ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi. |
(2) |
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido. |
(3) |
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di particolato (polveri), di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto durante l'uso. |
(5) |
Lo studio preparatorio dimostra che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non sono necessarie. |
(6) |
L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido progettati per utilizzare combustibili solidi (biomassa o fossili). Anche gli apparecchi a combustibile solido con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche e dovrebbero pertanto essere esclusi dal presente regolamento. |
(7) |
Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato stimato a 627 PJ (15,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 9,5 Mt di emissioni di anidride carbonica (CO2). In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che, nel 2030, il consumo energetico annuo di tali apparecchi raggiunga 812 PJ (19,4 Mtep), corrispondente a 8,8 Mt di emissioni di CO2. |
(8) |
Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(9) |
Le emissioni annue di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC) e di monossido di carbonio (CO) sono state stimate rispettivamente a 142 kt/anno, 119 kt/anno e 1 658 kt/anno nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che, nel 2030, tali emissioni si riducano rispettivamente a 94 kt/anno, 49 kt/anno e 1 433 kt/anno. Si prevede inoltre che le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) aumentino in assenza di misure specifiche, poiché la progettazione dei nuovi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale si baserà su temperature di combustione più elevate. |
(10) |
Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(11) |
Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) si traducano, nel 2030, in un risparmio energetico annuo di circa 41 PJ (0,9 Mtep), corrispondente a 0,4 Mt di CO2. |
(12) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento per quanto riguarda le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido si tradurranno in una riduzione di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), e di monossido di carbonio (CO) rispettivamente pari a 27 kt/anno, 5 kt/anno e 399 kt/anno entro il 2030. |
(13) |
Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, specifiche di progettazione ecocompatibile distinte in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato. |
(14) |
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti. |
(15) |
L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo. |
(16) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale né ripercuotersi negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente. |
(17) |
È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti. |
(18) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono oggetto di norme armonizzate da applicare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ai fini della certezza giuridica e della semplificazione è opportuno rivedere le norme armonizzate corrispondenti al fine di tenere conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento. |
(19) |
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(20) |
Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
(21) |
Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento. |
(22) |
Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento. |
(23) |
Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; |
b) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni; |
c) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata; |
d) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all'assemblaggio sul posto; |
e) |
ai prodotti di riscaldamento ad aria; |
f) |
alle stufe per sauna. |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:
1) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono i combustibili solidi direttamente in calore; |
2) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
3) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
4) |
«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
5) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato; |
6) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione; |
7) |
«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi; |
8) |
«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato; |
9) |
«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili solidi fossili; |
10) |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
11) |
«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura; |
12) |
«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci; |
13) |
«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; |
14) |
«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in base alle istruzioni del fornitore; |
15) |
«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fabbricante si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari; |
16) |
«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW; |
17) |
«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW; |
18) |
«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico; |
19) |
«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW; |
20) |
«potenza termica minima»(Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW; |
21) |
«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno. |
22) |
«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione; |
23) |
«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante. |
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono definite nell'allegato II.
2. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido rispettano le specifiche stabilite nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, del presente regolamento.
3. Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri modelli, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, la documentazione tecnica include anche un elenco dei modelli che sono serviti da base per l'estrapolazione e di tutti gli altri modelli per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
Articolo 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.
Articolo 7
Riesame
1. La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2024. In particolare, il riesame valuta:
— |
se è opportuno fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx), |
— |
se è necessario modificare le tolleranze applicabili alla verifica. |
2. La Commissione riesamina l'opportunità di introdurre la certificazione da parte di terzi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Fino al 1o gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(4) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:
1) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; |
2) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
3) |
«emissioni di particolato», le emissioni di particolato alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di fumo secco calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2, o la media ponderata delle emissioni di particolato su un massimo di quattro categorie di consumo, espressa in g/kg di sostanza secca; |
4) |
«emissioni di monossido di carbonio», emissioni di monossido di carbonio alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2; |
5) |
«emissioni di composti gassosi organici», emissioni di composti gassosi organici alla potenza termica nominale, espresse in mgC/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2; |
6) |
«emissioni di ossidi di azoto», emissioni di ossidi di azoto alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione in NO2 calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2; |
7) |
«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente; |
8) |
«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di NCV, espresso in %; |
9) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale»(elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
10) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
11) |
«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW; |
12) |
«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW; |
13) |
«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica; |
14) |
«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata; |
15) |
«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno; |
16) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno; |
17) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore; |
18) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera; |
19) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale; |
20) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni; |
21) |
«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto; |
22) |
«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica; |
23) |
«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto; |
24) |
«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto; |
25) |
«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato; |
26) |
«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili; |
27) |
«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %; |
28) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante; |
29) |
«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
Dal 1o gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido devono soddisfare le specifiche seguenti:
|
2. Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle emissioni
a) |
Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:
|
b) |
Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:
|
c) |
Dal 1o gennaio 2022 le emissioni monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:
|
d) |
Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:
|
3. Specifiche in tema di informazioni di prodotto
a) |
Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.
|
b) |
Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.
|
Tabella 1
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Identificativo del modello: |
||||||||||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no] |
||||||||||||||||||
Potenza termica diretta: … (kW) |
||||||||||||||||||
Potenza termica indiretta: … (kW) |
||||||||||||||||||
Combustibile |
Combustibile preferito (uno solo) |
Altri combustibili idonei |
ηs [x%] |
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (1) |
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (1) (2) |
|||||||||||||
PM |
OGC |
CO |
NOx |
PM |
OGC |
CO |
NOx |
|||||||||||
[x] mg/Nm3 (13 % O2) |
[x] mg/Nm3 (13 % O2) |
|||||||||||||||||
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
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|||||||
Legno compresso con tenore di umidità < 12 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
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|||||||
Altra biomassa legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
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Biomassa non legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
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|||||||
Antracite e carbone secco |
[sì/no] |
[sì/no] |
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|||||||
Coke metallurgico |
[sì/no] |
[sì/no] |
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|||||||
Coke a bassa temperatura |
[sì/no] |
[sì/no] |
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|||||||
Carbone bituminoso |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
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|||||||
Mattonelle di lignite |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
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|||||||
Mattonelle di torba |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
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|
|
|||||||
Mattonelle di miscela di combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
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|||||||
Altro combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
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|||||||
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Altra miscela di biomassa e combustibile solido |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||
Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito |
||||||||||||||||||
Voce |
Simbolo |
Valore |
Unità di misura |
|
Voce |
Simbolo |
Valore |
Unità di misura |
||||||||||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV ricevuto) |
||||||||||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x |
kW |
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||||||||||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/N.A.] |
kW |
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/N.A.] |
% |
|||||||||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
||||||||||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
||||||||||||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|||||||||||||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|||||||||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
||||||||||||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,x/n.p.] |
kW |
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|||||||||||||
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
||||||||||||||||
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||||||||||||||||
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
|
||||||||||||||||
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|||||||||||||||||
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|||||||||||||||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate autorizzato. |
(1) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto
(2) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)
ALLEGATO III
Misurazioni e calcoli
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati a tal fine pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 5.
2. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
a) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono sottoposti a prova per il combustibile preferito e per gli altri combustibili idonei indicati nella tabella 1 dell'allegato II. |
b) |
I valori dichiarati della potenza termica nominale e dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati al primo decimale più vicino. |
c) |
I valori dichiarati delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino. |
3. Condizioni generali per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηS ) è calcolata come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo (ηS,on ), corretta per i contributi relativi al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente. |
b) |
Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione (CC) di 2,5. |
4. Condizioni generali per le emissioni
a) |
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la misurazione tiene conto delle emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx), misurate simultaneamente tra loro e alla misurazione dell'efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente, salvo PM se si applica il metodo 4 a) i) 2) o 4 a) i) 3).
|
b) |
I valori dichiarati della potenza termica nominale, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino. |
5. Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
L'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è definita come segue: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) dove:
|
b) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue: ηS,on = ηth,nom dove:
|
c) |
Il fattore di correzione F(2), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 2, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore. Tabella 2 Fattore di correzione F(2)
F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. |
d) |
Il fattore di correzione F(3), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 3, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate. Tabella 3 Fattore di correzione F(3)
F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. |
e) |
Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue. Tale fattore di correzione tiene conto dell'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica in modo acceso e stand-by. dove:
|
f) |
Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue. Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente. dove:
|
ALLEGATO IV
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica delle specifiche di cui all'allegato II.
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/dei combustibile/combustibili usato/usati dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato III. |
2. |
Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:
|
3. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere b) o c), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
4. |
Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:
|
5. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello. |
6. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III. Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. |
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di particolato, monossido di carbonio, composti gassosi organici e ossidi di azoto è stata identificata come illustrata qui di seguito. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nessun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato giudicato conforme a tutti i valori specificati nei punti da 1 a 5. Vari apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono risultati conformi ad uno o più dei seguenti valori.
1. |
Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:
|
2. |
Parametri specifici di riferimento delle emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:
|
3. |
Parametri specifici di riferimento delle emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:
|
4. |
Parametri specifici di riferimento delle emissioni di monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:
|
5. |
Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:
|
I parametri di riferimento di cui ai punti da 1 a 5 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile diverso dal legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari all'83 %, emissioni di particolato di 33 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 69 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 125 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 115 mg/m3 al 13 % O2.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 91 %, emissioni di particolato di 22 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 6 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 312 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 121 mg/m3 al 13 % O2.
Per le termocucine un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 78 %, emissioni di particolato di 38 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 66 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 375 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 71 mg/m3 al 13 % O2.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/20 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1186 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia che hanno un notevole potenziale in termini di risparmio energetico e che offrono livelli molto diversi di prestazioni a parità di funzionalità. |
(2) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con funzionalità equivalenti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica e l'energia che assorbono rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. Il margine per ridurne il consumo energetico è ampio. |
(3) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche ed occorre pertanto escluderli dal presente regolamento. |
(4) |
È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l'efficienza energetica in modo da stimolare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno. |
(5) |
Poiché l'uso tipico e pertanto anche il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è diverso da quello degli altri prodotti per il riscaldamento d'ambiente regolamentati, il presente regolamento introduce una scala di etichettatura diversa da quella relativa agli altri prodotti di riscaldamento d'ambiente. |
(6) |
Poiché gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante sono prodotti acquistati direttamente da professionisti e non dai consumatori finali, il presente regolamento non stabilisce requisiti di etichettatura energetica a essi relativi. |
(7) |
Le specifiche minime applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1188 (2) offrono il massimo potenziale di miglioramento tecnico per tali prodotti. Di conseguenza, non vi sarà più margine per un'ulteriore differenziazione tra di essi. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici non possono essere direttamente sostituiti da apparecchi più efficienti che utilizzano altri combustibili e pertanto l'etichetta non conseguirebbe l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni in merito all'efficienza dei diversi prodotti. |
(8) |
La promozione dell'uso delle energie rinnovabili nei prodotti per il riscaldamento è in linea con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un'impostazione specifica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, un «fattore di etichettatura per la biomassa» stabilito ad un livello tale che la classe A++ possa essere raggiunta solo dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano pellet. |
(9) |
È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile. |
(10) |
Occorre che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(11) |
È opportuno altresì che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(12) |
È necessario inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in tutte le forme di vendita a distanza degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e in tutto il relativo materiale pubblicitario e tecnico-promozionale. |
(13) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.
Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici; |
b) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili; |
c) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; |
d) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico; |
e) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni; |
f) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate; |
g) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto; |
h) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante; |
i) |
ai prodotti di riscaldamento ad aria; |
j) |
alle stufe per sauna. |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione; |
2) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina che utilizzano combustibili solidi; |
3) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile gassoso; |
4) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile liquido; |
5) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che utilizza l'effetto Joule elettrico per generare calore; |
6) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
7) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
8) |
«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili solidi, che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente a un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
9) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina; |
10) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, dotato di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sui soggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nel locale in cui è situato; |
11) |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità dei soggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione che devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione; |
12) |
«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso, liquido o solido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso; |
13) |
«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e il camino o l'apertura del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione; |
14) |
«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato; |
15) |
«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi; |
16) |
«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; |
17) |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
18) |
«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura; |
19) |
«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci; |
20) |
«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in base alle istruzioni del fornitore; |
21) |
«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento è inclusa anche la torba; |
22) |
«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fornitore si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari; |
23) |
«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW; |
24) |
«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW; |
25) |
«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico; |
26) |
«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW; |
27) |
«potenza termica minima» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW; |
28) |
«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno. |
29) |
«modello equivalente», un modello immesso in commercio con gli stessi parametri tecnici indicati nella tabella 2 o nella tabella 3 dell'allegato V, di un altro modello immesso in commercio dallo stesso fornitore. |
Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I contiene definizioni supplementari.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
c) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; |
d) |
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
g) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
2. A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:
a) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
c) |
l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV; |
d) |
una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
g) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei rivenditori
I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:
a) |
presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; |
b) |
gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; |
c) |
la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello; |
d) |
il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, definite all'allegato VIII.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2024. Il riesame valuta in particolare se le esenzioni dall'applicazione del regolamento possono essere ridotte.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018.
3. Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a IX
Ai fini degli allegati da II a IX s'intende per:
1) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
2) |
«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente; |
3) |
«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima (rispettivamente ηth,nom o ηth,min)», il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di NCV, espresso in %; |
4) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
5) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
6) |
«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW; |
7) |
«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso, liquido o solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW; |
8) |
«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica; |
9) |
«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata; |
10) |
«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
11) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
12) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore; |
13) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera; |
14) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale; |
15) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni; |
16) |
«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto; |
17) |
«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato; |
18) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o distributore; |
19) |
«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili; |
20) |
«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %; |
21) |
«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è determinata in base al relativo indice di efficienza energetica indicato nella tabella 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica (EEI) |
A++ |
EEI ≥ 130 |
A+ |
107 ≤ EEI < 130 |
A |
88 ≤ EEI < 107 |
B |
82 ≤ EEI < 88 |
C |
77 ≤ EEI < 82 |
D |
72 ≤ EEI < 77 |
E |
62 ≤ EEI < 72 |
F |
42 ≤ EEI < 62 |
G |
EEI < 42 |
L'indice di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è calcolato conformemente all'allegato VIII.
ALLEGATO III
Etichetta
1. |
Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
|
2. |
L'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello che segue:
Dove:
|
ALLEGATO IV
Scheda prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una stessa scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta. |
ALLEGATO V
Documentazione tecnica
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) comprende:
a) |
il nome e l'indirizzo del fornitore; |
b) |
l'identificativo del modello; |
c) |
se opportuno, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 2, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso; |
e) |
se opportuno, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate; |
f) |
l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; |
g) |
le informazioni di cui alla tabella 2 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido) e alla tabella 3 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido), misurati e calcolati ai sensi dell'allegato VIII; |
h) |
i risultati delle prove eseguite dai fornitori o per conto loro, compresi il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha eseguito le prove; |
i) |
eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale. |
j) |
un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente. |
Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Tabella 2
Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Identificativo/i del modello/dei modelli: |
||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no] |
||||||||||
Potenza termica diretta: …(kW) |
||||||||||
Potenza termica indiretta: …(kW) |
||||||||||
Combustibile |
Combustibile preferito (uno solo): |
Altri combustibili idonei: |
||||||||
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Legno compresso con tenore di umidità < 12 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altra biomassa legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Biomassa non legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Antracite e carbone secco |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Coke metallurgico |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Coke a bassa temperatura |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Carbone bituminoso |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di lignite |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di torba |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di miscela di combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altro combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Altra miscela di biomassa e combustibile solido |
[sì/no] |
[sì/no] |
||||||||
Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito |
||||||||||
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]: |
||||||||||
Indice di efficienza energetica (EEI) |
||||||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV ricevuto) |
||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/n.p.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
|
|
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
|
|||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fornitore |
Tabella 3
Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido
Identificativo/i del modello/dei modelli: |
||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no] |
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Potenza termica diretta: …(kW) |
||||||||||
Potenza termica indiretta: …(kW) |
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Combustibile |
|
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|||||||
Selezionare il tipo di combustibile |
[gassoso/liquido] |
[specificare] |
||||||||
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Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
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Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
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Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV) |
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Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/n.p.] |
% |
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|
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|
|
|
|
|||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
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In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|
||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
|
||||||
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Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||||||
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|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
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|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|
||||||
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
|
|||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fornitore |
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
ALLEGATO VI
Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, fatta eccezione per Internet
1. |
Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
|
2. |
Tutte le informazioni di cui al punto 1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VII
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1. |
Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
|
2. |
L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
3. |
L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:
|
4. |
In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
|
5. |
L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
ALLEGATO VIII
Misurazioni e calcoli
1. |
Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 4. |
2. |
Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
|
3. |
Condizioni generali per l'indice di efficienza energetica e il consumo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:
|
4. |
Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
|
(1) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO IX
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile che ha caratteristiche simili a quello usato dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato VIII. Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:
|
2. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da b) a d), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore. Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:
|
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato VIII.
Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/43 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1187 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2015
che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a funzionalità equivalente, comprese le caldaie a combustibile solido evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. L'energia utilizzata dalle caldaie a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti interni rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. La possibilità di ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido è significativa e comprende la combinazione di tali caldaie con idonei dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ed è quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica siano applicabili agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. |
(3) |
Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento di vettori gassosi per il trasferimento del calore, le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW e le caldaie a biomassa non lignea hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. |
(4) |
Riguardo all'efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido, è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, con l'obiettivo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno. |
(5) |
Al fine di consentire ai consumatori di disporre di informazioni confrontabili sulle caldaie a combustibile solido, è opportuno introdurre una scala di etichettatura coerente con il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione (2). Considerato che l'approccio applicato in tale regolamento alle energie rinnovabili non è in grado di promuovere l'efficienza energetica delle caldaie a biomassa. Considerato che l'approccio relativo ai combustibili fossili applicato alla biomassa non è coerente con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un approccio specifico per le caldaie a biomassa mediante un fattore di correzione per la biomassa di valore tale da consentire il raggiungimento della classe A++ alle caldaie a condensazione a biomassa. |
(6) |
È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per le etichette delle caldaie a combustibile solido. |
(8) |
È inoltre opportuno che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per le caldaie a combustibile solido. |
(9) |
È opportuno che il presente regolamento specifichi altresì i requisiti in materia di informazioni da comunicare in qualsiasi occasione di vendita a distanza di caldaie a combustibile solido e in tutto il materiale pubblicitario e tecnico-promozionale. |
(10) |
Se le etichette e le informazioni di prodotto sono basate sulle schede di prodotto dei fornitori, è necessario garantire che l'utilizzatore finale abbia un accesso agevole alle informazioni sulla prestazione energetica degli insiemi di caldaie a combustibile solido abbinate ad apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura efficienti sotto il profilo energetico. |
(11) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) |
alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari; |
b) |
alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; |
c) |
alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW; |
d) |
alle caldaie a biomassa non lignea. |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. |
«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale; |
2. |
«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano; |
3. |
«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi; |
4. |
«potenza termica nominale» (Pr ), la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW; |
5. |
«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; |
6. |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
7. |
«biomassa lignea», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchette) e segatura; |
8. |
«biomassa non lignea», biomassa diversa dalla biomassa lignea, tra cui paglia, miscantus sinensis, giunchi, chicchi, semi, noccioli d'oliva, sansa d'oliva e gusci; |
9. |
«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; |
10. |
«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile privilegiato; |
11. |
«caldaia a biomassa non lignea», una caldaia che usa biomassa non lignea come combustibile privilegiato e per la quale la biomassa lignea, i combustibili fossili o le miscele di biomassa e combustibili fossili non figurano tra i combustibili idonei; |
12. |
«combustibile privilegiato», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del fornitore; |
13. |
«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello privilegiato che può essere usato nella caldaia secondo le istruzioni del fornitore e comprende tutti i combustibili suscettibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale e nelle pubblicità; |
14. |
«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed elettricità; |
15. |
«apparecchio di riscaldamento supplementare», una caldaia secondaria o una pompa di calore ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 o una caldaia secondaria a combustibile solido che genera calore supplementare nei casi in cui la domanda di calore sia superiore alla potenza termica nominale della caldaia a combustibile solido primaria; |
16. |
«dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno; |
17. |
«dispositivo solare», un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente; |
18. |
«sistema esclusivamente solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; |
19. |
«collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore; |
20. |
«serbatoio per l'acqua calda di origine solare», un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari; |
21. |
«serbatoio per l'acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; |
22. |
«apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort; |
23. |
«insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari», un insieme proposto all'utilizzatore finale e composto da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari; |
24. |
«caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; |
Ai fini degli allegati da II a X, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a) |
ogni caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II e ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia corredata di una seconda etichetta di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido; |
c) |
per ogni caldaia a combustibile solido sia allegata una scheda prodotto a norma dell'allegato IV, punto 1, e per ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia fornita una seconda scheda a norma dell'allegato IV, punto 2; |
d) |
una scheda prodotto elettronica, a norma dell'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; |
g) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. |
2. Dal 26 settembre 2019 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a) |
ciascuna caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido. |
3. Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:
a) |
per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura sia presente un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II; |
b) |
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; |
c) |
per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2; |
d) |
per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, punto 2; |
e) |
la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione; |
f) |
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; |
g) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
1. I distributori di caldaie a combustibile solido garantiscono che:
a) |
presso il punto vendita, tutte le caldaie a combustibile solido riportino l'etichetta, fornita dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, applicandola all'esterno della parte anteriore della caldaia a combustibile solido, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
le caldaie a combustibile solido offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. |
2. I distributori di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che:
a) |
le offerte relative a un insieme specifico indichino la classe di efficienza energetica di tale insieme, indicando sull'imballaggio l'etichetta fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), nonché la scheda prodotto fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), debitamente compilata con le caratteristiche di tale insieme; |
b) |
gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII; |
c) |
qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, modelli di dispositivi di controllo della temperatura e di dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VIII. L'indice di efficienza energetica è calcolato conformemente all'allegato IX.
Articolo 6
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari con il presente regolamento tramite la procedura di cui all'allegato X.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame valuta se sia opportuno aggiungere la classe di efficienza di riscaldamento dell'acqua sull'etichetta per le caldaie miste.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), l'articolo 3, paragrafo 3, lettere f) e g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) nonché l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a X
Ai fini degli allegati da II a X si intende per:
(1) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello comprensivo di una caldaia a combustibile solido o un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore/distributore; |
(2) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento erogata da una caldaia a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; |
(3) |
«efficienza elettrica» o ηel, il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di una caldaia di cogenerazione a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC; |
(4) |
«potere calorifico superiore» (GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile al corretto tenore di umidità, a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile; |
(5) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dall'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
(6) |
«scheda del dispositivo di controllo della temperatura», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione; |
(7) |
«scheda della caldaia», nel caso delle caldaie a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e per le caldaie diverse da quelle a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione; |
(8) |
«scheda del dispositivo solare», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione; |
(9) |
«scheda della pompa di calore», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione; |
(10) |
«caldaia a condensazione», una caldaia a combustibile solido nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento; |
(11) |
«altra biomassa lignea», biomassa lignea diversa da: tronchi aventi un tenore di umidità non superiore a 25 %, trucioli aventi un tenore di umidità almeno pari a 15 %, legno compresso sotto forma di pellet o bricchette oppure segatura con un tenore di umidità non superiore a 50 %; |
(12) |
«tenore di umidità» , la massa di acqua contenuta nel combustibile in relazione alla massa totale del combustibile usato nelle caldaie a combustibile fossile; |
(13) |
«altri combustibili fossili», combustibili fossili diversi da carbone bituminoso, lignite (bricchette comprese), coke, antracite o bricchette di miscele di combustibili fossili; |
(14) |
«potenza elettrica necessaria alla massima potenza termica» (elmax ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie; |
(15) |
«potenza elettrica necessaria alla minima potenza termica» (elmin ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido a carico parziale applicabile, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie; |
(16) |
«apparecchio di riscaldamento ausiliario», un elemento di resistenza elettrica a effetto Joule che genera calore solo per evitare che la caldaia a combustibile solido o l'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua geli o quando la fonte di calore esterna è interrotta (anche durante i periodi di manutenzione) o fuori servizio; |
(17) |
«carico parziale applicabile», nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, il funzionamento al 30 % della potenza termica nominale, e, nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare al 50 % della potenza termica nominale, il funzionamento al 50 % della potenza termica nominale; |
(18) |
«consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di una caldaia a combustibile solido in modo stand-by, escluso il consumo dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie, espresso in kW; |
(19) |
«modo stand-by», la condizione in cui una caldaia a combustibile solido è collegata alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata o visualizzazione di un'informazione o dello stato; |
(20) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ),
|
(21) |
«efficienza utile» (η), il rapporto fra la produzione di calore utile e il contributo energetico totale di una caldaia a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC; |
(22) |
«produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia a combustibile solido, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW; |
(23) |
«caldaia a combustibile fossile», caldaia a combustibile solido che usa combustibili fossili o una miscela di combustibili fossili e biomassa come combustibile preferito; |
(24) |
«potere calorifico superiore anidro» (GCVmf ), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile; |
(25) |
«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello commercializzato dal medesimo fornitore, che rispetta i requisiti dell'allegato V, punto 1, tabella 4, applicabili in materia di informazione sui prodotti. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è determinata in base all'indice di efficienza energetica definito nella tabella 1.
L'indice di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è calcolato a norma dell'allegato IX.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica (IEE) |
A+++ |
IEE ≥ 150 |
A++ |
125 ≤ IEE < 150 |
A+ |
98 ≤ IEE < 125 |
A |
90 ≤ IEE < 98 |
B |
82 ≤ IEE < 90 |
C |
75 ≤ IEE < 82 |
D |
36 ≤ IEE < 75 |
E |
34 ≤ IEE < 36 |
F |
30 ≤ IEE < 34 |
G |
IEE < 30 |
ALLEGATO III
Le etichette
1. CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO
1.1. Etichetta 1
a) |
L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
b) |
La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
1.2. Etichetta 2
a) |
L'etichetta riporta le informazioni di cui al punto 1.1, lettera a), del presente allegato. |
b) |
La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
2. INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI
Etichetta per insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi di efficienza energetica da A+++ a G
a) |
L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
b) |
La forma grafica dell'etichetta per gli insiemi di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è conforme al punto 4 del presente allegato. Per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi energetiche da A+++ a D, è consentito omettere le classi da E a G della scala A+++-G. |
3. L'ETICHETTA PER LE CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:
dove:
a) |
L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
b) |
Lo sfondo è bianco. |
c) |
Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
d) |
L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
4. L'ETICHETTA PER GLI INSIEMI DI INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI, È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:
dove:
a) |
L'etichetta è larga almeno 210 mm e alta 297 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
b) |
Lo sfondo è bianco. |
c) |
Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
d) |
L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO IV
Scheda prodotto
1. CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO
1.1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto della caldaia a combustibile solido sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
a) |
il nome o marchio del fornitore; |
b) |
l'identificativo del modello del fornitore; |
c) |
la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II; |
d) |
la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina; |
e) |
l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX; |
f) |
l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %, arrotondata alla cifra intera più vicina, determinata a norma dell'allegato VIII; |
g) |
eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido; |
h) |
nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina. |
1.2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di caldaia a combustibile solido forniti dallo stesso fornitore.
1,3. Le informazioni riportate sulla scheda di prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1.1 non riportate sull'etichetta.
2. INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI
La scheda per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari riporta gli elementi di cui alle figure 1 o 2, secondo il caso, per valutare l'efficienza energetica dell'insieme proposto, comprese le seguenti informazioni:
a) I: il valore dell'indice di efficienza energetica della principale caldaia a combustibile solido;
b) II: il fattore di ponderazione della potenza termica della principale caldaia a combustibile solido e degli apparecchi di riscaldamento supplementari di un insieme quale definito nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, secondo il caso;
c) III: il valore dell'espressione matematica: 294/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido;
d) IV: il valore dell'espressione matematica 115/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.
Tabella 2
Ponderazione della caldaia a combustibile solido principale e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 1 del presente allegato (1)
Psup/(Pr + Psup) (2) |
II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda |
II, insieme con serbatoio dell'acqua calda |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,30 |
0,37 |
0,2 |
0,55 |
0,70 |
0,3 |
0,75 |
0,85 |
0,4 |
0,85 |
0,94 |
0,5 |
0,95 |
0,98 |
0,6 |
0,98 |
1,00 |
≥ 0,7 |
1,00 |
1,00 |
Tabella 3
Ponderazione della caldaia di cogenerazione principale a combustibile solido e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 2 del presente allegato (1)
Pr/(Pr + Psup) (3) |
II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda |
II, insieme con serbatoio dell'acqua calda |
0 |
1,00 |
1,00 |
0,1 |
0,70 |
0,63 |
0,2 |
0,45 |
0,30 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
0,4 |
0,15 |
0,06 |
0,5 |
0,05 |
0,02 |
0,6 |
0,02 |
0 |
≥ 0,7 |
0 |
0 |
Figura 1
Per le caldaie a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto
Figura 2
Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda di prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementare, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto
(1) I valori intermedi sono calcolati mediante interpolazione lineare tra due valori adiacenti.
(2) Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.
(3) Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.
ALLEGATO V
Documentazione tecnica
1. CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO
Nel caso delle caldaie a combustibile solido il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), comprende:
a) |
il nome e l'indirizzo del fornitore; |
b) |
l'identificativo del modello; |
c) |
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 4, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e per altro combustibile fossile anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso. |
e) |
se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate; |
f) |
il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; |
g) |
le informazioni di cui alla tabella 4 con i relativi parametri tecnici, misurati e calcolati a norma degli allegati VIII e IX; |
h) |
le relazioni delle prove eseguite dai fornitori o a loro nome, compreso il nome e il recapito dell'organismo che ha condotto la prova; |
i) |
eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido; |
j) |
un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente. |
Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Tabella 4
Parametri tecnici delle caldaie a combustibile solido e delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido
Identificativo del modello |
|||||||||
Modalità di immagazzinamento: [Manuale: la caldaia dovrebbe funzionare con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (2) litri/Automatico: si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (3) litri] |
|||||||||
Caldaia a condensazione: [sì/no] |
|||||||||
Caldaia di cogenerazione a combustibile solido: [sì/no] |
Caldaia mista: [sì/no] |
||||||||
Combustibile |
Combustibile preferito (uno solo): |
Altri combustibili idonei: |
|||||||
Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Trucioli, tenore di umidità 15-35 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Trucioli, tenore di umidità > 35 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Segatura, tenore di umidità ≤ 50 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Altra biomassa lignea |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Biomassa non lignea |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Carbone bituminoso |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Lignite (comprese bricchette) |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Coke |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Antracite |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Bricchette di miscela di combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Altri combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) e combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Altre miscele di biomassa e combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|||||||
Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito: |
|||||||||
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente ηs [%]: |
|||||||||
Indice di efficienza energetica IEE: |
|||||||||
Voce |
Simbolo |
Valore |
Unità di misura |
|
Voce |
Simbolo |
Valore |
Unità di misura |
|
Potenza termica utile |
|
Efficienza utile |
|||||||
Alla potenza termica nominale |
Pn (4) |
x,x |
kW |
|
Alla potenza termica nominale |
ηn |
x,x |
% |
|
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
Pp |
[x,x/n.p.] |
kW |
|
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
ηp |
[x,x/ n.p.] |
% |
|
Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: Efficienza elettrica |
|
Consumo ausiliario di elettricità |
|||||||
|
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|||||
Alla potenza termica nominale |
ηel,n |
x,x |
% |
|
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
elmin |
[x,xxx/ n.p.] |
kW |
|
|
Se del caso, dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie |
[x,xxx/ n.p.] |
kW |
||||||
|
In modo stand-by |
PSB |
x,xxx |
kW |
|||||
|
|||||||||
Recapiti |
Nome e indirizzo del fornitore; |
||||||||
|
2. INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI
Nel caso delle caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), comprende:
a) |
il nome e l'indirizzo del fornitore; |
b) |
una descrizione del modello comprensivo dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità; |
c) |
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate; |
e) |
il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; |
f) |
parametri tecnici:
|
g) |
eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. |
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(2) Volume del serbatoio = 45 * Pr * (1 – 2,7/Pr ) o 300 litri se superiore, con Pr indicato in kW
(3) Volume del serbatoio = 20 * Pr con Pr indicato in kW
(4) Per il combustibile preferito Pn equivale a Pr
ALLEGATO VI
Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet
1. CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO
1.1. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
a) |
la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II; |
b) |
la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina; |
c) |
l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX; |
d) |
nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina. |
1.2. Tutte le informazioni di cui al punto 1.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.
2. INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI
2.1. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
a) |
la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II; |
b) |
l'indice di efficienza energetica, arrotondato alla cifra intera più vicina; |
c) |
le informazioni di cui alle figure 1 e 2 dell'allegato IV, secondo il caso. |
2.2. Tutte le informazioni di cui al punto 2.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.
ALLEGATO VII
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1. |
Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
|
2. |
L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
3. |
L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:
|
4. |
In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
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5. |
L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. |
ALLEGATO VIII
Misurazioni e calcoli
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 5.
2. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
a) |
Le caldaie a combustibile solido sono sottoposte a prova con il combustibile privilegiato. |
b) |
I valori dichiarati per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati alla cifra intera più vicina. |
3. Condizioni generali relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.
a) |
Si misurano i valori relativi all'efficienza utile ηn e ηp nonché i valori relativi alla potenza termica utile Pn , Pp , come opportuno. Per quanto riguarda le caldaie di cogenerazione a combustibile solido si misura anche il valore dell'efficienza elettrica ηel,n . |
b) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson , corretta per i contributi che tengono conto dei controlli di temperatura, del consumo ausiliario di elettricità e, per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, aggiungendo l'efficienza elettrica moltiplicata per un coefficiente di conversione CC di 2,5. |
c) |
Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione CC di 2,5. |
4. Condizioni specifiche relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.
a) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è definita come segue: ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3) dove:
|
b) |
l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson è calcolata come segue:
|
c) |
F(2) è calcolato secondo la formula seguente:
|
5. CALCOLO DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE.
Il potere calorifico superiore (GCV) è calcolato a partire dal potere calorifico anidro (GCVmf ) applicando la seguente conversione:
GCV = GCVmf × (1 – M)
dove:
a) |
GCV e GCVmf sono espressi in megajoule per chilogrammo; |
b) |
M rappresenta il tenore di umidità espresso come proporzione. |
ALLEGATO IX
Metodo per calcolare l'indice di efficienza energetica
1. |
L'indice di efficienza energetica (IEE) delle caldaie a combustibile solido è calcolato per il combustibile preferito e arrotondato alla cifra intera più vicina come segue: EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100 dove:
|
2. |
L'indice di efficienza energetica (IEE) degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è determinato a norma dell'allegato IV, punto 2. |
ALLEGATO X
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:
1. |
Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità del modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile avente caratteristiche analoghe a quelle del combustibile usato dal fornitore per effettuare le misurazioni a norma dell'allegato VIII. |
2. |
Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se:
|
3. |
Se non si ottengono i risultati di cui al punto 2 a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2 b) le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore. |
4. |
Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se la media dell'indice di efficienza energetica delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 6 % al valore dichiarato dell'unità. |
5. |
Se non si ottengono i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti agli allegati VIII e IX.
Le tolleranze per le verifiche stabilite ai punti 2 b) e 4 del presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante o importatore per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/76 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2015
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi. |
(2) |
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(3) |
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso. |
(5) |
Lo studio preparatorio dimostra inoltre che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale non sono necessarie. |
(6) |
È necessario che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi ed energia elettrica. Anche gli apparecchi con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stato stimato a 1 673 PJ (40,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 75,3 Mt di emissioni di CO2. Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stimato a 1 630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO2. |
(8) |
Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale può essere ridotto ulteriormente applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(9) |
Le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SOx) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni saranno pari a 4,9 kt di SOx equivalenti. |
(10) |
Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(11) |
Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, [numero del regolamento e riferimento alla GU nella nota a piè di pagina da inserire prima della pubblicazione nella GU] si traducano, nel 2020, in un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt. |
(12) |
Si prevede che le specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento si traducano, entro il 2020, in una riduzione delle emissioni di SOx equivalenti pari a 0,6 kt/anno. |
(13) |
Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza, fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, requisiti di progettazione ecocompatibile distinti in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato. |
(14) |
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti. |
(15) |
L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo. |
(16) |
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente. |
(17) |
È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti. |
(18) |
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(19) |
Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
(20) |
Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. |
(21) |
Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento. |
(22) |
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.
Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili; |
b) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico; |
c) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni; |
d) |
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate; |
e) |
ai prodotti di riscaldamento ad aria; |
f) |
alle stufe per sauna; |
g) |
apparecchi per il riscaldamento non autonomi. |
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:
1. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore in combinazione con il trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è munito di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi o liquidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione; |
2. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale diverso da quello per uso commerciale; |
3. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi; |
4. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili liquidi; |
5. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza l'effetto Joule per generare calore; |
6. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante; |
7. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
8. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione; |
9. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico portatile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico che non è un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista, un apparecchio di riscaldamento non autonomo; |
10. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico non destinato ad accumulare energia termica e progettato per essere fissato o assicurato in un luogo specifico o montato a muro e non integrato nella struttura o nelle finiture dell'edificio; |
11. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per immagazzinare calore in un nucleo isolato e diffonderlo per varie ore dopo la fase di accumulo; |
12. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per essere inserito nella struttura o nelle finiture dell'edificio; |
13. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico il cui il diffusore radiante è orientato in modo che la radiazione termica investa direttamente i soggetti da riscaldare; l'aumento di temperatura della griglia che copre il diffusore arriva ad almeno 130 °C in condizioni d'uso normali e/o 100 °C per le altre superfici; |
14. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico in cui l'elemento riscaldante è visibile dall'esterno dell'apparecchio e ha una temperatura di almeno 650 °C in condizioni d'uso normali; |
15. |
«stufa per sauna», un prodotto per il riscaldamento d'ambiente incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi; |
16. |
«apparecchio di riscaldamento non autonomo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico senza funzione autonoma, che riceve segnali da un dispositivo di controllo esterno che non fa parte del prodotto ma è collegato ad esso da una linea di comunicazione con filo pilota, senza fili o elettrica o una tecnica equivalente, per regolare l'emissione di calore nella stanza in cui il prodotto è installato; |
17. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sulle persone/sugli oggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato; |
18. |
«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità delle persone/degli oggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione; |
19. |
«sistema di riscaldamento a tubi radianti», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante che dispone di più di un bruciatore, nel quale i prodotti della combustione di un bruciatore possono essere trasmessi al bruciatore successivo; i prodotti della combustione dei vari bruciatori devono essere evacuati da un unico ventilatore/estrattore; |
20. |
«segmento di riscaldamento a tubo radiante», una parte del sistema di riscaldamento a tubi radianti che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che, come tale, può essere sottoposto a prova indipendentemente dalle altri parti del sistema di riscaldamento a tubi radianti; |
21. |
«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso; |
22. |
«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione; |
23. |
«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato; |
24. |
«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto, per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW; |
25. |
«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW; |
26. |
«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, per il riscaldamento d'ambiente locale o la produzione d'acqua calda per uso domestico; |
27. |
«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW; |
28. |
«minima potenza termica» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla minima potenza termica, espressa in kW; |
29. |
«massima potenza termica continua» (Pmax,c ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico dichiarata dal fabbricante, quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta continuativamente per un periodo prolungato, espressa in kW; |
30. |
«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno; |
31. |
«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1, alla tabella 2 o alla tabella 3 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello commercializzato dallo stesso fabbricante. |
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono definite nell'allegato II.
2. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale rispettano le specifiche fissate nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2018.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, lettera b), del presente regolamento.
3. Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
Articolo 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2019. In particolare, il riesame valuta:
— |
l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di ossidi di azoto (NOx); |
— |
la necessità di modificare le tolleranze applicabili alla verifica; |
— |
la validità dei fattori di correzione usati per valutare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi; |
— |
l'opportunità di inserire la certificazione da parte di terzi. |
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:
1) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; |
2) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
3) |
«emissioni di ossidi di azoto», le emissioni di ossidi di azoto a potenza termica nominale espresse in mg/kWhinput in base al potere calorifico superiore (GCV) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido o gassoso e per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale; |
4) |
«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente; |
5) |
«potere calorifico superiore anidro» (GCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile; |
6) |
«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e il consumo energetico totale dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, espresso in %, dove:
|
7) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
8) |
«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica, espresso in kW, dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore; |
9) |
«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto, espresso in kW, in modo stand-by; |
10) |
«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso o liquido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW; |
11) |
«controllo manuale del carico termico con termostato integrato», un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna per variare la quantità accumulata di calore; |
12) |
«controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna» un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna; |
13) |
«controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna o regolato dal fornitore di energia», un sensore ad azionamento automatico integrato nel prodotto che ne misura la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna, o un dispositivo il cui regime di carico può essere regolato dal fornitore di energia; |
14) |
«potenza termica assistita da ventilatore», il prodotto è munito di un ventilatore o di ventilatori integrati regolabili allo scopo di modulare la potenza termica in funzione della domanda di calore; |
15) |
«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica; |
16) |
«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata; |
17) |
«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la propria potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
18) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno; |
19) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore; |
20) |
«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera; |
21) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale; |
22) |
«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni; |
23) |
«con opzione di controllo a distanza», funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato tramite il controllo del prodotto; |
24) |
«con controllo di avviamento adattabile», funzione che prevede e avvia il riscaldamento nel momento migliore per raggiungere la temperatura selezionata all'ora desiderata; |
25) |
«con limitazione del tempo di funzionamento», il prodotto è munito di una funzione che lo disattiva automaticamente dopo un determinato periodo di tempo; |
26) |
«con termometro a globo nero» il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che misura la temperatura dell'aria e il calore radiante; |
27) |
«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica; |
28) |
«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura dell'aria ambiente effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto; |
29) |
«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura interna dell'aria effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto; |
30) |
«modo stand-by», condizione in cui il prodotto è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato; |
31) |
«potenza termica del sistema a tubi radianti», la potenza termica combinata dei segmenti del sistema a tubi radianti nella configurazione commercializzata, espressa in kW; |
32) |
«potenza termica del segmento del tubo radiante», la potenza termica di un segmento del tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, è parte della configurazione del sistema a tubi radianti, espressa in kW; |
33) |
«fattore di irraggiamento, alla potenza termica nominale o minima» (rispettivamente RFnom o RFmin), il rapporto fra la potenza termica delle radiazioni infrarosse del prodotto e il consumo totale di energia quando fornisce la potenza termica nominale o minima, calcolato come la produzione di energia delle radiazioni infrarosse divisa per il consumo totale di energia in base al potere calorifico inferiore (NCV) del combustibile quando fornisce la potenza termica nominale o minima, espresso in %; |
34) |
«isolamento dell'involucro», il livello di isolamento termico dell'involucro o del rivestimento del prodotto applicato per ridurre al minimo le perdite di calore se il prodotto può essere collocato all'esterno; |
35) |
«fattore di perdita dell'involucro», le perdite termiche della parte del prodotto installata al di fuori dello spazio chiuso da riscaldare e che sono determinate dalla trasmittanza dell'involucro della parte in questione, espresse in %; |
36) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante; |
37) |
«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
Dal 1o gennaio 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale soddisfano le specifiche seguenti:
|
2. Requisiti per la progettazione ecocompatibile delle emissioni
a) |
Dal 1o gennaio 2018 le emissioni di ossido di azoto (NOx) emesse dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso non superano i seguenti valori:
|
3. Informazioni obbligatorie sul prodotto
a) |
Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:
|
b) |
Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:
|
Tabella 1
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido
Identificativo del modello: |
|||||||||||
Funzionalità di riscaldamento indiretto: sì/no |
|||||||||||
Potenza termica diretta: … (kW) |
|||||||||||
Potenza termica indiretta: … (kW) |
|||||||||||
Combustibile |
|
|
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (1) |
||||||||
NOx |
|||||||||||
Selezionare il tipo di combustibile |
[gassoso/liquido] |
[specificare] |
[mg/kWhinput] (GCV) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (NCV) |
|||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) |
ηth,min |
[x,x/N.A.] |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (Indicare una sola opzione) |
|||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|||||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|||||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
||||||||
|
|
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
|||||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
||||||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con controllo di avviamento adattabile |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con limitazione del tempo di funzionamento |
[sì/no] |
||||||||
|
|
con termometro a globo nero |
[sì/no] |
||||||||
potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
|
|||||||||
potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,xxx/N.A.] |
kW |
|
|
||||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale. |
Tabella 2
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici
Identificativo del modello: |
||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Unità |
Potenza termica |
|
Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) |
||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
controllo manuale del carico termico, con termostato integrato |
[sì/no] |
Potenza termica minima (indicativa) |
Pmin |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna |
[sì/no] |
Massima potenza termica continua |
Pmax,c |
x,x |
kW |
|
controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna |
[sì/no] |
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
|
|
|
potenza termica assistita da ventilatore |
[sì/no] |
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) |
|
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|
|
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |
[sì/no] |
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente |
[sì/no] |
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero |
[sì/no] |
|||
|
|
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale |
[sì/no] |
|||
|
|
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) |
||||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza |
[sì/no] |
|||
|
|
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte |
[sì/no] |
|||
|
|
con opzione di controllo a distanza |
[sì/no] |
|||
|
|
con controllo di avviamento adattabile |
[sì/no] |
|||
|
|
con limitazione del tempo di funzionamento |
[sì/no] |
|||
|
|
con termometro a globo nero |
[sì/no] |
|||
Contatti |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale. |
Tabella 3
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale
Identificativo del modello: |
|||||||||||||
Tipo di riscaldamento: [a irraggiamento luminoso/a tubi radianti] |
|||||||||||||
Combustibile |
Combustibile |
|
|
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (2) |
|||||||||
NOx |
|||||||||||||
Selezionare il tipo di combustibile |
[gassoso/liquido] |
[specificare] |
|
[mg/kWhinput] (GCV) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito |
|||||||||||||
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Dato |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|||||
Potenza termica |
|
Efficienza utile (GCV) — solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante (3) |
|||||||||||
Potenza termica nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||||
Potenza termica minima |
Pmin |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
Efficienza utile alla potenza termica minima |
ηth,min |
[x,x/N.A.] |
% |
|||||
Potenza termica minima (percentuale della potenza termica nominale) |
.. |
[x] |
% |
|
|
|
|
|
|||||
Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se applicabile) |
Psystem |
x,x |
kW |
|
|
|
|
|
|||||
Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se applicabile) |
Pheater,i |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
Efficienza utile del segmento del tubo radiante alla potenza termica minima (se applicabile) |
ηi |
[x,x/N.A.] |
% |
|||||
(ripetere per più segmenti, se applicabile) |
.. |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
(ripetere per più segmenti, se applicabile) |
.. |
[x,x/N.A.] |
% |
|||||
Numero di segmenti di tubo radiante identici |
n |
[x] |
[-] |
|
|
|
|
|
|||||
Fattore di irraggiamento |
|
|
|
|
Perdite dell'involucro |
|
|
|
|||||
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale |
RFnom |
[x,x] |
[-] |
|
Classe di isolamento dell'involucro |
U |
|
W/(m2K) |
|||||
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima |
RFmin |
[x,x] |
[-] |
|
Fattore di perdita dell'involucro |
Fenv |
[x,x] |
% |
|||||
fattore di irraggiamento del segmento di tubo alla potenza termica nominale |
RFi |
[x,x] |
[-] |
|
Generatore di calore da installare fuori della zona scaldata |
|
[sì/no] |
|
|||||
(ripetere per più segmenti, se applicabile) |
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Consumo ausiliario di energia elettrica |
|
Tipo di controllo della potenza termica (indicare una sola opzione) |
|||||||||||
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
|
[sì/no] |
|
||||||
Alla potenza termica minima |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
|
[sì/no] |
|
||||||
In modo stand-by |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
|
[sì/no] |
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
potenza necessaria per la fiamma pilota permanente |
|
|
|||||||||||
potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) |
Ppilot |
[x,xxx/N.A.] |
kW |
|
|
||||||||
Contatti |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale. |
NOx = ossidi di azoto
NOx = ossidi di azoto
(3) Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso l'efficienza termica ponderata è automaticamente 85,6 %
ALLEGATO III
Misurazioni e calcoli
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 5.
2. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
a) |
I valori dichiarati per la potenza termica nominale e per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati al decimale più vicino. |
b) |
I valori dichiarati per le emissioni sono arrotondati all'intero più vicino. |
3. Condizioni generali per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηS ) è calcolata come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo (ηS,on ), corretta per i contributi relativi all'accumulo di calore e al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente. |
b) |
Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione (CC) di 2,5. |
4. Condizioni generali per le emissioni
a) |
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso e liquido la misurazione tiene conto delle emissioni di ossidi di azoto (NOx). Le emissioni di ossidi di azoto sono calcolate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto. |
5. Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, tranne gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è definita come segue: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è definita come segue: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) dove:
|
b) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue: Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale: ηS,on = ηth,nom dove:
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici: dove:
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale: ηS,on = ηS,th · ηS,RF dove:
Per gli apparecchi di riscaldamento ad irraggiamento luminoso ηS,th è 85,6 %; Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv dove:
Se è specificato dal fabbricante o dal fornitore che il generatore di calore dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante va installato nell'ambiente interno da riscaldare, le perdite dell'involucro sono pari a 0 (zero). Se è specificato dal fabbricante o dal fornitore che l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante va installato fuori della zona riscaldata, il fattore di perdita dell'involucro dipende dalla trasmittanza termica dell'involucro del generatore di calore conformemente alla tabella 4. Tabella 4 Fattore di perdita dell'involucro del generatore di calore
L'efficienza di emissione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è calcolata come segue: dove:
RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin dove:
Per i sistemi a tubi radianti: dove:
La suddetta equazione si applica soltanto se la costruzione del bruciatore, dei tubi e dei riflettori del segmento applicata al sistema a tubi radianti è identica a quella di un singolo apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante e se i parametri che determinano la prestazione del segmento del tubo radiante sono identici a quelli di un singolo apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante. |
c) |
Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli della potenza termica assorbita e della potenza termica prodotta e se il calore è distribuito mediante convezione naturale o assistita da ventilatore per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad accumulo elettrici, e un contributo negativo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale relativo alla capacità del prodotto di regolare la propria potenza termica. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo, il fattore di correzione della potenza termica F(1) è calcolato come segue: Nel caso il prodotto sia munito di una delle opzioni (che si escludono a vicenda) di cui alla tabella 5, il fattore di correzione F(1) è aumentato del valore corrispondente di tale opzione. Tabella 5 Fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo
Nel caso in cui la potenza termica dell'apparecchio di riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo sia assistita da ventilatore, a F(1) si aggiunge un ulteriore 1,5 %. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione della potenza termica è calcolato come segue: Tabella 6 Fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale
Il valore minimo del fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale in due fasi è del 2,5 %, e per gli apparecchi di riscaldamento per uso commerciale modulabili è pari al 5 %. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che non sono elettrici ad accumulo né per uso commerciale il fattore di correzione F (1) è pari a 0 (zero). |
o) |
Il fattore di correzione F(2) che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue: Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 7, secondo la caratteristica del controllo applicata. Può essere selezionato un solo valore. Tabella 7 Fattore di correzione F(2)
Il fattore di correzione F(2) non si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale. |
e) |
Il fattore di correzione F(3) che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue: Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, il fattore di correzione F(3) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 8, secondo la caratteristica/le caratteristiche del controllo applicata/e. Tabella 8 Fattore di correzione F(3)
|
f) |
Il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica F(4) è calcolato come segue: Tale fattore di correzione tiene conto dell'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica in modo acceso e stand-by. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici la correzione è calcolata come segue: Il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica F(4) è calcolato come segue: dove:
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi, la correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica è calcolata come segue: dove:
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica è calcolato come segue: |
g) |
Il fattore di correzione F(5) relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente è calcolato come segue: Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi è calcolato come segue: dove:
Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione è calcolato come segue: Nel caso in cui il prodotto non abbia una luce (fiamma) pilota permanente, Ppilot è pari a 0. dove:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).
ALLEGATO IV
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato II:
1) |
Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità per modello. |
2) |
Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento se:
|
3) |
Se non è raggiunto il risultato di cui al punto 2, lettera a) o al punto 2, lettera b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da c) a i), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
4) |
Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento se:
|
5) |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello è considerato non conforme al presente regolamento. Le autorità dello Stato membro comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. |
6) |
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III. Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità dello Stato membro e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. |
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di ossidi di azoto è stata identificata come segue:
1) |
Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
|
2) |
Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
|
I valori di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/100 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1189 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2015
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e dotati di un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi. |
(2) |
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di riscaldamento, tra cui le caldaie a combustibile solido e gli insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. |
(3) |
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle caldaie a combustibile solido tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
Gli aspetti ambientali delle caldaie a combustibile solido identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e l'emissione di particolato (polveri), composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto durante la fase di utilizzo. Il consumo energetico annuo delle caldaie a combustibile solido è stimato pari a 530 petajoule («PJ») (circa 12,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio «Mtep») nel 2030 mentre le emissioni annuali sono stimate pari a 25 chilotonnellate («kt») di particolato, 25 kt di composti organici gassosi e 292 kt di monossido di carbonio nel 2030. Si stima che le emissioni di ossidi di azoto aumenteranno a causa di una potenziale nuova progettazione intesa a realizzare una maggior efficienza energetica con meno emissioni organiche. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo energetico in fase di utilizzo dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
(5) |
Lo studio preparatorio dimostra inoltre che eventuali specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE non sono necessarie nel caso delle caldaie a combustibile solido. Nella fattispecie non sono state identificate come significative le emissioni di diossina e furani. |
(6) |
Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento e per la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore e le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Le caldaie a biomassa non legnosa sono esonerate perché al momento a livello europeo non si dispone di informazioni sufficienti per determinare i livelli adeguati relativi alle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile; tali caldaie potrebbero avere inoltre ulteriori impatti ambientali di rilievo, come le emissioni di furani e diossina. L'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le caldaie a biomassa non legnosa sarà valutata nuovamente all'atto del riesame del presente regolamento. |
(7) |
Il consumo energetico e le emissioni delle caldaie a combustibile solido possono essere ridotti applicando tecnologie non proprietarie esistenti senza incrementare i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(8) |
Si stima che nel 2030 l'effetto combinato delle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione (2) genererà un risparmio energetico annuo di circa 18 PJ (circa 0,4 Mtep), congiuntamente a una riduzione delle relative emissioni di diossido di carbonio («CO2») pari a circa 0,2 Mt nonché una riduzione di 10 kt di particolato, 14 kt di composti organici gassosi e 130 kt di monossido di carbonio. |
(9) |
È opportuno che le specifiche di progettazione ecocompatibile armonizzino le prescrizioni in termini di consumo energetico e di emissioni delle caldaie a combustibile solido in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e sia migliorata la prestazione ambientale di tali prodotti. |
(10) |
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica delle caldaie a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente. |
(11) |
È necessario che l'introduzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile consentano ai produttori un tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti disciplinati dal presente regolamento. È necessario che il calendario tenga conto degli impatti sui costi dei produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti. |
(12) |
È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(13) |
Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. Sebbene sia il caso di valutare l'opportunità della certificazione indipendente nei tempi stabiliti dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione (4), non è auspicabile né pare praticabile apportare modifiche alla valutazione di conformità delle caldaie a combustibili solidi prima dell'entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile. |
(14) |
Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento. |
(15) |
Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale delle caldaie a combustibile solido è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento. |
(16) |
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita delle caldaie a combustibile solido oggetto del presente regolamento. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/XXX.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) |
alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari; |
b) |
alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria; |
c) |
alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW; |
d) |
alle caldaie a biomassa non legnosa. |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale; |
(2) |
«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano; |
(3) |
«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi; |
(4) |
«potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW; |
(5) |
«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; |
(6) |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
(7) |
«biomassa legnosa», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchetti) e segatura; |
(8) |
«biomassa non legnosa», biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli di olive, sansa di olive e gusci; |
(9) |
«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; |
(10) |
«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile preferito; |
(11) |
«caldaia a biomassa non legnosa», una caldaia che usa biomassa non legnosa come combustibile preferito e per la quale la biomassa legnosa, i combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili non figurano fra i combustibili idonei; |
(12) |
«combustibile preferito», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del produttore; |
(13) |
«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del produttore si può usare nella caldaia a combustibili solidi; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale tecnico e nelle pubblicità; |
(14) |
«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed energia elettrica; |
(15) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da una caldaia a combustibile solido, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; |
(16) |
«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione; |
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Articolo 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono definite nell'allegato II.
2. Dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido soddisfano le specifiche stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II.
3. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende le informazioni di cui al punto 2, lettera c) dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per le caldaie a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell'allegato V.
Articolo 7
Riesame
1. La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame mira a valutare se sia opportuno:
a) |
includere le caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica nominale fino a 1 000 chilowatt; |
b) |
includere le caldaie a biomassa non legnosa con specifiche di progettazione ecocompatibile per i loro tipi particolari di emissioni inquinanti; |
c) |
stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose oltre il 2020 relativamente all'efficienza energetica e alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi e di monossido di carbonio; e |
d) |
modificare le tolleranze di verifica. |
2. La Commissione valuterà se sia opportuno introdurre la certificazione indipendente per le caldaie a combustibili solidi e presenterà i risultati di tale valutazione al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento dellegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
(5) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini degli allegati da II a V si intende per:
1) |
«emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente»:
|
2) |
«caldaia a combustibile fossile», caldaia a combustibile solido che usa combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili come combustibile preferito; |
3) |
«alloggiamento della caldaia a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido progettata per contenere un generatore di calore a combustibile solido; |
4) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di caldaia a combustibile solido da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante; |
5) |
«caldaia a condensazione», una caldaia a combustibile solido nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento; |
6) |
«caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; |
7) |
«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa da tronchi aventi un tenore di umidità non superiore al 25 %, trucioli aventi un tenore di umidità almeno pari al 15 %, legno compresso sotto forma di pellet o bricchette o segatura avente un tenore di umidità massimo del 50 %; |
8) |
«tenore di umidità», la massa di acqua contenuta nel combustibile in relazione alla massa totale del combustibile usato nelle caldaie a combustibile fossile; |
9) |
«altri combustibili fossili», combustibili fossili diversi dal carbone bituminoso, dalla lignite (bricchette comprese), dal coke, dall'antracite o dalle bricchette di miscele di combustibili fossili; |
10) |
«efficienza elettrica» (ηel ), il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di una caldaia di cogenerazione a combustibile solido, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC; |
11) |
«potere calorifico superiore» (GCV), la quantità totale di calore emesso da un'unità di massa di combustibile avente un opportuno tenore di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile; |
12) |
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5; |
13) |
«potenza elettrica necessaria alla massima potenza termica» (elmax ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie; |
14) |
«potenza elettrica necessaria alla minima potenza termica» (elmin ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido a carico parziale applicabile, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie; |
15) |
«apparecchio di riscaldamento ausiliario», un elemento di resistenza elettrica a effetto Joule che genera calore solo per evitare che la caldaia a combustibile solido o l'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua geli o quando la fonte di calore esterna è interrotta (anche durante i periodi di manutenzione) o fuori servizio; |
16) |
«carico parziale applicabile», nelle caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica, il funzionamento al 30 % della potenza termica nominale, nelle caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare al 50 % della potenza termica nominale, il funzionamento al 50 % della potenza termica nominale; |
17) |
«consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di una caldaia a combustibile solido in modo stand-by, escluso il consumo dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie, espresso in kW; |
18) |
«modo stand-by», la condizione in cui una caldaia a combustibile solido è collegata alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata o visualizzazione di un'informazione o dello stato; |
19) |
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ):
|
20) |
«efficienza utile» (η), il rapporto fra la produzione di calore utile e il contributo energetico totale di una caldaia a combustibile solido, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC; |
21) |
«produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia a combustibile solido, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW; |
22) |
«dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido, ad esempio un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura interna; |
23) |
«potere calorifico superiore anidro» (GCVmf ), la quantità totale di calore emesso da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile; |
24) |
«modello equivalente», un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dal medesimo fabbricante che rispetta le specifiche dell'allegato II, punto 2, tabella 1. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
ALLEGATO II
Specifiche in materia di progettazione ecocompatibile
1. Specifiche particolari in materia di progettazione ecocompatibile
Dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido soddisfano le seguenti specifiche:
a) |
l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle caldaie aventi una potenza termica nominale massima di 20 kW non può essere inferiore al 75 %; |
b) |
l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle caldaie aventi una potenza termica nominale superiore a 20 kW non può essere inferiore al 77 %; |
c) |
le emissioni stagionali di particolato da riscaldamento d'ambiente non superano 40 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 60 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale; |
d) |
le emissioni stagionali di composti gassosi organici da riscaldamento d'ambiente non superano 20 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 30 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale; |
e) |
le emissioni stagionali di monossido di carbonio da riscaldamento d'ambiente non superano 500 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 700 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale; |
f) |
le emissioni stagionali di ossidi di azoto da riscaldamento d'ambiente, espresse in diossidi di azoto, non superano 200 mg/m3 per le caldaie a biomassa e 350 mg/m3 per le caldaie a combustibile fossile. |
Tali specifiche sono soddisfatti con il combustibile preferito e con ogni altro combustibile idoneo alla caldaia a combustibile solido.
2. Specifiche relative alle informazioni di prodotto
Dal 1o gennaio 2020 si comunicano le seguenti informazioni di prodotto sulle caldaie a combustibile solido:
a) |
nel manuale d'istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali nonché sui siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori:
|
b) |
in una sezione riservata ai professionisti sui siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori, informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e lo smaltimento a fine vita; |
c) |
Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 4, nella documentazione tecnica:
|
d) |
la potenza elettrica, apposta in modo indelebile sulla caldaia di cogenerazione a combustibile solido. |
Le informazioni di cui alla lettera c) possono essere unite alla documentazione tecnica fornita a norma delle misure di cui alla direttiva 2010/30/UE.
Tabella 1
Requisiti informativi per le caldaie a combustibile solido
Identificativo/i del modello: |
|||||||||||||
Modalità di immagazzinamento: [Manuale: la caldaia dovrebbe funzionare con un serbatoio per l'acqua calda di un volume di almeno x (1) litri/Automatico: si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio per l'acqua calda di un volume di almeno x (2) litri/] |
|||||||||||||
Caldaia a condensazione: [sì/no] |
|
||||||||||||
Caldaia di cogenerazione a combustibile solido: [sì/no] |
Caldaia mista: [sì/no] |
||||||||||||
Combustibile |
Combustibile preferito (uno solo): |
Altri combustibili idonei: |
ηs [x%]: |
Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente (4) |
|||||||||
PM |
OGC |
CO |
NOx |
||||||||||
[x] mg/m3 |
|||||||||||||
Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Trucioli, tenore di umidità 15-35 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Trucioli, tenore di umidità > 35 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Segatura, tenore di umidità ≤ 50 % |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Altra biomassa legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Biomassa non legnosa |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Carbone bituminoso |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Lignite (bricchette comprese) |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Coke |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Antracite |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Bricchette di miscele di combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Altri combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %)/combustibili solidi |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Altre miscele di biomassa e combustibili fossili |
[sì/no] |
[sì/no] |
|
|
|
|
|
||||||
Caratteristiche del funzionamento con il solo combustibile preferito: |
|||||||||||||
Elemento |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|
Elemento |
Simbolo |
Valore |
Unità |
|||||
Potenza termica utile |
|
Efficienza utile |
|||||||||||
Alla potenza termica nominale |
Pn (3) |
x,x |
kW |
|
Alla potenza termica nominale |
ηn |
x,x |
% |
|||||
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
Pp |
[x,x/N.A.] |
kW |
|
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
ηp |
[x,x/N.A.] |
% |
|||||
Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: Efficienza elettrica |
|
Consumo ausiliario di elettricità |
|||||||||||
|
Alla potenza termica nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|||||||||
Alla potenza termica nominale |
ηel,n |
x,x |
% |
|
Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente |
elmin |
[x,xxx/N.A.] |
kW |
|||||
|
Se del caso, dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie |
[x,xxx/N.A.] |
kW |
||||||||||
|
In modo stand-by |
PSB |
x,xxx |
kW |
|||||||||
|
|||||||||||||
Recapiti |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario. |
||||||||||||
|
(1) Volume del serbatoio = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) o 300 litri, il valore più elevato, con Pr indicato in kW
(2) Volume del serbatoio = 20 × Pr con Pr indicato in kW
(3) Per il combustibile preferito Pn è uguale a Pr
(4) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto
ALLEGATO III
Misurazioni e calcoli
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o mediante altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 6.
2. Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli
a) |
Le caldaie a combustibile solido sono sottoposte a prova per il combustibile preferito e gli altri combustibili idonei riportati all'allegato II, tabella 1, fatta eccezione per le caldaie sottoposte a prova per i trucioli aventi un tenore di umidità superiore a 35 % che soddisfano le specifiche e sono quindi ritenute conformi anche alle specifiche relative ai trucioli con tenore di umidità compreso fra il 15 % e il 35 % e non sono sottoposte a prova per i trucioli aventi tale tenore di umidità. |
b) |
I valori dichiarati dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e delle emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente sono arrotondati all'intero più vicino. |
c) |
Tutti i generatori di calore a combustibile solido progettati per le caldaie a combustibile solido e tutti gli alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori di calore sono sottoposti a prova rispettivamente con un alloggiamento per la caldaia a combustibile solido e un generatore di calore adeguati. |
3. Condizioni generali relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente
a) |
Si misurano i valori relativi all'efficienza utile ηn e ηp nonché i valori relativi alla potenza termica utile Pn e Pp , secondo i casi. Per quanto riguarda le caldaie di cogenerazione a combustibile solido si misura anche il valore dell'efficienza elettrica ηel,n . |
b) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson , corretta per i contributi relativi al controllo della temperatura, al consumo ausiliario di energia elettrica e, per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, aggiungendo l'efficienza elettrica moltiplicata per un coefficiente di conversione CC di 2,5. |
c) |
Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione CC di 2,5. |
4. Condizioni specifiche relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente
a) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è definita come segue: ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3) in cui:
|
b) |
L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson è calcolata come segue:
|
c) |
F(2) è calcolato secondo la formula seguente:
|
5. Calcolo del potere calorifico superiore
Il potere calorifico superiore (GCV) è calcolato a partire dal potere calorifico anidro (GCVmf ) applicando la seguente conversione:
GCV = GCVmf × (1 – M)
in cui:
a) |
GCV e GCVmf sono espressi in megajoule per chilogrammo; |
b) |
M rappresenta il tenore di umidità del combustibile, espresso in percentuale. |
6. Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente
a) |
Le emissioni di particolato, composti gassosi organici, monossido di carbonio e ossidi di azoto sono espressi come standardizzati, ossia gas di combustione misurati a secco al 10 % di ossigeno e a condizioni standard di 0 °C e 1 013 millibar. |
b) |
Le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente Es rispettivamente di particolato, composti gassosi organici, monossido di carbonio e ossidi di azoto sono calcolate secondo la formula seguente:
dove:
|
c) |
Le emissioni di particolato sono misurate secondo un metodo gravimetrico che escluda i particolati generati da composti gassosi organici quando il gas di combustione si mescola all'aria ambiente. |
d) |
Le emissioni di ossidi di azoto sono calcolate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto. |
ALLEGATO IV
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica delle specifiche di cui all'allegato II:
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili aventi caratteristiche simili a quelle del/dei combustibile/combustibili usato/usati dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato III. |
2. |
Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II se:
|
3. |
Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono ritenuti non conformi al presente regolamento. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera b) le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
4. |
Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili di cui all'allegato II specifiche se le prove sui parametri del modello di cui alla tabella 2 per le tre unità supplementari si rivelano conformi a tutti i suddetti parametri. |
5. |
Se non si ottengono i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti all'allegato III.
Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dai fabbricanti o dagli importatori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.
Tabella 2
Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 4 % al valore dichiarato dell'unità. |
Emissioni di particolato |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 9 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità. |
Emissioni di composti gassosi organici |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 7 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità. |
Emissioni di monossido di carbonio |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 30 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità. |
Emissioni di ossidi di azoto |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 30 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità. |
(1) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova come indicato al punto 3, la media aritmetica dei valori.
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6
Seguono i parametri di riferimento indicativi relativi alla migliore tecnologia disponibile sul mercato per le caldaie a combustibile solido al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non è stata identificata alcuna caldaia a combustibile solido in grado di soddisfare tutti i valori di cui ai punti 1 e 2. Diverse caldaie a combustibile solido soddisfano uno o più di tali valori:
1. |
Per quanto riguarda l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: 96 % per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, 90 % per le caldaie a condensazione e 84 % per le caldaie a combustibili solidi diversi. |
2. |
Per le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente:
|
I parametri di riferimento di cui al punto 1 e al punto 2, lettere da a) a d), non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia realizzabile per una data caldaia a combustibile solido. Un esempio di buona combinazione è un modello esistente con un'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente pari all'81 % e, per quanto riguarda le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente, emissioni di particolato pari a 7 mg/m3, di composti gassosi organici pari a 2 mg/m3, di monossido di carbonio pari a 6 mg/m3 e di ossidi di azoto pari a 120 mg/m3.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/115 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1190 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2015
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001 e intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. Tramite i propri pareri, il CSPC ha raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per limitare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità. |
(3) |
Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli; tale strategia prevedeva l'obbligo per l'industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC. |
(4) |
Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati. |
(5) |
Tenendo conto dei pareri definitivi forniti dal CSSC sulla sicurezza di singole sostanze, è appropriato limitare le concentrazioni massime di nove sostanze per tinture per capelli valutate, nonché iscrivere dette sostanze nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(6) |
Per quanto riguarda la valutazione di possibili rischi per la salute dei consumatori derivanti dai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla base dei dati disponibili il CSSC, nel parere datato 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla genotossicità e cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell'Unione. |
(7) |
Il potenziale sensibilizzante delle singole sostanze impiegate nelle tinture per capelli è stato oggetto delle valutazioni dei rischi effettuate dal CSSC. Per meglio informare i consumatori sugli eventuali effetti dannosi dell'uso di tinture per capelli e per limitare il rischio di sensibilizzazione dei consumatori ai prodotti per la tintura dei capelli, è opportuno stampare avvertenze adeguate sulle etichette dei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, nonché dei prodotti non di ossidazione per la tintura dei capelli contenenti sostanze che potenzialmente sono estremamente o fortemente sensibilizzanti. |
(8) |
La definizione di prodotti per capelli di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 ne escludeva l'applicazione sulle ciglia. Tale esclusione era motivata dal fatto che l'applicazione di prodotti cosmetici sui capelli presenta un livello di rischio diverso rispetto all'applicazione degli stessi sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione dell'acido tioglicolico e dei suoi sali sulle ciglia. |
(9) |
Il CSSC, nel suo parere sull'acido tioglicolico e i suoi sali dell'11 novembre 2013, ha concluso che l'uso generale (uso personale da parte dei consumatori) di prodotti per l'arricciatura delle ciglia contenenti acido tioglicolico e suoi sali non è raccomandato a causa del rischio di irritazione oculare durante l'autoapplicazione. Tuttavia, la concentrazione di acido tioglicolico e suoi sali in tali prodotti è sicura fino all'11 % se applicata sulle ciglia da un professionista, procedimento che riduce il rischio di un contatto diretto con gli occhi. Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso dell'acido tioglicolico e dei suoi sali fino al 5 % è sicuro per l'impiego come depilante quando è utilizzato come previsto. La sicurezza di questi tipi di prodotti cosmetici dipende in ampia misura da una gestione responsabile del rischio, comprendente le avvertenze e orientamenti dettagliati per l'uso. |
(10) |
Sulla base della valutazione scientifica dell'acido tioglicolico e dei suoi sali, è opportuno autorizzare il loro uso in prodotti per l'arricciatura delle ciglia e in prodotti per la depilazione. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio connesso all'autoapplicazione di prodotti per l'arricciatura delle ciglia da parte dei consumatori, è opportuno autorizzare tali prodotti per uso esclusivamente professionale. Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di prodotti contenenti acido tioglicolico e suoi sali sulle ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(12) |
L'applicazione delle restrizioni riguardanti le sostanze per la tintura dei capelli dovrebbe essere differita per consentire all'industria di rispettare le prescrizioni relative alle tinture per capelli. In particolare è opportuno concedere alle imprese dodici mesi di tempo per immettere sul mercato prodotti conformi e ritirare dal mercato prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2015, tranne che per le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 10 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
(3) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
il numero d'ordine 2 a è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
sono aggiunti i numeri d'ordine da 288 a 296 seguenti:
|
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/122 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1191 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2015
relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Artemisia vulgaris L. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 25 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. |
(3) |
La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Artemisia vulgaris L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia sono tuttavia incluse nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce i tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2008, negli alimenti composti di cui alla suddetta parte B, i tenori massimi non devono essere superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La specie Artemisia non può pertanto essere utilizzata come prodotto alimentare senza precisazioni. |
(4) |
La relazione tecnica dell'Autorità ha identificato alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione a tuione, eucaliptolo e canfora e i rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio. |
(5) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. |
(6) |
Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza. |
(7) |
Nel rapporto di riesame della Commissione non è stato quindi possibile stabilire che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base. |
(8) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione di una sostanza di base
La sostanza Artemisia vulgaris L. non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Artemisia vulgaris per l'uso in prodotti fitosanitari come insetticida/repellente per frutteti, vigneti e ortaggi. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-644. 36 pagg.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/124 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1192 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2015
che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 14 settembre 2011 la società AgraQuest Inc. (ora Bayer CropScience AG) ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva terpenoid blend QRD 460. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento il 4 ottobre 2011 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda. |
(2) |
Il 30 luglio 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(3) |
L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel maggio 2014. |
(4) |
Il 26 agosto 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. |
(5) |
Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame. |
(6) |
Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza terpenoid blend QRD 460 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza. |
(7) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza terpenoid blend QRD 460. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(9) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva terpenoid blend QRD 460 di cui all'allegato I è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2014;12(10):3816. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Terpenoid blend QRD 460 Numero CIPAC: 982 |
Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:
|
La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:
Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:
|
10 agosto 2015 |
10 agosto 2025 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016 |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:
|
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
«84 |
Terpenoid blend QRD 460 Numero CIPAC: 982 |
Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:
|
La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:
Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:
|
10 agosto 2015 |
10 agosto 2025 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/128 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1193 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
MA |
177,7 |
|
MK |
48,3 |
|
ZZ |
85,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0709 93 10 |
AR |
73,3 |
TR |
119,4 |
|
ZZ |
96,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
132,5 |
LB |
87,7 |
|
TR |
109,0 |
|
UY |
138,8 |
|
ZA |
137,4 |
|
ZZ |
121,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
95,4 |
BR |
102,7 |
|
CH |
142,8 |
|
CL |
134,5 |
|
NZ |
151,4 |
|
US |
151,6 |
|
UY |
155,7 |
|
ZA |
121,0 |
|
ZZ |
131,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
98,8 |
CL |
140,6 |
|
NZ |
307,3 |
|
ZA |
121,5 |
|
ZZ |
167,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
244,6 |
ZZ |
244,6 |
|
0809 29 00 |
CA |
1 187,7 |
TR |
229,1 |
|
ZZ |
708,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
142,5 |
ZZ |
142,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
77,4 |
IL |
133,1 |
|
ZZ |
105,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/130 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1194 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2015
sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti. |
(2) |
Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 settembre 2009 (3). |
(3) |
Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza d'uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui al punto 5.1 Installazione e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
(4) |
Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti 4.1.1 Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento; 4.2 Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia; 4.4.3 Oltrecorsa dell'anta; 4.5 Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio; 5.1.1 Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento; e 5.5 Livello minimo di protezione. |
(5) |
Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza; 1.1.6 Ergonomia; 1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando; 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili; 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione; 1.4.1 Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione; 1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione; e 1.5.14 Rischio di restare imprigionati in una macchina di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC. |
(6) |
Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 12635:2002+A1:2008 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazione conformemente all'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean Claude JUNCKER
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(3) GU C 214 dell'8.9.2009, pag. 1.
ALLEGATO
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione sulla GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo» |
8.9.2009 |
— |
— |
Attenzione: per quanto concerne il punto 5.1 e l'allegato D, questa pubblicazione non riguarda il riferimento alla norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così. |
Nota 2: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione. |
(1) OEN: Organismo europeo di normalizzazione:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu) |
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/133 |
DECISIONE (UE) 2015/1195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 luglio 2015
che modifica la Decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2015/25)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) istituisce un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»). Occorre prevedere nella Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (ECB/2014/57) (2) disposizioni per la distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dal PSPP. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
La lettera d) dell'articolo 1 della Decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituita dalla seguente:
«d) |
per “reddito della BCE derivante da titoli” si intende il reddito netto che deriva da titoli acquistati dalla BCE: i) ai sensi dell'SMP in conformità alla Decisione BCE/2010/5; ii) nell'ambito del CBPP3, in conformità alla Decisione BCE/2014/40; iii) nell'ambito dell'ABSPP in conformità alla Decisione BCE/2014/45; e iv) nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP) ai sensi della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (3). |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).
(2) Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/134 |
DECISIONE (UE) 2015/1196 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 luglio 2015
che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2015/26)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Decisione BCE/2010/21 (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea. |
(2) |
È necessario chiarire la rilevazione e rendicontazione finanziaria dei titoli emessi da istituzioni sovranazionali o internazionali acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (2) in modo da assicurare la rilevazione e rendicontazione di tali disponibilità sotto la voce di bilancio dell'attivo 7.1. |
(3) |
Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche all'allegato I alla Decisione BCE/2010/21. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/21 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L'allegato I della Decisione BCE/2010/21 è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2010/21 dell'11 novembre 2010 sul bilancio della Banca centrale europea (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro, e b) gli swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
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2 |
Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera |
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2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
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2.2 |
Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero |
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3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
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4 |
Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro |
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4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
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4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
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5 |
Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) |
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5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi. |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||||||||||||||
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
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6 |
Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
Valore nominale o costo |
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7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro |
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7.1 |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per fini di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine-tuning |
|
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7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi dalla voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” e dalla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM denominati in euro. Strumenti azionari |
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8 |
Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
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9 |
Crediti interni all'Eurosistema |
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9.1 |
Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE |
Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
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9.2 |
Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema |
Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29 (2) |
Valore nominale |
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9.3 |
Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso |
Valore nominale |
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11 |
Altre attività |
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11.1 |
Monete metalliche dell'area dell'euro |
Monete metalliche in euro |
Valore nominale |
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11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software |
Costo meno ammortamento |
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L'ammortamento è l'assegnazione sistemica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un' immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell'istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa) |
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11.3 |
Altre attività finanziarie |
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11.4 |
Differenze da valutazione su operazioni “fuori bilancio” |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato |
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11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
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11.6 |
Varie |
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12 |
Perdita d'esercizio |
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Valore nominale |
PASSIVITÁ
|
Voce di bilancio |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
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1 |
Banconote in circolazione |
Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della Decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
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2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima |
Valore nominale |
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2.2 |
Depositi overnight |
Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
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2.3 |
Depositi a tempo determinato |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
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2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti |
Valore nominale |
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3 |
Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro |
Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
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4 |
Certificati di debito della BCE emessi |
Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Gli sconti sono ammortizzati |
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5 |
Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro |
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5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
||||||||
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista. |
Valore nominale |
||||||||
6 |
Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
||||||||
7 |
Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
8 |
Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro |
|
|
||||||||
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
||||||||
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio |
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10 |
Passività interne all'Eurosistema |
|
|
||||||||
10.1 |
Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere |
Voce del bilancio della BCE, denominata in euro |
Valore nominale |
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10.2 |
Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti |
Valore nominale |
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12 |
Altre passività |
|
|
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12.1 |
Differenze da valutazione su operazioni “fuori bilancio” |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta termine/pronti, al tasso di cambio di mercato |
||||||||
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
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12.3 |
Varie |
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13 |
Fondi di accantonamento |
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14 |
Conti di rivalutazione |
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15 |
Capitale e riserve |
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15.1 |
Capitale |
Capitale versato |
Valore nominale |
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15.2 |
Riserve |
Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate |
Valore nominale |
||||||||
16 |
Utile d'esercizio |
|
Valore nominale» |
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Decisione del 13 dicembre 2010 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29) (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).
ORIENTAMENTI
21.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/147 |
INDIRIZZO (UE) 2015/1197 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 luglio 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/24)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Indirizzo BCE/2010/20 (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali. |
(2) |
È necessario chiarire le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti i titoli emessi da istituzioni internazionali e sovranazionali e acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (2) in modo da assicurare la rilevazione e rendicontazione di tali disponibilità sotto la voce dell'attivo 7.1. |
(3) |
Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche all'allegato IV dell'Indirizzo BCE/2010/20. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2010/20, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
L'allegato IV dell'Indirizzo BCE/2010/20 è sostituito dall'allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).
(2) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (2)
ATTIVO
Voce di bilancio (3) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (4) |
||||||||||
1 |
1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
Obbligatorio |
||||||||
2 |
2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera |
|
|
||||||||
2.1 |
2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
|
|
Obbligatorio |
||||||||
|
|
Obbligatorio |
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|
|
Obbligatorio |
|||||||||||
2.2 |
2.2 |
Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero |
|
|
Obbligatorio |
||||||||
|
|
Obbligatorio |
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|
Obbligatorio |
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Obbligatorio |
||||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||||
3 |
3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
|
|
Obbligatorio |
||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||||
4 |
4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
|
|
|
||||||||
4.1 |
4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
|
|
Obbligatorio |
||||||||
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Obbligatorio |
|||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
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Obbligatorio |
||||||||||||
|
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Obbligatorio |
|||||||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
|
Obbligatorio |
||||||||||||
4.2 |
4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||||
5 |
5 |
Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (5) |
|
|
||||||||
5.1 |
5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||||
5.2 |
5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi. |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||||
5.3 |
5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||||
5.4 |
5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||||
5.5 |
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||||
5.6 |
5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
Obbligatorio |
||||||||
6 |
6 |
Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, tra cui l'immissione di liquidità di emergenza (Emergency Liquidity Assistance). Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema |
Valore nominale o costo |
Obbligatorio |
||||||||
7 |
7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro |
|
|
|
||||||||
7.1 |
7.1 |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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7.2 |
7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” ed alla voce 11.3 dell'attivo “altre attività finanziarie”; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM, denominati in euro. Strumenti azionari |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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8 |
8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
Obbligatorio |
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— |
9 |
Crediti interni all'Eurosistema+) |
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— |
9.1 |
Partecipazione al capitale della BCE+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell'articolo 48.2 dello statuto del SEBC |
Costo |
Obbligatorio |
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— |
9.2 |
Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||||
— |
9.3 |
Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatorio |
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— |
9.4 |
Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+), (1) |
Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione BCE/2010/23 (6) Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, conformemente alla Decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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— |
9.5 |
Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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9 |
10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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9 |
11 |
Altre attività |
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9 |
11.1 |
Monete metalliche dell'area dell'euro |
Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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9 |
11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software |
Costo meno ammortamento |
Consigliato |
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Periodi di ammortamento:
Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
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9 |
11.3 |
Altre attività finanziarie |
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Consigliato |
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Consigliato |
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Consigliato |
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Consigliato |
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Consigliato |
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Consigliato |
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Consigliato |
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9 |
11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||||
9 |
11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso) |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||||
9 |
11.6 |
Varie |
Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell'esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell'area dell'euro Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell'esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni |
Valore nominale o costo |
Consigliato |
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Conto provvisorio di rivalutazione Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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Investimenti connessi a depositi in oro di clienti Valore di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||||
I crediti esistenti che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema. |
Crediti esistenti (da insolvenza) Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite) |
Obbligatorio |
|||||||||||
Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi |
Attività o crediti (da insolvenza) Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere) |
Obbligatorio |
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— |
12 |
Perdita d'esercizio |
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Valore nominale |
Obbligatorio |
PASSIVO
Voce di bilancio (8) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (9) |
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1 |
1 |
Banconote in circolazione (7) |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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2 |
2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
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||||
2.1 |
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.2 |
2.2 |
Depositi overnight |
Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.3 |
2.3 |
Depositi a tempo determinato |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.4 |
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||
2.5 |
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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3 |
3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro |
Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell'Eurosistema |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
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4 |
4 |
Certificati di debito emessi |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Gli sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
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5 |
5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro |
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5.1 |
5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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5.2 |
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (si veda la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista. |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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6 |
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||
7 |
7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro |
Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
8 |
8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro |
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8.1 |
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
8.2 |
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
9 |
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN. |
Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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— |
10 |
Passività interne all'Eurosistema+) |
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— |
10.1 |
Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere+) |
Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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— |
10.2 |
Passività connesse all'emissione di certificati di debito della BCE+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Passività interne all'Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatorio |
||||
— |
10.3 |
Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+), (7) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN. Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella Decisione BCE/2010/23 |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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— |
10.4 |
Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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Obbligatorio |
|||||||
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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10 |
11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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10 |
12 |
Altre passività |
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||||
10 |
12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
10 |
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
10 |
12.3 |
Varie |
Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l'emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo “Fondi di accantonamento”. Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico |
Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine |
Consigliato |
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Depositi in oro dei clienti Valore di mercato |
Depositi in oro dei clienti: obbligatorio |
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10 |
13 |
Fondi di accantonamento |
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Consigliato |
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Obbligatorio |
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11 |
14 |
Conti di rivalutazione |
Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo “Partecipazione al capitale della BCE” |
Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
12 |
15 |
Capitale e riserve |
|
|
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12 |
15.1 |
Capitale |
Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
12 |
15.2 |
Riserve |
Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo “Partecipazione al capitale della BCE” |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
10 |
16 |
Utile d'esercizio |
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Valore nominale |
Obbligatorio |
(1) Voci da armonizzare. Confronta il considerando 5 del presente indirizzo.
(2) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.
(3) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.
(4) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.
(5) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(6) Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).
(7) Voci da armonizzare. Si veda il considerando 5 del presente indirizzo.
(8) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.
(9) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.»