ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 226

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
29 agosto 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1479 della Commissione, del 28 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ( 1 )

4

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 20 agosto 2015, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2015/1481]

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare ( GU L 354 dell'11.12.2014 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1479 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

173,3

MK

36,9

ZZ

105,1

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

147,8

BO

152,6

CL

152,6

TR

126,0

UY

147,2

ZA

155,9

ZZ

147,0

0806 10 10

BA

74,4

EG

201,5

MA

201,2

MK

68,3

TR

147,6

ZZ

138,6

0808 10 80

AR

94,8

BR

99,5

CL

139,3

NZ

140,9

US

142,3

UY

170,8

ZA

120,1

ZZ

129,7

0808 30 90

AR

73,8

CL

107,2

NZ

210,1

TR

128,5

ZA

141,5

ZZ

132,2

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,9

TR

139,6

ZZ

110,3

0809 40 05

BA

58,1

MK

51,8

XS

74,4

ZZ

61,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/4


DIRETTIVA (UE) 2015/1480 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 15,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati IV e V.

(2)

L'allegato IV della direttiva 2004/107/CE stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere aggiornati al fine di garantire una maggior chiarezza.

(3)

L'allegato V della direttiva 2004/107/CE stabilisce i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni; tali metodi dovrebbero essere aggiornati al fine di rispecchiare l'evoluzione delle norme in materia.

(4)

In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati I, III, VI e IX.

(5)

Il punto C dell'allegato I della direttiva 2008/50/CE stabilisce criteri per la garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, che devono essere chiariti e completati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione, e introducendo l'obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio.

(6)

I punti C e D dell'allegato III della direttiva 2008/50/CE stabiliscono criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento, che devono essere chiariti e completati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva.

(7)

Il punto A dell'allegato VI della direttiva 2008/50/CE stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione di taluni inquinanti, che deve essere adattato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva, tenendo conto delle norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato.

(8)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati IV e V della direttiva 2004/107/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI e IX della direttiva 2008/50/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(2)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).

(4)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).


ALLEGATO I

La direttiva 2004/107/CE è modificata come segue:

1)

la sezione I dell'allegato IV è modificata come segue:

a)

la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«Benzo(a)pirene

Arsenico, cadmio e nickel

Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale

Deposizione totale

Incertezza

 

 

 

 

Misurazioni fisse e indicative

50 %

40 %

50 %

70 %

Modelli

60 %

60 %

60 %

60 %

Raccolta minima di dati

90 %

90 %

90 %

90 %

Periodo minimo di copertura

 

 

 

 

Misurazioni fisse (1)

33 %

50 %

 

 

Misurazioni indicative (1)  (2)

14 %

14 %

14 %

33 %

b)

al terzo paragrafo, è eliminata la seguente frase:

«Un campionamento di 24 ore è consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel.»;

c)

dopo il terzo paragrafo, è inserito il testo seguente:

«Le disposizioni concernenti i singoli campionamenti di cui precedente paragrafo si applicano anche all'arsenico, al cadmio, al nickel e al mercurio gassoso totale. Inoltre, è consentito il sottocampionamento di filtri di PM10 per i metalli, in vista di analisi successive, a condizione che sia dimostrato che il sottocampione è rappresentativo dell'insieme e che la sensibilità di rilevazione non è compromessa rispetto agli obiettivi pertinenti di qualità dei dati. In alternativa al campionamento giornaliero, è ammesso il prelievo settimanale di campioni di PM10 per i metalli a condizione che le caratteristiche della raccolta non siano compromesse.»;

2)

le sezioni da I a IV dell'allegato V sono sostituite dalle seguenti:

«I.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per il campionamento dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 14902:2005 “Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

II.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15549:2008 “Air quality — Standard method for the measurement of concentration of benzo[a]pyrene in ambient air”. In mancanza di un metodo CEN normalizzato per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare metodi nazionali standard o metodi ISO, come la norma ISO 12884.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

III.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per la misurazione delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15852:2010 “Ambient air quality — Standard method for the determination of total gaseous mercury”.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

IV.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di arsenico, cadmio e nickel è descritto nella norma EN 15841:2009 “Ambient air quality — Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition”.

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del mercurio è descritto nella norma EN 15853:2010 “Ambient air quality — Standard method for determination of mercury deposition”.

Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, è descritto nella norma EN 15980:2011 “Air quality. Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene”.»


(1)  Distribuite nell'arco dell'anno in maniera da essere rappresentative di diverse condizioni climatiche e attività antropiche.

(2)  Le misurazioni indicative sono misurazioni che vengono realizzate con minore regolarità ma soddisfano gli altri obiettivi in materia di qualità dei dati»;


ALLEGATO II

La direttiva 2008/50/CE è modificata come segue:

1)

il punto C dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«C.   Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Convalida dei dati

1.

Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati di cui al punto A, le autorità e gli organismi competenti, designati a norma dell'articolo 3, devono garantire che:

i)

tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili conformemente alle prescrizioni di cui alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura;

ii)

le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni dispongano di un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare la costante accuratezza degli strumenti di misurazione. Il sistema di qualità verrà riesaminato in funzione delle esigenze e comunque almeno ogni 5 anni dal laboratorio nazionale di riferimento;

iii)

sia istituita una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai relativi programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione;

iv)

i laboratori nazionali di riferimento siano designati dall'autorità competente o dall'organismo competente designato a norma dell'articolo 3, e siano accreditati per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI, almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore, conformemente alla pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e di taratura, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Questi laboratori sono inoltre responsabili del coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia di qualità dell'Unione che il Centro comune di ricerca della Commissione organizza e del coordinamento, a livello nazionale, dell'adeguato utilizzo dei metodi di riferimento e della dimostrazione dell'equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. I laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale dovrebbero anch'essi essere accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio;

v)

i laboratori nazionali di riferimento partecipino almeno una volta ogni tre anni ai programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione. Se tale partecipazione produce risultati insoddisfacenti, il laboratorio nazionale dovrebbe dimostrare, in occasione della successiva tornata di prove interlaboratorio, di aver adottato misure correttive soddisfacenti e trasmettere al Centro comune di ricerca una relazione concernente queste misure;

vi)

i laboratori nazionali di riferimento sostengano i lavori svolti dalla rete europea dei laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione.

2.

Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 27 siano validi, eccetto quelli contrassegnati come provvisori.»;

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

il punto C è modificato come segue:

i)

il testo del primo e del secondo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«—

l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero (di norma per un angolo di almeno 270° o 180° per punti di campionamento sulla linea degli edifici) e non vi devono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze dell'ingresso della sonda di campionamento (di norma ad alcuni metri da edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, ad almeno una distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo);

di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuna anche un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'area ampia; eventuali deroghe devono essere adeguatamente documentate.»;

ii)

il quinto trattino del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«—

per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento nei siti di traffico devono essere situate ad almeno 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale. Per “grande incrocio” si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (“stop-go”) dal resto della strada.»;

iii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«Qualsiasi deroga dai criteri elencati nella presente sezione deve essere pienamente documentata attraverso le procedure di cui al punto D.»;

b)

il punto D è sostituito dal seguente:

«D.   Documentazione e riesame della scelta del sito

Le autorità competenti incaricate della valutazione della qualità dell'aria devono documentare in maniera esauriente, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti e tenere traccia di tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La documentazione deve includere fotografie dell'area circostante questi siti corredate di mappe dettagliate. Qualora in una zona o un agglomerato siano utilizzati metodi supplementari, la documentazione deve includere informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 7, paragrafo 3, siano soddisfatti. La documentazione deve essere aggiornata in funzione delle esigenze e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di garantire che i criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione dei siti di monitoraggio restino validi ed ottimali nel tempo. La documentazione deve essere trasmessa alla Commissione entro 3 mesi dal momento della richiesta.»;

3)

l'allegato VI è così modificato:

a)

il punto A è sostituito dal seguente:

«A.   Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono

1.   Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2012 “Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence”.

2.   Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2012 “Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence”.

3.   Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo — invariato

4.   Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN12341:2014 “Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter”.

5.   Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN12341:2014 “Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter”.

6.   Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene — invariato

7.   Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio

Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2012 “Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy”.

8.   Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono

Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2012 “Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry”.»;

b)

il punto D è soppresso;

c)

il punto E è sostituito dal seguente:

«Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati al punto A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 3 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura.

I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test devono essere messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova devono dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro»;

4)

il punto A dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

«A.   Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi delle concentrazioni di ozono

Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare il grado di raggiungimento dei valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e di allarme laddove queste misurazioni costituiscono l'unica fonte di informazione:

Popolazione (× 1 000)

Agglomerato (1)

Altre zone (1)

Fondo rurale

< 250

 

1

1 stazione/50 000 km2 come densità media di tutte le zone di un paese (2)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti


(1)  Almeno 1 stazione nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni deve essere situato in aree suburbane.

(2)  Si raccomanda 1 stazione per 25 000 km2 per orografie complesse.»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/12


DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 20 agosto 2015

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2015/1481]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo sul trasporto aereo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, in appresso «l'accordo», in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato all'accordo a decorrere dal 15 settembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Margus RAHUOJA

Il capo della delegazione svizzera

Peter MÜLLER


ALLEGATO

Ai fini dell'applicazione del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata da:

direttiva 2000/34/CE

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

(1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

(2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

(3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

(1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

(2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea (safety)

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009,

regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione

L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 3.

Fermo restando l'adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità con l'appendice dell'allegato A.»;

d)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;

f)

all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g)

L'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c – [HB IDJ] — tipo CL600-2B19

 

A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — tipo Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tipo Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 1178/2011

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione,

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:

regolamento (CE) n. 1899/2006,

regolamento (CE) n. 1900/2006,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 12)

N. 1321/2007

Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1330/2007

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1318/2014 della Commissione

N. 1332/2011

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

N. 646/2012

Regolamento della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 748/2012

Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione,

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione

N. 965/2012

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione,

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione

N. 2012/780

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

N. 139/2014

Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 319/2014

Regolamento della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007

N. 452/2014

Regolamento della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1321/2014

Regolamento della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

N. 2015/340

Regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione

4.   Sicurezza aerea (security)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione

N. 1254/2009

Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 185/2010

Regolamento della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, modificato da:

regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione

N. 2010/774

Decisione della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione C(2010)2604 della Commissione,

decisione C(2010)3572 della Commissione,

decisione C(2010)9139 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)5862 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)8042 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2011)9407 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)1228 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)5672 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2012)5880 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)1587 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)2045 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)4180 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2013)7275 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)1200 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)1635 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)3870 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2014)4054 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2015)561 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2015)984 della Commissione

N. 2013/511

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativa al controllo dei passeggeri e di persone diverse dai passeggeri attraverso apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con apparecchiature magnetiche portatili per la rivelazione dei metalli (HHMD)

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, l'espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l'espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Fermo restando l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:

a)

L'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l'espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.».

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s'intende così modificato:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) No 923/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio,

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione

N. 482/2008

regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I, parte A, è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

N. C(2010)5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 2014/672

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 176/2011

Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

N. 677/2011

Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione

N. 2011/4130

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo

N. 1034/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

N. 1035/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I è aggiunta la dicitura «Switzerland UIR».

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/340 della Commissione

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

N. 2014/132

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019

N. 716/2014

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche all'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell'Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli 1-8)

N. 2006/93

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(Articoli 1-10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Articoli 1-11)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli 1-18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B

:

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.


ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esentati da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. «I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.»

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non sono ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri:

a)

godono sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito alle controversie tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiscono d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Appendice

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest'ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996,relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (5).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


Rettifiche

29.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/38


Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 dell'11 dicembre 2014 )

Alla pagina 47, articolo 1, primo comma:

anziché:

«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»,

leggi:

«Il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinate a venire a contatto con l'epidermide e/o il cuoio capelluto, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (balsami) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).»

Alla pagina 48, articolo 2, punto 2, prima frase:

anziché:

«“contenuto attivo”, la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti nei prodotti ad aerosol.»,

leggi:

«“contenuto attivo” (CA), la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti ad aerosol.»

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Condizionanti per capelli»,

leggi:

«Balsami».

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, quinta riga:

anziché:

«Schiume, gel, creme da barba»,

leggi:

«Schiume, gel, creme per rasatura».

Alla pagina 51, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», tabella 1, prima colonna, sesta riga:

anziché:

«Saponi solidi da barba»,

leggi:

«Saponi solidi per rasatura».

Alla pagina 52, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 2, tabella 2, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Condizionanti per capelli»,

leggi:

«Balsami».

Alla pagina 52, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 2, tabella 2, prima colonna, quinta riga:

anziché:

«Schiume, gel, creme da barba»,

leggi:

«Schiume, gel, creme per rasatura».

Alla pagina 52, tabella 2, prima colonna, sesta riga:

anziché:

«Saponi solidi da barba»,

leggi:

«Saponi solidi per rasatura».

Alla pagina 57, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera b), seconda frase:

anziché:

«I prodotti prebarba condizionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito.»,

leggi:

«I prodotti pre-rasatura confezionati in contenitori aerosol metallici sono esonerati da questo requisito.».

Alla pagina 57, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera b), ultimo capoverso, terza frase:

anziché:

«Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.»,

leggi:

«Se il prodotto è venduto in imballaggi diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.»

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, lettera d), seconda frase:

anziché:

«L'etichetta, anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.»,

leggi:

«L'etichetta o la guaina/fascetta, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non devono contenere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 5.».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, prima colonna, secondo riquadro:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, primo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, secondo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PVC abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, terzo trattino:

anziché:

«Etichetta, anche termoretraibile, in PETG abbinata a una bottiglia in PET»,

leggi:

«Etichetta o guaina/fascetta in PETG abbinata a una bottiglia in PET».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, quarto trattino:

anziché:

«Etichette termoretraibili in polimeri diversi da quelli della bottiglia»,

leggi:

«Etichette o guaine/fascette in polimeri diversi da quelli della bottiglia».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, tabella 5, seconda colonna, secondo riquadro, quinto trattino:

anziché:

«Etichette, anche termoretraibili, metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, “in-mould labelling”)»,

leggi:

«Etichette o guaine/fascette metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, “in-mould labelling”)».

Alla pagina 58, allegato, sezione «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)», criterio 4, ultimo capoverso:

anziché:

«Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, congiuntamente a un campione dell'imballaggio primario.»,

leggi:

«Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta o guaina/fascetta, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, congiuntamente a un campione dell'imballaggio primario.»