ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ( 1 )

20

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ( 1 )

76

 

*

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido ( 1 )

100

 

*

Regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

115

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

122

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

124

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1193 della Commissione, del 20 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

128

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1194 della Commissione, del 20 luglio 2015, sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

130

 

*

Decisione (UE) 2015/1195 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica la Decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2015/25)

133

 

*

Decisione (UE) 2015/1196 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2015/26)

134

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/1197 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/24)

147

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di particolato (polveri), di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto durante l'uso.

(5)

Lo studio preparatorio dimostra che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non sono necessarie.

(6)

L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido progettati per utilizzare combustibili solidi (biomassa o fossili). Anche gli apparecchi a combustibile solido con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche e dovrebbero pertanto essere esclusi dal presente regolamento.

(7)

Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato stimato a 627 PJ (15,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 9,5 Mt di emissioni di anidride carbonica (CO2). In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che, nel 2030, il consumo energetico annuo di tali apparecchi raggiunga 812 PJ (19,4 Mtep), corrispondente a 8,8 Mt di emissioni di CO2.

(8)

Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

Le emissioni annue di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC) e di monossido di carbonio (CO) sono state stimate rispettivamente a 142 kt/anno, 119 kt/anno e 1 658 kt/anno nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che, nel 2030, tali emissioni si riducano rispettivamente a 94 kt/anno, 49 kt/anno e 1 433 kt/anno. Si prevede inoltre che le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) aumentino in assenza di misure specifiche, poiché la progettazione dei nuovi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale si baserà su temperature di combustione più elevate.

(10)

Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(11)

Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) si traducano, nel 2030, in un risparmio energetico annuo di circa 41 PJ (0,9 Mtep), corrispondente a 0,4 Mt di CO2.

(12)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento per quanto riguarda le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido si tradurranno in una riduzione di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), e di monossido di carbonio (CO) rispettivamente pari a 27 kt/anno, 5 kt/anno e 399 kt/anno entro il 2030.

(13)

Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, specifiche di progettazione ecocompatibile distinte in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato.

(14)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti.

(15)

L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo.

(16)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale né ripercuotersi negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(17)

È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

(18)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono oggetto di norme armonizzate da applicare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ai fini della certezza giuridica e della semplificazione è opportuno rivedere le norme armonizzate corrispondenti al fine di tenere conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento.

(19)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(20)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(21)

Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(22)

Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.

(23)

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all'assemblaggio sul posto;

e)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

f)

alle stufe per sauna.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:

1)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono i combustibili solidi direttamente in calore;

2)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

3)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

4)

«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

5)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato;

6)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

7)

«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

8)

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato;

9)

«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili solidi fossili;

10)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

11)

«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura;

12)

«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci;

13)

«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;

14)

«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in base alle istruzioni del fornitore;

15)

«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fabbricante si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari;

16)

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

17)

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

18)

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico;

19)

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

20)

«potenza termica minima»(Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW;

21)

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno.

22)

«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione;

23)

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono definite nell'allegato II.

2.   Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido rispettano le specifiche stabilite nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, del presente regolamento.

3.   Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri modelli, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, la documentazione tecnica include anche un elenco dei modelli che sono serviti da base per l'estrapolazione e di tutti gli altri modelli per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 7

Riesame

1.   La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2024. In particolare, il riesame valuta:

se è opportuno fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx),

se è necessario modificare le tolleranze applicabili alla verifica.

2.   La Commissione riesamina l'opportunità di introdurre la certificazione da parte di terzi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:

1)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

2)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

3)

«emissioni di particolato», le emissioni di particolato alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di fumo secco calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2, o la media ponderata delle emissioni di particolato su un massimo di quattro categorie di consumo, espressa in g/kg di sostanza secca;

4)

«emissioni di monossido di carbonio», emissioni di monossido di carbonio alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

5)

«emissioni di composti gassosi organici», emissioni di composti gassosi organici alla potenza termica nominale, espresse in mgC/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

6)

«emissioni di ossidi di azoto», emissioni di ossidi di azoto alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione in NO2 calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

7)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

8)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di NCV, espresso in %;

9)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale»(elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

10)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

11)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

12)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

13)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

14)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

15)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno;

16)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno;

17)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

18)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

19)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

20)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

21)

«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto;

22)

«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica;

23)

«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

24)

«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

25)

«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

26)

«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili;

27)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %;

28)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;

29)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

Dal 1o gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido devono soddisfare le specifiche seguenti:

i)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non è inferiore al 30 %;

ii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibili solidi diversi dal legno compresso granulare (pellet) non è inferiore al 65 %;

iii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non è inferiore al 79 %;

iv)

l'efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente delle termocucine non è inferiore al 65 %.

2.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle emissioni

a)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non superano 50 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 6 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2);

ii)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 40 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 5 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) oppure 2,4 g/kg (sostanza secca) di biomassa o 5,0 g/kg (sostanza secca) di combustibile solido fossile se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

iii)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 20 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 2,5 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o 1,2 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3).

b)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 120 mgC/m3 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 60 mgC/m3 al 13 % O2.

c)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non superano 2 000 mg/m3 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 1 500 mg/m3 al 13 % O2;

iii)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 300 mg/m3 al 13 % O2.

d)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano biomassa non superano 200 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano combustibile solido fossile non superano 300 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

3.   Specifiche in tema di informazioni di prodotto

a)

Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.

i)

I manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali e i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori contengono i seguenti elementi:

1)

le informazioni tecniche di cui alla tabella 1 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'indicazione del numero dei dati significativi nella tabella;

2)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido;

3)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

ii)

Ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

1)

gli elementi di cui alla lettera a);

2)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente;

3)

se il combustibile preferito o altro combustibile idoneo è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 1, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso.

b)

Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.

i)

solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aperti a camino: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario»;

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

la frase figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

Tabella 1

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Identificativo del modello:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: … (kW)

Potenza termica indiretta: … (kW)

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo)

Altri combustibili idonei

ηs [x%]

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (1)

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legno compresso con tenore di umidità < 12 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracite e carbone secco

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coke metallurgico

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coke a bassa temperatura

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di lignite

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di torba

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di miscela di combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra miscela di biomassa e combustibile solido

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

 

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

x

kW

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate autorizzato.


(1)  PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

(2)  Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)


ALLEGATO III

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati a tal fine pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 5.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono sottoposti a prova per il combustibile preferito e per gli altri combustibili idonei indicati nella tabella 1 dell'allegato II.

b)

I valori dichiarati della potenza termica nominale e dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati al primo decimale più vicino.

c)

I valori dichiarati delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino.

3.   Condizioni generali per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηS ) è calcolata come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo (ηS,on ), corretta per i contributi relativi al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente.

b)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione (CC) di 2,5.

4.   Condizioni generali per le emissioni

a)

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la misurazione tiene conto delle emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx), misurate simultaneamente tra loro e alla misurazione dell'efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente, salvo PM se si applica il metodo 4 a) i) 2) o 4 a) i) 3).

i)

Per misurare le emissioni di particolato si può scegliere uno dei tre metodi seguenti, ciascuno dei quali possiede specifiche proprie:

1)

misurazione del PM prelevando un campione parziale di fumo secco su un filtro riscaldato. La misurazione del PM nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale;

2)

misurazione del PM prelevando sull'intero ciclo di combustione un campione parziale di gas di combustione, grazie al tiraggio naturale, da un gas diluito utilizzando un tunnel di diluizione a flusso pieno e un filtro a temperatura ambiente;

3)

misurazione del PM prelevando, su un periodo di 30 minuti, ad un tiraggio fisso a 12 Pa, un campione parziale di gas di combustione da un gas diluito utilizzando un tunnel di diluizione a flusso pieno e un filtro a temperatura ambiente oppure un precipitatore elettrostatico.

ii)

La misurazione degli OGC nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a ionizzazione di fiamma. Il risultato ottenuto è espresso in milligrammi di carbonio. La misurazione degli OGC nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

iii)

La misurazione del CO nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a infrarossi. La misurazione del CO nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

iv)

La misurazione degli NOx nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a chemiluminiscenza. Le emissioni di ossidi di azoto sono misurate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto. La misurazione degli NOx nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

b)

I valori dichiarati della potenza termica nominale, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino.

5.   Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è definita come segue:

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in %, calcolata come stabilito al punto 5, lettera b),

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %,

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %,

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %,

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %.

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

ηS,on = ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

c)

Il fattore di correzione F(2), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 2, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore.

Tabella 2

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è dotato di (si può applicare una sola opzione):

F(2)

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

7,0 %

F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale.

d)

Il fattore di correzione F(3), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 3, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate.

Tabella 3

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni):

F(3)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

1,0 %

F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale.

e)

Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto dell'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW,

elmin è il consumo di energia elettrica alla potenza termica minima, espresso in kW; qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale,

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW,

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.

f)

Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota, espresso in kW,

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica delle specifiche di cui all'allegato II.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/dei combustibile/combustibili usato/usati dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato III.

2.

Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:

a)

i valori dichiarati sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di oltre il 5 % al valore dichiarato;

c)

le emissioni di:

1)

particolato (PM) non superano il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 10 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1), o di oltre 1 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o di oltre 0,8 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

2)

composti gassosi organici (OGC) non superano il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 15 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

3)

monossido di carbonio (CO) non superano il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 60 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

4)

ossidi di azoto (NOx) non superano il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

3.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere b) o c), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante.

4.

Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:

a)

i valori dichiarati delle tre unità supplementari sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

l'efficienza energetica stagionale media del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 5 % al valore dichiarato;

c)

nelle tre unità supplementari le emissioni medie di:

1)

particolato (PM) non superano il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 10 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1), o di oltre 1 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o di oltre 0,8 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

2)

composti gassosi organici (OGC) non superano il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 15 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

3)

monossido di carbonio (CO) non superano il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 60 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

4)

ossidi di azoto (NOx) non superano il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

5.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

6.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di particolato, monossido di carbonio, composti gassosi organici e ossidi di azoto è stata identificata come illustrata qui di seguito. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nessun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato giudicato conforme a tutti i valori specificati nei punti da 1 a 5. Vari apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono risultati conformi ad uno o più dei seguenti valori.

1.

Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto: 47 %;

b)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibili solidi diversi dal legno compresso granulare (pellet): 86 %;

c)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 94 %;

d)

parametro di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle termocucine a combustibile solido: 75 %.

2.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 20 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1);

b)

parametro per le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 10 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

3.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 30 mg/m3 al 13 % O2;

b)

parametro per le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 10 mg/m3 al 13 % O2.

4.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 500 mg/m3 al 13 % O2;

b)

parametro per le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet): 250 mg/m3 al 13 % O2.

5.

Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine: 50 mg/m3 al 13 % O2.

I parametri di riferimento di cui ai punti da 1 a 5 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile diverso dal legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari all'83 %, emissioni di particolato di 33 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 69 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 125 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 115 mg/m3 al 13 % O2.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 91 %, emissioni di particolato di 22 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 6 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 312 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 121 mg/m3 al 13 % O2.

Per le termocucine un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 78 %, emissioni di particolato di 38 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 66 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 375 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 71 mg/m3 al 13 % O2.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1186 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia che hanno un notevole potenziale in termini di risparmio energetico e che offrono livelli molto diversi di prestazioni a parità di funzionalità.

(2)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con funzionalità equivalenti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica e l'energia che assorbono rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. Il margine per ridurne il consumo energetico è ampio.

(3)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche ed occorre pertanto escluderli dal presente regolamento.

(4)

È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l'efficienza energetica in modo da stimolare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

(5)

Poiché l'uso tipico e pertanto anche il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è diverso da quello degli altri prodotti per il riscaldamento d'ambiente regolamentati, il presente regolamento introduce una scala di etichettatura diversa da quella relativa agli altri prodotti di riscaldamento d'ambiente.

(6)

Poiché gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante sono prodotti acquistati direttamente da professionisti e non dai consumatori finali, il presente regolamento non stabilisce requisiti di etichettatura energetica a essi relativi.

(7)

Le specifiche minime applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1188 (2) offrono il massimo potenziale di miglioramento tecnico per tali prodotti. Di conseguenza, non vi sarà più margine per un'ulteriore differenziazione tra di essi. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici non possono essere direttamente sostituiti da apparecchi più efficienti che utilizzano altri combustibili e pertanto l'etichetta non conseguirebbe l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni in merito all'efficienza dei diversi prodotti.

(8)

La promozione dell'uso delle energie rinnovabili nei prodotti per il riscaldamento è in linea con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un'impostazione specifica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, un «fattore di etichettatura per la biomassa» stabilito ad un livello tale che la classe A++ possa essere raggiunta solo dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano pellet.

(9)

È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(10)

Occorre che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(11)

È opportuno altresì che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(12)

È necessario inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in tutte le forme di vendita a distanza degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e in tutto il relativo materiale pubblicitario e tecnico-promozionale.

(13)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.

Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico;

e)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

f)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;

g)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto;

h)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;

i)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

j)

alle stufe per sauna.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;

2)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina che utilizzano combustibili solidi;

3)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile gassoso;

4)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile liquido;

5)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che utilizza l'effetto Joule elettrico per generare calore;

6)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

7)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

8)

«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili solidi, che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente a un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

9)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina;

10)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, dotato di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sui soggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nel locale in cui è situato;

11)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità dei soggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione che devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;

12)

«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso, liquido o solido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;

13)

«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e il camino o l'apertura del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

14)

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato;

15)

«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

16)

«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

17)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

18)

«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura;

19)

«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci;

20)

«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in base alle istruzioni del fornitore;

21)

«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento è inclusa anche la torba;

22)

«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fornitore si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari;

23)

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

24)

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

25)

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico;

26)

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

27)

«potenza termica minima» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW;

28)

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno.

29)

«modello equivalente», un modello immesso in commercio con gli stessi parametri tecnici indicati nella tabella 2 o nella tabella 3 dell'allegato V, di un altro modello immesso in commercio dallo stesso fornitore.

Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 4

Responsabilità dei rivenditori

I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:

a)

presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

b)

gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

d)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, definite all'allegato VIII.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2024. Il riesame valuta in particolare se le esenzioni dall'applicazione del regolamento possono essere ridotte.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018.

3.   Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a IX

Ai fini degli allegati da II a IX s'intende per:

1)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

2)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

3)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima (rispettivamente ηth,nom o ηth,min)», il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di NCV, espresso in %;

4)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

5)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

6)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

7)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso, liquido o solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

8)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

9)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

10)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

11)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

12)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

13)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

14)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

15)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

16)

«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto;

17)

«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

18)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o distributore;

19)

«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili;

20)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %;

21)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è determinata in base al relativo indice di efficienza energetica indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

L'indice di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è calcolato conformemente all'allegato VIII.


ALLEGATO III

Etichetta

1.

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Image

a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

il nome o marchio del fornitore;

II.

l'identificativo del modello del fornitore;

III.

la classe di efficienza energetica, determinata conformemente all'allegato II, punto 1; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale si trova all'altezza della punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica corrispondente;

IV.

il simbolo della potenza termica diretta;

V.

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

VI.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, il simbolo della potenza termica indiretta;

VII.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, la potenza termica indiretta espressa in kW, arrotondata al decimale più vicino.

b)

La forma grafica dell'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello riportato al punto 2 del presente allegato.

2.

L'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello che segue:

Image

Dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se è stampata in un formato più grande, il contenuto rimane comunque proporzionale alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 4 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

EU logo: colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Etichetta ENERGIA: colore: X-00-00-00. Pittogramma raffigurato: logo UE + etichetta ENERGIA: larghezza: 86 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 86 mm.

Image

Scala delle classi di efficienza energetica

Freccia: altezza: 6 mm, spazio intermedio: 1,3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00;

seconda classe: 70-00-X-00;

terza classe: 30-00-X-00;

quarta classe: 00-00-X-00;

quinta classe: 00-30-X-00;

sesta classe: 00-70-X-00;

settima classe: 00-X-X-00;

ottava classe: 00-X-X-00;

ultima classe: 00-X-X-00;

Testo: Testo: Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica:

Freccia: larghezza: 22 mm, altezza: 12 mm, 100 % nero;

Testo: Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Funzionalità di riscaldamento diretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Se del caso, funzionalità di riscaldamento indiretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Potenza termica nominale diretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Se del caso, potenza termica nominale indiretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Energia:

Testo: Calibri normale 8 pt, 100 % nero.

Image

Anno dell'introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 10 pt.

Image

Nome o marchio del fornitore.

Image

Identificativo del modello del fornitore:

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificativo del modello del fornitore sono contenuti in un riquadro di 86 × 12 mm.


ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1.

Le informazioni contenute nella scheda prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

nome o marchio del fornitore;

b)

identificativo del modello del fornitore;

c)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

d)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

e)

potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino;

f)

indice di efficienza energetica, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato VIII;

g)

efficienza utile alla potenza termica nominale e al carico minimo, se applicabile, arrotondata al decimale più vicino e calcolata conformemente all'allegato VIII;

h)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

2.

Una stessa scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale forniti dallo stesso fornitore.

3.

Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta.


ALLEGATO V

Documentazione tecnica

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

l'identificativo del modello;

c)

se opportuno, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 2, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso;

e)

se opportuno, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate;

f)

l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

g)

le informazioni di cui alla tabella 2 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido) e alla tabella 3 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido), misurati e calcolati ai sensi dell'allegato VIII;

h)

i risultati delle prove eseguite dai fornitori o per conto loro, compresi il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha eseguito le prove;

i)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

j)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente.

Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tabella 2

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

Legno compresso con tenore di umidità < 12 %

[sì/no]

[sì/no]

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Antracite e carbone secco

[sì/no]

[sì/no]

Coke metallurgico

[sì/no]

[sì/no]

Coke a bassa temperatura

[sì/no]

[sì/no]

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di lignite

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di torba

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altro combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altra miscela di biomassa e combustibile solido

[sì/no]

[sì/no]

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]:

Indice di efficienza energetica (EEI)

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

 

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


Tabella 3

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

 

 

 

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

 

 

 

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).


ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, fatta eccezione per Internet

1.

Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

b)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

c)

la potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino.

2.

Tutte le informazioni di cui al punto 1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.


ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1.

Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«dispositivo di visualizzazione», qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata», un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile», uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d)

«testo alternativo», testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3.

L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b)

indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c)

ha uno dei seguenti formati:

Image

4.

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a)

l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b)

l'immagine è collegata all'etichetta;

c)

l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d)

l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f)

l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g)

il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.


ALLEGATO VIII

Misurazioni e calcoli

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 4.

2.

Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono sottoposti a prova per il combustibile preferito al fine di determinare l'indice di efficienza energetica e la potenza termica diretta e indiretta.

b)

I valori dichiarati della potenza termica diretta e indiretta e l'indice di efficienza energetica sono arrotondati al primo decimale più vicino.

3.

Condizioni generali per l'indice di efficienza energetica e il consumo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:

a)

I valori di efficienza utile ηth,nom , ηth,min e i valori di potenza termica diretta e indiretta per Pnom , Pmin sono misurati ove applicabili.

b)

L'indice di efficienza energetica (EEI) è calcolato come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηS,on in modo attivo, corretta, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che usano la biomassa come combustibile preferito, da un fattore che tiene conto della natura rinnovabile di tale combustibile e corretta per i contributi relativi ai controlli della temperatura, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente. L'indice di efficienza energetica (EEI) è espresso con una cifra che ne indica la percentuale.

4.

Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'indice di efficienza energetica (EEI) di tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è definito come segue:

Formula

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in %, calcolata come stabilito al punto 4, lettera b);

BLF è il fattore di etichettatura per la biomassa, pari a 1,45 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa e a 1 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibili fossili;

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono a vicenda, non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %;

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %.

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

ηS,on= ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

c)

Il fattore di correzione F(2), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 4, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore.

Tabella 4

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è dotato di (si può applicare una sola opzione):

F(2)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

7,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185 (1). La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(2) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

d)

Il fattore di correzione F(3), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 5, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate.

Tabella 5

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni)

F(3)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

1,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(3) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

e)

Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto del consumo ausiliario di energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione del consumo ausiliario di energia elettrica è calcolato come segue:

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW;

elmin è il consumo di energia elettrica alla potenza termica minima, espresso in kW; qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale;

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.

f)

Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione è calcolato come:

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile che ha caratteristiche simili a quello usato dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato VIII.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi sull'etichetta e sulla scheda prodotto corrispondono a quelli della documentazione tecnica, e

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'indice di efficienza energetica (EEI) non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

2.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da b) a d), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi dichiarati sull'etichetta e sulla scheda prodotto per le tre unità supplementari corrispondono a quelli della documentazione tecnica;

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato VIII.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/43


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1187 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

(2)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a funzionalità equivalente, comprese le caldaie a combustibile solido evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. L'energia utilizzata dalle caldaie a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti interni rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. La possibilità di ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido è significativa e comprende la combinazione di tali caldaie con idonei dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ed è quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica siano applicabili agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

(3)

Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento di vettori gassosi per il trasferimento del calore, le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW e le caldaie a biomassa non lignea hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(4)

Riguardo all'efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido, è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, con l'obiettivo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

(5)

Al fine di consentire ai consumatori di disporre di informazioni confrontabili sulle caldaie a combustibile solido, è opportuno introdurre una scala di etichettatura coerente con il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione (2). Considerato che l'approccio applicato in tale regolamento alle energie rinnovabili non è in grado di promuovere l'efficienza energetica delle caldaie a biomassa. Considerato che l'approccio relativo ai combustibili fossili applicato alla biomassa non è coerente con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un approccio specifico per le caldaie a biomassa mediante un fattore di correzione per la biomassa di valore tale da consentire il raggiungimento della classe A++ alle caldaie a condensazione a biomassa.

(6)

È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

È opportuno che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per le etichette delle caldaie a combustibile solido.

(8)

È inoltre opportuno che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per le caldaie a combustibile solido.

(9)

È opportuno che il presente regolamento specifichi altresì i requisiti in materia di informazioni da comunicare in qualsiasi occasione di vendita a distanza di caldaie a combustibile solido e in tutto il materiale pubblicitario e tecnico-promozionale.

(10)

Se le etichette e le informazioni di prodotto sono basate sulle schede di prodotto dei fornitori, è necessario garantire che l'utilizzatore finale abbia un accesso agevole alle informazioni sulla prestazione energetica degli insiemi di caldaie a combustibile solido abbinate ad apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura efficienti sotto il profilo energetico.

(11)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari;

b)

alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;

c)

alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;

d)

alle caldaie a biomassa non lignea.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale;

2.

«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano;

3.

«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi;

4.

«potenza termica nominale» (Pr ), la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW;

5.

«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

6.

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

7.

«biomassa lignea», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchette) e segatura;

8.

«biomassa non lignea», biomassa diversa dalla biomassa lignea, tra cui paglia, miscantus sinensis, giunchi, chicchi, semi, noccioli d'oliva, sansa d'oliva e gusci;

9.

«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;

10.

«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile privilegiato;

11.

«caldaia a biomassa non lignea», una caldaia che usa biomassa non lignea come combustibile privilegiato e per la quale la biomassa lignea, i combustibili fossili o le miscele di biomassa e combustibili fossili non figurano tra i combustibili idonei;

12.

«combustibile privilegiato», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del fornitore;

13.

«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello privilegiato che può essere usato nella caldaia secondo le istruzioni del fornitore e comprende tutti i combustibili suscettibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale e nelle pubblicità;

14.

«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed elettricità;

15.

«apparecchio di riscaldamento supplementare», una caldaia secondaria o una pompa di calore ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 o una caldaia secondaria a combustibile solido che genera calore supplementare nei casi in cui la domanda di calore sia superiore alla potenza termica nominale della caldaia a combustibile solido primaria;

16.

«dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno;

17.

«dispositivo solare», un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente;

18.

«sistema esclusivamente solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;

19.

«collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore;

20.

«serbatoio per l'acqua calda di origine solare», un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari;

21.

«serbatoio per l'acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;

22.

«apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;

23.

«insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari», un insieme proposto all'utilizzatore finale e composto da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari;

24.

«caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

Ai fini degli allegati da II a X, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.   Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

ogni caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II e ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia corredata di una seconda etichetta di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;

c)

per ogni caldaia a combustibile solido sia allegata una scheda prodotto a norma dell'allegato IV, punto 1, e per ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia fornita una seconda scheda a norma dell'allegato IV, punto 2;

d)

una scheda prodotto elettronica, a norma dell'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

g)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

2.   Dal 26 settembre 2019 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

ciascuna caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido.

3.   Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura sia presente un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

c)

per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2;

d)

per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, punto 2;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

g)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

1.   I distributori di caldaie a combustibile solido garantiscono che:

a)

presso il punto vendita, tutte le caldaie a combustibile solido riportino l'etichetta, fornita dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, applicandola all'esterno della parte anteriore della caldaia a combustibile solido, in modo che sia chiaramente visibile;

b)

le caldaie a combustibile solido offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

d)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

2.   I distributori di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che:

a)

le offerte relative a un insieme specifico indichino la classe di efficienza energetica di tale insieme, indicando sull'imballaggio l'etichetta fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), nonché la scheda prodotto fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), debitamente compilata con le caratteristiche di tale insieme;

b)

gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, modelli di dispositivi di controllo della temperatura e di dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

d)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VIII. L'indice di efficienza energetica è calcolato conformemente all'allegato IX.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari con il presente regolamento tramite la procedura di cui all'allegato X.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame valuta se sia opportuno aggiungere la classe di efficienza di riscaldamento dell'acqua sull'etichetta per le caldaie miste.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), l'articolo 3, paragrafo 3, lettere f) e g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) nonché l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a X

Ai fini degli allegati da II a X si intende per:

(1)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello comprensivo di una caldaia a combustibile solido o un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore/distributore;

(2)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento erogata da una caldaia a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

(3)

«efficienza elettrica» o ηel, il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di una caldaia di cogenerazione a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

(4)

«potere calorifico superiore» (GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile al corretto tenore di umidità, a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

(5)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dall'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

(6)

«scheda del dispositivo di controllo della temperatura», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(7)

«scheda della caldaia», nel caso delle caldaie a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e per le caldaie diverse da quelle a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(8)

«scheda del dispositivo solare», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(9)

«scheda della pompa di calore», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(10)

«caldaia a condensazione», una caldaia a combustibile solido nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento;

(11)

«altra biomassa lignea», biomassa lignea diversa da: tronchi aventi un tenore di umidità non superiore a 25 %, trucioli aventi un tenore di umidità almeno pari a 15 %, legno compresso sotto forma di pellet o bricchette oppure segatura con un tenore di umidità non superiore a 50 %;

(12)

«tenore di umidità» , la massa di acqua contenuta nel combustibile in relazione alla massa totale del combustibile usato nelle caldaie a combustibile fossile;

(13)

«altri combustibili fossili», combustibili fossili diversi da carbone bituminoso, lignite (bricchette comprese), coke, antracite o bricchette di miscele di combustibili fossili;

(14)

«potenza elettrica necessaria alla massima potenza termica» (elmax ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie;

(15)

«potenza elettrica necessaria alla minima potenza termica» (elmin ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido a carico parziale applicabile, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie;

(16)

«apparecchio di riscaldamento ausiliario», un elemento di resistenza elettrica a effetto Joule che genera calore solo per evitare che la caldaia a combustibile solido o l'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua geli o quando la fonte di calore esterna è interrotta (anche durante i periodi di manutenzione) o fuori servizio;

(17)

«carico parziale applicabile», nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, il funzionamento al 30 % della potenza termica nominale, e, nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare al 50 % della potenza termica nominale, il funzionamento al 50 % della potenza termica nominale;

(18)

«consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di una caldaia a combustibile solido in modo stand-by, escluso il consumo dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie, espresso in kW;

(19)

«modo stand-by», la condizione in cui una caldaia a combustibile solido è collegata alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

(20)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ),

a)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale;

b)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 50 % della potenza termica nominale;

c)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale, l'efficienza utile alla potenza termica nominale;

d)

per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza utile alla potenza termica nominale;

(21)

«efficienza utile» (η), il rapporto fra la produzione di calore utile e il contributo energetico totale di una caldaia a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

(22)

«produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia a combustibile solido, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW;

(23)

«caldaia a combustibile fossile», caldaia a combustibile solido che usa combustibili fossili o una miscela di combustibili fossili e biomassa come combustibile preferito;

(24)

«potere calorifico superiore anidro» (GCVmf ), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

(25)

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello commercializzato dal medesimo fornitore, che rispetta i requisiti dell'allegato V, punto 1, tabella 4, applicabili in materia di informazione sui prodotti.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è determinata in base all'indice di efficienza energetica definito nella tabella 1.

L'indice di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è calcolato a norma dell'allegato IX.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A+++

IEE ≥ 150

A++

125 ≤ IEE < 150

A+

98 ≤ IEE < 125

A

90 ≤ IEE < 98

B

82 ≤ IEE < 90

C

75 ≤ IEE < 82

D

36 ≤ IEE < 75

E

34 ≤ IEE < 36

F

30 ≤ IEE < 34

G

IEE < 30


ALLEGATO III

Le etichette

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Etichetta 1

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a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

il nome o marchio del fornitore;

II.

l'identificativo del modello del fornitore;

III.

la funzione di riscaldamento d'ambiente;

IV.

la classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato II; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido si trova all'altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica;

V.

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

VI.

per le caldaie miste, anche la funzione supplementare di riscaldamento dell'acqua.

VII.

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, anche la funzione supplementare di produzione di elettricità.

b)

La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

1.2.   Etichetta 2

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a)

L'etichetta riporta le informazioni di cui al punto 1.1, lettera a), del presente allegato.

b)

La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

Etichetta per insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi di efficienza energetica da A+++ a G

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a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

nome o marchio del fornitore o del distributore;

II.

identificativo del modello del fornitore o del distributore;

III.

la funzione di riscaldamento d'ambiente;

IV.

la classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido definita ai sensi dell'allegato II;

V.

l'indicazione se sia possibile includere un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda, un dispositivo di controllo della temperatura o un apparecchio di riscaldamento supplementare nell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

VI.

la classe di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, definita ai sensi del punto 2 dell'allegato IV; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari si trova all'altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica.

b)

La forma grafica dell'etichetta per gli insiemi di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è conforme al punto 4 del presente allegato. Per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi energetiche da A+++ a D, è consentito omettere le classi da E a G della scala A+++-G.

3.   L'ETICHETTA PER LE CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:

Image

dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 4 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: Colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE + logo energia: larghezza: 86 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt, colore: ciano 100 %, lunghezza: 86 mm.

Image

Funzione di riscaldamento degli ambienti:

Pittogramma raffigurato.

Image

Scale rispettivamente da A++ a G e da A+++ a D:

Freccia: altezza: 5 mm, spazio intermedio: 1,3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

settima classe: 00-X-X-00,

ottava classe: 00-X-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga;

Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 1 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

ultima classe: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 16 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica:

Freccia: larghezza: 22 mm, altezza: 12 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Potenza termica nominale:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «YZ»: Calibri grassetto 45 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 30 pt, 100 % nero.

Image

Funzione di riscaldamento dell'acqua

Pittogramma raffigurato,

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Funzione elettricità:

Pittogramma raffigurato,

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Anno di introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 10 pt

Image

Nome o marchio del fornitore.

Image

Identificativo del modello del fornitore:

Le informazioni sul nome o marchio e sul modello del fornitore sono contenute in un riquadro di 86 × 12 mm.

4.   L'ETICHETTA PER GLI INSIEMI DI INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI, È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:

Image

dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 210 mm e alta 297 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 6 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: Colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE + logo energia: larghezza: 191 mm, altezza: 37 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 2 pt, colore: ciano 100 %, lunghezza: 191 mm.

Image

Funzione di riscaldamento degli ambienti:

Pittogramma raffigurato.

Image

Caldaia a combustibile solido:

Pittogramma raffigurato,

Classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido

Freccia: larghezza: 24 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 28 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Insieme con collettori solari, serbatoi per l'acqua calda, dispositivi di controllo della temperatura e apparecchi di riscaldamento supplementare:

Pittogrammi raffigurati,

simbolo «+»: Calibri grassetto 50 pt, ciano 100 %;

Caselle: larghezza: 12 mm, altezza: 12 mm, bordo: 4 pt, 100 % ciano,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Scala da A+++ a G con bordo:

Freccia: altezza: 15 mm, spazio intermedio: 3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

settima classe: 00-X-X-00,

se pertinente, ultime classi: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 30 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Classe di efficienza energetica dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari:

Freccia: larghezza: 33 mm, altezza: 19 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 40 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Anno di introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 12 pt

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Nome o marchio del fornitore o del distributore.

Image

Identificativo del modello del fornitore o del distributore:

Le informazioni sul nome o marchio del fornitore o del distributore e sul modello del fornitore sono contenute in un riquadro di 191 × 19 mm.


(1)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Le informazioni contenute nella scheda prodotto della caldaia a combustibile solido sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

il nome o marchio del fornitore;

b)

l'identificativo del modello del fornitore;

c)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

d)

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

e)

l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX;

f)

l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %, arrotondata alla cifra intera più vicina, determinata a norma dell'allegato VIII;

g)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;

h)

nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina.

1.2.   Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di caldaia a combustibile solido forniti dallo stesso fornitore.

1,3.   Le informazioni riportate sulla scheda di prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1.1 non riportate sull'etichetta.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

La scheda per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari riporta gli elementi di cui alle figure 1 o 2, secondo il caso, per valutare l'efficienza energetica dell'insieme proposto, comprese le seguenti informazioni:

a)   I: il valore dell'indice di efficienza energetica della principale caldaia a combustibile solido;

b)   II: il fattore di ponderazione della potenza termica della principale caldaia a combustibile solido e degli apparecchi di riscaldamento supplementari di un insieme quale definito nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, secondo il caso;

c)   III: il valore dell'espressione matematica: 294/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido;

d)   IV: il valore dell'espressione matematica 115/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.

Tabella 2

Ponderazione della caldaia a combustibile solido principale e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 1 del presente allegato  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda

II, insieme con serbatoio dell'acqua calda

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabella 3

Ponderazione della caldaia di cogenerazione principale a combustibile solido e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 2 del presente allegato  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda

II, insieme con serbatoio dell'acqua calda

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figura 1

Per le caldaie a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto

Image

Figura 2

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda di prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementare, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto

Image

(1)  I valori intermedi sono calcolati mediante interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

(2)  Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.

(3)  Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.


ALLEGATO V

Documentazione tecnica

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Nel caso delle caldaie a combustibile solido il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

l'identificativo del modello;

c)

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 4, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e per altro combustibile fossile anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso.

e)

se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate;

f)

il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

g)

le informazioni di cui alla tabella 4 con i relativi parametri tecnici, misurati e calcolati a norma degli allegati VIII e IX;

h)

le relazioni delle prove eseguite dai fornitori o a loro nome, compreso il nome e il recapito dell'organismo che ha condotto la prova;

i)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;

j)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente.

Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tabella 4

Parametri tecnici delle caldaie a combustibile solido e delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido

Identificativo del modello

Modalità di immagazzinamento: [Manuale: la caldaia dovrebbe funzionare con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (2) litri/Automatico: si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (3) litri]

Caldaia a condensazione: [sì/no]

Caldaia di cogenerazione a combustibile solido: [sì/no]

Caldaia mista: [sì/no]

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

Trucioli, tenore di umidità 15-35 %

[sì/no]

[sì/no]

Trucioli, tenore di umidità > 35 %

[sì/no]

[sì/no]

Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette

[sì/no]

[sì/no]

Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %

[sì/no]

[sì/no]

Altra biomassa lignea

[sì/no]

[sì/no]

Biomassa non lignea

[sì/no]

[sì/no]

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

Lignite (comprese bricchette)

[sì/no]

[sì/no]

Coke

[sì/no]

[sì/no]

Antracite

[sì/no]

[sì/no]

Bricchette di miscela di combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Altri combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) e combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito:

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente ηs [%]:

Indice di efficienza energetica IEE:

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

 

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

Potenza termica utile

 

Efficienza utile

Alla potenza termica nominale

Pn  (4)

x,x

kW

 

Alla potenza termica nominale

ηn

x,x

%

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

Pp

[x,x/n.p.]

kW

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

ηp

[x,x/

n.p.]

%

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: Efficienza elettrica

 

Consumo ausiliario di elettricità

 

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

Alla potenza termica nominale

ηel,n

x,x

%

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

elmin

[x,xxx/

n.p.]

kW

 

Se del caso, dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie

[x,xxx/

n.p.]

kW

 

In modo stand-by

PSB

x,xxx

kW

 

Recapiti

Nome e indirizzo del fornitore;

 

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

Nel caso delle caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

una descrizione del modello comprensivo dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

c)

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate;

e)

il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

f)

parametri tecnici:

(1)

l'indice di efficienza energetica, arrotondato alla cifra intera più vicina;

(2)

i parametri tecnici di cui al punto 1 del presente allegato e, se del caso, i parametri tecnici di cui al punto 1 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(3)

i parametri tecnici di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

g)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(2)  Volume del serbatoio = 45 * Pr * (1 – 2,7/Pr ) o 300 litri se superiore, con Pr indicato in kW

(3)  Volume del serbatoio = 20 * Pr con Pr indicato in kW

(4)  Per il combustibile preferito Pn equivale a Pr


ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

b)

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

c)

l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX;

d)

nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina.

1.2.   Tutte le informazioni di cui al punto 1.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

2.1.   Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

b)

l'indice di efficienza energetica, arrotondato alla cifra intera più vicina;

c)

le informazioni di cui alle figure 1 e 2 dell'allegato IV, secondo il caso.

2.2.   Tutte le informazioni di cui al punto 2.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.


ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1.

Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«meccanismo di visualizzazione», qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata», un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile», uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d)

«testo alternativo», testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3.

L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b)

indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo e

c)

ha uno dei seguenti formati:

Image

4.

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a)

l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;

b)

l'immagine è collegata all'etichetta;

c)

l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d)

l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f)

l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g)

il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5.

L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.


ALLEGATO VIII

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 5.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Le caldaie a combustibile solido sono sottoposte a prova con il combustibile privilegiato.

b)

I valori dichiarati per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati alla cifra intera più vicina.

3.   Condizioni generali relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.

a)

Si misurano i valori relativi all'efficienza utile ηn e ηp nonché i valori relativi alla potenza termica utile Pn , Pp , come opportuno. Per quanto riguarda le caldaie di cogenerazione a combustibile solido si misura anche il valore dell'efficienza elettrica ηel,n .

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson , corretta per i contributi che tengono conto dei controlli di temperatura, del consumo ausiliario di elettricità e, per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, aggiungendo l'efficienza elettrica moltiplicata per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

c)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

4.   Condizioni specifiche relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è definita come segue:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

dove:

(1)

ηson rappresenta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo espressa in percentuale e calcolata secondo la formula del punto 4 b);

(2)

F(1) tiene conto di una dispersione di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuta ai contributi corretti dei controlli di temperatura; F(1) = 3 %;

(3)

F(2) tiene conto di un apporto negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di elettricità, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula del punto 4 c);

(4)

F(3) tiene conto di un apporto positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto all'efficienza elettrica delle caldaie a combustibile solido, espresso in percentuale e calcolato come segue:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson è calcolata come segue:

(1)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica;

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

(2)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

ηson = ηn

c)

F(2) è calcolato secondo la formula seguente:

(1)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica;

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

(2)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   CALCOLO DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE.

Il potere calorifico superiore (GCV) è calcolato a partire dal potere calorifico anidro (GCVmf ) applicando la seguente conversione:

GCV = GCVmf × (1 – M)

dove:

a)

GCV e GCVmf sono espressi in megajoule per chilogrammo;

b)

M rappresenta il tenore di umidità espresso come proporzione.


ALLEGATO IX

Metodo per calcolare l'indice di efficienza energetica

1.

L'indice di efficienza energetica (IEE) delle caldaie a combustibile solido è calcolato per il combustibile preferito e arrotondato alla cifra intera più vicina come segue:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

dove:

a)

ηson rappresenta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo calcolata secondo la formula dell'allegato VIII, punto 4 b);

b)

BLF rappresenta il fattore di correzione per la biomassa, pari a 1,45 per le caldaie a biomassa e a 1 per le caldaie a combustibili fossili;

c)

F(1) tiene conto di un apporto negativo all'indice di efficienza energetica dovuto ai contributi corretti dei controlli di temperatura; F(1) = 3;

d)

F(2) tiene conto di un apporto negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo ausiliario di elettricità, calcolato secondo la formula dell'allegato VIII, punto 4 c);

e)

F(3) tiene conto di un apporto positivo all'indice di efficienza energetica dovuto all'efficienza elettrica delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, calcolato come segue:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

L'indice di efficienza energetica (IEE) degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è determinato a norma dell'allegato IV, punto 2.


ALLEGATO X

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:

1.

Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità del modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile avente caratteristiche analoghe a quelle del combustibile usato dal fornitore per effettuare le misurazioni a norma dell'allegato VIII.

2.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se:

a)

i valori e le classi indicati sull'etichetta e nella scheda di prodotto corrispondono ai valori riportati nella documentazione tecnica; e

b)

l'indice di efficienza energetica non è inferiore di oltre il 6 % al valore dichiarato dell'unità.

3.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 2 a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2 b) le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore.

4.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se la media dell'indice di efficienza energetica delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 6 % al valore dichiarato dell'unità.

5.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti agli allegati VIII e IX.

Le tolleranze per le verifiche stabilite ai punti 2 b) e 4 del presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante o importatore per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/76


REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso.

(5)

Lo studio preparatorio dimostra inoltre che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale non sono necessarie.

(6)

È necessario che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi ed energia elettrica. Anche gli apparecchi con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stato stimato a 1 673 PJ (40,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 75,3 Mt di emissioni di CO2. Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stimato a 1 630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO2.

(8)

Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale può essere ridotto ulteriormente applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

Le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SOx) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni saranno pari a 4,9 kt di SOx equivalenti.

(10)

Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(11)

Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, [numero del regolamento e riferimento alla GU nella nota a piè di pagina da inserire prima della pubblicazione nella GU] si traducano, nel 2020, in un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt.

(12)

Si prevede che le specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento si traducano, entro il 2020, in una riduzione delle emissioni di SOx equivalenti pari a 0,6 kt/anno.

(13)

Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza, fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, requisiti di progettazione ecocompatibile distinti in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato.

(14)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti.

(15)

L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo.

(16)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(17)

È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

(18)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(19)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(20)

Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(21)

Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.

(22)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.

Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;

e)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

f)

alle stufe per sauna;

g)

apparecchi per il riscaldamento non autonomi.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:

1.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore in combinazione con il trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è munito di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi o liquidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;

2.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale diverso da quello per uso commerciale;

3.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi;

4.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili liquidi;

5.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza l'effetto Joule per generare calore;

6.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante;

7.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

8.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

9.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico portatile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico che non è un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista, un apparecchio di riscaldamento non autonomo;

10.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico non destinato ad accumulare energia termica e progettato per essere fissato o assicurato in un luogo specifico o montato a muro e non integrato nella struttura o nelle finiture dell'edificio;

11.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per immagazzinare calore in un nucleo isolato e diffonderlo per varie ore dopo la fase di accumulo;

12.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per essere inserito nella struttura o nelle finiture dell'edificio;

13.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico il cui il diffusore radiante è orientato in modo che la radiazione termica investa direttamente i soggetti da riscaldare; l'aumento di temperatura della griglia che copre il diffusore arriva ad almeno 130 °C in condizioni d'uso normali e/o 100 °C per le altre superfici;

14.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico in cui l'elemento riscaldante è visibile dall'esterno dell'apparecchio e ha una temperatura di almeno 650 °C in condizioni d'uso normali;

15.

«stufa per sauna», un prodotto per il riscaldamento d'ambiente incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

16.

«apparecchio di riscaldamento non autonomo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico senza funzione autonoma, che riceve segnali da un dispositivo di controllo esterno che non fa parte del prodotto ma è collegato ad esso da una linea di comunicazione con filo pilota, senza fili o elettrica o una tecnica equivalente, per regolare l'emissione di calore nella stanza in cui il prodotto è installato;

17.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sulle persone/sugli oggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato;

18.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità delle persone/degli oggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;

19.

«sistema di riscaldamento a tubi radianti», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante che dispone di più di un bruciatore, nel quale i prodotti della combustione di un bruciatore possono essere trasmessi al bruciatore successivo; i prodotti della combustione dei vari bruciatori devono essere evacuati da un unico ventilatore/estrattore;

20.

«segmento di riscaldamento a tubo radiante», una parte del sistema di riscaldamento a tubi radianti che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che, come tale, può essere sottoposto a prova indipendentemente dalle altri parti del sistema di riscaldamento a tubi radianti;

21.

«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;

22.

«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

23.

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato;

24.

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto, per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

25.

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

26.

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, per il riscaldamento d'ambiente locale o la produzione d'acqua calda per uso domestico;

27.

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

28.

«minima potenza termica» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla minima potenza termica, espressa in kW;

29.

«massima potenza termica continua» (Pmax,c ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico dichiarata dal fabbricante, quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta continuativamente per un periodo prolungato, espressa in kW;

30.

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno;

31.

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1, alla tabella 2 o alla tabella 3 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello commercializzato dallo stesso fabbricante.

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono definite nell'allegato II.

2.   Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale rispettano le specifiche fissate nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2018.

3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, lettera b), del presente regolamento.

3.   Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2019. In particolare, il riesame valuta:

l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di ossidi di azoto (NOx);

la necessità di modificare le tolleranze applicabili alla verifica;

la validità dei fattori di correzione usati per valutare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi;

l'opportunità di inserire la certificazione da parte di terzi.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:

1)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

2)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

3)

«emissioni di ossidi di azoto», le emissioni di ossidi di azoto a potenza termica nominale espresse in mg/kWhinput in base al potere calorifico superiore (GCV) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido o gassoso e per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale;

4)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

5)

«potere calorifico superiore anidro» (GCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

6)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e il consumo energetico totale dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, espresso in %, dove:

a)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico il consumo energetico totale è espresso in termini di NCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale il consumo energetico totale è espresso in termini di GCV e in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);

7)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

8)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica, espresso in kW, dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

9)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto, espresso in kW, in modo stand-by;

10)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso o liquido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

11)

«controllo manuale del carico termico con termostato integrato», un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna per variare la quantità accumulata di calore;

12)

«controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna» un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna;

13)

«controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna o regolato dal fornitore di energia», un sensore ad azionamento automatico integrato nel prodotto che ne misura la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna, o un dispositivo il cui regime di carico può essere regolato dal fornitore di energia;

14)

«potenza termica assistita da ventilatore», il prodotto è munito di un ventilatore o di ventilatori integrati regolabili allo scopo di modulare la potenza termica in funzione della domanda di calore;

15)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

16)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

17)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la propria potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

18)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

19)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

20)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

21)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

22)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

23)

«con opzione di controllo a distanza», funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato tramite il controllo del prodotto;

24)

«con controllo di avviamento adattabile», funzione che prevede e avvia il riscaldamento nel momento migliore per raggiungere la temperatura selezionata all'ora desiderata;

25)

«con limitazione del tempo di funzionamento», il prodotto è munito di una funzione che lo disattiva automaticamente dopo un determinato periodo di tempo;

26)

«con termometro a globo nero» il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che misura la temperatura dell'aria e il calore radiante;

27)

«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica;

28)

«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura dell'aria ambiente effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

29)

«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura interna dell'aria effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

30)

«modo stand-by», condizione in cui il prodotto è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;

31)

«potenza termica del sistema a tubi radianti», la potenza termica combinata dei segmenti del sistema a tubi radianti nella configurazione commercializzata, espressa in kW;

32)

«potenza termica del segmento del tubo radiante», la potenza termica di un segmento del tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, è parte della configurazione del sistema a tubi radianti, espressa in kW;

33)

«fattore di irraggiamento, alla potenza termica nominale o minima» (rispettivamente RFnom o RFmin), il rapporto fra la potenza termica delle radiazioni infrarosse del prodotto e il consumo totale di energia quando fornisce la potenza termica nominale o minima, calcolato come la produzione di energia delle radiazioni infrarosse divisa per il consumo totale di energia in base al potere calorifico inferiore (NCV) del combustibile quando fornisce la potenza termica nominale o minima, espresso in %;

34)

«isolamento dell'involucro», il livello di isolamento termico dell'involucro o del rivestimento del prodotto applicato per ridurre al minimo le perdite di calore se il prodotto può essere collocato all'esterno;

35)

«fattore di perdita dell'involucro», le perdite termiche della parte del prodotto installata al di fuori dello spazio chiuso da riscaldare e che sono determinate dalla trasmittanza dell'involucro della parte in questione, espresse in %;

36)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;

37)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

Dal 1o gennaio 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale soddisfano le specifiche seguenti:

i)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non è inferiore al 42 %;

ii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non è inferiore al 72 %;

iii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici portatili non è inferiore al 36 %;

iv)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale superiore a 250 W non è inferiore al 38 %;

v)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale pari o inferiore a 250 W non è inferiore al 34 %;

vi)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo non è inferiore al 38,5 %;

vii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici a pavimento non è inferiore al 38 %;

viii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad irraggiamento non è inferiore al 35 %;

ix)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad incandescenza a vista, con potenza termica nominale superiore a 1,2 kW non è inferiore al 35 %;

x)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad incandescenza a vista, con potenza termica nominale pari o inferiore a 1,2 kW non è inferiore al 31 %;

xi)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso non è inferiore all'85 %;

xii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante non è inferiore al 74 %.

2.   Requisiti per la progettazione ecocompatibile delle emissioni

a)

Dal 1o gennaio 2018 le emissioni di ossido di azoto (NOx) emesse dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso non superano i seguenti valori:

i)

le emissioni di NOx provenienti da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto e da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non superano i 130 mg/kWhinput in base al GCV;

ii)

le emissioni di NOx provenienti da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante non superano 200 mg/kWhinput in base al GCV.

3.   Informazioni obbligatorie sul prodotto

a)

Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:

i)

i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali, i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti e importatori autorizzati contengono i seguenti elementi:

1)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso o liquido, le informazioni di cui alla tabella 1 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

2)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, le informazioni di cui alla tabella 2 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

3)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, le informazioni di cui alla tabella 3 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

4)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

5)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

ii)

ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

1)

gli elementi di cui alla lettera a);

2)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente;

b)

Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:

i)

Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale privi di condotto di evacuazione e per quelli aperti a camino: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario»;

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato l'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

ii)

Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici portatili: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.»

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato l'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

Tabella 1

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido

Identificativo del modello:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: sì/no

Potenza termica diretta: … (kW)

Potenza termica indiretta: … (kW)

Combustibile

 

 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (1)

NOx

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (Indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

 

con controllo di avviamento adattabile

[sì/no]

 

 

con limitazione del tempo di funzionamento

[sì/no]

 

 

con termometro a globo nero

[sì/no]

potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,xxx/N.A.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.


Tabella 2

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello:

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Unità

Potenza termica

 

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

controllo manuale del carico termico, con termostato integrato

[sì/no]

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna

[sì/no]

Massima potenza termica continua

Pmax,c

x,x

kW

 

controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna

[sì/no]

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

 

 

 

potenza termica assistita da ventilatore

[sì/no]

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

 

con controllo di avviamento adattabile

[sì/no]

 

 

con limitazione del tempo di funzionamento

[sì/no]

 

 

con termometro a globo nero

[sì/no]

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.


Tabella 3

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale

Identificativo del modello:

Tipo di riscaldamento: [a irraggiamento luminoso/a tubi radianti]

Combustibile

Combustibile

 

 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (2)

NOx

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

 

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

 

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (GCV) — solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante  (3)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

Potenza termica minima (percentuale della potenza termica nominale)

..

[x]

%

 

 

 

 

 

Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se applicabile)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se applicabile)

Pheater,i

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile del segmento del tubo radiante alla potenza termica minima (se applicabile)

ηi

[x,x/N.A.]

%

(ripetere per più segmenti, se applicabile)

..

[x,x/N.A.]

kW

 

(ripetere per più segmenti, se applicabile)

..

[x,x/N.A.]

%

Numero di segmenti di tubo radiante identici

n

[x]

[-]

 

 

 

 

 

Fattore di irraggiamento

 

 

 

 

Perdite dell'involucro

 

 

 

fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale

RFnom

[x,x]

[-]

 

Classe di isolamento dell'involucro

U

 

W/(m2K)

fattore di irraggiamento alla potenza termica minima

RFmin

[x,x]

[-]

 

Fattore di perdita dell'involucro

Fenv

[x,x]

%

fattore di irraggiamento del segmento di tubo alla potenza termica nominale

RFi

[x,x]

[-]

 

Generatore di calore da installare fuori della zona scaldata

 

[sì/no]

 

(ripetere per più segmenti, se applicabile)

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di controllo della potenza termica (indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

fase unica

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due fasi

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

modulabile

[sì/no]

 

 

 

 

potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,xxx/N.A.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.


(1)  

NOx = ossidi di azoto

(2)  

NOx = ossidi di azoto

(3)  Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso l'efficienza termica ponderata è automaticamente 85,6 %


ALLEGATO III

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 5.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

I valori dichiarati per la potenza termica nominale e per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati al decimale più vicino.

b)

I valori dichiarati per le emissioni sono arrotondati all'intero più vicino.

3.   Condizioni generali per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηS ) è calcolata come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo (ηS,on ), corretta per i contributi relativi all'accumulo di calore e al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente.

b)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione (CC) di 2,5.

4.   Condizioni generali per le emissioni

a)

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso e liquido la misurazione tiene conto delle emissioni di ossidi di azoto (NOx). Le emissioni di ossidi di azoto sono calcolate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto.

5.   Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, tranne gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è definita come segue:

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è definita come segue:

ηS = ηS,on F(1) – F(4) – F(5)

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in % e calcolata secondo la formula di cui al punto 5 b);

F(1) è un fattore di correzione che rappresenta, da un lato, il contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo, dovuto agli aggiustamenti delle opzioni connesse all'accumulo di calore e alla potenza termica; dall'altra, il contributo negativo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale dovuto agli aggiustamenti delle opzioni connesse alla potenza termica, espresso in %;

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %;

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %;

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale:

ηS,on = ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici:

Formula

dove:

CC è il «coefficiente di conversione» dell'energia elettrica in energia primaria;

ηth,on per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici è il 100 %.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale:

ηS,on = ηS,th · ηS,RF

dove:

ηS,th è l'efficienza termica ponderata, espressa in %;

ηS,RF è l'efficienza di emissione, espressa in %;

Per gli apparecchi di riscaldamento ad irraggiamento luminoso ηS,th è 85,6 %;

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale, espressa in %, in base al GCV;

ηth,min è l'efficienza utile alla potenza termica minima, espressa in %, in base al GCV;

Fenv sono le perdite dell'involucro del generatore di calore, espresse in %.

Se è specificato dal fabbricante o dal fornitore che il generatore di calore dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante va installato nell'ambiente interno da riscaldare, le perdite dell'involucro sono pari a 0 (zero).

Se è specificato dal fabbricante o dal fornitore che l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante va installato fuori della zona riscaldata, il fattore di perdita dell'involucro dipende dalla trasmittanza termica dell'involucro del generatore di calore conformemente alla tabella 4.

Tabella 4

Fattore di perdita dell'involucro del generatore di calore

Trasmittanza termica dell'involucro (U)

 

U ≤ 0,5

2,2 %

0,5 < U ≤ 1,0

2,4 %

1,0 < U ≤ 1,4

3,2 %

1,4 < U ≤ 2,0

3,6 %

U > 2,0

6,0 %

L'efficienza di emissione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale è calcolata come segue:

Formula

dove:

RFS è il fattore di irraggiamento dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, espresso in %.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, eccetto i sistemi a tubi radianti:

RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin

dove:

RFnom è il fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale, espresso in %;

RFmin è il fattore di irraggiamento alla potenza termica minima, espresso in %;

Per i sistemi a tubi radianti:

Formula

dove:

RFnom,i è il fattore di irraggiamento per segmento del tubo radiante alla potenza termica nominale, espresso in %;

RFmin,i è il fattore di irraggiamento per segmento del tubo radiante alla potenza termica minima, espresso in %;

Pheater,i è la potenza termica per segmento del tubo radiante espressa in kW, in base al GCV;

Psystem è la potenza termica per segmento dell'intero sistema a tubi radianti, espressa in kW, in base al GCV;

La suddetta equazione si applica soltanto se la costruzione del bruciatore, dei tubi e dei riflettori del segmento applicata al sistema a tubi radianti è identica a quella di un singolo apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante e se i parametri che determinano la prestazione del segmento del tubo radiante sono identici a quelli di un singolo apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante.

c)

Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli della potenza termica assorbita e della potenza termica prodotta e se il calore è distribuito mediante convezione naturale o assistita da ventilatore per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad accumulo elettrici, e un contributo negativo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale relativo alla capacità del prodotto di regolare la propria potenza termica.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo, il fattore di correzione della potenza termica F(1) è calcolato come segue:

Nel caso il prodotto sia munito di una delle opzioni (che si escludono a vicenda) di cui alla tabella 5, il fattore di correzione F(1) è aumentato del valore corrispondente di tale opzione.

Tabella 5

Fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo

Se il prodotto è munito di (è possibile applicare una sola opzione):

F (1) è aumentato del

controllo manuale del carico termico, con termostato integrato

0,0 %

controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna

2,0 %

controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna o regolato dal fornitore di energia

3,5 %

Nel caso in cui la potenza termica dell'apparecchio di riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo sia assistita da ventilatore, a F(1) si aggiunge un ulteriore 1,5 %.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione della potenza termica è calcolato come segue:

Tabella 6

Fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale

Se il tipo di controllo della potenza termica è:

F (1) è calcolato:

a fase unica

F(1) = 5 %

a due fasi

Formula

modulabile

Formula

Il valore minimo del fattore di correzione F(1) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale in due fasi è del 2,5 %, e per gli apparecchi di riscaldamento per uso commerciale modulabili è pari al 5 %.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che non sono elettrici ad accumulo né per uso commerciale il fattore di correzione F (1) è pari a 0 (zero).

o)

Il fattore di correzione F(2) che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 7, secondo la caratteristica del controllo applicata. Può essere selezionato un solo valore.

Tabella 7

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è munito di (è possibile applicare una sola opzione):

F(2)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici:

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi

Portatile

Fisso

Ad accumulo

A pavimento

A irraggiamento

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

6,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

7,0 %

3,0 %

1,5 %

3,0 %

2,0 %

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

8,0 %

5,0 %

2,5 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

9,0 %

7,0 %

3,5 %

7,0 %

4,0 %

7,0 %

Il fattore di correzione F(2) non si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale.

e)

Il fattore di correzione F(3) che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, il fattore di correzione F(3) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 8, secondo la caratteristica/le caratteristiche del controllo applicata/e.

Tabella 8

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni):

F(3)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici:

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi

Portatile

Fisso

Ad accumulo

A pavimento

A irraggiamento

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

con controllo di avviamento adattabile

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

con limitazione del tempo di funzionamento

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

con termometro a globo nero

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

f)

Il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica F(4) è calcolato come segue:

Tale fattore di correzione tiene conto dell'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici la correzione è calcolata come segue:

Il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica F(4) è calcolato come segue:

Formula

dove:

elsb è il consumo di energia elettrica in stand-by, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW;

α è un fattore che tiene conto della conformità del prodotto al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

se il prodotto rispetta i valori limite stabiliti nel regolamento (CE) n. 1275/2008, α è automaticamente pari a 0 (zero);

se il prodotto non rispetta i valori limite stabiliti nel regolamento (CE) n. 1275/2008, α è automaticamente pari a 1,3.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi, la correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica è calcolata come segue:

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW;

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW; Qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale;

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW;

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione per l'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica è calcolato come segue:

Formula

g)

Il fattore di correzione F(5) relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente è calcolato come segue:

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibili gassosi o liquidi è calcolato come segue:

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW;

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, il fattore di correzione è calcolato come segue:

Formula

Nel caso in cui il prodotto non abbia una luce (fiamma) pilota permanente, Ppilot è pari a 0.

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


(1)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato II:

1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità per modello.

2)

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento se:

a)

i valori dichiarati sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non può essere inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido per uso domestico, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso per uso domestico, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

e)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso e liquido per uso domestico, le emissioni di NOx non superano di oltre il 10 % il valore dichiarato;

f)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente non è inferiore di oltre il 10 % al valore dichiarato;

g)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad irraggiamento luminoso e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a tubo radiante, le emissioni di NOx non superano di oltre il 10 % il valore dichiarato;

3)

Se non è raggiunto il risultato di cui al punto 2, lettera a) o al punto 2, lettera b), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da c) a i), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante.

4)

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento se:

a)

i valori dichiarati sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido per uso domestico, l'efficienza energetica media stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso per uso domestico, l'efficienza energetica media stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso e liquido per uso domestico, la media delle emissioni di NOx delle tre unità supplementari non supera di oltre il 10 % il valore dichiarato;

e)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante, l'efficienza energetica media stagionale del riscaldamento d'ambiente delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 10 % al valore dichiarato;

f)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante, la media delle emissioni di NOx delle tre unità supplementari non supera di oltre il 10 % il valore dichiarato;

5)

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

Le autorità dello Stato membro comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

6)

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità dello Stato membro e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di ossidi di azoto è stata identificata come segue:

1)

Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

a)

parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o liquidi: 65 %;

b)

parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi: 88 %;

c)

parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici: superiore al 39 %;

d)

parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso: 92 %;

e)

parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante: 88 %;

2)

Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

a)

parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibile gassoso o liquido: 50 mg/kWhinput in base al GCV;

b)

parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante: 50 mg/kWhinput in base al GCV;

I valori di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/100


REGOLAMENTO (UE) 2015/1189 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e dotati di un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di riscaldamento, tra cui le caldaie a combustibile solido e gli insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle caldaie a combustibile solido tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Gli aspetti ambientali delle caldaie a combustibile solido identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e l'emissione di particolato (polveri), composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto durante la fase di utilizzo. Il consumo energetico annuo delle caldaie a combustibile solido è stimato pari a 530 petajoule («PJ») (circa 12,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio «Mtep») nel 2030 mentre le emissioni annuali sono stimate pari a 25 chilotonnellate («kt») di particolato, 25 kt di composti organici gassosi e 292 kt di monossido di carbonio nel 2030. Si stima che le emissioni di ossidi di azoto aumenteranno a causa di una potenziale nuova progettazione intesa a realizzare una maggior efficienza energetica con meno emissioni organiche. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo energetico in fase di utilizzo dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(5)

Lo studio preparatorio dimostra inoltre che eventuali specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE non sono necessarie nel caso delle caldaie a combustibile solido. Nella fattispecie non sono state identificate come significative le emissioni di diossina e furani.

(6)

Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento e per la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore e le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Le caldaie a biomassa non legnosa sono esonerate perché al momento a livello europeo non si dispone di informazioni sufficienti per determinare i livelli adeguati relativi alle pertinenti specifiche di progettazione ecocompatibile; tali caldaie potrebbero avere inoltre ulteriori impatti ambientali di rilievo, come le emissioni di furani e diossina. L'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le caldaie a biomassa non legnosa sarà valutata nuovamente all'atto del riesame del presente regolamento.

(7)

Il consumo energetico e le emissioni delle caldaie a combustibile solido possono essere ridotti applicando tecnologie non proprietarie esistenti senza incrementare i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(8)

Si stima che nel 2030 l'effetto combinato delle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione (2) genererà un risparmio energetico annuo di circa 18 PJ (circa 0,4 Mtep), congiuntamente a una riduzione delle relative emissioni di diossido di carbonio («CO2») pari a circa 0,2 Mt nonché una riduzione di 10 kt di particolato, 14 kt di composti organici gassosi e 130 kt di monossido di carbonio.

(9)

È opportuno che le specifiche di progettazione ecocompatibile armonizzino le prescrizioni in termini di consumo energetico e di emissioni delle caldaie a combustibile solido in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e sia migliorata la prestazione ambientale di tali prodotti.

(10)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica delle caldaie a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(11)

È necessario che l'introduzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile consentano ai produttori un tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti disciplinati dal presente regolamento. È necessario che il calendario tenga conto degli impatti sui costi dei produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

(12)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(13)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. Sebbene sia il caso di valutare l'opportunità della certificazione indipendente nei tempi stabiliti dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione (4), non è auspicabile né pare praticabile apportare modifiche alla valutazione di conformità delle caldaie a combustibili solidi prima dell'entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(14)

Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(15)

Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale delle caldaie a combustibile solido è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.

(16)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita delle caldaie a combustibile solido oggetto del presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/XXX.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;

b)

alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;

c)

alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;

d)

alle caldaie a biomassa non legnosa.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale;

(2)

«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano;

(3)

«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi;

(4)

«potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW;

(5)

«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

(6)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(7)

«biomassa legnosa», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchetti) e segatura;

(8)

«biomassa non legnosa», biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli di olive, sansa di olive e gusci;

(9)

«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;

(10)

«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile preferito;

(11)

«caldaia a biomassa non legnosa», una caldaia che usa biomassa non legnosa come combustibile preferito e per la quale la biomassa legnosa, i combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili non figurano fra i combustibili idonei;

(12)

«combustibile preferito», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del produttore;

(13)

«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del produttore si può usare nella caldaia a combustibili solidi; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale tecnico e nelle pubblicità;

(14)

«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed energia elettrica;

(15)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da una caldaia a combustibile solido, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

(16)

«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione;

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono definite nell'allegato II.

2.   Dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido soddisfano le specifiche stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II.

3.   La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende le informazioni di cui al punto 2, lettera c) dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri indicativi di riferimento per le caldaie a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell'allegato V.

Articolo 7

Riesame

1.   La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame mira a valutare se sia opportuno:

a)

includere le caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica nominale fino a 1 000 chilowatt;

b)

includere le caldaie a biomassa non legnosa con specifiche di progettazione ecocompatibile per i loro tipi particolari di emissioni inquinanti;

c)

stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose oltre il 2020 relativamente all'efficienza energetica e alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi e di monossido di carbonio; e

d)

modificare le tolleranze di verifica.

2.   La Commissione valuterà se sia opportuno introdurre la certificazione indipendente per le caldaie a combustibili solidi e presenterà i risultati di tale valutazione al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento dellegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(5)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V si intende per:

1)

«emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente»:

a)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica, una media ponderata delle emissioni alla potenza termica nominale e delle emissioni al 30 % della potenza termica nominale, espresse in mg/m3;

b)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale, una media ponderata delle emissioni alla potenza termica nominale e delle emissioni al 50 % della potenza termica nominale, espresse in mg/m3;

c)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale, le emissioni alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3;

d)

per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, le emissioni alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3;

2)

«caldaia a combustibile fossile», caldaia a combustibile solido che usa combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili come combustibile preferito;

3)

«alloggiamento della caldaia a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido progettata per contenere un generatore di calore a combustibile solido;

4)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di caldaia a combustibile solido da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;

5)

«caldaia a condensazione», una caldaia a combustibile solido nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento;

6)

«caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

7)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa da tronchi aventi un tenore di umidità non superiore al 25 %, trucioli aventi un tenore di umidità almeno pari al 15 %, legno compresso sotto forma di pellet o bricchette o segatura avente un tenore di umidità massimo del 50 %;

8)

«tenore di umidità», la massa di acqua contenuta nel combustibile in relazione alla massa totale del combustibile usato nelle caldaie a combustibile fossile;

9)

«altri combustibili fossili», combustibili fossili diversi dal carbone bituminoso, dalla lignite (bricchette comprese), dal coke, dall'antracite o dalle bricchette di miscele di combustibili fossili;

10)

«efficienza elettrica» (ηel ), il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di una caldaia di cogenerazione a combustibile solido, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

11)

«potere calorifico superiore» (GCV), la quantità totale di calore emesso da un'unità di massa di combustibile avente un opportuno tenore di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

12)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

13)

«potenza elettrica necessaria alla massima potenza termica» (elmax ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie;

14)

«potenza elettrica necessaria alla minima potenza termica» (elmin ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido a carico parziale applicabile, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie;

15)

«apparecchio di riscaldamento ausiliario», un elemento di resistenza elettrica a effetto Joule che genera calore solo per evitare che la caldaia a combustibile solido o l'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua geli o quando la fonte di calore esterna è interrotta (anche durante i periodi di manutenzione) o fuori servizio;

16)

«carico parziale applicabile», nelle caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica, il funzionamento al 30 % della potenza termica nominale, nelle caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare al 50 % della potenza termica nominale, il funzionamento al 50 % della potenza termica nominale;

17)

«consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di una caldaia a combustibile solido in modo stand-by, escluso il consumo dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie, espresso in kW;

18)

«modo stand-by», la condizione in cui una caldaia a combustibile solido è collegata alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

19)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ):

a)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale, espressa in %;

b)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 50 % della potenza termica nominale, espressa in %;

c)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale, l'efficienza utile alla potenza termica nominale, espressa in %;

d)

per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza utile alla potenza termica nominale, espressa in %;

20)

«efficienza utile» (η), il rapporto fra la produzione di calore utile e il contributo energetico totale di una caldaia a combustibile solido, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

21)

«produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia a combustibile solido, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW;

22)

«dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido, ad esempio un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura interna;

23)

«potere calorifico superiore anidro» (GCVmf ), la quantità totale di calore emesso da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

24)

«modello equivalente», un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dal medesimo fabbricante che rispetta le specifiche dell'allegato II, punto 2, tabella 1.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche in materia di progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche particolari in materia di progettazione ecocompatibile

Dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido soddisfano le seguenti specifiche:

a)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle caldaie aventi una potenza termica nominale massima di 20 kW non può essere inferiore al 75 %;

b)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle caldaie aventi una potenza termica nominale superiore a 20 kW non può essere inferiore al 77 %;

c)

le emissioni stagionali di particolato da riscaldamento d'ambiente non superano 40 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 60 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale;

d)

le emissioni stagionali di composti gassosi organici da riscaldamento d'ambiente non superano 20 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 30 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale;

e)

le emissioni stagionali di monossido di carbonio da riscaldamento d'ambiente non superano 500 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 700 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale;

f)

le emissioni stagionali di ossidi di azoto da riscaldamento d'ambiente, espresse in diossidi di azoto, non superano 200 mg/m3 per le caldaie a biomassa e 350 mg/m3 per le caldaie a combustibile fossile.

Tali specifiche sono soddisfatti con il combustibile preferito e con ogni altro combustibile idoneo alla caldaia a combustibile solido.

2.   Specifiche relative alle informazioni di prodotto

Dal 1o gennaio 2020 si comunicano le seguenti informazioni di prodotto sulle caldaie a combustibile solido:

a)

nel manuale d'istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali nonché sui siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori:

1)

le informazioni presentate alla tabella 1, con i relativi parametri tecnici misurati e calcolati a norma dell'allegato III e l'indicazione del numero dei dati significativi nella tabella;

2)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;

3)

istruzioni sulle modalità corrette per far funzionare la caldaia a combustibile solido e sui requisiti di qualità relativi al combustibile preferito e ad altri combustibili idonei;

4)

per i generatori di calore a combustibile solido progettati per le caldaie a combustibile solido e gli alloggiamenti per caldaie a combustibile solido destinati a essere attrezzati con i generatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili alle caldaie a combustibile solido e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante;

b)

in una sezione riservata ai professionisti sui siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori, informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e lo smaltimento a fine vita;

c)

Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 4, nella documentazione tecnica:

1)

le informazioni di cui alle lettere a) e b);

2)

se del caso, un elenco di tutti i modelli equivalenti;

3)

se il combustibile preferito o altro combustibile idoneo è altra biomassa legnosa, altra biomassa non legnosa, altri combustibili fossili o altre miscele di biomassa e combustibili fossili ex tabella 1, una descrizione del combustibile sufficiente a garantirne l'individuazione univoca nonché le norme o le specifiche tecniche del combustibile, compresi il tenore di umidità e il contenuto di ceneri misurati, e nel caso degli altri combustibili fossili e delle altre miscele di biomassa e combustibili fossili anche il contenuto volatile del combustibile;

d)

la potenza elettrica, apposta in modo indelebile sulla caldaia di cogenerazione a combustibile solido.

Le informazioni di cui alla lettera c) possono essere unite alla documentazione tecnica fornita a norma delle misure di cui alla direttiva 2010/30/UE.

Tabella 1

Requisiti informativi per le caldaie a combustibile solido

Identificativo/i del modello:

Modalità di immagazzinamento: [Manuale: la caldaia dovrebbe funzionare con un serbatoio per l'acqua calda di un volume di almeno x (1) litri/Automatico: si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio per l'acqua calda di un volume di almeno x (2) litri/]

Caldaia a condensazione: [sì/no]

 

Caldaia di cogenerazione a combustibile solido: [sì/no]

Caldaia mista: [sì/no]

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

ηs [x%]:

Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente (4)

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Trucioli, tenore di umidità 15-35 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Trucioli, tenore di umidità > 35 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Lignite (bricchette comprese)

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Coke

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Antracite

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Bricchette di miscele di combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %)/combustibili solidi

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

Caratteristiche del funzionamento con il solo combustibile preferito:

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica utile

 

Efficienza utile

Alla potenza termica nominale

Pn  (3)

x,x

kW

 

Alla potenza termica nominale

ηn

x,x

%

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

Pp

[x,x/N.A.]

kW

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

ηp

[x,x/N.A.]

%

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: Efficienza elettrica

 

Consumo ausiliario di elettricità

 

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

Alla potenza termica nominale

ηel,n

x,x

%

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

elmin

[x,xxx/N.A.]

kW

 

Se del caso, dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie

[x,xxx/N.A.]

kW

 

In modo stand-by

PSB

x,xxx

kW

 

Recapiti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario.

 


(1)  Volume del serbatoio = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) o 300 litri, il valore più elevato, con Pr indicato in kW

(2)  Volume del serbatoio = 20 × Pr con Pr indicato in kW

(3)  Per il combustibile preferito Pn è uguale a Pr

(4)  PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto


ALLEGATO III

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o mediante altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 6.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Le caldaie a combustibile solido sono sottoposte a prova per il combustibile preferito e gli altri combustibili idonei riportati all'allegato II, tabella 1, fatta eccezione per le caldaie sottoposte a prova per i trucioli aventi un tenore di umidità superiore a 35 % che soddisfano le specifiche e sono quindi ritenute conformi anche alle specifiche relative ai trucioli con tenore di umidità compreso fra il 15 % e il 35 % e non sono sottoposte a prova per i trucioli aventi tale tenore di umidità.

b)

I valori dichiarati dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e delle emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente sono arrotondati all'intero più vicino.

c)

Tutti i generatori di calore a combustibile solido progettati per le caldaie a combustibile solido e tutti gli alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori di calore sono sottoposti a prova rispettivamente con un alloggiamento per la caldaia a combustibile solido e un generatore di calore adeguati.

3.   Condizioni generali relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

Si misurano i valori relativi all'efficienza utile ηn e ηp nonché i valori relativi alla potenza termica utile Pn Pp , secondo i casi. Per quanto riguarda le caldaie di cogenerazione a combustibile solido si misura anche il valore dell'efficienza elettrica ηel,n .

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson , corretta per i contributi relativi al controllo della temperatura, al consumo ausiliario di energia elettrica e, per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, aggiungendo l'efficienza elettrica moltiplicata per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

c)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

4.   Condizioni specifiche relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è definita come segue:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

in cui:

1)

ηson rappresenta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo espressa in percentuale e calcolata come stabilito al punto 4 b);

2)

F(1) rappresenta una dispersione di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuta agli apporti corretti dei controlli di temperatura; F(1) = 3 %;

3)

F(2) rappresenta un apporto negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in percentuale e calcolato come stabilito al punto 4 c);

4)

F(3) rappresenta un apporto positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto all'efficienza elettrica delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, espresso in percentuale e calcolato come segue:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson è calcolata come segue:

1)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

ηson = ηn

c)

F(2) è calcolato secondo la formula seguente:

1)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB)/Pn

5.   Calcolo del potere calorifico superiore

Il potere calorifico superiore (GCV) è calcolato a partire dal potere calorifico anidro (GCVmf ) applicando la seguente conversione:

GCV = GCVmf × (1 – M)

in cui:

a)

GCV e GCVmf sono espressi in megajoule per chilogrammo;

b)

M rappresenta il tenore di umidità del combustibile, espresso in percentuale.

6.   Emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente

a)

Le emissioni di particolato, composti gassosi organici, monossido di carbonio e ossidi di azoto sono espressi come standardizzati, ossia gas di combustione misurati a secco al 10 % di ossigeno e a condizioni standard di 0 °C e 1 013 millibar.

b)

Le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente Es rispettivamente di particolato, composti gassosi organici, monossido di carbonio e ossidi di azoto sono calcolate secondo la formula seguente:

1)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione automatica:

Es  = 0,85 × Es,p  + 0,15 × Es,n

2)

per le caldaie a combustibile solido ad alimentazione manuale non in grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

Es = Es,n

dove:

a)

Es,p rappresenta le emissioni rispettivamente di particolato, composti gassosi organici, monossido di carbonio e ossidi di azoto misurate al 30 % o al 50 % della potenza termica nominale, secondo i casi;

b)

Es,p rappresenta le emissioni rispettivamente di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto misurate alla potenza termica nominale.

c)

Le emissioni di particolato sono misurate secondo un metodo gravimetrico che escluda i particolati generati da composti gassosi organici quando il gas di combustione si mescola all'aria ambiente.

d)

Le emissioni di ossidi di azoto sono calcolate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica delle specifiche di cui all'allegato II:

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili aventi caratteristiche simili a quelle del/dei combustibile/combustibili usato/usati dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato III.

2.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche di cui all'allegato II se:

a)

i valori dichiarati nella documentazione tecnica sono conformi alle specifiche di cui all'allegato II; e

b)

le prove relative ai parametri del modello di cui alla tabella 2 sono conformi a tutti i parametri.

3.

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono ritenuti non conformi al presente regolamento. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera b) le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante.

4.

Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili di cui all'allegato II specifiche se le prove sui parametri del modello di cui alla tabella 2 per le tre unità supplementari si rivelano conformi a tutti i suddetti parametri.

5.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti all'allegato III.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dai fabbricanti o dagli importatori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.

Tabella 2

Parametro

Tolleranze applicabili alla verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 4 % al valore dichiarato dell'unità.

Emissioni di particolato

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 9 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità.

Emissioni di composti gassosi organici

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 7 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità.

Emissioni di monossido di carbonio

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 30 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 30 mg/m3 al valore dichiarato dell'unità.


(1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova come indicato al punto 3, la media aritmetica dei valori.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6

Seguono i parametri di riferimento indicativi relativi alla migliore tecnologia disponibile sul mercato per le caldaie a combustibile solido al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non è stata identificata alcuna caldaia a combustibile solido in grado di soddisfare tutti i valori di cui ai punti 1 e 2. Diverse caldaie a combustibile solido soddisfano uno o più di tali valori:

1.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: 96 % per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, 90 % per le caldaie a condensazione e 84 % per le caldaie a combustibili solidi diversi.

2.

Per le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente:

a)

2 mg/m3 per il particolato per le caldaie a biomassa; 10 mg/m3 per le caldaie a combustibili fossili;

b)

1 mg/m3 per i composti gassosi organici;

c)

6 mg/m3 per il monossido di carbonio;

d)

97 mg/m3 per gli ossidi di azoto per le caldaie a biomassa; 170 mg/m3 per le caldaie a combustibili fossili.

I parametri di riferimento di cui al punto 1 e al punto 2, lettere da a) a d), non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia realizzabile per una data caldaia a combustibile solido. Un esempio di buona combinazione è un modello esistente con un'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente pari all'81 % e, per quanto riguarda le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente, emissioni di particolato pari a 7 mg/m3, di composti gassosi organici pari a 2 mg/m3, di monossido di carbonio pari a 6 mg/m3 e di ossidi di azoto pari a 120 mg/m3.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/115


REGOLAMENTO (UE) 2015/1190 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001 e intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. Tramite i propri pareri, il CSPC ha raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per limitare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(2)

Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità.

(3)

Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli; tale strategia prevedeva l'obbligo per l'industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC.

(4)

Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati.

(5)

Tenendo conto dei pareri definitivi forniti dal CSSC sulla sicurezza di singole sostanze, è appropriato limitare le concentrazioni massime di nove sostanze per tinture per capelli valutate, nonché iscrivere dette sostanze nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6)

Per quanto riguarda la valutazione di possibili rischi per la salute dei consumatori derivanti dai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla base dei dati disponibili il CSSC, nel parere datato 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla genotossicità e cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell'Unione.

(7)

Il potenziale sensibilizzante delle singole sostanze impiegate nelle tinture per capelli è stato oggetto delle valutazioni dei rischi effettuate dal CSSC. Per meglio informare i consumatori sugli eventuali effetti dannosi dell'uso di tinture per capelli e per limitare il rischio di sensibilizzazione dei consumatori ai prodotti per la tintura dei capelli, è opportuno stampare avvertenze adeguate sulle etichette dei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, nonché dei prodotti non di ossidazione per la tintura dei capelli contenenti sostanze che potenzialmente sono estremamente o fortemente sensibilizzanti.

(8)

La definizione di prodotti per capelli di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 ne escludeva l'applicazione sulle ciglia. Tale esclusione era motivata dal fatto che l'applicazione di prodotti cosmetici sui capelli presenta un livello di rischio diverso rispetto all'applicazione degli stessi sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione dell'acido tioglicolico e dei suoi sali sulle ciglia.

(9)

Il CSSC, nel suo parere sull'acido tioglicolico e i suoi sali dell'11 novembre 2013, ha concluso che l'uso generale (uso personale da parte dei consumatori) di prodotti per l'arricciatura delle ciglia contenenti acido tioglicolico e suoi sali non è raccomandato a causa del rischio di irritazione oculare durante l'autoapplicazione. Tuttavia, la concentrazione di acido tioglicolico e suoi sali in tali prodotti è sicura fino all'11 % se applicata sulle ciglia da un professionista, procedimento che riduce il rischio di un contatto diretto con gli occhi. Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso dell'acido tioglicolico e dei suoi sali fino al 5 % è sicuro per l'impiego come depilante quando è utilizzato come previsto. La sicurezza di questi tipi di prodotti cosmetici dipende in ampia misura da una gestione responsabile del rischio, comprendente le avvertenze e orientamenti dettagliati per l'uso.

(10)

Sulla base della valutazione scientifica dell'acido tioglicolico e dei suoi sali, è opportuno autorizzare il loro uso in prodotti per l'arricciatura delle ciglia e in prodotti per la depilazione. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio connesso all'autoapplicazione di prodotti per l'arricciatura delle ciglia da parte dei consumatori, è opportuno autorizzare tali prodotti per uso esclusivamente professionale. Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di prodotti contenenti acido tioglicolico e suoi sali sulle ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(12)

L'applicazione delle restrizioni riguardanti le sostanze per la tintura dei capelli dovrebbe essere differita per consentire all'industria di rispettare le prescrizioni relative alle tinture per capelli. In particolare è opportuno concedere alle imprese dodici mesi di tempo per immettere sul mercato prodotti conformi e ritirare dal mercato prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2015, tranne che per le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 10 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).

(3)  Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

il numero d'ordine 2 a è sostituito dal testo seguente:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«2a

Acido tioglicolico e suoi sali

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli

a)

i)

8 %

ii)

11 %

a)

i)

uso generale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

ii)

uso professionale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

Modalità d'impiego:

a), b), c), d)

Evitare il contatto con gli occhi.

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

a), c), d)

Portare guanti adeguati

Avvertenze da stampare sull'etichetta:

a)i, b), c)

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla portata dei bambini

a)ii, d)

Per uso esclusivamente professionale.

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso»

b)

Prodotti per la depilazione

b)

5 %

b)

pronto per l'uso pH 7-12,7

c)

Altri prodotti per capelli, da sciacquare

c)

2 %

c)

pronto per l'uso pH 7-9,5

d)

Prodotti per l'arricciatura delle ciglia

d)

11 %

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

d)

per uso professionale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

2)

sono aggiunti i numeri d'ordine da 288 a 296 seguenti:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«288

3- [(4-ammino- 3-metil- 9,10-diosso- 9,10-diidroantracen- 1-il) ammino] -N, N,N -trimetilpropan- 1-amminio, sale metilsolfato

HC Blue No.17

16517-75-2

605-392-2

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,0 %

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

ImageI coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.”

289

Composto di acido fosforico composto e 4- [(2,6-diclorofenil) (4-immino- 3,5-dimetil- 2,5-cicloesadien- 1-ilidene) metil] — 2,6-dimetilanilina (1: 1)

HC Blue No.15

74578-10-2

277-929-5

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,2 %

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,2 %

a)

Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

ImageI coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.”

290

Disodio 2,2′-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(5-metilsolfonato)

Acid Green 25

4403-90-1

224-546-6

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,3 %

 

 

291

4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]toluene-3-solfonato di sodio

Acid Violet 43

4430-18-6

224-618-7

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

292

1,4-benzendiammina, 2- (metossimetil)

1,4-benzendiammina, 2- (metossimetil)-, solfato

2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine

2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

337906-36-2

337906-37-3

 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

 

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,8 % calcolato in base libera.

Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

ImageI coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.”

293

1-N-metilmorfoliniopropilammino- 4-idrossiantrachinone, metil solfato

Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate

38866-20-5

254-161-9

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Da stampare sull'etichetta:

ImageI coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.”

294

2,2′-[[3-metil — 4-[(E)-(4-nitrofenil)azo]fenil]immino]bis-etanolo

Disperse Red 17

3179-89-3

221-665-5

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,2 %

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %

Per a) e b):

Non impiegare con agenti nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

ImageI coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.”»

295

4-ammino- 5-idrossi- 3- (4-nitrofenilazo) — 6- (fenilazo) — acido 2,7- naftalendisolfonico, sale di disodio

Acid Black 1

1064-48-8

213-903-1

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

296

Disodio 3-idrossi- 4- [(E) — (4-metil- 2-solfonatofenil)diazenil] — 2-naftoato

Pigment Red 57

5858-81-1

227-497-9

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,4 %

 

 


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/122


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1191 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Artemisia vulgaris L. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 25 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Artemisia vulgaris L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia sono tuttavia incluse nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce i tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2008, negli alimenti composti di cui alla suddetta parte B, i tenori massimi non devono essere superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La specie Artemisia non può pertanto essere utilizzata come prodotto alimentare senza precisazioni.

(4)

La relazione tecnica dell'Autorità ha identificato alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione a tuione, eucaliptolo e canfora e i rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(6)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)

Nel rapporto di riesame della Commissione non è stato quindi possibile stabilire che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione di una sostanza di base

La sostanza Artemisia vulgaris L. non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Artemisia vulgaris per l'uso in prodotti fitosanitari come insetticida/repellente per frutteti, vigneti e ortaggi. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-644. 36 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/124


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1192 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 14 settembre 2011 la società AgraQuest Inc. (ora Bayer CropScience AG) ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva terpenoid blend QRD 460. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento il 4 ottobre 2011 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 30 luglio 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel maggio 2014.

(4)

Il 26 agosto 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(6)

Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza terpenoid blend QRD 460 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza terpenoid blend QRD 460.

(8)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(9)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva terpenoid blend QRD 460 di cui all'allegato I è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3816. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Terpenoid blend QRD 460

Numero CIPAC: 982

Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:

α-terpinene: 1-isopropil-4-metilcicloesa-1,3-diene;

p-cimene: 1-isopropil-4-metilbenzene;

d-limonene: (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene.

La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:

α-terpinene: 59,7 %;

p-cimene: 22,4 %;

d-limonene: 17,9 %;

Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:

α-terpinene: 89 %;

p-cimene: 97 %;

d-limonene: 93 %;

10 agosto 2015

10 agosto 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla stabilità delle formulazioni durante il magazzinaggio;

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano all'occorrenza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

c)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

d)

alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici;

e)

alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (dovrebbero essere fornite 5 analisi dei lotti per la miscela), corredate di metodi di analisi accettabili e convalidati. È opportuno confermare che nel materiale tecnico non siano presenti impurità rilevanti;

2)

l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«84

Terpenoid blend QRD 460

Numero CIPAC: 982

Terpenoid blend QRD 460 è una miscela di tre componenti:

α-terpinene: 1-isopropil-4-metilcicloesa-1,3-diene;

p-cimene: 1-isopropil-4-metilbenzene;

d-limonene: (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene.

La concentrazione nominale di ogni componente nella sostanza attiva così come prodotta dovrebbe essere la seguente:

α-terpinene: 59,7 %;

p-cimene: 22,4 %;

d-limonene: 17,9 %;

Ogni componente dovrebbe avere la purezza minima seguente:

α-terpinene: 89 %;

p-cimene: 97 %;

d-limonene: 93 %;

10 agosto 2015

10 agosto 2025

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul terpenoid blend QRD-460, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla stabilità delle formulazioni durante il magazzinaggio;

b)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano all'occorrenza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

c)

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche;

d)

alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici;

e)

alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (dovrebbero essere fornite 5 analisi dei lotti per la miscela), corredate di metodi di analisi accettabili e convalidati. È opportuno confermare che nel materiale tecnico non siano presenti impurità rilevanti;

2)

l'equivalenza del materiale utilizzato negli studi tossicologici ed ecotossicologici con la specifica tecnica confermata.

Il richiedente presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 10 febbraio 2016»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/128


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1193 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

29,8

MA

177,7

MK

48,3

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

AR

73,3

TR

119,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

132,5

LB

87,7

TR

109,0

UY

138,8

ZA

137,4

ZZ

121,1

0808 10 80

AR

95,4

BR

102,7

CH

142,8

CL

134,5

NZ

151,4

US

151,6

UY

155,7

ZA

121,0

ZZ

131,9

0808 30 90

AR

98,8

CL

140,6

NZ

307,3

ZA

121,5

ZZ

167,1

0809 10 00

TR

244,6

ZZ

244,6

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

229,1

ZZ

708,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

77,4

IL

133,1

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/130


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1194 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti.

(2)

Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 settembre 2009 (3).

(3)

Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza d'uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui al punto 5.1 Installazione e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(4)

Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti 4.1.1 Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento; 4.2 Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia; 4.4.3 Oltrecorsa dell'anta; 4.5 Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio; 5.1.1 Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento; e 5.5 Livello minimo di protezione.

(5)

Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza; 1.1.6 Ergonomia; 1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando; 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili; 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione; 1.4.1 Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione; 1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione; e 1.5.14 Rischio di restare imprigionati in una macchina di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC.

(6)

Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 12635:2002+A1:2008 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazione conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean Claude JUNCKER


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)  GU C 214 dell'8.9.2009, pag. 1.


ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione sulla GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo»

8.9.2009

Attenzione: per quanto concerne il punto 5.1 e l'allegato D, questa pubblicazione non riguarda il riferimento alla norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Nota 2:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.


(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/133


DECISIONE (UE) 2015/1195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2015

che modifica la Decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2015/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) istituisce un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»). Occorre prevedere nella Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (ECB/2014/57) (2) disposizioni per la distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dal PSPP.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

La lettera d) dell'articolo 1 della Decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituita dalla seguente:

«d)

per “reddito della BCE derivante da titoli” si intende il reddito netto che deriva da titoli acquistati dalla BCE: i) ai sensi dell'SMP in conformità alla Decisione BCE/2010/5; ii) nell'ambito del CBPP3, in conformità alla Decisione BCE/2014/40; iii) nell'ambito dell'ABSPP in conformità alla Decisione BCE/2014/45; e iv) nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP) ai sensi della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (3).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(2)  Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/134


DECISIONE (UE) 2015/1196 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2015

che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2015/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/21 (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea.

(2)

È necessario chiarire la rilevazione e rendicontazione finanziaria dei titoli emessi da istituzioni sovranazionali o internazionali acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (2) in modo da assicurare la rilevazione e rendicontazione di tali disponibilità sotto la voce di bilancio dell'attivo 7.1.

(3)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche all'allegato I alla Decisione BCE/2010/21.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/21 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'allegato I della Decisione BCE/2010/21 è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/21 dell'11 novembre 2010 sul bilancio della Banca centrale europea (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro, e b) gli swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2

Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera

 

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

DSP

Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso i trusts gestiti dall'FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull'estero

Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro

d)

Altre attività sull'estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

a)

Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell'area euro

a)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4

Crediti denominati in euro verso non residenti nell'area dell'euro

 

 

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie” e sotto la voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria”

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, e non acquistati per fini di politica monetaria

d)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1)

 

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

6

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Valore nominale o costo

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

 

 

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per fini di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine-tuning

a)

Titoli negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Costo soggetto a riduzione di valore (costo quando la diminuzione è coperta da un accantonamento di cui alla voce del passivo 13, paragrafo b), “Fondi di accantonamento”)

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

7.2

Altri titoli

Titoli diversi dalla voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” e dalla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM denominati in euro. Strumenti azionari

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9

Crediti interni all'Eurosistema

 

 

9.1

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE

Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29 (2)

Valore nominale

9.3

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

Crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 10.2 “Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

b)

Altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

11

Altre attività

 

 

11.1

Monete metalliche dell'area dell'euro

Monete metalliche in euro

Valore nominale

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

L'ammortamento è l'assegnazione sistemica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un' immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell'istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa)

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4

Differenze da valutazione su operazioni “fuori bilancio”

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Valore nominale o costo

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette destinate al finanziamento delle pensioni

c)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2

d)

Crediti in essere che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

d)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

e)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi

e)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

12

Perdita d'esercizio

 

Valore nominale


PASSIVITÁ

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Banconote in circolazione

Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della Decisione BCE/2010/29

Valore nominale

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria verso enti creditizi dell'area dell'euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

2.2

Depositi overnight

Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti

Valore nominale

3

Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

4

Certificati di debito della BCE emessi

Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Gli sconti sono ammortizzati

5

Passività denominate in euro verso altri residenti nell'area dell'euro

 

 

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista.

Valore nominale

6

Passività denominate in euro verso non residenti nell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

7

Passività denominate in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato di fine esercizio

8

Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell'area dell'euro

 

 

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

10

Passività interne all'Eurosistema

 

 

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

Voce del bilancio della BCE, denominata in euro

Valore nominale

10.2

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

Passività nette risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 9.3 “Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

b)

altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti

Valore nominale

12

Altre passività

 

 

12.1

Differenze da valutazione su operazioni “fuori bilancio”

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta termine/pronti, al tasso di cambio di mercato

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria.

a)

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

b)

Depositi in oro dei clienti.

b)

Valore di mercato

c)

Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

c)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2

13

Fondi di accantonamento

a)

Per i rischi di cambio, del tasso di interesse del credito e del prezzo dell'oro di credito e per altri scopi, come ad esempio previsti oneri futuri e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

a)

Costo/valore nominale

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale (basato su una valutazione di fine esercizio del Consiglio direttivo della BCE)

14

Conti di rivalutazione

a)

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP.

Speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l'articolo 13, paragrafo 2.

a)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

b)

Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti rispetto a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:

i)

Utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;

ii)

Rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti;

iii)

Qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti

b)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2

15

Capitale e riserve

 

 

15.1

Capitale

Capitale versato

Valore nominale

15.2

Riserve

Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

Valore nominale

16

Utile d'esercizio

 

Valore nominale»


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Decisione del 13 dicembre 2010 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29) (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ORIENTAMENTI

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/147


INDIRIZZO (UE) 2015/1197 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/24)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Indirizzo BCE/2010/20 (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

(2)

È necessario chiarire le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti i titoli emessi da istituzioni internazionali e sovranazionali e acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (2) in modo da assicurare la rilevazione e rendicontazione di tali disponibilità sotto la voce dell'attivo 7.1.

(3)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche all'allegato IV dell'Indirizzo BCE/2010/20.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2010/20,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L'allegato IV dell'Indirizzo BCE/2010/20 è sostituito dall'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 luglio 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).

(2)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE  (2)

ATTIVO

Voce di bilancio (3)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (4)

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatorio

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

DSP

Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dal FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

2.2

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo 11.3 “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

d)

Altre attività sull'estero

Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro

d)

Altre attività sull'estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

a)

Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell'area euro

a)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore.

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro

Depositi al valore nominale

Obbligatorio

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie” e la voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e non acquistati a fini di politica monetaria

d)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatorio

5

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell'area dell'euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (5)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatorio

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, tra cui l'immissione di liquidità di emergenza (Emergency Liquidity Assistance). Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell'Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatorio

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning

a)

Titoli negoziabili

Contabilizzati in dipendenza da considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Costo soggetto a riduzione di valore (costo quando la riduzione di valore è iscritta in un fondo rischi iscritto alla voce 13, lettera b, del passivo)

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” ed alla voce 11.3 dell'attivo “altre attività finanziarie”; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all'UEM, denominati in euro. Strumenti azionari

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

8

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatorio

9

Crediti interni all'Eurosistema+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell'articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatorio

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatorio

9.3

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+),  (1)

Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione BCE/2010/23 (6)

Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, conformemente alla Decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatorio

9.5

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — si veda anche la voce 10.4 del passivo “Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

Altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (1)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatorio

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell'area dell'euro

Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatorio

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Consigliato

 

Periodi di ammortamento:

computers e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

impianti, mobili e attrezzature all'interno dell'edificio: 10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

 

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti), detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Consigliato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Consigliato

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Consigliato

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Consigliato

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all'acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.6

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità.

Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell'esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell'area dell'euro Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell'esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivalutazione

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

Valore di mercato

Obbligatorio

I crediti esistenti che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

Crediti esistenti (da insolvenza)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

Obbligatorio

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi

Attività o crediti (da insolvenza)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

Obbligatorio

12

Perdita d'esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


PASSIVO

Voce di bilancio (8)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (9)

1

1

Banconote in circolazione  (7)

a)

Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della Decisione BCE/2010/23 e della Decisione BCE/2001/29

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro durante l'anno della sostituzione del contante

b)

Valore nominale

Obbligatorio

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

Obbligatorio

2.2

2.2

Depositi overnight

Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatorio

2.3

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

Obbligatorio

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti

Valore nominale

Obbligatorio

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell'Eurosistema

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio

Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatorio

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (si veda la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista.

Valore nominale

Obbligatorio

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro.

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.

Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

Passività interne all'Eurosistema+)

 

 

 

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatorio

10.2

Passività connesse all'emissione di certificati di debito della BCE+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Passività interne all'Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+),  (7)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN.

Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella Decisione BCE/2010/23

Valore nominale

Obbligatorio

10.4

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell'attivo 9.5 “Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio.

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

Altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (9)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti

Valore nominale

Obbligatorio

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.3

Varie

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l'emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo “Fondi di accantonamento”. Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

Consigliato

Depositi in oro dei clienti

Valore di mercato

Depositi in oro dei clienti: obbligatorio

10

13

Fondi di accantonamento

a)

Per prestazioni previdenziali, tassi di cambio e rischi di cambio e di prezzo dell'oro, e per altri scopi, come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce 12.3 del passivo “Altre passività/Varie”

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo “Partecipazione al capitale della BCE”

a)

Costo/valore nominale

Consigliato

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale

Obbligatorio

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo “Partecipazione al capitale della BCE”

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatorio

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo “Partecipazione al capitale della BCE”

Valore nominale

Obbligatorio

10

16

Utile d'esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


(1)  Voci da armonizzare. Confronta il considerando 5 del presente indirizzo.

(2)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(3)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

(4)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.

(5)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(6)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

(7)  Voci da armonizzare. Si veda il considerando 5 del presente indirizzo.

(8)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

(9)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.»