ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
17.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1145 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2015
relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
(codificazione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (4) («accordo»). |
(3) |
È necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo. |
(4) |
L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(5) |
La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o, nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.
Articolo 2
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a subire misure di salvaguardia sulla base dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.
Articolo 3
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).
Articolo 4
1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo.
2. Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Articolo 5
La notifica dell'Unione al comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
Articolo 7
La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Articolo 8
Il regolamento (CEE) n. 2841/72 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza nell'allegato II.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'8 luglio 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 giugno 2015.
(2) Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284).
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
(5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(6) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).
(7) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(8) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
ALLEGATO I
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE RELATIVE MODIFICHE SUCCESSIVE
Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio |
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Regolamento (CEE) n. 643/90 del Consiglio |
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Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 1 dell'allegato |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2841/72 |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 4 |
Articoli da 1 a 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 9 |
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Allegato I |
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Allegato II |
17.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1146 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2015
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l'istituzione di una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento. |
(2) |
L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, dispone che sia fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili. |
(3) |
L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione, è pari a 441,6 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per l'anno civile 2015. |
(4) |
Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere stabiliti nel progetto di bilancio 2016 della Commissione indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria. |
(5) |
L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al tasso di adattamento entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale tale tasso di adattamento si applica. |
(6) |
Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, ma entro un determinato lasso di tempo. Tali pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori. |
(7) |
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Bulgaria e alla Romania solo a decorrere dal 1o gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri. |
(8) |
Fino al 1o dicembre 2015 la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Al fine di fissare il tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2015, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,393041 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'8 luglio 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) Parere del 22 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 giugno 2015.
(3) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(5) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
Rettifiche
17.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/8 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 6 novembre 2013 )
A pagina 4, articolo 1, punto 1:
anziché:
«1. |
al titolo II è aggiunto il capo seguente: “CAPO IV bis Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne Articolo 19 bis Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia 1. (…)”» |
leggi:
«1. |
al titolo II è aggiunto il capo seguente: “CAPO IV bis Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne Articolo 19 ter Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia 1. (…)”» |
17.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/9 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 32 del 3 febbraio 2012 )
A pagina 15, allegato VII, tabella dei codici per paese, lettera a), seconda colonna «Codice», ottava riga relativa a «Grecia»:
anziché:
«GR»,
leggi:
«EL».