dei ricorrenti e il procedimento arbitrale dell’ICSID

(21)

I ricorrenti avevano effettuato alcuni investimenti nell’area di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, Romania, all’inizio degli anni 2000. Il 1o giugno 2000 veniva attribuito a S.C. European Food SA il certificato di investitore permanente, mentre S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack ottenevano il rispettivo certificato di investitore permanente (PIC) il 17 maggio 2002; le società erano così ammesse a beneficiare del regime istituito dalla EGO 24, come modificata dalla EGO 75, per gli investimenti effettuati a partire da tali date nell’area di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, Romania.

(22)

Nel 2003 la Romania e la Svezia concludevano il TBI, che accordava agli investitori di ciascun paese determinate tutele quando investivano nell’altro paese (anche per gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del TBI (22)). Il TBI garantiva, fra l’altro, il trattamento giusto ed equo degli investimenti rientranti nel suo ambito di applicazione effettuati nello Stato ospitante ed era interpretato nel senso di comprendere anche la tutela del legittimo affidamento degli investitori. Esso consentiva inoltre agli investitori di adire un tribunale arbitrale internazionale, qualora ritenessero che i diritti riconosciuti loro dal TBI fossero violati dallo Stato ospitante. Essendo cittadini svedesi, i fratelli Micula sostenevano che i loro investimenti in Romania rientravano nell’ambito di applicazione del TBI.

(23)

Il 28 luglio 2005, in risposta alla revoca degli incentivi agli investimenti previsti dalla EGO 24, i ricorrenti chiedevano l’istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi delle disposizioni del TBI relative alla risoluzione delle controversie. Con decisione del 24 settembre 2008, il Tribunale dichiarava ricevibili i ricorsi proposti dai ricorrenti. I ricorrenti avevano inizialmente chiesto il ripristino degli incentivi agli investimenti previsti dalla EGO 24, che erano stati revocati il 22 febbraio 2005. Durante il procedimento, tuttavia, i ricorrenti ritiravano in parte il loro ricorso nel 2009 e chiedevano invece un risarcimento dei danni derivanti dalla revoca degli incentivi di cui alla EGO 24. I ricorrenti sostenevano che, revocando gli incentivi, la Romania aveva violato il loro legittimo affidamento nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, in sostanza, fino al 1o aprile 2009. Pertanto, secondo i ricorrenti, la Romania era venuta meno all’obbligo di trattamento giusto ed equo riconosciuto loro in quanto investitori svedesi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI.

(24)

Nel corso del procedimento arbitrale, la Commissione era intervenuta in qualità di amicus curiae. Nel suo intervento, presentato il 20 luglio 2009, la Commissione spiegava che gli incentivi della EGO 24 erano: «incompatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti a finalità regionale. In particolare, gli incentivi non rispettavano i criteri previsti dal diritto comunitario per quanto riguarda i costi ammissibili e le intensità di aiuto. Inoltre gli strumenti costituivano un aiuto al funzionamento, che è vietato in base alle norme sugli aiuti a finalità regionale».

(25)

La Commissione osservava inoltre che «[Q]ualunque decisione intesa a ristabilire i privilegi aboliti dalla Romania, o a risarcire i ricorrenti della perdita di tali privilegi, si tradurrebbe nella concessione di un nuovo aiuto che sarebbe incompatibile con il trattato CE». Essa segnalava inoltre al Tribunale che l’«esecuzione di [un lodo che imponga alla Romania di ripristinare i regimi di investimento considerati incompatibili con il mercato interno nell’ambito dei negoziati di adesione] non può dunque avere luogo qualora sia in contrasto con le regole della politica dell’UE in materia di aiuti di Stato».

(26)

Nel lodo dell’11 dicembre 2013, il Tribunale constatava che, revocando gli incentivi previsti dalla EGO 24, la Romania aveva «violato il legittimo affidamento dei ricorrenti per quanto riguarda la disponibilità degli incentivi della EGO 24» fino al 1o aprile 2009 (23). Il Tribunale concludeva inoltre che, fatta eccezione per il mantenimento degli obblighi degli investitori ai sensi della EGO 24 in seguito alla revoca dei pertinenti incentivi, «l’abrogazione degli incentivi da parte della Romania è stata un atto ragionevole ai fini di una politica razionale» (24). Tuttavia, il Tribunale proseguiva affermando che (25): «[Q]uesta conclusione non priva di fondamento la valutazione del Tribunale […] di cui sopra, secondo cui la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nella disponibilità degli incentivi fino al 1o aprile 2009. Di conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Romania, pur essendo per la maggior parte adeguati e attentamente calibrati ai fini di una politica razionale, non sono giusti o equi nei confronti dei ricorrenti».

Il Tribunale concludeva la propria analisi affermando che (26): «[A]brogando gli incentivi di cui alla EGO 24 prima del 1o aprile 2009, la Romania non ha agito in modo irragionevole né in cattiva fede (ma si è comportata in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi degli investitori dopo aver posto fine agli incentivi). Il Tribunale, tuttavia, conclude a maggioranza che la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, sostanzialmente nella stessa forma, fino al 1o aprile 2009. Inoltre la Romania non ha agito in modo trasparente omettendo di comunicare tempestivamente ai ricorrenti che il regime sarebbe cessato prima della data di scadenza prevista. Di conseguenza, il Tribunale constata che la Romania non ha «assicurato il trattamento giusto ed equo degli investimenti» dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI».

(27)

Il Tribunale condannava altresì la Romania a risarcire i danni subiti dai ricorrenti (27) e concedeva loro, complessivamente, l’importo di 376 433 229 RON più gli interessi. Il Tribunale definiva i risarcimenti come segue: la Romania doveva versare ai ricorrenti 85,1 milioni di RON (28) a titolo di risarcimento danni per l’aumento del costo dello zucchero (per la cui importazione i ricorrenti avevano dovuto pagare i dazi doganali dopo la revoca dello strumento «Materie prime»), 17,5 milioni di RON (29) a titolo di risarcimento danni per l’aumento del costo delle materie prime diverse dallo zucchero e dal PET (30), 18,1 milioni di RON (31) a titolo di risarcimento danni per la perdita della capacità di stoccaggio di zucchero a prezzi più bassi e 255,7 milioni di RON (32) a titolo di risarcimento danni per lucro cessante derivante dal calo delle vendite dei prodotti finiti. Il Tribunale condannava inoltre la Romania a pagare gli interessi (ROBOR più 5 %), calcolati a decorrere dal 1o marzo 2007, per quanto riguarda l’aumento del costo dello zucchero e di altre materie prime, dal 1o novembre 2009 per quanto riguarda la perdita della capacità di stoccaggio dello zucchero e dal 1o maggio 2008 per quanto riguarda il lucro cessante. Alla data del lodo, il capitale e gli interessi dovuti ai ricorrenti ammontavano a 791 882 452 RON, come illustrato nella tabella.

Risarcimenti e interessi assegnati ai ricorrenti in base al lodo

Risarcimenti assegnati

Importo (in RON)

Interessi calcolati a decorrere dal

Aumento del costo dello zucchero

85 100 000

1o marzo 2007

Aumento del costo delle materie prime diverse dallo zucchero e dal PET

17 500 000

1o marzo 2007

Perdita della possibilità di stoccaggio dello zucchero

18 133 229

1o novembre 2009

Lucro cessante derivante dal calo delle vendite dei prodotti finiti

255 700 000

1o maggio 2008

TOTALE

376 433 229

Totale comprensivo di interessi all’11 dicembre 2013:

791 882 452  RON

Il procedimento di annullamento presso l’ICSID

(28)

Il 18 aprile 2014 la Romania ha presentato domanda di annullamento del lodo, sulla base dell’articolo 52 della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 («convenzione ICSID»), a un comitato ad hoc. Date le regole di procedura applicabili a questi procedimenti, la Romania non ha fornito alla Commissione detta domanda. Tuttavia è risultato chiaro che, nella sua domanda, la Romania ha anche chiesto al comitato ad hoc di ordinare la sospensione dell’esecuzione del lodo fino a quando non si fosse pronunciato sulla domanda di annullamento. Con lettera del 18 agosto 2014, la Romania ha informato la Commissione che, con ordinanza del 7 agosto 2014, il comitato ad hoc ha sospeso l’esecuzione del lodo, a condizione che la Romania depositasse entro un mese le seguenti garanzie: «la Romania si impegna senza riserve (comprese quelle relative al diritto o alle decisioni [dell’UE]) a effettuare il pagamento integrale dell’obbligazione pecuniaria imposta dal lodo nel caso ICSID n. ARB/05/20 e dovuta ai ricorrenti, nella misura in cui il lodo non sia annullato, in seguito alla notifica della decisione sull’annullamento».

(29)

La Commissione ha spiegato alla Romania, su richiesta della stessa, che non poteva assumere l’impegno incondizionato di versare ai ricorrenti il risarcimento concesso in base al lodo anche qualora comportasse una violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi del diritto dell’Unione e a prescindere da eventuali decisioni della Commissione. Alla luce di questa precisazione, la Romania ha risposto al comitato ad hoc, il quale ha revocato la sospensione dell’esecuzione del lodo a decorrere dal 7 settembre 2014.

(30)

Il 15 ottobre 2014 la Commissione ha presentato al comitato ad hoc una richiesta di autorizzazione a intervenire quale parte non contestante nel ricorso per annullamento. Il comitato ad hoc ha concesso l’autorizzazione a intervenire il 4 dicembre 2014 e la Commissione ha presentato la sua relazione amicus curiae in tale procedimento il 9 gennaio 2015.

Le azioni dei ricorrenti ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo presso i tribunali rumeni e statunitensi

(31)

Le autorità rumene hanno informato i servizi della Commissione del procedimento nazionale avviato dai ricorrenti ai fini dell’esecuzione del lodo. Nel febbraio 2014 Viorel Micula ha intentato una prima azione ai fini del riconoscimento del lodo sulla base del nuovo codice di procedura civile (articoli 1124-1132) (33). Il 7 maggio 2014 la Commissione è intervenuta nel procedimento ai sensi dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. Tuttavia, il 28 maggio 2014 Viorel Micula ha ritirato il proprio ricorso e il giudice pertanto non si è pronunciato. Separatamente, il 18 marzo 2014, gli altri quattro ricorrenti (S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack e il signor Ion Micula) hanno adito il giudice in Romania ai fini dell’esecuzione del lodo, ai sensi dell’articolo 54 della convenzione ICSID, chiedendo il pagamento dell’80 % dell’importo residuo (cioè 301 146 583 RON) e dell’interesse corrispondente.

(32)

Il 24 marzo 2014 il tribunale di Bucarest ha autorizzato l’esecuzione del lodo, come richiesto dai quattro ricorrenti, considerando che, sulla base dell’articolo 54 della convenzione ICSID, ratificata dalla Romania e facente parte dell’ordinamento nazionale, il lodo è un atto direttamente esecutivo e deve essere trattato come una sentenza nazionale definitiva, ovviando così alla procedura di riconoscimento del lodo sulla base del nuovo codice di procedura civile rumeno (articoli 1123-1132) (34). Il 30 marzo 2014 un esecutore ha avviato la procedura di esecuzione e ha ingiunto al ministero delle Finanze rumeno di versare ai quattro ricorrenti l’80 % del lodo più gli interessi e altre spese entro il termine ultimo di sei mesi.

(33)

La Romania ha impugnato l’esecuzione del lodo dinanzi al tribunale di Bucarest e ha chiesto misure provvisorie, cioè la temporanea sospensione dell’esecuzione fino all’adozione di una decisione nel merito (35). Il 14 maggio 2014 il tribunale di Bucarest ha temporaneamente sospeso l’esecuzione del lodo, fino all’adozione di una decisione in merito al ricorso e alla richiesta della Romania di sospendere l’esecuzione. Il 26 maggio 2014 la Commissione è intervenuta in tale procedimento ai sensi dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione ha invitato il tribunale di Bucarest a sospendere e annullare l’esecuzione forzata del lodo. In alternativa, la Commissione ha invitato il tribunale di Bucarest a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea («CGUE») una questione pregiudiziale.

(34)

Il 23 settembre 2014 il tribunale di Bucarest, nel caso relativo alle misure provvisorie, ha revocato la sospensione e ha respinto la richiesta della Romania di sospendere l’esecuzione del lodo. Il motivo principale del rigetto era la revoca della sospensione dell’esecuzione del lodo da parte del comitato ad hoc dell’ICSID il 7 settembre 2014 (cfr.considerando 29). Il 30 settembre 2014 la Romania ha deciso di proporre ricorso contro la decisione del tribunale di Bucarest del 23 settembre 2014 (36). Il 13 ottobre 2014 il tribunale di Bucarest ha respinto la richiesta di sottoporre alla CGUE questioni pregiudiziali sulla base dell’articolo 267 del trattato. Il 17 ottobre 2014, nel contesto della causa n. 15755/3/2014 dinanzi al tribunale di Bucarest, la Romania ha nuovamente richiesto misure provvisorie sotto forma di sospensione dell’esecuzione forzata del lodo, in considerazione della decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 di avviare il procedimento di indagine formale.

(35)

Nonostante l’obbligo incombente a tutte le autorità rumene, comprese quelle giudiziarie, di conformarsi alle decisioni della Commissione del 26 maggio 2014 e del 1o ottobre 2014, il 31 ottobre 2014 l’esecutore nominato dal giudice di Bucarest ha emesso ordini intesi a porre sotto sequestro i conti del ministero delle Finanze rumeno e intimare l’esecuzione dell’80 % del lodo. In conseguenza dei decreti di sequestro conservativo emessi dall’esecutore, la Tesoreria dello Stato e i conti bancari del ministero delle Finanze sono in parte congelati.

(36)

Il 24 novembre 2014 il tribunale di Bucarest ha respinto anche il ricorso principale della Romania contro l’ordine di esecuzione del 24 marzo 2014, compresa la richiesta di misure provvisorie del 17 ottobre 2014. Il 14 gennaio 2015 la Romania ha proposto ricorso in appello al tribunale di Bucarest (37). Il 24 febbraio 2015 la Corte d’appello di Bucarest ha revocato la decisione del tribunale di Bucarest del 23 settembre 2014 e ha sospeso l’esecuzione forzata fino all’adozione di una decisione sul ricorso contro la decisione del tribunale di Bucarest del 24 novembre 2014. La Commissione ha deciso di chiedere di intervenire in tale procedimento di ricorso sulla base dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(37)

Il 5 gennaio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 36 484 232 RON (ca. 8,1 milioni di EUR (38)) al ministero delle Finanze rumeno. Di tale importo, l’esecutore ha successivamente trasferito 34 004 232 RON (ca. 7,56 milioni di EUR), suddivisi in parti uguali, a tre dei cinque ricorrenti e ha trattenuto la somma restante a copertura delle spese di esecuzione. Tra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato altri 9 197 482 RON (ca. 2 milioni di EUR (39)) al ministero delle Finanze. Il 9 marzo 2015 il ministero delle Finanze ha volontariamente trasferito il restante importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (40)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti, ai fini dell’attuazione del lodo. Tuttavia i cinque ricorrenti possono ritirare tale importo soltanto se la Commissione decide che l’aiuto di Stato concesso sulla base del lodo è compatibile con il mercato interno.

(38)

La Commissione è inoltre venuta a conoscenza del fatto che anche Viorel Micula aveva intentato un’azione contro la Romania, ai fini dell’esecuzione, dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia (41). La causa è in attesa di giudizio. La Commissione intende richiedere l’autorizzazione a intervenire amicus curiae in questo procedimento al fine di presentare informazioni. Il 3 ottobre 2014 Viorel Micula ha inoltre avviato un ulteriore procedimento di esecuzione contro la Romania dinanzi ai tribunali rumeni, ma il ricorso è stato respinto dal tribunale di Bucarest il 3 novembre 2014.

3.   DESCRIZIONE DELLA MISURA E MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Descrizione della misura

(39)

La misura sottoposta a valutazione è il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale in virtù del lodo, mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo stesso, più gli interessi maturati dalla data di emissione del lodo.

(40)

Come rilevato al considerando 3, la Romania ha già corrisposto un risarcimento parziale all’inizio del 2014, effettuando una compensazione con i debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da una delle società ricorrenti, S.C. European Food SA I debiti fiscali così compensati ammontano a 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (42)).

(41)

Come indicato al considerando 37, l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 45 681 714 RON (ca. 10,17 milioni di EUR (43)) al ministero delle Finanze rumeno, ai fini dell’esecuzione del lodo. Le autorità rumene hanno inoltre trasferito il restante importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (44)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti.

(42)

Secondo le autorità rumene, il lodo arbitrale è stato integralmente attuato.

Motivazioni per l’avvio del procedimento d’indagine formale

(43)

Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Questa conclusione si fonda sulla constatazione in via preliminare che:

i cinque ricorrenti costituiscono un’unità economica che deve essere qualificata come un’impresa,

il risarcimento danni concesso conferirebbe ai ricorrenti un vantaggio economico non altrimenti disponibile sul mercato,

la presenza di un vantaggio non è preclusa dal fatto che il risarcimento concesso dal Tribunale è designato come risarcimento danni, in quanto il lodo non rientra nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Asteris, che opera una distinzione fra risarcimento danni e aiuto di Stato,

il vantaggio conferito è selettivo, in quanto i ricorrenti sarebbero gli unici beneficiari della misura,

il vantaggio è concesso mediante risorse statali, in quanto i pertinenti pagamenti sarebbero effettuati a titolo del bilancio dello Stato, e la decisione di concedere il vantaggio è imputabile alla Romania, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia dato attuazione al lodo volontariamente o su ingiunzione di un giudice,

il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(44)

La Commissione ha poi stabilito che l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel caso in esame non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato. La Commissione ha inoltre constatato che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto l’attuazione o l’esecuzione del lodo avrebbe luogo dopo l’adesione della Romania all’Unione, e che la circostanza che alcune delle spese effettivamente rimborsate tramite la misura fossero state sostenute dai ricorrenti prima dell’adesione è irrilevante. Infine la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo non sarebbe compatibile con il mercato interno, in quanto le condizioni di compatibilità applicabili agli aiuti a finalità regionale non sarebbero soddisfatte.

4.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

(45)

La Romania fa notare innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, della convenzione ICSID, di cui la Romania è parte dal 1975, ogni Stato contraente «riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso». La Romania sostiene che, in conseguenza di questa clausola, ogni Stato contraente è tenuto a riconoscere e a dare esecuzione a un lodo arbitrale dell’ICSID, la cui esecuzione non sia stata sospesa in conformità delle disposizioni della convenzione ICSID, senza alcuna possibilità di proporre ricorso contro tale lodo dinanzi ai tribunali nazionali.

(46)

In secondo luogo, la Romania sottolinea che il governo rumeno è tenuto a rispettare la costituzione rumena, che gli vieta di influenzare indebitamente i giudici nazionali in merito all’opportunità di dare o non dare esecuzione al lodo. Essa sottolinea che il giudice nazionale ha deciso autonomamente che i vari atti adottati dalla Commissione nel 2014 non potevano sospendere l’esecuzione del lodo ai sensi dell’ordinamento rumeno. La Romania sostiene inoltre che, secondo la costituzione rumena, il diritto dell’Unione in generale è preminente rispetto al diritto nazionale (ordinario) rumeno, ma il diritto dell’Unione non può prevalere sulla costituzione stessa.

(47)

In terzo luogo, la Romania afferma che il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale non dovrebbe essere trattato alla stregua di un nuovo aiuto incompatibile, bensì come un risarcimento danni ai sensi della giurisprudenza Asteris. La Romania si oppone, in particolare, all’applicazione della giurisprudenza Lucchini, sostenendo che il contesto fattuale distingue il caso di specie da quello deciso dalla CGUE nella sentenza Lucchini (45).

(48)

Infine la Romania ribadisce più volte il conflitto emerso nel caso in esame fra gli obblighi ad essa incombenti in forza della convenzione ICSID e ai sensi del diritto dell’Unione. A suo parere, non si dovrebbe ritenere che l’attuazione o l’esecuzione di un lodo dell’ICSID costituisca un aiuto di Stato illegale fino a quando non sia stato determinato a livello ICSID se la preminenza vada accordata alla convenzione ICSID o al diritto dell’Unione.

5.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(49)

Gli unici interessati a presentare osservazioni sulla decisione di avvio sono stati i ricorrenti nel procedimento arbitrale sfociato nel lodo. I ricorrenti contestano le conclusioni preliminari contenute nella decisione di avvio. In particolare, formulano osservazioni riguardo a: i) il contesto del caso in esame e ii) la presunta descrizione inesatta della misura; sostengono che iii) non esiste alcun conflitto tra le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato e i TBI intra-UE; affermano che iv) l’attuazione o l’esecuzione del lodo non costituisce un aiuto di Stato o v) quanto meno non un nuovo aiuto; affermano che, se qualificata come aiuto, vi) l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituirebbe un aiuto compatibile; sostengono che vii) la tutela del legittimo affidamento impedisce alla Commissione di adottare una decisione negativa; infine, rilevano che viii) la Commissione deve adottare provvedimenti per consentire un’adeguata partecipazione dei ricorrenti al procedimento di indagine.

Sul contesto del caso in esame

(50)

I ricorrenti spiegano che, dopo il crollo del regime comunista nel 1989, la Romania versava in condizioni di privazione economica spaventose. La situazione era così grave che, all’avvio del processo di adesione all’Unione europea nel 1995, la Romania era ben lontana dal soddisfare i criteri di adesione. Al fine di accelerare lo sviluppo economico e ridurre le disparità regionali, il governo rumeno ha istituito un quadro per lo sviluppo regionale e poco dopo ha adottato la EGO 24 per incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle regioni sfavorite. Gli incentivi introdotti dalla EGO 24 erano unicamente rivolti agli investitori che creavano posti di lavoro nelle regioni più svantaggiate in uno dei paesi più poveri d’Europa. In questo contesto, i ricorrenti sottolineano, in particolare, che la EGO 24 non conferiva agli investitori soltanto vantaggi, ma imponeva anche degli obblighi, per esempio la creazione di posti di lavoro e l’assunzione di lavoratori disoccupati, lo sviluppo e la produzione di nuovi materiali nelle regioni sfavorite, il mantenimento della sede centrale dell’impresa di nuova costituzione nella regione sfavorita, nonché l’obbligo di richiedere e ottenere un certificato di investitore permanente (PIC).

(51)

I ricorrenti hanno altresì spiegato che le loro società avevano ottenuto il rispettivo PIC tra il 2000 e il 2002 per investire nella provincia di Bihor. Secondo i PIC, che erano validi fino al 1o aprile 2009, i ricorrenti si sono impegnati a mantenere i loro investimenti per «un periodo pari al doppio di quello durante il quale hanno beneficiato dei vantaggi» introdotti dalla EGO 24. Tramite i rispettivi investimenti, i ricorrenti sostengono di avere creato circa 9 000 nuovi posti di lavoro, 7 000 dei quali sono tuttora esistenti. I ricorrenti affermano inoltre che tali investimenti hanno prodotto notevoli effetti diffusivi nella regione. La conclusione che i ricorrenti traggono da queste osservazioni è che, tramite i rispettivi investimenti, essi hanno contribuito ad alleviare le privazioni causate dalle condizioni economiche spaventose nella provincia di Bihor e hanno migliorato la qualità della vita nella regione.

(52)

Per quanto riguarda la normativa in materia di aiuti di Stato vigente in Romania prima della sua adesione all’Unione, i ricorrenti sostengono che, poiché la EGO 24 era stata promulgata prima che la legge n. 143/1999 entrasse in vigore, ai fini della suddetta normativa la EGO 24 costituiva un aiuto esistente per il quale non era necessaria l’autorizzazione del Consiglio per la concorrenza. I ricorrenti segnalano inoltre che, pur avendo tentato di impugnare la EGO 75 dinanzi ai giudici rumeni, il Consiglio per la concorrenza non ha contestato la compatibilità della EGO 24 con la legge n. 143/1999. I ricorrenti rammentano altresì che, fatta salva la posizione comune del 21 novembre 2001, nessun comunicato emanato dall’Unione durante il processo di adesione aveva specificamente individuato la EGO 24 come problematica dal punto di vista degli aiuti di Stato.

(53)

Infine i ricorrenti dichiarano che la mancata attuazione integrale del lodo o il recupero della parte già attuata mediante compensazione dei debiti fiscali del ricorrente con il risarcimento dovuto, sarebbero disastrosi per i ricorrenti e per la regione e metterebbero a rischio migliaia di posti di lavoro, vanificando lo sviluppo economico avvenuto nella regione.

Sulla descrizione della misura

(54)

Secondo i ricorrenti, la decisione di avvio non sarebbe coerente nell’identificare la misura in questione. In riferimento ai considerando 25 e 26 della decisione di avvio, i ricorrenti fanno notare che la Commissione afferma di condurre indagini soltanto in merito all’attuazione o all’esecuzione del lodo, ma in realtà contesta il regime previsto dalla EGO 24. I ricorrenti sostengono altresì che, in ogni caso, non è mai stato efficacemente dimostrato che la EGO 24 costituisse un aiuto di Stato incompatibile.

(55)

Ribadendo che la decisione di avvio non identifica correttamente il lodo, i ricorrenti affermano che esso concede un risarcimento esclusivamente per i danni derivanti dalla violazione del TBI da parte della Romania e non riprende i vantaggi previsti dalla EGO 24. Infatti, secondo i ricorrenti, il Tribunale non ha concesso il risarcimento per la revoca prematura degli incentivi di cui alla EGO 24 di per sé; esso ha anzi ritenuto che la violazione del TBI fosse dovuta al fatto che la Romania ha agito irragionevolmente i) mantenendo nel complesso gli obblighi imposti agli investitori ai sensi della EGO 24 pur avendo abolito praticamente tutti i vantaggi che ne derivano, ii) violando il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che gli incentivi previsti dalla EGO 24 avrebbero continuato a essere disponibili e iii) non assicurando sufficiente trasparenza nei confronti dei ricorrenti.

(56)

I ricorrenti asseriscono inoltre che la decisione di avvio si basa sull’assunto che la EGO 24 costituisse un aiuto incompatibile e che questa presunzione è erronea, perché la compatibilità della EGO 24 quale aiuto a finalità regionale non è mai stata efficacemente determinata.

Sull’assenza di conflitto fra le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato e i TBI intra-UE

(57)

In riferimento ai considerando da 51 a 55 della decisione di avvio, i ricorrenti affermano che le disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale sono irrilevanti nel caso in esame, in quanto non sussiste alcun conflitto tra la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato e il TBI. In sostanza, secondo i ricorrenti, il conflitto sarebbe escluso dal fatto che il procedimento arbitrale in questione è iniziato prima che la Romania aderisse all’Unione. L’obbligo della Romania di dare attuazione al lodo sorgerebbe a partire dal momento in cui si è verificata la presunta violazione del TBI, cioè prima dell’adesione della Romania all’Unione, e pertanto resterebbe impregiudicato dal diritto dell’Unione.

Sulla qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale aiuto di Stato

(58)

I ricorrenti affermano che l’attuazione o l’esecuzione del lodo da parte della Romania non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(59)

In primo luogo, sebbene non contestino la qualificazione di S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack quali imprese, a loro parere non si può affermare che Ioan e Viorel Micula stessi esercitino attività economiche. In particolare, il fatto che i fratelli Micula detengano partecipazioni in varie società è ritenuto insufficiente a qualificarli come imprese. I ricorrenti sono inoltre del parere che le tre società summenzionate e i fratelli Micula non possano essere trattati come un’unità economica, in quanto gli interessi dei fratelli non sono identici a quelli di dette società.

(60)

In secondo luogo, i ricorrenti rilevano che l’attuazione del lodo non conferisce loro un vantaggio e sostengono che le misure intese a soddisfare un obbligo giuridico, come il pagamento di un risarcimento danni, non costituiscono un trattamento preferenziale delle imprese. In questo contesto, i ricorrenti ritengono che la Commissione non possa basarsi sulla conclusione dell’avvocato generale nella causa Atzeni, poiché detta causa verteva sul risarcimento del danno arrecato al beneficiario dal recupero di un aiuto incompatibile che era già stato erogato. Secondo i ricorrenti, invece, nel caso in esame non è stato erogato alcun aiuto – tanto meno un aiuto di Stato illegale – pertanto la fattispecie si distingue da quella esaminata nella causa Atzeni. Analogamente, i ricorrenti ritengono che il caso in esame non possa essere equiparato alle cause citate nella decisione di avvio, nelle quali le clausole contrattuali che prevedevano il risarcimento dei beneficiari per il recupero di aiuti incompatibili erano state ritenute costituire esse stesse un aiuto di Stato.

(61)

I ricorrenti sostengono inoltre che l’attuazione o l’esecuzione del lodo rientrerebbe chiaramente nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Asteris. Essi affermano che il fondamento logico della giurisprudenza Asteris, nonché di casi quali Denkavit (46) e ThyssenKrupp (47), è che il pagamento di un risarcimento danni non rientra fra le competenze degli Stati membri e pertanto non può essere qualificato come un aiuto di Stato. Gli impegni assunti dalla Romania nel quadro del TBI sono inoltre considerati espressione delle norme generali in materia di responsabilità, cui si applica la giurisprudenza Asteris. Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui la giurisprudenza Asteris non si applica al risarcimento danni concesso sulla base di un TBI intra-UE considerato incompatibile con il diritto dell’Unione, i ricorrenti sostengono che l’eventuale incompatibilità non priverebbe di validità il lodo concesso sulla base di tale TBI. L’attuazione o l’esecuzione del lodo non potrebbe inoltre essere vista come la concessione di un aiuto di Stato per una via traversa, in quanto il lodo non ripristina il regime abolito di cui alla EGO; essi ritengono invece che il lodo conceda un risarcimento a causa della decisione autonoma della Romania di mantenere, fra l’altro, un onere irragionevole a carico dei ricorrenti.

(62)

I ricorrenti sostengono altresì che gli argomenti della Commissione in merito all’incompatibilità del TBI con il diritto dell’Unione sono irrilevanti, in quanto la controversia che ha portato al procedimento arbitrale e infine al lodo era emersa prima dell’adesione della Romania all’Unione. Affermando che gli argomenti esposti nella decisione di avvio dalla Commissione si basano sull’erronea individuazione di un nesso fra l’attuazione o l’esecuzione del lodo e l’incompatibilità del regime istituito dalla EGO 24, i ricorrenti ribadiscono che in ogni caso il lodo non ha concesso un risarcimento danni sulla base della decisione della Romania di conformarsi alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

(63)

I ricorrenti contestano inoltre la rilevanza della decisione della CGUE nella causa Lucchini, citata dalla Commissione nella decisione di avvio, ai fini del caso in esame. A loro parere, la sentenza Lucchini stabilisce soltanto che le disposizioni del diritto nazionale non possono vanificare il recupero di un aiuto incompatibile e non ha alcuna incidenza sull’attuazione/esecuzione di un lodo arbitrale che concede un risarcimento danni per la violazione di un TBI.

(64)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’imputabilità dell’attuazione/esecuzione del lodo alla Romania, i ricorrenti affermano che la valutazione della Commissione non può basarsi sull’imputabilità della EGO 24 stessa. Essi sostengono inoltre che l’attuazione o l’esecuzione di un lodo dell’ICSID è una conseguenza automatica e involontaria degli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID. Secondo i ricorrenti, un atto involontario non è imputabile allo Stato e non può costituire un aiuto di Stato. Sottolineano altresì che i lodi dell’ICSID non sono soggetti all’esame dei giudici nazionali e la loro esecuzione non può essere bloccata per motivi di ordine pubblico interno o di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

(65)

I ricorrenti affermano inoltre che la successiva adesione della Romania all’Unione lascia inalterati gli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID e spiegano che, poiché la presunta violazione del TBI e l’istruzione del procedimento erano avvenuti prima che la Romania aderisse all’Unione, il diritto dell’UE non è applicabile nel caso in esame.

(66)

In quarto luogo, per quanto riguarda la selettività, secondo i ricorrenti l’attuazione o l’esecuzione del lodo non sarebbe selettiva, in quanto i TBI e la convenzione ICSID stabiliscono un sistema di responsabilità generale che si applica uniformemente a tutti gli investitori. Di conseguenza, un risarcimento danni concesso nell’ambito di detto sistema non è selettivo. In questo contesto, i ricorrenti citano anche una dichiarazione attribuita alla Commissione, secondo cui «i TBI, sebbene conferiscano un vantaggio tutelando i diritti di proprietà all’estero, tecnicamente non possono essere qualificati come un aiuto di Stato vietato dall’articolo 107, paragrafo 1, [del trattato], poiché il vantaggio non favorisce talune imprese o talune produzioni, ma è concesso in generale a tutti gli investitori, a prescindere dal settore in cui operano».

(67)

Infine i ricorrenti negano che l’attuazione del lodo possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri, sostenendo che il ragionamento esposto nella decisione di avvio non si può applicare ai fratelli Micula, i quali non eserciterebbero alcuna attività economica e di conseguenza qualsiasi pagamento a loro favore non può falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Più in generale, i ricorrenti affermano che l’attuazione del lodo non conferirebbe loro un vantaggio e, pertanto, eventuali effetti sulla concorrenza o sugli scambi possono essere esclusi.

Sulla qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale nuovo aiuto

(68)

I ricorrenti contestano anche la qualificazione dell’attuazione/esecuzione del lodo quale nuovo aiuto, facendo notare che gli unici fatti avvenuti dopo l’adesione della Romania sono stati l’adozione del lodo stesso e la relativa esecuzione. In particolare, essi ritengono che l’esecuzione del lodo da parte della Romania non sia il risultato di una decisione distinta, bensì una conseguenza automatica del lodo stesso. Gli elementi temporali rilevanti, secondo i ricorrenti, sono la data di promulgazione della EGO 24, la data di rilascio dei PIC ai ricorrenti o, al più tardi, la data della conclusione del TBI. I ricorrenti si richiamano altresì alla giurisprudenza e alla prassi della Commissione in materia di garanzie statali (secondo cui l’elemento temporale rilevante è il momento in cui la garanzia viene prestata, non quello in cui viene fatta valere o si provvede al pagamento), per sostenere che, qualora il risarcimento sia pagato sulla base di un impegno previsto da un accordo internazionale, la data da considerare decisiva è quella della conclusione dell’accordo stesso.

Sulla compatibilità dell’attuazione/esecuzione del lodo

(69)

I ricorrenti affermano innanzitutto che, quando la Commissione conduce accertamenti in merito a un aiuto non notificato e lo Stato membro interessato non presenta argomenti a sostegno della compatibilità, la Commissione è tenuta a esaminare se l’aiuto possa essere compatibile ai sensi delle norme o degli orientamenti applicabili, se necessario chiedendo ulteriori informazioni allo Stato membro o al beneficiario.

(70)

Per quanto riguarda l’analisi preliminare della compatibilità esposta nella decisione di avvio, i ricorrenti ritengono che sia concettualmente errata, in quanto applica gli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale («gli orientamenti») all’attuazione/esecuzione del lodo, anche se è evidente che quest’ultima non è motivata da un obiettivo di sviluppo regionale. Ribadendo che la decisione di avvio presume erroneamente che l’attuazione del lodo ripristini retroattivamente la EGO 24, i ricorrenti ritengono che l’unico aiuto che possa essere stato concesso consista nei vantaggi previsti dal regime istituito dalla EGO 24. La EGO 24 andava quindi valutata alla luce degli orientamenti del 1998, in base ai quali sarebbe stata dichiarata compatibile.

(71)

I ricorrenti affermano poi che non è mai stata adottata una decisione ufficiale e fondata atta a stabilire che la EGO 24 costituisce un aiuto di Stato incompatibile. A parere dei ricorrenti, la decisione del Consiglio per la concorrenza rumeno (decisione n. 244) che censurava la EGO 24 era lacunosa, in quanto non valutava la compatibilità e non forniva la motivazione delle conclusioni raggiunte. I ricorrenti sostengono inoltre che l’adozione della EGO 75, che confermava la EGO 24, da parte del governo rumeno prevaleva sulla decisione del Consiglio per la concorrenza. Essi sostengono altresì che il rigetto del ricorso proposto dal Consiglio per la concorrenza contro la EGO 75 dinanzi ai tribunali rumeni è una prova ulteriore della preminenza della EGO 24 e della EGO 75 rispetto alla decisione del Consiglio per la concorrenza.

(72)

I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione non era e non è competente a riesaminare la EGO 24, nemmeno incidentalmente. Le parti pertinenti della EGO 24 erano state revocate prima dell’adesione della Romania all’Unione. Qualora il lodo sia considerato ripristinare l’aiuto concesso a norma della EGO 24, i ricorrenti affermano che la Commissione non ha competenze di riesame. In questo contesto, essi citano anche la decisione relativa all’aiuto di Stato n. 380/2004, nella quale la Commissione constatava che l’attuazione dopo l’adesione di un lodo arbitrale adottato prima dell’adesione e riguardante unicamente periodi antecedenti l’adesione non costituiva un nuovo aiuto.

(73)

Infine i ricorrenti sostengono che la EGO 24 e i singoli incentivi da essa previsti erano compatibili con il mercato interno ai sensi degli orientamenti applicabili del 1998, poiché tutte le condizioni di compatibilità erano soddisfatte. A questo proposito, essi affermano innanzitutto che la EGO 24 in realtà può essere considerata un aiuto compatibile a favore degli investimenti, anziché un aiuto al funzionamento, e, in secondo luogo, che la EGO 24 risulterebbe compatibile anche se fosse interpretata come un aiuto al funzionamento.

Sul legittimo affidamento

(74)

Secondo i ricorrenti, una decisione della Commissione da cui risulti che l’attuazione o l’esecuzione del lodo è contraria alle norme sugli aiuti di Stato violerebbe il principio del legittimo affidamento. I ricorrenti sostengono che l’Unione ha espressamente incoraggiato la Romania a concludere TBI con gli Stati membri prima dell’adesione; che la Commissione continua a sostenere la conclusione di TBI; che i ricorrenti si sono basati sull’aspettativa che il procedimento arbitrale permettesse loro di ottenere un risarcimento dei danni causati dalla decisione della Romania di mantenere tutti gli obblighi imposti agli investitori dalla EGO 24, e che non esiste un interesse pubblico prevalente a escludere il legittimo affidamento dei ricorrenti.

Sui diritti procedurali dei ricorrenti

(75)

Infine i ricorrenti rammentano che, secondo la giurisprudenza, gli interessati «dispongono […] del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie» (48). Sostenendo che la Romania non ha assicurato la partecipazione adeguata dei ricorrenti al procedimento relativo all’aiuto di Stato, mettendoli così in una situazione di particolare svantaggio, i ricorrenti segnalano che, qualora la Commissione non permettesse loro di difendere i propri interessi in modo adeguato associandoli pienamente al procedimento, la sua decisione finale potrebbe risultarne viziata. I ricorrenti concludono rilevando che la prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato in generale non tutela adeguatamente i presunti diritti procedurali dei beneficiari e, allorché non garantisce il diritto a un ricorso effettivo, è in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.   CONSIDERAZIONI DELLA ROMANIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(76)

Nella sua risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti, la Romania contesta innanzitutto l’affermazione che Ioan e Viorel Micula non possano essere considerati costituire un’impresa ai fini dell’applicazione della normativa dell’UE sugli aiuti di Stato. La Romania sostiene che i cinque ricorrenti dovrebbero anzi essere considerati un’unità economica, dato che i fratelli Micula esercitano un controllo diretto o indiretto sulle società ricorrenti. A sostegno di questa affermazione la Romania spiega, fra l’altro, che durante i negoziati tra la Romania e i ricorrenti, svoltisi in seguito all’adozione del lodo, i fratelli Micula hanno preso decisioni ufficiali per conto delle tre società ricorrenti.

(77)

In secondo luogo, la Romania contesta il tentativo dei ricorrenti di negare il nesso tra la revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 e la concessione del risarcimento danni in base al lodo. A suo parere, risulta chiaramente dal lodo che il Tribunale ha determinato il valore dei danni sulla base dei vantaggi economici che i ricorrenti avrebbero ottenuto se gli incentivi fossero rimasti disponibili.

(78)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui non sarebbe stata e non sarebbe tuttora assicurata la loro partecipazione adeguata al procedimento di indagine relativo all’aiuto di Stato, la Romania nega di avere omesso di informare immediatamente i ricorrenti della decisione di avvio, aggiungendo inoltre che nessun obbligo giuridico le impone di assicurare una partecipazione dei ricorrenti maggiore di quella garantita attualmente e in passato.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Esistenza dell’aiuto

(79)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato prevede che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Di conseguenza, una misura costituisce un aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative:

la misura conferisce un vantaggio economico selettivo a un’impresa,

la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali,

la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza,

la misura è atta a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(80)

La Commissione sottolinea che la nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo, definito direttamente dal trattato. Se una particolare misura configuri un aiuto di Stato non dipende dalle intenzioni o dalle motivazioni degli Stati membri al momento della sua concessione, bensì dagli effetti della misura in questione (49).

Impresa

(81)

La CGUE ha costantemente definito un’impresa come qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (50). La classificazione di una determinata entità come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.

(82)

Più entità con personalità giuridica distinta possono essere considerate un’unità economica, ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l’impresa interessata. Come precedentemente statuito dalla CGUE, «[n]ell’ambito del diritto della concorrenza la nozione d’impresa deve essere intesa nel senso ch’essa si riferisce ad un’unità economica […], anche se sotto il profilo giuridico quest’unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche» (51). Per stabilire se diverse entità costituiscano un’unità economica, la CGUE valuta l’esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici (52).

(83)

I ricorrenti nel procedimento arbitrale sfociato nel lodo sono i fratelli Ioan Micula e Viorel Micula e tre società di loro proprietà (S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack). È chiaro che le tre società esercitano attività economiche, in quanto sono rispettivamente specializzate nella fabbricazione industriale di prodotti alimentari, prodotti della molitura e imballaggi in plastica. Le tre società sono dunque delle imprese. Questa qualificazione non è contestata dai ricorrenti.

(84)

I ricorrenti sostengono tuttavia che i fratelli Micula non possono, quali persone fisiche, essere considerati imprese ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che di conseguenza gli importi versati loro in attuazione o esecuzione del lodo non costituiscono un aiuto di Stato. In particolare, affermano che gli interessi dei fratelli Micula non coincidono con quelli delle tre società ricorrenti.

(85)

La Commissione ritiene tuttavia che le tre società e i fratelli Micula costituiscano insieme un’unità economica, ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Questa unità economica è pertanto considerata l’impresa interessata.

(86)

Questa conclusione si basa, innanzitutto, sul fatto che i fratelli Micula detengono, direttamente o indirettamente, la proprietà quasi esclusiva delle società ricorrenti, il che dimostra l’esistenza di una partecipazione di controllo in dette società.

(87)

In secondo luogo, questa constatazione tiene conto del fatto che le società ricorrenti fanno parte di un gruppo più vasto, denominato European Food and Drinks Group («EFDG»). Durante il procedimento arbitrale, i fratelli Micula hanno richiesto il risarcimento anche per altre società appartenenti al gruppo EFDG, le quali avrebbero subito perdite a causa degli interventi della Romania che hanno dato luogo al procedimento. Di fatto, invece di dichiarare e quantificare le perdite specifiche di ciascuna società e delle due persone fisiche ricorrenti, i ricorrenti hanno fondato la loro domanda di risarcimento sulle presunte perdite subite dal gruppo EFDG nel suo insieme. Dopo aver esaminato la struttura della proprietà del gruppo EFDG e accertato che i fratelli Micula detenevano, direttamente o indirettamente, almeno il 99,96 % di tutte le società del gruppo EFDG per le quali i fratelli Micula avevano richiesto il risarcimento danni (cioè European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L., West Leasing S.R.L), il Tribunale ha ammesso questo approccio e ha consentito ai ricorrenti di richiedere il risarcimento delle perdite subite dal gruppo EFDG nel suo insieme (53). Questo comportamento dei ricorrenti durante il procedimento arbitrale e le corrispondenti deliberazioni del Tribunale dimostrano che i fratelli Micula e le tre società ricorrenti, nonché le società summenzionate appartenenti al gruppo EFDG, costituiscono una sola unità economica con un medesimo interesse economico.

(88)

In terzo luogo, la qualificazione dei fratelli Micula e delle loro società come un’unità economica è ulteriormente rafforzata dalle modalità di concessione del risarcimento previste dal lodo. Invece di assegnare un risarcimento individuale a ciascuno dei cinque ricorrenti, il lodo ha concesso loro il risarcimento «collettivamente», sulla base di un «diritto comune». Il fatto che i cinque ricorrenti insieme (cioè comprese le società ricorrenti) abbiano chiesto al Tribunale di assegnare l’intero risarcimento soltanto ai fratelli Micula dimostra che le società ricorrenti non dispongono di alcuna autonomia nei confronti dei fratelli Micula. Il Tribunale ha infine permesso a ciascun ricorrente di recuperare l’intero importo del risarcimento concesso e poi di ripartirlo tra i ricorrenti nel modo ritenuto opportuno, a prescindere dai danni effettivamente subiti da ciascuno di essi.

(89)

Tale conclusione non è inficiata dall’argomento dei ricorrenti secondo cui il caso in esame deve essere distinto dalla sentenza Hydrotherm, in quanto in tale causa la persona fisica era un socio responsabile a titolo personale delle obbligazioni finanziarie delle varie società con le quali era considerato costituire un’unità economica, mentre i fratelli Micula non sono responsabili a titolo personale. In risposta la Commissione rammenta che, nei pertinenti punti della sentenza Hydrotherm, la CGUE non fa alcun accenno alla responsabilità personale della persona fisica interessata, anzi si limita a rilevare che detta persona fisica «controlla interamente» le società in questione (54). Come già indicato, i fratelli Micula, in virtù della loro proprietà, controllano interamente le società ricorrenti e, di fatto, le altre società interessate del gruppo EFDG.

(90)

In contrasto con le affermazioni dei ricorrenti, la Commissione ritiene inoltre che la logica alla base della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze si applichi anche nel caso in esame. In tale sentenza la CGUE ha riconosciuto che un’entità può esercitare un’attività economica direttamente o indirettamente, mediante il controllo di un operatore nell’ambito di un’unità economica che essi formano insieme. Sebbene la CGUE riconosca che il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene, è chiaro che nel caso in esame la situazione è diversa. Infatti, secondo la CGUE, «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata» (55). La CGUE si è altresì premurata di precisare che «la semplice suddivisione di un’impresa in due enti distinti» non può essere sufficiente a eludere le norme sugli aiuti di Stato (56). Questa logica si applica anche nel caso in cui una delle due entità interessate sia una persona fisica. Diversamente, la concessione di un aiuto a una persona fisica che detenga il controllo di un’impresa non sarebbe considerata configurare un aiuto di Stato, sebbene tale persona fisica possa utilizzare l’aiuto a beneficio dell’impresa controllata. In realtà, nel caso in esame, il fatto che il risarcimento concesso collettivamente ai cinque ricorrenti dal Tribunale sia corrisposto ai fratelli Micula o alle società di loro proprietà non può fare alcuna differenza ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(91)

La Commissione conclude infine che i fratelli Micula e le tre società ricorrenti formano insieme un’unità economica, che costituisce un’impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le altre società del gruppo EFDG per le cui presunte perdite i fratelli Micula hanno ottenuto un risarcimento in virtù del lodo (European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L., West Leasing S.R.L) (57) fanno ugualmente parte di questa unità economica. Il beneficiario finale della misura di aiuto è l’unità economica costituita dai cinque ricorrenti e dalle suddette società del gruppo EFDG.

Vantaggio economico (1)

(92)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che un’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale (58). La forma precisa della misura è irrilevante per stabilire se conferisca un vantaggio economico a un’impresa. La nozione di vantaggio comprende, per esempio, tutte le situazioni in cui le imprese sono dispensate dai costi inerenti alla loro attività economica.

(93)

Con il lodo, il Tribunale ha condannato la Romania a versare ai ricorrenti un risarcimento di 376 433 229 RON più gli interessi. Per comprendere come l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisca ai ricorrenti un vantaggio economico è istruttivo esaminare innanzitutto su quali basi il Tribunale ha stabilito che andava concesso un risarcimento ai ricorrenti in detto lodo.

(94)

Dopo aver deciso che la Romania aveva violato il TBI, il Tribunale ha spiegato che il risarcimento danni doveva essere concesso in base al principio secondo cui «il ricorrente deve essere rimesso nella condizione in cui ‘con tutta probabilità’ si sarebbe trovato in assenza del torto internazionale» (59). Esso ha altresì spiegato che soltanto le perdite riconducibili all’atto che costituisce il torto internazionale possono essere compensate tramite il risarcimento danni e che «tutte le violazioni del TBI denunciate dai ricorrenti derivano dal medesimo fatto: la revoca prematura degli incentivi [previsti dalla EGO 24], o sono direttamente connesse a tale revoca prematura» (60). Nel valutare l’importo preciso del risarcimento dovuto ai ricorrenti, il Tribunale ha esaminato se le perdite fossero state realmente subite e se fossero direttamente connesse alla revoca del regime di incentivi. Per esempio, riguardo al risarcimento danni concesso per l’aumento del prezzo dello zucchero, il Tribunale ha stabilito (61): «Sia l’esistenza del danno sia il nesso causale tra la revoca degli incentivi e il danno subito sono stati adeguatamente dimostrati. Non vi è dubbio che, in conseguenza della revoca dell’incentivo relativo alle materie prime, i ricorrenti abbiano dovuto pagare un prezzo più elevato per lo zucchero acquistato dopo febbraio 2005».

(95)

Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che, tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo, la Romania concede ai ricorrenti un importo che corrisponde esattamente ai vantaggi previsti dal regime di cui alla EGO 24 a partire dal momento in cui è stato abrogato (22 febbraio 2005) fino alla sua scadenza programmata (1o aprile 2009). Più precisamente, l’attuazione o l’esecuzione del lodo di fatto rimborsa i dazi doganali applicati allo zucchero e ad altre materie prime importate fra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009, nonché i dazi applicati allo zucchero importato che i ricorrenti avrebbero evitato di pagare se avessero avuto la possibilità di stoccare lo zucchero prima della scadenza programmata degli strumenti previsti dalla EGO 24 il 31 marzo 2009. Inoltre, per assicurare che i ricorrenti beneficino integralmente di un importo corrispondente a quello del regime abolito e siano «rimessi nella condizione in cui ‘con tutta probabilità’ si sarebbero trovati», il Tribunale ha concesso anche gli interessi e un risarcimento per la presunta perdita della possibilità di stoccaggio e per il lucro cessante (62). Di fatto, l’attuazione o l’esecuzione del lodo ristabilisce la situazione in cui i ricorrenti, in tutta probabilità, si sarebbero trovati se il regime previsto dalla EGO 24 non fosse mai stato abolito.

(96)

Di conseguenza, l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisce ai ricorrenti un vantaggio economico non altrimenti disponibile sul mercato. In primo luogo, i costi delle materie prime, quali fattori produttivi dei prodotti finiti, sono spese ordinarie di funzionamento delle imprese e, esonerandole da alcune di tali spese, si conferisce loro un vantaggio specifico. In secondo luogo, la concessione ai ricorrenti di un risarcimento per lucro cessante in ragione del fatto che hanno dovuto sostenere essi stessi le proprie spese di funzionamento costituisce parimenti un vantaggio economico non disponibile in condizioni normali di mercato e in assenza del lodo; in condizioni normali di mercato l’impresa avrebbe dovuto sostenere i costi inerenti alla propria attività economica e di conseguenza non avrebbe realizzato tale lucro. In terzo luogo, la corresponsione di interessi su presunti pagamenti dovuti ai ricorrenti in passato, ma che devono essere considerati conferire un vantaggio, conferisce un ulteriore e distinto vantaggio. Anche in questo caso, in condizioni normali di mercato e in assenza del lodo, l’impresa avrebbe dovuto sostenere le proprie spese ordinarie di funzionamento, non avrebbe realizzato il presunto lucro cessante e non sarebbe quindi stata in grado di percepire un interesse su tale capitale. In realtà, abrogando il regime previsto dalla EGO 24, la Romania ha ristabilito le condizioni di concorrenza normali sul mercato in cui operano i ricorrenti e qualunque tentativo di risarcire questi ultimi per le conseguenze della revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 conferisce un vantaggio non disponibile in tali condizioni normali di mercato.

(97)

I tentativi dei ricorrenti di scindere la concessione del risarcimento dalla revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 non sono convincenti. I ricorrenti affermano: «[N]el presente procedimento, il Tribunale dell’ICSID ha concluso che la decisione di conformarsi alla normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato rispettava gli obblighi della Romania nel quadro del TBI e non ha concesso ai ricorrenti il risarcimento danni su questa base. Il tribunale dell’ICSID ha invece concesso il risarcimento in ragione della condotta illecita dello Stato rumeno, consistente nel mantenere in essere gli obblighi imposti in relazione alla EGO 24 dopo il ritiro del regime e nel comportamento non trasparente nei confronti degli investitori».

(98)

Questa descrizione del lodo è imprecisa e in ogni caso non tiene conto degli effetti dell’attuazione/esecuzione del lodo stesso. È già stato rilevato che il Tribunale ha ritenuto che le presunte violazioni del TBI fossero tutte dovute alla «revoca prematura degli incentivi o direttamente collegate a tale revoca prematura» (63), e ha concesso il risarcimento danni per le perdite derivanti direttamente dalla revoca del regime di incentivi. È stata già anche citata la seguente statuizione del Tribunale (64): «[A]brogando gli incentivi di cui alla EGO 24 prima del 1o aprile 2009, la Romania non ha agito in modo irragionevole né in cattiva fede (ma si è comportata in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi degli investitori dopo aver posto fine agli incentivi). Il Tribunale, tuttavia, conclude a maggioranza che la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti nel fatto che tali incentivi sarebbero stati disponibili, sostanzialmente nella stessa forma, fino al 1o aprile 2009. Inoltre la Romania non ha agito in modo trasparente omettendo di comunicare tempestivamente ai ricorrenti che il regime sarebbe cessato prima della data di scadenza prevista. Di conseguenza, il Tribunale constata che la Romania non ha «assicurato il trattamento giusto ed equo degli investimenti» dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI».

(99)

Alla luce di questa conclusione, non si può sostenere, come fanno i ricorrenti, che il Tribunale abbia stabilito che la decisione della Romania di conformarsi alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato revocando la EGO 24 non costituisse una violazione del TBI, o che non abbia concesso il risarcimento danni su tale base (65). La Commissione rileva che, nel giustificare la propria decisione di concedere il risarcimento per l’aumento dei prezzi e la perdita della possibilità di stoccaggio, oltre che per il lucro cessante, il Tribunale ha menzionato soltanto i danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 (66). In particolare, il Tribunale non ha menzionato la sua conclusione che la Romania aveva agito in modo irragionevole mantenendo in essere gli obblighi imposti agli investitori dalla EGO 24 e non aveva assicurato la trasparenza, né ha concesso risarcimenti aggiuntivi su tali basi.

Vantaggio economico (2): risarcimento danni e aiuto di Stato

(100)

Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, la presenza di un vantaggio non è inoltre preclusa dal fatto che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale tramite l’attuazione o l’esecuzione del lodo comporti un pagamento per risarcimento danni. La questione centrale a questo proposito è se i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Asteris (67) siano applicabili nel caso di specie. Nella sentenza Asteris, la CGUE ha stabilito che gli aiuti di Stato «hanno natura giuridica del tutto diversa dal risarcimento che le autorità nazionali siano eventualmente condannate a corrispondere ai singoli, per un danno da loro causato» (68). I ricorrenti sostengono che il caso in esame rientra chiaramente nell’ambito di applicazione di questa giurisprudenza e che qualunque tentativo della Commissione di operare una distinzione tra la causa Asteris e il caso di specie non è convincente. La Commissione non concorda con questa posizione.

(101)

La Commissione osserva, innanzitutto, che la causa Asteris aveva avuto origine in un contesto assai diverso da quello del caso in esame. Nella causa Asteris, la CGUE ha emesso una sentenza in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice greco, che chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla competenza dei giudici di uno Stato membro a conoscere di azioni esperite da singoli nei confronti delle autorità nazionali per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di aiuti nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione. Il mancato versamento degli aiuti non era dovuto a una promessa non mantenuta dalle autorità elleniche di concedere tali aiuti, era invece la conseguenza di un errore tecnico che viziava un regolamento della Commissione. Le imprese interessate avevano già esperito un’azione di risarcimento nei confronti della Commissione, che la CGUE aveva respinto in quanto infondata. In risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la CGUE ha precisato nella sua sentenza che, poiché aveva precedentemente respinto la domanda di risarcimento nei confronti della Commissione, un’eventuale azione di risarcimento contro la Repubblica ellenica avrebbe dovuto fondarsi su una causa diversa da quella su cui si basava l’azione contro la Commissione da essa respinta, vale a dire un illecito imputabile alle autorità elleniche. In particolare, la CGUE non ha affermato che la concessione di un risarcimento danni pari all’importo dell’aiuto di Stato illegale promesso ma non versato di per sé non equivarrebbe a un aiuto di Stato. Pertanto, dalla sentenza Asteris non consegue che ogni risarcimento danni sia automaticamente escluso dall’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, come sembrano sostenere i ricorrenti. Anzi, in caso di responsabilità basata sul comportamento illecito delle autorità nazionali, non viene conferito alcun vantaggio a un’impresa quando tale responsabilità si limita ad assicurare che la parte lesa ottenga ciò che le spetta, esattamente come lo otterrebbe qualsiasi altra impresa, ai sensi delle norme generali in materia di responsabilità civile vigenti nello Stato membro interessato. Il risarcimento concesso in base a tali norme generali in materia di responsabilità civile si distingue da un aiuto di Stato nella misura in cui non può far sì che il soggetto leso si trovi in una situazione più favorevole dopo aver ricevuto il risarcimento.

(102)

In secondo luogo, per essere escluso dall’ambito di applicazione delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato alla luce della giurisprudenza Asteris, il risarcimento deve basarsi su una norma generale in materia di risarcimento (69). Nel caso in esame, il risarcimento è stato concesso ai ricorrenti sulla base di un TBI intra-UE, che la Commissione considera nullo a partire dalla data di adesione della Romania all’Unione. La Commissione ha costantemente espresso il parere che i TBI intra-UE, come il TBI sul quale i ricorrenti fondano la loro domanda (70), sono in contrasto con il diritto dell’Unione, in quanto sono incompatibili con le disposizioni dei trattati, e dovrebbero quindi essere considerati nulli (71). La Commissione ha reso noto più volte questo parere agli Stati membri, compreso lo Stato membro in questione.

(103)

In terzo luogo, la Commissione rileva che la finalità del lodo è risarcire i ricorrenti per gli incentivi che la Romania aveva promesso loro in base alla EGO 24 (modificata dalla EGO 75), ma che l’Unione le ha imposto di sopprimere per completare i negoziati di adesione all’Unione. Pertanto, a differenza della causa Asteris, il motivo per cui i ricorrenti richiedono il risarcimento nel caso in esame è che si sono visti negare gli incentivi che la Romania aveva promesso di concedere loro in violazione dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 64 dell’accordo europeo e della legge n. 143/1999, come interpretati dalla decisione n. 244/2000 del Consiglio per la concorrenza rumeno di non concedere un aiuto di Stato illegale. Tuttavia, come ha spiegato l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer (72), un risarcimento danni equiparabile all’importo delle somme dell’aiuto che si era previsto di concedere presupporrebbe una concessione indiretta dell’aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno. Seguendo tale ragionamento, il Tribunale dell’Unione europea ha ritenuto che le clausole di indennizzo per il recupero di aiuti di Stato costituissero un aiuto di Stato (73). Inoltre, nella sentenza Lucchini, la CGUE ha statuito che un giudice nazionale non può applicare una disposizione del diritto nazionale nel caso in cui l’applicazione di tale disposizione impedisca «l’applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario» (74).

(104)

I tentativi dei ricorrenti di operare una distinzione fra tali fattispecie e il caso in esame non sono convincenti. Ciò che conta non è la differenza tra i fatti precisi alla base di tali cause e quelli su cui verte il caso in esame, bensì il principio al quale tali cause si informano, ovvero che il diritto nazionale, comprese le disposizioni in materia di responsabilità, non può essere applicato nel caso in cui impedisca l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato e sfoci pertanto nella concessione di un aiuto di Stato illegale. In quest’ottica, la causa Asteris non esclude il risarcimento danni concesso a titolo di compensazione per il recupero di aiuti di Stato illegali o la mancata percezione di aiuti di Stato illegali. La Commissione ritiene che tale principio si applichi anche nel caso in cui la responsabilità derivi da un trattato di diritto internazionale concluso fra due Stati membri (come un TBI intra-UE), la cui applicazione dia luogo alla concessione di un aiuto di Stato. Qualora l’attuazione di un trattato intra-UE da parte di uno Stato membro impedisca l’applicazione del diritto dell’Unione, tale Stato membro deve garantirne la tutela, poiché le disposizioni del diritto primario dell’Unione, quali gli articoli 107 e 108 del trattato, hanno preminenza rispetto agli obblighi internazionali degli Stati membri.

(105)

La tesi dei ricorrenti, secondo cui non è mai stata adottata una decisione ufficiale e fondata atta a stabilire che la EGO 24 costituisce un aiuto di Stato illegale, o che tali incentivi fossero incompatibili con il mercato interno, è irrilevante in questo contesto, poiché la misura controversa alla base della presente decisione è l’attuazione/esecuzione del lodo, non gli incentivi agli investimenti promessi in base alla EGO 24. Infatti, considerando che la EGO 24 è stata abrogata il 22 febbraio 2005 e che nessun aiuto è stato erogato ai sensi di tale legge dopo tale data, né il Consiglio per la concorrenza rumeno né la Commissione potevano concludere in una decisione ufficiale che la EGO 24 aveva dato luogo alla concessione di aiuti di Stato incompatibili nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 1o aprile 2009, ossia il periodo per il quale il risarcimento è concesso ai ricorrenti in base al lodo.

(106)

Per questo motivo, non è neanche necessario che la Commissione adotti una decisione ufficiale in cui constati l’esistenza di un aiuto di Stato nel caso in cui un giudice nazionale o un tribunale arbitrale condanni uno Stato membro a pagare un risarcimento per il ritiro di una misura di aiuto. L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato contiene una disposizione generale che vieta la concessione di aiuti di Stato «sotto qualsiasi forma». La forma precisa della misura è dunque irrilevante per stabilire se conferisca un vantaggio economico a un’impresa (75). Pertanto, se l’aiuto di Stato è concesso mediante l’attuazione o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo, come secondo la Commissione avviene nel caso in esame, è in relazione a tale attuazione o esecuzione che la Commissione deve dimostrare che le condizioni cumulative di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono soddisfatte e che l’aiuto è incompatibile con il mercato interno.

(107)

In ogni caso, la Commissione rammenta che il Consiglio per la concorrenza rumeno, varie posizioni comuni dell’Unione e il governo rumeno al momento dell’abrogazione della EGO 24 concludono tutti che la EGO 24 dava luogo alla concessione di aiuti di Stato illegali ai sensi dell’accordo europeo, della decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, della legge n. 143/99 e dell’acquis communautaire. Inoltre, la decisione n. 244/2000 del Consiglio per la concorrenza rumeno non è mai stata impugnata né annullata, ma solo ignorata dal legislatore rumeno, che ha adottato la EGO 75 in contrasto con le disposizioni della legge n. 143/1999 sugli aiuti di Stato e pertanto in violazione degli obblighi imposti dall’accordo europeo e dalla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania. Nel contesto dei negoziati di adesione, l’Unione ha poi invitato la Romania a ottemperare a tale decisione, ai propri obblighi ai sensi dell’accordo europeo e all’acquis communautaire, e la Romania lo ha fatto abrogando la EGO 24.

(108)

Per i motivi suesposti, la Commissione conclude che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un vantaggio economico a favore dei ricorrenti che essi non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.

Selettività

(109)

Non tutte le misure che concedono a un’impresa un vantaggio economico costituiscono un aiuto di Stato: soltanto quelle che conferiscono un vantaggio economico in modo selettivo a determinate imprese o categorie di imprese o determinati settori di attività.

(110)

Il lodo concede il risarcimento soltanto ai ricorrenti. Pertanto, pagando tale risarcimento mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo, la Romania concede un vantaggio soltanto ai ricorrenti. La misura è quindi selettiva.

(111)

Inoltre, come consegue dalla sentenza Asteris, il risarcimento danni non conferisce un vantaggio selettivo a una singola impresa soltanto se tale risarcimento discende dall’applicazione di un principio generale di diritto concernente la responsabilità della pubblica amministrazione che ogni singolo soggetto può far valere, in modo da escludere che l’eventuale risarcimento concesso conferisca un vantaggio selettivo a determinati gruppi della società. La misura controversa, che discende dall’applicazione delle disposizioni del TBI, non soddisfa questa condizione per tutti i motivi inerenti al caso in esame.

(112)

In primo luogo, il TBI conferisce il diritto al risarcimento soltanto ad alcuni gruppi di investitori, ossia gli investitori dei due Stati membri che hanno concluso il TBI intra-UE, cioè la Svezia e la Romania. Di conseguenza, non tutti gli investitori dell’Unione che si trovavano in una situazione analoga potevano richiamarsi a tale TBI per ottenere un risarcimento danni corrispondente agli incentivi promessi nel quadro del regime di aiuti di cui alla EGO 24, ma solamente gli investitori di una determinata nazionalità. Pertanto, allorché il pagamento del risarcimento concesso a un investitore ai sensi di un TBI conferisce un vantaggio, tale vantaggio è selettivo. Per quanto riguarda la tesi dei ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe già riconosciuto il carattere generale dei vantaggi offerti dai TBI (cfr. considerando 66), la dichiarazione citata dai ricorrenti a sostegno di tale tesi in realtà non è affatto attribuibile alla Commissione, ma è tratta da uno studio condotto da un appaltatore esterno per conto del Dipartimento tematico della direzione generale delle politiche esterne del Parlamento europeo. Peraltro, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla titolarità delle opinioni espresse in tale studio, è stata inserita una riserva complementare in cui si precisa che i pareri espressi impegnano soltanto l’autore e non riflettono la posizione ufficiale del Parlamento europeo. La dichiarazione contenuta in tale relazione non può essere attribuita alla Commissione ed è irrilevante ai fini del caso di specie.

(113)

In secondo luogo, la misura controversa risarcisce i ricorrenti per l’abrogazione di incentivi agli investimenti che sono essi stessi di natura selettiva. Infatti gli incentivi offerti nel quadro della EGO 24 erano disponibili soltanto per le imprese che investivano in determinate regioni. Di conseguenza, il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale dovrebbe di per sé considerarsi selettivo, in quanto corrisponde ai vantaggi promessi nel quadro della EGO 24 abrogata.

(114)

In ogni caso, la Commissione considera che il TBI in base al quale il Tribunale ha concesso il risarcimento ai ricorrenti sia divenuto nullo al momento dell’adesione della Romania all’Unione, pertanto non può costituire la base di un principio generale di diritto concernente la responsabilità della pubblica amministrazione che ogni investitore può far valere.

(115)

Per tutti i motivi suesposti, la Commissione conclude che l’attuazione o l’esecuzione del lodo conferisce ai ricorrenti un vantaggio selettivo.

Risorse statali

(116)

Soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso in esame, la Romania ha già dato parziale attuazione al lodo effettuando una compensazione tra parte del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale e le imposte dovute allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti. L’esecutore nominato dal giudice ha inoltre sequestrato fondi nei conti dello Stato per risarcire i ricorrenti dei danni residui in base al lodo. I pagamenti diretti a titolo del bilancio dello Stato, la rinuncia a entrate pubbliche mediante cancellazione delle imposte dovute o la cessione di altri beni pubblici (per esempio partecipazioni in altre imprese o cessione di beni sequestrati) a favore dei ricorrenti, effettuati volontariamente o tramite esecuzione intimata dal giudice, vanno tutti considerati misure finanziate mediante risorse statali.

Imputabilità

(117)

Perché un vantaggio selettivo costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, esso deve anche essere imputabile allo Stato (76). Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono che, poiché l’attuazione del lodo è «una conseguenza automatica e involontaria degli obblighi della Romania nel quadro della convenzione ICSID, è evidente che non può essere imputata allo Stato e quindi non può costituire un aiuto di Stato». In sostanza, l’argomento dei ricorrenti è che alla Romania incombe l’obbligo di attuare il lodo in virtù del diritto internazionale e il rispetto di tale obbligo non è quindi imputabile allo Stato. La Commissione dissente da questa linea di ragionamento e considera la misura imputabile alla Romania per i motivi di seguito esposti.

(118)

La Commissione rileva innanzitutto che l’accordo volontario della Romania a concludere il TBI, in particolare l’articolo 7 dello stesso, ha creato le condizioni per il vantaggio selettivo derivante dal lodo, come spiegato ai considerando 110 e seguenti.

(119)

Inoltre, se la Romania dà attuazione al lodo volontariamente versando il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, non vi è alcun dubbio sul fatto che tale intervento sia imputabile allo Stato rumeno. Ciò vale, in ogni caso, per la parte del risarcimento concesso ai ricorrenti in base al lodo che la Romania ha compensato a fronte delle imposte dovute alle autorità rumene da uno dei ricorrenti, ossia S.C. European Food SA E vale anche per la decisione della Romania di versare volontariamente il risarcimento residuo concesso dal Tribunale.

(120)

Infine, ogni intervento degli organi statali rumeni è imputabile alla Romania. Tali organi statali comprendono il governo dello Stato membro e altre autorità pubbliche. In particolare, anche i giudici nazionali di uno Stato e gli esecutori e gli ufficiali giudiziari nominati dai giudici devono essere considerati organi di tale Stato e sono quindi vincolati dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea a rispettare il principio di leale cooperazione nei confronti dell’Unione. Di conseguenza, gli interventi dei giudici nazionali e degli esecutori e ufficiali giudiziari nominati dai giudici sono imputabili allo Stato rumeno e pertanto, se alla Romania viene imposto di risarcire i ricorrenti in base al lodo mediante intervento di tali organi giudiziari nazionali, anche questo intervento è imputabile allo Stato rumeno. Il diritto dell’Unione ammette solo una deroga limitata a questo principio generale di imputabilità: una misura non è imputabile a uno Stato membro se lo Stato membro in questione è tenuto ad attuare la misura ai sensi del diritto dell’Unione senza margini di discrezionalità. In tal caso, la misura deriva da un atto del legislatore dell’Unione e non è imputabile allo Stato. Tuttavia non sussistono dubbi sul fatto che la Romania non è tenuta a dare attuazione al lodo in virtù del diritto dell’Unione. Ogni decisione intesa a dare attuazione o esecuzione al lodo, che sia adottata dal governo rumeno o dai giudici nazionali della Romania, è imputabile allo Stato rumeno.

(121)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che la misura è imputabile alla Romania.

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(122)

Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora sia atta a migliorare la posizione del destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti (77). A tutti i fini pratici, pertanto, si presume che sussista una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107 del trattato quando lo Stato conceda un vantaggio finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato in cui vi sia o potrebbe esservi concorrenza. Un vantaggio concesso a un’impresa che falsi la concorrenza di norma è anche atto a incidere sugli scambi tra Stati membri. Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché rafforza la posizione dell’impresa beneficiaria nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (78).

(123)

La Commissione ha già concluso (cfr. considerando 81 e seguenti) che i ricorrenti formano insieme un’unità economica, che a sua volta costituisce l’impresa interessata ai fini dell’applicazione delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. Tale impresa è attiva su un mercato liberalizzato, in concorrenza con altre imprese. La Commissione ha anche concluso che il pagamento del risarcimento ai ricorrenti, mediante attuazione o esecuzione del lodo, migliorerebbe la loro posizione nei confronti di altre imprese concorrenti, che non hanno ricevuto risarcimenti analoghi per il ritiro dell’aiuto di Stato illegale. Il risarcimento previsto dal lodo si basa su un importo corrispondente ai dazi doganali applicati alle materie prime, al lucro cessante e agli interessi sull’importo totale del risarcimento danni concesso. I costi delle materie prime, quali fattori produttivi dei prodotti finiti, sono spese ordinarie di funzionamento delle imprese. Esonerando i ricorrenti da alcune di tali spese, nonché concedendo loro un risarcimento per il lucro cessante e il pagamento degli interessi, si conferisce loro un vantaggio concorrenziale specifico. I ricorrenti sono attivi nel settore manifatturiero e fabbricano prodotti alimentari, prodotti della molitura e imballaggi in plastica. Data l’esistenza di un mercato liberalizzato per tutti questi prodotti, qualsiasi vantaggio concesso ai ricorrenti è atto a falsare la concorrenza. Considerando che i prodotti principalmente fabbricati dai ricorrenti possono e di fatto sono ampiamente oggetto di scambi tra gli Stati membri, è evidente che qualsiasi vantaggio concesso ai ricorrenti è anche atto a incidere sugli scambi tra Stati membri.

(124)

La Commissione rileva che gli argomenti addotti dai ricorrenti al fine di negare la distorsione della concorrenza si limitano a ribadire che i fratelli Micula non possono essere considerati imprese e che l’attuazione del lodo non conferirebbe alcun vantaggio ai ricorrenti. Entrambe le affermazioni sono già state ampiamente esaminate (cfr. considerando 81 e seguenti e 92 e seguenti) e non richiedono ulteriori osservazioni.

Conclusione

(125)

Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.2.   L’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato

(126)

L’articolo 351 del trattato prevede che «[l]e disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse […], per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra». Nel caso in esame, i diritti e gli obblighi su cui si basano i ricorrenti sono quelli derivanti dal TBI.

(127)

Dalla formulazione dell’articolo 351 del trattato risulta chiaramente che esso non si applica nel caso di specie, in quanto il TBI è un trattato concluso tra due Stati membri dell’Unione, la Svezia e la Romania, e non un trattato «tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dell’altra». Di conseguenza, nel caso in esame l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato non influisce sui diritti e sugli obblighi sanciti dall’articolo 351 del trattato

(128)

In questo contesto, la Commissione rammenta che, ai sensi del diritto dell’Unione, i TBI intra-UE e i TBI conclusi tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo sono soggetti a norme diverse. Nel caso dei TBI intra-UE, la Commissione ritiene che tali trattati siano in contrasto con il diritto dell’Unione e incompatibili con le disposizioni dei trattati e pertanto debbano essere considerati nulli. Per contro, i TBI conclusi tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi fino a quando tali accordi non saranno progressivamente sostituiti da accordi conclusi dall’Unione nella stessa materia, in virtù della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la politica commerciale comune, nella quale rientrano gli investimenti diretti esteri (80).

(129)

La Romania è anche parte contraente della convenzione multilaterale ICSID, che è stata ratificata prima della sua adesione all’Unione. Tuttavia, poiché nessuno Stato terzo aderente alla convenzione ICSID è parte del TBI considerato nel presente procedimento, l’articolo 351 è irrilevante nella fattispecie.

7.3.   Nuovo aiuto

(130)

Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno. Gli Stati membri non possono dare esecuzione a misure di aiuto di Stato, a meno che la misura in questione sia dichiarata compatibile con il mercato interno dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, uno Stato membro deve comunicare alla Commissione i progetti diretti a modificare o istituire aiuti e non può dare esecuzione a una misura progettata prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sulla compatibilità di tale misura con il mercato interno.

(131)

Il divieto di dare esecuzione a una misura di aiuto senza una decisione finale della Commissione sulla sua compatibilità si applica, com’è ovvio, soltanto alle misure poste in essere dopo l’entrata in vigore del trattato nello Stato membro interessato. In Romania il trattato è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(132)

I ricorrenti contestano la conclusione che l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisce un «nuovo aiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 e sostengono che, anche se la valutazione della Commissione fosse corretta, quod non, e se l’attuazione o l’esecuzione del lodo costituisse un nuovo aiuto, il momento di concessione di tale aiuto sarebbe la data di concessione iniziale ai ricorrenti dei vantaggi conferiti dalla EGO 24, avvenuta nel 2000 e nel 2002 e pertanto prima dell’adesione della Romania all’Unione. Secondo i ricorrenti, il momento che si potrebbe assumere come data di concessione sarebbe al più tardi quello dell’entrata in vigore del TBI, sul quale si fonda il lodo, che risale al 2003.

(133)

La Commissione dissente dai ricorrenti e ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, mediante attuazione o esecuzione del lodo, costituisca un nuovo aiuto e sia quindi soggetto al meccanismo di controllo degli aiuti di Stato previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato. Secondo la giurisprudenza della CGUE, gli aiuti devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto incondizionato a riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile (81). Né l’adozione della EGO 24 il 2 ottobre 1998, né la designazione di Ștei-Nucet, provincia di Bihor, quale regione sfavorita per dieci anni (a decorrere dal 1o aprile 1999), né l’attribuzione dei certificati di investitori permanenti a S.C. European Food SA (il 1o giugno 2000) e a S.C. Starmill S.R.L. e S.C. Multipack (il 17 maggio 2002) hanno conferito ai ricorrenti un diritto incondizionato a beneficiare dello strumento «Materie prime» fino al 1o aprile 2009. Anzi, una società ammessa a beneficiare di aiuti nell’ambito del regime istituito dalla EGO 24 poteva ottenere il diritto a fruire di tale strumento soltanto:

nel quadro del regime iniziale istituito dalla EGO 24, quando l’agenzia per lo sviluppo regionale approvava i documenti commerciali presentati dalla società, attestanti che era stata effettuata un’importazione di materie prime destinate a essere integrate nella produzione interna, dando diritto al rimborso dei dazi doganali versati (82), e

in seguito alla trasformazione dello strumento «Materie prime» istituito dalla EGO 24 in un’esenzione dai dazi doganali, a norma della EGO 75, quando un’impresa ammessa a beneficiare del regime di aiuti importava materie prime da integrare nella produzione interna e richiedeva l’esenzione alle autorità di controllo delle frontiere, sulla base di documenti giustificativi validi.

(134)

Poiché il regime istituito dalla EGO 24, come modificato dalla EGO 75, è stato revocato il 22 febbraio 2005, nessuna società ha potuto ottenere il diritto di beneficiare degli aiuti dopo tale data, secondo il quadro normativo nazionale, importando materie prime in Romania da integrare nella produzione interna. Pertanto la domanda di risarcimento dei ricorrenti nei confronti dello Stato rumeno deriva unicamente dal lodo, in combinato disposto con il diritto nazionale rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento nazionale. Poiché il lodo è stato emesso e rischia di essere attuato o eseguito dopo l’adesione della Romania all’Unione, il diritto incondizionato, ai sensi del diritto interno rumeno, di ottenere il risarcimento concesso dal Tribunale, derivante dalla ratifica della convenzione ICSID che l’ha integrato nell’ordinamento giuridico interno della Romania e che conferisce quindi efficacia giuridica al lodo in Romania, è stato conferito ai ricorrenti soltanto dopo l’adesione della Romania all’Unione.

(135)

È altresì importante rilevare, a questo proposito, che il lodo concede ai ricorrenti un risarcimento di importo pari ai vantaggi previsti dal regime abolito dello strumento «Materie prime» di cui alla EGO 24 dal momento in cui tale normativa è stata abrogata (22 febbraio 2005) fino alla sua presunta scadenza programmata (1o aprile 2009). Questo periodo comprende poco più di 49 mesi, durante la maggior parte dei quali (27 mesi) la Romania è stata membro a pieno titolo dell’Unione e direttamente soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dal trattato. Inoltre il lodo concede ai ricorrenti un risarcimento per la perdita di possibilità di stoccaggio dello zucchero nel 2009, ipotizzando che le relative perdite siano state subite fra il 31 marzo 2009 e il 1o luglio 2010. Queste presunte perdite sarebbero quindi state interamente subite dopo l’adesione della Romania all’Unione nel 2007. Infine, il Tribunale ha concesso un risarcimento per lucro cessante, tenendo conto di presunte perdite subite tra il 1o gennaio 2005 e il 31 agosto 2011. Questo periodo comprende 80 mesi, durante la grande maggioranza dei quali (56 mesi) la Romania è stata membro a pieno titolo dell’Unione e direttamente soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dal trattato.

(136)

Infine, il regime di incentivi di cui alla EGO 24 non è menzionato nell’allegato V, capitolo 2, punto 1, dell’atto di adesione della Romania all’Unione, che contiene un elenco esaustivo delle misure di aiuto di Stato che sarebbero state considerate aiuti esistenti al momento dell’adesione della Romania all’Unione (83) (84).

(137)

Il fatto che né l’atto di adesione né il trattato fossero applicabili in Romania allorché quest’ultima è venuta meno ai propri obblighi nel quadro del TBI revocando il regime di aiuti istituito dalla EGO 24, o quando i ricorrenti hanno proposto ricorso a norma del TBI dinanzi al Tribunale, è irrilevante. Né nell’uno né nell’altro momento i ricorrenti hanno ottenuto un diritto incondizionato al pagamento del risarcimento concesso dal Tribunale, che è la misura in esame. Soltanto quando il Tribunale ha constatato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del TBI con l’emissione del lodo, l’11 dicembre 2013, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che conferisce al lodo efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, i ricorrenti hanno acquisito il diritto incondizionato al risarcimento che potevano far valere nei confronti della Romania. Tale data è successiva all’adesione della Romania all’Unione europea.

(138)

Il caso dei ricorrenti non è quindi paragonabile a quello esaminato dalla Commissione nella decisione relativa all’aiuto N 380/04, alla quale si richiamano. Il caso N 380/04 riguardava un contratto concluso tra l’impresa Latvijas Gāze («LG») e la Lettonia nel 1997. In quel caso, era emersa una controversia tra LG e la Lettonia in merito agli obblighi incombenti a quest’ultima in forza del contratto ed era stato avviato un procedimento di arbitrato commerciale a Stoccolma, nel quadro delle norme UNCITRAL. Il tribunale arbitrale istituito per tale procedimento decideva, il 19 giugno 2003, che la Lettonia doveva risarcire LG per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2001 e il 10 marzo 2003. La Lettonia non ottemperava al lodo arbitrale prima di aderire all’Unione il 1o maggio 2004 e notificava alla Commissione la prevista attuazione del lodo dopo l’adesione. Nella sua decisione, la Commissione osservava che l’obbligo di risarcimento era sorto sulla base del contratto del 1997, che il risarcimento concesso dal tribunale arbitrale si riferiva integralmente al periodo preadesione e che il lodo arbitrale stesso era stato emesso prima che la Lettonia aderisse all’Unione. Su tali basi, la Commissione concludeva che «il pagamento […] del risarcimento danni concesso dal tribunale […] costituisce un semplice atto di attuazione di una misura che era stata interamente definita prima dell’adesione» e che l’attuazione del lodo arbitrale nel 2003 non poteva essere considerata un «nuovo aiuto». Inoltre, nella decisione relativa al caso N 380/04, la Commissione indicava che la decisione stessa non pregiudicava l’esame di eventuali futuri pagamenti nel quadro del contratto in relazione a periodi successivi all’adesione, limitando così strettamente l’approccio adottato nei riguardi dei fatti specifici notificati dalla Lettonia.

(139)

Per contro, nel caso in esame l’obbligo di risarcimento discende dal lodo, che è stato emesso nel 2013, il risarcimento concesso ai richiedenti dal Tribunale riguarda per la maggior parte il periodo successivo all’adesione della Romania all’Unione e il lodo stesso è stato emesso quasi sette anni dopo l’adesione della Romania all’Unione. Infine la decisione relativa al caso N 380/04 si distingue nel modo più netto dal caso in esame in quanto, nel primo caso, non vi era alcuna indicazione che, con l’attuazione o l’esecuzione del lodo arbitrale del 2003, LG avrebbe beneficiato di un aiuto di Stato illegale, che la Lettonia aveva promesso di concedere in violazione degli obblighi in materia di aiuti di Stato ad essa incombenti quale paese candidato all’adesione all’Unione.

(140)

La Commissione pertanto conclude che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisce un nuovo aiuto e che la misura può essere attuata soltanto dopo e se la Commissione la autorizza in base alle norme sugli aiuti di Stato.

7.4.   Illegittimità ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato

(141)

Il risarcimento concesso dal Tribunale è già stato in parte versato ai ricorrenti dalla Romania mediante la compensazione di alcuni debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA Poiché tale attuazione parziale del lodo non è stata notificata alla Commissione, la Romania ha dato esecuzione alla misura illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Ogni altro pagamento del risarcimento concesso dal Tribunale, mediante l’attuazione o l’esecuzione del lodo, di cui la Commissione non sia a conoscenza o che possa essere effettuato dopo l’adozione della presente decisione, costituirebbe anch’esso, per i medesimi motivi, una violazione dell’obbligo della Romania di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.5.   Compatibilità con il mercato interno

(142)

La Commissione rammenta innanzitutto che, quando valuta la compatibilità di una misura con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, l’onere della prova grava, in linea di principio, sullo Stato membro (85). In questo contesto, la Commissione rammenta altresì che una misura di aiuto di Stato non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno quando comporta una violazione inscindibile di altre disposizioni specifiche del trattato (86). Ad oggi la Romania non ha presentato argomenti atti a giustificare la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato. Ciononostante, a fini di completezza, la Commissione ritiene opportuno svolgere una valutazione della compatibilità di propria iniziativa.

(143)

Secondo i ricorrenti, la misura costituirebbe un aiuto compatibile a finalità regionale. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dell’Unione. Le condizioni alle quali gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sono definite negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti del 2014»). Il punto 188 di tali orientamenti spiega che essi si applicano per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale da concedere dopo il 30 giugno 2014. Ciò significa che gli aiuti a finalità regionale concessi illegalmente o quelli destinati a essere concessi prima del 1o luglio 2014 devono essere valutati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (87) («gli orientamenti del 2007»).

(144)

Come spiegato al considerando 134, i ricorrenti hanno acquisito un diritto incondizionato all’aiuto quando è stato emesso il lodo, l’11 dicembre 2013, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, cioè prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2014. Pertanto, il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale deve essere valutato alla luce degli orientamenti del 2007.

(145)

In tali orientamenti, la Commissione stabilisce che gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa costituiscono aiuti al funzionamento e non sono considerati compatibili con il mercato interno, a meno che siano concessi in circostanze eccezionali per compensare gli svantaggi specifici incontrati dalle imprese nelle regioni svantaggiate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (88).

(146)

Nel caso in esame, il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale si riferisce alle perdite direttamente connesse alla revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 e mira a mettere il beneficiario nella posizione in cui «con tutta probabilità» si sarebbe trovato se gli incentivi di cui alla EGO 24 non fossero stati revocati. In effetti, l’attuazione del lodo ristabilisce la situazione in cui i ricorrenti, in tutta probabilità, si sarebbero trovati se la EGO 24 non fosse mai stata abrogata dalla Romania. Poiché i vantaggi concessi ai ricorrenti a norma della EGO 24 erano connessi alle loro spese correnti e non erano collegati a un investimento iniziale, tali vantaggi costituiscono un aiuto al funzionamento. Pertanto, mettere il beneficiario nella posizione in cui si sarebbe trovato se gli incentivi previsti dalla EGO 24 non fossero stati revocati e risarcire quindi le perdite connesse a tale revoca equivale a concedere un aiuto al funzionamento. Come spiegato ai considerando 92 e seguenti, il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale di fatto riduce retroattivamente le spese di funzionamento da essi sostenute nell’esercizio della loro attività economica in condizioni normali di mercato.

(147)

Secondo i punti 76, 77 e 79 degli orientamenti del 2007, gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati e possono essere concessi soltanto in via eccezionale nelle regioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), purché:

siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale (mirato),

la loro natura e il loro livello siano proporzionali agli svantaggi che intendono compensare,

siano temporanei e ridotti nel tempo e vengano progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell’UE,

in linea di principio, siano concessi relativamente a una serie predefinita di spese o costi ammissibili e siano limitati a una determinata percentuale di detti costi,

lo Stato membro si sia impegnato a rispettare le regole dettagliate in materia di relazioni, definite al punto 83 degli orientamenti del 2007.

(148)

Le attività economiche che beneficiano dell’attuazione del lodo sono ubicate in una regione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, come stabilito dalla Commissione nella decisione relativa alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale della Romania per il periodo 2007-2013 (89) e 2014-2020 (90).

(149)

Tuttavia la Commissione non vede come il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti sia giustificato in funzione del suo contributo allo sviluppo regionale nelle zone interessate. L’aiuto al funzionamento derivante da tale pagamento non mira a contribuire all’obiettivo comune di equità, come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, ma si limita a risarcire i beneficiari delle perdite subite a causa della revoca della EGO 24 prima della data di scadenza prevista. Ciò si traduce in un apporto di liquidità accordato gratuitamente ai ricorrenti, senza alcun impatto positivo sullo sviluppo della regione.

(150)

Non è sufficiente che l’attività economica sia ubicata in «una zona» per considerare la misura proporzionale allo svantaggio che essa intende compensare, in quanto occorre dimostrare innanzitutto quali siano tali svantaggi e, quindi, come rappresentino un ostacolo allo sviluppo della regione interessata. In assenza di prove, la Commissione non ha potuto individuare gli svantaggi specifici che le misure di aiuto intendevano compensare.

(151)

Il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale è di natura temporanea, in quanto non produce effetti dopo l’attuazione o l’esecuzione integrale del lodo. Tuttavia non si limita a una determinata percentuale di costi predefiniti, in quanto il risarcimento mira ad assicurare la copertura di tutte le perdite subite dai ricorrenti.

(152)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale non sia conforme agli orientamenti del 2007 e non possa quindi essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Poiché non vi sono altre basi su cui fondare la compatibilità, la Commissione conclude che la compatibilità della misura di aiuto non è stata accertata.

7.6.   Conclusione sulla valutazione della misura di aiuto

(153)

Dall’analisi suesposta emerge che il pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale costituisce un nuovo aiuto incompatibile con il trattato. La Commissione si rammarica del fatto che la Romania abbia già in parte corrisposto tale risarcimento mediante compensazione dei debiti fiscali dovuti allo Stato rumeno da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA, nonché mediante i provvedimenti adottati dall’esecutore nominato dal giudice.

8.   RECUPERO

(154)

In conformità con il trattato e con la giurisprudenza consolidata della CGUE, la Commissione, qualora abbia accertato l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto (91). Secondo la giurisprudenza costante della Corte, inoltre, l’obbligo di uno Stato membro di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione precedente (92). In questo contesto, la Corte ha statuito che tale obiettivo è conseguito una volta che il beneficiario ha restituito gli importi concessi mediante l’aiuto illegittimo, perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (93). Conformemente a tale giurisprudenza, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. […]»

(155)

I ricorrenti sostengono che riponevano un legittimo affidamento nel fatto che gli incentivi concessi a norma della EGO 24 fossero legittimi e che fossero fruibili fino alla loro scadenza programmata il 1o aprile 2009. A questo proposito, la Commissione osserva che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 precisa inoltre che «[l]a Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]». La CGUE ha riconosciuto che il principio di tutela del legittimo affidamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. La Commissione tuttavia non ritiene che i ricorrenti possano far valere tale legittimo affidamento.

(156)

Secondo la giurisprudenza della CGUE, salvo in circostanze eccezionali, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto soltanto se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Nella sua giurisprudenza più recente, la CGUE ha dichiarato che, in mancanza di garanzie sufficientemente precise, risultanti da un intervento attivo della Commissione - che ha competenza esclusiva ad autorizzare la concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri dell’Unione - che consentano al beneficiario di ritenere che la misura non costituisce un aiuto di Stato, nessuna circostanza eccezionale può giustificare l’applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento per impedire il recupero qualora tale misura di aiuto non sia stata notificata alla Commissione (94). Infatti, è giurisprudenza consolidata che il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può giustificare l’esistenza, in capo a un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto dell’Unione (95). Si deve presumere che un operatore economico diligente sia in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (96).

(157)

Per quanto riguarda il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, la Commissione rileva che i ricorrenti, ancora prima della concessione dell’aiuto mediante l’adozione del lodo, in combinato disposto con il diritto interno rumeno che gli conferisce efficacia giuridica nell’ordinamento interno della Romania, avrebbero dovuto sapere, al di là di ogni dubbio, che la Commissione riteneva che il pagamento di tale risarcimento costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile. Questa posizione è stata espressamente comunicata al Tribunale il 20 luglio 2009 e trasmessa ai ricorrenti.

(158)

Per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui essi riponevano legittimo affidamento nella regolarità della EGO 24 e nel fatto che sarebbe rimasta in vigore fino al 1o aprile 2009, la Commissione rammenta, in via preliminare, che la presente decisione si basa sul pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, non sulla EGO 24. Ciononostante la Commissione aggiunge, a fini di completezza, che i ricorrenti non hanno validi motivi per invocare un legittimo affidamento nella regolarità e nel mantenimento in vigore di tale regime fino al 1o aprile 2009. Per quanto riguarda il regime, la competenza per il controllo e l’autorizzazione degli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione della Romania all’Unione non era esercitata dalla Commissione, bensì dal Consiglio per la concorrenza rumeno, in virtù della decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania e della legge rumena n. 143/1999 sugli aiuti di Stato. La Commissione fa notare, a questo proposito, che la EGO 24 era stata notificata al Consiglio per la concorrenza rumeno in vista delle modifiche previste dalla EGO 75 e che detto Consiglio, nella sua decisione n. 244/2000 del 15 maggio 2000, concludeva che tali incentivi costituivano un aiuto di Stato incompatibile. Soltanto dopo l’adozione di tale decisione, il 1o giugno 2000, S.C. European Food S.A ha ottenuto il proprio PIC ed è stata ammessa a beneficiare di aiuti di Stato nel quadro del regime istituito dalla EGO 24, come spiegato al considerando 133. Questo tuttavia non significa che l’aiuto sia stato concesso in tale data, come spiegato al considerando 134.

(159)

Ne consegue che, al momento della concessione a S.C. European Food S.A dell’aiuto di Stato illegittimo previsto dalla EGO 24, avvenuta in ogni caso dopo il 1o giugno 2000, la società doveva essere pienamente a conoscenza della decisione del Consiglio per la concorrenza rumeno del 15 maggio 2000 che dichiarava gli incentivi di cui alla EGO 24 un aiuto di Stato incompatibile. Essa doveva inoltre essere a conoscenza anche dell’accordo europeo, entrato in vigore il 1o gennaio 1995, e della legge rumena n. 143/1999 sugli aiuti di Stato, entrata in vigore il 1o gennaio 2000, i quali vietavano entrambi alla Romania di concedere aiuti di Stato e conferivano al Consiglio per la concorrenza rumeno il potere di autorizzare la concessione di nuovi aiuti. In assenza di un’autorizzazione del Consiglio per la concorrenza e in linea con la giurisprudenza della CGUE, applicabile in virtù dell’articolo 64 dell’accordo europeo del 1995, dell’articolo 1 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania e dell’acquis communautaire, S.C. European Food S.A non avrebbe mai potuto riporre legittimo affidamento nel fatto che gli incentivi concessi a norma della EGO 24 costituissero un aiuto di Stato compatibile, a prescindere dagli interventi del governo rumeno successivi all’adozione della decisione n. 244/2000. Il medesimo ragionamento si applica, come è logico, a Multipack e Starmill, che hanno ottenuto i rispettivi PIC soltanto il 17 maggio 2002, due anni dopo l’adozione della decisione n. 244/2000. Pertanto i ricorrenti non possono fondatamente invocare un legittimo affidamento neanche nel fatto che il regime istituito dalla EGO 24 costituisse un aiuto di Stato legittimo, considerato dalla Commissione irrilevante ai fini della presente decisione.

(160)

Di conseguenza, ogni pagamento del risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale deve essere recuperato dalla Romania, in quanto costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile. Poiché i cinque ricorrenti insieme con le altre società interessate del gruppo EFDG costituiscono un’unità economica (cfr. considerando 91), essi sono responsabili in solido di rimborsare allo Stato rumeno l’aiuto percepito da ciascuno di essi. Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, all’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Al tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione.

(161)

A questo proposito, la Commissione osserva che la Romania ha già compensato l’importo di 337 492 864 RON (ca. 76 milioni di EUR (97)) a fronte dei debiti fiscali dovuti da uno dei ricorrenti, S.C. European Food SA La Commissione osserva altresì che il 5 gennaio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato 36 484 232 RON (ca. 8,1 milioni di EUR (98)) al ministero delle Finanze rumeno e ha successivamente trasferito 34 004 232 RON (ca. 7,56 milioni di EUR), suddivisi in parti uguali, a tre dei cinque ricorrenti e ha trattenuto la somma restante a copertura delle spese di esecuzione. Tra il 5 e il 25 febbraio 2015 l’esecutore nominato dal giudice ha sequestrato altri 9 197 482 RON (ca. 2 milioni di EUR (99)) nei conti bancari del ministero delle Finanze. Inoltre la Commissione prende atto del fatto che le autorità rumene hanno volontariamente trasferito l’importo di 472 788 675 RON (ca. 106,5 milioni di EUR (100)) (comprensivo delle spese dell’esecutore nominato dal giudice pari a 6 028 608 RON) su un conto bloccato aperto in nome dei cinque ricorrenti. Tali importi, nonché eventuali altri pagamenti a favore dei ricorrenti che siano stati o che saranno effettuati in attuazione del lodo, devono essere recuperati dalla Romania. Di conseguenza, la Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il pagamento del risarcimento concesso all’unità economica costituita da Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. e West Leasing S.R.L. dal tribunale arbitrale costituito sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie (ICSID) mediante lodo dell’11 dicembre 2013 nel caso n. ARB/05/20 Micula et alii/Romania (101) costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.   La Romania si astiene dal corrispondere l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 e recupera ogni aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 già versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria di tale aiuto a titolo di parziale attuazione o esecuzione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013, nonché ogni aiuto versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria dell’aiuto in ulteriore attuazione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013 di cui la Commissione non sia a conoscenza o che venga corrisposto dopo la data della presente decisione.

2.   Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. e West Leasing S.R.L sono responsabili in solido di rimborsare l’aiuto di Stato percepito da ciascuno di essi.

3.   Gli importi da recuperare sono quelli risultanti dall’attuazione o dall’esecuzione del lodo dell’11 dicembre 2013 (capitale e interessi).

4.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

5.   La Romania comunica le date precise in cui l’aiuto di Stato è stato messo a disposizione dei rispettivi beneficiari.

6.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (102).

7.   La Romania assicura che nessun altro pagamento dell’aiuto di cui all’articolo 1 sia effettuato a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Romania garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo dell’aiuto percepito da ciascuna entità menzionata all’articolo 1 della presente decisione;

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.

2.   La Romania informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Romania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 107 e 108 del trattato, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del trattato vanno intesi, ove opportuno, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il trattato ha inoltre introdotto alcune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del trattato.

(2)   GU C 393 del 7.11.2014, pag. 27.

(3)  Caso ICSID n. ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, SC Starmill SRI, SC Multipack SRL/Romania, Lodo arbitrale definitivo dell’11 dicembre 2013.

(4)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea l’11 dicembre 2013: 1 EUR = 4,45 RON.

(5)  Il TBI è entrato in vigore il 1o aprile 2003.

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 15 gennaio 2014: 1 EUR = 4,52 RON.

(8)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(9)  Cfr. considerando 3.

(10)  Cfr. nota 2.

(11)  Un importo aggiuntivo di 6 028 608 RON è stato trasferito sul conto bloccato a copertura delle spese di esecuzione.

(12)   GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(13)  Si veda anche l’articolo 2 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 10 aprile 2001, che adotta le norme di attuazione per l’applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all’articolo 64, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall’altra, nonché all’articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 16).

(14)  Monitorul Oficial, prima parte, n. 73 del 12 aprile 1993.

(15)  Il Consiglio per la concorrenza era ed è un’autorità amministrativa autonoma, competente per il diritto della concorrenza e la normativa in materia di aiuti di Stato e dotata di poteri di regolamentazione e di indagine analoghi a quelli esercitati dalla Commissione europea nel settore della concorrenza e degli aiuti di Stato.

(16)  L’Ufficio per la concorrenza era un organismo specializzato facente capo al governo. Le principali responsabilità dell’Ufficio erano: i) condurre accertamenti e indagini riguardo all’applicazione concreta delle disposizioni giuridiche e delle decisioni del Consiglio per la concorrenza; ii) vigilare sulla fissazione dei prezzi da parte degli enti pubblici e delle imprese pubbliche; iii) assicurare la trasparenza degli aiuti di Stato, controllare e rendere conto della spesa destinata agli aiuti di Stato.

(17)  All’articolo 1 delle norme di attuazione di cui alla decisione n. 4/2000, il Consiglio di associazione UE-Romania designa il Consiglio per la concorrenza e l’Ufficio per la concorrenza quali organismi rumeni responsabili di esaminare e valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con l’accordo europeo del 1995.

(18)  Decisione civile n. 26; cfr. lodo, punto 219.

(19)  Cfr. lodo, punto 224.

(20)  Posizione comune dell’Unione europea del 21 novembre 2001, CONF-RO 43/01, pag. 4. Durante il processo di adesione di un paese candidato, la Commissione propone periodicamente e il Consiglio adotta le cosiddette posizioni comuni, nelle quali sono valutati i progressi del paese candidato verso il rispetto dei criteri di adesione.

(21)  Relazione giustificativa che accompagna la EGO 94/2004, 26 agosto 2004, pagg. 12-13.

(22)  Articolo 9, paragrafo 1, del TBI.

(23)  Lodo, punto 725.

(24)  Lodo, punto 827.

(25)  Cfr. nota 24.

(26)  Lodo, punto 872.

(27)  Lodo, punti 875 e seguenti.

(28)  Questo importo è calcolato per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009.

(29)  Cfr. nota 28.

(30)  I ricorrenti hanno richiesto il risarcimento danni per l’aumento del costo del PET. Il Tribunale ha tuttavia respinto la richiesta perché di fatto i ricorrenti non avevano mai beneficiato dello strumento «Materie prime» per l’importazione di PET.

(31)  Questo importo è calcolato sulla base dei dazi doganali applicati allo zucchero importato, che sarebbero stati evitati se il ricorrente avesse avuto la possibilità di accumulare riserve di zucchero prima della prevista scadenza della EGO (cioè il 1o aprile 2009). Il parametro si basa sulle riserve nel periodo 2004/2005.

(32)  Il lucro cessante è calcolato sul periodo 2004-2008 per la perdita di quote sul mercato delle bibite analcoliche e di altri prodotti contenenti zucchero. L’argomento dei ricorrenti è che dopo la revoca degli incentivi previsti dalla EGO i costi sono aumentati, determinando prezzi più elevati e quindi una riduzione delle quote di mercato.

(33)  Causa n. 3456/3/2014, Tribunale di Bucarest.

(34)  Ordinanza emessa dal Tribunale di Bucarest nella causa n. 9261/3/2014, IV Sezione civile.

(35)  Causa n. 15755/3/2014, Tribunale di Bucarest, III Sezione civile.

(36)  Causa n. 15755/3/2014/a1, Corte d’appello di Bucarest, IV Sezione civile.

(37)  Cfr. nota 36.

(38)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 5 gennaio 2015: 1 EUR = 4,49 RON.

(39)  Cfr. nota 38.

(40)  Tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea il 9 marzo 2015: 1 EUR = 4,44 RON.

(41)  Causa n. 1-14-cv-600 Viorel Micula/Governo della Romania presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del District of Columbia – Istanza per ottenere la conferma del lodo ICSID e la pronuncia di una sentenza.

(42)  Cfr. nota 7.

(43)  Cfr. nota 38.

(44)  Cfr. nota 40.

(45)  Cfr. decisione di avvio, considerando 39.

(46)  Causa 61/79 Amministrazione delle finanze dello Stato/Denkavit italiana, EU:C:1980:100.

(47)  Decisione 2008/408/CE della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 37).

(48)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies, EU:T:2007:253, punto 42.

(49)  Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza citata, e causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), EU:C:2011:551, punto 51.

(50)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri, UE:C:2000:428, punto 74.

(51)  Causa C-170/83 Hydrotherm, EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche causa T-137/02 Pollmeier Malchow/Commissione, EU:T:2004:304, punto 50.

(52)  Causa C-480/09 P Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione, EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 112.

(53)  Cfr. lodo, punti 935-936 e 943.

(54)  Causa C-170/83 Hydrotherm, EU:C:1984:271, punto 10.

(55)  Causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 112.

(56)  Causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, EU:C:2006:8, punto 114.

(57)  Cfr. considerando 87 e 88.

(58)  Causa C-39/94 SFEI e altri, EU:C:1996:285, punto 60; causa C-342/96 Spagna/Commissione, EU:C:1999:210, punto 41.

(59)  Lodo, punto 917.

(60)  Lodo, punto 928.

(61)  Lodo, punto 953.

(62)  Cfr. considerando 27 per la descrizione degli importi dovuti in base al lodo arbitrale.

(63)  Lodo, punto 928.

(64)  Lodo, punto 872.

(65)  Il Tribunale ha concluso che la revoca degli incentivi previsti dalla EGO 24 violava il principio del legittimo affidamento dei ricorrenti prima ancora di esaminare la ragionevolezza o la trasparenza del comportamento della Romania (lodo, punti 725, 726; la ragionevolezza e la trasparenza sono esaminate rispettivamente ai punti 727 e seguenti e 837 e seguenti). L’argomento proposto dai ricorrenti, secondo cui la constatazione da parte del Tribunale di una violazione del TBI dipenderebbe dall’irragionevole mantenimento in essere degli obblighi degli investitori a norma della EGO 24 o dalla mancanza di trasparenza nel comportamento della Romania è dunque privo di fondamento.

(66)  Lodo, punti 953, 961, 971, 984, 1 016, 1 020, 1 136.

(67)  Cause riunite da 106/87 a 120/87 Asteris, EU:C:1988:457.

(68)  Cause riunite da 106/87 a 120/87 Asteris, EU:C:1988:457, punto 23.

(69)  Cfr. decisione della Commissione del 16 giugno 2004 sugli aiuti dei Paesi Bassi a favore di Akzo-Nobel per ridurre al minimo i trasporti di cloro (caso N 304/2003), sintesi pubblicata nella GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4; cfr. anche decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 sugli aiuti dei Paesi Bassi per la rilocalizzazione dell’impresa di demolizione di autoveicoli Steenbergen (caso N 575/05), sintesi pubblicata nella GU C 80 del 13.4.2007, pag. 1.

(70)  Per gli stessi motivi, la Commissione considererebbe nulli i TBI intra-UE alla base del procedimento arbitrale, elencati nella nota 53 della domanda.

(71)  Cfr. la risposta del commissario De Gucht all’interrogazione parlamentare orale O-000043/2013/rev.1, nella quale ha dichiarato: « La Commissione concorda sul fatto che i trattati bilaterali in materia di investimento (TBI) fra gli Stati membri dell’UE non sono conformi al diritto dell’UE », discussione durante la seduta plenaria del 22 maggio 2013. Cfr. inoltre il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 febbraio 2012 relativo ai movimenti di capitali e agli investimenti nell’UE - Documento dei servizi della Commissione sul monitoraggio del mercato, SWD(2012)6 final, pag. 13. Cfr. altresì il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 aprile 2013 relativo alla libera circolazione dei capitali nell’UE, SWD(2013)146 final, pagg. 11 e 14; il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 marzo 2014 relativo alla libera circolazione dei capitali nell’UE, SWD(2014)115 final, pag. 12; Commissione europea, Attività di monitoraggio e analisi, Trattati bilaterali fra gli Stati membri dell’UE in materia di investimenti (TBI intra-UE) 2012; disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/capital/analysis/monitoring_activities_and_analysis/index_en.htm.

(72)  Conclusioni del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03 Atzori, ECLI:EU:C:2005:256, paragrafo 198.

(73)  Causa T-384/08 Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commissione, EU:T:2011:650, e causa T-565/08 Corsica Ferries/Commissione, EU:T:2012:415, punti 23, 114 e da 120 a 131. Cfr. anche, per analogia, causa C-111/10 Commissione/Consiglio, EU:C:2013:785, punto 44.

(74)  Causa C-119/05 Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(75)  Causa C-280/00, Altmark Trans, EU:C:2003:415, punto 84.

(76)  Causa T-351/02 Deutsche Bahn AG/Commissione, EU:T:2006:104, punto 101.

(77)  Causa 730/79 Phillip Morris, EU:C:1980:209, punto 11. Cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc. Alzetta, EU:T:2000:151, punto 80.

(78)  Causa T-288/97 Friuli Venezia Giulia, EU:T:2001:115, punto 41.

(79)  Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).

(80)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato.

(81)  Causa C-129/12 Magdeburger Mühlenwerke, EU:C:2013:200, punto 40.

(82)  Una traduzione in inglese della disposizione iniziale che istituiva lo strumento «Materie prime» (ossia l’incentivo agli investimenti la cui revoca è sfociata nella concessione ai ricorrenti di un risarcimento danni in base al lodo) è fornita al punto 148 del lodo. Secondo tale traduzione, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), recita: «Privately held companies, Romanian legal entities, as well as small or family business, authorised pursuant to the Decree-Law no. 54/1990 concerning the organisation and operation of free initiative-based economic activities that are headquartered and conduct business within the disadvantaged region, will be granted the following advantages for their new investments in the these regions: […] refunds of customs duties on raw materials, spare parts and/or components necessary of achieving the investor’s own production in that region. The refunds will be made based on the approval by the regional development agencies of the companies’ production sales documents. The funds necessary for the refund of the customs duties will be provided to the Agency for Regional Development from the Regional development Fund. In case of unprivileged regions belonging to two or more administrative-territorial units, the funds necessary for the refund of the customs duties will be provided by the National Agency for Regional Development from the National Development Fund [the « Raw Materials Incentive » or « Raw Materials Facility »].

(83)  Le tre categorie di aiuti esistenti che figurano nell’atto di adesione sono:

misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994,

misure di aiuto elencate nell’appendice del presente allegato,

misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall’autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l’acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

La decisione di dare esecuzione al lodo non rientra in alcuna di queste tre categorie. Anche qualora si ritenesse che l’attuazione del lodo si limiti a ripristinare i diritti dei ricorrenti ai sensi della EGO 24 come se gli incentivi da essa previsti non fossero stati abrogati prima della loro scadenza programmata, tale ripristino retroattivo dovrebbe comunque essere considerato un «nuovo aiuto» a partire dall’adesione della Romania all’Unione.

(84)  Cfr. anche cause riunite T-80/06 e T-182/09 Budapesti Erömü, EU:T:2012:65, punto 54.

(85)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione, EU:T:2007:253, punto 34.

(86)  Causa C-225/91 Matra/Commissione, EU:C:1993:239, punto 41.

(87)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(88)  Orientamenti del 2007, punto 76.

(89)  Decisione della Commissione N 2/07, sintesi in GU C 73 del 30.3.2007, pag. 15.

(90)  Decisione della Commissione SA 38364, sintesi in GU C 233 del 18.7.2014, pag. 1.

(91)  Causa 70/72, Commissione/Germania, EU:C:1973:87, punto 13.

(92)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione, EU:C:1994:325, punto 75.

(93)  Causa C-75/97 Belgio/Commissione, EU:C:1999:311, punti 64-65.

(94)  Causa C-148/04 Unicredito Italiano, EU:C:2005:774, punti da 104 a 111.

(95)  Sentenza nella causa C-217/06 Commissione/Italia, EU:C:2007:580, punto 23 e giurisprudenza citata.

(96)  Causa C-5/89 Commissione/Germania, EU:C:1990:320, punto 14.

(97)  Cfr. nota 7.

(98)  Cfr. nota 38.

(99)  Cfr. nota 38

(100)  Cfr. nota 40.

(101)  Caso ICSID n. ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, SC Starmill SRI, SC Multipack SRL/Romania, Lodo arbitrale definitivo dell’11 dicembre 2013.

(102)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).