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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1279 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
09/TQ104 |
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Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
BUM/ATLANT |
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Specie |
Marlin azzurro (Makaira nigricans) |
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Zona |
Oceano Atlantico |
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Data di chiusura |
6.2.2015 |
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28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1280 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
08/DSS |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock |
BSF/8910 |
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Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
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Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
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Data di chiusura |
1.1.2015 |
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28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1281 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
10/TQ104 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
WHM/ATLANT |
|
Specie |
Marlin bianco (Tetrapturus albidus) |
|
Zona |
Oceano Atlantico |
|
Data di chiusura |
6.2.2015 |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1282 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
12/TQ104 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
USK/567EI. |
|
Specie |
Brosmio (Brosme brosme) |
|
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
|
Data di chiusura |
11.4.2015 |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1283 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
11/DSS |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
ALF/3X14 |
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Specie |
Berici (Beryx spp.) |
|
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
|
Data di chiusura |
12.3.2015 |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1284 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
13/TQ104 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
POK/56-14 |
|
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
|
Zona |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV |
|
Data di chiusura |
16.5.2015 |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1285 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capocollo di Calabria (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Capocollo di Calabria» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1286 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta di Calabria (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pancetta di Calabria» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1287 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soppressata di Calabria (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2). |
|
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare della denominazione «Soppressata di Calabria» (DOP) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1288 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
165,4 |
|
MK |
26,9 |
|
|
ZZ |
96,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
120,5 |
|
ZZ |
120,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
119,7 |
|
UY |
134,4 |
|
|
ZA |
141,8 |
|
|
ZZ |
132,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
267,6 |
|
MA |
237,5 |
|
|
TN |
174,9 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
286,0 |
|
|
ZA |
115,6 |
|
|
ZZ |
206,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
118,3 |
|
BR |
113,4 |
|
|
CL |
119,9 |
|
|
NZ |
148,5 |
|
|
US |
123,2 |
|
|
UY |
170,5 |
|
|
ZA |
117,3 |
|
|
ZZ |
130,2 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
111,2 |
|
CL |
138,9 |
|
|
NZ |
153,0 |
|
|
ZA |
120,4 |
|
|
ZZ |
130,9 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
228,1 |
|
ZZ |
228,1 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
245,4 |
|
US |
487,6 |
|
|
ZZ |
366,5 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
66,2 |
|
TR |
202,8 |
|
|
ZZ |
134,5 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
59,1 |
|
IL |
124,7 |
|
|
ZZ |
91,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/19 |
DECISIONE (UE) 2015/1289 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2015
che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
vista la decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 (2),
vista la relazione della Commissione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, adottata il 7 maggio 2015,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. I dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 TFUE o del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione. |
|
(2) |
Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda agli Stati membri che si rendano responsabili di tale errata rappresentazione. |
|
(3) |
In data 11 luglio 2014 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 19 febbraio 2015 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse alla Spagna con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE. La Spagna ha trasmesso puntualmente le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari. |
|
(4) |
Il 7 maggio 2015 la Commissione ha adottato una relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dalla Spagna. |
|
(5) |
Nella relazione la Commissione ha consluso che un ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche del Regno di Spagna, l'Ispettorato regionale della comunità autonoma di Valencia, si è reso responsabile di un comportamento gravemente negligente in relazione alla mancata registrazione di spese sanitarie e al mancato rispetto del principio della contabilità per competenza nei conti nazionali, determinando una comunicazione errata dei dati sul disavanzo pubblico della Spagna alla Commissione (Eurostat) nel marzo 2012. Alla luce delle risultanze della Commissione, è corretto concludere che si è verificata un'errata rappresentazione dei dati sul disavanzo, causata da grave negligenza, quando la Spagna ha comunicato a Eurostat le cifre erronee nel marzo 2012. Tali elementi giustificano l'imposizione di un'ammenda. |
|
(6) |
L'importo dell'ammenda non dovrebbe superare lo 0,2 % del prodotto interno lordo della Spagna nel 2014. |
|
(7) |
L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre dovrebbe essere pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul disavanzo pubblico della Spagna per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione della spesa comunicata dalla Spagna in relazione alla notifica dell'aprile 2012 nell'ambito della PDE ammontava a 1,893 miliardi di EUR. L'importo di riferimento dovrebbe quindi essere fissato a 94,65 milioni di EUR. |
|
(8) |
Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione, dato l'impatto limitato sul disavanzo della Spagna nel suo insieme. La relazione conclude inoltre che la comunicazione delle cifre corrette è avvenuta poco dopo la pubblicazione dei dati erronei sul disavanzo della Spagna nell'aprile 2012 e ciò ha consentito di rivedere i dati sul disavanzo della Spagna nello stesso 2012. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda. |
|
(9) |
Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione è attribuibile a un comportamento gravemente negligente. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda. |
|
(10) |
Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che l'errata rappresentazione dei dati è stata prodotta da un'unica entità appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche della Spagna. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda. |
|
(11) |
Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine, ossia l'11 luglio 2014. Ha concluso inoltre che l'errata comunicazione dei dati sul disavanzo pubblico è stata corretta nell'ambito della revisione della notifica PDE dell'ottobre 2012. Non dovrebbe quindi essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda in ragione della durata dell'errata rappresentazione. |
|
(12) |
Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, quest'ultima ha concluso nella propria relazione che le autorità statistiche spagnole e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda. |
|
(13) |
Alla luce di tali circostanze, la multa da imporre alla Spagna dovrebbe essere fissata a 18,93 milioni di EUR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È imposta un'ammenda di 18,93 milioni di EUR alla Spagna per l'errata rappresentazione, causata da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1290 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
che autorizza l'immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 4961]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 25 giugno 2013 la società Technology Crops International ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere nel mercato l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare. |
|
(2) |
Il 6 gennaio 2014 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(3) |
Il 21 gennaio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
|
(5) |
L'11 giugno 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
Nel parere scientifico sulla sicurezza dell'olio raffinato di Buglossoides quale nuovo ingrediente alimentare del 5 febbraio 2015 (2), l'EFSA ha concluso che l'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti. |
|
(7) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) formula prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce prescrizioni per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. La direttiva 1999/21/CE della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 96/8/CE della Commissione (6) fissa prescrizioni per quanto riguarda gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Fatte salve le prescrizioni di dette normative è pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2002/46/CE, dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalla direttiva 1999/21/CE e dalla direttiva 96/8/CE.
Articolo 2
La designazione dell'olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di Buglossoides».
Articolo 3
La Technology Crops International, 7996 North Point Blvd Winston Salem, NC 27106, USA è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2015; 13(2):4029.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
(5) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).
(6) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).
ALLEGATO I
SPECIFICHE RELATIVE ALL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS
Descrizione: L'olio raffinato di Buglossoides è estratto dai semi di Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.
|
Test |
Specifiche |
|
Acido alfa-linolenico |
Non inferiore al 35 % p/p degli acidi grassi complessivi |
|
Acido stearidonico |
Non inferiore al 15 % p/p degli acidi grassi complessivi |
|
Acido linoleico |
Non inferiore all'8 % p/p degli acidi grassi complessivi |
|
Acidi grassi trans |
Non superiore al 2 % p/p degli acidi grassi complessivi |
|
Indice di acidità |
Non superiore a 0,6 mg KOH/g |
|
Indice di perossidi |
Non superiore a 5 meq O2/kg |
|
Tenore di insaponificabili |
Non superiore al 2 % |
|
Tenore di proteine (azoto complessivo) |
Non superiore a 10 μg/ml |
|
Alcaloidi pirrolizidinici |
Non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4 μg/kg |
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DELL'OLIO RAFFINATO DAI SEMI DI BUGLOSSOIDES ARVENSIS
|
Categoria di alimenti |
Livello massimo dell'acido stearidonico |
|
Prodotti lattieri e prodotti analoghi |
250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande |
|
Formaggio e prodotti caseari |
750 mg/100 g |
|
Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare (non destinati a cottura o frittura) |
750 mg/100 g |
|
Cereali da colazione |
625 mg/100 g |
|
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
500 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante |
|
Alimenti dietetici a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE, tranne gli alimenti dietetici destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati |
|
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso quali definiti dalla direttiva 96/8/CE |
250 mg/sostituto di un pasto |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1291 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2015
che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 4960]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 dicembre 2012 la società Avitop GmbH ha chiesto alle autorità competenti dell'Irlanda di immettere sul mercato prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari. |
|
(2) |
Il 21 giugno 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunto alla conclusione che i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(3) |
Il 4 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
|
(5) |
Il 10 aprile 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole di effettuare una valutazione relativa ai prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
Il 10 dicembre 2014 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari (2), in cui ha concluso che tali prodotti sono sicuri. |
|
(7) |
Il suddetto parere offre una base sufficiente per stabilire che i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964), quali descritti nell'allegato, possono essere immessi sul mercato nell'Unione quali nuovi prodotti alimentari in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata.
Articolo 2
La Avitop GmbH, Robert Rössle Str. 10, D-13125 Berlino, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal (2015); 13 (1): 3956.
ALLEGATO
SPECIFICA DEI PRODOTTI LATTIERI TRATTATI TERMICAMENTE FERMENTATI CON BACTEROIDES XYLANISOLVENS (DSM 23964)
|
Definizione |
: |
i prodotti lattieri fermentati trattati termicamente sono prodotti con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) come coltura starter. |
|
Descrizione |
: |
il latte parzialmente scremato (contenente tra l'1,5 % e l'1,8 % di grassi) o il latte scremato (contenente lo 0,5 % di grassi o meno) vengono pastorizzati o trattati a temperatura ultra alta prima che la fermentazione con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) abbia inizio. Il prodotto lattiero fermentato così ottenuto viene omogeneizzato e successivamente trattato termicamente per inattivare il Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Il prodotto finale non contiene cellule vitali di Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (1). |
(1) DIN EN ISO 21528-2 modificato.
Rettifiche
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/28 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294 del 10 ottobre 2014 )
Alla pagina 18, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«397 |
Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) |
IT |
230-525-2 |
7173-51-5 |
x |
x |
x |
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|
x |
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x |
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X» |
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leggi:
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«397 |
Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) |
IT |
230-525-2 |
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X» |
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|
Alla pagina 23, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«673 |
Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)] |
IT |
270-331-5 |
68424-95-3 |
x |
x |
x |
x |
|
x |
|
|
|
x |
x |
X» |
|
|
|
|
|
|
leggi:
|
«673 |
Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)] |
IT |
270-331-5 |
68424-95-3 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
X» |
|
|
|
|
|
|
Alla pagina 23, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«725 |
Cloruro di alchil(C12-C14)etilbenzilammonio (ADEBAC (C12-C14)] |
IT |
287-090-7 |
85409-23-0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
X» |
leggi:
|
«725 |
Cloruro di alchil(C12-C14)dimetil(etilbenzil)ammonio (ADEBAC (C12-C14)] |
IT |
287-090-7 |
85409-23-0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
X» |
Alla pagina 25, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«952 |
Bacillus sphaericus 2362, ceppo ABTS-1743 |
IT |
Microrganismo |
143447-72-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X» |
|
|
|
leggi:
|
«952 |
Bacillus sphaericus |
IT |
Microrganismo |
143447-72-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X» |
|
|
|
Alla pagina 25, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«955 |
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, ceppo SA3 A |
IT |
Microrganismo |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X» |
|
|
|
leggi:
|
«955 |
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sierotipo H14 |
IT |
Microrganismo |
Non applicabile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X» |
|
|
|
Alla pagina 25, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«1014 |
Zeolite d'argento |
SE |
Non applicabile |
Non applicabile |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
849 |
(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina) |
IE |
Non applicabile |
188023-86-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X» |
|
|
|
|
931 |
Ammine, N-alchil (C12 e 14)trimetilnodi, prodotti di reazione con acidi cloroacetico (Ampholyt 20) |
IE |
Non applicabile |
139734-65-9 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
leggi:
|
«1014 |
Zeolite d'argento |
SE |
Non applicabile |
Non applicabile |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
931 |
Ammine, N-alchil (C12 e 14) trimetilnodi, prodotti di reazione con acido cloroacetico (Ampholyt 20) |
IE |
Non applicabile |
139734-65-9 |
|
x |
x |
X» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alla pagina 28, allegato II, parte 1:
anziché:
|
«868 |
Poli(esametilenbiguanide) |
FR |
Polimero |
91403-50-8 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
X» |
|
|
|
|
|
|
|
leggi:
|
«868 |
Poli(esametilenbiguanide) |
FR |
Polimero |
91403-50-8 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
x |
|
X» |
|
|
|
|
|
|
|
Alla pagina 29, allegato II, parte 2:
anziché:
|
«214 |
Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948) |
|
205-352-0 |
139-08-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo) |
ES |
205-725-8 |
148-79-8 |
|
X» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949) |
|
219-234-1 |
2390-68-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
leggi:
|
«214 |
Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948) |
|
205-352-0 |
139-08-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949) |
|
219-234-1 |
2390-68-3» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alla pagina 34, allegato III, sesta riga:
anziché:
« 31.9.2023 »
leggi:
« 30.9.2023 ».
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/31 |
Rettifica del regolamento (UE) 2015/960 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 23 giugno 2015 )
A pagina 12, allegato II, punto 5, tabella, intestazione, seconda colonna:
anziché:
|
«Zona |
: |
Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1/2AB.)», |
leggi:
|
«Zona |
: |
Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)». |
|
28.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/31 |
Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258 del 26 settembre 2012 )
|
1. |
A pagina 1, titolo: |
anziché:
«delle apparecchiature»,
leggi:
«degli apparecchi»;
|
2. |
a pagina 1, considerando 4, terza frase: |
anziché:
«utilizzate nelle lampade»,
leggi:
«di lampade»;
|
3. |
a pagina 1, considerando 5, prima frase: |
anziché:
«fornite a parte nell'imballaggio»,
leggi:
«abbinate»;
|
4. |
a pagina 1, considerando 5, seconda frase: |
anziché:
«basso consumo»,
leggi:
«risparmio»;
|
5. |
a pagina 2, considerando 9: |
anziché:
«indichi»,
leggi:
«specifichi»;
|
6. |
a pagina 2, considerando 11: |
anziché:
«che le lampade munite di etichetta ai sensi del presente regolamento»,
leggi:
«che le lampade per uso domestico etichettate ai sensi del presente regolamento»;
|
7. |
a pagina 2, articolo 1, paragrafo 1, lettera d): |
anziché:
«lampade»,
leggi:
«lampade LED»;
|
8. |
a pagina 2, articolo 1, paragrafo 1, secondo comma: |
anziché:
«per funzionare con tali lampade»,
leggi:
«per far funzionare tali lampade»;
|
9. |
a pagina 2, articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ultimo comma: |
anziché:
«Questi moduli e lampade LED»,
leggi:
«Tali lampade e moduli LED»;
|
10. |
a pagina 2, articolo 1, paragrafo 2, lettera d): |
anziché:
«lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall'utilizzatore finale, tranne quando sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita, ovvero esposti separatamente all'utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio»,
leggi:
«lampade e moduli LED commercializzati come parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati a essere rimossi dall'utilizzatore finale, tranne quando sono offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate ovvero esposti separatamente all'utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio»;
|
11. |
a pagina 2, articolo 1, paragrafo 2, lettera e): |
anziché:
«venduti, dati in locazione o in locazione-vendita»,
leggi:
«offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate»;
|
12. |
a pagina 2, articolo 2, punto 2: |
anziché:
«all'occhio umano»,
leggi:
«agli esseri umani»;
|
13. |
a pagina 2, articolo 2, punto 4: |
anziché:
«un'unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente»,
leggi:
«un'unità le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente e che consiste di una o più sorgenti luminose»;
|
14. |
a pagina 3, articolo 2, punto 8: |
anziché:
«diversa da»,
leggi:
«che non è»;
|
15. |
a pagina 3, articolo 2, punto 11, seconda frase: |
anziché:
«Tale lampada può essere fornita con alimentatore di corrente incorporato»,
leggi:
«Essa può essere provvista di alimentatore integrato»;
|
16. |
a pagina 3, articolo 2, punto 17: |
anziché:
« “pacchetto LED”, un insieme di uno o più LED. L'insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;»,
leggi:
« “pacchetto LED (LED package)”, un insieme di uno o più LED. L'insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche;»;
|
17. |
a pagina 3, articolo 2, punto 18: |
anziché:
« “modulo LED”, un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti di LED su una piastra a circuiti stampati.»,
leggi:
« “modulo LED”, un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti LED su una piastra a circuiti stampati.»;
|
18. |
a pagina 3, articolo 2, punto 18, prima frase: |
anziché:
«su una piastra a circuiti stampati»,
leggi:
«su un circuito stampato»;
|
19. |
a pagina 3, articolo 2, punto 18, seconda frase: |
anziché:
«un dispositivo di controllo»,
leggi:
«unità di alimentazione»;
|
20. |
a pagina 3, articolo 2, punto 20, prima frase: |
anziché:
«consente una serie di operazioni legate al funzionamento»,
leggi:
«fornisce una funzione connessa all'operatività»;
|
21. |
a pagina 3, articolo 2, punto 20, prima frase: |
anziché:
«delle lampade»,
leggi:
«della lampada»;
|
22. |
a pagina 3, articolo 2, punto 21: |
anziché:
« “dispositivo di controllo”, un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; inoltre anche i regolatori d'intensità (dimmer) a taglio di fase possono essere considerati dispositivi di controllo;»,
leggi:
« “dispositivo di controllo”, un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, come i sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; i regolatori d'intensità (dimmer) a taglio di fase sono considerati dispositivi di controllo;»;
|
23. |
a pagina 3, articolo 2, punto 24: |
anziché:
«tensione molto bassa»,
leggi:
«bassissima tensione»;
|
24. |
a pagina 3, articolo 2, punto 25: |
anziché:
«avviare e stabilizzare il funzionamento»,
leggi:
«l'innesco e il funzionamento stabile»;
|
25. |
a pagina 3, articolo 2, punto 26: |
anziché:
«gli strumenti»,
leggi:
«i dispositivi»;
|
26. |
a pagina 3, articolo 2, punto 27: |
anziché:
«commercializzato, noleggiato o venduto a rate»,
leggi:
«offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate»;
|
27. |
a pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d): |
anziché:
«includa»,
leggi:
«dichiari»;
|
28. |
a pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera e): |
anziché:
«potenza nominale»,
leggi:
«potenza caratteristica»;
|
29. |
a pagina 4, articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i): |
anziché:
«senza che per ciò sia necessario»,
leggi:
«senza che sia necessario»;
|
30. |
a pagina 5, articolo 4, paragrafo 2, lettera c), seconda frase: |
anziché:
«in una qualche forma»,
leggi:
«in qualche altra forma»;
|
31. |
a pagina 6, allegato I, punto 1.2.I: |
anziché:
«marchio»,
leggi:
«marchio di fabbrica»;
|
32. |
a pagina 6, allegato I, punto 1.2.II: |
anziché:
«l'identificatore»,
leggi:
«l'identificativo»;
|
33. |
a pagina 6, allegato I, punto 1.2.II: |
anziché:
«dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore»,
leggi:
«con lo stesso marchio di fabbrica o nome del fornitore»;
|
34. |
a pagina 7, allegato I, punto 1.3, seconda frase: |
anziché:
«tra una delle»,
leggi:
«tra le»;
|
35. |
a pagina 8, allegato I, punto 1.4, lettera a), secondo comma, terza frase: |
anziché:
«Tale riduzione non può tuttavia essere superiore del 40 % (in altezza) rispetto alla dimensione normale dell'etichetta.» ,
leggi:
«Tuttavia in nessun caso l'etichetta può essere ridotta a meno del 40 % (in altezza) rispetto alla sua dimensione normale»;
|
36. |
a pagina 8, allegato I, punto 1.4, lettera a), secondo comma, quarta frase: |
anziché:
«incollarvi»,
leggi:
«contenere»;
|
37. |
a pagina 9, allegato I,, punto 1.4, lettera d), punto 5, secondo trattino: |
anziché:
«grassetto pt»,
leggi:
«grassetto 15 pt»;
|
38. |
a pagina 9, allegato I, punto 1.4, lettera d), penultimo comma: |
anziché:
«fissato, stampato o incollato»,
leggi:
«posto, stampato o attaccato»;
|
39. |
a pagina 10, allegato I, punto 2.2.I: |
anziché:
«marchio»,
leggi:
«marchio di fabbrica»;
|
40. |
a pagina 10, allegato I, punto 2.2.II: |
anziché:
«l'identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico di apparecchio di illuminazione da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;»,
leggi:
«l'identificativo del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico di apparecchio di illuminazione da altri modelli con lo stesso marchio di fabbrica o nome del fornitore»;
|
41. |
a pagina 10, allegato I.2, punto 2.III, seconda frase: |
anziché:
«può essere utilizzata una definizione più specifica che descriva il particolare tipo»,
leggi:
«può essere utilizzato un termine più preciso che descriva il particolare tipo di apparecchio»;
|
42. |
a pagina 10, allegato I, punto 2.2.IV, lettera a): |
anziché:
«un bulbo»,
leggi:
«una lampada a bulbo»;
|
43. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.2.V, lettera a): |
anziché:
«e se esse non sono fornite con l'apparecchio di illuminazione»,
leggi:
«e se esse sono incluse nell'imballaggio dell'apparecchio di illuminazione»;
|
44. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.2.V, lettera b): |
anziché:
«moduli LED non destinati ad essere sostituiti»,
leggi:
«solo moduli LED non destinati a essere rimossi»;
|
45. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.2.V, lettera c): |
anziché:
«se l'apparecchio di illuminazione contiene sia moduli LED non destinati ad essere sostituiti dall'utilizzatore finale sia attacchi per lampade che possono essere sostituite»,
leggi:
«se l'apparecchio di illuminazione contiene sia moduli LED non destinati ad essere rimossi dall'utilizzatore finale sia attacchi per lampade che possono essere rimossi, e tali lampade non sono incluse con l'apparecchio di illuminazione»;
|
46. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.2.V, lettera d): |
anziché:
«con lampade»,
leggi:
«solo con lampade»;
|
47. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.3, lettera a): |
anziché:
«munito»,
leggi:
«che funziona con»;
|
48. |
a pagina 11, allegato I, punto 2.3, lettera a): |
anziché:
«lampada fornita»,
leggi:
«lampada inclusa»;
|
49. |
a pagina 12, allegato I, punto 2.3, lettera c): |
anziché:
«lampade fornite»,
leggi:
«lampade incluse»;
|
50. |
a pagina 13, allegato I, punto 2.3, lettera d): |
anziché:
«lampada fornita»,
leggi:
«lampada inclusa»;
|
51. |
a pagina 14, allegato I, punto 2.4, lettera b): |
anziché:
«su una superficie su una superficie»,
leggi:
«su una superficie»;
|
52. |
a pagina 14, allegato I, punto 2.4, lettera d), punto 3: |
anziché:
«Logo dell'apparecchio di illuminazione : tratto: 1 pt — colore: ciano 100 % — dimensioni 13 mm × 13 mm — angoli arrotondati: 1 mm. Pittogramma come raffigurato, o pittogramma o fotografia del rivenditore, se ciò garantisce una descrizione migliore dell'apparecchio di illuminazione relativo all'etichetta»,
leggi:
«Logo dell'apparecchio di illuminazione : tratto: 1 pt — colore: ciano 100 % — dimensioni 13 mm × 13 mm — angoli arrotondati: 1 mm. Pittogramma come raffigurato, o pittogramma o fotografia del fornitore, se ciò garantisce una descrizione migliore dell'apparecchio di illuminazione relativo all'etichetta»;
|
53. |
a pagina 15, allegato I, punto 2.4, lettera d), punto 13: |
anziché:
«l'identificatore»,
leggi:
«l'identificativo»;
|
54. |
a pagina 16, allegato I, punto 2.4, lettera e), seconda frase: |
anziché:
«solo collocati»,
leggi:
«collocati»;
|
55. |
a pagina 17, allegato II, seconda frase: |
anziché:
«Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l'etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda»,
leggi:
«Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l'etichetta fornita con il prodotto può essere anche considerata come scheda»;
|
56. |
a pagina 17, allegato III, lettera b): |
anziché:
«dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente»,
leggi:
«del modello che consenta di identificarlo in modo inequivocabile e agevole»;
|
57. |
a pagina 17, allegato III, lettera d): |
anziché:
«gli altri standard tecnici»,
leggi:
«le altre norme tecniche»;
|
58. |
a pagina 17, allegato IV, paragrafo 1, lettera b): |
anziché:
«alla cifra intera superiore»,
leggi:
«per eccesso alla cifra intera superiore»;
|
59. |
a pagina 18, allegato V, punto 1, primo comma: |
anziché:
«Ai fini della verifica della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore, se possibile ottenute in proporzioni eque da quattro fonti selezionate a caso e tenendo conto dei parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica conformemente alla lettera f) dell'allegato III.»,
leggi:
«Ai fini della verifica della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore, se possibile ottenute in proporzioni eguali da quattro fonti selezionate a caso e tenendo conto dei parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica conformemente alla lettera f) dell'allegato III.»;
|
60. |
a pagina 18, allegato V, punto 1, quarto comma: |
anziché:
«per indicare la tolleranza ammessa rispetto ai»,
leggi:
«come una tolleranza consentita sui»;
|
61. |
a pagina 18, allegato VI, secondo comma: |
anziché:
«Tutti i valori richiesti devono essere determinati conformemente all'allegato VII»,
leggi:
«L'IEE delle lampade è determinato conformemente all'allegato VII»;
|
62. |
a pagina 19, allegato VII, paragrafo 1, secondo comma: |
anziché:
«Pcor è la potenza nominale (Prated) per i modelli privi di unità di alimentazione esterna e la potenza nominale (Prated) corretta in conformità con la tabella 2 per i modelli con unità di alimentazione esterna. La potenza nominale delle lampade è misurata alla loro tensione d'ingresso nominale.»,
leggi:
«Pcor è la potenza caratteristica (Prated) per i modelli privi di unità di alimentazione esterna e la potenza caratteristica (Prated) corretta in conformità con la tabella 2 per i modelli con unità di alimentazione esterna. La potenza caratteristica delle lampade è misurata alla loro tensione d'ingresso nominale.» ;
|
63. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, prima riga: |
anziché:
«Lampade funzionanti con l'unità di alimentazione esterna di una lampada alogena»,
leggi:
«Lampade funzionanti con unità di alimentazione esterna per lampada ad alogeni»;
|
64. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, seconda riga: |
anziché:
«di una lampada»,
leggi:
«per lampada»;
|
65. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, terza riga: |
anziché:
«della lampada»,
leggi:
«per lampada»;
|
66. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, quarta riga: |
anziché:
«di una lampada»,
leggi:
«per lampada»;
|
67. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, quinta riga: |
anziché:
«Lampade funzionanti con l'unità di alimentazione esterna di una lampada a scarica ad alta densità»,
leggi:
«Lampade funzionanti con l'unità di alimentazione esterna per lampada a scarica ad alta intensità»;
|
68. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 2, prima colonna, sesta riga: |
anziché:
«di una lampada»,
leggi:
«per lampada»;
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69. |
a pagina 19, allegato VII, prima frase sotto la tabella 2: |
anziché:
«rappresenta la potenza di riferimento ottenuto»,
leggi:
«è la potenza di riferimento ottenuta»;
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70. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 3, prima colonna, seconda riga: |
anziché:
«che riportano»,
leggi:
«e che riportano»;
|
71. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 3, seconda colonna, prima riga: |
anziché:
«Flusso luminoso nominale»,
leggi:
«Flusso luminoso caratteristico»;
|
72. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 3, seconda colonna, seconda riga: |
anziché:
«Flusso luminoso nominale in un cono a 120°»,
leggi:
«Flusso luminoso caratteristico in un cono di 120°»;
|
73. |
a pagina 19, allegato VII, tabella 3, seconda colonna, terza riga: |
anziché:
«Flusso luminoso nominale in un cono a 90°»,
leggi:
«Flusso luminoso caratteristico in un cono di 90°».