ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
13 agosto 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1384 della Commissione, del 10 agosto 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1385 della Commissione, del 10 agosto 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione, del 12 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1387 della Commissione, del 12 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1388 del Consiglio, del 7 agosto 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 ( GU L 281 del 13.10.2012 )

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1383 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 9, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e in un atto delegato adottato dalla Commissione.

(2)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (4). Di conseguenza, un animale che per una sola volta non rispetti tali obblighi di identificazione e registrazione rimarrà non ammissibile al sostegno accoppiato facoltativo per l'intera durata della sua vita, a prescindere dall'eventuale rettifica di tale inadempienza in un momento successivo.

(3)

Al fine di rimediare a tali situazioni, l'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5) ha stabilito che, in caso di pagamenti per bovini, un animale doveva essere considerato ammissibile se le informazioni richieste erano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale.

(4)

Tenuto conto del fatto che i pagamenti per le carni bovine sono stati aboliti e dato che il periodo di detenzione non costituisce più una condizione di ammissibilità al sostegno accoppiato facoltativo, l'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non contiene una disposizione analoga.

(5)

Tuttavia, per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità applicabili fissate dallo Stato membro, i bovini dovrebbero essere considerati ammissibili al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data. Per motivi di coerenza, tale norma dovrebbe applicarsi anche nel caso di ovini e caprini.

(6)

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile alle domande di aiuto per animali relative all'anno civile 2015 e agli anni successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:

a)

al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione;

b)

ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.

Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(5)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1384 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un articolo (libro-puzzle) composto da puzzle, testi educativi, mappe e altre illustrazioni, rilegati, in cartone, con dimensioni di circa 34 × 24 cm e 14 pagine.

Ogni altra pagina contiene un puzzle di circa 40 pezzi, che mostra una mappa comprensiva di informazioni e illustrazioni su sfondo monocromatico. I puzzle riguardano e integrano le mappe, le illustrazioni e i testi educativi delle pagine a fronte.

(Cfr. immagine) (1)

9503 00 69

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 69.

A prima vista l'articolo è classificabile alla voce 4901 come libro o stampato simile oppure alla voce 9503 come puzzle. Nessuna delle due voci può tuttavia essere ritenuta più accurata nel descrivere l'articolo ai sensi della RGI 3 a).

Poiché non è possibile determinare se siano i testi educativi, le mappe e le illustrazioni (voce 4901) o i puzzle (voce 9503) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), l'articolo deve essere classificato all'ultima voce in ordine numerico fra quelle meritevoli di uguale considerazione.

Di conseguenza, l'articolo è classificato nel codice NC 9503 00 69 come altro puzzle.

Image

(1)  L'immagine ha carattere puramente informativo.


13.8.2015   

IT

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L 214/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1385 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo destinato ad essere usato per agevolare la coltivazione di piante all'interno e stimolarne la crescita.

L'articolo misura circa 80 × 80 × 160 cm ed è costituito da un telaio di tubi d'acciaio cavi; i lati e le parti superiore e inferiore sono costituiti di materia tessile che può chiudersi completamente e il cui rivestimento riflette la luce all'interno. La materia tessile presenta aperture destinate alla ventilazione, all'acqua e all'elettricità; è impermeabile, a tenuta stagna e non lascia passare la luce. Sul tessuto sono cucite cerniere che consentono l'accesso all'interno dell'articolo da ogni lato.

Cfr. illustrazione (1).

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

La classificazione alla voce 9403 come «altri mobili» è esclusa in quanto l'articolo non è destinato ad attrezzare abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori e simili, ma piuttosto ad essere usato per agevolare la coltivazione delle piante e stimolarne la crescita (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9403, secondo paragrafo).

La classificazione alla voce 9406 fra le «costruzioni prefabbricate», è anch'essa esclusa poiché la costruzione indica che l'articolo è destinato ad essere usato all'interno.

Il rivestimento riflettente all'interno della materia tessile e le aperture per la ventilazione, l'acqua e l'elettricità, sono essenziali per agevolare la coltivazione delle piante all'interno dell'articolo. Pertanto la materia tessile conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli «altri manufatti tessili confezionati».

Image

(1)  L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.


13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1386 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 10, e l'articolo 34, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 (2) della Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «FEAD»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014. Per agevolare una visione completa e l'accesso a tali disposizioni, è opportuno che esse siano riunite in un unico atto di esecuzione.

(2)

Al fine di armonizzare gli standard per la redazione e la presentazione della dichiarazione di affidabilità di gestione, di cui è responsabile l'autorità di gestione in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014, è necessario stabilire condizioni uniformi per il suo contenuto sotto forma di modello standard.

(3)

Al fine di armonizzare gli standard di redazione e presentazione della strategia di audit, del parere di audit e della relazione annuale di controllo di cui è responsabile l'autorità di audit in conformità all'articolo 34, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014, dovrebbe essere reso disponibile un modello che stabilisca condizioni uniformi per la struttura delle informazioni da utilizzare per la loro redazione, specificandone la natura e la qualità.

(4)

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione

La dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014 è presentata per ciascun programma operativo in conformità al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo

1.   La strategia di audit di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta conformemente al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

2.   Il parere di audit di cui all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta in conformità al modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

3.   La relazione annuale di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta in conformità al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 1):


ALLEGATO I

Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile dell'autorità di gestione per il programma operativo (nome del programma operativo, CCI)

sulla base dell'attuazione del (nome del programma operativo) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno),

sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, comprese le risultanze delle verifiche amministrative e sul posto effettuate a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2014 e degli audit e dei controlli relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e tenendo conto degli obblighi posti a mio/nostro carico dal regolamento (UE) n. 223/2014, in particolare dall'articolo 32,

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

le informazioni riportate nei conti sono presentate correttamente, complete e accurate a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014,

le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel regolamento (UE) n. 223/2014, e in conformità al principio di una sana gestione finanziaria,

il sistema di gestione e controllo messo in atto per il programma operativo offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile.

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile e riportate nella sintesi annuale allegata alla presente dichiarazione, a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014, sono state trattate adeguatamente nei conti. Se necessario, è stato dato seguito alle carenze del sistema di gestione e controllo segnalate nelle relazioni citate o si sta dando seguito in relazione alle seguenti azioni correttive richieste: … (se del caso, indicare le azioni correttive ancora in atto alla data della firma della dichiarazione).

Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento intermedio relativa a un periodo contabile successivo, come previsto all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori [, (solo per il PO I) compresi, se del caso, i dati basati su stime informate conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione (1)]/[(solo per il PO II) e i dati relativi ai progressi del programma operativo, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014]. Confermo/confermiamo che vengono applicate misure antifrode efficaci e proporzionate, a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014, che tengono conto dei rischi individuati e che il sottoscritto/i sottoscritti non è/siamo a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del programma operativo che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Data

Firma/e


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46).


ALLEGATO II

Modello per la strategia di audit

1.   INTRODUZIONE

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

individuazione dei programmi operativi (titoli e CCI (1)) e del periodo coperto dalla strategia di audit.

Individuazione dell'autorità di audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento.

Riferimento allo status dell'autorità di audit (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocato.

Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se pertinente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

Conferma da parte dell'autorità di audit che gli organismi incaricati di svolgere le attività di audit a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile a norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento citato.

2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato.

Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.   METODO

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

3.1   Panoramica

Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, compresi la classificazione e il trattamento degli errori rilevati.

Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014.

Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.2   Audit sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Indicazione degli organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche, quali:

qualità delle verifiche amministrative e sul posto di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2014, anche in relazione al rispetto delle norme di aggiudicazione di appalti pubblici, delle pari opportunità, della riduzione e della prevenzione degli sprechi alimentari, e del diritto dell'Unione sulla sicurezza dei prodotti di consumo;

funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti a norma dell'articolo 28, lettera d), dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 33, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 e loro collegamento con il sistema informatizzato di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 («SFC 2014»);

affidabilità dei dati relativi a indicatori e, per il PO II, dei dati relativi ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014;

rendicontazione degli importi ritirati e recuperati;

attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.3   Audit delle operazioni

Descrizione del (o riferimento ad un documento interno che specifichi il) metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2) e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode.

3.4   Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.5   Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.   LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato.

Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche), nelle seguenti modalità:

Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit

CCI

Titolo del PO

Organismo responsabile dell'audit

Risultanze della valutazione dei rischi

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RISORSE

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

organigramma dell'autorità di audit e informazioni sui suoi rapporti con gli organismi di audit che effettuano audit come indicato all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, se del caso.

Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due periodi successivi.


(1)  Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per due programmi operativi, come previsto all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, indicare i programmi operativi che rientrano in un sistema comune di gestione e di controllo.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).


ALLEGATO III

Modello per il parere di audit

Alla Commissione europea, direzione generale ….

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di …[nome dell'autorità di audit designata dallo Stato membro], indipendente a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 [e 5, se del caso] del regolamento (UE) n. 223/2014, ha verificato i conti del periodo contabile iniziato il 1o luglio … [anno] e terminato il 30 giugno … [anno] (1) e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito «i conti»), la legalità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di affidabilità di gestione ai fini dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

in relazione al programma operativo …[titolo del programma operativo, numero CCI] (di seguito «il programma»),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.   RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE

…[nome dell'autorità di gestione], designata quale autorità di gestione del programma, e …[nome dell'autorità di certificazione], designata come autorità di certificazione del programma, hanno il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni stabilite agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 223/2014.

In particolare, è responsabilità di …[nome dell'autorità di certificazione], designata come autorità di certificazione del programma, tenere la contabilità (conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 223/2014) e certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, come previsto all'articolo 33, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 223/2014.

Inoltre, a norma dell'articolo 33, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014, è responsabilità dell'autorità di certificazione certificare che le spese iscritte a bilancio siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in relazione ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e nel rispetto del diritto applicabile (3).

3.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI REVISIONE CONTABILE

Come stabilito all'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014, è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente al fatto che i conti forniscano un quadro fedele e veritiero, che le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono dichiarate nei conti siano legittime (4) e regolari e che il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente. È mia responsabilità includere anche nel parere una dichiarazione che indichi se nel quadro dell'esercizio di revisione contabile sono sorti dubbi sulle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione (5).

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e tenendo conto degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali standard richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per sostenere il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze.

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati alla sezione 4 «limitazioni dell'ambito dell'audit».

Le principali conclusioni tratte dagli audit relativamente al programma sono riportate nel rapporto annuale di controllo allegato a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014.

4.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non c'erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

a)

b)

c)

[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e la stima, di cui alla successiva sezione «Parere qualificato», la stima degli importi di spesa e del contributo dell'UE interessati, nonché dell'impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, ove del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014;

le spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono legittime e regolari,

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Oppure

(Parere con riserva)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014;

le spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono legittime e regolari;

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente,

tranne in relazione ai seguenti aspetti:

in relazione a questioni materiali relative ai conti: …

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione: …

e/o [barrare la dicitura non pertinente] in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e di controllo (6): ….

Stimo pertanto che l'impatto delle riserve sia [limitato]/[significativo]. [Barrare la dicitura non pertinente].

Tale impatto corrisponde a … [importo in EUR e %] del totale delle spese dichiarate. Il contributo dell'UE interessato è pertanto di … [importo in EUR].

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, l'autorità di audit deve indicare nella presente sezione gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i conti forniscono/ non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 532/2014;

le spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/ non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari;

il sistema di gestione e controllo istituito funziona/ non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni materiali relative ai conti: ….

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione: …

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e di controllo (7): ….

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione ai seguenti aspetti: …

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidano sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia ad emettere il parere (8).]

Data

Firma


(1)  Per periodo contabile s'intende il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno, tranne nel caso del primo periodo contabile, per il quale s'intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Come definito all'articolo 5, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014.

(4)  Come previsto all'articolo 5, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014.

(5)  In linea con l'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(6)  Se è interessato il sistema di gestione e controllo, indicare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato efficacemente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

(7)  Stessa osservazione della nota precedente.

(8)  Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esclusi dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.


ALLEGATO IV

Modello della relazione annuale di controllo

1.   INTRODUZIONE

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

1.1.

Identificare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2

Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile (1)).

1.3

Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

1.4

Indicare il programma o i programmi operativi considerati nel rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. [Se il rapporto riguarda più di un programma, le informazioni vanno ripartite per programma, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma, tranne al punto 10.2, dove tali informazioni vanno fornite nella sezione 5.]

1.5

Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di audit.

2.   MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

2.1

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi organismi intermedi, e conferma della loro conformità agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 223/2014 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit a norma dell'articolo 34 del regolamento citato.

2.2

Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati a norma dell'articolo 35, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.3

Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di notifica delle modifiche all'autorità di audit e l'impatto di tali modifiche sul lavoro di audit.

3.   MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

3.1

Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 5).

3.2

Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro e sulle risultanze dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla versione precedente della strategia di audit.

4.   AUDIT DEI SISTEMI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

4.1

Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma (come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014) — di seguito «audit dei sistemi».

4.2

Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e alle risultanze che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3

In relazione alla tabella di cui al punto 10.1 a seguire, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 dell'allegato II del presente regolamento.

4.4

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere sistemico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014.

4.5

Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6

Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo.

5.   AUDIT DELLE OPERAZIONI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

5.1

Indicare gli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 532/2014).

5.2

Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è conforme alla strategia di audit.

5.3

Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come definito all'articolo 6, paragrafo 14, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014) vanno indicati al punto 10.3 a seguire, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico utilizzato.

5.4

Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo contabile con la popolazione da cui è stato tratto il campione su base casuale (colonna «A» della tabella di cui al punto 10.2 a seguire). La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile.

5.5

In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono state trattate come una popolazione separata a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione. Analizzare i principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati o recuperati.

5.6

In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, la percentuale delle operazioni/spese sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione (e quindi la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore previsto deve essere calcolato anche in caso di campionamento non statistico.

5.7

Analizzare le risultanze principali degli audit delle operazioni, descrivendo il numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi (2) di errore per ciascuna operazione, la natura (3) degli errori individuati, la percentuale di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità (4), il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle domande di pagamento successive) e l'impatto sul parere di audit. Se necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 e 10.3 a seguire, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8

Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla Commissione e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al punto 10.2 a seguire.

5.9

Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (5) (come indicato al punto 10.2 a seguire) con la soglia di rilevanza prestabilita, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10

Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione supplementare (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014).

5.11

Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.12

Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistemica.

5.13

Indicare le conclusioni tratte dalle risultanze complessive degli audit delle operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo.

6.   AUDIT DEI CONTI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

6.1

Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2

Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 223/2014. Comprendere un riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti.

6.3

Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato alle risultanze degli audit dei sistemi e/o degli audit delle operazioni.

6.4

Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate al riguardo.

7.   COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI AUDIT E IL LAVORO DI SUPERVISIONE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT (se pertinente)

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

7.1

Descrivere la procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che effettuano attività di audit come previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, se del caso.

7.2

Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata dall'autorità di audit a tali organismi di audit.

8.   ALTRE INFORMAZIONI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

8.1

Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'Unione e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate.

8.2

Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

9.   LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITÀ

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

9.1

Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (6) e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione delle risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.2 a seguire) e degli audit delle operazioni (cfr. punto 10.3 a seguire). Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche delle risultanze di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.

9.2

Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie, in una prospettiva sia sistemica che finanziaria.

10.   ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

10.1.   Risultanze degli audit dei sistemi:

Entità sottoposta a audit

 

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma operativo: [CCI e nome del PO]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 — allegato II del regolamento delegato (UE) n. 532/2014]

Osservazioni

Requisiti chiave (se del caso)

[come definito nella tabella 1 — allegato II del regolamento delegato (UE) n. 532/2014]

KR 1

KR 2

KR 3

KR 4

KR 5

KR 6

KR 7

KR 8

KR 9

KR 10

KR 11

KR 12

KR 13

MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Le parti in grigio nella tabella precedente si riferiscono ai requisiti chiave che non sono applicabili all'entità sottoposta a audit.

10.2   Risultanze degli audit delle operazioni:

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in euro corrispondente alla popolazione da cui è stato preso il campione  (7)

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale  (8)

Correzioni apportate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

Altre spese sottoposte a audit  (9)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa sottoposti a audit

Importo  (10)

%  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3   Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale e tasso di errore totale


(1)  Come definito all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 223/2014.

(2)  Casuale, sistemico, anomalo.

(3)  Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici.

(4)  La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014, in sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come operazioni rappresentate da contributi finanziari a elementi di valore elevato.

(5)  Errori totali meno le correzioni di cui al punto 5.8. diviso per la popolazione totale.

(6)  Il livello complessivo di affidabilità deve corrispondere a una delle quattro categorie definite nella tabella 2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 532/2014.

(7)  La colonna «A» si riferisce alla popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale, vale a dire l'importo totale di spese pubbliche ammissibili, registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione (a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni al precedente punto 5.4.

(8)  Il tasso di errore totale è calcolato prima delle eventuali rettifiche finanziarie apportate in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna «D» si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al precedente punto 5.7.

(9)  Ove applicabile, la colonna «G» deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(10)  Importo delle spese sottoposte a audit (se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 532/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento).

(11)  Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.


13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1387 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

159,2

ZZ

159,2

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

127,9

BO

146,4

CL

160,0

TR

109,0

UY

125,7

ZA

149,7

ZZ

136,5

0806 10 10

EG

290,0

MA

158,2

TR

116,3

ZZ

188,2

0808 10 80

AR

108,9

BR

89,0

CL

142,0

NZ

137,8

US

162,6

ZA

123,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

112,9

CL

136,5

CN

95,2

MK

62,9

NZ

146,7

TR

140,8

ZA

115,9

ZZ

115,8

0809 30 10, 0809 30 90

MK

76,3

TR

134,9

ZZ

105,6

0809 40 05

BA

46,7

IL

141,4

MK

39,3

XS

57,7

ZZ

71,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/26


DECISIONE (UE) 2015/1388 DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2015

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul commercio delle armi («ATT») è entrato in vigore il 24 dicembre 2014 ed è stato ratificato da 26 Stati membri. L'Unione non è parte dell'ATT.

(2)

Conformemente all'articolo 17 dell'ATT, il Segretariato provvisorio istituito in applicazione dell'articolo 18 del medesimo trattato deve convocare una conferenza degli Stati parte entro l'anno successivo all'entrata in vigore dell'ATT. La conferenza degli Stati parte deve adottare per consenso il proprio regolamento interno in occasione della sua prima sessione, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015.

(3)

Alcune disposizioni dell'ATT riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno per quanto riguarda il trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

(4)

Alla conferenza degli Stati parte spetta, tra l'altro, verificare l'attuazione dell'ATT, esaminare e adottare raccomandazioni riguardanti l'attuazione e il funzionamento dello stesso, esaminarne le questioni attinenti all'interpretazione e può eventualmente valutare la necessità di apportarvi modifiche. Il suo regolamento interno stabilirà le modalità in base alle quali la conferenza degli Stati parte opera e adotta le sue decisioni anche in relazione a questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione. Il regolamento interno della conferenza degli Stati parte è pertanto da considerarsi un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato.

(5)

Di conseguenza, è opportuno che il Consiglio stabilisca la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione del regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT e che successivamente gli Stati membri la esprimano agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(6)

È opportuno che, a margine della prima sessione della conferenza degli Stati parte, gli Stati membri cooperino e si coordinino strettamente tra loro e con la Commissione nell'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito al regolamento interno della conferenza degli Stati parte dell'ATT, nella prima riunione della conferenza, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015, è conforme alla presente decisione, compreso l'allegato della stessa, ed è espressa dagli Stati membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

2.   In relazione alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri che sono Stati parte dell'ATT sono autorizzati ad adottare il regolamento interno agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

3.   Gli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con la Commissione nell'applicazione della presente decisione.

In particolare, laddove siano avanzate proposte in loco su questioni che non sono ancora oggetto di una posizione dell'Unione e che sono di competenza esclusiva dell'Unione, la posizione dell'Unione sulla proposta interessata è definita mediante il coordinamento descritto al primo comma, anche in loco, prima che la conferenza degli Stati parte adotti una decisione su detta proposta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


ALLEGATO

Per quanto riguarda il regolamento interno della conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi («ATT») da adottarsi in occasione della prima sessione della conferenza, che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015 in Messico, gli Stati membri parte dell'ATT, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adoperano al massimo per garantire che gli interessi dell'Unione siano adeguatamente preservati e tutelati in relazione all'adozione del regolamento interno nella prima conferenza degli Stati parte dell'ATT. In particolare, gli Stati membri si adoperano al massimo per garantire che il regolamento interno consenta di preservare e tutelare adeguatamente gli interessi dell'Unione nelle decisioni delle conferenze degli Stati parte.


Rettifiche

13.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/28


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 13 ottobre 2012 )

A pagina 8, articolo 2, punto 117:

anziché:

«“aliante”, aeromobile più pesante dell'aria che trae la propria sostentazione dalla reazione dinamica dell'aria contro le proprie superfici portanti fisse, il cui volo libero non dipende da un motore, include anche i deltaplani, parapendii e altri i velivoli analoghi;»,

leggi:

«“aliante”, aeromobile più pesante dell'aria che trae la propria sostentazione dalla reazione dinamica dell'aria contro le proprie superfici portanti fisse, il cui volo libero non dipende da un motore, include anche i deltaplani, parapendii e altri mezzi analoghi;»;

a pagina 24, allegato, sezione 6, sotto «SERA.6001 Classificazione degli spazi aerei», lettera d), seconda frase:

anziché:

«I voli VFR sono separati da altri voli IFR e ricevono informazioni sul traffico concernenti altri voli VFR e, a richiesta, avvisi per evitare traffico.»,

leggi:

«I voli IFR sono separati da altri voli IFR e ricevono informazioni sul traffico concernenti i voli VFR e, a richiesta, avvisi per evitare traffico.»;

a pagina 29, allegato, sezione 8, sotto «SERA.8020 Coerenza con il piano di volo», lettera b), punto 2), seconda frase:

anziché:

«nel caso in cui la velocità vera media al livello di crociera nei tratti compresi tra i punti di riporto varia, o si stima che possa variare più del 5 % della velocità vera dichiarata nel piano di volo, deve essere informato l'ente dei servizi di traffico aereo competente;»,

leggi:

«se la velocità vera media al livello di crociera nei tratti compresi tra i punti di riporto varia, o si stima che possa variare di una percentuale che oltrepassa + 5 % o — 5 % della velocità vera rispetto alla velocità dichiarata nel piano di volo, deve essere informato l'ente dei servizi di traffico aereo competente;»;

a pagina 29, allegato, sezione 8, sotto «SERA.8020 Coerenza con il piano di volo», lettera b), punto 3), seconda frase:

anziché:

«il nuovo stimato sia superiore o inferiore di 3 minuti rispetto a quello notificato in precedenza, oppure il nuovo stimato sia inferiore o superiore ad altri intervalli di tempo stabiliti sulla base di accordi regionali di navigazione aerea come prescritto dall'autorità competente.»,

leggi:

«il nuovo stimato sia superiore di 3 minuti rispetto a quello notificato in precedenza oppure rispetto ad altri intervalli di tempo stabiliti sulla base di accordi regionali di navigazione aerea come prescritto dall'autorità competente.»