ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
18 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1177 della Commissione, del 17 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1178 della Commissione, del 17 luglio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1179 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

11

 

*

Decisione (UE) 2015/1180 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)

13

 

*

Council Implementing Decision (EU) 2015/1181, of 17 July 2015, on granting short-term Union financial assistance to Greece

15

 

*

Council Implementing Decision (EU) 2015/1182, of 17 July 2015, approving the adjustment programme of Greece

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1183 della Commissione, del 17 luglio 2015, che fissa le specifiche tecniche e operative necessarie per attuare la versione 3 del sistema EGNOS

20

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1176 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2015

che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 luglio 2012 la società De Ceuster NV ha presentato al Belgio una domanda di approvazione della sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento il 10 gennaio 2013 il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

(2)

L'8 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nell'ottobre 2014.

(4)

Il 19 dicembre 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 soddisfi criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(6)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906.

(8)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(9)

La Commissione ha inoltre considerato che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura. Il virus di una pianta non si riproduce al di fuori delle cellule della stessa, non dispone di una struttura cellulare e non produce metaboliti. Esso non è patogeno per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   EFSA Journal 2015;13(1):3977, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906

GenBank, numero di registrazione JN835466

n. CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Concentrazione minima 5 × 105 copie/μl del genoma virale

7 agosto 2015

7 agosto 2030

Unicamente l'uso in serra può essere autorizzato.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«4

Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906

GenBank, numero di registrazione JN835466

n. CIPAC: non assegnato

Non applicabile

Concentrazione minima 5 × 105 copie/μl del genoma virale

7 agosto 2015

7 agosto 2030

Può essere autorizzato unicamente l'uso in serra.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1177 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

211,3

MK

39,0

ZZ

125,2

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

111,5

LB

87,7

TR

109,0

UY

130,6

ZA

133,8

ZZ

114,5

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,0

CH

142,8

CL

118,3

NZ

157,6

US

165,6

UY

155,7

ZA

124,9

ZZ

133,9

0808 30 90

AR

109,3

CL

146,8

NZ

307,3

ZA

128,9

ZZ

173,1

0809 10 00

TR

247,3

ZZ

247,3

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

228,2

US

493,3

ZZ

636,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

80,6

IL

133,1

ZZ

106,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1178 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2015 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2015 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2015 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016

(in kg)

1

09.4211

0,362538

2

09.4212

0,734532

4A

09.4214

0,696278

09.4251

0,792129

09.4252

7 224 290

6A

09.4216

0,371886

09.4260

0,458718

7

09.4217

22 177 600

8

09.4218

6 957 600

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016

(in kg)

5A

09.4215

0,567537

09.4254

1,460433

09.4255

6,211209

09.4256

3 050 002


DECISIONI

18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/11


DECISIONE (UE) 2015/1179 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2015

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (3) del Consiglio, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

(3)

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che lo 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4)

È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per un importo pari a 630 000 EUR per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 630 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, l'8 luglio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/13


DECISIONE (UE) 2015/1180 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («Fondo») mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

Il Fondo non deve superare il massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

La Romania ha presentato due richieste di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(4)

La Bulgaria ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(5)

L'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(6)

Occorre quindi mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario pari a 66 505 850 EUR in relazione alle domande presentate dalla Romania, dalla Bulgaria e dall'Italia.

(7)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 66 505 850 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'8 luglio 2015.

Fatto a Strasburgo, l'8 luglio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)   GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


18.7.2015   

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L 192/15


COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1181

of 17 July 2015

on granting short-term Union financial assistance to Greece

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EU) No 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial stabilisation mechanism (1), and in particular Article 3(2) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Whereas:

(1)

Greece has requested new financial assistance from the European Stability Mechanism («ESM») and there is an agreement in principle to provide the requested assistance.

(2)

However, Greece needs bridge financing until such assistance can be put into place, in order to preserve the integrity of the euro area, preserve financial stability and avoid further default on its repayment obligations. In view of the severe economic and financial disturbance caused by exceptional circumstances beyond the control of the Government, Greece officially requested some urgent financial assistance from the Union on 15 July 2015 with a view to safeguarding financial stability in Greece, the euro area and the Union. The assistance to be granted to Greece by the ESM will be used to repay the loan received by Greece under the European Financial Stability Mechanism («EFSM»).

(3)

The draft economic and financial adjustment programme (the «Programme») submitted by Greece to the Commission and to the Council aims to ensure the adoption of a set of reforms needed to improve the sustainability of public finances and the regulatory environment.

(4)

The assessment by the Commission, in liaison with the European Central Bank («ECB»), is that Greece needs financing of a total amount of EUR 7 160 million over the month of July 2015. The detailed financial terms should be laid down in a Loan Facility Agreement.

(5)

The Union financial assistance should be managed by the Commission.

(6)

Greece submitted to the Commission and to the Council the Programme aiming to ensure the adoption of a set of reforms needed to improve the sustainability of public finances and the regulatory environment. On 15 July 2015, an agreement was reached at services level between the Government and the Commission in respect of the Programme, to be laid down in a Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (the «Memorandum of Understanding»).

(7)

The Commission should verify at regular intervals that the economic policy conditions attached to the assistance are fulfilled, through missions and regular reporting by the Greek authorities.

(8)

The assistance should be provided with a view to supporting the successful implementation of the Programme.

(9)

The euro area Member States have communicated their commitment to reimburse jointly and promptly through a dedicated arrangement each non euro area Member State for the amount that that non euro area Member State has paid in own resources corresponding to the use of the general budget of the Union in cases of losses stemming from a Union financial assistance to a euro area Member State under Regulation (EU) No 407/2010. Appropriate arrangements will also be put in place so as to ensure the absence of over-compensation of non euro area Member States, when instruments to protect the general budget of the Union, including the recovery of debt, where necessary by offsetting amounts receivable and payments over time, are activated.

(10)

The EFSM loan is guaranteed by the general budget of the Union. In case of default under this loan, the Commission can call additional funds in excess of its assets taking into account any surplus cash balances, to service the Union's debt. Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council (2) (the «Financial Regulation») applicable to the general budget of the Union and its detailed rules foresee instruments to protect the Union budget including the recovery of debt, where necessary by offsetting amounts receivable and payments over time. The Commission will apply these instruments,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

1.   The Union shall make available to Greece a loan amounting to a maximum of EUR 7 160 million, with a maximum maturity of three months.

2.   Union financial assistance under this Decision shall not be made available unless liquid collateral amounting to their exposure has been provided to those Member States whose currency is not the euro under legally binding arrangements such that it is immediately payable to them to the extent required to cover any liability they may incur as a result of any failure by Greece to repay the financial assistance in accordance with its terms.

3.   The financial assistance shall be made available immediately after the entry into force of this Decision.

4.   The Union financial assistance shall be made available by the Commission to Greece in up to two instalments.

5.   The instalments shall be released subject to the entry into force of the Loan Agreement and the Memorandum of Understanding, and compliance by Greece with the relevant policy conditionality, in accordance with Article 3.

6.   Greece shall pay the cost of funding of the Union, with a mark-up of ten basis points.

7.   The costs referred to in Article 7 of Regulation (EU) No 407/2010 shall be charged to Greece.

8.   If required, in order to finance the loan in time, the Commission shall be allowed to borrow via a private placement of notes or via any other appropriate financial arrangement that allows it to raise funds at very short term.

Article 2

1.   The assistance shall be managed by the Commission in a manner consistent with Greece's undertakings.

2.   The Commission, in consultation with the ECB, shall agree with the Greek authorities the specific economic policy conditions attached to the financial assistance as set out in Article 3. Those conditions shall be laid down in the Memorandum of Understanding, which shall be signed by the Commission and the Greek authorities consistent with the undertakings referred to in paragraph 1 of this Article. The detailed financial terms shall be laid down in a Loan Facility Agreement to be concluded with the Commission.

3.   The Commission shall verify at regular intervals that the economic policy conditions attached to the assistance are fulfilled, and report to the Economic and Financial Committee. To this end, the Greek authorities shall cooperate in full with the Commission and the ECB, and shall place all the necessary information at their disposal. The Commission shall keep the Economic and Financial Committee informed of all relevant developments.

Article 3

1.   The economic and financial adjustment programme (the «Programme») prepared by the Greek authorities is hereby approved.

2.   The disbursement of the assistance shall be conditioned on Greece's:

(i)

adopting the measures mentioned in the Programme as having 15 July 2015 as the deadline for adoption;

(ii)

taking unambiguous steps to prepare the implementation of the other policy conditions listed in the Programme; and

(iii)

obtaining the agreement in principle from ESM members under Article 13(2) of the Treaty establishing the European Stability Mechanism to provide financial assistance to Greece.

3.   Greece shall adopt in a timely manner the measures indicated below:

 

VAT system

adopt, by 15 July 2015, legislation to reform the VAT system. The reform shall target a net revenue gain of 1 % of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system shall: (i) unify the rates at a standard 23 % rate, which is to include restaurants and catering, and a reduced 13 % rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 % for pharmaceuticals, books, and theatre; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) eliminate discounts on islands, starting with the islands with higher incomes and which are the most popular tourist destinations, except the most remote ones. The reform shall be completed by end-2016, as appropriate and targeted fiscally neutral measures to compensate those inhabitants who are most in need are determined. The new VAT rates on hotels and islands shall be implemented from 1 October 2015.

 

Pensions

adopt legislation to freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;

adopt legislation to provide to people retiring after the entry into force of the relevant Greek legislation the basic, guaranteed contributory, and means-tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

adopt legislation to increase the health contributions for pensioners from 4 % to 6 % on average and extend it to supplementary pensions;

adopt the appropriate legal instrument to instruct all pension funds to fully implement law 3863/2010 to new pension requests submitted from 1 January 2015.

 

Statistical governance

adopt legislation to strengthen the governance of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). The legislation shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS (Hellenic Statistical System) to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the GPAC (Good Practice Advisory Committee); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that have an impact on the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with Union legislation.

 

Implementation of the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG) in the EMU

Greece shall implement by 15 July 2015 the relevant provisions of the TSCG.

Article 4

Greece shall open a special account with the Bank of Greece for the management of the Union financial assistance.

Article 5

This Decision shall take effect upon notification.

Article 6

This Decision is addressed to the Hellenic Republic.

Article 7

This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 17 July 2015.

For the Council

The President

J. ASSELBORN


(1)   OJ L 118, 12.5.2010, p. 1.

(2)  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, p. 1).


18.7.2015   

EN

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/19


COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1182

of 17 July 2015

approving the adjustment programme of Greece

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability (1), and in particular Article 7(2) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Whereas:

(1)

Regulation (EU) No 472/2013 sets rules for the approval of a macro-economic adjustment programme for a Member State in receipt of financial assistance, including from the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM). These rules need to be consistent with the provisions of Council Regulation (EU) No 407/2010 (2) establishing the EFSM.

(2)

Greece has been granted financial assistance from the EFSM by Council Implementing Decision (EU) 2015/1181 (3) on granting short-term Union financial assistance to Greece.

(3)

For reasons of consistency, the approval of the macroeconomic adjustment programme for Greece under Regulation (EU) No 472/2013 should be done by reference to the relevant provisions of Implementing Decision (EU) 2015/1181,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The measures specified in Article 3(3) of Implementing Decision (EU) 2015/1181 to be taken by Greece as part of its adjustment programme are hereby approved.

Article 2

This Decision shall take effect upon the date of its notification.

Article 3

This Decision is addressed to the Hellenic Republic.

Article 4

This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 17 July 2015.

For the Council

The President

J. ASSELBORN


(1)   OJ L 140, 27.5.2013, p. 1.

(2)  Council Regulation (EU) No 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial stabilisation mechanism (OJ L 118, 12.5.2010, p. 1).

(3)  See page 15 of this Official Journal.


18.7.2015   

IT

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L 192/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1183 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2015

che fissa le specifiche tecniche e operative necessarie per attuare la versione 3 del sistema EGNOS

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1285/2013 la Commissione detiene la responsabilità generale del programma EGNOS e competenze di esecuzione per determinare le specifiche tecniche e operative necessarie per l'evoluzione del sistema EGNOS.

(2)

Il sistema EGNOS ha già subito un'evoluzione: la versione 1 è stata introdotta negli anni 2000, seguita dalla versione 2 nel 2009. I tre servizi offerti dal sistema, ossia il servizio aperto, il servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale («EDAS») e il servizio per la sicurezza della vita umana («SoL») di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1285/2013 sono diventati operativi il 30 ottobre 2009, il 26 luglio 2012 e il 12 marzo 2011 rispettivamente.

(3)

Al fine di rispettare le caratteristiche e conseguire gli obiettivi specifici del programma EGNOS di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013, occorre ora determinare le specifiche tecniche e operative della versione 3 del sistema. La versione 3, che dovrebbe entrare in servizio intorno al 2020, costituirebbe un miglioramento rispetto alla versione 2 poiché, in termini tecnici, includerebbe da un lato il monitoraggio e la correzione dei segnali del servizio aperto offerti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo e, dall'altro, l'utilizzo della doppia frequenza, sia per il sistema GPS che per il sistema istituito dal programma Galileo.

(4)

L'evoluzione tecnica dalla versione 2 alla versione 3 consentirebbe di migliorare la copertura geografica dei tre servizi offerti dal sistema e di migliorarne le prestazioni.

(5)

Per quanto riguarda la copertura geografica, l'evoluzione del sistema sarebbe finalizzata in primo luogo a garantire la copertura di tutti i territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa, incluse le Azzorre, le isole Canarie e Madera. Tale copertura potrebbe inoltre essere estesa oltre i confini degli Stati membri dell'UE, per includere i paesi candidati all'adesione e i paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE, purché ciò sia tecnicamente fattibile e sulla base di accordi internazionali, alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1285/2013.

(6)

Le prestazioni, soprattutto quelle del servizio «SoL», dovrebbero essere migliorate nella versione 3 del sistema, rispetto alla versione 2.

(7)

Per il servizio aperto un miglioramento della prestazione implicherebbe fornire dati precisi in termini di misurazione del tempo, come ad esempio le differenze tra l'ora impiegata da EGNOS, da un lato, e l'ora UTC e del sistema GPS dall'altro.

(8)

Per il «servizio EDAS» tale miglioramento servirebbe soprattutto a ridurre il tempo di trasmissione dei dati a due secondi e a ridurre il lasso di tempo durante il quale il servizio non è disponibile.

(9)

Il miglioramento delle prestazioni ottenuto con la versione 3 del sistema EGNOS dovrebbe tuttavia riguardare principalmente il servizio «SoL», in particolare per i settori dell'aviazione civile e del trasporto marittimo.

(10)

Per l'aviazione civile e al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di navigazione aerea, in particolare per quanto riguarda l'ottimizzazione del flusso di traffico tra diverse zone geografiche, la versione 3 dovrebbe fornire un nuovo servizio «Cat I Precision Approach» (Avvicinamento di precisione Cat. I) oltre ai tre servizi già offerti nella versione 2, vale a dire «En Route — Non precision Approach» (In rotta — avvicinamento non di precisione), «Approach with Vertical Guidance APV-I» (Avvicinamento con guida verticale APV-I) e «LPV 200 Approach» (Avvicinamento LPV 200). Sarebbe inoltre notevolmente incrementata la disponibilità del servizio «LPV 200 Approach», dato che il periodo durante il quale il servizio è disponibile dovrebbe rientrare nell'intervallo compreso tra 0,99 e 0,999.

(11)

Nel settore dell'aviazione civile è inoltre importante garantire che il servizio SoL continui a ottemperare al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (2). Infatti, come indicato al considerando 14 di tale regolamento, i fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti a operare conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in attesa del completo recepimento delle norme di tale organizzazione internazionale nel diritto dell'UE.

(12)

Per il trasporto marittimo la versione 3 del sistema EGNOS dovrebbe introdurre il servizio «SoL» in conformità alle norme internazionali stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale, che consentono nuove applicazioni EGNOS da cui questo settore trarrebbe vantaggio in termini di efficienza e sicurezza grazie alla loro maggiore precisione. A tal fine, e tenendo conto dei vincoli inerenti alla navigazione in prossimità della costa, in avvicinamento e all'ingresso nei porti, l'estensione del servizio «SoL» al settore marittimo dovrebbe in particolare fornire un livello molto elevato di disponibilità, superiore allo 0,998 su una scala che va da 0 a 1, garantendo l'integrità del servizio in un intervallo di tempo inferiore a dieci secondi e una precisione laterale inferiore a 10 metri.

(13)

Al fine di non mettere in difficoltà gli utenti EGNOS o compromettere le attuali applicazioni commerciali, le specifiche tecniche e operative della versione 3 del sistema EGNOS dovrebbero inoltre essere compatibili con quelle della versione 2, in modo da non compromettere i risultati ottenuti finora o indurre un deterioramento degli usi attualmente possibili, a scapito degli utenti.

(14)

Al fine di completare l'evoluzione tecnica del sistema dalla versione 2 alla versione 3, devono essere stabilite le specifiche tecniche e operative di cui all'allegato.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche e operative della versione 3 del sistema EGNOS sono indicate nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).


ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVE

1.   Principali caratteristiche di EGNOS v3 che sono mantenute, migliorate o aggiunte rispetto a EGNOS v2

 

EGNOS v2

EGNOS v3

Modalità dei ricevitori

Monofrequenza mono-costellazione: GPS L1

Monofrequenza mono-costellazione: GPS L1

Doppia frequenza mono-costellazione: GPS L1/L5 o Galileo E1/E5a

Doppia frequenza doppia costellazione: GPS L1/L5 o Galileo E1/E5a

Servizi specifici per l'aviazione

In rotta/avvicinamento non di precisione

Avvicinamento con guida verticale APV-I

Avvicinamento LPV-200

In rotta/avvicinamento non di precisione

Avvicinamento con guida verticale APV-I

Avvicinamento LPV-200

Avvicinamento di precisione CAT-I

Servizi specifici per il trasporto marittimo

n.d.

Zone oceaniche

Navigazione all'ingresso in porto, in avvicinamento al porto e nelle acque costiere

Capacità del sistema di essere replicato

Disponibile

Disponibile

Compatibilità delle prestazioni di servizi a livello di utente rispetto alla versione precedente

n.d.

Disponibile

Limitazione dei servizi (1)

Zona del servizio SoL limitata a [40 W, 40E], [20N, 70N]

Numero massimo di stazioni limitato a 60

nessuno (2)

2.   Specifiche tecniche e operative del servizio aperto

 

Servizio aperto

Precisione laterale (95 %)

3 m

Precisione verticale (95 %)

4 m

Disponibilità OS

0,99

Zona di copertura

SM-UE + Norvegia e Svizzera

Garanzia di servizio

No

Accessibilità

Tramite i ricevitori compatibili all'interno della zona di servizio EGNOS

Nessuna specifica autorizzazione/certificazione richiesta


 

Servizi di misurazione del tempo

Precisione dell'ora della rete EGNOS rispetto all'ora del sistema UTC

20 ns 3sigma

Precisione dell'ora della rete EGNOS rispetto all'ora del sistema GPS

Massimo 50 ns

Disponibilità di servizi di misurazione del tempo

99 %

Garanzia di servizio

No

Accessibilità

Tramite i ricevitori compatibili all'interno della zona di servizio EGNOS

Nessuna specifica autorizzazione/certificazione richiesta

3.   Specifiche tecniche e operative del servizio di accesso ai dati EGNOS (EDAS)

 

EDAS

Specifiche del servizio

Prodotti forniti direttamente dal sistema

Dati grezzi RIMS

Dati sui messaggi di rete EGNOS

Dati sullo stato di salute di EGNOS

Tempo di latenza (3)

2 sec

Disponibilità

0,999

Accessibilità

Prodotti forniti agli utenti finali tramite specifici fornitori di servizi connessi al server EGNOS

Specifiche del server

Architettura securizzata per l'accesso mondiale

Sufficiente connettività a banda larga

4.   Specifiche tecniche e operative del servizio Safety of LIFE

4.1.   Servizio nel settore dell'aviazione (4)

 

In rotta — Avvicinamento non di precisione

Avvicinamento con guida verticale APV-I (legacy service)

Avvicinamento LPV 200

Avvicinamento di precisione Cat I

Norme

Allegato V, punto 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, a seconda del caso

Precisione laterale

220 m

16 m

16 m

16 m

Precisione verticale

Non applicabile

20 m

4 m

4 m

VNSE — assenza di guasti

N/A

N/A

10 m

con una probabilità di 10– 7/150 s

N/A

VNSE — malfunzionamento del sistema

N/A

N/A

15 m

con una probabilità di 10– 5/150 s

N/A

Rischio di integrità

1,10– 7/ora

2,10– 7/150 s

2,10– 7/150 s

2,10– 7/150 s

Intervallo di tempo fino all'allarme

10 s

10 s

6 s

6 s

HAL

556 m

40 m

40 m

40 m

VAL

Non applicabile

50 m

35 m

10 m

Rischio di continuità

1,10– 5/ora

8,10– 6/15 s

8,10– 6/15 s

8,10– 6/15 s

Disponibilità del servizio SoL (5)

0,999

0,99

da 0,99 a 0,999

0,99

Area di copertura

Regioni di informazioni di volo (FIR) degli SM-UE + Norvegia e Svizzera

Territori (6) degli SM-UE + Norvegia e Svizzera

Territori degli SM-UE + Norvegia e Svizzera

Territori degli SM-UE + Norvegia e Svizzera

Estensione della zona target di servizio

Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1285/2013

Prestazioni delle modalità di inversione

EGNOS v3 fornisce un livello di servizio LPV 200 (7) nella propria zona di servizio con una disponibilità del 99 % quando ritorna all'uso soltanto della costellazione Galileo.

EGNOS v3 fornisce un livello di servizio LPV 200 nel territorio della zona di servizio con una disponibilità del 99 % dopo la perdita completa della frequenza L5/E5a a livello di utente.

Garanzia di servizio

Disponibile

Accessibilità

Tramite i ricevitori compatibili SBAS


4.2.   Servizi marittimi (8)

 

Navigazione all'ingresso in porto,

avvicinamento al porto e navigazione in acque costiere

Norme

Risoluzione IMO A.915 (22) e A.1046 (27)

Precisione laterale

10 m

Precisione verticale

Non applicabile

Rischio di integrità

1,10– 5/3 ore

Intervallo di tempo fino all'allarme

10 s

HAL

25 m

VAL

Non applicabile

Rischio di continuità

3,10– 4/15 minuti

Disponibilità del servizio SoL

0,998

Zona di copertura

Acque nazionali (9) degli SM-UE + Norvegia e Svizzera

Garanzia di servizio

Disponibile

Accessibilità

Tramite i ricevitori compatibili SBAS


(1)  Accesso degli utenti al servizio aperto e ai servizi di sicurezza della vita (Safety of LIFE) limitato alla zona di visibilità dei satelliti in orbita geostazionaria.

(2)  Assenza di limitazioni per consentire di includere nella progettazione di EGNOS v3 nuove stazioni al fine di estendere in modo continuativo la zona di servizio EGNOS conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1285/2013.

(3)  Tempo di latenza: il tempo trascorso dalla trasmissione dell'ultimo bit del messaggio di navigazione dal segmento spaziale (satelliti GPS/Galileo e EGNOS) fino a quando i dati lasciano il server EGNOS.

(4)  Le specifiche delle prestazioni incluse nella presente tabella riguardano solo contributi Signal-in-Space.

(5)  Per la disponibilità del servizio per la procedura di avvicinamento è indicata una scala di valori. La parte inferiore della scala deve corrispondere alla disponibilità prevista per il servizio GPS solo L1. La parte superiore della scala deve essere disponibile per gli utenti dotati di ricevitore a doppia frequenza GPS L1-L5 o di ricevitore a doppia frequenza combinato GPS/Galileo.

(6)   «Superficie di una zona »: qualsiasi territorio terrestre, comprese le isole, nella FIR di tale zona, ad eccezione del servizio CAT I per il quale è esclusa la copertura delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie

(7)  Fino a quando Galileo non dimostra prestazioni sufficienti, è accettato il livello di servizio APV-1

(8)  Le specifiche delle prestazioni incluse nella presente tabella riguardano solo contributi Signal-in-Space.

(9)  Le acque nazionali (o territoriali) sono definite nella convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare come acque che si estendono al massimo fino a 12 miglia nautiche dalla costa.

Appendice

ACRONIMI

APV

Approach Procedure with Vertical Guidance (Procedura di avvicinamento con guida verticale)

CAT

Categoria

EDAS

EGNOS Data Access Service (Servizio di accesso ai dati EGNOS)

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria)

SM-UE

Stati membri dell'Unione europea

FIR

Flight information region (Regione di informazioni di volo)

Galileo E1

frequenza E1 del sistema Galileo, corrispondente a 1 575,42 MHz

Galileo E5a

frequenza E5a del sistema Galileo, corrispondente a 1 176,45 MHz

GPS

Global Positioning System (Sistema satellitare per la rilevazione della posizione)

GPS L1

frequenza L1 del sistema GPS, corrispondente a 1 575,42 MHz

GPS L5

frequenza L5 del sistema GPS, corrispondente a 1 176,45 MHz

HAL

Horizontal Alert Limit (Limite di allerta orizzontale)

ICAO

International Civil Aviation Organisation (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)

IMO

International Maritime Organization (Organizzazione marittima internazionale)

LPV

Localizer Performance with Vertical guidance (Localizzatore con guida verticale)

OS

Open service (Servizio aperto)

RIMS

Ranging and Integrity Monitoring Station (Stazione di telemetria e monitoraggio dell'integrità)

SARPs

Standards and Recommended Practices (Norme e prassi raccomandate)

SBAS

Satellite-Based Augmentation System (Sistema satellitare di incremento di accuratezza)

SoL

Safety of LIFE (Sicurezza della vita umana)

UTC

Coordinated Universal Time (Tempo universale coordinato)

VAL

Vertical Alert Limit (Limite di allerta verticale)

VNSE

Vertical Navigation System Error (Errore verticale del sistema di navigazione)


RACCOMANDAZIONI

18.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/27


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/1184 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2015

relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del trattato, gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio. Il trattato dispone inoltre che il Consiglio debba adottare orientamenti di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione per indirizzare le politiche degli Stati membri e dell'Unione.

(2)

Conformemente alle disposizioni del trattato, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche macrostrutturali. Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza economica e di bilancio multilaterale integrata. La razionalizzazione e il rafforzamento del semestre europeo come indicato dalla Commissione nella sua analisi annuale della crescita 2015 ne dovrebbe migliorare ulteriormente il funzionamento.

(3)

La crisi economica e finanziaria ha rivelato e messo in evidenza importanti carenze nell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ha sottolineato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Inoltre, il forte aumento dei livelli del debito pubblico ha determinato rischi per la sostenibilità di bilancio. Portare l'Unione in uno stato di crescita intelligente, sostenibile e solidale e di creazione di posti di lavoro è la sfida più importante da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione politica coordinata e ambiziosa a livello sia di Unione sia nazionale, in linea con il trattato e con la governance economica dell'Unione. Tali politiche dovrebbero comprendere il rilancio degli investimenti, un rinnovato impegno per le riforme strutturali e la dimostrazione della responsabilità di bilancio, combinando misure relative alla domanda e all'offerta.

(4)

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'impatto sociale della crisi e mirare a costruire una società coesa in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di previdenza sociale, nonché l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i benefici della crescita economica siano estesi a tutti i cittadini e a tutte le regioni.

(5)

L'azione in linea con gli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri è un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e solidale («strategia Europa 2020»). La strategia Europa 2020 dovrebbe essere sostenuta da una raccolta integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare per assicurare le ricadute positive di riforme strutturali coordinate, un'adeguata combinazione globale di politiche economiche e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché per garantire il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. Gli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea, allegati alla presente raccomandazione, nonché i relativi orientamenti per le politiche occupazionali costituiscono assieme gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020 («orientamenti integrati Europa 2020»).

(6)

Sebbene gli orientamenti integrati Europa 2020 siano destinati agli Stati membri e all'Unione, essi dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali e in stretta collaborazione con i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

(7)

Gli orientamenti di massima per le politiche economiche orientano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme, tenendo conto dell'interdipendenza tra gli Stati membri. Essi sono conformi al patto di stabilità e crescita. Tali orientamenti dovrebbero costituire la base delle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri,

RACCOMANDA che le politiche economiche degli Stati membri e, ove opportuno, dell'Unione tengano conto degli orientamenti contenuti nell'allegato, i quali fanno parte degli orientamenti integrati Europa 2020.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


ALLEGATO

Orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea

Parte I degli orientamenti integrati Europa 2020

Orientamento 1: promuovere gli investimenti

Aumentare il livello di investimenti produttivi in Europa è la chiave di volta per rilanciare la domanda e migliorare la competitività e il potenziale di crescita a lungo termine in Europa. Gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla mobilizzazione di mezzi finanziari per progetti d'investimento economicamente sostenibili che raggiungano l'economia reale e migliorino l'ambiente di investimento. La stabilità macroeconomica e finanziaria, come pure la prevedibilità normativa e l'apertura e la trasparenza del settore finanziario, sono essenziali affinché l'Unione continui ad attrarre gli investimenti del settore privato, compresi gli investimenti stranieri.

Il potenziale dei fondi dell'Unione, inclusi il Fondo europeo per gli investimenti strategici e i fondi strutturali, e dei fondi nazionali per finanziare investimenti che potenzino la crescita in settori chiave dovrebbe essere sfruttato appieno. La gestione dei fondi orientata ai risultati e il maggiore uso, ove opportuno, di strumenti finanziari innovativi sono elementi cruciali a tal fine.

Affinché i mezzi finanziari raggiungano l'economia reale è necessario che la trasparenza e l'informazione siano rafforzate, in particolare mediante l'istituzione di un centro europeo di consulenza per gli investimenti sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti e la creazione di un portafoglio di progetti trasparente. La stretta cooperazione con tutte le parti interessate è fondamentale per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, un'adeguata assunzione del rischio e il massimo valore aggiunto.

Orientamento 2: rafforzare la crescita mediante l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri

Per rafforzare e sostenere la ripresa economica e garantire finanze pubbliche sostenibili, migliorare la competitività, prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici dannosi in linea con la procedura per gli squilibri macroeconomici e aumentare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione è essenziale che gli Stati membri mettano in atto ambiziose riforme strutturali dei mercati dei beni e del lavoro e dei sistemi di previdenza sociale e pensionistici. Ciò contribuirebbe anche a conseguire una maggiore coesione economica e sociale. Le riforme volte a rafforzare la concorrenza, in particolare nel settore dei beni e servizi non scambiabili, un migliore funzionamento dei mercati del lavoro e un migliore clima per le imprese contribuiscono a rimuovere gli ostacoli alla crescita e agli investimenti e aumentano la capacità di adeguamento dell'economia. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano al fine di potenziare le sinergie positive ed evitare effetti di ricaduta negativi.

Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione, garantendo al contempo a tutti l'accesso a servizi sociali di qualità, a costi ragionevoli, e prestazioni sociali sostenibili, è necessario portare avanti le riforme del mercato del lavoro e del sistema sociale. Le riforme del mercato del lavoro, ad esempio i meccanismi per la fissazione dei salari e l'incremento dei tassi di partecipazione, dovrebbero essere attuate in linea con i principi più dettagliati degli orientamenti in materia di occupazione.

Sono necessari ulteriori sforzi per rendere l'Unione una meta attraente per talenti e competenze. Il processo di riforma e l'ulteriore integrazione dei mercati dei beni dovrebbero proseguire per garantire che i consumatori e le imprese dell'Unione beneficino di prezzi più bassi e di una scelta più ampia di beni e servizi. Mercati più integrati offrono alle imprese l'accesso a un mercato sostanzialmente più ampio di quello nazionale, offrendo loro maggiori opportunità di espansione. Mercati dei beni più competitivi e più integrati favoriranno inoltre l'innovazione e possono contribuire ad aumentare la velocità di adeguamento e la resilienza agli shock economici nei singoli Stati membri e per l'Unione nel suo insieme.

Occorre proseguire gli sforzi per migliorare il contesto normativo in cui operano le imprese, al fine di sostenere soprattutto le piccole e medie imprese, tra l'altro mediante l'ammodernamento della pubblica amministrazione, la riduzione degli oneri amministrativi, una maggiore trasparenza, la lotta contro corruzione, evasione fiscale e lavoro sommerso, il miglioramento dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari unitamente all'esecuzione dei contratti e a procedure giuridiche ben funzionanti in materia di insolvenza.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'economia digitale sono importanti volani della produttività, dell'innovazione e della crescita in tutti i settori dell'economia. La promozione degli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione dovrebbe essere affiancata da profonde riforme volte a modernizzare i sistemi di ricerca e di innovazione, a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e il settore privato e a migliorare le condizioni del contesto più generale affinché le imprese diventino organizzazioni a più elevato contenuto di conoscenza. Incrementare la qualità e l'efficienza degli investimenti pubblici nella ricerca e nell'innovazione continuerà a migliorare la qualità delle finanze pubbliche e potrebbe migliorare la loro sostenibilità a lungo termine.

Orientamento 3: eliminare i principali ostacoli alla crescita sostenibile e all'occupazione a livello di UE

Una maggiore integrazione del mercato unico, compresa l'eliminazione delle barriere rimanenti, una maggiore concorrenza e un migliore ambiente imprenditoriale sono elementi fondamentali per mantenere l'Europa un luogo attraente per le imprese nazionali ed estere. Al fine di superare i limiti della produttività in Europa, è necessario aumentare l'innovazione e la formazione di capitale umano e garantire un mercato unico digitale integrato ed efficiente. Un'ulteriore diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia tra i consumatori sia tra le imprese può contribuire alla creazione di un'Europa digitale senza frontiere e ad aumentare la produttività.

Un settore finanziario efficiente è essenziale per un buon funzionamento dell'economia. Dovrebbero essere pienamente attuate disposizioni regolamentari e di vigilanza più stringenti, nonché le norme in materia di protezione dei consumatori nel settore dei mercati finanziari e delle istituzioni finanziarie. È necessario adottare misure per costruire un mercato della cartolarizzazione sostenibile in Europa, che contribuirà a rendere più efficace la capacità di finanziamento delle banche dell'Unione. Occorre istituire una vera e propria Unione dei mercati dei capitali basandosi sui risultati positivi del mercato unico dei servizi finanziari e dei capitali.

La realizzazione di un'Unione dell'energia forte dovrebbe garantire energia sicura, sostenibile e a prezzi ragionevoli per le imprese e le famiglie. Si dovrebbe mirare a un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi del quadro 2030 per il clima e l'energia e alla transizione verso un'economia competitiva, a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse, anche mediante riforme sui versanti della domanda e dell'offerta, promuovendo nel contempo posti di lavoro e tecnologie verdi e soluzioni innovative. A tale riguardo, i settori dell'energia e dei trasporti continuano a richiedere particolare attenzione, anche per quanto riguarda le interconnessioni e le infrastrutture.

La normativa dell'Unione dovrebbe concentrarsi su aspetti che vengono affrontati meglio a livello europeo, e si dovrebbe tener conto, nell'elaborazione, dell'impatto economico, ambientale e sociale. La creazione di condizioni eque di concorrenza transfrontaliera, con una maggiore prevedibilità normativa e in piena conformità delle norme sulla concorrenza potrà ulteriormente attirare gli investimenti. Un contesto imprenditoriale migliore e più prevedibile è particolarmente importante nel settore delle industrie di rete, caratterizzato da investimenti a lungo termine e investimenti iniziali su larga scala. La dimensione esterna del mercato interno dovrebbe essere ulteriormente sviluppata.

Orientamento 4: migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e la loro capacità di creare un ambiente favorevole alla crescita

Finanze pubbliche sane sono fondamentali per la crescita e la creazione di posti di lavoro. La sostenibilità di bilancio è essenziale per garantire la fiducia degli investitori e il margine di bilancio necessario per far fronte agli sviluppi imprevisti e potenziare al massimo il contributo positivo delle finanze pubbliche all'economia. Questo crea anche le condizioni adeguate per sostenere la crescita e gli investimenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire il controllo a lungo termine sui livelli di disavanzo e di indebitamento. Le politiche di bilancio devono essere condotte entro il quadro normativo dell'Unione, in particolare il patto di stabilità e crescita, integrato da solide disposizioni nazionali di bilancio. Le politiche di bilancio dovrebbero riflettere le condizioni economiche e i rischi per la sostenibilità a livello di Stato membro, garantendo nel contempo un buon coordinamento delle politiche economiche. Gli Stati membri della zona euro sono invitati a proseguire l'attento monitoraggio e la discussione della situazione di bilancio aggregata della zona euro, compreso l'orientamento di bilancio.

Nel concepire e attuare le strategie di risanamento del bilancio si dovrebbe dare la priorità a voci di spesa che favoriscano la crescita, in settori quali l'istruzione, le competenze e l'occupabilità, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, e gli investimenti in reti con ricadute positive sulla produttività. Le riforme della spesa dovrebbero comportare incrementi di efficienza nella pubblica amministrazione; tali riforme possono essere preparate in particolare mediante revisioni della spesa che permettano di assicurare la sostenibilità a lungo termine.

Le riforme della spesa che promuovono un'allocazione efficiente delle risorse per sostenere la crescita e l'occupazione, preservando nel contempo l'equità, dovrebbero essere integrate, se necessario, da sistemi tributari rinnovati. Si dovrebbe continuare a esplorare la possibilità di una base imponibile consolidata comune per le società. Il passaggio a imposte più favorevoli alla crescita, garantendo nel contempo la conformità al patto di stabilità e crescita, può contribuire a correggere le inefficienze di mercato e a porre le fondamenta per una crescita sostenuta e la creazione di posti di lavoro. Allo stesso tempo è importante considerare gli effetti distributivi di qualsiasi cambiamento in campo fiscale. L'efficienza del sistema tributario potrebbe essere migliorata ampliando le basi imponibili, eliminando o riducendo per esempio l'uso e la generosità delle esenzioni e dei regimi preferenziali, verificando la portata e l'efficienza delle spese fiscali e rafforzando l'amministrazione fiscale, semplificando il sistema tributario e combattendo l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.