ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 agosto 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1413 della Commissione, del 10 agosto 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1417 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1418 della Commissione, del 20 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1409 della Commissione, del 19 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( GU L 219 del 20.8.2015 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1413 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 115 del 10.4.2015, pag. 20.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1414 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.

(2)

L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nello specifico una modifica del contenuto dell'additivo nel mangime completo.

(5)

Nel suo parere del 22 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il contenuto precedente di bisolfato di sodio come regolatore di acidità e come composto aromatizzante dovrebbe essere modificato secondo i nuovi dati ricevuti.

(6)

Al fine di consentire l'uso del bisolfato di sodio nelle nuove condizioni di impiego proposte, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012.

(7)

La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

(3)   EFSA Journal 2014; 12(6):3731.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»


21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1415 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'astaxantina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a salmoni, trote e pesci ornamentali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate due domande di riesame dell'astaxantina e dei suoi preparati: una come additivo organolettico destinato a salmoni, trote e pesci ornamentali e l'altra, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, per un nuovo impiego destinato a crostacei e altri pesci che non siano salmone e trota. I richiedenti hanno domandato che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri del 20 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni proposte per l'impiego nei mangimi, l'astaxantina non ha incidenze negative sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'astaxantina è efficace al fine di colorare la polpa dei pesci, l'epicuticola dei crostacei e l'epidermide di pesci ornamentali. Essa ha concluso altresì che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

L'esame dell'astaxantina dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. È opportuno stabilire i contenuti massimi di astaxantina nei prodotti.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 10 marzo 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ai pesci.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ai pesci ornamentali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   The EFSA Journal 2014; 12(6):3724 e The EFSA Journal 2014; 12(6):3725.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: a. coloranti (ii): sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale.

2a161 j

Astaxantina

Composizione dell'additivo:

Astaxantina

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Astaxantina

C40H52O4

Numero CAS: 7542-45-2

Astaxantina in forma solida prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

Tenore (espresso come astaxantina): min. 96 % delle sostanze coloranti totali.

Carotenoidi diversi dall'astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali.

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione dell'astaxantina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 431 nm.

Per la quantificazione dell'astaxantina nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro visibile (NP-HPLC-VIS, 470 nm).

Pesce

100

1.

L'astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio.

3.

La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di mangime completo (tenore di umidità del 12 %).

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

10 settembre 2025

Crostacei

100


Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: a. coloranti (iii): sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

2a161 j

Astaxantina

Composizione dell'additivo

Astaxantina

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Diclorometano ≤ 600 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Astaxantina

C40H52O4

Numero CAS: 7542-45-2

Astaxantina in forma solida prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza:

Tenore (espresso come astaxantina): min. 96 % delle sostanze coloranti totali.

Carotenoidi diversi dall'astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali.

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'astaxantina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 431 nm.

Per la quantificazione dell'astaxantina nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro visibile (NP-HPLC-VIS, 470 nm).

Pesci ornamentali

100

1.

L'astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di stabilità e di magazzinaggio.

3.

La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di mangime completo (tenore di umidità del 12 %).

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

10 settembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1416 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione per il bisolfato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La domanda riguarda l'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(5)

Nei suoi pareri dell'11 ottobre 2011 (3) e del 22 maggio 2014 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il bisolfato di sodio non produce effetti dannosi per la salute animale, per la salute umana o per l'ambiente e che il suo impiego come conservante e regolatore di acidità per tutte le specie animali è considerato efficace. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori di acidità», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

(3)   EFSA Journal 2011; 9(11):2415.

(4)   EFSA Journal 2014; 12(6):3731.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

10 settembre 2025

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

10 settembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1417 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di diclazuril. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del diclazuril, numero CAS 101831-37-2, come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e da riproduzione, da classificare nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici».

(4)

Nei suoi pareri del 10 dicembre 2014 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il diclazuril non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che è efficace per il controllo della coccidiosi nei conigli da ingrasso e da riproduzione. L'Autorità ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per verificare la resistenza all'Eimeria spp. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del diclazuril, numero CAS 101831-37-2, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzazione di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(1):3968.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

51775

Huvepharma NV

Diclazuril 0.5 g/100 g (Coxiril)

Composizione dell'additivo

preparato di:

 

diclazuril: 5 g/kg

 

amido: 15 g/kg

 

farina di frumento: 700 g/kg

 

carbonato di calcio: 280 g/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4- (2,3,4,5- tetraidro-3,5-diosso-1,2,4-triazin-2- il)fenil]acetonitrile,

numero CAS: 101831-37-2.

Impurità D (1): ≤ 0,1 %.

Eventuali altre impurità individuali: ≤ 0,5

Totale impurità: ≤ 1,5 %.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione del diclazuril nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore UV a 280Nm [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (3)].

Conigli

1

1

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

2.

Il diclazuril non va mescolato con altri coccidiostatici.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.

4.

Somministrazione vietata almeno due giorni prima della macellazione.

5.

Il titolare dell'autorizzazione provvede a realizzare un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza del prodotto all'Eimeria spp. nella seconda parte del periodo dell'autorizzazione.

10 settembre 2025

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (4)

(—

2 500  μg di diclazuril/kg di fegato pesato umido.

1 000  μg di diclazuril/kg di reni pesati umidi.

150 μg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido.

300 μg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi.)


(1)  Farmacopea europea, monografia 1718 (Diclazuril per uso veterinario).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1418 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

156,5

ZZ

156,5

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

126,2

BO

154,5

CL

153,9

UY

144,0

ZA

149,9

ZZ

145,7

0806 10 10

EG

238,9

TR

167,5

US

339,9

ZZ

248,8

0808 10 80

AR

234,3

BR

97,6

CL

147,4

NZ

152,0

US

110,0

UY

141,9

ZA

122,1

ZZ

143,6

0808 30 90

AR

155,3

CL

135,1

CN

85,3

NZ

109,3

TR

132,9

ZA

119,6

ZZ

122,9

0809 30 10 , 0809 30 90

MK

79,3

TR

126,3

ZZ

102,8

0809 40 05

BA

42,6

IL

99,6

MK

36,8

XS

57,7

ZZ

59,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/20


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1409 della Commissione, del 19 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 20 agosto 2015 )

A pagina 7, nell'allegato:

anziché:

«EG

253,2»,

leggi:

«EG

235,2».